Quaderno Settimanale 15-2016
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Antonello SaltarelliRagioniere commercialista – Revisore dei conti
quaderno settimanale n.15 del 18 aprile 2016 pagina 1 di 52
Quaderno SettimanaleCircolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale
Numero 15 del 18 aprile 2016
In questo numero:
Flash stampa .............................................................................................................. 2
L’Agenzia interpreta................................................................................................... 4
Il Giudice ha sentenziato ............................................................................................ 5
In breve … .................................................................................................................. 7
Adempimenti in caso di mancata approvazione del bilancio ............................................................... 7
Ufficializzata la proroga delle CU per i compensi non dichiarabili nel modello 730 ......................... 9
L’Approfondimento – 1 ............................................................................................ 11
Liquidazione Srl senza intervento del Notaio (seconda parte) .......................................................... 11
L’Approfondimento – 2 ............................................................................................ 34
Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 31.03.2016 (bonus mobili per le giovani coppie) ....... 34
L’Approfondimento – 3 ............................................................................................ 41
I conti d’ordine dopo il “Decreto bilanci” ................................................................................................ 41
Le prossime scadenze............................................................................................... 51
quaderno settimanale n.15 del 18 aprile 2016 pagina 2 di 52
Flash stampa
Estromissione
immobile
strumentale
IL SOLE 24 ORE
11.04.2016
L’articolo 1, comma 121 della Legge n.208/2015 stabilisce che l’immobilestrumentale dell’imprenditore individuale puòessere escluso dal patrimonio dell’impresa,con effetto dal 01.01.2016, mediante ilpagamento di un’imposta sostitutivadell’IRPEF e dell’IRAP dell’8%. Taleammontare dovrà essere versato, per il 60%,entro il 30.11.2016 e il 40% entro il16.06.2017. L’estromissione non comporta ilpagamento delle imposte di registro,ipotecarie e catastali
Modello 730
precompilato
IL SOLE 24 ORE
12.04.2016
IL SOLE 24 ORE
14.04.2016
IL SOLE 24 ORE
15.04.2016
IL SOLE 24 ORE
16.04.2016
IL SOLE 24 ORE
17.04.2016
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul sitohttps://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.itle informazioni su come compilare il modello730 precompilato. In particolare, daquest’anno entrambi i coniugi dovrannoindicare nel rispettivo modello il codice fiscaledel consorte e il consenso alla presentazionedi un’unica dichiarazione dei redditi
A partire dalle ore 12.00 del 15.04.2016 saràpossibile accedere al sito dedicato al modello730 e UNICO precompilato per visualizzare lapropria dichiarazione dei redditi. È anchepossibile, per il contribuente, farsi assisteredal sostituto d’imposta o da un intermediarioabilitato. Fino al giorno 01.05.2016 ladichiarazione potrà essere solo consultata,mentre dal 02.05.2016 si aprirà la finestra dioperatività durante la quale contribuenti eintermediari potranno modificare il modello730, integrarlo e poi trasmetterlo
Gerico 2016IL SOLE 24 ORE
13.04.2016
ITALIA OGGI
14.04.2016
È disponibile, sul sito internet dell’Agenziadelle Entrate, il software Gerico per lacompilazione degli Studi di Settore relativiall’esercizio 2015
quaderno settimanale n.15 del 18 aprile 2016 pagina 3 di 52
Modello per il
rientro dei capitali
IL SOLE 24 ORE
14.04.2016
ITALIA OGGI
14.04.2016
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sulproprio sito il modello per la richiesta degli attirelativi alla procedura di collaborazionevolontaria tramite l’indirizzo PEC delprofessionista che ha fornito l’assistenza. Ilmodello può essere utilizzato esclusivamenteda chi aveva a suo tempo presentatodomanda per aderire alla voluntary disclosure
quaderno settimanale n.15 del 18 aprile 2016 pagina 4 di 52
L’Agenzia interpreta
Proroga
spesometro
PROVVEDIMENTO
11.04.2016N. 52425
L’Agenzia delle Entrate, con ilProvvedimento citato, ha disposto laproroga al 20.04.2016 per la presentazionedello spesometro per i soggetti conliquidazione mensile
Modello 730
precompilato
PROVVEDIMENTO
11.04.2016N. 52443
L’Agenzia delle Entrate, con ilProvvedimento citato, ha precisato che perevitare dati parziali a causa delle difficoltàtecniche legate all’invio dei dati dellefarmacie, le spese per i farmaci da bancosostenute nel 2015 non saranno contenutenel modello 730 precompilato. Confermatala presenza invece dei dati relativi ai ticketfarmaceutici (ricette rosse) e le speseuniversitarie
Regime premialePROVVEDIMENTO
13.04.2016N. 53376
L’Agenzia delle Entrate, con ilProvvedimento citato, ha fissato le regoleper accedere al regime premiale per il2016. L’accesso al regime è previsto soloper i soggetti congrui e coerenti su tutti gliindicatori previsti dai decreti diapprovazione dei singoli Studi di Settore.L’adesione non è consentita a tutti icontribuenti; in particolare, risultano esclusii professionisti, tranne amministratori dicondominio e i dentisti
STP e visto di
conformità
R.M.14.04.2016
N. 23/E
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzionecitata, ha precisato che la società traprofessionisti (STP) è equiparata adassociazioni professionali e società diservizi per l’apposizione del visto diconformità sulle dichiarazioni fiscali
quaderno settimanale n.15 del 18 aprile 2016 pagina 5 di 52
Il Giudice ha sentenziato
Start up e Studi di
Settore
C.T.R. LIGURIA
N. 167/1/16
Gli Studi di Settore non sono applicabilialle start-up. Infatti, gli Studi possonoessere applicati solo alle imprese cheoperano nei settori “maturi” e non anche aquelle attive nelle nuove tecnologie che, infase di avvio, possono trovarsi afronteggiare maggiori difficoltà
Indirizzo della
pertinenza
C.T.R. LOMBARDIA
28.01.2016N. 555/45/16
Un immobile e la sua pertinenza, ai fini ICI,possono trovarsi su mappali e avereindirizzi differenti, dal momento che ilvincolo pertinenziale può esserericonosciuto anche a condizione che ilbene accessorio sia parte del medesimocomplesso dove si trova l’immobileprincipale
Registrazione
fattura e
detrazione IVA
CASS.24.09.2015
N. 18925
La mancata registrazione della fattura diacquisto non comporta automaticamente laperdita del diritto alla detrazione dell’IVA
Terreno
pertinenziale
C.T.P. MILANO
N. 14/E/2016
Un terreno può essere qualificatopertinenziale se non accorpatocatastalmente a un fabbricato e, quindi,non è soggetto a imposta autonomamente
Prova notifica
cartella esattoriale
CASS.08.04.2016
N. 6887
L’onere di provare in contenzioso laregolarità della notifica di una cartellaesattoriale è sempre di Equitalia, anchequalora siano trascorsi oltre 5 anni
Sequestro per
equivalente
CASS.12.04.2016
N. 15099
Il sequestro preventivo per equivalente agaranzia della pretesa erariale non puòriguardare il libretto pensionisticodell’indagato, se non nella misura massimadi 1/5 degli importi
Diritto al
contradditorio
CASS.12.04.2016
N. 7137
Il diritto al contradditorio si applica solo alleverifiche presso la sede del contribuente enon agli accertamenti “a tavolino”
quaderno settimanale n.15 del 18 aprile 2016 pagina 6 di 52
Raddoppio termini
accertamento
C.T.R. MILANO
N. 386/5/2016
C.T.R.REGGIO EMILIA
N. 90/2/2016
C.T.P. FIRENZE
N. 447/6/2016
Per gli accertamenti riferiti fino al periodod’imposta 2015 il raddoppio dei terminirisulta legittimo solo a condizione che lanotizia di reato sia stata inoltrata entro iltermine di scadenza ordinario, ovvero il31.12 del 4° anno successivo ovvero il31.12 del 5° anno in caso di dichiarazioneomessa
Medicina di gruppo
e IRAP
CASS.N. 7291/2016
Non è assoggettabile a IRAP losvolgimento in forma associata dell’attivitàdi medicina di gruppo da parte di mediciconvenzionati con il Sistema SanitarioNazionale poiché non sembra possanoravvisarsi i tratti dell’associazione traprofessionisti e questo non comporta, perpresunzione assoluta, l’esistenza diautonoma organizzazione
Studio associato e
IRAP
CASS.14.04.2016
N. 7371
Gli studi associati devono pagare l’IRAP,anche se strutturati in forma di societàsemplice. L’autonoma organizzazione è diper sé insita nella forma associativa concui viene svolta l’attività professionale
Accertamento e
PVC
CASS.N. 7598/2016
È illegittimo l’accertamento emesso primache siano decorsi 60 giorni dalla redazionedel PVC, anche qualora sia stato esperito ilcontraddittorio durante l’adesione. Inoltre,non costituisce ragione di urgenzal’imminenza del termine di decadenza,neppure nell’ipotesi di un tardivo invio delpredetto PVC da parte della Guardia diFinanza
quaderno settimanale n.15 del 18 aprile 2016 pagina 7 di 52
In breve …
Adempimenti in caso di mancata approvazione del bilancio
Ogni volta che sorgono problemi in tema di mancata approvazione del bilancio, ci si
chiede anche come ci si debba comportare nell’assolvere agli adempimenti connessi al
versamento delle imposte e al deposito del bilancio.
L’argomento più volte oggetto di approfondimento, è oggi chiarito per quanto concerne il
pagamento delle imposte scaturenti dai dati contenuti in bilancio e rilevate in dichiarazione
dei redditi.
Infatti, indipendentemente dall’approvazione del bilancio ad opera dell’Assemblea dei soci,
le imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi dovranno necessariamente essere
versate: l’articolo 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001, disciplina per le società di capitali il
versamento dell’IRES.
Se l’approvazione del bilancio cade nel termine ordinario dei 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio, le imposte devono essere versate entro il giorno 16 del sesto mese
successivo a quello chiusura dell’esercizio.
Se ci sono le condizioni per approvare il bilancio nel termine più lungo dei 180 giorni dalla
chiusura dell’esercizio, il versamento delle imposte deve essere effettuato entro il giorno
16 del mese successivo a quello entro il quale vi dovrebbe essere l’approvazione del
bilancio:
• approvazione entro il 31 maggio versamento entro il 16 giugno;
• approvazione entro il 30 giugno versamento entro il 16 luglio;
• approvazione oltre il termine stabilito versamento entro il giorno 16
del mese successivo quello stabilito per l’approvazione (16 luglio).
quaderno settimanale n.15 del 18 aprile 2016 pagina 8 di 52
Secondo aspetto rilevante in tema di mancata approvazione del bilancio, è il
comportamento da tenere ai fini dell’assolvimento degli adempimenti nei confronti del
Registro Imprese.
In particolare il dubbio riguarda il fatto se il bilancio debba essere comunque depositato
anche in mancanza di approvazione dello stesso oppure, proprio per la mancata
approvazione l’adempimento vada a decadere.
L’articolo 2435 del Codice Civile disciplina quanto segue: “Entro trenta giorni
dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla Relazione sulla gestione, dalla
Relazione del collegio sindacale e dal Verbale di approvazione dell'assemblea, deve
essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese
…”.
Da una lettura attenta di quanto enunciato dall’articolo 2435 del Codice Civile, si deduce
che l’obbligo di deposito sussista solo quando, il bilancio sia stato precedentemente
approvato.
Questa deduzione potrebbe trovare riscontro anche in una mancanza di interesse da parte
di terzi nel visionare un bilancio privo di approvazione da parte dei soci.
Da ciò ne deriva conseguentemente che vengono meno anche quelle che sono le sanzioni
in capo agli amministratori che individualmente, hanno il compito di procedere al deposito
del bilancio.
Lo scrivente ritiene che in mancanza di approvazione del bilancio, non siano dovuti né il
deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese, né le sanzioni in capo agli
amministratori: vero è che, depositare comunque un progetto di bilancio con il verbale
contenente le informazioni della mancata approvazione, per andare a assolvere alla
finalità ultima e cioè di informare i terzi, sia comunque un comportamento più che
responsabile, sempre ammesso che il Registro delle Imprese del caso sia disposto a
recepirlo.
quaderno settimanale n.15 del 18 aprile 2016 pagina 9 di 52
Ufficializzata la proroga delle CU per i compensi non dichiarabili nel modello
730
Con la Circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni
chiarimenti anche in tema di Certificazione Unica espressi in occasione di incontri con la
stampa specializzata.
La questione, facendo un passo indietro, riguarda l’introduzione già a partire dal 2015,
dell’utilizzo della CU, atta a certificare oltre ai redditi di lavoro dipendenti e ad essi
equiparati, anche i redditi corrisposti nell’ambito di attività professionale e di attività
d’impresa relativi al periodo d’imposta 2014.
Considerata la tempistica per assolvere a tale adempimento già nel corso del 2015 si aprì
una accesa disputa sulle motivazioni di far rientrare nella CU2015 anche le somme
corrisposte a soggetti che nulla avevano a che fare con il 730 precompilato sperimentale:
disputa alimentata anche dal fatto che il termine di presentazione della CU2015, è stato
dichiarato dall’Amministrazione non ravvedibile per motivi legati alla tempistica circa la
disponibilità del modello 730 precompilato e, dalla previsione di una sanzione pari a euro
100 per ogni Certificazione omessa, tardiva o errata.
L’Agenzia delle Entrate, a ragion veduta, ritrattò l’adempimento chiarendo prima con un
Comunicato Stampa del 12.02.2015 e con la Circolare n. 6/E del 19.02.2015, poi con la
Circolare n. 26/E del 07.07.2015 che, per il primo anno di applicazione, la scadenza del 9
marzo 2015 non avrebbe più interessato i contribuenti che nel corso del 2014 avessero
corrisposto redditi per attività di lavoro autonomo a titolari di partita IVA.
Inoltre, sempre con la Circolare n. 26/E, fu comunicato, quale termine del suddetto
adempimento, lo stesso della presentazione del modello 770/2015 e pertanto il
31.07.2015.
quaderno settimanale n.15 del 18 aprile 2016 pagina 10 di 52
Nel 2016 il problema si è puntualmente riproposto tanto che l’Amministrazione in
concomitanza della scadenza del 7 marzo 2016 ha fatto sapere, seppur non ufficialmente,
di posticipare il termine per le Certificazioni Uniche i cui dati non fossero rilevanti ai fini
della compilazione del modello 730 precompilato.
Il problema ha iniziato a destare alcune preoccupazioni dato che dal 7 marzo 2016 non è
seguito alcun comunicato ufficiale a sostegno di quanto “vociferato”.
Solo con la Circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016 in premessa, l’Agenzia delle Entrate ha
ufficializzato lo slittamento della presentazione delle Certificazioni Uniche 2016 che non
contengono dati da utilizzare per la compilazione della dichiarazione precompilata,
giustificando lo slittamento in virtù delle notevoli modifiche introdotte nelle Certificazioni
Uniche 2016.
Pertanto nessuna sanzione sarà applicata a quelle CU inviate successivamente al 7
marzo 2016 purché presentate entro lo stesso termine di presentazione dei quadri
riepilogativi ST, SV, SX, SY del modello 770.
quaderno settimanale n.15 del 18 aprile 2016 pagina 11 di 52
L’Approfondimento – 1
Liquidazione Srl senza intervento del Notaio (seconda parte)
PREMESSA
Riprendiamo l’analisi iniziata la scorsa settimana sulla liquidazione delle società di capitali
e concentriamo l’attenzione su quella particolare procedura di liquidazione semplificata
prevista solo per le Srl, che non richiede l’intervento del Notaio.
LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE SEMPLIFICATA PREVISTA PER LE SRL
Per le sole società a responsabilità limitata è possibile utilizzare una procedura
semplificata di scioglimento, che non richiede l’intervento del Notaio. La procedura in
questione non è mai attivabile nelle S.p.A., perché a differenza delle Srl, la nomina e la
revoca dei liquidatori delle S.p.A. richiede sempre la presenza di un Notaio, che deve
verbalizzare attraverso un atto pubblico la delibera dell’assemblea straordinaria.
Anzitutto occorre precisare che la procedura semplificata si può utilizzare solo per le
cause di scioglimento legali e, quindi, solo per le ipotesi previste dall’articolo 2484, comma
1, n. 1-5 del Codice Civile, che non richiedono la modifica dello statuto della società. In
altri termini, solo quando la causa di scioglimento della società viene accertata
direttamente dagli amministratori, senza l’intervento dell’assemblea dei soci o del Notaio è
possibile porre in essere la procedura in esame.
Dopo aver accertato una causa di scioglimento e dopo aver depositato presso il Registro
Imprese la delibera che certifica la causa di scioglimento, gli amministratori devono
convocare l’assemblea dei soci per nominare i liquidatori.
quaderno settimanale n.15 del 18 aprile 2016 pagina 12 di 52
Solo dopo il deposito del verbale di nomina dei liquidatori inizia la procedura di
liquidazione. Come possiamo notare anche per la liquidazione semplificata l’iter
procedurale non cambia, perché sono sempre i liquidatori che devono portare a
compimento la liquidazione e a richiedere al termine della stessa liquidazione la
cancellazione della società.
Nella tabella seguente riepiloghiamo brevemente le fasi operative della procedura di
liquidazione semplificata.
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE SEMPLIFICATA
AccertamentoGli amministratori devono accertare una causa di scioglimento traquelle previste dall’articolo 2484, comma 1, n. 1-5 del Codice Civile
Convocazionedell’assemblea
Gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea perconstatare la causa di scioglimento
Deliberadell’assemblea
L’assemblea dei soci deve deliberare lo scioglimento della società ela nomina dei liquidatori
Approvazione delbilancio finale di
liquidazione
Il bilancio finale di liquidazione, sottoscritto dai liquidatori deveessere depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese. Nei 90giorni successivi al deposito ogni socio può proporre reclamodavanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori. Decorsi 90giorni senza che siano stati posti reclami il bilancio finale diliquidazione s’intende approvato
Istanza dicancellazione
Una volta che il bilancio finale di liquidazione è stato approvato iliquidatori devono chiedere la cancellazione della società alRegistro delle Imprese
I PARERI DEL COMITATO TRIVENETO DEI NOTAI, DELL’IRDEC E DEL MISE
Sulla procedura di liquidazione semplificata prevista per le Srl si sono intervallati nel corso
del tempo i pareri del Comitato Triveneto Notai, dell’IRDEC e del MISE tutti concordi nel
ritenere legittima la procedura di liquidazione semplificata, al verificarsi di una delle cause
di scioglimento previste dall’articolo 2484, comma 1, n. 1-5 del Codice Civile. Di seguito
vediamo di riepilogare brevemente detti pareri.
quaderno settimanale n.15 del 18 aprile 2016 pagina 13 di 52
Il Comitato Triveneto dei Notai con la massima n. J.A.4 ha evidenziato come:
“esclusivamente per le Srl le delibere di nomina e revoca dei liquidatori … devono essere
adottate con le maggioranze previste per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto
ma non anche con le forme previste per adottare dette modifiche. Di conseguenza il
verbale che raccoglie dette decisioni può anche non rivestire la forma dell’atto pubblico”.
Sul punto si osserva che la prassi richiamata dal Comitato Triveneto dei Notai è valida
anche per le questioni riguardanti le lettere a), b) e c) dell’articolo 2487 del Codice Civile,
ovvero:
a) numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di
liquidatori;
b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della
società;
c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e poteri dei liquidatori, con
particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche
di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del
valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in
funzione del migliore realizzo.
Con il documento n. 11/2011 anche l’IRDCEC si espresso sulla procedura di liquidazione
semplificata delle Srl. Premettendo, anzitutto, che con la riforma del diritto societario è
venuta meno la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria nelle Srl, l’IRDCEC ha
voluto precisare che l’intervento del Notaio nelle cause di scioglimento delle società a
responsabilità limitata è richiesto solo per le modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto.
Di conseguenza, solo per le modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, di cui all’articolo
2480 del Codice Civile, il verbale dell’assemblea dei soci deve essere redatto da un Notaio
e devono essere rispettate le condizioni previste dall’articolo 2436 del Codice Civile che
prevedono che: “il Notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto,
entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne
richiede l'iscrizione nel Registro delle Imprese contestualmente al deposito e allega le
eventuali autorizzazioni richieste”.
quaderno settimanale n.15 del 18 aprile 2016 pagina 14 di 52
Secondo l’IRDCEC, quindi, il mancato richiamo espresso dell’articolo 2487 del Codice
Civile all’articolo 2436 del Codice Civile, per la nomina e la revoca dei liquidatori nelle Srl,
rende valida la delibera assembleare, assunta con le maggioranze previste per le
modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto, anche in assenza di un Notaio.
In risposta ad una richiesta di precisazioni della Camera di Commercio di Lecce, in merito
all’utilizzo della liquidazione semplificata nelle Srl, senza l’ausilio del Notaio è intervenuto,
infine, il MISE, con il Parere n. 94215/2014 nella Nota del 19.05.2014.
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) sulla questione in esame ha sostanzialmente
confermato quanto espresso dall’IRDCEC, con il documento n. 11/2011, ovvero ha
ritenuto legittima la delibera assembleare di nomina dei liquidatori in assenza di Notaio.
Lo stesso MISE con riferimento alla liquidazione semplificata ha evidenziato, inoltre, come
alle Camere di Commercio sono attribuiti specifici compiti di controllo in merito alla
procedura in argomento.
I poteri di controllo attribuiti alle Camere di Commercio sono esclusivamente di validità
formale dell’atto depositato. Più precisamente le Camere di Commercio devono verificare
che:
• gli atti depositati siano sottoscritti da tutti i soggetti obbligati;
• gli atti depositati siano formalmente corretti, ovvero è necessario che nell’atto non
siano presenti inesattezze, che possono renderlo non conforme alle disposizioni
normative vigenti.
Diversamente, il controllo delle Camere di Commercio non può entrare nel merito della
sostanza dell’atto depositato, perché questo tipo di controllo è demandato agli organi
societari, compresi quelli di controllo o alla valutazione del giudice in caso di
impugnazione.
La prassi appena descritta è diventata ormai consolidata in tutte le Camere di Commercio
italiane.
quaderno settimanale n.15 del 18 aprile 2016 pagina 15 di 52
Di seguito riportiamo una tabella di riepilogo di alcuni pareri dati dal MISE in merito
all’utilizzo della liquidazione semplificata.
I PARERI DEL MISE
CAUSE DI SCIOGLIMENTO PARERE
Conseguimento dell’oggettosociale o sopravvenuta
impossibilità di conseguirlo(articolo 2484, comma 1, n. 2)
Secondo il MISE non può verificarsi scioglimento dellasocietà in caso di un oggetto sociale composto damolteplici e diversificate attività, parte delle quali nonsvolte. Il MISE ritiene valida l’impostazionegiurisprudenziale che richiede l’esistenza di un eventoche renda obiettivamente e indefinitamente impossibilel’oggetto sociale. Inoltre, in caso di esistenza effettivadella causa si scioglimento si richiede agliamministratori di dichiarare che l’assemblea dei soci,opportunamente convocata si sia opposta a modificarel’oggetto sociale per rendere nulla la causa discioglimento
Impossibilità di funzionamentoe continuata inattività
dell’assemblea(articolo 2484, comma 1, n. 3)
Secondo il MISE non è legittima una causa discioglimento dovuta a una mera inattivitàdell’assemblea. Ai fini dello scioglimento è necessarioche il non funzionamento dell’assemblea impediscal’adozione di deliberazioni necessarie ed indispensabilial regolare svolgersi della vita sociale. In altri termini,per sciogliere la società deve verificarsi, ad esempio,la mancata approvazione del bilancio o la mancatanomina / sostituzione di amministratori e sindaci
Riduzione del capitale al disotto del limite legale
(articolo 2484, comma 1, n. 4)
Secondo il MISE lo scioglimento può avvenire solo nelcaso in cui l’assemblea opportunamente convocatadagli amministratori non decida per unaricapitalizzazione o per una trasformazione societaria.Sostanzialmente gli amministratori dovranno attestaremediante dichiarazione sostitutiva, l’esito della riunioneassembleare o alternativamente, a fini meramenteprobatori, produrre copia semplice del verbaledell’assemblea
quaderno settimanale n.15 del 18 aprile 2016 pagina 16 di 52
Ipotesi previste dagli articoli2437-quater e 2473
del Codice Civile(articolo 2484, comma 1, n. 5)
Secondo il MISE affinché la causa di scioglimentodella società per recesso del socio possa dirsi legittimaè necessario che:
• la quota di partecipazione del socio uscente siastata offerta ai soci o a soggetti terzi;
• in caso di mancata collocazione la società nondisponga delle risorse necessarie per liquidare ilsocio uscente, utilizzando riserve disponibili oriducendo in maniera proporzionale il capitalesociale.
Come previsto per la causa di scioglimento n. 3 gliamministratori dovranno attestare, mediantedichiarazione sostitutiva, l’esito della riunioneassembleare o alternativamente, a fini meramenteprobatori, produrre copia semplice del verbaledell’assemblea
ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E CONTROLLI DELLE
CAMERE DI COMMERCIO
Il Documento di fine 2015 predisposto dall’Ufficio del Registro delle Imprese della CCIAA
di Milano ha fornito alcune linee guida in merito ai controlli da effettuare per l’iscrizione del
bilancio finale di liquidazione nel Registro delle Imprese.
Con riferimento a casi concreti, una particolare attenzione è stata data ai bilanci finali di
liquidazione che presentano:
• sia poste attive, che passive;
• poste attive e poste passive, in presenza di dichiarazioni liberatorie rese dai creditori
sociali.
Più precisamente nel documento del 2015 è stato riportato il prevalente indirizzo
giurisprudenziale, che in linea di principio non ritiene iscrivibili al Registro Imprese i bilanci
finali di liquidazione, che riportano contemporaneamente poste creditorie e debitorie o
poste attive e passive. In casi del genere, infatti, il bilancio finale di liquidazione non è in
grado di attestare:
quaderno settimanale n.15 del 18 aprile 2016 pagina 17 di 52
• quanto sia stato riscosso dai crediti e/o dalla liquidazione dei beni;
• quanto sia stato pagato ai creditori sociali;
• se esiste un residuo da ripartire tra i soci.
Di seguito presentiamo una tabella di sintesi delle principali posizioni espresse nel
documento di fine 2015 dall’Ufficio del Registro delle Imprese della CCIAA di Milano.
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE
POSTE DI BILANCIO POSIZIONE DELLA CCIAA
Presenza di sole postepassive
Se nel bilancio tutto l’attivo è stato realizzato e liquidato, lapresenza di poste passive non impedisce l’iscrizione delbilancio al Registro Imprese, perché le operazioni diliquidazione possono ritenersi concluse
Presenza di soli crediti eposte attive, comprese le
somme di denaro
Il bilancio è iscrivibile al Registro Imprese. In questo casocespiti attivi e crediti dovranno essere assegnati ai soci sullabase di quanto indicato nel piano di riparto. È compito delliquidatore, inoltre, provvedere, ai sensi dell’articolo 2493del Codice Civile, al pagamento e/o alle assegnazioni innatura ai soci
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Contemporaneapresenza di poste
debitorie e creditorie obeni mobili e immobili
non liquidati e nonutilizzati come forma dipagamento dei creditori
sociali
In linea di principio il bilancio non è iscrivibile perché nonattesta la conclusione della procedura di liquidazione. Inquesti casi il controllo della CCIAA deve evidenziare che lamancata regolarizzazione degli aspetti evidenziati potràdeterminare il rifiuto dell’iscrizione del bilancio finale diliquidazione. È possibile, in ogni caso, rimuovere la causa diimpedimento all’iscrizione, segnalando ad esempio nellaNota Integrativa / piano di riparto che:
• i creditori sociali accettano di essere liquidati con iltrasferimento, a loro favore, dei crediti sociali. NellaNota Integrativa / piano di riparto è poi necessarioevidenziare questo aspetto ed esplicitare che i creditorisaranno pagati con la cessione dei crediti sociali, daloro accettata pro soluto;
• tutti i crediti sociali sono destinati al pagamento deidebiti della società e i creditori sociali accettano ilpagamento, liberando la società per un importo pari alcontrovalore del credito ceduto. In questo caso, non ènecessario che il pagamento corrisponda al valore delcredito, perché i creditori sociali possono accettare unpagamento inferiore e liberare ugualmente la società daogni debito. Conseguentemente l’esistenza di postepassive residue non impedisce l’iscrizione del bilancio,perché di fatto le operazioni di liquidazione possonodirsi concluse. La situazione prospettata puòconsiderarsi valida anche nel caso in cui a bilancio sonoiscritti: crediti e beni in natura all’attivo; solo debiti nelpassivo. Più precisamente, se crediti e beni in naturasono utilizzati per pagare i debiti della società e nellanota integrativa è presente l’accettazione dei debitori dirinuncia ad eventuali crediti residui il bilancio puòessere iscritto
Le poste debitorie ecreditorie hanno natura
esclusivamente tributaria
Il bilancio è iscrivibile e la natura tributaria dei debiti e deicrediti deve essere esplicitata nel bilancio / Nota integrativa/ piano di riparto o dichiarata dal liquidatore
Presenza di soli crediti alunga scadenza di sicura
liquidità ed esigibilità(polizze assicurative,crediti con garanzie
bancarie, ecc.)
Il bilancio può essere iscritto se la Nota Integrativa / piano diriparto indicano le caratteristiche e la data di scadenza delcredito. Alternativamente questi aspetti possono esseredichiarati anche dai liquidatori con le modalità ordinarie.Nella Nota Integrativa è necessario evidenziare, inoltre,anche le modalità di utilizzo di detti crediti, ovvero sesaranno utilizzati per pagare i creditori sociali o se sarannoripartiti in tutto o in parte tra i soci
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LA PROCEDURA TELEMATICA COMUNICA STARWEB
Quando la società a responsabilità limitata può essere sciolta senza l’intervento Notaio, gli
amministratori devono accertare la causa di scioglimento con un’apposita dichiarazione da
iscrivere al Registro Imprese competente.
Con l’obiettivo di rendere snelli e veloci le procedure di evasione è opportuno seguire i
seguenti parametri:
• l’Ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione (oppure, la determinazione
dell’Amministratore Unico) deve riportare la dicitura “Accertamento del verificarsi della
causa di scioglimento ai sensi dell’articolo 2484 del Codice Civile” e non altre
formulazioni generiche. L’utilizzo di formulazioni diverse come ad esempio la dicitura
“deliberazione di messa in liquidazione” non sono, infatti, mai ammissibili in una
procedura extranotarile;
• la relazione sull’Ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione o la motivazione
della determinazione dell’Amministratore Unico, dovrebbe indicare anche quale causa
di scioglimento è stata accertata, seguendo la numerazione prevista dall’articolo 2484,
primo comma del Codice Civiel;
• la convocazione della successiva assemblea dei soci, che deve risultare nella
deliberazione dell’organo amministrativo non può essere omessa. Ai sensi dell’articolo
2487, comma 1, del Codice Civile, infatti “gli amministratori, contestualmente
all’accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l’assemblea dei
soci”;
• l’assemblea dei soci deve deliberare con le maggioranze previste per l’assemblea
straordinaria, ma senza ausilio del Notaio. L’assemblea dei soci deve pronunciarsi
solo sulla nomina del liquidatore o dei liquidatori e non sulla messa in liquidazione
della società, perché la procedura di liquidazione semplificata si può attivare solo per
le cause legali, di cui all’articolo 2484, comma 1, n. 1-5 del Codice Civile e mai per
espressa volontà dei soci, di cui all’articolo 2484, comma 1, n. 6. Si ricorda, inoltre,
che l’effetto dello scioglimento “ex lege” si determina dalla data d’iscrizione nel
Registro delle Imprese della deliberazione dell’organo amministrativo, che accerta il
verificarsi della causa di scioglimento.
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Volendo sintetizzare, infine, possiamo evidenziare che la procedura di liquidazione
semplificata si compone di tre distinti momenti:
• la deliberazione dell’organo amministrativo;
• l’iscrizione nel Registro Imprese della deliberazione dell’organo amministrativo, che
determina lo scioglimento della società;
• la riunione dell’assemblea dei soci, che deve nominare il liquidatore o i liquidatori.
ISCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SCIOGLIMENTO DEGLI AMMINISTRATORI
Per l’iscrizione al Registro Imprese della dichiarazione di accertamento di una causa di
scioglimento la normativa vigente non prevede un termine preciso. Tuttavia l’utilizzo della
locuzione “senza indugio” fa intendere che gli amministratori devono provvedere
all’iscrizione con solerzia, ma nessuna sanzione amministrativa pecuniaria può essere
applicata in caso di omissione.
Per quanto riguarda le specifiche tecniche di iscrizione della dichiarazione di scioglimento
degli amministratori si precisa che:
• soggetto obbligato al deposito è l’amministratore;
• è necessario predisporre una variazione tramite la “Comunicazione Unica Impresa”,
codice atto A13, modello S3;
• è necessario pagare euro 90 per diritti e euro 65 per bolli;
• è necessario allegare il verbale dell’organo amministrativo, in cui si accerta per iscritto
la causa dello scioglimento.
Di seguito la compilazione passo per passo.
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Dopo aver inserito il numero REA, il sistema di compilazione propone tutti i dati anagrafici.
Successivamente si deve scegliere in ordine:
• l’opzione “scioglimento / liquidazione”;
• l’opzione “accertamento delle cause di scioglimento”.
È necessario poi indicare la causa di scioglimento e proseguire con l’immissione dei dati
del dichiarante e della sua PEC.
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Da ultimo si devono specificare la modalità di presentazione e apporre la firma digitale.
Con riferimento alla causa di scioglimento per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale
si osserva che, a pena di rifiuto, è necessario attestare che l’oggetto sociale è univoco e
che la causa di scioglimento:
• è oggettiva;
• non dipende dalle difficoltà del mercato;
• i soci si oppongono alla modifica dell’oggetto sociale.
Nel caso della causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento o inattività
dell’assemblea, invece, l’organo amministrativo dovrà inserire nella propria dichiarazione
di provvedere a richiedere al Tribunale la nomina di un liquidatore giudiziale.
Infine, nel caso della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, la
dichiarazione dell’organo amministrativo dovrà contenere la dichiarazione dei soci di non
voler aderire a soluzioni alternative quali: ricapitalizzazione o trasformazione.
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ISCRIZIONE DELLA DELIBERA DEI SOCI DI NOMINA DEL LIQUIDATORE
La delibera dei soci di nomina del liquidatore può essere iscritta solo se è preceduta
dall’iscrizione della dichiarazione degli amministratori di accertamento di una causa di
scioglimento.
Anche in questo caso non sono previsti termini tassativi per l’iscrizione. Ad ogni modo si
ritiene opportuno procedere tempestivamente per evitare possibili contestazioni da parte di
creditori, terzi o soci stessi.
Per il documento in questione si ricorda che:
• il soggetto obbligato al deposito è il liquidatore;
• è necessario compilare una variazione tramite la “Comunicazione Unica Impresa”,
compilando rispettivamente il:
modello S3 la cui distinta dovrà essere sottoscritta dai liquidatori nominati;
modello Intercalare P per ciascuno dei liquidatori nominato e sul modello dovranno
essere trascritti integralmente anche i poteri del liquidatore;
modello Intercalare P per ciascuno dei componenti dell’organo amministrativo
cessato;
• è necessario versare euro 90 per diritti e euro 65 per bolli;
• è necessario allegare il verbale dell’organo amministrativo, in cui si è discussa la
nomina dei liquidatori.
Di seguito la compilazione passo per passo.
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Dopo aver compilato i campi anagrafici, si deve scegliere l’opzione “nomina / variazione /
revoca liquidatore”.
Si deve poi procedere con la comunicazione del numero, dei nominativi e dei poteri
attribuiti ai liquidatori.
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Infine, a conclusione della pratica si devono inserire:
• i dati del dichiarante, compresa la PEC;
• le modalità di presentazione;
• la firma digitale.
Per quanto riguarda il verbale di nomina dei liquidatori si osserva che:
• deve essere sempre successivo all’attestazione degli amministratori della causa di
scioglimento;
• non deve mai riportare all’ordine del giorno dell’assemblea la messa in liquidazione
della società.
PROCEDURA DI DEPOSITO DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE
Con la predisposizione e il deposito al Registro delle Imprese del bilancio finale di
liquidazione si pone fine alla procedura di liquidazione.
Nello specifico i liquidatori una volta terminate tutte le operazioni liquidatorie hanno
l’obbligo di redigere il bilancio finale di liquidazione indicando la parte spettante a ciascun
socio.
La normativa non prevede un particolare schema per la predisposizione del bilancio in
esame, con la conseguenza che è lasciata ampia libertà ai liquidatori. L’unica previsione
normativa riguarda l’obbligo di rappresentare il capitale eventualmente residuato al
termine della procedura di liquidazione, avendo cura di evidenziare le quote di riparto
finale spettanti a ciascun socio.
In definitiva il bilancio finale di liquidazione può dirsi completo sole se:
• è stato quantificato il patrimonio attivo finale da ripartire;
• è stato predisposto il piano di riparto, che deve indicare le quote spettanti ai soci;
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• gli organi di controllo sono in grado di esprimere il proprio parere in merito al bilancio.
Il bilancio finale di liquidazione non necessità dell’approvazione dell’assemblea dei soci, in
quanto i soci dissenzienti possono proporre reclamo entro i 90 giorni successivi dalla data
del deposito presso il Registro Imprese, dopodiché il bilancio s’intende approvato.
Per il deposito del bilancio finale di liquidazione al Registro Imprese si ricorda che:
• soggetto obbligato al deposito è il liquidatore;
• non è previsto nessun termine;
• è necessario compilare una variazione tramite la “Comunicazione Unica Impresa”;
• è necessario versare euro 62,70 per diritti e euro 65 per bolli;
• è necessario allegare:
il bilancio finale di liquidazione;
l’eventuale piano di riparto;
l’eventuale relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile;
l’eventuale dichiarazione di avvenuta registrazione presso l’Agenzia delle Entrate
che potrebbe essere anche contenuta nel piano di riparto.
Di seguito la procedura passo per passo.
Anzitutto è necessario inserire i dati anagrafici e solo dopo si potrà procedere con il
deposito del bilancio finale di liquidazione.
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Nella pagina finale è necessario selezionare: Bilancio finale di liquidazione (codice atto
730).
A conclusione si precisa che:
• il bilancio finale di liquidazione non deve essere in formato XBRL;
• è necessario indicare nell’intestazione della situazione patrimoniale la data a cui il
bilancio si riferisce e che si tratta di un bilancio finale di liquidazione;
• il bilancio può essere accettato anche se privo del Conto Economico. In realtà sarebbe
opportuno allegarlo, perché si tratta di un documento obbligatorio per la normativa
fiscale;
• la relazione del liquidatore non è un documento obbligatorio, ma se esiste deve essere
allegata alla relazione del collegio sindacale o dell’organo di controllo;
• in presenza di debiti o crediti da definire si deve specificare come le poste in questione
dovranno essere definite e di conseguenza chi si accolla i debiti e come verranno
ripartiti i crediti una volta liquidati;
• il piano di riparto deve essere obbligatoriamente allegato al bilancio finale di
liquidazione e deve coincidere con questo. In caso di assegnazioni ai soci, inoltre, è
necessario registrare il bilancio finale o il verbale di approvazione all’Agenzia delle
Entrate;
• non è possibile predisporre e approvare il bilancio finale prima che si siano verificati gli
effetti dello scioglimento (quindi prima dell’iscrizione del verbale al Registro delle
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Imprese). Di conseguenza non può essere accettato il verbale dell’assemblea in cui,
contestualmente alla delibera di scioglimento e nomina dei liquidatori, venga anche
approvato il bilancio finale e richiesta la cancellazione della società;
• la società deve essere in regola con il pagamento dei diritti annuali nel momento in cui
viene depositato il bilancio finale di liquidazione.
DEPOSITO DELLA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ
In caso di mancata approvazione esplicita di tutti i soci, la richiesta di cancellazione della
società può essere presentata dai liquidatori solo dopo che sono trascorsi 90 giorni dal
deposito del bilancio finale di liquidazione, presso il Registro delle Imprese.
Per l’iscrizione della richiesta di cancellazione si ricorda che:
• soggetto obbligato al deposito è il liquidatore;
• non è previsto nessun termine;
• è necessario compilare una variazione tramite la “Comunicazione Unica Impresa”,
modello S3, da presentare dopo 90 giorni dall’iscrizione del bilancio finale di
liquidazione, con distinta sottoscritta da un liquidatore; codice atto A14;
• è necessario versare euro 90 per diritti e euro 65 per bolli;
• è necessario allegare il certificato di “non opposizione” rilasciato dal Tribunale, oppure
dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la mancata opposizione.
DEPOSITO DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE CON CONTESTUALE RICHIESTA DI
CANCELLAZIONE PER APPROVAZIONE ESPRESSA DEI SOCI
Per l’iscrizione in oggetto si ricorda che:
• soggetto obbligato al deposito è il liquidatore;
• non è previsto alcun termine;
• è necessario compilare una “cancellazione” tramite la “Comunicazione Unica
Impresa”;
• è necessario versare euro 90 per diritti e euro 65 per bolli;
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• è necessario allegare:
bilancio finale di liquidazione ed eventuale piano di riparto;
eventuale relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile;
eventuale dichiarazione di avvenuta registrazione presso l’Agenzia delle Entrate,
che potrebbe essere anche contenuta nel piano di riparto;
verbale di assemblea totalitaria in cui i soci approvano all’unanimità il bilancio
finale di liquidazione.
Di seguito la procedura passo per passo.
Dopo aver inserito i dati anagrafici è necessario selezionare “cancellazione”.
Successivamente è necessario inserire tutti gli estremi relativi all’atto di cancellazione dal
Registro delle Imprese (codice atto A14).
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FAC-SIMILI
A conclusione della trattazione presentiamo alcuni fac-simili relativi ai verbali del Consiglio
di Amministrazione, dell’Amministratore Unico e dell’assemblea dei soci utili per la
procedura di liquidazione appena descritta.
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L’Approfondimento – 2
Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 31.03.2016 (bonus mobili per le
giovani coppie)
PREMESSA
Intervenendo sulle agevolazioni IRPEF previste per il settore edilizio, la Legge di Stabilità
2016 ha prorogato per l’anno 2016 i benefici fiscali connessi con le spese per interventi di
recupero del patrimonio edilizio e con le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici, destinati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Al contempo,
la stessa Circolare ha anche introdotto una nuova agevolazione, riservata esclusivamente
alle giovani coppie che acquistano mobili nuovi, per arredare l’immobile acquisito e
destinato ad abitazione principale.
Di seguito ci proponiamo di analizzare sinteticamente le novità introdotte dalla Legge di
Stabilità 2016, alla luce di quanto precisato dall’Amministrazione Finanziaria con la
Circolare n. 7/E/2016, dove sono state fornite le indicazioni operative per poter usufruire
delle agevolazioni in parola.
PROROGA DELLE DETRAZIONI IRPEF PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E
DEL BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
Sostituendo il termine 31.12.2015, previsto dall’articolo 16-bis, comma 1 del D.L. n.
63/2015, con il termine 31.12.2016, l’articolo 1, comma 74 della Legge di Stabilità 2016 ha
prorogato per tutto il 2016 l’incremento:
• dal 36% al 50% dell’aliquota di detrazione IRPEF per le spese di recupero del
patrimonio edilizio, di cui all’articolo 16-bis del TUIR;
• da euro 48.000 a euro 96.000 del limite massimo di spesa su cui calcolare la
detrazione IRPEF.
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La modifica normativa ha per oggetto solo le due condizioni menzionate: termine di
scadenza e limite massimo di spesa, le altre disposizioni legislative, compreso l’obbligo di
pagamento mediante apposito bonifico bancario o postale, infatti, non vengono toccate e
rimangono inalterate.
È confermata, inoltre, la maggiore aliquota di detrazione IRPEF del 65%, per gli interventi
di ristrutturazione edilizia, relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di
opere per la messa in statica degli edifici, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del
TUIR. A tal riguardo, ricordiamo che per poter fruire della maggiore aliquota di detrazione
del 65% è necessario realizzare gli interventi di ristrutturazione in aree sismiche altamente
pericolose (zona 1 e 2), così come individuate dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3724 del 20.03.2003, sulla base delle procedure autorizzatorie attivate dal
06.06.2013.
L’articolo 1, comma 74 della Legge di Stabilità 2016 ha prorogato, infine, anche la
detrazione IRPEF del 50% per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici, di classe non
inferiore ad A+ o di classe A, per i forni e le apparecchiature per le quali è prevista
l’etichetta energetica. Sul punto osserviamo che per poter usufruire dell’agevolazione in
questione è necessario che:
• siano state sostenute spese per la ristrutturazione di un immobile nel 2016 o in anni
precedenti, ma non prima del 26.06.2012;
• i mobili e i grandi elettrodomestici acquistati siano destinati ad arredo esclusivo
dell’abitazione ristrutturata, così come stabilito dall’articolo 16, comma 2 del D.L. n.
63/2013, rubricato “bonus mobili e grandi elettrodomestici”.
Per quanto riguarda le spese di ristrutturazione dell’immobile rammendiamo che in
occasione di Telefisco 2016 è stato precisato chiaramente che, per poter beneficiare della
detrazione IRPEF del 50%, è necessario fare riferimento esclusivo alle spese di recupero
del patrimonio edilizio sostenute a partire dal 26.06.2012. La norma di riferimento, ovvero
l’articolo 16, comma 2 del D.lgs. n. 63/2013, non fissa né una data dalla quale devono
essere iniziati i lavori edilizi, né una data dalla quale devono essere sostenute le spese di
ristrutturazione.
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Quindi, in mancanza di precise indicazioni normative sono le spese sostenute a decorrere
dal 26.06.2012, secondo l’Amministrazione Finanziaria, il presupposto per poter
beneficiare del “bonus mobili e grandi elettrodomestici”, in quanto dette spese si
presumono relative a lavori in corso d’opera o terminati da un periodo di tempo tale da
poter collegare l’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici all’arredamento dell’immobile
ristrutturato.
Si ricorda, infine, come precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E/2014,
che il contribuente per uno stesso immobile può beneficiare dell’agevolazione “bonus
mobili e grandi elettrodomestici” una sola volta. Di conseguenza, indipendentemente dal
numero di interventi edilizi che hanno interessato lo stesso immobile, anche se distinti e
successivi, il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione del 50%, per il periodo
che va dal 26.06.2012 al 31.12.2016, è sempre pari a euro 10.000.
BONUS MOBILI PER GIOVANI COPPIE
Ai sensi dell’articolo 1 comma, 751 della Legge di Stabilità 2016, in presenza di specifici
requisiti soggettivi è possibile sostenere, entro un limite massimo di euro 16.000, spese
per l’acquisto di mobili, ma non anche grandi elettrodomestici, da destinare
all’arredamento di un immobile acquistato e adibito ad abitazione principale di una giovane
coppia, beneficiando di una detrazione IRPEF del 50% da calcolare sul totale della spesa
sostenuta.
Pur presentando similitudini con il “bonus mobili e grandi elettrodomestici”, il bonus mobili
giovani coppie si differenzia da quest’ultimo per il diverso ambito applicativo. Per poter
usufruire della nuova agevolazione, infatti, è necessario:
1 L’articolo 1, comma 75 della Legge di Stabilità 2016 stabilisce che: “Le giovani coppie costituenti un nucleofamiliare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni,in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliareda adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza delsuo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unitàabitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pariimporto, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presentecomma non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 74”
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• essere una coppia coniugata o una coppia convivente “more uxorio” da almeno 3 anni;
• che almeno un componente della coppia non abbia superato i 35 anni di età;
• essere acquirenti di un’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale della
giovane coppia.
Per quanto riguarda il primo di requisito osserviamo che non essendo rilevante la durata
del vincolo matrimoniale è sufficiente che la coppia risulti sposata nel 2016. Diversamente,
invece, la giovane coppia convivente dovrà dimostrare che la convivenza dura da 3 anni,
tramite l’iscrizione di entrambi i componenti nello stato di famiglia o attraverso
un’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Per il requisito anagrafico dei 35 anni evidenziamo come l’Agenzia delle Entrate, al fine di
evitare disparità di trattamento in base alla data del compleanno, ritenga sufficiente il
compimento dei 35 anni nel corso del 2016, indipendentemente dal mese o dal giorno.
Da ultimo, in mancanza di indicazioni normative l’Amministrazione Finanziaria precisa che
l’immobile da destinare ad abitazione principale può essere acquisito:
• sia a titolo oneroso, che a titolo gratuito;
• da entrambi i coniugi o conviventi “more uxorio” o da uno solo dei due componenti
della coppia. In quest’ultimo caso è però necessario che l’acquirente dell’immobile non
abbia superato il trentacinquesimo anno di età.
L’acquisto dell’immobile può essere effettuato sia nel 2016, che nel 2015. Come precisato
nella Circolare n. 7/E/2016, infatti, anche un immobile acquistato nel corso del 2015 può
beneficiare del bonus mobili giovani coppie. A supporto di tale impostazione
l’Amministrazione Finanziaria fa presente che nel TUIR sono presenti norme agevolative,
come ad esempio la detrazione degli interessi passivi sui mutui, che consentono di
beneficiare della detrazione IRPEF anche quando tra la data di acquisto dell’immobile e la
sua destinazione ad abitazione principale decorre un intervallo di tempo non superiore a
12 mesi. In definitiva, quindi, se un immobile è acquistato nel 2015 e nel 2016 è destinato
ad abitazione principale della giovane coppia è possibile fruire del nuovo bonus mobili.
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In linea di principio per poter beneficiare del bonus mobili giovani coppie, l’immobile deve
essere destinato ad abitazione principale della giovane coppia nel 2016. Tuttavia, in virtù
delle considerazioni appena fatte l’Amministrazione Finanziaria ritiene che, al fine di poter
beneficiare dell’agevolazione in esame, gli acquisti di immobili effettuati nel 2016 possono
essere destinati ad abitazione principale entro e non oltre il termine di presentazione del
modello UNICO PF 2017.
BENI AGEVOLABILI
Data l’analogia con il “bonus mobili e grandi elettrodomestici”, per individuare quali beni
sono agevolabili è necessario fare riferimento alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.
29/E/2013, dove è stato specificatamente chiarito che la mobilia da destinare all’arredo
dell’immobile deve essere nuova.
La stessa Circolare, a puro titolo esemplificativo presenta, inoltre, una serie di mobili che
rientrano nell’agevolazione prevista per le giovani coppie, tra cui: letti, armadi, cassettiere,
librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e
apparecchi di illuminazione.
Non rientrano, invece, nel bonus mobili giovani coppie gli acquisti di porte, di
pavimentazioni, ad esempio il parquet, di tende, tendaggi e altri componenti di arredo.
Si osserva, inoltre, che per poter usufruire dell’agevolazione, i mobili devono essere
acquistati nel periodo che decorre dal 01.01.2016 al 31.12.2016 e non è necessario che
l’acquisto di detti mobili sia effettuato dopo l’acquisto dell’immobile da destinare ad
abitazione principale.
Come specificato nella Circolare n. 7/E/2016, infatti, se una coppia acquista i mobili a
marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell’unità immobiliare a ottobre 2016 potrà,
comunque, usufruire del bonus mobili giovani coppie, se destina l’immobile ad abitazione
principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo
d’imposta 2016.
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AMMONTARE DELLA SPESA DETRAIBILE
La detrazione spetta nel limite del 50% della spesa sostenuta nel periodo 01.01.2016 –
31.12.2016, entro il massimale di euro 16.000 e deve essere ripartita in 10 quote annuali.
La spesa può essere indifferentemente sostenuta da entrambi i coniugi o conviventi o da
uno solo dei componenti della coppia e anche se di età superiore ai 35 anni.
Il requisito anagrafico è, infatti, richiesto solo per l’acquisto dell’immobile, ma non anche
per i mobili da destinare all’arredamento.
Per quanto riguarda, invece, il massimale di spesa di euro 16.000 si deve considerare che
detto limite è riferito alla coppia. Di conseguenza, se le spese superano il massimale, la
detrazione deve essere comunque calcolata su euro 16.000 e in proporzione alla quota
sostenuta individualmente.
Da ultimo, si ricorda che il bonus mobili giovani coppie non è cumulabile con il “bonus
mobili e grandi elettrodomestici”. A tal riguardo si deve però rilevare che il divieto di
cumulo deve essere riferito solo all’arredamento dello stesso immobile. In definitiva,
quindi, un componente della coppia che usufruisce già del “bonus mobili e grandi
elettrodomestici” non può beneficiare anche del bonus mobili giovani coppie per lo stesso
immobile. Diversamente, invece, un membro della coppia può usufruire di entrambe le
agevolazioni, se la mobilia acquistata è destinata ad abitazioni diverse. In linea teorica,
infatti, sarebbe possibile usufruire del “bonus mobili e grandi elettrodomestici” per un
immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per spese sostenute dal
26.06.2012 e del bonus mobili giovani coppie per l’immobile destinato ad abitazione
principale della coppia.
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ADEMPIMENTI
L’acquisto dei mobili deve essere fatto esclusivamente tramite bonifico bancario, carta di
credito o carta di debito.
Per quanto riguarda il pagamento tramite bonifico si ricorda che non è necessario
utilizzare il modello predisposto dalle banche e dalle poste per le ristrutturazioni edilizie e
soggetto a ritenuta.
Come rilevato dall’Amministrazione Finanziaria tale modalità può essere utilizzata anche
per il “bonus mobili e grandi elettrodomestici”, superando in tal modo le precedenti
indicazioni operative fornite con la Circolare n. 29/E/2013, paragrafo 3.6.
Per il pagamento con carta di credito o debito si deve tener conto del giorno di utilizzo
della carta, evidenziato nella ricevuta telematica di avvenuta transazione e non del giorno
di addebito sul conto corrente del titolare.
Non è consentito effettuare pagamenti in contanti, assegni o altri mezzi di pagamento.
Ricevuta di avvenuta transazione o copia del bonifico faranno parte assieme alla fattura o
scontrino parlante della documentazione necessaria per poter usufruire dell’agevolazione.
Specifichiamo, infine, che la fattura dovrà riportare la natura, la quantità e qualità dei beni
e dei servizi acquistati.
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L’Approfondimento – 3
I conti d’ordine dopo il “Decreto bilanci”
PREMESSA
In varie occasioni abbiamo avuto modo di approfondire le tematiche inerenti le novità
apportate alla disciplina del bilancio d’esercizio dal D.lgs. n. 139/2015.
Come oramai noto, in attuazione della Direttiva comunitaria n. 2013/34/UE il legislatore ha:
1. inserito un nuovo comma 4 nell’articolo 2423 del Codice Civile che contempla
l’applicazione del principio di rilevanza nella rilevazione, valutazione, presentazione e
informativa degli accadimenti in bilancio;
2. sdoganato il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma nel comma 1-bis
dell’articolo 2423-bis in luogo della vecchia formulazione della valutazione delle voci
la quale doveva essere fatta “tenendo conto della funzione economica dell’elemento
dell’attivo e del passivo considerato”;
3. eliminato la parte straordinaria del Conto Economico;
4. modificato alcuni criteri per la rilevazione e la rappresentazione delle azioni proprie, il
cui acquisto comporta una riduzione del patrimonio netto di uguale importo, con
l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce con segno negativo;
5. introdotto l’obbligo di rendiconto finanziario per tutte le imprese che redigono il
bilancio in forma ordinaria;
6. modificato nei contenuti la relazione sulla gestione e la Nota Integrativa;
7. introdotto il bilancio per le microimprese;
8. eliminato l’obbligo dell’iscrizione in calce allo Stato Patrimoniale dei conti d’ordine per
tutte le imprese che redigono il bilancio d’esercizio, ad eccezione delle microimprese
le quali sono tenute ad osservare le vecchie prescrizioni sul tema;
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In questa sede vogliamo focalizzare l’attenzione proprio sui conti d’ordine i quali, a far data
dal 01.01.2016, sono stati eliminati dallo Stato Patrimoniale e trasferiti, in termini di
informativa, all’interno della Nota Integrativa.
In particolare, la direttiva bilanci ha contestualmente abrogato il comma 3 dell’articolo
2424, Codice Civile, e riformulato il punto 9) dell’articolo 2427, Codice Civile, ampliando le
informazioni richieste all’interno della Nota Integrativa.
Da considerare comunque che i conti d’ordine non risultano eliminati in maniera definitiva
dal nostro ordinamento, stante il permanere dell’obbligo di indicazione nei bilanci
semplificati delle micro-imprese.
LA DISCIPLINA ANTE D.LGS. N. 139/2015
Prima dell’introduzione delle novità ex D.lgs. n. 139/2015, il comma 3 dell’articolo 2424,
Codice Civile, imponeva ai redattori del bilancio d’esercizio l’iscrizione, in calce allo Stato
Patrimoniale, delle poste indicanti le garanzie prestate dalla società (sia dirette che
indirette).
Si trattava in sostanza di dare evidenza degli importi per i quali la società era impegnata a
titolo di:
a) fideiussioni;
b) avalli;
c) altre garanzie personali;
d) garanzie reali.
Non di meno, per ciascuna di queste voci, era necessario indicare separatamente le
garanzie prestate a favore di imprese:
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1. controllate;
2. collegate;
3. controllanti;
4. sottoposte al controllo.
Tutt’ora il Principio contabile 22 suggerisce, al fine di integrare informazioni che altrimenti
non troverebbero manifestazione né economica, né finanziaria in bilancio, l’indicazione in
calce allo Stato Patrimoniale di tutte le operazioni che comportano l’assunzione di un
impegno, ovvero il rilascio di una garanzia.
L’annotazione in parola altro non è se non un sistema secondario di scritture “di memoria”
che, integrando quello principale, permette ai lettori del bilancio di ricevere tutte le
informazioni necessarie per una completa comprensione dell’andamento economico-
finanziario della società e della sua situazione patrimoniale.
L’iscrizione doveva avvenire ogni qualvolta il redattore considerava necessario lasciare
memoria di fatti che, sebbene afferenti l’azienda, non producevano immediati riverberi
finanziari / economici ma che, in esercizi futuri, avrebbero potuto effettivamente impattare
sul patrimonio aziendale e/o sul reddito.
Le ben note modalità di registrazione contabile prevedono l’iscrizione in bilancio di coppie
di conti funzionanti in modo simultaneo e antitetico in cui il primo rileva l’oggetto (aspetto
originario) ed il secondo il soggetto (aspetto derivato).
In caso di variazione tali poste dovranno necessariamente essere aggiornate mediante
una registrazione in aumento / diminuzione.
Come precisato dal richiamato OIC 22, da tale contesto devono ovviamente ritenersi
escluse le grandezze che sono già state postate a vario titolo nello Stato Patrimoniale,
ovvero nel Conto Economico.
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Con riferimento ai criteri di classificazione / valutazione l’OIC distingue i conti d'ordine nei
seguenti tre gruppi:
1) rischi assunti dall’impresa: tale gruppo comprende le garanzie, personali e reali,
prestate direttamente o indirettamente dall'impresa a favore di terzi. Non assume
rilevanza l'esposizione tra i conti d'ordine delle garanzie ricevute dall'impresa, la cui
segnalazione deve essere fornita soltanto in Nota Integrativa. La rappresentazione
varia a seconda della modalità in cui è prestata la garanzia; in particolare:
garanzia in denaro: sarà necessario indicare un importo pari all’ammontare della
garanzia prestata con l’indicazione in Nota Integrativa dell’importo del debito alla
fine dell’esercizio;
garanzia ipotecaria su beni immobili di proprietà della società: sarà necessario
indicare i valori di tali ipoteche;
garanzia in valuta: in questo caso è necessario convertire gli importi in euro sulla
base del cambio vigente alla data di riferimento del bilancio, mentre in Nota
Integrativa gli ammontari vanno indicati in valuta estera;
2) impegni assunti dalla società: in questo gruppo rientrano i contratti a prestazioni
corrispettive che non siano ad effetti reali, i quali, finché restano ineseguiti da
entrambe le parti, non influiscono né sulla composizione del patrimonio né sull'entità
del risultato economico, pertanto non danno origine a rilevazione nell'ambito del
«sistema principale», bensì a rilevazioni in conti d'ordine del sistema degli impegni.
Tipico esempio è rappresentato dai contratti ad esecuzione differita stipulati
nell'esercizio cui si riferisce il bilancio; da tali pattuizioni derivano obbligazioni,
assunte dalla società verso terzi e da questi verso la prima, sin dal momento della
loro stipulazione, benché gli effetti si verificheranno in un periodo successivo. Si
precisa che nella prassi non vengono rilevati tutti gli impegni assunti dalla società,
ma solo quelli che vengono considerati di maggiore rilievo e utilità informativa;
3) beni di terzi presso l’impresa: in questo gruppo devono essere annotati i beni di terzi
raggruppati per natura che, temporaneamente, si trovano presso l'impresa a titolo di
deposito, pegno, cauzione, lavorazione, comodato (nel caso, solo se di rilevante
valore) e così via.
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Questi, pur non influendo sull'entità del patrimonio e del risultato dell'impresa
depositaria, comportano sempre una custodia, con connessi oneri. I criteri di
indicazione in bilancio variano in base al tipo di bene detenuto presso l’azienda e
nello specifico:
valore nominale, se si tratta di titoli a reddito fisso non quotati;
valore corrente di mercato, se disponibile, quando si tratta di beni, di azioni o di
titoli a reddito fisso, se quotati;
valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.
IL CONCETTO DI IMPEGNI
Per “impegni assunti dalla società” bisogna intendere i contratti a esecuzione differita i cui
effetti sono certi ed obbligatori ma non ancora eseguiti da nessuna delle parti contraenti.
Come chiarito dal già più volte citato OIC 22 esistono due diverse fattispecie di impegni:
1) quelli di certa esecuzione e ammontare determinato; è questo il caso dei contratti
preliminari o acquisto e vendita a termine;
2) quelli di certa esecuzione, ma di incerto ammontare; è questo il caso del contratto
con clausola di revisione del prezzo.
Proprio dal differimento degli effetti contrattuali nasce la necessità dell’annotazione degli
impegni fra i conti d’ordine. La rilevazione contabile nel sistema primario sarà, infatti,
possibile solo nel momento della consegna / spedizione del bene, ovvero, al momento
dell’ultimazione del servizio, oggetto del contratto in base al quale è sorta l’obbligazione.
Solo allora avverrà la registrazione in contabilità generale del costo e/o del ricavo
economico e della correlata entrata o uscita finanziaria.
Tuttavia è consueta prassi commerciale che al termine di un esercizio determinate attività,
sebbene programmate, non trovino esecuzione o che le stesse siano differite all’esercizio
successivo, con la conseguente impossibilità di concorrere alla formazione del bilancio.
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Tipico esempio del genere è rappresentato dal contratto preliminare di cessione con effetti
differiti in esercizi successivi il quale, per natura, formalizza gli accordi fra due parti che si
impegnano a sottoscrivere un contratto definitivo in un periodo successivo.
Dal punto di vista civilistico le modalità di redazione del preliminare sono definite
dall’articolo 1351, Codice Civile; in particolare il legislatore ha specificato che questa
fattispecie deve necessariamente essere redatta nella stessa forma del contratto
definitivo, a pena di nullità.
A mero titolo esemplificativo si consideri un atto di cessione di azienda per le quali le parti
contraenti decidano di sottoscrivere un preliminare.
In questo caso, poiché l’atto definitivo deve essere provato per iscritto ai fini
dell’opponibilità ai terzi, tale forma si estenderà, a pena di nullità, anche al contratto
preliminare. È prassi oramai consolidata includere nell’atto preliminare di cessione, per
scongiurare un eventuale futuro inadempimento contrattuale, il rilascio di una caparra
confirmatoria con funzione risarcitoria anticipata. È noto infatti che, in caso di mancata
sottoscrizione del contratto definitivo per inadempienza la somma rilasciata a titolo di
caparra:
1) viene trattenuta dal cedente a titolo di risarcimento in caso di inadempimento da
parte del cessionario;
2) viene restituita (di solito il doppio dell’ammontare originario) al cessionario dalla
controparte in caso di inadempimento da parte del cedente.
Tornando al focus del nostro articolo, dal punto di vista contabile, il contratto preliminare fa
sorgere degli impegni per l’azienda che però non trovano riscontro né economico, né
patrimoniale.
Si consideri ad esempio un preliminare in cui:
TIPO CESSIONE CORRISPETTIVO TOTALE IMPORTO CAPARRA
Azienda euro 350.000 euro 35.000
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In tal caso le registrazioni saranno le seguenti:
Promittente venditore:
1) Registrazione conto d’ordine
Cessionario di azienda c/to impegni a Azienda da trasferire 350.000
2) Registrazione caparra confirmatoria
Banca a Debiti per caparra 35.000
Promittente acquirente:
1) Registrazione conto d’ordine
Azienda da acquisire a Cedente di azienda c/to impegni 350.000
2) Registrazione caparra confirmatoria
Caparre attive a Banca 35.000
L’ELIMINAZIONE DEI CONTI D’ORDINE
È oramai noto che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 205 del Decreto legislativo
n. 139 del 18.08.2015, avvenuta il 04.09.2015, sono divenute definitive, con decorrenza
01.01.2016, le modifiche alla struttura dello Stato Patrimoniale ex articolo 2424, Codice
Civile.
In particolare l’articolo 6, comma 4, lettera n) del richiamato Decreto ha abrogato il 3°
comma dell’articolo 2424 del Codice Civile, il quale prevedeva l’indicazione dei conti
d’ordine in calce allo Stato Patrimoniale.
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Per sopperire a questa eliminazione il legislatore ha previsto, mediante la lettera c) del
comma 9, articolo 6, l’ampliamento delle informazioni da inserire all’interno della Nota
Integrativa. Nello specifico è ora richiesta:
a) l’esplicitazione dell’“importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle
passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale, con indicazione della
natura delle garanzie reali prestate”;
b) la distinta indicazione “degli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza
e simili, nonché degli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate,
nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime”.
L’obiettivo della sopra citata disposizione è senza dubbio quella di accorpare tutte le
informazioni tipiche dei conti d’ordine all’interno di un unico documento, in luogo del
sistema delle scritture secondarie in precedenza adottato.
In verità anche nella previgente versione dell’articolo 2427, punto 9) sussisteva l’obbligo di
informativa in Nota Integrativa relativamente alla composizione ed alla natura dei conti
d’ordine, nonostante l’annotazione dei medesimi in calce allo Stato Patrimoniale.
La novella pertanto, consiste principalmente nella modifica dello schema di bilancio non
anche nell’indicazione in Nota Integrativa delle informazioni inerenti gli impegni assunti
dalla società.
I BILANCI SEMPLIFICATI PER LE MICRO-IMPRESE
Ad oggi non è ancora chiaro se la già commentata eliminazione del terzo comma
dell’articolo 2424, Codice Civile, abbia comportato il definitivo superamento dei conti
d’ordine o se, per converso, tale sistema contabile continua a esistere in alcuni casi.
Il dubbio nasce in virtù del novellato disposto ex articolo 2435-ter del Codice Civile con il
quale il legislatore ha disposto la redazione dei bilanci semplificati per le micro-imprese al
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fine di offrire una serie di semplificazioni per le società che non abbiano superato, per due
esercizi consecutivi (o nel primo esercizio), due dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 175.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Abbiamo già avuto modo di specificare in precedenti approfondimenti come, per questi
soggetti, sussista l’esonero dalla redazione di:
a) rendiconto finanziario;
b) Nota Integrativa a condizione che in calce allo Stato Patrimoniale vengano riportate
le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16, Codice
Civile;
c) Relazione sulla gestione, quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le
informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428.
In questo caso quindi, nonostante la generale eliminazione dei conti d’ordine dalla
struttura dello Stato Patrimoniale in forma ordinaria o abbreviata, questi continuano a
dover essere indicati in calce allo Stato Patrimoniale delle micro-imprese.
Non di meno, in assenza di relazione sulla gestione, queste informazioni dovrebbero
essere integrate con quelle richieste dai punti 3) e 4) dell’articolo 2428, Codice Civile.
L’unica ragione che pare giustificare questa “deroga” è la volontà del legislatore di trovare
un compromesso fra la Direttiva n. 2013/34/UE e il D.lgs. n. 139/2015.
In altre parole il legislatore nazionale ha voluto assecondare (e come avrebbe potuto fare
altrimenti!) da un lato l’armonizzazione delle regole di redazione dei bilanci d’esercizio
imposta dalla Direttiva comunitaria, dall’altro la necessaria semplificazione, a favore di
imprese di minori dimensioni, sia in termini di tempi di redazione che di costi connessi con
la loro predisposizione, fatto però salvo il principi generale della rappresentazione veritiera
e corretta.
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Di conseguenza, la reintroduzione dei conti d’ordine, seppur limitatamente alla categoria
delle micro-imprese, appare un’adeguata soluzione al vuoto informativo che poteva
verificarsi in assenza della Nota Integrativa.
Tuttavia è necessario considerare che nel caso di una società fortemente impegnata nei
confronti di terzi, la mera esposizione in calce allo Stato Patrimoniale potrebbe non essere
sufficiente a garantire un’informativa esaustiva della situazione economica, patrimoniale e
finanziaria della società.
Si consideri ad esempio un’impresa che abbia rilasciato garanzie agli istituti di credito,
ovvero che abbia sottoscritto accordi di ristrutturazione del debito.
In questi casi è fin troppo evidente quanto carente sarebbe l’informazione fornita ai
creditori con il bilancio; non potrebbe essere solo l’indicazione dei conti d’ordine sufficiente
a rappresentare correttamente la situazione societaria; in tal caso appare preferibile
abbandonare la semplificazione concessa dal legislatore per tornare alla “ordinaria
redazione” del bilancio d’esercizio.
Alla luce di quanto finora argomentato è abbastanza agevole concludere che la riforma
introdotta dal D.lgs. n. 139/2015 non ha eliminato completamente i conti d’ordine dal
nostro sistema contabile, ma certamente ha comportato un loro significativo
ridimensionamento, risultando infatti l’utilizzo limitato esclusivamente ai bilanci delle c.d.
micro-imprese.
A fronte di queste novelle sarà necessaria la revisione dell’OIC 22, al pari di quanto
accaduto già con gli altri principi contabili nel corso del 2015. Si attende pertanto un
intervento dell’Organismo Italiano di Contabilità con il quale vengano introdotti espliciti
riferimenti ai predetti conti.
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Le prossime scadenze
18 aprile 2016 VERSAMENTO MENSILE – IVA
Liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese
precedente. Versamento telematico
RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, DIPENDENTE E SU
PROVVIGIONI
Il versamento riguarda le ritenute sugli importi corrisposti il
mese precedente. Versamento telematico
VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE – INPS
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Versamento telematico
VERSAMENTO CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA – INPS
Versamento dei contributi da parte dei committenti titolari di
partita IVA. Versamento telematico
20 aprile 2016 SPESOMETRO
Entro il 20.04.2016 i contribuenti trimestrali dovranno inviare
la comunicazione per lo spesometro con i dati relativi all’anno
2015
LEASING E NOLEGGI
Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai
contratti stipulati nel 2015 dalle società di leasing e dagli
operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o
noleggio