Quaderno Settimanale 15-2015 - SerConTel · perdite su crediti C.T.P. VICENZA N. 243/03/2015 In...
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qpquaderno professionale
Quaderno SettimanaleCircolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale
Numero 15 del 20 aprile 2015
In questo numero:
Flash stampa .............................................................................................................. 3
L’Agenzia interpreta................................................................................................... 4
Il Giudice ha sentenziato ............................................................................................ 6
L’Approfondimento – 1 .............................................................................................. 9
Le novità del modello UNICO 2015 SP ................................................................................................... 9
L’Approfondimento – 2 ............................................................................................ 20
Effetti dell’estinzione della società – confronto fra vecchie e nuove regole .................................... 20
L’Approfondimento – 3 ............................................................................................ 30
Terreno con obbligo di scorporo del fabbricato.................................................................................... 30
Le prossime scadenze............................................................................................... 37
Gruppo scientifico:
Cerato Sandro – Costa GianfrancoBurzacchi Francesco – Trevisan Michele
Costa Francesco – Zocca LucaTatone Alessandro – Marcolla Alessandro
Rinaldo Marco
Quaderno Settimanale n. 15 del 20 aprile 2015
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Flash stampa
Deducibilitàperdite su creditie fallimento
IL SOLE 24 ORE
13.04.2015
Qualora il debitore sia sottoposto a unaprocedura concorsuale, la perdita rilevata aConto Economico è deducibile senza che siritenga dimostrata l’esistenza di quegli“elementi certi e precisi” che, per legge, sonoinsiti nell’apertura della proceduraconcorsuale. L’apertura della proceduracostituisce il momento a decorrere dal qualeè possibile dedurre la perdita su crediti
Detrazione 65% ITALIA OGGI
13.04.2015
L’ENEA ha attivato il portalehttp://finanziaria2015.enea.it/index.asp perl’invio della documentazione per chiedere ledetrazioni fiscali del 65% delle spesesostenute per interventi di riqualificazioneenergetica degli edifici, ultimati entro il31.12.2015. Le richieste devono esseretrasmesse dal 01.04.2015 in via telematica
Modello 730precompilato
IL SOLE 24 ORE
14.04.2015
IL SOLE 24 ORE
15.04.2015
IL SOLE 24 ORE
16.04.2015
IL SOLE 24 ORE
17.04.2015
Il contribuente, che dopo aver verificato laregolarità sostanziale della propriadichiarazione, accetta la precompilata senzamodifiche beneficia della preclusioneall’effettuazione del controllo documentale daparte dell’Agenzia delle Entrate sui datirelativi agli oneri comunicati, come interessisu mutui, premi assicurativi e contributiprevidenziali precaricati, e del controllopreventivo sulla spettanza delle detrazioni percarichi di famiglia in caso di rimborsosuperiore a euro 4.000, mentre può subirecontrolli sulle condizione oggettive che dannodiritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni esui costi comunicati dai sostituti d’impostanelle Certificazioni Uniche
DURC eprofessionisti
ITALIA OGGI
14.04.2015
Inarcassa ha chiarito che non è necessario ilDURC per i professionisti che partecipano aibandi di gara sui servizi di ingegneria earchitettura, a condizione che non abbianodipendenti nel proprio studio e siano in regolacon i contributi previdenziali
Quaderno Settimanale n. 15 del 20 aprile 2015
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L’Agenzia interpreta
Split payment C.M.13.04.2015
N. 15/E
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolarecitata, ha fornito chiarimenti in merito allaprocedura dello split payment, in particolaresui seguenti aspetti:
• ambito soggettivo di applicazione;• ambito oggettivo di applicazione della
scissione dei pagamenti;• adempimenti dei soggetti passivi fornitori;• esigibilità dell’imposta;• adempimenti delle PA soggetti passivi;• adempimenti delle PA non soggetti
passivi;• regolarizzazione e note di variazione;• verifiche telematiche dei pagamenti;• intervento sostitutivo in presenza di
DURC negativo;• creditore pignoratizio e debitore
pignorato;• rimborsi;• efficacia temporale;• sanzioni
Lettere d’intentocumulative
R.M.13.04.2015
N. 38/E
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzionecitata, ha precisato che le dichiarazionid’intento potranno essere presentate indogana in forma cumulativa. Il contribuente,quindi, potrà presentare un’unicadichiarazione valida per più operazioni. In talmodo gli oneri degli operatori impegnati neimercati internazionali saranno notevolmentealleggeriti
Modello UNICO2015 PF
PROVVEDIMENTO
13.04.2015N. 50383
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimentocitato, ha approvato le modifiche al modelloUNICO 2015 PF e alle relative istruzioni, perrecepire la reintroduzione della possibilità diavvalersi per il 2015 del regime dei nuoviminimi, ex articolo 27, D.L. n. 98/2011, el’elenco dei partiti politici ammessi albeneficio della destinazione del 2 per milledell’IRPEF
Quaderno Settimanale n. 15 del 20 aprile 2015
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Imposta di bollovirtuale
C.M.14.04.2015
N. 16/E
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolarecitata, ha fornito chiarimenti in materia diimposta di bollo assolta in modo virtuale, inparticolare sui seguenti aspetti:
• disciplina dell’imposta di bollo assolta inmodo virtuale;
• strutture competenti al rilasciodell’autorizzazione e alla liquidazionedell’imposta;
• autorizzazione;• liquidazione;• versamenti;• acconto;• omesso o ritardato versamento di una o
più rate o dell’acconto e omessa oinfedele dichiarazione di conguaglio
Base imponibilesocietà inliquidazione
INTERPELLO
D.R.E.LOMBARDIA
N. 904-74/2015
La Direzione Regionale della Lombardia, conla risposta all’interpello citato, ha precisatoche la contabilizzazione dei componentipositivi e negativi, per la determinazione aifini IRES e IRAP delle società in liquidazione,che avviene tramite una imputazione inizialeal fondo oneri e rischi, determina la necessitàdi operare variazioni in aumento o indiminuzione nel modello UNICO
Quaderno Settimanale n. 15 del 20 aprile 2015
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Il Giudice ha sentenziato
Deducibilità costiinerenti
CASS.N. 4314/2015
I costi inerenti ai ricavi presunti a seguitodelle indagini finanziarie sono deducibili insede di accertamento induttivo del reddito diimpresa. In caso di accertamento analitico oanalitico – induttivo, invece, la deduzione èpossibile soltanto se risultano da elementicerti e precisi
Indagini bancarie CASS.N. 4836/2015
Le indagini bancarie possono essere esteseai conti degli amministratori o soci dellasocietà e dei familiari del contribuente acondizione che prima ne sia provata lariconducibilità all’attività del soggettoindagato. Il contribuente può fornire la provacontraria contro la presunzione legaledell’Ufficio, fondata sulle movimentazioni deiconti bancari anche attraverso presunzionisemplici
Sequestropreventivo
C.T.P. MILANO
01.04.2015N. 3119
In presenza di un’ulteriore misura cautelareprodotta ai fini penali non può essereritenuto legittimo il sequestro preventivo,poiché non esiste il concreto pericolo didispersione dei beni e il rischio di mancatariscossione per l’Erario
Operazioniinesistenti edetrazione IVA
C.T.R. LOMBARDIA
N. 461/34/2015
In caso di un’operazione inesistente, lasocietà destinataria della fattura puòdetrarre l’IVA se dimostra di non essere onon poter essere a conoscenzadell’irregolarità, mediante la produzione diprove quali fotocopie di ordini di acquistorelativi alla merce acquistata, documenti ditrasporto e dichiarazioni sostitutive di attonotorio rese da dipendenti della societàattestanti i rapporti diretti avuti con ilfornitore
ICI e categoria D CASS.N. 5042/2015
Le imprese devono pagare l’ICI sul valorecontabile fino alla richiesta diaccatastamento dei fabbricati iscritti nellacategoria D e non fino all’attribuzione dellarendita catastale
Quaderno Settimanale n. 15 del 20 aprile 2015
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Provasottoscrizioneaccertamento
C.T.P. POTENZA
N. 122/02/15
Nel caso di un avviso di accertamento, è acarico dell’Ufficio provare la legittimità dellasottoscrizione dell’atto e dell’esistenza diuna valida delega a sottoscriverlo,considerando tardiva la firma fornita durantel’udienza di discussione
Deducibilitàperdite su crediti
C.T.P. VICENZA
N. 243/03/2015
In caso di cessione di crediti pro soluto, ladeducibilità della perdita su crediti èautomatica. Ciò in quanto gli elementi certi eprecisi previsti dalla legge per ilriconoscimento di tale componente negativasussistono al momento della fuoriuscitadefinitiva del diritto di credito dalla sfera delcedente
Omesso inviodell’avvisobonario
CASS.N. 6800/2015
Per le cartelle emesse ai sensi dell’articolo36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dell’articolo54-bis del D.P.R. n. 633/1972, l’omessoinvio della comunicazione di irregolarità(cosiddetto avviso bonario) puòrappresentare un motivo di nullità dell’atto diriscossione
Prove dell’intentoelusivo erimborso IVA
CASS.14.04.2015
N. 7534
Il Fisco non è tenuto a dimostrare l’intentoelusivo della società di comodo per negare ilrimborso dell’IVA. Spetta, invece, alcontribuente provare di non aver in alcunmodo aggirato la norma tributaria
Ipoteca sui creditidi Equitalia
CASS.08.04.2015
N. 6997
Non è qualificabile come ipoteca legale, népuò essere assimilata all’ipoteca volontariagiudiziale quella iscritta, ai sensi dell’articolo77 del D.P.R. n. 602/1973, da Equitalia sugliimmobili del debitore e dei coobbligati alpagamento dell’imposta
Reverse charge ederrori formali
CASS.N. 7576/2015
Nel reverse charge le eventuali irregolaritàcommesse in sede di registrazione sono daconsiderarsi errori meramente formali che,come tali, non comportano alcun dannoerariale. Al fine di rettificare l’imposta,l’Amministrazione deve verificare lasussistenza dei requisiti sostanziali
Quaderno Settimanale n. 15 del 20 aprile 2015
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Non deducibili icostisproporzionati
CASS.N. 6972/2015
I costi sostenuti dall’azienda a fronte diservizi non sono deducibili quando sonotroppo alti rispetto al mercato, soprattutto sesussiste una sproporzione con il volumed’affari
Presunzioni sumovimenti c/c
CASS.N. 7584/2015
Le presunzioni vigenti sui prelevamenti eversamenti bancari sono valide sia sel’Amministrazione ha posto in essere laprevista procedura di acquisizione sia se leinformazioni sono state acquisite nel corsodell’accesso tra la documentazionecontabile
Concordatopreventivo e IVAomessa
CASS.N. 15853/2015
Non si commette il reato di omessoversamento IVA qualora la società siaammessa al concordato prima dellascadenza dell’adempimento e nel caso incui il pagamento dell’imposta sia previstoper l’intero importo
Sequestropreventivo beninel trust
CASS.N. 15804/2015
I beni immessi in un trust sono sottoponibilia sequestro preventivo per equivalentequalora siano rimasti nell’effettivadisponibilità del soggetto indagato
Accertamento econtraddittorio
CASS.17.04.2015
N. 7843
È illegittimo l’accertamento fiscale che nonsia stato preceduto, al termine delleoperazioni di verifica, da un verbale diconclusione delle operazioni
Bilancio eresponsabilità delrevisore
CASS.17.04.2015
N. 7919
Il revisore risponde in proprio per gli erroridesumibili dal bilancio della società, qualoraegli non riesca a provare di avere agito conla diligenza che la legge e i principi direvisione prescrivono
Quaderno Settimanale n. 15 del 20 aprile 2015
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L’Approfondimento – 1
Le novità del modello UNICO 2015 SP
PREMESSA
Anche quest’anno, come di consueto, le società semplici, snc, sas ed equiparate, sono
tenute alla redazione del modello UNICO SP. A differenza dei suoi predecessori, tuttavia,
il modello vigente per il 2015 presenta alcune novità in relazione ai seguenti elementi:
• frontespizio;
• quadro RD (reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di
vegetali e da altre attività agricole);
• quadro RG (redditi di impresa in regime di contabilità semplificata);
• quadro RT (plusvalenze di natura finanziaria);
• quadro RN (redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati);
• quadro RS (prospetti comuni ai quadri RD, RE, RF, RG, RH, RJ e prospetti vari).
Tra gli altri cambiamenti previsti dal Provvedimento 30.01.2015 dell’Agenzia delle Entrate
si sottolinea l’introduzione di un fascicolo contente delle istruzioni generali comuni ai
modelli delle società e degli Enti (modello UNICO SP, SC e ENC).
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Ai fini di dichiarare i redditi prodotti nel 2014, nonché di calcolare le imposte dovute e la
quota di reddito (o perdita) da attribuire a ciascun socio / consociato, le società di persone
sono tenute alla presentazione del relativo modello UNICO 2015.
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Quest’ultimo, in particolare, dovrà essere accompagnato, se richiesto (ovvero in presenza
di attività d’impresa / professionali per cui non vengono applicati gli Studi di Settore),
anche dalla comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di
normalità economica da utilizzare per il periodo pregresso.
Si rammenta che per i contribuenti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi
ed IVA con un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il modello da utilizzare
dovrà essere quello unificato. Diversamente, ovvero per i contribuenti con un periodo non
coincidente con l’anno solare, la forma da adottare sarà obbligatoriamente quella
autonoma.
In entrambi i casi il termine ultimo per la presentazione (che si ricorda essere ammessa
solo per via telematica, diretta o indiretta) è fissato al 30.09.2015.
SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESCLUSI DALLA PRESENTAZIONE
Come anticipato, sono tenute a presentare il modello UNICO 2015 SP le società di
persone e le associazioni residenti nel territorio dello Stato. Nello specifico, si tratta di:
• società semplici;
• snc;
• sas;
• società di armamento;
• società di fatto o irregolari;
• associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in
forma associata di arti e professioni;
• aziende coniugali qualora l’attività venga esercitata fra i coniugi e Geie.
Vengono pertanto escluse dalla presentazione del suddetto modello le aziende coniugali
non gestite in forma autonoma, le società di persone ed equiparate non residenti nel
territorio dello Stato ed i condomini.
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NOVITÀ INTRODOTTE NEL MODELLO 2015
In recepimento delle seguenti normative:
• D.L. n. 66/2014, convertito con modifiche dalla Legge n. 89/2014;
• D.L. n. 47/2014, convertito con modifiche dalla Legge n. 80/2014;
• D.lgs. n. 44/2014;
• D.L. n. 91/2014, convertito con modifiche dalla Legge n. 116/2014;
• D.L. n. 83/2014, convertito con modifiche dalla Legge n. 106/2014;
• D.M. 17.06.2014;
• D.M. 30.01.2014;
il “vecchio” modello UNICO 2014 SP, ha subito, come accennato, delle modifiche.
È a tal proposito che vanno innanzitutto sottolineate le nuove istruzioni generali, comuni ai
modelli UNICO 2015 SP, SC e ENC, accorpanti in un fascicolo autonomo le regole da
seguire in sede di predisposizione dei modelli dichiarativi. Esse, in particolare, riguardano:
• i soggetti tenuti all’utilizzo del modello UNICO delle società e degli Enti;
• le modalità ed i termini di presentazione;
• i versamenti degli acconti;
• la compensazione;
• le rateazioni;
• il ravvedimento operoso e le sanzioni comminabili.
In riferimento al frontespizio, sono stati eliminati i campi dedicati alla sede legale e al
domicilio fiscale della società od associazione ed all’indirizzo estero del rappresentante
firmatario della dichiarazione, mentre all’interno della sezione “visto di conformità” è stata
inserita ex novo una casella da compilare solo in presenza di dichiarazione unificata
attestante a quale dichiarazione è collegato il visto.
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Numerose novità hanno interessato altresì i quadri RD (reddito di allevamento di animali e
reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole), RG (redditi di
impresa in regime di contabilità semplificata), RT (plusvalenze di natura finanziaria), RN
(redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati) e RS (prospetti
comuni ai quadri RD, RE, RF, RG, RH, RJ e prospetti vari).
In particolare:
• nel quadro RD, all’interno della sezione III (attività agricole connesse), viene ora
esposto a rigo RD10, colonna 4, l’ammontare dei corrispettivi derivanti dall’attività di
produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e
fotovoltaiche;
• nel quadro RG è stata prevista l’introduzione, tra i ricavi di cui al rigo RG2, colonna 3,
dell’importo dei corrispettivi generati da attività di produzione e cessione di energia
elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche;
nell’ambito degli altri componenti positivi, poi, al rigo RG10, colonna 6, viene ora
riportato il 60% del reddito derivante dalla locazione di alloggi sociali di nuova
costruzione o per i quali sono state effettuate opere di manutenzione straordinaria o di
recupero su fabbricato preesistente;
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in riferimento, infine, ai componenti negativi va evidenziata l’introduzione, al rigo
RG22, colonna 6, della deduzione forfettaria delle spese non documentate previste
per le imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti
personalmente effettuati dai soci all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa;
inoltre, tra gli altri componenti negativi, al rigo RG22, colonna 8, si denota la
deduzione forfettaria del 75% dei corrispettivi derivanti dall’attività di produzione e
cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche;
• nel quadro RT, è stata introdotta la nuova sezione II destinata alle plusvalenze e agli
altri redditi diversi di natura finanziaria ex articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-
quinquies), del D.P.R. n. 917/86, realizzati dal 01.07.2014, per i quali è dovuta
l’imposta sostitutiva del 26%;
nella sezione IV vengono ora incluse anche le plusvalenze originate dalla cessione di
quote di partecipazioni in organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari
di diritto estero non conformi alla Direttiva n. 2011/61/UE e a cui il gestore non sia
soggetto a forme di vigilanza, le quali partecipano al reddito complessivo nella misura
del 26%;
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è stata, infine, inserita la nuova sezione VIII contenente l’affrancamento del costo o del
valore di acquisto di attività, beni e strumenti finanziari alla data del 30.06.2014,
versando l’imposta sostitutiva del 20% entro il 17.11.2014, per determinare le
plusvalenze e le minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-
quinquies), del D.P.R. n. 917/86;
• nel quadro RN, nell’ambito del riquadro “Oneri”, al rigo RN17, colonna 11, viene ora
indicato l’importo delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli per le
quali spetta lo sconto Irpef del 19%;
al rigo RN19, colonne da 1 a 8, trovano spazio le agevolazioni per investimenti in start-
up innovative che la società avente causa eredita dalla società dante causa per effetto
di operazioni straordinarie;
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il riquadro “Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art
bonus)”, al rigo RN21, accoglie, nel caso di soggetti non titolari di reddito d’impresa, il
credito d’imposta riconosciuto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura;
• in relazione, infine, al quadro RS si evidenzia la comparsa del nuovo prospetto
“Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” al rigo RS40, nonché di quello
inerente alle start-up innovative evidenziante la detrazione da imputare per
trasparenza ai soci a norma dell’articolo 29 del D.L. n. 179/2012;
va altresì segnalata la zona franca urbana in cui è stato prodotto il reddito agevolato
compresa dal rigo RS 130 al rigo RS 133.
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COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO
Per quel che concerne il riquadro relativo al visto di conformità, va evidenziato come la
compilazione debba essere effettuata dal responsabile del CAF o dal professionista che
rilascia il visto stesso. Nello specifico, la casella “Visto di conformità rilasciato ai sensi
dell’articolo 35, D.lgs. n. 241/1997 relativo a redditi / IVA” deve essere compilata
solamente nella dichiarazione unificata.
Il codice da utilizzare è:
• “1”, se il visto fa riferimento alla sola dichiarazione dei redditi;
• “2”, se il visto fa riferimento alla sola dichiarazione IVA;
• “3”, se il visto fa riferimento ad entrambe le dichiarazioni.
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 36, D.lgs. n. 241/1997, il soggetto incaricato può
apporre la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d’impresa
operanti in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione.
Ai fini del rilascio della certificazione, ovvero nell’ottica di controllare e garantire il visto, il
professionista è altresì tenuto:
• a scrivere sia il proprio codice fiscale, sia quello del contribuente che ha predisposto la
dichiarazione e tenuto le scritture contabili, ovvero la partita IVA della società di servizi
/ CAF, qualora la dichiarazione e le scritture siano state redatte sotto il diretto controllo
e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione;
• a firmare la certificazione.
COMPILAZIONE DEL QUADRO RF
La compilazione del quadro RF interessa solamente le società obbligate, per opzione e
non, alla tenuta dalla contabilità ordinaria, nonché i Gruppi Europei di Interesse
Economico, a prescindere dall’attività svolta.
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Sono, poi, tenuti a barrare la casella:
• “Artigiani”, i soggetti che esercitano attività artigiana;
• “Attività di agriturismo”, le società che esercitano attività di agriturismo (Legge n.
96/2006), che calcolano il reddito a norma dell’articolo 5, comma 1, Legge n. 413/91;
• “Energia da fonti rinnovabili”, le società che esercitano attività di produzione e
cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche
oltre i limiti fissati dall’articolo 22, comma 1-bis del D.L. n. 66/2014, che determinano il
reddito secondo i criteri previsti dalla medesima norma.
I soggetti che adottano particolari regimi di determinazione del reddito (società agricole ex
articolo 2, D.lgs. n. 99/2004 che si avvalgono del regime di cui all’articolo 1, comma 1093,
Legge n. 296/2006, ovvero, ad esempio, società di persone costituite da imprenditori
agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, alla
conservazione, alla trasformazione, alla commercializzazione e alla valorizzazione di
prodotti agricoli ceduti da soci e che fruiscono del medesimo regime) nonché coloro che
esercitano attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti
rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti fissati dall’articolo 22, comma 1-bis del
D.L. n. 66/2014, sono tenuti alla compilazione del rigo RF9.
Questi ultimi, poi, devono indicare nel suddetto rigo il 25% dell’ammontare dei corrispettivi
delle operazioni soggette a registrazione agli effetti IVA, con riferimento alla componente
riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, fatta eccezione per la quota incentivo.
COMPILAZIONE DEL QUADRO RE
Sono tenute a compilare il quadro RE, le società semplici e le associazioni tra artisti e
professionisti per quel che riguarda i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di
arti e professioni.
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In riferimento al rigo RE17, si sottolinea che:
• a colonna 1, trova indicazione il 75% delle spese inerenti a prestazioni alberghiere ed
a somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a convegni,
congressi ovvero a corsi di aggiornamento;
• a colonna 2, vengono evidenziate le altre spese di partecipazione a convegni,
congressi o simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale;
• a colonna 3, viene indicato l’importo ammesso in deduzione, pari al 50% della somma
delle prime due colonne.
Trova, invece, collocazione nella colonna 4 del rigo RE19, l’80% delle spese di
manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione
elettronica ad uso pubblico (lettera g), comma 1, articolo 1, Codice delle comunicazioni).
COMPILAZIONE DEL QUADRO RG
Redigono il quadro RG le società di persone in regime di contabilità semplificata ex
articolo 18, D.P.R. n. 600/73, ossia tutte quelle società che non hanno optato per il regime
di contabilità ordinaria e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi
per un ammontare non superiore a euro 400.000, per le imprese aventi per oggetto
prestazioni di servizi, e a euro 700.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Ai fini del calcolo dei suddetti limiti, è necessario considerare i ricavi per competenza. In
riferimento, poi, alle imprese che svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi ed
altre attività, bisogna considerare i ricavi relativi all’attività prevalente, purché essi siano
valutati separatamente (diversamente, infatti, si reputano prevalenti le attività diverse).
Si sottolinea, infine, come nel rigo RG10, colonna 7, trovino indicazione, tra gli altri:
• gli utili provenienti da un soggetto estero residente in Stati e territori diversi da quelli di
cui all’articolo 168-bis, D.P.R. n. 917/86, se relativi a redditi non assoggettati a
tassazione separata nel quadro RM;
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• gli interessi attivi;
• i redditi degli immobili relativi all’impresa che non costituiscono né beni strumentali per
l’esercizio della stessa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
dell’impresa.
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L’Approfondimento – 2
Effetti dell’estinzione della società – confronto fra vecchie e nuove regole
PREMESSA
Come noto, a decorrere dal 13 dicembre scorso, per effetto delle previsioni contenute
nell’articolo 28 del D.lgs. n. 175 del 21 novembre 2014 (c.d. Decreto Semplificazioni),
l'estinzione della società, ex articolo 2495, Codice Civile:
1) ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle
Imprese (comma 4);
2) comporta la responsabilità in proprio dei liquidatori di società per il pagamento delle
imposte originariamente dovute dalla società “se non provano di aver soddisfatto i
crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci ovvero di avere
soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari” (comma 5).
Ciò a valere ai fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento,
contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi.
Il presente articolo ha lo scopo di approfondire l’argomento anche alla luce dei chiarimenti
forniti sul tema dall’Agenzia delle Entrate con le Circolari n. 31/2014 e n. 6/E dello scorso
19 febbraio 2015, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 6743
del 2 aprile 2015, attraverso la quale i giudici hanno espresso parere contrario rispetto
l’orientamento adottato dalla prassi in merito alla retroattività dell’accertamento sulle
società estinte.
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LE REGOLE PREVIGENTI
La responsabilità per i debiti fiscali di pertinenza di società cancellate dal Registro delle
Imprese è, da sempre, argomento molto controverso. La questione è disciplinata
principalmente dall’articolo 2495, Codice Civile, il quale, per le società di capitali,
originariamente disponeva:
COMMA CONTENUTO
1Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere lacancellazione della società dal Registro delle Imprese
2
Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditorisociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci,fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finaledi liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento èdipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dallacancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società
Tale impostazione ha creato nel tempo una serie di incoerenze fiscali su cui, solo nel
2013, i giudici hanno messo un punto.
In sintesi, con la sentenza n. 6070 del 12.03.2013, infatti, la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, interpretando il disegno normativo civilistico, ha affermato i principi di diritto in base
ai quali, con riferimento agli effetti sostanziali e processuali:
• “qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal Registro
delle Imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo
alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto
riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente
societate”, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
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b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i
diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma
non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti
di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe
richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato
espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia
rinunciato";
• “la cancellazione volontaria dal Registro delle Imprese di una società, a partire dal
momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa
possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della
società cancellata dal Registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la
società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato
dall'articolo 299, Codice di Procedura Civile, e seguenti, con possibile successiva
eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti
dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti
dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non
sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi
della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o
nei confronti dei soci succeduti alla società estinta”.
Una volta estinta la società era concessa facoltà all’Amministrazione Finanziaria di
esperire azione di responsabilità ex articolo 36, del D.P.R. n. 602/735, nei confronti del
liquidatore di società, ovvero degli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della
società medesima, che avessero assegnato beni ai soci / associati, piuttosto che
adempiere “all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il
periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori”. Ovviamente tale responsabilità
“è commisurata all'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di
graduazione dei crediti”.
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Coerentemente la sopra citata norma, al comma terzo, dispone la medesima
responsabilità nei confronti dei soci / associati, che:
a) abbiano ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa
in liquidazione, denaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori;
b) abbiano avuti assegnati beni sociali dai liquidatori durante la liquidazione.
Questi saranno solidalmente tenuti al pagamento dei debiti tributari della società estinta
nella misura del valore dei beni / attività ricevuti, salvo le maggiori responsabilità stabilite
dal Codice Civile.
Stessa sorte spetterà agli amministratori che, nei due anni precedenti la messa in
liquidazione della società, abbiano:
1) compiuto operazioni di liquidazione;
2) occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.
Sul tema, nel corso degli anni, è intervenuta più volte la Corte di Cassazione la quale,
sintetizzando, ha ritenuto, in maniera concorde, che la responsabilità ex articolo 36, D.P.R.
n. 602/73 “non ha natura fiscale, né aquiliana da illecito, ma nasce ex lege, nei confronti
non solo del liquidatore. Ma pure dell'amministratore per la condotta tenuta nel corso della
fase successiva allo scioglimento … per sottrarsi ad essa il liquidatore (o amministratore)
non ha altra scelta, una volta constatato che le attività sociali non consentono
l'accantonamento delle somme necessarie al pagamento di debiti d'imposta ed al
pagamento integrale dei creditori sociali, man mano che i rispettivi crediti giungono a
scadenza, che la richiesta di fallimento della società” (cfr. Cassazione 29.10.1974, n. 329).
Tre sono quindi i presupposti della responsabilità:
1) l'esistenza di un debito societario insoluto per imposte dirette;
2) la sussistenza di attività nel patrimonio della società posta in liquidazione ovvero,
sciolta ope legis;
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3) la distrazione da parte del liquidatore (o dell'amministratore) di tali attività a fini
diversi dal pagamento delle imposte dovute.
In altre parole ciò significa che la responsabilità del liquidatore non sorge solo a causa del
mancato pagamento dei debiti d’imposta societari; è necessario piuttosto che, al
contempo, vi sia distrazione delle attività della società, in tutto o in parte, dalle finalità di
soddisfacimento del debito fiscale.
LE NOVITÀ
In base alle disposizioni emanate con il Decreto Semplificazioni la disciplina di cui trattasi
è stata sensibilmente modificata. In particolare:
• il comma 4 dell’articolo 28, D.lgs. n. 175/14, ha sancito che, a decorrere dal 13
dicembre 2014, la società estinta continua, dal punto di vista fiscale, ad esistere per i
cinque anni successivi alla cancellazione dal Registro delle Imprese.
Sul tema è intervenuta di recente la Cassazione che, con la sentenza n. 6743 del 2
aprile scorso, di cui si dirà nel proseguo, ha definitivamente dissipato ogni dubbio
affermando che “la norma che prevede la retroattività dell’accertamento sulle società
estinte, entro cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese, si
applica a partire dal 13.12.2014, data di entrata in vigore del D.lgs. n. 175/2014”.
In altre parole ciò significa che, sebbene estinta, la società potrà essere sottoposta ad
attività di accertamento, formale e sostanziale, per i cinque anni dalla richiesta di
cancellazione; ciò, ovviamente, a valere anche sui suoi organi per l’eventuale
impugnazione degli atti e a partire dal 13 dicembre 2014.
Invero, le prime interpretazioni della novellata disciplina, fornite dall’Amministrazione
con la Circolare n. 31/E del 30.12.2014, furono di tutt’altro tenore.
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Contrariamente a quanto fosse auspicabile attendersi e, soprattutto, in maniera non
conforme a quanto disposto dallo statuto dei diritti del contribuente (articolo 3, comma
1, Legge n. 212/2000), in questo documento di prassi è stato erroneamente
puntualizzato che “trattandosi di norma procedurale … la stessa trova applicazione
anche per attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la
cancellazione dal Registro delle Imprese o già cancellate dallo stesso Registro prima
della data di entrata in vigore del decreto in commento”. Vedremo successivamente
come questa impostazione sia stata recentemente contrastata dai giudici di legittimità;
• il comma 5 del citato articolo 28, D.lgs. n. 175/2014 ha modificato il primo ed il terzo
comma dell’articolo 36, del D.P.R. n. 602/73, in tema di responsabilità.
Specificatamente, ora il primo comma dispone che “I liquidatori dei soggetti all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le
attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima
e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non
provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai
soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari.
Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero
trovato capienza in sede di graduazione dei crediti”.
In altre parole, come chiarito dalla Circolare n. 31/2014, ciò significa che la
responsabilità del versamento dei tributi dovuti dalla società estinta, ricade
direttamente sui liquidatori, qualora questi non siano in grado di dimostrare:
di aver assolto tutti gli oneri tributari, comprese le ritenute dei lavoratori dipendenti,
prima dell’assegnazione dei beni ai soci;
di non aver estinto, con precedenza, crediti di rango inferiore in danno di quelli
tributari.
Questo comporta che, ora, rispetto le precedenti prescrizioni, l’onere probatorio è
spostato sul liquidatore.
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Riguardo al terzo comma del citato articolo 36, in relazione all’originaria stesura, è
stata introdotta la prescrizione in base alla quale “Il valore del denaro e dei beni sociali
ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di
capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria”.
Semplificando si può affermare che, come specificato nella sopra richiamata Circolare
n. 31/2014, la responsabilità dei soci e amministratori deve essere ponderata rispetto
al valore dei beni sociali ricevuti “che si presume, salva prova contraria,
proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio o associato”;
• il comma 7 dell’articolo 28, D.lgs. n. 175/2014 ha modificato il disposto ex articolo 19,
D.lgs. n. 46/99, il quale, originariamente, prevedeva la responsabilità dei liquidatori
riferita alle sole imposte sui redditi. Ora, la novellata norma estende questa anche alle
altre imposte.
Infatti, come correttamente segnalato dalla Circolare n. 31/2014 “il comma 7 modifica
l’articolo 19, comma 1, del D.lgs. n. 46 del 1999, che individua le disposizioni del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – recante la disciplina in materia di riscossione –
che si applicano alle sole imposte sui redditi. In particolare, viene eliminato il
riferimento, ivi previsto, all’articolo 36 del citato D.P.R. n. 602 del 1973, avente ad
oggetto la responsabilità e gli obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci dei
soggetti IRES per le imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli
anteriori, con la conseguenza che il regime di responsabilità avrà ad oggetto tutte le
imposte e non più solo le imposte dirette”.
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IL DOCUMENTO DI PRASSI DEL 2015
Ancora più recentemente, con la Circolare n. 6/2015 del 19 febbraio scorso – “Chiarimenti
interpretativi relativi a quesiti posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi,
Telefisco Sole 24 ore e Forum lavoro” – l’Agenzia delle Entrate ha nuovamente
puntualizzato, confermando l’errata interpretazione contenuta nella Circolare n. 31/2014 di
cui si è detto in precedenza, che “trattandosi di una norma procedurale che disciplina le
fasi di attuazione del tributo, a partire dal 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del
D.lgs. n. 175 del 2014), la stessa, per sua natura, trova applicazione anche per le attività
di controllo riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal Registro delle
Imprese o già cancellate dallo stesso Registro prima della predetta data, nonché per
attività di controllo riguardanti periodi precedenti a tale data (ovviamente nel rispetto dei
termini di prescrizione e decadenza previsti dalla legge). Di conseguenza, a seguito
dell’entrata in vigore della norma in esame tutti gli avvisi di accertamento saranno notificati
alle società cancellate secondo le nuove regole. Resta inteso che l’articolo 28 trova
applicazione anche con riguardo agli atti di accertamento, di liquidazione e della
riscossione, ancorché interessati da contenzioso, notificati prima dell’entrata in vigore del
Decreto Semplificazioni e relativi a società cancellate prima dell’entrata in vigore della
norma in esame”.
Proseguendo, nella medesima circolare è stato chiarito che:
• “l’avviso di accertamento contenente la rettifica della dichiarazione della società
cancellata dal Registro delle Imprese sarà emesso nei confronti della società
“cancellata” e notificato alla stessa presso la sede dell’ultimo domicilio fiscale in
quanto, a tal fine, l’effetto dell’estinzione si produrrà solo dopo cinque anni dalla data
della cancellazione. Al riguardo, si rammenta che la società, precedentemente alla
cancellazione, potrà avvalersi, comunque, della facoltà di eleggere domicilio presso
una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione
degli atti o degli avvisi che lo riguardano ai sensi dell’articolo 60, comma 1 lettera d)
del D.P.R. n. 600 del 1973. Si ritiene che il suddetto atto sia impugnabile dai soggetti
responsabili ai sensi degli articoli 2495 del Codice Civile e/o 36 del D.P.R. n. 602 del
1973”;
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• “nel caso di un avviso di accertamento alla società cancellata nel quale vengano
contestate somme riferite a presunti ricavi non contabilizzati, i soci potranno provare di
non aver percepito le somme contestate con ogni mezzo di prova a disposizione,
secondo le ordinarie regole previste dall’ordinamento tributario … in presenza di
presupposti maturati precedentemente alla cancellazione, come precisato nella
Risoluzione n. 77 del 2011, ancora attuale anche a seguito della modifica normativa
intervenuta, la titolarità del diritto al rimborso può essere riconosciuta, pro quota,
direttamente ai soci, che sono legittimati a richiederlo. Circa il soggetto cui
materialmente eseguire i rimborsi, tenuto conto della compagine sociale delle società
di capitali, spesso costituita da un numero considerevole di soci, nella citata
Risoluzione si evidenzia l’opportunità del conferimento di una delega alla riscossione
ad uno dei soci o a un terzo, al fine di evitare l’erogazione del rimborso a ciascun
socio in proporzione alle quote sociali. Tale delega all’incasso può essere effettuata,
da parte dei soci titolari del diritto al rimborso, anche allo stesso ex liquidatore, previa
comunicazione della predetta delega al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate”;
• oramai è orientamento consolidato (cfr. Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4060,
n. 4061 e n. 4062 del 22.02.2010 e n. 6070, n. 6071, e n. 6072 del 12.03.2013, n.
6743 del 02.04.2015) ritenere le disposizioni in materia valide non soltanto per le
società di capitali, ma anche per quelle di persone. Di conseguenza anche le novità
dapprima introdotte con il Decreto Semplificazioni, e successivamente interpretate
dall’Amministrazione, devono ritenersi valide per entrambe le tipologie societarie.
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LA SENTENZA DEL 2015 DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione nella già più volte richiamata
Circolare n. 31/E/2014, nonché nella Circolare n. 6/E/2015, sul tema della retroattività per
le società estinte la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6743/2015 del 02.04.2015, ha
stabilito che le nuove norme sul il differimento quinquennale (operante nei soli confronti
dell’Amministrazione Finanziarla e degli altri Enti creditori o di riscossione, indicati nello
stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) trovano applicazione solo nel caso in cui
la richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese, la quale costituisce il presupposto
di tale differimento, sia avvenuta a partire dal 13 dicembre 2014; vale a dire dalla data di
entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 175/14.
Specificatamente i giudici, invocando lo statuto dei diritti del contribuente (comma 1
articolo 3), hanno rilevato testualmente che “il comma 4 dell'articolo 28 del D.lgs. n. 175
del 2014, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata
dal Registro delle Imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento
quinquennale (operante nei soli confronti dell'Amministrazione Finanziaria e degli altri Enti
creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi)
degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'articolo 249, secondo comma, Codice
Civile si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal
Registro delle Imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia
presentata nella vigenza di detto Decreto legislativo (cioè il 13 dicembre 2014 o
successivamente)”.
Inutile sottolineare l’importanza di questa pronuncia per mezzo della quale, i giudici di
legittimità, hanno finalmente posto fine ad un tentativo di distorsione interpretativa, tentato
dall’Amministrazione, finalizzato evidentemente all’attivazione procedure che, in altro
modo, non potranno essere proposte.
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L’Approfondimento – 3
Terreno con obbligo di scorporo del fabbricato
PREMESSA
L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha rivisto, nel corso del 2014, gran parte dei
principi contabili nazionali precedentemente emanati. Il progetto, iniziato nel 2010, è
finalizzato ad uniformare e coordinare in modo organico i principi contabili nazionali.
In questo contesto, è stata pubblicata anche la nuova versione dell’OIC 16, dedicato alle
immobilizzazioni materiali. Una delle modifiche apportate a tale principio consiste nella
revisione parziale della sezione dedicata alla separazione tra valore del terreno e valore
del fabbricato. In particolare, secondo il nuovo principio, lo scorporo tra i due predetti valori
risulta obbligatorio anche laddove siano previsti costi futuri di bonifica che azzerano il
valore del terreno stesso.
Si rammenta nel merito che con “immobilizzazione materiale” deve essere inteso il bene:
• avente un'utilità pluriennale e, quindi, concorrente alla formazione del risultato
economico e della situazione patrimoniale per più esercizi;
• costituito da beni materiali acquisiti presso terzi, ovvero prodotti internamente, o da
somme anticipate a fronte del loro acquisto (acconti);
• il cui utilizzo presuppone l’esistenza di fattori e condizioni produttive la cui utilità
economica si estende oltre l’esercizio, in quanto incorporano una potenziale utilità
durante la loro vita utile.
L’articolo 2426, n. 2, del Codice Civile stabilisce che il costo delle immobilizzazioni la cui
utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzata in ogni
esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo.
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Come indicato nel paragrafo 50 del documento OIC 16, l’ammortamento “rappresenta la
ripartizione del costo di una immobilizzazione materiale tra gli esercizi della sua vita utile
stimata con un metodo sistematico e razionale, indipendentemente dai risultati conseguiti
nell’esercizio”. Lo stesso principio, sul punto, prevede inoltre che:
• l’ammortamento si calcola su tutti i cespiti anche se temporaneamente non utilizzati;
• vengono esclusi (su facoltà del contribuente) i fabbricati civili, in quanto rappresentano
un investimento finanziario, e i cespiti quali i terreni (esclusi quelli adibiti a cave e
discariche) e le opere d’arte in quanto la loro utilità non si esaurisce nel tempo;
• il valore del terreno deve essere scorporato dal valore del fabbricato, poiché solo
quest’ultimo deve essere ammortizzato mentre il terreno, salvo particolari ipotesi, non
è soggetto ad ammortamento.
All’interno del presente Approfondimento si analizzeranno, dunque, le suddette novità, con
particolare riguardo ai fabbricati interessati ed alla procedura che deve essere seguita per
procedere allo scorporo.
SCORPORO DEL VALORE DEL TERRENO
Come anticipato, dunque, nei bilanci chiusi al 31.12.2014, il valore del terreno deve essere
sempre scorporato dal valore del fabbricato, anche in previsione di oneri futuri da
sostenere per la bonifica o il ripristino del terreno stesso. Considerata pertanto
l’impossibilità generica di ammortizzare i terreni acquistati “autonomamente” (ovvero
senza fabbricato sovrastante), si può ben comprendere fin da subito la portata di tale
modifica. Fatta eccezione, infatti, per le fattispecie in cui il terreno può essere soggetto a
deperimento o consumo (si pensi alle cave ovvero alle discariche) e pertanto
ammortizzabile, il tema dell’ammortamento dei terreni su cui insistono i fabbricati ha
sempre posto diverse questioni critiche, anche se già nella precedente versione del
Principio contabile n. 16 era espressamente previsto che “nel caso in cui il valore dei
fabbricati incorpori anche quello dei terreni sui quali essi insistono, il valore dei terreni va
scorporato ai fini dell’ammortamento sulla base di stime”.
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Nella realtà operativa, infatti, erano poche le imprese che seguivano il suddetto obbligo,
dato il fatto che lo stesso OIC 16 disponeva la fattispecie in cui il valore del terreno
sottostante venisse meno in presenza di costi di bonifica che azzerassero verosimilmente
il valore stesso. Sulla base di dette indicazioni le imprese optavano pertanto ad
ammortizzare l’intero valore (fabbricato + terreno) in luogo del valore del solo fabbricato.
Diversa disciplina era (ed è) invece prevista nell’ambito dei Principi contabili internazionali,
i quali dispongono espressamente l’obbligo di scorporo: ai sensi dello IAS 19 (paragrafi 58
e 59) i valori terreni e dei fabbricati sono, infatti, separabili e devono essere contabilizzati
separatamente anche quando vengono acquistati congiuntamente.
Eliminando, in buona sostanza, la precedente previsione, il nuovo OIC 16 ha introdotto la
possibilità di evitare lo scorporo del valore del terreno sottostante il fabbricato. Il
documento, approvato nel mese di aprile 2014 e valevole già per i bilanci chiusi al 31.12
dello stesso anno, stabilisce infatti che:
• se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore
del fabbricato va scorporato, anche in base a stime, per essere ammortizzato;
• il valore del terreno è determinato come differenza residua rispetto al valore del
fabbricato oggetto di stima;
• il valore del terreno non è mai oggetto di ammortamento, fatti salvi i casi in cui gli
stessi abbiano un’utilità destinata ad esaurirsi nel tempo, come ad esempio quelli
adibiti a cave o discariche.
Il nuovo principio deve ritenersi applicabile anche nell’ipotesi di scorporo non effettuato per
valore del terreno coincidente con i costi necessari per il ripristino o la bonifica del sito; in
particolare, in detta fattispecie, il valore del terreno, comunque determinato
separatamente, dovrà comunque confluire nella voce “Terreni e fabbricati” dell’attivo di
Stato Patrimoniale. Solamente in presenza di un valore significativo di quest’ultimo, infatti,
si richiede la distinzione (tra fabbricato e terreno) anche nell’attivo dello Stato Patrimoniale
creando la sottovoce B.II.1-bis (articolo 2413-ter, n. 2, Codice Civile).
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FABBRICATI “CIELO-TERRA”
Uno dei punti che non stati risolti dal nuovo principio OIC riguarda il preciso ambito
applicativo dello scorporo del valore del terreno. All’interno del nuovo OIC 16 viene, infatti,
fatto riferimento ai casi in cui “il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui
quali insistono”. Rimane, quindi, controverso se lo scorporo si applichi soltanto ai fabbricati
c.d. “cielo-terra” (ovvero quelli per cui sussiste una corrispondenza univoca tra fabbricato e
terreno sui cui esso insiste) oppure a tutti i fabbricati, così come disposto dalla disciplina
tributaria. Nel merito si evidenzia la Circolare n. 1/E/07, la quale ha ritenuto che le
disposizioni di cui all’articolo 36, comma 7 e successivi del D.L. n. 223/06 “si applicano
anche alle singole unità immobiliari presenti all’interno di un fabbricato ossia anche per gli
immobili che non possono essere definiti “cielo – terra”, per i quali i principi contabili
internazionali non richiedono la separata indicazione in bilancio del valore del terreno. Si
definiscono immobili “cielo – terra” quelli che occupano tutto lo spazio edificabile con
un’unica unità immobiliare, come nel caso di un capannone industriale”.
Dal punto di vista contabile, invece, lo scorporo risulta evidente per le situazione c.d.
“cielo-terra”, nonché qualora un fabbricato venga posto in un edificio. Ai sensi pertanto del
documento dei Commercialisti 28.02.2015, lo scorporo deve essere effettuato anche per i
fabbricati che costituiscono una quota parte dell’immobile complessivo. Tale
interpretazione, tuttavia, non sembrerebbe coincidere con quanto affermato dalla “Guida
operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)” predisposta
dall’OIC, secondo la quale “Lo scorporo del terreno dal fabbricato deve avvenire
nell’ipotesi di fabbricato cielo-terra: nessuno scorporo è necessario se il fabbricato di
proprietà consiste in una quota parte del fabbricato (in genere, un appartamento), in
quanto, in tal caso, l’impresa non possiede (anche) un terreno sottostante (questo,
ovviamente, nell’ipotesi in cui la quota parte costituisce una frazione minore del
fabbricato)”.
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STIMA DEL VALORE DEL TERRENO
Alla luce delle suddette modifiche nasce pertanto l’esigenza di determinare altresì le
modalità di stima del terreno, operazione non sempre agevole dal punto di vista operativo.
È a tal proposito che si evidenzia come l’ambito temporale venga solitamente collegato al
momento di acquisizione dell’immobile. Laddove, infatti, si facesse riferimento al valore di
mercato alla data dello scorporo, si andrebbe ad effettuare, in buona sostanza, una
rivalutazione del terreno stesso, operazione non ammessa se non in presenza di una
legge speciale.
In riferimento, invece, alla quantificazione del valore del terreno si evidenzia quanto
disposto nel paragrafo 52 dell’OIC 16, secondo cui “Se il valore dei fabbricati incorpora
anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va scorporato, anche in
base a stime, per essere ammortizzato. In particolare, il valore del terreno è determinato
come differenza residua dopo aver prima scorporato il valore del fabbricato”.
Secondo la Fondazione nazionale dei Commercialisti il valore del terreno sarebbe,
dunque, determinato quale differenza della valutazione quantitativa del fabbricato.
Ipotizzando, ad esempio, un fabbricato (insisto su un terreno) iscritto per un valore pari ad
euro 500.000, stimato il valore di quest’ultimo (euro 350.000), il valore del terreno sarebbe
dunque dato dalla differenza tra i due valori (euro 500.000 – euro 350.000 = euro
150.000).
Si sottolinea, tuttavia, come la formulazione letterale impiegata dal principio contabile non
imponga la prioritaria determinazione del valore del fabbricato, ma si limiti ad individuare,
tra i criteri di valutazione, il ricorso a stime. Nello specifico, è possibile individuare due
ipotesi:
• terreno acquisito separatamente e successiva costruzione dell’immobile;
• acquisto congiunto di terreno e fabbricato.
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Nel primo caso il valore viene, dunque, determinato attraverso il ricorso ai valori
desumibile dalla contabilità o dagli atti aziendali. Qualora, tuttavia, il terreno venga
acquisito assieme al fabbricato, è possibile per il contribuente ricorrere alternativamente a:
• una perizia di stima (sul punto la Fondazione nazionale dei Commercialisti ha
sottolineato come la stessa rappresenti, sia per il redattore che per i soggetti incaricati
del controllo, una garanzia degli importi iscritti a bilancio, nonostante la stessa non sia
richiesta per la determinazione quantitativa dei valori né dall’OIC 16, né dalla
normativa fiscale);
• altri criteri, quali i valori individuati dalle delibere comunali ai fini della tassazione ICI
ed IMU delle aree edificabili al momento dell’acquisto.
FONDO AMMORTAMENTO AL 31 DICEMBRE 2013
Con lo scorporo del valore del terreno nasce inoltre l’esigenza di determinare la
destinazione del fondo ammortamento esistente al 31.12.2013 relativo al terreno. Sul
punto, la disciplina, ha contemplato le seguenti soluzioni:
• iscrizione in un fondo oneri di bonifica, qualora l’ammortamento sia stato effettuato
correttamente in considerazione del contenuto del vecchio OIC 16, secondo cui la
congruità doveva essere valutata alla luce dell’OIC 13;
• storno del fondo con iscrizione di un provento straordinario se dovesse riscontrarsi un
errore nelle motivazioni che avevano indotto gli amministratori ad ammortizzare il
terreno negli anni precedenti. Tale operazione deve quindi essere eseguita in
applicazione del documento OIC 29 sulla correzione degli errori contabili.
ALTRI ASPETTI DI CARATTERE FISCALE
Nonostante le modifiche all’OIC 16 analizzate qui sopra, il valore del terreno deve essere
sempre determinato forfettariamente nella misura del 20% o del 30% del costo
complessivo sostenuto per l’acquisto del fabbricato nonché del terreno stesso.
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Fatta eccezione per i terreni acquistati autonomamente, dunque, nasce l’esigenza di
scorporare fiscalmente il valore del terreno da quello del fabbricato.
Con la Circolare n. 1/E/07, l’Agenzia delle Entrate, sulla base di quanto introdotto
dall’articolo 36, comma 7, del D.L. n. 223/06, ha chiarito che l’obbligo di scorporo fiscale si
applica a tutti i fabbricati strumentali, anche se non “cielo-terra”, per i quali i Principi
contabili non prevedono alcun obbligo di separare il valore del terreno in quanto non è
possibile ravvisare un valore autonomo del medesimo.
Le procedure per eseguire lo scorporo “fiscale” sono pertanto due:
• nell’ipotesi di terreno acquisito autonomamente (con successiva costruzione del
fabbricato), non sorge alcuna problematica dato che il valore del terreno è già iscritto
separatamente e non soggetto ad ammortamento civilistico;
• qualora, tuttavia, il fabbricato venga acquistato assieme al terreno, il valore di
quest’ultimo viene determinato sulla base del maggior valore tra quello esposto in
bilancio e l’importo corrispondente al 20% (30% per i fabbricati industriali) del costo
complessivo. In tale ipotesi, la quota è resa indeducibile attraverso una variazione in
aumento pari al 20% o 30% dell’ammortamento iscritto.
Durante lo scorporo potrebbe, inoltre, sorgere un disallineamento tra valore civile e fiscale.
Nello specifico:
• nell’ipotesi di valore contabile del terreno superiore a quello fiscale, il maggior valore
civilistico assume rilevanza anche ai fini fiscali;
• diversamente, ovvero nell’ipotesi di valore contabile inferiore a quello fiscale, è
necessario procedere ad una variazione in aumento pari alla differenza tra
l’ammortamento civilistico e la quota fiscalmente deducibile (rettificata in funzione dello
scorporo forfettario ivi descritto).
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Le prossime scadenze
20 aprile 2015 SPESOMETRO
Entro il 20.04.2015 i contribuenti trimestrali dovranno inviare
la comunicazione per lo spesometro con i dati relativi all’anno
2014
LEASING E NOLEGGI
Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai
contratti stipulati nel 2014 dalle società di leasing e dagli
operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o
noleggio
27 aprile 2015 INTRASTAT MENSILE
Trasmissione telematica degli elenchi INTRASTAT relativi al
mese precedente
INTRASTAT TRIMESTRALE
Trasmissione telematica degli elenchi INTRASTAT relativi al
primo trimestre 2015
30 aprile 2015 RIMBORSO INFRANNUALE IVA
Presentazione della domanda di rimborso, o di utilizzo in
compensazione, dell’imposta a credito del 1° trimestre 2015.
Presentazione telematica
BENEFICIO SUI CONSUMI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
Presentazione, telematica o cartacea, all’UTF o all’Agenzia
delle Dogane competente, della domanda per fruire del
beneficio fiscale sui consumi di gasolio per autotrazione per il
1° trimestre 2015
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30 aprile 2015 BILANCIO 2014
Scade il 30.04.2015 il termine entro cui le società di capitali,
con esercizio coincidente con l’anno solare, devono
provvedere all’approvazione del bilancio di esercizio 2014. Il
termine può slittare di 30 giorni per effetto dell’approvazione
in seconda convocazione dell’assemblea, ovvero al
29.06.2015 se sussistono particolari esigenze connesse con
la struttura o l’oggetto della società e tale possibilità di
proroga è contenuta nello statuto