Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero...

59
q p quaderno professionale Quaderno Settimanale Circolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale Numero 9 del 7 marzo 2016 In questo numero: Flash stampa .............................................................................................................. 3 L’Agenzia interpreta ................................................................................................... 4 Il Giudice ha sentenziato ............................................................................................ 6 In breve … .................................................................................................................. 9 Sistema sanzionatorio tributario e favor rei: Circolare n. 4 dell’Agenzia delle Entrate .................... 9 Circolare INPS n. 35/2016: regime contributivo agevolato ................................................................ 11 L’Approfondimento – 1 ............................................................................................ 13 Modello EAS da ripresentare entro il 31.03.2016 in caso di variazione dati ................................... 13 L’Approfondimento – 2 ............................................................................................ 23 La detrazione IVA (seconda parte) ........................................................................................................ 23 L’Approfondimento – 3 ............................................................................................ 38 Modello IVA 2016: le operazioni soggette a reverse charge / split payment................................... 38 L’Approfondimento – 4 ............................................................................................ 52 Tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali ................................................................................ 52 Le prossime scadenze............................................................................................... 58

Transcript of Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero...

Page 1: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

qpquaderno professionale

Quaderno SettimanaleCircolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale

Numero 9 del 7 marzo 2016

In questo numero:

Flash stampa .............................................................................................................. 3

L’Agenzia interpreta................................................................................................... 4

Il Giudice ha sentenziato ............................................................................................ 6

In breve … .................................................................................................................. 9

Sistema sanzionatorio tributario e favor rei: Circolare n. 4 dell’Agenzia delle Entrate .................... 9

Circolare INPS n. 35/2016: regime contributivo agevolato ................................................................ 11

L’Approfondimento – 1 ............................................................................................ 13

Modello EAS da ripresentare entro il 31.03.2016 in caso di variazione dati ................................... 13

L’Approfondimento – 2 ............................................................................................ 23

La detrazione IVA (seconda parte) ........................................................................................................ 23

L’Approfondimento – 3 ............................................................................................ 38

Modello IVA 2016: le operazioni soggette a reverse charge / split payment................................... 38

L’Approfondimento – 4 ............................................................................................ 52

Tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali................................................................................ 52

Le prossime scadenze............................................................................................... 58

Page 2: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Gruppo scientifico:

Cerato Sandro – Costa GianfrancoBurzacchi Francesco – Trevisan Michele

Costa Francesco – Zocca LucaTatone Alessandro – Marcolla Alessandro

Rinaldo Marco – Agostini Marisa – De Siati AlessandroZiantoni Daniele

Page 3: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 3 di 59

Flash stampa

Indennità disabilie ISEE

IL SOLE 24 ORE

01.03.2016

IL SOLE 24 ORE

02.03.2016

Il Consiglio di Stato, con tre sentenzedepositate il 29.02.2016, ha confermato chele indennità di accompagnamento erogate aidisabili non devono essere consideratereddito per il calcolo dell’ISEE

Assegnazioneterreni ai soci

IL SOLE 24 ORE

01.03.2016

L’assegnazione dei terreni agricoli ai socisconta l’imposta di registro nella misuraridotta del 7,5%. Per le società commercialiproprietarie di terreni agricoli, tuttavia,l’opzione introdotta dalla Legge di Stabilità2016 resta conveniente in quanto consente di“abbattere” il prelievo sulle plusvalenze dacessioni. L’assegnazione agevolata èconsentita alle società che non usanodirettamente il terreno

Operazioniaziendali edelusione

IL SOLE 24 ORE

01.03.2016

Lo Statuto del Contribuente prevede che leoperazioni aziendali motivate da ragioniorganizzative o gestionali non sono daconsiderarsi elusive. Per non essere elusive,le operazioni devono essere giustificate daragioni extrafiscali di tipo organizzativo ogestionale. In quanto alle ragioni extrafiscali,esse sussistono solo se l’operazione nonsarebbe stata posta in essere in loro assenza

Leasing abitativo IL SOLE 24 ORE

02.03.2016

Il Ministero dell’Economia, in collaborazionecon Assilea e il Notariato, ha presentato unaguida dedicata al leasing immobiliareabitativo. Il documento confronta, tra le altrecose, le caratteristiche del mutuo e delleasing, evidenziandone le principalidivergenze

Page 4: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 4 di 59

L’Agenzia interpreta

Agevolazioni start-up

COMMISSIONE UEDECISIONE

14.12.2015

La Commissione UE, con la Decisionecitata, ha riconosciuto gli incentivi fiscaliper l’anno 2016 a favore dei soggetti cheinvestono in start-up innovative, pari al19% dell’investimento stesso fino a unmassimo di euro 500.000 per le personefisiche e pari al 20% dell’investimento finoa un massimo investito di euro 1,8 per isoggetti IRES

Coefficiente IMUper categoria D

MEFDIPARTIMENTO

FINANZE

29.02.2016

Con il Decreto del Direttore generale delDipartimento delle Finanze, è stato stabilitoche, per il 2016, il coefficiente per ladeterminazione del valore dei fabbricati dicategoria D, ai fini IMU e TASI, sarà pariall’1,01%

Credito di accisa AGENZIA DELLE

DOGANE

NOTA

N. 24497/2016

L’Agenzia delle Dogane, con la Nota citata,ha chiarito che il credito di accisa,risultante dalla dichiarazione annuale, puòessere trasferito contabilmente a coperturadi posizioni debitorie in essere presso altreProvince

Modello 730precompilato

C.M.02.03.2016

N. 3/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolarecitata, ha fornito chiarimenti su alcuneproblematiche aperte in relazione almodello 730 precompilato. In particolaresui seguenti argomenti:

• spese per prestazioni di mesoterapia,ozonoterapia e grotte di sale;

• spese per pedagogista;• norma di riferimento per il

riconoscimento dello status di sordo;• pertinenza abitazione principale;• sostituzione caldaia e “bonus mobili”;• spese per sostituzione sanitari;• condominio minimo – detrazione

spese per interventi di recupero delpatrimonio edilizio e di riqualificazioneenergetica;

• detrazione per spese di manutenzione,protezione o restauro delle cosevincolate e detrazione per interventi direcupero del patrimonio edilizio;

Page 5: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 5 di 59

• acquisto immobili da locare –deducibilità costo d’acquisto;

• acquisto immobili da locare –deducibilità interessi passivi;

• acquisto immobili da locare – limite dideducibilità degli interessi passivi;

• acquisto immobili da locare – limitetemporale deducibilità interessipassivi;

• acquisto immobili da locare – duratadel contratto di locazione;

• credito d’imposta per le impostepagate all’estero;

• spese per la frequenza scolastica

Nuovo sistemasanzionatorio

C.M.04.03.2016

N. 4/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolarecitata, ha fornito chiarimentisull’applicazione del nuovo sistemasanzionatorio amministrativo. In particolaresui seguenti argomenti:

• principi generali di applicazione aregime del favor rei;

• applicazione del favor rei sugli attiemessi e non ancora definiti

Page 6: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 6 di 59

Il Giudice ha sentenziato

Agevolazione“prima casa”

C.T.R. LOMBARDIA

04.01.2016N. 12/66

Ha diritto all’agevolazione prima casa ilcontribuente che, entro 18 mesi dalla datadell’atto con il quale effettua l’acquistodotato del benefico fiscale, presentadomanda di trasferimento della propriaresidenza nel territorio del Comune nelquale si trova l’immobile, anche se iltrasferimento della residenza è avvenutodopo la scadenza del 18° mese

Fabbricati ruralistrumenti e IMU-ICI

C.T.P. CAGLIARI

N. 29/2016

Per il riconoscimento dell’esenzione ICI peri fabbricati rurali strumentali non conta lacategoria catastale, ma l’utilizzo per lamanipolazione, trasformazione,conservazione, valorizzazione ocommercializzazione dei prodotti agricolidei soci. Tale regola vale anche per l’IMU

Accertamentocatastale

C.T.R. LOMBARDIA

08.02.2016N. 762/67

È illegittimo l’accertamento catastale chenon riporta un’adeguata motivazione. Ècompito del giudice riscontrare tutti glielementi necessari per comprendere l’iterseguito dell’Ufficio per la rettifica, aprescindere dall’eventuale difesa adottatadal contribuente

Ricorso sulsilenzio-rifiuto

C.T.R. LIGURIA

N. 6/7/2016

Il contribuente deve sempre precisare l’attoopposto anche se questo non è immediatocome nel caso del silenzio-rifiuto. Inoltre, ilcontribuente deve precisare la domandarivolta al giudice e supportarla allegando larelativa documentazione

Accertamentobancario

C.T.R. LOMBARDIA

N. 355/45/2016

Nell’accertamento bancario a carico di unasnc a ristretta base familiare, l’Ufficio ha lapossibilità di ricondurre alla società lemovimentazioni attive e passive, risultantidai conti correnti bancari personali dei soci.La correlazione tra legame familiare esocietario è sufficiente per talepresunzione

Omesse ritenute CASS.N. 7884/2016

Non è applicabile retroattivamente il nuovoreato di omesso versamento di ritenutepoiché più sfavorevole per il contribuente

Page 7: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 7 di 59

Contratto di studioprofessionale

CASS.29.02.2016

N. 3926

È nullo il contratto associativo tracommercialisti e avvocati stipulato primadelle norme sulla liberalizzazione. Inprecedenza, infatti, non era possibile lacostituzione di società aventi ad oggetto laprestazione di attività professionale, masolo l’associazione tra professionisti

Responsabilità deldifensore senzaincarico

CASS.15.01.2016

N. 575

In caso di impugnazione promossa daldifensore senza effettivo conferimentodella procura da parte del soggetto nel cuinome egli dichiara di agire, così come nelcaso di inesistenza o falsità della procura,o di procura rilasciata da soggetto diversoda quello rappresentato, l'attività deldifensore resta attività processuale di cui illegale assume esclusivamente laresponsabilità, rispondendo quindi ancheper le spese del giudizio

Superamentoplafond IVA

C.T.R. LOMBARDIA

N. 1044/2016

In caso di superamento del plafond IVA,l’esportatore, dopo aver sanato la propriaposizione con il ravvedimento operoso oaver definito in acquiescenza ilprovvedimento notificato dall’Agenzia delleEntrate, può detrarre l’imposta pagataoppure richiederne il rimborso

Bancarotta perdistrazione beni

CASS.N. 8349/2016

È responsabile di concorso in bancarotta ilconsulente che, con la propria attività,supporta i manager nella distrazione deibeni societari

Accertamento IVAcon metodoinduttivo

CASS.N. 3279/2016

L’accertamento IVA con metodo induttivo èlegittimo anche quando il bilancio èineccepibile se l’inattendibilità complessivadella contabilità emerge dai questionarimandati ai clienti della società

Accertamento daStudi di Settore

CASS.N. 4151/2016

È valido l’accertamento basato sulloscostamento del reddito dagli Studi diSettore nonostante la società non siriconosca nel cluster utilizzato

Rimborso creditoIVA

CASS.N. 4145/2016

È sufficiente riportare il credito IVA indichiarazione per aver diritto al rimborso. Inseguito, è necessario richiederlo mediantela presentazione dell’istanza di rimborsoentro il termine di prescrizione decennale

Page 8: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 8 di 59

Operazioni nonimponibili indichiarazione

CASS.03.02.2016

N. 8668

Non può essere perseguito per reato didichiarazione fraudolenta IVA mediantealtri artifici il contribuente che inseriscenella dichiarazione un’operazione nonimponibile relativa a un costo non inerente;tale comportamento, infatti, non realizzaalcuna evasione d’imposta

Fabbricato diinteresse storicoartistico

CASS.N. 4244/2016

È sufficiente un particolare di pregio e nonl’interezza dell’edificio per beneficiare dellanormativa di favore inerente i fabbricati diinteresse storico e artistico

Fondo patrimonialee frode fiscale

CASS.04.03.2016

N. 9154

Solo qualora sia posta in pericolo l’effettivapossibilità di riscossione coattiva, da partedell’Erario, la costituzione di un fondopatrimoniale realizza i presupposti per ilreato di fraudolenta sottrazione dei benialla procedura

Page 9: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 9 di 59

In breve …

Sistema sanzionatorio tributario e favor rei: Circolare n. 4 dell’Agenzia delle

Entrate

Il 4 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 4 in tema di

applicabilità del favor rei in considerazione delle modifiche apportare dal D.lgs. n.

158/2015 in tema di revisione del sistema sanzionatorio tributario.

Il D.lgs. n. 158/2015 nel Titolo II, ha apportato delle modifiche al sistema sanzionatorio

tributario non penale, finalizzate a:

• delineare in maniera più netta le fattispecie di elusione ed evasione fiscale ed il

sistema sanzionatorio che ne deriva;

• rimodulazione del sistema sanzionatorio in virtù della gravità dei comportamenti messi

in atto.

L’entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio amministrativo, è stata anticipata ad

opera della Legge n. 208/2015 al 1 gennaio 2016: dalla stessa data è entrata in vigore la

disposizione della Legge n. 190/2014 in tema di soppressione della riduzione ad un sesto

delle sanzioni in tema di definizione agevolate quali:

• acquiescenza all’atto di accertamento (articolo 15, comma 2-bis, D.lgs. n. 218/1997);

• adesione all’invito al contraddittorio;

• adesione ai processi verbali di constatazione.

Page 10: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 10 di 59

APPLICAZIONE DEL FAVOR REI SUGLI ATTI EMESSI E ANCORA NON DEFINITIVI

La questione che è stata posta riguarda l’applicabilità del favor rei nel caso di quelle

sanzioni più favorevoli rispetto al passato.

Infatti, i commi 2 e 3, articolo 3, D.lgs. n. 472/1997, prevedono rispettivamente che

nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge

posteriore, non costituisce violazione punibile da un lato e, dall’altro, l’applicazione della

norma più favorevole se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la

violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa.

Pertanto, in base a quanto disposto dal comma 3, il sistema sanzionatorio più favorevole

trova applicazione, non solo per le violazioni commesse a partire dal 1 gennaio 2016, ma

anche per le violazioni commesse precedentemente e per le quali si procede ad emettere

il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, nonché per le violazioni per le quali il

provvedimento di irrogazione, sia stato già notificato ma non sia divenuto definitivo.

Qualora siano state irrogate le sanzioni ma non sia decaduto il termine per la proposizione

del ricorso ovvero il giudizio dinnanzi all’autorità giudiziaria, trova applicazione il favor rei.

Se il provvedimento di irrogazione della sanzione è invece divenuto definitivo, anche se la

sanzione non è stata ancora pagata, non è più possibile l’applicazione del sistema

sanzionatorio più favorevole.

In ultimo, la Circolare in commento conferma che, nel caso di atti notificati entro il 31

dicembre 2015 e definiti in acquiescenza nel 2016, il contribuente ha diritto ad usufruire

della definizione agevolata con riduzione ad un sesto delle sanzioni irrogate e

successivamente rideterminate, in quanto il comma 2-bis dell’articolo 15 del Decreto

legislativo n. 218 del 1997 era ancora in vigore alla data di emissione dell’atto.

Page 11: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 11 di 59

Circolare INPS n. 35/2016: regime contributivo agevolato

Il 19 febbraio 2016 l’INPS ha pubblicato la Circolare n. 35 in tema di regime contributivo

agevolato per gli artigiani ed esercenti attività commerciale, in riferimento alle ultime

modifiche apportate dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 alla Legge n. 190 del 2014.

L’agevolazione contributiva, pertanto, spetta a tutti coloro che, esercitando un’attività

artigianale o commerciale, siano titolari di una o più ditte individuali, anche in forma di

impresa familiare e che, con riferimento all’anno precedente, abbiano conseguito un

determinato ammontare di ricavi e sostenuto un determinato ammontare di costi: i ricavi a

cui si fa riferimento sono ovviamente quelli illustrati dall’articolo 112, Legge n. 208/2015

modificativa dell’Allegato n. 4 annesso alla Legge n. 190/2014.

La Circolare dell’INPS chiarisce appunto che i soggetti con i requisiti per accedere al

regime forfettario di determinazione dell’imposta, possono per opzione eccedere al regime

contributivo agevolato presentando opportuna domanda.

Qualora, pertanto, l’artigiano o l’esercente attività commerciale, lo stesso non vale per il

professionista iscritto alla gestione separata, presentino apposita domanda di riduzione

contributiva, dovranno tenere a riferimento come base imponibile ai fini della

contribuzione, lo stesso reddito individuato anche ai fini fiscali.

Sempre la Circolare INPS n. 35 chiarisce come differentemente dal regime contributivo

previdenziale precedente, il nuovo regime contributivo previdenziale preveda una

riduzione del 35% da applicarsi sia sul reddito entro il minimale, sia sul reddito eccedente

il minimale.

L’aspetto importante da tenere in grande considerazione, riguarda il fatto di come questa

riduzione contributiva rilevi ai fini dell’accredito della contribuzione.

Page 12: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 12 di 59

Infatti, nella Circolare in commento, viene chiarito come ai fini dell’accreditamento continui

ad applicarsi l’articolo 2, comma 29 della Legge n. 335/1995 e, pertanto, il diritto

all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare si matura tramite

il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito.

Il calcolo di quanto dovuto terrà in considerazione della riduzione del 35% prevista per

legge sul contributo complessivo, sia sul minimale di reddito, sia sull’eventuale parte di

reddito eccedente il minimale.

Nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario

della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, l’artigiano o l’esercente attività

commerciale si vedranno accreditare un numero di mesi in proporzione a quanto versato.

Ai fini dell’accredito dei 12 mesi di contribuzione, pertanto, il contributo versato dovrà

essere almeno pari all’importo del contributo dovuto sul minimale.

Un’agevolata contribuzione previdenziale, poterebbe avere i suoi risvolti in termini di

annualità contributive utili ai fini del pensionamento.

I soggetti che iniziano una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2016, in possesso dei

requisiti per la riduzione del 35% dei contributi previdenziali, dovranno presentare apposita

dichiarazione di adesione al regime agevolato attraverso una procedura telematizzata

subito dopo aver ricevuto la delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Page 13: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 13 di 59

L’Approfondimento – 1

Modello EAS da ripresentare entro il 31.03.2016 in caso di variazione dati

PREMESSA

Come noto, gli Enti che ai sensi dell’articolo 30, commi 1 e 3-bis, del D.L. n. 185/2008

usufruiscono del regime fiscale agevolato, previsto dall’articolo 148 del TUIR e dall’articolo

4 del D.P.R. n. 633/1972, sono obbligati ad inviare il modello EAS una volta sola entro 60

giorni dalla costituzione.

In caso di variazione dei dati precedentemente comunicati all’Agenzia delle Entrate si

rende necessaria, però, la trasmissione di un nuovo modello EAS da presentare entro il

31.03 dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione.

Come evidenziato in più occasioni dall’Amministrazione Finanziaria, l’invio di un nuovo

modello non deve essere fatto in caso di variazione:

• dell’ammontare dei ricavi derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità;

• dell’ammontare dei costi sostenuti per pubblicità e autopromozione;

• dell’ammontare delle raccolte pubbliche di fondi;

• dell’ammontare delle entrate complessive;

• dell’ammontare delle erogazioni liberali;

• dell’ammontare dei contributi pubblici;

• del numero degli associati.

Secondo quanto affermato, inoltre, dalla Risoluzione Ministeriale n. 125 del 06.12.2010

non è necessario presentare un nuovo modello EAS nemmeno nel caso di sostituzione del

rappresentante legale, perché il cambiamento del rappresentante legale è una

informazione già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria, che deve essere

comunicata rispettivamente con i modelli AA5/6, per i soggetti titolari di partita IVA e

AA7/10, per i soggetti non titolari di partita IVA.

Page 14: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 14 di 59

Nel proseguo della trattazione, dopo aver riepilogato brevemente tutti gli adempimenti

operativi connessi con il modello EAS, analizzeremo nel dettaglio: le situazioni che

richiedono il rinvio del modello, quali conseguenze comporta il mancato invio della

comunicazione EAS e quali sono i rimedi a disposizione del contribuente per regolarizzare

l’eventuale omissione.

IL MODELLO EAS

In base a quanto disposto dall’articolo 30, commi 1 e 3-bis del D.L. n. 185/2008, i

corrispettivi, le quote e i contributi percepiti dagli Enti non commerciali di tipo associativo

non sono imponibili a condizione che:

• detti Enti siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme tributarie agli articoli 148

del TUIR e 4 del D.P.R. n. 633/1972;

• i dati e le notizie fiscali rilevanti siano comunicate telematicamente all’Agenzia delle

Entrate tramite il modello EAS.

In altre parole, quindi, l’ordinamento ha previsto una disciplina fiscale agevolata per gli Enti

associativi di natura non commerciale, che consiste nella non imponibilità ai fini delle

imposte sui redditi e IVA delle quote, dei corrispettivi e dei contributi percepiti, a

condizione che i dati e le informazioni fiscali siano inviati all’Amministrazione Finanziaria.

In linea di principio l’obbligo di invio del modello EAS investe gli Enti non commerciali e le

società sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 90 della Legge n. 289/2002, ma per avere

una elencazione più dettagliata è necessario ricorrere alle istruzioni di compilazione del

modello che precisano quanto di seguito riportato.

Page 15: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 15 di 59

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Associazioni politiche

Associazioni sindacali

Associazioni di categoria

Associazioni religiose

Associazioni assistenziali

Associazioni culturali

Associazioni Sportive Dilettantistiche

Associazioni di promozione sociale

Associazioni di formazione extrascolastica

Società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della Legge n. 289/2002 (cioè Enticostituiti nella forma di società di capitali o di società cooperative, senza fine di lucro)

Associazioni pro loco

Organizzazioni di volontariato

Altri Enti

A fugare ogni dubbio interpretativo sulla questione dell’obbligatorietà di invio del modello

EAS è intervenuta anche l’Amministrazione Finanziaria che con Circolare n. 12/E/2009 ha

precisato che sono tenuti alla presentazione tutti “gli Enti associativi di natura privata, con

o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di

decommercializzazione previste dagli articoli 148 del TUIR e 4, quarto comma, secondo

periodo, e sesto comma, del D.P.R. n. 633”.

Per alcune categorie di soggetti è prevista, inoltre, la possibilità di inviare il modello EAS in

forma semplificata. Come evidenziato, infatti, nel paragrafo 1.3 della Circolare dell’Agenzia

delle Entrate n. 45/E/2009, gli Enti associativi possono procedere all’invio del modello con

modalità semplificate “qualora i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali siano già in possesso

di un’Amministrazione pubblica”. Di conseguenza, al fine di evitare inutili duplicazioni un

Ente associativo può inviare il modello EAS semplificato se per esempio risulta già iscritto

in un pubblico registro. Si ricorda, ad ogni modo, che la normativa in questione è

essenzialmente rivolta ai soggetti riportati nella tabella sottostante.

Page 16: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 16 di 59

SOGGETTI CHE POSSONO INVIARE IL MODELLO EAS SEMPLIFICATO

Associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, diverse da quelleespressamente escluse

Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla Legge n. 383/2000

Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla Legge n. 266/91, diverse daquelle espressamente escluse

Associazioni riconosciute iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dallePrefetture, dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi delD.P.R. n. 361/2000

Associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’Interno come Enti che svolgono invia preminente attività di religione e di culto, nonché alle associazioni riconosciute dalleconfessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese

Movimenti e partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio ai fini delrimborso delle spese elettorali ai sensi della Legge n. 2/1997 o a quelli che hannocomunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del parlamento nazionale oeuropeo

Associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL, associazioni per le quali lafunzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioninormative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livellonazionale o regionale, nonché alle loro articolazioni territoriali e/o funzionali e agli Entibilaterali costituiti dalle anzidette associazioni

Istituti di patronato che svolgono le attività istituzionali proprie delle associazionisindacali promotrici, in luogo di queste ultime, ai sensi dell’articolo 18, comma 2 dellaLegge n. 52/2001

Associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozionedella ricerca scientifica individuate dai D.P.C.M. 25.02.2009

Enti associativi con qualifica di Onlus “parziali”, di cui all’articolo 10, comma 9 del D.lgs.n. 460/97, che fruiscono, per lo svolgimento di attività diverse da quelle indicateall’articolo 10, comma 1, lettera a) del citato D.lgs. in questione, del regime agevolato dicui agli articoli 148 del TUIR e 4 del D.P.R. n. 633/72

Sull’invio del modello EAS in forma semplificata è intervenuta in seguito l’Amministrazione

Finanziaria con la Circolare n. 51/E/2009, precisando che possono usufruire dell’invio

semplificato anche:

• le associazioni combattentistiche e d’arma, iscritte nell’apposito Albo tenuto dal

Ministero della Difesa (ad esempio Associazione nazionale Carabinieri, Associazione

nazionale Finanzieri d’Italia, ecc.);

Page 17: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 17 di 59

• le federazioni sportive nazionali, riconosciute e controllate dal CONI.

Sono esclusi, invece, dalla compilazione del modello EAS i soggetti appartenenti alle

categorie sottostanti.

SOGGETTI ESCLUSI DALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO EAS

Gli Enti che non hanno natura associativa (fondazioni)

Gli Enti associativi commerciali che, non avendo i requisiti per assumere la qualifica diEnte non commerciale, non possono accedere ai regimi agevolati di cui agli articoli 148del TUIR e 4 del D.P.R. n. 633/72

Le associazioni pro loco che optano per il regime di determinazione forfetaria del redditodi cui alla Legge n. 398/91

Gli Enti associativi dilettantistici iscritti al registro del CONI, che non svolgono attivitàcommerciale

Le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 dellaLegge n. 266/91, che svolgono solo attività commerciali “marginali”

Le ONLUS di cui all’articolo 10 del D.lgs. n. 460/97

Gli altri Enti destinatari di una specifica disciplina fiscale

Gli Enti di diritto pubblico

Gli istituti di patronato che non svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici,le attività istituzionali proprie di queste ultime ai sensi dell’articolo 18, comma 2 dellaLegge n. 152/2001

Si rammenda, infine, che permane sempre in capo all’Agenzia delle Entrate il potere di

verificare la consistenza e la sussistenza dei requisiti che consentono l’esonero dell’invio

del modello.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS

Il modello EAS deve essere presentato obbligatoriamente in via telematica all’Agenzia

delle Entrate. L’invio telematico può essere fatto:

• direttamente dall’Ente associativo, se abilitato ai servizi telematici Entratel o

Fisconline;

Page 18: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 18 di 59

• per mezzo di professionisti abilitati, CAF, associazioni di categoria o di altro soggetto

abilitato, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998;

• tramite una società del gruppo, nel caso in cui l’Ente associativo faccia parte di un

gruppo societario, così come disciplinato dall’articolo 3, comma 2-bis del D.P.R. n.

322/1998.

Come normalmente accade, l’invio effettuato tramite un soggetto esterno comporta, per

l’Ente associativo, l’obbligo di firmare l’impegno alla presentazione telematica prima

dell’invio del modello stesso e per il soggetto incaricato l’obbligo di rilasciare una copia

stampata su modello conforme a quello approvato dall’Amministrazione Finanziaria e

copia della comunicazione attestante l’avvenuta presentazione.

Per quanto riguarda, invece, i termini di presentazione si evidenzia come sono previsti

termini differenti a seconda del motivo per cui si invia la comunicazione EAS.

In caso di enti di nuova costituzione o di perdita dei requisiti qualificanti il termine di invio è

fissato in 60 giorni successivi alla costituzione o alla perdita dei requisiti in parola. Nel

diverso caso, invece, di variazione di alcuni dati precedentemente comunicati il termine di

presentazione è fissato entro il 31.03 dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la

variazione. In questa ultima ipotesi si precisa, inoltre, che il modello EAS di variazione

deve essere inviato in maniera completa, ovvero deve essere comprensivo sia dei dati

variati, che dei dati non variati. Di seguito una tabella con alcuni esempi.

QUANDO INVIARE IL MODELLO EAS

COSTITUZIONE ENTE PERDITA DEI REQUISITI VARIAZIONE DEI DATI

DATA

COSTITUZIONE

TERMINE DI

PRESENTAZIONE

DATA

PERDITA

REQUISITI

TERMINE DI

PRESENTAZIONE

DATA

VARIAZIONE

DATI

TERMINE DI

PRESENTAZIONE

01.02.2016 01.04.2016 01.02.2016 01.04.2016 01.02.2015

31.03.201601.03.2016 30.04.2016 01.03.2016 30.04.2016 01.03.2015

15.05.2016 14.07.2016 15.05.2016 14.07.2016 15.05.2015

09.09.2016 08.11.2016 09.09.2017 08.11.2017 09.09.2016

31.3.201720.10.2016 19.12.2016 20.10.2017 19.12.2017 20.10.2016

01.12.2016 30.01.2017 01.12.2017 30.01.2018 01.12.2016

Page 19: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 19 di 59

Dalla tabella possiamo osservare come le variazioni dati intercorse nell’anno 2015

comportino l’obbligo di presentare il modello EAS entro e non oltre il 31.03.2016.

Come specificato nelle istruzioni di compilazione del modello, all’Agenzia delle Entrate non

devono essere comunicate le variazioni dati riguardanti:

• proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità, di cui al n. 20 del modello;

• messaggi pubblicitari, di cui al n. 21 del modello;

• ammontare medio delle entrate complessive, di cui al n. 23 del modello;

• numero degli associati dell’Ente nell’ultimo esercizio, di cui al n. 24 del modello;

• ammontare di erogazioni liberali ricevute, di cui al n. 30 del modello;

• ammontare di contributi pubblici ricevuti, di cui al n. 31 del modello;

• numero e giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi, di cui al n. 33 del

modello.

Alle esclusioni sopra riportate dobbiamo aggiungere anche quanto precisato dall’Agenzia

delle Entrate con la Risoluzione n. 125/E/2010. In base a detta risoluzione gli Enti

associativi che hanno sostituito il rappresentante legale non sono tenuti ad inviare alcuna

comunicazione di variazione dati. La sostituzione del rappresentante legale o le

informazioni generali dell’Ente, infatti, sono dati già in possesso dell’Amministrazione

Finanziaria, perché devono essere obbligatoriamente comunicati tramite i modelli:

• AA5/6 istituito per i soggetti titolari di partita IVA;

• AA7/10 istituito per i soggetti non titolari di partita IVA.

Operativamente, nel caso di variazione del rappresentante legale devono essere compilati

il quadro B “Soggetto d’Imposta” e il quadro C “Rappresentante” dei due modelli in

questione.

Page 20: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 20 di 59

MANCATO INVIO DEL MODELLO EAS: QUALI CONSEGUENZE?

L’omessa presentazione del modello EAS comporta l’inapplicabilità dei regimi fiscali

agevolati. A tal riguardo evidenziamo come l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.

12/E/2009 abbia espressamente specificato che: “resta inteso che gli Enti associativi

interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui agli articoli 148 del TUIR e 4 del D.P.R.

n. 633 del 1972 non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all’onere della

comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite con il menzionato

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate”.

Dal tenore delle affermazioni dell’Ufficio sembra di capire che le conseguenze del mancato

invio siano piuttosto gravi, dato che tutte le attività agevolate quali incasso quote sociali,

vendita di beni e servizi agli associati e incasso contributi saranno considerate a tutti gli

effetti alla stregua di attività commerciali. Nello specifico, “l’Ente non commerciale” si

trasformerà in “Ente commerciale” e sarà obbligato a effettuare il pagamento delle imposte

e a svolgere gli adempimenti contabili connessi.

Al fine di evitare agli Enti associativi la preclusione del regime fiscale agevolativo, il

legislatore ha esteso l’istituto della “remissione in bonis”, di cui all’articolo 2, comma 1 del

D.L. n. 16/2012 anche al caso di omesso o invio tardivo del modello EAS.

Come noto, l’istituto della “remissione in bonis” è stato introdotto dal legislatore per evitare

che dimenticanze, relative ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente, possano

negare al contribuente la possibilità di usufruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

Si ricorda, ad ogni modo, che l’istituto in parola può essere attivato dal contribuente solo

nel caso in cui una violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi,

ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore

dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Page 21: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 21 di 59

Di conseguenza, al di fuori dei casi menzionati, il contribuente in possesso dei requisiti

richiesti dalla norma, che effettua l’invio della comunicazione entro il termine di

presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile e che versa, contestualmente alla

presentazione, l’importo della sanzione minima di euro 258,00, di cui all’articolo 11,

comma 1, del D.lgs. n. 471/1997 può regolarizzare il suo inadempimento e mantenere le

agevolazioni previste dalle norme di riferimento.

Dello stesso avviso è anche l’Amministrazione Finanziaria che con la Circolare n.

38/E/2012 ha confermato che la “remissione in bonis” per il mancato invio del modello

EAS consente all’Ente associativo di mantenere i benefici della norma agevolativa a

condizione che:

• il modello EAS venga trasmesso telematicamente entro il termine di presentazione

della prima dichiarazione utile, ovvero la prima dichiarazione dei redditi il cui termine

scade successivamente al termine previsto per l’invio della comunicazione in

questione;

• contestualmente all’invio del modello venga versata tramite modello F24, codice

tributo “8114”, la sanzione amministrativa pari a euro 258,00.

Si rammenda, inoltre, che la sanzione in parola deve essere:

• versata obbligatoriamente;

• non può essere compensata con altri tributi;

• non può essere ravveduta, perché rappresenta l’onere da assolvere per poter

beneficiare delle misure agevolative.

Di seguito una tabella con esempi relativi ai termini di scadenza per la “remissione in

bonis”.

Page 22: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 22 di 59

TERMINE PER LA REMISSIONE IN BONIS

DATA COSTITUZIONE ENTETERMINE ORDINARIO

PRESENTAZIONE MODELLO EASTERMINE

“REMISSIONE IN BONIS”

01.02.2016 01.04.2016 30.09.2016

01.03.2016 30.04.2016 30.09.2016

15.05.2016 14.07.2016 30.09.2016

09.09.2016 08.11.2016 30.09.2017

20.10.2016 19.12.2016 30.09.2017

01.12.2016 30.01.2017 30.09.2017

Particolare attenzione merita la “remissione in bonis” del modello EAS relativo alla

variazione dati. Allo stato attuale, infatti, non esiste alcuna indicazione sulla possibilità o

meno di utilizzare detto istituto. A riguardo, le istruzioni di compilazione precisano, però,

che il modello EAS di variazione dati deve essere considerato a tutti gli effetti un nuovo

modello, che sostituisce quello inizialmente trasmesso. A rigor di logica, quindi, essendo il

modello EAS di variazione dati un nuovo modello, sembrerebbe possibile regolarizzare

l’omessa comunicazione con l’invio del modello entro il termine di presentazione della

prima dichiarazione utile e con il contestuale versamento della sanzione minima di euro

258,00. Sulla questione si aspettano, in ogni caso, chiarimenti dall’Amministrazione

Finanziaria.

Di seguito alcuni esempi dei termini di scadenza per la “remissione in bonis” del modello

EAS – variazione dati.

TERMINE PER LA REMISSIONE IN BONIS

DATA VARIAZIONE DATI ENTETERMINE DI PRESENTAZIONE

MODELLO EAS AGGIORNATO

TERMINE

“REMISSIONE IN BONIS”

01.02.2015 31.03.2016 30.09.2016

01.03.2015 31.03.2016 30.09.2016

15.05.2015 31.03.2016 30.09.2016

09.09.2016 31.03.2017 30.09.2017

20.10.2016 31.03.2017 30.09.2017

01.12.2016 31.03.2017 30.09.2017

Page 23: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 23 di 59

L’Approfondimento – 2

La detrazione IVA (seconda parte)

PREMESSA

Nel numero precedente del Quaderno Settimanale abbiamo analizzato le varie regole da

osservare ai fini di una corretta quantificazione dell’IVA detraibile e, di conseguenza,

dell’IVA da versare.

Passiamo ora ad analizzare l’ultimo degli articoli inerenti il diritto alla detrazione. In questo

caso, però, questo diritto si affievolisce al verificarsi di determinate situazioni. Infatti, potrà

capitare che l’imposta a suo tempo detratta possa risentire dell’obbligo di riversarla.

RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Con l’articolo 19-bis2 il legislatore ha introdotto la rettifica della detrazione prevedendo che

essa si applichi nel caso di variazione successiva delle condizioni che hanno determinato

l’effettuazione della detrazione IVA sugli acquisti. In particolare essa riguarda i casi di:

• variazione del pro-rata;

• utilizzo differente di beni e/o servizi;

• mutamenti di regime.

La rettifica in parola interessa:

• sia gli acquisti di beni, ammortizzabili e non ammortizzabili;

• sia gli acquisti di servizi.

Da un punto di vista operativo si rammenta che la rettifica viene eseguita nella

dichiarazione annuale riferita all’anno in cui si verificano gli eventi che la determinano.

Page 24: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 24 di 59

Vi è, però, un modo diverso di operare a seconda si tratti di beni fungibili o di beni

ammortizzabili.

Per i beni ammortizzabili, sono previste 3 ipotesi di rettifica della detrazione:

• la prima applicabile a tutti i soggetti, in presenza di un diverso utilizzo dei beni (comma

1 e 2);

• la seconda applicabile in presenza di mutamenti nel regime fiscale delle operazioni

attive, nel regime delle detrazioni o nell’attività esercitata (comma 3);

• la terza applicabile solo ai soggetti che effettuano operazioni esenti, derivante dalla

variazione del pro-rata (comma 4).

DEFINIZIONE DEI BENI STRUMENTALI

Risulta importante, a questo punto, definire quali sono i beni d’impresa considerati beni

ammortizzabili. Il comma 5 dell’articolo 19-bis2 stabilisce che sono considerati beni

ammortizzabili:

• i beni strumentali, materiali ed immateriali:

­ di costo unitario non superiore a euro 516,46;

­ per i quali il coefficiente di ammortamento non è superiore al 25%;

• i fabbricati, o porzioni di fabbricato;

• le aree edificabili.

Page 25: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 25 di 59

OGGETTO DELLA DETRAZIONE

La rettifica riguarda:

• l’imposta detratta al momento dell’acquisto;

• ovvero quella relativa alle prestazioni relative alla trasformazione, riattamento o

ristrutturazione dei beni stessi.

RETTIFICA PER DIVERSO UTILIZZO

La rettifica per diverso utilizzo si verifica quando il bene viene utilizzato per effettuare

operazioni che danno diritto alla detrazione d’imposta in misura diversa rispetto a quella

inizialmente operata su:

1. beni non ammortizzabili o servizi;

2. beni ammortizzabili.

Con riferimento ai beni non ammortizzabili o servizi, se all’atto dell’acquisto c’è stata

integrale detrazione o non si è detratta l’IVA:

• nell’anno in cui tali beni o servizi vengono utilizzati per la prima volta si deve rettificare

(in aumento o in diminuzione) la detrazione originaria;

• per applicare questa regola, l’IVA deve essere stata detratta interamente o

parzialmente: se c’è stata applicazione del pro-rata generale questa rettifica non va

eseguita.

Queste regole valgono anche per i beni strumentali di valore non superiore a euro 516,46

e quelli con percentuale di ammortamento superiore al 25%, in quanto non sono

considerati strumentali ai sensi del sopra citato comma 5 del medesimo articolo 19-bis2.

Vediamo alcuni esempi riferiti ai beni non ammortizzabili o servizi.

Page 26: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 26 di 59

Esempio 1:

• nel 2014 sono stati acquistati dei beni destinati a spese di rappresentanza e non si è

detratta l’IVA;

• nel 2015 tali beni sono, invece, stati venduti assoggettandoli ad IVA;

• nella dichiarazione IVA del 2015 si andrà a recuperare l’IVA relativa a tali beni.

Esempio 2:

• beni acquistati per essere venduti;

• poi, invece, vengono ceduti in omaggio esercitando il diritto di rivalsa (che sarebbe

facoltativo);

• non si da luogo ad alcuna rettifica.

Per i beni ammortizzabili, la rettifica deve essere eseguita:

• in rapporto al diverso utilizzo al momento del loro primo impiego;

• che si verifica nell’anno di entrata in funzione e nei 4 successivi.

Si ricorda che per i fabbricati e le aree fabbricabili tale periodo è di 10 anni.

Altra questione fondamentale è data dal fatto che il diverso utilizzo si concretizza al

momento del primo impiego dei beni e la rettifica della detrazione avviene per il totale

dell’IVA detratta al pari dei beni non ammortizzabili.

Il meccanismo comporta che il diverso utilizzo si verifica nell’anno di entrata in funzione

del bene e nei 4 successivi (per i fabbricati e le aree fabbricabili tale periodo è di 10 anni):

si dovrà recuperare (a favore o sfavore) i quinti o decimi mancanti al compimento del

periodo di osservazione.

Nota bene: se il contribuente nell’anno di detrazione dell’imposta sull’acquisto ha sofferto

una detrazione parziale da pro-rata per operazioni esenti, non farà questa rettifica ma

quella del comma 4 (variazione di 10 punti).

Page 27: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 27 di 59

Esempio: cespite acquistato nel 2013, IVA detratta per euro 2.000:

• utilizzo 2013 e 2014: per operazioni imponibili IVA (nessuna rettifica);

• utilizzo 2015: per operazioni non soggette, con conseguente rettifica della detrazione

della quota imputabile agli anni mancanti al compimento del quinquennio (euro 2.000 x

3/5 = euro 1.200).

RETTIFICA PER CAMBIO DI REGIME

La rettifica della detrazione per cambio di regime si verifica, ad esempio, in presenza di

mutamenti nel regime di applicazione dell’imposta. Ipotesi:

• mutamenti della gestione aziendale: vengono intraprese attività esenti o imponibili:

esempio Banca che oltre alle operazioni esenti inizia l’attività di costruzione e vendita

di immobili;

• passaggio ad un regime speciale o cammino inverso, dove è prevista una diversa

detrazione dell’IVA (esempio: contribuenti minimi – forfettari);

• modifica del regime di applicazione dell’imposta con passaggio da regime di

esenzione a regime di imponibilità e viceversa (si veda, ad esempio, l’introduzione del

“regime di imponibilità per le cessioni di oro da investimento”).

In tal caso, la rettifica va fatta per intero, su tutti i beni o servizi, senza dover attendere il

materiale impiego dei beni.

I contribuenti devono redigere apposita documentazione (richiedibile dall’Agenzia delle

Entrate) nella quale vanno indicate distintamente per categorie omogenee, la quantità e i

valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale.

L’IVA si quantifica con riferimento ai singoli beni utilizzando le fatture più recenti e

retrocedendo (FIFO).

Page 28: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 28 di 59

RETTIFICA PER VARIAZIONE DI PRO-RATA

Per i soggetti che sono già interessati dalla detrazione IVA parziale secondo le regole del

pro-rata generale dell’articolo 19, comma 5 e che hanno acquistato beni ammortizzabili

per l’esercizio dell’attività, nel momento in cui si ha la modifica della percentuale del pro-

rata, si rende necessario effettuare la rettifica della detrazione se la percentuale iniziale si

scosta di almeno 10 punti nell’anno.

Il contribuente ha la facoltà di rinunciare alla tolleranza dei 10 punti e quindi operare la

rettifica a proprio favore anche per valori inferiori. La scelta, però, è vincolante per 5 anni.

La rettifica è obbligatoria quando la percentuale di detrazione varia in misura superiore a

10 punti, in ciascuno dei 4 anni successivi a quello di entrata in funzione del bene (10 anni

per i fabbricati e le aree edificabili). Va anche detto che non interessano le modalità di

acquisto. Infatti, esso può essere acquisito a seguito di compravendita, oppure tramite

contratto di leasing o realizzato mediante contratto di appalto. La rettifica si esegue

aumentando o diminuendo l’imposta detraibile in ragione di 1/5 (o 1/10) della differenza

corrispondente alla percentuale di detrazione dell’anno di competenza.

Esempio: acquisto nel 2013 di bene ammortizzabile con pagamento di IVA per euro 4.000.

• Percentuali detrazione:

­ 2013: 60%;

­ 2014: 90%;

­ 2015: 40%;

• detrazione spettante 2013: euro 4.000 x 60% = euro 2.400;

• detrazione spettante 2014: 90%;

­ detrazione spettante = euro 4.000 x 90% = euro 3.600;

­ detrazione operata = euro 2.400;

­ rettifica spettante = (euro 3.600 – euro 2.400) euro 1.200 x 1/5 = euro 240

(credito);

Page 29: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 29 di 59

• detrazione spettante 2015: 40%;

­ detrazione spettante = euro 4.000 x 40% = euro 1.600;

­ detrazione operata = euro 2.400;

­ rettifica dovuta = (euro 1.600 – euro 2.400) euro -800 x 1/5 = euro -160 (debito).

L’ANNO DI PARTENZA

Altro aspetto fondamentale al fine di capire il momento dal quale e nel quale effettuare

tutte le rettifiche è quello di individuare l’anno.

Questo perché non fa riferimento l’anno di acquisto, bensì l’anno di entrata in funzione del

bene.

Quindi, nel caso l’anno di acquisto sia diverso da quello di entrata in funzione, la prima

rettifica andrà eseguita per tutta l’imposta relativa al bene applicando la percentuale di pro-

rata dell’anno di entrata in funzione del bene, a prescindere dalla variazione di 10 punti.

Esempio:

• IVA del bene strumentale: euro 10.000;

• anno di acquisto: 2014;

• entrata in funzione: 2015;

• pro-rata 2014: 100%;

• pro-rata 2015: 95%;

• nel 2014 era stata detratta IVA per euro 10.000;

• nel 2015 si dovrà rettificare l’IVA versando euro 500.

Page 30: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 30 di 59

CESSIONE DEL BENE IN PERIODO DI TUTELA

Altro aspetto molto importante ai fini della detraibilità dell’IVA sui beni ammortizzabili

riguarda la loro vendita entro un certo arco temporale. Infatti, in caso di cessione di beni

ammortizzabili durante il periodo di “tutela” (5 o 10 anni), il comma 6 richiede la rettifica

della detrazione a suo tempo effettuata in proporzione agli anni mancanti al compimento

del quinquennio o del decennio. In caso di vendita, però, si possono verificare due

situazioni:

• vendita con assoggettamento ad IVA;

• vendita in esenzione IVA.

In particolare la cessione in esenzione IVA si materializza con i fabbricati in applicazione

dei punti 8-bis e 8-ter del primo comma dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972.

Nel primo caso, cioè quando la cessione è soggetta ad imposta, la rettifica va fatta in

unica soluzione per gli anni mancanti, considerando una percentuale di detrazione del

100%. Vediamo con un esempio le operazioni che si devono eseguire.

Esempio: bene acquistato 2014, imponibile euro 28.000, IVA euro 5.600:

• detrazione operata 2014: 80% (pro-rata), quindi euro 5.600 x 80% = euro 4.480;

• cessione 2015 per euro 5.000 + IVA euro 1.000;

• pro-rata detrazione 2015: 92%;

• recupero IVA spettante dell’anno:

­ IVA detratta = euro 4.480;

­ IVA da detrarre = euro 5.600 x 92% = euro 5.152;

­ IVA da recuperare = (euro 5.152 – euro 4.480) / 5 = euro 134,40.

Si deve poi rettificare in funzione dei quinti mancanti, tenendo conto della percentuale di

detrazione del 100%.

Page 31: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 31 di 59

IVA da recuperare dei rimanenti 3 anni:

• IVA detratta = euro 4.480;

• IVA detraibile = euro 5.600 (quella originaria);

• differenza detraibile = euro 1.120 / 5 x 3 = euro 672.

Da ultimo va ricordato che, in questo caso, l’imposta detraibile non può essere superiore

all’IVA relativa alla cessione.

Quindi, continuando con l’esempio, qualora l’IVA addebitata sulla cessione sia pari a euro

800, allora si ha diritto alla detrazione di euro 672; se invece l’IVA addebitata nella vendita

fosse pari a euro 600, la detrazione sarebbe limitata a tale importo.

Quando, invece, la cessione è una operazione esente, allora il meccanismo è leggermente

diverso. Il caso riguarda praticamente solo gli immobili. In particolare con i fabbricati le

operazioni esenti che possono essere poste in essere sono:

1. locazioni esenti;

2. cessioni esenti.

Con le locazioni, l’eventuale riverso dell’IVA detratta all’atto dell’ultimazione del fabbricato

va effettuata anno per anno. Non si deve, cioè, riversare tutta l’IVA riferita al periodo

contrattuale o, se minore, ai decimi mancanti al compimento del periodo di osservazione.

Quindi, in ogni dichiarazione annuale nel rigo VF56 si indicherà 1/10 dell’imposta detratta

preceduto dal segno meno, dovendo restituirne una parte.

In caso di cessione, invece, andranno riversati tutti i decimi di IVA relativi agli anni interi

mancanti al compimento del decennio di tutela fiscale.

Ulteriore distinzione dovrà essere effettuata fra soggetti che non sono interessati dal pro-

rata di detraibilità ed i soggetti che ne sono colpiti.

Page 32: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 32 di 59

Infatti, nel primo caso è un pro-rata “secco”, nel senso che si prende l’importo dell’IVA

detratta e la si divide per dieci. Per conteggiare l’IVA da restituire si dovrà moltiplicare per

gli anni mancanti al compimento del decennio (per la locazione abbiamo visto che si

riversa 1/10 per anno di vigenza di contratto esente IVA).

Le imprese che sono interessate dal pro-rata generale, invece, dovranno riversare i decimi

residui, ma calcolati sulla differenza fra il pro-rata iniziale e quello definitivo dell’anno nel

quale il fabbricato è interessato da locazione esente o da cessione in esenzione.

Vediamo con esempi:

1. soggetto non soggetto a pro-rata:

• acquisto nel 2010 di un fabbricato per il quale ha detratto l’IVA per euro 50.000;

• nel 2015 ha venduto tale immobile in esenzione IVA;

• IVA da riversare: (euro 50.000 / 10 x 4) = euro 20.000;

2. soggetto con pro-rata di detraibilità:

• acquisto nel 2010 pagando euro 50.000 di IVA;

• il pro-rata di detraibilità del 2010 era del 70%;

• nel 2015 fa venduto il fabbricato ed aveva un pro-rata di detraibilità definitivo del

40%;

• calcolo dell’IVA da riversare: (euro 50.000 x 30%) x 4/10 = euro 6.000;

dove 30% è dato dalla differenza fra il pro-rata iniziale del 70% e quello finale del

40%.

Un’altra situazione particolare si potrebbe verificare: il pro-rata iniziale è inferiore a quello

dell’anno di vendita. Nulla è previsto dalla norma domestica. Ma si ritiene che, in questo

caso si manifesti una situazione favorevole al contribuente, il quale avrebbe diritto a

recuperare la quota di IVA non detratta a suo tempo e riferita agli anni mancanti al

compimento del decennio.

Page 33: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 33 di 59

Tentiamo un esempio: acquisto nel 2009 di un immobile pagando euro 40.000 di IVA. In

quell’anno il pro-rata era del 30%. Nel 2015 vende l’immobile in esenzione IVA ed il pro-

rata definitivo è del 70%. Il contribuente dovrebbe aver diritto a un credito IVA pari a: (euro

40.000 x 40%) x 3/10 = euro 3.600.

RETTIFICA DELLA DETRAZIONE E OPERAZIONI STRAORDINARIE

In presenza di operazioni straordinarie di fusione, scissione, conferimento i beni trasfusi

nella società risultante dalla riorganizzazione aziendale saranno interessati dalla verifica

con conferma o meno alla detrazione (parziale o totale) effettuata dalla dante causa.

Infatti, le società risultanti dall’operazione dovranno verificare la situazione della detraibilità

della dante causa e confrontarla con quella dell’avente causa. Dovranno cioè considerare i

due soggetti (dante e avente causa) come fossero un unico soggetto.

Nel caso in cui l’operazione straordinaria fosse effettuata durante l’anno, la cessionaria

deve ragguagliare la rettifica al numero dei mesi / trimestri residui (C.M. n. 50/96).

Per il pro-rata provvisorio del periodo d’imposta successivo a quello dell’operazione

straordinaria, la cessionaria dovrà considerare l’intero volume d’affari dell’anno precedente

sommando i volumi d’affari dei soggetti partecipanti all’operazione straordinaria (C.M. n.

50/96).

DETRAZIONE ENTI NON COMMERCIALI

L’articolo 19-ter detta le regole di detrazione per gli Enti non commerciali che svolgessero

anche attività di natura commerciale. Per questi soggetti, detraibile è solo l’imposta relativa

alle attività commerciali. Sarà quindi necessario tenere la contabilità separata a sensi

dell’articolo 20 e 20-bis del D.P.R. n. 600/73. La detrazione IVA afferente l’attività

commerciale non è ammessa se manca la contabilità obbligatoria oppure qualora la

contabilità tenuta contiene irregolarità da renderla inattendibile.

Page 34: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 34 di 59

IVA INDETRAIBILE E ASPETTI CONTABILI

Fin qui abbiamo analizzato le situazioni soggettive ed oggettive di detraibilità IVA.

Vediamo ora di capire cosa succede dal punto di vista contabile, seguendo le fattispecie

che si possono incontrare.

IVA indetraibile oggettivamente

Ai fini delle imposte sui redditi (articolo 110 – TUIR) e dei principi contabili (P.C. n. 12 e n.

16), si configura un onere accessorio (incrementativo) al costo, nei casi di:

• beni o servizi con IVA oggettivamente indetraibile;

• beni e servizi utilizzati per effettuare un’operazione non soggetta o esente;

• si è optato per l’esonero dagli adempimenti.

Scritture contabili:

Bene strumentale a Fornitore

(o costo per servizi) (comprensivo dell’IVA indetraibile)

IVA indetraibile da pro-rata generale

In questo caso si tratta di un costo generale (articolo 109 – TUIR) in quanto il pro-rata

generale si applica in modalità provvisoria durante il periodo e viene quantificato

definitivamente nella dichiarazione elaborata nell’anno successivo. Potrebbe cioè

accadere che un pro-rata di detraibilità pari a zero divenga in sede di quantificazione

definitiva un pro-rata di detraibilità del 10%. Ecco che la modifica comporterebbe il diritto di

recuperare dell’IVA acquisti. Scritture contabili:

Diversi a Fornitore

Bene ammortizzabile (o costo per servizi)

IVA ns. credito

Costo per IVA indetraibile (B14 del C.E.)

Page 35: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 35 di 59

Rettifica della detrazione per variazioni significative

Si manifesta ogni qual volta si applicano le regole sulla rettifica della detrazione. Essa

genera un componente di carattere straordinario da registrare in un periodo diverso da

quello di competenza. Scritture contabili:

1) Se il pro-rata scende:

Sopravvenienza passiva (E.21 del C.E.) a Erario c/IVA

2) Se il pro-rata cresce:

Erario c/IVA a Sopravvenienza attiva (E.22 del c.e.)

RIVALSA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO

L’articolo 60 del D.P.R. n. 633/1972 affronta poi una situazione particolare che si crea a

seguito di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, nel caso in cui il

verificatore riscontrasse sul cedente di un bene o di un servizio un’errata applicazione di

aliquota IVA (è stato applicato il 10% quando andava invece applicato il 22%), emetterà un

atto di accertamento nei confronti del cedente. L'imposta o la maggiore imposta accertata

dall'Ufficio deve essere pagata dal cedente entro 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di

accertamento o di rettifica. L’articolo 60 concede al verificato il diritto a rivalersi

dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei

confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del

pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi da parte

del verificato. L’acquirente, se il contribuente accertato esercita la rivalsa può esercitare il

diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a

quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed

alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.

Page 36: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 36 di 59

LA GIURISPRUDENZA

Per concludere questo intervento si riportano delle prese di posizione della giurisprudenza

di merito e di legittimità, con particolare riguardo alle operazioni inesistenti o non inerenti:

• Cassazione, sentenza n. 14034/2011: non è consentita la detrazione delle spese per

beni o servizi fatturati se l’intestatario di tali fatture non è il reale fornitore;

• Cassazione, sentenza n. 8132/2011: se il contribuente che ha ricevuto le fatture

soggettivamente false fornisce elementi circa la sua buona fede ed estraneità ad

eventuali frodi commesse da terzi, l’IVA è da considerarsi detraibile;

• C.T.P. Milano, sentenza n. 47/07/11: il diritto alla detrazione dell’IVA può essere

negato solo quando il contribuente era consapevole (o avrebbe potuto conoscere

usando l’ordinaria diligenza) che gli acquisti effettuati erano relativi a una frode IVA;

• Cassazione, sentenza n. 21080/2011: no alla detrazione IVA se le operazioni sono

soggettivamente inesistenti il contribuente che acquista merce da una società che è la

prestanome dell’effettivo fornitore;

• Cassazione, sentenza n. 27547/2011: l’imprenditore non ha diritto alla detrazione IVA

se i pagamenti non trovano coincidenza nella contabilità del fornitore a causa

dell’emissione di fatture false;

• C.T.R. Lombardia, sentenza n. 142/30/11: se l’acquirente ignora in buona fede che il

fornitore sia un soggetto fittiziamente interposto non perde la detrazione IVA anche in

presenza di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti;

• Cassazione, sentenza n. 18009/2012: è legittima la detrazione IVA, nell’ipotesi di

fatture false, anche se la società si è interfacciata con una “cartiera”, a condizione che

l’impresa stessa non sia a conoscenza della natura fraudolenta delle operazioni;

• Cassazione, ordinanza n. 12922/2014: basta la consegna della fattura falsa per far

scattare l’obbligo del pagamento dell’IVA anche se è stata emessa dal fornitore una

nota di credito;

• Cassazione, ordinanza n. 13792/2014: la detrazione IVA nell’ambito di una presunta

frode carosello non può essere negata all’impresa che ha avuto pochissimi contatti

con la cartiera, ritenendo provata la buona fede del contribuente;

Page 37: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 37 di 59

• C.T.R. Liguria, sentenza n. 73/1/2014: nessuna ulteriore verifica può essere pretesa,

da parte del Fisco, per il contribuente sul quale siano già state verificate fatture e

pagamenti da parte della controparte commerciale, al fine di consentire la detrazione

dell’IVA;

• Cassazione, ordinanza n. 10041/2014: l’Amministrazione Finanziaria non può negare

la detrazione IVA in presenza di una condotta antieconomica, quale la vendita a prezzi

troppo bassi, ma è necessario che dimostri un disegno più ampio di abuso del diritto;

• Cassazione, ordinanza n. 10041/2014: l’Amministrazione Finanziaria non può

rettificare l’IVA sulla base dell’antieconomicità dei comportamenti aziendali, salvo non

siano operazioni inesistenti. La regola sull’antieconomicità riguarda l’imposizione

diretta e per estenderla all’IVA occorre osservare tutti i principi enunciati dalla Corte di

Giustizia Europea;

• Cassazione, ordinanza n. 13787/2014: la detrazione IVA non può essere negata

all’imprenditore che acquista dalla “cartiera” se questa ha una parvenza di regolarità

che prova la sua buona fede;

• C.T.P. Roma, sentenza n. 3774/2015: grava sull’Agenzia delle Entrate l’onere di

dimostrare la fittizietà delle operazioni; nello specifico, ciò deve risultare dall’atto di

accertamento e non da elementi non indicati nel predetto atto;

• Cassazione, sentenza n. 11396/2015: ha negato la detrazione dell’IVA sull’importo

della fattura stornata entro l’anno se emerge, successivamente, che l’operazione è

inesistente;

• C.T.R. Lombardia, sentenza n. 2218/65/15: ha precisato che il cessionario non può

essere responsabile della falsità ideologica delle fatture in mancanza di prove che

dimostrino come fosse a conoscenza dell’illecito. L’onere della prova spetta sempre

all’Amministrazione Finanziaria; è compito del contribuente smentire le accuse.

Page 38: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 38 di 59

L’Approfondimento – 3

Modello IVA 2016: le operazioni soggette a reverse charge / split payment

PREMESSA

È indubbio che le principali novità nell’ambito del modello IVA 2016 relativo al 2015,

riguardano i nuovi campi e righi destinati ad accogliere le operazioni soggette a reverse

charge e allo split payment.

In particolare nel quadro VE sono stati aggiunti due campi (8 e 9) nella sezione 4 del rigo

VE35, riservato alle operazioni effettuate con applicazione del reverse charge, per

l’indicazione delle prestazioni di servizi:

• ex articolo 17, comma 6, lettera a-ter), relative al comparto edile e settori connessi;

• ex articolo 17, comma 6, lettera d-bis), d-ter) e d-quater) relative al comparto del

settore energetico.

È stato inoltre aggiunto un nuovo rigo VE38 per le “Operazioni effettuate nei confronti di

Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 17-ter” con il meccanismo della scissione

dei pagamenti.

Conseguentemente i righi successivi ed il rigo della sezione 5 sono stati rinumerati.

Al pari, è stato modificato il quadro VJ con l’introduzione dei righi VJ17 e VJ18, i quali

riguardano rispettivamente:

• le prestazioni di servizi ex articolo 17, comma 6, lettera a-ter);

• le operazioni del settore energetico ex articolo 17, comma 6, lettere d-bis), d-ter) e d-

quater).

Page 39: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 39 di 59

Inoltre, è stato introdotto il rigo VJ19 riservato alle Pubbliche Amministrazioni, titolari di

partita IVA, tenute al versamento dell’imposta per gli acquisti effettuati in applicazione del

meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter.

Da ultimo, è stato previsto il nuovo campo 5 nel quadro VX denominato “Imposta relativa

alle operazioni di cui all’articolo 17-ter”, la cui compilazione è riservata ai soggetti che

hanno effettuato operazioni nei confronti di Pubbliche Amministrazioni applicando il

meccanismo della scissione dei pagamenti e hanno diritto all’erogazione in via prioritaria

del rimborso annuale fino a concorrenza dell’ammontare complessivo dell’IVA applicata

alle predette operazioni. Conseguentemente i campi successivi sono stati rinumerati.

IL NUOVO REVERSE CHARGE

Come noto, la Legge di Stabilità per l'anno 2015 (comma 629, lettera a), articolo 1), ha

introdotto importanti novità in tema di reverse charge, ex articolo 17, D.P.R. n. 633/1972, il

quale è divenuto attualmente applicabile nell’ambito dei servizi relativi a edifici, nel settore

energetico e in quello del commercio di bancali usati di legno (pallet).

I numerosi dubbi creatisi sul tema al momento dell’emanazione della novellata disciplina,

sono stati sciolti dall’Agenzia delle Entrate con le Circolari n. 14/E del 27.03.2015 e n. 37/E

del 22.12.2015. In virtù dei chiarimenti in queste contenuti è stato definito il principio

generale in base al quale, a partire dal 01.01.2015, alle prestazioni di servizi di pulizia,

demolizione, installazione di impianti, e completamento relativi agli edifici, svolte

nell’ambito di un rapporto B2B, deve essere applicato il meccanismo dell’inversione

contabile.

In particolare nella Circolare n. 14/E sopra richiamata, l’Agenzia delle Entrate ha

individuato, attraverso i codici ATECO, le attività per le quali si ritengono valide tali nuove

disposizioni:

Page 40: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 40 di 59

PRESTAZIONE CODICE ATECO

Servizi di pulizia 81.21.00 – 81.22.02

Demolizione 43.11.00

Installazione di impianti

43.21.01 – 43.21.02 – 43.22.01 – 43.22.02 – 43.22.03 –43.29.01 – 43.29.02 – 43.29.09 (tutte limitatamente alleprestazioni riferite a edifici e incluse manutenzioni eriparazioni

Completamento di edifici43.31.00 – 43.32.01 – 43.32.02 – 43.33.00 – 43.34.00 –43.39.01 – 43.39.09 (tutte limitatamente alle prestazioniriferite a edifici)

Con riferimento al settore edile occorre precisare che per edificio si intende – in senso

stretto – un “fabbricato”; per questo motivo l’applicazione del reverse charge deve ritenersi

esclusa da qualsiasi prestazione di servizio – anche rientrante nei suddetti ATECO – resa

altrove (ad esempio giardini, macchinari, terreni, ecc.).

Resta inteso che, come chiarito dalla relazione illustrativa della Legge di Stabilità 2015, “il

sistema dell'inversione contabile si applica in ogni caso, a prescindere dalla circostanza

che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che

svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti

dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un

contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori”.

Dal punto di vista normativo le modifiche di cui trattasi trovano applicazione in relazione

alle prestazioni di seguito elencate:

Page 41: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 41 di 59

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE

ARTICOLO 17, COMMA 6,D.P.R. N. 633/72

DECORRENZA DESCRIZIONE

Lettera a-ter) 01.01.2015Prestazioni di servizi relative a edifici (pulizia,demolizione, installazione di impianti ecompletamento)

Lettera d-bis)

01.01.2015al

31.12.2018

Trasferimenti di quote di emissioni di gas aeffetto serra ex articolo 3, Direttiva n.2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell’articolo 12della citata Direttiva

Lettera d-ter)

Trasferimenti di altre unità che possono essereutilizzate dai gestori per conformarsi alla citataDirettiva e di certificati relativi a gas e energiaelettrica

Lettera d-quater)Cessioni di gas e di energia elettrica ad unsoggetto passivo rivenditore ex articolo 7-bis,comma 3, lettera a), D.P.R. n. 633/72

Rispetto la tabella sopra riportata è opportuno evidenziare che la versione originaria del

comma 629, lettera a), articolo 1) della richiamata Legge di Stabilità 2015, faceva rientrare

nel computo della nuova disciplina anche la disposizione ex articolo 17, comma 6, lettera

d-quinqies) relativa alle “cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati,

supermercati e discount alimentari”. L’adozione di tale misura era stata subordinata al

rilascio, da parte del Consiglio Europeo, di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395

della Direttiva n. 2006/112/CE23.

Ebbene tale autorizzazione al momento non è stata concessa in ragione del parere

negativo espresso dalla Commissione UE; si deve pertanto ritenere inapplicabile

l’adozione del regime di inversione contabile nell’ambito di operazioni di cessioni di beni

effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari.

Page 42: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 42 di 59

IL CONTRATTO UNICO CON LA PLURALITÀ DELLE PRESTAZIONI

Nel caso particolare, ma abbastanza frequente, di un unico contratto in cui sono previste

più prestazioni di servizi di cui solo alcune assoggettate al meccanismo dell’inversione

contabile, sarà necessario:

1) scomporre le operazioni poiché quest’ultimo “costituisce la regola prioritaria”;

2) distinguere in fattura le singole prestazioni soggette a reverse charge dalle altre “in

quanto soggette in via autonoma al meccanismo dell’inversione contabile” (cfr.

Circolare n. 14/E del 27.03.2015).

In ogni caso, come specificato nella più volte richiamata Circolare n. 14, stante la

complessità e la varietà delle fattispecie configurabili nell’ambito di un contratto di appalto

di costruzione / restauro / ristrutturazione / risanamento conservativo di un edificio, è

concessa, in presenza anche di prestazioni soggette a reverse charge ai sensi della lettera

a-ter), l’applicazione delle regole ordinarie in luogo del meccanismo dell’inversione

contabile.

IL NUOVO QUADRO VE DEL MODELLO IVA 2016 PER IL REVERSE CHARGE

Come premesso, nel quadro VE del modello IVA 2016 sono stati aggiunti due campi (8 e

9) nella sezione 4 al rigo VE35, riservati all’indicazione delle operazioni assoggettate a

reverse charge per l’indicazione delle prestazioni di servizi:

• ex articolo 17, comma 6, lettera a-ter), relative al comparto edile e settori connessi;

• ex articolo 17, comma 6, lettera d-bis), d-ter) e d-quater) relative al comparto del

settore energetico.

Page 43: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 43 di 59

È evidente che i campi otto e nove, oltre che il due, rappresentano una distinzione del

valore riportato nel campo 1.

Esempio 1: si consideri una Srl con la seguente situazione:

PRESTAZIONE

DESCRIZIONE IMPORTO COMPLESSIVO REVERSE CHARGE

Pulizia di uffici 12.000 Sì

In tal caso il quadro in parola dovrà essere compilato come di seguito rappresentato:

Esempio 2: si consideri ora il caso di una Srl la quale ha:

PRESTAZIONE

DESCRIZIONE IMPORTO COMPLESSIVO REVERSE CHARGE

Appalto per la realizzazioneimpianto elettrico

55.000 Sì

Al pari del precedente il quadro in parola dovrà essere compilato come di seguito

rappresentato:

12.000

12.000

55.000

55.000

Page 44: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 44 di 59

Esempio 3: si consideri una Srl la quale, per l’anno 2015, ha fornito le seguenti

prestazioni:

PRESTAZIONE

DESCRIZIONE IMPORTO COMPLESSIVO REVERSE CHARGE

Cessione pallet usati 10.000 Sì

In tal caso il quadro in parola dovrà essere compilato come di seguito rappresentato:

IL NUOVO QUADRO VJ DEL MODELLO IVA 2016

Anche il quadro VJ ha subito modifiche in virtù della nuova disciplina di cui trattasi; nello

specifico gli acquirenti / committenti devono annotare:

• nel rigo VJ6 l’IVA dovuta sugli acquisti di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivo

al primo, assoggettati a reverse charge ex articolo 74, comma 7, D.P.R. n. 633/72;

• nel rigo VJ17 l’IVA dovuta in base all’applicazione del reverse charge ai sensi

dell’articolo 17, comma 6, della lettera a-ter);

• nel rigo VJ18 l’IVA dovuta in base all’applicazione del reverse charge ai sensi

dell’articolo 17, comma 6, lettere d-bis), d-ter) e d-quater).

10.000

10.000

Page 45: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 45 di 59

Esempio 1-bis: riprendendo il precedente esempio 1, il committente che ha usufruito della

prestazione di pulizia degli uffici sarà tenuto ad integrare le fatture ricevute con

l’indicazione dell’aliquota (22%) e della relativa imposta, provvedendo altresì ad annotare

le stesse nel registro degli acquisti e delle fatture emesse. Pertanto, a fronte di una

prestazione di servizio del valore complessivo di euro 12.000, rileverà un credito IVA pari a

euro 2.640 che esporrà in dichiarazione come di seguito rappresentato:

Esempio 2-bis: considerando ora il precedente esempio 2, la Srl che ha ricevuto la

prestazione è tenuta:

1) ad integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota (22%) e della relativa

imposta;

2) ad annotare la stessa nel registro degli acquisti e delle fatture emesse.

La compilazione del modello IVA sarà la seguente:

Esempio 3-bis: con riferimento al precedente esempio 3, l’acquirente è tenuto a:

1) integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota (22%) e della relativa

imposta,

2) annotare la stessa nel registro degli acquisti e delle fatture emesse.

Di seguito la compilazione del modello IVA:

12.000 2.640

55.000 12.100

10.000 2.200

Page 46: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 46 di 59

LO SPLIT PAYMENT

È noto che lo split payment rappresenta il meccanismo di scissione dell’IVA in base al

quale:

1) per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di alcune

Amministrazioni Pubbliche;

2) per i quali i suddetti cessionari / committenti non sono debitori d'imposta ai sensi

delle disposizioni in materia di IVA;

3) l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi.

In pratica, l’IVA viene “scissa” tra:

a) cedente / prestatore il quale secondo le regole ordinarie è il debitore d’imposta;

b) cessionario / committente (PA) a cui viene attribuito l’onere di versare l’imposta ai

sensi del nuovo articolo 17-ter, D.P.R. n. 633/72.

Pertanto, in virtù delle disposizioni ex articolo 1, comma 629, lettera b), Finanziaria 2015, i

fornitori di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione riceveranno l’importo del

corrispettivo al netto dell’IVA che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari,

direttamente all’Erario.

Gli aspetti applicativi delle disposizioni in parola sono stati definiti con il D.M. 23.01.2015 e

chiariti dall’Agenzia delle Entrate con la successiva Circolare n. 15/E del 13.04.2015.

Sulla scorta di questi interventi è possibile affermare che lo split payment trova

applicazione con riferimento a:

• operazioni documentate da fattura emessa ex articolo 21, D.P.R. n. 633/72, con

indicazione “dell’imposta addebitata all’Ente pubblico”;

• tutti gli acquisti effettuati dagli Enti pubblici destinatari e pertanto non solo a quelli

effettuati “nella veste istituzionale” ma anche a quelli effettuati “nell’esercizio di attività

d’impresa”.

Page 47: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 47 di 59

Circa le fatture emesse in data antecedente il 01.01.2015, rimane operativo il regime c.d.

dell’“IVA ad esigibilità differita” ex articolo 6, comma 5, D.P.R. n. 633/72, in base al quale

la relativa imposta diventa esigibile al momento del pagamento da parte dell’Ente

pubblico.

Ovviamente questo meccanismo comporta degli obblighi sia per il fornitore, che per il

cliente, i quali possono essere rispettivamente sintetizzati come segue:

SOGGETTO

OBBLIGATODESCRIZIONE ADEMPIMENTO

Cedente /prestatore

a) Emissione della fattura con l’annotazione:

• “Scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter, D.P.R. n.633/72”;

ovvero• “Split payment di cui all’articolo 17-ter, D.P.R. n. 633/72”;

b) annotazione nel registro delle fatture emesse / corrispettivi secondo leordinarie modalità (esposizione dell’aliquota applicata e della relativaimposta) ma con appositi codici così da non far concorrere l’impostasull’operazione nella liquidazione di periodo

Enti pubblici

Acquistieffettuatinell’eserciziodell’attivitàcommerciale

a) annotazione della fattura nel registro degli acquistiper la detrazione dell’imposta;

b) annotazione della fattura nel registro delle fattureemesse / corrispettivi entro il giorno 15 del mesesuccessivo a quello in cui l’imposta è divenutaesigibile, con riferimento al mese precedente,cosicché l’IVA dovuta partecipi alla liquidazioneperiodica del mese / trimestre

Acquistieffettuatinell’eserciziodell’attivitàistituzionale

Versamento dell’IVA alternativamente:

a) entro il giorno 16 di ciascun mese, cumulativamenteper tutte le fatture per le quali l’imposta è divenutaesigibile nel mese precedente;

b) entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cuil’imposta è esigibile, con versamenti distinti perciascun giorno del mese, per il complesso dellefatture per le quali l’IVA è divenuta esigibile in talegiorno;

c) entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cuil’imposta è esigibile, con versamenti distinti perciascuna fattura la cui IVA è divenuta esigibile.

In ogni caso non è ammissibile la compensazione.

Page 48: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 48 di 59

Il versamento dovrà essere effettuato mediante:

1) modello “F24EP”, se l’Ente è titolare di un c/c pressola Banca d’Italia, utilizzando il codice tributo “620E”;

2) con il modello F24, se l’Ente (diverso da quelli di cuialla lettera precedente) ha un c/c presso una Bancaconvenzionata con l’Agenzia delle Entrate / Poste,utilizzando il codice tributo “6040”;

3) direttamente in bilancio dello Stato con imputazioneal Capo 8, capitolo 1203, articolo 12, se l’Ente èdiverso da quelli di cui alle lettere a) e b)

I NUOVI QUADRI VE E VJ DEL MODELLO IVA 2016 PER LO SPLIT PAYMENT

Con riferimento al quadro VE, oltre alle novità sopra esaminate in tema di reverse charge,

ulteriori osservazioni possono essere fatte in tema di split payment. In particolare, nella

dichiarazione IVA di quest’anno è stato introdotto il nuovo rigo VE38, all’interno del quale

deve essere annotato l’ammontare delle cessioni / prestazioni effettuate nei confronti di

Enti pubblici in applicazione del citato articolo 17-ter.

Come già abbiamo avuto di specificare, le fatture emesse fino al 31.12.2014 con “IVA a

esigibilità differita”, incassate nel 2015, dovranno essere annotate nel modello IVA 2016

secondo le consuete modalità, quindi:

1) indicando nel quadro VE l’imponibile e l’IVA in corrispondenza della relativa aliquota;

2) rettificando il volume d’affari tramite il rigo VE39.

Nel quadro VJ è stato altresì introdotto il nuovo rigo VJ19 utilizzabile dagli Enti pubblici

titolari di partita IVA, che hanno effettuato acquisti di beni / servizi con applicazione dello

split payment e che sono tenuti al rispetto degli adempimenti sopra descritti.

Page 49: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 49 di 59

Esempio: si consideri la seguente situazione (per comodità si assuma l’IVA al 22% per

tutte le operazioni sotto elencate):

OPERAZIONE

DESCRIZIONE IMPORTO COMPLESSIVO SPLIT PAYMENT

Cessione mobilio 15.000 oltre a IVA Sì

Incasso 2015 di fatture emesse nel2014 con IVA ad esigibilità differita

10.000 oltre a IVA No

In tal caso la compilazione avverrà come di seguito rappresentato:

Esempio: si consideri ora la seguente situazione (per comodità di assuma l’IVA al 22% per

tutte le operazioni sotto elencate):

OPERAZIONE

DESCRIZIONE IMPORTO SPLIT PAYMENT REVERSE CHARGE

Servizio edile in subappalto 30.000 NoSì(articolo 17, comma 6,lettera a))

Servizio edile 225.000 NoSì(articolo, 17, comma 6,lettera a-ter))

Servizi a Enti pubblici 52.000 Sì No

Incasso 2015 di fatture emesse2014 con IVA a esigibilità differita

54.000 No No

Acquisto pallet usati 13.000 No Sì

Acquisto servizi in sub-appalto 5.000 NoSì(articolo 17, comma 6,lettera a))

Acquisto servizi edili 100.000 NoSì(articolo 17, comma 6,lettera a-ter))

10.000 2.200

15.000

10.000

Page 50: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 50 di 59

Stanti le sopraelencate operazioni attive e passive l’Imposta sul Valore Aggiunto sarebbe

così articolata:

TIPO IVA ORIGINE IMPORTO

A debito

Fatture 2014 a esigibilità differita incassate nel 2015 11.880

Acquisti servizi in reverse charge ex articolo 17, comma 6,lettera a)

1.100

Acquisti servizi in reverse charge ex articolo 17, comma 6,lettera a-ter)

22.000

L’IVA a credito di tali acquisti va riportata nel quadro VF in corrispondenza delle relative

aliquota IVA.

Di seguito la compilazione del quadro VE con riferimento alle operazioni sopra elencate:

Di seguito la compilazione del quadro VJ con riferimento alle operazioni sopra elencate:

54.000 11.880

255.000

225.000+30.000

30.000

225.000

52.00054.000

Page 51: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 51 di 59

13.000 2.860

5.000 1.100

100.000 22.000

Page 52: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 52 di 59

L’Approfondimento – 4

Tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali

PREMESSA

Siamo giunti anche quest’anno al momento di versare il diritto annuale per la vidimazione

dei libri sociali dovuto dalle società di capitali. Scade, infatti, lunedì 16 marzo il termine per

questo adempimento dovuto a prescindere che la società abbia la necessità o meno di

procedere con la vidimazione di libri sociali obbligatori1.

Questa tassa, che sostituisce quella di concessione governativa per la vidimazione dei libri

sociali, è dovuta in misura forfettaria, a prescindere, quindi dall’effettivo numero di libri

sociali utilizzati durante l’esercizio.

L’aspetto positivo è che il costo sostenuto risulta essere deducibile ai fini della

determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP.

L’obbligo del versamento riguarda le sole società di capitali, e l’ammontare della tassa

varia in funzione dell’entità del capitale sociale o del fondo di dotazione esistente il 1

gennaio 2016, mentre eventuali variazioni successive a tale data rileveranno per il

versamento dovuto per l’anno successivo.

1Indicati dall’articolo 2214 del Codice Civile ed integrato:

• dall’articolo 2421 per le S.p.A. e per le S.a.p.a. (norma applicabile in quanto compatibile, ai sensidell’articolo 2454);

• articolo 2478 per le Srl

Ricordiamo che per le sole Srl per effetto dell’articolo 16, comma 12-septies del D.L. n. 185/2008 (convertitocon modificazioni in Legge n. 2/2009), con decorrenza dal 30 marzo 2009 è stato abolito il libro soci; diconseguenza attualmente i libri sociali obbligatori per le Srl sono:

• il libro delle decisioni dei soci;• il libro delle decisioni degli amministratori;• il libro delle decisioni del collegio sindacale, salvo che il collegio sindacale non sia obbligatorio ai sensi

dell’articolo 2477, comma 2 e 3

Page 53: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 53 di 59

AMBITO SOGGETTIVO

Sono tenute al versamento di questa tassa tutte le società di capitali (S.p.A., Srl e S.a.p.a.)

e tra queste, come confermato dalla C.M. n. 108/E/19962, sono comprese anche:

• le società il liquidazione ordinaria;

• le società sottoposte a procedure concorsuali, se ancora soggette all’obbligo di tenuta

e vidimazione dei libri contabili obbligatori.

Al contrario non sono tenute al versamento:

• le società cooperative e di mutua assicurazione3;

• i consorzi che non hanno assunto veste di società consortili4;

• le società di capitali dichiarate fallite5;

• società sportive dilettantistiche costituite in forma giuridica di società di capitali senza

scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina

sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto

costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002.

In quest’ultimo caso, l’esonero dovrebbe essere collegato al fatto che l’articolo 13-bis,

comma 1, D.P.R. n. 641/72, così come modificato dall’articolo 90, comma 7, Legge n.

289/2002, prevede che “gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non

lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e Associazioni Sportive Dilettantistiche

sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative”, con la conseguenza che se tali

soggetti non devono assolvere la tassa di concessione governativa in sede di vidimazione

gli stessi non sono neppure tenuti al versamento della tassa di vidimazione annuale.

2Capitolo numero 12, paragrafi 12.1.2 e 12.1.3. Segnaliamo che la C.M. n. 108/E/1996 fornisce risposte a

quesiti formulati in occasione di Telefisco 1996, in materia di imposte sui redditi, IVA, imposta di registro etasse sulle concessioni governative3

Come confermato dalla C.M. n. 108/E/1996, paragrafo 12.1.1. “Le società cooperative e di mutuaassicurazione sono comunque tenute al versamento della tassa di concessione governativa per la bollaturae numerazione dei libri e dei registri, pari ad euro 67,00 per ogni 500 pagine o frazione di queste”4

R.M. n. 411461 del 10.11.19905

Ordinanza del Tribunale di Torino del 19.02.1996. Per le società dichiarate fallite, ai sensi dell’articolo 38della Legge Fallimentare il curatore deve tenere un registro, preventivamente vidimato “senza spese” dalgiudice delegato, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione

Page 54: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 54 di 59

La C.M. n. 108/E/1996 precisa che qualora la società vada a trasferire la propria sede

sociale in una circoscrizione territoriale di competenza di altro Ufficio IVA dopo aver già

provveduto al versamento della tassa per la vidimazione iniziale di libri e registri, non sarà

tenuta ad adempiere nuovamente all’obbligo tributario.

In tal caso, infatti, manca il presupposto per l'applicazione della tassa forfetaria, in quanto

non è prevista una nuova numerazione e bollatura dei libri e registri e, ai fini

dell’individuazione dell’Ufficio territoriale competente, il trasferimento di sede in altra

circoscrizione avrà effetto solo nell’anno successivo6.

AMBITO OGGETTIVO

Una volta individuati i soggetti tenuti al versamento della tassa, andiamo a quantificarne

l’ammontare. L’importo dovuto, come detto sopra, varia in funzione dell’ammontare del

capitale sociale e del fondo di dotazione della società alla data del 1 gennaio 2016, e

quindi:

• se inferiore o pari ad euro 516.456,90, la tassa dovuta è di euro 309,87;

• se superiore ad euro 516.456,90, la tassa dovuta è di euro 516,46.

La verifica di tale ammontare deve riferirsi unicamente alla data del 1 gennaio 2016,

qualsiasi altra variazione successiva avrà rilevanza solo per l’anno seguente. Per meglio

comprendere questa situazione ipotizziamo che in data 1 gennaio 2016 il capitale di una

S.p.A. ammonti ad euro 500.000,00 e successivamente, in data 1 marzo 2016 venga

deliberato l’aumento per portarlo ad euro 600.000,00; in questo caso:

6Sebbene di minor rilevo rispetto all’argomento trattato in questo intervento, riportiamo la risposta che la

C.M. n. 108/E/1996 ha fornito al seguente quesito: “Domanda: si può ritenere che la tassa annuale per laprima vidimazione non sia dovuta nelle stesse ipotesi di esonero dal pagamento della tassa annuale sullapartita IVA, cosicché se i soggetti che si trovano in tali ipotesi dovessero presentare registri per lanumerazione e bollatura, sarebbero tenuti al pagamento della singola tassa d'atto al pari degli imprenditoriindividuali e delle società di persone? Risposta: la tassa annuale forfetaria di concessione governativa per lavidimazione di libri e registri da parte delle società di capitali non gode delle stesse ipotesi di esoneropreviste per il pagamento della tassa annuale sulla partita IVA, in quanto, non essendo espressamenteprevista l'esenzione la stessa non può essere estesa per analogia. La tassa, pertanto, rimane applicabilesempre che permanga l'obbligo della tenuta di libri numerati e bollati nei modi previsti dal Codice Civile”

Page 55: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 55 di 59

• in data 16 marzo 2016 la tassa di vidimazione è pari ad euro 309,87;

• l’importo dovuto nell’anno successivo, sarà, invece, pari ad euro 516,46.

VERSAMENTO

La modalità del versamento della tassa dipende dal momento in cui la società è stata

costituita, ovvero prima del 1 gennaio 2016 o successivamente.

Per le società costituite prima di tale data il versamento dovrà essere eseguito mediante

trasmissione telematica del modello F24 indicando nella sezione “Erario” i seguenti

elementi:

• codice tributo “7085”;

• periodo di riferimento “2016”.

Se l’impresa dispone di crediti d’imposta è possibile compensare parzialmente o

totalmente l’importo dovuto, fermo restando l’obbligo di trasmissione del modello anche se

il saldo risulti pari a zero.

Ricordiamo che all’atto di richiesta della vidimazione di libri sociali successiva al 16 marzo

2016 la società dovrà dimostrare l’avvenuto versamento della tassa esibendo copia del

modello F24 al Notaio o al Registro delle Imprese.

Per le società costituite successivamente al 1 gennaio 2016, la tassa dovrà essere versata

esclusivamente con bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate –

Centro Operativo di Pescara.

OMESSO VERSAMENTO

In caso di omesso o ritardato versamento della tassa per la vidimazione dei libri sociali si

rende applicabile la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1 e 2, del D.lgs. n. 471/97,

che è pari al 30% dell’importo dovuto.

Page 56: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 56 di 59

La violazione può comunque essere sanata mediante ravvedimento operoso, in tal caso

oltre all’importo dovuto dovranno essere versati gli interessi nel frattempo maturati7 oltre

ad applicare le sanzioni ridotte che sono pari al:

• dallo 0,20% per giorno di ritardo se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla

scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,20%;

• 3% se il ravvedimento viene operato dal 15° giorno successivo e fino al 30° giorni dal

termine originario;

• 3,33% se il versamento viene effettuato dopo il 30° giorno, ma entro il 90 giorno dalla

scadenza originaria;

• 3,75% se il ravvedimento viene effettuato trascorsi 90 giorni dal termine ed entro un

anno dalla scadenza;

• 4,29% se il ravvedimento avviene entro 2 anni dalla violazione;

• 5% se il versamento avviene oltre i 2 anni dalla violazione;

• 6% dopo la notifica del verbale di constatazione.

Merita poi un’ulteriore precisazione. Infatti, nel caso in cui il “tardivo” versamento della

tassa non sia contestuale al versamento della sanzione ridotta, quest’ultima va

commisurata in base ai giorni di ritardo del versamento della tassa. Infatti, l’Agenzia delle

Entrate, con la Circolare 05.08.2011, n. 41/E, ha precisato che in presenza di un

versamento eseguito con 3 giorni di ritardo regolarizzato entro 30 giorni dalla scadenza, la

sanzione è pari allo 0,60% (0,20% x 3).

Il versamento della sanzione dovrà avvenire utilizzando il modello F23 riportando i

seguenti dati:

• campo 6: codice ufficio “RCC”;

• campo 9: causale “SZ”;

• campo 11: codice tributo “678T – Sanzione pecuniaria tasse sulle concessioni

governative”.

Quindi, il versamento della tassa di vidimazione va eseguito con modello F24, mentre le

sanzioni vanno versate con modello F23: le solite storture tipicamente italiane.

7Tasso legale di interesse del 1% (D.M. del 12.12.2013)

Page 57: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 57 di 59

Ricordiamo, infine, che entro il 16 marzo 2016 sarà possibile regolarizzare anche l’omesso

versamento dovuto per l’anno 2015: in questo caso sono applicabili le sanzioni ridotte

nella misura di 1/8 del minimo (30%) e quindi nella misura del 3,75%, ed alla tassa vanno

sommati gli interessi maturati8.

Per completezza di informazione, si rappresenta che alcune Camere di Commercio e pure

l’Agenzia delle Entrate ritengono che la sanzione applicabile vada dal minimo del 100% al

massimo del 200%, in applicazione dall’articolo 9, comma 1, D.P.R. n. 641/72, il quale

afferma “chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle

concessioni governative senza aver ottenuto l’atto stesso o assolta la relativa tassa è

punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa

medesima …”.

8Calcolati applicando la precedente aliquota di interesse legale dell’1,5% (D.M. del 07.12.2010)

Page 58: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 58 di 59

Le prossime scadenze

7 marzo 2016 CERTIFICAZIONE UNICA

Termine per l’invio delle Certificazioni Uniche all’Agenzia

delle Entrate, che restituirà per ogni percipiente una singola

ricevuta

9 marzo 2016 DATI SANITARI MODELLO 730 PRECOMPILATO

Termine per i contribuenti per comunicare all’Agenzia delle

Entrate il rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nel

2015 per l’elaborazione del modello 730 precompilato

15 marzo 2016 FATTURAZIONE DIFFERITA – IVA

Emissione delle fatture differite riguardanti beni spediti o

consegnati nel mese precedente

REGISTRAZIONE CORRISPETTIVI

Registrazione delle operazioni per le quali sono stati rilasciati

lo scontrino o la ricevuta fiscale nel mese precedente

REGISTRAZIONI CONTABILI ASD

Registrazione dei corrispettivi e dei proventi derivanti

dall’esercizio dell’attività commerciale del mese precedente

da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche

16 marzo 2016 VERSAMENTO MENSILE – IVA

Liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese

precedente. Versamento telematico

Page 59: Quaderno Settimanale 9-2016 - SerConTelLeasing abitativo IL SOLE 24 ORE 02.03.2016 Il Ministero dell’Economia, in collaborazione con Assilea e il Notariato, ha presentato una guida

Quaderno Settimanale n. 9 del 7 marzo 2016

pagina 59 di 59

16 marzo 2016 LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA ANNUALE

I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione

annuale IVA, versano, se dovuta, l’imposta a saldo.

Versamento telematico

RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, DIPENDENTE E SU

PROVVIGIONI

Il versamento riguarda le ritenute sugli importi corrisposti il

mese precedente. Versamento telematico

VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE – INPS

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Versamento telematico

VERSAMENTO CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA – INPS

Versamento dei contributi da parte dei committenti titolari di

partita IVA. Versamento telematico

BOLLATURA E NUMERAZIONE LIBRI E REGISTRI – TASSA ANNUALE

Versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri e

registri sociali delle società di capitali. Versamento telematico