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La gestione dei proventi del codice della strada

e l’armonizzazione contabile

Gli adempimenti obbligatori dei Comandanti per il nuovo riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi

per il rendiconto 2015

La gestione contabile dei Comandi di Polizia Locale alla luce dell’armonizzazione contabile del contenzioso riferito alla

gestione dei procedimenti sanzionatori del Codice della Strada

Le nuove delibere obbligatorie della Giunta Comunale previste dal comma 5 dell’art. 208 del Codice della Strada

in relazione al nuovo bilancio armonizzato

di CLAUDIO MALAVASI Dottore Commercialista, Revisore Enti Locali, già Comandante di P.M. e Responsabile di

Servizio Finanziario di Ente Locale.

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GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DEI COMANDANTI PER IL NUOVO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER IL RENDICONTO 2015

Al fine di consentire ai servizi finanziari di approntare le necessarie scritturazioni contabili in vista dell’approvazione del documento obbligatorio sia del Conto Consuntivo 2015 che del bilancio di previsione 2016-2018, risulta necessario che i Comandanti formulino specifiche evidenze sul riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, in coerenza con le disposizioni della contabilità armonizzata. Particolare attenzione dovrà essere posta in merito alla corretta rappresentazione dei crono programmi degli investimenti finanziati con i fondi dell’art. 208 C.d.S. al fine di imputare correttamente le spese da sostenere nei relativi anni di competenza.

Qui di seguito le regole per i residui attivi e passivi a cui i Comandanti

dovranno attenersi RESIDUI PASSIVI Si precisa in via preliminare che i residui possono essere mantenuti nell’anno 2016 solo ed esclusivamente nel caso in cui l’obbligazione sia esigibile al 31/12/2015; in caso contrario, l’imputazione dovrà essere effettuata nell’anno 2016 o seguenti, sia quale re-imputazione che quale cancellazione dei residui secondo quanto qui di seguito evidenziato.

Alcuni esempi potranno meglio chiarire la ragione giuridica del loro mantenimento: Acquisto di beni

o prestazioni di servizi E’ possibile mantenere il residuo e procedere al relativo pagamento in conto residui solo quando la consegna del bene o la prestazione di servizi sia avvenuta entro il 31/12/2015. Infatti, a differenza dell’anno passato - dove era possibile effettuare i pagamenti in conto residui prima del riaccertamento straordinario - a partire dall’anno 2016 ciò non è più possibile, essendo entrati a regime i principi della contabilità finanziaria potenziata ai sensi dell’art.183, comma 5, TUEL il qual dispone: “Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”. PERTANTO risulta vietato, per i responsabili dei servizi, impegnare spese al termine dell’esercizio 2015, qualora non siano soddisfatti i criteri di cui all’art. 183 TUEL, al fine di fornire coerenza con il nuovo principio della contabilità finanziaria potenziata.

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Nel caso in cui il bene sia stato acquistato e il servizio sia stato completamente effettuato, mediante opportuna evidenza documentale (Ordine, contratto, SAL ecc.), il residuo sarà cancellato per essere re-imputato nell’anno 2016 mediante la costituzione di apposito Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente, in quanto in questo caso il finanziamento dell’entrata (vincolata o meno) è avvenuto nell’anno 2015, mentre l’esigibilità sarà di competenza del 2016 (o successivi). In tale situazione il responsabile della spesa, in presenza di un residuo passivo, dovrà certificare il suo mantenimento, la sua cancellazione o la sua re-imputazione nel o negli anni di riferimento. La verifica per ogni residuo passivo dovrà soddisfare le seguenti condizioni: Acquisto di beni L’ordine di acquisto è stato effettuato

e la merce è stata regolarmente consegnata entro il 31/12/2015. Il residuo passivo va in questo caso conservato ed i pagamenti saranno effettuati in conto residui;

L’ordine di acquisto è stato effettuato e la merce non è stata consegnata. Il residuo passivo dovrà essere re-imputato in conto competenza nell’anno 2016, con possibilità di costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte Corrente, sia qualora la spesa sia formalmente vincolata all’entrata sia qualora il finanziamento della spesa, sia in ogni caso avvenuta nel 2015 e finanziata con le entrate generali dell’ente;

Non è stato effettuato nessun ordine. In questo caso il residuo passivo, qualora presente, andrà cancellato definitivamente;

Sono scaduti i termini di prescrizione da parte del fornitore.

In questo caso risulta obbligatoria la cancellazione.

Prestazione di servizi E’ stata individuata la società o il

professionista e la prestazione è stata resa interamente nel 2015. In questo caso il residuo passivo andrà conservato e i pagamenti potranno essere disposti in conto residui;

E’ stata individuata la società o il professionista ma la prestazione è stata resa solo parzialmente. In questo caso la parte del residuo non corrispondente alla prestazione resa dovrà essere cancellato;

E’ stata individuata la società o il professionista ma la prestazione non è stata resa. Il residuo andrà re-imputato nel 2016 in conto competenza per l’importo della prestazione da rendere, anche in questo caso è possibile la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte Corrente sia qualora la spesa sia formalmente vincolata all’entrata sia qualora il finanziamento della spesa sia in ogni caso avvenuta nel 2015 e finanziata con le entrate generali dell’ente;

Non è stata individuata la società o il professionista. In questo caso il residuo andrà eliminato definitivamente;

Pur in presenza di una prestazione resa la stessa è prescritta. In questo caso vi è obbligo di cancellazione dei residui.

Investimenti finanziati con i proventi del CdS Non è stata attivata nessuna gara.

In questo caso il residuo passivo andrà cancellato e portato in avanzo di amministrazione vincolato alla realizzazione dell’intervento;

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E’ stata regolarmente attivata la gara entro il 31/12/2015. In questo caso l’importo presente nei residui passivi andrà trasformato in Fondo Pluriennale Vincolato con specifica indicazione del crono programma della spesa nei successivi anni di competenza;

Non si è proceduto all’aggiudicazione della gara nell’esercizio successivo (ossia entro il 2016). In questo caso si procederà nel conto consuntivo 2016 a ridurre il Fondo Pluriennale Vincolato portandolo in avanzo di amministrazione, vincolato per l’attivazione dell’investimento nel 2017.

In relazione ad alcune spese, assumono eccezioni per i principi contabili applicati alla competenza finanziaria potenziata:

• Personale Le spese del personale, nel caso di contratto integrativo sottoscritto nel 2015 gli eventuali importi non corrisposti entro il 31/12/2015 confluiranno nel Fondo Pluriennale Vincolato;

• Spese per contratti di servizio pluriennali (Ancitel, Pra ecc.) Fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di somministrazione periodica pluriennali si imputa su ciascun esercizio la quota annuale;

• Spese per ruoli e ingiunzioni fiscali Gli aggi sui ruoli e sulle ingiunzioni fiscali si imputano nello stesso esercizio nel quale sono accertate le corrispondenti entrate, per l’importo previsto nella convenzione per la riscossione (al netto dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità);

• Spese per i legali Gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è

firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di riaccertamento ordinario, se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale;

ATTENZIONE Si ricorda che qualora vi sia la

necessità di effettuare i pagamenti, a fronte sia di spese giuridicamente perfezionate, sia di importi da re-imputare nel o negli anni successivi mediante costituzione del FPV, sarà possibile effettuare un riaccertamento parziale da parte del Settore Finanze, con propria determinazione e parere dell’organo di revisione, su specifica indicazione del dirigente competente, in quanto lo stesso è ammesso anche in fase di esercizio provvisorio.

Si ricorda che è vietata la conservazione dei residui passivi non impegnati in conformità disposizioni del TUEL. I Comandanti al fine di dare esecuzione alla fase del riaccertamento ordinario, cioè per determinare sia il mantenimento che la cancellazione dei residui, dovranno effettuare una determina di ricognizione, indicando nella stessa i principi sopra enunciati.

RESIDUI ATTIVI Al di là della particolarità delle entrate provenienti da violazioni al CdS, che vedono il loro accertamento 2015 limitato alle sanzioni notificate ed esigibili entro il 31/12/2015 si precisa quanto segue in merito all’accertamento delle altre entrate del Corpo da cui

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discendono il mantenimento o la cancellazione dei relativi residui attivi. Vediamo la corretta determinazione di alcune entrate accertate da cui discende anche la relativa corretta conservazione in sede di riaccertamento ordinario. Gestione collegamenti

alla sala operativa In caso di proventi relativi alla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell’utenza, l’entrata è accertata a seguito di acquisizione diretta, di emissioni di liste di carico (elenchi nominativi che vengono dati in carico al tesoriere o al concessionario della riscossione perché provvedano alla riscossione di quanto dovuto) o di ruoli, fatture, contratti in essere. L’accertamento dell’entrata segue l’esercizio in cui il servizio è reso all’utenza. Il principio contabile a tal riguardo precisa che “Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base dell’idonea documentazione che predispone l’ente creditore ed imputate all’esercizio in cui servizio è reso all’utenza. Tale principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi”. In questo caso si renderà necessario che il Comandante effettui la predisposizione di specifici atti amministrativi (determinazioni, dispositivi di accertamento, ecc.) sulla base delle fatture da predisporre periodicamente, al fine di avere l’esatta dimensione delle entrate di competenza. Entrate da trasferimenti e/o

contributi pubblici In caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, il Comandante, avrà cura di verificare che siano pervenute le comunicazioni dei dati identificativi dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante

relativo al contributo o al finanziamento di cui si intende accertare l’entrata. In altri termini, non è sufficiente la mera deliberazione dell’ente di fornire il contributo ma diventa fondamentale che il citato contributo sia stato correttamente impegnato dall’Ente erogante Entrate ricorrenti

e non ricorrenti Altra questione riguarda le entrate distinte tra quelle ricorrenti e quelle non ricorrenti, la cui utilizzazione dovrà essere finalizzata per interventi, salva un’utilizzazione di quota parte delle stesse stabilita da specifiche disposizioni di legge. La nota integrativa al bilancio obbliga le amministrazioni locali alla distinzione delle entrate e delle spese in ricorrenti e non ricorrenti. Si hanno, pertanto, entrate non ricorrenti dove non sia prevista in via continuativa la loro erogazione, ma le stesse avvengono a fronte di specifici atti o interventi. Tra le entrate non ricorrenti, entrano sicuramente quelle del Codice della Strada. Precisata la fase relativa all’entrata come sopra indicata, al fine del mantenimento del residuo nel rendiconto dell’ente, quale residuo attivo, i responsabili dell’entrata dovranno verificare se, alla data del 31 dicembre 2015, vi sia idonea documentazione attraverso la quale sono verificati e attestati i seguenti requisiti:

a) la ragione del credito che da luogo a obbligazione attiva;

b) il titolo giuridico che supporta il credito;

c) l’individuazione del soggetto debitore;

d) l’ammontare del credito; e) la relativa scadenza.

In altri termini, non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio finanziario il diritto di credito, con

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esclusione in via categoria del mantenimento di entrate future, in quanto ciò darebbe luogo ad un’anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell’effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell’entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell’esercizio finanziario. Anche in questo caso il Comandante dovrà certificare le entrate di propria competenza secondo l’esigibilità e/o le liste di carico, mediante apposita determina complessiva della ricognizione effettuata motivando la sussistenza del residuo a bilancio secondo gli elenchi che sono stati forniti e con le indicazioni sopra evidenziate. ATTI NECESSARI DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO Sulla base dei sopra citati criteri, è necessario che il Comandante, al fine del corretto riaccertamento dei residui passivi o attivi, predisponga specifica determina di ricognizione nella quale sia evidenziata nella parte descrittiva e sotto la propria responsabilità - salvo verifica da parte del Collegio di revisione - quali dei casi sopra rappresentati il residuo è stato conservato nel 2015, ovvero reimputato o, infine, cancellato. Le disposizioni legislative prevedono che in fase di riaccertamento ordinario dei

residui il Comandante debba evidenziare, per ogni residuo passivo e attivo conservato, la documentazione seguente: data ordine data consegna del bene data della gara effettuata contratto sottoscritto con il

professionista la parte della prestazione di servizi

effettuata la natura di eventuali vincoli

legislativi ecc. anche ai fini del puntuale controllo sulla loro conservazione che potrebbe essere richiesta in fase di verifica del conto consuntivo dalla magistratura contabile ovvero dall’Organo di revisione contabile, stesso discorso per quanto riguarda la conservazione dei residui attivi. ATTENZIONE I Comandanti, in tema di Fondo Pluriennale Vincolato 2016, con riferimento agli investimenti finanziati con i fondi dell’art. 208 CdS, devono inviare al Responsabile dei Servizi Finanziari gli atti di aggiornamento dei cronoprogrammi, riferiti a tutti i residui attivi e passivi del 2015, ancora in essere in modo da consentire la loro corretta re-imputazione sul bilancio 2016/2018.

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LA GESTIONE CONTABILE DEI COMANDI DI POLIZIA LOCALE DEL CONTENZIOSO RIFERITO ALLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI

SANZIONATORI DEL CODICE DELLA STRADA ALLA LUCE DELL’ARMONIZZAZIONE CONTABILE

In sede sia di rendicontazione che di programmazione del bilancio occorre che i Comandanti ed i responsabili dei Servizi di Polizia Locale diano attuazione ai nuovi principi contabili in materia di contabilità armonizzata in riferimento al contenzioso riguardante la gestione dei procedimenti sanzionatori del Codice della Strada e di altre sanzioni a leggi statali, regionali ed ai regolamenti comunali. A) Accantonamenti Fondi passività potenziali contenziosi che è previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h), che si riferisce alle risorse necessarie per il pagamento dei potenziali oneri derivanti

da sentenze secondo le modalità previste in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (esito del giudizio o del ricorso) con riferimento al quale l’ente non può impegnare alcuna spesa. Per tale accantonamento, sia in sede previsionale che di rendiconto, occorre che il Comandante proceda - oltre a definire il rischio in riferimento ai procedimenti gestiti direttamente (esempio quelli riguardanti i ricorsi al Prefetto) - ad inviare ai legali che gestiscono il contenzioso la lettera che segue:

Fac-simile di lettera Luogo … Data …

Spett.Le …

In relazione alle previsioni del bilancio 2016/2018 così come prescritto dai nuovi principi contabili introdotti dal D.lgs 118/2011 in materia di passività potenziali, stiamo definendo l’accantonamento triennale.. In relazione a quanto sopra, La preghiamo di fornire le seguenti informazioni: 1. Una breve descrizione di tutte le cause e controversie giudiziali, amministrative o stragiudiziali,

che erano in essere o da considerare come minacciate o potenziali alla data del 31/12/2010 di cui il Suo studio sia a conoscenza e da cui possa derivare un onere per l’Ente. La Sua risposta dovrà comprendere anche le cause e controversie avvenute e/o definite successivamente alla data del 31/12/2015, ma dovrà peraltro limitarsi a quelle cause o controversie da cui possa scaturire un onere per l’Ente superiore a Euro 100 (sia per effetto della singola controversia, sia per la probabilità del verificarsi di una serie di controversie similari), ovvero, a Suo giudizio, un danno od onere rilevante per l’Ente sotto un profilo diverso da quello monetario.

La descrizione dei fatti dovrà essere corredata dalla Sua stima della eventuale passività per ogni singola controversia.

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2. Una breve descrizione di ogni passività potenziale relativa all’Ente, anche se non determinata da specifiche richieste, rivendicazioni o da cause legali di cui al precedente punto 1, delle quali Lei sia comunque a conoscenza in quanto nostro consulente legale.

In questo caso, dovrebbe corredare la descrizione con la sua stima della possibile passività o di ogni altra conseguenza ne possa derivare.

Voglia prendere nota che siamo interessati alle sole passività potenziali il cui ammontare possa superare Euro 100. Inoltre, Voglia notare che il termine "passività potenziale" è limitato a quelle situazioni di cui Lei è a conoscenza in quanto consulente legale ed è riferito a quei casi da cui possano derivare richieste da parte di terzi o da eventuali inadempienze dell’Ente, per esempio relative a sentenze, atti o formalità richieste dallo statuto dell’Ente, dalle leggi vigenti ecc. caratterizzati da uno stato di incertezza, i quali, al verificarsi di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi per l’Ente in una perdita.

3. Voglia infine comunicare l'ammontare dei suoi onorari maturati a tutto il 31/12/2015 per servizi

resi a tale data per i quali non aveva ancora emesso parcella. Ove non fosse in grado di rispondere in modo completo a qualcuna delle domande contenute in questa lettera, La preghiamo di voler specificare i motivi per cui non è in grado di rispondere. Le saremo grati se volesse inviare la Sua risposta direttamente al sottoscritto Dirigente. Per sua comodità alleghiamo una busta già affrancata munita di indirizzo. Gradiremmo naturalmente ricevere una copia della sua risposta. Voglia notare infine, che la Sua risposta dovrà essere inviata entro e non oltre il 15/03/2016. Vi informiamo che i dati assunti da questo Ente, titolare del trattamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della revisione contabile del nostro bilancio e che saranno conservati a cura della stessa in archivi cartacei ed in archivi elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.lgs. 196/2003. Si rinvia all’art. 7 della citata legge per i diritti spettanti all’interessato a propria tutela. La ringraziamo per la Sua collaborazione e Le inviamo i nostri migliori saluti. SCARICA LA VERSIONE COMPILABILE B) Spese riferite agli incarichi legali In tale contesto occorre seguire la nuova regola: i debiti per incarichi a legali esterni, ove maggiori rispetto a quelli contabilizzati senza una causa di oggettiva imprevedibilità, con una non ingiustificata “irrisorietà” o “non congruità” dell’importo contabilizzato, devono essere riconosciuti attraverso la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio.

Tuttavia, secondo i nuovi principi contabili, nel caso di impegni per incarichi a legali esterni risalenti ad annualità anteriori al 2015, per cui la prestazione per il corrispettivo non sia ancora esigibile, il residuo va riaccertato ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 per addivenire alla ricollocazione temporale dello stesso secondo il principio della competenza finanziaria rafforzata: infatti, «se

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l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale». In deroga, inoltre, al principio secondo cui nel fondo pluriennale vincolato confluiscono solo entrate correnti vincolate ed entrate destinate al finanziamento di investimenti (Allegato 4.2., punto 5.4) «Nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata». Le norme ammettono tuttavia, una eccezione, in sostanza continuando ad applicare il pregresso criterio della competenza finanziaria “semplice” nel caso di incarichi a legali esterni dal cui contesto non sia possibile desumere la scadenza: ai sensi del principio contabile applicato di cui all’Allegato 4.2, al punto 5.2., lett. g), infatti, «gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa».

Pertanto, a partire dal 2015, ove l’impegno sia stato in origine sottostimato, per cause oggettive, in sede di bilancio preventivo 2016/2018, deve essere adeguato l’importo stanziato, di modo che vi siano risorse sufficienti per l’impegno ed il pagamento del corrispettivo, consentendo al Consiglio di controllare costantemente l’evolversi della spesa a fronte di fatti nuovi e imprevedibili. Qualora, emergesse una non congruità dell’impegno originario imputabile a circostanze soggettive, imputabili al professionista o al Comandante che ha consentito alla spesa, la maggior somma dovrà invece essere oggetto della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), nei limiti del valutato “arricchimento” per l’ente. In questo caso, infatti, il Comandante che ha operato in modo incauto o non diligente nel passato, con questa nuova operazione attuata in sede di bilancio di previsione 2016/2018 potrebbe facilmente sottrarsi alla responsabilità diretta (art. 191, comma 4 TUEL) e al filtro valutativo che la legge prevede che il Consiglio comunale eserciti in sede di riconoscimento del debito per prestazioni per beni e servizi, a garanzia della propria competenza autorizzativa delle spesa.

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LE NUOVE DELIBERE OBBLIGATORIE DELLA GIUNTA COMUNALE PREVISTE DAL COMMA 5 DELL’ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA

IN RELAZIONE AL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO Nell’esercizio 2016, gli schemi di bilancio 2016-2018 previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n 118/2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126/2014, assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria triennale. LE ENTRATE VINCOLATE DEL CODICE DELLA STRADA NEL BILANCIO ARMONIZZATO 2016-2018 Il legislatore in deroga al principio di unità che pretenderebbe che tutte le entrate iscritte in bilancio fossero indistintamente destinate alle spese, ha introdotto un vincolo di specifica destinazione dei proventi del codice della strada al fine di correlare parte delle somme previste ed introitate ad interventi di miglioramento della circolazione stradale. Il legislatore ha previsto espressamente che i documenti contabili comprendano la corretta rappresentazione dei proventi delle sanzioni stradali (commi 1 e 2 dell’art. 393 del D.P.R. 495/1992) con evidenziazione, per la parte vincolata, degli appositi capitoli di spesa (oggi tale termine si riferisce al PEG) correlati alle voci di entrata, nonché pretende l’adozione di apposita delibera della Giunta, che in sede di predisposizione dei documenti di programmazione e contabili, deve definire, per ciascuna tipologia prevista dalla legge, le quote soggette al vincolo trasmettendo il tutto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del richiamato art. 393 del regolamento di esecuzione del Codice della strada.

La ratio legis della norma dell’art. 208 e dell’art. 142 del CdS, persegue un fine di natura contabile, teso a garantire gli equilibri di bilancio delle Amministrazioni locali, evitando che queste possano destinare a spese correnti, di natura stabile e ricorrenti, entrate che, invece, sono tendenzialmente aleatorie ed incerte nel loro ammontare. La Sezione Controllo Toscana con la delibera 104 del 15/9/2010, sulla base di tali considerazioni, in sede di esame dei questionari al Bilancio di Previsione e al Rendiconto, ha definito tali proventi di “natura eccezionale e straordinaria”, in quanto non correlati ad alcuna previsione normativa che assicuri flussi costanti e periodici in entrata, ma, in effetti, influenzati dalla propensione degli utenti a trasgredire le regole del codice della strada o dalla presenza costante sul territorio del personale e/o mezzi tecnici per rilevare le medesime. Tuttavia, il contenuto dei questionari al bilancio e rendiconto definiscono eccezionali e non ricorrenti le risorse che eccedono gli ordinari e consolidati andamenti per cui l’interpretazione che si evince dai medesimi è ragionevole, nell’ottica che considera come entrata ricorrente e a contenuto stabile per l’ente locale, la quota delle sanzioni amministrative che “ordinariamente” è acquisita al bilancio dell’ente risultando quindi come un gettito di entrata che assume i caratteri della continuità e stabilità, fatta salva l’applicazione del vincolo di legge da destinare alle specifiche finalità. Pertanto, è evidente che solo un’adeguata serie storica può fornire informazioni per la determinazione di tale ammontare consolidato dell’entrata.

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RICORDA Tutte le componenti che eccedono, per le diverse ragioni, tale gettito ricorrente, assumono la natura dell’eccezionalità e come tale vanno considerate ai fini della partecipazione agli equilibri di bilancio. Essendo ormai terminato il passaggio ai nuovi principi della competenza finanziaria potenziata per tutti gli Enti locali, appaiono interessanti le indicazioni fornite dai giudici contabili sulla corretta rappresentazione nei bilanci di previsione dei dati contabili e, in modo particolare, dei rischi associati alle attività e/o scelte operate dai Comuni di cui gli stessi ne siano a conoscenza. Sul punto è recentemente intervenuta la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n.53 depositata in data 17 giugno 2015, in risposta ad alcuni quesiti avanzati da un Comune in merito a potenziali perdite ed evidenzia le principali innovazioni che condizionano il Bilancio di previsione 2016-2018:

l’art. 151 del d.lgs. n. 267/2000, nel deliberare i principi generali in base ai quali gli enti locali devono programmare la propria gestione, dispone che le previsioni del bilancio siano elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione (DUP), osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

il successivo art. 162 del d.lgs. n. 267/2000, rubricato “Principi del bilancio”, precisa che gli enti locali devono deliberare annualmente il bilancio di previsione finanziario, riferito ad almeno un triennio, al cui interno le previsioni di competenza e di cassa devono osservare i principi contabili generali e applicati allegati al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e

successive modificazioni. In particolare, in virtù del comma 5, il bilancio di previsione va redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento;

il Principio contabile della programmazione, allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, ribadisce come le previsioni di competenza finanziaria siano elaborate in coerenza con i Principi generali, allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011, e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti. Lo stesso Principio della programmazione evidenzia come la previsione delle entrate rappresenta quanto l'amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, mentre quelle di spesa, predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, devono tener conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel documento di programmazione;

il Principio generale della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, a sua volta, impone che nei dati contabili di bilancio sia rappresentata la reale condizione delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria dell’esercizio. Tale principio, prosegue, è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste, che invece devono essere ponderate secondo una rigorosa analisi;

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le previsioni, e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico-finanziario e patrimoniale, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità).

i documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e gli altri allo stesso collegati (fra i quali assume rilevanza, nel caso di specie, quello dell’attendibilità) non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile.

In questa direzione, anche al fine di rendere palesi le motivazioni che hanno indotto l’ente ad inserire determinate poste all’interno dei documenti di bilancio, il paragrafo 9.11 del Principio contabile applicato della programmazione prevede che gli enti redigano una “nota integrativa al bilancio di previsione”. Quest’ultima, costituente allegato necessario al bilancio di previsione, deve presentare un contenuto minimo costituito, fra gli altri, dai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità e la evidenziazione dei criteri con i quali sono state previste le entrate. Oltre agli accantonamenti al FCDE è altrettanto importante valutare bene gli accantonamenti al Fondo passività potenziali, a fronte delle incertezze proprie delle previsioni di bilancio, assume infatti importanza il fondo per spese potenziali disciplinato dall’art. 167 del d.lgs. n. 267/2000, il quale, riprendendo criteri di iscrizione propri della contabilità economico-patrimoniale,

permette agli enti locali di stanziare nella missione “Fondi e accantonamenti”, all'interno del programma “Altri fondi”, accantonamenti riguardanti passività potenziali. Su questi ultimi non è possibile impegnare e pagare. I relativi prelevamenti, come prescritto dall’art. 176 del D.lgs. n. 267/2000, sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno. Se, a fine esercizio, questo non accade, le relative economie confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabile ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3 (quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo). Pertanto l’esigenza di prudenza che deve permeare le previsioni di bilancio, imponendo di inserire al loro interno anche poste riferite ad obbligazioni passive solo potenziali, è ripresa dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, che, al paragrafo 5.1, lett. h), precisa come, nel caso di un contenzioso (cui può essere di fatto assimilata la situazione di contrasto interpretativo fra enti in ordine alla debenza di determinate somme, prospettata dal comune istante), si sia in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione, tuttavia, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine il Principio ritiene necessaria la

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costituzione di un apposito fondo rischi e impone all'organo di revisione dell'ente di verificarne la congruità dell’accantonamento.

In tale quadro i Comandanti dovranno predisporre la delibera di Giunta, per la

prima volta, con campo di applicazione triennale e seguendo il nuovo schema di bilancio dell’allegato 9 del D.lgs. 118/2011 quindi dividendo le previsioni alla luce della nuova classificazione del piano dei conti di cui all’allegato 6/1 dello stesso D.lgs. 118/2011 che di seguito si riporta in stralcio:

VOCE BILANCIO DI PREVISIONE ALLEGATO 9 E.3.02.02.00.000 (Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) VOCI PIANO DEI CONTI ALLEGATO 6/1 E.3.02.02.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie E.3.02.03.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese E.3.02.04.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private I Comandanti dovranno pertanto predisporre le delibere di Giunta di cui all’art 208, comma 5 del CdS per la programmazione 2016/2018 nel seguente modo: 1. effettuare le previsioni di entrata e di

spesa triennali in coerenza al Bilancio ed al PEG 2016/2018;

2. individuare sia gli accantonamenti al FCDE che al Fondo Passività Potenziali in coerenza con le norme attuali e detraendo dall’imponibile vincolato solo il FCDE evitando di usufruire dell’agevolazione della riduzione del FCDE al 55% ma prevedendolo al 100%;

3. inserire tre sotto tabelle: quella dell’art. 142 che, ricordo giuste le previsioni della Sezione Molise della Corte dei Conti n. 96/2014, sono vincolate al 100%, quelle dell’art. 208 e quelle dell’art 7 (negli enti che hanno le entrate dei parcheggi a pagamento), anche queste vincolate al 100%;

4. suddividere le previsioni nelle sopracitate voci del piano dei conti cioè suddividerle fra soggetti debitori

appartenenti alle famiglie, alle imprese e alle istituzioni sociali private;

5. suddividere la tabella allegata alla delibera di Giunta utilizzando come unità elementare il capitolo del PEG così come imposto dall’art. 393 del Regolamento del Codice della Strada evidenziando però il richiamo prima alla unità elementare del bilancio di riferimento (tipologia) ed al Piano dei Conti sia per le entrate che per le spese, in questo caso il riferimento sarà alla missione per il Bilancio e sempre al piano dei conti.

In conclusione si deve sempre ricordare che la Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per l'Umbria, 4/6/2013, n. 113/2013/PRSE ha affermato quanto segue: “In merito alla prima criticità la Sezione ha l’obbligo di segnalare che l’atto deliberativo previsto dall’art. 208, comma 5, del codice della strada deve essere obbligatoriamente adottato dalla Giunta all’inizio di ciascun anno al fine di individuare almeno il 50% dei proventi da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada da destinare necessariamente alle finalità

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previste dal comma 4 del medesimo articolo. Detta deliberazione assume, infatti, carattere autorizzatorio in ordine all’utilizzo nel corso dell’anno di parte dei proventi in questione e detta decisione, riservata all’organo politico di gestione dell’ente (Giunta), non può ritenersi assorbita nella relazione che lo stesso organo è tenuto ad adottare, in sede di redazione del rendiconto della gestione, ai sensi dell’art. 151 comma 6 del Tuel, poiché in detta relazione la Giunta è chiamata ad esprimere le proprie valutazioni sull’efficacia dell'azione amministrativa svolta dall’ente nel passato esercizio sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.” Quindi un obbligo sanzionato come danno patrimoniale da inadempimento a carico degli amministratori facenti parte della Giunta e dei dirigenti responsabili

dell’entrata normalmente il Comandante ed il responsabile del Servizio Finanziario, ricordo infine che hai sensi dell’art. 142 comma 12-quater del CdS “La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.”

Bozza di delibera

IL TESTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DA ASSUMERE AI SENSI DELL’ART. 208 COMMA 5 DEL CODICE DELLA STRADA

OGGETTO: Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada bilancio di previsione armonizzato 2016-2018 (art. 208, comma 5, del D.lgs. 258/1992)

LA GIUNTA COMUNALE Visti: • il Decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni “Nuovo codice della

Strada”, che all'art. 208 prescrive che la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative sia ripartita in percentuale secondo la suddivisione indicata dai commi 4, 5 e 5- bis dello stesso art. 208 a finalità connesse al potenziamento della sicurezza urbana e della sicurezza stradale oltre che dell'attività di controllo ed accertamento delle violazioni;

• il comma 12-quater dell'art. 142 del Codice della Strada che prevede che ciascun Ente locale debba investire tali proventi integralmente sulle finalità individuate dal comma 12-ter dello stesso articolo e che tale impiego dovrà essere dimostrato con la specifica destinazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento;

Considerato che nello schema di Bilancio di Previsione armonizzato 2016-2018 – allegato 9 del D.lgs. 118/2011, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. …. del …, immediatamente eseguibile, i proventi relativi alla voce di entrata del bilancio E.3.02.02.00.000 (Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) sono stati fissati in complessivi euro … ;

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Considerato inoltre che, è obbligatorio prevedere l’entrata in coerenza con le nuove voci previste dall’allegato 6/1 del piano dei conti armonizzato nel seguente modo: E.3.02.02.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie; E.3.02.03.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese; E.3.02.04.01.000 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle Istituzioni Sociali Private;

Preso atto che l’art. 393 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada impone che la dimostrazione dell’utilizzo di tali proventi sia ancora dimostrata in riferimento ai “capitoli” e che quindi lo schema allegato alla presenta debba essere rappresentato facendo riferimento a questa unità elementare oggi riferita allo schema di PEG armonizzato 2016/2018;

Constatato: • che la destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni

al codice della strada ex art. 208 del D.lgs. 285/2012 è quantificata sottraendo dalle entrate per sanzioni, previste ai sensi del punto 3.3 dell’Allegato 2 del D.P.C.M. 28/12/2011, il relativo “Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente” (PdC 1.10.01.03.000);

• che il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente inerente alle sanzioni relative a violazioni al Codice della Strada per il 2016 ammonta ad € … , pertanto il totale dei proventi al netto del Fondo ammonta ad € … , e per il 2017 ammonta ad € …, pertanto il totale dei proventi al netto del Fondo ammonta ad € … nonché per il 2018 ammonta ad € …, pertanto il totale dei proventi al netto del Fondo ammonta ad € …;

Dato atto che si rende necessario determinare la ripartizione della destinazione della quota del 50% dei proventi suddetti di cui all’art 208, pari ad € …, in applicazione delle norme di cui all'art. 208, commi 4, 5 e 5-bis del Codice della Strada, e la destinazione del 100% dei proventi dell’art. 142 CdS e dell’art 7 CdS nel rispetto finalità di destinazione rispettivamente previste dall’art. 142 e 7 del CdS; Visto il prospetto allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante, che riporta la destinazione dettagliata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada; Dato atto che il responsabile del Servizio Finanziario, ha attestato che la destinazione dei proventi di cui al prospetto allegato trova riscontro nel Bilancio di Previsione armonizzato 2016/2018; Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio/Settore Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze, espresso in ordine alla regolarità tecnica, per la parte entrata e del responsabile dell’Ufficio tecnico LLPP per la parte spesa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio Finanziario, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a • di approvare il prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della

medesima; • di dare atto:

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che in fase di Bilancio di Previsione 2016/2018, i proventi relativi all'entrata E.3.02.02.00.000 (Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) al netto del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione, sono fissati in complessivi € … , di cui le somme vincolate pari ad € … , ripartiti secondo le finalità fissate dall'art. 208, 142 e 7 del Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992);

che gli importi indicati nel prospetto allegato così come da Bilancio di Previsione e PEG 2016/2018 potranno essere oggetto di eventuale rettifica e rideterminazione in fase di assestamento o di Rendiconto alfine di garantire anche a consuntivo il rispetto dei succitati vincoli di destinazione.

SCARICA LA VERSIONE COMPILABILE TABELLA Prospetto delle spese finanziate con i proventi delle sanzioni anno 2016-2017-

2018 PEG armonizzato SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE La gestione delle spese e delle entrate della polizia locale di Claudio Malavasi