Proposta di Legge Cooperazione

14
Proposta di Legge Regionale “Disciplina generale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione in Campania” Indice Titolo I. FINALITA’, SOGGETTI ED ATTRIBUZIONI Art. 1 (Principi generali) Art. 2 (Ruolo delle associazioni cooperative) Art. 3 (Soggetti beneficiari) Art. 4 (Interventi finanziabili) Art 5 (Quadro attuativo annuale degli interventi di promozione della cooperazione e priorità) Art. 6 (Consulta della cooperazione ) Titolo II. DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE Art. 7 (Parere dell’Unione europea) Art. 8 (Attività di monitoraggio) Art. 9 (Abrogazione di norme) Art. 10 (Disposizioni finanziarie) Art.11 (Entrata in vigore)

description

Proposta di Legge sulla Cooperazione - Partito Democratico

Transcript of Proposta di Legge Cooperazione

Page 1: Proposta di Legge Cooperazione

       

Proposta di Legge Regionale “Disciplina generale per lo sviluppo e la promozione

della cooperazione in Campania”

Indice

Titolo I. FINALITA’, SOGGETTI ED ATTRIBUZIONI Art. 1 (Principi generali)

Art. 2 (Ruolo delle associazioni cooperative)

Art. 3 (Soggetti beneficiari)

Art. 4 (Interventi finanziabili)

Art 5 (Quadro attuativo annuale degli interventi di promozione della cooperazione e priorità) Art. 6 (Consulta della cooperazione ) Titolo II. DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE Art. 7 (Parere dell’Unione europea) Art. 8 (Attività di monitoraggio) Art. 9 (Abrogazione di norme) Art. 10 (Disposizioni finanziarie) Art.11 (Entrata in vigore)

Page 2: Proposta di Legge Cooperazione

Titolo I. FINALITA’, SOGGETTI ED ATTRIBUZIONI

Art. 1

(Principi generali) 1. La Regione Campania, in sintonia con i principi dell’art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la funzione sociale ed il ruolo economico della cooperazione quale idoneo strumento di coesione sociale e fattore di sviluppo economico, dell’occupazione e di radicamento territoriale. 2. Le Associazioni cooperativistiche, al pari delle altre organizzazioni di categoria, concorrono alla determinazione della politica regionale e partecipano agli organismi di concertazione permanente.

Page 3: Proposta di Legge Cooperazione

Art. 2 (Ruolo delle associazioni cooperative)

1. La Regione sostiene l'attività di promozione ed assistenza delle cooperative, delle loro reti d’imprese, dei loro gruppi paritetici e dei loro consorzi, svolta, direttamente o attraverso loro enti o strutture delegate, dagli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela del settore cooperativo giuridicamente riconosciute. 2. La Regione riconosce particolare significato, tra le altre, alle seguenti attività: a) attuazione di progetti a carattere sperimentale; b) attuazione di progetti che interessino lo sviluppo di particolari aree territoriali o di specifici settori produttivi, compresi i programmi integrati di sviluppo locale ed i contratti di recupero produttivo; c) consolidamento e sviluppo delle competenze imprenditoriali e gestionali, nonché della cultura cooperativa; d) realizzazione di ricerche e di analisi di settore; e) consolidamento e sviluppo dei servizi creditizi offerti dal sistema della cooperazione; f) interventi a salvaguardia dell’occupazione; g) gestione dei servizi sociali e inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

Page 4: Proposta di Legge Cooperazione

Art. 3 (Soggetti beneficiari)

1. La Regione, a sostegno di un organico sviluppo della cooperazione, concede contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative riconosciute per progetti finalizzati alle attività previste dal precedente articolo 2) comma 2).

2. Sono soggetti beneficiari degli interventi disciplinati dalla presente legge le cooperative, le loro reti d’imprese, dei loro gruppi paritetici e dei loro consorzi, iscritti, ove previsto dalla normativa vigente, all'Albo nazionale degli enti cooperativi, sezione a mutualità prevalente.

3. Sono considerate “cooperative di giovani” le cooperative che all’atto della presentazione delle domande di ammissione a finanziamento ai sensi della presente legge siano costituite o costituende esclusivamente da soci di età compresa tra i 18 anni ed i 40 anni non compiuti.

4. I progetti ammissibili e l'importo del contributo sono definiti annualmente nel quadro attuativo di cui al successivo articolo 5.

5. Nella valutazione dei progetti e nella determinazione dell'entità del contributo, la Regione tiene conto dei seguenti criteri di priorità:

a) partecipazione dei giovani alla cooperativa ai sensi del precedente comma 3; b) numero delle cooperative coinvolte; c) esperienza acquisita dalle associazioni in iniziative di informazione e assistenza e

determinata in base ai progetti ed alle iniziative realizzate direttamente o attraverso propri enti o strutture delegate;

d) rappresentatività delle associazioni cooperative regionali riconosciuta in base al numero delle cooperative aderenti determinato dalle revisioni previste dalla legge e svolte nei due anni precedenti e certificate dalle rispettive associazioni ovvero al numero dei soci, degli addetti e del Valore della Produzione di queste cooperative, certificato dai verbali delle revisioni svolte nel biennio precedente o dall’ultimo bilancio depositato dalle stesse cooperative.

Page 5: Proposta di Legge Cooperazione

Art. 4 (Interventi finanziabili)

1. La Regione, nell’ambito del quadro attuativo annuale degli interventi di promozione della cooperazione di cui al successivo articolo 5, attua i seguenti interventi:

a) (Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi) La Regione favorisce la capitalizzazione delle imprese cooperative, delle loro reti d’imprese, dei loro gruppi paritetici e dei loro consorzi mediante la concessione ai soci di un finanziamento di lungo periodo senza interessi a fronte dell’aumento di capitale sociale sottoscritto da versare.

b) (Sostegno a progetti di sviluppo cooperativo)

La Regione sostiene, mediante la concessione di finanziamenti, progetti di sviluppo delle piccole e medie imprese cooperative, delle loro reti d’imprese, dei loro gruppi paritetici e dei loro consorzi e progetti di sviluppo, delle imprese cooperative, delle loro reti d’imprese, dei loro gruppi paritetici e dei loro consorzi, rivolti alla salvaguardia dell’occupazione.

c) (Contributi in favore degli investimenti)

La Regione concede alle imprese cooperative, alle loro reti d’imprese, ai loro gruppi paritetici ed ai loro consorzi contributi in conto interessi per favorire gli investimenti produttivi in beni strumentali materiali ed immateriali.

d) (Sostegno alla nascita di cooperative di giovani) La Regione concede alle costituende cooperative di giovani, come individuate al precedente art. 3 comma 3, contributi a fondo perduto per: gli investimenti, le spese di gestione e l’assistenza tecnica fornita da un tutor nel primo anno di attività.

e) (Sostegno alle nuove cooperative) La Regione concede alle imprese cooperative, alle loro reti d’imprese, ai loro gruppi paritetici ed ai loro consorzi, costituiti tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell’anno antecedente il quadro attuativo di cui al successivo articolo 5, contributi a fondo perduto per: gli investimenti effettuati, le spese di gestione sostenute nel primo anno di attività e per l’assistenza tecnica fornita nel primo anno di attività da un tutor.

f) (Interventi sperimentali) In attuazione degli indirizzi e delle modalità fissate nel quadro attuativo, la Giunta regionale, promuove e finanzia interventi sperimentali per lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle imprese cooperative nelle aree del territorio regionale che presentano particolari condizioni di svantaggio socio-economico o in zone rurali.

g) (Sostegno ai consorzi di garanzia collettiva fidi) La Regione sostiene l'attività di consorzi fidi costituiti da imprese cooperative e loro consorzi, mediante la concessione di contributi ad integrazione del fondo rischi destinato al rilascio di garanzie nell’interesse delle imprese cooperative della Campania.

2. La Regione Campania può intervenire, concedendo contributi, anche su altre tipologie di intervento a favore dei soggetti di cui all’art. 3 comma 2, quali:

• la formazione professionale e manageriale dei soci e dipendenti;

Page 6: Proposta di Legge Cooperazione

• l’introduzione e lo sviluppo dei sistemi di certificazione e la promozione di marchi; • la creazione di reti commerciali di vendita, anche per via telematica, in Italia ed

all’estero; • gli investimenti, compresi i servizi dei centri di ricerca pubblici e privati, per

l’innovazione di processo e/o di prodotto; • processi di integrazione tra cooperative in forma di fusione, gruppo cooperativo

paritetico, consorzio e contratto di rete, comunque volti alla creazione di aggregazioni economiche d’imprese.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge, adotta apposito Regolamento recante le disposizioni, i criteri e gli indirizzi per la redazione del quadro attuativo annuale degli interventi di promozione della cooperazione.

Page 7: Proposta di Legge Cooperazione

Art 5 (Quadro attuativo annuale degli interventi di promozione della cooperazione e priorità)

1. La Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'articolo 6 e previo parere conforme della competente Commissione consiliare approva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale di previsione, il quadro attuativo annuale degli interventi di promozione della cooperazione.

2. Il quadro attuativo annuale determina criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, i limiti massimi dei relativi importi, la percentuale di ripartizione dei fondi, nonché le fattispecie che danno luogo alla revoca o alla decadenza per i vari tipi di intervento.

3. Hanno priorità le proposte presentate unitariamente da cooperative di giovani, dalle centrali cooperative regionali, le proposte connesse a programmi di sviluppo territoriale concordate e cofinanziate con enti locali, le proposte che associno filiere o aggregazioni significative di imprese cooperative. 4. Gli altri criteri prioritari per la selezione degli interventi sono: a) creazione di nuova occupazione stabile, con particolare riferimento alla qualità professionale e alla composizione di genere; b) validità sociale dell'iniziativa; c) compatibilità e valorizzazione della risorsa ambientale d) numero di lavoratori coinvolti, compresi i soci-lavoratori, con particolare riferimento alla qualità professionale e alla composizione di genere; e) numero di soggetti svantaggiati coinvolti; f) validità sociale dell'attività; g) compatibilità e valorizzazione della risorsa ambientale.

Page 8: Proposta di Legge Cooperazione

Art. 6 (Consulta della cooperazione )

Al fine di favorire la partecipazione del sistema cooperativo campano alla programmazione regionale, opera la consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione, di seguito denominata anche Consulta, presieduta dall'assessore competente o da un suo delegato. 1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è insediata presso l’Assessorato competente la Consulta regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione in Campania che è composta:

a) dall’Assessore alle Attività produttive che la presiede e dagli Assessori che sovrintendono ai servizi che svolgono funzioni nei settori d’intervento della cooperazione, o da loro delegati;

b) da tanti rappresentanti, per ognuna delle Centrali cooperative operanti sul territorio regionale, designati in base al calcolo di un membro ogni cento cooperative associate, come individuate al precedente articolo 2, comma 2, punto c), o frazione non inferiore a cinquanta;

c) da un rappresentante designato dall’Unione regionale delle Camere di Commercio; d) da tre esperti di problemi della cooperazione designati dal Consiglio regionale, con

votazione limitata a due nominativi. 2. Esplica la funzione di Segretario della Consulta un funzionario dell’Assessorato alle Attività produttive. 3. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati esperti esterni e dirigenti delle strutture regionali competenti nelle materie di volta in volta trattate. 4. La Consulta è convocata dal suo Presidente, o da un suo delegato, almeno una volta ogni due mesi e quante altre volte il Presidente, per fondati motivi, lo riterrà opportuno, oppure dietro richiesta motivata di un terzo dei componenti. 5. La Consulta si dota di un regolamento per il suo funzionamento. La Consulta esprime pareri alla Giunta regionale riguardo alla programmazione regionale, allo sviluppo della cooperazione, alle politiche economiche e sociali che coinvolgono o possono coinvolgere la cooperazione, in particolare:

a) propone indirizzi per il coinvolgimento della cooperazione nei programmi e progetti regionali e territoriali che possono trarre contributo dall’esperienza cooperativa;

b) esprime pareri su proposte di legge, programmi e regolamenti della Giunta regionale in materia di cooperazione;

c) favorisce lo sviluppo delle relazioni tra Regione e istituzioni locali e cooperazione; d) promuove, anche avvalendosi degli esiti delle funzioni di Osservatorio di cui all’articolo 12,

il monitoraggio periodico dello sviluppo della realtà cooperativa e delle iniziative svolte in applicazione della presente legge, elaborando ogni due anni un rapporto, in relazione agli effetti che essa determina nell’economia regionale e nell’occupazione;

e) individua le priorità degli interventi, le modalità di riparto delle risorse e i criteri di valutazione dei progetti di cui al precedente art. 7.

Page 9: Proposta di Legge Cooperazione

6. Gli uffici regionali competenti in materia di cooperazione inviano annualmente alla Consulta regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi programmati. 7. La Consulta convoca annualmente la Conferenza regionale sulla cooperazione.

Page 10: Proposta di Legge Cooperazione

Titolo II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 7 (Parere dell’Unione europea)

La presente legge sarà notificata alla Commissione Europea e gli effetti sono sospesi fino al recepimento del suo parere. Ove fosse richiesto dalla Commissione, gli interventi di cui all’articolo 4 saranno disposti nel rispetto della regola comunitaria del “de minimis” ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio.

Page 11: Proposta di Legge Cooperazione

Art. 8 (Attività di monitoraggio)

1. Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergano i seguenti dati di natura statistico-valutativa:

a) le dotazioni finanziarie attribuite a ciascuna tipologia degli interventi economici previsti dall’articolo 4 ed il rispettivo tasso di utilizzo;

b) la tipologia ed il numero dei beneficiari nonché la descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento;

c) la tipologia ed il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell’esclusione;

d) le attività di promozione ed informazione promosse ed adottate al fine di divulgare la conoscenza degli incentivi legislativi.

2. La Giunta regionale rende conto annualmente al Consiglio regionale dello stato di attuazione delle presenti disposizioni legislative, delle dotazioni finanziarie attribuite agli interventi economici previsti all’art. 4 e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della cooperazione.

Page 12: Proposta di Legge Cooperazione

Art. 9 (Abrogazione di norme)

È abrogata la L.R. n. 32 del 7 luglio 1977 in materia di legislazione regionale sulla cooperazione ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Page 13: Proposta di Legge Cooperazione

Art. 10 (Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dall’approvazione della presente legge e per gli esercizi finanziari successivi le

spese necessarie per l’attuazione di tutti gli interventi previsti all’art. 4 nonché quelle per il funzionamento della Consulta prevista all’articolo 6, e la relativa copertura finanziaria, sono determinate con la legge di approvazione del bilancio che impegna annualmente fondi propri della Regione, nonché risorse nazionali e comunitarie.

2. Le risorse per gli interventi di cui all’art. 4 confluiscono sull’UPB 2.67.150 Cap. 4306, le spese di funzionamento della Consulta insistono sul’UPB 2.67.150 Cap. 4080.

3. Per l’attuale esercizio finanziario è iscritta la cifra di € 980.000,00 sull’UPB 2.67.150 Cap. 4304 in aumento, con conseguente diminuzione dell’UPB ____ Cap. _______ di pari importo ed è iscritta la cifra di € 20.000,00 sull’UPB 2.67.150 Cap. 4080 in aumento, con conseguente diminuzione dell’UPB _____ Cap. _________ di pari importo.

Page 14: Proposta di Legge Cooperazione

Art. 11 (Entrata in vigore)

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.