Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

32
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1325 PROPOSTA DI LEGGE DINIZIATIVA DEI DEPUTATI GITTI, VITELLI Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti e movimenti politici e di disciplina delle forme di finanziamento della politica. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti e movimenti politici, dell’at- tività politica e delle campagne elettorali Presentata l’8 luglio 2013 ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il ricono- scimento esplicito della funzione, propria ed esclusiva, dei partiti – concorrere a determinare la politica nazionale – l’arti- colo 49 della Costituzione ha reso quello italiano un caso assolutamente originale nel panorama costituzionale dell’epoca: Italia e Germania, infatti, quali Paesi della « seconda ondata » di democratizzazione, hanno costituito i primi casi di costituzio- nalizzazione dei partiti. A differenza, però, del caso tedesco, i Costituenti italiani, pur tentando anch’essi di rompere con la tra- dizione liberale di sostanziale impermea- bilità al fenomeno partitico, non riusci- rono ad affermare esplicitamente la na- tura costituzionale dei partiti, dando così luogo alle incertezze interpretative che ancora affliggono l’articolo 49. Fu soprat- tutto lo specifico contesto storico in cui l’articolo 49 venne formulato a non con- sentire l’emanazione di una disciplina co- stituzionale più avanzata: un contesto for- temente condizionato dall’approssimarsi della guerra fredda e da una forte pola- rizzazione ideologica, contraddistinta dalla diffidenza, soprattutto da parte comunista, verso ogni forma di controllo gestito dal potere pubblico e con il conseguente dif- fuso sospetto che una qualsiasi disciplina sui partiti potesse offrire armi legali al- l’avversario. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

description

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti e movimenti politici e di disciplina delle forme di finanziamento della politica. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti e movimenti politici, dell'attività politica e delle campagne elettorali

Transcript of Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

Page 1: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1325—

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GITTI, VITELLI

Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione inmateria di democrazia interna dei partiti e movimenti politici edi disciplina delle forme di finanziamento della politica. Delegaal Governo per l’adozione di un testo unico delle normeriguardanti la disciplina dei partiti e movimenti politici, dell’at-

tività politica e delle campagne elettorali

Presentata l’8 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il ricono-scimento esplicito della funzione, propriaed esclusiva, dei partiti – concorrere adeterminare la politica nazionale – l’arti-colo 49 della Costituzione ha reso quelloitaliano un caso assolutamente originalenel panorama costituzionale dell’epoca:Italia e Germania, infatti, quali Paesi della« seconda ondata » di democratizzazione,hanno costituito i primi casi di costituzio-nalizzazione dei partiti. A differenza, però,del caso tedesco, i Costituenti italiani, purtentando anch’essi di rompere con la tra-dizione liberale di sostanziale impermea-bilità al fenomeno partitico, non riusci-rono ad affermare esplicitamente la na-

tura costituzionale dei partiti, dando cosìluogo alle incertezze interpretative cheancora affliggono l’articolo 49. Fu soprat-tutto lo specifico contesto storico in cuil’articolo 49 venne formulato a non con-sentire l’emanazione di una disciplina co-stituzionale più avanzata: un contesto for-temente condizionato dall’approssimarsidella guerra fredda e da una forte pola-rizzazione ideologica, contraddistinta dalladiffidenza, soprattutto da parte comunista,verso ogni forma di controllo gestito dalpotere pubblico e con il conseguente dif-fuso sospetto che una qualsiasi disciplinasui partiti potesse offrire armi legali al-l’avversario.

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 2: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

La sintesi più efficace di quanto ac-cadde allora è quella espressa dalla for-mula « conventio ad excludendum » (Elia,2010): essa esprime quel patto politicostretto tra i maggiori partiti italiani che,alla vigilia del 1948, sostituì la regolazionecostituzionale dei partiti. Uno dei nodi deldibattito costituente, infatti, riguardava icosiddetti partiti antisistema. De Gasperi,insieme ad altri, si oppose all’eventualitàdi norme che ne definissero illegittime lefinalità politiche, in quanto troppo peri-colosi sarebbero potuti essere gli effettidestabilizzanti sul precario equilibriopost-guerra. Per questo, quanti sedetteroal tavolo costituente preferirono stipulareun accordo non scritto, che non cancellavai partiti antisistema, ma, in cambio, assi-curava il loro consenso a restare fuori dalGoverno. Uno scambio, dunque, che con-venne sia ai partiti considerati illegittimiper finalità (sinistra e destra estrema),perché li manteneva in vita ammettendolialla rappresentanza parlamentare, sia aglialtri partiti, perché ne assicurava un go-verno pacifico e sostanzialmente stabile.

In tale scenario, le proposte più avan-zate dibattute in Assemblea Costituente,tra le quali spicca l’emendamento Mortati-Ruggiero, si scontrarono con l’ostilità deipartiti verso una loro regolamentazioneper legge. Né ebbero miglior fortuna leproposte avanzate in Parlamento nei de-cenni successivi da Sturzo e D’Ambrosio.

Dunque, nonostante l’articolo 49 avesseinserito i partiti in un circuito di funzionidi rilevanza costituzionale, gli stessi hannocontinuato a venire considerati nell’ambitodelle associazioni non riconosciute. Il ri-sultato è quella contraddizione che per-dura ancora oggi: il potere di fatto deipartiti è andato sempre più ampliandosisenza che venisse efficacemente regolatodalle norme, mantenendosi, anzi, sostan-zialmente al riparo da ogni tentativo dicontrollo sulla base di una concezioneottocentesca dell’idea di partito.

La contraddizione è stata ulteriormenteacuita dalla prima legge sul finanziamentopubblico (legge 2 maggio 1974, n. 195). Perun quarto di secolo i partiti erano riuscitia sostenere le proprie attività e i propri

apparati con le quote associative ma anchecon una molteplicità di fonti, spesso oc-culte, sino a quando, sull’onda dell’enne-simo scandalo generato dall’assoluta opa-cità del regime di finanziamento dellapolitica (il cosiddetto « scandalo dei pe-troli »), gli onorevoli Piccoli, Mariotti, Ca-riglia e Reale, presentarono un disegno dilegge al riguardo, approvato rapidamente econ poche opposizioni in Parlamento. Daallora i partiti italiani hanno potuto ac-cedere ai contributi pubblici senza che ciòabbia comportato alcuna reale contropar-tita in termini di trasparenza nell’alloca-zione delle risorse e di contenimento dellaspesa politica.

Oggi il contesto storico è profonda-mente mutato e la polarizzazione ideolo-gica ha lasciato il posto a una frammen-tazione partitica che risponde a criteriassai meno nobili di quelli delle grandiideologie post-belliche. Progressivamente ipartiti hanno perso la loro funzione diintermediazione tra società e istituzioni, difatto coincidendo sempre più con questeultime e riuscendo sempre meno a rap-presentare i cittadini. L’attuale crisi deipartiti, quindi, è prima di tutto una crisidi legittimità e di rappresentatività, che haraggiunto proporzioni allarmanti: i son-daggi registrano nell’opinione pubblica uncrollo della fiducia verso i partiti a per-centuali del 4-5 per cento. Lo sforzolegislativo da compiere, dunque, è moltopiù articolato e coraggioso dei meri ritoc-chi normativi, spesso disordinati, che pe-riodicamente sono stati approvati dal Par-lamento italiano, ed esige una modalitàcompletamente nuova di affrontare l’in-tero problema.

Che oggi sia diventato prioritario oc-cuparsi della riforma dei partiti lo dimo-stra lo stallo decisionale che ha bloccatol’Italia negli ultimi vent’anni, durante iquali la macchina politica non ha saputoprodurre, a parte limitatissime eccezioni,alcuna riforma significativa. Il risultato èsotto gli occhi di tutti.

Eppure, tentativi di riforma non sonomancati in Italia: negli ultimi 15 anni sonostate presentate in Parlamento 44 propostedi legge per una disciplina complessiva dei

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 3: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

partiti. Nessuna, tuttavia, è arrivata anchesolo al dibattito in Assemblea: si è trattato,infatti, dell’iniziativa di singoli parlamen-tari, ai quali, di fatto, è servita per otte-nere un po’ di visibilità senza coinvolgere,e tanto meno impegnare, i partiti di ap-partenenza. Di fatto, questi ultimi nonhanno mai dimostrato alcuna seria volontàdi avviare una riforma di sé stessi, prefe-rendo accordarsi opacamente tra loro sumere leggi di cassa, in cambio distogliendol’attenzione pubblica dall’utilità di unaregolazione più generale e complessiva delsistema partitico. In altre parole, il« quanto » ha oscurato il « cosa », con unasorta di convergenza inconsapevole trapartiti ed elettori: i primi hanno finto dilimitarsi nel « quanto » in cambio del di-sinteresse dei secondi sul « cosa ».

Da questo punto di vista, anche i cit-tadini hanno una parte di responsabilità,essendosi fermati alla semplice denunciadei costi della politica senza sforzarsi dicapire la questione più in profondità esenza allargare la visuale a quanto avvienein altri Paesi europei, dove proprio laregolazione dei partiti è diventata oggettodi attenzione anche di organismi sovrana-zionali. Tra quest’ultimi, uno dei più attiviin materia è il Group of States againstCorruption (GRECO), costituito in seno alConsiglio d’Europa nel 1999. Il GRECO,che raccomanda da tempo a ogni Statomembro dell’Unione europea l’adozione diuna legge sui partiti come pilastro essen-ziale di un’efficace politica anti-corru-zione, nel marzo del 2012 ha presentatoun nuovo Rapporto di valutazione dell’Ita-lia: esso costituisce un’ottima base, anchein prospettiva comparata, per avviare an-che in Italia una buona riforma dei partiti.Tra poche settimane, oltretutto, l’Italiasarà chiamata a rispondere su quantofatto in merito alle raccomandazioni elen-cate nel suddetto Rapporto GRECO erischia seriamente di arrivare impreparataalla scadenza.

Il primo passo da compiere in unpercorso riformatore serio è fare puliziadei tanti luoghi comuni che hanno inqui-nato sin qui la discussione sui partiti. Nonè vero, ad esempio, che i finanziamenti

pubblici ai partiti costituiscono un’anoma-lia italiana: non solo essi sono previsti intutte le democrazie europee, con l’ecce-zione parziale del Regno Unito, ma siattestano su importi cospicui. In Francialo stanziamento per il contributo stataleannuo è di massimo 80 milioni di euro, aiquali sono da aggiungere le somme erogatea titolo di parziale rimborso delle speseelettorali: nel 2004, circa 32 milioni dieuro per le elezioni regionali, 27,5 milioniper le europee e quasi 24 milioni per lecomunali (Camera dei deputati, 2011). InGermania l’importo effettivamente ero-gato, nel 2011, è stato di 141,9 milioni dieuro, cui si sono sommati 80,5 milioni dieuro per i Gruppi Parlamentari e 328milioni per le fondazioni politiche.

Inoltre, in base agli studi del GRECO,i contributi pubblici costituiscono unaquota percentualmente rilevante delle en-trate complessive dei partiti: il 90 percento in Grecia, 85 per cento in Belgio, 80per cento in Svezia, 75 per cento inDanimarca e 70 per cento in Irlanda eNorvegia, oscillando tra l’80 e il 95 percento in Spagna, l’80 e il 90 per cento inPolonia, il 70 e il 90 per cento in Porto-gallo, il 70 e l’80 per cento in Finlandia.I partiti italiani, nel 2012, hanno avutofinanziamenti pubblici pari all’82 percento delle loro entrate totali, e quindisostanzialmente in linea con le percentualieuropee.

Un altro luogo comune è che i contri-buti pubblici nelle altre democrazie euro-pee finanziano solo le spese elettorali: nonè così, ad esempio, né in Francia né inSpagna, mentre in Germania i rimborsielettorali sono stati, anzi, sostituiti, nel1992, dal finanziamento dell’attività poli-tica ordinaria.

Dunque, se è vero che proporre l’abo-lizione del finanziamento pubblico dellapolitica è sicuramente molto popolare,occorre avere il coraggio di affermare cheè solo facile demagogia. Il finanziamentopubblico, infatti, è una delle condizioniper mantenere quel pluralismo politicoche è la base di ogni democrazia: quelloche va eliminato è, piuttosto, lo sperpero

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 4: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

di denaro pubblico, l’opacità della gestionefinanziaria e l’inefficienza decisionale deipartiti.

Una riforma seria di questi ultimi devesvilupparsi lungo le tre dimensioni impie-gate dal GRECO e da altri autorevoliorganismi internazionali: disciplina giuri-dica dell’organizzazione « partito », regola-zione del finanziamento sia pubblico cheprivato dei partiti, controllo del potere dinomina. In particolare:

a) l’organizzazione partito deve ba-sarsi sui princìpi di democrazia interna,come di seguito declinata:

registrazione dei partiti come asso-ciazioni riconosciute;

iscrizione dei partiti in un appositoregistro e pubblicazione dei loro statuti;

carattere federale del partito, alfine di garantire piena rappresentativitàterritoriale;

membership aperta non solo allepersone fisiche, ma anche alle personegiuridiche e alle associazioni non ricono-sciute, in un’ottica che sia federale nonsolo geograficamente ma anche tematica-mente;

definizione di un contenuto mi-nimo degli statuti a garanzia della certezzadella trasparenza nei processi decisionaliinterni;

definizione di un contenuto mi-nimo del metodo democratico interno agaranzia della delega rappresentativa dalbasso e del coinvolgimento degli iscritti;

tutela del pluralismo attraverso ilriconoscimento formale delle minoranze;

piena rappresentatività generazio-nale e di genere;

deposito dell’anagrafe degli iscritti,con le opportune tutele di privacy, e tutelagiurisdizionale dei diritti degli iscritti;

disciplina legislativa del ricorsoeventuale, e non obbligatorio, alle elezioniprimarie, con conseguente costituzionedell’albo degli elettori;

b) il finanziamento della politica deveprevedere:

il varo di un testo normativo unico,organico e comprensibile;

il finanziamento pubblico comeuna delle fonti di entrata, non esclusiva, estrutturalmente legata al livello di quote diiscrizione e di finanziamenti privati rac-colti dal partito (il cosiddetto « matchingfunds »);

il finanziamento pubblico solo aparziale copertura delle spese sia elettoralisia legate all’attività politica ordinaria, inentrambi i casi condizionato alla docu-mentazione dettagliata delle spese effetti-vamente sostenute;

il finanziamento pubblico sottopo-sto a vincoli di destinazione ed erogatoanche attraverso servizi;

l’estensione della regolazione nonsolo agli organi centrali di partito, maanche alle articolazioni periferiche e allealtre componenti della galassia organizza-tiva (organizzazioni giovanili, femminili,eccetera), nonché ai candidati e a tutti ilivelli della competizione politica locale,regionale, nazionale, europea;

l’obbligo di pubblicazione online diogni documento di spesa e di entrata;

l’obbligo di pubblicità e limiti diimporto per le donazioni private, conlimiti severi al conflitto di interesse;

la trasparenza e la standardizza-zione del formato dei bilanci per garantirela massima accessibilità del pubblico allescritture contabili;

rigidi tetti di spesa e di indebita-mento;

il monitoraggio affidato a un’agen-zia unica, indipendente, dotata di adeguatipoteri di verifica e di risorse anche finan-ziarie;

sanzioni effettive, proporzionate,dissuasive;

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 5: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

c) la riforma, infine, dovrebbe inter-venire sul potere di nomina dei partiti, checostituisce uno degli snodi cruciali dell’oc-cupazione progressiva dello spazio pub-blico da parte della politica e della con-seguente disaffezione dei cittadini. Parti-colarmente nei livelli di governo periferici,infatti, il potere di nomina resta unostrumento di ricompensa dell’attività po-litica, spesso completamente slegata dameriti e competenze oggettive, su cui oc-corre intervenire principalmente in duedirezioni: contenendone l’estensione attra-verso una riforma incisiva delle parteci-pazioni locali; passando da un sistema dipatronage appointments, quale quello vi-gente in Italia, a uno di public appoint-ments, quale quello instaurato nel RegnoUnito, con la trasparenza delle procedurecompetitive di conferimento di incarichi.

Mentre il punto sub c) dovrà essereoggetto di un apposito intervento norma-tivo, la presente proposta di legge mira aregolamentare i punti sub a) e b).

In particolare sul punto sub b), il puntodi riferimento sono state le esperienzeconcrete delle altre democrazie europee,ad esempio per quanto riguarda alcunitetti di finanziamento, sia pubblico cheprivato, e di spesa: come limite massimo dispesa pubblica per i partiti è stato indicatol’importo di 60 milioni di euro, inferiore aquello previsto in Spagna, Francia e Ger-mania. A differenza, poi, di quanto accadein questi ultimi Paesi, la cifra propostacome limite massimo di spesa dalla pre-sente proposta di legge va intesa comeonnicomprensiva, e quindi inclusiva delcontributo pubblico diretto, di quello in-diretto sotto forma di servizi, della desti-nazione volontaria del 2 per mille, delsostegno finanziario ai gruppi parlamen-tari. Dunque, se, da un lato, la presenteproposta mantiene alcune forme di finan-ziamento pubblico, dall’altro le riduce ne-gli importi in misura radicale anche esten-dendosi a tutte quelle voci di spesa chealtre proposte di legge depositate in Par-lamento hanno non a caso tralasciato.

Per quanto riguarda, poi, i limiti dispesa elettorale per i singoli candidati

sono stati considerati anche qui gli esempidi Francia, Spagna e Gran Bretagna, cheprevedono cifre fisse rispettivamente dicirca 38.000 euro, 21.000 euro e 7.500sterline, oltre a un coefficiente basato sulnumero degli abitanti della circoscrizioneelettorale.

Da sottolineare, infine, come il modellodi cofinanziamento previsto dalla presenteproposta di legge si ispira al sopra ricor-dato principio del matching funds, appli-candolo in modo ancora più coraggiosonon solo rispetto alla citata legge n. 96 del2012 ma anche allo stesso caso tedesco: loStato potrà finanziare i partiti non soloentro un limite massimo di spesa, macomunque non oltre la metà dei contributiprivati che i partiti hanno saputo racco-gliere autonomamente. Con questa sem-plice regola, si possono ottenere due ri-sultati cruciali: da un lato, costringere ipartiti a riavvicinarsi alla società, dato cheè a questa che dovranno chiedere soldi;dall’altro, incentivarli alla trasparenza,dato che ogni partito avrà convenienza adichiarare tutti i contributi ricevuti pernon perdere i benefìci pubblici.

Per bloccare qualsiasi tentativo di ri-forma seria, da una parte politica comedall’altra, alcune voci conservatrici e in-teressate hanno lamentato il rischio dilimitare l’autonomia dei partiti. In realtà,la presente proposta di legge tutela am-piamente quell’autonomia, in quanto ipartiti restano liberi di scegliere: se diven-tare associazioni riconosciute, sottostandoa stringenti vincoli statutari di democraziainterna e di trasparenza dei conti, oppurese restare, come adesso, semplici associa-zioni non riconosciute e senza obblighisostanziali, sapendo che solo nel primocaso potranno acquisire uno status privi-legiato in termini, ad esempio, di presen-tazione delle candidature, di accesso alleagevolazioni fiscali, di rimborso parzialedelle spese per attività politica. In altreparole, quei soggetti che non voglionoaccettare regolazioni, possono farlo, manon avranno diritto ad alcun beneficiopecuniario o sotto forma di servizi eagevolazioni.

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 6: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

Siamo consapevoli delle resistenze cheuna riforma dei partiti come quella diseguito delineata incontrerà da parte dialcuni rappresentanti di un modo vecchioe profondamente sbagliato di fare politica:gli aspetti di cui si compone, infatti, vannoa scardinare, in profondità e in estensione,un sistema poliedrico e radicato di privi-legi accumulati nel tempo. Tuttavia, se ipartiti vogliono sopravvivere all’onda mon-tante della protesta civica non hanno al-ternative se non intraprendere un per-corso riformatore convinto e non di solafacciata.

Nello specifico, la presente proposta dilegge si compone di 23 articoli.

L’articolo 1 specifica la finalità dell’in-tervento normativo che disciplina i partitie i movimenti politici, condizionandone ilriconoscimento e il conferimento dellapersonalità giuridica all’attuazione deiprincìpi di democrazia interna fissati dal-l’articolo 49 della Costituzione. Essi de-vono essere recepiti nell’atto costitutivo enello statuto del singolo movimento opartito politico, ai fini dell’iscrizione nelRegistro nazionale dei partiti e movimentipolitici che si impegnano a fornire evi-denza dell’attuazione dei princìpi di de-mocrazia interna, anche tramite la pub-blicazione sul proprio sito web di ognidocumento considerato utile a tal fine.

L’articolo 2 precisa che l’interventonormativo regolamenta un regime misto difinanziamento ai partiti e ai movimentipolitici, con prevalenza di quello privato.Per accedere ai benefìci delle forme difinanziamento previste dalla legge i partitie i movimenti politici devono rispondere airequisiti di cui all’articolo 1.

L’articolo 3 stabilisce che i partiti e imovimenti politici che intendono acquisirela personalità giuridica e conseguente-mente avvalersi dei benefìci previsti dallalegge sono tenuti a dotarsi di uno statuto(il cui contenuto è disciplinato nel comma2) redatto nella forma dell’atto pubblico.Allo statuto è allegato, anche in formagrafica, il simbolo, che, con la denomina-zione, costituisce elemento essenziale diriconoscimento del partito politico.

L’articolo 4 sancisce l’obbligo da partedei partiti e dei movimenti politici dellatrasmissione della copia autentica dell’attocostitutivo e dello statuto, sottoscritta dallegale rappresentante, al Presidente dellaCamera dei deputati e al Presidente delSenato della Repubblica, che la inoltranoalla Autorità di vigilanza dei partiti e deimovimenti politici. L’Autorità tiene il Re-gistro e, verificata la conformità dellostatuto alle disposizioni di cui all’articolo3, procede all’iscrizione dei partiti e deimovimenti politici nel Registro medesimo.

L’articolo 5 prevede che la quota difinanziamento pubblico sia proporzionaleal numero di eletti e di voti ottenuti dalpartito o movimento politico ai vari livellidi competizione elettorale e comunquenon superiore alla metà dell’importo totaledei contributi che il partito o movimentopolitico ha raccolto autonomamente dasoggetti privati; erogata anche sotto formadi servizi; prevalentemente vincolata nelladestinazione; erogata solo a fronte di speseeffettivamente sostenute e documentate.

L’articolo 6 stabilisce i requisiti perl’accesso al finanziamento pubblico e alleagevolazioni per i finanziamenti privati.

L’articolo 7 disciplina i finanziamenti ei contributi provenienti da soggetti privati.Le fonti di finanziamento privato dei par-titi e dei movimenti politici comprendonole quote di iscrizione, i finanziamenti econtributi in forma pecuniaria, i contributisotto forma di erogazione di servizi anchea tariffe agevolate, i lasciti testamentari, iproventi da attività di varia natura quali,a titolo esemplificativo, iniziative culturalied editoriali. I finanziamenti o contributiprivati possono essere erogati da personefisiche e da persone giuridiche, fermorestando il divieto di erogazione liberaleda parte di società con partecipazionepubblica superiore al 20 per cento delcapitale sociale nonché l’obbligo per tuttele società di far deliberare l’erogazioneliberale dall’organo sociale competente edi darne conseguente pubblicità nella do-cumentazione di bilancio. I finanziamentio contributi in qualsiasi forma e modoerogati in favore di un partito o di unmovimento politico iscritto nel Registro,

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 7: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

da persone fisiche e da persone giuridichenon possono superare i 100.000 euro an-nui per ogni singolo soggetto privato.

Con l’articolo 8 le disposizioni di cui aicommi 5 e 7 dell’articolo 7 vengono altresìapplicate a tutti i finanziamenti di importosuperiore ai 50.000 euro direttamente con-cessi da banche o istituti di credito, per iquali dovranno essere rese pubbliche an-che le condizioni economiche e finanziarieapplicate. L’indebitamento finanziario diun partito o di un movimento politico èconsentito per un importo massimo pari adue terzi dell’ammontare complessivodelle sue entrate annue. Le somme spet-tanti a un partito o a un movimentopolitico, a titolo di cofinanziamento pub-blico, non possono costituire oggetto dioperazioni di cartolarizzazione e non sonocedibili a terzi, né possono essere fattevalere come garanzia nei confronti dicreditori. Gli amministratori del partito odel movimento politico sono responsabiliper i debiti finanziari maturati dal partitoo dal movimento.

L’articolo 9 stabilisce che, a decorreredall’anno 2014, le erogazioni liberali indenaro delle persone fisiche in favore deipartiti e movimenti politici iscritti nelRegistro sono ammesse a detrazione peroneri, ai fini dell’imposta sui redditi e nestabilisce le condizioni.

L’articolo 10 prevede che a decorreredall’anno 2014, ciascun contribuente, con-testualmente alla dichiarazione annualedei redditi, può destinare il due per milledell’imposta sul reddito delle persone fi-siche (IRPEF) a un partito o a un movi-mento politico iscritto nel Registro. Al finedi garantire il rispetto della riservatezza,la destinazione volontaria della quota diimposta avviene contestualmente alla di-chiarazione dei redditi mediante unascheda separata e anonima recantel’elenco dei soggetti aventi diritto. Il con-tribuente può indicare sulla scheda ununico partito o movimento politico.

Gli articoli 11 e 12 regolano le forme edi limiti del finanziamento pubblico.

L’articolo 13 assicura ai movimenti epartiti politici, ferma restando la disciplinadella comunicazione politica di cui alla

legge 22 febbraio 2000, n. 28, l’accesso (aldi fuori dei periodi della campagna elet-torale) a spazi televisivi, messi a disposi-zione a titolo gratuito dalla società con-cessionaria del servizio pubblico radiote-levisivo, ai fini della trasmissione di mes-saggi pubblicitari diretti a rappresentarealla cittadinanza i propri indirizzi politici.I messaggi non rientrano nel computodegli indici di affollamento giornaliero nénel computo degli indici di affollamentoorario stabiliti dalle leggi vigenti. Il tempodi trasmissione di ciascun messaggio nonpuò, comunque, eccedere un minuto. LaCommissione parlamentare per l’indirizzogenerale e la vigilanza dei servizi radiote-levisivi e l’Autorità per le garanzie nellecomunicazioni, previa consultazione traloro e ciascuna nell’ambito della propriacompetenza, stabiliscono i criteri per l’ac-cesso e la ripartizione degli spazi per latrasmissione dei messaggi, le modalità e leeventuali ulteriori disposizioni necessarieper l’attuazione della disposizione inesame.

L’articolo 14 disciplina i limiti di spesaper le campagne elettorali e l’attività po-litica ordinaria.

L’articolo 15 stabilisce che i partiti emovimenti politici provvedono annual-mente a redigere il bilancio secondo unformato standardizzato e facilmente com-prensibile ai cittadini. I bilanci devonoessere redatti in forma consolidata, inclu-dendo in modo chiaro e distinto le gestionicontabili delle sedi territoriali, oltrechédelle società partecipate e delle organiz-zazioni a vario titolo collegate.

L’articolo 16 impone ai partiti e mo-vimenti politici, allo scopo di garantire latrasparenza e la correttezza nella propriagestione contabile e finanziaria, di avva-lersi di una società di revisione iscrittanell’albo speciale tenuto dalla Commis-sione nazionale per le società e la borsa.Il controllo della gestione contabile efinanziaria può essere affidato alla me-desima società con un incarico relativo atre esercizi consecutivi, rinnovabile perun massimo di ulteriori tre esercizi con-secutivi.

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 8: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

L’articolo 17 affida il controllo di re-golarità e di conformità alla legge delrendiconto dei partiti e movimenti politici,nonché di ottemperanza agli obblighi ditrasparenza e pubblicità all’Autorità pre-vista all’articolo 19. Nell’ambito del con-trollo, questa invita i partiti e movimentipolitici a sanare eventuali irregolarità oinottemperanze.

L’articolo 18 prevede che i partiti emovimenti politici assicurano la traspa-renza e l’accesso alle informazioni relativeal proprio assetto statutario, agli organiassociativi, alla scelta delle candidature, alfunzionamento interno e alla gestione con-tabile anche tramite la realizzazione di unsito internet che rispetti i princìpi dielevata accessibilità, anche da parte dellepersone disabili, di completezza di infor-mazione, di chiarezza di linguaggio, diaffidabilità, di semplicità di consultazione,di qualità, di omogeneità e di interopera-bilità. Entro il 10 luglio di ogni anno, neisiti internet dei partiti e movimenti politici,dopo il controllo di cui all’articolo 18,sono pubblicati, anche in formato opendata, il rendiconto di esercizio corredatodalla relazione sulla gestione e dalla notaintegrativa, la relazione del collegio sinda-cale, la relazione della società di revisione,i bilanci relativi alle imprese partecipate, ilverbale di approvazione del rendiconto diesercizio, oltreché i verbali, le delibere eogni altro documento utile a dimostrare lademocraticità delle procedure, delle deci-sioni e delle nomine messe in atto daipartiti e movimenti politici. Nella suddettasezione dei siti internet della Camera deideputati e del Senato della Repubblicasono altresì pubblicati, ai sensi del decretolegislativo 14 marzo 2013, n. 33, i datirelativi alla situazione reddituale e patri-moniale dei titolari di cariche di Governoed elettive.

L’articolo 19 istituisce l’Autorità di vi-gilanza dei partiti e movimenti politici,organismo unico, derivante dall’accorpa-mento del Collegio di controllo delle speseelettorali presso la Corte dei conti, delCollegio regionale di garanzia elettorale e

della Commissione per la trasparenza e ilcontrollo dei rendiconti dei partiti e mo-vimenti politici. L’Autorità è esterna eindipendente dai partiti e movimenti po-litici ed è composta da dieci membri,nominati per quattro anni con possibilitàdi essere confermati una sola volta peraltri quattro anni, scelti tra i magistratidella Corte dei conti e del Consiglio diStato, tra i consiglieri parlamentari, tra iprofessori ordinari di materie giuridiche edi scienza della politica, tra gli esponentidell’imprenditoria e dell’associazionismocivico. L’Autorità accerta periodicamentel’applicazione dei requisiti di democraziainterna, acquisendo verbali, documenti eogni altro atto ritenuto utile. Inoltre, ve-rifica la regolarità, la conformità alla leggee la veridicità dei rendiconti finanziariannuali presentati dai partiti e movimentipolitici; la conformità alla legge delle speseelettorali per il rinnovo delle Camere, delParlamento europeo, dei consigli regionali,dei consigli provinciali e comunali, soste-nute dai partiti e movimenti politici e laregolarità della documentazione prodottaa prova delle spese stesse; la correttezzadei consuntivi delle spese elettorali pre-sentate dai candidati alle elezioni europee,politiche, regionali, provinciali e comunali.

Gli articoli 20 e 21 prevedono rispet-tivamente le abrogazioni e le norme tran-sitorie.

L’articolo 22 reca una delega al Go-verno per l’introduzione di ulteriori formedi sostegno indiretto alle attività politiche,volte, in particolare a: garantire agevola-zioni tariffarie anche al di fuori dellacampagna elettorale; valorizzare le attivitàdi formazione politica, in particolare dellegiovani generazioni, attraverso la disponi-bilità di strutture residenziali a costi age-volati; usufruire di procedure agevolateper l’acquisto di beni e servizi; beneficiaredi procedure semplificate per la raccolta el’autenticazione delle sottoscrizioni neces-sarie per la partecipazione a consultazionielettorali o referendarie.

L’articolo 23 contiene le disposizionifinali, nonché l’entrata in vigore.

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 9: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

PROPOSTA DI LEGGE__

CAPO I

ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 49 DELLACOSTITUZIONE E RICONOSCIMENTO

DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

ART. 1.

(Personalità giuridica e democraziainterna).

1. La presente legge disciplina i partitie movimenti politici condizionando il lororiconoscimento e il conferimento dellapersonalità giuridica all’attuazione deiprincìpi di democrazia interna fissati dal-l’articolo 49 della Costituzione.

2. I partiti e movimenti politici prov-vedono a recepire i princìpi di cui all’ar-ticolo 49 della Costituzione nell’atto costi-tutivo e nello statuto allo scopo di ottenerel’iscrizione nel Registro nazionale dei par-titi e movimenti politici di cui all’articolo4 della presente legge, dalla quale conse-gue l’acquisto della personalità giuridica.

3. I partiti e movimenti politici rico-nosciuti ai sensi del comma 2 sono tenutia dare evidenza dell’attuazione dei prin-cìpi di democrazia interna anche tramitela pubblicazione sul proprio sito internetdi ogni documento considerato utile a talefine a pena di cancellazione dal Registrodi cui all’articolo 4.

ART. 2.

(Regolamentazione delle formedi finanziamento della politica).

1. Il rimborso delle spese per le con-sultazioni elettorali e i contributi pubblicierogati ai partiti e movimenti politici atitolo di cofinanziamento, nelle forme pre-viste dalla legge 6 luglio 2012, n.96, sonoaboliti ai sensi di quanto disposto dagliarticoli 20 e 21 della presente legge.

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 10: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

2. La presente legge regolamenta unregime misto di finanziamento ai partiti emovimenti politici, con prevalenza del fi-nanziamento di tipo privato.

3. Per accedere ai benefìci delle formedi finanziamento previste dalla presentelegge i partiti e movimenti politici devonorispondere ai requisiti di cui all’articolo 1.

CAPO II

STATUTO E REGISTRO DEI PARTITIE MOVIMENTI POLITICI

ART. 3.

(Statuto).

1. I partiti e movimenti politici cheintendono acquisire la personalità giuri-dica e avvalersi dei benefìci previsti dallapresente legge sono tenuti a dotarsi di unostatuto, redatto nella forma dell’atto pub-blico. Allo statuto è allegato, anche informa grafica, il simbolo, che, con ladenominazione, costituisce elemento es-senziale di riconoscimento del partito po-litico.

2. Lo statuto si conforma ai princìpifondamentali di democrazia e indica:

a) gli organi dirigenti, le loro com-petenze, le modalità della loro elezione ela durata degli incarichi che sono conferitia tempo determinato;

b) i casi di incompatibilità, in parti-colare tra cariche dirigenziali all’internodel partito o movimento politico e incari-chi, o nomine, a livello istituzionale e nelleamministrazioni pubbliche nazionali e lo-cali;

c) le procedure per l’approvazionedegli atti che impegnano il partito o mo-vimento politico;

d) i diritti e i doveri degli iscritti e irelativi organi di garanzia; le modalità dipartecipazione degli iscritti all’attività delpartito o movimento politico, anche attra-verso referendum o altre forme di consul-tazione; le regole per l’istituzione dell’ana-grafe degli iscritti e per la sua consulta-

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 11: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

zione, che deve essere sempre possibile daparte di ogni iscritto, nel rispetto diquanto previsto dal codice in materia diprotezione dei dati personali, di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

e) le modalità con le quali gli iscrittipartecipano alle votazioni, assicurando,quando è prevista, l’effettiva segretezza delvoto, con la possibilità per una quotaminima di iscritti di richiedere il votosegreto su qualsiasi oggetto;

f) le misure disciplinari che possonoessere adottate nei confronti degli iscritti,gli organi competenti ad assumerle e leprocedure di ricorso previste, in modo daassicurare il diritto alla difesa e il rispettodel principio del contraddittorio;

g) le modalità per assicurare negliorgani collegiali e nelle candidature lapresenza paritaria di donne e di uomini;

h) i criteri con i quali è assicurata lapresenza delle minoranze nelle candida-ture e negli organi collegiali secondo ilcriterio proporzionale e l’attribuzione aloro esponenti delle cariche di vertice degliorgani di garanzia;

i) le modalità di selezione, ancheattraverso elezioni primarie, delle candi-dature per l’elezione delle Camere, deimembri del Parlamento europeo spettantiall’Italia, dei consigli regionali e comunali,dei sindaci e dei presidenti delle provincee delle regioni;

l) il limite massimo di mandati siaelettorali sia relativi ad incarichi interni alpartito o movimento politico;

m) i criteri di ripartizione delle ri-sorse finanziarie disponibili tra la strut-tura nazionale e le articolazioni territo-riali;

n) le procedure relative ai casi discioglimento, chiusura, sospensione e com-missariamento delle articolazioni territo-riali;

o) le procedure per modificare lostatuto, il simbolo e la denominazione delmovimento o partito;

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 12: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

p) un codice etico che reca i princìpidi riferimento dei comportamenti indivi-duali e collettivi e stabilisce il principio delricambio nei ruoli, il limite al numero dimandati elettorali, il divieto di cumulo diincarichi e la disciplina dell’eleggibilità edelle incompatibilità;

q) l’attribuzione della rappresentanzalegale del partito o movimento politico aun tesoriere in possesso dei requisiti dionorabilità e professionalità previsti pergli esponenti aziendali delle banche;

r) la nomina di un comitato di teso-reria composto da soggetti in possesso deirequisiti di onorabilità previsti per gliesponenti aziendali delle banche, con ilcompito di coadiuvare il tesoriere nellosvolgimento delle sue funzioni di indirizzoe di verifica rispetto alla gestione conta-bile, alle fonti di finanziamento e all’allo-cazione delle risorse finanziarie;

s) la nomina di un collegio sindacalecomposto da revisori dei conti in possessodei requisiti di onorabilità e di professio-nalità richiesti per i sindaci delle banche;

t) l’attribuzione a una società di re-visione iscritta all’albo speciale tenutodalla Commissione nazionale per le societàe la borsa (CONSOB) ai sensi dell’articolo161 del testo unico delle disposizioni inmateria di intermediazione finanziaria, dicui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,n. 58, e successive modificazioni, del com-pito di certificare il rendiconto di eserci-zio, con le modalità e per i fini di cuiall’articolo 16 della presente legge.

3. Lo statuto può prevedere clausole dicomposizione extragiudiziale delle contro-versie insorgenti nell’applicazione dellenorme statutarie, attraverso organismiprobivirali definiti dallo statuto medesimo,nonché procedure conciliative e arbitrali.

4. Per quanto non espressamente pre-visto dalla presente legge e dallo statuto, siapplicano ai partiti e movimenti politici ledisposizioni del codice civile e le norme dilegge vigenti in materia.

Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 13: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

ART. 4.

(Registro nazionale dei partitie movimenti politici).

1. È istituito il Registro nazionale deipartiti e movimenti politici, di seguitodenominato « Registro », tenuto dall’Auto-rità di vigilanza dei partiti e movimentipolitici di cui all’articolo 19, di seguitodenominata « Autorità ».

2. I partiti e movimenti politici sonotenuti a trasmettere copia autentica del-l’atto costitutivo e dello statuto, sotto-scritta dal legale rappresentante, al Presi-dente della Camera dei deputati e alPresidente del Senato della Repubblica,che la inoltrano all’Autorità.

3. L’Autorità, verificata la conformitàdello statuto alle disposizioni di cui all’ar-ticolo 3, procede all’iscrizione nel Registro.

4. Qualora lo statuto non sia ritenutoconforme, l’Autorità, previo contradditto-rio, invita il partito o movimento politicoad apportarvi, entro un termine dallastessa fissato, le conseguenti modifiche.

5. Ogni modifica dello statuto deveessere sottoposta all’Autorità secondo leprocedure di cui al presente articolo.

6. Lo statuto dei partiti e movimentipolitici e le relative modificazioni sonopubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro unmese, rispettivamente, dalla data di iscri-zione nel Registro di cui al comma 2ovvero dalla data di approvazione dellemodificazioni.

7. I partiti e movimenti politici giàcostituiti alla data di entrata in vigoredella presente legge sono tenuti all’adem-pimento di cui al comma 2 entro dodicimesi dalla medesima data.

8. Con l’iscrizione nel Registro i partitie movimenti politici acquisiscono la per-sonalità giuridica che è condizione neces-saria per l’ammissione ai benefìci ad essieventualmente spettanti ai sensi della di-sciplina di cui al capo III. Nelle more dellascadenza del termine di cui al comma 6,i partiti e movimenti politici già costituitialla data di entrata in vigore della presentelegge possono comunque usufruire dei

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 14: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

predetti benefìci a condizione che siano inpossesso dei requisiti previsti dall’articolo1 e che ottemperino alla disciplina di cuial capo IV.

9. Il Registro è pubblico e consultabilein un’apposita sezione del sito internetdell’Autorità.

CAPO III

REGOLAMENTAZIONE DELLE FORMEDI FINANZIAMENTO DEI PARTITI E

MOVIMENTI POLITICI

ART. 5.

(Pluralità delle fonti di finanziamentodei partiti e movimenti politici).

1. Al fine di contemperare il principiodemocratico del pluralismo politico e l’esi-genza di un contenimento severo dei costidella politica, evitando i rischi di sperperodi risorse pubbliche e di inefficienza del-l’attività politica, la presente legge disci-plina un regime misto di finanziamentodei partiti e movimenti politici, con pre-valenza delle fonti di entrata private suquelle pubbliche.

2. La quota di finanziamento pubblico è:

a) proporzionale al numero di eletti edi voti ottenuti dal partito o movimentopolitico ai vari livelli di competizione elet-torale e comunque non superiore allametà dell’importo totale dei contributi cheil partito o movimento politico ha raccoltoautonomamente da soggetti privati;

b) erogata anche sotto forma di ser-vizi;

c) prevalentemente vincolata nelladestinazione;

d) erogata solo a fronte di speseeffettivamente sostenute e documentate.

3. Il finanziamento privato è ammessonelle forme, alle condizioni e nei limitidisciplinati dalla legge.

Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 15: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

ART. 6.

(Requisiti per l’accesso al finanziamentopubblico e alle agevolazioni per i finanzia-

menti privati).

1. A decorrere dall’anno 2013, sonoautomaticamente ammessi al finanzia-mento pubblico e alle agevolazioni fiscaliper il finanziamento privato nelle formepreviste dagli articoli da 10 a 13, i partitie movimenti politici che soddisfano leseguenti condizioni:

a) sono iscritti nel Registro;

b) hanno conseguito nell’ultima con-sultazione elettorale almeno un rappresen-tante eletto alla Camera dei deputati o alSenato della Repubblica o tra i membridel Parlamento europeo spettanti all’Italiao in un’assemblea regionale.

2. I partiti e movimenti politici, di cuialla lettera a) del comma 1, che hannoottenuto almeno l’1 per cento dei votivalidi nelle elezioni per il rinnovo dellaCamera dei deputati o del Senato dellaRepubblica o dei membri del Parlamentoeuropeo spettanti all’Italia o di un’assem-blea regionale, hanno accesso alle agevo-lazioni fiscali per il finanziamento privatoe alla sola forma di finanziamento pub-blico consistente in servizi indiretti.

ART. 7.

(Finanziamenti e contributi da soggettiprivati).

1. Le fonti di finanziamento privato deipartiti e movimenti politici comprendonole quote di iscrizione, i finanziamenti econtributi in forma pecuniaria, i contributisotto forma di erogazione di servizi anchea tariffe agevolate, i lasciti testamentari, iproventi da attività di varia natura quali,a titolo esemplificativo, iniziative culturalied editoriali.

2. I finanziamenti o i contributi privatidi cui al comma 1 possono essere erogatida persone fisiche e da persone giuridiche,

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 16: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

fermi restando il divieto di erogazioneliberale da parte di società con partecipa-zione pubblica superiore al 20 per centodel capitale sociale nonché l’obbligo pertutte le società di far deliberare l’eroga-zione liberale dall’organo sociale compe-tente e di darne conseguente pubblicitànella documentazione di bilancio. Sonoaltresì ammessi i contributi provenientidall’estero se:

a) provengono da cittadini italianiresidenti all’estero o da imprese con sedelegale all’estero ma con capitale socialeposseduto da cittadini italiani o societàcon sede legale in Italia;

b) chi eroga il contributo è straniero,ma l’importo non supera i 1.000 euro.

3. I finanziamenti o i contributi inqualsiasi forma e modo erogati in favoredi un partito o movimento politico iscrittonel Registro da persone fisiche e da per-sone giuridiche non possono superare i100.000 euro annui per ciascun soggettoprivato.

4. Ogni finanziamento o contributo pri-vato superiore a 1.000 euro deve essereversato con mezzi di pagamento diversidal contante, che consentano di garantirela tracciabilità dell’operazione e l’esattaidentità del soggetto erogante.

5. Qualora l’importo del finanziamentoo contributo privato superi i 5.000 euro, ilsoggetto che li eroga e il soggetto che liriceve sono tenuti a rilasciare una dichia-razione congiunta, sottoscrivendo un unicodocumento, depositato presso l’Autoritàovvero a questa indirizzato mediante let-tera raccomandata con avviso di ricevi-mento.

6. I finanziamenti o i contributi inqualsiasi forma e modo erogati in favoredei raggruppamenti interni e delle artico-lazioni periferiche dei partiti e movimentipolitici non possono superare l’importo di50.000 euro annui; l’importo non puòaltresì superare i 25.000 euro annui per ifinanziamenti e i contributi erogati aimembri del Parlamento nazionale, aimembri Parlamento europeo spettanti al-l’Italia, ai consiglieri regionali, ai consi-

Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 17: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

glieri provinciali e ai consiglieri comunali,nonché ai candidati alle predette cariche,a coloro che rivestono cariche di presi-denza, di segreteria e di direzione politicae amministrativa a livello regionale, pro-vinciale e comunale.

7. I partiti e movimenti politici, nonchéi soggetti di cui al comma 6, devonorendere noto ogni contributo privato rice-vuto, indipendentemente dall’importo, co-municando mensilmente all’Autoritàl’elenco dei contributi ricevuti, con il det-taglio dell’importo e del nome del soggettoerogante. L’Autorità provvede a verificarela regolarità e la veridicità dei contributidichiarati dai partiti e movimenti politici econ cadenza semestrale ne pubblical’elenco per ogni partito o movimento inun’apposita sezione del proprio sito inter-net.

8. Il partito o movimento politico chericeve contributi privati non ammissibili aisensi del presente articolo e non lo co-munica all’Autorità perde il diritto diricevere una somma di finanziamentopubblico pari a tre volte l’importo di talicontributi. Se il partito o movimento po-litico non comunica all’Autorità un con-tributo privato ricevuto perde il diritto diricevere una somma di finanziamentopubblico pari all’ammontare di due voltegli importi non comunicati.

ART. 8.

(Finanziamenti da banche e istitutidi credito).

1. Le disposizioni dei commi 5 e 7dell’articolo 7 si applicano altresì a tutti ifinanziamenti di importo superiore a50.000 euro direttamente concessi da ban-che e istituti di credito, per i quali devonoessere rese pubbliche anche le condizionieconomiche e finanziarie applicate.

2. L’indebitamento finanziario di unpartito o movimento politico è consentitoper un importo massimo pari a due terzidell’ammontare complessivo delle sue en-trate annue.

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 18: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

3. Le somme spettanti a un partito omovimento politico a titolo di cofinanzia-mento pubblico, di cui all’articolo 12, nonpossono costituire oggetto di operazioni dicartolarizzazione e non sono cedibili aterzi, né possono essere fatte valere comegaranzia nei confronti di creditori.

4. Gli amministratori del partito o delmovimento politico sono responsabili per idebiti finanziari maturati dal partito o dalmovimento medesimo.

ART. 9.

(Detrazioni per le erogazioni liberali indenaro in favore di partiti e movimenti

politici).

1. A decorrere dall’anno 2014, le ero-gazioni liberali in denaro delle personefisiche in favore dei partiti e movimentipolitici iscritti nel Registro sono ammessealla detrazione per oneri stabilita ai sensidell’articolo 15 del testo unico delle im-poste sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, come da ultimo modificatodall’articolo 20 della presente legge, allecondizioni di cui al comma 2 del presentearticolo.

2. Dall’imposta sul reddito delle per-sone fisiche (IRPEF) lorda si detrae unimporto delle erogazioni liberali di cui alcomma 1 pari al:

a) 100 per cento, per importi com-presi tra 50 e 1.000 euro annui;

b) 30 per cento, per importi compresitra 1.001 e 10.000 euro annui.

3. A decorrere dall’anno 2014, dall’IR-PEF è altresì detraibile un importo pari al52 per cento delle spese sostenute dallepersone fisiche per l’iscrizione a scuole ocorsi di formazione politica promossi eorganizzati dai partiti e movimenti politiciiscritti nel Registro. La detrazione di cui alpresente comma è consentita nei limitidell’importo di 500 euro per ciascunaannualità.

Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 19: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

4. A decorrere dall’anno 2014, ai finidell’imposta sul reddito delle società(IRES), di cui al testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino aconcorrenza dell’ammontare dell’impostalorda, un importo pari al 26 per centodell’onere per le erogazioni liberali indenaro effettuate in favore dei partiti emovimenti politici iscritti nel Registro perimporti compresi tra 50 e 100.000 euro,limitatamente alle società e agli enti di cuiall’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), delmedesimo testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del1986, e successive modificazioni, diversidagli enti nei quali vi sia una partecipa-zione pubblica o i cui titoli siano negoziatiin mercati regolamentati italiani o esteri,nonché dalle società ed enti che control-lano, direttamente o indirettamente, talisoggetti, ovvero ne sono controllati o sonocontrollati dalla stessa società o ente checontrolla i soggetti medesimi.

5. Le detrazioni di cui al presentearticolo sono consentite a condizione cheil versamento delle erogazioni liberali dicui ai commi 1 e 4 ovvero delle somme dicui al comma 3 sia eseguito tramite bancao ufficio postale ovvero mediante gli altrisistemi di pagamento previsti dall’articolo23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241, e secondo ulteriori modalità ido-nee a garantire la tracciabilità dell’opera-zione e l’esatta identificazione del suoautore e a consentire all’amministrazionefinanziaria lo svolgimento di efficaci con-trolli, che possono essere stabilite condecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze da emanare ai sensi dell’articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400.

6. Alle minori entrate derivanti dall’at-tuazione delle disposizioni dei commi da 1a 5 del presente articolo, valutate in 30milioni di euro a decorrere dall’anno 2015,si provvede mediante utilizzo di quotaparte dei risparmi che si rendono dispo-nibili per effetto delle disposizioni recatedall’articolo 20, commi 1, lettera b), e 2.

7. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12,della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 20: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

l’Agenzia delle entrate provvede al moni-toraggio delle minori entrate di cui alpresente articolo e riferisce in merito alMinistro dell’economia e delle finanze. Nelcaso in cui si verifichino, o siano inprocinto di verificarsi, scostamenti rispettoalle previsioni, fatta salva l’adozione deiprovvedimenti di cui all’articolo 11,comma 3, lettera l), della citata leggen. 196 del 2009, il Ministro dell’economiae delle finanze provvede, con proprio de-creto, alla riduzione, nella misura neces-saria alla copertura finanziaria delle mi-nori entrate risultanti dall’attività di mo-nitoraggio, dell’importo da trasferire aipartiti e movimenti politici sulla base delleindicazioni espresse ai sensi dell’articolo10 della presente legge, mediante corri-spondente rideterminazione della quotadel due per mille dell’imposta sul redditodelle persone fisiche da destinare a favoredei partiti e movimenti politici ai sensi delmedesimo articolo 10. Il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze riferisce senza ri-tardo alle Camere con apposita relazionein merito alle cause degli scostamenti eall’adozione delle misure di cui al secondoperiodo del presente comma.

ART. 10.

(Destinazione volontaria del dueper mille dell’IRPEF).

1. A decorrere dall’anno 2014, ciascuncontribuente, contestualmente alla dichia-razione annuale dei redditi, può destinareil due per mille dell’IRPEF a un partito omovimento politico iscritto nel Registro.Per le finalità di cui al presente comma èautorizzata la spesa nel limite massimo di30 milioni di euro a decorrere dall’anno2014.

2. Al fine di garantire il rispetto dellariservatezza, la destinazione volontariadella quota di imposta avviene contestual-mente alla dichiarazione dei redditi me-diante una scheda separata e anonimarecante l’elenco dei soggetti aventi diritto.Il contribuente può indicare sulla schedaun unico partito o movimento politico.

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 21: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

3. Il Ministro dell’economia e dellefinanze, entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge,emana un regolamento ai sensi dell’arti-colo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, che stabilisce i criteri, itermini e le modalità per l’applicazionedelle disposizioni del presente articolo,assicurando il rispetto della riservatezzadel contribuente, la tempestività ed eco-nomicità di gestione, nonché la semplifi-cazione degli adempimenti a carico deicontribuenti.

ART. 11.

(Forme di finanziamento pubblico).

1. Ai sensi degli articoli 2 e 21, ilfinanziamento pubblico dei partiti e mo-vimenti politici è erogato, a solo titolo dicofinanziamento, ai partiti o movimentipolitici che rispondano ai requisiti previstidall’articolo 6 e secondo le forme previstedall’articolo 12.

2. Ai sensi dell’articolo 5, il finanzia-mento pubblico è erogato in forma pecu-niaria:

a) per la parziale copertura dellespese per attività politica ordinaria edelettorale, effettivamente sostenute e do-cumentate;

b) con vincolo di destinazione perattività di formazione politica che i partitie movimenti politici realizzano per i cit-tadini e per attività di formazione degliamministratori;

c) con vincolo di destinazione allearticolazioni periferiche e tematiche deipartiti e movimenti politici;

d) per sostenere le attività dei gruppiparlamentari, purché l’attività extra-istitu-zionale dei partiti e movimenti politiciresti distinta da quella politica ordinaria.

3. Il finanziamento pubblico è erogatoanche sotto forma di servizi, come stabilitodagli articoli 13 e 14.

Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 22: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

ART. 12.

(Cofinanziamento e limiti del finanziamentopubblico).

1. L’ammontare complessivo del finan-ziamento pubblico ai partiti e movimentipolitici nelle forme descritte all’articolo 11,comprensivo anche dell’ammontare dellacontribuzione volontaria di cui all’articolo10, non può superare i 60 milioni di euroannui e può essere aggiornato annual-mente nell’ambito della legge di stabilitàsulla base dell’andamento dell’inflazione.

2. L’ammontare di cui al comma 1 èdistribuito tra i partiti e movimenti politiciiscritti nel Registro secondo quanto dispo-sto all’articolo 6, ferme restando le pre-ferenze espresse dai contribuenti con ladestinazione volontaria del due per milledell’IRPEF di cui all’articolo 10.

3. L’importo stabilito al comma 1 nonpuò comunque superare il 50 per centodell’ammontare complessivo delle entrateche un partito o movimento politico haraccolto autonomamente da fonti private.

ART. 13.

(Disposizioni per la comunicazionepolitica televisiva).

1. Ferma restando la disciplina dellacomunicazione politica di cui alla legge 22febbraio 2000, n. 28, i partiti e movimentipolitici iscritti nel Registro hanno dirittoad accedere, al di fuori dei periodi dellacampagna elettorale di cui all’articolo 12,comma 1-bis, della legge 10 dicembre1993, n. 515, a spazi televisivi, messi adisposizione a titolo gratuito dalla societàconcessionaria del servizio pubblico radio-televisivo, ai fini della trasmissione dimessaggi pubblicitari diretti a rappresen-tare alla cittadinanza i propri indirizzipolitici, di seguito denominati « messaggi ».

2. Gli oneri per l’ideazione e la pro-duzione dei messaggi sono carico dei par-titi e movimenti politici interessati. I mes-saggi non rientrano nel computo degliindici di affollamento giornaliero né nel

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 23: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

computo degli indici di affollamento ora-rio stabiliti dalle leggi vigenti. Il tempo ditrasmissione di ciascun messaggio nonpuò, comunque, eccedere un minuto.

3. La Commissione parlamentare perl’indirizzo generale e la vigilanza dei ser-vizi radiotelevisivi e l’Autorità per le ga-ranzie nelle comunicazioni, previa consul-tazione tra loro e ciascuna nell’ambitodella propria competenza, stabiliscono icriteri per l’accesso e la ripartizione deglispazi per la trasmissione dei messaggi, lemodalità e le eventuali ulteriori disposi-zioni necessarie per l’attuazione del pre-sente articolo.

4. Per l’attuazione del presente articoloè autorizzata la spesa annua di 1 milionedi euro a decorrere dall’anno 2014.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4 delpresente articolo si provvede medianteutilizzo di quota parte dei risparmi che sirendono disponibili per effetto delle di-sposizioni recate dall’articolo 2 della pre-sente legge.

ART. 14.

(Limiti di spesa per le campagne elettoralie per l’attività politica ordinaria).

1. Fermo restando il limite massimoall’ammontare complessivo del finanzia-mento pubblico annualmente erogabile, dicui all’articolo 12, il limite di spesa per leelezioni al Parlamento italiano, per quelledei membri del Parlamento europeo spet-tanti all’Italia e per quelle regionali è paria 1 euro moltiplicato per il numero dipersone aventi diritto di voto nei rispettivicollegi elettorali della Camera dei deputati,del Senato della Repubblica, del Parla-mento europeo e del consiglio regionale,nei quali sono state presentate le liste dicandidati.

2. Il limite massimo di spesa per isingoli candidati alla Camera dei deputati,al Senato della Repubblica, ai membri delParlamento europeo spettanti all’Italia e alconsiglio regionale è pari a 25.000 euro,cui devono essere aggiunti 0,15 euro perogni abitante della circoscrizione eletto-

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 24: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

rale; per i singoli candidati al consiglioprovinciale e al consiglio comunale il li-mite massimo di spesa è di 15.000 euro,cui devono essere aggiunti 0,15 euro perogni abitante della circoscrizione eletto-rale.

3. Per le elezioni comunali e provincialisi applicano i limiti di spesa previsti per ipartiti e movimenti politici e per i singolicandidati dall’articolo 13 della legge 6luglio 2012, n.96.

CAPO IV

TRASPARENZA, RENDICONTAZIONEE CONTROLLI

ART. 15.

(Consolidamento dei bilancidei partiti e movimenti politici).

1. I partiti e movimenti politici redi-gono annualmente il bilancio secondo unformato standardizzato e facilmente com-prensibile ai cittadini, ai sensi dell’articolo23 al fine di consentire anche la compa-razione tra bilanci di partiti e movimentipolitici diversi.

2. Nella redazione dei bilanci, i partitie movimenti politici devono rendere pub-blica e motivare qualsiasi transazione fi-nanziaria con ragionevole accuratezza eriportare anche i singoli dati disaggregati.

3. I bilanci devono essere redatti informa consolidata, includendo in modochiaro e distinto le gestioni contabili dellesedi territoriali, nonché delle società par-tecipate e delle organizzazioni a variotitolo collegate ai singoli partiti e movi-menti politici.

ART. 16.

(Certificazione esterna dei rendicontidei partiti e movimenti politici).

1. Allo scopo di garantire la traspa-renza e la correttezza nella propria ge-stione contabile e finanziaria, i partiti emovimenti politici si avvalgono di una

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 25: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

società di revisione iscritta nell’albo spe-ciale tenuto dalla CONSOB ai sensi del-l’articolo 161 del testo unico di cui aldecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,e successive modificazioni, o, successiva-mente alla sua istituzione, nel Registro dicui all’articolo 2 del decreto legislativo 27gennaio 2010, n. 39. Il controllo dellagestione contabile e finanziaria può essereaffidato alla medesima società di revisionecon un incarico relativo a tre eserciziconsecutivi, rinnovabile per un massimo diulteriori tre esercizi consecutivi.

2. La società di revisione esprime, conapposita relazione, un giudizio sul rendi-conto di esercizio dei partiti e movimentipolitici secondo quanto previsto dalla nor-mativa vigente in materia. A tale fineverifica nel corso dell’esercizio la regolaretenuta della contabilità e la corretta rile-vazione dei fatti di gestione nelle scritturecontabili. Controlla altresì che il rendi-conto di esercizio sia conforme alle scrit-ture e alla documentazione contabili, allerisultanze degli accertamenti eseguiti e allenorme che lo disciplinano.

ART. 17.

(Controllo dei rendiconti dei partitie movimenti politici).

1. Il controllo di regolarità e di con-formità alla legge del rendiconto dei partitie movimenti politici di cui all’articolo 8della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e deirelativi allegati, nonché quello di ottem-peranza agli obblighi di trasparenza epubblicità di cui alla presente legge sonoeffettuati dall’Autorità.

2. Nell’ambito del controllo, l’Autoritàinvita i partiti e movimenti politici asanare eventuali irregolarità o inottempe-ranze, con le modalità e nei termini di cuiai commi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 9 dellalegge 6 luglio 2012, n. 96.

3. In caso di inottemperanza all’obbligodi presentare il rendiconto e i relativiallegati o la relazione della società direvisione o il verbale di approvazione delrendiconto da parte del competente or-

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 26: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

gano interno, qualora l’inottemperanzanon venga sanata entro il successivo 31ottobre, l’Autorità dispone, per l’eserciziod’imposta successivo a quello in corso alladata della contestazione, la cancellazionedel partito o movimento politico dal Re-gistro.

4. Nei casi di cui al comma 3, coloroche svolgono le funzioni di tesoriere delpartito o movimento politico ovvero fun-zioni analoghe perdono la legittimazione asottoscrivere i rendiconti relativi agli eser-cizi dei cinque anni successivi.

5. Le disposizioni del presente articolosi applicano con riferimento all’esercizioin corso alla data di entrata in vigore dellapresente legge.

ART. 18.

(Trasparenza e rendicontazione).

1. I partiti e movimenti politici assicu-rano la trasparenza e l’accesso alle infor-mazioni relative al proprio assetto statu-tario, agli organi associativi, alla sceltadelle candidature, al funzionamento in-terno e alla gestione contabile anche tra-mite la realizzazione di un sito internetche rispetti i princìpi di elevata accessibi-lità, anche da parte delle persone disabili,di completezza di informazione, di chia-rezza di linguaggio, di affidabilità, di sem-plicità di consultazione, di qualità, di omo-geneità e di interoperabilità.

2. Entro il 10 luglio di ogni anno, neisiti internet dei partiti e movimenti politici,dopo il controllo di cui all’articolo 17,sono pubblicati, anche in formato opendata, il rendiconto di esercizio corredatodalla relazione sulla gestione e dalla notaintegrativa, la relazione del collegio sinda-cale, la relazione della società di revisione,i bilanci relativi alle imprese partecipate, ilverbale di approvazione del rendiconto diesercizio, nonché i verbali, le delibere eogni altro documento utile a dimostrare lademocraticità delle procedure, delle deci-sioni e delle nomine messe in atto daipartiti e movimenti politici. Nei siti inter-net della Camera dei deputati e del Senato

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 27: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

della Repubblica sono altresì pubblicati, aisensi del decreto legislativo 14 marzo2013, n. 33, i dati relativi alla situazionereddituale e patrimoniale dei titolari dicariche di governo ed elettive.

3. La documentazione di cui al comma2 deve altresì essere trasmessa periodica-mente anche all’Autorità entro il 30 giugnodi ogni anno.

ART. 19.

(Autorità di vigilanza dei partitie movimenti politici).

1. Il Collegio di controllo delle speseelettorali presso la Corte dei conti, ilCollegio regionale di garanzia elettorale,previsti rispettivamente dagli articoli 12 e13 della legge 10 novembre 1993, n. 515,e successive modificazioni, nonché laCommissione per la trasparenza e il con-trollo dei rendiconti dei partiti e movi-menti politici, prevista dall’articolo 9 dellalegge 6 luglio 2012, n. 96, sono accorpatiin unico organismo denominato Autoritàdi vigilanza dei partiti e movimenti poli-tici.

2. L’Autorità è indipendente dai partitie movimenti politici ed è composta dadieci membri, nominati per quattro annicon possibilità di essere confermati unasola volta per ulteriori quattro anni.

3. I membri dell’Autorità di cui alcomma 2 sono individuati e nominatisecondo le seguenti modalità:

a) tre magistrati della Corte dei continominati dal Presidente della Corte deiconti;

b) un magistrato del Consiglio diStato nominato dal Presidente del Consi-glio di Stato;

c) un consigliere dell’amministra-zione del Senato della Repubblica, nomi-nato dal Presidente del Senato della Re-pubblica;

Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 28: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

d) un consigliere dell’amministra-zione della Camera dei deputati, nominatodal Presidente della Camera dei deputati;

e) un professore ordinario di materiegiuridiche e un professore ordinario discienza della politica nominati dai Presi-denti delle Camere d’intesa tra loro;

f) due esponenti del settore dell’as-sociazionismo civico nominati dal Presi-dente del Forum del terzo settore.

4. L’Autorità provvede a:

a) accertare periodicamente l’appli-cazione dei requisiti di democrazia internaed è autorizzata, a tale fine, ad acquisireverbali, documenti e ogni altro atto rite-nuto utile;

b) verificare la regolarità, la confor-mità alla legge e la veridicità dei rendi-conti finanziari annuali presentati dai par-titi e movimenti politici; la conformità allalegge delle spese elettorali per il rinnovodelle Camere, dei membri del Parlamentoeuropeo spettanti all’Italia, dei consigliregionali, dei consigli provinciali e comu-nali, sostenute dai partiti e movimentipolitici e la regolarità della documenta-zione prodotta a prova delle spese stesse;la correttezza dei consuntivi delle speseelettorali presentate dai candidati alle ele-zioni europee, politiche, regionali, provin-ciali e comunali.

CAPO V

ABROGAZIONI, DISPOSIZIONITRANSITORIE E FINALI

ART. 20.

(Abrogazioni).

1. Fatto salvo quanto previsto dalledisposizioni transitorie di cui all’articolo22, a decorrere dalla data di entrata in

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 29: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

vigore della presente legge sono abrogatele seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1 e 3, commi dalsecondo al sesto, della legge 18 novembre1981, n. 659;

b) l’articolo 1 della legge 8 agosto1985, n. 413;

c) gli articoli 9 e 9-bis, nonché l’ar-ticolo 12, comma 3, limitatamente alleparole « dagli aventi diritto », l’articolo 15,commi 13, 14, limitatamente alle parole« che non abbiano diritto ad usufruire delcontributo per le spese elettorali », e 16,limitatamente al secondo periodo, e l’ar-ticolo 16 della legge 10 dicembre 1993,n. 515;

d) l’articolo 6 della legge 23 febbraio1995, n. 43;

e) l’articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5,5-bis, 6, 7, 8, 9 e 10, e gli articoli 2 e 3della legge 3 giugno 1999, n. 157, e suc-cessive modificazioni;

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio2012, n. 96.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2014,all’articolo 15, comma 1-bis, e all’articolo78, comma 1, del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, e successive modificazioni, le pa-role: « per le erogazioni liberali in denaroin favore dei partiti e movimenti politici dicui all’articolo 15, comma 1-bis, per im-porti compresi tra 51,65 euro e 103.291,38euro, limitatamente alle società e agli entidi cui all’articolo 73, comma 1, lettere a)e b), diversi dagli enti nei quali vi sia unapartecipazione pubblica o i cui titoli sianonegoziati in mercati regolamentati italianio esteri, nonché dalle società ed enti checontrollano, direttamente o indiretta-mente, tali soggetti, ovvero ne siano con-trollati o siano controllati dalla stessasocietà o ente che controlla i soggettimedesimi, nonché dell’onere » sono sop-presse.

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 30: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

ART. 21.

(Norme transitorie).

1. I partiti e movimenti politici ai quali,alla data di entrata in vigore della presentelegge, è riconosciuto il rimborso per lespese elettorali ai sensi della legge 3 giu-gno 1999, n. 157, continuano ad usu-fruirne nell’esercizio finanziario in corso enei tre esercizi successivi, nelle seguentimisure:

a) nell’esercizio in corso alla data dientrata in vigore della presente legge, ilrimborso è riconosciuto al 60 per cento;

b) nel primo esercizio successivo aquello in corso alla data di entrata invigore della presente legge, il rimborso èriconosciuto nella misura del 30 per centodell’importo spettante ai sensi della legge3 giugno 1999, n. 157.

2. Il rimborso per le spese elettorali dicui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, cessaa partire dal secondo esercizio finanziariosuccessivo a quello in corso alla data dientrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze sono definite le mo-dalità di liquidazione delle somme dovuteai sensi del comma 1 e sono individuati ipartiti e movimenti politici aventi diritto alrimborso.

ART. 22.

(Delega al Governo per la redazionedi un testo unico).

1. Il Governo è delegato ad adottare,entro quattro mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, un decretolegislativo recante un testo unico, nelquale, con le sole modificazioni necessarieal coordinamento normativo, sono riunitele disposizioni della presente legge e lealtre disposizioni legislative in materia di:

a) disciplina dell’attività politica edello svolgimento delle campagne eletto-

Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 31: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

rali, anche in relazione alla regolamenta-zione della comunicazione politica;

b) agevolazioni in favore di candidatialle elezioni, di partiti e movimenti politicinonché di gruppi politici organizzati erendicontazione delle spese sostenute inoccasione delle consultazioni elettorali ereferendarie;

c) attività di controllo e disciplinasanzionatoria;

d) quant’altro attinente la regolazionedei partiti e movimenti politici attraversola disciplina dell’Autorità.

2. Nell’esercizio della delega il Governosi attiene ai seguenti princìpi e criteridirettivi:

a) puntuale individuazione del testovigente delle norme;

b) ricognizione delle norme abrogate,anche implicitamente, da successive dispo-sizioni;

c) coordinamento del testo delle di-sposizioni vigenti in modo da garantire larazionale applicazione nonché la coerenzalogica e sistematica della normativa;

d) aggiornamento e semplificazionedel linguaggio normativo.

3. Lo schema del decreto legislativo dicui al comma 1 è adottato su proposta delMinistro per le riforme costituzionali diconcerto con il Ministro per i rapporti conil Parlamento e il coordinamento dell’at-tività di Governo, previo parere del Con-siglio di Stato, che si esprime entro qua-rantacinque giorni dalla data di trasmis-sione. Lo schema del decreto è trasmessoalla Camera dei deputati e al Senato dellaRepubblica ai fini dell’espressione del pa-rere delle Commissioni parlamentari com-petenti, entro trenta giorni dalla data ditrasmissione. Decorso tale termine, il de-creto può essere comunque adottato. Qua-

Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 32: Proposta di Legge su Finanziamento ai partiti

lora il termine per l’espressione del parerescada nei trenta giorni che precedono lascadenza del termine finale per l’eserciziodella delega o successivamente, quest’ul-timo è prorogato di sessanta giorni.

ART. 23.

(Disposizioni finali ed entrata in vigore).

1. Ai fini della presente legge, si inten-dono per partiti e movimenti politici isoggetti che hanno presentato candidatisotto il proprio simbolo alle ultime ele-zioni rispettivamente per la Camera deideputati, per il Senato della Repubblica,per i membri del Parlamento europeospettanti all’Italia, per i consigli regionali.

2. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

€ 2,00 *17PDL0007050**17PDL0007050*

Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati — 1325

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI