Proposta Di Legge Statale n. 35 del 12 aprile 2017 - Consiglio Veneto

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3t.r(V Z IT E RAP ZIONAL1 dirigent iL SE ncl (dott. CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Consiglio Regionale del Veneio N d e I 19/04/2017 P rot. : 0009511 Titolario 2.14 CRV CRV spc-UPA Al Signor Presidente della Prima Commissione Consiliare e per con. Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari Al Signor Presidente della Giunta regionale Alla Segreteria Generale della Programmazione All’Assessore delegato per i rapporti tra Consiglio e la Giunta regionale LORO SEDI oggetto: Progetto di legge statale n. 35 Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale -ai sensi dell’art. 121 della Costituzione - di iniziativa dei Consiglieri Massimiliano Barison, Massimo Giorgetti e Elena Donazzan relativa a "Istituzione fondo per il patrocinio legale gratuito a favore dei cittadini colpiti dalla criminalit e degli addetti delle polizie locali e delle Forze dell’Ordine". Trasmetto - ai sensi degli articoli del 44 e 61 Regolamento - la proposta di legge statale indicata in oggetto. La Prima Commissione Consiliare presenter la propria relazione al Consiglio ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento. Cordialmente. (Ro erto Cia igbetti lio R gion e del Vent II Vicepres dente SERVIZIO ATTIVIT Unit San Marco 2322 +39 041 2701416 tel E RAPPORTI atti istituzionali Palazzo Ferro Fini +39 041 2701271 fax ISTITUZIONALI 30124 Venezia uai@consigliovenetolt www.consigliovenetolt Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 19/04/2017 - 0009511

Transcript of Proposta Di Legge Statale n. 35 del 12 aprile 2017 - Consiglio Veneto

3t.r(VìZITÀ E RAP ZIONAL1

dirigent iL SE

ncl (dott.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Consiglio Regionale del Veneio N d e I 19/04/2017P rot. : 0009511Titolario 2.14 CRV CRVspc-UPA

Al Signor Presidente della Prima Commissione Consiliare

e per con.Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari

Al Signor Presidente della Giunta regionale

Alla Segreteria Generale della Programmazione

All'Assessore delegato per i rapporti tra Consiglio e la Giunta regionale

LORO SEDI

oggetto: Progetto di legge statale n. 35 Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale -ai sensi dell'art. 121 della Costituzione - di iniziativa dei Consiglieri Massimiliano Barison, Massimo Giorgetti e Elena Donazzan relativa a "Istituzione fondo per il patrocinio legale gratuito a favore dei cittadini colpiti dalla criminalità e degli addetti delle polizie locali e delle Forze dell'Ordine".

Trasmetto - ai sensi degli articoli del 44 e 61 Regolamento - la proposta di legge statale indicata in oggetto.

La Prima Commissione Consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento.

Cordialmente.

(Ro erto Cia igbetti lio R

gion e del Vent» II Vicepres dente

SERVIZIO ATTIVITÀUnità

San Marco 2322

+39 041 2701416 tel E RAPPORTI atti istituzionali

Palazzo Ferro Fini +39 041 2701271 fax

ISTITUZIONALI

30124 Veneziauai@consigliovenetolt www.consigliovenetolt

Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 19/04/2017 - 0009511

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 35

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione d'iniziativa dei Consiglieri Barison, Giorgetti e Donazzan

ISTITUZIONE FONDO PER IL PATROCINIO LEGALE GRATUITO A FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA CRIMINALITA' E DEGLI ADDETTI DELLE POLIZIE LOCALI E DELLE FORZE DELL'ORDINE

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 12 aprile 2017.

ISTITUZIONE FONDO PER IL PATROCINIO LEGALE GRATUITO A FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA CRIMINALITA' E DEGLI ADDETTI DELLE POLIZIE LOCALI E DELLE FORZE DELL'ORDINE

Relazione:

Il Consiglio regionale del Veneto, su proposta del Gruppo Consiliare di Forza Italia, con l'approvazione della Legge di stabilità regionale 2016 (legge n. 7 del 23.02.2016) aveva istituito due fondi. Il primo "per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini veneti, residenti in veneto da almeno quindici anni, colpiti dalla criminalità"; il secondo "per il patrocinio legale ed il sostegno alle spese mediche degli addetti delle Polizie locali e delle forze dell 'ordine".

Con il primo fondo, di cui al comma 1 e 2 dell 'articolo 12 della citata legge regionale, si intendeva assicurare il patrocinio a spese della Regione nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini residenti in Veneto, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, che fossero accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per aver tentato di difendere se stessi, la propria attività, la famiglia o i beni, da un pericolo attuale di un'offesa ingiusta. Nel caso specifico la proposta venne ispirata da una serie di gravi fatti di cronaca, che videro coinvolti onesti cittadini veneti, coinvolti in procedimenti penali per eccesso di legittima difesa. Tra tutti il noto "caso Stacchio"; da qui la definizione giornalistica di "legge Stacchio".

Con il secondo fondo, di cui all'articolo 12, comina 3 e 4 della citata legge regionale, si assicurava, per le Polizie locali e le forze dell'ordine, "ranticipo delle spese mediche, il ristoro di eventuali quote non rimborsate da assicurazioni ed il patrocinio legale al suddetto personale rimasto ferito o destinatario di procedimenti legali per azioni di prevenzione e di contrasto alla criminalità esercitate nel corso delle proprie funzioni".

Purtroppo le suddette previsioni sono state `vanificate', essendo le norme state impugnate per "profili di illegittimità costituzionale".

Nello specifico, nel primo caso, sono state sollevate eccezioni in merito alla limitazione nell'accesso al fondo (concesso ai veneti residenti da almeno quindici anni) e soprattutto il contrasto con la previsione costituzionale dell 'articolo 117, comma secondo, lettere h) e 1), che riserva alla potestà esclusiva statale la materia dell 'ordine pubblico e della sicurezza e dell 'ordinamento penale.

Nel secondo caso, le eccezioni riguardano invece le disparità che verrebbero a crearsi con gli addetti delle Polizie di altre Regioni solo a causa della diversa dislocazione territoriale, ponendosi quindi in contrasto con i con le previsioni di cui all 'articolo 3 della Costituzione.

Ora, se l'innovazione proposta dalla norma regionale è comunque valida e attuale, come purtroppo dimostrano frequenti fatti di cronaca locale e nazionale, non si può accettare che i cittadini subiscano il danno dell 'aggressione e poi la beffa di non avere le Istituzioni vicine.

Se quindi alla singola Regione può essere sollevato il vizio di creare tra disparità di trattamento, nel caso delle forze dell 'ordine, solo per la loro dislocazione territoriale, sia lo Stato a fare propria la legge Stacchio' introducendo nell'ordinamento tali forme di tutela a favore delle vittime di questi gravi reati.

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Di qui nasce la Proposta di Legge di Statale; una proposta semplice, sintetica e immediatamente attuabile, che si articola in soli 3 articoli: Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Istituzione fondi e Finalità Art. 3 - Delega.

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ISTITUZIONE FONDO PER IL PATROCINIO LEGALE GRATUITO A FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA CRIMINALITA' E DEGLI ADDETTI DELLE POLIZIE LOCALI E DELLE FORZE DELL'ORDINE

Art. 1 - Oggetto. 1. Il Governo, interviene a favore dei cittadini colpiti da criminalità e dei

Corpi e Forze di polizia (di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121), con l'istituzione di appositi fondi atti a garantire il patrocinio legale gratuito e ristoro delle spese mediche.

Art. 2 - Istituzione fondi e Finalità. 1 Ai sensi dell'articolo 1 viene istituito un fondo, denominato "Fondo per

patrocinio gratuito rivolto ai cittadini accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo", destinato ai cittadini coinvolti in procedimenti penali che, vittime di un delitto contro il patrimonio e/o contro la persona, siano accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per aver tentato di difendere se stessi, la propria attività, la famiglia o i beni, da un pericolo attuale di un'offesa ingiusta.

2 Ai sensi dell'articolo 1, viene istituito un fondo, denominato "Fondo regionale per il patrocinio legale ed il sostegno alle spese mediche degli addetti dei Corpi e Forze di polizia", destinato a garantire: a) l'anticipo in toto delle spese mediche, e il ristoro di eventuali quote non rimborsate da assicurazioni e/o risarcimenti, derivanti da cure effettuate presso Sistema Sanitario che siano rimasti feriti sul campo durante azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità rientranti nelle proprie funzioni; b) il patrocinio legale gratuito ai Corpi e Forze di Polizia che risultino destinatari di procedimenti legali per scelte intraprese durante azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità rientranti nelle proprie funzioni.

Art. 3 - Delega. 1. Il Consiglio dei Ministri, con appositi Decreti, provvede a definire i

criteri, le condizioni e le modalità per l'accesso e la concessione dei benefici di cui alla presente Legge.

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INDICE

Art. 1 - Oggetto. 3 Art. 2 - Istituzione fondi e Finalità. 3 Art. 3 - Delega. 3

PDLS n. 35

PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Legge 1 aprile 1981, n. 121 (1) NUOVO ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA.

Art. 16. Forze di polizia. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica (2). Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato (3) (4). Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso (5).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 aprile 1981, n. 100, S.O. (2) Vedi, anche, l'art. 32, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298. (3) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 342 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, secondo comma, e 43, sollevata in riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione. (4) Vedi, anche, l'art. 32, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298. (5) Vedi, anche, l'art. 26, D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155.