Programma Spin System - Italiana Assicurazioni · 2017-11-06 · Programma Spin System Il presente...

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Programma Spin System Il presente FASCICOLO INFORMATIVO, contenente: • Nota Informativa, comprensiva del glossario; Condizioni Generali di Assicurazione; • Modulo di adesione (Fac – simile) deve essere consegnato allAssicurato Aderente prima delladesione alla polizza collettiva. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA. CONVENZIONE PER LA TUTELA DAI DANNI MATERIALI E DIRETTI CONSEGUENTI ALLA PERDITA O AL DANNEGGIAMENTO DI VEICOLI.

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Programma Spin System

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO, contenente:• Nota Informativa, comprensiva del glossario;• Condizioni Generali di Assicurazione;• Modulo di adesione (Fac – simile)deve essere consegnato all’Assicurato Aderente prima dell’adesione alla polizza collettiva.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGEREATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

CONVENZIONE PER LA TUTELA DAI DANNI MATERIALI E DIRETTI CONSEGUENTI ALLA PERDITA O AL DANNEGGIAMENTO DI VEICOLI.

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NOTA INFORMATIVA ALL’ASSICURATO ADERENTE

(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. L’Assicurato Aderente deve prendere visione delle condizioni generali di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza”.

Nota informativa aggiornata al 31/07/2017.Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: www.italiana.it.

Nota informativa Mod. 2001 SC Ed. 07/2017

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A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE1. INFORMAZIONI GENERALI

a) Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua

b) Sede legale e direzione generale in via M. U. Traiano, 18 – 20149 Milano – Italia c) Telefono 02 397161 - fax 02 3271270 – Sito Internet: www.italiana.it

E-mail: [email protected] – Posta Elettronica Certificata (PEC): [email protected]) Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966,

convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA (dati relativi all’ultimo bilancio approvato)Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 441 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 400 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.L’indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è pari al 277% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (eligible own funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR).

B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTOLa informiamo che su www.italiana.it è disponibile un’Area Riservata che le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L’accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istru-zioni di registrazione presenti sul sito.

RINNOVO DEL CONTRATTO – DISDETTALe garanzie riportate nel certificato di assicurazione cesseranno alle ore 24,00 del giorno di scadenza ivi indicato senza obbligo di disdetta (art. 2.2 Condizioni Generali di Assicurazione).L’Assicurato Aderente può recedere dal contratto di durata pluriennale al termine di ogni annualità assi-curativa tramite lettera raccomandata trasmessa entro 60 giorni prima della scadenza annuale in corso.La Società, in caso di pagamento anticipato di più annualità, restituirà il premio, al netto delle imposte, relativo alle restanti annualità; l’entità del rimborso sarà proporzionale al valore assicurato indicato nella tabella di cui al punto 3.8 sub 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONIIl prodotto "PROGRAMMA SPIN SYSTEM" contiene garanzie assicurative per tutelare dai danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o al danneggiamento dei veicoli venduti dalla Concessionaria Convenzio-nata. La Società si impegna ad assicurare:a) tutti i veicoli di nuova immatricolazione:

• venduti dalla Concessionaria Convenzionata, anche nel caso in cui la fattura al cliente vengaemessa da altra concessionaria;

• chesianopersonalizzatitramitemarchiaturapermanente“SPINCODE”deicristalli:anteriorelatoguida, anteriore lato passeggero, lunotto posteriore e parabrezza anteriore;

• ilcuivalorenonsiasuperioreadeuro150.000.b) tutti i veicoli per i quali non siano trascorsi più di 8 anni dalla data di 1^ immatricolazione:

• vendutioassistitidallaConcessionariaConvenzionata,chealmomentodellarichiestadicoperturasiano regolarmente circolanti, in normale stato di uso, e privi di danni indennizzabili secondo le sottodescritte garanzie;

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• chesianopersonalizzatitramitemarchiaturapermanente“SPINCODE”deicristalli:anteriorelatoguida, anteriore lato passeggero, lunotto posteriore e parabrezza anteriore;

• cheabbianounvaloreassicuratononinferioreadEuro6.000;• ilcuivalorenonsiasuperioreadeuro100.000.

Non sono assicurabili i veicoli adibiti a noleggio / locazione con o senza conducente.

L’Assicurato Aderente potrà scegliere le garanzie esclusivamente in base ai seguenti pacchetti:

PACCHETTO SPIN CAR 1GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:SEZIONE I3.1.A Furto Rapina 3.1.B Incendio 3.1.C Eventi Sociopolitici3.1.D Atti Vandalici 3.1.E Calamità naturali 3.1.F Cristalli3.2.M Garanzie Accessorie SEZIONE II AssistenzaSEZIONE III Infortuni ConducentePACCHETTO SPIN CAR 2GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:SEZIONE I3.1.A Furto Rapina 3.1.B Incendio 3.1.C Eventi Sociopolitici3.1.D Atti Vandalici 3.1.E Calamità naturali 3.1.F Cristalli 3.1.H Collisione 3.2.M Garanzie AccessorieSEZIONE II AssistenzaSEZIONE III Infortuni ConducentePACCHETTO SPIN CAR 3GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:SEZIONE I3.1.A Furto Rapina 3.1.B Incendio 3.1.C Eventi Sociopolitici3.1.D Atti Vandalici 3.1.E Calamità naturali 3.1.F Cristalli 3.1.G Kasko 3.2.M Garanzie AccessorieSEZIONE II AssistenzaSEZIONE III Infortuni ConducentePACCHETTO SPIN CAR 4GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:SEZIONE I3.1.A Furto Rapina 3.1.B Incendio 3.1.C Eventi Sociopolitici3.1.D Atti Vandalici 3.1.E Calamità naturali 3.1.F Cristalli 3.1.L Mini collisione 3.2.M Garanzie AccessorieSEZIONE II AssistenzaSEZIONE III Infortuni ConducentePACCHETTO SPIN CAR 5GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:SEZIONE I3.1.A Furto Rapina 3.1.B Incendio 3.1.C Eventi Sociopolitici3.1.D Atti Vandalici 3.1.E Calamità naturali 3.1.F Cristalli 3.1.I Mini Kasko 3.2.M Garanzie AccessorieSEZIONE II AssistenzaSEZIONE III Infortuni Conducente

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PACCHETTO SPIN LIGHT 1GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:SEZIONE I3.1.A Furto Rapina 3.1.B IncendioSEZIONE II AssistenzaSEZIONE III Infortuni ConducentePACCHETTO SPIN LIGHT 2GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:SEZIONE I3.1.A Furto Rapina 3.1.B Incendio3.1.F CristalliSEZIONE II AssistenzaSEZIONE III Infortuni ConducenteN.B.: sono abbinabili ai pacchetti sopra evidenziati i programmi “ TOP SPIN 2 YEARS”, “TOP SPIN 3 YEARS” di cui all’art. 4.3 delle Condizioni Particolari e “UP 12”, “UP 24“ di cui all’art. 4.4 delle Condi-zioni Particolari.

La SEZIONE DANNI contiene le garanzie per i danni che possono subire i veicoli, causati da eventi quali:A) FURTO RAPINA

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina.Sono compresi i danni causati al veicolo dai ladri in occasione del furto o del tentativo di furto del baga-glio o altri oggetti trovantisi sul veicolo.La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave.AVVERTENZA:La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 3.4 DANNI ESCLUSI, 3.5 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.8 DETERMINAZIONE DEL DANNO – CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO delle Condizioni Generali di Assicurazione.

B) INCENDIOIncendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.La Società tiene inoltre indenne l’Assicurato Aderente delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla concorrenza di € 260.000,00 per sinistro, per i danni involontariamente cagionati dall’incendio, fumo, esplosione o scoppio del veicolo non in circolazione:• acosediterzi(RICORSOTERZI);• allocale,utilizzatocomeautorimessa,condottoinlocazionedalproprietariodelveicoloassicurato(RISCHIO LOCATIVO).AVVERTENZA:La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 3.4 DANNI ESCLUSI, 3.5 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.8 DETERMINAZIONE DEL DANNO – CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO delle Condizioni Generali di Assicurazione.

C) EVENTI SOCIOPOLITICITumulti popolari, scioperi, sommosse.AVVERTENZA:La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 3.4 DANNI ESCLUSI, 3.5 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.8 DETERMINAZIONE DEL DANNO – CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO delle Condizioni Generali di Assicurazione.

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D) ATTIVANDALICIAtti vandalici e dolosi in genere con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.AVVERTENZA:La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 3.4 DANNI ESCLUSI, 3.5 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.8 DETERMINAZIONE DEL DANNO – CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO delle Condizioni Generali di Assicurazione.

E) CALAMITÀ NATURALI Trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della grandine o della neve ed altre calamità naturali.AVVERTENZA:La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 3.4 DANNI ESCLUSI, 3.5 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.8 DETERMINAZIONE DEL DANNO - CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO delle Condizioni Generali di Assicurazione.

F) CRISTALLIRottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici, dolosi ed eventi naturali) delimitanti l’abitacolo del veicolo.La Società rimborsa all’Assicurato Aderente le spese sostenute per la sostituzione degli stessi fino alla concorrenza di un importo pari ad € 1.000 per sinistro sino ad un massimo di 3 eventi per anno assicurativo.Resta ferma l’applicazione di una franchigia di € 350,00 per sinistro esclusivamente per le ripara-zioni non effettuate presso la rete convenzionata oppure i Centri CARGLASS.AVVERTENZA:La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni di cui al punto 3.4 DANNI ESCLUSI delle Condizioni Generali di Assicurazione.

G) KASKOUrto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.AVVERTENZA:La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 3.4 DANNI ESCLUSI, 3.5 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.8 DETERMINAZIONE DEL DANNO - CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO delle Condizioni Generali di Assicurazione di Assicurazione.

H) COLLISIONEUrto o collisione, con veicolo a motore identificato, durante la circolazione.AVVERTENZA:La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 3.4 DANNI ESCLUSI, 3.5 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.8 DETERMINAZIONE DEL DANNO – CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO delle Condizioni Generali di Assicurazione.

I) MINI KASKOUrto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione fino a un limite massimo di risarcimento di euro 6000.AVVERTENZA:La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 3.4 DANNI ESCLUSI, 3.5 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.8 DETERMINAZIONE DEL DANNO – CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L) MINI COLLISIONEUrto o collisione, con veicolo a motore identificato, durante la circolazione fino a un limite massimo di risarcimento di euro 3000.AVVERTENZA:La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 3.4 DANNI ESCLUSI, 3.5 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.8 DETERMINAZIONE DEL DANNO – CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO delle Condizioni Generali di Assicurazione.

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M) GARANZIE ACCESSORIE• IMMATRICOLAZIONE

La Società, in caso di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico del veicolo a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato o furto della sola targa, rimborsa sino alla concorrenza di € 520 le spese sostenute dall’Assicurato Aderente per l’immatricolazione o voltura di un altro veicolo purché eseguita entro 12 mesi dal sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

• CUSTODIAEPARCHEGGIOLa Società, in caso di furto o rapina del veicolo, rimborsa sino alla concorrenza di € 520, le spese sostenute dall’Assicurato Aderente per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall’Autorità. La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all’Assicurato Aderente dell’avvenuto ritrovamento. Data di comunicazione del ritrovamento e spese di custodia e parcheggio dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

• TRASPORTOFERITILa Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, sino alla concorrenza di € 520. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

• TASSADIPROPRIETÀLa Società, in caso di furto o rapina del veicolo assicurato senza ritrovamento, rimborsa al’Assicu-rato Aderente la quota di tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla scadenza dell’annualità pagata. Il rimborso sarà effettuato previa presentazione di copia della documentazione di pagamento.

• SPESEDOCUMENTILa Società, in caso di furto o rapina del veicolo o di incendio con distruzione totale, rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato Aderente relative ai soli documenti richiesti per la liquidazione del sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

• SPESEDIREIMMATRICOLAZIONE/DUPLICAZIONEPATENTELa Società, in caso di sottrazione o distruzione:– della carta di circolazione, certificato di proprietà o delle targhe di immatricolazione;– della patente di guida del proprietario del veicolo;rimborsa le spese sostenute per la reimmatricolazione del veicolo o per la duplicazione della patente sino alla concorrenza di € 200. Le spese dovranno essere comprovate da denuncia presso l’Autorità Giudiziaria.

• SOTTRAZIONECHIAVILa Società, in caso di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo, rimborsa, sino alla concorrenza di € 500, le spese sostenute dall’Assicurato Aderente per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di mano d’opera per l’apertura delle portiere. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

• SPESEDIDISSEQUESTROLa Società, in caso di sequestro del veicolo da parte dell’Autorità Giudiziaria a seguito di incidente di circolazione, rimborsa, sino alla concorrenza di € 200, le spese di dissequestro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

• SPESEDIDISINFEZIONEELAVAGGIOLa Società, in caso di furto del veicolo e successivo ritrovamento, rimborsa, sino alla concorrenza di € 200, le spese sostenute per la disinfezione ed il lavaggio del veicolo. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

• SPESEASEGUITODIURTOCONANIMALISELVATICILa Società rimborsa, sino alla concorrenza di € 520, le spese sostenute per la riparazione dei danni subiti a seguito di collisione del veicolo in movimento con animali selvatici su strade ad uso pubblico. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

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ESEMPLIFICAZIONENUMERICADIAPPLICAZIONEDELLAFRANCHIGIAEDELLIMITEDIRISARCIMENTOO MASSIMALEPer calcolare l’indennizzo dovuto da Italiana S.p.A. in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall’assicurazione, tenere conto delle franchigie, scoperti (punto 3.5 SCOPERTI E FRAN-CHIGIE)edeidegradi (punto3.8DETERMINAZIONEDELDANNO–CALCOLODELDEPREZZAMENTO)delle Condizioni Generali di Assicurazione. ESEMPI per pacchetti SPIN CAR 1 – 2 –3 – 4 - 5 e SPIN LIGHT 1 - 2: 1° FURTO TOTALE senza rimpiazzo di un veicolo nuovo (90 giorni) valore € 10.000,00 - provincia resi-

denza dell’Assicurato Aderente Milano€ 10.000,00 – scoperto 15% (€ 1.500) = importo indennizzato € 8.500

2° FURTO TOTALE senza rimpiazzo di un veicolo nuovo (760 giorni) valore € 10.000,00 - provincia resi-denza dell’Assicurato Aderente Milano€ 10.000,00 – degrado 45% (€4.500) = 5.500 – Scoperto 15% (€825) = importo indennizzato € 4.675.

3° SINISTRO CRISTALLI (valido per tutti i pacchetti eccetto Spin Light 1) di importo pari a € 600,00 su una vettura di valore pari a € 30.000 la cui riparazione non è effettuata presso la rete convenzionata oppure un Centro CarGlass ; massimo importo indennizzabile € 1.000,00;€ 600,00 – franchigia € 350,00 = importo indennizzato € 250,00.

ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE) Qualora,almomentodelsinistro,ilvaloreassicuratorisultiinferiorealvaloredelveicolo,troveràapplica-zionelaregolaproporzionaledicuialpunto3.10LIQUIDAZIONEDELDANNO-REGOLAPROPORZIONALEdelle Condizioni Generali.

La SEZIONE ASSISTENZA contiene garanzie legate all’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuto ad uno degli eventi garantiti in polizza quali:Soccorso stradale e traino. (ved. Punto 5.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione).AVVERTENZA:La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 5.1 e 5.14 “Delimitazioni” delle Condizioni Generali di Assicurazione. Auto in sostituzione. (ved. Punto 5.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione).AVVERTENZA:La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 5.2 e 5.14 “Delimitazioni” delle Condizioni Generali di Assicurazione. Invio pezzi di ricambio (operante solo all’estero) - (ved. Punto 5.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione).AVVERTENZA:La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 5.3 e 5.14 “Delimitazioni” delle Condizioni Generali di Assicurazione . TAXI per ritirare l’auto in sostituzione. (ved. Punto 5.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione).AVVERTENZA:La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 5.4 e 5.14 “Delimitazioni” delle Condizioni Generali di Assicurazione. Recupero difficoltoso del veicolo (ved. Punto 5.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione).AVVERTENZA:La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 5.5 e 5.14 “Delimitazioni” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

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Viaggio per il recupero del veicolo (ved. Punto 5.6 delle Condizioni Generali di Assicurazione).AVVERTENZA:La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 5.6 e 5.14 “Delimitazioni” delle Condizioni Generali di Assicurazione. Recupero del veicolo (prestazione valida solo in Italia)-(ved. Punto 5.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione).AVVERTENZA:La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 5.7 e 5.14 “Delimitazioni” delle Condizioni Generali di Assicurazione . Anticipo delle cauzioni penale e civile (prestazione valida solo all’estero)-(ved. Punto 5.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione).AVVERTENZA:La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 5.8 e 5.14 “Delimitazioni” delle Condizioni Generali di Assicurazione . Anticipo spese legali (prestazione valida solo all’estero)-(ved. Punto 5.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione).AVVERTENZA:La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 5.9 e 5.14 “Delimitazioni” delle Condizioni Generali di Assicurazione . Rimpatrio del veicolo (prestazione valida solo all’estero)-(ved. Punto 5.10 delle Condizioni Generali di Assicurazione).AVVERTENZA:La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 5.10 e 5.14 “Delimitazioni” delle Condizioni Generali di Assicurazione. Abbandono legale (prestazione valida solo all’estero)-(ved. Punto 5.11 delle Condizioni Generali di Assicurazione).AVVERTENZA:La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 5.11 e 5.14 “Delimitazioni” delle Condizioni Generali di Assicurazione. Autodemolizione (prestazione valida solo in Italia) (ved. Punto 5.12 delle Condizioni Generali di Assicurazione).AVVERTENZA:La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 5.12 e 5.14 “Delimitazioni” delle Condizioni Generali di Assicurazione. Rientro sanitario (ved. Punto 5.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione).AVVERTENZA:La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 5.13 e 5.14 “Delimitazioni” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La SEZIONE INFORTUNI CONDUCENTE contiene garanzie legate agli infortuni subiti durante e in conse-guenza della circolazione; la garanzia vale anche per gli infortuni occorsi durante la riparazione del mezzo (e le relative operazioni di controllo necessarie per riprendere la marcia), quali:MORTE (ved. Punto 6.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione).AVVERTENZA:La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 6.6 ESCLUSIONI - RIDUZIONE DI INDENNIZZO e 6.7 LIMITI DI ETÀ - PERSONE NON ASSICURABILI delle Condizioni Generali di Assicurazione. INVALIDITÀPERMANENTE (ved. Punto 6.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione).AVVERTENZA:La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 6.6 ESCLUSIONI - RIDUZIONE DI INDENNIZZO e 6.7 LIMITI DI ETÀ - PERSONE NON ASSICURABILI delle Condizioni Generali di Assicurazione.

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RIMBORSOSPESEMEDICHE(ved.Punto6.5delleCondizioniGeneralidiAssicurazione).AVVERTENZA:La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 6.6 ESCLUSIONI - RIDUZIONE DI INDENNIZZO e 6.7 LIMITI DI ETÀ - PERSONE NON ASSICURABILI delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ESEMPIDIAPPLICAZIONEDIFRANCHIGIA A B CSomma assicurata per Invalidità Permanente € 50.000 € 50.000 € 50.000Franchigia 5% 5% 5%Invalidità permanente conseguente al sinistro 2% 12% 20%EsempioA:NESSUNINDENNIZZO (l’Invalidità permanente conseguente al sinistro è assorbita dalla franchigia)Esempio B: il danno indennizzato sarà di € 3.500 (ottenuto con il seguente conteggio 12% - 5% = 7% da applicarsi su € 50.000)Esempio C: il danno indennizzato sarà di € 10.000 (ottenuto applicando 20% su € 50.000; la franchigia del 5% infatti non si applica più se l’invalidità permanente conseguente al sinistro è superiore al 15%).

4. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO ADERENTE IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITàSisottolineal’importanzadelleDICHIARAZIONIDELL’ASSICURATOADERENTErelativeallecircostanzecheinfluisconosullavalutazionedelrischiodicuialpunto1.4MODALITA’PERCALCOLARELATARIFFADIASSEGNAZIONEe2.9DICHIARAZIONIRELATIVEALLECIRCOSTANZEDELRISCHIOdelleCondizioniGene-rali di Assicurazione.AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclu-sione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIOL’Assicurato Aderente, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la stessa cessazione dell’assi-curazione.Esempio di aggravamento del rischio:• Modificadellaprovinciadiresidenzaconaggravamentodelrischio.

6. PREMIPer i contratti con durata poliennale il premio è unico e anticipato.E’ possibile pagare il premio nelle modalità previste dall’Intermediario.

6.1 COSTIIl Premio pagato è comprensivo delle spese relative all’acquisizione ed alla gestione del contratto di assi-curazione. I costi contengono la remunerazione media riconosciuta da Italiana Assicurazioni all’Interme-diario più la media dell’importo trattenuto dalla Compagnia per la gestione del contratto. Sulla base delle ipotesi di vendita del presente prodotto, l’ammontare medio dei costi è pari a Euro 300 di cui Euro 36 quale quota parte percepita dagli intermediari, corrispondente al 12% dei costi complessivi.AVVERTENZA:Qualoralapolizzasiaconnessaaduncontrattodifinanziamento,incasodiestinzioneanticipatatotaleoparziale o di trasferimento di quest’ultimo la Società restituirà all’Assicurato Aderente la parte di premio pagato (al netto imposte) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

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nota informativa mod. 2001 SC Ed. 07/2017

Nelle Condizioni Generali di Assicurazione al punto 2.4 ESTINZIONE ANTICIPATA è indicato il metodo di restituzione del premio per le singole garanzie danni. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato Aderente stesso, la Compagnia fornisce la copertura assicu-rativa fino alla scadenza contrattuale (qualora richiesto, a favore del nuovo beneficiario designato).Esempio restituzione premio: effetto polizza 01/01, scadenza polizza 31/12, premio pagato al netto delle imposte 500 euro, estinzione finanziamento 30/11, periodo residuo per il quale il rischio è cessato giorni 31, rimborso premio: 42,46 euro (500 euro / 365 gg. x 31 gg.).

7. RIVALSEAVVERTENZA: la Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro. In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti dei soggetti assicurati salvo quanto previsto al punto 3.4 DANNI ESCLUSI e 6.6 ESCLUSIONI-RIDUZIONE DI INDENNIZZO delle Condizioni Generali di Assicurazione.

8. DIRITTO DI RECESSOAVVERTENZA: l’Assicurato Aderente può recedere dal contratto di durata pluriennale al termine di ogni annualità assicurativa tramite lettera raccomandata trasmessa entro 60 giorni prima della scadenza annuale (art. 2.2 - RINNOVO DEL CONTRATTO - DISDETTA delle Condizioni Generali di Assicurazione).AVVERTENZA: dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 90° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società ha la facoltà di far cessare la garanzia alle modalità di cui all’art. 2.3 RECESSO IN CASO DI SINISTRO delle Condizioni Generali di Assicurazione.Tale facoltà non sarà esercitata nei confronti di Assicurati qualificabili come «consumatori», inten-dendosi per tali le persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro delle proprie attività professionali.AVVERTENZA: l’Assicurato Aderente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di conclusione del contratto, ha facoltà di recedere dall’assicurazione. Per esercitare tale diritto l’Assicurato Aderente deve inviare all’Agenzia, entro tale termine, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno. Si precisa che il recesso ha comunque l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’assicurazione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d’invio. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso verrà rimborsata all’As-sicurato Aderente la parte di premio relativa al rischio non corso (al netto delle imposte di legge). Per l’esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell’Assicurato Aderente .

9. TERMINI DI PRESCRIZIONE CONTRATTUALEIl diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTOPer quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

11. REGIME FISCALE– perlegaranzierelativeallaSezioneDannisiapplical’aliquotad’impostadel13,50%;– per le garanzie relative alla Sezione Assistenza si applica l’aliquota d’imposta del 10,00%;– per la sezione Infortuni si applica l’aliquota d’imposta del 2,50%.

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C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO

AVVERTENZA: le Condizioni Generali di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro l’Assicurato Aderente deve provvedere, in base alla tipologia del danno, a darne avviso al Contact Center e sporgere denuncia scritta alle Autorità competenti.I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti nelle Condizioni Generali di Assicurazione al punto 3.6 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO, 3.9 PROCEDURE PER LA LIQUI-DAZIONE DEL DANNO della Sezione Danni e 1.2 ASSISTANCE - Caratteristiche della Convenzione, al punto 5.15 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO ADERENTE IN CASO DI SINISTRO E 1° COMMA della Sezione Assistenza, al punto 6.8 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO della Sezione Infortuni ed al punto 1.2 ASSISTANCE - Caratteristiche della Convenzione.

13. RECLAMIEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Benvenuti in Italiana” - Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano, Numero Verde 800 10 13 13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02 39717802, e-mail: [email protected] funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS con una delle seguenti modalità:• viapostaordinariaall’indirizzoViadelQuirinale21,00187Roma;• viafax06/42133353oppure06/42133745;• viapecall’[email protected];corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall’IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell’ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantifica-zione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.In caso di controversia con un’impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo all’IVASS con la richiesta di attiva-zione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.Ivass.it.Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.italiana.it.Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alter-nativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:

PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PARITETICA ANIA/ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORIIn caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, con richiesta di risarcimento non superiore a 15.000,00 euro, è possibile ricorrere alla procedura di conciliazione tra Ania e Associazione dei Consumatori.E’ sufficiente rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori che hanno aderito all’accordo ed il cui elenco è reperibile, unitamente a maggiori informazioni sul sito Internet www.italiana.it.In caso sussistano le condizioni previste dall’Accordo, l’Associazione fa compilare e sottoscrivere dall’assicurato uno specifico modulo nel quale vengono richiesti dati anagrafici, i riferimenti assicura-tivi essenziali, le circostanze che portano alla richiesta di conciliazione. Nel documento è altresì prevista una sezione in cui l’assicurato conferisce mandato al conciliatore dell’Associazione dei consu-matori prescelta a transigere la controversia.

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NEGOZIAZIONE ASSISTITAIn caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, indipendente-mente dal valore della controversia, qualora si intenda intraprendere un’azione giudiziale dovrà essere previamente esperita la procedura di negoziazione assistita ai sensi della legge n. 162/2014.La procedura di negoziazione assistita consiste nell’invitare l’Impresa alla sottoscrizione di una convenzione mediante la quale le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia tramite l’assistenza degli avvocati. A seguito dell’attività di negoziazione vera e propria, può seguire un accordo che, se sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, diviene vinco-lante circa gli obblighi in esso previsti e permette la soluzione della controversia.

COMMISSIONE DI GARANZIAReale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” con sede in Via dell’Arcivescovado 1, 10121 Torino, e-mail [email protected]. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Italiana Assicurazioni in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicu-rato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Italiana Assicurazioni. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.italiana.it.

MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIEIn caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sani-taria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’a-zione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’og-getto della pretesa e delle relative ragioni.Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.

14. ARBITRATOAVVERTENZA: Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l’arbi-trato, è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.Qualora sia previsto l’arbitrato, il luogo di svolgimento è la città dell’Istituto di medicina legale più vicina all’Assicurato Aderente, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli.

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GLOSSARIOILSIGNIFICATODIALCUNITERMINIDIQUESTANOTAINFORMATIVAEDELLECONDIZIONIGENERALIDIASSI-CURAZIONEÈILSEGUENTE:ASSICURATO ADERENTELa persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione.ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione.ASSISTANCEEnte preposto a fornire il servizio di informazioni e di gestione dei sinistri.AUTONOLEGGIO A BREVE TERMINENoleggio dell’autovettura per periodi inferiori a 6 mesi.CENTRI CONVENZIONATILe carrozzerie, le officine meccaniche e le Concessionarie che hanno sottoscritto specifiche convenzioni con la Società AUTOMOTIVE SERVICES SRL.CERTIFICATO DI ASSICURAZIONEDocumento che riporta i dati anagrafici del Assicurato Aderente nonché quelli necessari alla gestione delcontratto, tra i quali: • ilnumerodellacoperturaassicurativa;• idatiidentificatividell’AssicuratoAderente;• idatiidentificativideiveicologarantito;• l’annodiprimaimmatricolazione;• ilvaloreassicurato;• ilnumerounivocodelloSPINCODE;• ilprogrammaassicurativoprescelto;• ladecorrenzaelascadenzadell’assicurazione;• premio.CONDUCENTELa persona fisica che pone in circolazione il veicolo con il consenso del Proprietario.CONTRAENTE AUTOMOTIVE SERVICES S.r.l.CONVENZIONE TIRABOLLICentri di riparazione danni dovuti a caduta della grandine convenzionati con Automotive Services.DANNO PARZIALEDannodiimportoinferioreal75%delvaloredelveicoloalmomentodelsinistro.DANNO TOTALEDannodiimportougualeosuperioreal75%delvaloredelveicoloalmomentodelsinistro.Atitoloesemplifica-tivo si considerano danno totale il furto o rapina senza ritrovamento; la distruzione del veicolo a seguito di incendio o di altro evento rientrante nelle garanzie di polizza; il danno parziale di importo pari o superiore al 75% del valore del veicolo.ESPLOSIONELo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

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Nota informativa Mod. 2001 sC Ed. 07/2017

FRANCHIGIAImporto espresso in cifra fissa o percentuale della somma assicurata, che rimane a carico dell’Assicurato Aderente per ogni singolo sinistro.INCENDIOLa combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.INDENNIZZO / RISARCIMENTOLa somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.INTERMEDIARIOLa persona fisica o giuridica, iscritto nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all’art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.MODULO DI ADESIONEDocumentocheriportaidatianagraficidelAssicuratoAderente,idatiidentificatividelveicoloeiltipodicoper-tura richiesta. Tale documento, sottoscritto dal cliente, viene utilizzato dalla Società per l’emissione del Certifi-cato di Assicurazione.PARTIIl Contraente, l’Assicurato Aderente e la Società.POLIZZAI documenti che provano il contratto di assicurazione.PREMIOLa somma dovuta dall’Assicurato Aderente alla Società.PROPRIETARIO DEL VEICOLOL’intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titola-rità del diritto di proprietà.RELITTOVeicolo con danni superiori al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.RESIDENZALuogo in cui il Proprietario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale.RIMPIAZZOSostituzione - a cura della Concessionaria Convenzionata - del veicolo rubato, rapinato o distrutto con altro veicolo nuovo o usato.SCOPPIOIl repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.SCOPERTOLa parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato Aderente.SINISTROIl verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.SOCIETàItaliana Assicurazioni S.p.A.VEICOLOL’autovettura o l’autocarro di peso a pieno carico fino a 35 quintali oggetto dell’Assicurazione.

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Nota informativa Mod. 2001 sC Ed. 07/2017

Si considerano parti integranti del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, nonché gli accessori/optionaldinormaleusopurchéfissatisolidamenteoincorporatialveicolo(nonestraibili).Sonoesclusigli apparecchi audiofonovisivi, ma sono compresi quelli costituenti dotazione originale del veicolo all’atto della vendita ed installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dal Concessionario, così come risulta dal Listino UfficialedellaCasaCostruttricee/odettagliatinella fatturadiacquisto.Nonsonoassicuratigliapparecchiaudiofonovisivi installati su veicoli dotati di tettucci telonati (non rigidi) quali Spider e Cabriolet, altri veicoli con carrozzeria“aperta”oconapparecchiinstallatialdifuoridicabinechiuse.VEICOLO NUOVOVeicolo immatricolato da non più di 365 giorni. Il veicolo non deve aver subito passaggi di proprietà.La prima immatricolazione alla Concessionaria e la successiva voltura non vengono considerate passaggio di proprietà.Non sono in ogni caso considerati veicoli nuovi i veicoli fuori produzione e quelli per i quali è prevista la cessa-zione della produzione entro tre mesi dalla data di immatricolazione.Sono equiparati ai veicoli nuovi i veicoli cosiddetti km. 0 e pertanto il valore a nuovo indicato in polizza, per questi veicoli, decorre non dalla data di prima immatricolazione ma dalla data indicata nella fattura del cliente finale.Parimenti,siconsideranoveicolinuoviancheleautocosiddette“demo”e“aziendali”purchénonabbianosupe-rato 5.000 km e i 12 mesi dalla prima immatricolazione.VEICOLO USATOVeicolo immatricolato da più di 365 giorni o che ha subito più passaggi di proprietà, senza tener conto della prima immatricolazione alla Concessionaria, o fuori produzione oppure quello per il quale è prevista la cessa-zione della produzione entro tre mesi dalla data di immatricolazione.

I SEGUENTI TERMINI SONO SPECIFICI DELLA SEZIONE ASSISTENZAASSISTENZALe prestazioni di immediato aiuto che la Società si impegna a fornire all’Assicurato Aderente nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito.CENTRALE OPERATIVAComponente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A. società di servizi facenti parte del Gruppo Reale Mutua. La centrale operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.IMPOSSIBILITà DI UTILIZZOImmobilizzo del veicolo per avaria agli organi meccanici, elettrici, elettronici o per danni alla carrozzeria.INCIDENTEIl sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.INFORTUNIOIl sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili connesso con la circolazione stradale del veicolo assicurato.GUASTOIl danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.

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GLOSSARIO

Nota informativa Mod. 2001 SC Ed. 07/2017

I SEGUENTI TERMINI SONO SPECIFICI DELLA SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTEASSISTENZA INFERMIERISTICAAssistenza prestata dal personale in possesso di specifico diploma.BENEFICIARILe persone designate dall’Assicurato Aderente a riscuotere l’indennizzo in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.DANNO ESTETICODeturpazioneobiettivamenteconstatabile.INFORTUNIOEvento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.INVALIDITÀ PERMANENTEPerdita definitiva, a seguito di infortunio in misura parziale o totale, della capacità generica dell’Assicurato Aderente a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.RICOVEROPermanenza in struttura sanitaria con pernottamento.STRUTTURA SANITARIAPoliclinicouniversitario,ospedale,istitutodiricercaecura,istitutoscientifico,casedicura,dayhospital/daysurgery, poliambulatori medici, centri diagnostici, centri di fisiokinesiterapia e riabilitazione regolarmente auto-rizzati. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisio-terapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.TRATTAMENTI SANITARIInsieme di medicamenti e rimedi per il trattamento delle conseguenze di un infortunio: accertamenti diagnostici, cure mediche, materiale di intervento, endoprotesi applicate nel corso di un intervento chirurgico, trattamenti riabilitativi: rientrano convenzionalmente gli onorari dei medici. Sono esclusi farmaci e specialità medicinali.

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale Roberto Laganà

Roberto Laganà

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DISCIPLINA DEL CONTRATTOLa Polizza è costituita e disciplinata dal presente Fascicolo Informativo modello 2001 SC/FI, conte-nente le Condizioni Generali di Assicurazione e la nota informativa comprensiva del glossario, e dal modulo di adesione modello 2002 SC riportante le somme assicurate.Con la firma del modulo di adesione modello 2002 SC l'Assicurato approva le Condizioni Generali di Assicu-razione previste nel presente Fascicolo Informativo modello 2001 SC.

PROGRAMMA SPIN SYSTEM

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONEModello 2001 SC – Ed. 03/2017

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SOMMARIOCARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE Pag. 41.1 OGGETTODELLACONVENZIONE-GARANZIEPRESTABILI Pag. 41.2 ASSISTANCE Pag. 51.3 DECORRENZAEDURATADELLAGARANZIA Pag. 61.4 MODALITA’PERCALCOLARELATARIFFADIASSEGNAZIONE Pag. 6

CONDIZIONI GENERALI Pag. 72.1 ESTENSIONE TERRITORIALE Pag. 72.2 RINNOVODELCONTRATTO-DISDETTA Pag. 72.3 RECESSOINCASODISINISTRO Pag. 72.4 ESTINZIONEANTICIPATA Pag. 72.5 IMPOSTE E TASSE Pag. 82.6 RINVIOALLENORMEDILEGGE Pag. 82.7 RISOLUZIONEDELCONTRATTOPERSINISTRO Pag. 82.8 VARIAZIONEDELLASEDEDELL'ASSICURATO Pag. 82.9 DICHIARAZIONIRELATIVEALLECIRCOSTANZEDELRISCHIO Pag. 82.10 AGGRAVAMENTODELRISCHIO Pag. 82.11 MODIFICHEDELL'ASSICURAZIONE Pag. 8

SEZIONE I - DANNI Pag. 93.1 DANNIMATERIALIEDIRETTI Pag. 93.2 DANNIINDIRETTI Pag. 103.3 VALORE ASSICURATO Pag. 113.4 DANNIESCLUSI Pag. 113.5 SCOPERTIEFRANCHIGIE–LIMITIDIINDENNIZZO Pag. 123.6 OBBLIGHIINCASODISINISTRO Pag. 143.7 PROCEDURAPERLAVALUTAZIONEDELDANNO Pag. 143.8 DETERMINAZIONEDELDANNO–CALCOLODELDEPREZZAMENTO Pag. 153.9 PROCEDUREPERLALIQUIDAZIONEDELDANNO Pag. 163.10 LIQUIDAZIONEDELDANNO-REGOLAPROPORZIONALE Pag. 163.11 OBBLIGODICONSERVAZIONEDELLETRACCEDELSINISTRO Pag. 173.12 RECUPERODELVEICOLORUBATO Pag. 173.13 RELITTI Pag. 17

CONDIZIONI PARTICOLARI Pag. 184.1 VEICOLIMUNITIDIIMPIANTOANTIFURTOSATELLITARE Pag. 184.2 VINCOLOAFAVOREDIISTITUTOFINANZIATORE Pag. 184.3 PROGRAMMA TOP SPIN 2 YEARS - TOP SPIN 3 YEARS Pag. 184.4 PROGRAMMA UP 12 - UP 24 Pag. 19

iNdiCE

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SEZIONE II - ASSISTENZA Pag. 205.1 SOCCORSOSTRADALEETRAINO Pag. 205.2 AUTOINSOSTITUZIONE Pag. 215.3 INVIOPEZZIDIRICAMBIO Pag. 215.4 TAXI Pag. 215.5 RECUPERODIFFICOLTOSODELVEICOLO Pag. 215.6 VIAGGIOPERILRECUPERODELVEICOLO Pag. 225.7 RECUPERODELVEICOLO Pag. 225.8 ANTICIPODELLECAUZIONIPENALEECIVILE Pag. 225.9 ANTICIPO SPESE LEGALI Pag. 235.10 RIMPATRIODEIVEICOLO Pag. 235.11 ABBANDONOLEGALE Pag. 235.12 AUTODEMOLIZIONE Pag. 235.13 RIENTRO SANITARIO Pag. 245.14 DELIMITAZIONI Pag. 255.15 OBBLIGHIDELL'ASSICURATOADERENTEINCASODISINISTRO Pag. 255.16 MANCATOUTILIZZODELLEPRESTAZIONI Pag. 25

SEZIONE III - INFORTUNI DEL CONDUCENTE Pag. 266.1 RISCHI ASSICURATI Pag. 266.2 CRITERIDIINDENNIZZABILITÀ Pag. 266.3 MORTE Pag. 266.4 INVALIDITÀPERMANENTE Pag. 266.5 RIMBORSOSPESEDICURA Pag. 276.6 ESCLUSIONI-RIDUZIONEDIINDENNIZZO Pag. 276.7 LIMITIDIETÀ-PERSONENONASSICURABILI Pag. 2868 DENUNCIADELL’INFORTUNIOEOBBLIGHIINCASODISINISTRO Pag. 286.9 CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE Pag. 286.10 RINUNCIAALDIRITTODIRIVALSA Pag. 28

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003 Pag. 29

iNdiCE

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Condizioni generali di assicurazione

nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.

CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONELe clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico dell’Assicurato Aderente sono evidenziate mediante grassetto.

1.1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE - GARANZIE PRESTABILI La Società si impegna ad assicurare:a) tutti i veicoli di nuova immatricolazione:

• venduti dalla Concessionaria Convenzionata, anche nel caso in cui la fattura al cliente vengaemessa da altra concessionaria;

• chesianopersonalizzatitramitemarchiaturapermanente“SPINCODE”deicristalli:anteriorelatoguida, anteriore lato passeggero, lunotto posteriore e parabrezza anteriore;

• ilcuivalorenonsiasuperioreadeuro150.000.c) tutti i veicoli per i quali non siano trascorsi più di 8 anni dalla data di 1a immatricolazione:

• vendutioassistitidallaConcessionariaConvenzionata,chealmomentodellarichiestadicoperturasiano regolarmente circolanti, in normale stato di uso, e privi di danni indennizzabili secondo le sottodescritte garanzie;

• chesianopersonalizzatitramitemarchiaturapermanente“SPINCODE”deicristalli:anteriorelatoguida, anteriore lato passeggero, lunotto posteriore e parabrezza anteriore;

• cheabbianounvaloreassicuratononinferioreadEuro6.000;• ilcuivalorenonsiasuperioreadeuro100.000.

Non sono assicurabili i veicoli adibiti a noleggio/locazione con o senza conducente.I prodotti assicurativi disponibili sono i seguenti:

PACCHETTO SPIN CAR 1GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:SEZIONE I3.1.A Furto Rapina 3.1.B Incendio 3.1.C Eventi Sociopolitici3.1.D Atti Vandalici 3.1.E Calamità naturali 3.1.F Cristalli3.2.M Garanzie Accessorie SEZIONE II AssistenzaSEZIONE III Infortuni Conducente

PACCHETTO SPIN CAR 2GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:SEZIONE I3.1.A Furto Rapina 3.1.B Incendio 3.1.C Eventi Sociopolitici3.1.D Atti Vandalici 3.1.E Calamità naturali 3.1.F Cristalli 3.1.H Collisione 3.2.M Garanzie AccessorieSEZIONE II AssistenzaSEZIONE III Infortuni Conducente

PACCHETTO SPIN CAR 3GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:SEZIONE I3.1.A Furto Rapina 3.1.B Incendio 3.1.C Eventi Sociopolitici3.1.D Atti Vandalici 3.1.E Calamità naturali 3.1.F Cristalli 3.1.G Kasko 3.2.M Garanzie AccessorieSEZIONE II AssistenzaSEZIONE III Infortuni Conducente

CarattEriStiChE dElla CoNvENzioNE

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Condizioni generali di assicurazione

nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.

PACCHETTO SPIN CAR 4GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:SEZIONE I3.1.A Furto Rapina 3.1.B Incendio 3.1.C Eventi Sociopolitici3.1.D Atti Vandalici 3.1.E Calamità naturali 3.1.F Cristalli 3.1.L Mini collisione 3.2.M Garanzie AccessorieSEZIONE II AssistenzaSEZIONE III Infortuni Conducente

PACCHETTO SPIN CAR 5GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:SEZIONE I3.1.A Furto Rapina 3.1.B Incendio 3.1.C Eventi Sociopolitici3.1.D Atti Vandalici 3.1.E Calamità naturali 3.1.F Cristalli 3.1.I Mini Kasko 3.2.M Garanzie AccessorieSEZIONE II AssistenzaSEZIONE III Infortuni Conducente

PACCHETTO SPIN LIGHT 1GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:SEZIONE I3.1.A Furto Rapina 3.1.B IncendioSEZIONE II AssistenzaSEZIONE III Infortuni Conducente

PACCHETTO SPIN LIGHT 2GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI:SEZIONE I3.1.A Furto Rapina 3.1.B Incendio3.1.F CristalliSEZIONE II AssistenzaSEZIONE III Infortuni Conducente

1.2 ASSISTANCELa gestione e la consulenza del Programma avviene tramite un Contact Center, per i seguenti servizi:Servizio Informazioni - dall’Italia Numero Verde 800-904588, dall’estero 00390302059880per ogni eventuale informazione sui contenuti del programma, in funzione tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00Servizio di gestione dei sinistri - dall’Italia Numero Verde 800-904588, dall’estero 00390302059880perladenunciadisinistrirelativiallegaranziedicuiallaSEZIONEI–DANNIeSEZIONEIIIINFORTUNI,in funzione tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.NB:perquantoriguardalaSEZIONEIIASSISTENZAvederelasezionespecifica.

La denuncia di sinistro deve essere fatta entro tre giorni dalla data d’accadimento dell’evento dannoso o da quando l’Assicurato Aderente ne ha avuto conoscenza; il Contact Center si occuperà poi della gestione e dello smistamento celere delle pratiche, limitando le incombenze burocratiche a carico dell’ Assicurato Aderente al minimo indispensabile.

CarattEriStiChE dElla CoNvENzioNE

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Condizioni generali di assicurazione

nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.

1.3 DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIAL’Assicurato Aderente, dopo aver preso visione dell’informativa precontrattuale e delle Condizioni Generali di Assicurazione e aver scelto il programma assicurativo, potrà aderire ad esso stesso tramite il Conces-sionario o la struttura convenzionata. L’Assicurato Aderente verserà all’ intermediario al quale è asse-gnata la polizza l’importo del premio assicurativo e sottoscriverà il Modulo di Adesione, ricevendo il Certificato di Assicurazione sottoscritto dalla Compagnia. La garanzia decorre e scade nei giorni e ora riportati nel Certificato di Assicurazione purché il premio sia stato pagato. La Compagnia accetta che il pagamento dei premi venga fatto tramite l’intermediario e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato Aderente.

1.4 MODALITà PER CALCOLARE LA TARIFFA DI ASSEGNAZIONE Per rilevare la fascia tariffaria alla quale il veicolo è assoggettato, si dovrà fare riferimento alla provincia di residenza o sede legale del Proprietario del veicolo ed al valore del veicolo stesso.

CarattEriStiChE dElla CoNvENzioNE

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Condizioni generali di assicurazione

nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.

CONDIZIONI GENERALILe clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico dell’Assicurato Aderente sono evidenziate mediante grassetto.

2.1 ESTENSIONE TERRITORIALEL’assicurazione è valida per sinistri verificatisi sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vati-cano, Repubblica di San Marino e degli altri Stati dell’Unione Europea, nonché sul territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra e di tutti i Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde.

2.2 RINNOVO DEL CONTRATTO - DISDETTALe garanzie riportate nel certificato di assicurazione cesseranno alle ore 24,00 del giorno di scadenza ivi indicato senza obbligo di disdetta.Il contratto di durata pluriennale potrà essere risolto dall’Assicurato Aderente al termine di ogni annualità assicurativa tramite lettera raccomandata trasmessa entro 60 giorni prima della scadenza annuale.La Società, in caso di pagamento anticipato di più annualità, restituirà il premio, al netto delle imposte, relativo alle restanti annualità; l’entità del rimborso sarà proporzionale al valore assicurato indicato nella tabella di cui al punto 3.8 sub 1. Inoltre l’Assicurato Aderente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di conclusione del contratto, ha facoltà di recedere dall’assicurazione. Per esercitare tale diritto l’Assicurato Aderente deve inviare all’A-genzia, entro tale termine, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno. Si precisa che il recesso ha comunque l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’assicurazione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d’invio. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso verrà rimborsata all’Assicurato Aderente la parte di premio relativa al rischio non corso (al netto delle imposte di legge). Per l’esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell’Assicurato Aderente .

2.3 RECESSO IN CASO DI SINISTRODopoognidenunciadisinistroefinoal90°giornodalladefinizionedeirapportifraleParti,laSocietàhalafacoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni, tenendo a dispo-sizione dell’Assicurato Aderente la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso.Tale facoltà non sarà esercitata nei confronti di Assicurati qualificabili come «consumatori», intendendosi per tali le persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro delle proprie attività professionali.

2.4 ESTINZIONE ANTICIPATAL’assicurazione non è cedibile, pertanto in caso di danno totale-cessione-vendita-procura a vendere del veicolo a terzi, la garanzia viene a cessare automaticamente.Inoltre qualora la polizza sia connessa ad un contratto di finanziamento, in caso di estinzione anticipata totale o parziale o di trasferimento di quest’ultimo, l’Assicurato Aderente richiederà alla Società la cessa-zione delle garanzie.In entrambi i casi la Società rimborserà all’Assicurato Aderente il premio pagato non goduto al netto delle imposte relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.L’importo da rimborsare (premio al netto di imposte) verrà calcolato in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo (tabella di cui al punto 3.8). Tuttavia, previa espressa accettazione da parte della società, è data facoltà di cedere l’assicu-razione; nelle polizze vincolate sarà inoltre necessario il consenso del vincolatario. Il nuovo contratto, intestatoall’acquirente, cesseràallaprimascadenza.Qualora ciò comportasseunaggravamentodelrischio, con il nuovo contratto si provvederà anche ad incassare l’eventuale conguaglio di premio.

CoNdizioNi gENErali

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Condizioni generali di assicurazione

nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.

2.5 IMPOSTE E TASSE Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell’Assicurato Aderente.

2.6 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

2.7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SINISTROIn caso di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato, la polizza cessa la sua operatività ed il premio residuo resta acquisito dalle Società, essendosi la copertura assicurativa estinta con la liquidazione del danno.Qualora ilpremiopagatoalperfezionamentodelcontratto riguardassepiùannualità,siprocederàalrimborso del premio pagato e non goduto, al netto dei tributi erariali, relativo alle annualità successive a quella del sinistro in proporzione al valore assicurato individuato nelle relative tabelle delle quali al punto 3.8 sub 1. L’emissione di nuova assicurazione su altro veicolo dovrà essere espressamente autorizzata dalla Società.

2.8 VARIAZIONE DELLA SEDE DELL’ASSICURATO ADERENTEIl premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario del veicolo. L’Assicurato Aderente è tenuto a dare immediata comunicazione alla Società del cambiamento di resi-denza del Proprietario del veicolo intervenuto in corso di contratto. La Società, qualora intenda mante-nere il rischio, potrà richiedere una eventuale integrazione di premio a seguito della suddetta varia-zione. In caso contrario il contratto sarà annullato e la compagnia rimborserà il premio pagato e non goduto al netto dei tributi erariali.Nel caso di sinistro avvenuto in assenza di detta comunicazione, se il premio previsto per la nuova residenza del Proprietario del veicolo risultasse essere superiore a quello pagato dall’Assicurato Aderente, varrà il disposto del precedente punto 3.10 - Liquidazione del danno - Regola proporzionale.

2.9 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIOLe dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato Aderente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2.10 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO L’Assicurato Aderente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.

2.11 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni alla polizza devono essere provate per iscritto.

CoNdizioNi gENErali

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Condizioni generali di assicurazione

nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.

SEZIONE I - DANNILe clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico dell’Assicurato Aderente sono evidenziate mediante grassetto.

COSA ASSICURA3.1 DANNI MATERIALI E DIRETTI

La Società indennizza all’Assicurato Aderente i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del veicolo indicato nel Certificato di Assicurazione, causati dagli eventi di cui alle garanzie previste dal programma richiamato nel Certificato di Assicurazione.Le garanzie possono essere:A) FURTO RAPINA

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina.Sono compresi i danni causati al veicolo dai ladri in occasione del furto o del tentativo di furto del baga-glio o altri oggetti trovantisi sul veicolo.La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave.

B) INCENDIOIncendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine.La Società tiene inoltre indenne l’Assicurato Aderente delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla concorrenza di € 260.000,00 per sinistro, per i danni involontariamente cagionati dall’incendio, fumo, esplosione o scoppio del veicolo non in circolazione:q acosediterzi(RICORSOTERZI);q al locale, utilizzato come autorimessa, condotto in locazione dal proprietario del veicolo assicurato (RISCHIO LOCATIVO).

C) EVENTI SOCIOPOLITICITumulti popolari, scioperi, sommosse.

D) ATTIVANDALICIAtti vandalici e dolosi in genere con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.

E) CALAMITÀ NATURALI Trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della grandine o della neve ed altre calamità naturali.

F) CRISTALLIRottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici, dolosi ed eventi naturali) delimitanti l’abitacolo del veicolo.La Società rimborsa all’Assicurato Aderente le spese sostenute per la sostituzione degli stessi fino alla concorrenza di un importo pari ad € 1.000 per sinistro sino ad un massimo di 3 eventi per anno assicurativo.Resta ferma l’applicazione di una franchigia di € 350,00 per sinistro esclusivamente per le ripara-zioni non effettuate presso la rete convenzionata oppure i Centri CARGLASS.

G) KASKOUrto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.

H) COLLISIONEUrto o collisione, con veicolo a motore identificato, durante la circolazione.

SEzioNE daNNi

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Condizioni generali di assicurazione

nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.

I) MINI KASKOUrto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione fino a un limite massimo di risarcimento di euro 6000.

L) MINI COLLISIONEUrto o collisione, con veicolo a motore identificato, durante la circolazione fino a un limite massimo di risarcimento di euro 3000.

3.2 DANNI INDIRETTIM) Garanzie ACCESSORIE

• IMMATRICOLAZIONELa Società, in caso di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico del veicolo a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato o furto della sola targa, rimborsa sino alla concorrenza di € 520 le spese sostenute dall’Assicurato Aderente per l’immatricolazione o voltura di un altro veicolo purché eseguita entro 12 mesi dal sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

• CUSTODIAEPARCHEGGIOLa Società, in caso di furto o rapina del veicolo, rimborsa sino alla concorrenza di € 520, le spese sostenute dall’Assicurato Aderente per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall’Autorità. La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all’Assicurato Aderente dell’avvenuto ritrovamento. Data di comunicazione del ritrovamento e spese di custodia e parcheggio dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

• TRASPORTOFERITILa Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, sino alla concorrenza di € 520. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

• TASSADIPROPRIETÀLa Società, in caso di furto o rapina del veicolo assicurato senza ritrovamento, rimborsa al’Assicu-rato Aderente la quota di tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla scadenza dell’annualità pagata. Il rimborso sarà effettuato previa presentazione di copia della documentazione di pagamento.

• SPESEDOCUMENTILa Società, in caso di furto o rapina del veicolo o di incendio con distruzione totale, rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato Aderente relative ai soli documenti richiesti per la liquidazione del sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

• SPESEDIREIMMATRICOLAZIONE/DUPLICAZIONEPATENTELa Società, in caso di sottrazione o distruzione:– della carta di circolazione, certificato di proprietà o delle targhe di immatricolazione;– della patente di guida del proprietario del veicolo;rimborsa le spese sostenute per la reimmatricolazione del veicolo o per la duplicazione della patente sino alla concorrenza di € 200. Le spese dovranno essere comprovate da denuncia presso l’Au-torità Giudiziaria.

• SOTTRAZIONECHIAVILa Società, in caso di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo, rimborsa, sino alla concorrenza di € 500, le spese sostenute dall’Assicurato Aderente per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di mano d’opera per l’apertura delle portiere. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

SEzioNE daNNi

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Condizioni generali di assicurazione

nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.

• SPESEDIDISSEQUESTROLa Società, in caso di sequestro del veicolo da parte dell’Autorità Giudiziaria a seguito di incidente di circolazione, rimborsa, sino alla concorrenza di € 200, le spese di dissequestro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

• SPESEDIDISINFEZIONEELAVAGGIOLa Società, in caso di furto del veicolo e successivo ritrovamento, rimborsa, sino alla concorrenza di € 200, le spese sostenute per la disinfezione ed il lavaggio del veicolo. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

• SPESEASEGUITODIURTOCONANIMALISELVATICILa Società rimborsa, sino alla concorrenza di € 520, le spese sostenute per la riparazione dei danni subiti a seguito di collisione del veicolo in movimento con animali selvatici su strade ad uso pubblico. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

COME ASSICURA3.3 VALORE ASSICURATO

Il valore assicurato deve corrispondere:1. per i veicoli nuovi

• alprezzodilistinoinvigoreall’attodell’immatricolazione,riferitoalveicoloedagliaccessori,indicato nella fattura di vendita emessa al Cliente senza tenere conto di sconti, incentivazioni o facilitazioni commerciali di alcun genere, oltre al costo della messa su strada indicato nella medesima fattura

oppure, in alternativa• alprezzodifatturapagatodalCliente

2. per i veicoli usati• alprezzodifatturapagatodalClienteoppure, in alternativa• alvalorediriferimentoindicatoda“Quattroruote”–quotazioniusato-,oppure,senondisponi-

bile, alla quotazione Eurotax Giallo, in entrambi i casi con il massimo aumento del 10%.Il valore da considerare come assicurato, sia per i veicoli nuovi che per gli usati, deve essere compren-sivo di IVA, tranne nel caso in cui detta imposta possa essere recuperata da parte del proprietario .

COSA NON ASSICURA3.4 DANNI ESCLUSI

La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;2. esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di parti-

celle atomiche;3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo

che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI e /o C.S.A.I.;4. semplici bruciature se non provocate dall’azione diretta del fulmine con esclusione comunque di

tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, corti circuiti, danni da emanazione di calore ed altri fenomeni non seguiti da incendio;

5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;6. dolo dell’Assicurato Aderente e dei suoi familiari conviventi o di chi aveva in custodia il veicolo;

SEzioNE daNNi

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Condizioni generali di assicurazione

nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.

7. colpa grave dell’Assicurato Aderente e dei suoi familiari conviventi o di chi aveva in custodia il veicolo, tranne che per la garanzia urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circo-lazione (Garanzia Kasko o Collisione), se prevista;

8. terremoti ed eruzioni vulcanicheRelativamente alle garanzie Kasko e Collisione, la Società, oltre quanto sopra elencato, non indennizza i danni:9. provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti in viola-

zione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;10. provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione

per il caso di conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro;

11. cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo;12. cagionati da operazioni di carico e scarico;13. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione «fuori

strada»;14. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno

indennizzabile.Sono inoltre esclusi, relativamente alla garanzia RICORSO TERZI, i danni:14. subiti dall’Assicurato Aderente o dalle cose che abbia in consegna o in possesso od in custodia, dal

conducente o dal proprietario del veicolo nonché dalle persone non considerate terze dalla Legge;15. da inquinamento o da contaminazione.

3.5 SCOPERTI E FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO1) SCOPERTI E FRANCHIGIE APPLICATI ALLE GARANZIE INCENDIO, FURTO E RAPINA, EVENTI SOCIO-

POLITICI, ATTI VANDALICI, CALAMITÀ NATURALI e CRISTALLILa ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assi-curato, come segue:Zona 1: Regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria (escluso Genova città), Lombardia (escluse Milano, Brescia e Bergamo, sia città sia provincia), Marche, Molise, Sardegna, TrentinoAltoAdige,Toscana,Umbria,Valled’Aosta,Veneto.Province,ALESSANDRIA;Zona 2: Lazio (escluso Roma città e provincia), Piemonte (escluso Torino città e provincia); Province: BRESCIA, BERGAMO, MILANO; Città: BRESCIA, BERGAMO, GENOVA;Zona 3: Province: ROMA, TORINO; Città : MILANO, ROMA, TORINO; Le garanzie Incendio, Furto e Rapina vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo la tabella sotto riportata:

ZONA TERRITORIALE

DANNO TOTALESENZARIMPIAZZOOCONRIMPIAZZOPRES-SOCONCESSIONARIANONCONVENZIONATADANNO PARZIALECONRIPARAZIONEPRESSOCENTRINONCONVENZIONATI

DANNO TOTALECONRIMPIAZZOPRESSOCONCESSIONARIACONVENZIONATADANNO PARZIALECONRIPARAZIONEPRESSOCENTRICONVENZIONATI

scoperto minimo scoperto MinimoZONA 1 15% € 1.000,00 0% € 0,00ZONA 2 15% € 1.000,00 0% € 0,00ZONA 3 20% € 1.000,00 0% € 0,00

SEzioNE daNNi

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Condizioni generali di assicurazione

nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.

N.B.:qualorasiaattivatoilPROGRAMMA“TOPSPIN2YEARS”oppure“TOPSPIN3YEARS”dicuiall’art. 4.3 delle Condizioni Particolari, il mancato rimpiazzo o il rimpiazzo presso Concessionaria non convenzionata (in caso di danno totale), oppure in caso di riparazioni effettuate presso Centri non convenzionati (in caso di danno parziale), comporta l’applicazione di uno scoperto del 30% col minimo di € 1.500,00 per ciascun sinistro. Le garanzie Eventi Sociopolitici, Atti vandalici e Calamità naturali vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo la tabella sotto riportata:ZONA TERRITORIALE

DANNO TOTALESENZARIMPIAZZOOCONRIMPIAZZOPRES-SOCONCESSIONARIANONCONVENZIONATADANNO PARZIALECONRIPARAZIONEPRESSOCENTRI NONCONVENZIONATI

DANNO TOTALECONRIMPIAZZOPRESSOCONCESSIONARIACONVENZIONATADANNO PARZIALECONRIPARAZIONEPRESSOCENTRICONVENZIONATI

scoperto minimo scoperto MinimoZONA 1 30% € 1.500,00 10% € 350,00ZONA 2 30% € 1.500,00 10% € 350,00ZONA 3 30% € 2.000,00 10% € 350,00

N.B. Unicamente per i DANNI DA GRANDINE l’Assicurato Aderente ha la facoltà di avvalersi della convenzione “TIRABOLLI” che prevede l’abolizione di scoperto e franchigia.Contattando “Assistance” è possibile reperire i Centri di riparazione Convenzionati.

2) SCOPERTI E FRANCHIGIE APPLICATI ALLE GARANZIE KASKO - COLLISIONELe garanzie KASKO e COLLISIONE vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo la tabella sotto riportata:ZONA TERRITORIALE

DANNO TOTALESENZARIMPIAZZOOCONRIMPIAZZOPRES-SOCONCESSIONARIANONCONVENZIONATADANNO PARZIALECONRIPARAZIONEPRESSOCENTRI NONCONVENZIONATI

DANNO TOTALECONRIMPIAZZOPRESSOCONCESSIONARIACONVENZIONATADANNO PARZIALECONRIPARAZIONEPRESSOCENTRICONVENZIONATI

scoperto minimo scoperto MinimoZONA 1 - 2 - 3 30% € 1.000,00 10% € 750,00

Le garanzie MINI KASKO e MINI COLLISIONE vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro, secondo la tabella sotto riportata:ZONA TERRITORIALE

DANNO TOTALESENZARIMPIAZZOOCONRIMPIAZZOPRES-SOCONCESSIONARIANONCONVENZIONATADANNO PARZIALECONRIPARAZIONEPRESSOCENTRI NONCONVENZIONATI

DANNO TOTALECONRIMPIAZZOPRESSOCONCESSIONARIACONVENZIONATADANNO PARZIALECONRIPARAZIONEPRESSOCENTRICONVENZIONATI

scoperto minimo scoperto MinimoZONA 1 - 2 - 3 30% € 1.000,00 10% € 500,00

SEzioNE daNNi

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Condizioni generali di assicurazione

nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI3.6 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L’Assicurato Aderente, in caso di sinistro verificatosi in Italia, dovrà:darne avviso ad Assistance - Numero Verde dall’Italia 800-904588- dall’estero 00390302059880 entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni nonché eventuale luogo dove si trova il veicolo. L’operatore fornirà tutte le infor-mazioni circa l’iter procedurale della pratica e richiederà la documentazione necessaria;oppure:a) relativamente ai danni furto, rapina, incendio, atti vandalici, sporgere denuncia scritta all’Autorità

competente (Carabinieri, Polizia, etc.) indicando il numero di Certificato di Assicurazione ed il nome della Società (Italiana Assicurazioni S.p.A.); qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che questi particolari vengano dettagliatamente elencati nella denuncia;

b) presentare, su richiesta della Società, i seguenti documenti:1 tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo e quelle eventualmente richieste in aggiunta e/o

sostituzione;2 copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato;3 Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo; 4 Certificato di Proprietà del veicolo, con annotazione della perdita di possesso del veicolo; 5 procura a vendere a favore di Italiana Assicurazioni S.p.A.;6 dichiarazione sottoscritta in cui dichiara se è soggetto in grado di recuperare l’IVA sul veicolo, ai

fini del disposto DPR 633/72;7 eventuale copia del contratto di finanziamento;nonché, in caso di rimpiazzo:8 copia dell’ordine/proposta di acquisto del nuovo veicolo, sottoscritto dall’Assicurato Aderente;9 dichiarazione firmata dall’Assicurato Aderente di cessione del diritto all’indennizzo a favore del

Concessionario, previa eventuale autorizzazione dell’istituto vincolatario;10 copia della fattura del nuovo veicolo;ed entro 5 giorni dalla liquidazione, o comunque nel minor tempo possibile:11 copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via comprovante l’immatricolazione del nuovo

veicolo.NB: nel caso in cui venga ritrovato il mezzo entro 15 gg. dalla data della denuncia di furto, il sinistro verrà gestito a titolo di danno parziale (sempreché i danni non siano superiori al 30% per i veicoli aventi al momento del sinistro valore commerciale fino ad euro 10.000 e 20% per gli altri veicoli).

In caso di sinistro, verificatosi all’estero, l’Assicurato Aderente deve presentare la denuncia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità competenti (v. lett. b).

3.7 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNOL’ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con l’Assicurato Aderente o persona da lui designata.

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Condizioni generali di assicurazione

nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.

3.8 DETERMINAZIONE DEL DANNO - CALCOLO DEL DEPREZZAMENTOFermo il disposto di cui al punto 3.3 VALORE ASSICURATO, la determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri:1. DANNO TOTALE.

a) CON RIMPIAZZO DI ALTRO VEICOLO PRESSO IL CONCESSIONARIO VENDITORE DEL VEICOLO ASSI-CURATO purché il valore del nuovo veicolo (anche se usato) sia pari o superiore a quello del veicolo andato perduto 1. veicoli nuovi 2. veicoli usatimesi trascorsi dalla data di effetto della copertura

deprezzamento applicabile sul valore

assicurato

mesi trascorsi dalla data di effetto della copertura

deprezzamento applicabile sul

valore assicuratodal 1° al 12° mese 0% dal 1° al 12° mese 0%dal 13° al 24° mese 20% dal 13° al 24° mese 15%dal 25° 36° mese 35% dal 25° 36° mese 30%dal 37° al 48° mese 45% dal 37° al 48° mese 40%dal 49° al 60° mese 55% dal 49° al 60° mese 50%dal 61° al 72° mese 60% dal 61° al 72° mese 55%

b) SENZA RIMPIAZZO DI ALTRO VEICOLO NUOVO PRESSO IL CONCESSIONARIO VENDITORE DEL VEICOLO ASSICURATO 1. veicoli nuovi 2. veicoli usatimesi trascorsi dalla data di effetto della copertura

deprezzamento appli-cabile sul valore assi-

curato

mesi trascorsi dalla data di effetto della coper-tura

deprezzamento applicabile sul

valore assicuratodal 1° al 6° mese 0% dal 1° al 6° mese 0%dal 7° al 12° mese 25% dal 7° al 12° mese 20%dal 13° al 24° mese 35% dal 13° al 24° mese 30%dal 25° 36° mese 45% dal 25° 36° mese 40%dal 37° al 48° mese 55% dal 37° al 48° mese 50%dal 49° al 60° mese 65% dal 49° al 60° mese 60%dal 61° al 72° mese 70% dal 61° al 72° mese 65%

NOTA RELATIVA A PUNTI “a)” – “b)” CHE PRECEDONO.Trascorsi 6 anni dalla data di effetto della polizza, l’ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell’anno precedente e così per ogni anno successivo. In ogni caso, la determinazione dell’ammontare del danno viene eseguita in base al prezzo di fattura che rappre-senta il limite massimo di indennizzo.2) DANNO PARZIALE

In caso di danno parziale, si stima il costo delle riparazioni che non potrà superare il valore commer-ciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto. Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all’età ed allo stato del veicolo, secondo il rapporto tra il valore dello stesso al momento dell’immatricolazione e quello commerciale al momento del sinistro. Limitatamente ai veicoli di nuova immatricolazione, qualora la riparazione venga effettuata c/o un centro convenzionato, il valore delle parti sostituite sarà calcolato senza tenere conto del deprezza-mento per un massimo di 3 anni dalla data di immatricolazione.

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Condizioni generali di assicurazione

nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.

Limitatamente ai veicoli usati, qualora la riparazione venga effettuata c/o un centro convenzio-nato, il valore dei “lamierati” sostituiti sarà calcolato senza tenere conto del deprezzamento per un massimo di 3 anni dalla data di immatricolazione.In nessun caso sarà applicato il deprezzamento relativamente ai cristalli ed la selleria. sia per i veicoli di nuova immatricolazione, sia per i veicoli usati, la cui riparazione venga effettuata o meno c/o un centro convenzionato.

La Società non risponde: 1. delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo;2. delle spese e dei danni dovuti al recupero dello stesso;3. delle spese di ricovero;4. dei danni da mancato uso del veicolo o da suo deprezzamento.

3.9 PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNOA) DANNOTOTALECONRIMPIAZZO

Qualora,aseguitodidannototale,l’AssicuratoAderenteoptasseperilrimpiazzolaliquidazioneverràeffettuata direttamente al concessionario che ha venduto il veicolo oggetto del rimpiazzo. L’Assicurato Aderente, al momento del ritiro del veicolo, dovrà pagare al concessionario l’importo rela-tivo ad eventuali scoperti (punto 3.5) o degradi (punto 3.8).La liquidazione verrà effettuata entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione di tutta la documenta-zioneprevistadall’art.3.6all’UfficioLiquidazioneDannidellaSocietà.

B) DANNOTOTALESENZARIMPIAZZOIn caso di danno totale senza rimpiazzo del veicolo, l’importo dovuto dalla Società verrà pagato diret-tamente all’Assicurato Aderente.

C) DANNOPARZIALE-RIPARAZIONIPRESSOUNCENTROCONVENZIONATOL’importo dovuto dalla Società verrà pagato direttamente a chi ha effettuato le riparazioni previa sottoscrizione da parte dell’avente diritto della cessione del credito. L’Assicurato Aderente, al momento del ritiro del veicolo, dovrà pagare al Centro Convenzionato l’im-porto relativo alla franchigia di cui al punto 3.5 – Scoperti e franchigie, se previsto, l’importo corrispon-dente al deprezzamento applicabile alle parti sostituite, se dovuto, nonché l’importo relativo all’IVA qualora l’Assicurato Aderente sia soggetto in grado di recuperare tale imposta.La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica idonea alla quantificazione del danno (perizia, etc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura, etc.) e sia stato definito oppure concor-dato, con chi ha effettuato le riparazioni, l’ammontare delle spese stesse;

D) DANNOPARZIALE-RIPARAZIONIPRESSOCENTRONONCONVENZIONATOL’importo dovuto dalla Società, al netto di eventuali Scoperti e Franchigie di cui al punto 3.5, verrà pagato direttamente all’Assicurato Aderente.La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica idonea alla quantificazione del danno (perizia, preventivo, etc.) e sia stato definito oppure concordato l’ammontare delle spese stesse.

3.10 LIQUIDAZIONE DEL DANNO - REGOLA PROPORZIONALE La liquidazione del danno avviene mediante accordo tra le Parti.Qualora sul veicolo assicurato gravasse un fermo amministrativo l’avente diritto è tenuto, per ottenere l’indennizzo, all’estinzione dello stesso. La liquidazione sarà subordinata alla presentazione alla Compagnia di idonea documentazione atte-stante l’avvenuto pagamento e cancellazione del provvedimento di fermo.

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Condizioni generali di assicurazione

nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.

Se, al momento del sinistro:a) il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti al punto 3.3, è maggiore del valore assi-

curato, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori;

b) la residenza del Proprietario/Locatario risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa appli-cata perciò inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, la Società risponde dei danni in propor-zione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuta applicare.

Nei casi sopraindicati, qualora si verifichi un danno totale, non sarà applicabile la procedura di rimpiazzo del veicolo.

3.11 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO L’Assicurato Aderente non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società.

3.12 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO In caso di recupero del veicolo sottratto, l’Assicurato Aderente, se ne è a conoscenza, deve darne imme-diato avviso ad Assistance, oppure alla Società, appena ne abbia avuto notizia, e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle autorità competenti. L’Assicurato Aderente è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del veicolo mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Qualorainveceilveicolovengarecuperatoprimadell’indennizzo:• enonsiapervenuta,allaSocietà,indataantecedenteilritrovamento,lapropostadiriacquistodialtro

veicolo, la Società indennizzerà i danni parziali, (quando indennizzabili) eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro;

• esiagiàpervenutaallaSocietà,indataantecedenteilritrovamento,lapropostadiriacquistodialtroveicolo presso la Concessionaria che sta operando il rimpiazzo del veicolo oggetto del sinistro, qualora il veicolo fosse stato ritrovato entro 15 giorni dalla denuncia di furto, lo stesso verrà gestito a titolo di danno parziale, sempreché i danni non siano superiori al 30% per i veicoli aventi al momento del sini-stro valore commerciale fino ad euro 10.000 e 20% per gli altri veicoli. Nel caso contrario il veicolo ritrovato rimarrà alla Società e sarà regolarmente effettuato il rimpiazzo.

Se richiesto, la Società riconoscerà all’Assicurato Aderente la possibilità che il veicolo ritrovato rimanga di sua proprietà, limitandosi al rimborso degli eventuali danni parziali, solo previa espressa autorizzazione della Concessionaria.

3.13 RELITTIQualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A richiesta della Società, l’Assicurato Aderente dovrà produrre il certificato di radiazione del veicolo rilasciato dal PRA, attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicu-rato per rottamazione.

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Condizioni generali di assicurazione

nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.

CONDIZIONI PARTICOLARIOperanti se espressamente richiamate sul modulo di adesione- mod. 2002 sc Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico dell’Assicurato Aderente sono evidenziate mediante grassetto.

4.1 VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO ANTIFURTO SATELLITARE (OBBLIGATORIO PER I VEICOLI DI VALORE SUPERIORE AD EURO 65.000)A parziale deroga ed integrazione delle Condizioni di Assicurazione, si prende atto che sul veicolo assicu-rato è stato installato un sistema antifurto satellitare.L’Assicurato Aderente, ai fini della garanzia furto, dichiara che:1. è in possesso di certificato di installazione e collaudo;2. l’impianto è regolarmente collegato, perfettamente operante e costantemente gestito da una Centrale

Operativa;ed inoltre:3. si obbliga ad inserire l’impianto ogni qualvolta il veicolo resta abbandonato od incustodito.La mancata rispondenza dell’antifurto satellitare a quanto dichiarato dall’Assicurato Aderente o l’inosservanza, da parte dell’Assicurato Aderente o di chi per esso, dell’obbligo di cui al punto 3, od il mancato funzionamento per qualsiasi causa comporterà, in caso di sinistro, l’applicazione di uno scoperto del 25%; tale scoperto verrà calcolato successivamente ad altri eventuali scoperti previsti.

4.2 VINCOLO A FAVORE DI ISTITUTO FINANZIATORELa polizza è vincolata all’Istituto indicato sul Modulo di Adesione e sul Certificato di Assicurazione; la data di scadenza del Vincolo è quella indicata nei documenti succitati.Pertanto l’Impresa si obbliga, per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA a:• nonconsentirealcunariduzionedellegaranzieprestateconilcontratto;• comunicareallaSpett.Vincolatariaognisinistroincuisiastatocoinvoltoilveicoloindicatoinpolizza

entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;• nonpagare,incasodisinistrooccorsoalveicoloassicurato,l’indennizzodaliquidarsiaisensidipolizza

senza il consenso scritto della Spett. Vincolataria.

4.3 PROGRAMMA TOP SPIN 2 YEARS – TOP SPIN 3 YEARSIn caso di danno totale risarcibile a termini di polizza e alla condizione che l’Assicurato Aderente riacquisti un altro veicolo presso lo stesso Concessionario Convenzionato che aveva venduto il veicolo assicurato, la Società rimborsa il valore assicurato del veicolo anziché quanto sarebbe spettante secondo il disposto dell’art. 3.8.1.A .L’indennizzo viene così calcolato:Mesi trascorsi dalla data di effetto della copertura

Ammontare risarcibile del valore assicurato

PROGRAMMA TOP SPIN2 YEARS

PROGRAMMA TOP SPIN3 YEARS

dal 1° al 12° mese 100% 100%dal 13° al 24° mese 100% 100%dal 25° 36° mese 80% 100%dal 37° al 48° mese 60% 60%dal 49° al 60° mese 50% 50%dal 61° al 72° mese 40% 40%

CoNdizioNi partiColari

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Condizioni generali di assicurazione

nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.

4.4 PROGRAMMA UP 12 – UP 24 PROGRAMMA “UP 12”Sonoprestatelegaranziedicuiairispettivipacchettiassicurativiprescelti“SPINCAR1-2-3-4-5”oppure“SPINLIGHT1-2”,masoltantolagaranziadicuiallasezioneII–“Assistenza”decorredalladataindicatasul Certificato di Assicurazione, mentre le altre garanzie hanno effetto dalle ore 24,00 del 365° giorno successivo alla data indicata nel suddetto certificato.La scadenza indicata sul Certificato di Assicurazione è la medesima per tutte le garanzie.PROGRAMMA “UP 24” Sonoprestatelegaranziedicuiairispettivipacchettiassicurativiprescelti“SPINCAR1-2-3-4-5”oppure“SPINLIGHT1-2”,masoltantolagaranziadicuiallasezioneII–“Assistenza”decorredalladataindicatasul Certificato di Assicurazione, mentre le altre garanzie hanno effetto dalle ore 24,00 del 730° giorno successivo alla data indicata nel suddetto certificato.La scadenza indicata sul Certificato di Assicurazione è la medesima per tutte le garanzie.

CoNdizioNi partiColari

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Condizioni generali di assicurazione

nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.

SEZIONE II - ASSISTENZALe clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico dell’Assicurato Aderente sono evidenziate mediante grassetto.Italiana AssicurazioniS.p.A.,anormadelDecretoLegislativo07settembre2005n.209,art.175,erogaleprestazioni di assistenza relative ai rischi della circolazione stradale avvalendosi della Società Blue Assistance S.p.A..

All’Assicurato Aderente che si trova in difficoltà a seguito di uno degli eventi di seguito precisati verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione, Italiana Assicurazioni S.p.A., per il tramite della Centrale Operativa, fornisce le prestazioni ed i servizi di assistenza.Per poterne usufruire, l’Assicurato Aderente stesso, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, deve contattare la Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, attivabile a mezzo:– telefono: - dall’Italia: Numero Verde 800-608902– dall’estero: prefisso internazionale + 011.7425669– fax: 011.7425588comunicandole generalità dell’Assicurato Aderente;• ilnumerodipolizza;• ilnumeroditargadelveicoloassicurato;• iltipodiassistenzarichiesta;• ilnumeroditelefonodelluogodichiamatael’indirizzoanchetemporaneo.

Gli interventi di assistenza devono essere esclusivamente disposti dalla Centrale Operativa pena la deca-denza del diritto alla prestazione di assistenza. Qualora l’Assicurato Aderente non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, Italiana Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte dalla Centrale Operativa stessa.

COSA ASSICURAItaliana Assicurazioni S.p.A., in caso d’impossibilità d’utilizzo del veicolo assicurato dovuto ad uno degli eventi di seguito precisati, fornisce le prestazioni di assistenza stradale con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono.La garanzia di soccorso stradale opera nel caso in cui il veicolo assicurato non sia in grado di proseguire autono-mamente oppure, benché in grado di proseguire, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l’incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

5.1 SOCCORSO STRADALE E TRAINONel caso in cui il veicolo assicurato non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di guasto, incidente, furto, foratura o danno previsto dal contratto, perdita o rottura chiavi, mancanza o errore di carburante, la Centrale Operativa provvederà tenendo i costi a carico della Compagnia (e senza franchigia) a fare effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza, oppure organizzerà il traino del veicolo stesso fino alla Concessionaria presso la quale è stato acquistato il veicolo, qualora questa si trovi nel raggio di 50 km dal luogo di fermo (il costo relativo ai pezzi di ricambio e al reintegro carburante restano a carico dell’AssicuratoAderente).QualoralaConcessionariasitrovioltrei50km,ilveicoloverràtrainatofinoalpunto di assistenza della casa costruttrice più vicino. L’Assicurato Aderente può inoltre richiedere di essere trainato sino alla Concessionaria sopra citata anche se oltre 50 km, sostenendo in proprio le spese solo per i chilometri eccedenti, usufruendo di tariffe preferenziali.

SEzioNE aSSiStENza

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Condizioni generali di assicurazione

nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.

Sono a carico dell’assicurato Aderente spese per il traino qualora il veicolo abbia subito, l’incidente, il guasto o l’incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiva-lenti (percorsi fuoristrada).La garanzia è operante anche nelle aree private sempre ché sia stato autorizzato l’accesso.Qualoraincasodisinistrol’AssicuratoAderentenonabbiapotutocontattarelaCentraleOperativaperoggettiva e comprovata impossibilità, la Società tramite la Centrale Operativa fornirà specifiche istruzioni tenendo a proprio carico le spese per il traino sino ad un massimo di 260 euro per sinistro.

5.2 AUTO IN SOSTITUZIONEQualorailveicoloassicuratorisultiinutilizzabileperunodeicasiperiqualièprestatalagaranziacomedapunto 3.1, oppure se per essere riparato richieda oltre tre ore di manodopera o il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 24 ore, la Centrale Operativa, metterà a disposizione dell’Assicurato Aderente presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura della Compagnia di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un’autovettura di cilindrata compresa tra 1100 cc. e 1300 cc. per un periodo massimo di:a. 2 gg. a chilometraggio illimitato per danni parziali la cui riparazione non viene eseguita in rete Auto-

motive Services srl;b. 15 gg. a chilometraggio illimitato per danni parziali la cui riparazione viene eseguita in rete Automotive

Services srl;c. 90 gg. a chilometraggio illimitato in caso di danno totale del veicolo ed in caso di riacquisto di un veicolo

nuovo presso la medesima concessionaria venditrice del veicolo assicurato; d. 5 gg. a chilometraggio illimitato in caso di non riacquisto di un veicolo a seguito di danno totale presso

la medesima concessionaria venditrice del veicolo assicurato;In caso di furto totale del veicolo assicurato Aderente deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all’Autorità di polizia.A carico dell’Assicurato Aderente restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assi-curazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l’Assicurato Aderente può trattenere l’autovettura oltre il limite di giorni previsto dall’assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali. La garanzia è prestata per un massimo di 3 volte nel corso dell’anno assicurativo .

5.3 INVIO PEZZI DI RICAMBIO (OPERANTE SOLO ALL’ESTERO)Qualoraaseguitodiincidente,guastoodannoprevistodalcontratto,ipezzidiricambioindispensabilialfunzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che rego-lano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali. Al rientro dal viaggio l’Assicurato Aderente dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Compagnia.

5.4 TAXI (PER RITIRARE L’AUTO IN SOSTITUZIONE)La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il tragitto in taxi dell’Assicurato al luogo indicato dalla Centrale Operativa presso la quale viene organizzato il noleggio del veicolo, tenendo i costi a carico della Compagnia fino alla concorrenza di Euro 65,00

5.5 RECUPERO DIFFICOLTOSO DEL VEICOLOQualoraincasodiincidente,oppureaseguitodiritrovamentodopoilfurto,ilveicolosiafuoriuscitodallasede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all’Assicurato Aderente il mezzo di soccorso per riportare il veicolo

SEzioNE aSSiStENza

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Condizioni generali di assicurazione

nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.

danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 154, 94 per sinistro.L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato Aderente.Qualoraincasodisinistrol’AssicuratoAderentenonabbiapotutocontattarelaCentraleOperativaperoggettiva e comprovata impossibilità, la Società, tramite la Centrale Operativa fornirà specifiche istru-zioni tenendo a proprio carico le spese per il traino.Sono a carico dell’Assicurato Aderente le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l’incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuori-strada).La garanzia è operante anche nelle aree private sempre ché sia stato autorizzato l’accesso.

5.6 VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLOQualora, inviaggio, incasodisinistro, ilveicoloabbiasubitodanni talidanonessere incondizionidispostarsi autonomamente e se la riparazione richieda piu’ di 8 ore di mano d’opera o in caso di furto sia stato ritrovato nel medesimo Stato dove è stato perpetrato il furto stesso e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Centrale Operativa mette a disposizione dell’Assicu-rato Aderente un biglietto di viaggio di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritro-vato, oppure mette a disposizione un autista per ricondurre il veicolo alla residenza dell’Assicurato Aderente tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.Sono a carico dell’Assicurato Aderente le spese di carburante ed il pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

5.7 RECUPERO DEL VEICOLO (PRESTAZIONE VALIDA SOLO IN ITALIA)Qualora,inviaggio,incasodisinistro,ilveicolorestiimmobilizzato,eciòcomportiuntempodiriparazionesuperiore a 36 ore di manodopera, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato Aderente.Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società, fino ad un massimo di Euro 516,46 = per sinistro e anno assicurativo.Qualorailvalorecommercialedelveicolodopoilsinistrorisultasseinferioreall’ammontaredellespesepreviste per il suo trasporto, la Centrale Operativa provvede al suo recupero, tenendo la Società a proprio carico l’importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’assicurato Aderente. Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato Aderente.Nel caso in cui ci fosse un’eccedenza a carico dell’Assicurato Aderente la prestazione è operante previa accettazione da parte della Centrale Operativa delle garanzie di restituzione dell’importo in eccedenza.

5.8 ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE (PRESTAZIONE VALIDA SOLO ALL’ESTERO)In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell’Assicurato Aderente in conseguenza di incidente stra-dale nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Centrale Operativa, qualora l’Assicurato Aderente non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione fissata dall’autorità, fino ad un massimo di Euro 5.164,57 = per la cauzione penale e fino ad un massimo di Euro 5.164, 57 = per la cauzione civile.La prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenuto da essa adeguate.

SEzioNE aSSiStENza

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Condizioni generali di assicurazione

nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.

5.9 ANTICIPO SPESE LEGALI (PRESTAZIONE VALIDA SOLO ALL’ESTERO)In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell’Assicurato Aderente in conseguenza di incidente stra-dale nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Centrale Operativa, qualora l’Assicurato Aderente non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito l’onorario di un legale sino ad massimo di Euro 1032,91.La prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.

5.10 RIMPATRIO DEL VEICOLO (PRESTAZIONE VALIDA SOLO ALL’ESTERO)Qualoraincasodisinistro,ilveicolorestiimmobilizzato,eciòcomportiuntempodiriparazionesuperiorea 16 ore di manodopera, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto stesso, in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato Aderente.Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società.Qualorailvalorecommercialedelveicolodopoilsinistrorisultasseinferioreall’ammontaredellespesepreviste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico l’importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato Aderente. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato Aderente.Nel caso in cui ci fosse un’eccedenza a carico dell’Assicurato Aderente la prestazione è operante previa accettazione da parte della Centrale Operativa delle garanzie di restituzione dell’importo in eccedenza.

5.11 ABBANDONO LEGALE (PRESTAZIONE VALIDA SOLO ALL’ESTERO)Qualora,inalternativaallaprestazione10(Rimpatriodelveicolo),ilvalorecommercialedelveicolo,dopoil sinistro, risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.Restano a carico dell’Assicurato Aderente i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato Aderente stesso.

5.12 AUTODEMOLIZIONE (PRESTAZIONE VALIDA SOLO IN ITALIA)Qualora l’AssicuratoAderente,aseguitodisinistro, inottemperanzaalledisposizionidi leggevigenti,(D.P.R.n.915del10.09.82art.15;NuovoCodicedellaStradaD.Lgs.n.285del30.04.92art.103;D.lgs.n.22 del 05.02.1997 art. 46), debba procedere alla cancellazione al P.R.A ed alla successiva demolizione del veicolo, la Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato Aderente, organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.Qualorailrecuperorichiedal’interventodimezzieccezionali,ilrelativocostorimaneacaricodell’Assicu-rato Aderente che dovrà provvedere direttamente al pagamento.L’Assicurato Aderente deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documenta-zione:• librettodicircolazioneinoriginale;• fogliocomplementareocertificatodiproprietàinoriginale;• targheautoveicolo.

SEzioNE aSSiStENza

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Condizioni generali di assicurazione

nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l’Assicurato Aderente deve produrre l’originale della denunciasostitutivae/oilverbalediritiro,rilasciatidalleAutoritàcompetentiecopiadell’estrattocrono-logico rilasciato dal P.R.A.• codicefiscale(fotocopia)• documentodi riconoscimentovalidodell’intestatarioalP.R.A. (fotocopiacartad’identitàoequiva-

lente);• documentodiriconoscimentovalidodell’incaricatoallaconsegnadelveicolo,qualoraquestisiadiverso

dall’intestatario al P.R.A. (fotocopia).La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo comporta la decadenza del diritto alla prestazione.La Centrale Operativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato Aderente ha reso disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e“copiaproduttore“anormadilegge;successivamenteinvieràaldomiciliodell’AssicuratoAderenteladocumentazione relativa all’avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L’Assicurato Aderente prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenticheregolanolosmaltimentodeiveicoliconsideratiatuttiglieffetti”rifiutisolidiaraccoltadiffe-renziata”.La Società terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancella-zione al P.R.A. ed alla demolizione del veicolo medesimo. Gli eventuali costi di deposito del veicolo riman-gono a carico dell’Assicurato Aderente che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.

5.13 RIENTRO SANITARIOQualora,inviaggio,inseguitoadinfortunioomalattiaimprevista,lecondizionidell’AssicuratoAderente,accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della CentraleOperativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza purché in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:– aereo sanitario;– aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;– treno prima classe e, occorrendo il vagone letto;– autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza medica, infermieristica oppure di un familiare durante il viaggio, se ritenuta neces-saria dai medici della Centrale Operativa stessa.La Centrale Operativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di infortunio o malattia impre-vista verificatisi nei Paesi Europei.Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato Aderente di proseguire il viaggio.

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Condizioni generali di assicurazione

nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.

COSA NON ASSICURA5.14 DELIMITAZIONI

Italiana Assicurazioni S.p.A. non presta le garanzie previste in polizza qualora il sinistro sia conse-guenza diretta di:1. stato di guerra, rivoluzione, saccheggi ed in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza

dichiarata o di fatto;2. eruzioni vulcaniche, terremoti, uragani, alluvioni, inondazioni;3. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;4. atti dolosi dell’Assicurato Aderente, ivi compresi il suicidio ed il tentato suicidio;5. abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;6. partecipazione a gare o corse motoristiche e relative prove ed allenamenti;7. atti di pura temerarietà dell’Assicurato Aderente o dell’autista del veicolo assicurato.L’assistenza non viene inoltre prestata in caso di utilizzo del veicolo in “percorsi fuoristrada” e qualora l’indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati.Valgono inoltre le specifiche esclusioni eventualmente previste nelle condizioni che regolano le singole garanzie.

GESTIONE DEI SINISTRI5.15 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO ADERENTE IN CASO DI SINISTRO

L’Assicurato Aderente si obbliga a fornire ogni informazione richiesta attinente il sinistro.Italiana Assicurazioni S.p.A. ha facoltà di richiedere ogni e qualsiasi documentazione a comprova dell’avvenimento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento ed in ogni caso eventuali eccezioni.

5.16 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONIItaliana Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite od usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato Aderente o per negligenza di questi.Italiana Assicurazioni S.p.A. non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile.

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Condizioni generali di assicurazione

nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.

SEZIONE III - INFORTUNI DEL CONDUCENTELe clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico dell’Assicurato Aderente sono evidenziate mediante grassetto.

COSA ASSICURIAMO6.1 RISCHI ASSICURATI

Italiana Assicurazioni S.p.A., assicura il conducente, non a titolo professionale, del veicolo descritto nel Certificato di Assicurazione contro gli infortuni subiti durante e in conseguenza della circolazione; la garanzia vale anche per gli infortuni occorsi durante la riparazione del mezzo e le relative operazioni di controllo necessarie per riprendere la marcia. La garanzia vale a condizione che l’autovettura circoli con il consenso dell’Assicurato Aderente e che il conducente sia in possesso della prescritta abilitazione e degli altri requisiti stabiliti dalle legge.

6.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITàLa Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio l’Assicurato Aderente non è esente da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, nella valuta-zione del grado di invalidità permanente, le percentuali di cui al punto 6.4 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

CASI ASSICURATI6.3 MORTE

Se l’infortunio ha per conseguenza la morte del conducente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma di euro 50.000,00 agli eredi legittimi o testamentari. L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo L’Assicurato Aderente muore, la Società corrisponde ai Bene-ficiari la differenza tra l’indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia maggiore.

6.4 INVALIDITà PERMANENTESe l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente del conducente constatabile entro due anni dal giorno dell’infortunio, la Società liquida l’indennizzo secondo il grado di invalidità valutata con le percentuali contenute nelle Tabelle INAIL (allegato n.1 al DPR 30.6.1965 n.1124) su una somma assicurata di euro 50.000,00.Se l’invalidità permanente accertata è di grado non superiore al 5% della totale, non viene liquidato alcun indennizzo; se è superiore al 5% della totale, l’indennizzo viene corrisposto solo per la parte ecce-dente la franchigia di cui sopra; se è superiore al 15% della totale, l’indennizzo viene liquidato senza franchigia, applicando quindi la percentuale di invalidità permanente alla somma assicurata.La somma assicurata di euro 50.000,00 viene corrisposta per intero nel caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 60% della totale.Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, il grado di invalidità è stabilito con addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite del 100%.Nei casi di invalidità non previsti nella tabella, si procederà alla stima del grado d’invalidità valutando la diminuzione della capacità dell’Assicurato Aderente ad un qualsiasi lavoro proficuo. Il diritto all’in-

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Condizioni generali di assicurazione

nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.

dennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato Aderente muore per cause indipendenti dalle lesioni subite, dopo che l’inden-nizzo per invalidità permanente sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga alle persone indicate al punto 6.3 l’importo liquidato o offerto.

6.5 RIMBORSO DELLE SPESE DI CURAPer la cura delle lesioni determinate da infortunio subito dal conducente la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale pari ad € 15.000:• duranteilricovero,lespesesostenuteperitrattamentisanitari,peridirittidisalaoperatoriaeperle

rettedidegenza.QualoralespesesianoatotalecaricodelServizioSanitarioNazionale,laSocietà,insostituzione del rimborso, corrisponde una diaria di euro €110 per ogni pernottamento, fino a 90 pernottamenti per sinistro;

• dopoilricoverooinassenzadiricovero,lespesesostenuteperitrattamentisanitarieperilnoleggiodi apparecchiature terapeutiche o ortopediche, con l’applicazione di una franchigia di € 150 per sini-stro; le spese sostenute per cure e protesi dentarie rese necessarie da infortunio con l’applicazione di una franchigia di € 150 per sinistro. Le spese per il materiale prezioso e le leghe speciali impiegati nelle protesi sono rimborsabili fino alla concorrenza di € 1.100. Non sono rimborsabili le spese per la riparazione o sostituzione di protesi applicate prima dell’infortunio.

QualoralespesesianoacaricodelServizioSanitarioNazionaleel’AssicuratoAderentesostengalespeserelative ai ticket, la Società rimborsa il corrispondente costo, senza applicazione della franchigia:• lespesesostenuteperl’assistenzainfermieristicadomiciliare,con il limite di euro € 60 giornalieri per

un massimo di 90 giorni per anno assicurativo; • lespesesostenuteincasodiinterventoriparatoredeldannoesteticoperlachirurgiaplasticafino a €

5.200 per sinistro purché l’intervento stesso avvenga entro tre anni dal giorno dell’infortunio provato da documentazione medica;

• lespeseditrasportodell’AssicuratoAderenteallastrutturasanitariaoalluogodisoccorsoodaunastruttura sanitaria all’altra, con il limite di euro € 520 o di € 2.600 in caso di intervento di eliambulanza.

COSA NON ASSICURIAMO6.6 ESCLUSIONI - RIDUZIONE DI INDENNIZZO

Sono esclusi dall’Assicurazione gli infortuni: – sofferti in conseguenza di azioni delittuose dell’Assicurato Aderente, anche solo tentate, nonché di

partecipazione ad imprese temerarie, compiute non per dovere di solidarietà umana né per legit-tima difesa;

– sofferti in occasioni di guerre, insurrezioni;– che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di

radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;– determinati da stato di ubriachezza;– verificatisi durante la partecipazione a corse, gare (salvo quelle di pura regolarità) e relative prove

o allenamenti;– causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe, uragani.La garanzia non è valida quando il conducente si trovi alla guida del veicolo descritto in polizza in qualità di autista di professione.Nei confronti delle persone che risultino colpite da apoplessia o infarto o affette da epilessia, diabete, emofilia, leucemia o altre infermità permanenti giudicabili gravi dal buon padre di famiglia, la garanzia è operante per i soli casi di morte e invalidità permanente, con riduzione dell’indennizzo al 50%, restando confermati i criteri di indennizzabilità stabiliti al punto 6.2.

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Condizioni generali di assicurazione

nota bene: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/assicurato.

6.7 LIMITI DI ETà - PERSONE NON ASSICURABILILa garanzia vale per le persone che non abbiano superato i 75 anni. La garanzia non vale per le persone affette da infermità mentali, tossicodipendenze, alcoolismo, paralisi, delirium tremens, sindrome di immunodeficienza acquista (AIDS) o di altra patologia ad essa collegata.

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI6.8 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L’Assicurato Aderente, in caso di sinistro, dovrà darne avviso ad Assistance- dall’Italia Numero Verde 800-904588, dall’estero 00390302059880– entro 3 giorni dalla data del sinistro precisando data, luogo, cause e modalità dell’evento. L’operatore fornirà tutte le informazioni del caso e richiederà la docu-mentazione necessaria;Le spese dei certificati medici sono a carico dell’Assicurato Aderente.

6.9 CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALELe controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sulla pertinenza o durata delle cure mediche, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art. 6.2, possono - su accordo delle Parti - essere demandate per iscritto, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino alla residenza dell’infor-tunato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contri-buendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’inden-nizzo. Le decisioni dei Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

6.10 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSALa Società rinuncia al diritto di rivalsa di cui all’art. 1916 Cod. Civ. verso i terzi responsabili dell’infortunio.

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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/20031. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative - La informiamo che i dati personali che La riguar-

danorichiestioacquisiti,eventualmenteanchesensibilie/ogiudiziari,sarannotrattatidallaItalianaAssicu-razioniS.p.A.alfinedifornirLeiservizie/oiprodottiassicuratividaLeirichiestioinSuofavoreprevisti,ovvero per poter soddisfare, nell’ambito degli obblighi contrattuali, le Sue richieste in qualità di terzo danneg-giato (in particolare per consentire la gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, liquida-zione delle prestazioni contrattuali, liquidazione dei sinistri o pagamenti/rimborsi di altre prestazioni),nonché per assolvere obblighi di legge.

2. Modalità di trattamento dei dati personali - I dati saranno trattati dalla nostra Società -Titolare del tratta-mento -con modalità e procedure, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, neces-sarieperfornirLeiservizie/oiprodottiassicuratividaLeirichiestioinsuofavoreprevisti.NellanostraSocietài dati saranno trattati da tutti i dipendenti e collaboratori, in qualità di Responsabili o di Incaricati, nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle speci-fiche finalità indicate nella presente informativa e in osservanza alle disposizioni di legge vigenti. Per taluni servizi, inoltre, la Società si potrà avvalere di soggetti terzi che svolgono per conto e secondo le istruzioni della Società stessa, in Italia o all’estero, attività di natura tecnica, organizzativa e operativa.

3. Comunicazione dei dati a soggetti terzi -I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati, o aventi natura pubblica che operano -in Italia o all’estero -anchecomeautonomititolari,soggettitutticosìcostituentilacosiddetta“catenaassicurativa”.L’elencodeisoggettiaiqualipotrannoesserecomunicati idatipersonali,nell’ambitodi tale “catenaassicurativa”,èconsultabile nel sito internet della Società www.italiana.it. I dati personali acquisiti non saranno soggetti a diffusione. I suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati per le finalità amministrativo contabili, comedefiniteall’art.34,comma1-terdelD.Lgs.196/2003,asocietàcontrollanti,controllateocollegateaisensi dell’art. 2359 c.c. (situate anche all’estero) ovvero a società sottoposte a comune controllo.

4. Trasferimento dei dati all’estero - I dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea sempre nell’ambito delle finalità indicate nella presente informativa.

5. Diritti dell’interessato-(art.7delD.Lgs.196/2003)-Leihaildirittodiconoscere,inognimomento,qualisiano i Suoi dati presso la nostra Società, la loro origine e come vengano trattati; ha inoltre il diritto, se ne ricorrano i presupposti di legge, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e diopporsiinognimomentoallorotrattamento,secondolemodalitàprevistedall’art.9delD.Lgs.196/2003e di ricevere tempestivo riscontro in proposito. Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per assumere informa-zioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono aconoscenzanonesitiarivolgersialnostroServizio“BenvenutiinItaliana”ItalianaAssicurazioni-ViaM.U.Traiano, 18 – 20149 Milano, Numero Verde 800 101313 - E-mail: [email protected]

6. Titolare e Responsabili del trattamento -Il titolare del trattamento è la Italiana Assicurazioni S.p.A. -Via M. U. Traiano, 18 – Milano. L’elenco aggiornato dei Responsabili interni del trattamento è reperibile nel sito internet della Società www.italiana.it

Consenso necessario Il consenso al trattamento dei suoi dati personali per l’esecuzione dei servizi richiesti e per le finalità assicurative di cui al punto 1 dell’informativa è indispensabile e senza di esso non sarà possibile dare seguito a quanto richiesto e contrattualmente previsto. Consensi facoltativi La Compagnia può ricorrere al trattamento dei suoi dati personali anche per finalità diverse da quelle di cui al punto 1 dell’informativa. Si tratta di finalità connesse ma non indispensabili ai fini dell’esecuzione di quanto da Lei richiesto e contrattualmente previsto. Per questo motivo, la Compagnia Le chiede di esprimere facoltativa-mente il suo consenso al trattamento dei suoi dati con riferimento a specifiche finalità, apponendo un segno sulle caselle contraddistinte da un sì o da un no.

iNforMativa ai SENSi dEll’artiColo 13 dEl dECrEto lEgiSlativo N. 196/2003

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MODULO DI ADESIONE AL "PROGRAMMA SPIN SYSTEM"POLIZZA COLLETTIVA N. 2017/76666 AGENZIA BRESCIA A2LCognome/NomeAssicurando_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Residente in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cap _ _ _ _ _ _Città _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prov. _ _P.I./Cod.fisc. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Tel._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cell. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E - mail _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Marca veicolo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Modello _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nuovo Usato Spin Code _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Targa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Valore Assicurato Veicolo € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Data1^Immatricolazione_ _ _ _ _ _ _ _Vincolo a favore di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Scadenza vincolo _ _ _ _ _ _ _ _IVA compresa esclusa Premio Assicurativo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Così ripartito Sezioni:Danni Assistenza InfortuniDicuiimposte

Costi totali a carico Assicurato _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Dicuicostidiintermediazione _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Il pacchetto assicurativo prescelto nonché le condizioni particolari attivate, di cui al fascicolo informativo mod. 2001 SC contenente la Nota Informativa (comprensiva del glossario), le Condizioni di Assicurazione e il Modulo di Adesione consegnati all’Assicurando, sono quelli di seguito selezionati:

SPIN CAR 1 SPIN CAR 2 SPIN CAR 3 SPIN CAR 4 SPIN CAR 5 SPIN LIGHT 1 SPIN LIGHT 2 VEICOLOMUNITODIIMPIANTOANTIFURTOSATELLITARE PROGRAMMA TOP SPIN 2 YEARS PROGRAMMA TOP SPIN 3 YEARS PROGRAMMA UP 12 PROGRAMMA UP 24

L’attivazione della copertura assicurativa prescelta avviene tramite l’emissione dell’apposito certificato di assicura-zione consegnato dalla Concessionaria al Cliente al ritiro del veicolo.Le garanzie assicurative previste avranno effetto dalla data riportata nel Certificato di Assicurazione.Inottemperanzaall’art.49comma3eall’art.56delRegolamentoISVAPn.5del16/10/2006,ilsottoscrittoassicuratodichiara di:aver ricevuto copia della informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti del contraente/assicurato(Mod.7A);

Firma per accettazione _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ avere ricevutocopiadelleinformazionidarenderealcontraente/assicuratoprimadellasottoscrizionedellapropostao,qualora non prevista, del contratto nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modi-fiche (Mod. 7B);avere ricevuto la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti

Firma per accettazione _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

faC-SiMilE Modulo di adESioNE

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CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALIPresoattodell’Informativadicuiall’art.13delDecretoLegislativon.196/03(esuccessivemodificazioniedintegrazioni)allegataalFascicoloInformativoMod2001SC03/2017,acconsentoaltrattamento da parte di Italiana Assicurazioni Spa dei dati personali e sensibili che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere ed alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti di cui al punto 3 della predetta informativa, che li possono sotto-porre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1 della medesima informativa o obbligatori per legge.

Firma per accettazione _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER RICERCHE DI MERCATO E/O FINALITà COMMERCIALIPresoattodell’Informativadicuiall’art.13delDecretoLegislativon.196/03(esuccessivemodificazioniedintegrazioni)allegataalFascicoloInformativoMod.2001SC03/2017,acconsentoaltrattamentodapartediItalianaAssicurazioniSpa dei dati personali che mi riguardano, per partecipare a rilevazioni della qualità dei servizi, elaborazione di studi, inda-gini statistiche e ricerche di mercato effettuate da soggetti terzi per conto della Compagnia, nonché al fine di ricevere materialepubblicitarioe/oinformativoperfinalitàpromozionalidapartedellaCompagnia,delleSocietàdelGruppoReale Mutua o di partner commerciali delle medesime. Prendo inoltre atto che il consenso è in questo caso del tutto facoltativoecheuneventualerifiutononprodurràalcuneffettocircalafornituradeiservizie/oprodottiassicurativiindicati nell’informativa.

Presto il consenso: SI NOPresto il consenso all’utilizzo di strumenti elettronici (e-mail,messaggi tipo Mms o Sms) SI NO

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Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le seguenti Condizioni di Assicurazione riportate nel fascicolo informativo:2.2 rinnovo contratto - disdetta, 2.3 recesso in caso di sinistro, 2.4 estinzione anticipata, 2.7 risoluzione del contratto per sinistro, 2.9 dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, 2.10 aggravamento del rischio, 3.3 valore assicurato, 3.4 danni esclusi, 3.5 scoperti e franchigie - limiti di indennizzo, 3.6 obblighi in caso di sinistro, 3.7 procedura per la valutazione del danno, 3.8 determinazione del danno - calcolo del deprez-zamento, 3.9 procedure per la liquidazione del danno, 3.10 liquidazione del danno - regola proporzionale, 3.11 obbligo della conservazione delle tracce del sinistro, 3.12 recupero del veicolo rubato, 5.14 delimitazioni, 5.15 obblighi dell’assicu-rato in caso di sinistro, 5.16 mancato utilizzo delle prestazioni, 6.2 criteri di indennizzabilità, 6.6 esclusioni - riduzione di indennizzo, 6.7 limiti di età - persone non assicurabili, 6.8 denuncia dell’infortunio e obblighi in caso di sinistro, 6.9 controversie - arbitrato irrituale

Luogo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Data _ _ _ _ _ _ Firma per accettazione _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

faC-SiMilE Modulo di adESioNE

Page 49: Programma Spin System - Italiana Assicurazioni · 2017-11-06 · Programma Spin System Il presente FASCICOLO INFORMATIVO, contenente: • Nota Informativa, comprensiva del glossario;

Mod. 2001 SC / FI - Ed. 03/2017

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