Progetto NO TRATTA - asgi.it · normative nazionali e dell’Unione Europea IN MATERIA DI PROCEDURA...

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Progetto NO TRATTA Formazione strumenti e campagna di sensibilizzazione (IT) - HOME/2011/ISEC/THB/4000003855 PROTEZIONE INTERNAZIONALE E CORRELAZIONI CON LA TRATTA DI ESSERI UMANI Avv. Anna Brambilla - ASGI Associazione Studi Giuridici Immigrazione Bologna 6 maggio 2014

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Progetto NO TRATTA

Formazione strumenti e campagna di sensibilizzazione(IT) - HOME/2011/ISEC/THB/4000003855

PROTEZIONE INTERNAZIONALE E CORRELAZIONI CON LA TRATTA DI ESSERI UMANI

Avv. Anna Brambilla - ASGI Associazione Studi Giuridici ImmigrazioneBologna 6 maggio 2014

La protezione internazionale: principali tappe storiche

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

Convenzione di Ginevra del 1951 - status di rifugiato

Art. 10 Costituzione italiana - Diritto di asilo

Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 entrata invigore il primo settembre 1997

Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997 edentrato in vigore il 1° maggio 1999

Consiglio europeo di Tampere nel 1999 (Prima fase delsistema europeo di asilo)

Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 edentrato in vigore il 1° dicembre 2009.

Programma di Stoccolma (Seconda fase del sistemaeuropeo di asilo)

Svilupponormativaeuropea sutratta e iltraffico diesseriumani

FINE SECONDA GUERRA MONDIALE

IL RIFUGIATOCOME PERSONASINGOLAPERSEGUITATOPER MOTIVIPOLITICI O ETNICI

CROLLO DEL MURO DI BERLINO

INIZIO DELLACRISI DELL’ASILOE NECESSITA’ DITROVARE FORMEDI PROTEZIONEPER FLUSSI DIPERSONE IN FUGADA VIOLENZE

Normativa in materia di protezione internazionale: principali tappe storiche e disposizioni fondamentali

Art. 10 Costituzione ItalianaLo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio dellelibertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d’asilo nel territoriodella Repubblica, secondo le condizioni indicate dalla legge

Convenzione di Ginevra del 1951

ART. 1, LETT A CG – RIFUGIATO è colui che “nel giustificato timore d'essereperseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la suaappartenenza ad un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, sitrova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per taletimore, non vuole domandare la protezione di detto Stato, oppure a chiunque,essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato domicilio in seguito a taliavvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi”

ARTICOLO 33 CG – DIVIETO DI ESPULSIONE O DI RESPINGIMENTO(REFOULEMENT)

DIVIETO DI RESPINGERE UN RIFUGIATO/RICHIEDENTE ASILO ALLAFRONTIERA, O DI RINVIARLO, DOPO L’AMMISSIONE SUL TERRITORIO, IN UNPAESE OVE RISCHI PERSECUZIONE – (Irrilevanza della condizione di regolaritào meno del soggiorno)

La protezione internazionale: principali tappe storiche

L’evoluzione della normativa in materia di asilo è dovuta principalmente alrecepimento o all’attuazione di disposizioni comunitarie.

A partire dal Trattato di Amsterdam, firmato nel 1997 ed entrato in vigorenel 1999, i paesi dell’Unione Europea hanno iniziato a compiere i passaggiverso la comunitarizzazione della materia dell’asilo e dell’immigrazione.

I quattro ambiti fondamentali, oggi totalmente riformati, sono:

• determinazione dello stato responsabile dell’esame della domanda,

• norme minime di accoglienza per i richiedenti asilo,

• norme minime per l’attribuzione della qualifica e il contenuto dello statusdi rifugiato e di protezione sussidiaria,

• norme minime relative alla procedura per il riconoscimento dello statusdi protezione internazionale.

Dall’introduzione di norme minime ai quali i singoli Stati erano tenuti aconformare la normativa nazionale, si passa ora alla definizione di unapolitica comune, come previsto dal Programma di Stoccolma, approvatonel 2010.

La protezione internazionale: principali disposizioninormative nazionali e dell’Unione Europea

IN MATERIA DI STATUS•Direttiva 2011/95/UE, del 13 dicembre 2011, recante normesull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica dibeneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per irifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezionesussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione– in vigore dal 22 dicembre 2013)•DECRETO LEGISLATIVO N. 18 del 21 febbraio 2014, di attuazione delladirettiva 2011/95, e che reca modifiche al decreto legislativo n.251/2007, cd decreto qualifiche, che aveva dato attuazione alla direttiva2004/83/CE cd direttiva qualifiche.

•Direttiva 2004/83/CE, cd direttiva qualifiche, recante norme minimesull’attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica delrifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta(abrogata).

La protezione internazionale: principali disposizioninormative nazionali e dell’Unione Europea

IN MATERIA DI PROCEDURA

•Direttiva 2005/85/CE del 1°dicembre 2005, cd direttiva procedure,relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri aifini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.•DECRETO LEGISLATIVO N. 25 DEL 28 GENNAIO 2008, cd decretoprocedure, di attuazione della Direttiva 2005/85/CE

•Direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013, recante procedure comuni aifini del riconoscimento e della revoca dello status di protezioneinternazionale (rifusione)

N.B. Lo Stato italiano NON ha ancora provveduto a dare attuazione allaDIRETTIVA 2013/32/UE, ma il termine per il suo recepimento è fissatoper il 20 luglio 2015, dal 21 luglio 2015 la DIRETTIVA 2005/85/CE saràabrogata.

La protezione internazionale: principali disposizioninormative nazionali e dell’Unione Europea

IN MATERIA DI ACCOGLIENZA

•Direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003, cd direttiva accoglienza, normeminime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.•DECRETO LEGISLATIVO N. 140 DEL 30 MAGGIO 2005, cd decretoaccoglienza, di attuazione della direttiva 2003/9/CE

•Direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013, relativa all'accoglienza deirichiedenti protezione internazionale (rifusione)

N.B. Lo Stato italiano NON ha ancora provveduto a dare attuazione allaDIRETTIVA 2013/33/UE, ma il termine per il suo recepimento è fissatoper il 20 luglio 2015, dal 21 luglio 2015 la DIRETTIVA 2003/9/CE saràabrogata..

La protezione internazionale: principali disposizioninormative nazionali e dell’Unione Europea

IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTEALL’ESAME DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sistema Eurodac•Regolamento (UE) n. 603/2014 del26 giugno 2013 (rifusione)

Sistema Eurodac•Regolamento (CE) n. 2725/2000 cheistituisce il cd Sistema Eurodac.•Regolamento (CE) n. 407/2002, chedefinisce le modalità di applicazione.

Sistema Dublino•Regolamento (UE) n. 604/2013 cd“DUBLINO III” (rifusione).•Regolamento di esecuzione (UE) n.118/2014 del 30 gennaio 2014(modifica)

Sistema Dublino•Regolamento (CE) n. 343/2003 cd.“DUBLINO II”.•Regolamento (CE) n. 1560/2003,sulle modalità di applicazione del Reg.“Dublino II”

Per le domande presentate dal 1gennaio 2014, ed alle richieste di presao ripresa in carico presentate dopo l'1gennaio 2014

Per le domande presentate sino al 31dicembre 2013

La normativa in materia di protezione internazionale èandata evolvendosi nel senso di riservare sempre maggioreattenzione al diritto alla protezione sulla basedell’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, inparticolare, sulla base del genere e dell’orientamentosessuale.

È inoltre aumentata l’attenzione verso:

-le violenze di tipo sessuale come forme di violenzageneralizzata soprattutto nelle situazioni di conflitto

-La violenza sessuale come atto di persecuzione

-La stratificazione di traumi durante tutto il percorso che irichiedenti protezione compiono per arrivare nel Paesed’asilo

-Le connessioni tra protezione internazionale e tratta (anchea livello normativo)

Aggressione sessuale da parte di persone in posizione diautorità.Sesso per sopravvivenza / prostituzione forzata.Sfruttamento sessuale di persone in cerca di statuslegale nei paesi d’asilo o di accesso ad assistenza erisorse, ripresa di pratiche tradizionali dannose.

Nel Paese d’asilo

Aggressioni sessuali da parte di banditi, guardie difrontiera, pirati.Cattura a scopo di tratta da parte di trafficanti ecommercianti di schiavi.

Durante la fuga

Abuso da parte di persone in posizione di potere; barattosessuale di donne;aggressione sessuale, stupro, sequestro da parte dimembri armati appartenenti alle parti in conflitto,comprese le forze di sicurezza;stupro di massa e gravidanze forzate.

Durante ilconflitto, primadella fuga

Tipo di azioneFase

Da Tratto da UNHCR, 2003, Violenza sessuale e di genere nei confronti di rifugiati,rimpatriati e sfollati interni. Linee guida per la prevenzione e la rispostawww.unhcr.it/news/download/140/807/.../violenzasessuale- e-di-genere.html, p. 20.

Normativa in materia di protezione internazionale:principi fondamentali

Principio di non refoulementL’accesso del richiedente protezione internazionale al territorionazionale non deve incontrare limiti o preclusioni formali che possanopregiudicare il diritto ad accedere alla procedura

“Un cittadino di un paese terzo deve essere considerato un richiedente asilo/protezioneinternazionale se esprime in un qualsiasi modo il timore di subire un grave danno facendoritorno al proprio paese di origine o nel paese in cui aveva precedentemente la dimoraabituale.L'intenzione di chiedere protezione non deve essere manifestata in una forma particolare.Non occorre che la parola "asilo“ sia pronunciata espressamente;l'elementodeterminante è l'espressione del timore di quanto potrebbe accadere in caso di ritorno”(Manuale pratico per le guardie di frontiera – par. 20).

Il riconoscimento dello status di rifugiato ha naturadichiarativa.L’obbligo di tutela nasce dal momento in cui l’individuo soddisfa icriteri indicati nell’art. 1 della Convenzione di Ginevra e giunge nelterritorio o si trova nella giurisdizione di uno Stato estero,indipendentemente dall’avvenuto riconoscimento formale da partedello Stato: “una persona non diventa rifugiato perché è riconosciutacome tale, ma è riconosciuta come tale proprio perché è un rifugiato”.

Normativa in materia di protezione internazionale:la procedura (cenni)

Presentazione della domanda

la domanda di asilo può essere presentataalla “polizia di frontiera ovvero alla Questuracompetente per il luogo di dimora”Divieto per le autorità italiane di informarele autorità diplomatiche o consolari delpaese di provenienza

Fotosegnalamento

Determinazione stato membrocompetente all’esame delladomanda di asilo

SISTEMA EURODAC

Applicazione dei criteri previsti dalRegolamento Dublino III. Se la competenzasi radica in un altro Stato membro puòessere disposto il trasferimento delrichiedente

Verbalizzazione della domanda(Mod. C3)

Audizione avanti CommissioneTerritoriale

Il richiedente asilo ha pertanto diritto adallegare alle sue dichiarazioni ognidocumentazioneche ritenga utile a conforto dell’istanza.

Componenti sono nominati con Decretodel Ministero dell’Interno e esse sono composte da unfunzionario di Prefettura, da un funzionario dellaPolizia di Stato, da un rappresentante della conferenzaStato-città ed autonomie locali e da un rappresentantedell’UNHCR

CHI E' IL BENEFICIARIO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE?

Il cittadino straniero cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lostatus di protezione sussidiaria

STATUS DI RIFUGIATO(Rif. Normativi: art. 1, Conv. Ginevra, art. 2, lett. f), d.lgs. n. 251/07)

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI

• Il timore ragionevole “...temendo a ragione..”• La presenza fuori dal Paese “...si trova fuori dal Paese del quale è

cittadino...”• L'impossibilità/non volontà di protezione nazionale “...e non può o,

non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questoPaese [del paese di cui è cittadino] oppure che,non avendo la cittadinanzae trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito ditali avvenimenti non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra …”

• La persecuzione

N. B. Il timore di persecuzione è caratterizzato sia da una componentesoggettiva, consistente nel “timore”, che corrisponde ad uno statomentale, e da una componente oggettiva, la fondatezza del timore, che sifonda su elementi oggettivi e circostanze esterne, senza le quali lo statomentale non acquista rilevanza perché non giustificato.

LO STATUS DI RIFUGIATO:GLI AGENTI DI PERSECUZIONE

I responsabili della persecuzione (ma anche deldanno grave in caso di protezione sussidiaria):

> Lo Stato: nel caso di persecuzioni direttamenteimputabili allo Stato

> Partiti o organizzazioni internazionali checontrollano lo Stato o una parte consistente delsuo territorio → persecuzioni imputabili a soggettiassimilabili allo Stato

> Soggetti non statuali → persecuzioni imputabili asoggetti privati o gruppi sociali, contro cui loStato non sia in grado di offrire adeguataprotezione

LO STATUS DI RIFUGIATO:GLI ATTI DI PERSECUZIONE

• una minaccia alla vita o alla libertà personale dell’individuo(combinato disposto dagli artt. 1 A(2) e 33 Conv. Ginevra1951)

• una grave violazione dei diritti umani inderogabili (inparticolare, tortura, altri atti o trattamenti inumani edegradanti, riduzione in schiavitù o servitù, condannapenale per fatti non previsti anticipatamente come reato, ocon pene più gravi di quelle anticipatamente stabilite dallalegge)

• la somma di diverse misure, incluse eventuali violazioni deidiritti umani, il cui impatto complessivo siasufficientemente grave da avere un effetto analogo ad unaviolazione grave di diritti umani fondamentali

LO STATUS DI RIFUGIATO:GLI ATTI DI PERSECUZIONE (SEGUE)

• Atti di violenza fisica o psichica, inclusa la violenza sessuale;• provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari,

discriminatori o attuati in modo discriminatorio;• azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o

discriminatorie;• rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente

sanzione sproporzionata o discriminatoria;• azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di

prestare servizio militare in un conflitto in cui potrebbero essererichiesto il compimento di atti criminali;

• atti specificamente diretti contro un sesso o contro l’infanzia.• Riferimenti in diritto comunitario: art. 9.2 Dir. 2011/95/UE• Riferimenti in diritto italiano: art. 7 D. Lgs. 251/2007

LO STATUS DI RIFUGIATO:GLI ATTI DI PERSECUZIONE (SEGUE)

• Il d.lgs. n. 28/2014 ha finalmente equiparato ai fini delriconoscimento dello status di rifugiato gli atti dipersecuzione alla mancanza di protezione da tali atti (art.8, co. 1), protezione che deve essere “effettiva” e “nontemporanea”.

“se la vittima fornisce una dichiarazione processuale controi propri trafficanti o le proprie Madam, il dichiarante sitroverà a serio rischio di persecuzione da parte degli stessitrafficanti in caso di ritorno in Nigeria. Sebbene, inoltre, ilquadro normativo ed istituzionale nigeriano preveda formedi tutela a favore delle stesse, si reputa che tali misure,vista anche l'incidenza e l'estensione del fenomeno nelPaese, non possono essere assicurate in ogni singoloStato” (decisione CT Torino 10.04.13)

LO STATUS DI RIFUGIATO:MOTIVI DI PERSECUZIONE

Gli atti persecutori sono rilevanti solo semotivati da ragioni di:

• RAZZA• RELIGIONE• NAZIONALITA’• APPARTENZA AD UN PARTICOLARE

GRUPPO SOCIALE• OPINIONI POLITICHE

LO STATUS DI RIFUGIATO:APPARTENENZA AD UN DETERMINATO GRUPPO SOCIALE

Si considera che un gruppo costituisce un particolare grupposociale in particolare quando:

C'è condivisione di una caratteristica comune innata (comeil sesso o una casta o l’età), di una storia comuneimmodificabile (come aver fatto parte di un’associazione odi una classe professionale), o una caratteristicafondamentale per la loro coscienza e identità (comeorientamento sessuale o identità di genere).

i membri del gruppo condividono una caratteristica che lorende riconoscibile e lo contraddistingue dal resto dellasocietà, che ne identifica la diversità.

LO STATUS DI RIFUGIATO E APPARTENENZA AD UN DETERMINATOGRUPPO SOCIALE

DECISIONI NAZIONALI DI RILEVANTE INTERESSE

• Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino

LO STATUS DI RIFUGIATO:DECISIONI DI ALTRE CORTI NAZIONALI DI RILEVANTE INTERESSE(applicazione di disposizioni normative di derivazione comunitaria)

• Appeal Committee Greece, 23.4.13(caso relativo ad una richiedente etiope costretta durante laminore età al lavoro forzato e vittima di sfruttamento a scoposessuale – altri elementi presi in considerazione: analfabetismototale, assenza di legami familiari nel Paese d’origine e assenza dieguale trattamento in quanto donna sola)

In conclusion, as regards persecution, the Committee took intoconsideration forced labour, the cumulative effects of the variousforms of discrimination which could make life in her country ofresidence intolerable, and also her gender. All of the above madethe Applicant a member of the particular social group of “singlewomen in Ethiopia”.

Outcome:

Having verified the conditions, the Committee held that theappeal was substantially well-founded and it recognised theApplicant's refugee status.

LO STATUS DI RIFUGIATO:DECISIONI DI ALTRE CORTI NAZIONALI DI RILEVANTE INTERESSE(applicazione di disposizioni normative di derivazione comunitaria)

• Austria - Asylum Court, 29 January 2013, E1 432053-1/2013(caso relativo ad una richiedente asilo pakistana transgendervittima di discriminazione e costretta alla prostituzione)

The Asylum Court stated with reference to the country reports that thediscrimination reported by the Applicant represented grounds for asylum.In the disputed decision the Federal Asylum Agency had stated thatinvoluntary prostitution would be the only opportunity for her to earn aliving and this represented a violation of Article 3 ECHR. Disadvantages ina social, economic or religious sphere can be sufficient for an affirmationof refugee status, insofar as they are for reasons relevant to asylum, ifthey reach such an intensity that it becomes unbearable for the asylumseeker to remain in his home country.

These conditions exist in this case, which is why refugee status shouldhave been recognised.

Outcome:

The appeal was granted and the Applicant's refugee status wasrecognised.

LO STATUS DI RIFUGIATO:DECISIONI DI ALTRE CORTI NAZIONALI DI RILEVANTE INTERESSE(applicazione di disposizioni normative di derivazione comunitaria)

• France - CNDA, 23 September 2011, Mr. D., n°11007337Caso relativo ad un richiedente asilo di origine mauritana fuggitoper porre fine allo stato di servitù

An applicant who demonstrated his will to put an end to his situation ofservitude in Mauritania was considered as having a behavior whichinfringes on the customs of this country. He must be considered as amember of a social group whose members are, due to commoncharacteristics which define then in the eyes of the Mauritanian society,likely to face persecution against which authorities are not able to protectthem.

The CNDA found that the applicant should be considered as a member ofa social group whose members are, due to common characteristics whichdefine then in the eyes of the Mauritanian society, likely to facepersecution against which authorities are not able to protect them.

The CNDA concluded that the applicant had a well-founded fear of beingpersecuted in case of return to his country.

Outcome:The applicant was granted refugee status.

LO STATUS DI RIFUGIATO:DECISIONI DI ALTRE CORTI NAZIONALI DI RILEVANTE

INTERESSE(applicazione di disposizioni normative di derivazione

comunitaria)

• UK Upper Tribunal [2010] UKUT 118 (IAC): ritiene chel’appellante rientri nel gruppo sociale delle “giovani donneche sono state vittime di tratta a scopo di prostituzione”[…] ritenendo che “la passata esperienza condivisa diessere state vittime di tratta per sfruttamento sessuale siriconduce ad una comune, immutabile caratteristica” [Trad.Lett.].

• UK - Upper Tribunal, 31 October 2007T: his case was thefirst application of Art 10 of the Qualification Directive inthe UK to a case involving human trafficking. The Tribunalfound that trafficking victims are capable of beingmembers of a Particular Social Group and that both subparagaphs of Art 10(d) must be satisfied.

LO STATUS DI RIFUGIATO:Richiesta di protezione e credibilità

Una delle motivazioni più frequenti, per non dire la più frequente, alla basedel rigetto è la "mancanza di credibilità" o "incongruenza" delle dichiarazionirese dai richiedenti asilo in fase di audizione.

Secondo la Direttiva Qualifiche approvata dall’UE nel 2004 (e poi modificata nel dicembre2011),“qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da provedocumentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria” purché ilrichiedente mostri: di avere compiuto “sinceri sforzi per circostanziare la domanda”; diavere fornito una spiegazione soddisfacente della mancanza di altri elementi, odichiarazioni “ritenute coerenti e plausibili”; e infine di essere “in generale attendibile”.1

Come già nel Manuale dell’UNHCR (1992), la Direttiva Qualifiche consente quindi divalutare la generale coerenza, plausibilità e credibilità della storia del richiedente asilocome alternativa alla produzione di prove documentali, qualora queste non sianodisponibili.Nei vari paesi europei si è così assistito ad una progressiva crescita di importanza dellestorie dei richiedenti asilo ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

Di fatto però, in molti casi il giudizio sulla credibilità della storia ha finito per sostituire laricerca o l’esame delle prove documentali; come corollario, la motivazione piùfrequentemente adottata nei dinieghi si riferisce alla non credibilità della storia narrata.Eppure la Direttiva Qualifiche non spiega in che modo sia possibile accertarel’attendibilità di tali racconti.

Poiché la credibilità si basa sulla narrazione, è di cruciale importanza capire inche modo questa viene raccolta, in che tempi e da chi, sapendo che ognuna diqueste variabili potenzialmente introduce variazioni nel racconto stesso.

Da Asilo in Europa –Barbara Sorgoni ricercatrice e docente di Antropologia culturaleall’Università di Bologna

IL BENEFICIARIO DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Colui che:

1) non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato

2) ma che, in caso di ritorno nel paese di origine, correrebbe unrischio effettivo di subire un danno grave, e non può o non vuole,a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di quel paese.

Un DANNO GRAVE è:

a) La condanna a morte o all’esecuzione (artt. 2 e 3 CEDU, 2 e 19 Carta dei dirittifondamentali);

b) La tortura o un’altra forma di trattamento umano o degradante nel paese diorigine (artt. 2 e 3 CEDU, 2 e 19 carta dei diritti fondamentali)

c) La minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivanteda violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno o internazionale .

Rif. Normativi: art. 14, d.lgs. n. 251/2007

IL BENEFICIARIO DI PROTEZIONE SUSSIDIARIADECISIONI DI ALTRE CORTI NAZIONALI DI RILEVANTE INTERESSE(applicazione di disposizioni normative di derivazione comunitaria)

• France - CNDA, 29 July 2011, Miss O., n°10020534Caso di una richiedente asilo nigeriana alla quale non è stato riconosciuto lostatus di rifugiato ma è stata riconosciuta la protezione sussidiariaYoung Nigerian women, especially those coming from the region of Benin City(State of Edo), who were forced to prostitute themselves in Europe in atransnational network of human trafficking, and who managed to extricatethemselves from this network and to stop this forced activity, should not beseen as members of a particular social group in Nigeria. However, they faceinhuman or degrading treatment in case of return to their country of originand should therefore be granted subsidiary protectionIn this decision, the CNDA assesses the case firstly in light of the refugeedefinition and then in light of the definition of subsidiary protection. On thefirst aspect (refugee status), the Court excludes the persecution ground ofmembership of a particular social group for victims of prostitution originatingfrom the State of Edo in Nigeria, contrary to a previous decision (wellreasoned) of another judgment section of the CNDA (cf. CNDA, 29 avril 2011,Mlle E., n°10012810, also summarised in this database. The CNDAnevertheless considers that a serious threat (within the meaning of subsidiaryprotection) exists, without however giving any criteria for the definition ofinhuman or degrading treatment.

IL BENEFICIARIO DI PROTEZIONE SUSSIDIARIADECISIONI DI ALTRE CORTI NAZIONALI DI RILEVANTE

INTERESSE(applicazione di disposizioni normative di derivazione

comunitaria)

• Sweden - Migration Court of Appeal, 17 March2010

Caso di una richiedente asilo di originimontenegrine che lamentava il rischio di subireaggressioni sessuali da parte di parenti in caso diritorno in patria

Sexual violence, assault and forced prostitution wasnot considered sufficient for subsidiary protection tobe granted since it had not been shown that theauthorities lacked will or were unable to offerprotection

LA PROTEZIONE UMANITARIAFONTI NORMATIVE

• Art. 5, co, 6 TU imm.: “Il rifiuto o la revoca del permesso disoggiorno possono essere altresi' adottati … salvo che ricorranoseri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti daobblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Ilpermesso di soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dalquestore”

• Art. 19 co. 1 TU imm.: “In nessun caso puo' disporsi l'espulsione oil respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possaessere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, dilingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, dicondizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essererinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dallapersecuzione”

• Art. 11, co. 1, lett. C-ter, TU imm.: “per motivi umanitari, nei casidi cui agli articoli 5, co. 6 e 19, co. 1, del testo unico, previoparere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dellostatus di rifugiato ovvero acquisizione dall'interessato didocumentazione riguardante i motivi della richiesta relativi adoggettive e gravi situazioni personali che non consentonol'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale”

LA PROTEZIONE UMANITARIA

Carattere residuale• Persone per le quali non sussistono i presupposti

per il riconoscimento della protezioneinternazionale, ma sussistono gravi motivi dicarattere umanitario(problemi di salute,vulnerabilità)

• I seri motivi di carattere umanitario “non devononecessariamente trovare un preciso riscontro indisposizioni costituzionali o internazionali, mapossono anche rispondere all’esigenza di tutela deidiritti umani imposta in via generale dall’art. 2 dellaCostituzione”

• Persone alle quali è prevista l’applicazione delleclausole di esclusione dal riconoscimento dellaprotezione internazionale ma che se espulsesarebbero a rischio della vita o di trattamentiinumani e degradanti

CONFRONTO PROTEZIONE INTERNAZIONALEE PROTEZIONE UMANITARIA

•Pds 1 anno rinnovabile•Titolo di viaggio amaggiore discrezione p.a.• Unità familiare nontutelata• Non tutelato l’accessoall’alloggio sociale• Accesso limitato alleprestazioni sociali• NO Ps Lungo soggiornanti

•Pds 5 anni rinnovabile•Titolo o documento diviaggio pienamentericonosciuto dalla leggecome diritto, a certecondizioni•Tutela piena unitàfamiliare (ric. Fam.Facilitato)•Accesso all’alloggio sociale•Accesso a tutte leprestazioni sociali•PS Lungo soggiornanti

PROTEZIONE UMANITARIAPROTEZIONEINTERNAZIONALE

ELEMENTI DI CRITICITA’ NELLA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTODELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE (cenni)

• Difficoltà di accesso alla procedura (respingimenti, riammissionimrimpatri ed espulsioni)

• Durata complessiva della procedura di asilo

• Insufficienza del sistema di accoglienza e rischio di accoglienzainadeguata/trattenimento

• Assenza di servizi di tutela adeguati e specifici

• Applicazione del Regolamento Dublino

• Composizione delle Commissioni Territoriali per il Riconoscimentodella Protezione Internazionale

• Valutazione della credibilità del richiedente

• Valutazione prevalente dei rischi di persecuzione o danno grave nelPaese d’origine

• Rischio di abbandono e marginalità sociale dopo la valutazione delladomanda di protezione internazionale

ELEMENTI DI CRITICITA’ NELLA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTODELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE: LA CREDIBILITA’

Una delle motivazioni più frequenti, per non dire la più frequente, alla base del rigetto èla "mancanza di credibilità" o "incongruenza" delle dichiarazioni rese dai richiedenti asiloin fase di audizione.

Secondo la Direttiva Qualifiche approvata dall’UE nel 2004 (e poi modificata nel dicembre2011),“qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da provedocumentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria” purché ilrichiedente mostri: di avere compiuto “sinceri sforzi per circostanziare la domanda”; diavere fornito una spiegazione soddisfacente della mancanza di altri elementi, odichiarazioni “ritenute coerenti e plausibili”; e infine di essere “in generale attendibile”.

Come già nel Manuale dell’UNHCR (1992), la Direttiva Qualifiche consente quindi divalutare la generale coerenza, plausibilità e credibilità della storia del richiedente asilocome alternativa alla produzione di prove documentali, qualora queste non sianodisponibili.Nei vari paesi europei si è così assistito ad una progressiva crescita di importanza dellestorie dei richiedenti asilo ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

Di fatto però, in molti casi il giudizio sulla credibilità della storia ha finito per sostituire laricerca o l’esame delle prove documentali; come corollario, la motivazione piùfrequentemente adottata nei dinieghi si riferisce alla non credibilità della storia narrata.Eppure la Direttiva Qualifiche non spiega in che modo sia possibile accertarel’attendibilità di tali racconti.

Poiché la credibilità si basa sulla narrazione, è di cruciale importanza capire in che modoquesta viene raccolta, in che tempi e da chi, sapendo che ognuna di queste variabilipotenzialmente introduce variazioni nel racconto stesso.

Da Asilo in Europa – Post di Barbara Sorgoni ricercatrice e docente di Antropologia culturaleall’Università di Bologna

ELEMENTI DI CRITICITA’ NELLA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTODELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE: IL RISCHIO DI EMARGINAZIONE

• Difficoltà di iscrizione anagrafica e di accesso ai servizi territoriali

• Difficoltà di accesso al mercato abitativo

• Difficoltà di riconoscimento dei titoli di studio e delle competenze professionali

• Difficoltà di accesso al mercato del lavoro

• Assenza di reti territoriali/familiari e sociali di riferimento

• Rischio di marginalità abitativa

• Rischio di maggiore vulnerabilità fisica e psicologica

• Rischio di sfruttamento lavorativo

• Rischio di sfruttamento sessuale

PROTEZIONE INTERNAZIONALE:QUALCHE DATO

• Prime dieci Paesi dei cittadini stranieri che hanno presentato domanda di asilo sono:Pakistan, Nigeria, Afghanistan, Senegal, Tunisia, Ghana, Somalia, Mali, Eritrea, CostaD’Avorio

• Nel 2012 le domande di protezione internazionale presentate in Italia sono state17.352, ovvero 20.000 in meno rispetto all’anno precedente.

• Nel corso del 2012, le istanze complessivamente esaminate dalle Commissioniterritoriali sono state 29.969. Per 6.545 persone, ovvero il 21,8% dei richiedenti, èstata riconosciuta una forma di protezione internazionale; in particolare, lo status dirifugiato è stato riconosciuto a 2.048 stranieri (6,8%) e la protezione sussidiaria èstata accordata a 4.497 stranieri (il 15%). Sommando a questi coloro a cui è statoproposto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (15.486, pari al51,6%), l’esito positivo delle domande in termini di riconoscimento di una qualcheforma di protezione è stato del 73,5%.

Dal Rapporto SPRAR 2012/2013

• Nel 2013 in tutta Europa si sono presentate 484.600 richieste di asilo, con unaumento di un terzo rispetto al 2012 (v. UNHCR Asylum Trends 2013)

• I maggior numero di nuove domande di asilo nel 2013 è stato presentato in Germania(109.600), in Francia (60.100) e in Svezia (54.300), tra i principali paesi didestinazione. Nel 2013 in Turchia, che oggi ospita il maggior numero di rifugiati infuga dalla Siria (640.889 rifugiati siriani al 18 marzo 2014), sono state presentate44.800 domande d'asilo, soprattutto da parte di cittadini iracheni e afghani.

• L’Italia nel 2013 ha ricevuto 27.800 domande di asilo.

Normativa in materia di tratta e richiami alla protezioneinternazionale

Articolo 14 Protocollo di Palermo del 2000

“Nessuna disposizione del presente Protocollopregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilitàdegli Stati ed individui ai sensi del dirittointernazionale, compreso il diritto internazionaleumanitario e il diritto internazionale dei dirittiumani e, in particolare, laddove applicabile, laConvenzione del 1951 e il Protocollo del1967 relativi allo Status dei Rifugiati e ilprincipio di non allontanamento”

Normativa in materia di tratta e richiami alla protezioneinternazionale

Articolo 40.4 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lottaalla tratta degli esseri umani (aperta alla firma il 16.5.2005

ed entrata in vigore il 1.2.2008)

“Nessuna disposizione della presente Convenzione incide suidiritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati e degliindividui in virtù del diritto internazionale, ivi compreso ildiritto internazionale umanitario e il diritto internazionalerelativo ai diritti dell’uomo e in particolare, laddoveapplicabile, della Convenzione del 1951 e delProtocollo del 1967 relativi allo status di rifugiati e alprincipio del non – rimpatrio (non refoulement) ivistabilito”

Normativa in materia di tratta e richiami alla protezioneinternazionale

Il par. 377 del Rapporto esplicativo che accompagnala Convenzione del Consiglio d’Europa, in relazioneall’articolo 40, stabilisce che:“Il fatto di essere vittima di tratta di esseriumani non può precludere il diritto di chiederee ottenere asilo e le Parti dovranno garantireche le vittime di tratta abbiano adeguatoaccesso a eque ed efficienti procedure d’asilo.Le Parti dovranno inoltre intraprendere tutte lemisure necessarie ad assicurare il pieno rispetto delprincipio di non-refoulement”.

Normativa in materia di tratta e richiami alla protezioneinternazionale

Direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressionedella tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

Art. 11.6: “Le informazioni di cui al paragrafo 5 riguardano, sedel caso, […] informazioni sulla possibilità di concedereprotezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CEdel Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minimesull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, dellaqualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa diprotezione internazionale, nonché norme minime sul contenutodella protezione riconosciuta e della direttiva 2005/85/CE delConsiglio, del 1 dicembre 2005, recante norme minime per leprocedure applicate negli Stati membri ai fini delriconoscimento e della revoca dello status di rifugiato o di altristrumenti internazionali o disposizioni nazionali analoghe”.

Normativa in materia di tratta e richiami alla protezioneinternazionale

D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24 - Attuazione direttiva 2011/36 - Art. 10

1. Le Amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle vittime ditratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo individuano misure dicoordinamento tra le attività istituzionali di rispettiva competenza, anche alfine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi ditutela.2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio1998 n. 286, allo straniero sono fornite adeguate informazioni, in una lingua alui comprensibile, in ordine alle disposizioni di cui al predetto comma 1,nonché, ove ne ricorrano i presupposti, informazioni sulla possibilità diottenere la protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19novembre 2007, n. 251.3. All’articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma3 è inserito il seguente: «3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresì,gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoriasono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima deidelitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.».

Normativa in materia di protezione internazionale erichiami alla tratta

Direttiva 2011/95/UE (Rifusione Direttiva Qualifiche)

“Nell’attuare il presente capo, gli Stati membri tengono conto dellaspecifica situazione di persone vulnerabili, quali […] le vittime dellatratta di esseri umani”

Direttiva 2013/33/UE (Rifusione Direttiva Accoglienza)

“Nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Statimembri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabiliquali: […] le vittime della tratta degli esseri umani”.

Normativa in materia di protezione internazionale erichiami alla tratta

D.lgs 251/07 (attuazione direttiva qualifiche come modificatodal d.lgs. 18/2014 in vigore dal 22.03.2014) - art. 19“Nell’attuazione delle disposizioni del presente capo, si tieneconto, sulla base di una valutazione individuale, della specificasituazione delle persone vulnerabili, quali […] le vittime dellatratta di esseri umani”.

Viene inoltre chiarito che per aversi riconoscimento dellostatus di rifugiato, i motivi di persecuzione possono esserecollegati tanto agli atti di persecuzione quanto alla mancanzadi protezione contro tali atti e che ai fini della determinazionedell'appartenenza a un determinato gruppo sociale odell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo,si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresal'identità di genere

Protezione internazionale :qualche riferimento bibliografico

•La tutela dei richiedenti asilo – Manuale giuridico perl’operatore (UNHCR E ASGI con il coordinamento delloSprar e la supervisione del Ministero dell’Interno

•Il diritto alla protezione – La protezione in Italia, qualefuturo? – Studio sullo stato del sistema asilo in Italia eproposte per la sua evoluzione –ASGI

•Per un’accoglienza e una relazione d’aiuto transculturali.Linee guida per un’accoglienza integrata e attenta allesituazioni vulnerabili dei richiedenti asilo e titolari diprotezione internazionale – Provincia di Parma e CIAC

•Sexual and Gender-Based Violence against Refugees,Returnees and Internally Displaced Persons - UNHCR