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1 Comitato tecnico-scientifico nazionale per l’attuazione del D.M. 9 maggio 2001 Seduta del 7 marzo 2005 RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II Note introduttive alla discussione

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Comitato tecnico-scientifico nazionale per l’attuazione del D.M. 9 maggio 2001

Seduta del 7 marzo 2005

RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II

Note introduttive alla discussione

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RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.

Le modifiche introdotte all’articolo 12 della direttiva 96/82/CE dalla direttiva 2003/105/CE indicano agli Stati membri di:

• provvedere nella […] loro politica in materia di assetto del territorio e/o altre politiche pertinenti, nonché nelle relative procedure di attuazione tengano conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva da un lato e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, per quanto possibile, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, dall’altro e, per gli stabilimenti esistenti, delle misure tecniche complementari a norma dell’articolo 5, per non accrescere i rischi delle persone.

• collaborare con la Commissione affinché, entro il 31 dicembre 2006 siano emanati, da parte della medesima […] orientamenti che definiscano una base di dati tecnici, inclusi i dati relativi ai rischi e gli scenari di incidenti, da utilizzare per valutare la compatibilità tra gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e le zone di cui al paragrafo 1. La definizione di tale base di dati tiene conto quanto più possibile delle valutazioni effettuate presso i gestori e di tutte le informazioni pertinenti, quali i vantaggi socioeconomici dello sviluppo e gli effetti mitiganti dei piani di sicurezza.

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RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.

Materie interessate Potestà Funzioni dello Stato

Governo del territorio Legislazione concorrente (art.117, comma 2 Cost.)

Determinazione dei principi fondamentali – vedi sentenza 303/2003 e 362/2003

Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Legislativa esclusiva dello Stato (art.117, comma 1, lettera s) Cost.)

Potestà regolamentare – sistema normativo “complesso e differenziato” - vedi sentenza 407/2002

Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale

Legislativa esclusiva dello Stato (art.117, comma 1, lettera m) Cost.)

Potestà regolamentare

Beni Culturali e paesistico-ambientali

Tutela – Legislazione esclusiva dello Stato

Valorizzazione – Legislazione concorrente

Con Legge statale sono disciplinate le forme di coordinamento tra Stato e Regioni (T.U. Beni Culturali D.lgs. n.42/2004, …)

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RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.

Il PDL AC 153 e altri “Governo del territorio” definisce tale materia come

[…] l’insieme delle attività conoscitive, valutative, regolative, di programmazione, di localizzazione e di attuazione degli interventi, nonché di vigilanza e controllo, volte a perseguire la tutela e la valorizzazione del territorio, la disciplina degli usi e delle trasformazioni dello stesso e la mobilità in relazione a obiettivi di sviluppo del territorio.

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RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.

Secondo il PDL AC 153 e altri, Il Governo del territorio comprende

[…] l’urbanistica, l’edilizia, i programmi infrastrutturali, la difesa del suolo nonché la cura degli interessi funzionalmente collegati a tali materie […]

La potestà legislativa in tale materia

[…] spetta alle regioni, ad esclusione degli aspetti direttamente incidenti sull’ordinamento civile e penale, sulla tutela dei beni culturali e del paesaggio, sulla tutela della concorrenza, nonché sulla garanzia di livelli uniformi di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

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RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.

Il governo del territorio, quindi, comprende:

• l’urbanistica (edilizia ed espropriazione); • parte qua dei lavori pubblici e della difesa del suolo

(Cost. 303/03 e 362/03); • il sistema di coordinamento con le materie pertinenti

e correlate (tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, …)

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RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.

Alla luce della nuova Costituzione il governo del territorio esprime contenuti che implicano l’azione politica e decisionale sul territorio, attraverso l’ideazione e la scelta di un determinato assetto di interessi legali al territorio stesso.

Il territorio, sotto questo profilo lega a se:• lo sviluppo economico; • le problematiche ambientali (tutela e valorizzazione di

risorse naturali, prevenzione dei rischi, profili igienico-sanitari, paesaggio, …);

• la connessione dell’ambiente e del paesaggio (non come materie, ma come “valore”) con aspetti relativi alla stessa materia del “governo del territorio”

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Il governo del territorio […] risponde all’esigenza di una sintesi politica: coordinare, portare a sintesi, assumere decisioni circa la necessaria parzialità delle proposte tecniche e dei provvedimenti di natura settoriale[…] per passare […] da una “tecnologia istituzionale” di governo (Government) alla “tecnologia istituzionale” del governare (Governance) (Delli Santi, 2004)

anche con strumenti strategici che prevedono una visione futura della città e del territorio e il loro posizionamento rispetto ai diversi territori e sistemi socio-economici, tramite l’esplicitazione di obiettivi e strategie da conseguire mediante politiche e interventi pubblici e sistemi di regolazione degli interventi privati.

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RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II. Obiettivi condivisibili tra i diversi strumenti (politiche) riguardanti

le aree a RIR

• garantire la sicurezza delle persone presenti negli immobili potenzialmente interessati dagli effetti degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, nonché preservare il capitale fisso sociale;

• garantire la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e dei beni culturali, paesistico-ambientali presenti nel contesto potenzialmente interessato dagli effetti degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

• garantire le condizioni territoriali, ambientali e di sicurezza dei contesti produttivi al fine di mantenere e potenziare i livelli occupazionali e incentivare il miglioramento della qualità ecologica delle imprese.

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Osservazioni sintetiche circa lo stato di attuazione del D.M. 9 maggio 2001

A tre anni dall’entrata in vigore, il DM 9 maggio 2001 ha dimostrato di poter essere attuato in particolare nelle regioni ove esiste una legislazione sul governo del territorio di recente formazione, anche con significative implementazioni della normativa “minima” tramite gli strumenti di pianificazione.

In alcune regioni, in base a quanto suggerito dallo stesso DM, il “controllo dell’urbanizzazione” è stato incardinato nell’ambito delle procedure di pianificazione ordinaria anche indipendentemente dall’ambito oggettivo della direttiva “Seveso II”.

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RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.

Punti da mantenere:

- livello “minimo” prescrittivo omogeneo sul territorio nazionale; - funzione e struttura di “guida” per la pianificazione nelle aree

RIR;- flessibilità di utilizzazione all’interno delle diverse LU.R. e nel

processo ordinario di pianificazione; - forma di “pianificazione strategica”, integrabile dagli strumenti

tipici del governo del territorio (PRG, PTCP);

- […] AGGIUNGERE PUNTI

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RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.

Punti da migliorare, sulla base dell’esperienza pregressa:

• generalizzazione del metodo di verifica della compatibilità territoriale, tenendo conto della classificazione delle destinazioni d’uso della disciplina urbanistica;

• metodo di verifica della compatibilità ambientale, tenendo conto delle declaratorie di tutela già definite dagli strumenti di pianificazione e dai vincoli esistenti, nonché della pericolosità degli stabilimenti;

• semplificazione e unificazione dello scambio e archiviazione delle informazioni;

• definizione di processi, anche economici, per l’attuazione delle previsioni di pianificazione e dei programmi integrati di intervento, con il coinvolgimento del gestore nelle forme di perequazione e di compensazione fondiaria laddove previste dalle LUR;

• definizione delle aree “intorno” agli stabilimenti ove agisce la normativa;• incentivazione del processo di pianificazione in sostituzione del regime

“transitorio”, definizione dei criteri di miglioramento edilizio degli immobili potenzialmente interessati da scenari di danno;

• […] AGGIUNGERE PUNTI

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RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.

Punti da innovare, in base all’esperienza pregressa:

• inserimento del “rischio tecnologico” nella struttura normativa regionale sul “governo del territorio”, e differenziazione dei livelli di pianificazione urbanistica anche per il RIR (strutturale / operativo-conformativo);

• definizione di livelli di “messa in sicurezza” da raggiungere tramite l’attuazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e conseguente applicazione dei principi di perequazione e compensazione a tutti i soggetti privati, inclusi i gestori;

• verifica degli effetti e della sostenibilità socio-economica delle misure di pianificazione delle aree a rischio di incidente rilevante (ritenendo applicabile la direttiva sulla VAS per la verifica della sostenibilità ambientale e assorbita tale verifica nelle VAS / VALSAT derivanti da legislazioni regionali (Emilia e Romagna, Veneto, Basilicata, Calabria, …) ;

• […] AGGIUNGERE PUNTI

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RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.

Obiettivo della discussione:

Definizione nel D.Lgs. di recepimento della direttiva 2003/105/CE degli obiettivi e dei criteri generali per l’emanazione di una norma (DPCM?) relativa a “linee guida” per il governo del territorio nelle aree a rischio di incidente rilevante, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti […] ad ampia base concertativa istituzionale e non, … e d’intesa con la Conferenza Unificata per:

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1. stabilire gli indirizzi nell’ambito della politica in materia di assetto del territorio e/o altre politiche pertinenti, per la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con riferimento alla destinazione ed all’utilizzazione dei suoli, tenendo conto dei “requisiti minimi” di sicurezza stabiliti dal D.M. 9 maggio 2001, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente e in relazione alla necessità di prevedere e mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali per:– insediamenti di stabilimenti nuovi;– modifiche degli stabilimenti di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto

legislativo 17 agosto 1999, n. 334;– trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché realizzazione di reti e

nodi delle infrastrutture tecnologiche e della mobilità, nelle aree potenzialmente interessate dagli effetti di incidente rilevante quali, ad esempio, le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale.

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2. stabilire i criteri generali per la pianificazione territoriale e urbanistica relativa agli immobili interessati dal rischio di incidente rilevante per:

– garantire la sicurezza delle persone presenti negli immobili potenzialmente interessati dagli effetti degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, nonché preservare il capitale fisso sociale;

– garantire la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e dei beni culturali, paesistico-ambientali presenti nel contesto potenzialmente interessati dagli effetti degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

– garantire le condizioni territoriali, ambientali e di sicurezza dei contesti produttivi al fine di mantenere e potenziare i livelli occupazionali e incentivare il miglioramento della qualità ecologica delle imprese.

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3. determinare, in base al principio di precauzione, i criteri generali con i quali, le regioni, nell’ambito del governo del territorio disciplinano gli elementi aggiuntivi di sicurezza e di tutela delle persone e dell’ambiente, ad esempio per quanto attiene gli stabilimenti di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n.334 o per l’eventuale adozione di misure di sicurezza aggiuntive, nonché delle migliori tecnologie disponibili e per gli stabilimenti esistenti l’adozione delle misure tecniche complementari a norma dell’articolo […]., tenendo conto dei vantaggi dei socioeconomici dello sviluppo;

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RECEPIMENTO MODIFICHE ALL’ARTICOLO 12 DELLA DIRETTIVA 96/82/CE – SEVESO II.

4. definire gli elementi che devono essere tenuti in considerazione dalle regioni e dalle istituzioni competenti nel quadro conoscitivo (descrizione fondativa, statuto del territorio, …) relativo allo stato del territorio, delle componenti ambientali e dei beni paesaggistico-ambientali interessati da potenziali scenari di incidente rilevante e che possono essere utilizzati dai soggetti preposti alla pianificazione territoriale e urbanistica anche ai fini della definizione della base di dati tecnici, inclusi i dati relativi ai rischi e gli scenari di incidenti, da utilizzare per valutare la compatibilità tra gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/82/CE e il contesto antropico e ambientale circostante, anche ai fini del rispetto del principio di sostenibilità ambientale, economica e sociale delle trasformazioni territoriali;

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5. Introdurre eventuali previsioni di limitazioni interinali all’edificazione, in aree predefinite, nelle more dell’adozione degli strumenti urbanistici (solo manutenzione ordinaria e straordinaria) e definire i criteri generali per la tutela della sicurezza delle persone, della preservazione del capitale fisso sociale, nonché per la tutela dell’ambiente e dei beni culturali, ambientali-paesistici, per la disciplina da parte delle regioni di:

- limitati interventi di trasformazione edilizia realizzabili negli immobili potenzialmente interessati da scenari di incidente rilevante, nelle more dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

- misure di incentivazione o sostitutive in caso di inerzia da parte dei soggetti competenti, per la formazione di tali strumenti.

- definizione della valenza delle misure di salvaguardia per effetto di tale adozione;

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6. individuare gli elementi di semplificazione, sinergia e unificazione delle informazioni e dei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché per la verifica delle condizioni di sicurezza del territorio e dell’ambiente ai fini del controllo dell’urbanizzazione nelle aree a rischio di incidente rilevante, tenendo conto, in particolare, di quanto contenuto nella legislazione regionale in materia di governo del territorio e degli effetti mitiganti dei piani di sicurezza.

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7 […] - AGGIUNGERE/TOGLIERE/MODIFICARE PUNTI

I “requisiti minimi” previsti dal D.M. 9 maggio 2001 restano validi integralmente fino all’entrata in vigore delle normative regionali di attuazione dei “principi generali” […] oppure sono assorbiti nel nuovo provvedimento delegato come norma “interinale” fino alla legislazione regionale