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ROSA COMUNE - Agenzia delle Entrate 1 Direttiva Interessi - Royalties Convegno di Formazione Professionale Continua 6 Ottobre 2011 Piazzale Delle Belle Arti, 2 Roma

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ROSA COMUNE - Agenzia delle Entrate1

Direttiva Interessi - RoyaltiesConvegno di Formazione Professionale Continua

6 Ottobre 2011Piazzale Delle Belle Arti, 2

Roma

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Normativa e prassi Normativa e prassi di riferimentodi riferimento

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�� Direttiva 2003/49/CE (Direttiva 2003/49/CE (c.d. Direttiva interessi e c.d. Direttiva interessi e

royalties)royalties)

�� Art. 26Art. 26--quater d.P.R. n.600/1973, quater d.P.R. n.600/1973, aggiunto, aggiunto,

a decorrere dalla decorrere dall’’1.1.2004, dall1.1.2004, dall’’art.1, co.1, d.lgs 30 art.1, co.1, d.lgs 30 maggio 2005 n. 143, in attuazione della Direttiva maggio 2005 n. 143, in attuazione della Direttiva 2003/49/CE2003/49/CE

�� Circolare n. 47/E Circolare n. 47/E del 2 novembre 2005, relativa del 2 novembre 2005, relativa

allall’’attuazione della Direttiva 2003/49/CEattuazione della Direttiva 2003/49/CE

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Direttiva 2003/49/CE Direttiva 2003/49/CE del 3 giugno 2003del 3 giugno 2003

In data 26 giugno 2003 In data 26 giugno 2003 èè entrata in vigore la entrata in vigore la Direttiva del Consiglio dellDirettiva del Consiglio dell’’Unione europea che Unione europea che ha uniformato in ambito comunitario il regime ha uniformato in ambito comunitario il regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi (e fiscale applicabile ai pagamenti di interessi (e canoni) intercorsi fra societcanoni) intercorsi fra societàà consociate (o loro consociate (o loro stabili organizzazioni) residenti in Stati membri stabili organizzazioni) residenti in Stati membri diversi, al fine di eliminare possibili fenomeni diversi, al fine di eliminare possibili fenomeni di doppia imposizionedi doppia imposizione..

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Direttiva 2003/49/CE Direttiva 2003/49/CE del 3 giugno 2003del 3 giugno 2003

�� Imposizione esclusiva Imposizione esclusiva dei redditi dei redditi transfrontralieri da parte del transfrontralieri da parte del PaesePaese di di residenza del residenza del soggetto percettoresoggetto percettore

�� Eliminazione della ritenuta alla fonte Eliminazione della ritenuta alla fonte nel Paese di origine, che, antecedentemente nel Paese di origine, che, antecedentemente alla Direttiva, veniva invece sempre alla Direttiva, veniva invece sempre applicataapplicata

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Art. 26 Art. 26 –– quater quater d.P.R. n. 600/1973d.P.R. n. 600/1973

In attuazione della Direttiva 2003/49/CE, In attuazione della Direttiva 2003/49/CE, prevede, a decorrere dallprevede, a decorrere dall’’1.1.2004, 1.1.2004, ll’’esenzione delle imposte sugli interessi e sui esenzione delle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a societcanoni corrisposti a societàà consociate, consociate, residenti in Stati membri dellresidenti in Stati membri dell’’UE, in UE, in presenza di determinati presupposti presenza di determinati presupposti ––soggettivi e partecipativisoggettivi e partecipativi

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Art. 26 Art. 26 –– quater quater d.P.R. n. 600/1973d.P.R. n. 600/1973

In particolare In particolare i requisitii requisiti riguardano:riguardano:

�� la natura giuridica dei soggettila natura giuridica dei soggetti

�� la residenzala residenza

�� i rapporti partecipativii rapporti partecipativi

�� la circostanza che entrambi i soggetti siano la circostanza che entrambi i soggetti siano assoggettati ad imposta sulle societassoggettati ad imposta sulle societàà senza senza alcun esonero nei rispettivi paesi di residenzaalcun esonero nei rispettivi paesi di residenza

�� la circostanza che la societla circostanza che la societàà non residente non residente percepiente sia la percepiente sia la beneficiaria effettivabeneficiaria effettiva

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Art. 26 Art. 26 –– quater quater d.P.R. n. 600/1973d.P.R. n. 600/1973

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�� Il Il comma 4comma 4, richiede, tra gli altri, di cui al , richiede, tra gli altri, di cui al comma 2, il requisito di beneficiario effettivo comma 2, il requisito di beneficiario effettivo in capo alla societin capo alla societàà percepiente i redditipercepiente i redditi

�� Il Il comma 6comma 6 dispone che, ai fini dispone che, ai fini delldell’’esenzione, esenzione, deve essere prodottadeve essere prodotta::

-- unun’’attestazioneattestazione rilasciata dallrilasciata dall’’autoritautoritàà dello dello Stato di residenza Stato di residenza dalla quale risulti la residenza dalla quale risulti la residenza del beneficiario effettivo del beneficiario effettivo nonchnonchéé

-- una dichiarazione dello stesso beneficiario una dichiarazione dello stesso beneficiario effettivoeffettivo che attesti la sussistenza dei requisiti che attesti la sussistenza dei requisiti indicati nei commi 2 e 4indicati nei commi 2 e 4

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Art. 26 Art. 26 –– quater quater d.P.R. n. 600/1973d.P.R. n. 600/1973

�� Ricalcando il disposto della Direttiva, Ricalcando il disposto della Direttiva, il il comma 4 lett. c)comma 4 lett. c) n. 1 fornisce una definizione n. 1 fornisce una definizione di beneficiario effettivo di beneficiario effettivo in negativoin negativo::

““ …… le societle societàà non residenti non residenti

sono considerate beneficiarie effettive di sono considerate beneficiarie effettive di interessi o di canoni ... se ricevono i interessi o di canoni ... se ricevono i

pagamenti in qualitpagamenti in qualitàà di beneficiario finale e di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o non di intermediario, quale agente, delegato o

fiduciario di unfiduciario di un’’altra personaaltra persona””88

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Circolare n. 47/E Circolare n. 47/E 2 novembre 20052 novembre 2005

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AffinchAffinchèè il soggetto possa considerarsi il soggetto possa considerarsi beneficiario effettivo:beneficiario effettivo:

�� ““occorre che la societoccorre che la societàà che percepisce gli che percepisce gli interessi o i canoni tragga interessi o i canoni tragga un proprio un proprio beneficio economicobeneficio economico dalldall’’operazione operazione posta in essereposta in essere”” …… e abbia non solo la e abbia non solo la titolarittitolaritàà ma anche la ma anche la disponibilitdisponibilitàà del del reddito percepitoreddito percepito

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Circolare n. 41/E Circolare n. 41/E 5 agosto 2011 5 agosto 2011

““A tal fine può essere necessario A tal fine può essere necessario considerare sia i profili economici e considerare sia i profili economici e contrattuali delle operazioni poste in contrattuali delle operazioni poste in essere, sia la presenza di una essere, sia la presenza di una adeguata struttura che la capacitadeguata struttura che la capacitàà di di gestione dei rischi finanziari.gestione dei rischi finanziari.””

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Il regime ordinario di tassazione Il regime ordinario di tassazione degli interessidegli interessi

In assenza dei requisiti previsti per In assenza dei requisiti previsti per ll’’applicazione dellapplicazione dell’’esenzione di cui esenzione di cui allall’’articolo 26articolo 26--quater del D.P.R. n. 600 del quater del D.P.R. n. 600 del 1973, gli interessi relativi a prestiti 1973, gli interessi relativi a prestiti pagati a pagati a soggetti non residenti sono sottoposti a soggetti non residenti sono sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo dritenuta alla fonte a titolo d’’imposta ai sensi imposta ai sensi delle disposizioni delldelle disposizioni dell’’articolo 26, comma 5, articolo 26, comma 5, del predetto D.P.R. n. 600 del 1973.del predetto D.P.R. n. 600 del 1973.

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Manovra Manovra –– bis 2011: bis 2011: D.L. n. 138/2011D.L. n. 138/2011

Riordino Tassazione Rendite FinanziarieRiordino Tassazione Rendite Finanziarie

Con decorrenza 01.10.2012 viene fissata al Con decorrenza 01.10.2012 viene fissata al 20% l20% l’’aliquota base per la tassazione dei aliquota base per la tassazione dei proventi di natura finanziariaproventi di natura finanziaria

�� innalzamento al 20% (rispetto alla innalzamento al 20% (rispetto alla precedente misura del 12,50%) della precedente misura del 12,50%) della ritenuta prevista dallritenuta prevista dall’’art. 26 u.c., del D.P.R. art. 26 u.c., del D.P.R. n. 600/1973 sugli interessi corrisposti a non n. 600/1973 sugli interessi corrisposti a non residenti (diversi da quelli residenti in Stati residenti (diversi da quelli residenti in Stati black listblack list, in capo ai quali la predetta , in capo ai quali la predetta ritenuta scenderritenuta scenderàà dal 27% al 20%dal 27% al 20% 1212

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CONCETTO DI BENEFICIARIO FFETTIVOCONCETTO DI BENEFICIARIO FFETTIVO

Il concetto di beneficiario effettivo Il concetto di beneficiario effettivo ––beneficial ownerbeneficial owner –– èè stato elaborato a stato elaborato a livello internazionale con lo scopo di livello internazionale con lo scopo di arginare il fenomeno dellarginare il fenomeno dell’’ ““abuso dei abuso dei trattatitrattati”” c.d. c.d. treaty shoppingtreaty shopping

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Clausola del BENEFICIARIO Clausola del BENEFICIARIO EFFETTIVOEFFETTIVO

Convenzione contro le doppie imposizioniConvenzione contro le doppie imposizioni

Treaty shoppingTreaty shopping (operazioni (operazioni conduitconduit))

Misure di contrastoMisure di contrasto

BilateraliBilaterali UnilateraliUnilaterali(clausole antiabuso nelle Convenzioni)(clausole antiabuso nelle Convenzioni) (norme interne)(norme interne)

Clausola del Beneficiario EffettivoClausola del Beneficiario Effettivo

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Treaty shoppingTreaty shopping

Abuso di Convenzione che si realizza con Abuso di Convenzione che si realizza con ll’’interposizione di interposizione di conduit companies conduit companies (societ(societààcondotto o veicolo) tra due soggetti coinvolti in condotto o veicolo) tra due soggetti coinvolti in unun’’operazione transnazionaleoperazione transnazionale

�� con lcon l’’unico scopo di far transitare i flussi di reddito unico scopo di far transitare i flussi di reddito dalla fonte al beneficiario attraverso un percorso dalla fonte al beneficiario attraverso un percorso che consenta le migliori, o meno onerose, che consenta le migliori, o meno onerose, implicazioni fiscaliimplicazioni fiscali

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Treaty shopping Treaty shopping e struttura e struttura conduitconduitschema schema

Paese APaese A (Paese del beneficiario effettivo)(Paese del beneficiario effettivo)

Paese CPaese C (Paese della (Paese della conduitconduit))

Paese BPaese B (Paese della fonte)(Paese della fonte)

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Presenza diConvenzione tra A e C e tra C e B(oppure di regime Convenzionale piùfavorevole)

Assenza diConvenzione Tra A e B(oppure di regime convenzionale meno favorevole)

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Misure di contrasto Misure di contrasto alal

treaty shoppingtreaty shopping

�� Clausole antiClausole anti--abusoabuso adottate dagli Stati, adottate dagli Stati, al fine di contrastare lal fine di contrastare l’’utilizzo distorto dei utilizzo distorto dei trattati, finalizzato a trarne vantaggi trattati, finalizzato a trarne vantaggi fiscali, mediante lfiscali, mediante l’’adozione di:adozione di:

�� misure unilateralimisure unilaterali, con l, con l’’introduzione di norme introduzione di norme interneinterne

oo

�� misure bilateralimisure bilaterali, con l, con l’’introduzione di clausole introduzione di clausole antiabuso ad antiabuso ad hochoc allall’’interno delle Convenzioni interno delle Convenzioni

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Clausola del beneficiario effettivoClausola del beneficiario effettivo

�� La La clausola anticlausola anti--abuso abuso del del beneficiario beneficiario effettivoeffettivo subordina lsubordina l’’operativitoperativitàà del trattato del trattato alla circostanza che il alla circostanza che il percettore di percettore di dividendi, interessi e canonidividendi, interessi e canoni sia il sia il beneficiario effettivo beneficiario effettivo degli stessi redditidegli stessi redditi

�� Viene adottata nella quasi Viene adottata nella quasi totalittotalitàà dei dei Trattati Trattati contro la doppia imposizione contro la doppia imposizione stipulati dallstipulati dall’’ItaliaItalia con altri Paesicon altri Paesi

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Tuttavia:Tuttavia:

�� Non viene mai data una definizione espressa Non viene mai data una definizione espressa sia dalla normativa internazionale che dalla sia dalla normativa internazionale che dalla normativa nazionalenormativa nazionale

�� Orientamenti giurisprudenziali non univoci Orientamenti giurisprudenziali non univoci ne definitivi ne definitivi

INCERTEZZE INTERPRETATIVEINCERTEZZE INTERPRETATIVE

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Profili interpretativiProfili interpretativi

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Modello OCSEModello OCSE

�� Il Modello di Convenzione OCSE del 1977Il Modello di Convenzione OCSE del 1977

oo introduce per la prima volta il concetto di introduce per la prima volta il concetto di beneficiario effettivo con gli artt. 10, 11 e 12beneficiario effettivo con gli artt. 10, 11 e 12

oo non ne fornisce una definizione vera e proprianon ne fornisce una definizione vera e propria

oo si limita a prevedere che:si limita a prevedere che:

“…“… la limitazione dellla limitazione dell’’imposizione nello Stato della fonte rimane imposizione nello Stato della fonte rimane applicabile quando tra il beneficiario e il debitore si interponapplicabile quando tra il beneficiario e il debitore si interpone e un intermediario, ad esempio un agente o un fiduciario situato un intermediario, ad esempio un agente o un fiduciario situato in uno Stato contraente o in uno Stato terzo, ma il beneficiarioin uno Stato contraente o in uno Stato terzo, ma il beneficiario

effettivo effettivo èè residente dello Stato contraente (lo Stato residente dello Stato contraente (lo Stato delldell’’interposto)interposto)

2020

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Interpretazione alla luce della Interpretazione alla luce della Convenzione (2003)Convenzione (2003)

�� Modifiche al Commentario 2003Modifiche al Commentario 2003

�� LL’’espressione beneficiario effettivo non espressione beneficiario effettivo non èèutilizzata con lutilizzata con l’’accezione tecnica e restrittiva, accezione tecnica e restrittiva, ma deve essere interpretata sistematicamente ma deve essere interpretata sistematicamente alla luce delle finalitalla luce delle finalitàà delle Convenzioni, ovvero delle Convenzioni, ovvero ll’’eliminazione della doppia imposizione e la lotta eliminazione della doppia imposizione e la lotta allall’’evasione e allevasione e all’’elusione fiscaleelusione fiscale

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Comitato Affari Fiscali OCSEComitato Affari Fiscali OCSE

�� Report del Comitato affari fiscali dellReport del Comitato affari fiscali dell’’OCSE OCSE (1987) (1987) ““Double taxation convention and the Double taxation convention and the use of conduit companiesuse of conduit companies””

�� Precisa che non può essere considerata beneficiaria Precisa che non può essere considerata beneficiaria effettiva una societeffettiva una societàà conduitconduit che, sebbene che, sebbene formalmente proprietaria dei beni formalmente proprietaria dei beni -- fonte, abbia in fonte, abbia in pratica poteri talmente limitati che la rendono una pratica poteri talmente limitati che la rendono una mera fiduciaria o amministratrice agente per conto mera fiduciaria o amministratrice agente per conto del soggetto interessato (che di fatto del soggetto interessato (che di fatto èè il il beneficiario effettivo del reddito)beneficiario effettivo del reddito)

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�� EE’’ un concetto autonomo ai fini convenzionali, ha un un concetto autonomo ai fini convenzionali, ha un proprio significato internazionaleproprio significato internazionale

Una sorta di Una sorta di international tax languageinternational tax language,,

basata oltre che sul basata oltre che sul Modello OCSE Modello OCSE e il relativo e il relativo Commentario anche sulle interpretazioni sviluppate Commentario anche sulle interpretazioni sviluppate

dalla giurisprudenza e dalla prassidalla giurisprudenza e dalla prassi

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Concetto autonomo ai fini Concetto autonomo ai fini convenzionaliconvenzionali

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PRASSI NAZIONALEPRASSI NAZIONALE

�� Approccio giuridico,Approccio giuridico, in base al quale si in base al quale si considerava la considerava la ““mera imputabilitmera imputabilitàà fiscalefiscale””: : beneficiario effettivo beneficiario effettivo èè il soggetto in capo al il soggetto in capo al quale il reddito quale il reddito èè sottoposto a tassazionesottoposto a tassazione

�� R.M. del 7 maggio 1987, n. 12/431R.M. del 7 maggio 1987, n. 12/431

�� C.M. del 23 dicembre 1996, n.306C.M. del 23 dicembre 1996, n.306

�� R.M. del 6 maggio 1997, n. 104R.M. del 6 maggio 1997, n. 104

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PRASSI NAZIONALEPRASSI NAZIONALE

�� Approccio economico Approccio economico –– sostanzialistico: sostanzialistico: si si ritiene che sia sufficiente la potenziale ritiene che sia sufficiente la potenziale assoggettabilitassoggettabilitàà allall’’imposizione del soggetto imposizione del soggetto che riceve i pagamenti che riceve i pagamenti –– beneficiario beneficiario effettivo effettivo èè il soggetto che trae beneficio il soggetto che trae beneficio economico dalleconomico dall’’operazioneoperazione

�� Circolare del 2 novembre 2005, n. 47Circolare del 2 novembre 2005, n. 47

�� Risoluzione 12 luglio 2006, n. 86/ERisoluzione 12 luglio 2006, n. 86/E

�� Risoluzione 27 gennaio 2006, n. 17/ERisoluzione 27 gennaio 2006, n. 17/E

�� Risoluzione del 21 aprile 2008, n. 167/ERisoluzione del 21 aprile 2008, n. 167/E2525

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Commentario OCSE 2010Commentario OCSE 2010

…… un veicolo a proprietun veicolo a proprietàà diffusa essere diffusa essere trattato anche come beneficiario dei trattato anche come beneficiario dei dividendi e degli interessi che riceve, finchdividendi e degli interessi che riceve, finchèè i i managers managers dei veicoli hanno potere dei veicoli hanno potere discrezionale di gestire le attivitdiscrezionale di gestire le attivitààgeneratrici generatrici di reddito di reddito ……..

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Discussion Draft 2011Discussion Draft 2011

…… il destinatario di un dividendo il destinatario di un dividendo èè il il ““beneficiariobeneficiario”” di quel dividendo se, ha pieno di quel dividendo se, ha pieno diritto di utilizzare e disporre del dividendo diritto di utilizzare e disporre del dividendo non vincolato da un obbligo contrattuale o non vincolato da un obbligo contrattuale o giuridico di trasferire il pagamento ricevuto giuridico di trasferire il pagamento ricevuto ad unad un’’altra persona. altra persona.

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Manovra 2011Manovra 2011-- novitnovitàà normative: normative: ritenute sugli interessi in uscita in ritenute sugli interessi in uscita in difetto del requisito difetto del requisito ““beneficiario beneficiario effettivoeffettivo””

LL’’art. 23 del D.L. 6luglio 2011 n.98 art. 23 del D.L. 6luglio 2011 n.98 ““c.d. c.d. decreto legge per la stabilizzazionedecreto legge per la stabilizzazione”” ha ha aggiunto allaggiunto all’’art. 26art. 26--quater il comma 8 bis, il quater il comma 8 bis, il quale prevede:quale prevede:

ll’’applicazione di una ritenuta del 5% applicazione di una ritenuta del 5%

sugli interessi corrisposti sugli interessi corrisposti

a societa societàà non residentinon residenti

qualora questi siano destinati a finanziare il qualora questi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettoriprestiti obbligazionari emessi dai percettori

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Nuovo comma 8Nuovo comma 8--bis dellbis dell’’art. 26art. 26--quater d.P.R. 29 settembre 1973, n. quater d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600600

La ritenuta del 5% La ritenuta del 5% èè applicata dalle societapplicata dalle societààresidenti che erogano interessi a residenti che erogano interessi a

societsocietàà del gruppo non residentidel gruppo non residenti

non qualificabili non qualificabili ““beneficiari effettivibeneficiari effettivi””

di tali redditidi tali redditi

ossia qualora:ossia qualora:

�� non siano stati forniti tutti gli elementi idonei ad attestare lnon siano stati forniti tutti gli elementi idonei ad attestare la a sussistenza del requisito di sussistenza del requisito di ““beneficiario effettivobeneficiario effettivo””

�� in presenza degli altri requisiti previsti dallin presenza degli altri requisiti previsti dall’’art. 26 art. 26 -- quaterquater

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Nuovo comma 8Nuovo comma 8--bis dellbis dell’’art. 26art. 26--quater d.P.R. 29 settembre 1973, n. quater d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600600I prestiti obbligazionari emessi dai percettori I prestiti obbligazionari emessi dai percettori devono essere:devono essere:

�� NEGOZIATI IN MERCATI REGOLAMENTATI degli NEGOZIATI IN MERCATI REGOLAMENTATI degli Stati membri dellStati membri dell’’UE o dello SEE inclusi nellUE o dello SEE inclusi nell’’elenco elenco degli Stati con i quali degli Stati con i quali èè attuabile lo scambio di attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizionidoppie imposizioni

�� GARANTITI dai soggetti di cui allGARANTITI dai soggetti di cui all’’art.23 del d.P.R. art.23 del d.P.R. n. 600/1973 che corrispondono gli interessi ovvero n. 600/1973 che corrispondono gli interessi ovvero dalla societdalla societàà capogruppo controllante ai sensi capogruppo controllante ai sensi delldell’’art. 2359 c.c. o da altra societart. 2359 c.c. o da altra societàà controllata dalla controllata dalla stessa controllantestessa controllante

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Regime transitorioRegime transitorio

�� Per i prestiti in corso al 6 luglio 2011, le Per i prestiti in corso al 6 luglio 2011, le disposizioni del comma 8disposizioni del comma 8--bis dellbis dell’’art. 26art. 26--quater sono applicabili anche agli interessi quater sono applicabili anche agli interessi gigiàà corrisposti, a condizione che il sostituto corrisposti, a condizione che il sostituto dd’’imposta provveda imposta provveda –– entro il 30 novembre entro il 30 novembre 2011 2011 –– al versamento della ritenuta e dei al versamento della ritenuta e dei relativi interessi legalirelativi interessi legali

�� In questo caso lIn questo caso l’’imposta imposta èè dovuta nella dovuta nella misura del 6% ed misura del 6% ed èè sostitutiva dellsostitutiva dell’’imposta imposta di registro sulldi registro sull’’atto di garanzia (0,25%)atto di garanzia (0,25%)

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