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Direttiva informazione, consultazione e parteci pazione lavoratori nella SCE - Note Franco Tumi no, Roma - 15 novembre 2005 1 La direttiva sulla informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori nella SCE: per un recepimento mirato alla specificità delle cooperative (ed imprese) tra lavoratori Note di Franco Tumino Presidente Ancst - Legacoop Roma 15 novembre 2005

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La direttiva sulla informazione, consultazione e partecipazione dei

lavoratori nella SCE: per un recepimento mirato alla specificità

delle cooperative (ed imprese) tra lavoratori

Note di Franco TuminoPresidente Ancst - Legacoop

Roma 15 novembre 2005

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La Direttiva - Premessa• I contenuti del Regolamento contenente lo Statuto

della Cooperativa Europea e della Direttiva in materia di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori nella SCE sono già state illustrate da Mauro Iengo e da Carlo Marignani

• Per ricollegarmi ad esse, ricordo che mentre lo Statuto entrerà automaticamente in vigore ad agosto 2006, la Direttiva va recepita dagli Stati

• L’art. 16 prevede due modalità, sostanzialmente alternative, di recepimento:– Atto dello Stato– Accordo tra le parti (organizzazioni cooperative,

organizzazioni sindacali)

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Gli obiettivi del progetto

• Ciò premesso, ricordo che erano due gli obiettivi specifici del progetto:A) pervenire ad un recepimento “specifico” della

Direttiva (2003/72/EC ), rispettoso cioè sia della specificità che della autonomia delle cooperative tra lavoratori (analogo è il problema per le imprese tra lavoratori, come le Sociedad Laborales, in rapporto con la Direttiva analoga sulle società di capitali);

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Gli obiettivi del progetto (segue)B) pervenire ad un recepimento con caratteri il

più possibile di omogeneità di impostazione tra i diversi Paesi UE, in modo che la scelta di costituire SCE non trovi ostacoli nella eccessiva diversità dei regimi nazionali.

Per le imprese non cooperative controllate dai lavoratori, la specificità indubbiamente sussiste in pari grado, ed essa si pone in rapporto, riteniamo, da un punto di vista formale, alla Direttiva concernente le società di capitali

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La specificità cooperativa• Nelle tappe dell’approfondimento prodotto, e

fin dalla prima sessione di lavoro di Bologna del febbraio 2005, abbiamo insistito sulla specificità della cooperazione di lavoro

• Tale specificità consiste a nostro avviso nel doppio rapporto che fa capo al socio lavoratore:– Status di comproprietario e co –

imprenditore– Status di lavoratore

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La specificità cooperativa (segue)

Ed esistono diverse categorie di soci nei nostri Paesi? Ad es. in Italia soci “speciali”, in Francia soci “candidati”

Vanno distinti, e come, i diritti in capo ad essi rispetto ai soci ordinari?

E riteniamo di lavorare verso una convergenza tra le diverse norme nazionali?

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La specificità cooperativa (segue)• Se gli status sono due, la persona però è una

sola• E la sua condizione di comproprietario e co-

imprenditore gli offre una tutela molto maggiore, e ben più diretta, di quella che è in capo al lavoratore non socio

• Certo, purché la vita interna effettiva della cooperativa (come anche della impresa non cooperativa tra lavoratori) corrisponda a questo carattere teorico

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Come affermare la specificità cooperativa

• Questi obiettivi e queste affermazioni pongono certamente problemi delicati, non solo interni, se si pensa di produrre il recepimento della Direttiva attraverso la possibilità data dall’art. 16, cioè di una posizione comune tra organizzazioni cooperative e organizzazioni sindacali

• Certamente in Italia vogliamo produrre un Avviso comune con le organizzazioni sindacali, ed al tempo stesso siamo consapevoli delle difficoltà a far riconoscere la nostra specificità

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Come affermare la specificità cooperativa (segue)

• Si tratta di temi che hanno conseguenze anche al di là della SCE, anche per le cooperative nazionali, per il carattere comune di questa nostra specificità

• Da qui la impostazione problematica di questa introduzione, che procederà attraverso interrogativi “aperti”, posti a tutti noi, e ai quali ci attendiamo un approfondimento dalla tavola rotonda

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Le questioni generali su cui discutere

Sul piano della teoria, condividiamo l’affermazione che il socio lavoratore è titolare di due status, di due rapporti, uno associativo, che ne fa un comproprietario ed un co - imprenditore, ed uno lavorativo? E che lo status associativo offre una più forte tutela anche alla sua condizione di lavoratore?

Se è così, concordiamo che lo status di socio consente che la discussione interna con (tra) i soci lavoratori sia diretta, senza necessità di altri coinvolgimenti?

E ciò anche per le imprese non cooperative tra lavoratori?

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Le questioni generali su cui discutere (segue)

• Il problema che si apre per le nostre organizzazioni non è forse a vostro avviso come far valere questa specificità?

• Se sì, quali sono i diversi contesti nazionali?• Quale ritenete debba essere la condotta

possibile e più idonea: – di tentare una convergenza di contenuti degli atti di

trasposizione degli Stati?– Oppure una convergenza delle diverse posizioni

comuni tra organizzazioni delle cooperative e organizzazioni sindacali dei lavoratori?

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Le questioni generali su cui discutere (segue)

Oppure riteniamo che la scelta preferibile sia:– agire per un recepimento che applichi la Direttiva ai

soli lavoratori non soci?– affidando quindi la convergenza di teoria e prassi per i

soci lavoratori ai soli rapporti tra le nostre organizzazioni? Eventualmente puntando ad un protocollo di accordo tra noi?

– Ed in questo caso, come impostare il rapporto con il sindacato dei lavoratori?

– Quale è il metodo già scelto nei vostri Paesi per la Direttiva sulle società di capitali? (In Italia è stato l’Avviso Comune)

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Le questioni generali su cui discutere (segue)

Quali sono le prassi nazionali oggi, nella nomina dei membri dei consigli di amministrazione delle nostre imprese?

• C’è un coinvolgimento del sindacato dei lavoratori in tale scelta? E se sì, di quale importanza?

• Si può concordare che il rapporto con il sindacato può essere improntato ad un forte utilizzo della informazione e della consultazione sulle scelte delle imprese, mentre la Partecipazione (cioè le modalità di presenza negli organi dei rappresentanti dei soci lavoratori) sia un fatto del tutto interno alla cooperativa?

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Le questioni generali su cui discutere (segue)

Riteniamo poi che si possa dar luogo tra le nostre organizzazioni, dopo aver sviluppato questa reciproca riflessione e questa ricognizione comune di caratteri teorici e pratici sulle diverse concezioni e tradizioni nazionali, anche a:

- qualche azione comune di stimolo che possa concretamente aiutare e sollecitare le imprese cooperative a dar vita a collaborazioni tra di loro, anche in direzione della Sce?

E se la risposta è positiva, quali sono gli ostacoli e i punti di vantaggio che intravediamo in questa direzione?

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Le questioni generali su cui discutere (segue)

• La attività di formazione e il tema della qualità del lavoro concordiamo che rientrino tra le materie oggetto di discussione con il sindacato dei lavoratori?

• Quali convergenze, anche al di là della Direttiva, cercare di produrre circa il tema della promozione cooperativa, nel rapporto con il sindacato?

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La nostra specificità – punti su cui discutere

Quale che sia la via che intendiamo seguire …:- Trasposizione con norma nazionale- Avviso comune con il sindacato che includa

anche le specificità del socio lavoratore- Avviso comune con il sindacato che si limiti ai

lavoratori non soci ….

In ogni caso concordiamo che sia utile lavorare sulla convergenza tra noi delle prassi specifiche legate alla nostra natura?

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La nostra specificità – punti su cui discutere (segue)

a) Quali prassi seguiamo perché il socio lavoratore sia in grado di esercitare con competenza la sua funzione decisionale di co – imprenditore?

b) Quali prassi seguiamo per promuovere adeguatezza e tempestività dell’informazione?

c) Le modalità di informazione e consultazione sono codificate, o sono discrezionali?

d) Quali sono le modalità utilizzate in proposito?(in Italia: comitati di soci, pre – assemblee di discussione e consultazione, commissioni di lavoro su temi, organi di coordinamento con i soci, etc.)

e) E queste modalità sono codificate o discrezionali?

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La nostra specificità – punti su cui discutere (segue)

f) Ci sono, e quali sono, le modalità per stimolare la partecipazione dei soci alle decisioni?

g) Quale è in media l’importanza della partecipazione economica dei soci all’impresa, e quali sono gli strumenti di tale partecipazione economica? In Italia lo strumento principale è il Ristorno

h) C’è in proposito una normativa specifica?i) Ed è regolamentata con norma esterna o con

norme proprie della impresa?

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La nostra specificità – punti su cui discutere (segue)

• l) e quale rapporto con il sindacato sui diritti economici? Sono emerse dalle precedenti riunioni diverse impostazioni circa la discussione o meno dei diritti finanziari dei soci con il sindacato dei lavoratori

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La nostra specificità – punti su cui discutere (segue)

m) C’è una attività formativa specifica rivolta ai soci sull’etica cooperativa? E sulla teoria economica delle imprese tra lavoratori?

n) Ci sono regole e codici etici vincolanti per amministratori e manager?

o) Esistono specifiche modalità di formazione e comunicazione dei diritti di cui sono titolari, verso i soci nuovi entranti?

p) Esistono modalità che facilitano i versamenti economici da parte dei soci?

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La nostra specificità – punti su cui discutere (segue)

q) Esistono modalità per stimolare sia l’elettorato attivo che passivo?

r) Rispetto ad alcune categorie “sensibili” di soci, esistono prassi specifiche per promuovere la pari opportunità dei soci migranti e delle socie di genere femminile?

s) E verso i lavoratori non soci esistono prassi di informazione e consultazione verso i lavoratori non soci? E se sì, quali e su quali materie?

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La nostra specificità – punti su cui discutere (segue)

t) Quale è l’impatto sui processi produttivi e decisionali di tali procedure di informazione e consultazione?

u) E sempre per i lavoratori non soci esistono loro rappresentanze negli organi dell’impresa?

v) Esistono negoziati per definire le retribuzioni dei soci lavoratori? E dei lavoratori non soci?