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CAMERA DEI DEPUTATI N. 3444 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 20 novembre 2015 (v. stampato Senato n. 2111) PRESENTATO DAL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE (PADOAN) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 21 novembre 2015 STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 3444—

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 20 novembre 2015 (v. stampato Senato n. 2111)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Disposizioni per la formazione del bilancio annualee pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblicail 21 novembre 2015

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

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XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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DISEGNO DI LEGGE__

ART. 1.

1. I livelli massimi del saldo netto dafinanziare e del ricorso al mercato finan-ziario, in termini di competenza, di cuiall’articolo 11, comma 3, lettera a), dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, per glianni 2016, 2017 e 2018, sono indicatinell’allegato n. 1 annesso alla presentelegge. I livelli del ricorso al mercato siintendono al netto delle operazioni effet-tuate al fine di rimborsare prima dellascadenza o di ristrutturare passività pree-sistenti con ammortamento a carico delloStato.

2. Nell’allegato n. 2 annesso alla pre-sente legge è indicato l’adeguamento degliimporti dei trasferimenti dovuti dalloStato, ai sensi rispettivamente dell’articolo37, comma 3, lettera c), della legge 9marzo 1989, n. 88, e successive modifica-zioni, dell’articolo 59, comma 34, dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449, e succes-sive modificazioni, e dell’articolo 2,comma 4, della legge 12 novembre 2011,n. 183, per l’anno 2016. I predetti importisono ripartiti tra le gestioni interessate conil procedimento di cui all’articolo 14 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodificazioni.

3. Nell’allegato n. 2 annesso alla pre-sente legge sono, inoltre, indicati gli im-porti complessivi dovuti per l’anno 2016 aisensi dell’articolo 2, comma 4, della legge12 novembre 2011, n. 183, nonché gliimporti che, prima del riparto tra legestioni interessate, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori di-retti, mezzadri e coloni a completamentodell’integrale assunzione a carico delloStato dell’onere relativo ai trattamentipensionistici liquidati anteriormente al 1ºgennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla gestione speciale di previdenzae assistenza per i lavoratori dello spetta-colo già iscritti al soppresso ENPALS.

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4. Il comma 430 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, è abro-gato.

5. Al comma 718 dell’articolo 1 dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, sono ap-portate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole: « di duepunti percentuali a decorrere dal 1º gen-naio 2016 e di un ulteriore punto percen-tuale dal 1o gennaio 2017 » sono sostituitedalle seguenti: « di tre punti percentualidal 1º gennaio 2017 »;

b) alla lettera b), le parole: « di duepunti percentuali a decorrere dal 1º gen-naio 2016, di un ulteriore punto percen-tuale dal 1º gennaio 2017 e di ulteriori 0,5punti percentuali dal 1º gennaio 2018 »sono sostituite dalle seguenti: « di duepunti percentuali dal 1º gennaio 2017 e diun ulteriore punto percentuale dal 1ºgennaio 2018 »;

c) alla lettera c), le parole: « 700milioni di euro per l’anno 2018 » sonosostituite dalle seguenti: « 350 milioni dieuro per l’anno 2018 ».

6. Al comma 632 dell’articolo 1 dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, al terzoperiodo, le parole da: « , con provvedi-mento del direttore dell’Agenzia delle do-gane e dei monopoli » fino alla fine delperiodo sono soppresse.

7. Al fine di evitare un pregiudizio allacontinuità dell’azione amministrativa, aidipendenti dell’Amministrazione economi-co-finanziaria, ivi incluse le Agenzie fi-scali, cui sono state affidate le mansionidella terza area sulla base dei contrattiindividuali di lavoro a tempo indetermi-nato stipulati in esito al superamento diconcorsi banditi in applicazione del con-tratto collettivo nazionale di comparto delquadriennio 1998-2001, continua ad esserecorrisposto, a titolo individuale e in viaprovvisoria, sino all’adozione di una spe-cifica disciplina contrattuale, il relativotrattamento economico e gli stessi conti-nuano ad esplicare le relative funzioni, neilimiti delle facoltà assunzionali a tempo

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indeterminato e delle vacanze di organicopreviste per le strutture interessate.

8. All’articolo 13 del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214:

a) al comma 2, le parole da: « ,nonché l’unità immobiliare » fino a: « nonsuperiore a 15.000 euro annui » sono sop-presse e dopo la lettera d) è aggiunta laseguente:

« d-bis) alle unità immobiliari, esclusequelle classificate nelle categorie catastaliA/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dalsoggetto passivo ai parenti in linea rettaentro il primo grado che la destinano adabitazione principale e che non possiedanoun altro immobile ad uso abitativo inItalia e a condizione che il contratto siaregistrato, che il comodante abbia adibitonel 2015 lo stesso immobile come abita-zione principale e che non possieda unaltro immobile ad uso abitativo in Italia.La disposizione si applica anche ai casi incui l’immobile è concesso in comodato aparenti disabili entro il secondo grado siain linea retta sia in linea collaterale. Aifini dell’applicazione dell’esenzione, il sog-getto passivo attesta nel modello di dichia-razione di cui all’articolo 9, comma 6, deldecreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ilpossesso dei requisiti di cui alla presentelettera »;

b) al comma 5, il secondo periodo èsoppresso;

c) il comma 8-bis è abrogato;

d) al comma 13-bis, le parole: « 21ottobre » sono sostituite dalle seguenti:« termine perentorio del 14 ottobre ».

9. Al comma 8 dell’articolo 9 del de-creto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,l’ultimo periodo è soppresso.

10. All’articolo 8, comma 1, del decretolegislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ag-giunto il seguente periodo: « Le disposi-zioni di cui al presente comma si appli-cano, dal periodo d’imposta 2014, ancheall’imposta municipale immobiliare della

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provincia autonoma di Bolzano, istituitadalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3,ed all’imposta immobiliare semplice dellaprovincia autonoma di Trento, istituitadalla legge provinciale 30 dicembre 2014,n. 14 ».

11. A decorrere dall’anno 2016, l’esen-zione dall’imposta municipale propria(IMU) prevista dalla lettera h) del comma1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 504, si applica sullabase dei criteri individuati dalla circolaredel Ministero delle finanze n. 9 del 14giugno 1993, pubblicata nel supplementoordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficialen. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì,esenti dall’IMU i terreni agricoli: a) pos-seduti e condotti dai coltivatori diretti edagli imprenditori agricoli professionali dicui all’articolo 1 del decreto legislativo 29marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenzaagricola, indipendentemente dalla loroubicazione; b) ubicati nei comuni delleisole minori di cui all’allegato A annessoalla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) aimmutabile destinazione agro-silvo-pasto-rale a proprietà collettiva indivisibile einusucapibile. A decorrere dall’anno 2016,sono abrogati i commi da 1 a 9-bis del-l’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio2015, n. 4, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

12. All’articolo 1 della legge 27 dicem-bre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: « a caricosia del possessore che dell’utilizzatore del-l’immobile » sono sostituite dalle seguenti:« a carico sia del possessore che dell’uti-lizzatore dell’immobile, escluse le unitàimmobiliari destinate ad abitazione prin-cipale dal possessore nonché dall’utilizza-tore e dal suo nucleo familiare, ad ecce-zione di quelle classificate nelle categoriecatastali A/1, A/8 e A/9 »;

b) il comma 669 è sostituito dalseguente:

« 669. Il presupposto impositivo dellaTASI è il possesso o la detenzione, aqualsiasi titolo, di fabbricati e di areeedificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei

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terreni agricoli e dell’abitazione principale,come definiti ai sensi dell’imposta muni-cipale propria di cui all’articolo 13,comma 2, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, escluse quelle classificate nelle ca-tegorie catastali A/1, A/8 e A/9 »;

c) al comma 678, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « Per i fabbricaticostruiti e destinati dall’impresa costrut-trice alla vendita, fintanto che permangatale destinazione e non siano in ogni casolocati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 percento. I comuni possono modificare lasuddetta aliquota, in aumento, sino allo0,25 per cento o, in diminuzione, finoall’azzeramento »;

d) al comma 681 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « Nel caso in cuil’unità immobiliare è detenuta da un sog-getto che la destina ad abitazione princi-pale, escluse quelle classificate nelle cate-gorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessoreversa la TASI nella percentuale stabilitadal comune nel regolamento relativo al-l’anno 2015. Nel caso di mancato inviodella delibera entro il termine del 10settembre 2014 di cui al comma 688ovvero nel caso di mancata determina-zione della predetta percentuale stabilitadal comune nel regolamento relativo al2015, la percentuale di versamento a ca-rico del possessore è pari al 90 per centodell’ammontare complessivo del tributo »;

e) al comma 688, le parole: « 21ottobre » sono sostituite dalle seguenti:« termine perentorio del 14 ottobre ».

13. All’articolo 13, comma 2, lettera a),del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte,in fine, le seguenti parole: « , ivi incluse leunità immobiliari appartenenti alle coo-perative edilizie a proprietà indivisa de-stinate a studenti universitari soci asse-gnatari, anche in deroga al richiesto re-quisito della residenza anagrafica ».

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14. Il comma 15-bis dell’articolo 19 delcitato decreto-legge n. 201 del 2011, con-vertito, con modificazioni, dalla leggen. 214 del 2011, è sostituito dal seguente:

« 15-bis. L’imposta di cui al comma 13non si applica al possesso dell’abitazioneprincipale e delle pertinenze della stessa ealla casa coniugale assegnata al coniuge, aseguito di provvedimento di separazionelegale, annullamento, scioglimento o ces-sazione degli effetti civili del matrimonio,ad eccezione delle unità immobiliari chein Italia risultano classificate nelle cate-gorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le qualisi applica l’aliquota nella misura ridottadello 0,4 per cento e la detrazione, fino aconcorrenza del suo ammontare, di euro200 rapportati al periodo dell’anno du-rante il quale si protrae tale destinazione;se l’unità immobiliare è adibita ad abita-zione principale da più soggetti passivi ladetrazione spetta a ciascuno di essi pro-porzionalmente alla quota per la quale ladestinazione medesima si verifica ».

15. Al fine di tenere conto dell’esen-zione di cui ai commi da 8 a 14, 28 e 29del presente articolo prevista per l’IMU ela TASI, all’articolo 1 della legge 24 di-cembre 2012, n. 228, sono apportate leseguenti modifiche:

a) al comma 380-ter, lettera a), dopoil primo periodo è inserito il seguente: « Adecorrere dall’anno 2016 la dotazione delFondo di solidarietà comunale di cui alprimo periodo è incrementata di 3.746,75milioni di euro » e il secondo e il terzoperiodo sono sostituiti dai seguenti: « Ladotazione del Fondo di cui al primo pe-riodo è assicurata attraverso una quotadell’imposta municipale propria, di spet-tanza dei comuni, di cui al citato articolo13 del decreto-legge n. 201 del 2011, paria 4.717,9 milioni di euro per ciascunodegli anni 2014 e 2015 e a 2.768,8 milionidi euro per ciascuno degli anni 2016 eseguenti. Corrispondentemente, nei pre-detti esercizi è versata all’entrata del bi-lancio statale una quota di pari importodell’imposta municipale propria, di spet-tanza dei comuni. A seguito della ridu-

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zione della quota di imposta municipalepropria di spettanza comunale da versareal bilancio dello Stato per alimentare ilFondo di solidarietà comunale, a decor-rere dall’anno 2016, la dotazione del pre-detto Fondo è corrispondentemente ri-dotta in misura pari a 1.949,1 milioni dieuro annui »;

b) al comma 380-ter, lettera b), leparole: « per gli anni 2015 e successivi »sono sostituite dalle seguenti: « per l’anno2015, entro il 30 aprile per l’anno 2016 edentro il 30 novembre dell’anno precedentea quello di riferimento per gli anni 2017e successivi »;

c) al comma 380-ter, la lettera d) èsostituita dalla seguente:

« d) con il decreto del Presidente delConsiglio dei ministri di cui alla lettera b)può essere variata la quota di gettitodell’imposta municipale propria di spet-tanza comunale di cui alla lettera a) daversare al bilancio dello Stato e, corri-spondentemente, rideterminata la dota-zione del Fondo di cui alla medesimalettera a). Le modalità di versamento albilancio dello Stato sono determinate conil medesimo decreto del Presidente delConsiglio dei ministri. Il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio »;

d) al comma 380-quater:

1) dopo le parole: « 20 per cento »sono inserite le seguenti: « per l’anno 2015,il 30 per cento per l’anno 2016, il 40 percento per l’anno 2017 e il 55 per cento perl’anno 2018 »;

2) dopo il primo periodo è inseritoil seguente: « Per l’anno 2016, sono assuntia riferimento i fabbisogni standard appro-vati dalla predetta Commissione entro il31 marzo 2016 »;

3) le parole: « l’anno 2015 », ovun-que ricorrano, sono sostituite dalle se-guenti: « gli anni 2015 e 2016 »;

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e) dopo il comma 380-quinquies sonoinseriti i seguenti:

« 380-sexies. Con il medesimo decretodel Presidente del Consiglio dei ministri dicui alla lettera b) del comma 380-ter,l’incremento di 3.746,75 milioni di europer gli anni 2016 e successivi della dota-zione del Fondo di solidarietà comunale,in deroga a quanto disposto dai commi380-ter e 380-quater, è ripartito tra icomuni interessati sulla base del gettitoeffettivo IMU e TASI derivante dagli im-mobili adibiti ad abitazione principale edai terreni agricoli, relativo all’anno 2015.

380-septies. A decorrere dall’anno 2016l’ammontare del Fondo di solidarietà co-munale di cui al comma 380-ter, al nettodegli importi erogati ai sensi del comma380-sexies, per ciascun comune:

a) della Regione siciliana e dellaregione Sardegna è determinato in modotale da garantire la medesima dotazionenetta del Fondo di solidarietà comunaleper l’anno 2015;

b) delle regioni a statuto ordinarionon ripartito secondo i criteri di cui alcomma 380-quater è determinato in modotale da garantire proporzionalmente ladotazione netta del Fondo di solidarietàcomunale per l’anno 2015.

380-octies. Ai fini del comma 380-septies, per dotazione netta si intende ladifferenza tra le assegnazioni di risorse, alnetto degli importi erogati ai sensi delcomma 380-sexies per ciascun comune, ela quota di alimentazione del fondo acarico di ciascun comune ».

16. Per le medesime finalità di cui alcomma 15, per i comuni delle regioniFriuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta a cuila legge attribuisce competenza in materiadi finanza locale, la compensazione delminor gettito IMU e TASI avviene attra-verso un minor accantonamento di 85,478milioni di euro, a valere sulle quote dicompartecipazione ai tributi erariali, aisensi del comma 17 del citato articolo 13del decreto-legge n. 201 del 2011, conver-tito, con modificazioni, dalla legge n. 214

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del 2011, sulla base del gettito effettivoIMU e TASI derivante dagli immobili adi-biti ad abitazione principale e dai terreniagricoli, relativo all’anno 2015.

17. Per l’anno 2016 è attribuito aicomuni un contributo di complessivi 390milioni di euro da ripartire, con decretodel Ministro dell’interno, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, daadottare entro il 28 febbraio 2016, inproporzione alle somme attribuite, ai sensidel decreto del Ministro dell’economia edelle finanze 6 novembre 2014, pubblicatonel supplemento ordinario alla GazzettaUfficiale n. 271 del 21 novembre 2014,adottato ai sensi dell’articolo 1, comma731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.Le somme di cui al periodo precedentenon sono considerate tra le entrate finalivalide ai fini del vincolo del pareggio dibilancio di cui ai commi da 407 a 429 delpresente articolo. Le disponibilità in contoresidui iscritte in bilancio per l’anno 2015,relative all’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 10, del decreto-legge8 aprile 2013, n. 35, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,n. 64, e successive modificazioni, sonodestinate, nel limite di 390 milioni di euro,al finanziamento del contributo di cui alpresente comma, che entra in vigore ilgiorno stesso della pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della presente legge. Atal fine le predette somme sono versateall’entrata del bilancio dello Stato nel-l’anno 2016.

18. A decorrere dal 1º gennaio 2016, ladeterminazione della rendita catastale de-gli immobili a destinazione speciale eparticolare, censibili nelle categorie cata-stali dei gruppi D ed E, è effettuata,tramite stima diretta, tenendo conto delsuolo e delle costruzioni, nonché deglielementi ad essi strutturalmente connessiche ne accrescono la qualità e l’utilità, neilimiti dell’ordinario apprezzamento. Sonoesclusi dalla stessa stima diretta macchi-nari, congegni, attrezzature ed altri im-pianti, funzionali allo specifico processoproduttivo.

19. A decorrere dal 1º gennaio 2016,gli intestatari catastali degli immobili di

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cui al comma 18 possono presentare attidi aggiornamento ai sensi del regolamentodi cui al decreto del Ministro delle finanze19 aprile 1994, n. 701, per la ridetermi-nazione della rendita catastale degli im-mobili già censiti nel rispetto dei criteri dicui al medesimo comma 18.

20. Limitatamente all’anno di imposi-zione 2016, in deroga all’articolo 13,comma 4, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, per gli atti di aggiornamento di cuial comma 19 presentati entro il 15 giugno2016 le rendite catastali rideterminatehanno effetto dal 1º gennaio 2016.

21. Entro il 30 settembre 2016, l’Agen-zia delle entrate comunica al Ministerodell’economia e delle finanze, con riferi-mento agli atti di aggiornamento di cui alcomma 20, i dati relativi, per ciascunaunità immobiliare, alle rendite proposte ea quelle già iscritte in catasto dal 1ºgennaio 2016; il Ministro dell’economia edelle finanze, di concerto con il Ministrodell’interno, emana, secondo una metodo-logia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31ottobre 2016, il decreto per ripartire ilcontributo annuo di 155 milioni di euroattribuito ai comuni a titolo di compen-sazione del minor gettito per l’anno 2016.A decorrere dall’anno 2017, il contributoannuo di 155 milioni di euro è ripartitocon decreto del Ministro dell’economia edelle finanze, di concerto con il Ministrodell’interno e secondo una metodologiaadottata sentita la Conferenza Stato-cittàed autonomie locali, da emanare, entro il30 giugno 2017, sulla base dei dati comu-nicati, entro il 31 marzo 2017, dall’Agenziadelle entrate al Ministero dell’economia edelle finanze e relativi, per ciascuna unitàimmobiliare, alle rendite proposte nelcorso del 2016 ai sensi del comma 19 e aquelle già iscritte in catasto al 1º gennaio2016.

22. L’articolo 11 del decreto legislativo14 marzo 2011, n. 23, è abrogato.

23. Al fine di contenere il livello com-plessivo di pressione tributaria, in coe-renza con gli equilibri generali di finanza

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pubblica, per l’anno 2016 è fatto divietoalle regioni e agli enti locali di deliberareaumenti dei tributi nonché delle addizio-nali ad essi attribuiti con legge dello Statorispetto ai livelli di aliquote deliberate,entro la data del 30 luglio 2015, perl’esercizio 2015. Sono fatte salve, per ilsettore sanitario, le disposizioni di cuiall’articolo 1, comma 174, della legge 30dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2,commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23dicembre 2009, n. 191, nonché la possibi-lità di effettuare manovre fiscali incremen-tative ai fini dell’accesso alle anticipazionidi liquidità di cui agli articoli 2 e 3 deldecreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 6 giu-gno 2013, n. 64, e successivi rifinanzia-menti. Il divieto di cui al primo periodonon si applica alla tassa sui rifiuti (TARI)di cui all’articolo 1, comma 639, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, nonchéper gli enti locali che deliberano il pre-dissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis deltesto unico di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensidegli articoli 246 e seguenti del medesimotesto unico di cui al decreto legislativon. 267 del 2000.

24. Per l’anno 2016, limitatamente agliimmobili non esentati ai sensi dei commida 8 a 24, i comuni possono mantenere lamaggiorazione TASI di cui al comma 677dell’articolo 1 della legge 27 dicembre2013, n. 147, ove deliberata, per l’anno2015, entro il 30 settembre 2015 nel ri-spetto delle condizioni previste dal pre-detto comma. In deroga a quanto dispostoall’articolo 1, comma 169, della legge 27dicembre 2006, n. 296, per l’anno 2015sono valide le deliberazioni relative a re-golamenti, aliquote e tariffe di tributiadottate dai comuni entro il 30 settembre2015, per le quali siano state corretta-mente e compiutamente espletate le pro-cedure di pubblicazione di cui al quintoperiodo del comma 13-bis dell’articolo 13del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, al settimo pe-riodo del comma 688 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, e al primo

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periodo del comma 8 dell’articolo 14 deldecreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

25. Per l’intera durata del programma« Erasmus + », alle borse di studio per lamobilità internazionale erogate a favoredegli studenti delle università e delle isti-tuzioni di alta formazione artistica, musi-cale e coreutica (AFAM), ai sensi dell’ar-ticolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7,paragrafo 1, lettera a), del regolamento(UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeoe del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, siapplicano le esenzioni previste all’articolo1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio2003, n. 105, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

26. All’articolo 6 della legge 30 novem-bre 1989, n. 398, dopo il comma 6 èinserito il seguente:

« 6-bis. Le somme corrisposte a titolo diborsa di studio per la frequenza dei corsidi perfezionamento e delle scuole di spe-cializzazione, per i corsi di dottorato diricerca, per lo svolgimento di attività diricerca dopo il dottorato e per i corsi diperfezionamento all’estero, erogate dallaprovincia autonoma di Bolzano, sonoesenti dall’imposta sul reddito delle per-sone fisiche nei confronti dei percipienti ».

27. Le disposizioni di cui al comma 26si applicano per i periodi d’imposta per iquali non siano ancora scaduti i termini diaccertamento e di riscossione ai sensi dellanormativa vigente.

28. All’articolo 13 del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, dopo il comma 6 è inseritoil seguente:

« 6-bis. Per gli immobili locati a canoneconcordato di cui alla legge 9 dicembre1998, n. 431, l’imposta, determinata appli-cando l’aliquota stabilita dal comune aisensi del comma 6, è ridotta al 75 percento ».

29. Al comma 678 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto,in fine, il seguente periodo: « Per gli im-mobili locati a canone concordato di cui

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alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’im-posta, determinata applicando l’aliquotastabilita dal comune ai sensi del comma683, è ridotta al 75 per cento ».

30. All’articolo 1, nota II-bis), dellatariffa, parte prima, allegata al testo unicodelle disposizioni concernenti l’imposta diregistro, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, èaggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. L’aliquota del 2 per cento siapplica anche agli atti di acquisto per iquali l’acquirente non soddisfa il requisitodi cui alla lettera c) del comma 1 e per iquali i requisiti di cui alle lettere a) e b)del medesimo comma si verificano senzatener conto dell’immobile acquistato conle agevolazioni elencate nella lettera c), acondizione che quest’ultimo immobile siaalienato entro un anno dalla data dell’atto.In mancanza di detta alienazione, all’attodi cui al periodo precedente si applicaquanto previsto dal comma 4 ».

31. Tutti gli atti e i provvedimentiemanati in esecuzione dei piani di ricom-posizione fondiaria e di riordino fondiariopromossi dalle regioni, dalle province, daicomuni e dalle comunità montane sonoesenti da imposta di registro, ipotecaria,catastale e di bollo.

32. L’articolo 13 della legge 9 dicembre1998, n. 431, è sostituito dal seguente:

« ART. 13 – (Patti contrari alla legge) –1. È nulla ogni pattuizione volta a deter-minare un importo del canone di loca-zione superiore a quello risultante dalcontratto scritto e registrato. È fatto caricoal locatore di provvedere alla registrazionenel termine perentorio di trenta giorni,dandone documentata comunicazione, neisuccessivi sessanta giorni, al conduttore edall’amministratore del condominio, ancheai fini dell’ottemperanza agli obblighi ditenuta dell’anagrafe condominiale di cuiall’articolo 1130, numero 6), del codicecivile.

2. Nei casi di nullità di cui al comma1 il conduttore, con azione proponibile neltermine di sei mesi dalla riconsegna del-l’immobile locato, può chiedere la restitu-

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zione delle somme corrisposte in misurasuperiore al canone risultante dal con-tratto scritto e registrato.

3. È nulla ogni pattuizione volta aderogare ai limiti di durata del contrattostabiliti dalla presente legge.

4. Per i contratti di cui al comma 3dell’articolo 2 è nulla ogni pattuizionevolta ad attribuire al locatore un canonesuperiore a quello massimo definito dagliaccordi conclusi in sede locale per immo-bili aventi le medesime caratteristiche eappartenenti alle medesime tipologie. Per icontratti stipulati in base al comma 1dell’articolo 2, è nulla, ove in contrastocon le disposizioni della presente legge,qualsiasi pattuizione diretta ad attribuireal locatore un canone superiore a quellocontrattualmente stabilito.

5. Nei casi di nullità di cui al comma4 il conduttore, con azione proponibile neltermine di sei mesi dalla riconsegna del-l’immobile locato, può richiedere la resti-tuzione delle somme indebitamente ver-sate. Nei medesimi casi il conduttore puòaltresì richiedere, con azione proponibiledinanzi all’autorità giudiziaria, che la lo-cazione venga ricondotta a condizioni con-formi a quanto previsto dal comma 1dell’articolo 2 ovvero dal comma 3 del-l’articolo 2. Tale azione è, altresì, consen-tita nei casi in cui il locatore non abbiaprovveduto alla prescritta registrazione delcontratto nel termine di cui al comma 1del presente articolo. Nel giudizio cheaccerta l’esistenza del contratto di loca-zione il giudice determina il canone do-vuto, che non può eccedere quello delvalore minimo definito ai sensi dell’arti-colo 2 ovvero quello definito ai sensidell’articolo 5, commi 2 e 3, nel caso diconduttore che abiti stabilmente l’alloggioper i motivi ivi regolati. L’autorità giudi-ziaria stabilisce la restituzione dellesomme eventualmente eccedenti.

6. Le disposizioni di cui al comma 5devono ritenersi applicabili a tutte le ipo-tesi ivi previste insorte sin dall’entrata invigore della presente legge.

7. I riferimenti alla registrazione delcontratto di cui alla presente legge non

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producono effetti se non vi è obbligo diregistrazione del contratto stesso ».

33. All’articolo 77, comma 1, del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, le parole: « 27,5per cento » sono sostituite dalle seguenti:

a) « 24,5 per cento » a decorrere dal1º gennaio 2016, con effetto per il periodod’imposta successivo a quello in corso al31 dicembre 2015;

b) « 24 per cento » a decorrere dal 1ºgennaio 2017, con effetto per i periodid’imposta successivi a quello in corso al 31dicembre 2016.

34. All’articolo 27, comma 3-ter, deldecreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 600, le parole:« dell’1,375 per cento » sono sostituitedalle seguenti:

a) « dell’1,225 per cento » a decorreredal 1º gennaio 2016, con effetto per ilperiodo d’imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2015;

b) « dell’1,20 per cento » a decorreredal 1º gennaio 2017, con effetto per iperiodi d’imposta successivi a quello incorso al 31 dicembre 2016.

35. L’efficacia delle disposizioni di cuial comma 33, lettera a), e al comma 34,lettera a), è condizionata al riconosci-mento in sede europea dei margini diflessibilità correlati all’emergenza deri-vante dai flussi di immigrazione e dellaconseguente coerenza con la disciplinaeuropea di un obiettivo di indebitamentoprogrammatico fissato in misura superioreal 2,2 per cento e, comunque, nella misuranecessaria alla loro copertura; in caso dimancato riconoscimento, in sede europea,dei suddetti margini di flessibilità per ilperiodo d’imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2015 continuano adapplicarsi le aliquote vigenti alla mede-sima data.

36. In caso di mancato riconoscimento,in sede europea, dei margini di flessibilità

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di cui al comma 35, per l’anno 2017, lerisorse non più necessarie per la coperturadegli oneri derivanti dall’applicazione deicommi 33 e 34 confluiscono nel fondo dicui all’articolo 1, comma 200, della legge23 dicembre 2014, n. 190, e ai maggiorioneri, valutati in 171,7 milioni di euro perl’anno 2018, si provvede mediante corri-spondente riduzione delle dotazioni finan-ziarie di parte corrente delle missioni dispesa di ciascun Ministero, di cui all’arti-colo 21, comma 5, lettera b), della legge 31dicembre 2009, n. 196.

37. In relazione ai commi 33 e 34, condecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze sono proporzionalmente rideter-minate le percentuali di cui agli articoli47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68,comma 3, del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, nonché la percentuale di cui al-l’articolo 4, comma 1, lettera q), del de-creto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.La rideterminazione delle percentuali dicui all’articolo 58, comma 2, e 68, comma3, del citato testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica n. 917 del1986, non si applica ai soggetti di cuiall’articolo 5 del medesimo testo unico.Con il medesimo decreto sono altresì de-terminate la normativa transitoria e lerelative decorrenze.

38. Al decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 3:

1) al comma 1, la lettera d) èabrogata;

2) al comma 2, dopo la lettera c) èaggiunta la seguente:

« c-bis) i soggetti che esercitano unaattività agricola ai sensi dell’articolo 32 deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 18maggio 2001, n. 227, nonché le coopera-tive e loro consorzi di cui all’articolo 10

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del decreto del Presidente della Repub-blica 29 settembre 1973, n. 601 »;

b) all’articolo 4, comma 2, primoperiodo, le parole: « e le imprese agricole »e le parole: « e all’estensione dei terreni »sono soppresse;

c) all’articolo 9:

1) la rubrica è sostituita dalla se-guente: « Determinazione del valore dellaproduzione netta per alcuni soggetti delsettore agricolo »;

2) al comma 1, le parole: « i soggettidi cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), eper » sono soppresse;

d) all’articolo 12, comma 2, primoperiodo, le parole: « , ovvero derivante daimprese agricole esercitate nel territoriostesso » sono soppresse;

e) all’articolo 45, il comma 1 è abro-gato.

39. All’articolo 1 della legge 24 dicem-bre 2007, n. 244, il comma 238 è abrogato.

40. Le disposizioni del comma 38 siapplicano a decorrere dal periodo d’im-posta successivo a quello in corso al 31dicembre 2015.

41. Al decreto-legge 4 giugno 2013,n. 63, convertito, con modificazioni, dallalegge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14, le parole: « 31 di-cembre 2015 », ovunque ricorrono, sonosostituite dalle seguenti: « 31 dicembre2016 »;

b) all’articolo 15, comma 1, le parole:« 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalleseguenti: « 31 dicembre 2016 »;

c) all’articolo 16, le parole: « 31 di-cembre 2015 », ovunque ricorrono, sonosostituite dalle seguenti: « 31 dicembre2016 ».

42. Le giovani coppie costituenti unnucleo familiare composto da coniugi o daconviventi more uxorio che abbiano costi-tuito nucleo da almeno tre anni, in cui

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almeno uno dei due componenti non abbiasuperato i trentacinque anni, acquirenti diunità immobiliare da adibire ad abitazioneprincipale, beneficiano di una detrazionedall’imposta lorda, fino a concorrenza delsuo ammontare, per le spese documentatesostenute per l’acquisto di mobili ad ar-redo della medesima unità abitativa. Ladetrazione di cui al presente comma, daripartire tra gli aventi diritto in dieci quoteannuali di pari importo, spetta nella mi-sura del 50 per cento delle spese sostenutedal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016ed è calcolata su un ammontare comples-sivo non superiore a 16.000 euro. Il be-neficio di cui al presente comma non ècumulabile con quello di cui alla lettera c)del comma 41.

43. Le detrazioni di cui all’articolo 14del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2013, n. 90, sono usufruibili anchedagli Istituti autonomi per le case popo-lari, comunque denominati, per le spesesostenute, dal 1º gennaio 2016 al 31dicembre 2016, per interventi realizzati suimmobili di loro proprietà adibiti ad edi-lizia residenziale pubblica.

44. All’articolo 6 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 601, al comma 1, lettera c-bis),dopo le parole: « e loro consorzi » sonoaggiunte le seguenti: « nonché enti aventile stesse finalità sociali dei predetti Istituti,istituiti nella forma di società che rispon-dono ai requisiti della legislazione del-l’Unione europea in materia di “in houseproviding” e che siano costituiti e operantialla data del 31 dicembre 2013 ».

45. All’articolo 88 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, al comma 3, lettera b), dopole parole: « comunque denominati, » sonoinserite le seguenti: « e agli enti aventi lestesse finalità sociali dei predetti Istituti,istituiti nella forma di società che rispon-dono ai requisiti della legislazione del-l’Unione europea in materia di “in houseproviding” e che siano costituiti e operantialla data del 31 dicembre 2013, ».

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46. Ai fini delle imposte sui redditi, peri soggetti titolari di reddito d’impresa e pergli esercenti arti e professioni che effet-tuano investimenti in beni materiali stru-mentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31dicembre 2016, con esclusivo riferimentoalla determinazione delle quote di ammor-tamento e dei canoni di locazione finan-ziaria, il costo di acquisizione è maggio-rato del 40 per cento.

47. Fermo restando quanto disposto alcomma 46 e solo per gli investimentieffettuati nello stesso periodo ivi previsto,sono altresì maggiorati del 40 per cento ilimiti rilevanti per la deduzione dellequote di ammortamento e dei canoni dilocazione finanziaria dei beni di cui al-l’articolo 164, comma 1, lettera b), deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917.

48. La disposizione di cui al comma 46non si applica agli investimenti in benimateriali strumentali per i quali il decretodel Ministro delle finanze 31 dicembre1988, pubblicato nel supplemento ordina-rio alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2febbraio 1989, stabilisce coefficienti di am-mortamento inferiori al 6,5 per cento, agliinvestimenti in fabbricati e costruzioni,nonché agli investimenti in beni di cuiall’allegato n. 3 annesso alla presentelegge.

49. Le disposizioni dei commi 46 e 47non producono effetti sulla determina-zione dell’acconto dovuto per il periodo diimposta in corso al 31 dicembre 2015. Ladeterminazione dell’acconto dovuto per ilperiodo di imposta in corso al 31 dicembre2016 è effettuata considerando, quale im-posta del periodo precedente, quella che sisarebbe determinata in assenza delle di-sposizioni dei citati commi 46 e 47.

50. Al comma 10 dell’articolo 15 deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge28 gennaio 2009, n. 2, le parole: « nonsuperiore ad un decimo » sono sostituitedalle seguenti: « non superiore ad unquinto ».

51. La disposizione di cui al comma 50si applica alle operazioni di aggregazione

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aziendale poste in essere a decorrere dal-l’esercizio successivo a quello in corso al31 dicembre 2015.

52. Le disposizioni di cui ai commi 46e 47 non producono effetti sui valoriattualmente stabiliti per l’elaborazione e ilcalcolo degli studi di settore previsti dal-l’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto1993, n. 331, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,e successive modificazioni.

53. All’articolo 1 della legge 23 dicem-bre 2014, n. 190, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) la lettera d) del comma 54 èabrogata;

b) al comma 57, dopo la lettera d) èaggiunta la seguente:

« d-bis) i soggetti che nell’anno pre-cedente hanno percepito redditi di lavorodipendente e redditi assimilati a quelli dilavoro dipendente, di cui rispettivamenteagli articoli 49 e 50 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000euro; la verifica di tale soglia è irrilevantese il rapporto di lavoro è cessato »;

c) al comma 65, alinea, le parole: « eper i due successivi, il reddito determinatoai sensi del comma 64 è ridotto di unterzo » sono sostituite dalle seguenti: « eper i quattro successivi, l’aliquota di cui alcomma 64 è stabilita nella misura del 5per cento »;

d) il comma 77 è sostituito dal se-guente:

« 77. Il reddito forfetario determinatoai sensi dei precedenti commi costituiscebase imponibile ai sensi dell’articolo 1della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su talereddito si applica la contribuzione dovutaai fini previdenziali, ridotta del 35 percento. Si applica, per l’accredito dellacontribuzione, la disposizione di cui al-l’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto1995, n. 335 ».

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54. L’allegato n. 4 annesso alla legge 23dicembre 2014, n. 190, è sostituito dalseguente:

« ALLEGATO 4Articolo 1, comma 54, lettera a)

(Regime fiscale per lavoratori autonomi)

Pro-gressivo

Gruppo di settoreCodici attivitàATECO 2007

Valore sogliadei

ricavi/compensiRedditività

1 Industrie alimen-tari e dellebevande

(10-11) 45.000 40%

2 Commercio all’in-grosso e al detta-glio

45 – (da 46.2 a46.9) – (da 47.1a 47.7) – 47.9

50.000 40%

3 Commercio ambu-lante di prodottialimentari e be-vande

47.81 40.000 40%

4 Commercio ambu-lante di altri pro-dotti

47.82 – 47.89 30.000 54%

5 Costruzioni e atti-vità immobiliari

(41 – 42 – 43) –(68)

25.000 86%

6 Intermediari delcommercio

46.1 25.000 62%

7 Attività dei servizidi alloggio e di ri-storazione

(55-56) 50.000 40%

8 Attività professio-nali, scientifiche,tecniche, sanitarie,di istruzione, ser-vizi finanziari edassicurativi

(64-65-66) –(69-70-71-72-73-74-75) – (85)– (86-87-88)

30.000 78%

9 Altre attività eco-nomiche

(01 – 02 – 03) –(05 – 06 – 07 –08 – 09) – (12 –13 – 14 – 15 – 16– 17 – 18 – 19 –20 – 21 – 22 – 23– 24 – 25 – 26 –27 – 28 – 29 – 30– 31 – 32 – 33) –(35) – (36 – 37 –38 – 39) – (49 –50 – 51 – 52 –53) – (58 – 59 –60 – 61 – 62 –63) – (77 – 78 –79 – 80 – 81 –82) – (84) – (90 –91 – 92 – 93) –(94 – 95 – 96) –(97 – 98) – (99)

30.000 67%

».

55. Le disposizioni di cui alla lettera c)del comma 53 si applicano, per gli anni2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggettiche nel 2015 hanno iniziato una nuovaattività, avvalendosi delle disposizioni dicui all’articolo 1, comma 65, della citatalegge n. 190 del 2014, vigente anterior-mente alle modifiche di cui alla lettera c)del comma 53.

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56. Le società in nome collettivo, inaccomandita semplice, a responsabilità li-mitata, per azioni e in accomandita perazioni che, entro il 30 settembre 2016,assegnano o cedono ai soci beni immobili,diversi da quelli indicati nell’articolo 43,comma 2, primo periodo, del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti inpubblici registri non utilizzati come benistrumentali nell’attività propria dell’im-presa, possono applicare le disposizionidei commi dal presente al comma 61 acondizione che tutti i soci risultino iscrittinel libro dei soci, ove prescritto, alla datadel 30 settembre 2015, ovvero che venganoiscritti entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, inforza di titolo di trasferimento avente datacerta anteriore al 1º ottobre 2015. Lemedesime disposizioni si applicano allesocietà che hanno per oggetto esclusivo oprincipale la gestione dei predetti beni eche entro il 30 settembre 2016 si trasfor-mano in società semplici.

57. Sulla differenza tra il valore nor-male dei beni assegnati o, in caso ditrasformazione, quello dei beni possedutiall’atto della trasformazione, e il loro costofiscalmente riconosciuto, si applica un’im-posta sostitutiva delle imposte sui redditi edell’imposta regionale sulle attività pro-duttive nella misura dell’8 per cento ov-vero del 10,5 per cento per le societàconsiderate non operative in almeno duedei tre periodi di imposta precedenti aquello in corso al momento della assegna-zione, cessione o trasformazione. Le ri-serve in sospensione d’imposta annullateper effetto dell’assegnazione dei beni aisoci e quelle delle società che si trasfor-mano sono assoggettate ad imposta sosti-tutiva nella misura del 13 per cento.

58. Per gli immobili, su richiesta dellasocietà e nel rispetto delle condizioni pre-scritte, il valore normale può essere de-terminato in misura pari a quello risul-tante dall’applicazione all’ammontare dellerendite risultanti in catasto dei moltipli-catori determinati con i criteri e le mo-dalità previsti dal primo periodo del

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comma 4 dell’articolo 52 del testo unicodelle disposizioni concernenti l’imposta diregistro, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Incaso di cessione, ai fini della determina-zione dell’imposta sostitutiva, il corrispet-tivo della cessione, se inferiore al valorenormale del bene, determinato ai sensidell’articolo 9 del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, e successive modificazioni, o inalternativa, ai sensi del primo periodo, ècomputato in misura non inferiore ad unodei due valori.

59. Il costo fiscalmente riconosciutodelle azioni o quote possedute dai socidelle società trasformate va aumentatodella differenza assoggettata ad impostasostitutiva. Nei confronti dei soci assegna-tari non si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 47 del citato testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del1986. Tuttavia, il valore normale dei beniricevuti, al netto dei debiti accollati, riduceil costo fiscalmente riconosciuto delleazioni o quote possedute.

60. Per le assegnazioni e le cessioni aisoci di cui ai commi da 56 a 59 soggetteall’imposta di registro in misura propor-zionale, le relative aliquote applicabilisono ridotte alla metà e le imposte ipo-tecarie e catastali si applicano in misurafissa.

61. Le società che si avvalgono delledisposizioni di cui ai commi da 56 a 59devono versare il 60 per cento dell’impostasostitutiva entro il 30 novembre 2016 e larestante parte entro il 16 giugno 2017, coni criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsied il contenzioso si applicano le disposi-zioni previste per le imposte sui redditi.

62. L’imprenditore individuale che alladata del 31 ottobre 2015 possiede beniimmobili strumentali di cui all’articolo 43,comma 2, del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, può, entro il 31 maggio 2016,optare per l’esclusione dei beni stessi dal

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patrimonio dell’impresa, con effetto dalperiodo di imposta in corso alla data del1º gennaio 2016, mediante il pagamentodi una imposta sostitutiva dell’imposta sulreddito delle persone fisiche e dell’impostaregionale sulle attività produttive nellamisura dell’8 per cento della differenza trail valore normale di tali beni ed il relativovalore fiscalmente riconosciuto. Si appli-cano, in quanto compatibili, le disposizionidei commi da 56 a 61.

63. Gli oneri previsti dall’articolo 4,comma 14, della legge 12 novembre 2011,n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dal-l’amministrazione per il reclutamento delpersonale volontario per le esigenze deidistaccamenti volontari del Corpo nazio-nale dei vigili del fuoco di cui all’articolo9, comma 2, lettera b), del decreto legi-slativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a caricodella medesima.

64. All’articolo 11, comma 4-bis, letterad-bis), del decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, e successive modificazioni, leparole: « di euro 2.500, di euro 1.875, dieuro 1.250 e di euro 625 » sono sostituitedalle seguenti: « di euro 5.000, di euro3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250 ».

65. Le disposizioni di cui al comma 64si applicano a decorrere dal periodo d’im-posta successivo a quello in corso al 31dicembre 2015.

66. L’articolo 26 del decreto del Presi-dente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633, è sostituito dal seguente:

« ART. 26. – (Variazioni dell’imponibile odell’imposta). – 1. Le disposizioni degliarticoli 21 e seguenti devono essere osser-vate, in relazione al maggiore ammontare,tutte le volte che successivamente all’emis-sione della fattura o alla registrazione dicui agli articoli 23 e 24 l’ammontareimponibile di un’operazione o quello dellarelativa imposta viene ad aumentare perqualsiasi motivo, compresa la rettifica diinesattezze della fatturazione o della re-gistrazione.

2. Se un’operazione per la quale siastata emessa fattura, successivamente allaregistrazione di cui agli articoli 23 e 24,viene meno in tutto o in parte, o se ne

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riduce l’ammontare imponibile, in conse-guenza di dichiarazione di nullità, annul-lamento, revoca, risoluzione, rescissione esimili o in conseguenza dell’applicazionedi abbuoni o sconti previsti contrattual-mente, il cedente del bene o prestatore delservizio ha diritto di portare in detrazioneai sensi dell’articolo 19 l’imposta corri-spondente alla variazione, registrandola anorma dell’articolo 25.

3. La disposizione di cui al comma 2non può essere applicata dopo il decorsodi un anno dall’effettuazione dell’opera-zione imponibile qualora gli eventi iviindicati si verifichino in dipendenza disopravvenuto accordo fra le parti e puòessere applicata, entro lo stesso termine,anche in caso di rettifica di inesattezzedella fatturazione che abbiano dato luogoall’applicazione dell’articolo 21, comma 7.

4. La disposizione di cui al comma 2 siapplica anche in caso di mancato paga-mento, in tutto o in parte, da parte delcessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui que-st’ultimo è assoggettato a una proceduraconcorsuale o dalla data del decreto cheomologa un accordo di ristrutturazionedei debiti di cui all’articolo 182-bis delregio decreto 16 marzo 1942, n. 267, odalla data di pubblicazione nel registrodelle imprese di un piano attestato ai sensidell’articolo 67, terzo comma, lettera d),del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutiveindividuali rimaste infruttuose.

5. Ove il cedente o prestatore si avvalgadella facoltà di cui al comma 2, il cessio-nario o committente, che abbia già regi-strato l’operazione ai sensi dell’articolo 25,deve in tal caso registrare la variazione anorma dell’articolo 23 o dell’articolo 24,nei limiti della detrazione operata, salvo ilsuo diritto alla restituzione dell’importopagato al cedente o prestatore a titolo dirivalsa. L’obbligo di cui al primo periodonon si applica nel caso di procedureconcorsuali di cui al comma 4, lettera a).

6. Nel caso in cui, successivamente aglieventi di cui al comma 4, il corrispettivo

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sia pagato, in tutto o in parte, si applicala disposizione di cui al comma 1. In talcaso, il cessionario o committente cheabbia assolto all’obbligo di cui al comma5 ha diritto di portare in detrazione aisensi dell’articolo 19 l’imposta corrispon-dente alla variazione in aumento.

7. La correzione di errori materiali o dicalcolo nelle registrazioni di cui agli arti-coli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni pe-riodiche di cui all’articolo 27, all’articolo 1del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 23 marzo1998, n. 100, e successive modificazioni, eall’articolo 7 del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 14ottobre 1999, n. 542, e successive modifi-cazioni, deve essere fatta, mediante anno-tazione delle variazioni dell’imposta inaumento nel registro di cui all’articolo 23e delle variazioni dell’imposta in diminu-zione nel registro di cui all’articolo 25.Con le stesse modalità devono essere cor-retti, nel registro di cui all’articolo 24, glierrori materiali inerenti alla trascrizionedi dati indicati nelle fatture o nei registritenuti a norma di legge.

8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4,e 5 e quelle per errori di registrazione dicui al comma 7 possono essere effettuatedal cedente o prestatore del servizio e dalcessionario o committente anche medianteapposite annotazioni in rettifica rispetti-vamente sui registri di cui agli articoli 23e 24 e sul registro di cui all’articolo 25.

9. Nel caso di risoluzione contrattuale,relativa a contratti a esecuzione conti-nuata o periodica, conseguente a inadem-pimento, la facoltà di cui al comma 2 nonsi estende a quelle cessioni e a quelleprestazioni per cui sia il cedente o pre-statore che il cessionario o committenteabbiano correttamente adempiuto alleproprie obbligazioni.

10. La facoltà di cui al comma 2 puòessere esercitata, ricorrendo i presuppostidi cui a tale disposizione, anche dai ces-sionari e committenti debitori dell’impostaai sensi dell’articolo 17 o dell’articolo 74del presente decreto ovvero dell’articolo 44del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,convertito, con modificazioni, dalla legge

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29 ottobre 1993, n. 427, e successive mo-dificazioni. In tal caso, si applica ai ces-sionari o committenti la disposizione dicui al comma 5.

11. Ai fini del comma 4, lettera a), ildebitore si considera assoggettato a pro-cedura concorsuale dalla data della sen-tenza dichiarativa del fallimento o delprovvedimento che ordina la liquidazionecoatta amministrativa o del decreto diammissione alla procedura di concordatopreventivo o del decreto che dispone laprocedura di amministrazione straordina-ria delle grandi imprese in crisi.

12. Ai fini del comma 4, lettera b), unaprocedura esecutiva individuale si consi-dera in ogni caso infruttuosa:

a) nell’ipotesi di pignoramento pressoterzi, quando dal verbale di pignoramentoredatto dall’ufficiale giudiziario risulti chepresso il terzo pignorato non vi sono benio crediti da pignorare;

b) nell’ipotesi di pignoramento di be-ni mobili, quando dal verbale di pignora-mento redatto dall’ufficiale giudiziario ri-sulti la mancanza di beni da pignorareovvero l’impossibilità di accesso al domi-cilio del debitore ovvero la sua irreperi-bilità;

c) nell’ipotesi in cui, dopo che per trevolte l’asta per la vendita del bene pigno-rato sia andata deserta, si decida di in-terrompere la procedura esecutiva pereccessiva onerosità ».

67. Le disposizioni di cui all’articolo 26,comma 4, lettera a), e comma 5, secondoperiodo, del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, neltesto risultante dalle modifiche apportatedal comma 66, si applicano nei casi in cuiil cessionario o committente sia assogget-tato a una procedura concorsuale succes-sivamente al 31 dicembre 2016. Le altremodifiche apportate dal comma 66 alpredetto articolo 26, in quanto volte achiarire l’applicazione delle disposizionicontenute in tale ultimo articolo e quindidi carattere interpretativo, si applicanoanche alle operazioni effettuate anterior-

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mente alla data di cui al periodo prece-dente.

68. All’articolo 32, commi 1 e 2, deldecreto legislativo 24 settembre 2015,n. 158, le parole: « 1º gennaio 2017 » sonosostituite dalle seguenti: « 1o gennaio2016 ». Restano comunque ferme le san-zioni nella misura dovuta in base allenorme relative alla procedura di collabo-razione volontaria di cui alla legge 15dicembre 2014, n. 186, vigenti alla data dipresentazione della relativa istanza.

69. Al fine di garantire la stabilità delgettito tributario derivante dagli atti regi-strati dai notai, alla legge 16 febbraio1913, n. 89, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 dell’articolo 22sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. In caso di mancato versamentoda parte del notaio dei tributi riscossi inrelazione agli atti da lui rogati o autenti-cati, se il danno non è coperto da polizzaassicurativa, l’agente della riscossione puòrichiederne il pagamento direttamente alFondo. L’erogazione è subordinata:

a) all’esercizio dell’azione penale neiconfronti del notaio ed alla pronuncia delsuo rinvio a giudizio;

b) all’emissione, per il pagamento deitributi di cui al primo periodo, di un attoesecutivo dell’Agenzia delle entrate, nonsospeso dall’autorità giudiziaria o dall’Am-ministrazione finanziaria, nei confrontidel notaio.

3-ter. Il Fondo, quando provvede alpagamento dei tributi di cui al comma3-bis, è legalmente surrogato nei confrontidel notaio in tutte le ragioni, azioni eprivilegi spettanti all’Amministrazione fi-nanziaria. Il Fondo può, esibendo il do-cumento attestante la somma pagata, ri-chiedere all’autorità giudiziaria l’ingiun-zione di pagamento. L’ingiunzione è prov-visoriamente esecutiva a norma del-l’articolo 642 del codice di proceduracivile. Non è ammissibile l’opposizionefondata sul motivo che le imposte pagatenon erano dovute o erano dovute in mi-

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sura minore. Il Fondo può agire esecuti-vamente sull’indennità dovuta dalla Cassanazionale del notariato al notaio alla suacessazione, nel limite di cui al quartocomma dell’articolo 545 del codice diprocedura civile, e, a tutela del propriocredito, può notificare alla Cassa un attodi opposizione al pagamento diretto alnotaio dell’indennità nello stesso limite.

3-quater. Con decreto non regolamen-tare del Ministro dell’economia e dellefinanze, sentito il Consiglio nazionale delnotariato, sono disciplinate le modalitàprocedurali e l’erogazione delle somme daparte del Fondo all’Amministrazione fi-nanziaria, e per la successiva surroga adessa del Fondo medesimo.

3-quinquies. Se è accertato con deci-sione passata in giudicato che il notaionon ha commesso il fatto ovvero che ilfatto non costituisce reato, l’Agenzia delleentrate rimborsa senza indugio le sommepagate al Fondo o, se il Fondo ha recu-perato le somme dal notaio, al notaiomedesimo »;

b) al comma 4 dell’articolo 22 sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis,nel quale il danno è dimostrato con l’esi-bizione dell’atto esecutivo ed è quantifi-cato sulla base delle risultanze dello stessoatto »;

c) all’articolo 93-bis, comma 2, letteraa), sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: « nonché richiedere, anche perio-dicamente, informazioni e l’esibizione didocumenti, estratti repertoriali, atti, regi-stri e libri anche di natura fiscale »;

d) dopo il comma 2 dell’articolo 93-bis è inserito il seguente:

« 2-bis. L’Agenzia delle entrate tra-smette al Consiglio nazionale del nota-riato, esclusivamente con modalità telema-tiche entro il secondo mese successivo aquello di scadenza, le informazioni sugliomessi e ritardati versamenti richiesti ainotai con avviso di liquidazione »;

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e) all’articolo 19:

1) al comma 1, le parole: « cononeri a carico del proprio bilancio » sonosostituite dalle seguenti: « con separatacontribuzione obbligatoria a carico di tuttigli iscritti al ruolo, da versare al Consiglionazionale del notariato. Il contributo èriscosso dal Consiglio nazionale del nota-riato con le modalità di cui all’articolo 21della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il28 febbraio di ciascun anno »;

2) dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

« 1-bis. La misura dei contributi è de-terminata dal Consiglio nazionale del no-tariato entro il 31 ottobre di ciascun annoper l’anno successivo in misura corrispon-dente ai premi ed agli oneri da esso pagatied è ragguagliata ai parametri soggetti adannotamento nei repertori di ciascun no-taio secondo quanto stabilito dalla legge etenuto conto del numero e dell’ammontaredei sinistri liquidati per ciascun notaio apartire dal 1º febbraio 1999 »;

f) al comma 1 dell’articolo 142-bis, èaggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ilnotaio è punito in ogni caso con la desti-tuzione quando commette un reato omet-tendo o ritardando il versamento di tributidovuti in relazione agli atti da lui rogati oautenticati »;

g) dopo il comma 1 dell’articolo 144è inserito il seguente:

« 1-bis. Nell’ipotesi di cui all’ultimo pe-riodo del comma 1 dell’articolo 142-bis, lasospensione per un anno è sostituita alladestituzione solo se il notaio ha riparatointeramente il danno e non è recidivonella stessa infrazione ».

70. Le disposizioni di cui al comma 69si applicano a decorrere dal 1º gennaio2016.

71. Per l’anno 2016, la misura delcanone di abbonamento alla televisioneper uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertitodalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è pari,nel suo complesso, all’importo di euro 100.

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72. Al regio decreto-legge 21 febbraio1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giu-gno 1938, n. 880, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) all’articolo 1, secondo comma,sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:« La detenzione o l’utilizzo di un apparec-chio si presumono altresì nel caso in cuiesista una utenza per la fornitura dienergia elettrica nel luogo in cui un sog-getto ha la sua residenza anagrafica. Alloscopo di superare le presunzioni di cui aiprecedenti periodi, a decorrere dall’anno2016, non è ammessa alcuna dichiarazionediversa da quelle rilasciate ai sensi deltesto unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445, la cui mendacia comporta gli ef-fetti, anche penali, di cui all’articolo 76 delmedesimo decreto, da presentare all’Agen-zia delle entrate competente per territo-rio »;

b) all’articolo 1, dopo il secondocomma è aggiunto il seguente:

« Il canone di abbonamento è, in ognicaso, dovuto una sola volta in relazioneagli apparecchi di cui al primo commadetenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti apropria residenza o dimora, dallo stessosoggetto e dai soggetti appartenenti allastessa famiglia anagrafica, come indivi-duata dall’articolo 4 del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 30 maggio 1989, n. 223 »;

c) all’articolo 3, dopo il primo commaè aggiunto il seguente:

« Per i titolari di utenza di fornitura dienergia elettrica di cui all’articolo 1, se-condo comma, secondo periodo, il paga-mento del canone avviene in dieci ratemensili, addebitate sulle fatture emessedall’impresa elettrica aventi scadenza delpagamento successiva alla scadenza dellerate. Le rate, ai fini dell’inserimento infattura, s’intendono scadute il primogiorno di ciascuno dei mesi da gennaio adottobre. L’importo delle rate è oggetto didistinta indicazione nel contesto della fat-tura emessa dall’impresa elettrica e non è

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imponibile ai fini fiscali. Le somme ri-scosse sono riversate direttamente all’Era-rio mediante versamento unitario di cuiall’articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, e successive modifica-zioni. Le imprese elettriche devono effet-tuare il predetto riversamento entro ilgiorno 20 del mese successivo a quello diincasso e, comunque, l’intero canone deveessere riscosso e riversato entro il 20dicembre. Sono in ogni caso esclusi ob-blighi di anticipazione da parte delle im-prese elettriche ».

73. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mi-nistro dell’economia e delle finanze, sen-tita l’Autorità per l’energia elettrica, il gase il sistema idrico, da adottare entroquarantacinque giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge, sonodefiniti termini e modalità per il riversa-mento all’Erario, e per le conseguenze dieventuali ritardi, anche in forma di inte-ressi moratori, dei canoni incassati dalleaziende di vendita dell’energia elettrica,che a tal fine non sono considerate sosti-tuti di imposta, eventualmente tramite unsoggetto unico individuato dal medesimodecreto, per l’individuazione e comunica-zione dei dati utili ai fini del controllo, perl’individuazione dei soggetti di cui alcomma 75, nonché le misure tecniche chesi rendano eventualmente necessarie perl’attuazione della presente norma.

74. In caso di violazione degli obblighidi comunicazione e di versamento deicanoni di cui al comma 73, si applicano,rispettivamente, le sanzioni di cui agliarticoli 5, comma 1, e 13, comma 1, deldecreto legislativo 18 dicembre 1997,n. 471, e successive modificazioni.

75. Per l’attuazione di quanto previstodai commi 72, 73 e 74 e limitatamente allefinalità di cui ai commi da 71 a 79,l’Anagrafe tributaria, l’Autorità per l’ener-gia elettrica, il gas e il sistema idrico,l’Acquirente Unico Spa, il Ministero del-l’interno, i comuni, nonché gli altri soggettipubblici o privati che ne hanno la dispo-nibilità sono autorizzati allo scambio eall’utilizzo dei dati relativi alle famiglie

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anagrafiche, alle utenze per la fornitura dienergia elettrica, ai soggetti tenuti al pa-gamento del canone di abbonamento allatelevisione, ai soggetti beneficiari delle age-volazioni di cui all’articolo 38, comma 8,del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122, nonché ai soggettiesenti dal pagamento del canone.

76. Al fine di semplificare le modalitàdi pagamento del canone, le autorizzazioniall’addebito diretto sul conto correntebancario o postale ovvero su altri mezzi dipagamento, rilasciate a intermediari finan-ziari dai titolari di utenza per la fornituradi energia elettrica per il pagamento dellerelative fatture, si intendono in ogni casoestese al pagamento del canone di abbo-namento televisivo. La disposizione di cuial presente comma si applica anche allesuddette autorizzazioni all’addebito già ri-lasciate alla data di entrata in vigore dellapresente legge, fatta salva la facoltà direvoca dell’autorizzazione nel suo com-plesso da parte dell’utente.

77. Restano ferme la disciplina vigentein materia di accertamento e riscossionecoattiva e le disposizioni in materia dicanone di abbonamento speciale per ladetenzione fuori dall’ambito familiare.

78. In sede di prima applicazione diquanto disposto dai commi da 71 a 77:

a) avuto riguardo ai tempi tecnicinecessari all’adeguamento dei sistemi difatturazione, nella prima fattura succes-siva al 1º luglio 2016 sono cumulativa-mente addebitate tutte le rate scadute;

b) l’Agenzia delle entrate mette adisposizione delle imprese elettriche, per iltramite del sistema informativo integratoistituito presso l’Acquirente Unico Spadall’articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio2010, n. 105, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129,l’elenco dei soggetti esenti ai sensi delledisposizioni vigenti o che abbiano presen-tato l’autocertificazione di cui al comma72, lettera a), e fornisce ogni dato utile aindividuare i soggetti obbligati;

c) le imprese elettriche all’atto dellaconclusione dei nuovi contratti di forni-

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tura acquisiscono la dichiarazione delcliente in ordine alla residenza anagraficanel luogo di fornitura. Il cliente è tenutoa comunicare ogni successiva variazione.

79. Per gli anni dal 2016 al 2018, leeventuali maggiori entrate versate a titolodi canone di abbonamento alla televisionerispetto alle somme già iscritte a tale titolonel bilancio di previsione per l’anno 2016sono riservate all’Erario per essere desti-nate prioritariamente all’innalzamentosino ad euro 8.000 della soglia redditualeprevista dall’articolo 1, comma 132, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, ai finidella esenzione dal pagamento del canonedi abbonamento televisivo in favore disoggetti di età pari o superiore a settan-tacinque anni, nonché al Fondo per lariduzione della pressione fiscale, di cuiall’articolo 1, comma 431, della legge 27dicembre 2013, n. 147, e successive mo-dificazioni. Le quote delle entrate delcanone di abbonamento già destinate dallalegislazione vigente a specifiche finalitàsono attribuite sulla base dell’ammontaredelle predette somme iscritte nel bilanciodi previsione per l’anno 2016, ovvero del-l’ammontare versato al predetto titolo nel-l’esercizio di riferimento, se inferiore allaprevisione per il 2016.

80. Al fine di dare attuazione all’Ac-cordo tra l’Italia e la Santa Sede inmateria di radiodiffusione televisiva e so-nora del 14 e 15 giugno 2010, il Ministerodello sviluppo economico predispone entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge una procedura di garacon offerte economiche al ribasso a partiredalla tariffa annuale massima per ogniM/bits stabilita per abitante dall’articolo27, comma 3, del regolamento di cuiall’allegato A alla delibera dell’Autoritàper le garanzie nelle comunicazionin. 353/11/Cons del 23 giugno 2011 perselezionare un operatore di rete già tito-lare di diritto d’uso che metta a disposi-zione senza oneri per la Città del Vaticanoper un periodo pari alla durata dell’Ac-cordo una capacità trasmissiva pari a 4M/bits su un multiplex televisivo preferi-bilmente isocanale con copertura del ter-

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ritorio nazionale che raggiunga almeno il70 per cento della popolazione. Al fine dirimborsare gli importi di aggiudicazionecorrisposti dall’operatore di rete che mettea disposizione senza oneri per la Città delVaticano per un periodo pari alla duratadell’Accordo la capacità trasmissiva pari a4 M/bits ai sensi del primo periodo, èautorizzata la spesa di 2,724 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2016.

81. A seguito dell’aggiudicazione restasalva la facoltà delle parti di stipularepatti in deroga a quanto disposto dalcomma 80.

82. Al fine di realizzare attività distudio, verifiche tecniche ed interventi intema di attribuzione di frequenze aggiun-tive a specifici servizi, propedeutiche allaliberazione del broadcasting della banda700 MHz, e per l’armonizzazione interna-zionale dell’uso dello spettro, è costituitoun apposito Fondo per il riassetto dellospettro radio presso il Ministero dellosviluppo economico con una dotazione dieuro 276.000 annui a decorrere dal 2016.Con successivo decreto del Ministro dellosviluppo economico, da emanare entrosessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono indivi-duate le specifiche modalità di utilizza-zione del Fondo e di realizzazione delleattività.

83. Al fine di promuovere forme dioccupazione stabile, ai datori di lavoroprivati, con esclusione del settore agricolo,e con riferimento alle nuove assunzionicon contratto di lavoro a tempo indeter-minato, con esclusione dei contratti diapprendistato e dei contratti di lavorodomestico, decorrenti dal 1º gennaio 2016con riferimento a contratti stipulati nonoltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto,per un periodo massimo di ventiquattromesi, ferma restando l’aliquota di com-puto delle prestazioni pensionistiche, l’eso-nero dal versamento del 40 per cento deicomplessivi contributi previdenziali a ca-rico dei datori di lavoro, con esclusione deipremi e contributi dovuti all’INAIL, nellimite massimo di un importo di esoneropari a 3.250 euro su base annua. L’esonerodi cui al presente comma spetta ai datori

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di lavoro in presenza delle nuove assun-zioni di cui al primo periodo, con esclu-sione di quelle relative a lavoratori che neisei mesi precedenti siano risultati occupatia tempo indeterminato presso qualsiasidatore di lavoro, e non spetta con riferi-mento a lavoratori per i quali il beneficiodi cui al presente comma ovvero di cuiall’articolo 1, comma 118, della legge 23dicembre 2014, n. 190, sia già stato usu-fruito in relazione a precedente assun-zione a tempo indeterminato. L’esonero dicui al presente comma non è cumulabilecon altri esoneri o riduzioni delle aliquotedi finanziamento previsti dalla normativavigente. L’esonero di cui al presentecomma non spetta ai datori di lavoro inpresenza di assunzioni relative a lavoratoriin riferimento ai quali i datori di lavoro,ivi considerando società controllate o col-legate ai sensi dell’articolo 2359 del codicecivile o facenti capo, anche per interpostapersona, allo stesso soggetto, hanno co-munque già in essere un contratto a tempoindeterminato nei tre mesi antecedenti ladata di entrata in vigore della presentelegge. L’INPS provvede, con le risorseumane, strumentali e finanziarie disponi-bili a legislazione vigente, al monitoraggiodel numero di rapporti di lavoro attivati aisensi del presente comma e delle conse-guenti minori entrate contributive, in-viando relazioni mensili al Ministero dellavoro e delle politiche sociali e al Mini-stero dell’economia e delle finanze.

84. Per i datori di lavoro del settoreagricolo le disposizioni di cui al comma 83si applicano:

a) nel limite di 1,1 milioni di euro perl’anno 2016, 2,8 milioni di euro per l’anno2017, 1,8 milioni di euro per l’anno 2018,0,1 milioni di euro per l’anno 2019 per ilavoratori con qualifica di impiegati edirigenti;

b) nel limite di 1,6 milioni di euro perl’anno 2016, 8,8 milioni di euro per l’anno2017, 7,2 milioni di euro per l’anno 2018,0,8 milioni di euro per l’anno 2019, conriferimento alle nuove assunzioni con con-tratto di lavoro a tempo indeterminato,con esclusione dei contratti di apprendi-

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stato, decorrenti dal 1º gennaio 2016 conriferimento a contratti stipulati non oltreil 31 dicembre 2016, con esclusione deilavoratori che nell’anno 2015 siano risul-tati occupati a tempo indeterminato erelativamente ai lavoratori occupati atempo determinato che risultino iscrittinegli elenchi nominativi per un numero digiornate di lavoro non inferiore a 250giornate con riferimento all’anno 2015.

85. L’esonero contributivo di cui alcomma 84 è riconosciuto dall’ente previ-denziale in base all’ordine cronologico dipresentazione delle domande e, nel caso diinsufficienza delle risorse indicate alcomma 84, valutata anche su base plu-riennale con riferimento alla durata del-l’esonero, l’ente previdenziale non prendein considerazione ulteriori domande, for-nendo immediata comunicazione ancheattraverso il proprio sito internet. L’enteprevidenziale provvede al monitoraggiodelle minori entrate valutate con riferi-mento alla durata dell’incentivo, inviandorelazioni mensili al Ministero del lavoro edelle politiche sociali, al Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali edal Ministero dell’economia e delle finanze.

86. Il datore di lavoro che subentranella fornitura di servizi in appalto e cheassume, ancorché in attuazione di unobbligo preesistente, stabilito da norme dilegge o della contrattazione collettiva, unlavoratore per il quale il datore di lavorocessante fruisce dell’esonero contributivodi cui ai commi 83 o 84, preserva il dirittoalla fruizione dell’esonero contributivomedesimo nei limiti della durata e dellamisura che residua computando, a tal fine,il rapporto di lavoro con il datore dilavoro cessante.

87. Salva espressa rinuncia scritta delprestatore di lavoro, sono soggetti a unaimposta sostitutiva dell’imposta sul redditodelle persone fisiche e delle addizionaliregionali e comunali pari al 10 per cento,entro il limite di importo complessivo di2.000 euro lordi, i premi di risultato diammontare variabile la cui corresponsionesia legata ad incrementi di produttività,redditività, qualità, efficienza ed innova-

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zione, misurabili e verificabili sulla base dicriteri definiti con il decreto di cui alcomma 92, nonché le somme erogate sottoforma di partecipazione agli utili dell’im-presa.

88. Le somme e i valori di cui alcomma 2 e all’ultimo periodo del comma3 dell’articolo 51 del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, non concorrono,nel rispetto dei limiti ivi indicati, a for-mare il reddito di lavoro dipendente, nésono soggetti all’imposta sostitutiva disci-plinata dai commi da 87 a 95, anchenell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti,per scelta del lavoratore, in sostituzione, intutto o in parte, delle somme di cui alcomma 87.

89. Per l’accertamento, la riscossione, lesanzioni e il contenzioso, si applicano, inquanto compatibili, le ordinarie disposi-zioni in materia di imposte dirette.

90. Le disposizioni di cui ai commi da87 a 89 trovano applicazione per il settoreprivato e con riferimento ai titolari direddito di lavoro dipendente di importonon superiore, nell’anno precedente quellodi percezione delle somme di cui alcomma 87, a euro 50.000. Se il sostitutod’imposta tenuto ad applicare l’impostasostitutiva non è lo stesso che ha rilasciatola certificazione unica dei redditi perl’anno precedente, il beneficiario attestaper iscritto l’importo del reddito di lavorodipendente conseguito nel medesimo anno.

91. Ai fini dell’applicazione delle dispo-sizioni di cui ai commi da 87 a 95, lesomme e i valori di cui ai commi 87 e 88devono essere erogati in esecuzione deicontratti aziendali o territoriali di cuiall’articolo 51 del decreto legislativo 15giugno 2015, n. 81.

92. Con decreto del Ministro del lavoroe delle politiche sociali, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, daemanare entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge,sono stabiliti i criteri di misurazione degliincrementi di produttività, redditività,qualità, efficienza ed innovazione di cui alcomma 87 nonché le modalità attuativedelle previsioni contenute nei commi da 87

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a 95, compresi gli strumenti e le modalitàdi partecipazione all’organizzazione dellavoro, di cui al comma 93. Il decretoprevede altresì le modalità del monitorag-gio dei contratti aziendali o territoriali dicui al comma 91.

93. Il limite di cui al comma 87 èaumentato fino ad un importo non supe-riore a 2.500 euro per le aziende checoinvolgono pariteticamente i lavoratorinell’organizzazione del lavoro, con le mo-dalità specificate nel decreto di cui alcomma 92.

94. All’articolo 51 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, sono apportate le seguentimodifiche:

a) al comma 2:

1) la lettera f) è sostituita dallaseguente:

« f) l’utilizzazione delle opere e deiservizi riconosciuti dal datore di lavorovolontariamente o in conformità a dispo-sizioni di contratto o di accordo o diregolamento aziendale, offerti alla genera-lità dei dipendenti o a categorie di dipen-denti e ai familiari indicati nell’articolo 12per le finalità di cui al comma 1 dell’ar-ticolo 100 »;

2) la lettera f-bis) è sostituita dallaseguente:

« f-bis) le somme, i servizi e le pre-stazioni erogati dal datore di lavoro allageneralità dei dipendenti o a categorie didipendenti per la fruizione, da parte deifamiliari indicati nell’articolo 12, dei ser-vizi di educazione e istruzione anche inetà prescolare, compresi i servizi integra-tivi e di mensa ad essi connessi, nonchéper la frequenza di ludoteche e di centriestivi e invernali e per borse di studio afavore dei medesimi familiari »;

3) dopo la lettera f-bis) è inserita laseguente:

« f-ter) le somme e le prestazionierogate dal datore di lavoro alla generalitàdei dipendenti o a categorie di dipendenti

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per la fruizione dei servizi di assistenza aifamiliari anziani o non autosufficienti in-dicati nell’articolo 12 »;

b) dopo il comma 3 è inserito ilseguente:

« 3-bis. Ai fini dell’applicazione deicommi 2 e 3, l’erogazione di beni, presta-zioni, opere e servizi da parte del datoredi lavoro può avvenire mediante docu-menti di legittimazione, in formato carta-ceo o elettronico, riportanti un valorenominale ».

95. All’articolo 25, comma 1, del de-creto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, leparole: « al 10 per cento » sono sostituitedalle seguenti: « a 38,3 milioni di euro perl’anno 2016, a 36,2 milioni di euro perl’anno 2017 e a 35,6 milioni di euro perl’anno 2018 ». Le risorse del Fondo di cuiall’articolo 1, comma 68, ultimo periodo,della legge 24 dicembre 2007, n. 247, esuccessive modificazioni, sono ridotte di344,7 milioni di euro per l’anno 2016,325,8 milioni di euro per l’anno 2017,320,4 milioni di euro per l’anno 2018, 344milioni di euro per l’anno 2019, 329 mi-lioni di euro per l’anno 2020, 310 milionidi euro per l’anno 2021 e 293 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2022.

96. Al fine di assicurare l’efficacia e lasostenibilità della strategia nazionale perla valorizzazione dei beni e delle aziendeconfiscate alla criminalità organizzata edil corretto funzionamento del sistema dimonitoraggio analitico sull’utilizzo di talibeni, in coerenza con quanto previsto dalProgramma nazionale di riforma conte-nuto nel Documento di economia e fi-nanza 2015, l’Agenzia nazionale per l’am-ministrazione e la destinazione dei benisequestrati e confiscati alla criminalitàorganizzata promuove specifiche azioni dirafforzamento e sviluppo delle compe-tenze, anche interne, necessarie per l’effi-cace svolgimento delle funzioni istituzio-nali.

97. Alla realizzazione delle misure dicui al comma 96 concorrono, nel limitemassimo di 5 milioni di euro per ciascunodegli anni 2016, 2017 e 2018, le risorse

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previste nell’ambito dei programmi opera-tivi nazionali della Commissione europea2014/2020 « Governance e capacità istitu-zionale » e « Legalità », nonché dei pro-grammi di azione e coesione di cui alladelibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio2015, previa verifica di coerenza da partedelle rispettive Autorità di gestione con gliobiettivi dei predetti programmi.

98. Nell’ambito dei programmi cofinan-ziati dall’Unione europea per il periodo2014/2020 e degli interventi complemen-tari alla programmazione dell’Unione eu-ropea di cui alla citata delibera CIPEn. 10/2015, a titolarità delle amministra-zioni regionali, gli enti interessati possonopianificare, di concerto con l’Agenzia na-zionale per l’amministrazione e la desti-nazione dei beni sequestrati e confiscatialla criminalità organizzata, specificheazioni rivolte all’efficace valorizzazione deipredetti beni.

99. Presso il Ministero dello sviluppoeconomico è istituito il Fondo per il cre-dito alle aziende sequestrate e confiscatealla criminalità organizzata nei procedi-menti penali per i delitti di cui all’articolo51, comma 3-bis, del codice di procedurapenale e nei procedimenti di applicazionedi misure di prevenzione patrimoniali,limitatamente ai soggetti destinatari di cuiall’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), delcodice di cui al decreto legislativo 6 set-tembre 2011, n. 159, con una dotazione di10 milioni di euro annui per il triennio2016-2018, avente come finalità la conti-nuità del credito bancario e l’accesso almedesimo, il sostegno agli investimenti eagli oneri necessari per gli interventi diristrutturazione aziendale, la tutela deilivelli occupazionali, la promozione di mi-sure di emersione del lavoro irregolare, latutela della salute e della sicurezza dellavoro, il sostegno alle cooperative previstedall’articolo 48, comma 3, lettera c), ecomma 8, lettera a), del citato codice di cuial decreto legislativo n. 159 del 2011.

100. Le risorse del Fondo di cui alcomma 99 sono utilizzate per alimentare:

a) nella misura di 3 milioni di euroannui, un’apposita sezione del fondo digaranzia per le piccole e medie imprese di

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cui all’articolo 2, comma 100, lettera a),della legge 23 dicembre 1996, n. 662, de-stinata alla concessione di garanzie peroperazioni finanziarie erogate in favore diimprese, di qualunque dimensione, seque-strate o confiscate alla criminalità orga-nizzata come individuate al comma 99,ovvero di imprese che rilevano i complessiaziendali di quelle sequestrate o confiscatealla criminalità organizzata come indivi-duate al comma 99;

b) nella misura di 7 milioni di euroannui, un’apposita sezione del Fondo perla crescita sostenibile di cui all’articolo 23del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134, per l’erogazione difinanziamenti agevolati in favore delle im-prese di cui alla lettera a).

101. Con decreto del Ministro dellosviluppo economico, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze,sentito il Ministro della giustizia, sonodeterminati, nel rispetto delle vigenti di-sposizioni in materia di aiuti di Stato, ilimiti, i criteri e le modalità per la con-cessione delle garanzie e dei finanziamentidi cui al comma 100, lettere a) e b). Ipredetti criteri sono formulati avuto par-ticolare riguardo per le imprese che pre-sentano gravi difficoltà di accesso al cre-dito.

102. In caso di revoca del provvedi-mento di sequestro, in qualunque stato egrado del procedimento, l’avente diritto,quale condizione per la restituzione del-l’azienda, è tenuto a rimborsare gli im-porti liquidati dalla sezione di cui alcomma 100, lettera a), a seguito dell’even-tuale escussione della garanzia. Con ildecreto di cui al comma 101 sono disci-plinate le modalità per la restituzione, conapplicazione di interessi a tassi di mer-cato, della quota residua del finanzia-mento erogato, per il caso di revoca delprovvedimento di sequestro.

103. Presso il Ministero dello sviluppoeconomico è istituito il Fondo per il cre-dito alle aziende vittime di mancati paga-menti, con una dotazione di 10 milioni di

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euro annui per il triennio 2016-2018,avente come finalità il sostegno alle piccolee medie imprese che entrano in crisi acausa della mancata corresponsione didenaro da parte di altre aziende debitrici.

104. Possono accedere al Fondo di cuial comma 103, con le modalità stabilite dalcomma 105, le piccole e medie impreseche risultano parti offese in un procedi-mento penale, in corso alla data di entratain vigore della presente legge, a caricodelle aziende debitrici imputate dei delittidi cui agli articoli 629 (estorsione), 640(truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) delcodice penale e di cui all’articolo 2621 delcodice civile (false comunicazioni sociali).

105. Con decreto del Ministro dellosviluppo economico, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze,sono determinati, nel rispetto delle vigentidisposizioni in materia di aiuti di Stato, ilimiti, i criteri e le modalità per la con-cessione dei finanziamenti agevolati daparte dello Stato nei confronti delle im-prese di cui al comma 104.

106. In caso di assoluzione delleaziende imputate per i delitti di cui alcomma 104, i soggetti beneficiari dei fi-nanziamenti agevolati sono tenuti al rim-borso delle somme erogate secondo lemodalità stabilite dal decreto di cui alcomma 105.

107. Per i lavoratori autonomi, titolaridi posizione fiscale ai fini dell’imposta sulvalore aggiunto, iscritti alla gestione sepa-rata di cui all’articolo 2, comma 26, dellalegge 8 agosto 1995, n. 335, che non ri-sultino iscritti ad altre gestioni di previ-denza obbligatoria né pensionati, l’ali-quota contributiva di cui all’articolo 1,comma 79, della legge 24 dicembre 2007,n. 247, e successive modificazioni, è con-fermata al 27 per cento anche per l’anno2016.

108. Al fine di favorire la tutela dellavoro autonomo non imprenditoriale el’articolazione flessibile nei tempi e neiluoghi del lavoro subordinato a tempoindeterminato, è istituito nello stato diprevisione del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali un fondo con una dota-zione finanziaria di 10 milioni di euro per

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l’anno 2016 e di 50 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2017.

109. Il congedo obbligatorio per il pa-dre lavoratore dipendente, da fruire entroi cinque mesi dalla nascita del figlio,nonché il congedo facoltativo da utilizzarenello stesso periodo, in alternativa allamadre che si trovi in astensione obbliga-toria, previsti in via sperimentale per glianni 2013, 2014 e 2015 dall’articolo 4,comma 24, lettera a), della legge 28 giugno2012, n. 92, sono prorogati sperimental-mente per l’anno 2016 ed il congedoobbligatorio è aumentato a due giorni, chepossono essere goduti anche in via noncontinuativa. Ai medesimi congedi, obbli-gatorio e facoltativo, si applica la disci-plina recata dal decreto del Ministro dellavoro e delle politiche sociali 22 dicembre2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 37 del 13 febbraio 2013. Alla coperturadell’onere derivante dal presente comma,valutato in 24 milioni di euro per l’anno2016, si provvede quanto a 14 milioni dieuro mediante corrispondente riduzionedel Fondo sociale per occupazione e for-mazione di cui all’articolo 18, comma 1,lettera a), del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

110. Al fine di accrescere l’attrattività ela competitività del sistema universitarioitaliano a livello internazionale, nel rispettodell’autonomia degli atenei, nello stato diprevisione del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca è istituito, perfinanziare chiamate dirette per elevato me-rito scientifico secondo le procedure di cuial presente comma e ai commi da 111 a 115,il Fondo per le cattedre universitarie delmerito, al quale sono assegnati 38 milioni dieuro nell’anno 2016 e 75 milioni di euro adecorrere dall’anno 2017.

111. Il finanziamento di cui al comma110 è destinato al reclutamento di profes-sori universitari di prima e di secondafascia per chiamata diretta secondo pro-cedure nazionali e nel rispetto dei criteridi cui al comma 112 volti a valorizzarel’eccellenza e la qualificazione scientificadei candidati, con esclusione dei professoriuniversitari di atenei italiani già apparte-

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nenti, alla data di scadenza del termineper la presentazione delle domande, airuoli della medesima fascia per la quale èbandita la procedura.

112. Con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, da emanare entronovanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, di concerto conil Ministro dell’istruzione, dell’università edella ricerca e con il Ministro dell’econo-mia e delle finanze, sono disciplinati:

a) i requisiti diretti a dimostrarel’eccellenza dei percorsi individuali di ri-cerca scientifica secondo i migliori stan-dard valutativi nazionali e internazionalipropri del settore scientifico-disciplinaredi riferimento, con particolare riguardoalla qualità della produttività scientificaindividuale nei cinque anni precedenti allaprocedura;

b) le procedure per l’individuazionedei soggetti meritevoli della chiamata di-retta da parte delle università;

c) l’individuazione della medesimaclasse stipendiale da attribuire ai soggettiselezionati;

d) la partecipazione alle commissioniper lo svolgimento delle procedure di cuial comma 111, di studiosi nazionali einternazionali di alta qualificazione ope-ranti nei settori della ricerca scientifica etecnologica, nel limite delle risorse di cuial comma 110;

e) il numero dei posti di professoreuniversitario destinati al reclutamento me-diante chiamata diretta, egualmente distri-buiti tra la prima e la seconda fascia, edi criteri per l’individuazione dei relativisettori scientifico-disciplinari di riferi-mento; i predetti criteri possono essereinformati a obiettivi di crescita e miglio-ramento di particolari aree della ricercascientifica e tecnologica italiana; almeno il50 per cento dei posti di professore uni-versitario di prima e seconda fascia desti-nati al reclutamento mediante chiamatadiretta deve essere attribuito entro unanno dalla data di indizione della relativaprocedura selettiva;

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f) i criteri e le modalità mediante iquali le università italiane procedono allachiamata diretta dei professori universi-tari, all’esito delle procedure di cui alcomma 111, e l’eventuale concorso delleuniversità agli oneri finanziari derivantidalla assunzione in servizio dei medesimiprofessori;

g) la permanenza in servizio nelleuniversità italiane dei professori chiamatiall’esito delle procedure di cui al comma111.

113. Nel caso in cui i professori chia-mati ai sensi del comma 112, lettera f),cambino sede universitaria, le risorse fi-nanziarie occorrenti per il relativo tratta-mento stipendiale sono conseguentementetrasferite.

114. Per favorire la mobilità dei pro-fessori di prima fascia tra sedi universi-tarie diverse, è destinata una somma nonsuperiore a 10 milioni di euro a valeresulle risorse di cui al comma 110.

115. La quota parte delle risorse di cuial comma 110 eventualmente non utiliz-zata per le finalità di cui ai commi da 110a 114 confluisce, nel medesimo eserciziofinanziario, nel Fondo per il finanzia-mento ordinario delle università.

116. Il termine del 31 dicembre 2015 dicui all’articolo 6, comma 6-bis, del decre-to-legge 31 dicembre 2014, n. 192, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2015, n. 11, è differito al 31dicembre 2016.

117. Nell’ottica di favorire il ricambiogenerazionale e l’immissione nella pub-blica amministrazione di personale alta-mente qualificato, oltre al reclutamento diprofessori e ricercatori previsto dai commida 110 a 115 e dai commi da 133 a 138e dei dirigenti vincitori di procedure se-lettive già gestite dalla Scuola nazionaledell’amministrazione (SNA), le facoltà as-sunzionali nel triennio 2016-2018 delleamministrazioni dello Stato sono priorita-riamente finalizzate all’assunzione di cin-quanta dirigenti mediante apposita proce-dura selettiva gestita dalla SNA e di cin-quanta unità nei profili iniziali della car-

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riera prefettizia, nonché di dieci avvocatidello Stato e dieci procuratori dello Stato.Con decreto del Presidente del Consigliodei ministri, su proposta del Ministro perla semplificazione e la pubblica ammini-strazione, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, sono indivi-duati i criteri della procedura selettiva edella ripartizione tra le amministrazioniinteressate del personale dirigenziale.

118. Nelle more dell’adozione dei de-creti legislativi attuativi degli articoli 8, 11e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, edell’attuazione dei commi 422, 423, 424 e425 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre2014, n. 190, e successive modificazioni,sono resi indisponibili i posti dirigenzialidi prima e seconda fascia delle ammini-strazioni pubbliche di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni,come rideterminati in applicazione dell’ar-ticolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012,n. 95, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, e successivemodificazioni, vacanti alla data del 15ottobre 2015, tenendo comunque conto delnumero dei dirigenti in servizio senzaincarico o con incarico di studio e delpersonale dirigenziale in posizione di co-mando, distacco, fuori ruolo o aspettativa.

119. Con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, da adottare entro il31 gennaio 2016, su proposta del Ministroper la semplificazione e la pubblica am-ministrazione, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, è effettuatala ricognizione delle dotazioni organichedirigenziali delle amministrazioni delloStato, anche ad ordinamento autonomo,delle agenzie, degli enti pubblici non eco-nomici, degli enti di ricerca, nonché deglienti pubblici di cui all’articolo 70, comma4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e successive modificazioni.

120. Le regioni e gli enti locali prov-vedono alla ricognizione delle proprie do-tazioni organiche dirigenziali secondo irispettivi ordinamenti, nonché al riordinodelle competenze degli uffici dirigenziali,eliminando eventuali duplicazioni. Alloscopo di garantire la maggior flessibilità

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della figura dirigenziale nonché il correttofunzionamento degli uffici, il conferimentodegli incarichi dirigenziali può essere at-tribuito senza alcun vincolo di esclusivitàanche ai dirigenti dell’avvocatura civica edella polizia municipale. Per la medesimafinalità, non trovano applicazione le di-sposizioni adottate ai sensi dell’articolo 1,comma 5, della legge 6 novembre 2012,n. 190, ove la dimensione dell’ente risultiincompatibile con la rotazione dell’inca-rico dirigenziale.

121. Per il comparto scuola e AFAM,nonché per le università, continuano atrovare applicazione le specifiche disci-pline di settore.

122. All’articolo 1, comma 330, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole:« 2016/2017 » sono sostituite dalle se-guenti: « 2017/2018 ».

123. Resta escluso dalle disposizioni dicui al comma 118 il personale di cuiall’articolo 3 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, delle città metropo-litane e delle province adibito all’eserciziodi funzioni fondamentali, degli uffici giu-diziari e dell’amministrazione della giusti-zia, dell’area medica e veterinaria e delruolo sanitario del Servizio sanitario na-zionale. È escluso altresì il personale delleagenzie di cui al decreto legislativo 24settembre 2015, n. 157.

124. Le regioni e gli enti locali chehanno conseguito gli obiettivi di finanzapubblica possono compensare le sommeda recuperare di cui al primo periodo delcomma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 6marzo 2014, n. 16, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68,anche attraverso l’utilizzo dei risparmieffettivamente derivanti dalle misure dirazionalizzazione organizzativa adottate aisensi del comma 120, certificati dall’or-gano di revisione, comprensivi di quelliderivanti dall’applicazione del comma 126.

125. Le amministrazioni di cui all’ar-ticolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24giugno 2014, n. 90, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014,n. 114, possono procedere, per gli anni2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di per-sonale a tempo indeterminato di qualifica

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non dirigenziale nel limite di un contin-gente di personale corrispondente, perciascuno dei predetti anni, ad una spesapari al 25 per cento di quella relativa almedesimo personale cessato nell’anno pre-cedente. Per i ricercatori e tecnologi re-stano ferme le percentuali di turn overpreviste dall’articolo 3, comma 2, del de-creto-legge 24 giugno 2014, n. 90, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 11 ago-sto 2014, n. 114. Al fine di garantire lacontinuità nell’attuazione delle attività diricerca, tenuto conto di quanto dispostodall’articolo 2, comma 4, del decreto legi-slativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle moredella emanazione dei decreti di riordino dicui all’articolo 17, comma 1, della legge 7agosto 2015, n. 124, gli istituti e gli enti diricerca possono continuare ad avvalersidel personale con contratto di collabora-zione coordinata e continuativa in esserealla data del 31 dicembre 2015, mediantel’attivazione, previa verifica di idoneità, dicontratti a tempo determinato a valeresulle risorse disponibili, ai sensi dell’arti-colo 1, comma 188, della legge 23 dicem-bre 2005, n. 266, e successive modifica-zioni, senza nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica. Per il per-sonale delle qualifiche dirigenziali, al nettodelle posizioni rese indisponibili ai sensidel comma 118, è assicurato nell’anno2016 il turn over nei limiti delle capacitàassunzionali. Resta escluso dalle disposi-zioni di cui al presente comma il perso-nale di cui all’articolo 3 del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono con-seguentemente ridotti gli stanziamenti dibilancio delle amministrazioni centrali.

126. Le amministrazioni di cui all’ar-ticolo 3, comma 5, del decreto-legge 24giugno 2014, n. 90, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014,n. 114, e successive modificazioni, possonoprocedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018,ad assunzioni di personale a tempo inde-terminato di qualifica non dirigenziale nellimite di un contingente di personale cor-rispondente, per ciascuno dei predettianni, ad una spesa pari al 25 per cento diquella relativa al medesimo personale ces-sato nell’anno precedente. In relazione a

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quanto previsto dal primo periodo delpresente comma, al solo fine di definire ilprocesso di mobilità del personale deglienti di area vasta destinato a funzioni nonfondamentali, come individuato dall’arti-colo 1, comma 421, della legge citatan. 190 del 2014, restano ferme le percen-tuali stabilite dall’articolo 3, comma 5, deldecreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 11agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quaterdell’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno2014, n. 90, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è di-sapplicato con riferimento agli anni 2017e 2018.

127. All’articolo 4, comma 4, del de-creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, e successive modificazioni, leparole: « e, ove riassegnabili, in base allevigenti disposizioni, al fondo per il finan-ziamento del trattamento economico ac-cessorio » sono soppresse.

128. Nelle more dell’adozione dei de-creti legislativi attuativi degli articoli 11 e17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, conparticolare riferimento all’omogeneizza-zione del trattamento economico fonda-mentale e accessorio della dirigenza, te-nuto conto delle esigenze di finanza pub-blica, a decorrere dal 1o gennaio 2016l’ammontare complessivo delle risorse de-stinate annualmente al trattamento acces-sorio del personale, anche di livello diri-genziale, di ciascuna delle amministrazionipubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e successive modificazioni, nonpuò superare il corrispondente importodeterminato per l’anno 2015 ed è, comun-que, automaticamente ridotto in misuraproporzionale alla riduzione del personalein servizio, tenendo conto del personaleassumibile ai sensi della normativa vi-gente.

129. A decorrere dall’anno 2016, èautorizzata l’ulteriore spesa di 2 milioni dieuro annui in favore dei parchi nazionalidi cui all’articolo 1, comma 43, della legge28 dicembre 1995, n. 549.

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130. Nelle more dei processi di riordinoprevisti dall’articolo 8 della legge 7 agosto2015, n. 124, a decorrere dal 1º gennaio2016 lo stanziamento per il personale degliuffici di cui all’articolo 14, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e successive modificazioni, compresi gliincarichi di collaborazione coordinata econtinuativa, è ridotto in misura pari al 10per cento rispetto allo stanziamento del-l’anno 2015. Per le amministrazioni chedopo il 31 dicembre 2010 hanno dispostoriduzioni corrispondenti a quella pre-scritta dal presente comma, questa si in-tende già adempiuta.

131. All’articolo 4 del decreto-legge 1ºgennaio 2010, n. 1, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopole parole: « nei cinque anni 2010-2014 »sono inserite le seguenti: « e nel triennio2016-2018 » e le parole da: « , comma102 » fino alla fine del periodo sono so-stituite dalle seguenti: « del decreto-legge24 giugno 2014, n. 90, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,n. 114 »;

b) al comma 6 è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « È altresì autorizzata laspesa di euro 670.984 per l’anno 2016, dieuro 4.638.414 per l’anno 2017 e di euro6.205.577 a decorrere dall’anno 2018 ».

132. Il Ministero della giustizia è au-torizzato nell’anno 2016, in aggiunta allefacoltà assunzionali previste dalla norma-tiva vigente, ad assumere magistrati ordi-nari vincitori di concorso. A tal fine, èautorizzata la spesa nel limite di euro20.943.084 per l’anno 2016, di euro25.043.700 per l’anno 2017, di euro27.387.210 per l’anno 2018, di euro27.926.016 per l’anno 2019, di euro35.423.877 per l’anno 2020, di euro35.632.851 per l’anno 2021, di euro36.273.804 per l’anno 2022, di euro37.021.584 per l’anno 2023, di euro37.662.540 per l’anno 2024 e di euro38.410.320 annui a decorrere dall’anno2025.

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133. Al fine di sostenere l’accesso deigiovani alla ricerca, l’autonomia responsa-bile delle università e la competitività delsistema universitario e della ricerca ita-liano a livello internazionale, il Fondo peril finanziamento ordinario delle universitàè incrementato di 47 milioni di euro perl’anno 2016 e di 50,5 milioni di euro adecorrere dall’anno 2017, per l’assunzionedi ricercatori di cui all’articolo 24, comma3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,n. 240, e per il conseguente eventualeconsolidamento nella posizione di profes-sore di seconda fascia e il Fondo ordinarioper il finanziamento degli enti e istituzionidi ricerca è incrementato di 8 milioni dieuro per l’anno 2016 e di 9,5 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2017 per l’as-sunzione di ricercatori negli enti pubblicidi ricerca.

134. L’assegnazione alle singole univer-sità dei fondi di cui al comma 133 èeffettuata con decreto del Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricercatenendo conto dei risultati della valuta-zione della qualità della ricerca (VQR).

135. L’assegnazione agli enti pubblici diricerca dei fondi di cui al comma 133 èeffettuata con decreto del Ministro del-l’istruzione, dell’università e della ricercatenendo conto dei medesimi criteri diriparto del Fondo ordinario per il finan-ziamento degli enti e istituzioni di ricerca.

136. La quota parte delle risorse di cuial comma 133 eventualmente non utiliz-zata per le finalità di cui ai commi da 133a 135 rimane a disposizione, nel medesimoesercizio finanziario, per le altre finalitàdel Fondo per il finanziamento ordinariodelle università e del Fondo ordinario peril finanziamento degli enti e istituzioni diricerca.

137. Per il medesimo fine di cui alcomma 133 e tenendo conto della situa-zione di bilancio delle singole università,all’articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto2008, n. 133, le parole: « A decorrere dal-l’anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti:« Per l’anno 2015 » e dopo il terzo periodosono inseriti i seguenti: « A decorrere dal-

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l’anno 2016, alle sole università che sitrovano nella condizione di cui al periodoprecedente, è consentito procedere alleassunzioni di ricercatori di cui all’articolo24, comma 3, lettera a), della legge 30dicembre 2010, n. 240, senza che a questesiano applicate le limitazioni da turn over.Resta fermo quanto disposto dal decretolegislativo 29 marzo 2012, n. 49, e daldecreto del Presidente del Consiglio deiministri 31 dicembre 2014, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo2015, con riferimento alle facoltà assun-zionali del personale a tempo indetermi-nato e dei ricercatori di cui all’articolo 24,comma 3, lettera b), della legge 30 dicem-bre 2010, n. 240 ».

138. Al fine di aumentare il numero deicontratti di formazione specialistica deimedici di cui all’articolo 37 del decretolegislativo 17 agosto 1999, n. 368, e suc-cessive modificazioni, l’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 1, comma 424,della legge 27 dicembre 2013, n. 147, èincrementata di 57 milioni di euro perl’anno 2016, di 86 milioni di euro perl’anno 2017, di 126 milioni di euro perl’anno 2018, di 70 milioni di euro perl’anno 2019 e di 90 milioni di euro adecorrere dall’anno 2020.

139. Al fine di sostenere l’accesso deigiovani all’università, e in particolare deigiovani provenienti da famiglie meno ab-bienti, il Fondo integrativo statale per laconcessione delle borse di studio iscrittonello stato di previsione del Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca è incrementato di 5.000.000 di euroannui a decorrere dall’anno 2016.

140. All’articolo 1, comma 169, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole:« annui a decorrere dall’anno 2015 » sonosostituite dalle seguenti: « per l’anno 2015225.000.000 di euro annui a decorreredall’anno 2016 ».

141. Per concorrere alle spese sostenutee non coperte da contributi o sostegnipubblici di altra natura per l’acquisto dilibri di testo e di altri contenuti didattici,anche digitali, relativi ai corsi d’istruzionescolastica fino all’assolvimento dell’obbligodi istruzione scolastica, è istituito, presso il

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Ministero dell’istruzione, dell’università edella ricerca, un fondo con una dotazionedi 10 milioni di euro per ciascuno deglianni 2016, 2017 e 2018. Con decreto delMinistro dell’istruzione, dell’università edella ricerca, da adottare entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono stabiliti i criteri e lemodalità di individuazione dei destinataridel suddetto contributo sulla base dell’in-dicatore della situazione economica equi-valente (ISEE), nonché di assegnazione edi erogazione dello stesso.

142. Al comma 4 dell’articolo 16 deldecreto legislativo 14 settembre 2015,n. 147, è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « I soggetti di cui all’articolo 2,comma 1, della legge 30 dicembre 2010,n. 238, che si sono trasferiti in Italia finoal 6 ottobre 2015 applicano, per il periodoin corso al 31 dicembre 2016 e per quellosuccessivo, le disposizioni di cui alla me-desima legge nei limiti e alle condizioni iviindicati; in alternativa possono optare, conle modalità definite con provvedimento deldirettore dell’Agenzia delle entrate daemanare entro il 31 marzo 2016, per ilregime agevolativo di cui al presente ar-ticolo ».

143. All’articolo 60 del decreto-legge 22giugno 2012, n. 83, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. Sono soggetti ammissibili agli in-terventi di cui al presente capo le imprese,le università, gli enti e gli organismi diricerca, le costituende società composte daprofessori, ricercatori universitari, perso-nale di ricerca dipendente dagli enti diricerca di cui all’articolo 8 del regola-mento di cui al decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 30 dicembre 1993,n. 593, l’ENEA, l’ASI e i dottorandi diricerca e i titolari di assegni di ricerca dicui all’articolo 51, comma 6, della legge 27dicembre 1997, n. 449, anche congiunta-mente ad uno o più degli altri soggettiindicati dal presente comma, o qualsiasialtro soggetto giuridico in possesso dei

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requisiti minimi previsti dai bandi o daaltri interventi di sostegno su progetto oprogramma, purché residenti ovvero constabile organizzazione nel territorio nazio-nale »;

b) al comma 4, dopo la lettera f) èaggiunta la seguente:

« f-bis) le attività di ricerca indu-striale, sviluppo precompetitivo, diffusionedi tecnologie, fino all’avvio e comunquefinalizzate a nuove iniziative economichead alto contenuto tecnologico, per l’utiliz-zazione industriale dei risultati della ri-cerca da parte di soggetti assimilati in fased’avvio, su progetto o programma, ancheautonomamente presentato, da coloro chesi impegnano a costituire o a concorrerealla nuova società ».

144. Al fine di incrementare la quotapremiale di cui all’articolo 2, comma 1, deldecreto-legge 10 novembre 2008, n. 180,convertito, con modificazioni, dalla legge 9gennaio 2009, n. 1, e successive modifica-zioni, il Fondo per il finanziamento ordi-nario delle università, di cui all’articolo 5,comma 1, lettera a), della legge 24 dicem-bre 1993, n. 537, è incrementato di 25milioni di euro per l’anno 2016 e di 30milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2017.

145. A seguito dell’attività di monito-raggio e verifica relativa alle misure disalvaguardia indicate nell’alinea delcomma 146 resa possibile in relazione allemisure per le quali la certificazione deldiritto al beneficio è da ritenersi conclusa,i complessivi importi indicati al quartoperiodo dell’articolo 1, comma 235, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, e succes-sive modificazioni, sono così rideterminati:243,4 milioni di euro per l’anno 2013,933,8 milioni di euro per l’anno 2014,1.871,4 milioni di euro per l’anno 2015,2.380,0 milioni di euro per l’anno 2016,2.051,1 milioni di euro per l’anno 2017,1.340,3 milioni di euro per l’anno 2018,583,3 milioni di euro per l’anno 2019,294,1 milioni di euro per l’anno 2020,138,0 milioni di euro per l’anno 2021, 73,0milioni di euro per l’anno 2022 e 8,9

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milioni di euro per l’anno 2023, cui cor-risponde la rideterminazione del limitenumerico massimo in 146.166 soggetti. Pereffetto delle rideterminazioni di cui alprimo periodo del presente comma, aimaggiori oneri pari a 122,1 milioni di europer l’anno 2020, 89,0 milioni di euro perl’anno 2021, 69,0 milioni di euro perl’anno 2022 e 8,9 milioni di euro perl’anno 2023 si provvede, quanto a 54,5milioni di euro per l’anno 2020, a 86,7milioni di euro per l’anno 2021, a 69milioni di euro per l’anno 2022 e a 8,9milioni di euro per l’anno 2023, mediantecorrispondente riduzione dell’autorizza-zione di spesa di cui all’articolo 1, comma235, primo periodo, della legge 24 dicem-bre 2012, n. 228, e successive modifica-zioni. La ripartizione dei complessivi limitidi spesa e numerici di cui al primoperiodo del presente comma è effettuata aisensi dell’articolo 1, comma 193, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi diquanto stabilito dall’articolo 1, comma235, della legge n. 228 del 2012, l’autoriz-zazione di spesa di cui al primo periododel predetto comma 235 è incrementata di497 milioni di euro per l’anno 2016, 369,9milioni di euro per l’anno 2017, 79,7milioni di euro per l’anno 2018 e 72,7milioni di euro per l’anno 2019.

146. Le disposizioni in materia di re-quisiti di accesso e di regime delle decor-renze vigenti prima della data di entratain vigore dell’articolo 24 del decreto-legge6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, ferme restando, nei limitidefiniti ai sensi del comma 145, le salva-guardie previste dall’articolo 24, comma14, del medesimo decreto-legge n. 201 del2011, e successive modificazioni, dall’arti-colo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012,n. 95, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, e successivemodificazioni, dall’articolo 1, commi da231 a 234, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, e successive modificazioni, dagliarticoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31agosto 2013, n. 102, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,n. 124, e successive modificazioni, dall’ar-

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ticolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 ottobre2013, n. 125, dall’articolo 1, commi da 194a 198, della legge 27 dicembre 2013,n. 147, dall’articolo 2 della legge 10 otto-bre 2014, n. 147, e dai relativi decretiattuativi del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali 1º giugno 2012, 8 ottobre2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014,pubblicati, rispettivamente, nella GazzettaUfficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, conti-nuano ad applicarsi ai seguenti soggettiche maturano i requisiti per il pensiona-mento successivamente al 31 dicembre2011:

a) nel limite di 6.300 soggetti, ailavoratori collocati in mobilità o in trat-tamento speciale edile ai sensi degli arti-coli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991,n. 223, e successive modificazioni, o aisensi dell’articolo 3 del decreto-legge 16maggio 1994, n. 299, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,n. 451, a seguito di accordi governativi onon governativi, stipulati entro il 31 di-cembre 2011, o nel caso di lavoratoriprovenienti da aziende cessate o interes-sate dall’attivazione delle vigenti proce-dure concorsuali quali il fallimento, ilconcordato preventivo, la liquidazionecoatta amministrativa, l’amministrazionestraordinaria o l’amministrazione straor-dinaria speciale, anche in mancanza deipredetti accordi, cessati dall’attività lavo-rativa entro il 31 dicembre 2014 e cheperfezionano, entro il periodo di fruizionedell’indennità di mobilità o del tratta-mento speciale edile, ovvero, se cessatientro il 31 dicembre 2012, anche medianteil versamento di contributi volontari, entrododici mesi dalla fine dello stesso periodo,i requisiti vigenti prima della data dientrata in vigore del decreto-legge 6 di-cembre 2011, n. 201, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214. Il versamento volontario di cui allapresente lettera, anche in deroga alle di-sposizioni dell’articolo 6, comma 1, deldecreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184,

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XVII LEGISLATURA A.C. 3444

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può riguardare anche periodi eccedenti isei mesi precedenti la domanda di auto-rizzazione stessa. Tale versamento, rela-tivo ai lavoratori cessati entro il 31 di-cembre 2012 di cui alla presente lettera,può comunque essere effettuato solo conriferimento ai dodici mesi successivi altermine di fruizione dell’indennità di mo-bilità o del trattamento speciale edile in-dicato dalla presente lettera. Eventualiperiodi di sospensione dell’indennità dimobilità, ai sensi dell’articolo 8, commi 6e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, edell’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio1994, n. 299, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,per svolgere attività di lavoro subordinato,a tempo parziale, a tempo determinato,ovvero di lavoro parasubordinato mante-nendo l’iscrizione nella lista, si conside-rano rilevanti ai fini del prolungamentodel periodo di fruizione dell’indennitàstessa e non comportano l’esclusione dal-l’accesso alle salvaguardie di cui al pre-sente comma;

b) nel limite di 9.000 soggetti, ailavoratori di cui all’articolo 1, comma 194,lettere a) e f), della legge 27 dicembre2013, n. 147, i quali perfezionano i requi-siti utili a comportare la decorrenza deltrattamento pensionistico, secondo la di-sciplina vigente prima della data di entratain vigore del citato decreto-legge n. 201del 2011, entro il sessantesimo mese suc-cessivo alla data di entrata in vigore delmedesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di 6.000 soggetti, ailavoratori di cui all’articolo 1, comma 194,lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre2013, n. 147, i quali perfezionano i requi-siti utili a comportare la decorrenza deltrattamento pensionistico, secondo la di-sciplina vigente prima della data di entratain vigore del citato decreto-legge n. 201del 2011, entro il sessantesimo mese suc-cessivo alla data di entrata in vigore delmedesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 2.000 soggetti, ailavoratori di cui all’articolo 24, comma 14,lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre

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2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, limitatamente ai lavoratori in con-gedo per assistere figli con disabilità graveai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testounico di cui al decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, i quali perfezionano i requi-siti utili a comportare la decorrenza deltrattamento pensionistico, secondo la di-sciplina vigente prima della data di entratain vigore del citato decreto-legge n. 201del 2011, entro il sessantesimo mese suc-cessivo alla data di entrata in vigore delmedesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

e) nel limite di 3.000 soggetti, conesclusione del settore agricolo e dei lavo-ratori con qualifica di stagionali, ai lavo-ratori con contratto di lavoro a tempodeterminato e ai lavoratori in sommini-strazione con contratto a tempo determi-nato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupatia tempo indeterminato, i quali perfezio-nano i requisiti utili a comportare ladecorrenza del trattamento pensionistico,secondo la disciplina vigente prima delladata di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessante-simo mese successivo alla data di entratain vigore del medesimo decreto-leggen. 201 del 2011.

147. Per i lavoratori di cui al comma146, lettera a), che siano già stati autoriz-zati ai versamenti volontari in data ante-cedente a quella di entrata in vigore dellapresente legge e per i quali siano decorsii termini di pagamento, sono riaperti adomanda i termini dei versamenti relativiai dodici mesi successivi alla fine delperiodo di fruizione dell’indennità di mo-bilità come specificato nel medesimocomma 146.

148. Il trattamento pensionistico, conriferimento ai soggetti di cui al comma146, non può avere decorrenza anteriorealla data di entrata in vigore della presentelegge.

149. Ai fini della presentazione delleistanze da parte dei lavoratori, da effet-tuare entro il termine di decadenza di

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sessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, si applicanoper ciascuna categoria di lavoratori salva-guardati le specifiche procedure previstenei precedenti provvedimenti in materia disalvaguardia dei requisiti di accesso e diregime delle decorrenze vigenti primadella data di entrata in vigore dell’articolo24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimostabilite con decreto del Ministro del la-voro e delle politiche sociali 14 febbraio2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 89 del 16 aprile 2014. L’Istituto nazio-nale della previdenza sociale (INPS) prov-vede al monitoraggio delle domande dipensionamento inoltrate dai lavoratori dicui ai commi da 145 a 151 che intendonoavvalersi dei requisiti di accesso e delregime delle decorrenze vigenti primadella data di entrata in vigore del mede-simo decreto-legge n. 201 del 2011, sullabase della data di cessazione del rapportodi lavoro, e provvede a pubblicare nelproprio sito internet, in forma aggregata alfine di rispettare le vigenti disposizioni inmateria di tutela dei dati personali, i datiraccolti a seguito dell’attività di monito-raggio, avendo cura di evidenziare le do-mande accolte, quelle respinte e le relativemotivazioni. Qualora dal monitoraggio ri-sulti il raggiungimento del limite numericodelle domande di pensione e dei limiti dispesa anche in via prospettica determinatiai sensi dei commi 146 e 151, primoperiodo, l’INPS non prende in esame ul-teriori domande di pensionamento finaliz-zate ad usufruire dei benefìci previsti daicommi da 146 a 148.

150. I dati rilevati nell’ambito del mo-nitoraggio svolto dall’INPS ai sensi delcomma 149 sono utilizzati ai fini dellapredisposizione della relazione di cui al-l’articolo 2, comma 5, della legge 10 ot-tobre 2014, n. 147. All’articolo 2, comma5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, leparole da: « Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali » fino a: « 30 giugno » sonosostituite dalle seguenti: « Ministro del la-voro e delle politiche sociali, di concerto

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con il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, entro il 30 settembre »

151. I benefìci di cui ai commi da 146a 148 sono riconosciuti nel limite di 26.300soggetti e nel limite massimo di 213 mi-lioni di euro per l’anno 2016, 387 milionidi euro per l’anno 2017, 336 milioni dieuro per l’anno 2018, 258 milioni di europer l’anno 2019, 171 milioni di euro perl’anno 2020, 107 milioni di euro per l’anno2021, 41 milioni di euro per l’anno 2022 e3 milioni di euro per l’anno 2023. Conse-guentemente, all’articolo 1, comma 235,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, esuccessive modificazioni, gli importi indi-cati al quarto periodo, come modificati aisensi del comma 145, sono corrisponden-temente incrementati degli importi di cuial precedente periodo, per una ridetermi-nazione pari a: 243,4 milioni di euro perl’anno 2013, 933,8 milioni di euro perl’anno 2014, 1.871,4 milioni di euro perl’anno 2015, 2.593 milioni di euro perl’anno 2016, 2.438,1 milioni di euro perl’anno 2017, 1.676,3 milioni di euro perl’anno 2018, 841,3 milioni di euro perl’anno 2019, 465,1 milioni di euro perl’anno 2020, 245 milioni di euro per l’anno2021, 114 milioni di euro per l’anno 2022e 11,9 milioni di euro per l’anno 2023, cuicorrisponde la rideterminazione del limitenumerico massimo in 172.466 soggetti.

152. L’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 235, primo periodo,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, esuccessive modificazioni, è altresì incre-mentata, sulla base dei risparmi accertatiai sensi del comma 145 per gli anni 2013e 2014 ammontanti a complessivi 485,8milioni di euro, nella misura di 100 mi-lioni di euro per ciascuno degli anni dal2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro perl’anno 2022. Conseguentemente il Fondoper la compensazione degli effetti finan-ziari non previsti a legislazione vigenteconseguenti all’attualizzazione di contri-buti pluriennali, di cui all’articolo 6,comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,n. 154, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre 2008, n. 189, e successivemodificazioni, è ridotto di 100 milioni dieuro per ognuno degli anni dal 2018 al

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2021 e di 85,8 milioni di euro per l’anno2022 e i predetti residui provenienti daglianni 2013 e 2014 iscritti in bilancio co-stituiscono economie da registrare in sededi rendiconto 2015.

153. Al fine del concorso alla coperturadegli oneri derivanti dai commi da 145 a151 l’autorizzazione di spesa di cui all’ar-ticolo 1, comma 235, primo periodo, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, e succes-sive modificazioni, come rifinanziata an-che ai sensi dei commi 145 e 152, è ridottadi 213 milioni di euro per l’anno 2016, 387milioni di euro per l’anno 2017, 336 mi-lioni di euro per l’anno 2018, 215,7 milionidi euro per l’anno 2019, 100 milioni dieuro per l’anno 2020, 100 milioni di europer l’anno 2021, 41 milioni di euro perl’anno 2022 e 3 milioni di euro per l’anno2023.

154. Ai fini del concorso alla coperturadei maggiori oneri conseguenti al poten-ziamento delle misure di sostegno al red-dito per le situazioni di disagio previstedalla presente legge, l’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 1, comma 235,primo periodo, della legge 24 dicembre2012, n. 228, e successive modificazioni,come rifinanziata dalla presente legge, èridotta di 124 milioni di euro per l’anno2016.

155. Al fine di portare a conclusione lasperimentazione di cui all’articolo 1,comma 9, della legge 23 agosto 2004,n. 243, la facoltà prevista al predetto ar-ticolo 1, comma 9, è estesa anche allelavoratrici che hanno maturato i requisitiprevisti dalla predetta disposizione, ade-guati agli incrementi della speranza di vitaai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, e successive modificazioni, entro il31 dicembre 2015 ancorché la decorrenzadel trattamento pensionistico sia succes-siva a tale data, fermi restando il regimedelle decorrenze e il sistema di calcolodelle prestazioni applicati al pensiona-mento di anzianità di cui alla predettasperimentazione. Al fine del concorso allacopertura degli oneri derivanti dal primoperiodo del presente comma l’autorizza-

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zione di spesa di cui all’articolo 1, comma235, primo periodo, della legge 24 dicem-bre 2012, n. 228, e successive modifica-zioni, come rifinanziata anche ai sensidella presente legge, è ridotta di 160milioni di euro per l’anno 2016 e di 49milioni di euro per l’anno 2017.

156. Al fine di sostenere la genitorialità,il beneficio di cui all’articolo 4, comma 24,lettera b), della legge 28 giugno 2012,n. 92, è riconosciuto nel limite di 20milioni di euro per l’anno 2016, fermerestando le relative disposizioni attuative.All’onere derivante dal primo periodo delpresente comma si provvede, quanto a 10milioni di euro, mediante corrispondenteriduzione del Fondo sociale per occupa-zione e formazione di cui all’articolo 18,comma 1, lettera a), del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2.

157. I lavoratori dipendenti del settoreprivato iscritti all’assicurazione generaleobbligatoria e alle forme sostitutive dellamedesima con contratto di lavoro atempo pieno e indeterminato che matu-rano entro il 31 dicembre 2018 il dirittoal trattamento pensionistico di vecchiaia,di cui all’articolo 24, comma 6, del de-creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, e successive mo-dificazioni, possono, a condizione diavere maturato i requisiti minimi di con-tribuzione per il diritto al predetto trat-tamento pensionistico di vecchiaia, d’in-tesa con il datore di lavoro, per unperiodo non superiore al periodo inter-corrente tra la data di accesso al bene-ficio di cui al presente comma e la datadi maturazione del requisito anagraficoprevisto dal citato articolo 24, comma 6,del predetto decreto-legge n. 201 del2011, ridurre l’orario del rapporto dilavoro in misura compresa tra il 40 percento e il 60 per cento, ottenendo men-silmente dal datore di lavoro una sommacorrispondente alla contribuzione previ-denziale a fini pensionistici a carico deldatore di lavoro relativa alla prestazionelavorativa non effettuata. Tale importo

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non concorre alla formazione del redditoda lavoro dipendente e non è assoggettatoa contribuzione previdenziale. Per i pe-riodi di riduzione della prestazione la-vorativa è riconosciuta la contribuzionefigurativa commisurata alla retribuzionecorrispondente alla prestazione lavorativanon effettuata. Si applica l’articolo 41,comma 6, del decreto legislativo 14 set-tembre 2015, n. 148. Il beneficio di cui alpresente comma è riconosciuto nel limitemassimo di 60 milioni di euro per l’anno2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017e 60 milioni di euro per l’anno 2018. Lafacoltà di cui al presente comma è con-cessa, a domanda e nei limiti delle ri-sorse di cui al precedente periodo, previaautorizzazione della Direzione territorialedel lavoro. Il datore di lavoro con rife-rimento al lavoratore che intende, diintesa con lo stesso datore di lavoro,accedere alla facoltà di ricorso al lavoroa tempo parziale di cui al presentecomma deve dare comunicazione all’INPSe alla Direzione territoriale del lavorodella stipulazione del contratto e dellarelativa cessazione secondo le modalitàstabilite dal decreto di cui al successivoperiodo. Il beneficio di cui al presentecomma è riconosciuto dall’INPS, qualorane ricorrano i necessari presupposti erequisiti, nei limiti delle risorse di cui alquinto periodo del presente comma esecondo le modalità stabilite con decretodel Ministro del lavoro e delle politichesociali, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, da emanareentro sessanta giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge.L’INPS provvede al monitoraggio delledomande di accesso al beneficio di cui alpresente comma comunicate dalle im-prese. Qualora dal predetto monitoraggiorisulti il raggiungimento del limite dellerisorse anche in via prospettica, l’INPSnon prenderà in esame ulteriori domandefinalizzate all’accesso al beneficio inesame. Ai maggiori oneri derivanti dalpresente comma, pari a 60 milioni dieuro per l’anno 2016, a 120 milioni dieuro per l’anno 2017 e a 60 milioni dieuro per l’anno 2018, si provvede me-

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diante il versamento in entrata al bilan-cio dello Stato da parte dell’INPS, inderoga a quanto previsto dall’articolo 5del decreto legislativo 14 settembre 2015,n. 150, di una quota pari a 60 milioni dieuro per l’anno 2016, a 120 milioni dieuro per l’anno 2017 e a 60 milioni dieuro per l’anno 2018 delle entrate deri-vanti dall’aumento contributivo di cuiall’articolo 25 della legge 21 dicembre1978, n. 845, con esclusione delle sommedestinate al finanziamento dei fondi pa-ritetici interprofessionali nazionali per laformazione continua di cui all’articolo118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,e successive modificazioni. Le sommeversate in entrata al bilancio dello Statoai sensi del periodo precedente sonotrasferite all’INPS a copertura dei mag-giori oneri derivanti ai sensi del presentecomma. In deroga a quanto dispostodall’articolo 5, comma 2, del decretolegislativo 14 settembre 2015, n. 150, laquota residua delle entrate derivanti dal-l’aumento contributivo di cui all’articolo25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,relative ai datori di lavoro non aderentiai fondi paritetici interprofessionali na-zionali per la formazione continua, de-dotte quelle utilizzate per la coperturadegli oneri della presente disposizione, èversata prioritariamente al Fondo di ro-tazione di cui all’articolo 9, comma 5, deldecreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,convertito, con modificazioni, dalla legge19 luglio 1993, n. 236, fino alla concor-renza di un importo pari al 50 per centodella somma complessiva.

158. Al fine di concorrere alla coper-tura dei maggiori oneri derivanti dalcomma 155 nonché delle minori entratederivanti dalle misure di riduzione dellapressione fiscale in favore dei pensionatidi cui al comma 160, nel rispetto delprincipio dell’equilibrio di bilancio e degliobiettivi di finanza pubblica, assicurandola tutela dei livelli essenziali delle presta-zioni concernenti i diritti civili e sociali,anche in funzione della salvaguardia dellasolidarietà intergenerazionale, all’articolo1, comma 483, della legge 27 dicembre

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2013, n. 147, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’alinea, le parole: « Per il trien-nio 2014-2016 » sono sostituite dalle se-guenti: « Per il periodo 2014-2018 »;

b) alla lettera e), le parole: « perciascuno degli anni 2015 e 2016 » sonosostituite dalle seguenti: « per ciascunodegli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ».

159. Al fine di concorrere alla coper-tura delle minori entrate derivanti dallemisure di riduzione della pressione fiscalein favore dei pensionati di cui al comma160:

a) l’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 235, primo periodo,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, esuccessive modificazioni, come rifinanziatadalla presente legge, è ridotta di 58 milionidi euro per l’anno 2018;

b) il fondo di cui all’articolo 1,comma 3, lettera f), della legge 24 dicem-bre 2007, n. 247, è ridotto di 140 milionidi euro per l’anno 2017, 110 milioni dieuro per l’anno 2018, 76 milioni di europer l’anno 2019 e 30 milioni di euro perl’anno 2020 con conseguente corrispon-dente riduzione degli importi di cui all’ar-ticolo 7, comma 1, del decreto legislativo21 aprile 2011, n. 67, e successive modi-ficazioni.

160. All’articolo 13 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera a), le parole: « 1.725euro » e « 7.500 euro » sono sostituite,rispettivamente, dalle seguenti: « 1.783euro » e « 7.750 euro »;

2) la lettera b) è sostituita dallaseguente:

« b) 1.255 euro, aumentata del pro-dotto fra 528 euro e l’importo corrispon-dente al rapporto fra 15.000 euro, dimi-nuito del reddito complessivo, e 7.250

Atti Parlamentari — 67 — Camera dei Deputati

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euro, se l’ammontare del reddito comples-sivo è superiore a 7.750 euro ma non a15.000 euro »;

b) al comma 4:

1) alla lettera a), le parole: « 1.783euro » e « 7.750 euro » sono sostituite,rispettivamente, dalle seguenti: « 1.880euro » e « 8.000 euro »;

2) la lettera b) è sostituita dallaseguente:

« b) 1.297 euro, aumentata del pro-dotto fra 583 euro e l’importo corrispon-dente al rapporto fra 15.000 euro, dimi-nuito del reddito complessivo, e 7.000euro, se l’ammontare del reddito comples-sivo è superiore a 8.000 euro ma non a15.000 euro ».

161. La disposizione di cui al comma160 si applica a decorrere dal 1° gennaio2017.

162. L’INPS e l’INAIL, al fine di pre-venire patologie che possano dar luogo ainvalidità o per evitare l’aggravamento diinvalidità dovute alle stesse patologie, daindividuare nell’accordo di cui all’articolo4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000,n. 323, e sulla base di specifici protocollida loro stessi definiti, riconoscono ai pro-pri assistiti che fruiscono di cicli di curetermali per le predette finalità le presta-zioni economiche accessorie di cui all’ar-ticolo 5, comma 1, ultimo periodo, dellalegge 24 ottobre 2000, n. 323.

163. Nelle more dell’individuazione deiprotocolli di cui al comma 162, all’articolo1, comma 301, della legge 23 dicembre2014, n. 190, le parole: « 1° gennaio2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 1ºgennaio 2019 ».

164. Al fine di favorire la transizioneverso il riformato sistema degli ammor-tizzatori sociali in costanza di rapporto dilavoro, ai sensi del decreto legislativo 14settembre 2015, n. 148, l’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 1, comma 7, deldecreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 19luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondosociale per occupazione e formazione, dicui all’articolo 18, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

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convertito, con modificazioni, dalla legge28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, perl’anno 2016, di 250 milioni di euro peressere destinata al rifinanziamento degliammortizzatori sociali in deroga di cuiall’articolo 2, commi 64, 65 e 66, dellalegge 28 giugno 2012, n. 92. All’onerederivante dal primo periodo del presentecomma, pari a 250 milioni di euro perl’anno 2016, si provvede: quanto a 100milioni di euro mediante corrispondenteriduzione del fondo di cui all’articolo 1,comma 107, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, e quanto a 150 milioni di euromediante corrispondente riduzione delFondo di cui all’articolo 1, comma 3,lettera f), della legge 24 dicembre 2007,n. 247, con conseguente corrispondenteriduzione degli importi di cui all’articolo 7,comma 1, del decreto legislativo 21 aprile2011, n. 67, e successive modificazioni.Fermo restando quanto disposto dal de-creto del Ministro del lavoro e delle po-litiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, iltrattamento di integrazione salariale inderoga alla normativa vigente può essereconcesso o prorogato, a decorrere dal 1ºgennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016,per un periodo non superiore a tre mesinell’arco di un anno. A decorrere dal 1ºgennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016,a parziale rettifica di quanto stabilitodall’articolo 3, comma 5, del decreto delMinistro del lavoro e delle politiche socialin. 83473 del 2014, il trattamento di mo-bilità in deroga alla vigente normativa nonpuò essere concesso ai lavoratori che alladata di decorrenza del trattamento hannogià beneficiato di prestazioni di mobilità inderoga per almeno tre anni, anche noncontinuativi. Per i restanti lavoratori iltrattamento può essere concesso per nonpiù di quattro mesi, non ulteriormenteprorogabili, più ulteriori due mesi nel casodi lavoratori residenti nelle aree indivi-duate dal testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 6 marzo 1978,n. 218. Per tali lavoratori il periodo com-plessivo non può comunque eccedere illimite massimo di tre anni e quattro mesi.Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano possono disporre la

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concessione dei trattamenti di integrazionesalariale e di mobilità, anche in deroga aicriteri di cui agli articoli 2 e 3 del citatodecreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali n. 83473 del 2014, inmisura non superiore al 5 per cento dellerisorse ad esse attribuite, ovvero in ecce-denza a tale quota disponendo l’integralecopertura degli oneri connessi a caricodelle finanze regionali ovvero delle risorseassegnate alla regione nell’ambito dei pianio programmi coerenti con la specificadestinazione, ai sensi dell’articolo 1,comma 253, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, e successive modificazioni. Gli ef-fetti dei suddetti trattamenti non possonoprodursi oltre la data del 31 dicembre2016.

165. Per l’anno 2016, nell’ambito dellerisorse del Fondo sociale per occupazionee formazione di cui all’articolo 18, comma1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,destinate al finanziamento degli ammor-tizzatori sociali in deroga di cui all’articolo2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno2012, n. 92, e successive modificazioni, èdestinata una somma fino a 18 milioni dieuro finalizzata al riconoscimento dellacassa integrazione guadagni in deroga peril settore della pesca.

166. È prorogata, per l’anno 2016, l’ap-plicazione della disposizione di cui all’ar-ticolo 1, comma 315, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190, nel limite di 12milioni di euro.

167. In via sperimentale, per gli anni2016 e 2017, è istituito presso il Ministerodel lavoro e delle politiche sociali unFondo finalizzato a reintegrare l’INAILdell’onere conseguente alla copertura degliobblighi assicurativi contro le malattie egli infortuni, tenuto conto di quanto di-sposto dall’articolo 4 della legge 11 agosto1991, n. 266, in favore dei soggetti bene-ficiari di ammortizzatori e di altre formedi integrazione e sostegno del redditopreviste dalla normativa vigente, coinvoltiin attività di volontariato a fini di utilitàsociale in favore di comuni o enti locali,nonché in favore dei detenuti e degli

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internati impegnati in attività volontarie egratuite ai sensi dell’articolo 21, comma4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, edegli stranieri richiedenti asilo in possessodel relativo permesso di soggiorno, tra-scorso il termine di cui all’articolo 22,comma 1, del decreto legislativo 18 agosto2015, n. 142.

168. Una quota del Fondo di cui alcomma 167 non superiore a 100.000 euroannui è destinata a reintegrare gli oneriassicurativi di cui all’articolo 4 della legge11 agosto 1991, n. 266, relativi alle orga-nizzazioni di volontariato, già costituitealla data di entrata in vigore della presentelegge, che esercitano attività di utilitàsociale nei territori montani.

169. Alla dotazione del Fondo di cui alcomma 167, cui è assegnato l’importo di 5milioni di euro per ciascuno degli anni2016 e 2017, si provvede mediante corri-spondente riduzione del Fondo sociale peroccupazione e formazione, di cui all’arti-colo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-naio 2009, n. 2. Con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, su propostadel Ministro del lavoro e delle politichesociali, sono apportate le necessarie varia-zioni di bilancio.

170. Al fine di promuovere la presta-zione di attività di volontariato da partedei soggetti di cui al comma 167, i comunie gli altri enti locali interessati promuo-vono le opportune iniziative informative epubblicitarie finalizzate a rendere noti iprogetti di utilità sociale, da realizzareanche in collaborazione con le organizza-zioni del terzo settore. La condizione disoggetto beneficiario di ammortizzatori edi altre forme di integrazione e sostegnodel reddito, di cui al comma 167, è veri-ficata dall’INPS, su richiesta dei comuni odegli altri enti locali, ovvero direttamentedagli enti locali erogatori.

171. Con decreto del Ministro del la-voro e delle politiche sociali sono stabilitimodalità e criteri per la valorizzazione, aifini della certificazione dei crediti forma-tivi, dell’attività prestata ai sensi delcomma 167. Agli oneri derivanti dalla

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certificazione delle competenze si prov-vede mediante le risorse del Fondo di cuial comma 167, secondo limiti e modalitàstabilite con il decreto di cui al presentecomma.

172. Al comma 1 dell’articolo 1 deldecreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 29luglio 2014, n. 106, e successive modifica-zioni, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al primo periodo, la parola: « tre »è soppressa;

b) le parole: « nella misura del: » sonosostituite dalle seguenti: « nella misura del65 per cento delle erogazioni effettuate » ele lettere a) e b) sono abrogate.

173. Per l’attuazione del comma 172, èautorizzata la spesa di 1,8 milioni di europer l’anno 2017, 3,9 milioni di euro perl’anno 2018, 11,7 milioni di euro perl’anno 2019 e 17,8 milioni di euro adecorrere dall’anno 2020.

174. Per consentire al Ministero deibeni e delle attività culturali e del turismodi far fronte con interventi urgenti alverificarsi di emergenze che possano pre-giudicare la salvaguardia dei beni culturalie paesaggistici e di procedere alla realiz-zazione di progetti di gestione di modellimuseali, archivistici e librari, nonché diprogetti di tutela paesaggistica e archeo-logico-monumentale e di progetti per lamanutenzione, il restauro e la valorizza-zione di beni culturali e paesaggistici,l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo1, comma 1142, della legge 27 dicembre2006, n. 296, è incrementata di 5 milionidi euro a decorrere dall’anno 2017.

175. È autorizzata l’assunzione a tempoindeterminato presso il Ministero dei benie delle attività culturali e del turismo di500 funzionari, selezionati anche tra ilaureati nella classe delle lauree in beniculturali L 01, da inquadrare, nel rispettodella dotazione organica di cui alla TabellaB allegata al regolamento di cui al decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 29agosto 2014, n. 171, nella III area delpersonale non dirigenziale, posizione eco-

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nomica F1, nei profili professionali diantropologo, archeologo, architetto, archi-vista, bibliotecario, demoetnoantropologo,promozione e comunicazione, restauratoree storico dell’arte.

176. Il personale di cui al comma 175è assunto, in deroga all’articolo 1, comma425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,e successive modificazioni, all’articolo 4,comma 3, del decreto-legge 31 agosto2013, n. 101, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,e successive modificazioni, nonché ai limitidi cui all’articolo 66 del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133, e successive modificazioni, a se-guito di procedure di selezione pubblicadisciplinate con decreto del Ministro deibeni e delle attività culturali e del turismo,di concerto con il Ministro per la sempli-ficazione e la pubblica amministrazione,da emanare entro novanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge. L’emanazione dei relativi bandi re-sta comunque subordinata, ove necessarioper escludere situazioni di eccedenza nel-l’ambito di ciascuno dei profili professio-nali di cui al comma 175 in relazione alleassunzioni da effettuare, alla rimodula-zione della ripartizione per profili delladotazione organica dell’area III di cui aldecreto del Ministro dei beni e delle at-tività culturali e del turismo 6 agosto 2015.

177. Per l’attuazione delle disposizionidi cui ai commi 175 e 176 è autorizzata laspesa nel limite di 20 milioni di euroannui a decorrere dal 2017. Il Ministerodei beni e delle attività culturali e delturismo comunica alla Presidenza del Con-siglio dei ministri-Dipartimento della fun-zione pubblica ed al Ministero dell’econo-mia e delle finanze-Dipartimento dellaRagioneria generale dello Stato le assun-zioni effettuate ai sensi dei commi 175 e176 ed i relativi oneri.

178. All’articolo 1 della legge 24 dicem-bre 2007, n. 244, sono apportate le se-guenti modifiche:

a) al comma 327: alla lettera b), alnumero 1), dopo la parola: « nazionale »sono inserite le seguenti: « e internazio-

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nale » e il numero 2) è abrogato; allalettera c), numero 1), le parole: « l’intro-duzione e acquisizione » sono sostituitedalle seguenti: « l’acquisizione e la sosti-tuzione »;

b) il comma 328 è abrogato;

c) al comma 335, la parola: « girati »è sostituita dalla seguente: « realizzati ».

179. All’articolo 8 del decreto-legge 8agosto 2013, n. 91, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,n. 112, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « e di 115milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti:« , di 115 milioni di euro per l’anno 2015e di 140 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2016 »;

b) al comma 4, le parole da: « ,rispettivamente » fino a: « comma 2 » sonosostituite dalle seguenti: « a ciascuna delletipologie di beneficio fiscale previste daicommi 1 e 2 ».

180. Per l’attuazione delle disposizionidi cui al comma 179 è autorizzata la spesadi 25 milioni di euro a decorrere dall’anno2016.

181. Per la realizzazione del Pianostrategico « Grandi Progetti Beni cultu-rali » di cui all’articolo 7 del decreto-legge31 maggio 2014, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,n. 106, è autorizzata la spesa di 70 milionidi euro per l’anno 2017 e di 65 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2018.

182. Al comma 11-bis dell’articolo 11del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2015, n. 125, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) le parole: « che siano beni culturaliai sensi della parte seconda del codice dicui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42, » sono soppresse;

b) dopo le parole: « edifici di cui alperiodo precedente » sono inserite le se-

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guenti: « , che siano beni culturali ai sensidella parte seconda del codice di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42, »;

c) dopo il secondo periodo è inseritoil seguente: « Per i lavori di ricostruzioneo riparazione delle chiese o degli altriedifici di cui al primo periodo del presentecomma, la cui esecuzione non risalga adoltre cinquanta anni, la funzione di sta-zione appaltante di cui al periodo prece-dente è svolta dai competenti uffici terri-toriali del Provveditorato alle opere pub-bliche ».

183. In considerazione dello specificorilievo che lo svolgimento del Gran Premiod’Italia di Formula 1 presso l’autodromodi Monza riveste per il settore sportivo,turistico ed economico, nonché per l’im-magine del Paese in ambito internazionale,la Federazione sportiva automobilisticaitaliana-ACI è autorizzata a sostenere laspesa per costi di organizzazione e ge-stione della manifestazione per il periododi vigenza del rapporto di concessione conil soggetto titolare dei diritti di organiz-zazione e promozione del campionatomondiale di Formula 1 a valere sullerisorse proprie non rivenienti dalla suaattività di concessionario del pubblico re-gistro automobilistico, ma derivanti dallapropria attività di organizzatore di eventisportivi di rilievo nazionale ed internazio-nale, e fermo restando quanto dispostodall’articolo 8, comma 1, lettera d), dellalegge 7 agosto 2015, n. 124. Dall’attua-zione del presente comma non devonoderivare nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica.

184. Al fine di assicurare il rispettodell’Accordo di sede tra la Repubblicaitaliana e l’Autorità europea per la sicu-rezza alimentare, il Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca erogaal comune di Parma, successivamente al-l’avvenuta riassegnazione di cui al comma185, la somma di euro 3,9 milioni, a titolodi contributo per la costruzione dellanuova sede della Scuola per l’Europa diParma di cui all’articolo 2, comma 1, della

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legge 3 agosto 2009, n. 115. Le risorsesono erogate al comune sulla base dellostato di avanzamento dei lavori. AllaScuola per l’Europa di Parma è attribuitoil diritto di superficie sull’area utilizzataper la costruzione dell’immobile realizzatoai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 115,fermo restando quanto previsto dall’arti-colo 2, comma 2, della medesima legge 3agosto 2009, n. 115.

185. All’onere derivante dal comma184, si provvede mediante versamento al-l’entrata del bilancio dello Stato dellasomma di euro 3,9 milioni, da effettuareentro il 31 marzo 2016 a cura della Scuolaper l’Europa di Parma. La somma cosìversata alle entrate dello Stato è succes-sivamente riassegnata allo stato di previ-sione del Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca per le finalità dicui al comma 184.

186. La rappresentanza, il patrocinio el’assistenza in giudizio della Scuola perl’Europa di Parma spettano all’Avvocaturadello Stato, ai sensi del testo unico di cuial regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

187. Per la realizzazione del pro-gramma di interventi della città designata« Capitale europea della cultura » perl’anno 2019 è autorizzata la spesa di 2milioni di euro per l’anno 2016, 6 milionidi euro per l’anno 2017, 11 milioni di europer l’anno 2018 e 9 milioni di euro perl’anno 2019. L’individuazione degli inter-venti di cui al precedente periodo è effet-tuata con decreto del Ministro dei beni edelle attività culturali e del turismo, previaintesa con il sindaco di Matera.

188. Per il funzionamento degli istitutiafferenti al settore degli archivi e dellebiblioteche, nonché degli altri istituti cen-trali e dotati di autonomia speciale di cuiall’articolo 30, commi 1 e 2, lettera b), delregolamento di cui al decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 29 agosto2014, n. 171, a decorrere dall’anno 2016 èautorizzata la spesa di 30 milioni di euroannui da iscrivere nello stato di previsionedella spesa del Ministero dei beni e delleattività culturali e del turismo.

189. Per le finalità di cui all’articolo 3,comma 83, della legge 23 dicembre 1996,

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n. 662, e successive modificazioni, è au-torizzata la spesa di 10 milioni di euroannui a decorrere dal 2016, incremen-tando il fondo di cui all’articolo 2, comma616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

190. Per il funzionamento delle istitu-zioni culturali di cui all’elenco n. 1 alle-gato alla presente legge è autorizzata laspesa complessiva di euro 1,34 milioniannui a decorrere dall’anno 2016 secondola ripartizione ivi indicata.

191. All’articolo 2, comma 16-ter, deldecreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,convertito, con modificazioni, dalla legge26 febbraio 2011, n. 10, e successive mo-dificazioni, le parole: « Fino al 31 dicem-bre 2015 » sono sostituite dalle seguenti:« Fino al 31 dicembre 2018 ». Per l’attua-zione del presente comma è autorizzata laspesa di 3 milioni di euro annui per glianni 2016, 2017 e 2018.

192. Per il funzionamento degli Istitutiafferenti al settore museale, a decorreredall’anno 2016, è autorizzata la spesa di10 milioni di euro annui da iscrivere nellostato di previsione del Ministero dei benie delle attività culturali e del turismo.

193. Al fine di rilanciare le spese perinvestimenti degli enti locali, i comuni conpopolazione superiore a 20.000 abitanti,nel cui territorio ricadono interamente isiti di importanza comunitaria, come de-finiti dall’articolo 2, comma 1, lettera m),del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 8 settembre1997, n. 357, e successive modificazioni,effettuano le valutazioni di incidenza deiseguenti interventi minori: manutenzionestraordinaria, restauro e risanamento con-servativo, ristrutturazione edilizia, anchecon incrementi volumetrici o di superficicoperte inferiori al 20 per cento dellevolumetrie o delle superfici coperte esi-stenti, opere di sistemazione esterne, rea-lizzazione di pertinenze e volumi tecnici.L’autorità competente al rilascio dell’ap-provazione definitiva degli interventi di cuial presente comma provvede entro il ter-mine di sessanta giorni. Restano ferme ledisposizioni di cui agli articoli 1, comma 4,4 e 5, comma 8, del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 8

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settembre 1997, n. 357, e successive mo-dificazioni.

194. Al comma 1 dell’articolo 32 deldecreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,convertito, con modificazioni, dalla legge11 novembre 2014, n. 164, le parole:« dalla data di entrata in vigore della leggedi conversione del presente decreto e finoal 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalleseguenti: « a decorrere dal 1º gennaio2016 ».

195. L’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 54, della legge 13luglio 2015, n. 107, è incrementata di 5milioni di euro per l’anno 2016.

196. Per il potenziamento delle azionidell’ICE-Agenzia per la promozione al-l’estero e l’internazionalizzazione delle im-prese italiane relative al piano straordina-rio per la promozione del Made in Italy dicui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 11 no-vembre 2014, n. 164, sono stanziati ulte-riori 50 milioni di euro per l’anno 2016.

197. Al fine di rafforzare l’azione del-l’Italia nell’ambito della cooperazione in-ternazionale per lo sviluppo, l’autorizza-zione di spesa di cui all’articolo 18,comma 2, lettera c), della legge 11 agosto2014, n. 125, è incrementata di euro 120milioni per l’anno 2016, di euro 240 mi-lioni per l’anno 2017 e di euro 360 milionia decorrere dall’anno 2018.

198. Le disposizioni previste dai commidal presente al comma 204 hanno lo scopodi promuovere la costituzione e favorire ladiffusione di società, di seguito denomi-nate « società benefit », che nell’esercizio diuna attività economica, oltre allo scopo didividerne gli utili, perseguono una o piùfinalità di beneficio comune e operano inmodo responsabile, sostenibile e traspa-rente nei confronti di persone, comunità,territori e ambiente, beni ed attività cul-turali e sociali, enti e associazioni ed altriportatori di interesse.

199. Le finalità di cui al comma 198sono indicate specificatamente nell’oggettosociale della società benefit e sono perse-guite mediante una gestione volta al bi-lanciamento con l’interesse dei soci e con

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l’interesse di coloro sui quali l’attivitàsociale possa avere un impatto. Le finalitàpossono essere perseguite da ciascunadelle società di cui al libro V, titoli V e VI,del codice civile, nel rispetto della relativadisciplina.

200. Ai fini di cui ai commi da 198 a204, si intende per:

a) « beneficio comune »: il persegui-mento, nell’esercizio dell’attività econo-mica delle società benefit, di uno o piùeffetti positivi, o la riduzione degli effettinegativi, su una o più categorie di cui alcomma 198;

b) « altri portatori di interesse »: ilsoggetto o i gruppi di soggetti coinvolti,direttamente o indirettamente, dall’attivitàdelle società di cui al comma 198, qualilavoratori, clienti, fornitori, finanziatori,creditori, pubblica amministrazione e so-cietà civile;

c) « standard di valutazione esterno »:modalità e criteri di cui all’allegato 4annesso alla presente legge, che devonoessere necessariamente utilizzati per lavalutazione dell’impatto generato dalla so-cietà benefit in termini di beneficio co-mune;

d) « aree di valutazione »: ambiti set-toriali, identificati nell’allegato 5 annessoalla presente legge, che devono esserenecessariamente inclusi nella valutazionedell’attività di beneficio comune.

201. La società benefit, fermo restandoquanto previsto nel codice civile, deveindicare, nell’ambito del proprio oggettosociale, le finalità specifiche di beneficiocomune che intende perseguire. Le societàdiverse dalle società benefit, qualora in-tendano perseguire anche finalità di be-neficio comune, sono tenute a modificarel’atto costitutivo o lo statuto, nel rispettodelle disposizioni che regolano le modifi-cazioni del contratto sociale o dello sta-tuto, proprie di ciascun tipo di società; lesuddette modifiche sono depositate,iscritte e pubblicate nel rispetto di quantoprevisto per ciascun tipo di società dagliarticoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile.

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La società benefit può introdurre, accantoalla denominazione sociale, le parole: « So-cietà benefit » o l’abbreviazione: « SB » eutilizzare tale denominazione nei titoliemessi, nella documentazione e nelle co-municazioni verso terzi.

202. La società benefit è amministratain modo da bilanciare l’interesse dei soci,il perseguimento delle finalità di beneficiocomune e gli interessi delle categorie in-dicate nel comma 198, conformemente aquanto previsto dallo statuto. La societàbenefit, fermo quanto disposto dalla disci-plina di ciascun tipo di società prevista dalcodice civile, individua il soggetto o isoggetti responsabili a cui affidare fun-zioni e compiti volti al perseguimento dellesuddette finalità.

203. L’inosservanza degli obblighi di cuial comma 202 può costituire inadempi-mento dei doveri imposti agli amministra-tori dalla legge e dallo statuto. In caso diinadempimento degli obblighi di cui alcomma 202, si applica quanto disposto dalcodice civile in relazione a ciascun tipo disocietà in tema di responsabilità degliamministratori.

204. Ai fini di cui ai commi da 198 a206, la società benefit redige annualmenteuna relazione concernente il persegui-mento del beneficio comune, da allegare albilancio societario e che include:

a) la descrizione degli obiettivi spe-cifici, delle modalità e delle azioni attuatidagli amministratori per il perseguimentodelle finalità di beneficio comune e delleeventuali circostanze che lo hanno impe-dito o rallentato;

b) la valutazione dell’impatto gene-rato utilizzando lo standard di valutazioneesterno con caratteristiche descritte nel-l’allegato 4 annesso alla presente legge eche comprende le aree di valutazioneidentificate nell’allegato 5 annesso allapresente legge;

c) una sezione dedicata alla descri-zione dei nuovi obiettivi che la societàintende perseguire nell’esercizio succes-sivo.

205. La relazione annuale è pubblicatanel sito internet della società, qualora

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esistente. A tutela dei soggetti beneficiari,taluni dati finanziari della relazione pos-sono essere omessi.

206. La società benefit che non perse-gua le finalità di beneficio comune èsoggetta alle disposizioni di cui al decretolegislativo 2 agosto 2007, n. 145, in mate-ria di pubblicità ingannevole e alle dispo-sizioni del codice del consumo, di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2005,n. 206. L’Autorità garante della concor-renza e del mercato svolge i relativi com-piti e attività, nei limiti delle risorse di-sponibili e senza nuovi o maggiori oneri acarico dei soggetti vigilati.

207. A favore degli italiani nel mondosono disposti i seguenti interventi:

a) per un ammontare pari a 100.000euro per l’anno 2016, per il funziona-mento del Consiglio generale degli italianiall’estero;

b) per un ammontare pari a 100.000euro per l’anno 2016, per il funziona-mento dei Comitati degli italiani all’estero– Comites e dei comitati dei loro presi-denti;

c) per un ammontare pari a3.400.000 euro per l’anno 2016 per lapromozione della lingua e cultura italianaall’estero e per il sostegno degli enti gestoridi corsi di lingua e cultura italiana al-l’estero;

d) per un ammontare pari a 500.000euro per l’anno 2016, per l’incrementodella dotazione finanziaria degli istitutiitaliani di cultura di cui alla legge 22dicembre 1990, n. 401;

e) per un ammontare pari a 650.000euro per l’anno 2016, ad integrazione delladotazione finanziaria per i contributi di-retti in favore della stampa italiana al-l’estero di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito,con modificazioni, dalla legge 16 luglio2012, n. 103;

f) per un ammontare pari a 100.000euro per l’anno 2016, in favore delleagenzie specializzate per i servizi stampadedicati agli italiani residenti all’estero;

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g) per un ammontare pari a 150.000euro per l’anno 2016, per promuoverel’attrattività delle università attraverso ladiffusione dei corsi di lingua italianaonline e avviare campagne informative dicarattere didattico, amministrativo e logi-stico per favorire l’iscrizione di studentistranieri in Italia.

208. Al fine di garantire l’attuazione diun Piano nazionale per la lotta alla po-vertà e all’esclusione sociale, è istituitopresso il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali un fondo denominato« Fondo per la lotta alla povertà e al-l’esclusione sociale », al quale sono asse-gnate le risorse di 600 milioni di euro perl’anno 2016 e di 1.000 milioni di euro adecorrere dall’anno 2017, che costitui-scono i limiti di spesa ai fini dell’attua-zione dei commi dal presente al comma212. Il Piano, adottato con cadenza trien-nale mediante decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta delMinistro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, d’intesa con la Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, indivi-dua una progressione graduale, nei limitidelle risorse disponibili, nel raggiungi-mento di livelli essenziali delle prestazioniassistenziali da garantire su tutto il terri-torio nazionale per il contrasto alla po-vertà.

209. Per l’anno 2016 le risorse di cui alcomma 208 sono destinate ai seguentiinterventi che costituiscono le priorità delPiano di cui al medesimo comma:

a) avvio su tutto il territorio nazio-nale di una misura di contrasto alla po-vertà, intesa come estensione, rafforza-mento e consolidamento della sperimen-tazione di cui all’articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,n. 35. Nelle more dell’adozione del Pianodi cui al comma 208, all’avvio del Pro-gramma si procede con rinnovati criteri eprocedure definiti ai sensi del citato arti-colo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012,

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garantendo in via prioritaria interventi pernuclei familiari con figli minori, con par-ticolare riguardo alle famiglie con figliminori inseriti nel circuito giudiziario, dadefinire con decreto del Ministro del la-voro e delle politiche sociali, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, da emanare entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge. Nel 2016 al Programma sonodestinati 380 milioni di euro incremen-tando a tal fine in misura pari al predettoimporto il Fondo di cui all’articolo 81,comma 29, del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,oltre alle risorse già destinate alla speri-mentazione dall’articolo 3, comma 2, deldecreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 9agosto 2013, n. 99, nonché dall’articolo 1,comma 216, della legge 27 dicembre 2013,n. 147. Conseguentemente l’autorizzazionedi spesa di cui al comma 208 è corrispon-dentemente ridotta di 380 milioni di europer l’anno 2016;

b) fermo restando quanto stabilitodall’articolo 43, comma 5, del decretolegislativo 14 settembre 2015, n. 148, al-l’ulteriore incremento dell’autorizzazionedi spesa di cui all’articolo 16, comma 7,del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,relativa all’assegno di disoccupazione(ASDI), per 220 milioni di euro con con-seguente corrispondente riduzione dell’au-torizzazione di spesa di cui al comma 208.

210. Per gli anni successivi al 2016 lerisorse di cui al comma 208 sono destinateal finanziamento di uno o più provvedi-menti legislativi di riordino della norma-tiva in materia di trattamenti, indennità,integrazioni di reddito e assegni di naturaassistenziale o comunque sottoposti allaprova dei mezzi, anche rivolti a beneficiariresidenti all’estero, nonché in materia diaccesso alle prestazioni sociali, finalizzatiall’introduzione di un’unica misura nazio-nale di contrasto alla povertà, correlataalla differenza tra il reddito familiare delbeneficiario e la soglia di povertà assoluta,

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e alla razionalizzazione degli strumenti edei trattamenti esistenti.

211. Al Fondo di cui al comma 208sono altresì destinate, a decorrere dal-l’anno 2016, le risorse stanziate dall’arti-colo 19, comma 1, del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2, nella misura di 54 milioni di euroannui. Per l’anno 2016 tali risorse sonodestinate all’intervento di cui al comma209, lettera a). Conseguentemente il Fondodi cui all’articolo 81, comma 29, del de-creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, è ulteriormente in-crementato di 54 milioni di euro perl’anno 2016, al cui onere si provvedemediante corrispondente riduzione del-l’autorizzazione di spesa di cui al comma208 come rifinanziata ai sensi del primoperiodo del presente comma.

212. Sono abrogati i commi da 51 a 53dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012,n. 92.

213. In via sperimentale, per gli anni2016, 2017 e 2018, è istituito nello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze, per il successivo trasferi-mento al bilancio autonomo della Presi-denza del Consiglio dei ministri, un fondodenominato « Fondo per il contrasto dellapovertà educativa minorile », alimentatomediante riassegnazione dei versamentieffettuati, ad apposito capitolo di entratadel bilancio dello Stato, dalle fondazioni dicui al decreto legislativo 17 maggio 1999,n. 153, nell’ambito della propria attivitàistituzionale.

214. Con protocollo d’intesa stipulatotra le fondazioni di cui al decreto legisla-tivo 17 maggio 1999, n. 153, la Presidenzadel Consiglio dei ministri, il Ministerodell’economia e delle finanze e il Ministerodel lavoro e delle politiche sociali sonodefinite le modalità di intervento di con-trasto alla povertà educativa minorile, conparticolare riguardo a progetti ed attivitàeducativi rivolti ai minori inseriti nel cir-cuito giudiziario, e sono individuate lecaratteristiche dei progetti da finanziare,le modalità di valutazione e selezione,

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anche con il ricorso a valutatori indipen-denti, e di monitoraggio, al fine di assi-curare la trasparenza, il migliore utilizzodelle risorse e l’efficacia degli interventi.Con il protocollo di cui al primo periodo,sono altresì regolate le modalità di orga-nizzazione e governo del Fondo di cui alcomma 213.

215. Agli enti di cui al comma 213 èriconosciuto un contributo, sotto forma dicredito d’imposta, pari al 75 per cento deiversamenti effettuati al Fondo di cui almedesimo comma 213, negli anni 2016,2017 e 2018. Il contributo è assegnato, finoad esaurimento delle risorse disponibili,pari ad euro 100 milioni per ciascun anno,secondo l’ordine temporale in cui le fon-dazioni comunicano l’impegno a finan-ziare i progetti individuati secondo il pro-tocollo d’intesa di cui al comma 214. Ilcredito è riconosciuto, con apposita certi-ficazione da parte del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, a seguito dall’avve-nuto versamento al Fondo da parte diciascuna fondazione, nei termini e secondole modalità previsti nel protocollo d’intesa.Il credito è indicato nella dichiarazione deiredditi relativa al periodo d’imposta diriconoscimento e può essere utilizzatoesclusivamente in compensazione ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, e successive modifica-zioni, a decorrere dal periodo d’impostanel quale lo stesso è stato riconosciuto. Ilcredito d’imposta di cui al presentecomma è cedibile dai soggetti di cui alcomma 213, nel rispetto delle disposizionidi cui agli articoli 1260 e seguenti delcodice civile e previa adeguata dimostra-zione dell’effettività del diritto al creditomedesimo, a intermediari bancari, finan-ziari e assicurativi. Al credito d’impostanon si applicano i limiti di cui all’articolo1, comma 53, della legge 24 dicembre2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge23 dicembre 2000, n. 388, e successivemodificazioni.

216. Con decreto del Ministro del la-voro e delle politiche sociali, di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, sono definite le disposizioni appli-cative necessarie, ivi comprese le proce-

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dure per la concessione del contributo dicui al comma 215 nel rispetto del limite dispesa stabilito.

217. All’articolo 2, comma 2, lettera a),ultimo periodo, del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 10novembre 1997, n. 441, le parole: « supe-riore a lire dieci milioni » sono sostituitedalle seguenti: « superiore a euro quindi-cimila o si tratti di beni facilmente depe-ribili ».

218. È istituito un Fondo presso ilMinistero dell’economia e delle finanze,con una dotazione di 90 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2016, desti-nato al finanziamento di misure per ilsostegno delle persone con disabilità grave,in particolare stato di indigenza e prive dilegami familiari di primo grado. Le mo-dalità di utilizzo del Fondo sono definitecon decreto di natura non regolamentaresul quale va acquisita l’intesa della Con-ferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano.

219. È autorizzata la spesa di un mi-lione di euro per l’anno 2016 in favoredell’ente « Ente Nazionale per la prote-zione e l’assistenza dei Sordi (Onlus) », dicui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, allalegge 21 agosto 1950, n. 698, e al decretodel Presidente della Repubblica 31 marzo1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 125 del 9 maggio 1979, con vincolo didestinazione alla creazione e funziona-mento annuale del costituendo Centro perl’autonomia della persona sorda (C.A.P.S.)con sede in Roma.

220. Lo stanziamento del Fondo per lenon autosufficienze, di cui all’articolo 1,comma 1264, della legge 27 dicembre2006, n. 296, anche ai fini del finanzia-mento degli interventi a sostegno dellepersone affette da sclerosi laterale amio-trofica, è incrementato di 150 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2016.

221. A decorrere dall’anno 2016, al finedi favorire la realizzazione di progetti diintegrazione dei disabili mentali attraversolo sport, una quota pari a 500.000 euro delcontributo di cui all’articolo 1, comma580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

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e successivi rifinanziamenti, è attribuita alprogramma internazionale di allenamentosportivo e competizioni atletiche per lepersone, ragazzi ed adulti, con disabilitàintellettiva, « Special Olympics Italia ».

222. Ai fini dell’attuazione del comma221 il contributo al Comitato italiano pa-ralimpico di cui all’articolo 1, comma 580,della legge 23 dicembre 2005, n. 266, èincrementato di 0,5 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2016.

223. Il comma 2-bis dell’articolo 2 deldecreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 23maggio 2013, n. 57, è sostituito dal se-guente:

« 2-bis. Per lo svolgimento della speri-mentazione clinica di fase II basata sultrapianto di cellule staminali cerebraliumane in pazienti affetti da sclerosi late-rale amiotrofica, da condurre nel rispettodelle modalità e dei termini previsti daldecreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211,nonché secondo la normativa internazio-nale vigente e in accordo con le vigentilinee guida europee, con cellule prodottesecondo il regime GMP (Good Manufactu-ring Practice) certificato dall’Agenzia ita-liana del farmaco (AIFA), il Comitatointerministeriale per la programmazioneeconomica, in attuazione dell’articolo 1,comma 34, della legge 23 dicembre 1996,n. 662, vincola, per un importo fino a 1milione di euro per l’anno 2017 e fino a2 milioni di euro per l’anno 2018, unaquota del Fondo sanitario nazionale, suproposta del Ministro della salute, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, previa intesa in sede di Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano. Il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze è autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio ».

224. Al fine di sostenere le politiche inmateria di adozioni internazionali e diassicurare il funzionamento della Commis-sione per le adozioni internazionali è isti-tuito, nello stato di previsione del Mini-

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stero dell’economia e delle finanze, per ilsuccessivo trasferimento al bilancio auto-nomo della Presidenza del Consiglio deiministri, un fondo denominato « Fondoper le adozioni internazionali » con unadotazione di 15 milioni di euro annui adecorrere dal 2016. In attesa della rior-ganizzazione delle strutture della Presi-denza del Consiglio dei ministri, di cuiall’articolo 8 della legge 7 agosto 2015,n. 124, la gestione delle risorse del Fondoe della Commissione di cui al presentecomma è assegnata al Centro di respon-sabilità del Segretariato generale dellaPresidenza del Consiglio dei ministri.

225. La dotazione del Fondo per lepolitiche della famiglia di cui all’articolo19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio2006, n. 223, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,come rifinanziato dall’articolo 1, comma132, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,è ridotto nella misura di 15 milioni di euroannui a decorrere dal 2016.

226. All’articolo 1, comma 1250, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e succes-sive modificazioni, le parole: « ; per soste-nere le adozioni internazionali e garantireil pieno funzionamento della Commissioneper le adozioni internazionali » sono sop-presse.

227. Il comma 466 dell’articolo 2 dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, è sosti-tuito dal seguente:

« 466. Il contributo di cui alla legge 23settembre 1993, n. 379, è erogato, per l’85per cento, agli enti di formazione desti-natari e, per la restante parte, all’Associa-zione nazionale privi della vista e ipove-denti Onlus, per le esigenze del Centroautonomie e mobilità e dell’annessa Scuolacani guida per ciechi e al Polo tattilemultimediale della Stamperia regionaleBraille Onlus di Catania. La ripartizione èoperata dal Ministero dell’interno con pro-prio provvedimento adottato su propostadell’Unione italiana ciechi tenuto conto deiprogetti di attività presentati dagli enti dicui al periodo precedente. I medesimi entisono tenuti agli adempimenti di rendicon-tazione già previsti dall’articolo 2 della

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medesima legge n. 379 del 1993 perl’Unione italiana ciechi ».

228. Il contributo in favore della Bi-blioteca italiana per i ciechi « Regina Mar-gherita » di Monza di cui all’articolo 1della legge 13 novembre 2002, n. 260, èincrementato dell’importo di 2 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e2018.

229. Alla biblioteca italiana per ipove-denti « B.I.I. Onlus » è assegnato un con-tributo di 100.000 euro per ciascuno deglianni 2016, 2017 e 2018.

230. Al fine di dare avvio alle misureper fare fronte ai danni occorsi al patri-monio privato ed alle attività economichee produttive, in attuazione della lettera d)del comma 2 dell’articolo 5 della legge 24febbraio 1992, n. 225, e successive modi-ficazioni, relativamente alle ricognizionidei fabbisogni completate dai Commissaridelegati e trasmesse al Dipartimento dellaprotezione civile della Presidenza del Con-siglio dei ministri per la successiva istrut-toria si provvede, per le finalità e secondoi criteri da stabilire con apposite delibe-razioni del Consiglio dei ministri, assunteai sensi della lettera e) del citato articolo5, comma 2, della legge n. 225 del 1992mediante concessione, da parte delle Am-ministrazioni pubbliche indicate nelle me-desime deliberazioni, di contributi a fa-vore di soggetti privati e attività economi-che e produttive, con le modalità delfinanziamento agevolato.

231. Per le finalità di cui al comma 230,i soggetti autorizzati all’esercizio del cre-dito operanti nei territori individuati nelledeliberazioni del Consiglio dei ministriadottate ai sensi del medesimo comma,possono contrarre finanziamenti, secondocontratti tipo definiti con apposita con-venzione con l’Associazione bancaria ita-liana, assistiti dalla garanzia dello Stato, aisensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a),secondo periodo, del decreto-legge 30 set-tembre 2003, n. 269, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,n. 326, al fine di concedere finanziamentiagevolati assistiti da garanzia dello Stato aisoggetti danneggiati dagli eventi calamitosi

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rispettivamente indicati, nel limite mas-simo di 1.500 milioni di euro, e comunquenei limiti delle disponibilità di cui alcomma 235. Con decreti del Ministro del-l’economia e delle finanze è concessa lagaranzia dello Stato di cui ai commi da230 a 236 e sono definiti i criteri e lemodalità di operatività della stessa, non-ché le modalità di monitoraggio ai fini delrispetto dell’importo massimo di cui alperiodo precedente. La garanzia delloStato di cui al presente comma è elencatanell’allegato allo stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze dicui all’articolo 31 della legge 31 dicembre2009, n. 196.

232. In caso di accesso ai finanziamentiagevolati accordati dalle banche ai sensidei commi da 230 a 236, in capo albeneficiario del finanziamento matura uncredito di imposta, fruibile esclusivamentein compensazione, in misura pari, perciascuna scadenza di rimborso, all’importoottenuto sommando alla sorte capitale gliinteressi dovuti, nonché le spese stretta-mente necessarie alla gestione dei mede-simi finanziamenti. Le modalità di frui-zione del credito di imposta sono stabilitecon provvedimento del direttore dell’Agen-zia delle entrate nel limite di 60 milioni dieuro annui a decorrere dal 2016. Il creditodi imposta è revocato, in tutto o in parte,nell’ipotesi di risoluzione totale o parzialedel contratto di finanziamento agevolato.

233. Il soggetto che eroga il finanzia-mento agevolato comunica con modalitàtelematiche all’Agenzia delle entrate glielenchi dei soggetti beneficiari, l’ammon-tare del finanziamento concesso a ciascunbeneficiario, il numero e l’importo dellesingole rate. L’ammontare del finanzia-mento è erogato al netto di eventualiindennizzi per polizze assicurative stipu-late per le medesime finalità da dichiarareal momento della richiesta del finanzia-mento agevolato.

234. I finanziamenti agevolati, di du-rata massima venticinquennale, sono ero-gati e posti in ammortamento sulla basedegli stati di avanzamento lavori relativiall’esecuzione dei lavori, alle prestazioni diservizi e alle acquisizioni di beni necessari

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all’esecuzione degli interventi ammessi acontributo dalle amministrazioni pubbli-che di cui al comma 230. I contratti difinanziamento prevedono specifiche clau-sole risolutive espresse, anche parziali, peri casi di mancato o ridotto impiego delfinanziamento, ovvero di utilizzo ancheparziale del finanziamento per finalitàdiverse da quelle indicate nei commi da230 a 236. In tutti i casi di risoluzione delcontratto di finanziamento, il soggetto fi-nanziatore chiede al beneficiario la resti-tuzione del capitale, degli interessi e diogni altro onere dovuto. In mancanza ditempestivo pagamento spontaneo, lo stessosoggetto finanziatore comunica alle ammi-nistrazioni pubbliche di cui al comma 230,per la successiva iscrizione a ruolo, i datiidentificativi del debitore e l’ammontaredovuto, fermo restando il recupero daparte del soggetto finanziatore dellesomme erogate e dei relativi interessi non-ché delle spese strettamente necessariealla gestione dei finanziamenti, non rim-borsati spontaneamente dal beneficiario,mediante compensazione ai sensi dell’ar-ticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzoruolo sono versate in apposito capitolo dientrata del bilancio dello Stato per essereriassegnate al Fondo per le emergenzenazionali istituito presso la Presidenza delConsiglio dei ministri – Dipartimento dellaprotezione civile.

235. Al fine di assicurare l’invarianzafinanziaria degli effetti delle disposizionidi cui ai commi da 230 a 236, entro il 31marzo di ciascun anno, il Ministero del-l’economia e delle finanze verifica l’anda-mento della concessione di finanziamentiagevolati e del relativo tiraggio, con rife-rimento alle disposizioni vigenti riguar-danti la concessione di finanziamenti cononeri a carico dello Stato per interventiconnessi a calamità naturali, al fine divalutare l’importo dei finanziamenti di cuiai commi da 230 a 236 che possono essereannualmente concessi nel rispetto dei saldidi finanza pubblica, fermo restando illimite massimo di cui al comma 231. IlMinistero dell’economia e delle finanzecomunica al Dipartimento della protezione

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civile l’esito della verifica effettuata entroil medesimo termine del 31 marzo.

236. Le modalità attuative dei commida 230 a 235, anche al fine di assicurareuniformità di trattamento, un efficace mo-nitoraggio sull’utilizzo delle risorse, non-ché il rispetto del limite di 1.500 milioni dieuro di cui al comma 231, sono definitecon ordinanze adottate dal Capo del Di-partimento della protezione civile d’intesacon le regioni rispettivamente interessate edi concerto con il Ministero dell’economiae delle finanze, ai sensi dell’articolo 5 dellalegge 24 febbraio 1992, n. 225, e successivemodificazioni.

237. Per gli anni 2016 e 2017, al fine dicompletare le attività finalizzate alla fasedi ricostruzione del tessuto urbano, socialee occupazionale dei territori colpiti dalsisma del 6 aprile 2009, i comuni delcratere sismico sono autorizzati a proro-gare o rinnovare, alle medesime condizionigiuridiche ed economiche, i contratti sti-pulati sulla base della normativa emergen-ziale, in deroga alle vigenti normative inmateria di vincoli alle assunzioni a tempodeterminato presso le amministrazionipubbliche. Alle proroghe o rinnovi deisuddetti contratti, eseguiti in deroga allalegge, non sono applicabili le sanzionipreviste dalla normativa vigente, ivi com-presa la sanzione della trasformazione delcontratto a tempo indeterminato.

238. Agli oneri derivanti dall’applica-zione del comma 237, quantificati sullabase delle esigenze effettive documentatedalle amministrazioni centrali e locali isti-tuzionalmente preposte all’attività dellaricostruzione, si provvede mediante l’uti-lizzo delle somme stanziate con la legge 23dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell’am-bito della quota destinata dal CIPE alfinanziamento di servizi di natura tecnicae assistenza qualificata.

239. Il termine di un triennio, di cuiall’articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 134, relativo alla dotazione dirisorse umane a tempo determinato, nellimite massimo di 25 unità, assegnata agliUffici speciali per la ricostruzione di cui

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all’articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 134, è prorogato di un ulterioretriennio.

240. I contratti a tempo determinatostipulati con il personale in servizio pressogli Uffici speciali per la ricostruzione,selezionato all’esito della procedura com-parativa pubblica, di cui alle Intese sullacostituzione dell’Ufficio speciale per lacittà dell’Aquila, del 7 agosto 2012, e sullacostituzione dell’Ufficio speciale per i co-muni del cratere, del 9-10 agosto 2012,stipulate ai sensi dell’articolo 67-ter,comma 3, del decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possonoessere prorogati per un ulteriore triennio,alle medesime condizioni giuridiche edeconomiche, anche in deroga alle vigentinormative in materia di vincoli alle as-sunzioni a tempo determinato presso leamministrazioni pubbliche. Alle proroghedei suddetti contratti, eseguite in derogaalla legge, non sono applicabili le sanzionipreviste dalla normativa vigente, ivi com-presa la sanzione della trasformazione delcontratto a tempo indeterminato.

241. Agli oneri derivanti dall’applica-zione delle previsioni di cui ai commi 239e 240, quantificati nel limite di spesa dieuro 2.320.000 per ciascuno degli anni2016, 2017 e 2018, si provvede mediantel’utilizzo delle somme stanziate con lalegge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E,recante il rifinanziamento dell’autorizza-zione di spesa dell’articolo 7-bis del de-creto-legge 26 aprile 2013, n. 43, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 24 giu-gno 2013, n. 71, nell’ambito della quotadestinata dal CIPE al finanziamento diservizi di natura tecnica e assistenza qua-lificata, ai sensi del comma 437 dell’arti-colo 1 della citata legge 23 dicembre 2014,n. 190.

242. Agli oneri derivanti dalla prose-cuzione dell’attività dei titolari degli Ufficispeciali per la ricostruzione, di cui all’ar-ticolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

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n. 134, quantificati nel limite di spesa dieuro 400.000 per ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018, ai sensi del citato articolo67-ter, si provvede mediante l’utilizzo dellesomme stanziate con la legge 23 dicembre2014, n. 190, Tabella E, recante il rifinan-ziamento dell’autorizzazione di spesa del-l’articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile2013, n. 43, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell’am-bito e nei limiti della quota destinata dalCIPE al finanziamento di servizi di naturatecnica e assistenza qualificata, ai sensi delcomma 437 dell’articolo 1 della citatalegge 23 dicembre 2014, n. 190.

243. Al decreto-legge 6 giugno 2012,n. 74, convertito, con modificazioni, dallalegge 1o agosto 2012, n. 122, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

1) al comma 5, dopo la parola:« stessi » sono inserite le seguenti parole:« , nonché delle strutture regionali com-petenti per materia »;

2) al comma 5-bis, dopo la parola:« normativa » sono inserite le seguenti:« nonché alle strutture regionali compe-tenti per materia »;

b) all’articolo 4, dopo il comma 5-bisè inserito il seguente:

« 5-bis.1. Nell’ambito del piano di cui alcomma 1, lettera a), i presidenti delleregioni di cui all’articolo 1, comma 2,possono destinare quota parte delle risorsemesse a disposizione per la ricostruzionedelle aree terremotate di cui al presentearticolo anche per gli interventi di ripa-razione e ripristino strutturale degli edificiprivati inclusi nelle aree cimiteriali edindividuati come cappelle private, al finedi consentire il pieno utilizzo delle strut-ture cimiteriali »;

c) all’articolo 5, dopo il comma 1-bisè inserito il seguente:

« 1-ter. Nell’ambito del piano di cuiall’articolo 4, comma 1, lettera a), e neilimiti delle risorse messe a disposizionedai commi 1 e 1-bis del presente articolo,

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i Presidenti delle regioni di cui all’articolo1, comma 2, possono altresì destinarequota parte delle risorse messe a disposi-zione dal Ministero dell’istruzione, del-l’università e della ricerca per la realiz-zazione di interventi di miglioramento si-smico su edifici scolastici o utilizzati perattività educativa della prima infanzia eper l’università che abbiano subito dannilievi, nel limite delle risorse assegnate pergli interventi specifici ».

244. All’articolo 10 del decreto-legge 22giugno 2012, n. 83, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. I Commissari delegati consen-tono l’utilizzo a titolo gratuito a favoredelle amministrazioni pubbliche degli edi-fici temporanei destinati ad attività scola-stica ovvero a uffici pubblici e delle rela-tive aree di sedime e pertinenziali nonchédei prefabbricati modulari abitativi.

4-ter. I Commissari delegati provvedonoal trasferimento a titolo gratuito dei beniimmobili di cui al comma 4-bis a favoredelle amministrazioni pubbliche di riferi-mento. I trasferimenti sono operati me-diante adozione di atto ricognitivo conesenzione da ogni effetto fiscale.

4-quater. Il termine di cui al comma 3dell’articolo 6-sexies del decreto-legge 26aprile 2013, n. 43, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,è prorogato al 31 dicembre 2016. Al re-lativo onere si provvede nel limite dellerisorse disponibili allo scopo finalizzatesulle contabilità dei Commissari di cuiall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6giugno 2012, n. 74, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 1o agosto 2012,n. 122 ».

245. Al fine di soddisfare le ulterioriesigenze delle popolazioni colpite dal si-sma del 20 e 29 maggio 2012, connesse allanecessità di completare e sostenere ulte-riormente la ripresa economica, in favoredei Presidenti delle regioni Lombardia edEmilia-Romagna, in qualità di commissaridelegati, per il 2016 sono autorizzati 160

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milioni di euro in favore dell’Emilia-Ro-magna e 30 milioni di euro in favore dellaLombardia a completamento delle attivitàconnesse al processo di ricostruzione pub-blica. Ai relativi oneri si provvede me-diante riduzione di pari importo dell’au-torizzazione di spesa di cui all’articolo3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio2012, n. 95, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

246. Per il triennio 2016-2018, in ap-plicazione dell’articolo 48, comma 1, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,gli oneri posti a carico del bilancio statalesono quantificati, complessivamente, in300 milioni di euro a decorrere dall’anno2016, di cui 74 milioni di euro per ilpersonale delle Forze armate e dei Corpidi polizia di cui al decreto legislativo 12maggio 1995, n. 195, e 7 milioni di europer il restante personale statale in regimedi diritto pubblico.

247. Le somme di cui al comma 246,comprensive degli oneri contributivi ai finiprevidenziali e dell’imposta regionale sulleattività produttive (IRAP) di cui al decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con-corrono a costituire l’importo complessivomassimo di cui all’articolo 11, comma 3,lettera g), della legge 31 dicembre 2009,n. 196.

248. Per il personale dipendente daamministrazioni, istituzioni ed enti pub-blici diversi dall’amministrazione statale,gli oneri per i rinnovi contrattuali per iltriennio 2016-2018, nonché quelli deri-vanti dalla corresponsione dei migliora-menti economici al personale di cui al-l’articolo 3, comma 2, del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti acarico dei rispettivi bilanci ai sensi del-l’articolo 48, comma 2, del medesimodecreto legislativo n. 165 del 2001. Condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro per lasemplificazione e la pubblica amministra-zione, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, da emanare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sono fissati i criteri dideterminazione dei predetti oneri in coe-renza con quanto previsto dal comma 246.

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249. Le disposizioni recate dal comma248 si applicano anche al personale con-venzionato con il Servizio sanitario nazio-nale.

250. Al fine di assicurare l’omogeneaapplicazione sul territorio di riferimentodi quanto previsto, in materia di perso-nale, dall’articolo 5 dell’intesa concernentel’attribuzione di funzioni statali e dei re-lativi oneri finanziari riferiti al Parconazionale dello Stelvio, ai sensi dell’arti-colo 1, comma 515, della legge 27 dicem-bre 2013, n. 147, e dell’articolo 11, comma8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,convertito, con modificazioni, dalla legge11 agosto 2014, n. 116, la regione Lom-bardia o l’ente dalla stessa individuatoprovvede, nel rispetto delle limitazioni as-sunzionali e finanziarie vigenti in materiadi personale, ad attivare procedure con-corsuali pubbliche, prevedendo nei bandiil riconoscimento dell’esperienza maturatada parte del personale già dipendente al31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parconazionale dello Stelvio da almeno diecianni, con mansioni impiegatizie, ammini-strative, tecniche, scientifiche e didattichedi educazione ambientale, in esito a pro-cedure diverse da quelle previste per l’ac-cesso al pubblico impiego.

251. Al fine di assicurare, anche inrelazione alle straordinarie esigenze diprevenzione e contrasto alla criminalità edal terrorismo, la prosecuzione degli inter-venti di cui all’articolo 24, commi 74 e 75,del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2009, n. 102, nonché di quelli pre-visti dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 febbraio2014, n. 6, è prorogato, limitatamente aiservizi di vigilanza a siti ed obiettivi sen-sibili, fino al 31 dicembre 2016, l’impiegodi un contingente pari a 4.800 unità dipersonale delle Forze armate. Si applicanole disposizioni di cui all’articolo 7-bis,commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23maggio 2008, n. 92, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 24 luglio 2008,n. 125.

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252. Ai fini dell’attuazione del comma251, è autorizzata, per gli interventi di cuiall’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,n. 102, nonché di quelli di cui all’articolo3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre2013, n. 136, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, laspesa di euro 83.000.000 per l’anno 2016,con specifica destinazione di euro81.100.000 per il personale di cui alcomma 74 e di euro 1.900.000 per ilpersonale di cui al comma 75 dell’articolo24 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2009, n. 102, al cui onere si prov-vede, nel limite di 10 milioni di euro,mediante corrispondente riduzione del-l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo1, comma 199, della legge 23 dicembre2014, n. 190, già destinata alla prosecu-zione del concorso delle Forze armate alleoperazioni di sicurezza e di controllo delterritorio, per l’anno 2016.

253. Nello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze, èistituito un fondo con una dotazione di150 milioni di euro per ciascuno degli anni2016 e 2017, finalizzato ad interventi dicarattere economico, sociale e ambientalenei territori della terra dei fuochi e, nellimite massimo di 3 milioni di euro perciascun anno considerato, di bonifica delsito inquinato dell’ex area industriale« Isochimica ». Con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, da emanareentro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sono indi-viduati gli interventi e le amministrazionicompetenti cui destinare le predettesomme. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare conpropri decreti le occorrenti variazioni dibilancio.

254. Al fine di assicurare la piena edefficace realizzazione degli obiettivi istitu-zionali perseguiti, non si applicano allefederazioni sportive nazionali affiliate alComitato olimpico nazionale italiano(CONI) le norme di contenimento dellespese previste dalla legislazione vigente a

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carico dei soggetti inclusi nell’elenco del-l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)delle amministrazioni pubbliche di cuiall’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,n. 196, e successive modificazioni. All’at-tuazione della disposizione di cui al pre-cedente periodo si provvede nell’ambitodegli stanziamenti autorizzati a legisla-zione vigente.

255. Al fine di fare fronte alle spese perla costituzione e il funzionamento deicollegi arbitrali internazionali inseriti nelleclausole di arbitrato internazionale deitrattati sottoscritti dallo Stato italiano o,per esso, dall’Unione europea, a decorreredall’esercizio finanziario 2016, nello statodi previsione del Ministero dell’economia edelle finanze è istituito un apposito fondodenominato « Fondo per le spese di costi-tuzione e funzionamento dei collegi arbi-trali internazionali ». A tal fine è autoriz-zata la spesa di 1 milione di euro adecorrere dall’anno 2016.

256. Al fine di consentire la promo-zione e lo svolgimento delle iniziative fun-zionali alle celebrazioni del settantesimoanniversario della nascita della Repubblicaitaliana, del settantesimo anniversariodella Costituzione della Repubblica ita-liana e del riconoscimento dei diritti elet-torali delle donne nonché del centenariodella nascita di Aldo Moro è autorizzata laspesa di 3 milioni di euro per l’anno 2016e di 2,5 milioni di euro per ciascuno deglianni 2017 e 2018.

257. A decorrere dall’anno 2016 è au-torizzata l’ulteriore spesa di 1 milione dieuro annui in favore delle istituzioni cul-turali di cui all’articolo 1 della legge 17ottobre 1996, n. 534.

258. All’articolo 8, comma 13-septies,del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « Nelle more dell’attua-zione del primo periodo e, comunque, nonoltre il 30 giugno 2016, le risorse di cui alpresente comma possono essere utilizzatenel limite di 6,5 milioni di euro perassicurare i servizi di collegamento marit-timo attualmente convenzionato con laregione anche tramite la prosecuzione del

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contratto con la marittima SAREMARS.p.A. ».

259. All’articolo 10, comma 1, del de-creto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2015, n. 11, le parole: « 31 di-cembre 2015 » sono sostituite dalle se-guenti: « 31 dicembre 2016 ».

260. L’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 1063, della legge 27dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata perl’importo di 1 milione di euro per l’anno2016 e di 4 milioni di euro per l’anno2017, quale dotazione del fondo per larazionalizzazione e la riconversione dellaproduzione bieticolo-saccarifera in Italiaper il quinto anno del quinquennio pre-visto dalla normativa europea. Agli oneriderivanti dall’attuazione della disposizionedi cui al primo periodo si provvede,quanto a 1 milione di euro per l’anno 2016e a 4 milioni di euro per l’anno 2017,mediante utilizzo del fondo di conto ca-pitale iscritto nello stato di previsione delMinistero delle politiche agricole alimen-tari e forestali ai sensi dell’articolo 49,comma 2, lettera d), del decreto-legge 24aprile 2014, n. 66, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

261. Al fine di provvedere al migliora-mento delle condizioni di sicurezza, inparticolare sanitarie, per le specifiche esi-genze dei reparti operativi del Raggrup-pamento subacquei e incursori « TeseoTesei » (COMSUBIN) della Marina mili-tare, posto alle dipendenze del Comandointerforze operazioni forze speciali –CO.F.S. dello Stato maggiore della Difesa,è autorizzata una spesa di 1.000.000 dieuro per l’anno 2016.

262. All’articolo 1, comma 7, del de-creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, il terzo e il quarto periodosono sostituiti dai seguenti: « È fatta salvala possibilità di procedere ad affidamenti,nelle indicate categorie merceologiche, an-che al di fuori delle predette modalità, acondizione che gli stessi conseguano adapprovvigionamenti da altre centrali dicommittenza o a procedure di evidenzapubblica, e prevedano corrispettivi infe-

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riori almeno del 10 per cento rispetto aimigliori corrispettivi indicati nelle conven-zioni e accordi quadro messi a disposi-zione da Consip SpA e dalle centrali dicommittenza regionali. Tutti i contrattistipulati ai sensi del precedente periododevono essere trasmessi all’Autorità nazio-nale anticorruzione. In tali casi i contrattidovranno comunque essere sottoposti acondizione risolutiva con possibilità per ilcontraente di adeguamento ai migliori cor-rispettivi nel caso di intervenuta disponi-bilità di convenzioni Consip e delle cen-trali di committenza regionali che preve-dano condizioni di maggior vantaggio eco-nomico in percentuale superiore al 10 percento rispetto ai contratti già stipulati. Alfine di concorrere al raggiungimento degliobiettivi di finanza pubblica attraversouna razionalizzazione delle spese dellepubbliche amministrazioni riguardanti lecategorie merceologiche di cui al primoperiodo del presente comma, in via spe-rimentale, dal 1o gennaio 2017 al 31dicembre 2019 non si applicano le dispo-sizioni di cui al terzo periodo del presentecomma ».

263. All’articolo 1 della legge 27 dicem-bre 2006, n. 296, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) al comma 449, dopo le parole: « leistituzioni universitarie, » sono inserite leseguenti: « nonché gli enti nazionali diprevidenza e assistenza sociale pubblici ele agenzie fiscali di cui al decreto legisla-tivo 30 luglio 1999, n. 300, »;

b) al comma 450, dopo le parole:« delle istituzioni universitarie, » sono in-serite le seguenti: « nonché gli enti nazio-nali di previdenza e assistenza socialepubblici e le agenzie fiscali di cui aldecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ».

264. All’articolo 2, comma 573, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole:« , i soggetti aggiudicatori di cui all’articolo3, comma 25, » sono sostituite dalle se-guenti: « , le stazioni appaltanti di cuiall’articolo 3, comma 33, ».

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265. All’articolo 2 della legge 23 dicem-bre 2009, n. 191, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) al comma 225, primo periodo, leparole: « le amministrazioni pubbliche dicui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e suc-cessive modificazioni, e le amministrazioniaggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma25 » sono sostituite dalle seguenti: « lestazioni appaltanti di cui all’articolo 3,comma 33 » e, al secondo periodo, leparole: « medesime amministrazioni » sonosostituite dalle seguenti: « medesime sta-zioni appaltanti »;

b) al comma 225, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « e comunquequanto previsto dalla normativa in tema diobblighi di approvvigionarsi attraverso glistrumenti messi a disposizione da ConsipSpA ».

266. Le società controllate dallo Stato edagli enti locali che siano organismi didiritto pubblico ai sensi dell’articolo 3,comma 26, del codice di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad ec-cezione di quelle che emettono strumentifinanziari quotati nei mercati regolamen-tati, utilizzano i parametri di prezzo-qualità di cui all’articolo 26, comma 3,della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

267. All’articolo 9, comma 3, del de-creto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 23 giu-gno 2014, n. 89, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) le parole: « Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e diBolzano » sono sostituite dalle seguenti:« Conferenza unificata »;

b) le parole: « l’Autorità per la vigi-lanza sui contratti pubblici di lavori, ser-vizi e forniture » sono sostituite dalle se-guenti: « l’Autorità nazionale anticorru-zione »;

c) dopo le parole: « gli enti regionali, »sono inserite le seguenti: « gli enti locali di

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cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, »;

d) le parole: « di cui al periodo pre-cedente, l’Autorità per la vigilanza suicontratti pubblici di lavori, servizi e for-niture » sono sostituite dalle seguenti: « dicui al periodo precedente, l’Autorità na-zionale anticorruzione ».

268. All’articolo 3 del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Al fine di garantire la sicurezzapubblica, per le caserme delle Forze del-l’ordine ospitate presso proprietà private, icomuni appartenenti al territorio di com-petenza delle stesse possono contribuire alpagamento del canone di locazione comedeterminato dall’Agenzia delle entrate ».

269. All’articolo 23-ter, comma 3, deldecreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 11agosto 2014, n. 114, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) sono premesse le seguenti parole:« Fermi restando l’articolo 26, comma 3,della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’ar-ticolo 1, comma 450, della legge 27 di-cembre 2006, n. 296, e l’articolo 9, comma3, del decreto-legge 24 aprile 2014,n. 66, »;

b) le parole: « con popolazione supe-riore a 10.000 abitanti » sono soppresse.

270. All’articolo 1, comma 450, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Dal 1o luglio 2007, »sono soppresse;

b) al primo periodo, dopo le parole:« per gli acquisti di beni e servizi » sonoinserite le seguenti: « di importo pari osuperiore a 1.000 euro e »;

c) al secondo periodo, dopo le parole:« per gli acquisti di beni e servizi diimporto » sono inserite le seguenti: « pari osuperiore a 1.000 euro e ».

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271. All’articolo 15, comma 13, letterad), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, dopo le parole: « perl’acquisto di beni e servizi » sono aggiuntele seguenti: « di importo pari o superiorea 1.000 euro ».

272. All’articolo 4, comma 3-ter, deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, dopo il primo periodo èinserito il seguente: « Ferme restando ledisposizioni di cui all’articolo 12, commida 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumentidi acquisto e di negoziazione messi adisposizione da Consip S.p.A. possonoavere ad oggetto anche attività di manu-tenzione ».

273. Al fine di favorire la trasparenza,l’efficienza e la funzionalità dell’azioneamministrativa, le amministrazioni pubbli-che approvano, entro il mese di ottobre diciascun anno, il programma biennale esuoi aggiornamenti annuali degli acquistidi beni e di servizi di importo stimatosuperiore a 1 milione di euro. Il pro-gramma biennale, predisposto sulla basedei fabbisogni di beni e servizi, indica leprestazioni oggetto dell’acquisizione, laquantità, ove disponibile, il numero diriferimento della nomenclatura, le relativetempistiche. L’aggiornamento annuale in-dica le risorse finanziarie relative a cia-scun fabbisogno quantitativo degli acquistiper l’anno di riferimento. Il programmabiennale e gli aggiornamenti sono comu-nicati alle strutture e agli uffici preposti alcontrollo di gestione, nonché pubblicati sulprofilo del committente dell’amministra-zione e sul sito informatico presso l’Os-servatorio dei contratti pubblici relativi alavori, servizi e forniture presso l’Autoritànazionale anticorruzione. La violazionedelle previsioni di cui ai precedenti periodiè valutabile ai fini della responsabilitàamministrativa e disciplinare dei dirigenti,nonché ai fini dell’attribuzione del tratta-mento accessorio collegato alla perfor-mance. Le acquisizioni non comprese nelprogramma e nei suoi aggiornamenti non

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possono ricevere alcuna forma di finan-ziamento da parte di pubbliche ammini-strazioni. Sono fatte salve le acquisizioniimposte da eventi imprevedibili o calami-tosi, nonché le acquisizioni dipendenti dasopravvenute disposizioni di legge o rego-lamentari. Le amministrazioni pubblichetrasmettono i dati di programmazione dicui ai periodi precedenti al Tavolo tecnicodei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2,del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,convertito, con modificazioni, dalla legge23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai finidello svolgimento dei compiti e delle atti-vità ad esso attribuiti. È abrogato l’articolo271 del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 5 ottobre2010, n. 207.

274. Il versamento al capitolo dell’en-trata del bilancio dello Stato previsto peri risparmi conseguiti a seguito dell’appli-cazione delle norme che prevedono ridu-zioni di spesa per le amministrazioni in-serite nel conto economico consolidatodella pubblica amministrazione, come in-dividuate dall’Istituto nazionale di stati-stica (ISTAT) ai sensi del comma 3 del-l’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,n. 196, con riferimento alle società è daintendersi come versamento da effettuarein sede di distribuzione del dividendo, ovenel corso dell’esercizio di riferimento lasocietà abbia conseguito un utile e neilimiti dell’utile distribuibile ai sensi dilegge. Ai fini di cui al precedente periodo,in sede di approvazione del bilancio diesercizio, i soggetti che esercitano i poteridell’azionista deliberano, in presenza diutili di esercizio, la distribuzione di undividendo almeno corrispondente al ri-sparmio di spesa evidenziato nella rela-zione sulla gestione ovvero per un importoinferiore qualora l’utile distribuibile nonrisulti capiente.

275. Il Ministro dell’economia e dellefinanze definisce, con proprio decreto,sentita l’Autorità nazionale anticorruzione,tenendo conto degli aspetti maggiormenteincidenti sul prezzo della prestazione non-ché degli aspetti qualificanti ai fini delsoddisfacimento della domanda pubblica,le caratteristiche essenziali delle presta-

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zioni principali che saranno oggetto delleconvenzioni stipulate da Consip SpA aisensi dell’articolo 26 della legge 23 dicem-bre 1999, n. 488. Conseguentemente all’at-tivazione delle convenzioni di cui al pe-riodo precedente, sono pubblicati nel sitoistituzionale del Ministero dell’economia edelle finanze e nel portale degli acquisti inrete i valori delle caratteristiche essenzialie i relativi prezzi, che costituiscono iparametri di prezzo-qualità di cui all’ar-ticolo 26, comma 3, della legge 23 dicem-bre 1999, n. 488.

276. Nei casi di indisponibilità dellaconvenzione stipulata da Consip SpA aisensi dell’articolo 26 della legge 23 dicem-bre 1999, n. 488, ed in mancanza deiprezzi di riferimento forniti dall’Autoritànazionale anticorruzione ai sensi dell’ar-ticolo 9, comma 7, del decreto-legge 24aprile 2014, n. 66, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,la predetta Autorità, sentito il Ministerodell’economia e delle finanze, individua,con proprio provvedimento, le modalitàper l’elaborazione adeguativa dei prezzidella precedente edizione della conven-zione stipulata da Consip SpA. I prezziforniti dall’Autorità ai sensi del periodoprecedente costituiscono prezzo massimodi aggiudicazione per il periodo temporaleindicato dall’Autorità medesima.

277. All’articolo 9, comma 7, del de-creto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 23 giu-gno 2014, n. 89, le parole da: « nelle moredel perfezionamento » fino a: « la predettaAutorità, » sono sostituite dalle seguenti:« l’Autorità nazionale anticorruzione, ».

278. Le amministrazioni pubbliche ob-bligate ad approvvigionarsi attraverso leconvenzioni di cui all’articolo 26 dellalegge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulateda Consip SpA, ovvero dalle centrali dicommittenza regionali, possono procederead acquisti autonomi esclusivamente aseguito di apposita autorizzazione specifi-camente motivata resa dall’organo di ver-tice amministrativo e trasmessa al com-petente ufficio della Corte dei conti, qua-lora il bene o il servizio oggetto di con-venzione non sia idoneo al soddi-

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sfacimento dello specifico fabbisogno del-l’amministrazione per mancanza di carat-teristiche essenziali.

279. Al fine di garantire l’ottimizza-zione e la razionalizzazione degli acquistidi beni e servizi informatici e di connet-tività, fermi restando gli obblighi di ac-quisizione centralizzata previsti per i benie servizi dalla normativa vigente, le am-ministrazioni pubbliche e le società inse-rite nel conto economico consolidato dellapubblica amministrazione, come indivi-duate dall’Istituto nazionale di statistica(ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge31 dicembre 2009, n. 196, provvedono aipropri approvvigionamenti esclusivamentetramite Consip SpA o i soggetti aggrega-tori, ivi comprese le centrali di commit-tenza regionali, per i beni e i servizidisponibili presso gli stessi soggetti.

280. L’Agenzia per l’Italia digitale(Agid) predispone il Piano triennale perl’informatica nella pubblica amministra-zione che è approvato dal Presidente delConsiglio dei ministri o dal Ministro de-legato. Il Piano contiene, per ciascunaamministrazione o categoria di ammini-strazioni, l’elenco dei beni e servizi infor-matici e di connettività e dei relativi costi,suddivisi in spese da sostenere per inno-vazione e spese per la gestione corrente,individuando altresì i beni e servizi la cuiacquisizione riveste particolare rilevanzastrategica.

281. Ai fini di cui al comma 279,Consip SpA o il soggetto aggregatore in-teressato sentita l’Agid per l’acquisizionedei beni e servizi strategici indicati nelPiano triennale per l’informatica nellapubblica amministrazione di cui al comma280, programma gli acquisti di beni eservizi informatici e di connettività, incoerenza con la domanda aggregata di cuial predetto Piano. Agid, Consip SpA e isoggetti aggregatori, sulla base di analisidelle informazioni in loro possesso relativeai contratti di acquisto di beni e servizi inmateria informatica, propongono alle am-ministrazioni e alle società di cui alcomma 279 iniziative e misure, ancheorganizzative e di processo, volte al con-tenimento della spesa. Consip SpA e gli

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altri soggetti aggregatori promuovono l’ag-gregazione della domanda funzionale al-l’utilizzo degli strumenti messi a disposi-zione delle pubbliche amministrazioni subase nazionale, regionale o comune a piùamministrazioni.

282. La procedura di cui ai commi 279e 281 ha un obiettivo di risparmio di spesaannuale, da raggiungere alla fine del trien-nio 2016-2018, pari al 50 per cento dellaspesa annuale media per la gestione cor-rente del solo settore informatico, relativaal triennio 2013-2015, al netto dei canoniper servizi di connettività e della spesaeffettuata tramite Consip SpA o i soggettiaggregatori documentata nel Piano trien-nale di cui al comma 280. Sono escluse dalpredetto obiettivo di risparmio le societàdi cui all’articolo 83, comma 15, del de-creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, la Consip SpA per leprestazioni e i servizi erogati dalle stessesocietà, nonché l’amministrazione dellagiustizia in relazione alle spese di investi-mento necessarie al completamento del-l’informatizzazione del processo civile epenale negli uffici giudiziari. I risparmiderivanti dall’attuazione del presentecomma sono utilizzati dalle medesime am-ministrazioni prioritariamente per investi-menti in materia di innovazione tecnolo-gica.

283. Le amministrazioni e le società dicui al comma 279 possono procedere adapprovvigionamenti al di fuori delle mo-dalità di cui ai commi 279 e 281 esclusi-vamente a seguito di apposita autorizza-zione motivata dell’organo di vertice am-ministrativo, qualora il bene o il servizionon sia disponibile o idoneo al soddisfa-cimento dello specifico fabbisogno dell’am-ministrazione ovvero in casi di necessitàed urgenza comunque funzionali ad assi-curare la continuità della gestione ammi-nistrativa. Gli approvvigionamenti effet-tuati ai sensi del presente comma sonocomunicati all’Autorità nazionale anticor-ruzione e all’Agid.

284. La mancata osservanza delle di-sposizioni dei commi da 279 a 283 rileva

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ai fini della responsabilità disciplinare eper danno erariale.

285. Il comma 3-quinquies dell’articolo4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, è abrogato.

286. Nelle acquisizioni di beni e servizidi cui ai commi da 279 al presentecomma, gli organi costituzionali adottanole misure idonee a realizzare le economiepreviste nella rispettiva autonomia, se-condo le modalità stabilite nel proprioordinamento.

287. Per le finalità di cui al comma 279,al fine di consentire l’interoperabilità deisistemi informativi degli enti del Serviziosanitario nazionale e garantire omogeneitàdei processi di approvvigionamento sulterritorio nazionale, con accordo sancitoin sede di Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,previo parere dell’Agid e della Consip SpA,sono definiti criteri uniformi per gli ac-quisti di beni e servizi informatici e diconnettività da parte degli enti del Serviziosanitario nazionale.

288. Entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, conproprio decreto, il Ministro dell’economiae delle finanze, di concerto con il Ministroper la semplificazione e la pubblica am-ministrazione, adotta le misure finalizzateall’attuazione dei commi da 279 a 287.

289. Al fine di favorire la corretta edappropriata allocazione delle risorse pro-grammate per il finanziamento del Servi-zio sanitario nazionale e per l’erogazionedei livelli essenziali di assistenza (LEA), ledisposizioni di cui ai commi dal presentecomma al comma 306 disciplinano le pro-cedure per conseguire miglioramenti nellaproduttività e nell’efficienza degli enti delServizio sanitario nazionale, nel rispettodell’equilibrio economico-finanziario e nelrispetto della garanzia dei LEA.

290. Fermo restando quanto previstodall’articolo 29 del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33, e successive modifica-zioni, dall’articolo 32, comma 7, del de-creto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,nonché dall’articolo 7 del decreto del Pre-

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sidente del Consiglio dei ministri 22 set-tembre 2014, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 265 del 14 novembre 2014, glienti del Servizio sanitario nazionale, di cuiall’articolo 19, comma 2, lettere b) e c), deldecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,assicurano la massima trasparenza deidati di bilancio pubblicando integralmentenel proprio sito internet il bilancio d’eser-cizio entro sessanta giorni dalla data direlativa approvazione. Gli enti del Serviziosanitario nazionale, senza nuovi o mag-giori oneri a carico della finanza pubblica,attivano, altresì, un sistema di monitorag-gio delle attività assistenziali e della loroqualità, in raccordo con il sistema dimonitoraggio regionale di cui all’articolo 4,comma 4, del decreto-legge 13 settembre2012, n. 158, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,e in coerenza con il programma nazionalevalutazione esiti, pubblicando entro il 30giugno di ogni anno i relativi esiti.

291. Il mancato rispetto delle disposi-zioni di cui al comma 290 costituisceillecito disciplinare ed è causa di respon-sabilità amministrativa del direttore gene-rale e del responsabile per la trasparenzae la prevenzione della corruzione.

292. Ciascuna regione, entro il 30 giu-gno di ciascun anno, individua, con appo-sito provvedimento della Giunta regionale,ovvero del Commissario ad acta, ove no-minato ai sensi dell’articolo 2, commi 79 e83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,e dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito,con modificazioni, dalla legge 29 novem-bre 2007, n. 222, le aziende ospedaliere(AO), le aziende ospedaliere universitarie(AOU), gli istituti di ricovero e cura acarattere scientifico pubblici (IRCCS) o glialtri enti pubblici che erogano prestazionidi ricovero e cura, ad esclusione degli entidi cui al comma 304, che presentano unao entrambe le seguenti condizioni:

a) uno scostamento tra costi rilevatidal modello di rilevazione del conto eco-nomico (CE) consuntivo e ricavi determi-nati come remunerazione dell’attività, aisensi dell’articolo 8-sexies del decreto le-

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gislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc-cessive modificazioni, pari o superiore al10 per cento dei suddetti ricavi, o, invalore assoluto, pari ad almeno 10 milionidi euro. Le modalità di individuazione deicosti e di determinazione dei ricavi sonoindividuate dal decreto di cui al comma294;

b) il mancato rispetto dei parametrirelativi a volumi, qualità ed esiti dellecure, valutato secondo la metodologia pre-vista dal decreto di cui al comma 294.

293. In sede di prima applicazione, perl’anno 2016, entro il 31 marzo le regioniindividuano, con apposito provvedimentodella Giunta regionale, ovvero del Com-missario ad acta, ove nominato ai sensidell’articolo 2, commi 79 e 83, della legge23 dicembre 2009, n. 191, e dell’articolo 4,commi 1 e 2, del decreto-legge 1o ottobre2007, n. 159, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 29 novembre 2007,n. 222, gli enti del proprio Servizio sani-tario regionale che presentano una o en-trambe le condizioni di cui al comma 292,lettere a) e b). Per la verifica delle con-dizioni di cui al comma 292, lettera a),sono utilizzati i dati dei costi relativi alquarto trimestre 2015 e dei ricavi comedeterminati ai sensi del decreto di cui alcomma 294; per la verifica delle condi-zioni di cui al comma 292, lettera b), sonoutilizzati i dati relativi all’anno 2014 in-dicati dal medesimo decreto di cui alcomma 294.

294. Con decreto del Ministro dellasalute, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, sentita la Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, da adottare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, è definita la metodo-logia di valutazione dello scostamento dicui al comma 292, lettera a), in coerenzacon quanto disposto dall’articolo 8-sexiesdel decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, e successive modificazioni, in ma-teria di modalità di remunerazione delleprestazioni sanitarie, tenendo conto dei

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diversi assetti organizzativi ed erogativiregionali. Con il medesimo decreto sonodefiniti anche gli ambiti assistenziali e iparametri di riferimento relativi a volumi,qualità ed esiti delle cure, anche tenendoconto di quanto previsto dal regolamentodi cui al decreto del Ministro della salute2 aprile 2015, n. 70, recante la definizionedegli standard qualitativi, strutturali, tec-nologici e quantitativi relativi all’assistenzaospedaliera. Il decreto definisce, altresì, lelinee guida per la predisposizione dei pianidi cui ai commi 297 e 298.

295. Ai sensi dell’articolo 34 del decretolegislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il31 dicembre 2016, con apposito decretodel Ministro della salute, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze,d’intesa con la Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,sono apportati i necessari aggiornamentiagli schemi allegati al medesimo decretolegislativo, al fine di dare evidenza etrasparenza del risultato di esercizio neidocumenti di bilancio degli enti del Ser-vizio sanitario nazionale delle voci di costoe di ricavo coerentemente con quantoprevisto dall’articolo 8-sexies del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, esuccessive modificazioni.

296. Gli enti individuati ai sensi deicommi 292 e 293 presentano alla regione,entro i novanta giorni successivi all’ema-nazione del provvedimento di individua-zione, il piano di rientro di durata nonsuperiore al triennio, contenente le misureatte al raggiungimento dell’equilibrio eco-nomico-finanziario e patrimoniale e almiglioramento della qualità delle cure oall’adeguamento dell’offerta, al fine di su-perare ciascuno dei disallineamenti rile-vati.

297. Le regioni non in piano di rientroregionale, entro trenta giorni dalla presen-tazione del piano da parte dell’ente, valu-tano l’adeguatezza delle misure previstedai piani, la loro coerenza con la pro-grammazione sanitaria regionale e con lelinee guida di cui al comma 294, e ap-provano i piani di rientro degli enti conprovvedimento della Giunta regionale. I

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piani di rientro degli enti approvati dallaGiunta regionale sono immediatamente ef-ficaci ed esecutivi per l’ente interessato.

298. Le regioni in piano di rientroregionale, anche commissariate per l’at-tuazione dello stesso, entro trenta giornidalla presentazione del piano da partedell’ente, valutano l’adeguatezza delle mi-sure previste dai piani di rientro, la lorocoerenza con il piano di rientro regionalee con le linee guida di cui al comma 294,e approvano i piani di rientro degli enticon provvedimento della Giunta o delCommissario ad acta, ove nominato. Leregioni medesime evidenziano, in appositasezione del programma operativo di pro-secuzione del piano di rientro regionale,predisposto ai sensi dell’articolo 2, comma88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,e successive modificazioni, e ai sensi del-l’articolo 15, comma 20, del decreto-legge6 luglio 2012, n. 95, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 135, e successive modificazioni, l’even-tuale sussistenza di piani di rientro di entidel proprio Servizio sanitario regionale,nonché dei relativi obiettivi di riequilibrioeconomico-finanziario e di miglioramentodell’erogazione dei LEA. I piani di rientrodegli enti approvati dalla Giunta regionale,o dal Commissario ad acta ove nominato,sono immediatamente efficaci ed esecutiviper l’ente interessato. Restano ferme levalutazioni dei tavoli tecnici di cui agliarticoli 9 e 12 dell’Intesa sancita in sede diConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano in data 23 marzo2005, pubblicata nel supplemento ordina-rio alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7maggio 2005, e dei Ministeri della salute edell’economia e delle finanze nell’ambitodell’attività di monitoraggio ed affianca-mento nell’attuazione del piano di rientroregionale.

299. Fermo restando quanto previstodall’articolo 1, comma 174, della legge 30dicembre 2004, n. 311, e successive mo-dificazioni, e quanto previsto dall’articolo2, commi 77 e 86, della legge 23 dicembre2009, n. 191, al fine di garantire l’equili-brio del Servizio sanitario regionale nel

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suo complesso, la Gestione sanitaria ac-centrata, di cui all’articolo 19, comma 2,lettera b), punto i), del decreto legislativo23 giugno 2011, n. 118, iscrive nel propriobilancio una quota di fondo sanitarioregionale corrispondente alla somma deglieventuali scostamenti negativi di cui aipiani di rientro degli enti del Serviziosanitario regionale. Nel caso in cui siverifichino le condizioni di cui ai commi292 e 293, le regioni che si sono avvalsedella facoltà di cui all’articolo 23 deldecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,sono tenute ad istituire la Gestione sani-taria accentrata, di cui all’articolo 19,comma 2, lettera b), punto i), del mede-simo decreto legislativo n. 118 del 2011. Itavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12dell’Intesa sancita in sede di Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano in data 23 marzo 2005verificano il rispetto del presente comma.A tal fine le regioni comunicano ai sud-detti tavoli tecnici l’avvenuta approva-zione dei piani di rientro degli enti delproprio Servizio sanitario regionale entrocinque giorni dall’adozione del provvedi-mento di approvazione e l’importo degliscostamenti negativi di cui ai medesimipiani di rientro.

300. Fermo restando quanto previstodall’articolo 2, comma 80, della legge 23dicembre 2009, n. 191, gli interventi indi-viduati dai piani di cui ai commi 297 e 298sono vincolanti per gli enti interessati e ledeterminazioni in essi previste possonocomportare effetti di variazione dei prov-vedimenti amministrativi già adottati daglistessi in materia di programmazione epianificazione aziendale, per renderli coe-renti con i contenuti dei piani.

301. La regione, ovvero il Commissarioad acta ove nominato, verifica trimestral-mente l’adozione e la realizzazione dellemisure previste dai piani di rientro di cuiai commi 297 e 298 nel rispetto dellatempistica ivi indicata. In caso di verificatrimestrale positiva, la Gestione sanitariaaccentrata può erogare a titolo di antici-pazione una quota parte delle risorseiscritte, ai sensi del comma 299, nel pro-

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prio bilancio, al fine di salvaguardarel’equilibrio finanziario degli enti territo-riali interessati. In caso di verifica trime-strale negativa, la regione ovvero il Com-missario ad acta ove nominato, adotta lemisure per la riconduzione in equilibriodella gestione, nel rispetto dei livelli diassistenza, come individuati nel piano dirientro dell’ente. Al termine di ogni eser-cizio la regione pubblica nel proprio sitointernet i risultati economici raggiunti daisingoli enti interessati, raffrontati agliobiettivi programmati nel piano di rientro.

302. Per garantire il pieno rispetto delledisposizioni di cui ai commi da 289 a 306,tutti i contratti dei direttori generali, iviinclusi quelli in essere, prevedono la de-cadenza automatica del direttore generaledegli enti di cui all’articolo 19, comma 2,lettera c), del decreto legislativo 23 giugno2011, n. 118, in caso di mancata trasmis-sione del piano di rientro all’ente interes-sato, ovvero in caso di esito negativo dellaverifica annuale dello stato di attuazionedel medesimo piano di rientro.

303. A decorrere dal 2017, le disposi-zioni di cui ai commi da 289 a 306,coerentemente con le previsioni normativedi cui agli articoli 2, comma 2-sexies,lettera d), e 4, commi 8 e 9, del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, esuccessive modificazioni, e nel rispettodelle modalità e dei criteri stabiliti daldecreto di cui al comma 304, primo pe-riodo, si applicano alle aziende sanitarielocali e ai relativi presìdi a gestione di-retta, ovvero ad altri enti pubblici cheerogano prestazioni di ricovero e cura,individuati da leggi regionali, che presen-tano un significativo scostamento tra costie ricavi ovvero il mancato rispetto deiparametri relativi a volumi, qualità ed esitidelle cure.

304. Con decreto del Ministro dellasalute, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, sentita la Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, da adottare entro il30 giugno 2016, sono definiti i criteri divalutazione, i dati da prendere in consi-derazione, le modalità di calcolo e i rela-

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tivi parametri di riferimento per l’indivi-duazione da parte delle regioni delleaziende, dei presìdi e degli enti di cui alcomma 303, da sottoporre ad un piano dirientro, in caso di mancato conseguimentodell’equilibrio di bilancio o di disallinea-mento rispetto ai parametri di qualità edesiti delle cure. Con successivo decreto delMinistro della salute, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze,d’intesa con la Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,da adottare entro il 31 dicembre 2016,sono apportati i necessari aggiornamentiai modelli di rilevazione dei costi deipresìdi ospedalieri a gestione diretta delleaziende sanitarie, anche al fine di valutarel’equilibrio della gestione dei presìdi ospe-dalieri in rapporto alla loro remunera-zione, tariffaria ed extra-tariffaria, in coe-renza con quanto previsto dall’articolo 4,commi 8 e 9, del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502, e successive mo-dificazioni.

305. Al fine di perseguire una piùefficace e sinergica integrazione tra leattività di prevenzione, cura e riabilita-zione e le attività di didattica e di ricerca,nonché allo scopo di conseguire risparmidi spesa, nelle regioni che nel biennioantecedente alla data di entrata in vigoredella presente legge hanno riorganizzato ilproprio Servizio sanitario regionale, o nehanno avviato la riorganizzazione, attra-verso processi di accorpamento delleaziende sanitarie preesistenti, la collabo-razione tra Servizio sanitario nazionale euniversità può realizzarsi anche mediantela costituzione di aziende sanitarie uniche,risultanti dall’incorporazione delle aziendeospedaliere universitarie nelle aziende sa-nitarie locali, secondo modalità definitepreventivamente con protocolli di intesatra le regioni e le università interessate, dastipulare ai sensi del decreto legislativo 21dicembre 1999, n. 517.

306. Le disposizioni di cui al comma305 non si applicano alle regioni sottopo-ste a piani di rientro dal disavanzo sani-tario.

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307. Al fine di garantire la effettivarealizzazione degli interventi di raziona-lizzazione della spesa mediante aggrega-zione degli acquisti di beni e servizi, glienti del Servizio sanitario nazionale sonotenuti ad approvvigionarsi, relativamentealle categorie merceologiche del settoresanitario, come individuate dal decreto delPresidente del Consiglio dei ministri di cuiall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge24 aprile 2014, n. 66, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, dellecentrali regionali di committenza di rife-rimento, ovvero della Consip SpA.

308. Qualora le centrali di committenzaindividuate sulla base del comma 307 nonsiano disponibili ovvero operative, gli entidel Servizio sanitario nazionale sono te-nuti ad approvvigionarsi, relativamentealle categorie merceologiche del settoresanitario di cui al comma 307, avvalendosi,in via esclusiva, delle centrali di commit-tenza iscritte nell’elenco dei soggetti ag-gregatori, di cui all’articolo 9, comma 1,del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,convertito, con modificazioni, dalla legge23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi,spetta alla centrale regionale di commit-tenza di riferimento l’individuazione, aifini dell’approvvigionamento, di altra cen-trale di committenza. La violazione degliadempimenti previsti dal presente commacostituisce illecito disciplinare ed è causadi responsabilità per danno erariale.

309. I singoli contratti relativi alle ca-tegorie merceologiche individuate dal de-creto di cui al comma 307, in essere alladata di entrata in vigore della presentelegge, non possono essere prorogati oltrela data di attivazione del contratto aggiu-dicato dalla centrale di committenza in-dividuata ai sensi dei commi da 307 a 311.Le proroghe disposte in violazione dellapresente disposizione sono nulle e costi-tuiscono illecito disciplinare e sono causadi responsabilità amministrativa.

310. Entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, leregioni adottano provvedimenti volti a ga-rantire che gli enti del Servizio sanitarionazionale non istituiscano unità organiz-

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zative di valutazione delle tecnologie ov-vero sopprimano quelle esistenti, ricor-rendo a strutture di valutazione istituite alivello regionale o nazionale.

311. A livello nazionale la Cabina diregia istituita con decreto del Ministrodella salute 12 marzo 2015, in attuazionedell’articolo 26 del Patto per la salute2014-2016, provvede a:

a) definire le priorità per la valuta-zione tecnica multidimensionale dei dispo-sitivi medici sulla base dei criteri di rile-vanza del problema di salute nonché dirilevanza, sicurezza, efficacia, impatto eco-nomico ed impatto organizzativo dei di-spositivi medici, in coerenza con le lineeguida europee in materia (EUnetHTA);

b) promuovere e coordinare le atti-vità di valutazione multidimensionale rea-lizzate dall’Agenzia nazionale per i servizisanitari regionali (AGENAS) e dai presìdiregionali e dai soggetti pubblici e privati dicomprovata esperienza di HTA (HealthTechnology assesment) operanti nel Pro-gramma nazionale di HTA dei dispositivimedici;

c) validare gli indirizzi metodologiciche verranno applicati per la produzionedei rapporti di valutazione tecnica multi-dimensionale nel Programma nazionale diHTA;

d) curare la pubblicazione, la diffu-sione e la verifica degli impatti a livellonazionale degli esiti delle valutazioni di cuialla lettera b) secondo i metodi validati dicui alla lettera c), promuovendone l’uti-lizzo da parte delle regioni e delle aziendesanitarie per informare le decisioni inmerito all’adozione e all’introduzione deidispositivi medici e al disinvestimento.

312. In attuazione dell’articolo 1,comma 3, del Patto per la salute 2014-2016, approvato con l’Intesa tra lo Stato,le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano del 10 luglio 2014, nelrispetto di quanto previsto dall’articolo 1,comma 556, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, e dall’articolo 9-septies del decre-to-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,

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con modificazioni, dalla legge 7 agosto2015, n. 125, e in misura non superiore a800 milioni di euro annui, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge si provvede all’aggiorna-mento del decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri 29 novembre 2001, pub-blicato nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio2002, recante « Definizione dei livelli es-senziali di assistenza », nel rispetto degliequilibri programmati della finanza pub-blica.

313. La definizione e l’aggiornamentodei LEA di cui all’articolo 1, comma 7, deldecreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, sono effettuati con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri suproposta del Ministro della salute, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, d’intesa con la Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano e previo parere delle com-petenti Commissioni parlamentari nonchécon la procedura di cui al comma 318. IlMinistro della salute, entro il 31 dicembredi ogni anno, presenta alle Camere unarelazione sullo stato di attuazione deicommi da 312 a 324. L’articolo 5 deldecreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,convertito, con modificazioni, dalla legge 8novembre 2012, n. 189, è abrogato.

314. Per l’attuazione del comma 312,per l’anno 2016 è finalizzato l’importo di800 milioni di euro, a valere sulla quotaindistinta del fabbisogno sanitario stan-dard nazionale, di cui all’articolo 26 deldecreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.L’erogazione della quota è condizionataall’adozione del provvedimento di cui alcomma 312.

315. Nel rispetto degli equilibri pro-grammati di finanza pubblica, al fine digarantire l’efficacia e l’appropriatezza cli-nica e organizzativa delle prestazioni ero-gate dal Servizio sanitario nazionale nel-l’ambito dei LEA, anche in relazione al-l’evoluzione scientifica e tecnologica, è isti-tuita, presso il Ministero della salute, laCommissione nazionale per l’aggiorna-mento dei LEA e la promozione dell’ap-

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propriatezza nel Servizio sanitario nazio-nale, nominata e presieduta dal Ministrodella salute e composta dal direttore dellaDirezione generale della programmazionesanitaria del Ministero della salute e daquindici esperti qualificati e da altrettantisupplenti, di cui quattro designati dalMinistro della salute, uno dall’Istituto su-periore di sanità (ISS), uno dall’AGENAS,uno dall’Agenzia italiana del farmaco(AIFA), uno dal Ministero dell’economia edelle finanze e sette dalla Conferenza delleregioni e delle province autonome. LaCommissione dura in carica tre anni. Surichiesta del presidente, alle riunioni dellaCommissione possono partecipare, perfornire il proprio contributo tecnico-scien-tifico, rappresentanti del Consiglio supe-riore di sanità, delle società scientifiche,delle Federazioni dei medici ed espertiesterni competenti nelle specifiche materietrattate.

316. La Commissione di cui al comma315, nel rispetto degli equilibri program-mati di finanza pubblica, nonché degliobblighi di pubblicità, trasparenza e dif-fusione di informazioni di cui al decretolegislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche suproposta dei suoi componenti, svolge inparticolare le seguenti attività:

a) procede ad una valutazione siste-matica delle attività, dei servizi e delleprestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria inclusi neiLEA, per valutarne il mantenimento ov-vero per definire condizioni di erogabilitào indicazioni di appropriatezza;

b) acquisisce e valuta le proposte diinserimento nei LEA di nuovi servizi, at-tività e prestazioni;

c) per l’aggiornamento dei LEA el’individuazione di condizioni di erogabi-lità o indicazioni di appropriatezza, siavvale delle valutazioni di HTA su tecno-logie sanitarie e biomediche e su modellie procedure organizzativi;

d) valuta l’impatto economico dellemodifiche ai LEA;

e) valuta le richieste, provenienti dastrutture del Servizio sanitario nazionale,

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di autorizzazione all’esecuzione di presta-zioni innovative nell’ambito di programmidi sperimentazione, ai sensi dell’articolo 1,comma 8, del decreto legislativo 30 dicem-bre 1992, n. 502, e successive modifica-zioni.

317. Sulla base dell’attività svolta aisensi del comma 316, la Commissione dicui al comma 315 formula annualmenteuna proposta di aggiornamento dei LEA.

318. Se la proposta attiene esclusiva-mente alla modifica degli elenchi di pre-stazioni erogabili dal Servizio sanitarionazionale ovvero alla individuazione dimisure volte ad incrementare l’appropria-tezza della loro erogazione e la sua ap-provazione non comporta ulteriori oneri acarico della finanza pubblica, l’aggiorna-mento dei LEA è effettuato con decreto delMinistro della salute, adottato di concertocon il Ministro dell’economia e delle fi-nanze, sentita la Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,previo parere delle competenti Commis-sioni parlamentari, da pubblicare nellaGazzetta Ufficiale previa registrazione dellaCorte dei conti.

319. La partecipazione alla Commis-sione di cui al comma 315 è onorifica; essapuò dar luogo esclusivamente al rimborsodelle spese sostenute, ove spettante, nelrispetto della disciplina prevista in materiadalla legislazione vigente.

320. Per lo svolgimento delle attività dicui ai commi da 312 a 319, la Commis-sione è supportata da una segreteria tec-nico-scientifica operante presso la Dire-zione generale della programmazione sa-nitaria del Ministero della salute, che puòavvalersi di personale messo a disposi-zione, in posizione di comando o distacco,da ISS, AIFA, AGENAS, regioni, enti delServizio sanitario nazionale ed altri entirappresentati nell’ambito della Commis-sione, nel numero massimo di cinqueunità.

321. Per le attività di supporto di cui alcomma 320 che richiedono specifiche at-tività di ricerca, il Ministero della salutepuò avvalersi, anche tramite specifiche

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convenzioni, della collaborazione di istitutidi ricerca, società scientifiche e strutturepubbliche o private, anche non nazionali,nonché di esperti, nel numero massimo dicinque.

322. Gli oneri derivanti dai commi 315,320 e 321 ammontano ad euro 1 milione.

323. Al comma 3 dell’articolo 54 dellalegge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo leparole: « Consiglio dei Ministri, » sono in-serite le seguenti: « su proposta del Mini-stro della salute, di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze, ».

324. A decorrere dalla costituzionedella Commissione di cui al comma 315, èabrogato il comma 10 dell’articolo 4-bisdel decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,convertito, con modificazioni, dalla legge15 giugno 2002, n. 112, e al regolamentodi cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 28 marzo 2013, n. 44, sonoapportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 2, comma 1, la letteraa) è abrogata;

b) all’articolo 3, comma 1:

1) alla lettera a), la parola: « ses-santadue » è sostituita dalla seguente:« cinquantanove »;

2) alla lettera b), la parola: « quat-tro » è sostituita dalla seguente: « due »;

3) alla lettera n), la parola: « tren-tanove » è sostituita dalla seguente: « tren-taquattro »;

c) all’allegato 1, il punto 22 è sop-presso.

325. Il livello del finanziamento delfabbisogno sanitario nazionale standardcui concorre lo Stato, come stabilito dal-l’articolo 1, commi 167 e 556, della legge23 dicembre 2014, n. 190, e dall’articolo9-septies, comma 1, del decreto-legge 19giugno 2015, n. 78, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,è rideterminato, per l’anno 2016, in111.000 milioni di euro. Sono sterilizzatigli effetti derivanti dal periodo precedentesugli obiettivi di finanza pubblica delleautonomie speciali.

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326. Ai fini di consentire la regolaresomministrazione dei farmaci innovativinel rispetto della cornice finanziaria pro-grammata per il Servizio sanitario nazio-nale e in relazione alle misure di efficien-tamento del settore sanitario previste daicommi da 289 a 311 e dalle disposizioni dicui all’articolo 9-ter, commi 10 e 11, deldecreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015 e2016, la spesa per l’acquisto di farmaciinnovativi concorre al raggiungimento deltetto di spesa per l’assistenza farmaceuticaterritoriale di cui all’articolo 15, comma 3,del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, per l’ammontare ec-cedente annualmente, per ciascuno deglianni 2015 e 2016, l’importo del fondo dicui all’articolo 1, comma 593, della legge23 dicembre 2014, n. 190. Il presentecomma entra in vigore il giorno successivoa quello della pubblicazione della presentelegge nella Gazzetta Ufficiale.

327. Allo scopo di consentire l’accessoai trattamenti innovativi in una prospet-tiva di sostenibilità del sistema e di pro-grammazione delle cure, il Ministero dellasalute, sentita l’AIFA, in coerenza con lacornice finanziaria programmata per ilServizio sanitario nazionale, predisponeannualmente un programma strategicovolto a definire le priorità di intervento, lecondizioni di accesso ai trattamenti, iparametri di rimborsabilità sulla base dirisultati clinici significativi, il numero deipazienti potenzialmente trattabili e le re-lative previsioni di spesa, le condizioni diacquisto, gli schemi di prezzo condizionatoal risultato e gli indicatori di performancedegli stessi, gli strumenti a garanzia etrasparenza di tutte le procedure, le mo-dalità di monitoraggio e valutazione degliinterventi in tutto il territorio nazionale. Ilprogramma è approvato annualmented’intesa con la Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovincie autonome di Trento e di Bol-zano.

328. È istituito, nello stato di previsionedel Ministero della salute, il fondo per

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finanziare la prima applicazione da partedelle farmacie del servizio di revisionedell’uso dei medicinali (Medicine Use Re-view), finalizzato, in via sperimentale, adassicurare l’aderenza farmacologica alleterapie con conseguente riduzione dei co-sti per le spese sanitarie relative ai pa-zienti affetti da asma.

329. Il fondo di cui al comma 328 èassegnato alle regioni e alle province au-tonome di Trento e di Bolzano in propor-zione alla popolazione residente ed è de-stinato in via esclusiva e diretta a finan-ziare la remunerazione del servizio resodal farmacista.

330. Per il finanziamento del fondo dicui al comma 328 è stanziata, per l’anno2016, la somma di euro 1.000.000.

331. Al fine di dotare il Paese di unainfrastruttura dedicata ad un progetto na-zionale di genomica applicata alla sanitàpubblica, denominato « Progetto genomiItalia », volto alla realizzazione di unpiano nazionale di implementazione me-dico-sanitaria delle conoscenze e tecnolo-gie genomiche con particolare riguardo alsequenziamento, all’analisi e alla valoriz-zazione scientifica delle sequenze genomi-che della popolazione italiana, è istituitopresso il Ministero della salute un fondodenominato « Progetto genomi Italia », alquale è assegnata la somma di 5 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e2018.

332. Gli atti e i provvedimenti concer-nenti l’utilizzazione del fondo, la proget-tazione e gestione del « Progetto genomiItalia », di cui al comma 331, sono adottatida una Commissione, denominata « Com-missione nazionale genomi italiani », isti-tuita con decreto di natura non regola-mentare del Ministero della salute. LaCommissione, di durata triennale, indivi-dua entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge ilsoggetto o i soggetti, pubblici o privati, chesi impegnano a cofinanziare il progetto,con lettera di intenti da acquisire entro seimesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, nella misura non inferiorealle risorse destinate annualmente dalloStato come individuate dal comma 331.

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Decorsi sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge senza l’indivi-duazione di cofinanziatori del progetto, laCommissione di cui al presente commacessa le proprie funzioni relazionando alMinistro della salute sulle circostanze chehanno impedito la realizzazione del pro-getto.

333. A decorrere dall’anno 2016, ledotazioni di bilancio in termini di com-petenza e di cassa relative alle missioni eai programmi di spesa degli stati di pre-visione dei Ministeri sono ridotte per gliimporti indicati nell’elenco n. 2, allegatoalla presente legge.

334. Ai fini del concorso al raggiungi-mento degli obiettivi programmati di fi-nanza pubblica, gli stanziamenti di bilan-cio iscritti a favore della Presidenza delConsiglio dei ministri sono ridotti perl’importo di 23.002.000 euro per l’anno2016, di 21.756.000 euro per l’anno 2017e di 18.006.000 euro a decorrere dall’anno2018, come indicato nell’elenco n. 3, alle-gato alla presente legge.

335. Nell’ambito del programma « Re-golazione giurisdizione e coordinamentodel sistema della fiscalità » della missionedi spesa « Politiche economico-finanziariee di bilancio », le dotazioni finanziarieiscritte sul capitolo 3845 dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze sono ridotte di 40 milioni dieuro per l’anno 2016, di 70 milioni di europer ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di100 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2019. Con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, da adottareentro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono rideter-minati i compensi spettanti ai centri au-torizzati di assistenza fiscale in misuratale da realizzare i risparmi di spesa di cuial periodo precedente.

336. L’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 47, secondo comma, della legge20 maggio 1985, n. 222, relativamente allaquota destinata allo Stato dell’otto permille dell’imposta sul reddito delle personefisiche (IRPEF), è ridotta di 10 milioni dieuro a decorrere dall’anno 2016.

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337. L’articolo 41, comma 16-sexiesde-cies, del decreto-legge 30 dicembre 2008,n. 207, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato.

338. A decorrere dall’anno 2016 ces-sano i trasferimenti erariali in favore delleregioni a statuto speciale previsti dall’ar-ticolo 34, comma 4, del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, e dall’articolo 72,comma 3, del regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 16dicembre 1992, n. 495, concernenti gliindennizzi di usura derivanti dall’uso deimezzi d’opera.

339. A titolo di ristoro per le maggiorispese sostenute dagli enti locali della Re-gione siciliana in relazione all’accoglienzadi profughi e rifugiati extracomunitari, èautorizzata la spesa di 3 milioni di europer l’anno 2016. Con decreto del Ministrodell’interno, da adottare di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze en-tro novanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono definite lemodalità di riparto delle risorse di cui alpresente comma.

340. L’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 1, comma 431, della legge 27dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondoper la riduzione della pressione fiscale, èridotta di 809.608.622 euro per l’anno2016, di 413.413.755 euro per l’anno 2017,di 410.985.329 euro per l’anno 2018 e di387.985.329 euro a decorrere dall’anno2019.

341. All’articolo 12, comma 4, del de-creto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 21febbraio 2014, n. 13, le parole: « 27,7 mi-lioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1milioni di euro » sono sostituite dalle se-guenti: « 17,7 milioni di euro per l’anno2016 e di 25,1 milioni di euro ».

342. Fermo restando quanto previstodagli articoli 12 e 13-bis del decreto-legge19 giugno 2015, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,n. 125, le risorse disponibili sull’autoriz-zazione di spesa di cui all’articolo 22-bisdel decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,convertito, con modificazioni, dalla legge23 giugno 2014, n. 89, sono destinate al

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finanziamento delle agevolazioni nelle solezone franche urbane individuate dalla de-libera CIPE n. 14/2009 dell’8 maggio 2009ricadenti nelle regioni non comprese nel-l’obiettivo « Convergenza ».

343. Nelle zone franche urbane giàfinanziate ai sensi dell’articolo 37, comma1, del decreto-legge 18 ottobre 2012,n. 179, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221, ivi inclusala zona franca del comune di Lampedusa,istituita dall’articolo 23, comma 45, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-glio 2011, n. 111, il Ministero dello svi-luppo economico adotta nuovi bandi fi-nanziati con le risorse rivenienti da ri-nunce e da revoche relative alleagevolazioni già concesse nelle predettezone franche ai sensi dell’articolo 37 delcitato decreto-legge n. 179 del 2012, non-ché da eventuali ulteriori risorse apportatedalle regioni.

344. Con riferimento all’esercizio finan-ziario 2016 gli specifici stanziamentiiscritti nello stato di previsione del Mini-stero del lavoro e delle politiche sociali peril finanziamento degli istituti di cui alcomma 1 dell’articolo 13 della legge 30marzo 2001, n. 152, sono complessiva-mente e proporzionalmente ridotti di 28milioni di euro. I risparmi derivanti dalprimo periodo conseguono a maggiorisomme effettivamente affluite al bilanciodello Stato in deroga a quanto previsto dalcitato articolo 13, comma 1, della legge 30marzo 2001, n. 152. Con effetto dall’eser-cizio finanziario 2017, la percentuale, aifini della determinazione degli stanzia-menti in sede previsionale, di cui ai commi4 e 5 dell’articolo 13 della legge 30 marzo2001, n. 152, è stabilita nella misura del65 per cento, restando ferma la proceduradi rideterminazione degli stanziamentimedesimi sulla base delle entrate affluiteal bilancio dello Stato in relazione aiversamenti degli enti previdenziali. A va-lere sul gettito dei contributi previdenzialiobbligatori incassati dall’anno 2015, l’ali-quota di prelevamento di cui al comma 1dell’articolo 13 della legge 30 marzo 2001,

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n. 152, è rideterminata nella misura dello0,193 per cento.

345. Ferme restando le misure di con-tenimento della spesa già previste dallalegislazione vigente, gli enti nazionali diprevidenza e assistenza sociale pubblici,nell’ambito della propria autonomia orga-nizzativa, adottano ulteriori interventi dirazionalizzazione per la riduzione delleproprie spese correnti diverse da quelleper le prestazioni previdenziali e assisten-ziali, in modo da conseguire, per il trien-nio 2016-2018, risparmi aggiuntivi com-plessivamente non inferiori a 53 milioni dieuro annui, anche attraverso l’attuazionedelle misure previste dai commi da 262 a278, da versare entro il 30 giugno diciascun anno ad apposito capitolo dell’en-trata del bilancio dello Stato. Con decretodel Ministro del lavoro e delle politichesociali, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze, da adottareentro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, è stabilito ilriparto dell’importo di cui al primo pe-riodo tra gli enti ivi citati.

346. Il Ministero della giustizia adottamisure volte alla razionalizzazione e allariduzione delle indennità da corrispondereai giudici di pace, ai giudici onorari ag-gregati, ai giudici onorari di tribunale e aivice procuratori onorari, in modo da as-sicurare risparmi non inferiori a euro6.650.275 per l’anno 2016 e a euro7.550.275 a decorrere dall’anno 2017.

347. I giudici onorari di tribunale e ivice procuratori onorari il cui mandatoscade il 31 dicembre 2015 e per i qualinon è consentita un’ulteriore conferma anorma dell’articolo 42-quinquies, primocomma, dell’ordinamento giudiziario, dicui al regio decreto 30 gennaio 1941,n. 12, nonché i giudici di pace il cuimandato scade entro il 31 dicembre 2015e per i quali non è consentita un’ulterioreconferma a norma dell’articolo 7, comma1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esuccessive modificazioni, sono ulterior-mente prorogati nell’esercizio delle rispet-tive funzioni a far data dal 1o gennaio2016 fino alla riforma organica della ma-

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gistratura onoraria e, comunque, non oltreil 31 maggio 2016.

348. All’articolo 245, comma 1, deldecreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,le parole: « non oltre il 31 dicembre 2015 »sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il31 maggio 2016 ».

349. Il Fondo di cui all’articolo 1,comma 96, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, è ridotto di 4 milioni di euro perl’anno 2016.

350. All’articolo 19 della legge 30marzo 1981, n. 119, dopo il secondocomma è aggiunto il seguente:

« I mutui suddetti possono essere altresìimpiegati, nel caso in cui il finanziamentoè stato concesso ma non ancora erogato outilizzato, per la realizzazione di opere diricostruzione, ristrutturazione, sopraeleva-zione, ampliamento, restauro o rifunzio-nalizzazione di edifici pubblici da desti-nare a finalità anche differente dall’edili-zia giudiziaria e il cui riuso, a seguito diintese tra le amministrazioni interessate eil Ministero della giustizia, è funzionalealla realizzazione di progetti di ediliziagiudiziaria. In questo caso, gli enti locali aiquali è stato concesso il finanziamentodevono presentare alla Cassa depositi eprestiti, previo parere favorevole del Mi-nistero della giustizia, istanza di autoriz-zazione all’impiego degli importi ancheper le destinazioni diverse da quelle per lequali era stato concesso il finanziamento.Nel caso in cui i mutui concessi sianostati estinti per essere stati gli obblighiderivanti dal finanziamento interamenteassolti nei confronti della Cassa depositie prestiti, l’immobile può essere destinatodall’amministrazione interessata a finalitàdiverse dall’edilizia giudiziaria previo pa-rere favorevole del Ministero della giu-stizia ».

351. All’articolo 1, comma 99-bis, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 31dicembre 2015 » sono sostituite dalle se-guenti: « 31 dicembre 2016 »;

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b) al secondo periodo, le parole: « 30settembre 2015 » sono sostituite dalle se-guenti: « 28 febbraio 2016 ».

352. All’articolo 21-quinquies del de-creto-legge 27 giugno 2015, n. 83, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto2015, n. 132, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicem-bre 2015 » sono sostituite dalle seguenti:« 31 dicembre 2016 »;

b) al comma 3, dopo le parole: « 15per cento » sono aggiunte le seguenti: « ,per l’anno 2015 e del 20 per cento perl’anno 2016 ».

353. Il Ministero degli affari esteri edella cooperazione internazionale prov-vede agli adempimenti eventualmente ne-cessari, anche sul piano internazionale,per rinegoziare i termini degli accordiinternazionali concernenti la determina-zione dei contributi volontari e obbligatorialle organizzazioni internazionali di cuil’Italia è parte, per un importo comples-sivo pari a 1.000.198 euro per l’anno 2016e a 2.700.528 euro a decorrere dall’anno2017. Le relative autorizzazioni di spesa siintendono ridotte per gli importi indicatinell’allegato n. 6 annesso alla presentelegge, per cui, a decorrere dall’anno 2016,non è ammesso il ricorso all’articolo 26della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

354. Alla tabella dei diritti consolari dariscuotere dagli uffici diplomatici e con-solari, allegata al decreto legislativo 3febbraio 2011, n. 71, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) gli importi dei diritti fissi di cuialle sezioni I, IV e VII, eccetto quelloprevisto dall’articolo 7-bis, sono aumentatidel 20 per cento con arrotondamentoall’importo intero superiore;

b) gli importi dei diritti fissi di cuialle sezioni II, VI, VIII e IX sono aumen-tati del 40 per cento con arrotondamentoall’importo intero superiore;

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c) alla sezione III, all’articolo 29 èaggiunta, in fine, la seguente voce: « vistonazionale (tipo D) per motivi di studio:euro 50 »;

d) alla sezione VI gli articoli 39, 41,43 e 52 sono abrogati.

355. Le maggiori entrate rispetto al-l’esercizio finanziario 2015 derivanti dalcomma 354, pari ad euro 6 milioni perciascuno degli anni dal 2016 al 2018,rimangono acquisite all’entrata e non siapplicano le disposizioni di cui all’articolo1, comma 568, della legge 27 dicembre2006, n. 296, e all’articolo 2, comma 58,della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

356. Le maggiori entrate derivanti dalleoperazioni di dismissione immobiliare rea-lizzate nel triennio 2016-2018 dal Mini-stero degli affari esteri e della coopera-zione internazionale in attuazione dell’ar-ticolo 1, commi 1311 e 1312, della legge 27dicembre 2006, n. 296, per euro 20 milioniper l’anno 2016 ed euro 10 milioni perciascuno degli anni 2017 e 2018, riman-gono acquisite all’entrata e non si appli-cano le disposizioni di cui all’articolo 1,comma 1314, della legge 27 dicembre2006, n. 296.

357. La spesa relativa al trattamentoeconomico del personale supplente delleistituzioni scolastiche all’estero, di cui al-l’articolo 651 del testo unico di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,è ridotta di euro 2.000.000 per ciascunodegli anni 2016, 2017 e 2018.

358. Le somme assegnate alle istituzioniscolastiche per le supplenze brevi e sal-tuarie prima del passaggio al sistema dipagamento di cui all’articolo 4, comma4-septies, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e gia-centi sui bilanci delle medesime istituzioni,pari a 60 milioni di euro, sono versateall’entrata del bilancio dello Stato nel-l’anno 2016 e sono acquisite all’Erario.Nelle more del versamento delle predettesomme all’entrata del bilancio dello Stato,il Ministro dell’economia e delle finanze èautorizzato ad accantonare e a rendere

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indisponibile per l’anno 2016, nello statodi previsione del Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca e a valeresulle disponibilità di cui all’articolo 1,comma 601, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, la somma di 60 milioni di euro alnetto di quanto effettivamente versato.

359. Le risorse finanziarie dei soppressiIstituti regionali di ricerca educativa(IRRE) confluite nel bilancio dell’Istitutonazionale di documentazione, innovazionee ricerca educativa (INDIRE), relative aprogetti in affidamento agli ex IRRE nonattuati, pari a 1 milione di euro per l’anno2016, sono versate all’entrata del bilanciodello Stato nell’anno 2016 e sono acquisiteall’Erario. Nelle more del versamento dellepredette risorse all’entrata del bilanciodello Stato, il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad accantonaree a rendere indisponibile per l’anno 2016,nello stato di previsione del Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca e a valere sulle disponibilità di cuiall’articolo 7 del decreto legislativo 5 giu-gno 1998, n. 204, la somma di 1 milionedi euro al netto di quanto effettivamenteversato.

360. Le risorse finanziarie assegnate etrasferite alle università, nell’ambito deifinanziamenti per l’attuazione degli inter-venti di edilizia universitaria negli anni dal1998 al 2008 a valere sugli stanziamentidisponibili nel bilancio dello Stato e per iquali gli atenei hanno provveduto alladefinizione degli interventi da realizzare,per ciascun tipo di edilizia generale, di-partimentale o sportiva, che al 31 dicem-bre 2014 risultano ancora non totalmentespese, sono versate all’entrata del bilanciodello Stato nell’esercizio finanziario 2016.

361. Con apposito decreto, il Ministrodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca procede alla individuazione degliatenei interessati, alla definizione dellemodalità di recupero delle somme, ancheeventualmente a valere sul Fondo per ilfinanziamento ordinario delle universitàper l’esercizio finanziario 2016, alla quan-tificazione delle somme non spese finoall’importo massimo di 30 milioni di euro.Al fine di assicurare il versamento degli

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importi individuati, il Ministero provvedeal versamento in apposito capitolo dell’en-trata del bilancio dello Stato a valere sul« Fondo per il finanziamento ordinariodelle università e dei consorzi interuniver-sitari » per l’esercizio finanziario 2016.

362. Nelle more del versamento dellesomme di cui al comma 361 all’entrata delbilancio dello Stato, il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze è autorizzato adaccantonare e a rendere indisponibile perl’anno 2016, nello stato di previsione delMinistero dell’istruzione, dell’università edella ricerca e a valere sulle disponibilitàdi cui all’articolo 5, comma 1, della legge24 dicembre 1993, n. 537, la somma di 30milioni di euro al netto di quanto effetti-vamente versato.

363. L’autorizzazione di spesa di cuiall’articolo 19-ter, comma 16, lettera e), deldecreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,convertito, con modificazioni, dalla legge20 novembre 2009, n. 166, è ridotta di7.900.000 euro a decorrere dal 2016.

364. Le risorse di cui all’articolo 39,comma 2, della legge 1o agosto 2002,n. 166, sono ridotte di 2.700.000 euro perciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

365. Le risorse di cui all’articolo 1,comma 1230, della legge 27 dicembre2006, n. 296, sono ridotte di 3.765.800euro per il 2016 e di 3.700.000 euro adecorrere dal 2017.

366. All’articolo 1, comma 38, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondoperiodo è soppresso.

367. All’articolo 1, comma 374, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « e a100 milioni di euro annui negli anni 2016e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , a300 milioni di euro nell’anno 2016 e a 100milioni di euro nell’anno 2017 »;

b) il secondo periodo è sostituito dalseguente: « A tal fine, i proventi delledismissioni sono versati all’entrata del bi-lancio dello Stato e non si dà luogo ariassegnazione »;

c) al terzo periodo, le parole: « e di100 milioni di euro annui per ciascuno

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degli anni 2016 e 2017 » sono sostituitedalle seguenti: « , di 300 milioni di europer l’anno 2016 e di 100 milioni di europer l’anno 2017 ».

368. All’articolo 1, comma 667, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « libri » è sostituita dalleseguenti: « giornali, notiziari quotidiani,dispacci delle agenzie di stampa, libri eperiodici »;

b) dopo le parole: « codice ISBN »sono inserite le seguenti: « o ISSN ».

369. Il Fondo per interventi strutturalidi politica economica, di cui all’articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre2004, n. 282, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,n. 307, è incrementato di 134,340 milionidi euro per l’anno 2016, di 142,610 milionidi euro per l’anno 2017, di 139,610 milionidi euro per l’anno 2018, di 184,110 milionidi euro per l’anno 2019, di 181,510 milionidi euro per ciascuno degli anni dal 2020 al2026, di 210,510 milioni di euro per l’anno2027 e di 199,100 milioni di euro a de-correre dall’anno 2028.

370. Il fondo di cui all’articolo 1,comma 200, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, è rifinanziato nella misura di 13milioni di euro annui a decorrere dal2016.

371. Per la progettazione e la realizza-zione di ciclovie turistiche, di ciclostazioninonché per la progettazione e la realizza-zione di interventi concernenti la sicu-rezza della ciclabilità cittadina e la valo-rizzazione e il recupero di percorsi ferro-viari dismessi da destinare ad itineraricicloturistici, è autorizzata la spesa di 5milioni di euro per l’anno 2016, 13 milionidi euro per l’anno 2017 e 15 milioni dieuro per l’anno 2018. I progetti e gliinterventi sono individuati con appositodecreto del Ministro delle infrastrutture edei trasporti e, per quanto concerne quellirelativi alle ciclovie turistiche, con decretodel Ministro delle infrastrutture e dei

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trasporti, di concerto con il Ministro deibeni e delle attività culturali e del turismo.

372. Agli oneri derivanti dal comma371 si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro perl’anno 2016, mediante riduzione dell’auto-rizzazione di spesa di cui all’articolo 18,comma 1, del decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

b) quanto a 10,4 milioni di euro perl’anno 2017 e a 10,4 milioni di euro perl’anno 2018, mediante corrispondente ri-duzione delle risorse destinate all’eroga-zione del contributo per le spese di tra-sporto delle piccole e medie imprese sici-liane di cui all’articolo 133 della legge 23dicembre 2000, n. 388;

c) quanto a 2,6 milioni di euro perl’anno 2017 e a 4,6 milioni di euro perl’anno 2018, mediante corrispondente uti-lizzo del fondo di parte corrente iscrittonello stato di previsione del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti ai sensidell’articolo 49, comma 2, lettere a) e b),del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,convertito, con modificazioni, dalla legge23 giugno 2014, n. 89.

373. Nelle more del completamentodell’attuazione delle disposizioni di cuiall’articolo 21 del decreto-legge 24 giugno2014, n. 90, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e del-l’emanazione del decreto legislativo di at-tuazione dell’articolo 11 della legge 7 ago-sto 2015, n. 124, e in particolare di quantodisposto dal comma 1, lettera d), del citatoarticolo 11, si provvede alla riorganizza-zione della Scuola nazionale dell’ammini-strazione in modo da assicurare una ri-duzione dei servizi strumentali, una ridu-zione del numero complessivo dei docentie un risparmio di spesa non inferiore al 10per cento dei trasferimenti dal bilanciodello Stato. A tal fine, entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, il Presidente del Consiglio deiministri nomina un commissario straordi-nario. Conseguentemente, a far data dalla

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nomina del commissario, decadono il Co-mitato di gestione e il Presidente in carica.Entro i successivi trenta giorni il commis-sario straordinario propone al Ministrodelegato per la semplificazione e la pub-blica amministrazione e al Ministro del-l’economia e delle finanze un piano diriorganizzazione diretto a realizzare gliobiettivi di cui al primo periodo. Il pianoacquista efficacia mediante l’approvazionecon apposito decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta delMinistro delegato per la semplificazione ela pubblica amministrazione e del Mini-stro dell’economia e delle finanze, e ri-mane efficace fino all’adozione del decretolegislativo di cui al primo periodo. Finoalla data di entrata in vigore del medesimodecreto legislativo, rimane fermo quantoprevisto dall’articolo 21, comma 4, delcitato decreto-legge n. 90 del 2014, con-vertito, con modificazioni, dalla leggen. 114 del 2014, e l’adeguamento dei trat-tamenti economici ivi previsto ha comun-que effetto a decorrere dalla data dientrata in vigore della presente legge.

374. All’articolo 4-bis del decreto-legge20 giugno 2012, n. 79, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 131, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole:« della Scuola superiore dell’Amministra-zione dell’interno » sono sostituite dalleseguenti: « della sede didattico-residenzialedel Dipartimento per le politiche del per-sonale dell’amministrazione civile e per lerisorse strumentali e finanziarie del Mi-nistero dell’interno »;

b) dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

« 1-bis. Le convenzioni previste alcomma 1, lettera b), possono avere adoggetto, in luogo del versamento del cor-rispettivo, la fornitura di un servizio inmisura corrispondente al costo sostenutoper l’utilizzazione delle strutture dellasede didattico-residenziale di cui alcomma 1, lettera b) ».

375. Al fine di razionalizzare e aumen-tare l’efficacia degli interventi pubblici per

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il finanziamento degli investimenti e l’ac-cesso al credito e al mercato dei capitalidelle imprese agricole e agroalimentari,nonché al fine di razionalizzare e conte-nere la spesa pubblica, la società Istitutosviluppo agroalimentare (ISA) Spa e laSocietà gestione fondi per l’agroalimentare(SGFA) s.r.l. sono incorporate di diritto,alla data di entrata in vigore della presentelegge, nell’Istituto di servizi per il mercatoagricolo alimentare (ISMEA), che conservala natura di ente pubblico economico, el’Ufficio del registro delle imprese prov-vede alla iscrizione delle incorporazioni diISA e SGFA su semplice richiesta diISMEA. Le incorporazioni di cui al pre-sente comma e le altre operazioni ad esseconnesse sono esenti da tasse, nonché daimposte dirette o indirette. Per la gestionedelle garanzie, l’Istituto può costituire pa-trimoni separati ai sensi delle disposizionidi cui al libro quinto, titolo V, capo V,sezione XI, del codice civile.

376. L’ISMEA subentra nei rapportigiuridici attivi e passivi delle società di cuial comma 375, ivi inclusi i compiti e lefunzioni ad esse attribuiti dalle disposi-zioni vigenti. Il personale a tempo inde-terminato in servizio presso le medesimesocietà e da esse dipendente alla data del15 ottobre 2015 è trasferito, a domanda,alle dipendenze di ISMEA ed inquadratoin base al contratto collettivo nazionale dilavoro applicato dallo stesso. L’inquadra-mento del personale dipendente a tempoindeterminato di ISA Spa è disposto conprovvedimento del commissario di cui alcomma 377, assicurando che la spesamassima sostenuta per il medesimo per-sonale non ecceda quella prevista alla datadel 15 ottobre 2015 e garantendo l’alli-neamento ai livelli retributivi del contrattocollettivo nazionale di lavoro applicatodall’ISMEA. Fino all’emanazione del prov-vedimento di cui al terzo periodo, alpredetto personale è corrisposto il tratta-mento economico fondamentale in godi-mento alla data del 15 ottobre 2015. Entrosessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, il bilancio dichiusura delle società di cui al comma 375è deliberato dagli organi in carica alla data

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di incorporazione e trasmesso per l’appro-vazione al Ministero delle politiche agri-cole alimentari e forestali e al Ministerodell’economia e delle finanze. Ai compo-nenti degli organi delle società di cui alcomma 375 sono corrisposti compensi,indennità o altri emolumenti comunquedenominati soltanto fino alla data di in-corporazione. Per gli adempimenti di cuial quinto periodo, ai componenti dei pre-detti organi spetta esclusivamente, ove do-vuto, il rimborso delle spese sostenute,entro il termine di cui al medesimo pe-riodo, nella misura prevista dal rispettivoordinamento.

377. Ai fini dell’attuazione delle dispo-sizioni di cui ai commi 375 e 376 ènominato un commissario straordinariocon le modalità di cui al comma 378. Ilcommissario predispone, entro centoventigiorni dalla data della sua nomina, unpiano triennale per il rilancio, la raziona-lizzazione e lo sviluppo delle attività fina-lizzate al finanziamento degli investimentie all’accesso al credito, al mercato deicapitali delle imprese agricole e agroali-mentari e alla gestione del rischio, dellepolitiche per l’internazionalizzazione, lapromozione e la competitività delle filiereagricole e agroalimentari e delle start-up edelle reti di imprese, nonché delle attivitàdi monitoraggio dei prezzi dei prodottiagricoli, dei costi dei fattori di produzionee dell’andamento congiunturale dell’econo-mia agricola e agroalimentare e delle fi-liere, lo statuto dell’ISMEA e gli interventidi incremento dell’efficienza organizzativaed economica finalizzati alla riduzionedelle spese di gestione pari ad almeno il 10per cento. In caso di inottemperanza,entro il termine di cui al quinto periododel comma 376, degli organi in carica alladata dell’incorporazione, il commissarioprovvede altresì all’adozione del bilanciodi chiusura delle società di cui al comma375 entro il termine di cui al secondoperiodo del presente comma e ferme re-stando le responsabilità gestorie dei pre-detti organi. Il Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali, con uno opiù decreti di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, tenuto conto

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delle proposte del commissario, approva ilpiano degli interventi necessari ad assicu-rare il contenimento della spesa del-l’ISMEA e adotta lo statuto dell’ISMEA.

378. Il commissario di cui al comma377 è nominato con decreto del Ministrodelle politiche agricole alimentari e fore-stali, entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, edura in carica un anno, prorogabile, permotivate esigenze, una sola volta. Con ilmedesimo decreto sono stabiliti il man-dato del commissario, che si sostituisce alpresidente e al consiglio di amministra-zione di ISMEA, assumendone le funzionie i poteri statutariamente previsti, e l’am-montare del suo compenso. Con il decretodi cui al primo periodo, il Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestalipuò nominare anche due subcommissari,che affiancano il commissario nell’eserci-zio delle sue funzioni, fissandone il rela-tivo compenso, che non può comunqueeccedere l’80 per cento di quello del com-missario. Il compenso per il commissarioe i subcommissari non può comunqueeccedere il 50 per cento della spesa cu-mulativamente prevista per gli organi sta-tutari sostituiti o soppressi ai sensi delledisposizioni di cui ai commi da 375 a 380.Al trattamento economico del commissarioe dei subcommissari si provvede a valeresui capitoli di bilancio dell’ISMEA.

379. In attuazione delle disposizioni dicui ai commi da 375 a 380, il contributoordinario annuo a carico dello Stato infavore di ISMEA è soppresso e l’Istitutoversa annualmente all’entrata del bilanciodello Stato la somma di 1 milione di euro.

380. Relativamente alle disposizioni dicui ai commi da 375 a 379, il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoad apportare, con propri decreti, le oc-correnti variazioni di bilancio.

381. Nelle more dell’adozione del de-creto legislativo di attuazione dell’articolo8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e inparticolare del criterio direttivo di cui alcomma 1, lettera a), del citato articolo 8,l’associazione Formez PA, di cui al decretolegislativo 25 gennaio 2010, n. 6, persegueper l’anno 2016 obiettivi di riduzione delle

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spese di funzionamento. A tal fine ilCommissario straordinario di cui all’arti-colo 20 del decreto-legge 24 giugno 2014,n. 90, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 2014, n. 114, realizza unariduzione delle spese di struttura in mi-sura non inferiore al 20 per cento diquelle sostenute nell’esercizio 2015, daottenere anche attraverso il contenimentodel costo del personale e la fissazione dilimiti alla retribuzione dei dirigenti, fermarestando l’applicazione dei limiti di cuiagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, e successive modificazioni, eall’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile2014, n. 66, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al finedella rapida realizzazione delle suddetteriduzioni di spesa, nelle more dell’ado-zione del decreto legislativo di cui al primoperiodo, si procede alle conseguenti mo-difiche dello statuto della suddetta asso-ciazione, anche in deroga a quanto pre-visto dal decreto legislativo n. 6 del 2010.

382. Al fine di migliorare i saldi difinanza pubblica e di razionalizzare epotenziare le attività di servizio svolte afavore delle imprese nei settori dell’energiaelettrica, del gas e del sistema idrico e, inparticolare, allo scopo di valorizzare iricavi delle prevalenti attività economichedi accertamento, riscossione, versamento,supporto finanziario, informatico e ammi-nistrativo, la Cassa conguaglio per il set-tore elettrico, a decorrere dalla data dientrata in vigore della presente legge, ètrasformata in ente pubblico economico,denominato « Cassa per i servizi energeticie ambientali » (CSEA), operante con au-tonomia organizzativa, tecnica e gestionalee sottoposto alla vigilanza del Ministerodell’economia e delle finanze e dell’Auto-rità per l’energia elettrica, il gas e ilsistema idrico. Il patrimonio iniziale del-l’ente, pari a 100 milioni di euro, è costi-tuito, con provvedimento del Ministerodell’economia e delle finanze, da unasomma prelevata dai conti gestiti dallaCassa conguaglio per il settore elettrico eversata all’entrata del bilancio dello Stato

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per essere riassegnata ad apposito capitolodi spesa dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanzeper le finalità di cui al presente comma. Adecorrere dal 2016, gli eventuali utili de-rivanti dalla gestione economica dell’entesono versati all’entrata del bilancio delloStato. Restano organi dell’ente il presi-dente, il comitato di gestione e il collegiodei revisori; i relativi procedimenti dinomina continuano ad essere disciplinatidalle norme vigenti per gli omologhi or-gani della Cassa conguaglio per il settoreelettrico. Entro quarantacinque giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, sentita l’Auto-rità per l’energia elettrica, il gas e ilsistema idrico, è approvato lo statuto, èstabilita la dotazione organica dell’ente inmisura non superiore a sessanta unità esono apportate al regolamento di organiz-zazione e funzionamento le modifiche ne-cessarie a dare attuazione al presentecomma. Allo scopo di assicurare la con-tinuità nell’esercizio delle funzioni del-l’ente, in sede di prima applicazione, laCSEA, entro quarantacinque giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge, avvia procedure di selezione pub-blica, per titoli ed esami, finalizzate allacopertura del proprio fabbisogno di orga-nico; allo scopo di consolidare le specifi-che esperienze professionali maturate al-l’interno dell’ente e non agevolmente ac-quisibili all’esterno, è considerato titolopreferenziale, ma non essenziale, il servi-zio prestato presso la Cassa conguaglio peril settore elettrico per un periodo di al-meno dodici mesi antecedente alla data discadenza del termine utile per la presen-tazione della candidatura. Il rapporto dilavoro del personale dipendente dellaCSEA è disciplinato dalle norme di dirittoprivato e dalla contrattazione collettiva disettore. Tutti gli atti connessi alle opera-zioni di trasformazione in ente pubblicoeconomico sono esclusi da ogni tributo ediritto e sono effettuati in regime di neu-tralità fiscale. Dall’attuazione del presentecomma non devono derivare nuovi o mag-giori oneri a carico della finanza pubblica.

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383. All’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, il comma 1 è sostituito dalseguente:

« 1. Fatto salvo quanto previsto dall’ar-ticolo 19, comma 6, del decreto-legge 1ºluglio 2009, n. 78, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,con decreto del Ministro dell’economia edelle finanze, da emanare entro il 30aprile 2016, sentita la Conferenza unificataper i profili di competenza, previo pareredelle Commissioni parlamentari compe-tenti, le società direttamente o indiretta-mente controllate da amministrazionidello Stato e dalle altre amministrazionipubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, e successive modificazioni, adesclusione delle società emittenti strumentifinanziari quotati nei mercati regolamen-tati e loro controllate, sono definiti indi-catori dimensionali quantitativi e qualita-tivi al fine di individuare fino a cinquefasce per la classificazione delle suddettesocietà. Per ciascuna fascia è determinato,in proporzione, il limite dei compensimassimi al quale i consigli di amministra-zione di dette società devono fare riferi-mento, secondo criteri oggettivi e traspa-renti, per la determinazione del tratta-mento economico annuo onnicomprensivoda corrispondere agli amministratori, aidirigenti ed ai dipendenti, che non potràcomunque eccedere il limite massimo dieuro 240.000 annui al lordo dei contributiprevidenziali ed assistenziali e degli onerifiscali a carico del beneficiario, tenutoconto anche dei compensi corrisposti daaltre pubbliche amministrazioni. Le so-cietà di cui al primo periodo verificano ilrispetto del limite massimo del tratta-mento economico annuo onnicomprensivodei propri amministratori e dipendentifissato con il decreto di cui al presentecomma. Sono in ogni caso fatte salve ledisposizioni legislative e regolamentari cheprevedono limiti ai compensi inferiori aquelli previsti dal decreto di cui al pre-sente comma ».

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384. Il regolamento di cui al decreto delMinistro dell’economia e delle finanze 24dicembre 2013, n. 166, continua a pro-durre i propri effetti fino all’adozione deldecreto previsto dall’articolo 23-bis,comma 1, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, come sostituito dal comma 383 delpresente articolo.

385. I commi 5-bis e 5-ter dell’articolo23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abro-gati dalla data di adozione del decreto dicui all’articolo 23-bis, comma 1, del de-creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, come sostituito dalcomma 383 del presente articolo.

386. Le società controllate direttamenteo indirettamente dallo Stato e dalle altreamministrazioni pubbliche di cui all’arti-colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e successive modifi-cazioni, nonché le società in regime diamministrazione straordinaria, ad esclu-sione delle società emittenti strumenti fi-nanziari quotati nei mercati regolamentatie loro controllate, pubblicano, entro trentagiorni dal conferimento di incarichi dicollaborazione, di consulenza o di incari-chi professionali, inclusi quelli arbitrali, eper i due anni successivi alla loro cessa-zione, le seguenti informazioni:

a) gli estremi dell’atto di conferi-mento dell’incarico, l’oggetto della presta-zione, la ragione dell’incarico e la durata;

b) il curriculum vitae;

c) i compensi, comunque denominati,relativi al rapporto di consulenza o dicollaborazione, nonché agli incarichi pro-fessionali, inclusi quelli arbitrali.

387. La pubblicazione delle informa-zioni di cui al comma 386, relativamentead incarichi per i quali è previsto uncompenso, è condizione di efficacia per ilpagamento stesso. In caso di omessa oparziale pubblicazione, il soggetto respon-

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sabile della pubblicazione ed il soggettoche ha effettuato il pagamento sono sog-getti ad una sanzione pari alla sommacorrisposta.

388. Le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, in conseguenzadell’adeguamento dei propri ordinamentiai princìpi di coordinamento della finanzapubblica di cui alla presente legge e avalere sui risparmi derivanti dalle dispo-sizioni ad esse direttamente applicabili aisensi dell’articolo 117, secondo comma,della Costituzione, assicurano un contri-buto alla finanza pubblica pari a 3.980milioni di euro per l’anno 2017 e a 5.480milioni di euro per ciascuno degli anni2018 e 2019, in ambiti di spesa e perimporti proposti, nel rispetto dei livelliessenziali di assistenza, in sede di auto-coordinamento dalle regioni e provinceautonome medesime, da recepire con in-tesa sancita dalla Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,entro il 31 gennaio di ciascun anno. Inassenza di tale intesa entro i predettitermini, con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, da adottare, previadeliberazione del Consiglio dei ministri,entro venti giorni dalla scadenza dei pre-detti termini, i richiamati importi sonoassegnati ad ambiti di spesa ed attribuitialle singole regioni e province autonome,tenendo anche conto della popolazioneresidente e del PIL, e sono rideterminati ilivelli di finanziamento degli ambiti indi-viduati e le modalità di acquisizione dellerisorse da parte dello Stato, considerandoanche le risorse destinate al finanziamentocorrente del Servizio sanitario nazionale.Fermo restando il concorso complessivo dicui al primo periodo, il contributo diciascuna autonomia speciale è determinatoprevia intesa con ciascuna delle stesse. Leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano assicurano il finanziamentodei livelli essenziali di assistenza comeeventualmente rideterminato ai sensi deicommi da 388 a 392 del presente articoloe dell’articolo 1, commi da 400 a 417, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190. Per laregione Trentino-Alto Adige e per le pro-

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vince autonome di Trento e di Bolzanol’applicazione del presente comma avvienenel rispetto dell’Accordo sottoscritto tra ilGoverno e i predetti enti in data 15ottobre 2014, e recepito con legge 23dicembre 2014, n. 190, con il concorso agliobiettivi di finanza pubblica previsto daicommi da 406 a 413 dell’articolo 1 dellamedesima legge.

389. Al comma 6 dell’articolo 46 deldecreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 23giugno 2014, n. 89, e successive modifica-zioni, al primo e al terzo periodo, laparola: « 2018 » è sostituita dalla seguente:« 2019 ».

390. Il concorso agli obiettivi di finanzapubblica delle regioni a statuto ordinariodi cui all’articolo 46, comma 6, del decre-to-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,con modificazioni, dalla legge 23 giugno2014, n. 89, come modificato dal comma389 del presente articolo, al netto delcontenimento della spesa sanitaria e dellacorrispondente riduzione del livello delfinanziamento del Servizio sanitario na-zionale per le regioni a statuto ordinariodi cui agli articoli da 9-bis a 9-septies deldecreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2015, n. 125, è realizzato per l’anno2016 secondo modalità da stabilire me-diante intesa sancita dalla Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, entro il 31 gennaio 2016. Incaso di mancata intesa, si applica quantoprevisto dal secondo periodo del predettoarticolo 46, comma 6. Per gli anni dal 2017al 2019 si provvede secondo le modalità dicui al comma 388.

391. Ai fini della riduzione del debito,nell’anno 2016 è attribuito alle regioni astatuto ordinario un contributo di com-plessivi 1.300 milioni di euro, ripartito fraciascuna regione come indicato nell’alle-gato n. 7 annesso alla presente legge. Gliimporti di ciascun contributo possono es-sere modificati a invarianza del contributocomplessivo, mediante accordo da sancire,entro il 31 gennaio 2016, in sede diConferenza permanente per i rapporti tra

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lo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano. Il contributo nonrileva ai fini del pareggio di bilancio di cuiai commi da 407 a 429.

392. Le disponibilità in conto residuiiscritte in bilancio per l’anno 2015, relativeall’autorizzazione di spesa di cui all’arti-colo 1, comma 10, del decreto-legge 8aprile 2013, n. 35, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,e successive modificazioni, sono destinate,nel limite di 1.300 milioni di euro, alfinanziamento del contributo di cui alcomma 391. La disposizione di cui alpresente comma entra in vigore il giornostesso della pubblicazione nella GazzettaUfficiale della presente legge. A tal fine lepredette somme sono versate all’entratadel bilancio dello Stato nell’anno 2016.

393. Le regioni contabilizzano le anti-cipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,n. 64, e successivi rifinanziamenti, incas-sate a decorrere dall’esercizio 2015, se-condo le seguenti modalità anche alterna-tive:

a) iscrivendo, nel titolo di spesa ri-guardante il rimborso dei prestiti, unfondo anticipazione di liquidità, di im-porto pari alle anticipazioni di liquiditàincassate nell’esercizio, non impegnabile epagabile, destinato a confluire nel risultatodi amministrazione, come quota accanto-nata definita dall’articolo 42 del decretolegislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) nel rispetto di quanto previsto dalcomma 398.

394. Il fondo anticipazione di liquiditàcostituito ai sensi del comma 393 è an-nualmente utilizzato secondo le seguentimodalità:

a) in caso di disavanzo al 31 dicem-bre dell’esercizio di incasso dell’anticipa-zione, applicando in entrata del bilancio diprevisione dell’esercizio successivo, come« Utilizzo fondo anticipazione di liqui-dità », la quota del fondo di cui al comma393, corrispondente all’importo del disa-

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vanzo 2014, anche nelle more dell’appro-vazione del rendiconto dell’esercizio pre-cedente. La medesima quota del fondo èiscritta in spesa al netto del rimborsodell’anticipazione effettuato nell’esercizio.Negli esercizi successivi, fino al completoutilizzo del fondo, in entrata del bilanciodi previsione è applicato il fondo stanziatoin spesa dell’esercizio precedente, e inspesa è stanziato il medesimo fondo alnetto del rimborso dell’anticipazione ef-fettuato nell’esercizio;

b) la quota del fondo eccedente ildisavanzo al 31 dicembre 2014 di cui allalettera a) è utilizzata secondo le modalitàpreviste dall’articolo 2, comma 6, del de-creto-legge 19 giugno 2015, n. 78, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto2015, n. 125.

395. L’eventuale disavanzo risultantenell’esercizio di erogazione dell’anticipa-zione, per un importo pari al fondo di cuial comma 394, lettera a), è annualmenteripianato per un importo pari all’ammon-tare del rimborso dell’anticipazione stessa,effettuato nel corso dell’esercizio.

396. Con riferimento alle anticipazionierogate a decorrere dall’esercizio 2015 aisensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a),del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,convertito, con modificazioni, dalla legge 6giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanzia-menti, il fondo anticipazione di liquiditàcostituito ai sensi del comma 393 è an-nualmente utilizzato secondo le seguentimodalità:

a) in caso di disavanzo nell’eserciziodi incasso dell’anticipazione, il fondo dicui al comma 393 è applicato in entratadel bilancio di previsione dell’eserciziosuccessivo, come « Utilizzo fondo anticipa-zione di liquidità », anche nelle more del-l’approvazione del rendiconto dell’eserci-zio precedente, per un importo non supe-riore al predetto disavanzo. La medesimaquota del fondo è iscritta in spesa al nettodel rimborso dell’anticipazione effettuatonell’esercizio. Negli esercizi successivi, finoal completo utilizzo del fondo, in entratadel bilancio di previsione è applicato il

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fondo stanziato in spesa dell’esercizio pre-cedente, e in spesa è stanziato il medesimofondo al netto del rimborso dell’anticipa-zione effettuato nell’esercizio;

b) la quota del fondo eccedente l’im-porto del disavanzo formatosi nell’eserci-zio di erogazione dell’anticipazione è uti-lizzata secondo le modalità previste dal-l’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19giugno 2015, n. 78, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

397. Con riferimento alle anticipazionierogate a decorrere dall’esercizio 2015 aisensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a),del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,convertito, con modificazioni, dalla legge 6giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanzia-menti, il disavanzo formatosi nel corsodell’esercizio di erogazione dell’anticipa-zione, per un importo non superiore aquello dell’anticipazione, è annualmenteripianato per un importo pari all’ammon-tare del rimborso dell’anticipazione che loha determinato, effettuato nel corso del-l’esercizio.

398. Le disposizioni di cui agli articoli2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013,n. 35, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 giugno 2013, n. 64, e successivemodificazioni, si interpretano nel sensoche le anticipazioni di liquidità possonoessere registrate contabilmente riducendogli stanziamenti di entrata, riguardanti ilfinanziamento del disavanzo di ammini-strazione derivante dal debito autorizzatoe non contratto per finanziare spesa diinvestimento, di un importo pari a quellodell’anticipazione di liquidità.

399. Le regioni che, nei casi diversi dalcomma 398, a seguito dell’incasso delleanticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonhanno stanziato in bilancio, tra le spese,un fondo diretto ad evitare il finanzia-mento di nuove e maggiori spese e nonhanno accantonato tale fondo nel risultatodi amministrazione, previo parere dell’or-gano di revisione economico-finanziaria,

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provvedono a rideterminare, alla data del1o gennaio 2015, con deliberazione dellaGiunta regionale da trasmettere al Consi-glio regionale:

a) il proprio risultato di amministra-zione disponibile al 31 dicembre 2014definito ai fini del rendiconto 2014, anchese approvato dal Consiglio, riferendolo al1o gennaio 2015, accantonandone unaquota al fondo anticipazione di liquidità,per un importo pari alle anticipazioniacquisite nel 2013 e nel 2014, al netto dellequote già rimborsate, se hanno partecipatoalla sperimentazione prevista dall’articolo78 del decreto legislativo 23 giugno 2011,n. 118, e non hanno effettuato il riaccer-tamento straordinario dei residui di cuiall’articolo 3, comma 17-bis, del predettodecreto legislativo n. 118 del 2011;

b) il proprio risultato di amministra-zione disponibile al 1o gennaio 2015, de-finito nell’ambito del riaccertamentostraordinario dei residui, accantonandoneuna quota al fondo anticipazione di liqui-dità, per un importo pari alle anticipazioniacquisite nel 2013 e nel 2014, al netto dellequote già rimborsate, se non hanno par-tecipato alla sperimentazione prevista dal-l’articolo 78 del decreto legislativo 23 giu-gno 2011, n. 118, o hanno effettuato ilriaccertamento straordinario dei residui dicui all’articolo 3, comma 17-bis, del pre-detto decreto legislativo n. 118 del 2011.

400. L’eventuale disavanzo di ammini-strazione derivante dall’accantonamento alfondo anticipazione di liquidità di cui alcomma 399 è ripianato annualmente, adecorrere dal 2016, per un importo pariall’ammontare dell’anticipazione rimbor-sata nel corso dell’esercizio precedente. Ilrisultato di amministrazione presunto insede di bilancio di previsione 2016-2018 ècalcolato considerando, tra le quote ac-cantonate, anche il fondo anticipazione diliquidità previsto dal comma 399 e quelloderivante dalle anticipazioni di liquiditàincassate nell’esercizio 2015 contabilizzateai sensi del comma 393, lettera a).

401. Il fondo anticipazione di liquiditàcostituito ai sensi del comma 399 è an-

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nualmente utilizzato secondo le seguentimodalità:

a) la quota del fondo accantonata nelrisultato di amministrazione, per un im-porto pari al maggiore disavanzo di am-ministrazione formatosi in attuazione delcomma 399, è applicata in entrata delbilancio di previsione dell’esercizio 2016come « Utilizzo fondo anticipazioni di li-quidità » anche nelle more dell’approva-zione del rendiconto dell’esercizio prece-dente. Il medesimo fondo è iscritto inspesa al netto del rimborso dell’anticipa-zione effettuato nell’esercizio precedente.Dall’esercizio 2017, fino al completo uti-lizzo del fondo, in entrata del bilancio diprevisione è applicato il fondo stanziato inspesa dell’esercizio precedente, e in spesaè stanziato il medesimo fondo al netto delrimborso dell’anticipazione effettuato nel-l’esercizio precedente;

b) la quota del fondo eccedente l’im-porto del disavanzo di amministrazioneformatosi in attuazione del comma 399 èutilizzata secondo le modalità previste dal-l’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19giugno 2015, n. 78, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

402. La regione Piemonte ridetermina ipropri risultati di amministrazione nelrispetto della sentenza della Corte costi-tuzionale n. 181 del 2015 secondo le mo-dalità individuate dalla Corte dei conti –sezione regionale di controllo per il Pie-monte e, a decorrere dal 2016, ripianaannualmente il conseguente maggiore di-savanzo per un importo pari al contributoerogato nell’esercizio precedente ai sensidell’articolo 1, comma 456, della legge 23dicembre 2014, n. 190. Nel bilancio diprevisione 2016, la regione applica in en-trata il fondo vincolato costituito nel ri-sultato di amministrazione in applicazionedella sentenza, come « Utilizzo fondo vin-colato da anticipazioni di liquidità » anchenelle more dell’approvazione del rendi-conto dell’esercizio precedente. Il mede-simo fondo è iscritto in spesa al netto delcontributo erogato nell’esercizio prece-dente ai sensi dell’articolo 1, comma 456,

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della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dal-l’esercizio 2017, fino al completo utilizzodel fondo, in entrata del bilancio di pre-visione è applicato il fondo stanziato inspesa dell’esercizio precedente, e in spesaè stanziato il medesimo fondo al netto delcontributo erogato nell’esercizio prece-dente ai sensi dell’articolo 1, comma 456,della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Laregione Piemonte accantona nel propriorisultato di amministrazione anche unfondo di importo pari alle passività tra-sferite alla gestione commissariale, ai sensidell’articolo 1, comma 454, lettera a), dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale fondoè utilizzato con le stesse modalità previsteper l’utilizzo del fondo vincolato da anti-cipazione di liquidità. Il conseguente di-savanzo aggiuntivo è ripianato, dopo averecoperto il disavanzo determinato dall’ap-plicazione della sentenza, con le medesimemodalità.

403. Nelle more della conclusione, daparte dell’Agenzia italiana del farmaco(AIFA), delle procedure di ripiano del-l’eventuale sfondamento del tetto dellaspesa farmaceutica territoriale ed ospeda-liera per gli anni 2013 e 2014 e al fine digarantire il rispetto degli equilibri di fi-nanza pubblica, le regioni, in coerenza conquanto disposto dall’articolo 20 del de-creto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, esuccessive modificazioni, accertano ed im-pegnano nel bilancio regionale dell’anno2015, nella misura del 90 per cento e alnetto degli importi eventualmente già con-tabilizzati, le somme indicate nella tabelladi cui all’allegato A alla presente legge atitolo di ripiano per ciascuno degli anni2013 e 2014. I predetti accertamenti eimpegni sono effettuati nel bilancio finan-ziario dell’anno 2015, entro dieci giornidalla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179. Conse-guentemente, gli enti del Servizio sanitarionazionale, di cui all’articolo 19, comma 2,lettere b) e c), del decreto legislativo 23giugno 2011, n. 118, iscrivono le predettesomme nel proprio conto economico dan-done evidenza nel modello CE IV trimestre2015, di cui al decreto del Ministro dellasalute 15 giugno 2012, pubblicato nel sup-

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plemento ordinario alla Gazzetta Ufficialen. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci rela-tive ai codici AA0900 e AA0910.

404. A conclusione delle procedure diripiano, da parte dell’AIFA, dell’eventualesfondamento del tetto della spesa farma-ceutica territoriale ed ospedaliera per glianni 2013 e 2014, ove si verifichi unadifferenza tra l’importo che ha formatooggetto di accertamento e di impegno aisensi del comma 403 e quello risultantedalle determinazioni AIFA, pubblicatenella Gazzetta Ufficiale, conclusive dellepredette procedure con riferimento a cia-scuno degli anni 2013 e 2014, le regioniprocedono alle relative regolazioni conta-bili, ai sensi di quanto disposto dal decretolegislativo 23 giugno 2011, n. 118.

405. All’articolo 32 del decreto-legge24 giugno 2014, n. 90, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,n. 114, sono apportate le seguenti mo-difiche:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole:« servizi o forniture, » sono inserite leseguenti: « nonché ad una impresa cheesercita attività sanitaria per conto delServizio sanitario nazionale in base agliaccordi contrattuali di cui all’articolo8-quinquies del decreto legislativo 30 di-cembre 1992, n. 502, »;

b) al comma 1, lettera a), la parola:« appaltatrice » è soppressa e dopo le pa-role: « d’appalto » sono inserite le seguenti:« ovvero dell’accordo contrattuale »;

c) al comma 1, lettera b), la parola:« appaltatrice » è soppressa e dopo le pa-role: « d’appalto » sono inserite le seguenti:« ovvero dell’accordo contrattuale »;

d) al comma 2, dopo le parole: « delcontratto » sono inserite le seguenti: « ov-vero dell’accordo contrattuale »;

e) dopo il comma 2 è inserito ilseguente:

« 2-bis. Nell’ipotesi di impresa che eser-cita attività sanitaria per conto del Servi-zio sanitario nazionale in base agli accordicontrattuali di cui all’articolo 8-quinquiesdel decreto legislativo 30 dicembre 1992,

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n. 502, il decreto del Prefetto di cui alcomma 2 è adottato d’intesa con il Mini-stro della salute e la nomina è conferita asoggetti in possesso di curricula che evi-denzino qualificate e comprovate profes-sionalità ed esperienza di gestione sanita-ria »;

f) al comma 10, al primo periodo,dopo la parola: « contratto » sono inseritele seguenti: « ovvero dell’accordo contrat-tuale » e dopo il secondo periodo è inseritoil seguente: « Nei casi di cui al comma2-bis, le misure sono disposte con decretodel Prefetto, d’intesa con il Ministro dellasalute »;

g) dopo il comma 10 è aggiunto ilseguente:

« 10-bis. Le misure di cui al presentearticolo, nel caso di accordi contrattualicon il Servizio sanitario nazionale di cuiall’articolo 8-quinquies del decreto legisla-tivo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicanoad ogni soggetto privato titolare dell’ac-cordo, anche nei casi di soggetto diversodall’impresa, e con riferimento a condotteillecite o eventi criminosi posti in essere aidanni del Servizio sanitario nazionale ».

406. Il decreto-legge 13 novembre 2015,n. 179, è abrogato. Restano validi gli attie i provvedimenti adottati e sono fatti salvigli effetti prodottisi ed i rapporti giuridicisorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 179 del 2015.

407. A decorrere dall’anno 2016 ces-sano di avere applicazione l’articolo 31della legge 12 novembre 2011, n. 183, etutte le norme concernenti la disciplinadel patto di stabilità interno degli entilocali nonché i commi 461, 463, 464, 468,469 e i commi da 474 a 483 dell’articolo1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.Restano fermi gli adempimenti degli entilocali relativi al monitoraggio e alla cer-tificazione del patto di stabilità interno2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bisdell’articolo 31 della legge 12 novembre2011, n. 183, nonché l’applicazione dellesanzioni in caso di mancato rispetto delpatto di stabilità interno relativo all’anno

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2015 o relativo agli anni precedenti ac-certato ai sensi dei commi 28, 29 e 31dell’articolo 31 della legge 12 novembre2011, n. 183. Restano altresì fermi gliadempimenti delle regioni relativi al mo-nitoraggio e alla certificazione del pareggiodi bilancio per l’anno 2015, di cui aicommi da 470 a 473 dell’articolo 1 dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, nonchél’applicazione delle sanzioni in caso dimancato rispetto dell’obiettivo del pareggiorelativo all’anno 2015. Sono fatti salvi glieffetti connessi all’applicazione negli anni2014 e 2015 dei patti orizzontali recati alcomma 141 dell’articolo 1 della legge 13dicembre 2010, n. 220, al comma 483dell’articolo 1 della legge 23 dicembre2014, n. 190, e al comma 7 dell’articolo4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012,n. 16, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 aprile 2012, n. 44.

408. Ai fini della tutela dell’unità eco-nomica della Repubblica, gli enti di cui alcomma 1 dell’articolo 9 della legge 24dicembre 2012, n. 243, concorrono allarealizzazione degli obiettivi di finanzapubblica nel rispetto delle disposizioni dicui ai commi da 407 a 429 del presentearticolo, che costituiscono princìpi fonda-mentali di coordinamento della finanzapubblica, ai sensi degli articoli 117, terzocomma, e 119, secondo comma, della Co-stituzione.

409. Ai fini del concorso al conteni-mento dei saldi di finanza pubblica, glienti di cui al comma 408 devono conse-guire un saldo non negativo, in termini dicompetenza, tra le entrate finali e le spesefinali, come eventualmente modificato aisensi dei commi 424, 425 e 426.

410. Ai fini dell’applicazione delcomma 409, le entrate finali sono quelleascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 delloschema di bilancio previsto dal decretolegislativo 23 giugno 2011, n. 118, e lespese finali sono quelle ascrivibili ai titoli1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.Limitatamente all’anno 2016, nelle entratee nelle spese finali in termini di compe-tenza è considerato il fondo pluriennalevincolato, di entrata e di spesa, al netto

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della quota riveniente dal ricorso all’inde-bitamento.

411. A decorrere dall’anno 2016, albilancio di previsione è allegato un pro-spetto obbligatorio contenente le previ-sioni di competenza triennali rilevanti insede di rendiconto ai fini della verifica delrispetto del saldo di cui al comma 409,come declinato al comma 410. A tal fine,il prospetto allegato al bilancio di previ-sione non considera gli stanziamenti delfondo crediti di dubbia esigibilità e deifondi spese e rischi futuri concernentiaccantonamenti destinati a confluire nelrisultato di amministrazione. Il prospettoconcernente il rispetto del predetto saldoè definito secondo le modalità previstedall’articolo 11, comma 11, del decretolegislativo 23 giugno 2011, n. 118. Conriferimento all’esercizio 2016, il prospettoè allegato al bilancio di previsione giàapprovato mediante delibera di variazionedel bilancio approvata dal Consiglio entrosessanta giorni dalla data di entrata invigore del decreto di cui all’articolo 11,comma 11, del decreto legislativo 23 giu-gno 2011, n. 118.

412. Per l’anno 2016, nel saldo indivi-duato ai sensi del comma 409 non sonoconsiderate le spese sostenute dagli entilocali per interventi di edilizia scolasticaeffettuati a valere sull’avanzo di ammini-strazione e su risorse rivenienti dal ricorsoal debito. L’esclusione opera nel limitemassimo di 500 milioni di euro. A tal finegli enti locali comunicano, entro il termineperentorio del 1o marzo, alla Presidenzadel Consiglio dei ministri – Struttura dimissione per il coordinamento e impulsonell’attuazione di interventi di riqualifica-zione dell’edilizia scolastica, secondo mo-dalità individuate e pubblicate nel sitoistituzionale della medesima Struttura, glispazi finanziari di cui necessitano persostenere interventi di edilizia scolasticanel rispetto del vincolo di cui ai commi409 e 410. Gli spazi finanziari sono attri-buiti secondo il seguente ordine priorita-rio: a) spese sostenute per gli interventi diedilizia scolastica avviati dai comuni aseguito dell’articolo 48, comma 1, del de-creto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conver-

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tito, con modificazioni, dalla legge 23 giu-gno 2014, n. 89, nonché spese sostenutedai comuni a compartecipazioni e finan-ziamenti della Banca europea degli inve-stimenti (B.E.I.) destinati ad interventi diedilizia scolastica esclusi dal beneficio dicui al citato articolo 48, comma 1, deldecreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; b)spese sostenute dagli enti locali a valere sustanziamenti di bilancio ovvero su risorseacquisite mediante contrazione di mutuo,per interventi di edilizia scolastica finan-ziati con le risorse di cui all’articolo 10 deldecreto-legge 12 novembre 2013, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge 8novembre 2013, n. 128, e successive mo-dificazioni; c) spese per interventi di edi-lizia scolastica sostenute da parte deglienti locali. Gli enti locali beneficiari del-l’esclusione e l’importo dell’esclusionestessa sono individuati, sentita la Confe-renza Stato-città ed autonomie locali, condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, da emanare entro il 15 aprile2016. Qualora la richiesta complessiva ri-sulti superiore agli spazi finanziari dispo-nibili, gli stessi sono attribuiti in misuraproporzionale alle singole richieste. Il mo-nitoraggio degli interventi di edilizia sco-lastica avviene ai sensi del decreto legisla-tivo 29 dicembre 2011, n. 229. L’esclusionedi cui al presente comma non si applicaove non fossero riconosciuti in sede eu-ropea i margini di flessibilità correlatiall’emergenza immigrazione.

413. L’Istituto nazionale per l’assicura-zione contro gli infortuni sul lavoro(INAIL), nell’ambito degli investimenti im-mobiliari previsti dal piano di impiego deifondi disponibili di cui all’articolo 65 dellalegge 30 aprile 1969, n. 153, e successivemodificazioni, destina ulteriori 50 milionidi euro rispetto alle somme indicate al-l’articolo 18, comma 8, del decreto-legge21 giugno 2013, n. 69, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,n. 98, per la realizzazione delle scuoleinnovative, ivi compresa l’acquisizionedelle relative aree di intervento di cuiall’articolo 1, comma 153, della legge 13luglio 2015, n. 107. Rispetto alle citaterisorse i canoni di locazione da corrispon-

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dere all’INAIL sono posti a carico delloStato nella misura di euro 1,5 milioni annuia decorrere dall’anno 2018, mediante corri-spondente riduzione del Fondo « La BuonaScuola » per il miglioramento e la valoriz-zazione dell’istruzione scolastica di cui al-l’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio2015, n. 107. Le somme incassate dagli entilocali attraverso la cessione delle aree diloro proprietà in favore dell’INAIL sonovincolate alla realizzazione delle ulteriorifasi progettuali finalizzate alla cantierizza-zione dell’intervento oggetto del concorso dicui al comma 155 dell’articolo 1 della citatalegge n. 107 del 2015, in deroga a quantoprevisto dal decreto-legge 19 giugno 2015,n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2015, n. 125. Le eventualisomme residue sono trasferite dagli entilocali al bilancio dello Stato per la ridu-zione dei canoni di cui al comma 158 del-l’articolo 1 della citata legge n. 107 del2015.

414. Al fine di assicurare lo svolgi-mento delle attività di cui all’articolo 1,comma 153, della legge 13 luglio 2015,n. 107, e quelle di cui all’articolo 1,comma 317, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, aventi ad oggetto principalmenteinvestimenti in strutture scolastiche, l’Isti-tuto nazionale per l’assicurazione controgli infortuni sul lavoro (INAIL) è autoriz-zato a reclutare un apposito contingente di20 unità di personale delle amministra-zioni pubbliche in possesso delle necessa-rie competenze tecnico-amministrative inmateria di investimenti immobiliari e diappalti pubblici, selezionato con appositobando di mobilità e a valere sulle facoltàassunzionali dell’Istituto previste dalla le-gislazione vigente.

415. Per il monitoraggio degli adempi-menti relativi a quanto disposto dai commida 407 a 429 e per l’acquisizione dielementi informativi utili per la finanzapubblica, gli enti di cui al comma 408trasmettono al Ministero dell’economia edelle finanze – Dipartimento della Ragio-neria generale dello Stato le informazioniriguardanti le risultanze del saldo di cui alcomma 409, con tempi e modalità definiticon decreti del predetto Ministero sentite,

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rispettivamente, la Conferenza Stato-cittàed autonomie locali e la Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano.

416. Ai fini della verifica del rispettodell’obiettivo di saldo, ciascun ente è tenutoa inviare, utilizzando il sistema web apposi-tamente previsto nel sito « http://pareggio-bilancioentiterritoriali.tesoro.it », entro iltermine perentorio del 31 marzo di cia-scun anno, al Ministero dell’economia edelle finanze – Dipartimento della Ragio-neria generale dello Stato una certifica-zione dei risultati conseguiti, firmata di-gitalmente, ai sensi dell’articolo 24 delcodice di cui al decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82, dal rappresentante legale, dalresponsabile del servizio finanziario e dal-l’organo di revisione economico-finanzia-ria, ove previsto, secondo un prospetto econ le modalità definiti dai decreti di cuial comma 415. La trasmissione per viatelematica della certificazione ha valoregiuridico ai sensi dell’articolo 45, comma1, del codice di cui al decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82. La mancata trasmis-sione della certificazione entro il termineperentorio del 31 marzo costituisce ina-dempimento all’obbligo del pareggio dibilancio. Nel caso in cui la certificazione,sebbene in ritardo, sia trasmessa entrotrenta giorni dal termine stabilito perl’approvazione del rendiconto della ge-stione e attesti il conseguimento dell’obiet-tivo di saldo di cui al comma 409, siapplicano le sole disposizioni di cui alcomma 419, lettera e).

417. Decorsi trenta giorni dal terminestabilito per l’approvazione del rendicontodi gestione, in caso di mancata trasmis-sione da parte dell’ente locale della certi-ficazione, il presidente dell’organo di re-visione economico-finanziaria nel caso diorgano collegiale, ovvero l’unico revisorenel caso di organo monocratico, in qualitàdi commissario ad acta, provvede, pena ladecadenza dal ruolo di revisore, ad assi-curare l’assolvimento dell’adempimento ea trasmettere la predetta certificazioneentro i successivi trenta giorni. Nel caso incui la certificazione sia trasmessa dal

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commissario ad acta entro sessanta giornidal termine stabilito per l’approvazionedel rendiconto di gestione e attesti ilconseguimento dell’obiettivo di saldo di cuial comma 409, si applicano le sole dispo-sizioni di cui al comma 419, lettere e) e f).Sino alla data di trasmissione da parte delcommissario ad acta, le erogazioni di ri-sorse o trasferimenti da parte del Mini-stero dell’interno relative all’anno succes-sivo a quello di riferimento sono sospese e,a tal fine, il Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato provvede a trasmet-tere apposita comunicazione al predettoMinistero. Ferma restando l’applicazionedelle sanzioni di cui al comma 419, decorsisessanta giorni dal termine stabilito perl’approvazione del rendiconto della ge-stione, l’invio della certificazione non dàdiritto all’erogazione da parte del Mini-stero dell’interno delle risorse o trasferi-menti oggetto di sospensione.

418. Decorsi sessanta giorni dal terminestabilito per l’approvazione del rendicontodella gestione, gli enti di cui al comma 408non possono trasmettere nuove certifica-zioni a rettifica di quelle precedenti. Sonocomunque tenuti ad inviare una nuovacertificazione, a rettifica della precedente,solo gli enti che rilevano, rispetto a quantogià certificato, un peggioramento del pro-prio posizionamento rispetto all’obiettivodi saldo di cui al comma 409.

419. In caso di mancato conseguimentodel saldo di cui al comma 409, nell’annosuccessivo a quello dell’inadempienza:

a) l’ente locale è assoggettato ad unariduzione del fondo sperimentale di rie-quilibrio o del fondo di solidarietà comu-nale in misura pari all’importo corrispon-dente allo scostamento registrato. Le pro-vince della Regione siciliana e della re-gione Sardegna sono assoggettate allariduzione dei trasferimenti erariali nellamisura indicata al primo periodo. Gli entilocali delle regioni Friuli Venezia Giulia eValle d’Aosta e delle province autonome diTrento e di Bolzano sono assoggettati aduna riduzione dei trasferimenti correntierogati dalle medesime regioni o provinceautonome in misura pari all’importo cor-rispondente allo scostamento registrato. In

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caso di incapienza gli enti locali sonotenuti a versare all’entrata del bilanciodello Stato le somme residue presso lacompetente sezione di tesoreria provin-ciale dello Stato, al Capo X dell’entrata delbilancio dello Stato, al capitolo 3509, ar-ticolo 2. In caso di mancato versamentodelle predette somme residue nell’annosuccessivo a quello dell’inadempienza, ilrecupero è operato con le procedure di cuiai commi 128 e 129 dell’articolo 1 dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) la regione è tenuta a versareall’entrata del bilancio dello Stato, entrosessanta giorni dal termine stabilito per latrasmissione della certificazione relativa alrispetto del pareggio di bilancio, l’importocorrispondente allo scostamento regi-strato. In caso di mancato versamento siprocede al recupero di detto scostamentoa valere sulle giacenze depositate a qual-siasi titolo nei conti aperti presso la teso-reria statale. Trascorso inutilmente il ter-mine dei trenta giorni dal termine diapprovazione del rendiconto della gestioneper la trasmissione della certificazione daparte della regione, si procede al blocco diqualsiasi prelievo dai conti della tesoreriastatale sino a quando la certificazione nonè acquisita;

c) l’ente non può impegnare spesecorrenti, per le regioni al netto delle speseper la sanità, in misura superiore all’im-porto dei corrispondenti impegni effettuatinell’anno precedente a quello di riferi-mento;

d) l’ente non può ricorrere all’inde-bitamento per gli investimenti; i mutui e iprestiti obbligazionari posti in essere conistituzioni creditizie o finanziarie per ilfinanziamento degli investimenti o le aper-ture di linee di credito devono esserecorredati da apposita attestazione da cuirisulti il conseguimento dell’obiettivo dicui al primo periodo relativo all’annoprecedente. L’istituto finanziatore o l’in-termediario finanziario non può procedereal finanziamento o al collocamento delprestito in assenza della predetta attesta-zione;

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e) l’ente non può procedere ad as-sunzioni di personale a qualsiasi titolo,con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivicompresi i rapporti di collaborazionecoordinata e continuativa e di sommini-strazione, anche con riferimento ai pro-cessi di stabilizzazione in atto. È fattoaltresì divieto agli enti di stipulare con-tratti di servizio con soggetti privati che siconfigurino come elusivi della presentedisposizione;

f) l’ente è tenuto a rideterminare leindennità di funzione ed i gettoni di pre-senza del presidente, del sindaco e deicomponenti della giunta in carica nel-l’esercizio in cui è avvenuta la violazione,con una riduzione del 30 per cento ri-spetto all’ammontare risultante alla datadel 30 giugno 2014. Gli importi di cui alperiodo precedente sono acquisiti al bi-lancio dell’ente.

420. Agli enti per i quali il mancatoconseguimento del saldo di cui al comma409 sia accertato successivamente all’annoseguente a quello cui la violazione siriferisce, le sanzioni di cui al comma 419si applicano nell’anno successivo a quellodella comunicazione del mancato conse-guimento del predetto saldo. La rideter-minazione delle indennità di funzione edei gettoni di presenza di cui al comma419, lettera f), è applicata al presidente, alsindaco e ai componenti della giunta incarica nell’esercizio in cui è avvenuto ilmancato conseguimento. Gli importi di cuial periodo precedente sono acquisiti albilancio dell’ente.

421. Gli enti di cui al comma 420 sonotenuti a comunicare l’inadempienza entrotrenta giorni dall’accertamento della vio-lazione mediante l’invio di una nuovacertificazione al Ministero dell’economia edelle finanze – Dipartimento della Ragio-neria generale dello Stato.

422. I contratti di servizio e gli altri attiposti in essere dagli enti, che si configu-rano elusivi delle regole di cui ai commida 407 a 429, sono nulli.

423. Qualora le sezioni giurisdizionaliregionali della Corte dei conti accertino

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che il rispetto delle regole di cui ai commida 407 a 429 è stato artificiosamenteconseguito mediante una non corretta ap-plicazione dei princìpi contabili di cui aldecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,o altre forme elusive, le stesse irrogano,agli amministratori che hanno posto inessere atti elusivi delle predette regole, lacondanna ad una sanzione pecuniaria finoa un massimo di dieci volte l’indennità dicarica percepita al momento di commis-sione dell’elusione e, al responsabile am-ministrativo individuato dalla sezione giu-risdizionale regionale della Corte dei conti,una sanzione pecuniaria fino a tre men-silità del trattamento retributivo, al nettodegli oneri fiscali e previdenziali. Gli im-porti di cui al periodo precedente sonoacquisiti al bilancio dell’ente.

424. Le regioni possono autorizzare glienti locali del proprio territorio a peggio-rare il saldo di cui al comma 409 perconsentire esclusivamente un aumento de-gli impegni di spesa in conto capitale,purché sia garantito l’obiettivo comples-sivo a livello regionale mediante un con-testuale miglioramento, di pari importo,del medesimo saldo dei restanti enti localidella regione e della regione stessa. Per glianni 2016 e 2017, la Regione siciliana e leregioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Ao-sta operano la compensazione mediante lariduzione dell’obiettivo del patto di stabi-lità in termini di competenza eurocompa-tibile di cui all’articolo 1, comma 454,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e laregione Trentino-Alto Adige e le provinceautonome di Trento e di Bolzano medianteil contestuale miglioramento, di pari im-porto, del proprio saldo programmaticoriguardante il patto di stabilità interno.

425. Ai fini della rideterminazione degliobiettivi di cui al comma 424, le regioni ele province autonome definiscono criteridi virtuosità e modalità operative, previoconfronto in sede di Consiglio delle auto-nomie locali e, ove non istituito, con irappresentanti regionali delle autonomielocali. Per i medesimi fini, gli enti localicomunicano all’Associazione nazionale deicomuni italiani (ANCI), all’Unione delleprovince d’Italia (UPI) e alle regioni e alle

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province autonome, entro il 15 aprile edentro il 15 settembre, gli spazi finanziaridi cui necessitano per effettuare esclusi-vamente impegni in conto capitale ovverogli spazi finanziari che sono disposti acedere. Entro i termini perentori del 30aprile e del 30 settembre, le regioni e leprovince autonome comunicano agli entilocali interessati i saldi obiettivo rideter-minati e al Ministero dell’economia e dellefinanze, con riferimento a ciascun entelocale e alla stessa regione o provinciaautonoma, gli elementi informativi occor-renti per la verifica del mantenimentodell’equilibrio dei saldi di finanza pubblicaanche con riferimento a quanto dispostodal comma 426. Gli spazi finanziari attri-buiti e non utilizzati per impegni in contocapitale non rilevano ai fini del consegui-mento del saldo di cui al comma 409.

426. Agli enti locali che cedono spazifinanziari è riconosciuta, nel biennio suc-cessivo, una modifica migliorativa delsaldo di cui al comma 409, commisurata alvalore degli spazi finanziari ceduti, fermorestando l’obiettivo complessivo a livelloregionale. Agli enti locali che acquisisconospazi finanziari, nel biennio successivo,sono attribuiti saldi obiettivo peggioratiper un importo complessivamente pari aglispazi finanziari acquisiti. La somma deimaggiori spazi finanziari concessi e attri-buiti deve risultare, per ogni anno diriferimento, pari a zero.

427. Gli enti locali che prevedono diconseguire, nell’anno di riferimento, undifferenziale negativo rispetto al saldo dicui al comma 409 possono richiedere, perla quota di spazi finanziari non soddi-sfatta tramite il meccanismo di cui alcomma 424, al Ministero dell’economia edelle finanze – Dipartimento della Ragio-neria generale dello Stato, mediante ilsito web « http://pareggiobilancioentiterri-toriali.tesoro.it » appositamente predispo-sto, entro il termine perentorio del 15 giu-gno, gli spazi di cui necessitano nell’eserci-zio in corso per sostenere impegni di spesain conto capitale. Gli enti locali che preve-dono di conseguire, nell’anno di riferi-mento, un differenziale positivo rispetto alsaldo di cui al comma 409, possono co-

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municare al Ministero dell’economia edelle finanze – Dipartimento della Ra-gioneria generale dello Stato, mediante ilsito web « http://pareggiobilancioentiterri-toriali.tesoro.it » appositamente predispo-sto, entro il termine perentorio del 15giugno, gli spazi che intendono cederenell’esercizio in corso. Qualora l’entitàdelle richieste pervenute dagli enti superil’ammontare degli spazi finanziari residisponibili, l’attribuzione è effettuata inmisura proporzionale agli spazi finanziaririchiesti. Il Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato, entro il 10 luglio,aggiorna gli obiettivi degli enti interessatidalla acquisizione e cessione di spazi fi-nanziari di cui al presente comma, conriferimento all’anno in corso e al bienniosuccessivo. Agli enti che acquisiscono spazifinanziari è peggiorato, nel biennio suc-cessivo, l’obiettivo per un importo annualepari alla metà della quota acquisita, men-tre agli enti che cedono spazi finanziaril’obiettivo di ciascun anno del bienniosuccessivo è migliorato in misura pari allametà del valore degli spazi finanziari ce-duti. La somma dei maggiori spazi finan-ziari ceduti e di quelli attribuiti, per ognianno di riferimento, è pari a zero.

428. Qualora risultino, anche sulla basedei dati del monitoraggio di cui al comma415, andamenti di spesa degli enti noncoerenti con gli impegni finanziari assunticon l’Unione europea, il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, sentite la Confe-renza Stato-città ed autonomie locali e laConferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano, propone adeguatemisure di contenimento della predettaspesa.

429. Per gli anni 2016 e 2017, alleregioni Friuli Venezia Giulia, Valle d’Ao-sta, Trentino-Alto Adige, alla Regione si-ciliana e alle province autonome di Trentoe di Bolzano non si applicano le disposi-zioni di cui al comma 419 del presentearticolo e resta ferma la disciplina delpatto di stabilità interno recata dall’arti-colo 1, commi 454 e seguenti, della legge24 dicembre 2012, n. 228, come attuatadagli accordi sottoscritti con lo Stato.

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430. L’Autorità di regolazione dei tra-sporti, l’Autorità per l’energia elettrica, ilgas e il sistema idrico, l’Istituto per lavigilanza sulle assicurazioni e il Garanteper la protezione dei dati personali sonoassoggettati alla normativa di tesoreriaunica di cui alla legge 29 ottobre 1984,n. 720, e inseriti nella tabella A allegataalla stessa legge.

431. Alla data del 1o marzo 2016 icassieri delle Autorità di cui al comma 430provvedono a versare le disponibilità li-quide depositate presso gli stessi sullerispettive contabilità speciali, sottocontofruttifero, aperte presso la tesoreria sta-tale. Restano escluse dall’applicazionedella presente disposizione le disponibilitàliquide rivenienti da operazioni di mutuo,prestito e ogni altra forma di indebita-mento non sorrette da alcun contributo inconto capitale o in conto interessi da partedello Stato, delle regioni o di altre pub-bliche amministrazioni.

432. I cassieri delle Autorità di cui alcomma 430 adeguano l’operatività dei ser-vizi di cassa intrattenuti con le stesseAutorità alle disposizioni di cui all’articolo1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, erelative norme amministrative di attua-zione.

433. Le Autorità di cui al comma 430provvedono a smobilizzare gli eventualiinvestimenti finanziari entro il 30 giugno2016, riversando le relative risorse sullecontabilità speciali aperte presso la teso-reria statale. Sono esclusi dallo smobilizzoi titoli di Stato italiani e le altre tipologiedi investimento individuate dal decreto delMinistero dell’economia e delle finanze 27aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale n. 100 del 30 aprile 2012. Le Au-torità possono non smobilizzare gli inve-stimenti in strumenti finanziari, come de-finiti dal testo unico di cui al decretolegislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nelcaso in cui il loro valore di mercato in unodei giorni compresi tra il 16 e il 31 maggio2016 sia inferiore al prezzo di acquisto.

434. Sono considerate assoggettabili alregime di tesoreria unica, con la proce-dura di cui all’articolo 2, quarto comma,della citata legge n. 720 del 1984, le Au-

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torità amministrative indipendenti, qualienti e organismi di diritto pubblico, cheriscuotono diritti o contributi obbligatoriaventi valore di tributi statali, pur inassenza di trasferimenti provenienti dalbilancio dello Stato.

435. Per il triennio 2016-2018 conti-nuano ad applicarsi le disposizioni di cuiall’articolo 1, commi 637, 638 e 642, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296.

436. In considerazione dell’adozionedel bilancio unico d’ateneo, previsto daldecreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18,il fabbisogno finanziario programmato perl’anno 2016 del sistema universitario, dicui all’articolo 1, comma 637, della legge27 dicembre 2006, n. 296, è determinatoincrementando del 3 per cento il fabbiso-gno programmato per l’anno 2015.

437. Il comma 639 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, è sosti-tuito dal seguente:

« 639. Il fabbisogno programmato diciascuno degli enti di ricerca indicati alcomma 638 è determinato annualmentedal Ministero dell’economia e delle finanzenella misura inferiore tra il fabbisognoprogrammato e quello realizzato nell’annoprecedente, incrementato del 4 per cento.Non concorrono alla determinazione delfabbisogno finanziario annuale: a) i paga-menti derivanti dagli accordi di pro-gramma e convenzioni per effetto dei qualigli enti medesimi agiscono in veste diattuatori dei programmi e delle attività perconto e nell’interesse dei Ministeri che lifinanziano, nei limiti dei finanziamenticoncessi; b) i pagamenti dell’Agenzia spa-ziale italiana (ASI) relativi alla contribu-zione annuale dovuta all’Agenzia spazialeeuropea (ESA), in quanto correlati adaccordi internazionali, nonché i pagamentiper programmi in collaborazione con lamedesima ESA e i programmi realizzaticon leggi speciali, ivi compresa la parte-cipazione al programma “Sistema satelli-tare di navigazione globale GNSS-Galileo”ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10,e dell’articolo 15, comma 2, del decretolegislativo 4 giugno 2003, n. 128; c) ipagamenti del Consorzio per l’area diricerca scientifica e tecnologica di Trieste

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relativi alla contribuzione annuale dovutaalla Società consortile Elettra Sincrotronedi Trieste, di interesse nazionale, di cuiall’articolo 10, comma 4, della legge 19ottobre 1999, n. 370, di cui il Consorziodetiene la maggioranza del capitale so-ciale. Al fine di consentire il monitoraggiodell’utilizzo del fabbisogno finanziarioprogrammato, gli enti di ricerca indicati alcomma 638 comunicano al Ministero del-l’economia e delle finanze – Dipartimentodella Ragioneria generale dello Stato, en-tro il quindicesimo giorno del mese suc-cessivo a quello di riferimento, i paga-menti di cui alle lettere a), b) e c). IMinisteri vigilanti, ciascuno per i proprienti di ricerca, comunicano al Ministerodell’economia e delle finanze – Diparti-mento della Ragioneria generale delloStato, entro il 20 gennaio dell’anno succes-sivo a quello di riferimento, l’ammontarecomplessivo dei finanziamenti concessi aciascun ente di ricerca, erogati a fronte deipagamenti di cui alla lettera a) ».

438. Per l’anno 2016, nel saldo indivi-duato ai sensi del comma 409 non sonoconsiderate le spese sostenute da RomaCapitale per la realizzazione del Museonazionale della Shoah, effettuate a valeresull’avanzo di amministrazione e su ri-sorse rivenienti dal ricorso al debito.L’esclusione opera nel limite massimo di 3milioni di euro.

439. Alle province e alle città metro-politane delle regioni a statuto ordinario èattribuito un contributo complessivo di400 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2016, di cui 150 milioni di euroa favore delle province e 250 milioni dieuro a favore delle città metropolitane,finalizzato al finanziamento delle speseconnesse alle funzioni relative alla viabilitàe all’edilizia scolastica. Con decreto delMinistro dell’interno, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze e ilMinistro delegato per gli affari regionali ele autonomie, da adottare entro il 28febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito ilriparto del contributo di cui al periodo

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precedente, tenendo anche conto degli im-pegni desunti dagli ultimi tre rendicontidisponibili relativi alle voci di spesa di cuial primo periodo.

440. Nello stato di previsione del Mi-nistero dell’interno è istituito, per l’anno2016, un fondo con la dotazione di 100milioni di euro. Il fondo è costituito me-diante l’utilizzo delle risorse delle ammi-nistrazioni centrali disponibili per le as-sunzioni di cui all’articolo 1, comma 425,della legge 23 dicembre 2014, n. 190, chesono conseguentemente ridotte. Nellemore del completamento del processo diriordino delle funzioni da parte delle re-gioni e del trasferimento definitivo delpersonale soprannumerario nelle ammini-strazioni pubbliche, il fondo è finalizzatoesclusivamente a concorrere alla corre-sponsione del trattamento economico almedesimo personale. Con decreto del Mi-nistro dell’interno, su proposta del Mini-stro per la semplificazione e la pubblicaamministrazione, di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze e ilMinistro delegato per gli affari regionali ele autonomie, il predetto fondo è ripartitotra le amministrazioni interessate in pro-porzione alle unità di personale dichiaratoin soprannumero, e non ancora ricollo-cato, secondo le risultanze del monitorag-gio attivato ai sensi dell’articolo 1, commi424 e 425, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, e del relativo decreto del Ministroper la semplificazione e la pubblica am-ministrazione 14 settembre 2015, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30settembre 2015.

441. Entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, aisensi dell’articolo 1, comma 95, della legge7 aprile 2014, n. 56, con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, pre-via deliberazione del Consiglio dei mini-stri, sentita la Conferenza unificata di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, è nominato un com-missario al fine di assicurare, nelle regioniche a tale data non hanno provveduto adare attuazione all’accordo tra Stato eregioni sancito in sede di Conferenza uni-ficata l’11 settembre 2014, il completa-

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mento degli adempimenti necessari a ren-dere effettivo, entro il 30 giugno 2016, iltrasferimento delle risorse umane, stru-mentali e finanziarie relative alle funzioninon fondamentali delle province e dellecittà metropolitane, in attuazione dellariforma di cui alla citata legge n. 56 del2014. Al commissario di cui al presentecomma non è corrisposto alcun compenso,indennità, rimborso spese o emolumentocomunque denominato; il commissariopuò avvalersi, ai predetti fini, degli uffici edelle strutture di amministrazioni pubbli-che, centrali, regionali e locali. All’attua-zione del presente comma si provvede conle risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente nell’am-bito del bilancio autonomo della Presi-denza del Consiglio dei ministri e comun-que senza nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica.

442. Il commissario, sentite le regioniinteressate, adotta gli atti necessari per iltrasferimento delle risorse di cui alcomma 441, come quantificate ai sensidell’articolo 1, comma 421, della legge 23dicembre 2014, n. 190, intendendosi che,in assenza di disposizioni legislative regio-nali e fatta salva la loro successiva ado-zione, sono attribuite alla regione le fun-zioni non fondamentali delle province ecittà metropolitane. Per il trasferimentodel personale, il commissario opera se-condo i criteri individuati ai sensi dellalegge n. 56 del 2014, nei limiti della ca-pacità di assunzione e delle relative risorsefinanziarie della regione ovvero della ca-pacità di assunzione e delle relative risorsefinanziarie dei comuni che insistono nelterritorio della provincia o città metropo-litana interessata, avvalendosi delle proce-dure previste dal decreto del Ministro perla semplificazione e la pubblica ammini-strazione 14 settembre 2015, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 set-tembre 2015.

443. Per le regioni che hanno adottatoin via definitiva la legge attuativa dell’ac-cordo tra Stato e regioni sancito in sede diConferenza unificata l’11 settembre 2014ma non hanno completato il trasferimentodelle risorse, il commissario opera d’intesa

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con il Presidente della regione, secondo lemodalità previste dalla legge regionale.

444. Il personale delle città metropoli-tane e delle province che si è collocato inposizione utile nelle graduatorie redattedal Ministero della giustizia a seguito delbando di mobilità adottato con ricorso alfondo di cui all’articolo 30, comma 2.3, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,è inquadrato, entro il 31 gennaio 2016, neiruoli del Ministero della giustizia conassegnazione negli uffici giudiziari secondole risultanze delle medesime graduatorie, aprescindere dal nulla osta dell’ente diprovenienza.

445. L’acquisizione di personale dellecittà metropolitane e delle province aisensi dell’articolo 1, comma 425, settimo eottavo periodo, della legge 23 dicembre2014, n. 190, è effettuata prescindendodall’assenso dell’ente di provenienza.

446. Al fine di supportare il processo didigitalizzazione in corso presso gli ufficigiudiziari e per dare compiuta attuazioneal trasferimento al Ministero della giusti-zia delle spese obbligatorie per il funzio-namento degli uffici giudiziari effettuato aisensi dell’articolo 1, commi da 526 a 530,della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ilMinistero della giustizia acquisisce un con-tingente massimo di 1.000 unità di perso-nale amministrativo proveniente dagli entidi area vasta, nel biennio 2016 e 2017, dainquadrare nel ruolo dell’amministrazionegiudiziaria, attingendo prioritariamentealla graduatoria, in corso di validità, ovesia utilmente collocato il personale di cuial comma 445 del presente articolo, ovveromediante il portale di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 29settembre 2014. Qualora entro novantagiorni dall’avvio del procedimento di ac-quisizione del personale per mobilità nonsia possibile procedere con le modalità dicui al periodo precedente, l’acquisizionedel personale proveniente dagli enti diarea vasta è effettuata mediante proceduredi mobilità volontaria semplificate pre-scindendo dall’assenso dell’amministra-zione di appartenenza.

447. Le unità di personale che transi-tano presso il Ministero della giustizia ai

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sensi dei commi 444, 445 e 446 sonoportate a scomputo del personale sopran-numerario adibito alle funzioni non fon-damentali degli enti di area vasta.

448. È fatto salvo quanto previsto dal-l’articolo 7, comma 9-quinquies, del de-creto-legge 19 giugno 2015, n. 78, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto2015, n. 125.

449. Al fine di razionalizzare i costiconseguenti alla violazione del termine diragionevole durata dei processi, al capo IIdella legge 24 marzo 2001, n. 89, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2 sono premessi i se-guenti:

« ART. 1-bis. – (Rimedi all’irragionevoledurata del processo). – 1. La parte di unprocesso ha diritto a esperire rimedi pre-ventivi alla violazione della Convenzioneper la salvaguardia dei diritti dell’uomo edelle libertà fondamentali, ratificata aisensi della legge 4 agosto 1955, n. 848,sotto il profilo del mancato rispetto deltermine ragionevole di cui all’articolo 6,paragrafo 1, della Convenzione stessa.

2. Chi, pur avendo esperito i rimedipreventivi di cui all’articolo 1-ter, ha su-bìto un danno patrimoniale o non patri-moniale a causa dell’irragionevole duratadel processo ha diritto ad una equa ripa-razione.

ART. 1-ter. – (Rimedi preventivi). – 1. Aifini della presente legge, nei processi civilicostituisce rimedio preventivo a normadell’articolo 1-bis, comma 1, l’introduzionedel giudizio nelle forme del procedimentosommario di cognizione di cui agli articoli702-bis e seguenti del codice di proceduracivile. Costituisce altresì rimedio preven-tivo formulare richiesta di passaggio dalrito ordinario al rito sommario a normadell’articolo 183-bis del codice di proce-dura civile, entro l’udienza di trattazione ecomunque almeno sei mesi prima chesiano trascorsi i termini di cui all’articolo2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non siapplica il rito sommario di cognizione, ivicomprese quelle in grado di appello, co-

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stituisce rimedio preventivo proporreistanza di decisione a seguito di tratta-zione orale a norma dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, al-meno sei mesi prima che siano trascorsi itermini di cui all’articolo 2, comma 2-bis.

2. L’imputato e le altre parti del pro-cesso penale hanno diritto di depositare,personalmente o a mezzo di procuratorespeciale, un’istanza di accelerazione al-meno sei mesi prima che siano trascorsi itermini di cui all’articolo 2, comma 2-bis.

3. Nei giudizi dinanzi al giudice ammi-nistrativo costituisce rimedio preventivo lapresentazione dell’istanza di prelievo dicui all’articolo 71, comma 2, del codice delprocesso amministrativo, di cui al decretolegislativo 2 luglio 2010, n. 104, almeno seimesi prima che siano trascorsi i termini dicui all’articolo 2, comma 2-bis.

4. Nel procedimento contabile davantialla Corte dei conti il presunto responsa-bile ha diritto di depositare, personal-mente o a mezzo di procuratore speciale,un’istanza di accelerazione, almeno seimesi prima che siano trascorsi i termini dicui all’articolo 2, comma 2-bis.

5. La parte dei giudizi di natura pen-sionistica dinanzi alla Corte dei conti hadiritto di depositare, personalmente o amezzo di procuratore speciale, un’istanzadi accelerazione, almeno sei mesi primache siano trascorsi i termini di cui all’ar-ticolo 2, comma 2-bis.

6. Nei giudizi davanti alla Corte dicassazione la parte ha diritto a depositareun’istanza di accelerazione almeno duemesi prima che siano trascorsi i termini dicui all’articolo 2, comma 2-bis.

7. Restano ferme le disposizioni chedeterminano l’ordine di priorità nella trat-tazione dei procedimenti »;

b) all’articolo 2, il comma 1 è sosti-tuito dal seguente:

« 1. È inammissibile la domanda diequa riparazione proposta dal soggetto chenon ha esperito i rimedi preventivi all’ir-ragionevole durata del processo di cuiall’articolo 1-ter »;

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c) all’articolo 2, il comma 2-quinquiesè sostituito dal seguente:

« 2-quinquies. Non è riconosciuto alcunindennizzo:

a) in favore della parte che ha agitoo resistito in giudizio consapevole dellainfondatezza originaria o sopravvenutadelle proprie domande o difese, anchefuori dai casi di cui all’articolo 96 delcodice di procedura civile;

b) nel caso di cui all’articolo 91,primo comma, secondo periodo, del codicedi procedura civile;

c) nel caso di cui all’articolo 13,comma 1, primo periodo, del decreto le-gislativo 4 marzo 2010, n. 28;

d) in ogni altro caso di abuso deipoteri processuali che abbia determinatouna ingiustificata dilazione dei tempi delprocedimento »;

d) all’articolo 2, dopo il comma2-quinquies sono aggiunti i seguenti:

« 2-sexies. Si presume insussistente ilpregiudizio da irragionevole durata delprocesso, salvo prova contraria, nel ca-so di:

a) dichiarazione di intervenuta pre-scrizione del reato, limitatamente all’im-putato;

b) contumacia della parte;

c) estinzione del processo per ri-nuncia o inattività delle parti ai sensi degliarticoli 306 e 307 del codice di proceduracivile e dell’articolo 84 del codice delprocesso amministrativo, di cui al decretolegislativo 2 luglio 2010, n. 104;

d) perenzione del ricorso ai sensidegli articoli 81 e 82 del codice del pro-cesso amministrativo, di cui al decretolegislativo 2 luglio 2010, n. 104;

e) mancata presentazione della do-manda di riunione nel giudizio ammini-strativo presupposto, in pendenza di giu-dizi dalla stessa parte introdotti e ricor-rendo le condizioni di cui all’articolo 70del codice del processo amministrativo, di

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cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,n. 104;

f) introduzione di domande nuove,connesse con altre già proposte, con ri-corso separato, pur ricorrendo i presup-posti per i motivi aggiunti di cui all’arti-colo 43 del codice del processo ammini-strativo, di cui al decreto legislativo 2luglio 2010, n. 104, salvo che il giudiceamministrativo disponga la separazionedei processi;

g) irrisorietà della pretesa o delvalore della causa, valutata anche in re-lazione alle condizioni personali dellaparte.

2-septies. Si presume parimenti insus-sistente il danno quando la parte haconseguito, per effetto della irragionevoledurata del processo, vantaggi patrimonialieguali o maggiori rispetto alla misuradell’indennizzo altrimenti dovuto »;

e) all’articolo 2-bis, il comma 1 èsostituito dal seguente:

« 1. Il giudice liquida a titolo di equariparazione, di regola, una somma di de-naro non inferiore a euro 400 e nonsuperiore a euro 800 per ciascun anno, ofrazione di anno superiore a sei mesi, cheeccede il termine ragionevole di durata delprocesso. La somma liquidata può essereincrementata fino al 20 per cento per glianni successivi al terzo e fino al 40 percento per gli anni successivi al settimo »;

f) all’articolo 2-bis, dopo il comma 1sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. La somma può essere diminuitafino al 20 per cento quando le parti delprocesso presupposto sono più di dieci efino al 40 per cento quando le parti delprocesso sono più di cinquanta.

1-ter. La somma può essere diminuitafino a un terzo in caso di integrale rigettodelle richieste della parte ricorrente nelprocedimento cui la domanda di equariparazione si riferisce.

1-quater. L’indennizzo è riconosciutouna sola volta in caso di riunione di piùgiudizi presupposti che coinvolgono lastessa parte. La somma liquidata può

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essere incrementata fino al 20 per centoper ciascun ricorso riunito, quando lariunione è disposta su istanza di parte »;

g) all’articolo 3, il comma 1 è sosti-tuito dal seguente:

« 1. La domanda di equa riparazione sipropone con ricorso al presidente dellacorte d’appello del distretto in cui ha sedeil giudice innanzi al quale si è svolto ilprimo grado del processo presupposto. Siapplica l’articolo 125 del codice di proce-dura civile »;

h) all’articolo 3, comma 4, dopo ilprimo periodo è inserito il seguente: « Nonpuò essere designato il giudice del pro-cesso presupposto »;

i) al comma 7 dell’articolo 3, dopo leparole: « delle risorse disponibili » sonoaggiunte le seguenti: « nel relativo capitolo,fatto salvo il ricorso al conto sospeso »;

l) dopo l’articolo 5-quinquies è inse-rito il seguente:

« ART. 5-sexies. – (Modalità di paga-mento). – 1. Al fine di ricevere il paga-mento delle somme liquidate a normadella presente legge, il creditore rilasciaall’amministrazione debitrice una dichia-razione, ai sensi degli articoli 46 e 47 deltesto unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445, attestante la mancata riscossionedi somme per il medesimo titolo, l’eserci-zio di azioni giudiziarie per lo stessocredito, l’ammontare degli importi chel’amministrazione è ancora tenuta a cor-rispondere, la modalità di riscossione pre-scelta ai sensi del comma 9 del presentearticolo, nonché a trasmettere la docu-mentazione necessaria a norma dei decretidi cui al comma 3.

2. La dichiarazione di cui al comma 1ha validità semestrale e deve essere rin-novata a richiesta della pubblica ammini-strazione.

3. Con decreti del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze e del Ministero dellagiustizia, da emanare entro il 30 ottobre2016, sono approvati i modelli di dichia-razione di cui al comma 1 ed è individuata

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la documentazione da trasmettere all’am-ministrazione debitrice ai sensi del pre-detto comma 1. Le amministrazioni pub-blicano nei propri siti istituzionali la mo-dulistica di cui al periodo precedente.

4. Nel caso di mancata, incompleta oirregolare trasmissione della dichiarazioneo della documentazione di cui ai commiprecedenti, l’ordine di pagamento non puòessere emesso.

5. L’amministrazione effettua il paga-mento entro sei mesi dalla data in cuisono integralmente assolti gli obblighi pre-visti ai commi precedenti. Il termine di cuial periodo precedente non inizia a decor-rere in caso di mancata, incompleta oirregolare trasmissione della dichiarazioneovvero della documentazione di cui aicommi precedenti.

6. L’amministrazione esegue, ove pos-sibile, i provvedimenti per intero. L’ero-gazione degli indennizzi agli aventi dirittoavviene nei limiti delle risorse disponibilisui pertinenti capitoli di bilancio, fattosalvo il ricorso ad anticipazioni di tesore-ria mediante pagamento in conto sospeso,la cui regolarizzazione avviene a carico delfondo di riserva per le spese obbligatorie,di cui all’articolo 26 della legge 31 dicem-bre 2009, n. 196.

7. Prima che sia decorso il termine dicui al comma 5, i creditori non possonoprocedere all’esecuzione forzata, alla no-tifica dell’atto di precetto, né proporrericorso per l’ottemperanza del provvedi-mento.

8. Qualora i creditori di somme liqui-date a norma della presente legge propon-gano l’azione di ottemperanza di cui altitolo I del libro quarto del codice delprocesso amministrativo, di cui al decretolegislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudiceamministrativo nomina, ove occorra, com-missario ad acta un dirigente dell’ammi-nistrazione soccombente, con esclusionedei titolari di incarichi di Governo, deicapi dipartimento e di coloro che rico-prono incarichi dirigenziali generali. Icompensi riconosciuti al commissario adacta rientrano nell’onnicomprensività dellaretribuzione dei dirigenti.

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9. Le operazioni di pagamento dellesomme dovute a norma della presentelegge si effettuano mediante accredita-mento sui conti correnti o di pagamentodei creditori. I pagamenti per cassa o pervaglia cambiario non trasferibile sono pos-sibili solo se di importo non superiore a1.000 euro.

10. Nei casi di riscossione per cassa otramite vaglia cambiario il creditore puòdelegare all’incasso un legale rappresen-tante con il rilascio di procura speciale.

11. Nel processo di esecuzione forzata,anche in corso, non può essere disposto ilpagamento di somme o l’assegnazione dicrediti in favore dei creditori di sommeliquidate a norma della presente legge incaso di mancato, incompleto o irregolareadempimento degli obblighi di comunica-zione. La disposizione di cui al presentecomma si applica anche al pagamentocompiuto dal commissario ad acta.

12. I creditori di provvedimenti notifi-cati anteriormente all’emanazione dei de-creti di cui al comma 3 trasmettono ladichiarazione e la documentazione di cuiai commi precedenti avvalendosi della mo-dulistica presente nei siti istituzionali delleamministrazioni. Le dichiarazioni com-plete e regolari, già trasmesse alla data dientrata in vigore del presente articolo,conservano validità anche in deroga aldisposto dei commi 9 e 10 »;

m) all’articolo 6, dopo il comma 2sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Nei processi la cui durata al 31ottobre 2016 ecceda i termini ragionevolidi cui all’articolo 2, comma 2-bis, e inquelli assunti in decisione alla stessa datanon si applica il comma 1 dell’articolo 2.

2-ter. Il comma 2 dell’articolo 54 deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, come modificato dal-l’articolo 3, comma 23, dell’allegato 4 aldecreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, siapplica solo nei processi amministrativi lacui durata al 31 ottobre 2016 ecceda itermini di cui all’articolo 2, comma 2-bis ».

450. Al codice del processo ammini-strativo, di cui al decreto legislativo 2

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luglio 2010, n. 104, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) all’articolo 114, comma 4, letterae), sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-role: « . Nei giudizi di ottemperanza aventiad oggetto il pagamento di somme didenaro, la penalità di mora di cui al primoperiodo decorre dal giorno della comuni-cazione o notificazione dell’ordine di pa-gamento disposto nella sentenza di ottem-peranza; detta penalità non può conside-rarsi manifestamente iniqua quando è sta-bilita in misura pari agli interessi legali »;

b) dopo l’articolo 71 è inserito ilseguente:

« ART. 71-bis. – (Effetti dell’istanza diprelievo). – 1. A seguito dell’istanza di cuial comma 2 dell’articolo 71, il giudice,accertata la completezza del contradditto-rio e dell’istruttoria, sentite sul punto leparti costituite, può definire, in camera diconsiglio, il giudizio con sentenza in formasemplificata ».

451. Al decreto-legge 21 giugno 2013,n. 69, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) all’articolo 62, comma 2, dopo leparole: « in unico grado » sono aggiunte leseguenti: « , fatta eccezione per quelli dicui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 »;

b) all’articolo 68, comma 2, è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: « Ildecreto di cui all’articolo 3, comma 5,della legge 24 marzo 2001, n. 89, è com-putato nella misura di un ottavo di prov-vedimento ai fini del raggiungimento dellasoglia di cui al periodo precedente »;

c) all’articolo 72, comma 2, è ag-giunto, in fine, il seguente periodo:« Quando il provvedimento è costituito daldecreto di cui all’articolo 3, comma 5,della legge 24 marzo 2001, n. 89, l’inden-nità è dovuta nella misura di euro 25 perciascun decreto ».

452. All’articolo 10, comma 12-vicies,del decreto-legge 31 dicembre 2014,

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n. 192, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole:« dalla conclusione del procedimento pe-nale instaurato per i medesimi fatti edefinito con sentenza anteriore alla datadi entrata in vigore del decreto legislativo29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coin-volgimento del medesimo soggetto obbli-gato a titolo di dolo o colpa » sono sosti-tuite dalle seguenti: « dal procedimentopenale instaurato per i medesimi fattiaccaduti anteriormente alla data di en-trata in vigore del decreto legislativo 29marzo 2010, n. 48, non sia derivata unasentenza di condanna passata in giudicatoin cui sia riconosciuto dolo o colpa graveper il medesimo soggetto obbligato ».

453. Per favorire la gestione finanziariadegli interventi finanziati dalle risorse eu-ropee, dal 1° gennaio 2016 le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzanopossono istituire un proprio organismostrumentale di cui all’articolo 1, comma 2,lettera b), del decreto legislativo 23 giugno2011, n. 118, dotato di autonomia gestio-nale e contabile, denominato « organismostrumentale per gli interventi europei »,avente ad oggetto esclusivo la gestionedegli interventi europei.

454. La legge regionale e provincialeche provvede all’istituzione dell’organismostrumentale per gli interventi europei di-sciplina i rapporti tra la regione e leprovince autonome di Trento e di Bolzanoe l’organismo strumentale nel rispettodelle disposizioni del decreto legislativon. 118 del 2011 e dispone il trasferimentoall’organismo di tutti i crediti regionaliriguardanti le risorse europee e di cofi-nanziamento nazionale e di tutti i debitiregionali agli aventi diritto riguardanti gliinterventi europei, risultanti da obbliga-zioni giuridicamente perfezionate. L’even-tuale differenza positiva tra i debiti e icrediti trasferiti costituisce debito dellaregione o della provincia autonoma neiconfronti dell’organismo regionale.

455. Il patrimonio degli organismi stru-mentali di cui al comma 453 è costituitosolo dall’eventuale fondo di cassa, da cre-diti e da debiti concernenti gli interventieuropei. Per lo svolgimento della propria

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attività gli organismi strumentali si avval-gono dei beni e del personale delle regionio delle province autonome che garanti-scono l’equilibrio finanziario, economico epatrimoniale del proprio organismo stru-mentale per gli interventi europei.

456. La gestione degli organismi stru-mentali per gli interventi europei si avvaledi conti di tesoreria unica appositamenteistituiti, intestati agli organismi e funzio-nanti secondo le modalità di cui all’arti-colo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997,n. 279, e successive modificazioni, e dicorrispondenti conti correnti istituitipresso i tesorieri delle regioni e delleprovince autonome di Trento e di Bolzano.

457. Il Fondo di rotazione per l’attua-zione delle politiche comunitarie di cuiall’articolo 5 della legge 16 aprile 1987,n. 183, versa le risorse europee e quelle dicofinanziamento nazionale destinate alleregioni o alle province autonome di Trentoe di Bolzano, nonché le altre risorse aproprio carico, nei conti di tesoreria unicadi cui al comma 456. Fino al perduraredella sospensione della tesoreria unicamista, disposta dall’articolo 35, comma 8,del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,convertito, con modificazioni, dalla legge24 marzo 2012, n. 27, e prorogata dall’ar-ticolo 1, comma 395, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190, nei medesimi contidi tesoreria unica affluiscono le risorserelative al cofinanziamento regionale deglistessi interventi.

458. Gli organismi strumentali per gliinterventi europei trasmettono quotidiana-mente alla banca dati SIOPE di cui all’ar-ticolo 14, comma 6, della legge 31 dicem-bre 2009, n. 196, tramite i propri tesorieri,i dati codificati concernenti tutti gli incassie i pagamenti effettuati, secondo le mo-dalità previste per le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano. I teso-rieri non possono accettare disposizioni dipagamento prive della codificazione uni-forme.

459. In attuazione della legge regionalee provinciale di cui al comma 454, laregione e la provincia autonoma registranonelle proprie scritture patrimoniali e fi-nanziarie il trasferimento dei debiti e dei

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crediti trasferiti all’organismo strumentaleper gli interventi europei. Il trasferimentodei crediti e dei debiti esigibili al 31dicembre 2015 è registrato nel bilancio diprevisione 2016-2018, iscrivendo tra glistanziamenti relativi all’esercizio 2016 leentrate e le spese per trasferimenti da everso l’organismo strumentale, per lostesso importo, pari al maggior valore trai residui attivi e passivi trasferiti, ed ef-fettuando le necessarie regolarizzazionicontabili con i residui attivi e passivi.L’eventuale differenza tra i residui passivie attivi concorre alla determinazione deldebito o del credito della regione o dellaprovincia autonoma nei confronti dell’or-ganismo strumentale, esigibile nell’eserci-zio 2016. Al fine di garantire il rispetto delprincipio della competenza finanziaria dicui all’allegato 1 al decreto legislativo 23giugno 2011, n. 118, il trasferimento deicrediti e dei debiti regionali esigibili nel-l’esercizio 2016 e nei successivi è registratocancellando dalle scritture contabili ri-guardanti ciascun esercizio i relativi ac-certamenti e impegni e registrando l’im-pegno per trasferimenti all’organismostrumentale per gli interventi europei, diimporto pari alla differenza tra gli impe-gni e gli accertamenti cancellati nell’eser-cizio. I crediti e i debiti cancellati dallaregione o dalla provincia autonoma sonoregistrati dall’organismo strumentale pergli interventi europei. L’organismo stru-mentale per gli interventi europei accertale entrate derivanti dai trasferimenti dallaregione e dalla provincia autonoma a se-guito dei correlati impegni della regione edella provincia autonoma.

460. I controlli delle sezioni regionalidella Corte dei conti previsti dall’articolo 1del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,convertito, con modificazioni, dalla legge 7dicembre 2012, n. 213, si estendono ancheagli organismi strumentali delle regioni dicui all’articolo 1, comma 2, lettera b), deldecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

461. I fondi esistenti sulle contabilitàaperte ai sensi del comma 456, nonchésulle contabilità presso la tesoreria stataleintestate al Ministero dell’economia e dellefinanze, destinati in favore degli interventi

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cofinanziati dall’Unione europea, degli in-terventi complementari alla programma-zione europea, ivi compresi quelli di cui alPiano di azione coesione, degli interventifinanziati con il Fondo per lo sviluppo e lacoesione di cui all’articolo 1, comma 703,della legge n. 190 del 2014, nonché i fondidepositati sulle contabilità speciali di cuiall’articolo 1, comma 671, della predettalegge 23 dicembre 2014, n. 190, a dispo-sizione delle Amministrazioni centralidello Stato e delle agenzie dalle stessevigilate, non sono soggetti ad esecuzioneforzata. Sui fondi depositati sui conti ditesoreria e sulle contabilità speciali, comeindividuati dal comma 456, non sono am-messi atti di sequestro o di pignoramentopresso le sezioni di tesoreria dello Stato, apena di nullità rilevabile anche d’ufficio.Gli atti di sequestro o di pignoramentoeventualmente notificati non determinanoobbligo di accantonamento da parte dellesezioni medesime.

462. All’articolo 1 della legge 23 dicem-bre 2014, n. 190, il comma 671 è sostituitodal seguente:

« 671. Al fine di accelerare e semplifi-care l’iter dei pagamenti riguardanti gliinterventi cofinanziati dall’Unione europeae gli interventi di azione e coesione com-plementari alla programmazione del-l’Unione europea, a titolarità delle Ammi-nistrazioni centrali dello Stato ovvero diagenzie dalle stesse vigilate, il Fondo dirotazione di cui all’articolo 5 della legge 16aprile 1987, n. 183, provvede alle eroga-zioni a proprio carico, riguardanti i pre-detti interventi, anche mediante versa-menti nelle apposite contabilità specialiistituite presso ciascuna amministrazioneo agenzia titolare degli interventi stessi ».

463. All’articolo 1, comma 243, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo leparole: « a titolarità delle Amministrazionicentrali dello Stato » sono inserite le se-guenti: « nonché delle regioni e delle pro-vince autonome di Trento e di Bolzano ».Alle anticipazioni concesse dalle ammini-strazioni titolari di interventi cofinanziatidall’Unione europea in favore di soggetti

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privati, a valere sulle quote di cofinanzia-mento nazionale, si applica il dispostodell’articolo 131, paragrafo 4, lettera a),del regolamento (UE) n. 1303/2013 delParlamento europeo e del Consiglio, del 17dicembre 2013, senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.L’articolo 56, comma 2, della legge 6febbraio 1996, n. 52, è abrogato.

464. Al recupero delle somme dovuteda beneficiari situati sul territorio italianoriguardanti i programmi di cooperazioneterritoriale europea aventi Autorità di ge-stione estera si provvede ai sensi dell’ar-ticolo 6, comma 3, della legge 16 aprile1987, n. 183. Con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze, previa intesacon la Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, daadottare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonostabilite le modalità di recupero di cui alprecedente periodo.

465. Al fine di assicurare il completa-mento dei progetti inseriti nella program-mazione dei fondi strutturali europei2007/2013, non conclusi alla data del 31dicembre 2015, sentita l’Agenzia per lacoesione territoriale, la Presidenza delConsiglio dei ministri – Dipartimento perle politiche di coesione, di concerto con ilMinistero dell’economia e delle finanze,previa ricognizione delle esigenze di finan-ziamento presso le amministrazioni tito-lari dei progetti stessi, presenta al CIPE,entro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, una propo-sta di utilizzo delle risorse previste dalladelibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio2015, per l’attuazione dei programmi diazione e coesione, complementari alla pro-grammazione europea. L’assegnazione di-sposta in favore di amministrazioni chenon dispongono di risorse per l’attuazionedei programmi di azione e coesione èreintegrata alla dotazione dei medesimiprogrammi, da parte del CIPE, a valeresulle risorse del Fondo per lo sviluppo e lacoesione per gli anni successivi al 2016.

466. Qualora nell’ambito della pro-grammazione del Fondo per lo sviluppo e

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la coesione 2007-2013 si renda necessarial’approvazione di una variante urbanistica,ovvero l’espletamento di procedure VAS oVIA, il termine del 31 dicembre 2015 perl’assunzione di obbligazioni giuridica-mente vincolanti è prorogato al 31 dicem-bre 2016.

467. Il regime di proroga di cui alcomma 466 non comporta sanzioni qua-lora l’obbligazione giuridicamente vinco-lante sia assunta entro il termine del 30giugno 2016. L’assunzione di obbligazionigiuridicamente vincolanti nel semestre 1o

luglio-31 dicembre 2016 comporta, invece,la sanzione complessiva dell’1,5 per centodel finanziamento totale concesso.

468. La mancata assunzione di obbli-gazioni giuridicamente vincolanti nel ter-mine prorogato di cui al comma 466determina la definitiva revoca del finan-ziamento.

469. La dotazione del fondo di cuiall’articolo 41-bis, comma 1, della legge 24dicembre 2012, n. 234, è incrementata di50 milioni di euro per l’anno 2016 e di 100milioni di euro annui per il periodo 2017-2020.

470. All’articolo 43 della legge 24 di-cembre 2012, n. 234, il comma 9-bis èsostituito dal seguente:

« 9-bis. Ai fini della tempestiva esecu-zione delle sentenze di condanna resedalla Corte di giustizia dell’Unione euro-pea ai sensi dell’articolo 260, paragrafi 2 e3, del Trattato sul funzionamento del-l’Unione europea, al pagamento degli onerifinanziari derivanti dalle predette sentenzesi provvede a carico del fondo di cuiall’articolo 41-bis, comma 1, della presentelegge, nel limite massimo di 50 milioni dieuro per l’anno 2016 e di 100 milioni dieuro annui per il periodo 2017-2020. Afronte dei pagamenti effettuati, il Mini-stero dell’economia e delle finanze attiva ilprocedimento di rivalsa a carico delleamministrazioni responsabili delle viola-zioni che hanno determinato le sentenzedi condanna, anche con compensazionecon i trasferimenti da effettuare da partedello Stato in favore delle amministrazionistesse ».

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471. All’articolo 41 della legge 24 di-cembre 2012, n. 234, dopo il comma 2sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Nel caso di violazione dellanormativa europea accertata con sentenzadella Corte di giustizia dell’Unione euro-pea di condanna al pagamento di sanzionia carico della Repubblica italiana, ove perprovvedere ai dovuti adempimenti si rendanecessario procedere all’adozione di unamolteplicità di atti anche collegati tra loro,il Presidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro competente per ma-teria, sentiti gli enti inadempienti, assegnaa questi ultimi termini congrui per l’ado-zione di ciascuno dei provvedimenti e attinecessari. Decorso inutilmente anche unosolo di tali termini, il Consiglio dei mini-stri, sentito il soggetto interessato, su pro-posta del Presidente del Consiglio dei mi-nistri e del Ministro competente per ma-teria, adotta i provvedimenti necessari,anche normativi, ovvero nomina un appo-sito commissario. Alla riunione del Con-siglio dei ministri è invitato il Presidentedella Giunta regionale della regione inte-ressata al provvedimento.

2-ter. Al commissario, nominato aisensi del comma 2-bis, è attribuita, oveoccorra, la facoltà di avvalersi delle strut-ture e degli uffici regionali, degli ufficitecnici e amministrativi dei comuni, delleprovince e delle città metropolitane ».

472. Piena e diretta esecuzione è dataalla decisione 2014/335/UE, Euratom delConsiglio, del 26 maggio 2014, relativa alsistema delle risorse proprie dell’Unioneeuropea, a decorrere dalla data della suaentrata in vigore, in conformità a quantodisposto dall’articolo 11, terzo comma,della decisione stessa.

473. All’articolo 36, comma 1, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 234, le parole:« decreto adottato ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400, dal Ministro competente per ma-teria » sono sostituite dalle seguenti: « de-creto del Ministro competente per mate-ria ».

474. I Piani operativi POR e PON delFondo sociale europeo (FSE) e del Fondo

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europeo di sviluppo regionale (FESR),rientranti nella programmazione dei fondistrutturali europei 2014/2020, si intendonoestesi anche ai liberi professionisti, inquanto equiparati alle piccole e medieimprese come esercenti attività economica,a prescindere dalla forma giuridica rive-stita, dal titolo I dell’allegato alla racco-mandazione 2013/361/CE della Commis-sione, del 6 maggio 2013, e dall’articolo 2,punto 28), del regolamento (UE) n. 303/2013 del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 17 dicembre 2013, ed espressa-mente individuati, dalle Linee d’azione perle libere professioni del Piano d’azioneimprenditorialità 2020, come destinatari atutti gli effetti dei fondi europei stanziatifino al 2020, sia diretti che erogati tramiteStati e regioni.

475. Al fine di contribuire alla costitu-zione delle piattaforme di investimentopreviste dal regolamento (UE) 2015/1017del Parlamento europeo e del Consiglio,del 25 giugno 2015, le operazioni finan-ziarie delle piattaforme di investimentoammissibili al Fondo europeo per gli in-vestimenti strategici (FEIS) promosse dal-l’istituto nazionale di promozione di cui alcomma 479, possono essere assistite dallagaranzia dello Stato. La garanzia delloStato è onerosa, a prima richiesta, espli-cita, incondizionata e irrevocabile.

476. Le piattaforme di investimentoammissibili alla garanzia dello Stato sonoapprovate con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, d’intesa con iMinistri interessati.

477. Con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze sono stabiliti criteri,modalità e condizioni per la concessionedella garanzia di cui ai commi da 475 a482.

478. È istituito nello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanzeun fondo a copertura delle garanzie delloStato concesse ai sensi dei commi da 475a 482, con una dotazione iniziale di 200milioni di euro per l’anno 2016. È auto-rizzata allo scopo l’istituzione di un ap-posito conto corrente di tesoreria. La do-tazione del fondo può essere incrementatamediante versamento di contributi da

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parte delle amministrazioni statali e deglienti territoriali secondo modalità stabilitecon il decreto di cui al comma 477, ovveroattraverso la procedura prevista dalcomma 497.

479. La Cassa depositi e prestiti S.p.A.ha la qualifica di istituto nazionale dipromozione, come definito dall’articolo 2,numero 3), del citato regolamento (UE)2015/1017, relativo al FEIS, secondoquanto previsto nella comunicazione(COM (2015) 361 final) della Commissione,del 22 luglio 2015.

480. In ragione della qualifica di cui alcomma 479, la Cassa depositi e prestitiS.p.A. è abilitata a svolgere le attività degliistituti nazionali di promozione previstedal regolamento (UE) 2015/1017, nonché icompiti previsti dal regolamento (UE)n. 1303/2013 del Parlamento europeo edel Consiglio, del 17 dicembre 2013, re-cante disposizioni comuni sui fondi strut-turali e di investimento europei (FondiSIE), e dal regolamento (UE, EURATOM)n. 966/2012 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 25 ottobre 2012, recante leregole finanziarie applicabili al bilanciogenerale dell’Unione.

481. La Cassa depositi e prestiti S.p.A.può impiegare le risorse della gestioneseparata di cui all’articolo 5, comma 8, deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2003, n. 326, per contribuirea realizzare gli obiettivi del FEIS, tral’altro, mediante il finanziamento di piat-taforme d’investimento e di singoli progettiai sensi del regolamento (UE) 2015/1017,nel rispetto della disciplina dell’Unioneeuropea sugli aiuti di Stato.

482. Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.e a società dalla stessa controllate possonoessere affidati i compiti di esecuzione deglistrumenti finanziari destinatari dei FondiSIE, di cui al regolamento (UE,EURATOM) n. 966/2012 e al regolamento(UE) n. 1303/2013, in forza di un mandatodella Commissione europea ovvero me-diante affidamenti da parte delle autoritàdi gestione.

483. È istituito presso Terna Spa unfondo di garanzia nel quale confluiscono

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le somme, determinate in misura pari a 1euro/MWh per anno, che i soggetti aggiu-dicatari ovvero cessionari della potenzaassegnata che abbiano assunto l’impegnocon Terna Spa di finanziamento delleopere di cui all’articolo 32 della legge 23luglio 2009, n. 99, sono tenuti a versarefino all’entrata in servizio di ciascun in-terconnector, in aggiunta ai corrispettivi,determinati dall’Autorità per l’energiaelettrica, il gas e il sistema idrico ai sensidell’articolo 32, comma 6, della legge 23luglio 2009, n. 99, che gli stessi ricono-scono a Terna Spa per l’esecuzione deicontratti di approvvigionamento. Dettofondo interviene esclusivamente a garanziadegli impegni assunti per il finanziamentodi ciascun interconnector. Le somme ver-sate nel fondo di garanzia non possonoessere distratte dalla destinazione prevista,né essere soggette ad azioni ordinarie,cautelari o conservative da parte dei cre-ditori dei soggetti di cui al presentecomma ovvero di Terna Spa. Rispetto adette somme non opera la compensazionelegale e giudiziale e non può essere pat-tuita la compensazione volontaria. In casodi mancato utilizzo, in tutto o in parte, delfondo, al termine del periodo di esenzione,lo stesso è redistribuito, per la parteresidua, ai soggetti di cui al presentecomma, in proporzione alle quote di ri-spettiva competenza. I criteri e le modalitàdi gestione del fondo sono disciplinati condecreto del Ministro dello sviluppo econo-mico.

484. Al fine di completare la realizza-zione delle nuove infrastrutture di inter-connessione con l’estero nella forma diinterconnector di cui all’articolo 32 dellalegge 23 luglio 2009, n. 99, il periodofissato al comma 6 dello stesso articolo èesteso al 31 dicembre 2021, secondo lemodalità di cui ai commi da 485 a 488, afavore dei soggetti aggiudicatari ovverocessionari, di cui al comma 483, a pre-scindere dalla originaria frontiera di as-segnazione, per la capacità di interconnes-sione di cui all’articolo 32, comma 1, dellalegge 23 luglio 2009, n. 99, come incre-mentata ai sensi dell’articolo 2 del decre-to-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito,

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con modificazioni, dalla legge 22 marzo2010, n. 41, e limitatamente alla quota dicapacità non ancora in esercizio.

485. I soggetti di cui al comma 483sono tenuti a sottoscrivere il contratto dimandato per la costruzione e l’eserciziodell’interconnector di cui al medesimocomma entro novanta giorni dal rilasciodell’esenzione, ai sensi del decreto delMinistro delle attività produttive 21 otto-bre 2005, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 256 del 3 novembre 2005, a penadi decadenza dal diritto di cui al comma484, con obbligo di restituire quanto go-duto e ferme restando le eventuali obbli-gazioni assunte nei confronti di Terna Spa.

486. Al comma 3 dell’articolo 32 dellalegge 21 luglio 2009, n. 99, le parole:« durata pari a venti anni » sono sostituitedalle seguenti: « durata fino a venti anni ».Al comma 6 dello stesso articolo 32, laparola: « ventennale » è soppressa.

487. Al comma 4 dell’articolo 32 dellalegge 23 luglio 2009, n. 99, le parole:« trentasei mesi » sono sostituite dalle se-guenti: « quarantotto mesi ».

488. Per tutto quanto non espressa-mente previsto dai commi da 483 a 487,trova applicazione l’articolo 32 della leggen. 99 del 2009.

489. L’organo commissariale di ILVAS.p.A., al fine esclusivo dell’attuazione edella realizzazione del piano delle misuree delle attività di tutela ambientale esanitaria dell’impresa in amministrazionestraordinaria e, nei limiti delle disponi-bilità residue, di interventi volti alla tu-tela della sicurezza e della salute, nonchédi ripristino e di bonifica ambientale, nelrispetto della normativa dell’Unione eu-ropea in materia, è autorizzato a con-trarre finanziamenti per un ammontarecomplessivo fino a 800 milioni di euro,assistiti dalla garanzia dello Stato. Ilpredetto finanziamento costituisce antici-pazione finanziaria sui fondi raccolti aseguito della emissione del prestito ob-bligazionario di cui all’articolo 3 del de-creto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 4marzo 2015, n. 20, in prededuzione ri-spetto agli altri debiti, ai sensi dell’arti-

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colo 111, primo comma, numero 1), delregio decreto 16 marzo 1942, n. 267, esuccessive modificazioni. La garanziadello Stato è onerosa, a prima richiesta,esplicita, incondizionata e irrevocabile.Allo scopo, la dotazione del Fondo di cuiall’articolo 3, comma 1-ter, del citatodecreto-legge n. 1 del 2015 è incremen-tata di 400 milioni di euro medianteutilizzo delle disponibilità in conto resi-dui del fondo di cui all’articolo 37,comma 6, del decreto-legge 24 aprile2014, n. 66, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Ladisposizione di cui al presente commaentra in vigore il giorno stesso dellapubblicazione nella Gazzetta Ufficialedella presente legge. Il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze è autorizzato adapportare le occorrenti variazioni di bi-lancio anche in conto residui.

490. All’articolo-2-bis, comma 2-bis, deldecreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 4marzo 2015, n. 20, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) al primo periodo sono premessi iseguenti: « Con decreto del Ministro dellosviluppo economico, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze,possono essere definiti, ai fini dell’accessoalla garanzia del Fondo, appositi criteri divalutazione economico-finanziaria dellepiccole e medie imprese di cui al comma1, che tengano conto delle caratteristiche edei particolari fabbisogni delle predetteimprese. Gli specifici criteri di valutazione,che escludono il rilascio della garanzia perle imprese che non presentino adeguatecapacità di rimborso del finanziamentobancario da garantire nonché per le im-prese in difficoltà ai sensi di quanto pre-visto dalla vigente disciplina dell’Unioneeuropea, sono applicati per un periodonon superiore a dodici mesi dalla data dipubblicazione del citato decreto, fermorestando il limite di euro 35.000.000 di cuial comma 1 »;

b) l’ultimo periodo è soppresso.

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491. All’articolo 27 del decreto legisla-tivo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma2 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 2-bis. Per le imprese di cui all’articolo2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre2003, n. 347, convertito, con modificazioni,dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la du-rata dei programmi di cui al comma 2 delpresente articolo può essere autorizzata dalMinistro dello sviluppo economico fino adun massimo di quattro anni ».

492. Al fine di favorire il miglioramentodelle condizioni di salute e sicurezza neiluoghi di lavoro, con effetto dal 1° gen-naio 2016, presso l’Istituto nazionale perl’assicurazione contro gli infortuni sul la-voro (INAIL) è istituito un fondo con ladotazione di 45 milioni di euro per l’anno2016 e di 35 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2017. Il fondo è de-stinato a finanziare gli investimenti perl’acquisto o il noleggio con patto di ac-quisto di trattori agricoli o forestali o dimacchine agricole e forestali, caratteriz-zati da soluzioni innovative per l’abbatti-mento delle emissioni inquinanti, la ridu-zione del rischio rumore, il miglioramentodel rendimento e della sostenibilità globalidelle aziende agricole, nel rispetto delregolamento (UE) n. 702/2014 della Com-missione, del 25 giugno 2014, e vi possonoaccedere le micro e le piccole impreseoperanti nel settore della produzione agri-cola primaria dei prodotti agricoli.

493. Nel primo semestre di ciascun annol’INAIL pubblica nel proprio sito istituzio-nale l’avviso pubblico con l’indicazionedelle modalità, dei termini e delle condi-zioni di ammissibilità di presentazionedelle domande e rende noti i parametriassociati sia all’oggetto della domanda siaalle caratteristiche proprie dell’impresa, nelrispetto della normativa europea sugli aiutidi Stato. Nello stesso avviso sono definiti gliobblighi dei beneficiari e le cause di deca-denza e di revoca del contributo.

494. Agli oneri derivanti dall’attuazionedelle disposizioni di cui al comma 492 siprovvede:

a) quanto a 20 milioni di euro annuia decorrere dal 2016, a valere sulle risorse

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già previste dall’articolo 1, comma 60,della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

b) quanto a 25 milioni di euro per il2016 e a 15 milioni di euro annui adecorrere dal 2017, mediante quota partedelle risorse programmate dall’INAIL peril finanziamento dei progetti di cui all’ar-ticolo 11, comma 5, del decreto legislativo9 aprile 2008, n. 81, e successive modifi-cazioni, fermo restando l’equilibrio delbilancio dell’ente.

495. All’articolo 1 della legge 24 dicem-bre 2007, n. 247, il comma 60 è abrogato.

496. Per il concorso dello Stato alraggiungimento degli standard europei delparco mezzi destinato al trasporto pub-blico locale e regionale, e in particolareper l’accessibilità per persone a mobilitàridotta, presso il Ministero delle infra-strutture e dei trasporti è istituito unFondo finalizzato all’acquisto diretto, ov-vero per il tramite di società specializzate,degli automezzi adibiti al trasporto pub-blico locale e regionale. Al Fondo conflui-scono, previa intesa con le regioni, lerisorse disponibili di cui all’articolo 1,comma 83, della legge 27 dicembre 2013,n. 147, e successivi rifinanziamenti. Condecreto del Ministro delle infrastrutture edei trasporti sono individuate modalitàinnovative e sperimentali, anche per ga-rantire l’accessibilità alle persone a mobi-lità ridotta, per l’attuazione delle disposi-zioni di cui al presente comma. Il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoad effettuare le occorrenti variazioni dibilancio.

497. Al fine di assicurare il più effi-ciente e tempestivo utilizzo delle risorsepubbliche, il Ministro dell’economia e dellefinanze, sentito il Ministro o i Ministricompetenti in materia, è autorizzato, conpropri decreti, a disporre variazioni com-pensative tra capitoli del bilancio delloStato, anche in conto residui, o ad auto-rizzare il trasferimento di risorse me-diante giro fondo tra conti aperti presso latesoreria dello Stato, relativi a fondi digaranzia. I predetti decreti sono emanatiprevia verifica dell’assenza di nuovi o

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maggiori oneri per la finanza pubblicanonché delle esigenze attuali e prospetti-che dei fondi di origine e di destinazione.

498. L’articolo 11-bis del decreto-legge6 giugno 2012, n. 74, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,n. 122, è abrogato.

499. Il fondo di cui all’articolo 37,comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,n. 66, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 giugno 2014, n. 89, è rifinanziatoper l’importo di 1,5 miliardi di euro perciascuno degli anni 2016 e 2017, di 1,7miliardi di euro per l’anno 2018 e di 2miliardi di euro per l’anno 2019.

500. Al comma 2 dell’articolo 2 deldecreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,convertito, con modificazioni, dalla legge21 febbraio 2003, n. 27, e successive mo-dificazioni, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1°gennaio 2015 » sono sostituite dalle se-guenti: « 1° gennaio 2016 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 30giugno 2015 » sono sostituite dalle se-guenti: « 30 giugno 2016 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 30giugno 2015 » sono sostituite dalle se-guenti: « 30 giugno 2016 ».

501. Sui valori di acquisto delle parte-cipazioni non negoziate in mercati rego-lamentati e dei terreni, edificabili o condestinazione agricola, rideterminati con lemodalità e nei termini indicati nel comma2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 di-cembre 2002, n. 282, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,n. 27, come modificato dal comma 500 delpresente articolo, le aliquote delle impostesostitutive di cui all’articolo 5, comma 2,della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sonopari entrambe all’8 per cento, e l’aliquotadi cui all’articolo 7, comma 2, della me-desima legge è raddoppiata.

502. I soggetti indicati nell’articolo 73,comma 1, lettere a) e b), del testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicem-

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bre 1986, n. 917, che non adottano iprincìpi contabili internazionali nella re-dazione del bilancio, possono, anche inderoga all’articolo 2426 del codice civile ead ogni altra disposizione di legge vigentein materia, rivalutare i beni d’impresa e lepartecipazioni di cui alla sezione II delcapo I della legge 21 novembre 2000,n. 342, ad esclusione degli immobili allacui produzione o al cui scambio è direttal’attività di impresa, risultanti dal bilanciodell’esercizio in corso al 31 dicembre 2014.

503. La rivalutazione deve essere ese-guita nel bilancio o rendiconto dell’eser-cizio successivo a quello di cui al comma502, per il quale il termine di approva-zione scade successivamente alla data dientrata in vigore della presente legge, deveriguardare tutti i beni appartenenti allastessa categoria omogenea e deve essereannotata nel relativo inventario e nellanota integrativa.

504. Il saldo attivo della rivalutazionepuò essere affrancato, in tutto o in parte,con l’applicazione in capo alla società diun’imposta sostitutiva delle imposte suiredditi, dell’imposta regionale sulle attivitàproduttive e di eventuali addizionali nellamisura del 10 per cento, da versare con lemodalità indicate al comma 507.

505. Il maggior valore attribuito ai beniin sede di rivalutazione si considera rico-nosciuto ai fini delle imposte sui redditi edell’imposta regionale sulle attività pro-duttive a decorrere dal terzo eserciziosuccessivo a quello con riferimento alquale la rivalutazione è stata eseguita,mediante il versamento di un’imposta so-stitutiva delle imposte sui redditi e del-l’imposta regionale sulle attività produttivee di eventuali addizionali nella misura del16 per cento per i beni ammortizzabili edel 12 per cento per i beni non ammor-tizzabili.

506. Nel caso di cessione a titolo one-roso, di assegnazione ai soci, di destina-zione a finalità estranee all’esercizio del-l’impresa ovvero al consumo personale ofamiliare dell’imprenditore dei beni riva-lutati in data anteriore a quella di iniziodel quarto esercizio successivo a quello nelcui bilancio la rivalutazione è stata ese-

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guita, ai fini della determinazione delleplusvalenze o minusvalenze si ha riguardoal costo del bene prima della rivaluta-zione.

507. Le imposte sostitutive di cui aicommi 504 e 505 sono versate in un’unicarata entro il termine di versamento delsaldo delle imposte sui redditi dovute peril periodo di imposta con riferimento alquale la rivalutazione è eseguita. Gli im-porti da versare possono essere compen-sati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241.

508. Si applicano, in quanto compati-bili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342,quelle del regolamento di cui al decretodel Ministro delle finanze 13 aprile 2001,n. 162, nonché le disposizioni del regola-mento di cui al decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze 19 aprile 2002,n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 del-l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,n. 311.

509. Limitatamente ai beni immobili, imaggiori valori iscritti in bilancio ai sensidell’articolo 14 della legge 21 novembre2000, n. 342, si considerano riconosciuticon effetto dal periodo d’imposta in corsoalla data del 1° dicembre 2017.

510. Le previsioni di cui all’articolo 14,comma 1, della legge 21 novembre 2000,n. 342, si applicano anche ai soggetti cheredigono il bilancio in base ai princìpicontabili internazionali di cui al regola-mento (CE) n. 1606/2002 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,anche con riferimento alle partecipazioni,in società ed enti, costituenti immobiliz-zazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85,comma 3-bis, del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917. Per tali soggetti, per l’importocorrispondente ai maggiori valori oggettodi riallineamento, al netto dell’impostasostitutiva di cui al comma 505, è vincolatauna riserva in sospensione di imposta aifini fiscali che può essere affrancata aisensi del comma 504.

511. All’articolo 49, comma 1, del de-creto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,

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le parole: « euro mille » sono sostituitedalle seguenti: « euro tremila » ed è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: « Per ilservizio di rimessa di denaro di cui all’ar-ticolo 1, comma 1, lettera b), numero 6),del decreto legislativo 27 gennaio 2010,n. 11, la soglia è di euro mille ».

512. All’articolo 49, comma 1-bis, deldecreto legislativo 21 novembre 2007,n. 231, le parole: « è di 2.500 euro » sonosostituite dalle seguenti: « è di euro tre-mila ».

513. All’articolo 12 del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, il comma 1.1 è abrogato.

514. All’articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 11 no-vembre 2014, n. 164, il comma 4 è abro-gato.

515. All’articolo 1, comma 1, terzoperiodo, della tariffa, parte prima, allegataal testo unico delle disposizioni concer-nenti l’imposta di registro, di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 26aprile 1986, n. 131, le parole: « 12 percento » sono sostituite dalle seguenti: « 15per cento ».

516. Con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, di concerto con ilMinistro delle politiche agricole alimentarie forestali, da adottare entro il 31 gennaio2016 ai sensi dell’articolo 34, comma 1, deldecreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, sono innalzate lepercentuali di compensazione applicabili ataluni prodotti del settore lattiero-casearioin misura non superiore al 10 per cento.

517. All’articolo 1, comma 512, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, e succes-sive modificazioni, le parole: « 7 percento » sono sostituite dalle seguenti: « 30per cento ».

518. All’articolo 1 della legge 23 dicem-bre 2005, n. 266, il comma 423 è sostituitodal seguente:

« 423. Ferme restando le disposizionitributarie in materia di accisa, la produ-zione e la cessione di energia elettrica ecalorica da fonti rinnovabili agroforestali,sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltai-

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che, sino a 260.000 kWh anno, nonché dicarburanti e prodotti chimici di origineagroforestale provenienti prevalentementedal fondo, effettuate dagli imprenditoriagricoli, costituiscono attività connesse aisensi dell’articolo 2135, terzo comma, delcodice civile e si considerano produttive direddito agrario. Per la produzione di ener-gia, oltre i limiti suddetti, il reddito dellepersone fisiche, delle società semplici edegli altri soggetti di cui all’articolo 1,comma 1093, della legge 27 dicembre2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEFed IRES, applicando all’ammontare deicorrispettivi delle operazioni soggette aregistrazione agli effetti dell’imposta sulvalore aggiunto, relativamente alla compo-nente riconducibile alla valorizzazionedell’energia ceduta, con esclusione dellaquota incentivo, il coefficiente di redditi-vità del 25 per cento, fatta salva l’opzioneper la determinazione del reddito nei modiordinari, previa comunicazione all’ufficiosecondo le modalità previste dal regola-mento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 10 novembre 1997,n. 442 ».

519. Le disposizioni del comma 518 siapplicano a decorrere dal periodo di im-posta successivo a quello in corso al 31dicembre 2015.

520. All’articolo 22 del decreto-legge 24aprile 2014, n. 66, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,il comma 1 è abrogato.

521. A valere sulle risorse di cui alFondo di investimento nel capitale di ri-schio previsto dal regolamento di cui aldecreto del Ministro delle politiche agri-cole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, pergli interventi previsti all’articolo 66,comma 3, della legge 27 dicembre 2002,n. 289, l’ISMEA versa all’entrata del bi-lancio dello Stato la somma di 45 milionidi euro per l’anno 2016.

522. La dotazione del fondo per gliincentivi all’assunzione dei giovani lavora-tori agricoli di cui all’articolo 5, comma 2,del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,convertito, con modificazioni, dalla legge11 agosto 2014, n. 116, è ridotta di 8,3

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milioni di euro per l’anno 2016, di 7,9milioni di euro per l’anno 2017 e di 8milioni di euro per l’anno 2018.

523. A quota parte degli oneri derivantidall’attuazione delle disposizioni di cui aicommi da 33 a 40 si provvede, quanto a75 milioni di euro per l’anno 2016, a 18milioni di euro per l’anno 2017 e a 22,5milioni di euro per l’anno 2018, medianteutilizzo del fondo di conto capitale iscrittonello stato di previsione del Ministerodelle politiche agricole alimentari e fore-stali ai sensi dell’articolo 49, comma 2,lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014,n. 66, convertito, con modificazioni, dallalegge 23 giugno 2014, n. 89.

524. La misura del prelievo erarialeunico sugli apparecchi di cui all’articolo110, comma 6, lettera a), del testo unico dicui al regio decreto 18 giugno 1931,n. 773, e successive modificazioni, è fissatain misura pari al 15 per cento dell’am-montare delle somme giocate, a decorreredal 1o gennaio 2016.

525. La misura del prelievo erarialeunico sugli apparecchi di cui all’articolo110, comma 6, lettera b), del testo unico dicui al regio decreto 18 giugno 1931,n. 773, e successive modificazioni, è fissatain misura pari al 5,5 per cento dell’am-montare delle somme giocate, a decorreredal 1o gennaio 2016.

526. Ai soggetti indicati dall’articolo 1,comma 643, della legge 23 dicembre 2014,n. 190, che non hanno aderito entro il 31gennaio 2015 alla procedura di regolariz-zazione di cui al medesimo comma, non-ché a quelli attivi successivamente alladata del 30 ottobre 2014, che comunqueoffrono scommesse con vincite in denaroin Italia, per conto proprio ovvero disoggetti terzi, anche esteri, senza esserecollegati al totalizzatore nazionale del-l’Agenzia delle dogane e dei monopoli,fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso,il giocatore è l’offerente e che il contrattodi gioco è pertanto perfezionato in Italia econseguentemente regolato secondo la le-gislazione nazionale, è consentito regola-rizzare la propria posizione alle condizionidi cui ai commi 643, 644 e 645 delmedesimo articolo 1 della legge n. 190 del

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2014, ai quali, a tale fine, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) alle lettere a) e b) del comma 643,le parole: « 31 gennaio 2015 » e « 5 gennaio2015 » sono sostituite, rispettivamente,dalle seguenti: « 31 gennaio 2016 » e « 5gennaio 2016 »;

b) alla lettera c) del comma 643, leparole: « 28 febbraio 2015 » sono sostituitedalle seguenti: « 29 febbraio 2016 »;

c) alle lettere e) e i) del comma 643,la parola: « 2015 », ovunque ricorre, èsostituita dalla seguente: « 2016 » e le pa-role: « 30 giugno » sono sostituite dalleseguenti: « 31 marzo »;

d) alla lettera g) del comma 644, leparole: « 1o gennaio 2015 » sono sostituitedalle seguenti: « 1o gennaio 2016 ».

527. Qualora un soggetto residentesvolga, per conto di soggetti esteri nonresidenti o comunque sulla base di con-tratti di ricevitoria o intermediazione coni soggetti terzi, le attività tipiche del ge-store, anche sotto forma di centro tra-smissione dati, quali, ad esempio, raccoltascommesse, raccolta delle somme puntate,pagamento dei premi, e metta a disposi-zione dei fruitori finali del servizio stru-menti per effettuare la giocata, quali leapparecchiature telematiche e i localipresso cui scommettere, e allorché i flussifinanziari, relativi alle suddette attività edintercorsi tra il gestore e il soggetto nonresidente, superino, nell’arco di sei mesi,500.000 euro, l’Agenzia delle entrate, rile-vati i suddetti presupposti dall’informativadell’intermediario finanziario e degli altrisoggetti esercenti attività finanziaria indi-cati nell’articolo 11, commi 1 e 2, deldecreto legislativo 21 novembre 2007,n. 231, e successive modificazioni, da ef-fettuare secondo i criteri stabiliti dal Mi-nistero dell’economia e delle finanze, entrosessanta giorni dalla medesima informa-tiva convoca in contraddittorio il gestore eil soggetto estero, i quali possono fornireprova contraria circa la presenza in Italiadi una stabile organizzazione, ai sensidell’articolo 162 del testo unico di cui al

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decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917.

528. Laddove, all’esito del procedi-mento in contraddittorio di cui al comma527, da concludere entro novanta giorni,sia accertata in Italia la stabile organiz-zazione del soggetto estero, l’Agenzia delleentrate emette motivato accertamento, li-quidando la maggiore imposta e le san-zioni dovute.

529. A seguito di segnalazione del-l’Agenzia delle entrate dei contribuenti neiconfronti dei quali sia stata accertata lastabile organizzazione, gli intermediari fi-nanziari e gli altri soggetti esercenti atti-vità finanziaria indicati nell’articolo 11,commi 1 e 2, del decreto legislativo 21novembre 2007, n. 231, e successive mo-dificazioni, ai fini della disciplina in ma-teria di antiriciclaggio, sono tenuti adapplicare una ritenuta a titolo d’accontonella misura del 25 per cento sugli importidelle transazioni verso il beneficiario nonresidente, con versamento del prelievo en-tro il sedicesimo giorno del mese succes-sivo a quello di effettuazione del paga-mento.

530. Il contribuente può comunquepresentare, entro sessanta giorni dall’iniziodi ciascun periodo di imposta, specificaistanza di interpello disapplicativo, ai sensidell’articolo 11, comma 2, della legge 27luglio 2000, n. 212, con la quale dimostriil venir meno dei presupposti di cui aicommi da 524 a 529 del presente articolo.

531. In vista della scadenza delle con-cessioni vigenti, per garantire la tuteladegli interessi pubblici nelle attività diraccolta delle scommesse su eventi spor-tivi, anche ippici, e non sportivi, l’Agenziadelle dogane e dei monopoli, nel rispettodei princìpi e delle regole europee e na-zionali, attribuisce con gara da indire dal1o maggio 2016, mediante proceduraaperta, competitiva e non discriminatoria,tutte le concessioni per la raccolta dellepredette scommesse nel rispetto dei se-guenti criteri:

a) durata della concessione di noveanni, non rinnovabile, per la raccolta,esclusivamente in rete fisica, di scommessesu eventi sportivi, anche ippici, e non

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sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventisimulati ed i concorsi pronostici su basesportiva ed ippica, presso punti di venditaaventi come attività prevalente la commer-cializzazione di prodotti di gioco pubblici,fino a un numero massimo di 10.000diritti, e presso punti di vendita aventicome attività accessoria la commercializ-zazione dei prodotti di gioco pubblici, finoad un massimo di 5.000 diritti, di cui finoa un massimo di 1.000 diritti negli eserciziin cui si effettua quale attività principalela somministrazione di alimenti e bevande;

b) base d’asta non inferiore ad euro32.000 per ogni punto di vendita aventecome attività principale la commercializ-zazione dei prodotti di gioco pubblici e adeuro 18.000 per ogni punto di venditaavente come attività accessoria la com-mercializzazione dei prodotti di gioco pub-blici;

c) in caso di aggiudicazione, versa-mento della somma offerta entro la datadi sottoscrizione della concessione;

d) possibilità di partecipazione per isoggetti che già esercitano attività di rac-colta di gioco in uno degli Stati delloSpazio economico europeo, avendovi lasede legale ovvero operativa, sulla base divalido ed efficace titolo abilitativo rila-sciato secondo le disposizioni vigenti nel-l’ordinamento di tale Stato.

532. All’articolo 12, comma 2, dellalegge 18 ottobre 2001, n. 383, e successivemodificazioni, il quarto periodo è sosti-tuito dal seguente: « Le modalità tecnichedei giochi, delle scommesse e dei concorsia premi sono stabilite con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze suproposta del direttore dell’Agenzia delledogane e dei monopoli ».

533. All’articolo 1 della legge 27 dicem-bre 2013, n. 147, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) al comma 636:

1) all’alinea, le parole: « anni 2013e 2014 » e « 2014 » sono sostituite, rispet-tivamente, dalle seguenti: « anni dal 2013

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al 2016 » e « 2016 a una gara per l’attri-buzione di 210 concessioni per il predettogioco » e le parole: « alla riattribuzionedelle medesime concessioni » sono sop-presse;

2) alla lettera a), le parole: « euro200.000 » sono sostituite dalle seguenti:« euro 350.000 »;

3) alla lettera b), le parole: « seianni » sono sostituite dalle seguenti: « noveanni, non rinnovabile »;

4) alla lettera c), le parole: « euro2.800 » e « euro 1.400 » sono sostituite,rispettivamente, dalle seguenti: « euro5.000 » e « euro 2.500 » e dopo le parole:« concessione riattribuita » sono aggiuntele seguenti: « , fermi in ogni caso lasottoscrizione dell’atto integrativo previstodall’articolo 1, comma 79, della legge 13dicembre 2010, n. 220, e il divieto ditrasferimento dei locali per tutto il periododella proroga »;

5) la lettera d) è sostituita dallaseguente:

« d) all’atto dell’aggiudicazione, versa-mento della somma offerta ai sensi dellalettera a) entro la data di sottoscrizionedella concessione »;

6) dopo la lettera d) è inserita laseguente:

« d-bis) possibilità di partecipazioneper i soggetti che già esercitano attività diraccolta di gioco in uno degli Stati delloSpazio economico europeo, avendovi lasede legale ovvero operativa, sulla base divalido ed efficace titolo abilitativo rila-sciato secondo le disposizioni vigenti nel-l’ordinamento di tale Stato »;

b) al comma 637, le parole: « , daadottare entro la fine del mese di maggio2014, » sono soppresse.

534. In considerazione dell’approssi-marsi della scadenza di un gruppo diconcessioni relative alla raccolta a di-stanza dei giochi di cui all’articolo 24,comma 11, lettere da a) ad f), della legge7 luglio 2009, n. 88, al fine di garantire la

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continuità delle entrate erariali, nonché latutela dei giocatori e della fede pubblicaattraverso azioni che consentano il con-trasto al gioco illegale, ed un allineamentotemporale, al 31 dicembre 2022, di tutte leconcessioni aventi ad oggetto la commer-cializzazione dei giochi a distanza di cui alcitato articolo 24, comma 11, l’Agenziadelle dogane e dei monopoli bandisceentro il 31 luglio 2016 una gara per laselezione, mediante procedura aperta,competitiva e non discriminatoria, di 120concessioni per la commercializzazionedei suddetti giochi a distanza nel rispettodei criteri previsti dall’articolo 24, comma15, lettere da a) a e) e g), della citata leggen. 88 del 2009 e previo versamento di uncorrispettivo una tantum, per la duratadella concessione, pari ad euro 200.000.

535. Il numero 26) della lettera b) delcomma 78 dell’articolo 1 della legge 13dicembre 2010, n. 220, è abrogato.

536. Al decreto legislativo 21 novembre2014, n. 175, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 3, comma 3, al primoperiodo, le parole: « prestazioni erogatenel 2015 » sono sostituite dalle seguenti:« prestazioni erogate dal 2015 » e dopo ilsecondo periodo è aggiunto il seguente: « Idati relativi alle prestazioni sanitarie ero-gate a partire dal 1o gennaio 2016 sonoinviati al Sistema tessera sanitaria, con lemedesime modalità di cui al presentecomma, anche da parte delle struttureautorizzate per l’erogazione dei servizisanitari e non accreditate »;

b) all’articolo 3, dopo il comma 3 èinserito il seguente:

« 3-bis. Tutti i cittadini, indipendente-mente dalla predisposizione della dichia-razione dei redditi precompilata, possonoconsultare i dati relativi alle proprie spesesanitarie acquisiti dal Sistema tessera sa-nitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediantei servizi telematici messi a disposizione dalSistema tessera sanitaria »;

c) all’articolo 3, comma 4, dopo ilprimo periodo è aggiunto il seguente: « Nelcaso di omessa, tardiva o errata trasmis-

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sione dei dati di cui al periodo precedente,si applica la sanzione prevista dall’articolo78, comma 26, della legge 30 dicembre1991, n. 413, e successive modificazioni »;

d) all’articolo 3, comma 5, le parole:« commi 2 e 3 » sono sostituite dalle se-guenti: « commi 2, 3 e 3-bis »;

e) all’articolo 5, dopo il comma 3 èaggiunto il seguente:

« 3-bis. Nel caso di presentazione delladichiarazione direttamente ovvero tramiteil sostituto d’imposta che presta l’assi-stenza fiscale, con modifiche rispetto alladichiarazione precompilata che incidonosulla determinazione del reddito o dell’im-posta e che presentano elementi di incoe-renza rispetto ai criteri pubblicati conprovvedimento del direttore dell’Agenziadelle entrate ovvero determinano un rim-borso di importo superiore a 4.000 euro,l’Agenzia delle entrate può effettuare con-trolli preventivi, in via automatizzata omediante verifica della documentazionegiustificativa, entro quattro mesi dal ter-mine previsto per la trasmissione delladichiarazione, ovvero dalla data della tra-smissione, se questa è successiva a dettotermine. Il rimborso che risulta spettanteal termine delle operazioni di controllopreventivo è erogato dall’Agenzia delleentrate non oltre il sesto mese successivoal termine previsto per la trasmissionedella dichiarazione, ovvero dalla data dellatrasmissione, se questa è successiva a dettotermine. Restano fermi i controlli previstiin materia di imposte sui redditi »;

f) all’articolo 1, comma 4, le parole:« 5, comma 3 » sono sostituite dalle se-guenti: « 5, commi 3 e 3-bis »;

g) all’articolo 5, comma 1, la letterab) è abrogata con effetto per le dichiara-zioni dei redditi presentate a decorreredall’anno 2016, relative al periodo di im-posta 2015;

h) all’articolo 35, comma 3, le parole:« è trasmesso annualmente un numero didichiarazioni pari all’uno per cento, conuno scostamento massimo del 10 percento, del rapporto risultante tra le di-

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chiarazioni trasmesse dal centro in cia-scuno dei tre anni e la media delle di-chiarazioni complessivamente trasmessedai soggetti che svolgono attività di assi-stenza fiscale nel triennio precedente,compreso quello considerato » sono sosti-tuite dalle seguenti: « la media delle di-chiarazioni validamente trasmesse dalcentro nel primo triennio sia almeno pariall’uno per cento della media delle dichia-razioni complessivamente trasmesse daisoggetti che svolgono attività di assistenzafiscale nel medesimo triennio, con unoscostamento massimo del 10 per cento ».

537. All’articolo 78 della legge 30 di-cembre 1991, n. 413, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) il comma 25-bis è sostituito dalseguente:

« 25-bis. Ai fini della elaborazione delladichiarazione dei redditi da parte del-l’Agenzia delle entrate, nonché dei con-trolli sugli oneri deducibili e sugli oneridetraibili, entro il 28 febbraio di ciascunanno, gli enti, le casse e le società dimutuo soccorso aventi esclusivamente fineassistenziale e i fondi integrativi del Ser-vizio sanitario nazionale che nell’annoprecedente hanno ottenuto l’attestazionedi iscrizione nell’Anagrafe dei fondi inte-grativi del servizio sanitario nazionale dicui all’articolo 9, comma 9, del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non-ché gli altri fondi comunque denominati,trasmettono all’Agenzia dell’entrate, pertutti i soggetti del rapporto, una comuni-cazione contenente i dati relativi alle spesesanitarie rimborsate per effetto dei con-tributi versati di cui alla lettera a) delcomma 2 dell’articolo 51 e di quelli di cuialla lettera e-ter) del comma 1 dell’articolo10 del testo unico delle imposte sui redditi,di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917,nonché i dati relativi alle spese sanitarierimborsate che comunque non sono rima-ste a carico del contribuente ai sensidell’articolo 10, comma 1, lettera b), edell’articolo 15, comma 1, lettera c), dellostesso testo unico »;

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b) il comma 25-ter è abrogato;

c) al comma 26:

1) il primo periodo è soppresso;

2) le parole: « al comma 25 », ovun-que ricorrono, sono sostituite dalle se-guenti: « ai commi 25 e 25-bis ».

538. Al regolamento di cui al decretodel Ministro delle finanze 31 maggio 1999,n. 164, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) all’articolo 17, comma 1, dopo lalettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) comunicare all’Agenzia delleentrate in via telematica, entro il termineprevisto alla lettera c), il risultato finaledelle dichiarazioni. Si applicano, ove com-patibili, le disposizioni di cui all’articolo16, comma 4-bis »;

b) all’articolo 7, comma 2-ter, le pa-role: « che il numero delle dichiarazionivalidamente trasmesse da ciascun centrosia almeno pari all’uno per cento delrapporto risultante tra la media delledichiarazioni trasmesse dal centro neltriennio precedente e la » sono sostituitedalle seguenti: « annualmente che la mediadelle dichiarazioni validamente trasmesseda ciascun centro nel triennio precedentesia almeno pari all’uno per cento della ».

539. All’articolo 4 del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 luglio 1998, n. 322, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-bis è sostituito dalseguente:

« 3-bis. Salvo quanto previsto al comma6-quinquies, i sostituti d’imposta, com-prese le Amministrazioni dello Stato, an-che con ordinamento autonomo, di cui alcomma 1 dell’articolo 29 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 600, e successive modificazioni,che effettuano le ritenute sui redditi anorma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis,25-ter e 29 del citato decreto n. 600 del1973 nonché dell’articolo 21, comma 15,

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della legge 27 dicembre 1997, n. 449, edell’articolo 11 della legge 30 dicembre1991, n. 413, tenuti al rilascio della cer-tificazione di cui al comma 6-ter delpresente articolo, trasmettono in via tele-matica all’Agenzia delle entrate, diretta-mente o tramite gli incaricati di cui al-l’articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiara-zione di cui al comma 1 del presentearticolo, relativa all’anno solare prece-dente, entro il 31 luglio di ciascun anno »;

b) al comma 6-quinquies, il primoperiodo è sostituito dai seguenti: « Le cer-tificazioni di cui al comma 6-ter sonotrasmesse in via telematica all’Agenziadelle entrate direttamente o tramite gliincaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bise 3, entro il 7 marzo dell’anno successivoa quello in cui le somme e i valori sonostati corrisposti. Entro la stessa data sonoaltresì trasmessi in via telematica gli ul-teriori dati fiscali e contributivi e quellinecessari per l’attività di controllo del-l’Amministrazione finanziaria e degli entiprevidenziali e assicurativi, i dati contenutinelle certificazioni rilasciate ai soli finicontributivi e assicurativi nonché quellirelativi alle operazioni di conguaglio effet-tuate a seguito dell’assistenza fiscale pre-stata ai sensi del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, stabiliti con provvedi-mento del direttore dell’Agenzia delle en-trate. Le trasmissioni in via telematicaeffettuate ai sensi del presente commasono equiparate a tutti gli effetti allaesposizione dei medesimi dati nella dichia-razione di cui al comma 1 ».

540. All’articolo 21 del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

« 1-quater. Al fine di semplificare gliadempimenti dei contribuenti, l’obbligo dicomunicazione delle operazioni di cui alcomma 1 è escluso in relazione ai datitrasmessi al Sistema tessera sanitaria aisensi dell’articolo 3, comma 3, del decretolegislativo 21 novembre 2014, n. 175. Lemodalità e i termini di acquisizione deidati dal Sistema tessera sanitaria sono

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stabiliti con provvedimento del direttoredell’Agenzia delle entrate ».

541. Al testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 15, comma 1, la letterad) è sostituita dalla seguente:

« d) le spese funebri sostenute indipendenza della morte di persone, perimporto non superiore a euro 1.550 perciascuna di esse »;

b) all’articolo 15, comma 1, la letterae) è sostituita dalla seguente:

« e) le spese per frequenza di corsi diistruzione universitaria presso universitàstatali e non statali, in misura non supe-riore, per le università non statali, a quellastabilita annualmente per ciascuna facoltàuniversitaria con decreto del Ministerodell’istruzione, dell’università e della ri-cerca da emanare entro il 31 dicembre,tenendo conto degli importi medi delletasse e contributi dovuti alle universitàstatali ».

542. Con effetto per le dichiarazioni deiredditi presentate a decorrere dall’anno2016, relative al periodo di imposta 2015,all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,n. 147, i commi 586 e 587 sono abrogati.

543. Le maggiori entrate per l’anno2016 derivanti dalla proroga di terminiprevista dall’articolo 2 del decreto-legge 30settembre 2015, n. 153, sono quantificatenell’importo di 2.000 milioni di euro.

544. Qualora dal monitoraggio delleentrate di cui al comma 543 emerga unandamento che non consenta la realizza-zione integrale dell’importo di cui al me-desimo comma 543, il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, con proprio de-creto, da emanare entro il 31 marzo 2016,stabilisce l’aumento, a decorrere dal 1ºmaggio 2016, delle accise di cui alla di-rettiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16dicembre 2008, in misura tale da assicu-

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rare il conseguimento del predetto am-montare di maggiori entrate.

545. Al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sonoapportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 16, il primo ed il se-condo comma sono sostituiti dai seguenti:

« L’aliquota dell’imposta è stabilitanella misura del ventidue per cento dellabase imponibile dell’operazione.

L’aliquota è ridotta al quattro, al cin-que e al dieci per cento per le operazioniche hanno per oggetto i beni e i servizielencati, rispettivamente, nella parte II,nella parte II-bis e nella parte III dell’al-legata tabella A, salvo il disposto dell’ar-ticolo 34 »;

b) alla tabella A, parte II, il numero41-bis) è abrogato;

c) alla tabella A, dopo la parte II èinserita la seguente:

« Parte II-bis

BENI E SERVIZI SOGGETTIALL’ALIQUOTA DEL 5 PER CENTO

1) Le prestazioni di cui ai numeri 18),19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10,primo comma, rese in favore dei soggettiindicati nello stesso numero 27-ter) dacooperative sociali e loro consorzi in ese-cuzione di contratti di appalto e di con-venzioni in generale ».

546. All’articolo 1, comma 331, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo eil secondo periodo sono soppressi.

547. Le disposizioni dei commi 545 e546 si applicano alle operazioni effettuatesulla base di contratti stipulati, rinnovati oprorogati successivamente alla data di en-trata in vigore della presente legge.

548. Al fine di contrastare l’elusionedella tassa automobilistica alla quale sonotenuti i proprietari dei veicoli circolantisul territorio nazionale, ai sensi del testounico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonchédegli oneri e delle spese connessi al tra-

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sferimento di proprietà del veicolo, all’ar-ticolo 103, comma 1, del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole:« del veicolo stesso » sono inserite le se-guenti: « per reimmatricolazione, compro-vata dall’esibizione della copia della do-cumentazione doganale di esportazione,ovvero, nel caso di cessione intracomuni-taria, dalla documentazione comprovantela radiazione dal PRA ».

549. Le disposizioni della presente leggesono applicabili nelle regioni a statutospeciale e nelle province autonome diTrento e di Bolzano compatibilmente conle disposizioni dei rispettivi statuti e lerelative norme di attuazione, anche conriferimento alla legge costituzionale 18ottobre 2001, n. 3.

550. Gli importi da iscrivere nei fondispeciali di cui all’articolo 11, comma 3,lettera c), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, per il finanziamento dei provvedi-menti legislativi che si prevede possanoessere approvati nel triennio 2016-2018restano determinati, per ciascuno deglianni 2016, 2017 e 2018, nelle misureindicate nelle Tabelle A e B allegate allapresente legge, rispettivamente per ilfondo speciale destinato alle spese correntie per il fondo speciale destinato alle spesein conto capitale.

551. Le dotazioni da iscrivere nei sin-goli stati di previsione del bilancio 2016 edel triennio 2016-2018 in relazione a leggidi spesa permanente la cui quantificazioneè rinviata alla legge di stabilità, ai sensidell’articolo 11, comma 3, lettera d), dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, sono in-dicate nella Tabella C allegata alla pre-sente legge.

552. Gli importi delle quote destinate agravare su ciascuno degli anni 2016, 2017e 2018 per le leggi che dispongono spese acarattere pluriennale in conto capitale,con le relative aggregazioni per pro-gramma e per missione e con distinta eanalitica evidenziazione dei rifinanzia-menti, delle riduzioni e delle rimodula-zioni, ai sensi dell’articolo 11, comma 3,lettera e), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, sono indicati nella Tabella E alle-gata alla presente legge.

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553. Gli importi delle riduzioni, perciascuno degli anni del triennio 2016-2018per le leggi che dispongono spese di partecorrente, con le relative aggregazioni perprogramma e per missione, ai sensi del-l’articolo 11, comma 3, lettera f), dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, sono in-dicati nella Tabella D allegata alla pre-sente legge.

554. A valere sulle autorizzazioni dispesa, riportate nella Tabella di cui alcomma 552, le amministrazioni pubbliche,ai sensi dell’articolo 30, comma 2, dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, possonoassumere impegni nell’anno 2016, a caricodi esercizi futuri, nei limiti massimi diimpegnabilità indicati per ciascuna dispo-sizione legislativa in apposita colonnadella stessa Tabella, ivi compresi gli im-pegni già assunti nei precedenti esercizi avalere sulle autorizzazioni medesime.

555. Per gli esercizi finanziari 2016,2017 e 2018, la copertura della presentelegge per le nuove o maggiori spese cor-renti, per le riduzioni di entrata e per lenuove finalizzazioni nette da iscrivere nelfondo speciale di parte corrente è assicu-rata, ai sensi dell’articolo 11, comma 6,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, se-condo il prospetto allegato alla presentelegge.

556. La presente legge, salvo quantodiversamente previsto, entra in vigore il 1o

gennaio 2016.

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Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

Descrizione risultato differenziale 2016 2017 2018

Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari 4.150 milioni di euro per il 2016, a 5.150 milioni di euro per il 2017 e a 3.150 milioni di euro per il 2018), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (**)

-32.000 -20.000 - 11.000

275.000 295.000 260.000

(*) Il Saldo netto da finanziare programmatico, ove fossero riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità relativi alle spese correlate all’emergenza immigrazione, è rideterminato in -35,4 miliardi di euro nel 2016.

(**) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato

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XVII LEGISLATURA A .C . 3 4 4 4

Missione e programma

Trasferimenti alle gestioni previdenziali(in milioni di euro)

25 - Politiche previdenziali

3. Previdenza obbligatoria e

complementare, assicurazioni sociali

20162.al) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore della gestione ex- ENPALS, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88

2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.al), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni 2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex-INPDAP

2.bl) Importi complessivamente dovuti dallo Stato alle gestioni:

2.bl.a) gestione previdenziale speciale minatori

2.bl,b) gestione ex-ENPALS2.bl.c) integrazione annuale oneri

pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 1989

2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex-INPDAP di cui al punto 2.a3)

2017

51,22 51,22

3,14

72,82

551,40

3,14

72,82

2018

207,28 207,28 207,28

51,22

23,44 23,44 23,44

3,14

72,82

551,40 551,40

2366,35 2366,35 2366,35

(Ш\ i \ <> Vi!!-

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Atti Parlamentari - 214 - Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A .C . 3 4 4 4

Allegato 3(artìcolo 1, comma 48)

Gruppo V - Industriemanifatturierealimentari

Specie 19 - Imbottigliamento di acque minerali naturali

Condutture 8,0%

Gruppo XVII - Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua

Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale

Condotte per usi civili (reti urbane)

8,0%

Gruppo XVII - Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua

Specie 4/b - Stabilimenti termali, idrotermali

Condutture 8,0%

Gruppo XVII - Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua

Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale

Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione

10,0%

Gruppo XVII - Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua

Specie 2/b - Produzione e distribuzione di gas naturale

Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento

12,0%

Gruppo XVIII - Industrie dei trasporti e delletelecomunicazioni

Specie 4 e 5 - Ferrovie, compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori

Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse) ad eccezione dei macchinari e delle attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all’esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tramviarie

7,5%

Gruppo XVIII - Industrie dei trasporti e delletelecomunicazioni

Specie 1,2 e 3 - Trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari

Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo nonne a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)

12,0%

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Atti Parlamentari - 215 - Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A .C . 3 4 4 4

Elenco n . l(articolo 1, comma 190)

Istituzioni CulturaliImporti in euro

Accademia del cinem a italiano - Premi David di Donatello in Roma 740 .000

M useo storico della Liberazione in Roma 100.000

Accademia della Crusca 500 .000

Totale 1 3 4 0 .0 0 0

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Atti Parlamentari 216 Camera dei Deputati

XVII l e g is l a t u r a A .C . 3 4 4 4

Allegato 4(articolo 1, comma 200)

STANDARD DI VALUTAZIONE ESTERNO

Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit deve essere:

1. Esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità

di beneficio comune nei confronti di persone; comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e

sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;

2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;

3. Credibile perché sviluppato da un ente che:

a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l’impatto sociale e ambientale delle attività di

una società nel suo complesso;

b) utilizza un approccio scientifico e multi disciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo

eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica.

4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:

a) i criteri utilizzati per la misurazione deH'impatto sociale e ambientale delle attività di una società

nel suo complesso;

b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;

c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo

standard di valutazione;

d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;

e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali

conflitti dì interesse.

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Atti Parlamentari — 217 — Camera dei Deputati

x v ii l e g is l a t u r a A .C . 3 4 4 4

Allegato 5(articolo 1, comma 200)

AREE DI VALUTAZIONE

La valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:

1. Governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel

perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al

livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche

adottate dalla società;

2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e

benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione

interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;

3. Altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio

e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni

azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;

4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei

servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di

distribuzione, uso e consumo e fine vita.

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Atti Parlamentari - 218 - Camera dei Deputati

x v ii l e g is l a t u r a A .C . 3 4 4 4

Elenco n. 2(art. 1, comma 333)

R iduzioni d e lle d otaz ion i finanziarie d e lle s p e s e dei M inisteri Triennio 2016 - 2018

(migliaia di Euro)

M inistero 2 0 1 6 201 7 2 0 1 8 e successivi

M issione

P rogram m adi cu/

RIDUZIONI pndBtnmlrmUI perfeflge

tifeulRIDUZIONI

I per fefliieRIDUZIONI

dì cui prtdetamlnatu

p»r legge

M IN ISTERO DELL'ECO NO M IA E DELLE FINANZE 116-975 0 134.175 0 147.572 0

1 P o litiche eco n o m ico -fin an z iarie e di bilancio (29) 50.686 0 71.900 0 78.300 0

1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistem a della fiscalità' (1)

36.186 0 57.400 0 63.800 0

1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3)

4.500 0 4.500 0 4 .500 0

1.6 Analisi e programmazione economlca-fìnanzlaria (6) 10.000 0 10.000 0 10.000 0

2 R e lazion i finanz ia rie co n le a u to n o m ie territoriali (3) 26.823 0 28.823 0 28 .823 0

2.2 Federalismo (4) 3.000 0 3.000 0 3,000 0

2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5)

25.823 0 25.823 0 25.823 0

3 L'Italia in E u ro p a e nel m o n d o (4) 1.500 0 1.500 0 1.500 0

3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11) 1.500 0 1.500 0 1.500 0

5 O rd in e pubb lico e s ic u re z z a (7) 1.000 0 1.000 0 1.000 0

5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5) 1.000 0 1.000 0 1.000 0

17 Diritti socia li, politiche socia li e fam iglia (24) 3.045 0 3.045 0 3.045 0

17.1 Protezione sodale per particolari categorie (5) 45 0 45 0 45 0

17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6) 3.000 0 3.QQQ 0 3 ,000 0

24 S erv izi istituzionali e gen e ra li d elle am m in istraz ion i p u b b lich e (32)

241 0 240 0 237 0

24.2 Indirizzo politico (2) 241 0 240 0 237 0

25 Fondi d a ripartire (33) 31.6B1 0 27.667 0 34.867 0

25.1 Fondi da assegnare (1) 31.681 0 27.667 0 34.687 0

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Atti Parlamentari - 219 - Camera dei Deputati

x v ii l e g is l a t u r a A .C . 3 4 4 4

Elenco n. 2(art. 1, comma 333)

R iduzion i d e lle d o ta z io n i finanziarie d e lle s p e s e d e i M inisteri Triennio 2016 - 2018

(migliaia di Euro)

M inistero 2016 2 0 1 7 2 0 1 8 e successivi

M issione

Program m adi cui

RIDUZIONI predeterminate I per tesse

<H cuiRIDUZIONI predeterminate

I per leggeRIDUZIONI |

di cut predeterminate

per legge

M IN ISTERO D E LLO SV IL U P P O ECONOM ICO 8.367 0 31.473 O 31.898 0

1 C om petitiv ita ' e sv iluppo d e lle Im p rese (11) 143 0 142 O 142 0

1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (5)

55 0 53 0 53 0

1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà' industriale (10)

69 0 89 0 69 0

5 E n e rg ia e d iv ers if icaz io n e de lle fonti e n e rg e tic h e (10 ) 217 0 2 17 O 2 17 0

5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (8)

2 17 0 217 0 2 17 0

6 C om unicaz ion i (15) 3 0 3 0 3 0

6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (5)

3 0 3 0 3 0

7 R ic e rc a e in n o v az io n e (17) 4 0 4 0 4 0

7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società' deU'informazione (1B)

4 0 4 0 4 0

10 Fondi d a ripartire (33) 8.000 0 31.107 0 31.532 0

10.1 Fondi da assegnare (1) 6.000 0 31 .107 0 31 .532 0

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Atti Parlamentari - 220 - Camera dei Deputati

x v ii l e g is l a t u r a A .C . 3 4 4 4

Elenco n. 2(art. 1, comma 333)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle s p e s e dei Ministeri Triennio 2016 - 2018

(migliaia di Euro)

M inistero 20 1 6 2 017 201 8 e successiviM iss io n e

Program m adi cui

RIDUZIONI predetemfrwle I per tesile

d ia ilRIDUZIONI pnéehrmk» le

I per leggeRIDUZIONI |

di cui predetermlfìite

perkgge

M IN ISTERO DEL LAVORO E DELLE PO LIT IC H E SO CIALI 4.240 0 1.040 O 1.040 0

1 Politiche per il lavoro (26) 900 0 900 0 800 0

1 .1 0 Servizi territoriali per il lavoro (1 1 ) 900 0 900 0 900 0

7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

140 0 140 0 140 0

7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)

140 0 140 0 140 0

8 Fondi da ripartire (33) 3.200 0 0 0 0 0

8.1 Fondi da assegnare (1) 3.200 0 0 0 0 0

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Atti Parlamentari - 221 - Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A .C . 3 4 4 4

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Atti Parlamentari - 222 - Camera dei Deputati

x v ii l e g is l a t u r a A .C . 3 4 4 4

Elenco n. 2(art. 1, comma 333)

R iduzion i d e lle dotazion i finanziarie d e lle s p e s e d e i M inisteri Triennio 2016 - 2018

(migliaia di Euro)

M inistero 2 0 1 6 201 7 2 0 1 8 e su ccessiv i

M issione

Program m adlcui

RIDUZIONI p radile mr/nafiI per legge

iti cuiRIDUZIONI p n d tìa m ìM t

I perleggeRIDUZIONI |

d ia tipndttcrrntnéte

parhgge

M INISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA C O O P E R A T O N E INTERNAZIONALE

8.226 0 6.303 152 6.302 150

1 L'Italia in E u ro p a e n e i m o n d o (4 ) 3.726 0 6.078 1 5 2 6.049 1SO

1.1 Protocollo intem azionale (1) 0 0 31 O 31 0

1.2 C ooperazione allo sviluppo (2) 0 0 186 4 3 183 42

1.3 C ooperazione econom ica e relazioni Intemazionali (4) 0 0 44 3 0 42 3 0

1.4 Prom ozione della p ace e sicurezza internazionale (6) 0 0 77 4 76 4

1.5 Integrazione europea (7) 0 0 29 25 29 25

1.6 italiani nel m ondo e politiche migratorie (8) 2,626 0 2.815 26 2.813 26

1.7 Prom ozione del sistem a P a e se (9) 100 0 665 24 660 24

1.8 P resen za dello S tato all'estero tramite le strutture diptomatico- consolari (12)

1.000 0 2.100 O 2.086 0

1.9 R appresentanza all’estero e servizi al cittadini e alfe Imprese (13)

0 0 T I 0 77 0

1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in am bito intem azionale (14)

0 0 47 0 46 0

1.11 C om unicazione in ambito intem azionale (15) 0 0 6 0 6 0

2 Servizi istituzionali e g en e ra li d elle am m in istrazion i p ubb liche (32)

0 0 208 0 235 0

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di com petenza (3)

0 0 207 0 235 0

3 Fondi d a r ipartire (33) 4,500 0 18 0 18 0

3.1 Fondi da assegnare (1) 4.500 0 18 0 18 O

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Atti Parlamentari - 223 - Camera dei Deputati

x v ii l e g is l a t u r a A .C . 3 4 4 4

Elenco n. 2(art. 1, comma 333)

R iduzion i d e lie d otaz ion i finanziarie d e lie s p e s e dei M inisteri Triennio 2018 - 2018

(migliaia di Eura)

M inistero 2016 201 7 201B e successiviM issione

Program m adi c«l

RIDUZIONI pndetemlmttI par legge

di tiARIDUZIONI pndelemlnate

I perkggeRIDUZIONI |

rfl cui pndeiermlnate

perkgge

M IN ISTERO DELL'ISTRU ZIO NE, D ELL'UN IV ERSITÀ ' E DELLA RIC E R C A

220.400 4 .0 0 0 240.400 4 .0 0 0 200.400 4 .0 0 0

1 Istruzione scolastica (22) 11.500 1 .000 11.500 1 0 0 0 11.500 1 .000

1.Z Istruzione prescolastica (2) 3.204 7 0 3.204 70 3.204 70

1.3 Istruzione primaria (11) 1.957 3 8 0 1.957 3 8 0 1.957 3 6 0

1.4 Istruzione secondaria di primo grado (12) 2.205 320 2.205 3 2 0 2 .205 320

1.5 istruzione secondaria di secondo grado (1 3 ) 2 6 3 4 2 3 0 2.634 2 3 0 2.634 230

1.8 Iniziative per io sviluppo del sistema istruzione scolastica e per fi diritto allo studio (8)

1,500 0 1.500 O 1.500 O

2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23) 6.000 O 6.000 O 6.000 O

2.1 Diritto allo studio neH'lstruzione universitaria (1) 6,000 0 6.000 O 6.000 0

3 Ricerca e innovazione (17) 3.000 3 .000 3.000 3 .0 0 0 3.000 3 .0 0 0

3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22) 3.000 3 .000 3.000 3 .0 0 0 3.000 3 .0 0 0

6 Fondi da ripartire (33) 199.900 O 219.900 0 179.900 0

6.1 Fondi da assegnare (1) 199.900 O 219.900 0 179.900 0

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Atti Parlamentari - 224 - Camera dei Deputati

x v ii l e g is l a t u r a A .C . 3 4 4 4

Elenco n. 2(art. 1, comma 333)

Riduzioni delie dotazioni finanziarie delle s p e se dei Ministeri Triennio 2016-2018

(migliaia di Euro)

M inistero 201 6 2 017 2018 e successiviM issione

Program m adi cui

RIDUZIONI predeterminate I per fegpe

di cuiRIDUZIONI predeterminate

I per leggeRIDUZIONI |

di cui predeterminate

per legge

M INISTERO DELL'IN TERNO 27.189 0 43.174 20 .000 60.675 40 .0 0 0

1 Amministrazione generale e supporto alta rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)

1 0 1 0 1 0

1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (3)

1 0 1 0 1 0

2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 3.768 0 23.753 20 .000 43.754 40 .000

2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (2) 19 0 20.017 20.000 40.017 40 .0 0 0

2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione deitrasferimenti' erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3)

3.041 0 3.031 0 3,031 0

2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8) 707 0 706 0 706 0

3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 15.420 0 15.420 0 15.420 0

3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)

15.373 0 15,373 0 15.373 0

3.2 Servizio permanente delt'Arma dei Carabinieri per la tutela deH'ordine e la sicurezza pubblica (9)

47 0 47 0 47 0

4 Soccorso civile (8) e.ooo 0 4.000 0 1.500 0

4.2 Prevenzione dal rìschio e soccorso pubblico (3) 8,000 0 4.000 0 1.500 0

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Atti Parlamentari - 225 - Camera dei Deputati

x v ii l e g is l a t u r a A .C . 3 4 4 4

Elenco n. 2(art. 1, comma 333)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle sp e se dei Ministeri Triennio 2016 - 2018

(migliaia di Euro)

M inistero 2 016 20 1 7 2 0 1 8 e successivi

M issione

Program m adi cui

RIDUZIONI I pndttzminiti I per legga

eli/RIDUZIONI I predeterminata

I per leggaRIDUZIONI

di «il predetermine!*

per legge

M INISTERO D E LL’AM BIENTE E DELLA TU TELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

1.640 950 1.000 500 900 400

1 Svifuppo s o s te n ib ile e tu te la de l territorio e d e ll 'a m b ie n te (18) 1 .640 950 1.000 500 900 400

1.8 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (11) 690 0 500 0 500 0

1.12 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (16)

950 95 0 500 5 0 0 400 400

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Atti Parlamentari - 226 - Camera dei Deputati

x v ii l e g is l a t u r a A .C . 3 4 4 4

Elenco n. 2(art. 1, comma 333)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delie sp e se dei Ministeri Triennio 2016 - 2018

(migliaia di Euro)

M inistero 2 0 1 6 2017 2 0 1 8 e successivi

M issione

Program m adi cui

RIDUZIONI prede termini laI per legna

AcuìRIDUZIONI prtéeH minate

I per leggeRIDUZIONI |

di cui pndetermlnate

per legge

M IN ISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TR A SPO RTI 28.939 4.661 34.9E4 4.631 22.944 1.631

1 In frastru tture pubb liche e logistica ( 1 4 ) 4 5 7 0 456 0 456 0

1 .5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5 ) 457 0 458 0 456 0

2 Diritto a lla m obilita' e sv iluppo de i s is te m i di tra sp o rto (13) 28.180 4.661 34.195 4.631 2 1 1 8 5 1.631

2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita’ stradale (1) 279 9 334 18 334 18

2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4) 10.110 0 16.110 0 6.100 0

2.4 Autotrasporto ed intermodalita1 (2) 4.788 4 .652 4.746 4 .612 1.746 1 .612

2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)

3.0Q1 0 3.001 0 3.001 O

2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d 'acqua interne (9)

10.002 0 10.002 0 10.002 0

2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita’ locale (6) 1 O 1 0 1 0

4 O rdine pubblico e s ic u re zz a (7) 300 0 300 0 300 0

4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)

*

300 0 300 0 300 0

6 Servizi istituzionali e g e n e ra li delle am m inistrazioni pu b b lich e (32)

3 O 3 0 3 0

6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)

3 O 3 0 3 0

7 Fondi d a ripartire (33) 0 0 0 O 1.000 0

7.1 Fondi da assegnare (1) 0 0 0 0 1.000 0

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Atti Parlamentari — 227 — Camera dei Deputati

x v ii l e g is l a t u r a A .C . 3 4 4 4

Elenco n. 2(art. 1, comma 333)

R iduzion i d e lle d o ta z io n i finanziarie d e lle s p e s e d e i M inisteri Triennio 2016 - 2018

(migliaia di Eura)

M inistero

M iss io n e

Program m a

2 o i e 2 0 1 7 2 0 1 8 e successivi

diatiRIDUZIONI pndetenrfruia

I per lag ga

di cuiRIDUZIONI pndetamJnita

I ptrkggaRIDUZIONI |

di cui predeterminate

peritone

M IN ISTERO DELLA DIFESA 19.000 0 17.000 0 17.000 O

2 R ic e rc a e inn o v az io n e (17) 10.000 0 10.000 0 10.000 0

2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (11) 10.000 0 10.000 0 10,000 0

4 Fo n d i d a ripartire (33) 9.000 0 7.000 0 7.000 Q

4.1 Fondi da assegnare (1) 9.000 0 7.D00 0 7.000 Q

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Atti Parlamentari - 228 - Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A .C . 3 4 4 4

Elenco n. 2(art. 1, comma 333)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle sp e se dei Ministeri Triennio 2016 - 2018

(migliaia di Euro)

M inistero 2 016 201 7 2 0 1 8 e successiviM is s io n e

Program m atUcul

RIDUZIONI predeterminate l per lego»

di cuiRIDUZIONI predeterminate

I par leggeRIDUZIONI |

di cui predeterminate

perlagge

M INISTERO DELLE PO LITICHE A G RICO LE ALIMENTARI E FORESTALI

21.867 1JSOB 13.806 1.308 12.862 1.308

1 Agricoltura, po litiche ag ro a lim en tari e p e s c a (9) 2.167 1 0 0 0 6.805 1.000 5.852 1.000

1.2 Politiche europee ed intemazionali e dello sviluppo rurale (2) 1.167 0 1.165 0 1.165 0

1.5 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione (6)

1.000 1.000 5.640 1 .000 4.687 1.000

2 S viluppo so s te n ib ile e tu te la del territorio e d e ll 'am b ien te (18) 1.510 0 1.510 0 1.510 0

2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita1 (7)

1.510 0 1.510 0 1 5 1 0 0

3 O rdine pubblico e s ic u re z z a (7) 400 0 400 0 400 0

3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (6) 400 0 400 0 400 0

4 S o c c o rso civile (8) 3.090 308 3.090 3 08 3.090 308

4.1 Interventi per soccorsi (1) 3.090 3 0 8 3.090 30B 3.090 308

6 Fondi d a ripartire (33) 14.700 0 2.000 0 2.000 0

6.1 Fondi da assegnare (1) 14.700 O 2.000 0 2.000 0

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Atti Parlamentari - 229 - Camera dei Deputati

x v ii l e g is l a t u r a A .C . 3 4 4 4

Elenco n. 2(art. 1, comma 333)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle sp e se dei Ministeri Triennio 2016 - 2018

(migliaia di Euro)

M inistero 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 e successiviM issione

Program m adiati

RIDUZIONI prsdetermbate I ptritggt

di ai!RIDUZIONI predetermini

I par leggeRIDUZIONI |

di cui predeterminale

per legga

M INISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ' CULTURALI E DEL TU RISM O

7.827 104 0 0 0 O

1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività' culturali e paesaggistici (21)

6.100 104 0 0 0 0

1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2)

. 321 O 0 0 0 0

1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5)

94 0 0 0 0 0

1.6 Tutela dei beni archeologici (6) 4 50 0 0 0 0 0

1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9) 1.311 0 0 0 0 0

1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e deH’editoria (10)

601 0 0 0 0 0

1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)

1.010 0 0 0 0 0

1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)

61 0 0 0 0 0

1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14)

56 O 0 0 O 0

1.15 Tutela del patrimonio culturale (15) 2 .109 104 0 0 0 0

1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane (16)

87 0 0 0 0 0

2 Ricerca e innovazione (17) 19 0 0 0 0 0

2.1 Ricerca educazione e formazione In materia di beni e attività* culturali (4)

19 0 0 0 0 0

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

168 O 0 0 0 0

3.1 Indirizzo politico (2) 65 O □ 0 0 0

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza(3)

103 0 0 0 0 0

4 Fondi da ripartire (33) 1.498 0 0 0 0 0

' 4.1 Fondi da assegnare (1) 1.498 0 0 0 0 0

6 Turismo (31) 42 0 0 0 0 0

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Atti Parlamentari - 230 - Camera dei Deputati

x v ii l e g is l a t u r a A .C . 3 4 4 4

Elenco n. 2(a r t . 1, comma 333)

R iduzion i d e lle d o ta z io n i finanziarie d e lle s p e s e dei M inisteri Triennio 2016 - 2018

(migliaia di Euro)

M in i s t e r o 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 e successivi

M i s s i o n ediali tff cui di cui

P r o g r a m m a RIDUZIONI ìpndet* infoile RIDUZIONI pndetwmlfutt RIDUZIONI predeterminateI pvitgge I perleggt I p ir fogge

6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (1) 42 0 0 0 0 0

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Atti Parlamentari - 231 - Camera dei Deputati

x v ii l e g is l a t u r a A .C . 3 4 4 4

Elenco n. 2(art. 1, comma 333)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle sp ese dei Ministeri Triennio 2016 - 2018

{migliaia di Euro)

M inistero 2016 201 7 2 0 1 8 e successivi

M issione

Program m adi cui

RIDUZIONI pnd*t»min»to I p trh uff*

iff cuiRIDUZIONI pnàoHmkmt*

I ptr ItggeRIDUZIONI |

di evi predeteminnl»

p*r legge

M INISTERO D ELLA SALUTE 24.500 O 13.182 O 9.S92 O

1 T utela d ella s a lu te (20) 200 0 232 0 1S2 0

1.1 Prevenzione e promozione della salute um ana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)

188 0 220 0 180 0

1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita’ pubblica veterinaria e attivila' e coordinamento In ambito Intemazionale (6)

12 0 12 0 12 0

4 Fondi d a ripartire (33) 24.300 0 12.950 0 9.400 0

4,1 Fondi da assegnare (1) 24.300 0 12.950 0 9.400 0

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Atti Parlamentari - 232 - Camera dei Deputati

x v ii l e g is l a t u r a A .C . 3 4 4 4

_ Elenco n. 2R iep ilo g o (a r t . 1 c o m m a 3 3 3 )

R iduzioni d e lle d otaz ion i finanziarie d e lle s p e s e dei M inisteri Triennio 2016 - 2018

(migliaia di Euro)

M inistero 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 e s u c c e s s iv i

dlculRIDUZIONI predeterminate

I perlegg*

, dlculRIDUZIONI predeterminate

I per leggeRIDUZIONI

dì oil predeterminate

per legge

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 116.975 0 134.175 0 147.572 O

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 8.3S7 0 31.473 O 31.898 0

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 4.240 0 1.040 0 1.040 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 23.350 0 26.450 0 26.450 0

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

a .226 0 6.303 152 6.302 150

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA

220.400 4.000 240.400 4 .000 200.400 4 .0 0 0

MINISTERO DELL'INTERNO 27.189 0 43.174 20 .000 60.675 40 .0 0 0

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

1.640 950 1.000 500 900 4 0 0

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 28.939 4.661 34.954 4 .631 22.944 1.631

MINISTERO DELLA DIFESA 19.000 0 17.000 O 17.000 0

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

21.B67 1.308 13.805 1.308 12.852 1 .308

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ' CULTURALI E DEL TURISMO

7.B27 104 0 0 0 0

MINISTERO DELLA SALUTE 24.500 0 13.182 O 9.592 0

Totale 512.620 11.023 662.956 30 .590 537.624 47 .4 8 9

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Atti Parlamentari - 233 - Camera dei Deputati

x v ii l e g is l a t u r a A .C . 3 4 4 4

Elenco n. 3

(artico lo 1 , c o m m a 3 3 4 )

(in m ig lia ia di euro)

CAPITOLO DENOMINAZIONE 2016 2017 2018 esuccessivi

2115 Fondo di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri 1.731 1.731 1.731

2124Somma da destinare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la gestione ed implementazione del portale Normattiva e del progetto X-Leges

37 37 37

2191Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale in favore delle future generazioni

42 0 0

2780

Somma da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri relativa a quota parte dell'importo dell'8 per mille del gettito IRPEF da utilizzare dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali

3.120 3.120 3.120

7474

Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini di consentire la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei "Luoghi della memoria" per la celebrazione del centenario della prima guerra mondiale

150 150 150

2183 Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria 3.081 3.081 3.081

2190 Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria 641 0 0

7442 Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento deli'editoria 261 261 261

2113 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche antidroga 578 578 578

5210 Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche 24 24 24

5211 Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche 29 29 29

2185 Fondo occorrente per gli interventi del Servizio Civile Nazionale 3.487 3.487 3.487

2102 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia 2.262 2.262 2.262

2118 Spese di funzionamento dellUfficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. 46 46 ; 46

2099Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la costituzione del Fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate

3.750 3.750 0

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Atti Parlamentari - 234 - Camera dei Deputati

x v ii l e g is l a t u r a A .C . 3 4 4 4

2108 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità 2.823 2.823 2.823

2132Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale

210 210 210

7455

Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, ampliamento, attrezzatura e acquisto di impianti sportivi compresa l'acquisizione di aree da parte di società o associazioni sportive o soggetto pubblico o privato che persegua finalità sportive

563 0 0

2106Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di incentivazione e sostegno alla gioventù

167 167 167

TOTALE 23.002 21.756 18.006

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Atti Parlamentari - 235 - Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A .C . 3 4 4 4

Allegato 6(artìcolo 1, comma 353)

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale(in euro)

Istituzione Autorizzazione 2016 2017 2018

Accademia delle scienze del terzo mondo (TWAS)

Legge 10 gennaio 2004, n. 17 - 200.000 200.000

BRESCE Legge 4 giugno 1997, n. 163 - 100.000 100.000ESO Legge 10 marzo 1982, n. 127 1.000.000 1.000.000 1.000.000ICRANET Legge 10 febbraio 2005, n. 31 - 1.400.330 1.400.330UNIDO Legge 15 febbraio 1995, n. 51 198 198 198

Totale 1.000.198 2.700.528 2.700.528

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Atti Parlamentari - 236 - Camera dei Deputati

x v ii l e g is l a t u r a A .C . 3 4 4 4

A llegato n.7

(Articolo 1, comma 391)

Regioni im porti an n o 2016 (in m igliaia di euro)

Abruzzo 41 .113

Basilicata 32 .481

Calabria 57 .988

Campania 137 .018

E.Romagna 110 .585

Lazio 152 .143

Liguria 4 0 .3 1 0

Lombardia 227 .273

Marche 4 5 .2 7 1

M olise 12 .444

P iem onte 1 06 .954

Puglia 105 .985

Toscana 101 .625

Umbria 2 5 .507

V eneto 103 .303

TOTALE 1 .3 0 0 .0 0 0

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A llegato A

(Articolo 1, com m a 403)

Regioni Ripartizione regionale del ripiano dello sfondam ento del te tto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera 2013

Ripartizione regionale del ripiano dello sfondam ento del te tto dell'11,35% della spesa farmaceutica territoriale 2013

Ripartizione regionale del ripiano dello sfondam ento del te tto del 3,5% delia spesa farmaceutica ospedaliera 2014

Piem onte 45.185 .841 1.487.866 44 .900 .988

Valle d'Aosta 0 39.773 0

Lombardia 28.405 .390 3 .207.148 43 .965 .717

Bolzano 3.768 .594 212.891 5.351 .947

Trento 0 197.982 589.550

V eneto 17.684 .154 1.942.764 30 .090 .480

Friuli 16.701.715 413 .632 15 ,571.542

Liguria 12.948.263 399 .560 16.668.163

Emilia Romagna 42.565 .828 1.302.361 50.051 .846

Toscana 50.423 .272 1.876.632 65 .350 .395

Umbria 9 .444.367 359.889 11.355.420

Marche 7 .088.666 1.783.499 19.066 .774

Lazio 29.378 .774 6 ,658.474 39.577 .929

Abruzzo 12.394.030 1.301.359 16.706.948

Molise 1.098.048 310,131 1 .758.084

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Atti Parlamentari

XVII LEGISLATURA

- 238 - Camera dei Deputati

A .C . 3 4 4 4

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Atti Parlamentari — 239 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A .C . 3 4 4 4

PROSPETTO DI COPERTURA

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Atti Parlamentari - 240 - Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 3444

COPERTURA LEGGE DI STABILITÀ

2016 2017 2018

(importi in milioni di euro)

1) ONERI DI NATURA CORRENTE

Nuove o maggiori spese correnti

Articolato: .............................................................. 11.419 12.401 10.984

Minori entrate

Articolato: .............................................................. 20.280 21.596 20.628

Tabella A .............................................................. 50 104 124

Tabella C .............................................................. 7 1 1

T o ta le o n eri d a c o pr ir e . . 31.756 34.102 31.738

2) MEZZI DI COPERTURA

Nuove o maggiori entrate

Articolato: .............................................................. 5.833 7.321 7.531

Riduzione spese correnti

Articolato: .............................................................. 7.906 5.445 6.220

Tabella D .............................................................. 241 228 276

T o ta le m ezzi di c o per tu r a . . 13.918 13.017 14.063

DIFFERENZA -17.776 -21.107 -17.711

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Atti Parlamentari — 241 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A .C . 3 4 4 4

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

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Atti Parlamentari - 242 - Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A .C . 3 4 4 4

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(dati in milioni di euro)

Iniziali 2016 2017 2018

Competenza Cassa Competenza Competenza

ENTRATE 28.176 28.176 28.645 28.481

Rimborsi IVA 28.176 28.176 28.645 28.481

SPESA CORRENTE 31.326 31.326 31.795 31.631

Rimborsi IVA

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SPESA IN CONTO CAPITALE 0 0 0 0

TOTALE SPESA LEGGE DI BILANCIO 31.326 31.326 31.795 31.631

REGOLAZIONE CONTABILE LEGGE DI STABILITÀ

Tabella C FSN-saldo IRAP 1.000 1.000 2.000

TOTALE REGOLAZIONI CONTABILI SPESA 32.326 32.326 33.795 31.631

DIFFERENZA ENTRATA E SPESA 4.150 4.150 5.150 3.150

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Atti Parlamentari

XVII LEGISLATURA

- 243 - Camera dei Deputati

A .C . 3 4 4 4

TABELLE

T a b e l l a A. - INDICAZIONE- DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

T a b e l l a B. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

T a b e l l a Ò v - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICA­ZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

T a b e l l a D. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LE­GISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDU­ZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

T a b e l l a E. - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELA­ZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTL DELLE RIDUZIONI E DELLE RDVIODULAZIONI

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PAGINA BIANCA

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Atti Parlamentari

XVII LEGISLATURA

- 245 - Camera dei Deputati

A .C . 3 4 4 4

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

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Atti Parlamentari - 246 - Camera dei Deputati

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A .C . 3 4 4 4

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI ,DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

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A .C . 3 4 4 4

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN REI,AZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA

ALLA LEGGE DI STABILITÀ

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento al programma, con il re­lativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

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Atti Parlamentari

XVII LEGISLATURA

- 271 - Camera dei Deputati

A .C . 3 4 4 4

TABELLA D

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI

SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione dell’autoriz­zazione dì spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica che la riduzione 'viene disposta in via perma­nente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell’autorizzazione di spesa.

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella - indicate secondo l’amministrazione pertinente riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

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PAGINA BIANCA

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Atti Parlamentari

XVII LEGISLATURA

- 283 - Camera dei Deputati

A .C . 3 4 4 4

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Atti Parlamentari 284 Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A .C . 3 4 4 4

ELENCO MISSIONI

1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali4 L'Italia in Europa e nel mondo7 Ordine pubblico e sicurezza8 Soccorso civile9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 11 Competitivita' e sviluppo delle imprese13 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto14 Infrastrutture pubbliche e logistica16 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo17 Ricerca e innovazione18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente19 Casa e assetto urbanistico21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività' culturali e paesaggistici22 I s t r u z i o n e s c o l a s t i c a

23 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 2 8 Sviluppo e riequilibrio territoriale29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio30 Giovani e sport32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche33 Fondi da ripartire

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Atti Parlamentari 285 Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A .C . 3 4 4 4

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

0 1 . INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO

0 2 . INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI

0 3 . INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI

0 4 . INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LE POLITICH E DI COESIONE

0 5 . CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO

0 6 . INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE F R IU L I-V E N E ZIA G IU LIA ED AREE LIM ITRO FE. INTERVENTI PER VENEZIA

0 7 . PROVVIDENZE PER L 'E D IT O R IA

0 8 . E D IL IZ IA RESIDENZIALE E AGEVOLATA

0 9 . MEDIOCREDITO CENTRALE - SIMEST SPA

1 0 . ARTIGIANCASSA

1 1 . INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

1 2 . COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI SER V IZIO PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE

1 3 . INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA

1 4 . INTERVENTI A FAVORE D ELL'IN D U STRIA NAVALMECCANICA

1 5 . RISTRUTTURAZIONE DEI SISTEM I AEROPORTUALI DI ROMA E MILANO

1 6 . INTERVENTI PER LA V IA B IL IT À ' ORDINARIA, SPECIALE E D I GRANDE COMUNICAZIONE

1 7 . E D IL IZ IA : PEN ITEN ZIA RIA , G IU D IZ IA R IA , SANITARIA, D I S E R V IZ IO , SCOLASTICA

1 8 . METROPOIITANA D I NAPOLI

1 9 . DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE

2 0 . REALIZZAZIONE STRUTTURE TURISTICH E

2 1 . INTERVENTI IN AGRICOLTURA

2 2 . PROTEZIONE DEI TERRITORI DEI COMUNI D I RAVENNA, ORVIETO E TODI

2 3 . U NIV ERSITÀ ' (COMPRESA E D IL IZ IA )

2 4 . IM PIA N TISTIC A SPORTIVA

2 5 . SISTEMAZIONE AREE URBANE

2 6 . RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI AZIENDE SANITARIE LOCALI

2 7 . INTERVENTI D IVERSI

N .B . I SEGUENTI SETTORI SONO P R IV I D I AUTORIZZAZIONI:

0 5 ,0 6 , 0 7 , 0 9 , 1 0 , 1 2 , 1 5 , 1 8 , 2 0 , 2 2 , 2 3 , 2 5 , 2 6

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2018

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ART. 2

COMMA B7: A

VVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE

DIVALICO FIRENZE-BOLOGNA.

(Set.27)INTERVENTI D

IVERSI

(1.2 - CAP.

7484) Legislazione vigente

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7 Del

1997

ART. 1

9/bis COMMA 1 PUNTO 1: R

EALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE

AUTOSTRADALI

(Set.16)INTERVENTI P

ER LA VIABILITÀ* O

RDINARIA,

SPECIALE E DI

GRANDE COMUNICAZIONE

(1.2 - CAP.

7485) Legislazione vigente

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51.646.000

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2017

3cs

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51.646.000

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€ 19,60 *17PDL0036850**17PDL0036850*