Progetto di legge della 16legislatura -...

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 605 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CAPARINI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, CALLEGARI, CON- SIGLIO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FORCOLIN, GIDONI, GRIMOLDI, LANZARIN, LAURA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, PINI, POLLEDRI, REGUZZONI, RIVOLTA, STUCCHI, VANALLI Disposizioni in favore dei territori montani e delega al Governo per l’emanazione di un codice delle leggi sulla montagna Presentata il 30 aprile 2008 ONOREVOLI COLLEGHI ! Le montagne sono ambienti molto fragili, soggetti a con- dizioni climatiche sfavorevoli e difficili (precipitazioni eccessive, ampie variazioni delle temperature, radiazioni solari elevate) e a disastri naturali, e caratterizzati da suoli poveri e superficiali la cui erosione e ` favorita dalle pendenze. L’isolamento e ` una caratteristica di queste aree: la loro morfo- logia riduce l’accessibilita ` e rende difficile lo scambio con le pianure. Inoltre, la pro- duzione agricola e ` spesso marginale e ri- chiede manodopera intensiva e gli insedia- menti produttivi sono penalizzati dalle dif- ficolta ` di collegamento. Tuttavia, le diffi- colta ` di accesso hanno contribuito a mantenere, in un gran numero di regioni, l’integrita ` e il patrimonio culturali, nonche ´ le aree di biodiversita ` con un alto grado di endemismo. La presente proposta di legge si prefigge sostanzialmente tre obiettivi: as- sicurare l’attuale e il futuro benessere delle comunita ` montane attraverso la promo- zione della conservazione e dello sviluppo sostenibile delle aree di montagna; accre- scere l’opera di sensibilizzazione e la cono- scenza degli ecosistemi montani, della dina- mica del loro funzionamento e della loro importanza fondamentale come fonte di beni e di servizi, nonche ´, in particolare, degli approvvigionamenti idrici e della sicu- rezza alimentare, essenziali per il benessere degli abitanti della campagna e della citta `, della montagna e della pianura; promuo- Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 605—

PROPOSTA DI LEGGE

D INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPARINI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, CALLEGARI, CON-SIGLIO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FORCOLIN, GIDONI, GRIMOLDI,LANZARIN, LAURA MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, PINI,

POLLEDRI, REGUZZONI, RIVOLTA, STUCCHI, VANALLI

Disposizioni in favore dei territori montani e delega al Governoper l’emanazione di un codice delle leggi sulla montagna

Presentata il 30 aprile 2008

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le montagnesono ambienti molto fragili, soggetti a con-dizioni climatiche sfavorevoli e difficili(precipitazioni eccessive, ampie variazionidelle temperature, radiazioni solari elevate)e a disastri naturali, e caratterizzati dasuoli poveri e superficiali la cui erosione efavorita dalle pendenze. L’isolamento e unacaratteristica di queste aree: la loro morfo-logia riduce l’accessibilita e rende difficilelo scambio con le pianure. Inoltre, la pro-duzione agricola e spesso marginale e ri-chiede manodopera intensiva e gli insedia-menti produttivi sono penalizzati dalle dif-ficolta di collegamento. Tuttavia, le diffi-colta di accesso hanno contribuito amantenere, in un gran numero di regioni,

l’integrita e il patrimonio culturali, nonchele aree di biodiversita con un alto grado diendemismo. La presente proposta di leggesi prefigge sostanzialmente tre obiettivi: as-sicurare l’attuale e il futuro benessere dellecomunita montane attraverso la promo-zione della conservazione e dello svilupposostenibile delle aree di montagna; accre-scere l’opera di sensibilizzazione e la cono-scenza degli ecosistemi montani, della dina-mica del loro funzionamento e della loroimportanza fondamentale come fonte dibeni e di servizi, nonche, in particolare,degli approvvigionamenti idrici e della sicu-rezza alimentare, essenziali per il benesseredegli abitanti della campagna e della citta,della montagna e della pianura; promuo-

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vere e difendere il patrimonio culturaledelle comunita e delle societa montane.

Lo strumento individuato e l’aggiorna-mento della legge 31 gennaio 1994, n. 97,recante « Nuove disposizioni per le zonemontane », che per la prima volta haindividuato interventi intersettoriali per lasalvaguardia e la valorizzazione di queiterritori e, istituendo presso l’allora Mini-stero del bilancio e della programmazioneeconomica (ora Ministero dell’economia edelle finanze) l’apposito Fondo nazionaleper la montagna, ha sancito la naturaorizzontale di tale provvedimento che in-teressa varie amministrazioni dello Stato.Il decreto del Ministro del tesoro, delbilancio e della programmazione econo-mica 18 giugno 1997, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto1997, aveva conferito al sottosegretario diStato la delega alla politica della montagnae, in particolare, al coordinamento dellenorme attuative della legge 31 gennaio1994, n. 97. Tuttavia nell’adempimento

delle provvidenze previste si sono verifi-cate difficolta interpretative delle disposi-zioni e sono venute alla luce oggettivecarenze della normativa vigente, soprat-tutto per l’effettiva applicazione delle age-volazioni fiscali, in assenza di un’idoneacopertura finanziaria degli oneri connessi,derivanti dalle minori entrate.

Pur nel rispetto dell’impianto generaledelineato dalla legge n. 97 del 1994, eemersa l’esigenza di procedere ad alcunemodifiche della disciplina al fine di attua-lizzarla e di renderla pienamente operativa.L’ulteriore obiettivo della presente propo-sta di legge e pertanto quello di sciogliere inodi interpretativi e di eliminare le diffi-colta di attuazione della normativa vigente,al fine di rendere agevole ed efficace l’atti-vita della pubblica amministrazione, cen-trale e locale, nel dare concreta applica-zione alle disposizioni relative al decentra-mento delle attivita e dei servizi, nonchealle incentivazioni di carattere economico-sociale e fiscale.

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PROPOSTA DI LEGGE__

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1.

(Finalita).

1. La tutela e la valorizzazione deiterritori montani costituiscono obiettiviprioritari della politica nazionale, anchecon riferimento ai rapporti dello Stato conl’Unione europea, con particolare riguardoalla predisposizione dei documenti pro-grammatori di tale politica.

2. La presente legge, in attuazione del-l’articolo 44 della Costituzione, prevedeinterventi volti a sostenere la vita deiresidenti nei territori montani.

3. Le regioni a statuto speciale e leprovince autonome di Trento e di Bolzanoprovvedono alle finalita di cui alla pre-sente legge nell’ambito delle competenzead esse spettanti ai sensi dei rispettivistatuti e delle relative norme di attuazione.

4. Le disposizioni della presente legge siapplicano ai territori compresi nei parchinazionali montani, istituiti ai sensi dellalegge 6 dicembre 1991, n. 394, e successivemodificazioni.

5. Nell’ambito dell’Unione europea, loStato e, per quanto di loro competenza, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano promuovono le azioni diretteal riconoscimento della specificita dellezone montane e alla loro valorizzazione insede comunitaria.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Fatte salve le competenze legislativeregionali e delle province autonome diTrento e di Bolzano, ai fini dell’applica-zione della presente legge, si intende per:

a) territorio montano: un territoriocaratterizzato dalla presenza di rilievi

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aventi altitudine media, di norma, noninferiore a 600 metri sul livello del mare;

b) comune montano: un comune ilcui territorio e montano per almeno il 70per cento;

c) comune ad alta specificita mon-tana: un comune montano che per parti-colari situazioni oggettive di svantaggio eindividuato e riconosciuto come tale aisensi dell’articolo 3;

d) comunita montana: un ente localeunione di comuni montani o parzialmentemontani per l’esercizio di funzioni propriee di funzioni conferite e per l’esercizioassociato di funzioni comunali.

ART. 3.

(Comuni ad alta specificita montana).

1. Fatte salve le competenze legislativeregionali e delle province autonome diTrento e di Bolzano, ai fini della presentelegge è definito « comune ad alta specifi-cita montana » il comune montano che perparticolari situazioni oggettive di svantag-gio e per le rilevanti potenzialita di svi-luppo e individuato e riconosciuto cometale sulla base dei criteri definiti secondole procedure di cui al comma 2.

2. Al fine di garantire l’uniformita nellaclassificazione dei comuni ad alta specifi-cita montana, entro quattro mesi dalladata di entrata in vigore della presentelegge, il Ministro per gli affari regionali ele autonomie locali, di concerto con ilMinistro dell’interno e d’intesa con laConferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, e successive modificazioni, di se-guito denominata « Conferenza unificata »,definisce, con proprio decreto, le modalitadi individuazione e i criteri di selezionedei comuni e delle frazioni di comuni adalta specificita montana nonche l’applica-zione di eventuali deroghe.

3. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, in attuazione dei

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criteri fissati dal decreto del Ministro pergli affari regionali e le autonomie locali aisensi del comma 2, entro i quattro mesisuccessivi alla data di entrata in vigore delmedesimo decreto, individuano i comuni ole frazioni di comune ad alta specificitamontana.

4. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano possono applicarecorrettivi nell’individuazione dei comuniad alta specificita montana evidenziandospecifiche condizioni di differenziazioneed esigenze di sviluppo, con riferimento allivello di svantaggio risultante dall’appli-cazione dei criteri fissati ai sensi delcomma 2, determinate da eventi naturali esocio-economici o da particolari contesti,quali la situazione amministrativa in areemontane di confine o in contiguita conregioni o province autonome.

5. Al fine di attenuare le situazionilocali di particolare svantaggio o di favo-rire specifiche esigenze di sviluppo terri-toriale, la comunita montana o il comunemontano interessato possono chiedere allaregione o alla provincia autonoma com-petente che, sulla base degli stessi criteriutilizzati per l’individuazione dei comuniad alta specificita montana, per una fra-zione del proprio territorio sia previstauna classificazione diversa da quella at-tribuita al comune nel suo complesso.

CAPO II

ORGANI DI STUDIOE PROGRAMMAZIONE

ART. 4.

(Agenzia della montagna).

1. E istituita l’Agenzia della montagna,di seguito denominata « Agenzia », ente diricerca non strumentale, che svolge i com-piti gia attribuiti all’Ente italiano monta-gna (EIM) ai sensi dell’articolo 1, commida 1279 a 1283, della legge 27 dicembre2006, n. 296. L’Agenzia esercita, altresı,funzioni di servizio e di supporto scienti-fico per l’individuazione delle linee diindirizzo finalizzate alle politiche di svi-

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luppo e di conoscenza del territorio mon-tano, nonche per la consulenza tecnico-scientifica agli organismi nazionali, regio-nali e delle province autonome di Trentoe di Bolzano in relazione alle competenzead essi attribuite dalla presente legge,anche con riguardo alla predisposizionedel Piano di cui all’articolo 31.

2. L’Agenzia, in particolare:

a) predispone, anche mediante ilcoordinamento di attivita svolte da altrisoggetti pubblici e privati, progetti finaliz-zati allo sviluppo economico e sociale ealla sicurezza ambientale delle zone mon-tane, al miglioramento della viabilita e deitrasporti locali, all’uso sostenibile dellerisorse, alla conservazione e alla valoriz-zazione delle tradizioni culturali delle po-polazioni montane;

b) realizza programmi di ricerca ine-renti le zone montane, anche con riferi-mento alla specificita della montagna inambito comunitario e internazionale;

c) svolge attivita di ricerca e di spe-rimentazione di modelli a basso costo perl’erogazione e la gestione dei servizi pub-blici nelle zone montane, compatibili coni contesti territoriali a scarsa densita abi-tativa;

d) studia ed elabora programmi permigliorare la condizione della donna re-sidente in montagna, con particolare ri-guardo alla specificita femminile nei pro-cessi di sviluppo di tali aree;

e) elabora programmi di valorizza-zione degli itinerari storici e culturali nellezone montane;

f) assicura il coordinamento scienti-fico delle attivita istituzionali all’esteroriguardanti il settore montano.

3. Presso l’Agenzia e costituita la bancadati della montagna.

4. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, di concerto con il Mi-nistro dell’economia e delle finanze e conil Ministro dell’universita e della ricerca,sono previsti gli organi di amministrazione

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e di controllo, la dotazione organica e lemodalita di funzionamento dell’Agenzia.

5. L’Agenzia e sottoposta alla vigilanzadel Presidente del Consiglio dei ministrie del Ministro dell’universita e della ri-cerca, nonche del Ministro per i diritti ele pari opportunita per quanto riguardai programmi previsti dalla lettera d) delcomma 2.

6. Il finanziamento dell’Agenzia e assi-curato dal fondo ordinario per gli enti e leistituzioni di ricerca di cui all’articolo 7,comma 1, del decreto legislativo 5 giugno1998, n. 204, da un contributo annuo di550.000 euro a carico della Presidenza delConsiglio dei ministri nonche da ogni altrocontributo o corrispettivo riconosciuto al-l’Agenzia dalle regioni, delle province auto-nome di Trento e di Bolzano o da organismipubblici e privati. A tale fine e autorizzatoun contributo statale di 550.000 euro annuia decorrere dall’anno 2008.

7. All’espletamento delle ulteriori fun-zioni attribuite all’Agenzia dal presentearticolo rispetto a quelle gia attribuite alsoppresso EIM si provvede con il perso-nale e con i beni assegnati in dotazionealla medesima Agenzia ai sensi del decretodi cui al comma 4.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIELEG-GIBILITA DEI SINDACI, DI SERVIZI PUB-BLICI, DI LAVORI PUBBLICI E DI ASSO-CIAZIONISMO CON FINALITA SOCIALE

ART. 5.

(Rieleggibilita dei sindaci nei comuniad alta specificita montana).

1. All’articolo 51, comma 2, del testounico delle leggi sull’ordinamento deglienti locali, di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, e aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « La disposizione delpresente comma non si applica ai sindacidei comuni ad alta specificita montana ».

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ART. 6.

(Organizzazione dei servizi pubblici).

1. Le Agenzie fiscali, al fine di con-sentire l’agevole accesso ai servizi daparte dei residenti nei territori montani,promuovono la razionale organizzazionedegli uffici.

2. Il Ministero delle comunicazioni,nell’ambito degli obblighi derivanti dalservizio postale nazionale, promuove unadistribuzione degli uffici e del serviziopostale idonea ad agevolare i comuni adalta specificita montana.

3. Nei comuni ad alta specificita mon-tana, d’intesa tra gli enti interessati, eautorizzata l’istituzione di centri multifun-zionali nei quali concentrare i diversiservizi, quali quelli ambientali, energetici,scolastici, artigianali, turistici, di comuni-cazione, di volontariato e di associazioni-smo culturale, commerciali e di sicurezza.Per lo svolgimento delle loro attivita, icentri multifunzionali sono autorizzati astipulare convenzioni e contratti di ap-palto con gli imprenditori agricoli, ai sensidell’articolo 15 del decreto legislativo 18maggio 2001, n. 228, e successive modifi-cazioni.

ART. 7.

(Scuole di montagna).

1. Per le istituzioni scolastiche dellascuola dell’infanzia e della scuola primariaubicate nei comuni ad alta specificitamontana, al fine di garantire la continuitascolastica e il diritto allo studio, e previstala possibilita di deroghe alle disposizionivigenti in materia di dimensionamento e diformazione delle classi. E favorita la co-stituzione di pluriclassi e di istituti com-prensivi.

ART. 8.

(Sanita di montagna).

1. Il servizio prestato dal personalemedico nell’ambito di strutture sanitarieoperanti nei territori montani e valutato ai

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fini dell’articolo 8, comma 2-bis, del de-creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Il Ministro dell’universita e dellaricerca, entro il 30 giugno di ogni anno,nell’ambito degli stanziamenti di bilanciorelativi alle attivita istituzionali e comun-que per un importo non inferiore a 5milioni di euro, stabilisce la concessione diassegni di studio in favore di giovanilaureati che si iscrivono a scuole di spe-cializzazione a condizione che si impe-gnino ad esercitare la professione per unperiodo di almeno cinque anni pressostrutture ubicate nei territori montani.

ART. 9.

(Potenziamento del sistema informativodella montagna).

1. Il Ministro per le riforme e leinnovazioni nella pubblica amministra-zione puo stipulare accordi con altre pub-bliche amministrazioni, ovvero con sog-getti privati operanti nel settore informa-tico e telematico, al fine di assicurare ladiffusione e l’integrazione nei territorimontani dei servizi telematici gia esistentinell’ambito della pubblica amministra-zione.

ART. 10.

(Servizi radiotelevisivi e di telefoniamobile e fissa).

1. Nell’ambito delle politiche volte almantenimento dei servizi essenziali, il Mi-nistero delle comunicazioni promuove lafruibilita nei territori montani, e in par-ticolare nei comuni ad alta specificitamontana, del servizio pubblico generaleradiotelevisivo, nell’ambito degli obblighiderivanti dalla convenzione e dal contrattodi servizio con il concessionario di taleservizio e nel rispetto della normativavigente, nonche un graduale aumento didisponibilita delle reti radiomobili di co-municazione e della larga banda.

2. Le spese per l’installazione, la ma-nutenzione e la gestione degli impianti

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radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissasituati nei territori dei comuni ad altaspecificita montana sono poste a totalecarico degli enti gestori.

3. Fermo restando quanto previsto da-gli articoli 53 e 54 del codice delle comu-nicazioni elettroniche, di cui al decretolegislativo 1o agosto 2003, n. 259, i colle-gamenti telefonici in favore dei soggettiresidenti nei comuni ad alta specificitamontana sono assoggettati a formule ta-riffarie speciali per consumatori con esi-genze sociali particolari, ai sensi dell’arti-colo 59 del citato codice di cui al decretolegislativo n. 259 del 2003.

4. La realizzazione e il potenziamentodelle linee elettriche in case sparse e inpiccoli agglomerati situati in comuni adalta specificita montana sono realizzati inesenzione da ogni tipo di costo, fermirestando gli obblighi tributari.

ART. 11.

(Lavori pubblici di competenza statalein montagna).

1. Nei comuni ad alta specificita mon-tana, gli enti appaltanti, per le opere dicompetenza statale di importo fino a1.500.000 euro, possono ricorrere alla li-citazione privata con procedura semplifi-cata. Alla gara possono essere invitatetutte le imprese che ne fanno richiesta eche hanno le caratteristiche tecniche in-dicate nel bando, le quali possono essereinserite dalle stazioni appaltanti sulla basedi specifiche esigenze, purche applicate inmaniera uniforme e non discriminatorianei confronti di tutti i concorrenti.

2. Per l’affidamento di lavori di com-petenza statale di importo non superiore a1.500.000 euro, i soggetti di cui al comma1 del presente articolo, in deroga a quantoprevisto dall’articolo 125 del codice deicontratti pubblici relativi a lavori, servizi eforniture, di cui al decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163, sono autorizzati aprocedere tramite trattativa privata, previoesperimento di gara informale, invitandoalmeno cinque imprese. Per importi ugualio inferiori a 200.000 euro il numero delleimprese puo essere ridotto a tre.

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3. La realizzazione di opere di compe-tenza statale a carattere complesso e in-frastrutturale, per i soggetti di cui alcomma 1, puo essere finanziata, per unaquota non superiore al 70 per cento del-l’importo complessivo, con risorse deri-vanti dalla cessione da parte degli stessi dispecifiche obbligazioni appositamente fi-nalizzate. Alle obbligazioni si applicano, inquanto compatibili, le disposizioni di cuiagli articoli 2410 e seguenti del codicecivile.

4. I comuni ad alta specificita montanasono autorizzati a contrarre mutui a totalecarico dello Stato secondo le disposizionipreviste dal decreto del Ministro del te-soro, del bilancio e della programmazioneeconomica 28 gennaio 2000, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio2000, e successive modificazioni.

5. All’articolo 92 del citato codice di cuial decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163, e successive modificazioni, è ag-giunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Per i comuni montani ad altaspecificita montana gli oneri stabiliti dalpresente articolo sono ridotti della meta ».

ART. 12.

(Interventi di protezione civile).

1. Al fine di rendere efficienti e tem-pestivi gli interventi di protezione civileanche nei comuni ad alta specificita mon-tana, entro cinque anni dalla data dientrata in vigore della presente legge, loStato provvede a individuare e ad attrez-zare nei predetti comuni idonee aree diatterraggio per elicotteri, aree logisticheper l’organizzazione di soccorsi in caso dicalamita e reti radio di emergenza.

ART. 13.

(Interventi in favoredell’associazionismo sociale).

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, esuccessive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 12, comma 1, lettera d),dopo le parole: « emergenze sociali » sono

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inserite le seguenti: « e ad interventi neiterritori montani e nelle altre aree terri-torialmente marginali del Paese »;

b) all’articolo 15, il comma 1 e so-stituito dal seguente:

« 1. Le fondazioni bancarie di cui aldecreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,e successive modificazioni, prevedono neipropri statuti che una quota non inferiorea un quindicesimo dei propri proventi, alnetto delle spese di funzionamento e dellariserva finalizzata alla sottoscrizione diaumenti di capitale delle societa conferi-tarie, sia destinata alla costituzione difondi speciali presso le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano alfine di istituire, per il tramite degli entilocali, centri di servizio a disposizionedelle organizzazioni di volontariato, delleassociazioni sportive dilettantistiche, delleassociazioni bandistiche, dei cori amato-riali, delle filodrammatiche, delle associa-zioni dilettantistiche di musica e danzapopolare, delle cooperative sociali di cuialla legge 8 novembre 1991, n. 381, esuccessive modificazioni, nonche delle or-ganizzazioni non lucrative di utilita sociale(ONLUS), di cui al decreto legislativo 4dicembre 1997, n. 460, e successive mo-dificazioni, e da queste gestiti, con lafunzione di sostenerne e di qualificarnel’attivita. Una quota non inferiore al 10per cento dei fondi speciali cosı costituitie vincolata alla creazione di centri diservizi nei territori montani. In tale am-bito le somme eventualmente eccedentipossono essere utilizzate per l’acquisto diattrezzature, di materiali e di mezzi il cuiutilizzo sia strettamente connesso alle at-tivita di natura sociale ».

2. A valere sulle risorse del Fondonazionale per le politiche sociali, di cuiall’articolo 20 della legge 8 novembre 2000,n. 328, e riservato un accantonamentoannuale pari allo 0,3 per cento finalizzatoalla stipula di convenzioni, ai sensi del-l’articolo 5 della legge 8 novembre 1991,n. 381, e successive modificazioni, nonchedell’articolo 7 della legge 11 agosto 1991,n. 266, con le associazioni sociali e con le

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organizzazioni di volontariato operanti neiterritori montani, per finalita di sostegnoalle popolazioni locali.

3. Le associazioni bandistiche, dei coriamatoriali, filodrammatiche, di musica e didanza popolare legalmente riconosciutesenza fini di lucro sono esonerate dallatenuta di scritture contabili, dall’obbligo diregistrazione della partita dell’imposta sulvalore aggiunto (IVA), dalla presentazionedella dichiarazione IVA e dall’obbligo diemettere scontrini e ricevute fiscali ovverodal pagamento dell’imposta di registro, del-l’imposta di bollo e della tassa sulle conces-sioni governative. Gli obblighi contabilisono limitati alla conservazione per treanni delle fatture di acquisto. Il limite mas-simo dei proventi derivanti da attivita com-merciali per poter usufruire delle agevola-zioni fiscali e di 250.000 euro.

ART. 14.

(Promozione del reclutamentonelle truppe alpine).

1. L’articolo 9 della legge 23 agosto2004, n. 226, e sostituito dal seguente:

« ART. 9. – (Incentivi per favorire il reclu-tamento di personale volontario nelle regionitipiche di reclutamento alpino). – 1. Gliaspiranti volontari in ferma prefissata di unanno residenti nelle zone dell’arco alpinosono destinati, a domanda, ai reparti alpini,fino al completamento dell’organico, in lo-calita prossime a quelle di residenza e, co-munque, situate all’interno della propriaregione di provenienza. E assicurata la pre-senza di almeno un reparto alpino in cia-scuna delle regioni dell’arco alpino.

2. Per la copertura dei posti riservati aivolontari residenti nelle regioni dell’arcoalpino che siano rimasti vacanti a seguitodell’espletamento delle procedure previstedal comma 1, si considerano prioritaria-mente le domande inoltrate dai residentinei comuni montani non alpini e dagliiscritti al Club alpino italiano.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2009, aivolontari residenti nelle regioni dell’arcoalpino in ferma prefissata di un anno ed

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in rafferma che prestano servizio nei re-parti alpini e attribuito, in aggiunta altrattamento economico previsto dall’arti-colo 8, un assegno mensile di 500 euro ecomunque non inferiore al 30 per centodell’emolumento stabilito dalla normativavigente per i militari della stessa categoria.

4. Ove possibile, i giovani volontari inferma prefissata di un anno residenti nellezone dell’arco alpino sono assegnati areparti aventi base in prossimita del ri-spettivo comune di residenza.

5. Alla cessazione del loro servizio imilitari volontari in ferma annuale pro-venienti dalle regioni dell’arco alpino giaincorporati presso unita appartenenti aireparti delle truppe alpine sono inseritinei ruoli di un’apposita riserva mobilita-bile in caso di calamita naturale e adisposizione delle autorita nazionali, re-gionali, provinciali e comunali delle zonedell’arco alpino eventualmente colpite dadisastro. La permanenza nella riservacessa al raggiungimento del quarantesimoanno di eta.

6. Le commissioni chiamate a valutarel’idoneita psico-attitudinale degli aspirantivolontari in ferma prefissata di un annoresidenti nelle zone dell’arco alpino sonocomposte da personale proveniente dallemedesime zone ».

2. L’Associazione nazionale alpini(ANA) promuove, d’intesa con il Ministerodella difesa, che a tale fine ne supportal’attivita, il reclutamento volontario neireparti delle truppe alpine, secondo ilcriterio del reclutamento regionale tipicodegli stessi reparti, con particolare atten-zione al reclutamento nei territori definitimontani ai sensi della presente legge.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIADI AGRICOLTURA E DI FORESTE

ART. 15.

(Gestione del patrimonio forestale).

1. Il Ministero delle politiche agricolealimentari e forestali e il Ministero del-

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l’ambiente e della tutela del territorio e delmare, al fine di conservare, rafforzare eripristinare le funzioni del patrimonio fo-restale possono concorrere, con risorseproprie aggiuntive rispetto a quelle neces-sarie per il finanziamento di parte nazio-nale delle misure di politica socio-struttu-rale finanziate dal Fondo europeo agricoloper lo sviluppo rurale (FEASR), all’attua-zione di misure di politica forestale attuatedalle regioni e dalle province autonome diTrento e di Bolzano. Gli interventi e ilriparto delle relative risorse sono deter-minati con decreto emanato, d’intesa conla Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, dalMinistro delle politiche agricole alimentarie forestali, di concerto con il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare.

2. I consorzi di miglioramento fondia-rio previsti dalle norme di cui al regiodecreto 13 febbraio 1933, n. 215, e suc-cessive modificazioni, e promossi dallecomunita montane, nonche le associazionidi proprietari riconosciute idonee e fina-lizzate al rimboschimento, alla tutela ealla migliore gestione dei boschi, possonobeneficiare di contributi statali, definiticon decreto del Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali, di concertocon il Ministro dell’ambiente e della tuteladel territorio e del mare e con il Ministrodell’economia e delle finanze, commisuratiagli oneri derivanti dalle suddette attivita,purche siano ritenute di interesse generalee assunte mediante apposite convenzionipluriennali.

3. Le forme di gestione indicate dalpresente articolo possono altresı goderedei benefıci previsti dall’articolo 139 delregio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, acondizione che le superfici silvo-pastoraliinteressate abbiano un’estensione di al-meno 5 ettari.

ART. 16.

(Impianti produttivi agricoli).

1. All’articolo 27, sesto comma, dellalegge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive

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modificazioni, dopo la parola: « commer-ciale » e inserita la seguente: « , agricolo ».

ART. 17.

(Accesso dei giovani alle attivita agricole).

1. Al fine di favorire l’accesso deigiovani alle attivita agricole, l’Istituto diservizi per il mercato agricolo alimentare(ISMEA), nell’esercizio dei propri compitiistituzionali e nella ripartizione dei fondidestinati alla formazione della proprietacoltivatrice, nei limiti delle disponibilitafinanziarie annuali, attribuisce prioritaagli acquisti di terreni proposti dai colti-vatori diretti di eta compresa tra i diciottoe i trentacinque anni, residenti nei comunimontani.

2. La priorita di cui al comma 1 delpresente articolo e applicabile anche allecooperative agricole previste dall’articolo16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, chehanno sede nei comuni montani e nellequali la compagine dei soci è composta peralmeno il 40 per cento da giovani di etainferiore ai quaranta anni, residenti incomuni montani, nonche alle cooperativeagricole nelle quali la compagine dei socicooperatori è composta per almeno il 50per cento da donne.

ART. 18.

(Certificazione di ecocompatibilitae marchio di garanzia).

1. Per i boschi esistenti e per le for-mazioni forestali create nei territori mon-tani con specie indigene di pregio, a lungociclo di maturazione, gestiti con criteri diecocompatibilita, sono istituiti la certifica-zione di ecocompatibilita e il marchio digaranzia che attestano la provenienzadella materia prima legno.

2. La certificazione di ecocompatibilitae il marchio di garanzia possono essereapplicati a tutti i prodotti di derivazionedel legno prodotto con i criteri di cui alcomma 1, compresi la carta e i mobili.

3. Entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, il Ministro

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delle politiche agricole alimentari e fo-restali, d’intesa con la Conferenza unifi-cata, stabilisce con proprio regolamento icriteri selvicolturali da rispettare e lemodalita per il rilascio e per l’uso dellacertificazione e del marchio previsti daicommi 1 e 2.

ART. 19.

(Ricostituzione di compendi agricoliunici di montagna).

1. Al fine di favorire la ricostituzione diaziende agricole di montagna in compen-dio unico, nei territori delle comunitamontane il trasferimento a qualsiasi titolodi terreni agricoli tra imprenditori agricoliche si impegnano a costituire un compen-dio agricolo unico e a coltivarlo o acondurlo per un periodo di almeno diecianni dal trasferimento e esente dalle im-poste di registro, ipotecaria, catastale, dibollo e da ogni altro genere di tributo o ditassa.

2. I terreni e le relative pertinenze,compresi i fabbricati, acquisiti con le age-volazioni previste dal presente articolo edentro i limiti della superficie minima in-divisibile stabilita ai sensi del comma 8,sono considerati unita indivisibili perquindici anni dal momento dell’acquisto edurante tale periodo non possono esserefrazionati per effetto di trasferimenti acausa di morte o per atti tra vivi.

3. In caso di successione, i compendiagricoli unici devono essere compresi perintero nella porzione di uno dei coeredi onelle porzioni di piu coeredi che ne ri-chiedono congiuntamente l’attribuzione.Tale disciplina si estende anche ai piani diricomposizione fondiaria e di riordinofondiario promossi da regioni, province,comuni e comunita montane.

4. In caso di violazione delle disposi-zioni dei commi 2 e 3 si applicano, oltrealle imposte non pagate e agli interessi,maggiori imposte pari al 50 per cento diquelle dovute.

5. All’imprenditore agricolo che acqui-sti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui

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al comma 1 possono essere concessi mutuidecennali a tasso agevolato con coperturadegli interessi pari al 50 per cento a caricodel bilancio dello Stato. Tale mutuo con-cerne l’ammortamento del capitale azien-dale e l’indennizzo da corrispondere adeventuali coeredi, nel rispetto delle dispo-sizioni del presente articolo.

6. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 5, ecostituito presso l’ISMEA un apposito fondocon una dotazione di 2.320.000 euro annui.

7. Gli onorari notarili per gli atti previstidai commi 1 e 5 sono ridotti a un sesto.

8. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano regolano con proprienorme l’istituzione e la conservazionedelle aziende montane, determinando, inparticolare, l’estensione della superficieminima indivisibile.

ART. 20.

(Salvaguardia dei pascoli montani).

1. Ai fini del mantenimento e delrecupero dei pascoli montani per la pro-duzione di carni e di formaggi di qualita,nonche per la conservazione del paesaggioe dell’ecosistema tradizionali, il Ministerodelle politiche agricole alimentari e fore-stali, d’intesa con le regioni e con leprovince autonome di Trento e di Bolzano,entro quattro mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, predispone unpiano nazionale per l’individuazione, ilrecupero, l’utilizzazione razionale e la va-lorizzazione dei sistemi pascolivi montani,anche promuovendo la costituzione diforme associative tra i proprietari e gliaffittuari interessati.

ART. 21.

(Esonero dall’obbligo di applicazione delregime comunitario delle quote latte per iproduttori operanti in territori montani).

1. Le disposizioni di cui al decreto-legge28 marzo 2003, n. 49, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 maggio 2003,n. 119, e successive modificazioni, non si

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applicano ai produttori titolari di quotalatte che, alla data di entrata in vigoredella presente legge, operano nei territorimontani.

2. I quantitativi individuali di riferi-mento dei quali i produttori di cui alcomma 1 risultano essere titolari alla datadi entrata in vigore della presente leggeconfluiscono nella riserva nazionale e sonoriattribuiti dall’Agenzia per le erogazioniin agricoltura (AGEA) alle regioni e alleprovince autonome cui afferivano, le qualiprovvedono alla loro riassegnazione sullabase delle priorita di cui all’articolo 3,comma 4, del decreto-legge 28 marzo2003, n. 49, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.

3. Qualora i quantitativi individuali diriferimento di cui al comma 2 siano stati,in tutto o in parte, acquistati dai produt-tori cui sono ritirati, agli stessi e liquidatoun importo pari ai costi sostenuti perl’acquisto dei medesimi quantitativi, cal-colati in base al prezzo effettivamentepagato, aggiornato in base all’indice deiprezzi al consumo per le famiglie di operaie impiegati rilevato dall’Istituto nazionaledi statistica (ISTAT). Gli oneri derivantidall’attuazione del presente comma sonoposti a carico dei fondi di funzionamentodell’AGEA, senza ulteriori oneri per ilbilancio dello Stato.

4. L’applicazione delle disposizioni dicui al presente articolo ad attivita di alleva-mento bovino da latte avviate in data suc-cessiva a quella di entrata in vigore dellapresente legge e subordinata al rilascio diapposita autorizzazione da parte delle re-gioni e delle province autonome di Trento edi Bolzano, le quali verificano che tali atti-vita si svolgano effettivamente sul territoriodel comune montano ove l’azienda eleggesede legale, nel rispetto delle forme e dellepratiche di allevamento tradizionalmentepresenti nel territorio medesimo.

ART. 22.

(Incentivi alle attivita diversificatedegli agricoltori di montagna).

1. Gli imprenditori agricoli, singoli oassociati, i quali conducono aziende agri-

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cole ubicate nei comuni montani, in de-roga alle disposizioni di legge vigenti, pos-sono assumere in appalto da enti pubblicio da privati, impiegando il lavoro proprioe dei familiari di cui all’articolo 230-bisdel codice civile, nonche utilizzando esclu-sivamente macchine e attrezzature di loroproprieta, lavori relativi alla sistemazionee alla manutenzione del territorio mon-tano, quali lavori di forestazione, di co-struzione di piste forestali, di arginatura,di sistemazione idraulica, di difesa dalleavversita atmosferiche e dagli incendi bo-schivi, nonche lavori agricoli e forestali,quali l’aratura, la semina, la potatura, lafalciatura, la mietitrebbiatura, i tratta-menti antiparassitari, la raccolta di pro-dotti agricoli e il taglio del bosco, perimporti non superiori a 75.000 euro perogni anno. Tale importo e rivalutato an-nualmente con decreto del Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestali inbase all’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai e impiegati rilevatodall’ISTAT.

2. I lavori di cui al comma 1 non sonoconsiderati prestazioni di servizi ai finifiscali e non sono soggetti ad imposta sesono resi tra soci di una stessa associa-zione non avente fini di lucro e avente loscopo di migliorare la situazione econo-mica delle aziende agricole associate e loscambio interaziendale di servizi.

3. I soggetti di cui al comma 1 possonotrasportare il latte fresco fino alla propriacooperativa per se e per altri soci dellastessa cooperativa impiegando mezzi ditrasporto di loro proprieta, anche agricoli,iscritti nell’ufficio meccanizzazione agri-cola (UMA). Tale ultima attivita ai finifiscali non e considerata quale prestazionedi servizio e non e soggetta ad imposta.

4. I contributi agricoli unificati versatidai coltivatori diretti all’Istituto nazionaledella previdenza sociale, gestione agricola,garantiscono la copertura assicurativa in-fortunistica per i soggetti e per le attivitadi cui ai commi 1, 2 e 3.

5. I soggetti di cui al comma 1 possonoassumere in appalto da enti pubblici l’in-carico di trasporto locale di persone, uti-

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lizzando esclusivamente automezzi di loroproprieta.

6. Le cooperative di produzione agri-cola e di lavoro agricolo-forestale chehanno sede ed esercitano prevalentementele loro attivita nei comuni montani e che,conformemente alle disposizioni del pro-prio statuto, esercitano attivita di sistema-zione e di manutenzione agraria, forestalee, in genere, del territorio e degli ambientirurali, possono ricevere in affidamentodagli enti locali e dagli altri enti di dirittopubblico, in deroga alle disposizioni dilegge vigenti e anche tramite appositeconvenzioni, l’esecuzione di lavori e diservizi attinenti alla difesa e alla valoriz-zazione dell’ambiente e del paesaggio,quali la forestazione piccola, il riassettoidrogeologico e la sistemazione idraulica, acondizione che l’importo dei lavori e deiservizi non sia superiore a 300.000 europer anno.

7. All’articolo 18, comma 1, della legge31 gennaio 1994, n. 97, e successive mo-dificazioni, dopo le parole: « operanti neicomuni montani, » sono inserite le se-guenti: « nonche, nelle regioni a statutospeciale e nelle province autonome diTrento e di Bolzano, gli enti territorial-mente competenti, ».

ART. 23.

(Esenzione dei fabbricati delle aree mon-tante e rurali dall’imposta comunale sugli

immobili).

1. Al fine di favorire il mantenimento ela conservazione dei fabbricati rurali ditipo tradizionale, a decorrere dal 1o gen-naio 2009 i comuni individuati dalle ri-spettive regioni ai sensi della legge 31gennaio 1994, n. 97, come da ultimo mo-dificata dalla presente legge, possono di-sporre l’esenzione dall’imposta comunalesugli immobili di cui all’articolo 1 deldecreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 504, per i fabbricati rurali ubicati su unfondo agricolo, anche se non destinati adattivita professionali agricole.

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2. L’esenzione di cui al comma 1 puoessere altresı disposta dai comuni ivi pre-visti per i fabbricati ubicati nelle zoneinteressate da interventi di politica disviluppo rurale sostenuti dal FEASR, an-che se non destinati ad attivita professio-nali agricole.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e2 sono adottate a condizione che i fab-bricati interessati mantengano la desti-nazione rurale.

CAPO V

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE IL TU-RISMO, LE CAVE, LA PRODUZIONE DIENERGIA, GLI IMPIANTI DI RISALITA E

ALTRE ATTIVITA ECONOMICHE

ART. 24.

(Agevolazioni per il turismo).

1. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, leproposte formulate dalle regioni e dalleprovince autonome di Trento e di Bolzano,riferite al settore turistico-alberghiero deicomuni ad alta specificita montana, aisensi del testo unico delle direttive per laconcessione e l’erogazione delle agevola-zioni alle attivita produttive nelle areedepresse, di cui al decreto del Ministrodell’industria, del commercio e dell’arti-gianato 3 luglio 2000, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2000,e successive modificazioni, hanno prioritanella formazione delle graduatorie specialie nell’assegnazione delle risorse finanzia-rie alle stesse destinate.

2. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, anche in deroga alledisposizioni del testo unico delle leggisanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio1934, n. 1265, e successive modificazioni,della legge 30 aprile 1962, n. 283, esuccessive modificazioni, e del relativoregolamento di esecuzione, di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 26marzo 1980, n. 327, e successive modifi-cazioni, della legge 10 maggio 1976, n. 319,e successive modificazioni, nonche in base

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ai criteri fissati dal decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152, come da ultimo mo-dificato dalla presente legge, stabiliscono irequisiti minimi dei locali di cucina e diquelli destinati al pernottamento e al ri-covero delle persone nonche le caratteri-stiche e la qualita degli scarichi e degliimpianti di smaltimento dei reflui dellestrutture. Sono definiti rifugi di montagnale strutture ricettive custodite da soggettiqualificati, ubicate in zone disagiate oisolate di montagna e idonee ad offrirericovero e ristoro nonche soccorso a spor-tivi e ad escursionisti. Le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,con proprie norme, determinano i requi-siti dei rifugi di montagna. L’apertura e lagestione dei rifugi di montagna sono sog-gette ad autorizzazione regionale. Il testoorganico delle norme sulla disciplina deirifugi alpini, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 4 agosto 1957, n.918, e successive modificazioni, e abro-gato.

3. Le costruzioni o le porzioni di co-struzioni rurali e relative pertinenze de-stinate all’esercizio dell’attivita agrituri-stica, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n.96, e successive modificazioni, svolta interritori montani, sono assimilate alle co-struzioni rurali previste dall’articolo 42 deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni.

ART. 25.

(Agevolazioni per l’estrazionedei prodotti del sottosuolo).

1. L’utilizzo di materiale inerte prove-niente da lavorazioni di cava, da fanghi disegagione di materiali di cava o comunqueda lavori di scavo, per la costruzione diopere pubbliche o per il recupero di areead alto degrado ambientale nei comunimontani, non costituisce cessione ai sensidell’articolo 85, comma 1, lettere a) e b),del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repub-

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blica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes-sive modificazioni.

2. Il Ministro dello sviluppo economico,di concerto con il Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare e conil Ministro dell’economia e delle finanze,entro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, adotta, conproprio decreto, un regolamento recante lemodalita di attuazione del comma 1.

3. All’onere derivante dall’attuazionedel presente articolo, stabilito in 500.000euro annui a decorrere dall’anno 2008, siprovvede ai sensi dell’articolo 33.

ART. 26.

(Produzione di energiae gestione delle acque).

1. L’energia elettrica prodotta nei ter-ritori montani da piccoli generatori co-munque azionati, quali aerogeneratori,piccoli gruppi elettrogeni, piccole centra-line idroelettriche, impianti fotovoltaici,con potenza elettrica non superiore a 30kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzio-nanti a gas metano biologico, e esentatadalla relativa imposta erariale sul con-sumo. E inoltre esente da qualsiasi impo-sta la produzione energetica da biomasseprodotte nei medesimi ambiti.

2. Nei comuni ad alta specificita mon-tana, l’Autorita per l’energia elettrica e ilgas, entro il 31 gennaio di ogni anno,determina una riduzione del 10 per centodella tariffa sui consumi domestici deiresidenti e sui consumi relativi ad attivitaproduttive.

3. Limitatamente ai territori montani,sono rese permanenti le ulteriori agevola-zioni sul gasolio e sul GPL previste dal-l’articolo 1, comma 115, lettera c), dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266; nei me-desimi territori, le accise previste nell’al-legato I annesso al testo unico delle di-sposizioni legislative concernenti le impo-ste sulla produzione e sui consumi erelative sanzioni penali e amministrative,di cui al decreto legislativo 26 ottobre1995, n. 504, e successive modificazioni,

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gravanti sui prodotti petroliferi indicati nelcomma 2 dell’articolo 21 del medesimotesto unico, sono ridotte del 20 per cento.

4. A valere sulle risorse trasferite dalFondo nazionale per la montagna di cuiall’articolo 29, le regioni, le province au-tonome di Trento e di Bolzano, le ammi-nistrazioni provinciali, le comunita mon-tane e i comuni possono prevedere con-tributi in favore dei residenti nei territorimontani per allacciamenti telefonici e peril potenziamento delle linee elettriche incase sparse e in piccoli agglomerati noninclusi nelle zone perimetrali destinate adinsediamenti residenziali.

5. Ad integrazione del Piano nazionalecontenente le linee guida per l’ammoderna-mento del sistema distributivo dei carbu-ranti, di cui al decreto del Ministro delleattivita produttive 31 ottobre 2001, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30novembre 2001, le regioni, sentiti anche icomuni e le comunita montane, d’intesacon le associazioni degli esercenti gli im-pianti di distribuzione dei carburanti, pos-sono determinare le condizioni per assicu-rare, nei comuni ad alta specificita mon-tana, la presenza del servizio di erogazionequale servizio fondamentale. Alla coper-tura dei maggiori costi del servizio si prov-vede mediante corrispondente riduzionedel Fondo per la razionalizzazione dellarete di distribuzione dei carburanti, di cuiall’articolo 6 del decreto legislativo 11 feb-braio 1998, n. 32.

6. Al decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 154:

1) al comma 1 e aggiunto, in fine,il seguente periodo: « I costi per la gestionee per il mantenimento delle aree di sal-vaguardia gravano sulle tariffe dei comunicon popolazione superiore a 40.000 abi-tanti in misura non minore del 5 percento »;

2) il secondo periodo del comma 6e sostituito dal seguente: « Per conseguireobiettivi di equa distribuzione dei costi

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sono previste maggiorazioni della tariffanon minori del 5 per cento per le resi-denze secondarie, nonche per gli impiantiricettivi stagionali e le aziende artigianali,commerciali e industriali non situati nellezone montane »;

3) dopo il comma 7 e aggiunto ilseguente:

« 7-bis. In applicazione del principio disolidarieta di cui all’articolo 144, comma2, nell’ambito della modulazione della ta-riffa per fasce territoriali, per i comuniricadenti nelle comunita montane si ap-plicano le seguenti riduzioni sulla tariffa:fino a 1.000 abitanti, 50 per cento; da1.001 a 5.000 abitanti, 40 per cento; oltre5.000 abitanti, 30 per cento »;

b) il comma 2 dell’articolo 163 esostituito dal seguente:

« 2. La quota di tariffa riferita aicosti per la gestione e per il mantenimentodelle aree di salvaguardia e versata allacomunita montana, ove costituita, o aglienti locali nel cui territorio ricadono lederivazioni ».

7. La deroga di cui all’articolo 13 deldecreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,e successive modificazioni, in materia diqualita delle acque destinate al consumoumano, puo essere esercitata nei territorimontani ove non sia economicamente so-stenibile la realizzazione di reti acquedot-tistiche.

ART. 27.

(Agevolazioni per impianti di risalita, tele-feriche e palorci. Sviluppo del turismo

montano).

1. L’aliquota prevista nell’allegato I an-nesso al testo unico delle disposizionilegislative concernenti le imposte sullaproduzione e sui consumi e relative san-zioni penali e amministrative, di cui aldecreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,

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e successive modificazioni, e ridotta di51,65 euro per ogni 1.000 litri di prodottoper il gasolio utilizzato per l’esercizio degliimpianti di trasporto a fune in serviziopubblico di persone nei comuni montani,secondo modalita da stabilire con decretodel Ministro dell’economia e delle finanze.L’efficacia dell’agevolazione prevista dalpresente comma e subordinata all’assensodella Commissione europea.

2. I comuni ad alta specificita montananon sono soggetti al pagamento di canoniannui per gli attraversamenti aerei deicorsi d’acqua ne di cauzioni per l’occupa-zione di terreni demaniali.

3. Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo2, lettera b), del Trattato istitutivo dellaComunita europea, e successive modifi-cazioni, a fronte di eventi esogeni por-tatori di gravi squilibri economici conripercussioni nel settore turistico mon-tano, lo Stato, nel limite massimo di 5milioni di euro annui a decorrere dal-l’anno 2008, interviene a sostegno del-l’economia turistica degli sport della nevemediante la concessione di finanziamentiin favore delle imprese turistiche ope-ranti in zone colpite da situazioni dieccezionale siccita invernale e di man-canza di neve nelle aree sciabili, conparticolare riguardo alla copertura degliinvestimenti relativi agli impianti di in-nevamento artificiale. I finanziamentisono concessi nel limite del 70 per centodell’ammontare complessivo dell’inter-vento ammesso al contributo. L’efficaciadelle disposizioni del presente comma esubordinata alla preventiva comunica-zione alla Commissione europea. Le mo-dalita e i criteri di riparto e di eroga-zione dei finanziamenti di cui al presentecomma sono determinati con decreto dinatura non regolamentare del Ministrodello sviluppo economico, previa intesacon la Conferenza permanente per i rap-porti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano.

4. All’onere derivante dall’attuazionedel presente articolo, stabilito in 5.740.000euro annui a decorrere dall’anno 2008, siprovvede ai sensi dell’articolo 33.

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ART. 28.

(Agevolazioni per attivita economichenei comuni ad alta specificita montana).

1. Per i comuni ad alta specificitamontana, la determinazione del redditod’impresa per le imprese individuali, per leattivita commerciali, agricole, artigianali eper i pubblici esercizi con un giro di affariassoggettato ad IVA inferiore a 80.000euro annui puo avvenire, per il periodo diimposta successivo, sulla base di un con-cordato con gli uffici dell’amministrazionefinanziaria; e prevista la deduzione dalreddito d’impresa, fino a concorrenzadello stesso, di un importo massimo di3.000 euro. In tale caso le stesse impresesono esonerate dalla tenuta di ogni docu-mentazione contabile e da ogni certifica-zione fiscale.

2. Alle imprese operanti nei comuniad alta specificita montana che investononel miglioramento della propria attivita,in particolare per l’adeguamento e perl’ammodernamento funzionale degli im-pianti e delle attrezzature nonche per larealizzazione di iniziative per il miglio-ramento dell’assetto del territorio, e ri-conosciuto un credito d’imposta, pari al10 per cento dei costi sostenuti, commi-surato ai nuovi investimenti acquisiti, ap-plicato nel rispetto dei criteri e dei limitidi intensita di aiuto stabiliti dalla Com-missione europea.

3. Per i soggetti titolari di redditod’impresa che effettuano assunzioni neicomuni ad alta specificita montana il cre-dito d’imposta di cui al comma 2 e con-cesso fino ad un importo massimo di 1.000euro.

4. Le province, i comuni e le comunitamontane sono autorizzati ad accedere amutui a tasso agevolato erogati dalla Cassadepositi e prestiti Spa, a un tasso pari al30 per cento del tasso di riferimento, perla ristrutturazione di edifici storici, anchedi proprieta dei privati, e per il recuperodei centri storici situati in comuni ad altaspecificita montana.

5. Il Ministero dello sviluppo econo-mico, d’intesa con le regioni e le province

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autonome di Trento e di Bolzano, pro-muove nei comuni ad alta specificita mon-tana la presenza di un servizio di eroga-zione del carburante quale servizio fon-damentale.

CAPO VI

PROGRAMMAZIONE E DISPOSIZIONIFINANZIARIE

ART. 29.

(Fondo nazionale per la montagna).

1. E istituito presso il Ministero del-l’economia e delle finanze il Fondo nazio-nale per la montagna.

2. Il Fondo nazionale per la montagnae determinato annualmente ai sensi del-l’articolo 11, comma 3, lettera d), dellalegge 5 agosto 1978, n. 468, e successivemodificazioni, e alimentato da trasferi-menti comunitari, dello Stato e di entipubblici, ed e iscritto in una appositamissione dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze. Lesomme provenienti dagli enti pubblicisono versate all’entrata del bilancio delloStato per essere riassegnate alla suddettamissione. Con nota analitica, allegata almedesimo stato di previsione, sono speci-ficate le diverse voci che costituiscono ilfinanziamento del Fondo.

3. La ripartizione del Fondo nazionaleper la montagna tra le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano eeffettuata, entro il 31 gennaio di ciascunanno, con deliberazione del Comitato in-terministeriale per la programmazioneeconomica (CIPE), sentita la Conferenzaunificata, su proposta del Ministro per gliaffari regionali e le autonomie locali, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze e con il Ministro delle poli-tiche agricole alimentari e forestali. I cri-teri di ripartizione del Fondo tengonoconto: dell’estensione del territorio mon-tano; dei rischi o dei vincoli ambientalisussistenti; dell’indice di spopolamento;del reddito medio pro capite; del tasso didisoccupazione; del livello dei servizi; del

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grado di accessibilita dei territori; dellanatura e dell’entita delle quote di fiscalitagenerale attribuite alle regioni a statutospeciale e alle province autonome. Lerisorse erogate dal Fondo hanno carattereaggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferi-mento ordinario o speciale dello Stato infavore degli enti locali.

4. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano disciplinano con pro-pria legge i criteri relativi alla gestione eall’impiego delle risorse di cui al comma 3in relazione agli interventi previsti dallapresente legge.

ART. 30.

(Fondo speciale per gli interventi nelle areecomprendenti comuni ad alta specificita

montana).

1. Presso la Presidenza del Consigliodei ministri e istituito il Fondo specialeper gli interventi nelle aree comprendenticomuni ad alta specificita montana, diseguito denominato « Fondo speciale ». Lerisorse del Fondo speciale sono destinateal finanziamento di progetti speciali pre-disposti dalle regioni e dalle provinceautonome di Trento e di Bolzano, sullabase di apposite intese con i comuni, lecomunita montane e con le province in-teressati, per favorire lo sviluppo dei co-muni ad alta specificita montana.

2. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri o del Ministro delegatoper la montagna, d’intesa con la Confe-renza unificata, sono determinati i terminie le modalita di presentazione dei progettispeciali, nonche i criteri di valutazionedegli stessi ai fini del relativo finanzia-mento, che devono tenere conto delleindicazioni del Piano triennale nazionaledelle aree montane di cui all’articolo 31.

3. Qualora, entro il termine fissato daldecreto di cui al comma 2, non siano statipresentati, in tutto o in parte, progettispeciali finanziabili ai sensi del presentearticolo, il Presidente del Consiglio deiministri puo predisporre progetti di inter-

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vento da sottoporre al parere della Con-ferenza unificata.

4. Le risorse erogate dal Fondo specialehanno carattere aggiuntivo rispetto adogni altro trasferimento ordinario o spe-ciale dello Stato a favore degli enti locali,inclusi i trasferimenti a valere sul Fondonazionale per la montagna di cui all’arti-colo 29.

5. La dotazione del Fondo speciale edeterminata in 2.100.000 euro per l’anno2008, in 5.000.000 di euro per l’anno 2009e in 2.100.000 euro per l’anno 2010. Adecorrere dall’anno 2011 si provvede aisensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f),della legge 5 agosto 1978, n. 468, e suc-cessive modificazioni.

ART. 31.

(Piano triennale nazionaledelle aree montane).

1. Il CIPE, d’intesa con la Conferenzaunificata, su proposta del Ministro del-l’economia e delle finanze e del Ministroper gli affari regionali e le autonomielocali, di concerto con il Ministro dell’in-terno, con il Ministro delle politiche agri-cole alimentari e forestali, con il Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, con il Ministro dello sviluppoeconomico e con il Ministro per le riformee le innovazioni nella pubblica ammini-strazione, sentiti il Ministro per i beni e leattivita culturali e gli altri Ministri com-petenti, nonche, per quanto di compe-tenza, il Dipartimento della protezionecivile della Presidenza del Consiglio deiministri, approva il Piano triennale nazio-nale delle aree montane.

2. Nel Piano di cui al comma 1 sonodefiniti gli obiettivi della politica nazionaleper la montagna, mediante l’elaborazionedelle linee strategiche fondamentali per lavalorizzazione e per lo sviluppo dei terri-tori montani, con particolare riferimentoalle aree comprendenti comuni ad altaspecificita montana.

3. I contenuti del Piano di cui alcomma 1 costituiscono documento preli-

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minare per la predisposizione del Docu-mento di programmazione economico-fi-nanziaria.

ART. 32.

(Finanziamenti).

1. Oltre agli stanziamenti di bilancioallo scopo finalizzati a legislazione vigente,per gli interventi di cui all’articolo 15,riguardante la gestione del patrimonio fo-restale, e autorizzata l’ulteriore spesa diun milione di euro a decorrere dall’anno2008, di cui 400.000 euro da destinare agliinterventi previsti dai commi 1 e 2 e200.000 euro da destinare agli interventiprevisti dal comma 3 del medesimo arti-colo 15.

2. Per le finalita di cui all’articolo 20,riguardante la salvaguardia dei pascolimontani, sono vincolate risorse annualipari al 5 per cento delle complessivedisponibilita finanziarie relative alla legge23 dicembre 1999, n. 499, e successivemodificazioni.

3. Allo scopo di concorrere all’avvio eal perseguimento delle finalita istituzionalidella Fondazione italiana per le montagne,concernenti lo sviluppo dei territori del-l’economia di montagna, e attribuito allastessa Fondazione un contributo straordi-nario di 350.000 euro per ciascuno deglianni 2008, 2009 e 2010.

4. All’Agenzia nazionale del turismo eattribuito, per ciascuno degli anni 2008,2009 e 2010, un contributo straordinariodi 700.000 euro per il finanziamento diiniziative di promozione a livello interna-zionale dei comuni ad alta specificitamontana, da inserire nei propri piani eprogrammi di attivita, d’intesa con la Con-ferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, quale parte inte-grante dell’offerta turistica italiana.

ART. 33.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri, ivi comprese le minorientrate, derivanti dall’attuazione della pre-

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sente legge, pari a 37.100.000 euro perl’anno 2008, a 40.000.000 di euro perl’anno 2009, a 50.000.000 di euro perl’anno 2010 e a 32.850.000 euro annui adecorrere dall’anno 2011, si provvede, peril triennio 2008-2010, mediante corrispon-dente riduzione dello stanziamentoiscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale diparte corrente dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanzeper l’anno 2008, allo scopo parzialmenteutilizzando l’accantonamento relativo almedesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e dellefinanze e autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34.

(Codice delle leggi sulla montagna).

1. Il Governo e delegato ad adottare,senza nuovi o maggiori oneri per la fi-nanza pubblica, entro un anno dalla datadi entrata in vigore della presente legge, suproposta del Ministro per gli affari regio-nali e le autonomie locali, un decretolegislativo per il riassetto e la codificazionedelle disposizioni legislative in materia dimontagna, secondo i princıpi e criteridirettivi nonché le procedure di cui all’ar-ticolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,e successive modificazioni, nonche nel ri-spetto dei seguenti princıpi e criteri diret-tivi:

a) riassetto, coordinamento e razio-nalizzazione delle disposizioni legislativevigenti in materia, apportando le modifi-che necessarie per l’attuazione delle me-desime disposizioni;

b) adeguamento e semplificazione dellinguaggio normativo, anche attraverso larimozione di sovrapposizioni e di dupli-cazioni.

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2. Decorso il termine di cui all’articolo20, comma 5, della legge 15 marzo 1997,n. 59, e successive modificazioni, il de-creto legislativo di cui al comma 1 delpresente articolo puo essere comunqueemanato anche in assenza di prescrittipareri.

ART. 35.

(Relazione annuale).

1. Il Ministro per gli affari regionali ele autonomie locali, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze,entro il 30 settembre di ciascun anno,sentite l’Agenzia e la Conferenza unificata,presenta al Parlamento la relazione an-nuale sullo stato della montagna, conparticolare riferimento all’attuazione dellapresente legge e al quadro delle risorsedestinate dallo Stato, su fondi propri oderivanti da programmi comunitari, alconseguimento degli obiettivi della politicanazionale di sviluppo delle zone montane.

ART. 36.

(Abrogazioni).

1. Gli articoli 1, 2, 5-bis, 7, 9, 10, 12, 14,16, 17, 20, 21 e 24 della legge 31 gennaio1994, n. 97, e successive modificazioni,sono abrogati.

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PAGINA BIANCA

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