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Progetto co-finanziato dall’Unione Europea Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi Associazione Nazionale Comuni Italiani Programma di Formazione Integrata per il superamento dell’emergenza e l’innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari 1 Giornata – Modulo D_E_bis

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Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà

Civili e l’Immigrazione

Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi

Associazione Nazionale

Comuni Italiani

Programma di Formazione Integrata per il superamento dell’emergenza e l’innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri e comunitari

1 Giornata – Modulo D_E_bis

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Modulo D

L’assistenza sociale per il cittadino immigrato

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PRINCIPALI RIFERIMENTI

PROCESSO DI INTEGRAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA  - LA MATERIA IMMIGRAZIONE DALL’ACCORDO DI SCHENGEN FINO AL

TRATTATO DI LISBONA 

PROCESSO FEDERALISTICO O DI DECENTRAMENTO- DALLA LEGGE BASSANINI ALLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE FINO AL FEDERALISMO “FISCALE”

PROCESSO DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

  - IL FONDO DI ROTAZIONE PER LE POLITICHE MIGRATORIE- IL FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI

- I FONDI EUROPEI (FEI, FER, FSE) - IL PIANO NAZIONALE DI INTEGRAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO

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L’ASSISTENZA SOCIALE PER IL CITTADINO IMMIGRATO

Art. 41 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla

condizione dello straniero (di seguito T.U.):

Assistenza sociale1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

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L’ASSISTENZA SOCIALE PER IL CITTADINO IMMIGRATO

Art. 80 c. 19 della legge 388/2000(Legge finanziaria 2001)

Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani e' consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

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L’ASSISTENZA SOCIALE PER IL CITTADINO IMMIGRATO

Legge 328/2000Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Art. 1 - La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art.2 - Hanno diritto alle prestazioni: cittadini italiani - cittadini dell’Unione Europea - cittadini di paesi terzi ai sensi dell’art. 41 del Testo Unico 328/98.

Art. 2 comma 2 - Il sistema integrato di interventi e di servizi sociali ha carattere di universalità.

Art. 2 comma 4 - I parametri per la valutazione delle condizioni sono definiti dai comuni in base ai criteri generali stabiliti dal Piano Nazionale.

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L’ASSISTENZA SOCIALE PER IL CITTADINO IMMIGRATO

Legge 328/2000Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e

servizi sociali (segue)Destinatari prioritari

Art. 2 comma 3  - Soggetti in condizioni di povertà- Soggetti con reddito limitato- Soggetti con incapacità totale o parziale- Soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale o nel mercato del lavoro- Soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria

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L’ASSISTENZA SOCIALE PER IL CITTADINO IMMIGRATO

Legge 328/2000Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e

servizi sociali (segue)Programmazione

Art.3, Comma 1 - è adottato il metodo della programmazione,Comma 2 - i soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, provvedono alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art.6, comma 1: i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale.

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L’ASSISTENZA SOCIALE PER IL CITTADINO IMMIGRATO Legge 328/2000

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (segue)Art. 22

Livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

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L’ASSISTENZA SOCIALE PER IL CITTADINO IMMIGRATO

Legge 328/2000Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (segue)

ART. 22

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio …. e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

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L’ASSISTENZA SOCIALE PER IL CITTADINO IMMIGRATOLegge 328/2000

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (segue)Art. 22

Livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà…;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili…;

g) interventi per le persone anziane e disabili …;

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie ….

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L’ASSISTENZA SOCIALE PER IL CITTADINO IMMIGRATOLegge 328/2000

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (segue)Art. 22

Livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili

4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono … comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;c) assistenza domiciliare;d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario

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L’ASSISTENZA SOCIALE PER IL CITTADINO IMMIGRATO

Legge 328/2000

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (segue)

Art. 24

Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo

1. Il Governo è delegato ad emanare … un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico: …..

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RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

•Autonomia normativa delle Regioni in materia di politiche sociali

•Competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia

di tutela della salute

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Art. 114 Cost.

 

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

Principio della Pari dignità costituzionale in posizione pur nella diversità dei poteri

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Art. 117 c. 2 Cost.

Lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di:a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con

l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; …; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa

locale; cittadinanza, stato civile e anagrafi; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i

diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

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Art. 117 c. 1° e 3° Cost.La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della

Costituzione,nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi

internazionali. ….. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e

con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; ….. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Potestà residuale ed esclusiva

……

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Art. 117 c. 1° e 3° Cost. (segue)

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

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Ambito dei Servizi sociali attribuito alla competenza legislativa residuale delle Regioni

Art. 118Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. L’art. 5 del TUEL ripete fedelmente questa definizione.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, …

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1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonchè gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

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2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge, nonchè delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

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3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonchè i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

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5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

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Modulo E

Il “Pacchetto” Sicurezza. Analisi dei punti più significativi della

riforma in materia di governo dei flussi migratori.

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Legge 15 luglio 2009, n. 94"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"

Art.6 della legge 125 del 24 luglio 2008 “Misure urgenti in materia di sicurezza”

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L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi».

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Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - 1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.3. Il gettito viene destinato per la metà al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza».

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 STATO CIVILE ED ANAGRAFE

• All'articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

• All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma è inserito il seguente:«L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie».

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 STATO CIVILE ED ANAGRAFE (Segue)

• All'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) è sostituita dalla seguente:«a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonchè di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà». all'articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»;

• All'articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le parole: «trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno».

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ULTERIORI MOTIVI OSTATIVI AL PSE

Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

• all'articolo 4, comma 3:1) nel terzo periodo, dopo le parole: «o che risulti condannato, anche» sono inserite le seguenti: «con sentenza non definitiva, compresa quella adottata»;

• 2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale».

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MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

All'articolo 32:

1) al comma 1, le parole: «e ai minori comunque affidati» sono sostituite dalle seguenti: «e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati»;

2) al comma 1-bis, dopo le parole: «ai minori stranieri non accompagnati» sono inserite le seguenti: «, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela,».

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ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DEL CITTADINO DI PAESE TERZO

• All'articolo 5, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico»;

• all'articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»;

• All'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:«3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non

ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000».

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ULTERIORI COSTI DEL PSE

• all'articolo 5, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:«2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonchè le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari»;

• all'articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:«2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

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CONTRASTO IMMIGRAZIONE IRREGOLARE

• Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

• dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:«Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonchè di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

• 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

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CONTRASTO IMMIGRAZIONE IRREGOLARE (segue)

all'articolo 14, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «… il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. … il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni.… ».

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CONTRASTO IMMIGRAZIONE IRREGOLARE (segue)

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perchè il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. …

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CONTRASTO IMMIGRAZIONE IRREGOLARE (segue)

5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.

5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto».

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CONTRASTO IMMIGRAZIONE IRREGOLARE (segue)

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:«Art. 14-bis. - (Fondo rimpatri). - 1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonchè i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno».

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POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO: FONTI NORMATIVE

 

• L’art.6 della legge 125 del 24 luglio 2008 “ Misure urgenti in materia di sicurezza” ha riscritto l’art 54 del d.Lgs.267 del 2000, TUEL, ampliando le attribuzioni di competenza del Sindaco;

• L’art.54 , comma 4, del TUEL, dispone che il Sindaco può adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti... Per prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

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art. 54 TUEL

• Comma 4. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità' pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

• Comma 5-bis: Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

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Modifica dell’art. 6 c.2 dlgs. 286/98 introdotta dalla legge 94/09

 

All'articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie».

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Criticità in riferimento all’applicazione dell’Art 54 del TUEL •Pronuncia del TAR del Veneto che ha rinviato gli atti alla Corte Costituzionale •Pronuncia del TAR della Lombardia che evidenza il fatto che nonostante le innovazioni introdotte il potere di ordinanza del Sindaco mantiene i suoi connotati di intervento extra ordinem, giustificato solo da circostanze imprescindibili che sono all’origine di vere e proprie emergenze non fronteggiabili con i mezzi ordinari a disposizione dell’amministrazione.

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Contenuti ordinanza •Riferimento esplicito agli articoli di legge a legittimazione del provvedimento

•Individuazione della causa e del luogo del pericolo oggettivo per l’ordine pubblico e la sicurezza urbana

•Attivazione di un’istruttoria a fondamento della necessità dell’ordinanza

•Contingibiltà ed urgenza

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Strumenti per la gestione dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana

 • Ordinanze sindacali, contingibili ed urgenti

• Regolamenti di Polizia Urbana

• Comitato Provinciale per l’Ordine Pubblico

• Comunicazioni con la Prefettura

• Sviluppo di processi di coesione sociale

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COESIONI E RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI

• All'articolo 19, comma 2, lettera c), le parole: «entro il quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «entro il secondo grado»;

• all'articolo 29, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:«1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale»;

• all'articolo 29, il comma 5 è sostituito dal seguente:«5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore»;

• all'articolo 29, il comma 8 è sostituito dal seguente:«8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta».

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 ACCORDO DI INTEGRAZIONE

«Art. 4-bis. - (Accordo di integrazione). - 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

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 ACCORDO DI INTEGRAZIONE (segue)2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonchè dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

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  MISURA PER FACILITARE IL SOGGIORNO DI CITTADINI CHE SI FORMANO IN ITALIA

All'articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».