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L’immigrazione al femminile Francesca De Vittor [email protected] Istituto di diritto internazionale e dell’unione europea, martedì 15-17

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L’immigrazione al femminile

Francesca De Vittor [email protected]

Istituto di diritto internazionale e dell’unione europea, martedì 15-17

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La migrazione femminile nella

storia

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La particolarità dei flussi migratori femminili in Italia

1. Anni ’60 e ’70, fino metà anni ‘80: donne sole che vengono per svolgere lavori domestici (da Salvador, Capo Verde, Filippine, Etiopia, Eritrea). Spesso tramite organizzazioni missionarie cattoliche

2. Fine anni ’80: aumenta il flusso di donne (prevalentemente magrebine) per ricongiungimento familiare (a seguito del flusso maschile dei primi anni ’80, grazie anche alla legge 943/86) non cercano l’inserimento nel mercato del lavoro

3. Anni ’90: nuovo flusso migratorio di donne provenienti dall’Est Europa, con titoli di studio e esperienze lavorative. Il loro progetto iniziale è solitamente di breve periodo.A questo flusso si aggiunge quello di donne che entrano, inconsapevolmente, nella rete della criminalità organizzata e dello sfruttamento sessuale

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La migrante lavoratrice oggi:difficoltà e prospettive

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L’ingresso in Italia

• ovviamente le modalità non cambiano rispetto agli uomini

• Il visto di ingresso per lavoro determinato (art. 22 T.U. come modificato dalla legge 189/2002):

- datore di lavoro chiede il nulla osta allo sportello per l’immigrazione

- lo sportello comunica le richieste al centro per l’impiego

- il centro rilascia una certificazione negativa se entro 20gg non si presenta un lavoratore italiano o comunitario

- lo sportello unico per l’immigrazione rilascia il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi stabiliti nel “decreto flussi”, e lo trasmette al consolato

- il consolato rilascia il visto si tratterà poi di firmare il contratto di soggiorno

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La riapertura delle quote

• 21 luglio: il Governo approva il decreto sulla riapertura delle quote per ulteriori 350.000 immigrati

• Settembre: approvazione della Camera dei Deputati

• 12 ottobre: approvazione del Senato • Manca ancora la firma finale del Governo,

l’approvazione della Corte dei Conti e la Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

• Contenuti: il decreto si applica alle domande presentate prima del 21 luglio (quelle che già erano in eccedenza con il primo decreto flussi del 2006)

• Problema: i tempo perché le 520mila domande siano esaminate

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Permessi di soggiorno per studio e lavoro

Il lavoro dello studente • Art. 27 TU: non rientrano nelle quote i periodi

temporanei di addestramento di persone autorizzate all’ingresso per formazione professionale

• Art. 14 co. 4 dpr 894/1999 (come modificato dpr 334/2004): il permesso per motivi di studio autorizza al lavoro per un massimo di 20 ore settimanali anche cumulabili (1040 annuali)

La conversione del permesso di soggiorno• Art. 6 co. 1: il permesso di soggiorno per studio

può essere convertito prima della scadenza in un permesso di soggiorno per lavoro nell’ambito delle quote dall’art. 3 co. 4I permessi di soggiorno per lavoro così rilasciati sono portati a detrazione delle quote ingresso stabilite

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La doppia discriminazione della lavoratrice migrante: genere e nazionalità

• Le prospettive lavorative: lavori domestici e assistenza familiare

scarsa considerazione sociale di questo tipo di mansioni (nonostante la competenza che l’assistenza alla persona richiede) emancipazione della donna italiana attraverso la sua sostituzione con una donna straniera?

• Il lavoro della “badante” e la difficoltà di avere una vita indipendente

• Difficoltà della regolarizzazione: quote e costi L’ingresso clandestino e la dipendenza da organizzazioni di tipo criminale immigrazione di breve periodo (visto turistico), mentre la famiglia resta nel paese d’origine cambiano i rapporti economici all’interno della famiglia

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La tutela della donna nella famiglia migrante

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Il ricongiungimento familiare

• Requisiti per chiedere il ricongiungimento nella legge vigente (artt. 28 e 29 T.U.):- permesso di soggiorno di almeno 1 anno- reddito sufficiente - alloggio (parametri minimi legge regionale o certificato idoneità sanitaria)

• Persone con cui il ricongiungimento è possibile:- coniuge- figli minorenni a carico, legittimi, naturali e affidati- figli maggiorenni a carico che non possono provvedere al proprio sostentamento per invalidità totale- genitori a carico se impossibile sostentamento da parte di altri figli

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Pluralità di modelli familiari e ricongiungimento

Direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare:Riconoscimento (facoltativo) di– Convivenza di fatto– Convivenza registrata (PACS)Divieto di ricongiungimento con più di una

moglie per famiglie poligamiche (art. 4 par. 4)

il T.U. in vigore non lo esclude, ma indirettamente la dottrina lo esclude in quanto il matrimonio poligamico non potrebbe essere riconosciuto perché contrario all’ordine pubblico (parità costituzionale tra i coniugi)

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Gli effetti del favor minoris

• Inespellibilità della donna in stato di gravidanza,

e del marito convivente (permesso di soggiorno per motivi di salute, con diritto di lavorare) (art. 19, co. 2)

• Permessi di ingresso e di soggiorno al familiare (la madre) per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore (art. 31, co. 3)

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Un’integrazione difficile?

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Costituzione della Repubblica Italiana

• Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoii di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

• Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.