PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E COMUNICAZIONE DELL’AVVIO

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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E COMUNICAZIONE DELL’AVVIO Prof.ssa Margherita Ramajoli 3

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3. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E COMUNICAZIONE DELL’AVVIO. Prof.ssa Margherita Ramajoli. IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. una serie di atti e di operazioni. tra loro coordinati. preordinati alla produzione di un provvedimento amministrativo. - PowerPoint PPT Presentation

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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E COMUNICAZIONE DELL’AVVIO

Prof.ssa Margherita Ramajoli

3

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una serie di atti e di operazioni

produttivo di effetti nei confronti della sfera giuridica dei destinatari

tra loro coordinati

preordinati alla produzione di un provvedimento amministrativo

volto alla cura di un interesse pubblico primario concreto

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

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È sede del confronto dialettico degli interessi

pubblici e privati coinvolti dal provvedimento finale

E’ strumento di efficacia dell’attività amministrativa

Procedimento-garanzia o

Procedimento-partecipazione

Procedimento-organizzazione

LE FUNZIONI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

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I PRINCIPI DEL PROCEDIMENTO

AMMINISTRATIVO (art. 1 della legge n. 241/90)

L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge

ed è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza

secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario

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assicurano il rispetto dei principi e dei criteri di cui al

comma 1 della legge (art. 1, comma 1-ter, della

legge n. 241/90)

preposti all’esercizio di attività amministrative

salvo che la legge disponga diversamente

(art. 1, comma 1-bis, della legge n. 241/90)

agisce secondo le norme di diritto privato

Nell’adozione di atti di natura non autoritativa

L’AMMINISTRAZIONE

I PRIVATI

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Fase INTRODUTTIVA

Fase ISTRUTTORIA

Fase COSTITUTIVA

Fase INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA (eventuale)

4 fasi

LE FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

(immagine di una decisione che progredisce secondo stadi successivi)

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FASE INTRODUTTIVA (art. 2 della legge 241/1990)

“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio,

le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”

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D’UFFICIO (quando è il

procedimento è promosso dal

soggetto pubblico

competente a emanare l’atto

finale)

DI ALTRA AMMINISTRAZIO

NE

DI PARTE (titolari di

interessi legittimi pretensivi)

può essere

L’ATTO DI INIZIATIVA

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a seguito di conoscenza diretta dei

fatti da parte dell’amministrazione titolare del potere di

provvedere

a seguito di conoscenza indiretta,

in virtù della segnalazione da parte di altra PA o di

privati (attività di verifica della

segnalazione)

IL PROCEDIMENTO D’UFFICIO ha inizio

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obbligo di istruire la questione prospettata dall’atto di iniziativa

L’OBBLIGO DI PROCEDERE

obbligo di adottare un provvedimento espresso

entro un determinato termine

L’OBBLIGO DI PROVVEDERE

L’INIZIATIVA PROCEDIMENTALE comporta

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OBBLIGO DI PROCEDERE E COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL

PROCEDIMENTO (artt. 7 e 8 della legge n. 241/90)

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i soggetti nei confronti dei

quali il provvedimento è

destinato a produrre effetti

diretti

coloro che per legge debbono

intervenirvi

i soggetti individuati o facilmente

individuabili, cui possa

derivare un pregiudizio dal

provvedimento, diversi dai diretti

destinatari

DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

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della data entro cui il procedimento deve concludersi, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia della PA

nei procedimenti ad iniziativa di parte, della data di presentazione della relativa istanza

della PA competente

Dell’oggetto del procedimento

Dell’ufficio responsabile del procedimento e del suo titolare

Dell’ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti

indicazione

IL CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

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Procedimenti normativi, amministrativi generali, di

pianificazione e programmazione, tributari

e quelli concernenti i collaboratori di giustizia

(art. 13)

Ragioni di impedimento per esigenze di celerità

(art. 7, comma 1) (p.e. procedimenti

repressivi di abusi edilizi)

ECCEZIONI LEGALI ALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

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Procedimenti vincolati

Procedimenti ad istanza di parte

In applicazione del principio del raggiungimento

dello scopo

ECCEZIONI GIURISPRUDENZIALI ALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

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NON È ANNULLABILE IL PROVVEDIMENTO

“per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento,

qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del

provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto

adottato”

Tali indirizzi giurisprudenziali sono stati accolti dall’

ART. 21-OCTIES, COMMA 2, SECONDO PERIODO, DELLA

LEGGE N. 241/90