PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E COMUNICAZIONE DELL’AVVIO
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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E COMUNICAZIONE DELL’AVVIO
Prof.ssa Margherita Ramajoli
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una serie di atti e di operazioni
produttivo di effetti nei confronti della sfera giuridica dei destinatari
tra loro coordinati
preordinati alla produzione di un provvedimento amministrativo
volto alla cura di un interesse pubblico primario concreto
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
È sede del confronto dialettico degli interessi
pubblici e privati coinvolti dal provvedimento finale
E’ strumento di efficacia dell’attività amministrativa
Procedimento-garanzia o
Procedimento-partecipazione
Procedimento-organizzazione
LE FUNZIONI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
I PRINCIPI DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO (art. 1 della legge n. 241/90)
L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge
ed è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza
secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario
assicurano il rispetto dei principi e dei criteri di cui al
comma 1 della legge (art. 1, comma 1-ter, della
legge n. 241/90)
preposti all’esercizio di attività amministrative
salvo che la legge disponga diversamente
(art. 1, comma 1-bis, della legge n. 241/90)
agisce secondo le norme di diritto privato
Nell’adozione di atti di natura non autoritativa
L’AMMINISTRAZIONE
I PRIVATI
Fase INTRODUTTIVA
Fase ISTRUTTORIA
Fase COSTITUTIVA
Fase INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA (eventuale)
4 fasi
LE FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
(immagine di una decisione che progredisce secondo stadi successivi)
FASE INTRODUTTIVA (art. 2 della legge 241/1990)
“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio,
le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”
D’UFFICIO (quando è il
procedimento è promosso dal
soggetto pubblico
competente a emanare l’atto
finale)
DI ALTRA AMMINISTRAZIO
NE
DI PARTE (titolari di
interessi legittimi pretensivi)
può essere
L’ATTO DI INIZIATIVA
a seguito di conoscenza diretta dei
fatti da parte dell’amministrazione titolare del potere di
provvedere
a seguito di conoscenza indiretta,
in virtù della segnalazione da parte di altra PA o di
privati (attività di verifica della
segnalazione)
IL PROCEDIMENTO D’UFFICIO ha inizio
obbligo di istruire la questione prospettata dall’atto di iniziativa
L’OBBLIGO DI PROCEDERE
obbligo di adottare un provvedimento espresso
entro un determinato termine
L’OBBLIGO DI PROVVEDERE
L’INIZIATIVA PROCEDIMENTALE comporta
OBBLIGO DI PROCEDERE E COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL
PROCEDIMENTO (artt. 7 e 8 della legge n. 241/90)
i soggetti nei confronti dei
quali il provvedimento è
destinato a produrre effetti
diretti
coloro che per legge debbono
intervenirvi
i soggetti individuati o facilmente
individuabili, cui possa
derivare un pregiudizio dal
provvedimento, diversi dai diretti
destinatari
DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
della data entro cui il procedimento deve concludersi, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia della PA
nei procedimenti ad iniziativa di parte, della data di presentazione della relativa istanza
della PA competente
Dell’oggetto del procedimento
Dell’ufficio responsabile del procedimento e del suo titolare
Dell’ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti
indicazione
IL CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Procedimenti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e programmazione, tributari
e quelli concernenti i collaboratori di giustizia
(art. 13)
Ragioni di impedimento per esigenze di celerità
(art. 7, comma 1) (p.e. procedimenti
repressivi di abusi edilizi)
ECCEZIONI LEGALI ALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Procedimenti vincolati
Procedimenti ad istanza di parte
In applicazione del principio del raggiungimento
dello scopo
ECCEZIONI GIURISPRUDENZIALI ALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
NON È ANNULLABILE IL PROVVEDIMENTO
“per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento,
qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato”
Tali indirizzi giurisprudenziali sono stati accolti dall’
ART. 21-OCTIES, COMMA 2, SECONDO PERIODO, DELLA
LEGGE N. 241/90