GAPOI IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ao … · IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ART. 1 Principi e...

21
Regione Siciliana Azienda Ospedalieta di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione Garibaldi, S.Luigi Curro, Ascoli - Tornaseli! Catania REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N.241/90 E S.M.I. RECANTE NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "GARIBALDI, S'LUIGI - S.CURRO', ASCOLI -TOMASELLI " GAPOI IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ART. 1 Principi e ambito di applicazione L'attività amministrativa dell'Azienda Ospedaliera "Garibaldi, S.Luigi - S.Curro', Ascoli —Tomaselli" — di seguito denominata Azienda persegue fini di imparzialità, efficienza ed efficacia ed è retta da principi di economicità e trasparenza, in attuazione della L. n. 24Ì/90 e s.m.i e delle altre disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia. Per la concreta realizzazione di tali fini e del generale principio del buon andamento dell'attività amministrativa, l'Azienda riconosce come criterio guida la partecipazione al procedimento dei cittadini interessati. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Azienda, sia che conseguano obbligatoriamente ad una istanza di parte, sia che debbano essere iniziati d'ufficio per disposizione legislativa o regolamentare. Le determinazioni dell'Azienda inerenti la gestione del rapporto di lavoro e l'organizzazione degli uffici restano, invece, escluse attesa la loro natura di atti assunti dall'Azienda nell'esercizio di autonomia negoziale ed in regime di paraordinazione con altri soggetti privati, salvo quanto previsto in materia di diritto di accesso. Ai fini del presente Regolamento, costituisce procedimento il complesso di atti e di operazioni tra loro funzionalmente collegati e finalizzati al conseguimento di specifici obiettivi inerenti l'azione amrninistrativa della Azienda. Ciascuna delle Unità Operative/Settori dell'Azienda è titolare dei singoli procedimenti amministrativi di competenza, individuati secondo criteri oggettivi di omogeneità delle funzioni.

Transcript of GAPOI IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ao … · IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ART. 1 Principi e...

Regione Siciliana

Azienda Ospedalietadi Rilievo Nazionale ed Alta SpecializzazioneGaribaldi, S.Luigi — Curro, Ascoli - Tornaseli!

Catania

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N.241/90 E S.M.I.RECANTE NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO

AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AIDOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA

"GARIBALDI, S'LUIGI - S.CURRO', ASCOLI -TOMASELLI "

GAPOIIL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 1 Principi e ambito di applicazione

L'attività amministrativa dell'Azienda Ospedaliera "Garibaldi, S.Luigi - S.Curro',Ascoli —Tomaselli" — di seguito denominata Azienda — persegue fini di imparzialità,efficienza ed efficacia ed è retta da principi di economicità e trasparenza, in attuazionedella L. n. 24Ì/90 e s.m.i e delle altre disposizioni di legge e di regolamento vigenti inmateria.

Per la concreta realizzazione di tali fini e del generale principio del buonandamento dell'attività amministrativa, l'Azienda riconosce come criterio guida lapartecipazione al procedimento dei cittadini interessati.

Il presente Regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenzadell'Azienda, sia che conseguano obbligatoriamente ad una istanza di parte, sia chedebbano essere iniziati d'ufficio per disposizione legislativa o regolamentare.

Le determinazioni dell'Azienda inerenti la gestione del rapporto di lavoro el'organizzazione degli uffici restano, invece, escluse attesa la loro natura di atti assuntidall'Azienda nell'esercizio di autonomia negoziale ed in regime di paraordinazione conaltri soggetti privati, salvo quanto previsto in materia di diritto di accesso.

Ai fini del presente Regolamento, costituisce procedimento il complesso di atti edi operazioni tra loro funzionalmente collegati e finalizzati al conseguimento di specificiobiettivi inerenti l'azione amrninistrativa della Azienda.

Ciascuna delle Unità Operative/Settori dell'Azienda è titolare dei singoliprocedimenti amministrativi di competenza, individuati secondo criteri oggettivi diomogeneità delle funzioni.

ART. 2 Termine iniziale del procedimento

Per i procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte, il termine iniziale delprocedimento decorre dalla data di ricevimento della istanza al Protocollo Generaledell'Azienda ovvero dalla data di trasmissione a mezzo raccomandata AR.

Nel caso in cui la domanda sia irregolare o incompleta, il Responsabile delprocedimento ne da comunicazione all'interessato tempestivamente, e comunque entro10 giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante altromezzo idoneo ad accertarne la ricezione, indicando le cause della irregolarità o dellaincompletezza. In questo caso, il termine iniziale decorre dal ricevimento della domandaregolarizzata e completata. L'Ufficio Protocollo trasmette, senza ritardo, le istanze - giàassegnate dalla Direzione Amministrativa - ai Settori competenti, i quali devono dareavvio al procedimento nel più breve tempo possibile e, comunque, in tempo utile per ilrispetto del termine finale massimo stabilito. .•

Per i procedimenti amministrativFd'ufficio, il termine iniziale del procedimentodecorre dalla data in cui l'Unità Operativa/Settore competente abbia notizia certa delfatto da cui sorge l'obbligo di provvedere ovvero dalla data fissata nei bandi o nellecomunicazioni pubbliche; qualora l'atto propulsivo provenga da altra amministrazione, iltermine iniziale decorre dalla data di assunzione al Protocollo Generale dell'atto stessoovvero dalla data della Raccomandata A.R.

ART. 3 Comunicazione di avvio del procedimento

Qualora non sussistano specifiche ragioni di impedimento derivanti da particolariesigenze di celerità del procedimento, il Responsabile dello stesso da comunicazionedell'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale èdestinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi (art. 7, e.1, della L. n. 241 /90), indicando:a) Amministrazione competente;b) l'oggetto del procedimento promosso;e) l'Unità Operativa/Settore e la persona Responsabile del procedimento;d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;f) l'ufficio competente e le modalità di acquisizione di notizie del procedimento e divisione degli atti.

Qualora, per il numerò o l'incertezza di individuazione degli aventi titolo, lacomunicazione personale risulti per tutti, o per alcuni di essi, impossibile o gravosa, glielementi di cui al comma precedente sono resi noti mediante pubblicazione all'albodell'Azienda o tramite altra forma di pubblicità idonea, di volta in volta stabilita dalResponsabile del procedimento.

ART. 4 Partecipazione al procedimentoI soggetti di cui al precedente art.3 nonché i soggetti ai quali possa derivare un

qualunque pregiudizio dal provvedimento (art 9 della L. n. 241 /90) hanno diritto:

• di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24 dellacitata Legge;1• di presentare memorie scritte e documenti nel termine di 10 giorni dalla data diricevimento della comunicazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 5 Preavviso di rigetto2

Nei procedimenti ad istanza di parte, il Responsabile del procedimento, primadella formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agliistanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di diecigiorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare periscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazionedi cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che inizianonuovamente a decorrere dalla data_di^es.entazione_dene-QSserv:azioni-^yJn-manGan2a-J-dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancatoaccoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimentofinale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedureconcorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito diistanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

ART. 6 Termine per la conclusione del procedimento

I procedimenti amministrativi si concludono con un provvedimento espresso emotivato e i termini si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nelcaso di provvedimenti recettizi, alla data di effettuazione della comunicazione.

Salvo specifiche difformi disposizioni di legge, i tempi massimi entro cui devonoconcludersi i procedimenti non possono comunque eccedere i 45 giorni.

Qualora non sia oggettivamente possibile concludere il procedimento entro ilsuperiore termine, il Responsabile dello stesso dovrà tempestivamente motivarel'impossibilità a provvedere o le ragioni del ritardo e darne comunicazione ai destinataridel provvedimento finale ed a coloro che per legge debbono intervenire nelprocedimento stesso, mediante idonee forme di pubblicità, indicando un nuovo terminedi conclusione, che in ogni caso non potrà superare il termine massimo complessivo di90 giorni.

Art. 24 - Esclusione dal diritto di accesso.1° e. Il diritto di accesso è escluso: per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, esuccessive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamentogovernativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;nei procedimentitributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;nei confronti dell'attività della pubblica amministrazionediretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme leparticolari norme che ne regolano la formazione; nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenentiinformazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

2 Art.6 della L.n. 15 dell' 11 Febbrario 2005: Art. 10 bis Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

Secondo i principi generali dell'ordinamento, nel computo del termine, non siconsidera il giorno nel quale cade il momento iniziale del termine e se il termine finalescade in giorno festivo esso è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

L'inosservanza del termine, ferme le eventuali responsabilità penali, comportaaccertamenti, ai fini dell'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 20 e dall'art. 55del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.1653 e successive modifiche nonché dai contratti collettivinazionali del lavoro vigenti, a carico dei Dirigenti e degli altri dipendenti interessati.

ART. 7 Obbligo di motivazione

Ogni procedimento attivato dall'Azienda, su richiesta di parte o d'ufficio, deveconcludersi con un provvedimento espresso e motivato, con indicazione sia deipresupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisionedell'Azienda in relazione alle risultanze dell' istruttoria, sia delle possibili impugnative invia amministrativa o giurisdizionaléT ~~ ~

L'obbligo di motivazione è considerato assolto, anche per relationem, qualora siaagevolmente ricavabile dai precedenti atti richiamati nello stesso provvedimento.

ART. 8 Semplificazione amministrativa

L'Azienda non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivateesigenze.

L'Azienda è altresì impegnata ad attivare, in relazione ai procedimentiamministrativi, adeguati processi valutativi e di semplificazione al fine di snellire l'attivitàprocedimentale.

ART. 9 Adozione e comunicazione dell'atto conclusivo del procedimento

II procedimento che pervenga alla fase decisoria si conclude con l'adozione didelibera o di altro atto del Direttore Generale, oppure con un atto dirigenziale.

Il provvedimento conclusivo del procedimento deve essere comunicato aldestinatario mediante notifica effettuata a mano o a mezzo del servizio postale.

In ogni atto comunicato al destinatario devono essere chiaramente indicati iltermine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

ART. 10 Responsabile del procedimentoII responsabile di ciascuna Unità Operativa di struttura complessa o di struttura

semplice, o il funzionario ad essa preposto a titolo di supplenza o di vicarietà, èresponsabile dell'istruttoria o di ogni altro adempimento inerente ai singoli procedimenti.

Art. 20 Verifica dei risultatiArt. 55 Sanzioni disciplinari e responsabilità'

Il responsabile può affidare formalmente, con atto scritto, ad altro/i dipendente/iaddetto/i all'Unità Operativa/Settore la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altroadempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozionedel provvedimento finale.

Il provvedimento di assegnazione deve tener conto delle mansioni proprie dellaqualifica rivestita dal dipendente assegnatario nonché recare l'indicazione del sostitutodel dipendente medesimo per il caso di assenza od impedimento.

Ferma restando la decorrenza del termine per lo svolgimento del procedimento,la responsabilità del Dirigente o Responsabile di ciascuna Unità Operativa/ Settoredecorre dalla data di trasmissione della domanda da parte dell'Ufficio Protocollo e, per ildipendente, dal momento dell'assegnazione della domanda da parte del Dirigente oResponsabile della struttura di appartenenza.

Il Dirigente o Responsabile provvede immediatamente ad attribuire ad altrodipendente l'incarico di proseguire l'istruttoria dei procedimenti in corso, non appena siastato inTormato, per iscritto, dal dipendente medesimo del verificarsi di una situazione diincompatibilità che faccia sorgere a carico dello stesso l'obbligo di astensione.

ART. 11 Attribuzioni del responsabile del procedimento

II Responsabile del procedimento:1. esamina ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di

legittimazione e valuta i presupposti rilevanti per l'emanazione dell'eventualeprovvedimento conclusivo;

2. accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari ed adottaogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare,può chiedere il rilascio di dichiarazioni integrative, k rettifica di dichiarazioni oistanze erronee, esperire accertamenti tecnici ed ispezioni, ordinare l'esibizione didocumenti;

3. propone l'indizione o, avendone la competenza, indice conferenza di uffici e diservizi;

4. cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalla legge o daregolamenti,

5. adotta, se competente, il provvedimento finale ovvero trasmette gli atti all'organocompetente per l'adozione.

Il medesimo è tenuto, poi, a sollecitare gli altri uffici interessati al rispetto deitempi e delle modalità definiti, a promuovere riunioni e ad assumere ogni altra iniziativautile per l'attuazione dei principi di cui alla L. n. 241/1990.

Il responsabile del procedimento deve obbligatoriamente indicare il proprionominativo e l'Unità Operativa/Settore di appartenenza in ogni comunicazione internaed esterna relativa al procedimento affidatogli.

ART. 12 Eccezione di incompetenza

Qualora il responsabile del procedimento ritenga la propria incompetenza aprocedere, è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione al DirettoreAmministrativo che assegnerà il procedimento all'Unità Operativa/Settore che riterràeventualmente competente.

Tale evento puramente interno all'Azienda, non sospende il decorso del termineprocedimentale.

La risoluzione di eventuali conflitti tra Strutture in merito all'assegnazione dipratiche e relativi procedimenti è affidata, secondo materia, al Direttore Amministrativoo al Direttore Sanitario Aziendali.

ART. 13 Procedimenti di competenza di più strutture

Quando un procedimento è gestito in sequenza successiva da due o più strutture,il Responsabile della fase iniziale è, salvo diversa disposizione, Responsabile dell'intero>rocedimento~e~pTovveTÌ"e"Tlte"T^mumca"zioni agli interessati, informandoli anche~3eller

strutture che intervengono successivamente nel procedimento.Il Responsabile del procedimento, per le fasi dello stesso che non rientrano nella

sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l'andamento presso le strutturecompetenti, dando impulso all'azione amministrativa^

In particolare, il Responsabile del procedimento concorda, per tipi diprocedimento o per singoli procedimenti, con le Unità Operative/Settori competentinelle fasi successive, la ripartizione dei tempi a disposizione di ciascuna entro il terminecomplessivo rissato nel presente regolamento, sollecitandone, ove occorra, il rispetto.

Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta disponibilità, ilResponsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dai precedenticommi.

ART. 14 Conferenza di servizi*~\i casi di cui al precedente articolo, nonché nei casi in cui, nel corso del

procedimento, il Responsabile riscontri l'opportunità di effettuare un esame contestualedei vari interessi pubblici, unitamente ad altre Strutture dell'Azienda, può indire unaConferenza di servizi per l'esame dell'oggetto del procedimento.

Analoga Conferenza può essere indetta dal Direttore Generale, su proposta delResponsabile della Struttura di cui sopra, quando l'Azienda debba acquisire intese, nullaosta o assensi da parte di altre pubbliche amministrazioni.

La Conferenza, comunque venga costituita, è presieduta dal Responsabile dellaStruttura titolare del procedimento o da un proprio delegato.

Le determinazioni concordate nella Conferenza vincolano le strutture partecipantie tengono eventualmente luogo degli atti del procedimento di loro competenza.

ART. 15 Acquisizione obbligatoria di pareri e valutazioni tecniche

Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere nonvenga comunicato entro i termini stabiliti da Leggi o Regolamenti ovvero entro quelliprevisti in via suppletiva daìl'art. 16, commi 1 e 4, della Legge 241/19904,. l'UnitàOperativa/Settore richiedente procede indipendentemente dall'acquisizione del parere,eccetto che per i pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte allatutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

Ove per disposizione di Legge o Regolamento l'adozione del provvedimentofinale presupponga necessariamente l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche diamministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salutedei cittadini, e tali organi od enti non provvedano e non rappresentino esigenzeistruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della Legge 241/19905, ilResponsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche ad organismi dialtra amministrazione pubblica dotati di adeguata qualificazione tecnica e ne dacomunicazione agli interessati.

~In tal caso, il termine per concludere il procedimento rimane sospeso per il temponecessario ad acquisire la valutàzione tecnica obbligatoria e comunque non oltre i 90giorni. ,

ART. 16 Accordi

In accoglimento di osservazioni e proposte presentate dai soggetti interessati,l'Azienda può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nelperseguimento del pubblico interesse, accordi con gli stessi al fine di determinare ilcontenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, in sostituzione di questo.

Gli accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, con atto scritto, salvo che lalegge non disponga altrimenti, e ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, iprincipi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti per quanto compatibili.

4Art. 16 - Attività consultiva

1 Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualorasiano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro ilquale il parere sarà reso. 2 In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbiarappresentato esigenze istruttorie, e' in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione delparere. 3 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazionipreposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 4 Nel caso in cui l'organo adito abbiarappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere resodefinitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.(....)

Art. 17 - Valutazioni tecniche1 Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano esserepreventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentinoesigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza,entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecnichead altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti,ovvero ad istituti universitari. 2 La disposizione di cui al comma primo non si applica in caso di valutazioni che debbano essereprodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 3. Nel caso in cuil'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal commaquarto dell'articolo 16.

Nel caso che comprovati motivi di pubblico interesse lo richiedano, l'Azienda puòrecedere unilateralmente dagli accordi con provvedimento motivato, salvo liquidazionedi un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatesi in danno del privato.

L'Azienda comunica per iscritto l'accoglimento o meno della proposta con gliestremi dell'atto deliberativo adottato; in caso di accoglimento, tale comunicazioneperfeziona giuridicamente l'atto negoziale.

ART.17

Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo

In tema di efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo, si rinvia alledisposizioni di cui al Capo IV bis della L. n. 241/90, introdotto dall' art.14 della L.n.15del 2005.

CAPO IIIL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 1 Principi ed ambito di applicazione

II presente Capo disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del dirittodi accesso agli atti ed ai documenti amministrativi detenuti dall'Azienda.

Esso ha la finalità di assicurare i principi di trasparenza, pubblicità ed efficaciadell'attività amministrativa nonché di favorire la partecipazione per assicurarel'imparzialità dell'azione amministrativa.

Per diritto di accesso si intende la situazione giuridicamente tutelata degliinteressati di esaminare e/o estrarre copia degli atti e dei documenti amministratividetenuti dall'Azienda. Tale diritto è esercitatile entro i tettnijù_jn_cui.,_ai,s.ensi..delle.nornie-vigenti in materia e delle disposizioni regolamentari interne, è previsto per l'Aziendal'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,fotocinematografica', elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti,anche interni e non, relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall'Azienda econcernenti attività di pubblico interesse indipendentemente dalla natura pubblicistica oprivatistica della loro disciplina sostanziale.

ART. 2 Accesso alla documentazione amministrativa

Tutti i documenti amministrativi detenuti dall'Azienda sono accessibili, fatti salvi icasi di esclusione specificati nel presente regolamento.

Non sono accessibili le informazioni in suo possesso che non abbiano forma didocumento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003,n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati siriferiscono.

E' inoltre esclusa qualsiasi attività di elaborazione di dati, anche se risultanti dadocumenti amministrativi detenuti dall'Azienda, nonché qualsiasi attività di caratterevalutativo in ordine al contenuto dei documenti amministrativi oggetto della richiesta.

Non sono ammissibili richieste di accesso preordinate ad un controllogeneralizzato dell'operato dell'Azienda.

ART. 3 Soggetti interessati e controinteressati

Per "interessati" si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatoti diinteressi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale,corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento delquale è chiesto l'accesso.

Per "controinteressati" si intendono tutti i soggetti, individuati o facilmenteindividuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso

vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza ed individuati sulla base delcontenuto degli atti connessi e/o correlati al documento richiesto.

ART. 4 Accesso da parte di soggetti pubblici

L'accesso ai documenti amministrativi -da parte di soggetti pubblici, ove nonrientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del T.U. delle disposizionilegislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R.28 dicembre 2000, n. 4456, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

ART. 5 Esercizio dell'accesso

L'accesso ai documenti amministrativi costituisce lo strumento per realizzare laconoscenza degli atti da parte degli interessati.

La visione da parte dell'interessato del documento originale o della copiaconforme, si effettua presso la struttura che ha formato l'atto conclusivo o lo detienestabilmente, alla presenza di un dipendente dell'Azienda. L'interessato ha facoltà ditrascrivere il contenuto del documento.

A richiesta dell'interessato e con spese suo carico, secondo il tariffario allegato alpresente regolamento, viene rilasciata copia ovvero inviata tramite posta con spese acarico del destinatario, entro i termini di cui al successivo art. 8. La copia può essererilasciata anche in forma autentica, nel rispetto della normativa vigente in tema diimposta di bollo.

ART. 6 Rappresentanza

I tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e, più in generale, coloro i qualiinoltrano la richiesta in rappresentanza di persone fisiche, giuridiche o di enti, devonoprodurre, oltre al documento di identificazione personale, idoneo titolo che attesti talequalità.

Nel caso di rappresentanza di persone fisiche (fatta eccezione per i casi dirappresentanza legale sopra indicati) il titolo di cui sopra consisterà in un atto di delegasottoscritto dall'interessato ed accompagnato dalla fotocopia del documento di identitàdel delegante.

Articolo 43 - Accertamenti d'ufficio1 Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità'personali e fatti che risultino elencati all'alt. 46, che siano attestati in documenti già' in loro possesso o che comunque esse stessesiano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio lerelative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabiliper il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. 2Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui e' necessario acquisire la certezza, o verifìcare l'esattezza, siconsidera operata per finalità1 di rilevante interesse pubblico ai fini del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 la consultazionediretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificanteeffettuata, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità1 e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate daicittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente appositaautorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensidella normativa vigente.

ART. 7 Accesso informale

II diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, ancheverbale, di esibizione e/o di estrazione di copia di documenti amministrativi.

L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta,ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione, specificare e, ove occorra,comprovare l'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazionegiuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso, farconstare della propria identità e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi.

La richièsta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediantel'indicazione della pubblicazione contenente il documento richiesto, con la sua esibizionee/o con il rilascio di una copia o con altra modalità idonea.

Qualora in base al contenuto del documento richiesto risulti l'esistenza dicontrointeressati, l'interessato è invitato a presentare richiesta formale di accesso.

ART, 8 Accesso formale

L'accesso in via formale è esercitato nel caso in cui non sia possibilel'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sullalegittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sullasussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite,sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati.

Al di fuori dei casi indicati al comma 1, comunque il richiedente può semprepresentare richiesta formale.

La richiesta formale di accesso deve essere redatta per iscritto e sottoscritta e devecontenere gli elementi indicati nel comma 2 del precedente articolo 7.

Ogni richiesta formale deve essere registrata dall'Ufficio Protocollo per poi essereassegnata dalla Direzione Amministrativa all'Unità Operativa/ Settore che ha in carico latrattazione della pratica cui si riferisce k richiesta stessa.

Il procedimento di accesso si conclude nel termine di trenta giorni, decorrentidalla data di presentazione a mano della richiesta o dal ricevimento della medesima daparte dell'Azienda.

Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento,entro il termine massimo di dieci giorni dal suo ricevimento, è tenuto a darnecomunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzoidoneo ad accertare la recezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorreredalla presentazione a mano o dal ricevimento della richiesta perfezionata.

ART. 9 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento che consegue ad un'istanza di accesso è ildirigente, o su designazione di quest'ultimo, un dipendente addetto alla Struttura chedetiene il documento oggetto della richiesta. Nel caso di atti infraprocedimentali o attirelativi a procedimenti di più strutture o servizi, responsabile del procedimento è,

11

patimenti, il dirigente o il funzionario da lui delegato, competente all'adozione dell'attoconclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente.

ART. 10 Compiti del responsabile del procedimento

II Responsabile del procedimento è tenuto:- a ricevere la richiesta di accesso;- a provvedere alla identificazione del richiedente ed alla verifica della sua legittimazionead esercitare il diritto;- a decidere suUJammissibilità della richiesta e a curare eventuale preavviso di rigettodell'istanza;- a comunicare agli interessati l'esclusione, il differimento o la limitazione del diritto diaccesso;- a fare k comunicazione ai controinteressati ai sensi del successivo art. 11.

procedimento dì accesso può affidare ad altro dipendentel'attività istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento, mantenendonecomunque la responsabilità.

ART. 11 Notifica ai controinteressati

Nel caso siano individuati soggetti controinteressati ai sensi dell'articolo 3, comma2, del presente Capo, il responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazioneagli stessi dell'avvenuta presentazione della richiesta di accesso mediante invio di copiacon raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, icontrointeressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Decorso tale termine ed accertata la ricezione della comunicazione di cui alcomma 1, il responsabile del procedimento evade la richiesta di accesso.

ART. 12 Accoglimento della richiesta

L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'Ufficiopresso cui rivolgersi e dei giorni e degli orari di apertura al pubblico del medesimo,nonché di un congnio periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni,entro il quale si può prendere visione del documento e/o ottenerne il rilascio di copia.Trascorso detto termine senza che il richiedente ne abbia preso visione o estratto copia,la pratica è archiviata e l'interessato deve presentare una nuova richiesta di accesso.

Nell'atto di accoglimento della richiesta devono essere indicati il costo diriproduzione e le modalità di pagamento.

L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche lafacoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati, fatte salve le eccezionistabilite dalle vigenti disposizioni e dal presente regolamento.

12

L'esame del documento avviene presso l'Ufficio indicato nell'atto di accoglimentodella richiesta, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico del medesimo ed allapresenza del personale addetto.

Salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare ildocumento dal luogo presso il quale è dato in visione, tracciare segni su di esso ocomunque alterarlo in qualsiasi modo.

L'esame del documento è effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata,con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità,che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendereappunti e trascrivere in tutto o in parte il documento preso in visione. Dell'avvenutoesercizio del diritto di accesso viene fatta annotazione in calce alla richiesta di accesso,annotazione che deve essere sottoscritta per conferma dal richiedente o dalla persona dalui delegata.

A R T . U Z ^ s t i ~ ~~

Nel caso di richiesta di esibizione di documenti amministrativi, l'accesso ègratuito. Nel caso di richiesta mediante rilascio di copie, anche se parziali, esso èsubordinato al rimborso dei costi di riproduzione, secondo quanto previsto dall'allegatotariffario che verrà aggiornato periodicamente.

Se la richiesta riguarda il rilascio di copia di documenti con dichiarazione diconformità all'originale, sia questa che la relativa istanza devono essere in bollo, salvo leespresse esclusioni previste dalla legge7.

Il responsabile del procedimento, prima del rilascio di copia dei documenti,accerta che il richiedente o il suo delegato, abbiano effettuato il versamento delle sommeda essi dovute.

ART. 14 Mancato accoglimento della richiesta di accesso

II Responsabile del procedimento è tenuto a motivare, dandone comunicazionescritta all'interessato, il rifiuto, la limitazione ovvero il differimento dell'accesso formale,con riferimento specifico alla normativa vigente, al presente regolamento ed allecircostanze di fatto e di diritto per cui la domanda non può essere accolta così comeproposta.

L'interessato potrà rivolgere ricorso scritto entro 15 giorni dalla ricezione dellasuperiore comunicazione al Direttore Generale dell'Azienda, il quale adotta ledeterminazioni definitive e ne da comunicazione per iscritto all'interessato, medianteraccomandata con avviso di ricevimento, motivando" il rifiuto, differimento o limitazionedell'accesso e indicando il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso ècomunque esperibile ricorso, nel termine di trenta giorni, al Tribunale AmministrativoRegionale, a norma dell'art. 25, comma 5, della legge n. 241/19908.

7 Cfr. D.P.R. n. 642/72 e s.m.i.

13

ART. 15 Differimento

II diritto di accesso può essere differito nei seguenti casi:a) per tutelare esigenze di riservatezza dell'Amministrazione, specie nella fasepreparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti k cui conoscenza possacompromettere il buon andamento dell1 azione amministrativa;b) per necessità di ordine organizzativo, in relazione alla complessità dell'istanzad'accesso, sempre al fine di non compromettere il buon andamento dell'azioneamministrativa. In particolare, in relazione alla lett a), l'accesso agli atti relativi alleprocedure concorsuali e di gara, è differito fino al momento dell'adozione delprovvedimento finale, rispettivamente, di approvazione della graduatoria e diaggiudicazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.

E' in ogni caso differito, sino all'emanazione del provvedimento formaledefinitivo, il diritto di accesso agli atti preparatori degli atti di pianificazione e

^programmazione aziendale^ ~~~ ~L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la motivazione e la durata,

nei limiti strettamente necessari al rispetto delle finalità di cui ai punti a) e b) delprecedente comma.

ART. 16 Documenti sottratti al diritto di accesso

I documenti arnministtativi sono sotttatti al diritto di accesso nei casi richiamatiaU'art. 24 della L. n. 241 /19909, nonché all'art. 10 del D.P.R. n. 184/200610.

oAlt. 25 - Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi,)

(...)! Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma quarto è dato ricorso,nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dallascadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta In pendenza di un ricorsopresentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanzapresentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione oai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile,entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al consiglio di stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Lecontroversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 5.bis Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore.L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente,autorizzato dal rappresentante legale dell'ente. 6 II giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione deidocumenti richiesti.

9Art. 24 - Esclusione dal diritto di accesso

1 II diritto di accesso è escluso: per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successivemodificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo dicui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;nei procedimenti tributari, per i qualirestano ferme le particolari norme che li regolano;nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione diatti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che neregolano la formazione; nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di caratterepsico-attitudinale relativi a terzi. 2 Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati ocomunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. 3 Non sono ammissibili istanze di accessopreordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 4 L'accesso ai documenti amministrativi nonpuò essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 5. I documenti contenenti informazioni connesse agliinteressi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubblicheamministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottrattiall'accesso. 6 Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puòprevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla

14

In regione all'art. 16 della L. n.15/2005 (riservatezza di persone fisiche ogiuridiche, gruppi imprese o associazioni, con particolare riferimento all'interesseepistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale o commerciale) ed inriferimento alla disciplina di cui alla L. n. 196/2003, sono sottratte all'accesso le categoriedi atti sottoelencate:a) documenti facenti parte del fascicolo personale dei dipendenti dell'Azienda, adeccezione dei dati relativi alla matricola, qualifica e struttura di appartenenza, nonché delpersonale a qualsiasi titolo convenzionato con l'Azienda, ivi compresi i componenti diorgani collegiali o commissioni istituite presso l'Azienda, e in particolare, gli atticontenenti manifestazioni di giudizio o di conoscenza sullo stato sanitario oprofessionale del dipendente o convenzionato;b) documenti relativi al curriculum degli studi e dell'attività professionale di borsisti,allievi, tirocinanti o altri soggetti che svolgano attività di lavoro a tempo determinato, distudio o di ricerca all'interno dell'Azienda;e) documenti dai quali si evinca il trattamento economico percepito dal personaledipendente o convenzionato o l'acconto provvisorio di pensione;d) documenti attinenti procedimenti penali o disciplinari, o di natura contabile o diresponsabilità amministrativa (compresi rapporti alla Procura della Repubblica o allaProcura presso la Corte dei Conti), ove skno nominativamente indicati personaledipendente, convenzionato o soggetti terzi;e) documenti attinenti a procedimenti di natura sanitaria quali cartelle cliniche, refertimedici, accertamenti clinici, certificati sanitari a carattere medico legale, richieste diprestazioni sanitarie, estratti dai registri nominativi dei ricoveri, delle cause di morte,delle malattie infettive, certificati di assistenza al parto, relazioni psicologiche,certificazioni di portatori di handicap e, comunque, ogni documentazione riportantenotizie sullo stato di salute psicofisico di persone determinate;f) relazione dei servizi assistenziali in ordine a situazioni personali, sociali, familiari,economiche di persone assistite;

difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, conparticolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; b) quando l'accesso possa arrecarepregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; e) quando i documentiriguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, allaprevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti diinformazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d)quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni,con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano inconcreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; e) quando idocumenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento delrelativo mandato. 7 Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sianecessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accessoè consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

DPR n. 184/2006 Art. 10 - Disciplina dei casi di esclusione11 casi di esclusione dell'accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge, nonché' con gli attiadottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24. 2 II potere di differimento di cui all'articolo 24,comma 4, della legge e' esercitato secondo le modalità' di cui all'articolo 9, comma 2.

15

g) documenti relativi alle gare per l'aggiudicazione di lavori, forniture di beni e servizi chepossano pregiudicare la sfera della riservatezza dell'impresa in ordine ai propri interessiprofessionali, finanziari, industriali e commerciali;h) atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13 dellaL.241/9011 (atti amministrativi generali, pianificazione e programmazione).

Viene, comunque, garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi lacui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentitonei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 delD.Lgs. n. 196/200312, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Per contemperare l'obbligo di pubblicazione delle deliberazioni all'Albo con ildiritto alla riservatezza dei dati personali in essa contenuti, l'Azienda garantisce la nonidentificazione dei soggetti cui tali dati si riferiscono, adottando gli opportuniaccorgimenti in sede di predisposizione delle deliberazioni e di pubblicazione dei relativiatti e deglTaHegati quando gli stessi contengano dati personali e/o sensibili e/o giudiziari.

In applicazione di tale principio, nelle annotazioni a corredo degli atti deliberativiai quali i suddetti documenti debbano essere allegati quale parte integrante, verràriportata la dizione "gli atti allegati alla presente deliberazione non verranno posti inpubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Tutela dei dati personali)".

Sono, in ogni caso, sottratti all'accesso i documenti indicati come riservatidall'Autorità dalla quale provengono.

ART. 17 Disciplina particolare in materia di dati sensibili e giudiziari idonei arivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Le richieste di accesso a documenti contenenti dati sensibili (dati idonei a rivelarelo stato di salute e la vita sessuale, l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche o l'adesione a partiti, associazioni odorganizzazioni a carattere sindacale, politico, religioso o filosofico) o giudiziari (datiidonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di carichi pendenti, o laqualità di indagato o di imputato) riconducibili a soggetti diversi dal richiedente devonoessere sempre formali e dettagliatamente motivate. Tali documenti sono accessibili solonei limiti in cui la conoscenza degli stessi sia strettamente indispensabile per la tutela e la

Ari 13 - Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazionei Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta allaemanazione di atti normativi,, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolarinorme che ne regolano la formazione. 2 Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restanoparimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,convcrtito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 29 marzo 1991, n.119, e successive modificazioni.

Art. 60 - Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale1 Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento e' consentito se la situazionegiuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi e' di rango almeno pari aidiritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità' o in un altro diritto o libertà1 fondamentale e inviolabile.

16

difesa degli interessi giuridici dell'istante, ferma restando l'eventuale procedura di"notifica ai controinteressati" di cui al precedente art. 14.

Nell'ipotesi in cui la richiesta sia diretta a conoscere il contenuto di documenticoncernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di terzi, l'accesso èconsentito unicamente ex art. 60 del D.Lgs 196/0313 se la situazione giuridicamenterilevante che il richiedente intende far valere sia di rango almeno pari ai diritti delsoggetto cui siano riferiti i dati di salute, ovvero consista in un diritto della personalità oin un altro diritto o libertà fondamentale o inviolabile.

Il richiedente, in tale caso, ha l'onere di comprovare il rango dell'interesse sottesoall'istanza e l'indispensabilità del documento richiesto al fine indicato. I! responsabile delprocedimento dovrà valutare l'ammissibilità delk richiesta, bilanciare gli interessi delledue parti, ed applicare le procedure di cui ai precedenti articoli.

Ai sensi dell'art 24 della L. 241/9014, sono ammesse forme di accesso parzialiconsistenti nel rilascio di documenti dai quali siano stati omessi dati personali e/osensiBìlTrelativi a terzi, non indispensabili ai fini della tutela della posizione giuridica delrichiedente.

ART. 18 Accesso alla documentazione cllnica

L'accesso alla documentazione cllnica e ad ogni documentazione, comunque,contenente dati inerenti alla salute (lastre radiografiche, referti diagnostici, refertianalitici, verbali di prestazioni di pronto soccorso e, più in generale, tutte le certificazioniriguardanti i pazienti assistiti presso le strutture dell'Azienda) è ammesso nei limiti e conle modalità stabilite dal D.Lgs. n. 196/2003.

Per le categorie dei documenti di cui al comma precedente, i soggetti legittimatiall'accesso sono individuati come segue:a) paziente maggiorenne o minorenne emancipato al quale la documentazione clinica siriferisce;b) soggetti che esercitano la potestà dei genitori, nel caso in cui il paziente sia minorenne.Il genitore, in caso di separazione o divorzio, deve specificare, all'atto della richiesta diaccesso, di essere o non essere genitore affidatario del minore, al fine di qualificare lapropria posizione giuridica. Nel caso di revoca della potestà ad entrambi i genitori, è daritenere che il diritto di accesso debba essere esercitato esclusivamente dal tutorenominato, unico soggetto responsabile della tutela degli interessi del minore;e) tutore, nei casi di paziente interdetto giudiziale (art. 414 c.c.) o nel caso di cui allaprecedente lettera b). Per le persone inabilitate (art. 415 c.c.) la volontà del richiedentedeve essere integrata da quella del curatore, che deve patimenti sottoscrivere la richiesta.La qualità di tutore o curatore può anche essere attestata a mezzo dichiarazionesostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art 46 del D.P.R. n.445/2000;d) terze persone, purché munite di delega scritta da parte del paziente o da chi esercita lapotestà o la tutela. In tali casi, quando la sottoscrizione dell'atto di delega non avvieneinnanzi al Direttore sanitario del presidio o suo delegato, dovrà essere prodotta copia del

Cfr. notan. 12.14 Cfr. nota n. 9.

17

documento di identità del delegante che ha sottoscritto l'atto e del delegato, identificatoal momento del ritiro.e) eredi legittimi o testamentari del paziente deceduto. In tali casi dovrà essere provata laqualità di erede anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;i) autorità giudiziaria (artt. 210-211- 261 c.p.c. ; artt. 70 e 370 c.p.p.);g) polizia giudiziaria (artt. 55, 348 e 370 c.p.p.);h) I.N.A.I.L., nei casi di infortunio occorso ad un assicurato (artt. 94 e 95 del D.P.R.3.6.1965 n.1124; art. 5 del D.M. 15.3.1991);i) I.N.P.S., nei casi di competenza per le spese di spedalità (artt. 17 e 18 del D.P.R. n.2316 del 1934);j) enti esteri o sopranazionali,' legittimati all'accèsso sulla base di convenzioniinternazionali;k) Ispettori del Lavoro, per conto dell'Ispettorato del lavoro e/o enti con funzionianaloghe (art. 64 del D.P.R. 19.3.1956 n. 303);1) Prefetture, per spese di ricovero ospedaliere urgente di cittadini stranieri indigenti(Legge 17.7.1890 n. 6972; R.D. n. 99 del 5.2.1891, art, 114) e per le spese di spedalità ecura per malattie veneree (art. 29 D.P.R. 10.6.1955 n. 854);m) dirigenti o organi di gestione dell'ente presso cui il paziente trovasi ricoverato, perragioni di ufficio (assicurative, di spedalità, di responsabilità civile ecc.), previa richiestamotivata delle ragioni che giustificano l'accesso;n) Direttore Sanitario o legale rappresentante di altri ospedali o cllniche, a seguito ditrasferimento di pazienti in tali strutture, previa richiesta motivata della necessità didisporre di tali dati utili al trattamento morboso in atto;o) medico curante, con l'indicazione nella richiesta di tale qualità e della impossibiliti daparte del paziente di provvedere personalmente a causa del suo stato di salute;p) enti di ricerca e studio, le cui richieste motivate, dovranno essere valutate caso percaso e soddisfatte compatibilmente con la esigenza di anonimità dei pazienti cui i dati siriferiscono.

In tutti i casi, anche non elencati ai commi che precedono, dovrà essere specificatala qualità del richiedente e le motivazioni della richiesta.

ART. 19 Accesso alle liste di attesa

Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 3 della L. n. 724/199415, l'interessatoha diritto di conoscere, anche tramite un proprio delegato, il numero di posizione cheoccupa nei registri delle prestazioni ambulatoriali di diagnostica strumentale e dilaboratorio, dei ricoveri ospedalieri e nelle altre liste di attesa, ma non può essere messo aconoscenza dei nominativi delle persone che lo precedono o che lo seguono nell'elenco.

Art.3 - Ospedali (....) 8 Ai fini del diritto di accesso garantito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità sanitarie locali, i presidiospedalieri e le aziende ospedaliere devono tenere, sotto la personale responsabilità del direttore sanitario, il registro delle prestazionispecialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinar!. Tale registro sarà soggettoa verifiche ed ispezioni da parte dei soggetti abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni. Tutti i cittadini che vi abbiano interessepossono richiedere alle direzioni sanitarie notizie sulle prenotazioni e sui relativi tempi di attesa, con la salvaguardia dellariservatezza delle persone.

18

Fuori dai casi di cui al comma 1, le infoimazioni ai cittadini che ne abbianointeresse sulle prestazioni e sui relativi tempi di attesa sono fornite dai competenti uffici,con la salvaguardia del diritto alla riservatezza delle persone.

ART. 20 Accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione deicontratti pubblici

Relativamente alle procedure di appalto di forniture di beni servizi e lavori, ildiritto di accesso si esercita nei termini e nei modi previsti dall'arti3 del D.Lgs.n. 163/2006, che si riporta:"Salvo quanto espressamente previsto nel presente Codice, il diritto di accesso agli attidelle procedure di affidamento e di esecuzione dei con tratti pubblici, ivi comprese lecandidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e successivemodificazioni. -Fatta salva k disciplina prevista dal codice per gli appalti segretati o k cui esecuzionerichiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentatoofferte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;£) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazioneall'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il lorointeresse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte eall'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per lapresentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia statarespinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito oche hanno segnakto il loro interesse, dopo k comunicazione ufficiale, da parte dellestazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;e) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati aterzi o resi in qualsiasi altro modo noti.L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gliincaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.Fatta salva k disciplina prevista dal codice per gli appalti segretati o la cui esecuzionerichiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma didivulgazione in relazione:a) alle informazioni fomite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero agiustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovatadichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;ìy) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede diregolamento (da emanare ai sensi art. 5 codice contratti n.d.r.);e) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per lasoluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande esulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

19

In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l'accessoal concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi inrelazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale vieneformulata k richiesta di accesso.Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla disciplina della parte III, all'attodella trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici interessati, dellaqualificazione e della selezione degli operatori economici e dell'affidamento dei contratti,gli enti aggiudicatoli possono imporre requisiti per tutelare la riservatezza delleinformazioni che trasmettono."

In merito alle suindicate disposizioni normative si ritiene di dovere precisarequanto segue :

• il differimento di cui alla citata lettera e) del comma 2 riguarderà la interadocumentazione presentata dalle ditte per concorrere alla gara ;

• il differimento riguarda la estrazione di copia della documentazione e non la suavisione ;

• dovrà essere negata la richiesta di estrazione di copia della documentazionetecnica presentata dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazionedelle medesime, che costituiscano, secondo motivata comprovata ed esplicitadichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;Dette disposizioni, in quanto compatibili, si applicano anche per le procedure

concorsuali attinenti all'acquisizione, alienazione, locazione di beni immobili e, oveprevisto, mobili.

ART. 21 Accesso agli atti da parte delle Organizzazioni Sindacali

Sono oggetto del diritto di informazione sindacale i criteri generali e le modalitàinerenti a determinati profili in materia di gestione del rapporto di lavoro16.

, L'Amministrazione può fornire alle Organizzazioni Sindacali dati numerici oaggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili17, come nelcaso delle informazioni inerenti ai sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti, allaripartizione delle ore di straordinario e alle relative prestazioni, nonché all'erogazione deitrattamenti accessori18.

L'Azienda, pertanto, comunica su richiesta delle organizzazioni sindacali datiricavati dalle informazioni relative a singoli o a gruppi di lavoratori esclusivamente informa realmente anonima (ad esempio: numero complessivo di ore di lavorostraordinario prestate, importi di trattamenti stipendiali o accessori individuati per fasceo qualifiche /livelli professionali).

16 Cfr. Deliberazione 14 Giugno 2007 del Garante per la protezione dei dati personali, avente ad oggetto:" Linee guida in materia ditrattamento dì dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico", pubblicata sulla G.U.R.I.n.161 del 13 Luglio 2007.

Cfr. art.40, comma 4, D.Lgs.n.165/2001. "Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivinazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettiviordinamenti".

V. art.48 del Ceni del personale del Comparto Sanità del 1° Settembre 1995: "La qualità della prestazione individuale".

20

Resta disponibile per l'organizzazione sindacale anche la possibilità di presentareistanze di accesso a dati personali attinenti ad uno o più lavoratori su espressa delega oprocura, come pure la facoltà di esercitare il diritto di accesso a documentiamministrativi in materia di gestione del personale, nel rispetto delle condizioni, dei limilie delle modalità previsti dalle norme vigenti e per salvaguardare un interessegiuridicamente rilevante di cui sia portatore il medesimo sindacato19. .

ART. 22 Entrata in vigore del presente regolamento

II presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della deliberazione diapprovazione adottata dal Direttore Generale ed è reso pubblico mediante affissioneall'Albo dell'Azienda.

- ART. 23 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rimanda alladisciplina generale contenuta nella L.n. 241/90 e s.mi e al regolamento di attuazioneapprovato con DPR n. 184/06, nonché alle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 196/03.

19Art.59 -D.Lgs.n. 196/2003: "Accesso a documenti amministrativi" 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le

modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutelagiurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge inmateria, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni ditrattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si consideranodi rilevante interesse pubblico. Art.60 -D.Lgs.n. 196/2003 "Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". Quando iltrattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazionegiuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari aidiritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

21