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PRINCIPI GENERALI TITOLI DI CREDITO

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PRINCIPI GENERALI TITOLI DI CREDITO

Mancanza “nozione” di titolo di credito

•  In base alla disciplina e alla funzione sono stati individuati alcuni elementi caratteristici:

1)  naturale destinazione alla circolazione 2)  incorporazione del diritto nel titolo 3)  autonomia del diritto rispetto a quello del dante

causa (acquisto a titolo originario) 4)  letteralità (il contenuto del diritto si desume

dalla lettera del titolo)

Funzione dei titoli di credito

• Agevolare la circolazione dei diritti di credito: senza rispettare le formalità per la cessione del credito.

• Sono documenti naturalmente destinati alla CIRCOLAZIONE.

• Esigenze della prassi del commercio. •  Il titolo di credito attribuisce al possessore del titolo il diritto di ottenere la prestazione indicata sul titolo.

Tipologie • Titoli di credito in senso stretto = cambiale e assegno (diritto al pagamento di una somma di denaro) TITOLI INDIVIDUALI

• Titoli rappresentativi di merci = polizza di carico (diritto alla consegna di merci)

• Titoli di partecipazione = azioni di società, obbligazioni, titoli di stato (situazione giuridica complessa: diritti amministrativi e patrimoniali) TITOLI DI MASSA

• NON sono titoli di credito i documenti di legittimazione (es. biglietti di viaggio)

Meccanismo di circolazione dei titoli di credito

• Finzione giuridica: INCORPORAZIONE del diritto nel documento cartolare

• L’incorporazione si ha con l’emissione del titolo sulla base di un rapporto fondamentale tra emittente e primo prenditore (contratto di rilascio)

•  Il trasferimento riguarda il “documento” in cui è incorporato il diritto e segue le regole della circolazione dei beni mobili.

Rapporto cartolare

• Si affianca al rapporto fondamentale … • Insieme al rapporto cartolare nasce il “diritto cartolare” che è il diritto di credito incorporato nel documento …

• Il contenuto del rapporto e del diritto cartolare si determina sulla base della lettera del titolo (c.d. PRINCIPIO DI LETTERALITA’)

Principi in tema di circolazione

• Proprietà del titolo = proprietà del “diritto di credito” in esso incorporato.

• Regola “possesso di buona fede vale titolo” (art. 1994 c.c.)

• Possesso qualificato del documento = titolarità del diritto cartolare anche A NON DOMINO

• La posizione di chi acquista è indipendente da quella dell’alienante (acquisto a titolo originario)

Eventuale dissociazione tra “proprietario” e “possessore” del

titolo • Perdita del possesso del titolo da parte del legittimo proprietario.

• Il terzo di buona fede che acquista il possesso del titolo NON è soggetto ad azione di rivendica da parte del proprietario spossessato.

• Possesso materiale del titolo + buona fede + forme prescritte dalla legge = acquisto della titolarità del diritto cartolare

Legittimazione cartolare • Ciò che conta è il possesso e non la proprietà del titolo.

• Il possessore del titolo (in buona fede e nelle forme prescritte dalla legge) è LEGITTIMATO a richiedere la prestazione in esso indicata.

• Art. 1992: il debitore è liberato se paga al possessore, anche se questi non è il titolare (purchè non in dolo/colpa grave).

Possesso “qualificato” • Occorre rispettare le norme specifiche sulla circolazione di quel titolo di credito:

1)  titoli al portatore = mero possesso 2)  titoli all’ordine = possesso + girata 3)  titoli nominativi = possesso + doppia

annotazione del nome dell’acquirente nel registro dell’emittente e sul titolo

• Occorre inoltre che vi sia la buona fede.

Principio di letteralità • Il contenuto del diritto cartolare si determina sulla base di ciò che è scritto sul titolo

• A u t o n o m i a r i s p e t t o a l l a p o s i z i o n e dell’alienante: NON possono essere opposte al possessore ECCEZIONI fondate sul rapporti personali con i precedenti possessori

• ART. 1993 c.c.: distinzione tra eccezioni reali ed eccezioni personali.

• Eccezioni reali sono opponibili verso chiunque.

Eccezioni reali • Eccezioni di forma • Eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo

• Falsità della firma di chi ha emesso il titolo • Difetto di capacità/rappresentanza dell’emittente al momento dell’emissione

• Mancanza delle condizioni per l’esercizio dell’azione (es. levata del protesto).

Eccezioni personali 1)  Eccez ion i der ivant i da l rapporto

fondamentale 2)  Eccezioni fondate su altri rapporti

personali specifici con un singolo portatore del titolo

3)  Eccezione di dolo (exceptio doli) opponibile se si dimostra l’accordo fraudolento …

4)  Eccezione personale in senso stretto basata sul difetto di proprietà del titolo opponibile al ladro o al possessore di mala fede

Titoli astratti e titoli causali

• Nei titoli astratti il contenuto del diritto cartolare si desume soltanto dal titolo (c.d. letteralità piena o completa).

• Il rapporto fondamentale non è rilevante per ricostruire il contenuto del diritto.

• Nei titoli causali il contenuto del diritto cartolare si desume, oltre che dal titolo, anche dal rapporto fondamentale (letteralità incompleta o per relationem).

CIRCOLAZIONE: titoli all’ordine • ART. 2008 c.c.: a)  consegna del titolo + girata b)   serie continua di girate (di cui l’ultima a

favore del possessore del titolo) • La GIRATA è una dichiarazione apposta sul titolo: “per me pagate a ….” può essere:

a)  in pieno, se contiene il nome del giratario b)   in bianco, se non contiene alcun nome

CIRCOLAZIONE: titoli nominativi • A R T. 2 0 2 1 c . c . : a c q u i s t o d e l l a legittimazione = consegna del titolo + doppia annotazione “sul titolo” e nel “registro emittente”

• MODALITA’ tecniche di circolazione: 1)  Transfert: l’emittente annota il nome

dell’acquirente “sul titolo” e nel suo “registro” (art. 2022 c.c.)

2)  Girata: annotazione immediata “sul titolo” + s u c c e s s i v a a n n o t a z i o n e “ n e l registro” (art. 2023 c.c.)

AZIONI SOCIETARIE: circolazione • Ti to l i nominat iv i incorporano d i r i t t i d i partecipazione (es. diritti di voto, agli utili..)

• ART. 2355 c.c.: circolano mediante GIRATA autenticata da un notaio.

•  Il giratario (possessore in base ad una serie continua di girate) può:

a)  chiedere l’annotazione del suo nome nel libro dei soci;

b)  esercitare comunque i diritti sociali, anche SENZA annotazione del suo nome nel libro dei soci.

Dematerializzazione dei titoli di massa

• Titoli di massa soggetti a continui SCAMBI (es. azioni quotate)

• Modali tà di trasferimento dei t i tol i complesse e onerose (transfert o girata):

a)  sempre necessaria la consegna materiale del titolo (rischio di furto o smarrimento);

b)  necessario intervento di un notaio; • Notevole rallentamento della circolazione dei titoli

Dematerializzazione

•  Il TITOLO cartaceo scompare o diviene irrilevante nella fase di circolazione.

• C i r c o l a z i o n e N O N p i ù b a s a t a s u l l a “movimentazione fisica” del titolo… … bensì su SCRITTURAZIONI CONTABILI: operazioni di giro da un conto ad un altro. • Oggetto della dematerializzazione: -  titoli negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati;

- strumenti finanziari: titoli di massa, azioni, obbligazioni, titoli di stato ecc.

Soggetti coinvolti nel sistema di gestione accentrata

• Soggetti emittenti (società di capitali): emettono i titoli immessi nel sistema

• Monte Titoli s.p.a.: gestisce in modo accentrato i titoli immessi nel sistema

• Intermediari abilitati: effettuano le operazioni per conto dei clienti

• Titolari degli strumenti finanziari: clienti degli intermediari

Forme di dematerializzazione e gestione accentrata

1)  G e s t i o n e a c c e n t r a t a n o n dematerializzata: i titoli cartacei esistono e sono depositati presso la Monte Titoli che li gestisce in modo accentrato.

2)  Gestione dematerializzata: i titoli cartacei NON vengono più emessi: la Monte Titoli gestisce la circolazione tramite sistemi elettronici di scritturazione (registrazioni contabili elettroniche).

Dematerializzazione obbligatoria - volontaria

• Dematerializzazione OBBLIGATORIA: a)  titoli negoziati o destinati alla negoziazione (su

mercati regolamentati o altri sistemi multilaterali di negoziazione);

b)  strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante (v. Reg. congiunto 2008)

• Dematerializzazione VOLONTARIA: titoli non negoziati rappresentativi di capitale di rischio (azioni) o di debito (obbligazioni)

Circolazione scritturale

• Il trasferimento avviene tramite semplici scritturazioni sui conti (operazioni di giro)

• La legge equipara, sul piano degli effetti, il trasferimento avvenuto con modalità “scritturali” a quello avvenuto secondo le modalità “cartolari”.

• La “scritturazione sul conto” equivale alla “girata” del titolo (art. 2355, ultimo comma, c.c.).