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Glossario Commercio Internazionale Termine Significato 27 JBIC Export Credit Agency Giapponese Advance payment bond Garantisce la restituzione dei pagamenti anticipati in caso di inadempimenti contrattuali Assegno bancario “piazzato” (banker’s draft o cashier’s draft) Assegno emesso da una banca a favore di un beneficiario, per conto di un suo cliente, a fronte di somme già disponibili. Promessa incondizionata di pagamento della banca nei confronti di un terzo beneficiario. Assegno bancario internazionale (chèque o check) L’assegno bancario si sostanzia in un ordine di pagamento a favore di un beneficiario, rivolto da un cliente (traente) alla banca presso cui ha costituito una provvista di fondi. L’assegno bancario differisce dall’assegno circolare con cui una banca si obbliga essa stessa (ancorché su richiesta del debitore) incondizionatamente a pagare a vista l’importo indicato; l’assegno circolare è emesso dalla banca su richiesta di un cliente una volta che lo stesso abbia già provveduto a versare alla banca la provvista necessaria. A differenza dell’assegno bancario, dunque, l’assegno circolare (analogamente ad altre forme simili di pagamento, quali l’assegno piazzato e l’international money transfer è emesso da banche su provvista disponibile; ciò elimina il rischio di insoluto a condizione che tali assegni siano emessi da banche di Stati solvibili o comunque da banche non a rischio, esse stesse, di insolvenza. Quanto al primo aspetto (rischi di ordine valutario e relativi ad un diverso regime giuridico), non tutti gli Stati consentono, nei propri rispettivi regimi valutari, l’utilizzo di assegni per i pagamenti internazionali. Inoltre, manca a tutt’oggi una disciplina uniforme dell’assegno condivisa a livello internazionale e ciò costituisce un limite ed un rischio per l’operatore economico che si trovi ad accettare tale forma di pagamento. L’Italia che ha aderito alle Convenzioni di Ginevra del 19 marzo 1931 sull’assegno, assieme ad oltre una ventina di altri Stati26, considera l’assegno un titolo di credito conferendogli, entro certi limiti, efficacia di titolo esecutivo27 e dunque conferendo al creditore il diritto di procedere all’esecuzione forzata in base all’assegno. I Paesi di

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Glossario Commercio Internazionale Termine Significato27 JBIC Export Credit Agency GiapponeseAdvance payment bond Garantisce la restituzione dei pagamenti anticipati in caso diinadempimenti contrattualiAssegno bancario“piazzato” (banker’s draft ocashier’s draft)Assegno emesso da una banca a favore di un beneficiario, perconto di un suo cliente, a fronte di somme già disponibili.Promessa incondizionata di pagamento della banca nei confrontidi un terzo beneficiario.Assegno bancariointernazionale (chèque ocheck)L’assegno bancario si sostanzia in un ordine di pagamento afavore di un beneficiario, rivolto da un cliente (traente) alla bancapresso cui ha costituito una provvista di fondi.L’assegno bancario differisce dall’assegno circolare con cui unabanca si obbliga essa stessa (ancorché su richiesta del debitore)incondizionatamente a pagare a vista l’importo indicato;l’assegno circolare è emesso dalla banca su richiesta di un clienteuna volta che lo stesso abbia già provveduto a versare alla bancala provvista necessaria. A differenza dell’assegno bancario,dunque, l’assegno circolare (analogamente ad altre forme simili dipagamento, quali l’assegno piazzato e l’international moneytransfer è emesso da banche su provvista disponibile; ciò eliminail rischio di insoluto a condizione che tali assegni siano emessi dabanche di Stati solvibili o comunque da banche non a rischio, essestesse, di insolvenza.Quanto al primo aspetto (rischi di ordine valutario e relativi ad undiverso regime giuridico), non tutti gli Stati consentono, nei propririspettivi regimi valutari, l’utilizzo di assegni per i pagamentiinternazionali. Inoltre, manca a tutt’oggi una disciplina uniformedell’assegno condivisa a livello internazionale e ciò costituisce unlimite ed un rischio per l’operatore economico che si trovi adaccettare tale forma di pagamento. L’Italia che ha aderito alleConvenzioni di Ginevra del 19 marzo 1931 sull’assegno, assiemead oltre una ventina di altri Stati26, considera l’assegno un titolodi credito conferendogli, entro certi limiti, efficacia di titoloesecutivo27 e dunque conferendo al creditore il diritto diprocedere all’esecuzione forzata in base all’assegno. I Paesi di“common law”, tra cui USA e Gran Bretagna, non hanno inveceaderito a tali Convenzioni e non sono tenuti, pertanto, ariconoscere gli assegni come titoli di credito, autonomi ed astrattirispetto alla causa che li ha originati. Pertanto, ad esempio, neiPaesi di “common law” se chi ha emesso un assegno a fronte diuna fornitura ritiene che la merce ricevuta presenti difetti, può

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essere ritenuto legittimato a bloccare il pagamento dell’assegno oaddirittura a ottenere lo storno dell’addebito relativo.Common Law Il sistema del Common law è un modello di ordinamentogiuridico, di matrice anglosassone, basato sui precedentigiurisprudenziali più che su codici o, in generale, leggi e altri attinormativi di organi politici, come invece nei sistemi di civil law.Assegno USA L’assegno bancario negli Stati Uniti è soggetto ad una normativasostanzialmentediversa da quella che disciplina l’assegno in Italia.L’assegno americano ha, infatti,carattere di documento di creditoe non di titolo esecutivo ed è richiesta l'indicazione della causaper cui esso viene emesso.Perche' l’assegno possa essere negoziabile (e quindi trasferibile)presso una banca americana, occorre che esso sia "all’ordine" diun nominativo determinato. In caso contrario, deve esserepresente nel titolo la clausola "al portatore".Il trasferimento dell’assegno può avvenire tramite girata usandol’espressione "pay to order of" (pagabile all’ordine di). In questomodo, il nuovo portatore acquisisce il titolo in qualita’ diportatore in buona fede, e non è cosi' soggetto alle eccezioni chepotrebbero eventualmente essere mosse dal traente contro ilbeneficiario.Nel sistema statunitense, non sono previsti gli assegni sbarrati oquelli non trasferibili. Il pagamento del titolo è previsto soltantose vengono rispettati alcuni terminiragionevoli, secondi i casispecifici (in ogni caso, le banche americane pagano l’assegnoentro 6 mesi dalla sua emissione, se questa è avvenuta negli USA,o entro 12 mesi se il titolo è stato emesso all’estero).L’incasso, tuttavia, non e' mai garantito a priori in quanto iltraente ha la possibilità di revocare in ogni momento l’ordine dipagamento ricorrendo alla clausola "Stop Payment" (anche apagamento avvenuto, a condizione che il traente presenti unagiustificazione ragionevole, come ad esempio, la fornitura di unbene non conforme al contratto).E’ chiaro, quindi, che in caso di contestazioni sulla fornitura a cuil’assegno si riferisce, il pagamento potrebbe essere bloccato dalcliente in attesa di una risoluzione della controversia.In caso di "Stop Payment", il beneficiario puo' avviare un’azionelegale nei confronti del traente insolvente che sarà tenuto arispondere, per iscritto, entro un periodo limitato.La querela dovrà essere presentata entro 3 anni dalla data in cui iltitolo si considera non pagato, o entro 10 anni dalla data checompare nel titolo. Taleprocesso, che può essere avviatoesclusivamente dal possessore del titolo non onorato,fa leva suiprincipi che disciplinano i casi di inadempimento contrattuale.L'azione legale può essere avviata nei confronti di tutti i girantidell’assegno, in quanto responsabili verso il possessoresuccessivo, ma anche verso colui al quale il girante ha trasferito iltitolo.La banca, invece, il cui unico ruolo consiste nell' onorarel’assegno, se ne sussistono le condizioni per il pagamento, non

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puo’ essere inclusa in alcun modo nell’azione legale.Azione di regresso in caso dimancato pagamento diPromissory Note o di Bill ofExchangeNella letteratura tecnica di tipo divulgativo vi sono scarsi accennia differenze sostanziali tra i due mezzi di pagamento spessoaccomunati nella definizione di “effetti”. Si preferisce piuttostodescrivere le tecniche di smobilizzo del credito all’esportazioneindividuandone vantaggi e costi.E’ bene per l’esportatore avere una cautela aggiuntiva per la Billof Exchange ed ottenere, dalla banca che sconta l’effetto, unadichiarazione nel contratto di sconto nella quale vi sia l’impegnoda parte del giratario a non esercitare l’azione di regressocambiario nei confronti del traente, e l’impegno ad ottenereanaloga dichiarazione dagli altri soggetti ai quali l’operazionefosse in seguito ceduta.Certamente nelle operazioni di smobilizzo sono preferibili lePromissory Notes rispetto alle Bill of Exchange.Banca avvisante (advisingbank)È la banca su cui viene appoggiata l'apertura di creditodocumentario. La banca avvisante, dopo aver verificatol'autenticità del credito, lo notifica semplicemente al beneficiariooppure, se richiesta, aggiunge alla notifica la sua conferma. Talebanca assicura l’autenticità del credito, ma non assume alcunaltro impegno (salvo che sia anche banca confermante).Al fine di comprendere obblighi e responsabilità della bancaavvisante nell’ambito di un credito documentario è necessarioanalizzare le disposizioni delle UCP 600 ICC.Le UCP 600 ICC, che disciplinano le operazioni di creditodocumentario, definiscono, all’art. 2, la banca avvisante come labanca che avvisa il credito su richiesta della banca emittente(“Advising bank means the bank that advises the credit at therequest of the issuing bank”).L’art. 9 UCP 600 ICC (Advising of Credits and Amendments),stabilisce che “a credit and any amendment may be advised to abeneficiary through an advising bank”. Dunque, teoricamente, uncredito potrebbe essere avvisato direttamente dalla bancaemittente, senza l’intervento della banca avvisante. Il credito,ovviamente, sarebbe del tutto valido, sebbene il beneficiariodovrebbe accertarsi dell’autenticità del mittente e del relativocontenuto.Lo stesso articolo chiarisce che “by advising the credit oramendment, the advising bank signifies that it has satisfied itselfas to the apparent authenticity of the credit or amendment andthat the advice accurately reflects the terms and conditions of thecredit or amendment received.” Dunque, avvisando il credito ouna modifica, la banca avvisante ne conferma la relativaautenticità e assicura che l’avviso ne riflette accuratamente i

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termini e le condizioni.Se la banca avvisante non è soddisfatta dell’apparente autenticitàdel credito o della modifica, è tenuta ad informare, senza ritardo“the bank from which the instructions appear to have beenreceived”. Se, comunque, la banca avvisante decidesse di avvisareil credito o la modifica tale banca è tenuta a informare ilbeneficiario (o la seconda banca avvisante) “that it has not beenable to satisfy itself as to the apparent authenticity of the credit,the amendment or the advice.”Si tenga conto che una banca avvisante può rifiutarsi di avvisareun credito o una modifica. In tal caso è tenuta, senza ritardo, ainformare la banca da cui ha ricevuto il credito o la modifica.Sempre l’art. 9 stabilisce che “An advising bank that is not aconfirming bank advises the credit and any amendment withoutany undertaking to honour or negotiate.“Pertanto, la banca avvisante, che non sia confermante, è solotenuta a verificare l’autenticità del credito o della modifica senzaavere alcun impegno ad onorare o negoziare.L’art. 9, al punto c, segnala che una banca avvisante può utilizzarei servizi di una ulteriore banca (“second advising bank”) peravvisare il credito o modifiche al beneficiario. La seconda bancaavvisante, avvisando il credito o la modifica, ne conferma larelativa autenticità e garantisce che l’avviso ne rifletteaccuratamente i termini e le condizioni. Si precisa che una bancache utilizza i servizi di una banca avvisante o di una secondabanca avvisante per avvisare un credito è tenuta ad utilizzare lastessa banca per avvisare eventuali modifiche al credito.L’art. 37 UCP 600 ICC (Disclaimer for Acts of an Instructed Party),stabilisce che una banca che utilizza i servizi di un’altra banca perdare seguito a istruzioni impartite dall’applicant, lo fa per conto ea rischio di quest’ultimo, e che una banca avvisante non assumealcuna responsabilità qualora le istruzioni inviate ad un’altrabanca non vengano inoltrate e ciò anche se la banca ha presol’iniziativa di scegliere l’altra banca.Sempre l’art. 37 stabilisce che una banca che istruisce un’altrabanca di svolgere dei servizi è responsabile di commissioni, fees,costi e spese (charges) sostenute dalla banca incaricata inriferimento ai servizi richiesti. Inoltre, se il credito riporta che talispese sono a carico del beneficiario e le spese non possonoessere incassate o dedotte dall’incasso, la banca emittenterimane responsabile per il pagamento di tali spese.L’art. 37 stabilisce, infine, che un credito o una modifica nondovrebbe riportare che il loro relativo avviso è condizionatoall’incasso delle relative spese della banca avvisante o dellaseconda banca avvisante.Conclusioni.Dalla lettura e dall’analisi degli articoli della UCP 600ICC appare evidente l’importante ruolo svolto dalla bancaavvisante nell’ambito delle operazioni di credito documentario. Inparticolare, tale banca ha il ruolo chiave di autenticare i messaggiricevuti dalla banca emittente, in modo che il beneficiario abbia

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certezze, di non trascurabile valore, in merito al soggettoemittente e al relativo contenuto di un credito o di una modifica.Si tenga altresì conto che, in caso di crediti emessi da soggetti nonbancari, la banca avvisante, al fine di evitare ogni responsabilità, ètenuta a effettuare un corretto avviso, segnalando al beneficiariola natura del soggetto emittente e indicando “the advising bank'slimited role.”La banca avvisante, infine, svolge solitamente anche il servizio diinoltrare i documenti prodotti dal beneficiario alla bancadesignata/emittente in modo da consentire a queste ultime dionorare i propri impegni verso il reale beneficiario del creditoBanca confermante(confirming bank)È la banca che, su richiesta della banca emittente, aggiunge ilproprio impegno inderogabile ad effettuare la prestazione, inaggiunta a quello originario della banca emittente. La bancaconfermante ha la facoltà, ma non l'obbligo, di accettarel'incarico.Banca designata(nominated bank)È la banca autorizzata dal credito ad effettuare la prestazione,secondo le modalità indicate dalla banca emittente, ma non èobbligata a onorare la prestazione (salvo che sia anche bancaconfermante).Banca emittente (issuingbank)È la banca che, su incarico dell'ordinante, emette il creditodocumentario a favore del venditore/beneficiario impegnandosiad eseguire una prestazione che riguarderà il pagamento,l'accettazione o la negoziazione. Tale banca è irrevocabilmenteimpegnata a onorare le prestazioni conformi effettuate alla stessao alla banca designata.Banca rimborsante(reimbursement bank)È la banca che provvederà, su istruzioni della banca emittente, arimborsare la banca che effettua la prestazione.Banklastschriften Incasso a mezzo note di addebito dalla Germania e dall’AustriaBeneficiario Colui a favore del quale è aperto il credito documentario (dinorma il venditore).Bid bond o TenderGuaranteeTitolo che permette di partecipare a gare d’appalto e vieneemessa a copertura dell’adempimento delle condizioni previsteper i bandi di garaBill of landing La Bill of Landing, indicata anche come polizza di carico marittimao B/L, è il più diffuso documento utilizzato nel trasportomarittimo, che attesta l'imbarco della merce in uno specificoporto di partenza per il trasporto a un porto di destinazionedesignato, su una nave indicata nel documento.La Bill of Landing, che solitamente viaggia separatamente dalla

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merce, assolve alle seguenti funzioni: attesta la presa in caricodelle merci da parte del vettore marittimo o di un suo agente;comprova l'esistenza e il contenuto del contratto di trasportoinerente le merci in essa descritte; attribuisce al detentore deltitolo originale il possesso delle merci e il potere dispositivo su diesse per il trasferimento a terzi, che si perfeziona mediantegirata.Bill of Landing received Emessa dopo la presa in consegna della merce, ma prima del suocaricamento a bordo della nave.Bill of Landing Shipped Bill of Landing emessa successivamente al caricamento dellamerce a bordo della naveBills of Exchange ePromissory NotesPromissory Note (Pagherò) e Bill of Exchange (Tratta) sono mezzidi pagamento utilizzati per la cambializzazione di un creditoall’esportazione con pagamento differito rispetto alla consegna.Sono utilizzati sia nei semplici pagamenti differiti, ad esempio gliIncassi (Collections), o nel Credito Fornitore con Voltura di PolizzaSACE quando si sconta pro-soluto il credito differito. LaConvenzione di Ginevra differenzia però le modalità dell’azione diregresso per questi due strumenti.La cambializzazione del credito all’esportazione consenteall’esportatore di disporre di un titolo di credito che, a secondadel quadro giuridico di riferimento del paese del compratore,presenta gradi differenziati di tutela del proprio credito nel casodi mancato pagamento.Nell’ambito della normativa sugli Incassi, regolamentata dallaCamera di Commercio Internazionale con le Uniform Rules forCollections, 1995 Revision, URC 522, nell’art. 2 è previsto l’utilizzodi questi “documenti finanziari” negli “incassi semplici ed in quellidocumentari”.In operazioni che riguardano esportazioni di beni strumentalil’uso della Promissory Note o della Bill of Exchange è necessarioper consentire lo sconto senza ricorso (pro-soluto) della quotadilazionata ma è essenziale che sul titolo di credito sia appostol’avallo di una banca internazionale gradita allo scontatore. Siparla di Credito Fornitore (o supplier’s credit) se c’è Voltura diPolizza “Credito Fornitore” SACE quando, in assenza di avallobancario sui titoli di credito, si utilizza una Polizza SACE perCredito Fornitore che offre la copertura dei rischi di Credito (dinatura politica e commerciale e altri rischi c.d. accessori, adesempio rischio di distruzione, danneggiamento, rischio direquisizione, confisca).Esiste anche la possibilità di scontare titoli di credito il cuidebitore sia un nominativo di primario standing internazionale,senza avallo bancario o Polizza Credito Fornitore SACEma, inquesto caso, permane tutta la complessità dell’incasso del titolo.Manca, anche per la cambiale (come già visto per l’assegno), unadisciplina uniforme internazionale. In particolare, alle Convenzionidi Ginevra sulla cambiale ed il vaglia cambiario del 7 giugno 1930

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hanno aderito oltre una ventina di Stati tra cui l’Italia, ma non iPaesi di common law (tra cui, Stati Uniti, Gran Bretagna).Pertanto, fuori dai Paesi che hanno aderito alle suddetteconvenzioni internazionali, le cambiali presentano rischianaloghi a quelli già indicati per l’assegno.In Italia, la cambiale, oltre ad essere un titolo di credito, haefficacia di titolo esecutivo anche se emessa all’estero (art. 63legge cambiaria, art. 474, n. 2 codice di procedura civile): il che, insostanza, vuol dire che non occorre una sentenza di condanna neiconfronti del debitore per iniziare l’esecuzione forzata, in quantoè sufficiente a tal fine la sola cambiale purché presenti tutti irequisiti formali e sia in regola con il bollo fin dall’origine.La fonte validante è la Convenzione concernente la leggeuniforme sulla cambiale e il vaglia cambiario con due annessi eprotocollo A nonché convenzione intesa a regolare certi conflittidi legge in materia di cambiale e vaglia cambiario, con protocolloB, entrambe firmate a Ginevra il 7.06.1930, entrate in vigorel’1.01.1934; in particolare sono parti contraenti della convenzionesulla legge uniforme sulla cambiale ed il vaglia cambiario: Italia,Cecoslovacchia, Colombia, Ecuador, Jugoslavia, Perù, Spagna,Turchia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania,Giappone, Grecia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo,Svezia, Svizzera, Brasile, Federazione Russa, Francia, Lituania,Monaco,Polonia, Ungheria, BielorussiaBonifico bancariointernazionale (bankIl bonifico bancario consiste nel trasferimento di una somma didenaro dalla banca deldebitore, su istruzioni di quest’ultimo, aduna banca nel Paese del creditore. Si parla anche di P.O (paymenttransfer, wire transfer)order), S.T. (Swift transfer) o T.T. (telegraphic transfer). Ingenere,il bonifico viene trasmesso o, comunque, è preferibile che vengatrasmesso, con il sistema swift anziché per posta (M.T. o mailtransfer). Per l’utilizzo del bonifico occorre previamente:- concordare l'importo, la valuta, la data di pagamento;- indicare i dati identificativi del beneficiario e le coordinate dellabanca beneficiaria;- concordare il sistema di trasmissione del bonifico (ad esempioswift transfer);- stabilire a chi competano i costi bancari dell'operazione.In ambito internazionale può accadere che il bonifico transiti dallabanca del debitore a quella del creditore tramite una bancaintermediaria (ad esempio, qualora la banca del creditore non siacorrispondente della banca del debitore), con maggiori costi etempi più lunghi per il pagamento.Sarebbe opportuno verificare in anticipo se vi sia un rapporto dicorrispondenza tra la banca del beneficiario e quella del debitoree, laddove possibile, richiedere al debitore di appoggiarsi abanche corrispondenti della banca del beneficiario.

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Capacità portacontainer la EMMA MӔRSK, una delle navi più grandi al mondo, è capace ditrasportare 15.000 containersCFR (C&f) Costo e nolo Con la resa CFR il venditore effettua la consegna quando la mercesupera la murata della nave nel porto di sbarco.Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie pertrasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, masin dal momento della consegna i rischi di perdita o di danni allamerce (come pure le spese addizionali causate da fatti accadutidopo questo momento) si trasferiscono automaticamentealcompratore.Nel CFR lo sdoganamento della merce all'esportazione è a caricodel venditore.Charter party La Bill of Landing non deve contenere alcuna indicazione di esseresoggetto a “charter party” (contratto di noleggio) e può indicareche un trasbordo sarà o potrà essere effettuato a patto chel’intero trasporto sia coperto “by one and the same bill of lading”.CIF Costo assicurazione enoloCon la resa CIF il venditore effettua la consegnaquando la mercesupera la murata della nave nel porto di sbarco.Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie pertrasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, masin dal momento della consegna i rischidi perdita o di danni alla merce (come pure le spese addizionalicausate da fatti accaduti dopo questo momento) si trasferisconoal compratore.Nel CIF il venditore deve inoltre fornire un'assicurazionemarittima a favore del compratore per rischi di perdita o dannoalla merce durante il trasporto.CIP Trasporto e Con la resa CIP il venditore effettua la consegna rimettendo lamerce al vettore da lui stesso designato ma deve sopportare leassicurazione pagata fino aspese necessarie perchè la merce sia trasportata al luogo didestinazione convenuto.Ciò comporta che il compratore sopporta i rischi e ogni altraspesa dovuta per fatti accaduti alla merce dopo che questa èstata consegnata. Nel CIP il venditore deve inoltre fornire unacopertura assicurativa nei confronti del compratore per rischi diperdita o danno alla merce durante il trasporto.Clausole d’uso Nell’ordinamento italiano la giurisprudenza e la dottrinamaggioritarie sostengono che le norme ed usiuniformi dellaCamera di commercio internazionale sono c.d. clausole d’uso,integrative del singolo rapporto contrattuale (ai sensi dell’articolo1340 codice civile) e non usi giuridici o normativi (cfr. ex multissentenzaCassazione Civile, sez. I, 08 marzo 1996, n. 1842, Soc. Comtal c.Banca agr. Gorizia, in Giust. civ. Mass. 1996,313). Ciò anche se esistono anche altre interpretazioni chedarebbero alle NUU valore di usi normativi (ai sensidell’art. 8 delle Disposizioni sulla legge in generale).

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L’art. 1 delle NUU 600 CCI stabilisce che le Norme ed Usi Uniformirelativi ai crediti documentari sono norme che si applicano aqualunque credito documentario ivi comprese nella misura in cuisiano applicabili, le lettere di credito stand by quando il testo delcredito indica espressamente che esso è soggetto alle presentinorme. Le NUU salvo espresse modifiche o esclusioni previste dalcredito, vincolano tutte le parti interessate.Clausole sospensive erisolutiveNell’eventualità che la controparte divenga meno solvibile o,addirittura, sia assoggettataa procedura fallimentare o parafallimentarenel corso del rapporto, sarebbe opportuno per ilvenditore aver già previsto contrattualmente a proprio favore lafacoltà di sospendere il rapporto subordinandone lacontinuazione alla prestazione di un anticipo o di idonee garanzieda parte del debitore ovvero la facoltà di risolvereimmediatamente il contratto, sempre che a ciò non ostino normeinderogabili del diritto nazionale applicabileal contratto stesso.Cobro electrónico deefectosIncasso elettronico spagnolo equivalente al RID italianoComplying Presentation Presentazione uniformeConflitti giuridici In caso di conflitti di legge tra Paesi appartenenti all’Unioneeuropea, per i contratti conclusi a partire dal17 dicembre 2009, si applica il Regolamento comunitario n.593/2008, c.d. “Roma I” che identifica, in via generale, salvodiverso accordo delle parti, la legge applicabile al contrattointernazionale di compravendita nella legge nazionale delvenditore. Tuttavia, lo stesso Regolamento fa salve le eventualiconvenzioni internazionali specifiche di cui siano già parti uno opiù Stati membri al momento dell‘entrata in vigore delregolamento e dunque anche la Convenzione dell’Aja del 1955, invigore tra alcuni Stati tra i quali anchel’Italia; il giudice italiano,dunque, in caso di vendita di beni mobili applicherà laConvenzione dell’Aja del 1955 che identifica come leggeapplicabile, in assenza di scelta tra le parti, la legge del venditoread eccezione del caso in cui la vendita sia stata conclusa tramiteun agente o una stabile organizzazione del venditore in altroPaese (nel qual caso si applicherà la legge di tale Paese).Consigned Se un credito richiede la presentazione di un documento ditrasporto multimodale “consigned to order of (named entity)”,non deve indicare che la merce “are straight consigned to thatnamed entity”.Consorzi export L’argomento Consorzi export meriterebbe un trattato a se stante.In questa sede ci riferiamo alle ultime disposizioni emanate per laloro attuazione.Approvati i criteri per la concessione dei contributi ai Consorzi perl'internazionalizzazione, introdotti dal decreto Sviluppo (dl83/2012), in sostituzione dei Consorzi export e dei Consorzi

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agroalimentari, turistico-alberghieri ed agro-ittico-turistici. Afissare le modalità di accesso agli aiuti, il decreto ministeriale del22 novembre 2012, pubblicato il 21 gennaio in Gazzetta ufficiale,e il decreto direttoriale dell'11 gennaio 2013.Tra i compiti dei nuovi Consorzi per l’internazionalizzazione:supportare la presenza delle piccole e medie imprese nei mercatiesteri,sostenere la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizidelle Pmi,contribuire all’importazione di materie prime e di prodottisemilavorati,favorire la formazione specialistica per l’internazionalizzazione,promuovere qualità e innovazione.Ai consorzi possono associarsi una varietà di soggetti, dagli entipubblici alle banche, passando per le grandi imprese. Soggettiche, però, non possono beneficiare dei contributi statali, previstifino a un massimo del 50% delle spese sostenute per le attivitàpromozionali realizzate a supporto dell’internazionalizzazionedelle Pmi.A fissare requisiti, criteri e modalità per l'accesso agli aiuti è ildecreto del Ministero dello Sviluppo economico del 22 novembre2012, mentre il decreto direttoriale individua le spese ammissibili,le scadenze e i modelli per la presentazione delle domande dicontributo.In particolare, il progetto deve coinvolgere, in tutte le sue fasi,almeno cinque Pmi consorziate provenienti da almeno tre diverseregioni italiane, appartenenti allo stesso settore o alla stessafiliera, con un’articolazione massima triennale.Tra le iniziative finanziabili, fiere, show-room, incontri bilaterali,workshop e registrazione del marchio consortile, mentre il valoredel progetto deve essere compreso tra 50mila e 400mila euro.Contratti a termine E’ un contratto di acquisto o di vendita a scadenza, che permettedi fissare nell'immediato il prezzo di un prodotto finanziario aduna certa data nel futuro.Il contratto a termine è lo strumento classico per l’eliminazionetotale del rischio; per contro elimina la possibilità di ottenereextra profitti in caso di movimenti favorevoli del cambio.Contratto internazionale Con l’espressione “contratto internazionale” si fa riferimento aquei contratti tra due o più parti che contengano un qualcheelemento di estraneità rispetto all’ordinamento giuridico di unsolo Paese: un contratto, ad esempio, le cui parti contraenti sianopersone fisiche o giuridiche di Paesi diversi, oppure stipulato traparti che, pur avendo in comune una singola legge nazionale,operano nel contesto spaziale e/o giuridico di Paesi diversi.Nell’ambito di una convenzione internazionale, ai finidell’applicazione della stessa, la definizione del contrattointernazionale può essere anche più circoscritta: ad esempio, aifini dell’applicazione della Convenzione di Vienna sulla venditainternazionale di beni mobili del 1980, è “internazionale” ilcontratto di vendita di merci concluso tra due parti aventi la loro

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sede d’affari o stabilimento in due Stati differenti a prescindere,tra l’altro, dalla rispettiva nazionalità.Contratto senza diritto Con una semplificazione accettabile, diremo che non si dàl’ipotesi di contratti disciplinati esclusivamente da normeinternazionali, non riconducibili all’ordinamento di alcuno Stato.Nonostante le ardite creazioni di giuristi insigni che l’ipotizzano ene teorizzano le problematiche, il contratto senza diritto(nazionale) è, appunto, una teorizzazione con limitata rilevanzapratica: in altre parole, postularne l’esistenza serve limitatamentenella risoluzione dei problemi quotidiani; meglio, dunque,adoperarsi attivamente nell’atmosfera più o meno rarefatta ovesi attenua l’ambito di efficacia del diritto interno in relazione afattispecie con elementi di estraneità.Convenzione di Ginevra del1930Le cambiali e i vaglia cambiari sono regolati a livellointernazionale dalla Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930(resa esecutiva in Italia con r. decr. legge 25 agosto 1932, n. 1130e successive modifiche) recante una norma di conflitto e unalegge uniformi sulla cambiale e sul vaglia cambiario, nonché sulrelativo diritto di bollo.La Convenzione di Ginevra nella parte dedicata alla Bill ofExchange, al Capitolo 7 “Ricorso per non accettazione o nonpagamento”, all’ art. 43 stabilisce che il possessore del titolo dicredito può esercitare il suo diritto di ricorso per il nonpagamento del titolo nei confronti dei giratari, del trassato e deltraente (Drawer).Lo stesso diritto può essere esercitato nei confronti di questeparti anche prima della scadenza del titolo nel caso di nonaccettazione anche parziale, di insolvenza di diritto o di fatto deltrassato.Nella seconda parte della Convenzione, quella sulla PromissoryNote, all’art.77 è stabilito che per quanto concerne il “mancatopagamento si fa riferimento a quanto detto per la Bill of Exchangenegli art. 43-50 del Title 1”. All’art. 78 si precisa infine che iltraente della Promissory Note (Maker) è obbligato come colui cheaccetta la BE.Da queste considerazioni ne consegue che non essendo previstanella Promissory Note la figura del “Drawer”, con questo tipo dititolo di credito non si può esercitare una azione di ricorso per icasi previsti nei confronti dell’esportatore-traente (Drawer) comenella Bill of Exchange. In una Promissory Note l’esportatore puòsolo comparire come giratario del titolo di credito.Per quanto concerne il ruolo dell’esportatore come giratario dellaBill of Exchange o della Promissory Note, in caso di sconto prosolutodegli effetti da parte della banca, l’esportatore li gira prosolutoapponendo sul retro dell’effetto la frase:“pay to the order of ….. without recourse to us” seguito dallafirma del giratario.Pertanto la tutela pro-soluto dell’esportatore come giratario di

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questi due mezzi di pagamento è coperta da questa clausola di“non ricorso”.E’ quindi importante in caso di Bill of Exchange, che il traenteesportatore si tuteli verso la banca scontante inserendo nelcontratto di sconto una clausola dove vi sia ”l’impegno da partedel giratario a non esercitare l’azione di regresso cambiario neiconfronti del traente, e l’impegno ad ottenere analogadichiarazione dagli altri soggetti ai quali l’operazione fosse inseguito ceduta”.In sintesi, la finalità di questa indicazione è quella di evidenziareche con la Bill of Exchange il traente esportatore (Drawer) corre ilrischio di essere chiamato a pagare in un’azione di regressocambiario, con la Promissory Note questo non può verificarsi.Convenzione di Vienna Esiste un ampio spazio giuridico uniforme, che supera laframmentazione degli spazi giuridici nazionali, reso disponibilegrazie alla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale dibeni mobili. Come indicato nel capitolo di contrattualisticainternazionale, si tratta di unaconvenzione di diritto materiale uniforme applicabile, ove la suaapplicazione non sia esclusa espressamente dalle parti, aicontratti di compravendita internazionale se i) le parti hannosede in due Stati contraenti ovvero ii) in tutti i casi in cui le normedi diritto internazionale privato portano all’applicazione dellalegge di uno Stato contraente. In caso di applicazione dellaConvenzione di Vienna, le parti godono dunque di una disciplinauniforme che, per le materie coperte dalla Convenzione17,prevale sulla normativa nazionale applicabile (secondo i criteridettati dalle norme di diritto internazionale privato).Secondo la Convenzione di Vienna, oltre all’obbligo di prendere inconsegna la merce, l’acquirente ha l’obbligo di pagare il prezzoconcordato tra le parti, nel luogo pattuito, alla data pattuita eadottando tutte le misure eventualmente necessarie perl’effettuazione del pagamento.In mancanza di pattuizione espressa tra le parti dunque circa ilprezzo e le relative modalità di pagamento, supplisce, oveapplicabile, la Convenzione di Vienna che stabilisce i) criterigenerali per determinare in particolare il prezzo, il luogo in cui ilpagamento deve essere effettuato dal compratore ed il momentoin cui il pagamento deve avvenire nonché ii) i rimedi spettanti alvenditore in caso di inadempimento del compratore, compreso ildiritto a richiedere il risarcimento del danno costituito dal dannoemergente e dal mancato guadagno (sia pure entro determinatilimiti).Correzioni Le correzioni di dati in un documento di trasporto multimodalesono da autenticarsi. Le autenticazioni devono essere effettuatedal carrier, dal master (captain) o da un loro “named agent”, chepuò essere diverso dall’agent che avrà emesso o firmato ildocumento di trasporto multimodale. Le copie non negoziabilinon necessitano di riportare le autenticazioni delle correzionieffettuate sull’originale.

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Costo addizionale al nolo Se un credito stabilisce che non sono accettabili costi addizionalial nolo in un documento di trasporto multimodale, il documentonon deve riportare indicazioni attestanti che costi addizionali alnolo sono o saranno applicati.I costi addizionali al nolo potrebbero anche essere segnalatiindicando termini riferiti ai costi di caricamento e scaricamentodella merce come Free In (FI), Free Out (FO), Free In and Out (FIO)and Free In and Out Stowed (FIOS). I c.d. “demurrage costs” o i“detention costs” non costituiscono una indicazione di costiaddizionali al nolo.Credito confermato Per credito confermato s’intende il credito documentario assistitodall’impegno inderogabile assunto dalla banca confermante, chesi aggiunge a quello della banca emittente, di onorare e negoziareuna prestazione conforme. Con la conferma, l’esportatoreneutralizza il rischio paese e il rischio banca, ben potendoaffidarsi alla solvibilità, alla conoscenza e alla professionalità dellapropria banca nazionale o di una primaria banca estera.Credito di anticipazione ocon Clausola rossa (redclause credit)Credito documentario che consente al beneficiario di ottenere unanticipo, entro un predeterminato limite di importo, sullaspedizione delle merci da approntare, mediante la presentazionedi una semplice ricevuta; tale importo sarà poi detratto dallesomme richieste per il pagamento, in fase di presentazione deidocumenti inerenti la spedizione. In origine, la condizioneanticipativa veniva annotata con inchiostro rosso sul testo delcredito documentario, (da qui, la denominazione red clause), edera particolarmente utilizzata nelle importazioni di lanadall’Australia, dove gli operatori locali, beneficiari del creditodocumentario, dovevano necessariamente versare un depositocauzionale per poter partecipare alle aste periodiche che siimbandivano per l’aggiudicazione della merce. La red clauseevitava quindi immobilizzi finanziari, a volta anche rilevanti, acarico del beneficiario fermo restando la rischiosità finanziariadell’operazione per l’ordinante, il quale tuttavia, si trovava adoperare in un mercato ristretto nelle mani di pochi intermediari,la cui reputazione era per lo più già nota.Credito in Islam I Paesi dell’Islam proibiscono la c.d. “riba” (traducibile con usura oaumento). Alcuni ordinamenti tra cuiItalia, Spagna, Francia dispongono di leggi anti-usura che indicanole soglie massime oltre le quali la misura del tasso di interessediviene illecita; inoltre, nei Paesi di common law, i giudicipotrebbero non riconoscere validità alle clausole che prevedanointeressi moratori fissati in misura eccedente il danno e possanodunque essere considerati punitivi (punitive damages).Credito rotativo (revolvingcredit)Un credito rotativo rappresenta quella tipologia di credito cheprevede un ripristino automatico dell’importo originario del

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credito dopo l’utilizzo con l’assunzione dell’impegno, da partedella banca emittente, della banca designata e/o confermante dirinnovare, di volta in volta, l’impegno ad effettuare la prestazioneconcordata, senza che debbano essere apportate modifiche alcredito stesso: in tal modo l’importo, automaticamenteripristinato, viene messo a disposizione del beneficiario per undeterminato numero di volte, che dovranno essere previste nelcredito stesso.Il credito rotativo può essere:· cumulativo: quando il mancato utilizzo di uno degli importipermette, comunque, di utilizzare gli stessi, ossia di addizionarli,alla tranche successiva; ciò dovrà essere espressamente previstonel credito;· non cumulativo: qualora una tranche non viene utilizzata, nonpotrà essere cumulata negli utilizzi successivi.Questa tipologia di credito presuppone un contratto tra ilcompratore e il venditore, dove sia previsto un certo numero diforniture suddivise nel tempo e consente al compratore dispuntare sul mercato condizioni a lui più favorevoli e ripartire lespedizioni secondo una pianificazione delle consegne; alvenditore di definire subito un contratto a medio/lungo termine,pianificare la produzione e, quindi, le consegne. Entrambi, inoltre,potranno, così, ridurre le commissioni bancarie e i tempi digestione amministrativa.Credito sussidiario ocontrocredito (back to backcredit)Credito documentario che assume la forma di strumento difinanziamento all’export e che viene utilizzato nei rapporti disubfornitura. In particolare, questo tipo di credito documentarioprevede la possibilità che la banca designata su ordine delbeneficiario di un credito irrevocabile, disponga l’apertura di unnuovo credito a favore di un secondo beneficiario. il c.d. back toback, per l’acquisto di merci, che, generalmente, sono oggetto delcredito base. In questo modo il beneficiario può ottenere dallabanca, presso la quale è pagabile in suo favore il creditodocumentario emesso dal compratore (ordinante), l’apertura diun secondo credito documentario in favore del produttore dellamerce. Questo comporta la nascita di due crediti documentaricorrelati ed interdipendenti, da un punto di vista strettamenteeconomico, ma distinti e autonomi da un punto di vista giuridico,poiché il controcredito (il back to back credit), a differenza delcredito trasferibile, non risulta in alcun modo assoggettato allecondizioni del credito base: la valuta, i documenti, ecc., possono,infatti, essere differenti. Inoltre, contrariamente a quanto avvieneper il credito trasferibile, dove il trasferimento non implica unaspecifica concessione di linea di credito da parte della bancatrasferente (ad eccezione del trasferimento con conferma), labanca disporrà l’apertura di un credito back to back soltanto inpresenza di sufficienti garanzie che consentano di realizzare

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l’operazione senza alcun rischio: poiché in tal caso non sussistealcun nesso di funzionalità tra i 2 crediti (credito base econtrocredito), il controcredito potrà essere emesso solo a frontedella valutazione dei requisiti patrimoniali e di soliditàdell’esportatore/primo beneficiario.Credito trasferibile Se un credito è trasferibile il venditore (primo beneficiario) ha lafacoltà di chiedere alla banca designata di rendere utilizzabile lagaranzia, in tutto o in parte, a uno o più soggetti terzi (secondo/ibeneficiario/i). Il ricorso a questo tipo di strumento si realizza inpresenza di sub-forniture, ovvero nel caso in cui il beneficiario sirivolga a terzi per approvvigionarsi delle merci oggettodell’esportazione. Il credito oggetto della prima transazione(credito trasferibile) permette di regolare/finanziare la secondatransazione (credito trasferito), che è strumentale alla prima. Leparti coinvolte nel trasferimento del credito sono: l’ordinante(importatore), il primo beneficiario (intermediario) e il secondobeneficiario (esportatore).Il credito documentario trasferibile può, quindi, essereconsiderato come uno strumento di finanziamentoall’esportazione, tenuto conto che il primo beneficiario puòottenere la fornitura evitando l’immobilizzo di propri mezzifinanziari (salvo che il trasferimento avvenga con conferma),offrendo in contropartita ai fornitori, la cessione parziale deidiritti e delle prestazioni previste dalla garanzia. Affinché si possadar corso al trasferimento di un credito documentario èindispensabile il rispetto di alcuni requisiti:il credito documentario deve essere espressamente denominato“trasferibile” dalla banca emittente (art. 48 NUU 500/93); puòessere trasferito una sola volta: ciò significa che è ammesso iltrasferimento parziale, a favore di più beneficiari, ma non quelloverticale, ovvero non può essere trasferito dal secondobeneficiario ad un terzo beneficiario;Il credito trasferito deve riflettere pedissequamente tutti i terminie le condizioni indicate nel credito originario.Le uniche variazioni che possono essere apportate dal primobeneficiario riguardano:· il nome dell’ordinante (sostituito con l’indicazione del primobeneficiario, salvo che il credito richieda che il nomedell’ordinante debba apparire espressamente nei documenti)· l’importo del credito· gli eventuali prezzi unitari in esso indicati,· la data di scadenza,· il termine ultimo per la presentazione dei documenti,· il periodo per la spedizione.Salvo che il trasferimento avvenga con conferma, la bancatrasferente avrà la facoltà ma non l’obbligo di eseguire laprestazione prevista dal credito trasferito, sebbene in presenza didocumenti conformi presentati dal secondo beneficiario. Nel casoin cui la banca trasferente decida di non effettuare la prestazione,il secondo beneficiario pur avendo adempiuto alla prestazione

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prevista dal credito trasferito, si potrebbe trovare nellaparadossale situazione di non incassare il valore delle merciesportate per ragioni non ascrivibili al rischio banca o paese, maall’effetto trascinamento causato dal mancato pagamento didocumenti irregolari presentati dal primo beneficiario in utilizzodel credito originario, le cui riserve non siano state accettatedall’ordinante. Il secondo beneficiario ricevuto il creditotrasferito, e verificati i termini della garanzia, provvederà aspedire le merci, presentando i documenti presso la bancatrasferente al fine di ottenerne l’incasso. La banca trasferente, aricezione dei documenti, contatterà il primo beneficiario perconoscere se egli intende avvalersi o meno del diritto disostituzione delle fatture emesse dal secondo beneficiario. Nellamaggioranza dei casi, il primo beneficiario presenterà i suoidocumenti in sostituzione di quelli emessi dal secondobeneficiario richiedendo il pagamento alle condizioni fissate nelcredito originario. Successivamente, a ricezione dei fondi dallabanca emittente, la banca designata accrediterà il margine diintermediazione al primo beneficiario, provvedendocontestualmente a trasferire la parte residua al secondobeneficiario in base alle istruzioni da esso ricevute. Percompletezza d’informazione, va evidenziato che esiste lapossibilità per l’intermediario/primo beneficiario di celare, sia alfornitore che al compratore, l’esistenza del rapporto disubfornitura. In tal caso le condizioni del credito documentarioaperto dalla banca emittente dovranno prescrivere che il nomedell’ordinante o riferimenti ad esso riconducibili non appaiano suidocumenti ad eccezione della fattura, e che non vi sial’indicazione di marche di spedizione o altri documenti (peresempio, il manufacturer certificate) da cui sia possibiledesumere l’origine effettiva della merce.Criteri generali per l’esamedei documentiAl fine di produrre una Bill of Lading conforme, di rispettare leindicazioni dell’art. 14 UCP 600 ICC che riporta i “Criteri generaliper l’esame dei documenti”. L’art. 14 al punto k) segnala che “ilcaricatore o mittente delle merci indicato su un qualunquedocumento può non essere il beneficiario del credito” e ciò,evidentemente, vale anche per la Bill of Lading.Data di emissione La data di emissione della Bill of Lading sarà considerata data dispedizione della merce. Tuttavia, qualora il documento indichi,mediante stampigliatura o annotazione, una on-board notationindicante una data spedizione, tale data sarà considerata data dispedizione.DDP Reso sdoganatoCon la resa DDP il venditore effettua la consegnamettendo lamerce a disposizione del compratore, sdoganata all'importazionee non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogodi destinazione convenuto.Il venditore deve sopportare le spese ei rischi relativi altrasporto della merce in detto luogo, comprese

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tutte leincombenze doganali da sostenere ove occorra,perl'importazione nel paese di destinazione.DDU Reso non sdoganatoCon la resa DDU il venditore effettua la consegna mettendo lamerce a disposizione del compratore, non sdoganataall'importazione e non scaricata dal mezzo con cui vi è statatrasportata, nel luogo di destinazione convenuto, ed eccezione ditutte le incombenzedoganali, da sostenere, ove occorra, perimportazionedel paese di destinazione.Tali incombenze doganali sono a carico del compratore; fannocarico a quest'ultimo anche le spese e i rischicausati dal fatto cheegli ometta di sdoganare la merce all'importazione in tempo.DEQ Reso banchinaIl venditore effettua la consegna mettendo la merce,nonsdoganata all'importazione, a disposizione delcompratore sullabanchina nel porto di destinazioneconvenuto.Il venditore deve sopportare tutte le spese e rischiinerenti altrasporto della merce fino al porto didestinazione e al relativoscaricamento sulla banchina(molo).Nel DEQ lo sdoganamento della merce all'importazionee ilpagamento delle formalità, diritti, tasse e altri onericui possaessere soggetta la merce per il fattodell'importazione sono acarico del compratore.DES Reso ex shipNell'Ex Ship il venditore effettua la consegna mettendola merce,non sdoganata all'importazione, adisposizione del compratore abordo della nave nelporto di destinazione convenuto.Il venditore deve sopportare tutte le spese ed i rischirelativi altrasporto della merce fino al porto didestinazione convenuto,prima dello scaricamento.Descrizione delle merci Nei documenti diversi dalla fattura commerciale, la descrizionedelle merci, dei servizi o di altre prestazioni, se riportata, puòessere fatta utilizzando espressioni generiche che non sianoincompatibili con la descrizione del credito. Dunque, ladescrizione della merce riportata nel documento in esame puònon essere identica a quella del credito, a patto che non siaincompatibile con essa. Viene inoltre precisato - al punto j) - chenon è necessaria l’esatta corrispondenza degli indirizzi delbeneficiario o dell’ordinante tra i documenti presentati e ciò cheè riportato nel credito documentario, ma devono indicare lostesso Paese che appare nei rispettivi indirizzi presenti nelcredito. Tutti gli elementi di «contatto» (nr. telefono, telefax ecc.)quando fanno parte dell’indirizzo del beneficiario o dell’ordinantenon saranno presi in considerazione.Tali elementi di contatto devono però essere riportati nellecaselle “consignee” o nell’ambito del “notify party” quando ènecessario presentare un documento di trasporto disciplinatodagli articoli dal 19 al 25 UCP 600 e dunque anche nel documentodi trasporto multimodale.L’art. 14 al punto k), infine, segnala che “il caricatore o mittente

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delle merci indicato su un qualunque documento può non essereil beneficiario del credito” e ciò, evidentemente, vale anche per ildocumento di trasporto multimodale.Disciplina giuridica CreditoDocumentarioSul piano normativo, il credito documentario è scarsamentedisciplinato nell’ambito degli ordinamenti nazionali. Sviluppatesinella prassi degli scambi internazionali, le regole e gli usi relativi alcredito documentario furono raccolti ed elaborati negli Stati Unitinei primi anni venti; negli anni ‘30 la Camera di commerciointernazionale35 emanò le prime“Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari” (c.d.“Regole di Vienna”) che vennero adottate dalla maggior parte deiPaesi europei ed extraeuropei.Nel corso dei decenni, fino ai giorni d’oggi, le regole ed usiuniformi della Camera di commercio internazionale hanno subitodiverse evoluzioni con l’evolversi delle prassioperative, bancarie,dei sistemi di trasporto e delle nuove tecnologie. L’ultimaversionedelle Norme ed usi uniformi (NUU) relative ai creditidocumentari, è quella delle NUU 600,pubblicate dalla CCInell’ottobre 2006 ed entrate in vigore a partire dal 1 luglio 2007(insostituzione delle precedenti NUU 500 in vigore dal 1994)36.Occorre sottolineare che le Norme ed Usi Uniformi della CCI nonsono di per séobbligatorie se non nella misura in cuil’ordinamento statuale le riconosca come clausole d’uso o nellamisura in cui esso riconosca agli usi il valore di fonte normativa.Secondola giurisprudenza italiana le clausole d’uso valgono tra leparti ad un contratto solo se, enella misura in cui, esse venganorichiamate dalle parti stesse assumendo così un valorenegozialee, dunque, vincolante per dette parti, subordinatamente semprealle normeinderogabili di origine nazionale o internazionale.Documenti connessi alCredito DocumentarioLe nuove NUU 600 analizzano i documenti principaligeneralmente indicati nel creditodocumentario, riportandoneanche le caratteristiche essenziali: si tratta ad esempiodellafattura, della packing list (ossia la distinta della merce), deidocumenti di trasporto (aseconda delle modalità di trasporto, siavrà il documento di trasporto combinato, lapolizza di caricomarittima – bill of lading, la polizza di carico aerea, la lettera divetturaper trasporto su strada – CMR), del certificato di presa incarico della merce da parte dellospedizioniere, dei documenti diorigine (certificato di origine, Form A, Eur 1), deicertificati diispezione della merce.Occorre pertanto che, in fase di negoziazione del contratto dicompravendita, talidocumenti vengano pattuiti facendo estremaattenzione alle effettive modalità ditrasporto e consegna dellamerce concordate tra le parti ed alle caratteristiche diciascundocumento indicate nelle NUU 600: il termine di resa,ossia il termine concordato per iltrasporto della merce,

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determinerà anche la disponibilità in capo al venditore deirelatividocumenti di consegna e trasporto; pertanto, per evitarerischi di errata interpretazionedelle previsioni relative allaconsegna della merce si raccomanda di far uso degliIncotermsCCI40 (ossia dei termini di resa della Camera dicommercio internazionale), scegliendoaccuratamente il terminedi resa più adeguato al caso specifico. Generalmente, adesempio,si sconsiglia di pattuire il pagamento a mezzo di creditodocumentario in caso diresa della merce EX Works, ossia francofabbrica, dato che il venditore non dispone in talcaso deidocumenti comprovanti la consegna della merce all’acquirente.Documento di trasportomultimodaleDocumento che attesta l’esistenza di un contratto di trasportomultimodale e può essere emesso in forma negoziabile o in formanon negoziabile oppure indicare nominativamente il destinatario.Le indicazioni apposte in tale documento fanno fede, fino a provacontraria, della presa in carico da parte dell'Operatore ditrasporto multimodale delle merci in esso descritte, a meno chesul testo stampato del documento non figuri (o non sia stataaggiunta) un'indicazione contraria del genere "pesato, riempito econtrollato dal caricatore", "contenitore riempito dal caricatore"o altra espressione similare. Un documento di trasportomultimodale (Art. 19 UCP 600 ICCLe UCP 600 ICC), comunquedenominato, deve:riportare il nome del carrier ed essere firmato “by The carrier or anamed agent for or on behalf of the carrier, or The master or anamed agent for or on behalf of the master.“ Qualsiasi firma delcarrier, del master o dell’agente deve essere identificata cometale. Se firma un agente, è necessario indicare se l’agente firmaper conto del carrier o per conto del masterindicare che “the goods have been dispatched, taken in charge orshipped on board at the place stated in the credit”, a mezzo diuna indicazione prestampata o un timbro o una “notation”riportando la data in cui la merce è stata spedita, presa in carico o“shipped on board”indicare il luogo di invio, presa in carico o spedizione e il luogo didestinazione finale stabiliti dal credito anche se o il documento ditrasporto indica, in aggiunta, un diverso luogo di invio, presa incarico o spedizione o destinazione finale o il documento ditrasporto contiene l’indicazione “previsto” (intended) oespressione simile riferita alla nave, al porto di caricazione o alporto di scaricazioneessere costituito da un documento di trasporto in un unicooriginale o, se emesso in più originali, dal set completo, comeriportato nel documento di trasportoindicare i termini e le condizioni del trasporto o far riferimento auna fonte esterna che faccia riferimento a tali termini econdizioni. Il contenuto dei termini e delle condizioni non dovràessere esaminato dalle banche

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non deve contenere alcuna indicazione di essere soggetto a“charter party” (contratto di noleggio)può indicare che un trasbordo sarà o potrà essere effettuato apatto che l’intero trasporto sia coperto da un unico documento ditrasporto. Un documento di trasporto multimodale indicante cheil trasbordo sarà o potrà essere effettuato è accettabile anche seil credito proibisce i trasbordila data di emissione del documento di trasporto sarà consideratadata di invio, presa in carico o caricazione a bordo e data dispedizione. Tuttavia, qualora il documento indichi, mediantestampigliatura o annotazione, una data di presa in carico ocaricazione a bordo, tale data è da considerarsi data dispedizione.Si consiglia di rispettare le indicazioni dell’art. 14 UCP 600 ICC cheriporta i “Criteri generali per l’esame dei documenti”.Drawee Esportatore che spicca la trattaDrawer Esportatore traente nella Bill of exchangeEBF European Banking FederationEtichettatura intra UE REGOLAMENTO (CE) N. 607/2009 DELLA COMMISSIONEdel 14 luglio 2009recante modalità di applicazione delregolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguardale denominazioni di origine protette e le indicazioni geograficheprotette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e lapresentazione di determinati prodotti vitivinicoliEXIAR Export Credit Agency RussaEXW Franco fabbrica Con la Resa Franco Fabbrica si intende che ilvenditore effettua laconsegna mettendo la merce adisposizione del compratore neipropri locali o in altro luogo convenuto (stabilimento, fabbrica,deposito, ecc.)non sdoganato per l'esportazione e non caricatasulmezzo di prelevamento.Questo incoterm comporta il livello minimo diobbligazioni per ilvenditore mentre il compratore devesopportare tutte le spese e irischi per prelevare lamerce da detti locali.FAD Reso frontieraCon la resa FAS il venditore effettua la consegnamettendo lamerce sottobordo della nave nel porto diimbarco convenuto.Il compratore deve conseguentemente sopportare tuttele speseed i rischi di perdita o di danni alla merce apartire da quelmomento.Si intende quindi che lo sdoganamento dellamerceall'esportazione è a carico del venditore.FAS Franco lungo bordoCon la resa FAS il venditore effettua la consegnamettendo lamerce sottobordo della nave nel porto diimbarco convenuto.Il compratore deve conseguentemente sopportare tuttele speseed i rischi di perdita o di danni alla merce apartire da quelmomento.Si intende quindi che lo sdoganamento dellamerceall'esportazione è a carico del venditore.FCA Franco vettore

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Con la resa FCA si intende che il vettore effettua laconsegnarimettendo la merce, sdoganataall'esportazione, al vettoredesignato dal compratore,nel luogo convenuto. Si facciaparticolare attenzione alfatto che il luogo scelto per la consegna èdeterminanteai fini delle operazioni di caricamento escaricamentodella merce in detto luogo.Se la consegna viene effettuata nei locali delvenditore,quest'ultimo è responsabile del caricamento. Selaconsegna viene effettuata in altro luogo, il venditore nonèresponsabile dello scaricamento.Fidejussione Nella fideiussione, il garante assume un impegno c.d. accessorio.Ciò vuol dire che l’obbligazione digaranzia esiste nei limiti in cuisussiste l'obbligazione garantita ed è valida solo se è validal'obbligazioneprincipale; pertanto, il fideiussore può opporre albeneficiario tutte le eccezioni che al beneficiario avrebbepotutoopporre il debitore principale. Ciò aumenta per il venditore ilrischio di contestazioni circa il propriocredito e spiega lapreferenza per forme di garanzia bancaria a prima richiesta.Fiere all’estero L'invio di beni per esposizione in fiere organizzate in Stati membricomunitari comporta la tenuta di uno specifico registro, sulla cuiutilizzazione non tutti gli operatori nazionali sembranoadeguatamente informati.La normativa di riferimento è rappresentata dall'art. 50, comma5, del D.L. n. 331/1993, ai sensi del quale "i movimenti relativi abeni spediti in altro Stato della Comunità economica europea oda questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cuiall'art. 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati inapposito registro, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".I trasferimenti di beni cui si riferisce la norma, in sostanza, sonoquelli connessi ai "regimi sospensivi" che disciplinano le situazioniin cui le movimentazioni fisiche dei beni, sia strumentali siacostituenti oggetto di vendita, non comportano alcun fenomenotraslativo del diritto di proprietà.L'art. 38, comma 5, lett. a), del D.L. n. 331/1993 stabilisce che noncostituisce acquisto intracomunitario l'introduzione nel territoriodello Stato dei seguenti beni:1. beni oggetto delle operazioni di perfezionamento o dimanipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, c. 3, lett.h), del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16luglio 1985, n. 1999, e dell'art. 18 del Regolamento dello stessoConsiglio 25 luglio 1988, n. 2503 (se i beni sono successivamentetrasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta,nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Statomembro)2. beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni3. beni che, se importati, beneficerebbero dell'ammissionetemporanea in esenzione totale dai dazi doganali.Nella variegata casistica della categoria di beni indicata al punton. 3 rientrano anche i beni destinati ad essere presentati o

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utilizzati in occasione di esposizioni, fiere e manifestazioni.L'invio di beni merce o di beni strumentali in una fiera tenuta inuno Stato membro comunitario rientra, quindi, fra itrasferimenti in regime sospensivo oggetto di annotazione nelregistro di cui all'art. 50 del D.L. n. 331/1993.First original Un documento di trasporto multimodale deve riportare il numerodi originali in cui è stato emesso. Le indicazioni “First Original”,“Second Original”, “Third Original”, “Original”, “Duplicate”,“Triplicate” o espressioni similari, sono tutti sinonimi di originale.Un documento di trasporto multimodale non deve riportareindicazioni in merito allo stato difettoso delle merci o del loroimballaggio. Una clausola del tipo “packaging is not sufficient forthe sea journey” rende il documento “unclean” e dunquediscordante. Può essere invece accettata una clausola del tipo“packaging may not be sufficient for the sea journey”.FOB Franco a bordoCon la resa FOB il venditore effettua la consegna quando la mercesupera la murata della nave nel porto di imbarco convenuto. Ilcompratore deve conseguentemente sopportare tutte le spese edi rischi di perdita o di danni alla merce a partire da quelmomento.Nel FOB lo sdoganamento della merce all'esportazione è a caricodel venditore.Formato internazionaledella “Promissory Note” edella “Bill of Exchange”Gli usi del commercio internazionale hanno codificato negli annidei formati standard di questi strumenti. La lingua utilizzata èl’inglese. Oltre ai normali requisiti del titolo di credito quali ladata, il luogo di emissione, la promessa o l’impegno dipagamento, la scadenza, il nome del traente e del trassato, ilnominativo del beneficiario esportatore (to the order of ….)l’importo in cifre ed in lettere, la banca sul quale è domiciliatol’effetto, vi sono alcune clausole particolari, comuni ai dueformati: “for value received” trova giustificazione nei principi di“common law” sulla “Consideration” per i quali il pagamento diun corrispettivo è a fronte di una prestazione di merci o servizi. Laclausola attesta che si tratta di una operazione commerciale.“Effective payment to be made in….” attesta che alla scadenza ilpagamento sarà fatto nella divisa stabilita ed indicata nell’effettoe non in altra divisa alternativa.“Without deduction for and free of any taxes, impost, levies orduties present or future of any nature” è un elenco di voci quali:imposte, tasse, tributi, imposte e dazi di qualsiasi natura, presentio futuri, il cui importo equivalente non dovrà essere dedottodall’importo dovuto a scadenza.“This Promissory Note o Bill of Exchange is payable at…..” èl’indicazione della banca dove è pagabile il titolo di credito.Nella “Promissory Note" l’emittente è il debitore/compratore: inalcuni formati standard è definito anche “maker”. La “Promissory

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Note” è emessa dal debitore/compratore e quindi in questo titolodi credito non compare la figura dell’esportatore traente(Drawer) e non è prevista l’accettazione del debitore. Questoaspetto di differenziazione è rilevante.Nella "Bill of Exchange" appare invece la figura del “Drawer”:ovvero l’esportatore che spicca la tratta che viene accettatadall’importatore (Drawee) cioè il trassato.Forme di pagamento Il venditore dovrà stabilire la forma di pagamento più adeguata alcaso specifico tenendo conto dell’ambito giuridico in cui si situa ilcontratto e dei diversi fattori di rischio.Con riferimento al fattore temporale, il pagamento può esseresituato in tre diversi momenti, in relazione alla consegna da partedel venditore e/o alla presa in consegna della merce da parte delcompratore. Si parla pertanto di pagamento Anticipato Seeffettuato parzialmente o integralmente al momento dell’ordineo, in ogni caso, prima della spedizione o consegna della merceall’acquirente.Contestuale se effettuato al momento della consegna della mercePosticipato se effettuato dall’acquirente dopo il ricevimento dellamerceFreight collect L’indicazione “freight payable at destination”, può essereriportata come “freight collect”.Garanzia bancaria Le garanzie bancarie internazionali possono costituire un validaalternativa al credito documentario, soprattutto in due casi:mercati restii all’utilizzo del credito documentario nelle relazionicommerciali in cui i rapporti di forza non sono a favoredell’esportatore.La natura della prestazione della banca garante - eventualerispetto a quanto accade invece nel credito documentario - rendepiù agevole l’operazione senza compromettere l’elemento chepiù sta a cuore all’esportatore: la pronta risoluzione e la sicurezzadell’incasso.Il termine “garanzia bancaria” genera spesso confusione inquanto con tale espressione ci si può riferire ad istituti che,seppur apparentemente simili e diretti a svolgere la stessafunzione, possono avere caratteristiche diverse e, soprattutto,avere una struttura giuridica che diverge completamente. Èimportante quindi, a prescindere dalladenominazione, comprendere la struttura giuridica diriferimento, il contenuto obbligatorio e le modalità operative diuna garanzia bancaria, al fine di poter riuscire, di volta in volta, adindividuare in quale “modello” inquadrare lo strumentoproposto/utilizzato.Bisogna essere certi della natura della prestazione promessa dallabanca garante che potrebbe essere sia accessoria (l’esempioclassico è quello della fideiussione bancaria secondo il dirittoitaliano) sia autonoma, cioè svincolata dal contratto(l’obbligazione del garante sorge direttamente nei confronti delbeneficiario).Soltanto in caso di contratto autonomo di garanzia quindi il

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beneficiario è realmente sicuro di riuscire ad ottenere, senzacomplicazioni ulteriori, il pagamento da parte della banca.Il contratto autonomo di garanzia è quel contratto attraverso ilquale un soggetto, garante, si obbliga direttamente nei confrontidi un beneficiario, al pagamento di una somma predeterminatanel caso in cui si verifichi un determinato evento, cioè il mancatoo inesatto adempimento dell’obbligazione del debitoreprincipale.Nonostante la menzione del rapporto principale non si configurauna garanzia con il vincolo dell’accessorietà come in precedenzavisto per la fideiussione ma, all’opposto, la prestazione ètotalmente svincolata, autonoma appunto, in quanto il rapportoobbligatorio nasce direttamente tra il garante ed il beneficiario edè verso quest’ultimo che si crea il vincolo obbligatorio dellabanca. Sulla base di una semplice richiesta di pagamento inoltratadal beneficiario al garante, ove si manifesti l’inadempimento (oadempimento inesatto, o parziale, a seconda dei casi) il garanteverserà al beneficiario la predeterminata somma (totale oparziale) di cui all’obbligazione assunta al momentodell’emissione della garanzia.Come tutelarsi senza compromettere il rapporto con il cliente?Nella pratica commerciale le esigenze commerciali/economichedi entrambe le parti tendono a prevalere sulle ragioni del diritto etale aspetto rappresenta una costante nelle mente degliimprenditori. La richiesta di una dilazione di pagamento da partedell’acquirente, la natura della relazione commerciale checomporta forniture ripetute nel tempo, l’esigenza di realizzare ivolumi target sono tutti elementi che, con il consolidarsi dellarelazione commerciale, portano nel tempo ad abbandonare leprecauzioni iniziali sul rischio di credito in funzione delmantenimento della relazione commerciale con il cliente.Si badi bene in proposito come molti insoluti non provengano dacontroparti sconosciute o che acquistano saltuariamente, bensìproprio da controparti con le quali il rapporto commerciale eraabbastanza consolidato. Spesso il pagamento inizialmenteconcordato a mezzo credito documentario viene abbandonato oin funzione di un accresciuto grado di reciproca fiducia o perchéritenuto eccessivamente oneroso per l’acquirente. Altra ipotesiricorrente è quella di un distributore che richiede plafond(affidamenti) più elevati in funzione della promessa di aumentarela quota di prodotti acquistati, oppure in presenza di momenti dicrisi nel mercato di riferimento.In molti di questi casi, si può pensare di strutturare l’operazioneutilizzando, a copertura del rischio di credito, lo strumentogaranzia bancaria avente validità un determinatoperiodo (solitamente l’intero anno solare) e che tenda a copriremolteplici forniture (che prevedono il pagamentoposticipato) fino a un determinato importo, corrispondente, intutto o in parte, all’eventuale plafond concesso.La garanzia in oggetto dovrà consentire l’escussione parziale e

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risultare incondizionata, cioè contenente laclausola delpagamento a “prima richiesta”. In tal modo la gestione dellarelazione commerciale diviene molto più flessibile rispetto alleoperazioni regolate a mezzo credito documentario.L’esportatore conosce sin dal principio qual è il limite massimo diforniture (o meglio gli importi) da poter effettuare al riparo darischi, e qualora l’analisi della situazione finanziaria del debitoreabbia esito negativo può decidere di: concedere all’acquirenteulteriore dilazione consentendo il rientro dai pagamenti scaduti(comunque entro la data di scadenza della garanzia), pretenderecondizioni di pagamento diverse per la prosecuzione delleforniture, sospendere le forniture.Utilizzando una simile strategia l’esportatore può cautelarsipreventivamente dall’insoluto e contemporaneamente valutarese concedere un ulteriore periodo al proprio cliente/acquirenteper consentirgli di affrontare momentanee crisi di liquidità (se diquesto si tratta), mostrando comprensione edevitando diincrinare il rapporto commerciale. In tal modo è possibile evitaresin dal principio l’affannosa fase dell’ottenimento di un piano dirientro per pagamenti scaduti che spesso altro non è che la faseimmediatamente precedente all’insolvenza qualora i ritardi deipagamenti siano dovuti a cause diverse dalla momentanea crisi diliquidità del debitore.Un altro esempio di utilizzo alternativo delle garanzie bancarie èdato da tutti i casi in cui, a prescindere se si tratti di moltepliciforniture piuttosto che di una singola vendita, gli equilibri di forzacontrattuale non consentono al venditore di poter pretendere ilpagamento anticipato, l’ottenimento di elevate percentualidell’importo totale a titolo di acconto o l’emissione in propriofavore di una lettera di credito.In tali casi lo scopo non sarà quello di ottenere la certezzadell’incasso, ma di tendere ad ottenere una garanzia bancaria diimporto minore del totale della fornitura e finalizzata allacopertura dei costi. Sostanzialmente in tali casi l’esportatoretenderà a rischiare il proprio margine o comunque ad esseresicuro di riuscire a coprire almeno parte dei costi (di solito almenoquelli derivanti dal credito verso i propri fornitori).Altre volte infine si tratta di porre in essere una strategia diavvicinamento alle esigenze della controparte, evitando da partedi quest’ultima l’impegno di notevoli risorse finanziarie tramitel’utilizzo di garanzie bancarie di importo minore rispettoall’importo della fornitura, specie in un momento come quelloattuale in cui l’erogazione del credito bancario sta subendo unaprogressiva riduzione, ma comunque cercando dilimitare glieffetti negativi di eventuali insoluti.Gli esempi sopra riportati non sono altro che alcune dellepossibilità offerte dall’utilizzo delle garanzie bancarie, potendo glioperatori di volta in volta, sulla base della strutturadell’operazione commerciale, nonché dell’analisi sia dei profili dirischio sia delle condizioni finanziarie di entrambe le parti, trovare

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il giusto compromesso tra le esigenze di cautela del venditore equelle del compratore (di dilazione piuttosto che fidi bancarilimitati).Sarà importante tuttavia, come richiamato sopra, sempre tenerconto delle caratteristiche giuridiche della garanzia bancariautilizzata evitando ogni condizione che consenta, al debitore oalla banca garante, di sollevare eccezioni in merito alla pretesadel garantito in fase di escussione.A tale scopo si raccomanda di utilizzare garanzie bancariesoggette all’applicazione delle Norme ICC di riferimento(Pubblicazione URDG 758) per definizione autonome rispetto alcontratto oppure, qualora questo non sia possibile, valutare conattenzione il testo della garanzia per accertarsi preventivamentese, secondo la legge applicabile alla garanzia, questa possa essereconsiderata autonoma o meno.Guarantee of letter ofcreditDocumento con cui l’importatore si impegna, nei confronti dellabanca emittente, a fornire i fondi per i pagamenti che sarannoeffettuati a fronte degli utilizzi.D/P documents againstpaymentIncasso documentario contro pagamentoCAD cash against Incasso documentario con il debitore che paga e riceve idocuments documenti relative alla merceIncasso documentariotransnazionale e l’incassosempliceL’incasso documentario è la forma di pagamento attraverso laquale il venditore conferisce alla propria banca mandato diincassare dall’acquirente l’importo della fornitura (o diraccoglierne l’accettazione su cambiale tratta o pagherò) e diconsegnare all’acquirente i documenti commerciali con i qualisdoganare e ritirare la merce. In generale, nell’incassodocumentario i documenti commerciali viaggiano separatamentedalla merce, tramite banca, accompagnati da un documentodenominato “istruzioni d’incasso”, che contiene le modalità cui lebanche coinvolte nell’operazione dovranno attenersi nel dareesecuzione al rispettivo mandato. La banca si impegna dunque averificare ed inoltrare i documenti ma non assume alcun impegnoautonomo di pagamento nei confronti del creditore, come invecenel credito documentario.A seconda delle modalità, l’incasso documentario assumeprincipalmente le seguenti forme:- documenti contro pagamento (“documents against payment”, insigla D/P oppure “cashagainst documents” in sigla CAD) - il debitore paga e riceve idocumenti relativi allamerce.- documenti contro accettazione (“documents against

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acceptance”, in sigla D/A) - ildebitore riceve i documenti relativi alla merce se accetta unacambiale tratta (draft e/obill of exchange) o sottoscrive un pagherò cambiario,eventualmente provvisti di avallo o garanzia bancaria, ovverofornisce una ricevuta fiduciaria (trust receipt)30. Pertanto, ilpagamento per il creditore risulta ulteriormente posticipatorispetto alla data di consegna della merce.Infine, si parla di incasso semplice (“clean collection”) in caso diutilizzo di documenti finanziari quali la cambiale tratta (“bill ofexchange”). Nella forma di incasso semplice (“clean collection”),infatti, i documenti commerciali relativi alla merce non vengonoinviati alla banca incaricata dell’operazione ma direttamente allacontroparte e quindi vengono presentati all’incasso i solidocumenti finanziari (tratte, pagherò, assegni o altri strumentianaloghi usati per ottenere il pagamento).L’incasso documentario è regolamentato dalla Camera dicommercio internazionale di Parigi attraverso una serie didisposizioni denominate “Norme uniformi relative agli incassi”(NUI, Pubblicazione CCI n. 522) che disciplinano ruoli,responsabilità e procedure per le parti interessate. Tuttavia, perassicurare l’applicazione delle NUI 522 occorre che le partirichiamino espressamente per iscritto tali disposizioni quandopattuiscono il pagamento a mezzo incasso documentario.Incasso elettronico Il RID (Rapporto interbancario diretto) è un sistema di incassoelettronico, utilizzato in Italia, che consente al creditore diincassare il credito con semplice richiesta alla banca del debitore,previamente autorizzata dal debitore stesso al pagamento allascadenza, con addebito nel suo conto corrente. Analogamenteesistono, in altri Stati, strumenti che consentono il pagamento ditransazioni internazionali mediante sistemi bancari elettroniciinternazionali.Tali sistemi sono caratterizzati dalla smaterializzazione, dallavelocità e dai minori costi. Pur non garantendo il pagamento,riducono in generale il rischio di insoluti. Tra questi sistemi sisegnalano la lettre de change relevé e il cobro electrónico deefectos, utilizzabili per l’incasso di effetti cambiaririspettivamente dalla Francia e dalla Spagna; il Banklastschriftenper l’incasso a mezzo note di addebito dalla Germania edall’Austria.Mentre i sistemi francese e spagnolo consentono un più rapidoincasso di effetti cambiari, il Banklastschriften ha unfunzionamento analogo al RID, riducendo le speseamministrative ed il rischio di insoluti alle scadenze stabilite.Informazioni commerciali I rischi di mancato pagamento nelle transazioni commercialipossono essere mitigati, sia acquisendo informazioni il piùpossibile approfondite sulla solvibilità e affidabilità dellacontroparte esul relativo rischio-Paese, sia attraverso laformulazione di apposite clausole contrattuali e la previsione diapposite garanzie, quali le garanzie bancarie.

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Verificare la solvibilità ed affidabilità dei clienti per le aziende cheoperano sui mercati internazionali, assume un’importanzacruciale come pure verificare la solvibilità ed affidabilità dei clientie dei partner commerciali prima ed anche durante la relazionecommerciale. Tra i canali informativi utilizzabili, si segnalano, inparticolare, gli uffici ICE e le Camere di commercio con sediall’estero, i consolati, le associazioni di categoria, le banche daticommerciali di società private operanti a livello internazionale, ipubblici registri societari del Paese in cui ha sede la controparte.Inoltre, una volta assunte informazioni sulla controparte, comeabbiamo visto, è sempre consigliabile dare forma scritta agliaccordi, anche mediante l’utilizzo di testi di contrattiinternazionali standard e tecnicamente corretti.Le tutele di tipo contrattuale potranno infatti aiutare afronteggiare i problemi legati al ritardato pagamento eall’insolvenza del cliente. Particolare attenzione dovrà poi essereprestata alla formulazione della clausola di pagamentoe allacoerenza tra i documenti contrattuali e i documenti commercialiquali ad esempio, le fatture.Ingiunzione di pagamento L'ingiunzione di pagamento europea, a partire dal il 12 dicembre2008, è riconosciuta ed eseguita in tutti gli Stati membri, trannein Danimarca, senza bisogno di dichiarazioni che ne riconoscanola forza esecutiva. La domanda di ingiunzione compilata sumoduli standard anche direttamente dall’impresa richiedente (edanche senza l’ausilio di un avvocato) va presentata al giudicenazionale che sarebbe competente a conoscere la controversia. Ilgiudice emette l'ingiunzione di pagamento europea - in linea dimassima - entro trenta giorni dall'introduzione della domandacompleta in tutti i suoi elementi e senza verificare, nel merito, leinformazioni fornite dal ricorrente. L’ingiunzione è notificata alconvenuto, il quale viene informato che ha la possibilità di pagareal ricorrente l'ammontare del credito, oppure di opporvisi entrotrenta giorni presso il giudice che l'ha emessa. L'ingiunzione dipagamento europea diviene esecutiva se il convenuto non sioppone nei termini. Se il convenuto presenta opposizione, ilprocedimento proseguirà secondo le regole processuali delloStato del giudice che ha emesso l’ingiunzione. E’ comunquepossibile richiedere nella domanda di ingiunzione che ilprocedimento si estingua automaticamente in caso diopposizione, lasciando in tal modo la situazione giuridicamenteimpregiudicata.International Money Order Promessa incondizionata di pagamento della banca nei confrontidi un terzo beneficiario.International StandardBanking PracticeLa terza fonte, la “International Standard Banking Practice” fariferimento all’interpretazione pratica delle norme ICC (UCP 600,URR 725, URC 522, URDG 758, ecc.) che disciplinano diversistrumenti come crediti documentari, incassi documentari egaranzie bancarie internazionali. Questa prassi fa riferimento a

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diverse risorse ICC, di seguito riportate:Pubbl.ne ISBP 745 ICC: offre indicazioni su come gli articoli dellaUCP 600 ICC devono essere interpretati e applicati per l’esamedei documenti nell’ambito dei crediti documentari.ICC Opinions: risposte, pubblicate in un libro, fornite dallaCommissione Bancaria ICC a quesiti posti da banche o operatoricommerciali, su crediti documentari, incassi documentari egaranzie bancarieICC Decisions: decisioni ICC su specifici topicsDOCDEX Decisions (Documentary Credit Dispute ResolutionExpertise): servizio ICC volto a fornire un parere - solitamentefornito in 2/3 mesi - indipendente e imparziale su dispute relativeai crediti documentari, incassi documentari e garanzie bancarieinternazionali.La struttura della nuova Pubblicazione ISBP 745 ICC segue ilseguente schema:Preliminary ConsiderationsGeneral PrinciplesDrafts and calculation of Maturity dateInvoicesTransport document covering at least two different modes oftransport (“multimodal or combined transport document”)Bill of ladingNon-negotiable Sea waybillCharter Party Bill of LadingAir transport documentRoad, rail or inland waterway transport documentsInsurance document and coverageCertificate of originPacking list, note or slip (“packing list”)Weight list, note or slip (“weight list”)Beneficiary’s certificateAnalysis, inspection, health, phytosanitary, quantity quality andother certificates (“certificate”).Anche alla luce delle novità della nuova Prassi BancariaInternazionale Uniforme, produrre documenti conforminell’ambito della gestione operativa dei crediti documentari, nonè sempre un esercizio semplice. Come ha recentementeaffermato James E. Byrne, Direttore dell’Institute of InternationalBanking Law & Practice (organizzazione non profit che assiste lebanche nella gestione moderna dei crediti documentari) peressere in grado di produrre (o esaminare) correttamente idocumenti a corredo di un credito documentario:20 anni fa bastava studiare le UCP 400 ICC (1983 rev.) o verificarei contenuti di una opinion della ICC Banking Commissionoggi ènecessario conoscere approfonditamente, comprendendone laratio, le disposizioni delle UCP 600 ICC e le indicazioni della“International Standard Banking Practice” (ISBP), che, comeabbiamo già segnalato, non riguardano esclusivamente il testodella nuova Pubblicazione 745 ICC, ma che comprendono anche

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le “Opinions” della ICC Banking Commission, le “decisions” ICC ele “decisions” pubblicate dall’ICC Documentary Credit DisputeResolution Expertise (DOCDEX) e anche le “court decisions”.Diventa, pertanto, sempre più opportuno, per gli operatoricoinvolti in una operazione di credito documentario, dotarsi distrumenti adeguati e delle competenze necessarie per utilizzareal meglio questo peculiare strumento.ISBP International Standard Banking PracticeDOCDEX Documentary Credit Dispute Resolution ExpertiseIva Intracomunitaria L'Unione Europearappresenta il più esteso blocco commercialedel mondo ed il suo mercato unico conta più di 500 milioni dicittadini.Gli scambi commerciali fra questi Stati sono disciplinati dallanormativa comunitaria che è stata via via recepita dagli Statiaderenti all'Unione Europea.In Italia, in particolare, è stato emanato il D.L. 30.8.1993 n° 331,convertito dalla Legge n° 427 del 29 ottobre 1993.Ai fini IVA, in via transitoria, vige la regola della tassazione nelPaese di destinazione del bene, in attesa dell'attuazione delregime definitivo mediante l'armonizzazione delle aliquote IVA, inbase al quale i contribuenti potranno versare l'impostadirettamente nel proprio Stato, emettendo nei confronti deipropri clienti comunitari fattura con IVA, così come già avvieneall'interno dei singoli Stati.Pur tuttavia, riguardo al raggiungimento di questo obiettivo, chedoveva realizzarsi nel 1997, con il progressivo allargamentodell'Unione Europea, diventa difficile fare una previsione a breve,in quanto l'armonizzazione delle aliquote dovrà riguardare tutti iPaesi che costituiscono l'Unione Europea.La legge 427/93 considera rispettivamente all'art. 41 e 38"cessioni" e "acquisti" intracomunitari le operazioni in cui sianopresenti tre requisiti:soggettivo: ciascun partner comunitario possiede un codice diidentificazione IVA, costituito dal numero di partita IVA precedutodal codice dello Stato (codice ISO) composto da due lettere;oggettivo: la cessione del bene è a titolo oneroso;territorialità: i beni vengono trasportati o spediti nel territorio dialtro Stato membro.Tali operazioni vanno riepilogate nell'Intrastat.Alcuni esempiLegendaLa linea continua indica l'emissione della fattura.La linea tratteggiata indica il movimento della merceCASO n° 1 - Cessione intracomunitariaOperatore soggetto passivo d'imposta in Italia (IT), effettua unacessione intracomunitaria nei confronti di soggetto passivod'imposta francese (FR) e consegna i beni in Francia.IT emette nei confronti di FR fattura non imponibile IVA ai sensidell'art. 41, comma 1, lettera a), L. 427/93 e compila l'Intra-1 bis.CASO n° 2 - Cessione a cliente comunitario privato

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Operatore italiano (IT) vende a privato olandese (NL) ed ivispedisce la merce.Tale operazione non costituisce cessione intracomunitaria inquanto il cliente non è un soggetto passivo d'imposta in altroStato comunitario (manca il requisito soggettivo). Pertanto ITdeve emettere nei confronti del cliente olandese fattura con IVAe non deve compilare l'Intrastat.CASO n° 3 - Cessione a cliente comunitario e consegna dei beni inItalia Operatore soggetto passivo d'imposta in Italia (IT), vende asoggetto IVA ungherese e consegna per suo conto i beni in Italia.IT non effettua una cessione intracomunitaria per mancanza delrequisito della territorialità. Infatti pur vendendo ad un soggettopassivo d'imposta ungherese non trasferisce i beni in altro Statocomunitario. Pertanto IT emette nei confronti di HU fattura conIVA. Non compila l'Intrastat.CASO n° 4 - Acquisto intracomunitario Operatore italiano (IT)acquista da fornitore tedesco merce proveniente dalla Germania.IT effettua un acquisto intracomunitario ai sensi dell'art. 38,comma 2, L. 427/93.Integra la fattura ai sensi dell'art. 46 della L. 427/93 e la registra aisensi dell'art. 47 della medesima legge. Compila l'Intra-2 bis.Iva nei rapporti con i paesiExtra UEIl crescente fenomeno di internazionalizzazione vede le impresenazionali presenti in ogni parte del mondo. Oltre alle complessedinamiche commerciali gli scambi con l'estero sono caratterizzatidall'esistenza di un'ampia normativa fiscale e doganale.Per quanto concerne gli adempimenti fiscali le operazioni conpartners extra-UE sono disciplinate dal D.P.R. 633/72.I beni trasportati o spediti fuori del territorio comunitario siconsiderano esportati (art. 8, D.P.R. 633/72). L'esportazione deveessere provata con gli opportuni visti al fine di giustificarel'emissione della fattura senza applicazione dell'imposta.Tre tipi di cessioni all'esportazioneL'articolo 8 del D.P.R. 633/72 disciplina, nella lettera a), le cessionidi beni inviati al di fuori del territorio comunitario a nome o acura del cedente, anche tramite commissionari.CasoOperatore italiano (IT) cede beni a cliente egiziano (EG) e ne curala spedizione in Egitto.Obblighi di ITemette fattura non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8, 1° comma,lettera a) D.P.R. 633/72;emette i documenti richiesti per l'esportazione (es. Eur1,certificato fitosanitario, ecc.);cura l'invio dei beni all'estero;riceve copia n° 3 del Documento Amministrativo Unico (DAU)vistato dalla Dogana di confine.L'articolo 8, nella lettera a) equipara alle esportazioni leoperazioni in cui interviene un terzo soggetto quale cessionario

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residente del soggetto italiano e cedente nei confronti del terzonon residente (esportazioni in triangolazione).CasoOperatore nazionale (IT1) vende materie ad altro operatoreitaliano (IT2) e consegna, per conto del proprio cliente IT2, i beniin dogana per l'esportazione in Svizzera (CH).Obblighi di IT1:emette fattura nei confronti di IT2 non imponibile ai sensi dell'art8, comma 1, lettera a). Indica nella fattura la destinazione finaledella merce per conto di IT2; invia lettera di incarico alla casa dispedizioni. Il costo del trasporto può essere addebitato alcessionario (IT2) (Ris. Ministero delle Finanze n° 51/E del 4.3.95);deve munirsi della prova dell'effettiva uscita dei beni dalterritorio della Comunità attraverso: visto apposto sulla fatturaall'atto del compimento delle operazioni doganali diesportazione, con l'indicazione degli estremi del DAU. La fatturadeve contenere anche i dati attestanti l'uscita dei benidall'Unione Europea o, in alternativa, l'operatore deve procurarsicopia o fotocopia del DAU vistato dalla Dogana di uscitadall'Unione Europea in cui siano indicati gli estremi della fattura(Circ. Ministero delle Finanze 35 del 13.2.97).Nelle operazioni triangolari è consentito al primo cedentenazionale di avvalersi della fatturazione differita (art. 21, comma4, D.P.R. 633/72); in questo caso la dogana appone il visto diuscita dalla Comunità sul documento di trasporto. Il documentodi trasporto dovrà riportare le medesime vidimazioni richieste perla fattura.Obblighi di IT2:effettua una cessione all'esportazione nonimponibile IVA ai sensi dell'art.8, comma 1, lettera a) per la qualeemette fattura nei confronti del cliente estero; deve munirsi dellaprova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio dello Statocostituita dal formulario n. 3 del DAU vistato dalla Dogana diconfine comunitaria.L'articolo 8 del D.P.R. 633/72 disciplina, nella lettera b), lecessioni il cui trasporto all'estero avviene a cura del cessionarionon residente o per suo conto.CasoOperatore italiano (IT) cede beni a cliente svizzero. La transazioneè regolata con resa ex-works.Obblighi di ITemette fattura non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8, 1° comma,lettera b) D.P.R. 633/72; collabora con il compratorerelativamente all'emissione dei documenti richiesti perl'esportazione; riceve quale prova dell'avvenuta esportazione,entro 90 giorni dalla consegna della merce, la fattura vistata dalladogana di confine.Il cliente svizzero, in quanto soggetto non residente nell'UnioneEuropea, deve espletare le formalità doganali di esportazionemediante il ricorso ad un rappresentante in dogana. Il fornitoreitaliano deve sincerarsi che ciò sia avvenuto, atteso che, in caso

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contrario, le operazioni doganali vengono espletate a nome delcedente residente nello Stato, con la conseguente applicazionedegli obblighi previsti dalla lettera a) dell'articolo 8.Domestic contract Contratto tutto interno ad un singolo ordinamento giuridiconazionaleLegge applicabile Mentre in caso di “domestic contract” (ovverosia, il contrattotutto interno ad un singolo ordinamento giuridico nazionale), perl’impresa è relativamente semplice individuare le “regole delgioco” alle quali attenersi, in caso di contratto internazionale, perindividuare le regole alle quali far riferimento, per interpretare edeseguire correttamente il contratto, occorrerà individuare quale,tra le leggi dei due o più Paesi, sia applicabile al caso di specie.L’identificazione della legge applicabile al contratto è dunque unaquestione prioritaria da affrontare; in pratica, prima diconcordare le modalità di pagamento, l’impresa dovrebbe – anzi,deve - conoscere la disciplina legale a cui il contrattointernazionale è sottoposto. La compravendita internazionale nonfa eccezione a queste considerazioni di ordine generale. Inassenza di scelta espressa tra le parti, il giudice competente (seitaliano o di uno Stato dell’Unione europea), applicando i criteridettati dal proprio diritto internazionale privato per identificare lalegge applicabile ad un determinato contratto di compravenditainternazionale, dovrà, in linea generale, fare riferimento alla leggedel venditore.Il pagamento costituisce obbligazione normalmente generica,ragione per la quale specifici contratti internazionali, quali, adesempio, la compravendita, iltrasporto, l’appalto di servizi internazionale, in assenza diespressa scelta dei contraenti10, non saranno regolati dalla leggeapplicabile al rispettivo pagamento bensì,rispettivamente, dalla legge di chi trasferisce la proprietà delbene ossia del venditore (nella compravendita), di chi effettua iltrasporto, di chi effettua il servizio.Tuttavia, anche il mandato di pagamento internazionale, ossial’ordine che l’imprenditore conferisce alla propria banca dieffettuare un pagamento internazionale è a sua volta uncontratto internazionale che pone, in assenza di scelta del dirittoapplicabile da parte dei contraenti, il problema di quale dirittonazionale debba regolarlo, tenendo sempre in considerazionel’effetto utile del pagamento medesimo ossia l’effettivo accreditodella somma a beneficio del creditore senza di che il debitore nonsarebbe liberato (considerazione che tocca da vicino il mandantedebitore molto più che la banca incaricatadi effettuare il pagamento). Per identificare la legge applicabilealle operazioni di mandato di pagamento internazionale, il giudiceitaliano od europeo dovrà fare riferimento alla legge del Paesecon cui il contratto di mandato di pagamento ha il collegamentopiù stretto, che si presume essere il Paese ove ha sede la parteche effettua la c.d. prestazione caratteristica (così prevede infattila Convenzione di Roma del 1980 e così il Regolamento Roma I,

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nel nostro caso il Paese del mandatario ossia della bancaincaricata del pagamento. Analoghe considerazioni valgono nelcaso in cui la banca incaricata di effettuare il pagamento alcreditore dell’imprenditore debitore sia una diversa ed ulteriorebanca a sua volta incaricata dalla banca dell’imprenditoredebitore di accreditare la somma al creditore beneficiario; siamoqui di fronte a due mandati, tra loro dipendenti di cui il primo daldebitore alla propria banca ed il secondo da quest’ultima ad unaulteriore e diversa banca.Trattandosi di mandati internazionali, in mancanza di diversascelta dei contraenti, ai sensi del Regolamento Roma, si applica lalegge del Paese con cui il mandato presenta il collegamento piùstretto; ciò significa che si finirà per applicare la legge del Paesedella banca che, nel nostro esempio, accredita il venditorebeneficiario, quindi, il più delle volte, la legge del Paese delvenditore. Ma si tratta, appunto di un esempio, in quantol’individuazione del diritto applicabile all’obbligazione dipagamento va effettuata e verificata caso per caso. Ad esempio,le considerazioni che precedono non valgono per le obbligazioniderivanti da titoli di credito (escluse espressamentedall’applicazione della Convenzione di Roma e dal RegolamentoRoma I per le quali occorre fare riferimento ai criteri dettati dalleconvenzioni internazionali sulla legge applicabile (quali, adesempio, le Convenzioni di Ginevra del 1930 e del 1931 sullecambiali e sull’assegno; la valutazione si fa più complessa nelleipotesi di pagamento a mezzo di credito documentario oveoccorrerà considerare ogni singolo rapporto tra i soggetti (bancarie non) coinvolti nell’operazione.Lettre de change relevé Incasso elettronico francese equivalente al RID italianoLock Box SystemCon tale terminologia si definisce la procedura d'incasso diassegni esteri direttamente sulla piazza d'emissione, tramiteapertura di casella postale.A chi serve: operatori commerciali che registrano flussi notevoli diesportazioni regolate tramite assegno in una determinata areageografica.Finalità: possibilità, per il beneficiario, di incassare gli assegni indivisa estera direttamente sulla piazza d'emissione.Vantaggi: risparmio effettivo di giorni valuta, contenimento deicosti e possibilità d'informativa incassi in tempi celeri.Maintenance guarantee Garantisce l’assistenza post vendita assicurando al compratorel’adempimento da parte del venditore degli obblighi previstidurante il periodo di manutenzioneModifica di un creditodocumentarioModificare un credito documentario vuol dire cambiare uno o piùtermini previsti dalla garanzia, a causa dell’impossibilità delcompratore e/o del venditore di rispettare le condizioni originariefissate nell’accordo commerciale e riflesse nello strumento dipagamento.

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Multimodal trasportdocumentSe un credito richiede un “multimodal trasport document” fromJapan to Italy, non è accettabile un documento che indichi quantosegue:Port of Loading: TokioPort of Transhipment: Gioia TauroPort of Discharge: Naples.In quanto, essendo i “places” indicati porti, è stato utilizzato unsolo mezzo di trasporto. Sarebbe invece accettabile un“multimodal transport document” che indichi quanto segue:Port of Loading: TokioPort of Transhipment: Gioia TauroPlace of delivery: Naples.E ciò è accettabile anche se il documento non indica il mezzo ditrasporto utilizzato nella tratta Gioia Tauro – Naples. Se uncredito richiede la presentazione di un documento di trasportodiverso dal documento di trasporto multimodale, ma appareevidente dal routing delle merci che “more than one mode oftransport is to be utilized”, per l’esame del documento si applical’art. 19 UCP 600 ICC. Un documento di trasporto multimodalepuò essere emesso da un soggetto diverso dal carrier o dalmaster (captain). Se il credito indica “Freight Forwarder’sMultimodal Transport Document is acceptable” o “HouseMultimodal Transport Document is acceptable” (o indicazionisimilari) il documento di trasporto multimodale può esserefirmato dal soggetto emittente senza indicare “the capacity inwhich it has been signed” o il nome del carrier. In presenza,dunque, di una indicazione del tipo “Freight Forwarder’sMultimodal Transport Documents are not acceptable”, le banchesaranno tenute ad accettare un documento di trasporto firmatocon l’indicazione “as carrier”, senza far riferimento alla realecapacità dell’emittente il documento.La presenza di una indicazione del tipo “Transport documentissued by freight forwarder are not acceptable, even if in thecapacity as carrier or an agent for the carrier” implicherebbe lanon accettabilità di un documento di trasporto FIATA, di undocumento di trasporto “house”, di un documento emesso da un“forwarder”.Un documento di trasporto multimodale deve essere firmatosecondo le indicazioni dell’art. 19 UCP 600 ICC. Se un “agent”firma il documento, tale agente deve essere indicato e firmeràcome segue “agent for (name), the carrier” oppure indicando“agent on behalf of (name), the carrier” o indicazioni similari.Qualora il carrier è identificabile nel documento come “thecarrier”, l’agente può firmare come “agent for [or on behalf of]the carrier” senza rinominare il carrier.Termini come “Shipped inapparent good order”, “Laden on board”, “Clean on board” oaltre indicazioni che incorporano “shipped” o “on board” hannolo stesso significato di “Shipped on board”.

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NEXI Export Credit Agency GiapponeseNotify parties Se un credito definisce i dettagli di una o più “notify parties” undocumento di trasporto multimodale può riportare ulteriori“notify parties”.Se il credito non definisce i dettagli di una “notify party”, undocumento di trasporto multimodale può riportare una qualsiasi“notify party”. In quest’ultimo caso, qualora venissero riportati idati dell’applicant, tali dati non devono essere in conflitto conquanto riportato nel credito.Obbligazione di vendita L’obbligazione di pagamento è nella grande maggioranza dei casidi natura generica, valea dire che, appunto, nella grandemaggioranza dei casi, il pagamento non caratterizza il contrattoma ne costituisce la cosiddetta “controprestazione”: sussistel’obbligo di pagare nei contratti di compravendita, di trasporto,d’appalto d’opera o di servizi e così via. I contratti internazionalinon fanno eccezione anche se i pagamenti internazionalipongono alcuni problemi particolari. Per illustrarli, si partiràdall’esemplificazione di un contratto internazionale dicompravendita con pagamento internazionale, ma un analogoesempio si sarebbe potuto fare in relazione ad un contratto ditrasporto, di fornitura chiavi in mano e così via.La scelta di illustrare la problematica dei pagamenti internazionaliin relazione al contratto di compravendita internazionale ègiustificata dal fatto che, tra i contratti internazionali, lacompravendita è senza alcun dubbio la forma contrattualemaggiormente utilizzata. Inoltre, accanto alla compravendita sipossono identificare ulteriormente una serie di forme contrattualiaffermatesi e sviluppatesi nella prassi ma in qualche modoconnesse comunque al contratto di compravendita. Ci riferiamo,ad esempio, al contratto quadro di fornitura OEM, al contratto didistribuzione o concessione di vendita, al contratto di subfornituraindustriale, al contratto di appalto, ai contratti difornitura di macchinari ed impianti industriali.Per ridurre il più possibile i rischi di mancato pagamento che sitrova ad affrontare operando in ambito internazionale,l’imprenditore deve conoscere non solo gli aspetti commerciali,logistici ed amministrativi della compravendita, e dei contratti adessa riconducibili in via ancillare od analogica, ma anche il sistemagiuridico nel quale si sta apprestando ad operare, facendo tutto ilpossibile per conoscere in anticipo le “regole del gioco” applicabilialla compravendita, da una parte, e, dall’altra parte, ai rapporticon la banca o le banche incaricate di effettuare il pagamentointernazionale.OCSE Esprime la probabilità che il paese non onori il servizio del debitonel medio – lungo periodoI paesi sono classificati in 8 categorie da 0 a 7: 0 rappresenta unrischio trascurabile; 7 rappresenta il massimo livello di rischioOne or more othermultimodal transportdocuments

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Un documento di trasporto multimodale non deveespressamente indicare che la merce ivi indicata sarà consegnatasolo dietro presentazione di “one or more other multimodaltransport documents”, a meno che l’intero set del documentoemesso faccia parte della stessa presentazione dello stessocredito.Opzioni cilindriche a costozeroAttraverso tali opzioni è possibile ottenere strutture di coperturaa termine molto più elastiche: il tasso di cambio valido allascadenza non sarà unico ma sarà compreso tra un cambio minimoed un cambio massimo (c.d. corridoio), stabiliti al momento delcontratto.Opzioni esotiche o strategiestrutturateLe opzioni esotiche sono combinazioni di opzioni standard che,aggiungendo particolari condizioni a quelle standard,garantiscono la personalizzazione della strategia di copertura.Opzioni in cambi (o Opzionistandard)A differenza dei contratti a termine, le opzioni in cambi,consentono di mantenere aperta la possibilità di extra profitti,limitando il rischio di perdite alla somma del premio pagato.L'acquisto di una opzione in cambi equivale ad un'assicurazionecontro i movimenti sfavorevoli del mercato: si paga un premioper limitare il danno all'importo pagato in caso di movimentiavversi del cambio, partecipando illimitatamente a quellifavorevoli.Le opzioni possono essere di due tipi: call e put.Per call s’intende il diritto di acquistare un determinatoammontare di una divisa contro un'altra ad un determinatoprezzo (prezzo di esercizio o strike price), per consegna “entro”(tipo americano) o “ad una determinata scadenza” (tipoeuropea).Per put si intende il diritto di vendere un determinato ammontaredi una divisa contro un'altra ad un determinato prezzo (prezzo diesercizio o strike price), per consegna “entro” (tipo americano) o“ad una determinata scadenza” (tipo europea).Opzioni partecipatingforwardLe partecipating forward sono opzioni cilindriche particolarmenteindicate quando ci si aspetta una forte oscillazione del cambio, inquanto stabiliscono sempre un limite di perdita massima, maconsentono di partecipare ai movimenti favorevoli del mercato inmisura proporzionale al rischio di perdita che si è assunto. Ciòsignifica che mentre la cilindrica permette di partecipare al 100%ai movimenti favorevoli del cambio ma solo entro il corridoioprestabilito - la partecipating lo permette solo nella misurapercentuale contrattata, ma senza i limiti fissati dal corridoio.Tale struttura si ottiene combinando opportunamente acquisti e

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vendite di opzioni.Ordinante L'importatore chiede alla propria banca l'apertura del credito afavore del fornitore. Generalmente in questa fase l'istitutobancario richiede la sottoscrizione di un modulo che riporta itermini e le condizioni dell'operazione, secondo gli accordicontrattuali stipulati fra le parti.Per impegnarsi direttamente nei confronti del beneficiario labanca chiederà all'ordinante di costituire un deposito in denaro otitoli a garanzia dell'operazione oppure, se richiesta, vaglieràl'opportunità della concessione di un finanziamento.Espletate tutte le formalità la banca provvede all'emissione dellostrumento per l'apertura di credito e alla sua trasmissione ad unabanca che si trova nel Paese del venditore per la successivanotifica al beneficiario.Overdraft guarantee Garantisce il rischio di credito per linee di affidamento concessePagamento anticipato Il pagamento anticipato fornisce le maggiori garanzie e si consigliaal venditore in caso di fornitura di merce realizzata su commessa,qualora non si disponga di adeguate garanzie di solvibilità delcliente o ci si trovi nell’ambito di transazioni con Paesi a rischio.In caso di pagamento contestuale (“cash on delivery”, COD), ilvenditore può incaricare il proprio spedizioniere/vettore dieffettuare l’operazione ricevendo dall’acquirente(contestualmente alla consegna della merce) il pagamento incontanti, ma anche a mezzodi assegni di conto corrente, assegni circolari, cambiali tratte opagherò cambiari.Nell’ipotesi di pagamento a mezzo bonifico bancario si consiglia dicondizionare la consegna della merce al rilascio di attestazionebancaria di avvenuto pagamento incondizionato ed irrevocabileda parte dell’acquirente.Pagamento posticipato In caso di pagamento posticipato, il venditore si accolla tutti irischi (produzione e mancato o ritardato pagamento); si tratta,dunque, senz’altro, della modalità di pagamento più favorevoleall’acquirente ed occorre che il venditore si tuteli contro il rischiodi mancato pagamento stipulando idonea assicurazione dei propricrediti e/o pattuendo con l’acquirente uno strumento dipagamento che fornisca maggiori garanzie di buon finedell’operazione (ad esempio la lettera di credito confermata)ovvero prevedendo garanzie bancarie a copertura dei crediti.Indipendentemente dai tempi previsti per il pagamento, le partidovranno in ogni caso stabilire anche la forma con la quale ilpagamento dovrà essere effettuato; si propone, qui di seguito,uno schema delle principali forme di pagamento utilizzatenell’ambito del commercio internazionale.Payment Guarantee oPayment BondLa garanzia di pagamento (Payment Guarantee o Payment Bond)a prima richiesta è emessa dalla banca del compratore in favoredel venditore su domanda del compratore stesso. Nel caso in cuiil compratore non adempia alla propria obbligazione di

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pagamento nei tempi stabiliti nel contratto, la banca delcompratore si impegna in prima persona, per un determinatoperiodo di tempo, ad eseguire il pagamento al venditore asemplice richiesta di quest’ultimo. Si riporta un esempio trattodal Modello di contratto di vendita internazionale della Camera diCommercio Internazionale, pubbl. n. 556 parte B - Condizionigenerali, diclausola di pagamento assistita da garanzia bancaria aprima richiesta e/o lettera di credito: “Qualora icontraentiabbiano convenuto che il pagamento debba essereaccompagnato da una garanzia bancaria, ilCompratore dovràmettere a disposizione, almeno 30 giorni prima della datapattuita per la consegna o delladata d’inizio dell’eventualeperiodo di consegna concordato, una garanzia bancaria a primadomanda soggettaalle Regole Uniformi sulle Garanzie a Domandapubblicate dalla Camera di Commercio Internazionale ounalettera di credito standby soggetta alle regole sopracitate oalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai CreditiDocumentari,pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale, emesse inambedue i casi da una banca dibuona reputazione.”Performance bond Il Performance Bond- garanzia di buona esecuzione - è unostrumento che consente di dare maggior valore all’offerta,garantendo il committente circa la “buona esecuzione” delcontratto. E’ dedicato alle aziende che partecipano a gareinternazionali e/o che effettuano all’estero forniture oinstallazioni di impianti, macchinari, infrastrutture o altri lavori.Ha lo scopo di coprire gli eventuali inadempimenti contrattuali: labanca assume l’impegno irrevocabile a pagare ilcommittente/acquirente di un determinato importo che ècompreso generalmente tra il 10% ed il 20% del valore delcontratto nel caso di non conforme o non completa esecuzionedel medesimo da parte dell’appaltatore/venditore.Il Performance Bond, inoltre, subentra nelle gare d’appalto insostituzione del Bid Bond a seguito dell’aggiudicazione della garad’appalto ed ha di solito una durata piuttosto lunga in quanto,generalmente, resta valido fino all'esecuzione totale dei lavori oalla consegna della merce (collaudo finale o accettazionedefinitiva).Porto di destino In un “multimodal transport document”, se il credito richiede chela spedizione sia diretta in un porto, ilnome del porto didestino dovrebbe essere indicato nel campo dedicato al “port ofdischarge”.Il nome del porto di destino potrebbe anche essere riportato nelcampo “Place of final destination” (o indicazioni similari),riportando una “notation” che il porto di destino è quelloriportato nel “Place of final destination”.Quando la prima parte del trasporto, come da richiesta di uncredito, è via mare, è necessario indicare a “dated On boardnotation”.L’On board notation richiede, in sostanza, la presenza di quattroinformazioni nel documento di trasporto: che la merce è “shipped

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on board”, il nome della nave, il porto di partenza e la data dispedizione. Per esempio, Shipped on board Sea Pride from Naplesport, 16 May 2013.E’ necessario riportare l’On board notation nei casi indicati diseguito:Art. 19 UCP 600 ICC: Documento di trasporto che copre almenodue differenti modi di trasporto, quando la prima parte deltrasporto è marittima (shipment from a port)Art. 20 UCP 600 ICC: Bill of LadingArt. 21 UCP 600 ICC: Non-Negotiable Bill of LadingArt. 22 UCP 600 ICC: Charter Party Bill of Lading.Si ricorda che l’On board notation è anche richiesta quando lanave e/o il porto di partenza sono riportati come “intended”. Inquesto caso l’on board notation deve includere il nome della navee/o il porto di partenza.Quando il porto di partenza indicato nel credito è riportato come“place of receipt”, con spedizione via mare da quel porto, èrichiesta una “dated on board notation” con l’indicazione delporto di partenza indicato nel credito e il nome della nave “that isleaving that port”.Presentazione uniforme In inglese “Complying Presentation, presentazione conforme aitermini e alle condizioni del credito, alle disposizioni applicabili ealla prassi bancaria internazionale uniformePro soluto pro-soluto, ovverosia conrinuncia della banca o altrointermediario finanziario cessionario a rivalersi nei confrontidell’esportatore cedente (diversamente, non si ha la rimozionedel rischio relativo al credito ceduto).Procedimento europeo perle controversie di modestaScopo del suddetto procedimento in vigore dal 1° gennaio 2009, èagevolare l'accesso alla giustizia semplificando i procedimentirelativi a controversie transfrontaliere in materia civile eentitàcommerciale di modesta entità, riducendone altresì le spese.Riguarda le controversie civili e commerciali trasfrontaliere il cuivalore complessivo non superi 2000 euro, calcolato sulla basedelle domande giudiziali dell’attore e di quelle del convenuto invia riconvenzionale. Pertanto questo procedimento non èapplicabile e, se già iniziato, si trasforma in una causa ordinaria,qualora il valore della controversia superi i 2000 euro. Lasentenza del giudice di uno Stato membro che sia stata emessanel quadro di tale procedimento è riconosciuta ed applicata neglialtri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione diesecutività.Procedimento ingiuntivo inItaliaOltre alle forme di tutela previste dall’ordinamento comunitario,il diritto processuale italiano riconosce (solo dal 2002 conl’abrogazione del previgente divieto, tramite il summenzionato D.Lgs. 231/2002), la possibilità per il creditore avente sede in Italia

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di ottenere un’ingiunzione di pagamento in Italia contro undebitore straniero.Perché un’ingiunzione di pagamento possa essere pronunciata ènecessario che il credito fatto valere riguardi una somma liquidadi danaro o una determinata quantità di cose fungibili o il dirittoalla consegna di una cosa mobile determinata. Occorre inoltreche di tale credito si dia prova scritta. Naturalmente, l’ingiunzionedi pagamento nei confronti di un debitore straniero dovrà esserenotificata nello Stato del debitore medesimo; ciò che dovràavvenire nelle forme previste da eventuali convenzioni tra ilnostro Stato e lo Stato del debitore. Nell’ambito europeo, ancorauna volta, tale passaggio risulta semplificato.Inoltre, se dopo aver effettuato la notifica, il debitore nonprocede volontariamente al pagamento nei termini previsti, ilcreditore dovrà tentare il recupero coattivo del credito.Nel caso di un’ingiunzione di pagamento italiana contro undebitore straniero, tale fase c.d. di esecuzione forzata saràlimitata al territorio italiano e, quindi, il creditore dovrà valutarel’uso di tale strumento anche alla luce dell’effettiva disponibilitàdi beni del debitore straniero in Italia su cui poter esercitare taleazioneNaturalmente, la presente costituisce una panoramica nonesaustiva di alcune forme di tutela giudiziale per il recupero delcredito con controparti estere. La scelta del giudice competente edel tipo di procedimento da instaurare dovrà essere effettuataalla luce del caso specifico, verificando innanzitutto la presenza dieventuali clausole sulla giurisdizione competente nel contratto dacui deriva il credito ovvero nelle condizioni generali di vendita,ove esistenti, e valutando altresì, tra l’altro, la possibilità diesecuzione del provvedimento nel Paese del debitore.Pubblicazione ISBP 745 ICC La pubblicazione ISBP 745 ICC evidenzia come gli articoli dellaUCP 600 ICC devono essere interpretati e applicati per l’esamedei documenti nell’ambito dei crediti documentari (essendorelativa alla prassi, non è prevista una data di entrata in vigore).Prima di analizzare l’impatto della codifica della nuova prassi, èopportuno ricordare che l’art. 2 UCP 600 ICC riporta la seguentedefinizione di credito documentario: “Credito significa qualunquepattuizione irrevocabile, comunque denominata o descritta, checostituisce un impegno inderogabile della banca emittente dionorare una presentazione conforme.”La banca emittente, pertanto, è tenuta ad onorare unapresentazione dei documenti prescritti nel credito nella misura incui tali documenti costituiscano una presentazione conformea tre distinte fonti da considerarsi gerarchicamente:termini e condizioni del creditodisposizioni delle norme applicabili al credito (UCP 600 ICC)“International Standard Banking Practice” (ISBP).Registro ditrasferimento beniall’estero (Fiera)Le annotazioni riguardano sia l'invio dei beni ai locali della fieraall'estero, sia il ritorno in Italia degli stessi beni.

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Tali annotazioni devono essere effettuate in modo puntuale,idoneo a descrivere:- beni oggetto di movimentazione, con l'indicazione dellaloro natura, qualità e quantità (numero di esemplari opeso), o con l'indicazione dei numeri di serie o di altririferimenti specifici che li identifichino esattamente- la data in cui i beni vengono spediti o trasportati nelloStato membro in cui si tiene la fiera- la data del loro rientro nel territorio dello Stato- gli estremi dei documenti di trasporto relativi (es: D.D.T. -C.M.R.).Quanto alla compilazione del documento di trasportoeventualmente emesso ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.P.R. n.472/1996 (cosiddetto D.D.T. ), si sottolinea che lo stesso, essendoriferito a trasferimenti di beni che non implicano effetti traslatividella proprietà, deve indicare la causale del trasporto.Al riguardo, potranno essere utilizzate espressioni del tipo: "inviodi beni per esposizione presso la fiera di ........., in ........., delladurata di ......... giorni dal ......... al ..........".Non vi è poi alcun obbligo di compilazione dei modelli Intrastatper i beni destinati a rientrare dalla fiera.La circolare ministeriale n. 13 del 23 febbraio 1994 specifica,infatti, nel paragrafo 15.1 che, per i beni inviati per fiere emostre, "gli elenchi riepilogativi devono essere compilati, aglieffetti fiscali e statistici, solo in caso di cessione o acquisto deibeni e con riferimento al periodo di registrazione della relativafattura".Il registro di cui all'art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993,regolarmente annotato, funge anche da valido strumento pervincere le presunzioni di cessione e di acquisto di beni di cui alD.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, con cui è stata completamenteriordinata l'intera disciplina delle presunzioni in materia di I.V.A.con la conseguente sostituzione delle regole contenute nelprevigente art. 53 del D.P.R. n. 633/1972.Proprio in merito a tale funzione, potrebbero sorgere perplessitàin capo agli operatori nazionali sull'applicabilità o menodell'intero impianto normativo del D.P.R. n. 441/1997, compresala facoltà ivi prevista agli artt. 1, comma 5 (per le presunzioni dicessione) e 3, comma 2 (per le presunzioni di acquisto), diutilizzare, in alternativa al registro, i documenti di trasportoregolarmente annotati con la corretta causale.Si tratta, in sostanza, di stabilire se, analogamente a quantoprevisto dalla normativa interna ordinaria, può essere omessa latenuta del registro anche per i movimenti dei beni a titolo nontraslativo della proprietà tra Stati membri comunitari.Al riguardo, in assenza di prese di posizioni chiare sull'argomentoda parte dell'Amministrazione finanziaria, si ritiene, in viainterpretativa, che il predetto registro previsto dall'art. 50,comma 5, del D.L. n. 331/1993 debba comunque essere istituitoe questo per una serie di motivazioni.

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In primo luogo, si rileva come l'art. 56 del D.L. n. 331/1993contenga una norma di rinvio alle disposizioni di cui al D.P.R. n.633/1972, ma solo per quanto non è diversamente disposto nellostesso decreto sull'I.V.A. comunitaria.Tale disposizione, più volte richiamata nella circolare ministerialen. 13 del 23 febbraio 1994, è stata usata dall'interpreteministeriale per confermare l'applicazione di norme ordinariecontenute nel decreto I.V.A. anche nell'ambito specifico delleoperazioni intracomunitarie.Da ciò è lecito desumere come la disciplina istituita con il D.L. n.331/1993 abbia la natura di normativa speciale, con regoleproprie applicabili anche in deroga alla legislazione ordinaria.In tale ottica, la disposizione di cui all'art. 50, comma 5, del D.L. n.331/1993 rappresenta la norma specifica prevista per lemovimentazioni di beni in regime sospensivo in ambitocomunitario.Inoltre, occorre sottolineare come siano specifiche anche leipotesi ivi indicate, mediante un diretto richiamo ai trasferimentidi beni di cui all'art. 38, comma 5, lett. a), dello stesso decreto.Il predetto art. 50, comma 5, non prevede modalità alternativealla tenuta del registro, limitandosi a stabilirne l'obbligo.In secondo luogo, si ritiene che le finalità sottese all'istituzionedel registro, considerate dal legislatore con il D.L. n. 331/1993,non siano in via principale quelle dell'identificazione di unostrumento idoneo a vincere le presunzioni di cessione e diacquisto, quanto, piuttosto, quelle di fornire un valido supportoper controllare i movimenti di beni nell'ambito del territoriocomunitario soprattutto alla luce della caduta delle barrieredoganali.Tali finalità sono le stesse poste alla base dell'istituzione deimodelli Intrastat, nella costruzione di un quadro complessivo edarticolato di monitoraggio dei trasferimenti di beni.Sulla base di tali considerazioni, si ritiene opportuno, in viainterpretativa, quantomeno a fini prudenziali, istituire l'appositoregistro di cui all'art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993 per itrasferimenti di beni inviati in fiere tenute in Paesi comunitari, edannotare su di esso esclusivamente le movimentazioni cheavvengono fra Stati membri della U.E.Regolamento Comunitariodi RomaNell’ambito del Regolamento comunitario Roma I, per leobbligazioni derivanti dai sistemi di pagamento si ritieneapplicabile il criterio generale del diritto del Paese ove ha sede laparte che effettua la prestazione caratteristica, a meno che peruno specifico strumento non si rientri nelle previsioni specifichein materia; ci si può riferire ad esempio in alcuni casi anche alleprestazioni di servizi disciplinati dalla legge del luogo in cuisono svolti i servizi (art. 4) e ai trasferimenti ed alle cessioni dicrediti (art. 14) disciplinati dalla legge che si applica al contratto.Ciò fermo restando che il Regolamento Roma I prevede altresì

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regole specifiche per i contratti di trasporto (art. 5), i contratticonclusi con i consumatori (art. 6), i contratti di assicurazione (art.7), i contratti individuali di lavoro (art. 8).Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento CE Roma I “sonoespressamente escluse le obbligazioni derivanti da cambiali,assegni, vaglia cambiari e da altri strumenti negoziabili, nellamisura in cui le obbligazioni derivanti da tali altri strumentirisultano dal loro carattere negoziabile”. Pertanto il giudiceitaliano dovrà riferirsi alle proprie norme di diritto internazionaleprivato (Legge 281/95) ed alle convenzioni internazionaliapplicabili.Retention money bond Garantisce il pagamento del saldo contrattualmente pattuito alcompletamento della fornitura o dei lavoriRimesse dirette Strumenti di incasso e pagamento semplici, quali bonifici, assegnietc.Rimesse documentate Servizio incasso di documenti/effetti/assegni basato su unmandato di incasso di documenti commerciali o finanziari che ilvenditore conferisce alla bancaRischio commerciale Il rischio commerciale è legato invece alla solvibilità ed affidabilitàdei clienti ed al credito che il venditore concede a questi ultimisenza la garanzia di ottenere il pagamento dovuto alle scadenzeconcordate. Al fine di ridurre tale rischio, occorre verificare,prima di tutto, la solvibilità ed affidabilità del cliente e definirecontrattualmente una forma di pagamento adeguata, tenendoanche conto delle caratteristiche (culturali, giuridiche,commerciali, politiche) del Paese estero. Si può altresì prenderein considerazione la possibilità di ottenere idonee garanzie daldebitore ovvero stipulare apposite polizze assicurative acopertura del detto rischio.Rischio di cambio Il rischio di cambio sussiste, sia per il venditore che perl’acquirente, in caso di contratti stipulati in valuta estera Ai sensidella legge italiana, se il pagamento deve avvenire in Italia, ildebitore ha facoltà di scelta fra la divisa estera stabilitacontrattualmente e l’euro (art. 1278 codice civile), salvo che siastata pattuita la clausola “effettivo” o altra equivalente (art. 1279codice civile); in tal caso, il debitore dovrà obbligatoriamenteeffettuare il pagamento nella moneta pattuita contrattualmentea meno che si tratti di moneta non avente corso legale in Italia eper il debitore non sia possibile procurarsi tale moneta almomento della scadenza del pagamento. Trattandosi di contrattiinternazionali, criteri analoghi sono stabiliti nei c.d. PrincipiUnidroit, versione 2004 (art. 6.1.9 Moneta di pagamento)applicabili soltanto ove richiamati contrattualmente, peresempio, a seguito della partecipazione ad aste o appaltiindettida committenti esteri. Tale rischio si concretizza, in sostanza,quando il valore del corrispettivo concordato in sede contrattualenon coincide con il corrispettivo versato all'atto del pagamento acausa di una variazione del valore della moneta utilizzata per laregolazione del rapporto. Anche questo rischio può essere ridottoo coperto integralmente attraverso finanziamenti in valuta o altri

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strumenti di tipo assicurativo, bancario e finanziario.Rischio di produzione Si parla di rischio di produzione ogni qualvolta l’imprenditoremette in produzione i propriprodotti senza la garanzia di poterrecuperare, in tutto o in parte, i relativi costi. Il rischiosi verifica aseguito di ragioni legate, soprattutto, a: decisioni presedall’acquirente (adesempio, revoca o sospensione dell’ordine omancato ritiro della merce); mutatecondizioni economicofinanziariedell’acquirente o del Paese di destinazione;variazionidei costi di produzione.Per tenere sotto controllo o limitare tali rischi, potrebbeessereopportuno, per l’esportatore, prevedere forme dipagamento almeno in parte anticipato.Ove ciò non fosse possibile, è comunque consigliabile cautelarsi,in sede di negoziazionedel contratto, prevedendo, ad esempio,limiti alla facoltà di revoca o sospensionedell’ordine da partedell’acquirente, eventualmente rafforzati da clausole penali;identificazione e limitazione dei casi di forza maggiore checonsentano all’acquirente dinon adempiere; facoltà del venditoredi non dar corso alla fornitura qualora vengameno, in tutto o inparte, la garanzia costituita dalla capacità economicadell’acquirentee/o del sistema economico nel quale quest’ultimosi trova ad operare, oltre che clausole di variazione del prezzolegate alla eventuale variazione dei costi di produzione.Rischio giuridico In una transazione internazionale è importante non dare nulla perscontato e definire conmolta precisione le condizioni contrattuali,ivi compresi i termini di pagamento,utilizzando la terminologiaappropriata in una lingua comprensibile per entrambe leparti(inutile ricordare che spesso si tratta della lingua inglese). Alfine di evitare o ridurre irischi di diversa interpretazione deitermini contrattuali, è molto utile fare riferimento,richiamandoleespressamente nel contratto, a norme ed usi uniformiinternazionali qualiad esempio quelli elaborati dalla Camera diCommercio Internazionale (Parigi) e far usodi modelli di contrattiinternazionali, predisposti da associazioni di categoria o CamerediCommercio, sperimentati ed affidabili dal punto di vista giuridicolinguistico.Ciò cherisulta, comunque, fondamentale è la clausolacontrattuale con la quale si conviene lalegge applicabile ed ilgiudice competente a decidere in caso di controversia,senzadimenticare che, anche qualora vengano definiti tutti gliaspetti contrattuali (ivi inclusi lalegge applicabile ed il forocompetente) può comunque accadere, in una minoranza dicasi,che una o più disposizioni del contratto o il contratto stessorisultino invalidi sullabase di norme imperative applicabili inmateria; occorre dunque tenere presente il quadro giuridico incui il rapporto si inserisce nella sua interezza.Rischio Paese Tale rischio si verifica qualora il pagamento o la transazione ingenere non venganoeffettuati poiché il Paese della parte chedeve effettuare il pagamento non è in grado, persvariati motivi(economici, finanziari, politici ma anche legati a guerre o disastri

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naturali),di far fronte agli impegni finanziari assunti dal “sistema”nei confronti di soggetti nonresidenti. Una delle soluzioni possibiliin questo caso è la stipula di una polizza assicurativa a coperturadi questo rischio, statisticamente meno frequente, ma assaipericoloso.Riserva di proprietà Contrattualmente, sarebbe anche possibile cautelarsi contro ilrischio che l’insolvenza totale o parziale del cliente impedisca alvenditore di recuperare il bene consegnato e del quale ilvenditore, a seguito della vendita, non risulti più titolare. Tramitela clausola di riserva di proprietà le parti infatti stabilisconoespressamente che la merce rimane di proprietà del venditoresino al pagamento integrale del prezzo da parte del compratore,legittimando così la richiesta da parte del venditore di riprenderepossesso del bene oggetto della vendita.La disciplina di tale clausola varia da ordinamento a ordinamentoe, se il bene deve essere recuperato coattivamente all’estero,l’efficacia della clausola potrà dipendere, ad esempio, in caso diinsolvenza dell’acquirente, anche alla legge del Paese in cui ilbene si trova.Riserve Le riserve bancarie di fatto impediscono nella maggior parte deicasi il corretto utilizzo del credito documentario. La consegna deidocumenti alla banca, che deve essere preceduta da un controllorigoroso della loro rispondenza formale alle disposizioni, va fattanei termini di validità del credito, richiedendo su una copia dellalettera di trasmissione un timbro di protocollo che attesti data edora nella quale i documenti sono stati consegnati. Ogni banca hamassimo cinque giorni lavorativi, successivi al giorno dipresentazione, per controllare e stabilire se una presentazione èconforme.Ritardo nel pagamento einteressiPer tutelarsi contro il ritardato pagamento del cliente, èconsigliabile indicare contrattualmente gli interessi di mora (diregola superiori ai tassi correnti di mercato, ma in modo da nonpenalizzare il venditore che si finanzi mediante ricorsoall’indebitamento bancario). E’ bene che nel contratto sia previstal’applicazione automatica degli interessi di mora a partire dalladata entro la quale l’acquirente deve eseguire il pagamento. Sievidenzia che l’applicabilità di tale clausola in alcuni ordinamentipuò essere esclusa o limitata qualora la misura di tali interessi siaritenuta eccessiva.A livello comunitario, la direttiva 2000/35/CE, di cui è indiscussione una revisione, ha introdotto una disciplina minimacomune tra gli Stati membri dell’UE finalizzata alla lotta contro iritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra le impresee tra imprese e pubbliche amministrazioni. Tale disciplinaprevede che, in assenza di accordo tra le parti, il pagamentoavvenga entro trenta giorni dalla data della fattura o dallaconsegna (se la fattura è antecedente) e che dalla stessa datasiano dovuti i relativi interessi. Il tasso minimo degli interessi per

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il ritardo, che gli Stati membri devono adottare nelle lororispettive legislazioni, è pari al saggio d'interesse del principalestrumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europeaapplicato alla sua più recente operazione di rifinanziamentoprincipale effettuata il primo giorno di calendario del semestre inquestione, maggiorato di sette punti percentuali. Restacomunque la possibilità per gli operatori di pattuire e richiedere ilpagamento con tassi di mora maggiori.Sempre a livello comunitario, si segnalano tre diverse proceduregiudiziarie in materia civile e commerciale in vigore tra gli Statimembri dell’UE (ad eccezione della Danimarca) che si vanno adaggiungere alle rispettive procedure nazionali e che, al ricorreredi particolari condizioni, possono agevolare il recupero di creditidi modesta entità o giudizialmente accertati o non contestati.SEPA e IBAN Nei paesi industrializzati ed in particolare nell’area unica deipagamenti in euro (in sigla, SEPA, single euro payments area) a cuipartecipano 31 paesi (i 15 paesi che hanno adottato l’euro, più i12 paesi che non l’hannoadottato come moneta unica ed altri 4paesi: Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein), ilpagamentomediante bonifico bancario è facilitato dall’utilizzodell’IBAN insieme al BIC Code (Bank Identification Code)edall’esistenza di norme comunitarie uniformi che disciplinano ilservizio e stabiliscono tempi e costi massimiper tali operazioni(costi che nella SEPA sono gli stessi per bonifici sia nazionali siainternazionali). Ad oggi,uno degli ultimi atti normativi comunitaritesi all’uniformazione dei sistemi di pagamento è costituitodalladirettiva “Payment Services”, 2007/64/CE, di cui era previstoil recepimento nei singoli ordinamenti nazionalientro il 1°novembre 2009. In Italia la direttiva è stata attuata con decretolegislativo n. 11 del 27/01/2010.Silent confirmationCon il termine silent confirmation si intende la conferma di unalettera di credito da parte di un istituto bancario o finanziarioesterno al credito in assenza di specifica richiesta/autorizzazionedella banca emittente. Ricorrendo a tale strumento, il venditore sigarantisce contro il rischio insolvenza banca emittente e il rischioPaese, che vengono trasferiti direttamente all’operatore con cuiha stipulato il contratto di silent confirmation.La silent confirmation potrebbe, inoltre, anche coprire il rischio dicontestazione sui documenti per riserve pretestuose sollevatedalla banca emittente.Stand by letter of creditGaranzia bancaria a prima domanda con la quale una banca(banca emittente) si impegna, per un periodo determinato edentro un importo massimo prestabilito, ad eseguire il pagamentoin favore di un esportatore (beneficiario) a semplice richiestascritta di quest’ultimo, contenente l’attestazione chel’importatore (ordinante), non ha provveduto al regolarepagamento delle obbligazioni contrattualmente pattuite. Lalettera di credito stand-by, quindi, si differenzia da un normale

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credito documentario, in quanto non è strumento di pagamento,ma uno strumento di garanzia ed ha la funzione di tutelarel’esportatore contro il rischio di inadempienza della controparte;per questo motivo l’adempimento del beneficiario non èfinalizzato ad accertare la spedizione delle merci, ma il mancatopagamento del compratore. La Lettera di Credito Stand-by, inrealtà, può essere considerata uno strumento di pagamentosussidiario in quanto legato ad una forma di pagamentotradizionale, che non offre adeguata tutela al venditore (bonificobancario, rimessa diretta di assegno); essa, tuttavia, consente alvenditore di ottenere lo stesso grado di sicurezza offerto dalcredito documentario, ma a fronte di costi inferiori, in quanto lacommissione di utilizzo è dovuta solo nell’ipotesi in cui la garanziavenga escussa. A seguito dell’apertura della lettera di creditostand-by, i rapporti continuano a svolgersi direttamente tracompratore e venditore, con il ricorso ai tradizionali strumenti dipagamento. Qualora alla scadenza il debitore non adempia allapropria obbligazione, il venditore/beneficiario attiverà la StandBy, presentando la richiesta di escussione alla banca garante,accompagnata dai documenti richiesti che generalmenteconsistono in una dichiarazione di mancato pagamento e nellafattura inevasa. Se, invece, il compratore paga regolarmente, lastand by non verrà mai attivata e conseguentemente allascadenza della garanzia, l’impegno si estinguerà naturalmente. Lacaratteristica fondamentale della Lettera di Credito Stand-byrisiede nella sua astrattezza: l’impegno della banca emittente,infatti è assolutamente indipendente dalla validità giuridica delcontratto commerciale stipulato tra esportatore ed importatore.In sostanza, pur nascendo dal contratto commerciale, la Stand-byè un contratto a se stante e l’obbligo di pagamento della banca,subordinato all’inadempimento del debitore/ordinante, è legatoesclusivamente alla consegna da parte del creditore/beneficiariodi documenti conformi, secondo quanto prescritto nella stessalettera di credito. L’uso della stand-by è particolarmente indicatonelle transazioni commerciali aventi ad oggetto materie prime(c.d. commodities) o merci deperibili, a differenza del creditodocumentario dove la determinazione nei documenti dellecaratteristiche distintive del manufatto assume rilevanza ai finidel pagamento. Alle lettere di credito Stand-by si applicanoparzialmente le NUU (Norme ed Usi Uniformi) n. 500 del 1993,come richiamato dall’art. 1, in quanto esse presentano ilmedesimo impianto normativo dei crediti documentari. Esiste,inoltre, un ulteriore riferimento per le Stand-by, le ISP 98(International Stand-by Practice), pubblicate dalla CCI su richiestadelle banche americane, che riflette la prassi adottata da questeultime in tali operazioni (Pubbl. n. 590). Tuttavia, essendo le NUU50093 ampiamente consolidate in Europa, le ISP 98 sono pococonosciute e, quindi, non vi trovano alcuna applicazione.Mentre con la lettera di credito la banca che l’ha emessa assumedirettamente l’impegno di eseguire il pagamento, con la lettera di

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credito stand by l’impegno di eseguire il pagamento (ad esempio,mediante bonifico) rimane a carico del compratore e la bancapaga al venditore solo se il venditore dichiara che il compratore èinadempiente, analogamente a quanto avviene per le garanziebancarie.La lettera di credito stand by (o stand by letter of credit), soggettaalle norme internazionali predisposte dalla Camera di CommercioInternazionale (sempre da richiamarsi per iscritto nell’appositotesto stabilito tra le parti e sempre che esse risultino applicabilinel Paese del beneficiario), è infatti non tanto uno strumento dipagamento, quanto piuttosto una particolare forma di creditodocumentario avente funzione di garanzia del pagamentoconcordato tra il venditore ed il debitore – acquirente. Insostanza, si tratta di una garanzia autonoma richiesta dal debitorealla propria banca e rilasciata dalla banca a favore del venditore(beneficiario), con cui la banca si impegna adeseguire ilpagamento di una determinata somma nel caso in cui ildebitore/ordinante risulti inadempiente all’obbligo di pagamentoda effettuarsi con altri mezzi – normalmente non garantiti. Lalettera di credito stand by può essere utilizzata anche nel caso diforniture ripetitive ma non regolari, per coprire la massimaesposizione che in qualsivoglia momento il venditore beneficiariopuò avere nei confronti dell’acquirente ordinante.La lettera di credito stand by semplifica la gestionedell’operazione perché solo in caso di inadempimento delcompratore all’obbligo di pagamento, il venditore potrà esigerel’importo del credito documentario contro presentazione deidocumenti convenuti precedentemente con il debitore(generalmente fattura e dichiarazione del venditore diinadempimento dell’acquirente) ed ottenere così il pagamento daparte della banca.Star del credere Lo star del credere è rappresentata da una garanzia unilaterale dipagamento, vale dire un contratto (extra credito documentario)con cui un soggetto, di solito una banca, si assume l’impegno acoprire il rischio insolvenza banca emittente e rischio paese. Adifferenza della silent confirmation, la banca che emette lagaranzia sotto forma di star del credere, sarà la stessa bancadesignata che compare nella lettera di credito.Dopo aver attentamente valutato lo "standing" della bancaemittente e la situazione del paese in cui essa opera, la bancadesignata - proponendo al venditore lo star del credere - diventadi fatto la banca confermante seppur extra credito documentario.Ricorrendo a tale strumento il beneficiario è garantito non solocontro il rischio insolvenza banca emittente e rischio paese, maanche contro il rischio tecnico del controllo documentale. Labanca designata con il contratto dello star del credere si assume,infatti, anche il rischio della verifica dei documenti, in quantopagherà il beneficiario a presentazione di documenti conformi.Straight Se un credito richiede la presentazione di un documento ditrasporto multimodale “straight” (per es. “consigned to - named

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entity)”), il documento non deve contenere indicazioni come “toorder” o “to order of” che precede la “named entity”, ol’espressione “or order” che segue la “named entity”.Se un documento di trasporto multimodale è emesso “to order” o“to order of the shipper” deve essere girato a cura dello shipper.La girata può essere effettuata da una “named entity” per contodello shipper (made for [or on behalf of] the shipper).Titolo di credito negoziabile Bill of Lading che si presta pertanto al trasferimento a terzi deidiritti dispositivi sulle merci attraverso la girataTitolo esecutivo europeo Le decisioni giudiziarie, le transazioni giudiziarie e gli atti pubblicirelativi a crediti noncontestati che rispettino determinati requisitipossono circolare liberamente tra gli Stati comunitari (adeccezione della Danimarca). Il titolo esecutivo europeo è infattiriconosciuto nello Stato membro dove il creditore deve procedereall'esecuzione forzata senza che sia necessario alcun riesame ocertificazione della decisione originata in un altroStato membro. Tale misura agevola in sostanza l’esecuzione nelloStato del debitore delle decisioni favorevoli al creditore.In base al Regolamento CE 44/2001, infatti tale giudice puòessere quello scelto dalle parti nel contratto o, se manca taleindividuazione, quello del luogo in cui la prestazione deve essereeseguita, o ancora il giudice del luogo in cui ha domicilio ilconvenuto in giudizio. In mancanza di indicazione espressa delluogo in cui la prestazione di pagamento deve essere adempiuta(se presso il domicilio del creditore o quello del debitore), taleindividuazione sarà compiuta dal giudice adito tenendo contodella legge applicabile al rapporto. Per evitare ogni incertezza inmerito, è dunque sempre consigliabile indicare in contratto, oltrealla legge applicabile, anche il giudice (o l’arbitro) competente e,con specifico riferimento ai pagamenti internazionali, indicare ilPaese in cui deve avvenire il pagamento.Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i creditinon contestati applicabile dal 21 ottobre 2005Titolo frazionabile Su richiesta dello shipper, è possibile “frazionare” la polizza dicarico in tanti ordini di consegna (delivery orders), a seconda diquanti saranno i destinatari della merce.Titolo rappresentativo dellemerciTitolo che consente al suo legittimo possessore il ritiro delle mercia destino su presentazione dell'originale del titolo stessoTop Speed 55,80 km/h consente di viaggiare fra la Cina e la California in soli4 giorniTrasbordo Una Bill of Lading indicante che il trasbordo sarà o potrà averluogo è accettabile anche se il credito proibisce i trasbordi a pattoche la merce viaggi in un container, trailer or LASH (LighterAboard SHip) barge, come indicato nella Bill of Lading (unaclausola nella B/L attestante che il carrier si riserva il diritto ditrasbordare non sarà presa in considerazione).Trasporto multimodale La diffusione del trasporto multimodale avviene con

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l’introduzione dei containers avvenuta negli Stati Uniti negli anni’50. Eseguendo, infatti, un trasporto “door to door” a mezzo dicontainers (o di altra unità di carico) si realizza un trasportomultimodale. Nel 1980 fu approvata la Convenzione delle NazioniUnite sul trasporto multimodale internazionale, che, però, non èentrata in vigore in quanto non si è ancora raggiunto il previstonumero minimo di ratifiche da parte degli Stati.In tale attesa l'UNCTAD e la Camera di Commercio Internazionale(ICC) hanno elaborato un insieme di norme di natura negoziale,valide cioè solo se sottoscritte dalle parti, destinate ad essereintrodotte nei singoli contratti di trasporto multimodale: le“UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents”.Trust receipt Il trust receipt consente all’acquirente di prendere in consegna ibeni ma la banca che finanzia l’operazione mantiene la proprietàdegli stessi; pertanto, l’acquirente si impegna a detenerli pertutta la durata del finanziamentoUCP 600 ICC Le UCP 600 ICC dedicano alla Bill of Lading l’art. 20. Una Bill ofLading, comunque denominata, deve: riportare il nome delcarrier ed essere firmata “by the carrier or a named agent for oron behalf of the carrier, or the master or a named agent for or onbehalf of the master.“ Qualsiasi firma del carrier, del master odell’agente deve essere identificata come tale. Se firma unagente, è necessario indicare se l’agente firma per conto delcarrier o per conto del master; indicare che “the goods have beenshipped on board a named vessel at the port of loading stated inthe credit”, a mezzo di una indicazione prestampata o una “onboardnotation” che riporti la data in cui la merce è stata“shipped on board”; indicare la spedizione dal porto di partenzaal porto di destinazione indicati nel credito essere costituito da undocumento di trasporto in un unico originale o, se emesso in piùoriginali, dal set completo, come riportato nel documento ditrasporto; indicare i termini e le condizioni del trasporto o farriferimento a una fonte esterna che faccia riferimento a talitermini e condizioni (il contenuto dei termini e delle condizioninon dovrà essere esaminato dalle banche).