Titoli Di Credito (Seminario completo)

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Cessione del credito e titoli di credito. I titoli di credito nascono per risolvere alcuni inconveniente creati dalla disciplina della cessione ordinaria dei crediti: detti inconvenienti rendono difficile la circolazione del credito. Considerata la disciplina della cessione del credito, i crediti hanno una circolazione limitata: fanno un passaggio dal cedente al cessionario, ma è difficile che ne facciano di ulteriori. E in economia, la ricchezza più circola e più crea ricchezza. I titoli di credito nascono per agevolare la creazione di un mercato dei crediti, rendendo più facile acquisto e disposizione di posizioni creditorie. Partiamo dagli aspetti problematici della disciplina della cessione dei crediti: art.1260 1 cc. Rappresentiamo il meccanismo: tra due soggetti è intercorso un rapporto causale, di compravendita per esempio: B (compratore) ha acquistato mele da C (venditore). B chiede a C di fargli credito: si configura un debito. Secondo il diritto privato comune, il venditore C, per evitare di aspettare e per esigenze di liquidità, può cedere il proprio credito verso B ad un terzo che diventa quindi cessionario del credito. B diventa debitore ceduto, C creditore cedente. Qual è il problema? Ce ne sono due: 1. per il cessionario. Il cessionario rimane esposto a tutte le eccezioni che il debitore ceduto avrebbe potuto opporre al creditore cedente (cioé motivati rifiuti di pagare): qualunque vizio nel rapporto debitore-creditore originario (/fondamentale) può comportare un mancato pagamento – regola della comunicabilità delle eccezioni 2 . Ne consegue, che più si va avanti con le 1 ) Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge . Le parti possono escludere la cedibilità del credito ; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione. 2 Per esempio, un'eccezione di nullità del rapporto fondamentale; eccezione di annullabilità del contratto fondamentale; lo stesso contratto potrebbe essere rimasto ineseguito, quindi eccezione di inadempimento o di risoluzione del contratto; il contratto magari è soggetto a rescissione etc; c'è un patto de non petendo nel rapporto fondamentale, cioè il cedente si è impegnato a non chiedere il

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Roma III - Prof G.Fortunato

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  • Cessione del credito e titoli di credito.

    I titoli di credito nascono per risolvere alcuni inconveniente creati dalla disciplina della cessione ordinaria dei crediti: detti inconvenienti rendono difficile la circolazione del credito. Considerata la disciplina della cessione del credito, i crediti hanno una circolazione limitata: fanno un passaggio dal cedente al cessionario, ma difficile che ne facciano di ulteriori. E in economia, la ricchezza pi circola e pi crea ricchezza.

    I titoli di credito nascono per agevolare la creazione di un mercato dei crediti, rendendo pi facile acquisto e disposizione di posizioni creditorie.

    Partiamo dagli aspetti problematici della disciplina della cessione dei crediti: art.12601

    cc. Rappresentiamo il meccanismo:

    tra due soggetti intercorso un rapporto causale, di compravendita per esempio: B (compratore) ha acquistato mele da C (venditore). B chiede a C di fargli credito: si configura un debito.

    Secondo il diritto privato comune, il venditore C, per evitare di aspettare e per esigenze di liquidit, pu cedere il proprio credito verso B ad un terzo che diventa quindi cessionario del credito. B diventa debitore ceduto, C creditore cedente.

    Qual il problema? Ce ne sono due:

    1. per il cessionario. Il cessionario rimane esposto a tutte le eccezioni che il debitore ceduto avrebbe potuto opporre al creditore cedente (cio motivati rifiuti di pagare): qualunque vizio nel rapporto debitore-creditore originario (/fondamentale) pu comportare un mancato pagamento regola della comunicabilit delle eccezioni2. Ne consegue, che pi si va avanti con le

    1

    ) Il creditore pu trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del

    debitore, purch il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato

    dalla legge .

    Le parti possono escludere la cedibilit del credito; ma il patto non opponibile al cessionario,

    se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

    2Per esempio, un'eccezione di nullit del rapporto fondamentale; eccezione di annullabilit del contratto fondamentale; lo stesso contratto potrebbe essere rimasto ineseguito, quindi eccezione di inadempimento o di risoluzione del contratto; il contratto magari soggetto a rescissione etc; c' un patto de non petendo nel rapporto fondamentale, cio il cedente si impegnato a non chiedere il

  • cessioni del credito, pi aumentano le eccezioni opponibili!

    2. Secondo problema. Sappiamo che un meccanismo di agevolazione del mercato stato il possesso di buona fede vale titolo (11533). Qual il problema giuridico? La regola del possesso di buona fede vale per i beni mobili non per i crediti: un credito acquisito da chi non ne era titolare il nulla, e non c' tutela oltre forse un risarcimento danni.

    Apriamo una parentesi su come viene effettuata la cessione del credito e come la si pu rendere opponibile. Per i beni mobili abbiamo sistemi di opponibilit dell'acquisto previsti dalla legge, tra questi quello ex articolo 11554. Detto metodo di opponibilit dell'acquisto evidenzia come un conto la priorit del contratto (nel senso che non prevale il primo che ha concluso il contratto stessa logica della trascrizione per i beni immobili), un conto la priorit dell'adempimento materiale o formale necessario a rendere opponibile il contratto.

    Il problema appunto che i crediti non sono suscettibili di possesso. La prassi prima e il legislatore poi, hanno creato allora un altro metodo: la cessione (che va conclusa oralmente ad substantiam, richiedendosi la forma scritta ad probationem) un contratto che va reso opponibile mediante notificazione al debitore ceduto o sua accettazione. Si tratta di due adempimenti utili a opporre la cessione a due diversi ordini di soggetti. Chi?

    Articolo 1264

    Articolo 12655

    pagamento mai, o solo a scadenza del credito; addirittura possono essere opposte anche eccezioni che non attengono direttamente al rapporto fondamentale, pensiamo all'eccezione di compensazione (per questa eccezione c' un limite di opponibilit all'art.1248)!

    3Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne proprietario, ne acquista la propriet mediante il possesso, purch sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della propriet. La propriet si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi la buona fede dell'acquirente.

    Nello stesso modo si acquistano diritti di usufrutto , di uso e di pegno .

    4Nel caso in cui vi fossero pi acquirenti dallo stesso dante causa, tra questi prevale colui che abbia acquistato il possesso. L'articolo risolve il problema della pluralit delle compravendite dal medesimo dante causa.

    5Di nuovo vale il criterio della priorit della notificazione o dell'accettazione. I terzi sono gli acquirenti del medesimo credito dal medesimo dante causa, i terzi creditori pignoranti del cedente in

  • Il legislatore risolve il tema dell'opponibilit avvalendosi del criterio della priorit della notificazione al debitore ceduto o dell'accettazione del debitore ceduto. Queste sono le formalit per rendere opponibile la cessione del credito (per la validit non serve accettazione6, come normalmente per cessione del contratto).

    Non c' bisogno di trattare anche il tema delle garanzie ovvero di ricordare che il cedente in linea di principio non garantisce al cessionario che il debitore ceduto adempier. Il cedente cede il credito, se il ceduto non adempie un problema del cessionario, salvo che il cedente abbia garantito per la solvenza del ceduto (e il cessionario potr rifarsi sul cedente). questa la differenza tra cessione pro soluto (non c' garanzia di solvenza) e cessione pro solvendo. Per esempio, per lo sconto bancario vale il principio pro solvendo.

    La cessione normalmente pro soluto, il cedente per sempre tenuto a garantire il nomen verum del credito, ovvero che il credito esista.

    Possiamo finalmente effettuare un confronto diretto tra cessione del credito e disciplina dei titoli di credito. Torniamo ai due inconvenienti della cessione che vengono risolti, per i titoli di credito, dagli articoli 1993 e 1994:

    Articolo 1993 risolve il problema relativo alle eccezioni opponibili, inverte completamente la regola della comunicabilit delle eccezioni. Introduce il principio dell'autonomia in sede di esercizio autonomia significa che la posizione dell'acquirente di un titolo di credito, possessore qualificato, autonoma rispetto alla posizione del venditore7.

    Nei titoli di credito, un soggetto decide di obbligarsi cartolarmente nei confronti di un altro,

    emette dunque in circolazione un documento8, un titolo cartaceo, a favore di un altro soggetto. Immaginiamo l'esempio pi semplice, quello del vaglia cambiario (o pagher cambiario o cambiale diretta): qui il venditore l'emittente che emette un titolo di credito a favore del primo possessore o prenditore. Il prenditore, se non vuole aspettare la scadenza del titolo per ricevere

    denaro, pu decidere di alienare il titolo di credito ad altri soggetti, acquirenti o giratari9 (nella

    relazione al medesimo credito ceduto.

    6Quando debitore la PA, serve accettazione senn la cessione non valida.

    7Venditore che a seconda dei casi potr essere: emittente del titolo di credito oppure il trattario accettante.

    8Dove si ha dematerializzazione non si ha pi titolo di credito ma strumento finanziario.

    9Titolo utile solo per titoli all'ordine o titoli nominativi, che circolano per girata.

  • cambiale) o possessori qualificati.

    Il debitore non pu quindi opporre al terzo acquirente le eccezioni (personali) derivanti dai rapporti personali tra il debitore stesso e il primo prenditore. Il terzo acquirente sa di essere protetto: il titolo potr quindi avere una larga circolazione.

    Detto tutto questo per, l'articolo 1993 la fa un po' pi complessa: il legislatore distingue tra eccezioni reali10 e eccezioni personali11.

    Le eccezioni reali, ovvero opponibili a tutti sono:

    eccezioni derivanti dal contenuto letterale del titolo se il debitore si impegnato a pagare 200 non gliene possiamo chiedere 300. Il debitore oppone l'eccezione da contenuto lettera c' scritto 200.

    eccezioni relative a vizi di forma chiunque pu rilevare questo tipo di vizio. Per esempio se abbiamo una cambiale senza la denominazione di cambiale, dal momento che la denominazione necessaria, il debitore pu opporre che il suo impegno non vale come impegno cambiario (varr forse come altro impegno).

    eccezione relativa alla falsit della sottoscrizione12

    Difetto di capacit

    Difetto di rappresentanza il falsamente rappresentato potr tranquillamente rifiutarsi di pagare13.

    Mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione esempio, quello del protesto per l'esercizio dell'azione di regresso. Per

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    Quelle che devono rimanere opponibili a qualunque portatore - reali come se attenessero al titolo i credito in s, oggettivamente sono catalogate espressamente.

    11L'autonomia non opera per le eccezioni personali proprie del soggetto, possessore qualificato, che chiede il pagamento.

    12Sul titolo di credito possono essere apposte pi firme, quelle degli avallanti oltre a quelle del debitore principale, o anche quelle dei giranti del titolo cambiario. Ma se falsa una sola, tutte le altre sottoscrizioni sono valide. Non c' esonero.

    13A differenza di quanto avviene nei contratti, qui il falso rappresentante risponde in proprio dell'impegno.

  • esercitare l'azione di regresso infatti necessario levare il protesto ovvero far constatare da un pubblico ufficiale autorizzato (notaio) che vi stata mancata accettazione del titolo oppure mancato pagamento14. Di qui gli obbligati di regresso possono far valere la mancata levazione del protesto per rifiutarsi di pagare.

    Alla luce di quanto detto, chiaro che l'articolo 1993 non prevede esplicitamente il principio di autonomia in sede di esercizio, prevede piuttosto regole da cui desumerlo. Il secondo comma prevede che le eccezioni personali, inerenti ai possessori precedenti, possano essere opposte al nostro terzo possessore solo qualora il debitore provi che l'acquisto del terzo avvenuto intenzionalmente a danno del debitore stesso (ci vuole il dolo) il comma 2 implica a contrario che ogni volta che il debitore non prova il dolo del terzo, le eccezioni personali non sono opponibili. Il principio di autonomia si ricava a contrario dal 1993 comma 2.

    l'acquisto intenzionalmente a danno attiene a un caso che rientra nella comunicabilit15.

    Articolo 1994 l'articolo pone rimedio all'assenza del principio possesso di buona fede vale titolo, o meglio riproduce la norma: l'acquisto del possesso ad legitimationem (qualificato) vale titolo. Questo principio richiede la presenza di tre requisiti:

    il possesso deve essere qualificato ovvero possesso secondo le regole di circolazione proprie del titolo di credito16.

    l'acquisto del possesso qualificato deve essere avvenuto in buona fede.

    Necessario17 che il terzo abbia acquistato il titolo sulla base di un

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    Definizione di protesto: la constatazione solenne da parte di pubblico ufficiale autorizzato del mancato pagamento o della mancata accettazione del titolo.

    15Questa non l'unica anomalia derogatoria che porta ad applicare la regola della comunicabilit.

    16Per i titoli al portatore, basta avere il possesso materiale. Per i titoli all'ordine, servir essere giratari sulla base di una serie continua di girate, per i titoli nominativi bisogner essere indicati mediante doppia annotazione (su titolo e su registro emittente).

    17E non previsto dal 1994, attenzione...[requisito implicito]

  • contratto (astrattamente) idoneo all'acquisto della titolarit18.

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    Qualcuno ha detto: se manca il contratto idoneo, manca anche la buona fede > si ribatte col caso del contratto nullo.

  • La circolazione dei titoli di credito.

    La principale classificazione che dei titoli di credito si usa fare quella relativa alla c.d. legge di circolazione. La distinzione ha trovato un accoglimento nella disciplina codicistica e tiene conto dei meccanismi tecnici che presiedono al trasferimento della legittimazione cartolare.

    la legge quindi che detta regole diverse a seconda che il titolo sia:

    Al portatore.

    Allordine.

    Nominativo.

    Innanzitutto, giova sottolineare che il relativi capi del codice contengono esclusivamente delle norme che fanno riferimento alle forme di circolazione, e non indicano nemmeno indirettamente i requisiti di applicazione. Manca unindividuazione delle tre categorie di matrice codicistica. Questo ha generato nel tempo non pochi problemi.

    Il silenzio del legislatore da ricollegare alla circostanza che la disciplina relativa al trasferimento della legittimazione cartolare deriva da quella dei singoli tipi di titolo.

    In mancanza di un criterio legale di specificazione delle fattispecie, il compito di individuare i presupposti per lapplicazione di un tipo o di un altro (legge di circolazione), rimesso allinterprete, con i conseguenti profili di incertezza. Incertezza che non attiene soltanto ai c.d. titoli atipici19 ma anche ai titoli codificati:

    es. per lassegno bancario, ammessa tanto la circolazione allordine quanto quella al portatore; le obbligazioni di societ (2410), che possono essere nominative, al portatore, allordine.

    Ci chiarito, alla luce del codice, ci accorgiamo che il possesso20, oltre a essere forma di legittimazione, nel senso di presunzione di propriet del titolo con relativa titolarit del diritto in esso incorporato (1992), il possesso vale anche come modalit di trasferimento.

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    Titoli che in forza dellautonomia negoziale ex art.1322 possono essere creati dai privati (con i dovuti limiti sintende art.2004 per esempio), come ad es. i certificati immobiliari, o i titoli atipici emessi in serie per sollecitare la raccolta di capitale finanziario, con relativi controlli di Consob e Banca dItalia. 20

    Puro e semplice nel caso di titolo al portatore, qualificato nel caso di titolo allordine.

  • Leggendo infatti gli articoli 2003, 2011 e 2022 introduciamo una questione problematica e divisiva di dottrina e giurisprudenza: a una prima lettura dette norme sembrerebbero costituire una deroga al principio consensualistico (c.d. consenso traslativo ex art.1376), cio non basta, alla perfezione della traslazione della propriet, il consenso, ma serve la consegna del titolo, la traditio.

    [c.d. teoria dellastrattezza] Secondo il Bigiavi21, i tre articoli non andrebbero presi alla lettera; parlare di trasferimento del titolo sarebbe cio esercizio improprio: sarebbe pi corretto parlare di attribuzione della legittimazionegiacch il titolo di credito un bene mobile e come ogni bene si pu acquistare a titolo originario o a titolo derivativo (che non richiede necessariamente il possesso).

    Nel caso di trasferimento a titolo derivativo, si trasferisce nei modi di cui al 1376 (consenso traslativo appunto) non occorrendo la consegna. Ne consegue che il possesso del titolo al portatore e il possesso qualificato degli altri servirebbero solo ai fini della legittimazione, come elemento di prova della propriet piuttosto che della titolarit.

    I sostenitori della tesi dovevano fare i conti con il principio di autonomia del titolo di credito: Bigiavi e co, sostengono che lautonomia del diritto cartolarea favore dellacquirente del titolo costituisce principio generale, qualunque sia il modo di acquisto il principio di autonomia si pu estendere a un acquisto a titolo derivativo, e lobbligazione nascente da dichiarazione cartolare come obbligazione nascente e valevole in incertam personam, astratta.

    Si tratterebbe di unenorme eccezione al principio di causalit che regge il nostro ordinamento.

    Altra tesi, derogatrice del principio consensualistico [c.d. teoria della realit], prende alla lettera queste norme, considerando il contratto traslativo del titolo come un contratto a effetti obbligatori: il solo consenso non basta, non produce effetto traslativo, serve conseguire il possesso.

    La tesi riprende un po la separazione romanistica tra titolus e modus questa la tesi prevalente.

    Vi una terza posizione, che integra la seconda: il conseguimento del possesso necessario ma non gi come modalit di trasferimento del titolo a titolo derivativo, ma per mettere lacquirente nella condizione di un acquisto a titolo originario.

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    Autore della teoria dellimprenditore occulto.

  • La differenza tra i due approcci, si coglie in alcune situazioni particolari come quella della doppia alienazione o del conflitto tra pi acquirenti del medesimo titolo.

    Per capire. Vi sono tre soggetti, A, B, e C; A trasferisce a B il titolo ma non glielo consegna: c un consenso non la consegna. Successivamente A trasferisce a C, questa volta con consegna. Che succede? Se riteniamo lalienazione perfetta in forza del solo accordo, possiamo risolvere il conflitto con lart.1155, a patto che vi sia buona fede. In caso contrario, ci sar prevalenza del criterio di prevalenza cronologica. Se si ritiene che leffetto traslativo necessiti della traditio, allora il soggetto acquirente prevarr in ogni caso, in buona fede o in mala fede che sia. Il pregiudicato potr al massimo agire per 2043. O ancora, in caso di smarrimento: se basta il consenso, lacquirente si ritrova fornito di unazione reale a tutela della propriet; se serve il conseguimento del possesso, non potr che vantare unazione di risarcimento, purch vi sia colpa dellalienante. Terza conseguenza: la mancata consegna dovuta a causa non imputabile allalienante dovr considerarsi o meno a rischio dellacquirente: se serve solo il consenso, il rischio resta in domino (acquirente), sullalienante in caso contrario.

    I sostenitori della c.d. teoria della realit (seconda teoria) assolvono allonere di dimostrare la tesi, fanno leva sul dato letterale. Tuttavia, se ne potrebbe dubitare (sostenitori del principio consensualistico), poich il legislatore incorre spesso in inesattezze terminologiche.

    Lorientamento da preferire, seguito anche dalla giurisprudenza, il secondo, la deroga al principio consensualistico. Ne conseguirebbe che la consegna necessaria e il possesso vale titolo non serve pi. La propriet del titolo compete solo a chi versa nella condizione di acquirente a titolo originario, come previsto dallarticolo 1994.

    Passiamo ora a parlare di legge di circolazione.

    Il trasferimento del possesso del titolo di credito, diretto a conferire la legittimazione cartolare, si realizza secondo schemi di diversa complessit, articolati conformemente alle varie forme di legittimazione del titolo. C una coincidenza tra legittimazione e trasferimento:

    Articolo 2003, titoli al portatore: si trasferiscono con la consegna.

    Articolo 2011, titoli allordine: il trasferimento si realizza mediante girata. La legittimazione del possessore data dalla coincidenza tra il suo nome e quello che risulta dal contesto letterale del documento22.

    Articolo 2021, titoli nominativi: circolano mediante la modifica dellintestazione del titolo oppure il rilascio di un nuovo titolo con una nuova intestazione oppure tramite la girata (ma caso particolare), unitamente allannotazione

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    Ove non si tratti del primo prenditore, da una serie continua di girate, articolo 2008.

  • dellemittente sul registro tenuto da questultimo; la legittimazione cartolare data al possessore il cui nome risulti sia dal titolo che dal registro dellemittente.

    Questi tre schemi sono definiti dal legislatore come norme di circolazione del titolo e la dottrina li chiama leggi di circolazione. Chiaramente se accediamo alla teoria del consenso traslativo si tratta semplicemente di un insieme di condizioni cui adempiere per attribuire ad altri la legittimazione; secondo la teoria della realit, parliamo invece di vere e proprie leggi di circolazione.

    Ci evidenziato, ogni titolo di credito sorge con una legge di circolazione determinata, attribuita dallemittente. Vi sono titoli suscettibili di essere soggetti a una sola legge di circolazione: un esempio la nominativit obbligatoria dei titoli azionari.

    Per altri invece esiste unalternativa: le obbligazioni possono essere sia nominative che al portatore.

    Lordinamento prevede allarticolo 1999 la c.d. conversione della legge di circolazione: la conversione uno strumento con il quale si modifica la legge di circolazione in corso dopera (dal portatore al regime nominativo e viceversa). Il 1999 non fa riferimento ai titoli allordine.

    La legge di circolazione pu essere modificata solamente dallemittente, non dal possessore. Solamente questi quindi pu procedere alla modifica, in base al tipo di legittimazione cartolare sintende. Distinguiamo due casi:

    Conversione da titolo al portatore in nominativo si realizza su richiesta del possessore, e lemittente tenuto ad ottemperare dal momento che si passa a una legge pi complessa e che lo tutela di pi.

    Dal nominativo al portatore il debitore ha qui interesse a che la sua posizione sia resa pi incerta; il legislatore non da allora rilevanza alla volont contraria del debitore.

    Dei titoli al portatore.

    Se ne occupa il Capo II. I c.d. titoli a legittimazione reale23. Pu darsi che questi titoli, siano in realt intestati a un soggetto specifico e che detta intestazione per non abbia rilevanza se in sede di esercizio della legittimazione non cambia nulla: per esempio, pensiamo ai libretti di risparmio nominativi pagabili al portatore, qui lintestazione

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    Gli altri due sono a legittimazione nominale.

  • serve solo a identificare il soggetto24.

    Si tratta di quel titolo che allatto dellemissione reca lintestazione a una persona determinata, con facolt (prevista dalla legge e/o da una clausola) di successivo mutamento del legittimato, tramite dichiarazione cartolare che prende il nome di girata resa dallultimo portatore25 o a questi riferibile.

    Anche qui, in merito alla definizione di girata, il legislatore tace. La ricostruiamo tramite prassi: dichiarazione apposta sul titolo mediante la quale il portatore (girante) ordina al debitore cartolare di effettuare il pagamento ad altro soggetto (giratario)26.

    La girata ripete un po lo schema della delegazione di pagamento (1269) senza per ricalcarla perfettamente: nel caso di delegazione di pagamento infatti, l'invito rivolto al debitore pi che altro un'autorizzazione, cio rimessa al debitore la facolt di scegliere se pagare al soggetto indicato o meno; nel titolo all'ordine un ordine, un obbligo. Il soggetto che assume un'obbligazione cartolare simile diventa obbligato anche nei confronti di soggetti ai quali si trasferisce successivamente la legittimazione a riscuotere.

    L'articolo 2010 prevede che la girata non possa essere condizionata e che non possa essere parziale, piuttosto deve essere definitiva e totalitaria.

    Attraverso la girata muta la legittimazione attiva a patto che vi sia consegna del titolo.

    L'articolo 2011 prevede che la girata trasferisca tutti i diritti inerenti al titolo; si detto in proposito che la formula tutti i diritti impropria, sembrerebbe infatti attribuire alla girata un valore di fattispecie causale autonoma27; pi precisamente la girata trasferisce la legittimazione all'esercizio dei diritti inerenti al titolo.

    Il girante, salva diversa disposizione, non assume alcuna responsabilit per l'inadempimento del debitore cartolare (2012). Per capire la portata della norma, necessario operare un confronto con la diversa regola dei titoli cambiari28. Il girante

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    Lintestazione rende il titolo a legittimazione nominale soltanto se in sede di esercizio richiesta la dimostrazione della coincidenza tra persona indicata nel titolo e persona che si presenta per il pagamento. 25

    Non necessario che sia per forza lultimo portatore, pu darsi il caso del rappresentante.26

    La formula che compare sul titolo : per me pagate a.

    27 Invece c' a monte un negozio traslativo cui la girata si ricollega.

    28 La cambiale una girata particolare: l il girante resta di regola obbligato in caso di mancato pagamento del titolo.

  • insomma non assumer mai le vesti del debitore cartolare, ma ci non esclude che possa essere responsabile extracartolarmente, a seconda della disciplina del negozio traslativo29.

    Ex articolo 2008, la legittimazione del portatore subordinata al fatto che le varie girate risultino concatenate: serve una serie continua e ininterrotta di girate.

    Non essenziale ai fini della regolarit della girata che questa contenga l'indicazione del giratario, ci riferiamo ora alla cosiddetta girata in bianco30: l'articolo 2009 riconosce espressamente questa figura.

    L'articolo 2009 comma 231 offre al portatore di titolo con girata in bianco, quattro possibilit:

    il portatore pu riempire la girata ricevuta con il proprio nome, potendo poi incassare il credito.

    Pu riempire la girata con il nome di un altro soggetto e limitarsi a consegnare il titolo.

    Pu girare di nuovo il titolo con una girata in bianco (riempie con il proprio nome e gira nuovamente in bianco).

    Lo trasmette a un terzo come se il passaggio non fosse mai esistito, cartolarmente parlando.

    L'ultima opzione, mera consegna materiale, permette al titolo all'ordine di circolare come i titoli al portatore, apparentemente. Ma non cos, si tratta di un'opzione ma il titolo rimane all'ordine. Lo si desume dal fatto che la girata pu sempre essere riempita, e anche da un punto di vista di legittimazione, si legittima in base a una serie continua di girate, rimane sempre questa condizione.

    Il giratario di regola acquista nei confronti dell'emittente un diritto letterale, autonomo, pulito ed libero di trasferire ulteriormente il titolo come vuole. Questa la regola. Ci sono poi delle ipotesi in cui il legislatore prevede delle particolarit proprio per la funzione che assolve il titolo - le girate ad effetti limitati, il codice disciplina due tipi:

    girata per l'incasso o per procura (2013): attribuisce la legittimazione attiva al giratario (1992) ma non in virt di un autonomo diritto cartolare bens di un

    29 Garanzie e altro previsto dal negozio contrattuale originario.

    30 Da non confondere con cambiale in bianco, titolo in bianco etc che sono tutt'altra cosa.

    31 E' valida la girata anche se non contiene l'indicazione del giratario.

  • potere rappresentativo di riscuotere la prestazione in nome e per conto del girante. Il giratario non acquista nessun diritto autonomo nei confronti dell'emittente ma solo il potere di escutere.

    Cosa comporta quindi questo tipo di girata?

    Una duplice deroga alla disciplina generale:

    il giratario per procura non pu ulteriormente girare il titolo se non per procura. Il giratario normale invece non ha limiti.

    Se il giratario non rispetta il limite, la serie di girate si considera interrotta e l'acquirente non pi tutelato ex articolo 1994 (nemmeno per la buona fede).

    Il giratario per procura non rileva in via autonoma: l'emittente (debitore) gli pu opporre le eccezioni personali opponibili al girante e non quelle personali al giratario.

    Si ritiene poi che il girante (che gira al rappresentante) per procura conserva comunque ancora il potere di esercizio, purch conservi la detenzione del titolo. Ne consegue che pi che girata per l'incasso, dobbiamo parlare di una procura all'incasso trascritta sul documento.

    girata a titolo di pegno (2014): il giratario a titolo di pegno conserva alcune tutele tradizionali del giratario semplice; la disciplina tiene conto dell'esistenza di un rapporto di pegno, extracartolare, ovvero di un credito del giratario nei confronti del girante.

    Detta girata attribuisce al giratario un diritto di pegno sul titolo a garanzia di un credito che vanta nei confronti del girante.

    C' anche qui ci sono delle deroghe alla disciplina generale e rispetto alla girata per procura:

    il titolo non pu essere trasferito ad altri in quanto il giratario non titolare ma legittimato attivo in quanto creditore pignoratizio. Come tale non pu liberamente disporne, pu agire solo per l'incasso.

    Se gira il documento, la sua girata vale come girata per procura.

    In deroga alla disciplina della girata per procura, il giratario a titolo di pegno esercita il suo diritto ai sensi dell'articolo 1993, non quindi in rappresentanza: l'emittente non pu opporgli le eccezioni fondate sui rapporti con il girante come nella girata per procura, ma solo le eccezioni

  • allo stesso personali.

    Premesso che il 2014 rinvia/ripropone al principio di autonomia in sede di esercizio di cui al 1993, parte della dottrina sostiene che vi un significativo cambiamento di linguaggio tra 1993 comma 2 e 2014 comma 2:

    Articolo 1993 comma 232 - comunicabilit delle eccezioni personali (exceptio doli) nell'acquistare il titolo.

    Artitolo 2014 comma 2 ricevendo il titolo non acquistando; si enfatizza la circostanza che il giratario a titolo di pegno non acquista nulla, legittimato attivo non titolare.

    Campobasso ritiene nel manuale che a differenza del giratario per procura, il giratario in garanzia acquisti un diritto cartolare autonomo seppure limitato.

    Che succede se si estingue il credito extra cartolare?

    Come viene tutelato il girante ormai ex debitore? Il giratario a titolo di pegno non potr riscuotere il credito poich il girante-debitore gli potr opporre l'estinzione del rapporto.

    Mettiamo il caso che il giratario giri a un terzo, che succede? Detta girata sarebbe, non essendo legittima, una girata er l'incasso. Il debitore potrebbe opporre al terzo giratario sempre l'eccezione reale fondata sul contesto letterale del documento; potrebbe altres opporre tutte le eccezioni reali e quelle personali opponibili al giratario-girante-soddisfatto.

    La dottrina ha individuato altre due categorie di girate limitate, o meglio di girate formalmente identiche alla girata pura, sono differenti per via del rapporto sottostante tra girante e giratario:

    girata simulata: comporta l'acquisizione da parte del giratario della piena legittimazione ma alla base c' solo una situazione di investitura nel possesso del tutto esteriore, e non un effettivo trasferimento della propriet del titolo(simulazione).

    Il debitore potr opporre al giratario l'eccezione di simulazione per contestare il difetto di titolarit; nell'ipotesi in cui la girata pura (formalmente) copra una girata per l'incasso, si recupera la disciplina delle eccezioni opponibili della girata per procura.

    girata fiduciaria: attribuisce al giratario la piena legittimazione cartolare ma 32 Il debitore pu opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i

    precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.

  • anche qui accompagnata da un cosiddetto pactum fiduciae che obbliga il giratario a ritrasferire in un successivo momento al girante o a un terzo il titolo o la prestazione riscossa. Il pactum fiduciae meramente obbligatorio, non ha riflessi particolari sulla posizione del giratario che rimane insensibile alle eccezioni personali opponibili al girante.

    Dei titoli nominativi.

    Il titolo nominativo ha come particolare caratteristica che l'intestazione risulta non soltanto dal titolo ma anche dal registro tenuto dall'emittente. La legittimazione cartolare (attiva ex 1992) si basa sulla coincidenza di tre elementi: identit del soggetto possessore, intestazione sul titolo, intestazione sul registro dell'emittente. un regime pi complesso e pi certo.

    Il cambiamento del soggetto legittimato a pretendere il credito comporta o la modifica del contesto del titolo, o il rilascio di un nuovo titolo, e contestualmente una modifica sul registro dell'emittente a cura dell'emittente stesso (che non potr rifiutarsi di procedere se ricorrono i presupposti).

    Anche per i titoli nominativi, rileva il possesso ai fini dell'esercizio del diritto 2012 e 2022 cc

    L'articolo 2022 comma 2 stabilisce che il c.d. transfert (modifica dell'intestazione), pu essere richiesto sia dall'alienante sia dall'acquirente, e con differenti presupposti a seconda di chi chieda:

    richiede l'alienante dovr dimostrare semplicemente la propria identit con successiva verifica di coincidenza con il titolo. Si aggiunge in genere l'accertamento della capacit di agire del soggetto.

    Richiede l'acquirente pi complesso, il soggetto dovr dimostrare di aver acquistato il titolo mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (cio di non essere un ladro)33.

    Succede spesso che il trasferimento si realizzi al fine di ottenere uno strumento di scambio: un soggetto pu avere interesse all'acquisto del titolo non per poi far valere il diritto incorporato, ma per acquistare qualcosa in una successiva operazione.

    33 Non una forma ad substantiam, un requisito di forma che serve a dare certezza all'operazione.

    Potrebbe essere tranquillamente sostituito da una sentenza di accertamento del trasferimento del titolo.

  • Ma una simile finalit non stride forse con l'obbligo di annotazione sul registro dell'emittente della modificata intestazione? a che serve se il debito non lo vuoi? In questo caso, ex articolo 2023, possiamo applicare l'istituto della girata al titolo nominativo.

    Qual' la differenza con la girata prevista per il titolo all'ordine?

    La girata del titolo all'ordine attribuisce una legittimazione piena a esigere poi la prestazione creditoria, la girata del titolo nominativo conferisce invece una legittimazione limitata a richiedere poi la successiva annotazione sul registro.

    La mancata richiesta di annotazione da parte dei giratari intermedi non pregiudica i diritti dell'ultimo giratario che richiede poi l'annotazione e poi pretende il diritto. In questo caso, per recuperare il margine di insicurezza che si viene a creare previsto che questa girata sia sempre piena mai in bianco, e che debba essere autenticata da un notaio, un ufficiale, un agente di cambio.

    Girata per procura e girata a titolo di pegno operano anche in riferimento a questo titolo.

  • Titoli in bianco e titoli incompleti.

    Tratteremo nella prima parte della lezione di oggi:

    titoli in bianco

    titoli incompleti

    necessaria una breve premessa sulle eccezioni reali34 e sui requisiti formali della cambiale.

    Delle cinque eccezioni previste all'articolo 1993 comma 1, approfondiamo ora:

    eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo

    il debitore pu opporre al portatore attuale del titolo tutte le eccezioni che ricava da quanto scritto sul documento

    es. se dal titolo risulta un debito di 100, solo 100 potr chiedere non 200.

    Un problema si pone in caso di alterazione cio nel caso in cui il testo originario del titolo di credito viene successivamente modificato. A quel punto, in base al principio di letteralit non si potrebbero proporre eccezioni l'articolo 8835 della legge cambiaria per ci dice che il debitore pu opporre l'avvenuta alterazione dimostrando che contraffazione vi stata: deve cio dimostrare l'alterazione materiale (si tratta di un'eccezione reale).

    eccezioni di forma

    Riguardano la mancata osservanza dei requisiti formali del titolo di credito, prescritti dalla legge a pena di invalidit del titolo. Per fare un esempio pensiamo alla mancanza nella cambiale delle denominazione cambiale.

    eccezioni relative alla sottoscrizione (falsit della firma)

    quando la sottoscrizione non riferibile al soggetto che ha emesso il titolo di credito e che cio figura come debitore. Vi rientra sia l'ipotesi di firma apposta da un omonimo, 34 Eccezioni opponibili a qualsiasi portatore del titolo (1993 c.1) e sono cinque: difetto di capacit o

    rappresentanza // falsit della firma // eccezione mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione // eccezioni attinenti al contesto letterale del titolo // eccezioni di forma a pena di invalidit.

    35 In caso di alterazione del testo della cambiale chi ha firmato dopo lalterazione risponde nei termini del testo alterato; chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario. Qualora non risulti dal titolo o non si dimostri che la firma sia stata apposta prima o dopo, si presume che sia stata apposta prima.

  • sia (secondo il Monduzzi) il caso di firma estorta con violenza fisica. Secondo altra opinione dottrinale, non pu considerarsi falsa la firma apposta a causa di violenza in quanto si tratterebbe di una mera eccezione personale.

    La firma non deve essere sempre autografa, autografa richiesta solo per i titoli cambiari.

    Nel caso della cambiale, dell'assegno bancario e dell'assegno circolare, legge cambiaria e legge assegni prescrivono una serie di requisiti formali, a pena di invalidit del documento:

    Articolo 2 legge cambiaria una cambiale tratta priva dei requisiti formali non vale come cambiale.

    Articolo 101 legge cambiaria un vaglia cambiario privo dei requisiti formali non vale come vaglia cambiario.

    Si vedr in seguito come i requisiti formali vanno tenuti distinti dai requisiti di mera regolarit36.

    36 La cui mancanza espone soltanto a delle sanzioni amministrative es. imposta di bollo prescritta per

    far s che il titolo di credito sia anche un titolo esecutivo.

  • Introduzione alla cambiale.

    Accenniamo qui i requisiti formali della cambiale, ma prima bene accennare a cos' la cambiale. Ve ne sono due tipi:

    cambiale tratta (un ordine di pagamento) coinvolge tre soggetti, il traente, il trattario e il primo prenditore. Il traente emette un ordine di pagamento a favore del primo prenditore con il quale obbliga il trattario di eseguire una certa prestazione a favore del prenditore o di chiunque risulter giratario. Il trattario risulter obbligato soltanto dal momento in cui accetta la cambiale.

    vaglia cambiario (promessa di pagamento) un soggetto emittente promette di pagare una certa somma di denaro al primo prenditore. Ha funzione creditoria: serve in genere per spostare nel tempo il pagamento di un determinato debito37.

    Venendo ora ai requisiti formali. La cambiale ne presenta sei:

    1. la denominazione cambiale

    2. l'ordine incondizionato di pagamento di una determinata somma di denaro o la promessa incondizionata. A seconda del tipo di cambiale. La somma di denaro deve essere espressa in lettere e in cifre, in caso di incompatibilit prevale quanto scritto in lettere.

    3. L'indicazione del soggetto designato a pagare, del trattario nel caso di cambiale tratta oppure dell'emittente38 del vaglia cambiario.

    4. L'indicazione del nome del prenditore;

    5. la data di emissione;

    6. la sottoscrizione dell'emittente o del traente.

    Questi sei requisiti sono pi precisamente definibili come requisiti formali essenziali la cui mancanza determina invalidit del titolo di credito. A fianco abbiamo tre requisiti formali naturali che cio possono mancare poich la lacuna colmata dalla legge:

    luogo di pagamento

    luogo di emissione

    37 Assegni bancari e assegni circolari hanno invece funzione di pagamento.

    38 Di cui bisogna indicare nome e dati anagrafici oppure il codice fiscale.

  • scadenza di pagamento39

    Qualora non si possa colmare secondo le disposizioni di legge, la cambiale nulla.

    Dei requisiti formali essenziali, soltanto due devono sussistere necessariamente fin dal momento dell'emissione: gli altri requisiti sufficiente che vi siano al momento della presentazione per il pagamento

    sottoscrizione dell'emittente e del traente

    denominazione cambiale

    Si definisce cambiale in bianco quella cambiale che sia stata emessa e messa in circolazione senza uno o pi requisiti formali essenziali. Perch possa essere integrata, necessario che al momento dell'emissione, vi sia un documento, anche solo un foglio in bianco, con la denominazione cambiale e la sottoscrizione dell'emittente o del traente.

    Secondo Campobasso, terzo requisito che deve esserci al momento dell'emissione l'indicazione del primo prenditore, altrimenti saremmo di fronte a una cambiale al portatore, non ammessa nel nostro ordinamento.

    Normalmente l'emissione della cambiale in bianco accompagnata da un accordo di riempimento. Ovvero da un accordo tra l'emittente/traente e il primo prenditore in virt del quale si stabilisce come andr poi completata la cambiale.

    Un esempio tipico quello della cambiale emessa in garanzia: abbiamo un contratto di vendita a rate tra Tizio e Caio; il compratore rilascia al venditore una cambiale in bianco con accordo di riempimento in virt del quale in caso di mancato pagamento di una rata il venditore potr riempire la cambiale scrivendo la somma dovuta (le rate rimanenti o la rata non pagata).

    Cosa succede se non vengono rispettati gli accordi di riempimento?

    Caso 1 il primo prenditore, scrive una cifra non dovuta.

    L'accordo di riempimento considerato come eccezione personale: se, nel caso 1 per dire, il primo prenditore a riempire la cambiale in difformit dagli accordi di riempimento e poi a pretendere il pagamento dal debitore, si potr vedere opposta l'eccezione di abusivo riempimento. Sta al debitore provare la violazione dell'accordo di riempimento.

    39 Come colma la lacuna la legge? Ricordiamoci che la cambiale pu essere a certo tempo data, a certo

    tempo vista, a giorno fisso o a vista (4 termini) se non specificato il termine, la cambiale si considera ex lege pagabile a vista.

  • Caso 2 il primo prenditore riempie la cambiale, violando l'accordo, cambiando cifra, ma la gira ad un terzo.

    In questo caso, il giratario pu pretendere dall'emittente il pagamento di quanto scritto? In questo caso, l'articolo 1440 della legge cambiaria comma 1 prevede che l'eccezione di abusivo riempimento non pu essere opposta al portatore in buona fede, ma solo in caso di mala fede41 o colpa grave42. Anche qui sta al debitore provare l'esistenza dell'accordo e il dolo o la colpa grave del terzo giratario, presunto in buona fede.

    Caso 3 il primo prenditore gira la cambiale in bianco. Il giratario la riempie e pretende il pagamento, oppure la gira a un altro terzo giratario.

    In questo caso, secondo l'opinione prevalente, anche il giratario che ha ricevuto cambiale in bianco, tenuto a rispettare gli accordi di riempimento. Si dice infatti che la cambiale in bianco una fattispecie a formazione progressiva. In altri termini, la cambiale in bianco pu circolare con le forme della cambiale, pu produrne gli effetti, ma solo in riferimento agli elementi che gi risultano dalla cambiale stessa, per gli altri bisogna attendere che sia riempita.

    Quindi: il giratario che riceve la cambiale in bianco si deve informare su quali siano gli accordi di riempimento e rispettarli.

    I commi 2 e 3 dell'articolo 14 della legge cambiaria specificano che la cambiale pu essere riempita entro il termine di tre anni.

    Anche il riempimento tardivo costituisce eccezione personale, non pu essere opposta al terzo acquirente in buona fede.

    Si dibatte sia in dottrina che in giurisprudenza, sul rapporto tra cambiale in bianco e una cambiale incompleta o titolo incompleto. Per titolo incompleto s'intende quel titolo di credito messo in circolazione privo di uno o pi requisiti formali essenziali ma senza o contro la volont dell'emittente.

    Nel caso del titolo incompleto manca un accordo di riempimento.

    40 Se una cambiale, incompleta quando fu emessa, venga completata contrariamente agli accordi

    interceduti, la inosservanza di tali accordi non pu essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola. Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno dellemissione del titolo. Tale decadenza non opponibile al portatore di buona fede, al quale il titolo sia pervenuto gi completo.

    41 Il terzo era a conoscenza dell'abusivo riempimento, o ha agito intenzionalmente a danno del debitore.

    42 Il giratario avrebbe dovuto conoscere, con ordinaria diligenza, l'esistenza di questo accordo di riempimento e la violazione del primo prenditore.

  • Es. una cambiale costituita da un foglio con denominazione cambiale e la sottoscrizione, ma magari prima che sia completata viene rubata e messa in circolazione.

    Secondo parte della dottrina (Ferri-Oppo-Monduzzi) il titolo incompleto non pu essere equiparato a un titolo in bianco. Non si pu cio applicare l'articolo 14 della cambiaria ne consegue che l'eccezione di riempimento arbitrariodella cambiale un'eccezione reale opponibile anche al terzo in buona fede.

    La tesi si fonda su due argomentazioni di fondo. In primo luogo si sostiene che siamo in un caso in cui manca la volont di obbligarsi cambiariamente; la seconda argomentazione (in subordine?) data dall'articolo 88 della legge cambiaria, ai sensi del quale in caso di titoli incompleti saremmo di fronte ad una alterazione del titolo per cui si potrebbe opporre a tutti i portatori l'avvenuta alterazione.

    Secondo un'opinione prevalente la differenza tra titoli incompleti e titoli cambiari in bianco puramente quantitativa, e non ha effetti/rilevanza giuridica. Si sostiene che l'articolo 88 si riferisca a un titolo completo poi alterato, mentre nel titolo incompleto c' semmai un'aggiunta pi che un'alterazione di un testo originario. Altra argomentazione: anche nei titoli incompleti stata espressa una volont tramite sottoscrizione bisogna tutelare l'affidamento e la sicurezza della circolazione pi che la libert di obbligarsi. Si sostiene infatti che anche l'articolo 14 ha come ratio quella di dare rilievo alla tutela del terzo.

    Il codice civile non disciplina espressamente i titoli in bianco. L'unico riferimento ai titoli in bianco latu sensu contenuto nell'articolo 2019 (effetti dell'ammortamento): partendo dal 2019, l'opinione prevalente ritiene che la disciplina dell'art.14 legge cambiaria, sia applicabile a tutti i titoli di credito. Il tema dell'estensione dell'articolo 14 si pone problematicamente nel caso degli assegni bancari in bianco.

    La legge assegni, in tema di assegno bancario, non prevede alcuna disposizione in tema di assegni bancari in bianco. Si discute tuttora se sia o meno ammissibile un assegno bancario in bianco:

    secondo la dottrina prevalente (anche Campobasso), ammissibile ed quindi applicabile l'articolo 14 legge cambiaria. Infatti venuta meno la funzione penale pertanto la legge cambiaria applicabile.

    Secondo la giurisprudenza prevalente, non ammissibile assegno bancario in bianco. Questa tesi si basava in passato sul fatto che l'art.116 della legge assegni prevedeva una sanzione penale per l'assegno postdatato43 (una delle principali

    43 In cui la data di emissione risultante dall'assegno successiva rispetto a quella dell'emissione

  • ipotesi di assegno bancario in bianco) la prassi dell'assegno in bianco o postdatato per legata alla prassi delle banche di addebitare l'importo dell'assegno pagato al terzo al cliente stabilendo come valuta quella data di emissione non della data di pagamento44. La postdatazione serviva a far decorrere gli interessi dopo. La sanzione penale decaduta nel 1990: attualmente la postdatazione implica che si vada ad applicare l'imposta di bollo proporzionale prevista per la cambiale.

    Oggi la stessa tesi si fonda sull'idea che ammettere un assegno bancario in bianco significherebbe sconfessare la funzione dell'assegno bancario stesso, facendone uno strumento di credito al pari della cambiale, piuttosto che un mezzo di pagamento alternativo al denaro45.

    effettiva. Viceversa il retrodatato.

    44 Serve fare un passo indietro. L'assegno bancario strutturato sulla cambiale tratta, il titolo di credito in cui un soggetto (cliente di una banca), ordina alla banca trattaria di pagare una determinata somma di denaro ad un terzo. In genere detto assegno si basa sull'esistenza di un conto corrente bancario tra il soggetto traente e la sua banca trattaria. Nel momento in cui la banca va a pagare il terzo, addebita l'importo sul conto corrente bancario del cliente; viene fissata inoltre la valuta, ovvero la data a partire dalla quale iniziano a decorrere gli interessi, dovuti dal cliente alla banca.

    45 Che deve essere emesso pagabile a vista entro il termine di 8-15 giorni dalla data di emissione.

  • La cambiale.

    La cambiale lo strumento di credito funzionale a differire nel tempo il pagamento di un debito; diversamente dall'assegno46.

    Se ne occupa la c.d. legge cambiaria. Si articola in due tipologie:

    cambiale tratta (artt.1-99) un ordine di pagamento; coinvolge tre soggetti che sono il traente, il trattario e il primo prenditore.

    Il traente ordina al trattario, spesso una banca, di pagare un determinato credito al primo prenditore. Ordine incondizionato di pagare. Qui il traente garantisce l'accettazione e il pagamento del titolo47; il trattario colui che dopo l'accettazione (e solo dopo), diventa l'obbligato principale del pagamento48.

    Nella cambiale tratta coesistono due rapporti: un rapporto di provvista (traente-trattario) e un rapporto di valuta (traente-prenditore). Il traente utilizza il credito che vanta verso il trattario, per soddisfare il debito che ha nei confronti del prenditore49.

    vaglia cambiario (artt.100-103) promessa di pagamento; coinvolge un emittente e un primo prenditore; l'emittente promette di pagare al primo prenditore un creditore.

    Quali sono gli elementi comuni a questi due tipi di titoli all'ordine?

    Si trattano di titoli all'ordine e quindi circolano con girata; sono entrambi titoli astratti, cio non contengono menzione del rapporto sottostante/fondamentale50.

    Succede talvolta che vengano emesse cambiali senza preesistente debito: l'ipotesi della c.d. cambiale di favore, in cui un emittente-favorente si obbliga verso un prenditore-favorito, senza un'obbligazione ma con possibilit per il favorente di eccepire sempre l'assenza del debito salvo che non intervenga un terzo possessore del titolo (l'assenza del debito eccezione personale).

    46 Strumento di estinzione debito / pagamento, alternativo alla moneta corrente.

    47 Il traente pu esonerarsi con apposita clausola soltanto dalla responsabilit per l'accettazione.

    48 Qualora non accetti il previsto trattario, la conseguenza non che il traente diventa obbligato principale; il traente infatti rimane SEMPRE obbligato di regresso. Diventa infatti obbligato di regresso, ma obbligato di primo grado.

    49 Non molto diversamente dalla delegazione di pagamento (1269).

    50 Pi correttamente, per quanto riguarda la cambiale si parla di un'astrazione provvisoria poich il rapporto fondamentale acquista rilevanza nuova nella fase patologica del rapporto, con possibilit di azionare un'azione extracambiaria, causale.

  • Si tratta di titoli formali; incorporano una pluralit di obbligazioni; si tratta di titoli esecutivi.

    Per quanto riguarda i requisiti formali, si distinguono in requisiti essenziali e requisiti naturali. I primi sono quelli indispensabili, quelli naturali sono quelli che possono essere colmati dalla legge in caso di lacuna.

    I requisiti sostanziali di validit permettono di individuare una cambiale in bianco, e le permettono pure di circolare:

    Sottoscrizione autografa

    denominazione cambiale

    capacit di agire

    a patto che al momento della presentazione per il pagamento, la cambiale sia completa. Siano quindi presenti tutti gli essenziali.

    Quali sono i requisiti formali essenziali?

    La denominazione cambiale

    ordine incondizionato di pagare o la promessa incondizionata

    una somma determinata espressa in cifre o in lettere, con prevalenza delle lettere in caso di discordanza51.

    Regime attinente alla scadenza

    Cambiale a vista cambiale immediatamente esigibile, va presentata entro un anno dalla sua emissione; dopo un anno comincia decorso prescrizione.

    Cambiale a-certo-tempo vista scade dopo un certo tempo dall'accettazione o dalla mancata accettazione (o dal protesto).

    Cambiale a certo tempo data scade dopo un certo tempo dalla data di emissione.

    Cambiale a giorno fisso scade in un giorno determinato.

    51 Peraltro, nella cambiale a vista e a certo tempo vista, il traente pu disporre anche che la cambiale sia

    produttiva di interessi (purch il tasso sia previsto sul titolo).

  • Indicazione nella tratta del trattario di cui necessaria l'accettazione (principio dell'indisponibilit della sfera giuridica altrui)52; nel vaglia, l'indicazione dell'emittente.

    Indicazione del prenditore quindi del beneficiario.

    Data di emissione.

    Sottoscrizione autografa.

    Sono elementi essenziali: sottoscrizione, denominazione, capacit di agire, sono indispensabili affinch si possa proprio parlare di cambiale.

    Sono elementi naturali: colmabili dalla legge sono la scadenza, luogo di emissione, luogo di pagamento53, il bollo (per poter parlare di titolo esecutivo).

    Passiamo ora alla rappresentanza cambiaria.

    L'obbligazione cambiaria pu essere assunta anche a mezzo rappresentante con la formula per procura - il rappresentante deve risultare dal titolo (contemplatio domini).

    La prima questione sorge intorno alla procura c.d. Generale e alla figura del falsus procuraor.

    Procura generale. Ci si chiesto: pu il rappresentante generale di un imprenditore commerciale assumere obbligazioni cambiarie? S a patto che siamo nell'ambito di impresa commerciale e che non risulti diversamente se non c' il riferimento all'imprenditore commerciale, non possibile.

    Falsus procurator. Rappresentante senza poteri; rileviamo in questo caso una deroga al diritto comune (1398 cc) il rappresentante che ha ecceduto o senza poteri, diventa obbligato cambiario in proprio; il preteso rappresentato pu opporre al terzo in buona fede l'assenza di rappresentanza poich si tratta di un'eccezione reale. Il rappresentante che ha pagato, pu agire cambiariamente nei confronti degli eventuali obbligati cambiari di grado anteriore, come fosse il rappresentato: acquista gli stessi diritti del rappresentato di fatto.

    Per quanto attiene alle obbligazioni cambiarie le probabilit di pagamento del credito aumentano mano mano che si aggiungono giratari: pi soggetti intervengono, 52 Traente pu essere lo stesso trattario quando la cambiale deve essere pagata su una piazza diversa.

    53 Si pu indicare il domicilio di un terzo, generalmente una banca. Da distinguere tra domiciliazione propria e domiciliazione impropria. Abbiamo domiciliazione propria quando il soggetto (banca) che paga quale rappresentante del trattario.

  • pi aumentano gli obbligati. La pluralit di obbligazioni sorretta da due principi:

    il principio dell'autonomia dell'obbligazione cambiaria invalidit di un'obbligazione non inficia l'altra (non confondere con il principio di autonomia cartolare in sede di esercizio).

    Solidariet degli obbligati cambiari del portatore del titolo alla scadenza - tradizionalmente si parla di solidariet speciale, c' tra l'altro chi non ravvisa solidariet tout court; speciale perch ci sono una serie di particolarit prima fra tutte, nell'azione di regresso promossa dal solvens, si deroga al diritto comune54 arrivando a pretendere l'intero importo a ciascun obbligato di grado anteriore e non l'importo pro quota!

    Nei confronti del portatore della cambiale, quindi nei c.d. rapporti esterni, gli obbligati cambiari si distinguono in due categorie:

    obbligati diretti emittente, l'accettante (trattario che accetta), gli avallanti (coloro che garantiscono l'obbligazione).

    obbligati di regresso traente, i giranti, i loro avallanti e l'accettante per l'intervento.

    Nei rapporti interni invece, solo uno di essi deve sopportare il peso definitivo del debito cambiario (e gli altri sono obbligati di grado successivo).

    Es. nella cambiale tratta: l'obbligato di primo grado l'accettante, secondo grado il traente, terzo grado i giranti, quarto grado etc etc

    Es.2 nel vaglia cambiario: obbligato di primo grado l'emittente e poi via via i giranti.

    L'avallante che qui compare, il garante dell'avallato: esprimendo la dichiarazione di garanzia, assume il grado cambiario immediatamente successivo a quello dell'avallato. Sempre di rapporti interni parliamo per. Nei rapporti esterni, si colloca sullo stesso piano: diretto o di regresso.

    A cosa serve la gradazione nei rapporti interni?

    Se il pagamento viene effettuato da un obbligato intermedio, il pagamento libera gli obbligati di grado successivo ma non quelli di grado anteriore; questi (di grado anteriore appunto) sono esposti all'azione del solvens la quale azione ha ad oggetto il recupero dell'intera somma e non della quota relativa di diritto comune.

    Per quanto riguarda l'accettazione (ne parliamo ovviamente solo nella tratta).

    54 Relativo alle obbligazioni solidali passive, 1298 e seguenti.

  • L'accettazione la dichiarazione con la quale il trattario si obbliga al pagamento ovvero a pagare la cambiale alla scadenza.

    Il trattario accettante dichiara di voler accettare, diventando cos obbligato principale e di primo grado. Prima dell'accettazione il portatore non ha un'azione contro il trattario, anche se sussiste un rapporto di provvista tra il traente e il trattario, rapporto di debito-credito (rapporto di provvista) che per non viene ceduto al prenditore.

    La presentazione della cambiale per l'accettazione una facolt del prenditore, non un obbligo; il trattario pu decidere di non presentare e addirittura il traente pu vietare che sia presentata per l'accettazione apponendo la clausola non accettabile.

    Vi sono casi in cui la presentazione per l'accettazione obbligatoria:

    1. quando la cambiale a certo tempo vista per calcolare il termine di scadenza.

    2. Quando la presentazione prescritta dal traente o dal girante se prescritta dal traente e il prenditore non presenta entro scadenza, detto prenditore perde le azioni di regresso contro tutti gli obbligati di regresso; se prescritta/apposta dal girante e il prenditore non presenta, il prenditore perde l'azione di regresso soltanto nei confronti del girante apponente la clausola.

    Perch il traente dovrebbe apporre la clausola non accettabile?

    il caso in cui il rapporto di provvista (traente-trattario) non esiste o non ancora sorto: se il traente non mette la clausola e il prenditore presenta per l'accettazione a un trattario che rifiuter, detto traente sar esposto a un'azione di regresso anticipata rispetto della scadenza.

    Quindi, il prenditore che si vede emettere una cambiale non accettabile deve capire che:

    1. non pu proporre azione di regresso anticipato alla scadenza.

    2. Se alla scadenza il trattario non paga, non avr alcuna azione contro il trattario.

    Per intenderci, se il trattario non accetta, scompare dal rapporto: il traente diventa obbligato di regresso (e diretto), non diventa mai principale, ma di primo grado nei rapporti interni.

    L'accettazione deve essere incondizionata, ma pu essere limitata a una parte della somma: in tal caso il portatore potr agire contro gli obbligati di regresso, anticipatamente, per il residuo.

    L'accettazione diventa definitiva solo quando viene restituito il titolo al portatore; pu essere revocata cancellando la sottoscrizione o la formula accetto, visto etc. tuttavia se il trattario ha dato notizia scritta al prenditore o altri firmatari, non potr pi

  • revocare.

    Il rifiuto dell'accettazione espone gli obbligati di regresso al pagamento anticipato. Per evitare questo, si pu ricorrere alla c.d accettazione per l'intervento pu accettare un terzo che o gi stato indicato55 o un terzo successivamente indicato.

    A parte il caso in cui l'indicato al bisogno risieda nel luogo di pagamento, il portatore pu rifiutare l'accettazione per l'intervento e agire anticipatamente per il regresso. La cosa importante che il soggetto cosiddetto interveniente non diventer mai e poi mai obbligato diretto, sar sempre obbligato di regresso56.

    Con l'emissione della cambiale non viene ceduta la provvista ovvero il rapporto tra traente e trattario, ne consegue che la posizione del portatore insicura, incerta, un po' critica, specie se c' la clausola non accettabile. Pu accadere che il traente ceda al prenditore la provvista, contestualmente all'emissione della cambiale, ma questa cessione non opera nei confronti dei successivi giratari. Come ovviare al problema? stato introdotto un istituto specifico: la c.d. Cambiale tratta garantita mediante cessione del credito derivante da fornitura.

    Si tratta di uno strumento che permette un collegamento automatico tra la circolazione del titolo e la circolazione del credito di provvista: parallelamente vengono trasferiti questi due crediti.

    Questo meccanismo possibile a patto che vengano rispettate delle condizioni particolari:

    parliamo di cambiale rischiosa per il prenditore, una cambiale con clausola non accettabile.

    Credito deve derivare da fornitura di merci nei limiti dell'importo della cambiale57.

    La cessione pu avvenire solo a favore di una banca giovando a tutti i successivi giratari.

    La cessione del credito di provvista diventa efficace con la notifica al trattario. Da questo momento il trattario dovr pagare al prenditore/portatore.

    55 Cosiddetto indicato al bisogno. Se l'indicato al bisogno risiede nel luogo di pagamento, il portatore

    perde il regresso anticipata se non presenta la cambiale all'interveniente e non ne constata il rifiuto.

    56 Di grado successivo a colui per il quale l'intervento stato dato.

    57 Sul titolo deve essere riportato il numero della fattura della fornitura.

  • La cessione del credito di provvista giova a tutti i giratari, che se mai acquisteranno il credito, lo faranno a titolo derivativo come accessorio a quello cambiario, cio non a titolo originario; di qui, il trattario potr opporre anche al giratario le eccezioni derivanti dal rapporto di provvista (oneri e onori).

    Ma quindi qual' la vera tutela? Cosa accade in caso di mancato pagamento della cambiale ad opera del trattario?

    Succede che il portatore, dal momento che stato ceduto anche il credito di provvista, pu esercitare i diritti contro il trattario derivanti dalla cessione parallelamente all'azione di regresso.

    Concentriamoci ora sull'avallo. L'avallo una garanzia cambiaria, consiste in una dichiarazione cambiaria con la quale un soggetto (avallante) garantisce il pagamento della cambiale per tutta o parte della somma. Deve risultare dal titolo o dal cosiddetto foglio di allungamento.

    Formalmente si appone la clausola per avallo pi la sottoscrizione autografa dell'avallante, o la mera sottoscrizione sulla facciata anteriore purch non sia traente o trattario.

    (perch non posso apporre l'avallo sulla facciata posteriore? Perch c' il rischio che venga considerata una girata in bianco)

    Chi pu essere avallante? Pu esserlo un terzo, un soggetto firmatario della cambiale gi obbligato quindi.

    necessaria anche l'indicazione dell'avallato; se non c', l'avallo s'intende prestato per l'emittente o per il traente.

    L'avallante si obbliga allo stesso modo dell'avallato nei rapporti esterni (diretto o di regresso), rispondendo in solido con tutti gli altri obbligati; nei rapporti interni diventa obbligato di grado immediatamente successivo all'avallato.

    Vi poi l'istituto del coavallo, quando due soggetti si obbligano congiuntamente per un unico avallato58. I coavallanti sono tutti di grado di identico, l'unica particolarit che si applica la disciplina della solidariet passiva di diritto comune: il solvens coavallante non potr pretendere dagli altri l'intero importo ma soltanto l'importo pro quota.

    Che natura ha la garanzia per avallo?

    58 Da non confondere con l'avallante dell'avallante di gradino ancora pi successivo.

  • Ha natura autonoma, a differenza per esempio della natura accessoria della fideiussione rispetto all'obbligazione principale. Anche qui vale cio il principio della reciproca indipendenza59 o autonomia delle obbligazioni cambiarie.

    L'autonomia dell'obbligazione di garanzia da avallo comporta che un avallo invalido non si converte in fideiussione; profilo pi rilevante poi che non si applicano le norme sulla fideiussione (codice 1939, 1945 etc) ovvero la legittimazione del fideiussore di opporre tutte le eccezioni personali spettanti al debitore.

    Detto questo per, anche l'autonomia ha dei limiti: l'avallante potr sempre eccepire il gi avvenuto pagamento detta eccezione non contrasta con l'articolo 7 della legge cambiaria (autonomia reciproca delle obbligazioni appunto), dal momento che l'autonomia delle obbligazioni riguarda le eccezioni di invalidit e non le vicende estintive del debito.

    Per quanto riguarda la circolazione, la cambiale circola tramite girata; si applica la disciplina generale della girata salvo alcune eccezioni abbastanza rilevanti:

    sulla funzione della girata nella cambiale la girata ha funzione di garanzia, il girante infatti risponde per legge come obbligato di regresso dell'accettazione e del pagamento diventa obbligato cambiario girando60.

    * diversa dalla girata senza garanzia la girata con clausola non all'ordine apposta dal girante: la clausola non all'ordine se apposta dal traente o dall'emittente viene bloccata nella sua circolazione, potendo circolare solo tramite cessione ordinaria; se viene apposta dal girante, non viene impedita la circolazione ma viene limitata la responsabilit del girante che risponder solo nei confronti dell'immediato giratario e non dei successivi.

    possibile anche la girata con effetti limitati, ma in tal caso, il girante non assume responsabilit cambiaria.

    La cambiale pu essere girata anche dopo la scadenza se viene fatta dopo il protesto per il mancato pagamento (non per la mancata accettazione) o dopo la scadenza del termine per elevarlo, la girata tardiva produce solo gli effetti di una cessione ordinaria. Il giratario non acquista un diritto letterale ed autonomo, pur essendo dispensato dalla notifica al debitore.

    Il portatore della cambiale legittimato attivamente quando giustifica il suo 59 L'invalidit dell'una non inficia l'altra, con un'eccezione: il caso in cui l'avallante opponga al

    portatore il vizio di forma dell'obbligazione cambiaria dell'avallato.

    60 Salvo che il girante non apponga la clausola senza garanzia.

  • diritto con una serie continua di girate il solvens deve semplicemente controllare la regolarit formale delle girate e la continuit delle stesse; non richiesto al soggetto che paga il controllo sull'autenticit delle firme.

    A questo consegue, che espletato detto controllo, il debitore liberato anche se paga a chi non legittimato (salvo dolo o colpa grave).

    Arriviamo al pagamento, e alla presentazione per il pagamento. Quando? In tutti casi di scadenza salvo quella a vista, la presentazione va effettuata a scadenza o nei due giorni feriali successivi in ogni caso, entro un anno dalla data di emissione.

    Cosa comporta l'omessa presentazione per il pagamento? Determina la perdita dell'azione di regresso nei confronti degli obbligati di regresso. In questo frangente, constatiamo due deroghe alla disciplina di diritto comune:

    il termine di scadenza un termine essenziale61 anche per il debitore: il portatore non tenuto a ricevere il pagamento prima della scadenza62.

    Il portatore non pu rifiutare il pagamento parziale63, si tratta di una grande tutela per gli obbligati di regresso che a questo punto rimangono obbligati solo per il residuo.

    Una volta che viene pagato il credito, abbiamo la restituzione del titolo quietanzato: se c' stato un pagamento parziale, bisogna darne conto nel titolo con anche quietanza separata al solvens.

    Come per l'accettazione, anche il pagamento pu essere effettuato per intervento, al fine di evitare la promozione dell'azione di regresso64.

    le azioni cambiarie.

    Siamo nella fase patologica dell'istituto: qualcuno non paga.

    In caso di rifiuto di pagamento o di rifiuto di accettazione, il portatore pu aggredire

    61 Art.1184 sul termine.

    62 Il pagamento anticipato infatti a rischio del debitore, che potrebbe essere poi soggetto a un doppio pagamento.

    63 Diversamente dal 1181 del codice civile, che prevede si possa rifiutare l'adempimento parziale anche se la prestazione divisibile.

    64 Pu essere prestato per uno qualsiasi degli obbligati di regresso; non pu essere parziale.

  • tutti gli obbligati cambiari, individualmente o congiuntamente. L'azione cambiaria regolata differentemente a seconda che si tratti di obbligato diretto65 o obbligato di regresso66:

    azione diretta non prevede particolari formalit o termini di decadenza, ha una prescrizione di tre anni dalla scadenza.

    azione di regresso siamo in ambito di solidariet speciale poich l'attivazione del procedimento subordinata all'espletamento di una serie di formalit e rispondenza a determinate condizioni sostanziali.

    Si attiva alla scadenza se il pagamento non ha avuto luogo. Si attiva prima della scadenza, solo in alcune ipotesi specifiche:

    in caso di rifiuto dell'accettazione.

    Il fallimento del trattario

    il fallimento dell'emittente.

    Fallimento del traente in caso di clausola non accettabile.

    In caso di cessazione di pagamento da parte di trattario o emittente, in caso di esecuzione infruttuosa sui beni di questi.

    Nel caso di fallimento, sufficiente produrre la sentenza dichiarativa; negli altri casi necessaria la levata del protesto.

    Il protesto altro non che l'atto autentico67 che attesta la mancata accettazione o il mancato pagamento. In particolare, il protesto per mancato pagamento deve essere elevato nei due giorni feriali successivi alla scadenza della cambiale.

    Che succede se il protesto non viene elevato nei tempi? Il soggetto perde le azioni di regresso.

    Il portatore pu venir dispensato dall'onere di elevare il protesto con la clausola senza spese o senza protesto. Se la clausola dispensatrice stata apposta dal traente, ha effetto nei confronti di tutti; se stata emessa dal girante ha effetto solo nei confronti

    65 Trattario, emittente, avallante.

    66 Traente, avallanti, altri giranti, accettante per l'intervento.

    67 Atto pubblico di cui si occupa il notaio, l'ufficiale giudiziario o delegato presentatore // la registrazione del protesto viene cancellata dopo 5 anni; se per il debitore paga entro un anno dal protesto, ottiene immediatamente la cancellazione con la riabilitazione.

  • del girante stesso.

    Anche se dispensato, il portatore deve dare avviso della mancata accettazione o del mancato pagamento a traente, avallante, girante (obbligati di regresso) entro quattro giorni feriali successivi alla levata del protesto o alla presentazione per il pagamento.

    Se non c' avviso68, il soggetto che omette, rischia di dover risarcire i danni ai soggetti che non ha avvisato.

    In forza del principio di solidariet, il portatore pu agire in regresso di chi preferisce, chiedendo spese e interessi maturati.

    La disposizione degli obbligati in gradi acquista rilevanza per quanto attiene alle azioni che pu promuovere il soggetto solvens nei confronti degli obbligati di grado anteriore. L'obbligato non ha per azione cambiaria, nemmeno pro quota, nei confronti degli obbligati di pari grado.

    Con il pagamento si acquista la titolarit della cambiale.

    La prescrizione di un anno per l'azione di regresso dal protesto o dalla scadenza. L'azione di ulteriore di ulteriore regresso va promossa entro 6 mesi dal pagamento o dal giorno in cui l'azione di regresso stata promossa contro di lui.

    Per quanto riguarda le azioni extracambiarie. Tranne casi particolari come la cambiale di favore, emissione e circolazione trovano fondamento in un rapporto sottostante. Il soggetto pregiudicato pu in forza di questo rapporto avanzare un'azione causale.

    Il rimedio attivabile alternativamente o cumulativamente alle azioni cambiarie; vi sono per alcune cautele per evitare che il debitore paghi due volte e che allo stesso sia precluso l'accesso dell'azione di ulteriore regresso:

    levata del protesto

    la restituzione della cambiale presso la cancelleria del tribunale

    Se per decadenza, prescrizione o assenza di causa, non si dispone pi di azioni cambiarie o extracambiarie, rimane un'extrema ratio che l'azione di arricchimento, inquadrabile nell'ingiustificato arricchimento. Si tratta di un'azione sussidiaria, ha ad oggetto l'ingiustificato arricchimento e non pi l'intero importo. Si prescrive in un anno trascorso il quale il pregiudicato non potr pi rivalersi.

    68 Si pu essere dispensati anche dall'obbligo di avviso con la clausola senza avviso.

  • Documenti di legittimazione e titoli impropri.

    Documenti di legittimazione e titoli impropri sono dei documenti che vanno nettamente distinti dai titoli di credito. Sono definiti dall'articolo 2002 del codice: sono quei documenti che servono unicamente a identificare l'avente diritto alla prestazione. Di regola non sono dei titoli circolanti.

    Per documenti di legittimazione s'intendono documenti che legittimano il possessore a pretendere la prestazione risultante dal documento stesso, in altri termini, conferiscono legittimazione attiva e passiva a pretendere la prestazione.

    Il documento pu essere ceduto ma con le forme69 e le regole70 della cessione del credito71.

    Esempi classici sono: il biglietto di trasporto oppure lo scontrino bagagli, il biglietto del cinema.

    Alcuni autori distinguono nella categoria dei documenti di legittimazione:

    titoli di legittimazione es. il biglietto del treno conferisce sia la legittimazione attiva (chi ha il biglietto pu pretendere la prestazione del contratto di trasporto con la sola esibizione) che quella passiva (il debitore, FS, liberato nel momento in cui esegue la prestazione).

    contrassegni di legittimazione es. lo scontrino del deposito bagaglio in quel caso sussiste una legittimazione passiva (in virt della quale il debitore-dipendente liberato se esegue la prestazione), non una attivo poich in qualunque momento il depositario potrebbe pretendere da chi ha presentato lo scontrino di provare la titolarit del diritto, di essere cio il depositante.

    Secondo l'opinione dominante questa distinzione superflua e non sussiste: la legge parla soltanto di documenti di legittimazione e una ricostruzione cos complessa della fattispecie creerebbe inutile confusione rispetto alla disciplina dei titoli impropri stessi.

    Prima di passare ai titoli impropri, l'esempio pi importante di documento di legittimazione il libretto di risparmio nominativo o nominativo pagabile al portatore. Questo ha un particolare valore probatorio: tutte le notazioni del soggetto

    69 Articolo 1264 cc cessione produce effetti sul debitore soltanto se gli stata notificata l'avvenuta

    cessione oppure se stata da questo accettata.

    70 Articolo 1265 per la soluzione di conflitto tra pi cessionari, si va a vedere notificazione e/o accettazione.

    71 N.B. il diritto di credito ceduto non un diritto autonomo.

  • addetto della banca, fanno piena prova dei rapporti tra la banca e il cliente n la banca n il depositante possono addurre altri mezzi di prova.

    I libretti di deposito possono essere di tre tipi:

    nominativi quelli che presentano il nome dell'intestatario, soggetto depositante. Implicano che i versamenti e i prelievi possono essere effettuati solamente dall'intestatario o da un suo rappresentante debitamente autorizzato.

    nominativi pagabili al portatore pagabili con effetto liberatorio per la banca (che non versi in dolo o colpa grave) a qualunque soggetto che si presenta con il libretto. Si dice nominativi perch vi l'intestazione ad un soggetto.

    al portatore pagabili a chi si presenta in possesso del libretto. Non risultano intestati a nessuno.

    Per tutti i tipi di libretto, espressamente prevista dalla legge una procedura di ammortamento, si pu porre il problema di qualificare i diversi tipi di libretto. pacifico che i libretti nominativi e i nominativi al portatore siano semplici documenti di legittimazione; per quanto invece attiene ai libretti al portatore, sono considerati dalla dottrina maggioritaria dei veri e propri titoli al portatore. Secondo Martorano e Ferri, anche i libretti al portatore non possono essere qualificati come titoli di credito: secondo Martorano sono dei titoli impropri, secondo Ferri, dei contrassegni di legittimazione. Si sostiene infatti che, in primo luogo la circolazione secondo le leggi proprie dei titoli di credito (la consegna) non giustifica l'applicazione della normativa per quanto attiene agli effetti72 della circolazione dei titoli di credito; in secondo luogo, bisogna distinguere la mera possibilit pratica che un simile documento (libretto al portatore) circoli mediante consegna, dalla posizione giuridica che consegue al possesso del titolo73.

    Per titoli impropri intendiamo documenti che consentono il trasferimento di un titolo di credito con le forme previste per la circolazione dei titoli di credito (quindi senza l'osservanza delle forme proprie della cessione del credito) ma con gli stessi effetti della cessione del credito.

    Possiamo dire che fanno qualcosa in pi rispetto ai documenti di legittimazione. Come i documenti di legittimazione, legittimano colui che ha il titolo improprio a 72 Cio l'acquisto di un diritto letterale ed autonomo una disciplina che si va ad applicare solo quando

    espressamente stabilita.

    73 Sostiene Ferri, per quanto attiene alla disciplina dei libretti al portatore il codice stabilisce che producono effetti probatori particolari tra banca e portatore, ma non sono disciplinati anche gli effetti nei confronti del terzo (autonomia in sede di esercizio / autonomia in sede di circolazione) secondo Ferri, si tratta appunto di contrassegni di legittimazione, in quanto valgono a liberare la banca dall'obbligo di accertare l'identit del portatore.

  • pretendere la prestazione in esso incorporata, ma in pi, consentono la circolazione del credito secondo le forme dei titoli di credito.

    In sostanza, dispensano il cessionario dalla formalit della notifica o dall'obbligo di provare accettazione e conoscenza del debitore dell'avvenuta cessione.

    Distinguiamo due tipi:

    titoli impropri al portatore mediante consegna.

    titoli impropri all'ordine mediante girata.

    La circolazione con le forme dei titoli di credito non produce gli effetti propri della cessione del credito: i titoli impropri non attribuiscono mai n un diritto letterale ed autonomo n consentono l'acquisto a non domino.

    Esempio tipico la polizza di assicurazione.

    Il contratto di assicurazione consensuale quindi si perfeziona col solo consenso; pur essendo consensuale, richiesta la forma scritta ad probationem, per cui l'impresa assicuratrice obbligata a rilasciare una polizza che pu essere:

    nominativa: semplice documento probatorio.

    al portatore o all'ordine: titolo improprio.

    Il soggetto al quale stata consegnata l'eventuale polizza di assicurazione al portatore, o il giratario di polizza all'ordine, non acquista un diritto letterale ed autonomo, si dovr basare sul contrario originario, si potr vedere opposte eccezioni opponibili al cedente e non sar mai possibile l'acquisto a non domino.

    In caso di smarrimento, furto o sottrazione, si applica comunque la procedura di ammortamento (1889 cc).

    Riassumendo, la funzione dei titoli impropri quella di facilitare la circolazione del diritto di credito rendendo superflua l'osservanza delle forme della cessione del credito (pur producendone gli effetti).

    N.B. ai titoli impropri solo l'articolo 1992 (legittimazione attiva e passiva)- sia a documenti di legittimazione sia a titoli impropri. Non si applicano mai n il 1993 (autonomia in sede di esercizio o autonomia obbligatoria) n il 1994 (autonomia reale o autonomia in sede di circolazione).

  • Seminario V (integrazione titoli nominativi e cambiale)

    Seminario VI Assegno bancario

    Anche dell'assegno come della cambiale, esistono due versioni:

    assegno bancario o chque tre soggetti, struttura della cambiale tratta; ci che contraddistingue l'assegno che il trattario una banca (art 3 legge assegni).

    assegno circolare due soggetti, struttura del vaglia cambiario; ci che contraddistingue l'assegno che l'emittente una banca (art 82 legge assegni).

    Entrambi sono sempre pagabili a vista.

    Ipotesi di circolazione come strumento di credito (invece che come mezzo di pagamento).

    Assegno postdatato. Sono tutt'altro che rari i casi di assegni usati come strumento di credito: un esempio il c.d. assegno postdatato, in questo caso non nullo l'assegno ma semmai il patto di postdatazione (consente al prenditore di esigerne il pagamento a vista appunto, immediatamente).

    L'assegno un mezzo di pagamento, ha infatti dei termini di scadenza brevissimi poich il debitore, traente, si considera liberato al momento dell'effettivo incasso.

    In tema di accertamento dello stato di insolvenza, la giurisprudenza considera l'assegno postdatato come un mezzo normale di pagamento, e quindi eventualmente oggetto di revocatoria purch compiuto nei 6 mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento: in tal caso sul curatore incombe l'onere di provare che il terzo beneficiario conosceva lo stato di insolvenza del traente.

    Assegni senza data e senza firma del traente. Senza data e senza firma del traente l'assegno invalidamente emesso; valido tuttavia l'assegno emesso con l'importo ma col nome del beneficiario in bianco (assegno in bianco) che potr essere apposto dal possessore del titolo in un momento successivo. L'eventuale riempimento arbitrario, tutto a rischio del traente: l'assegno bancario senza indicazione del beneficiario-prenditore, vale come assegno al portatore74.

    Assegno bancario.

    Si tratta di un ordine incondizionato di un traente a una banca-trattaria di pagare una

    74 Convertibile dal possessore in titolo all'ordine o riempiendo con il proprio nome ovvero col nome di

    un terzo. Nell'ipotesi per in cui il prenditore riempia il titolo con il nome di un terzo, a detto terzo non potranno essere opposte eccezioni personali come quella di abusivo riempimento.

  • somma a un terzo75.

    Quali sono i requisiti di validit?

    Sono elementi necessari a pena di invalidit:

    Ordine incondizionato.

    Indicazione di banca-trattaria.

    Espressa denominazione di assegno.

    La determinazione di una somma da pagare.

    La data e il luogo di emissione.

    Sottoscrizione del traente.

    Requisiti di regolarit invece..

    possibile emettere un assegno bancario ai fini della regolarit, ad una duplice condizione (articolo 3 legge assegni):

    che l'emittente abbia presso la banca dei fondi disponibili76.

    Che l'emittente abbia la possibilit di disporre della provvista mediante l'emissione di assegni bancari; che cio detta possibilit gli sia riconosciuta da una convenzione di assegno.

    Chi emette un assegno in mancanza della prima condizione, ovvero dei fondi disponibili, commette un illecito amministrativo assegno a vuoto.

    L'assegno pu essere presentato per il pagamento entro 8 giorni se pagabile nello stesso comune, entro 15 giorni se pagabile in un comune differente, entro 20 giorni se pagabile in uno stato diverso, 60 se in un continente diverso.

    Cosa comporta la mancata presentazione entro i termini?

    Fa perdere al portatore l'azione di regresso nei confronti del traente, dei giranti e dei loro avallanti e nei confronti di tutti gli obbligati di regresso.

    Perch si possa attivare il rimedio, devono essere decorsi almeno 60 giorni dalla scadenza del titolo (fa fede il termine di presentazione del titolo), senza che il trattario

    75 O allo stesso traente apponendo la clausola a me stesso.

    76 Non importa se per effetto di un deposito o di un'apertura di credito in conto corrente.

  • abbia effettuato il pagamento.