Principi – Evoluzione normativa

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Aggiornarsi, Risolvere, Crescere www.commercialistatelematico.com | 1 Il prospetto di conciliazione e la contabilità economica di Matteo Esposito Pubblicato il 10 giugno 2005 Principi – Evoluzione normativa Il tema della contabilità economica impone una disamina di carattere generale sui principi contenuti negli artt. 229 e 230 del D. Lgs. 267/2000, sulle procedure tecnico-contabili praticabili e sull’autonomia operativa prevista dall’art. 232. La parte seconda, titolo VI del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sull’ordinamento degli enti locali inerisce alla rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione che avviene, così come enunciato al comma 1 dell’articolo 227, mediante il rendiconto della gestione (termine che ha sostituito la vecchia dicitura di “conto consuntivo”), il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. Si rileva innanzitutto una nuova formulazione del disposto di cui al comma 6, articolo 55 della legge 142/90, laddove era previsto che il rendiconto comprendesse il conto del bilancio ed il conto del patrimonio ma non il conto economico. L’aggiunta di quest’ultimo costituisce quindi un’adeguata risposta alle previsioni di cui allo stesso comma 6 sulla necessità di rilevare

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Il prospetto di conciliazione e la contabilità economicadi Matteo Esposito

Pubblicato il 10 giugno 2005

Principi – Evoluzione normativa

Il tema della contabilità economica impone una disamina di carattere generale sui principicontenuti negli artt. 229 e 230 del D. Lgs. 267/2000, sulle procedure tecnico-contabili praticabilie sull’autonomia operativa prevista dall’art. 232.

La parte seconda, titolo VI del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sull’ordinamento deglienti locali inerisce alla rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione che avviene, cosìcome enunciato al comma 1 dell’articolo 227, mediante il rendiconto della gestione (termineche ha sostituito la vecchia dicitura di “conto consuntivo”), il quale comprende il conto delbilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

Si rileva innanzitutto una nuova formulazione del disposto di cui al comma 6, articolo 55 della

legge 142/90, laddove era previsto che il rendiconto comprendesse il conto del bilancio ed ilconto

del patrimonio ma non il conto economico. L’aggiunta di quest’ultimo costituisce quindi

un’adeguata risposta alle previsioni di cui allo stesso comma 6 sulla necessità di rilevare

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mediante

contabilità economica i risultati di gestione.

L’innovazione trova fondamento oggettivo nella considerazione dei i limiti espressi in passato

dalla contabilità finanziaria che, di fatto, ha sempre precluso l’analisi economica dei fatti di

gestione.

Gli stessi risultati del conto consuntivo non hanno mai offerto possibilità per collegamenti

organici con il conto del patrimonio, riconducendo quest’ultimo ad una mera rielaborazione

extracontabile poco rappresentativa della realtà.

L’ordinamento a questo proposito consegue un risultato assolutamente credibile e di agevole

applicazione intanto perché mantiene un impianto amministrativo e contabilecomplessivamente

finanziario ed autorizzatorio, seppure notevolmente innovato, ed in secondo luogo perché

l’introduzione del conto economico amplia e rende più compiuta la rappresentazione dei risultati

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della gestione.

Il contenuto degli articoli 229 e 230 esprime sicuramente una sintesi di possibili applicazioni

operative e consegue l’obiettivo di considerare le varie realtà territoriali, soprattutto gli enti di

modeste dimensioni che, in carenza di mezzi materiali ed umani, non avrebbero potutosopportare

altre ulteriori incombenze.

L’assetto normativo risulta quindi equilibrato e prudente ed esalta gli aspetti culturali, sui quali

la riforma incide notevolmente.

Il conto economico costituisce un documento essenziale ai fini della dimostrazione dei risultati

di gestione e formerà, insieme al conto del bilancio ed al conto del patrimonio, parte integrantedel

rendiconto della gestione. E’ il primo approccio verso la rilevazione di tipo economico e sirealizza

attraverso talune contabilizzazioni basate su libere procedure (vedi art. 232) e che, mediante un

progetto di conciliazione dei dati finanziari con l’aggiunta di elementi economici, dimostra il

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risultato economico finale.

Ferma restando la natura autorizzatoria del bilancio, che il legislatore ha voluto opportunamente

conservare, l’articolo 229 introduce un sistema di rilevazioni contabili di fine esercizio tendentea

classificare in senso economico la gestione dell’ente.

Lo scopo è quello di evidenziare il risultato finale economico e si realizza con un prospetto

denominato opportunamente di conciliazione che integra i dati finanziari con elementieconomici

non rilevati nel conto del bilancio.

Norme regolamentari

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L’applicazione della contabilità economica dovrebbe essere opportunamente preceduta dataluni

interventi regolamentari, quali:

· La definizione delle categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di

facile consumo o del modico valore (art. 230, comma 8).

Un’applicazione poco credibile di questo principio potrebbe influire negativamente sugli equilibri

di bilancio e sulle risultanze complessive del rendiconto della gestione.

· L’opzione di considerare interamente ammortizzati i beni mobili non registrati acquisitidall’ente

da oltre un quinquennio (art. 117, comma 2 D. Lgs. 77/95).

Tale facoltà, seppure limitata solo alla fase del completamento degli inventari e della

ricostruzione degli stati patrimoniali, assume un’importanza notevole anche in ambitofinanziario

per l’incidenza che ne deriverà sul rapporto: accantonamenti – investimenti, cui si ispira il 2°

comma dell’art. 167.

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· La facoltà di prevedere la compilazione di un conto consolidato patrimoniale per tutte leattività

e passività interne ed esterne (art. 230, comma 6).

Se la norma predetta viene collegata alla disposizione contenuta nell’articolo 152, 2° comma

sulla eventuale norma regolamentare atta ad assicurare la conoscenza consolidata dei risultati

globali delle gestioni degli enti od organismi costituiti per l’esercizio di funzioni e servizi, ne

deriva un bilancio consolidato a tutti gli effetti, comprensivo quindi anche del conto economico.

Nella realtà dell’ente locale occorre riferirsi soprattutto agli enti ed organismi posseduti per

intero, quali le aziende speciali e le istituzioni.

· La facoltà di prevedere conti patrimoniali di inizio e di fine mandato degli amministratori (art.

230, comma 6).

E’ auspicabile un massiccio ricorso all’adozione di tale principio che, introducendo elementi di

linearità e trasparenza nei rapporti tra gli eletti ed i cittadini, favorirà sicuramente un nuovo

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modo di gestire la cosa pubblica.

· L’individuazione delle figure e delle funzioni dei consegnatari dei beni ai quali vengono affidati

le varie categorie di beni con le relative indicazioni di quantità e valore. I consegnatari sono

responsabili ai sensi dell’articolo 93 e rendono il conto della loro gestione alla Corte dei conti.

Il conto, così come appare dai modelli di cui all’art. 160, rileva, a fine esercizio, la consistenza

per quantità e valori. Ciò vuole significare che, per il futuro, l’aggiornamento degli inventari

previsto dall’articolo 230, comma 7, sarà effettuato anche dai consegnatari, ognuno per la parte

di propria competenza.

Il prospetto di conciliazione

E’ il documento contabile da accludere al conto economico che, partendo dai dati finanziari della

gestione corrente del bilancio (accertamenti – impegni), con l’aggiunta di elementi economicinon

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compresi nella gestione finanziaria, rileva il risultato economico finale.

Vediamo nel dettaglio come il prospetto di conciliazione espone il raccordo tra i dati finanziari e

quelli economici, prendendo in considerazione il titolo I delle entrate.

Entrate tributarie

· Nella colonna 1E si rileva l’importo degli accertamenti finanziari di competenza, così come

desunti dal conto del bilancio.

· Nella colonna 2E si rilevano, con segno positivo, i risconti passivi iniziali, ovvero le quote di

ricavi (entrate tributarie) contabilizzate nell’esercizio precedente ma non di competenza dello

stesso e quindi rinviate all’esercizio in corso. La dimensione finanziaria incomincia quindi a

trasformarsi in dimensione economica incrementando dei risconti passivi i valori accertati. In

una situazione di funzionamento il dato relativo ai risconti passivi è desunto dal passivo del

conto del patrimonio relativo all’esercizio precedente.

· Nella colonna 3E si rilevano, con segno negativo, i risconti passivi finali, ovvero il valore delle

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entrate tributarie accertate nell’esercizio ma la cui competenza economica inerisce all’esercizio

successivo. I risconti passivi finali riducono quindi il valore economico dell’esercizio,

confluiranno nel passivo del conto del patrimonio e costituiranno risconti passivi iniziali alla

chiusura dell’esercizio successivo.

· Nella colonna 4E e 5E vanno inserite le rettifiche dei ratei attivi. La colonna 4E accoglie i ratei

attivi iniziali (già allocati nell’attivo del conto del patrimonio dell’esercizio precedente), che

vanno inseriti con segno negativo in quanto contabilizzati nell’esercizio ma economicamente di

competenza dell’esercizio precedente. La colonna 5E accoglie, con segno positivo, i ratei attivi

finali, ovvero di competenza dell’esercizio la cui manifestazione numeraria (accertamento) si

avrà nell’esercizio successivo. I risconti attivi finali transiteranno nel passivo del conto del

patrimonio e diventeranno risconti attivi iniziali nel prospetto di conciliazione relativo

all’esercizio successivo.

E’ questa, unitamente alla rilevazione dei ratei passivi prevista nella seconda sezione del

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prospetto di conciliazione, la fase operativa forse più delicata, in quanto, a differenza dei

risconti, implica la valutazione di poste non contabilizzate in sede finanziaria.

· La colonna 6E (altre rettifiche del risultato finanziario) risulta oscurata e non va pertanto

compilata né per le entrate tributarie, né per le entrate da trasferimenti.

· La colonna 7E accoglie il valore complessivo (somma algebrica) da inserire nel conto

economico in corrispondenza della voce indicata nella colonna precedente (proventi tributari).

Entrate da trasferimenti

La procedura contabile è identica a quella relativa alle entrate tributarie. In questo caso,

ovviamente, il valore finale di cui alla colonna 7E deve essere inserito alla voce n. 2 del conto

economico tra i proventi da trasferimenti.

Entrate extratributarie

L’elaborazione del prospetto di conciliazione presenta, per le entrate extratributarie,

un’importante novità rispetto ai titoli precedenti, ovvero l’attivazione della colonna 6E che

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accoglie,

in via principale, l’IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari, per attività in regime di

impresa. L’importo dell’IVA deve essere opportunamente scorporato dall’ammontarecomplessivo

dell’accertamento finanziario ed imputato direttamente al conto del patrimonio.

Per tutto il resto valgono le procedure sopra indicate.

Il prospetto di conciliazione, per la parte relativa alle entrate prosegue con la descrizione dei

titoli IV, V, VI. La sezione oscurata sta ad indicare l’assenza di valori utili ai fini del conto

economico, fatta eccezione dei seguenti elementi:

Alienazioni di beni patrimoniali

L’accertamento finanziario di competenza solitamente non corrisponde al valore patrimoniale

dei beni ceduti; da qui la necessità di rilevare la plusvalenza o la minusvalenza patrimoniale

derivante dalla differenza dei due valori. Nel caso di realizzo di plusvalenza il relativo importo va

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indicato alla voce E24 “plusvalenze patrimoniali” del conto economico, l’eventualeminusvalenza

va indicata invece alla voce E26 “minusvalenze patrimoniali”.

I beni che in sede di cessione possono originare plusvalenze o minusvalenze sono quelli iscritti

nell’attivo del conto del patrimonio, ovvero: le immobilizzazioni immateriali, le immobilizzazioni

materiali e le immobilizzazioni finanziarie.

L’operazione di vendita comporta quindi l’iscrizione nel conto economico della plusvalenza o

della minusvalenza e, contestualmente, l’eliminazione del cespite sia dall’inventario che dalconto

del patrimonio.

Trasferimenti di capitale da altri soggetti

Mentre i trasferimenti di capitale dallo Stato, Regione e da altri enti pubblici confluiscono

direttamente al passivo patrimoniale, la quota dei trasferimenti di capitale da altri soggetti

(concessioni di edificare), se destinata alla copertura di spese correnti, concorre alladeterminazione

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del risultato economico dell’esercizio e, così come previsto dal prospetto, deve essere iscrittoalla

voce A6 del conto economico (Proventi da concessioni di edificare).

A questo punto il prospetto di conciliazione chiude la sezione delle entrate con l’indicazione di

talune componenti economiche non rilevate nel conto del bilancio e quindi non comprese negli

accertamenti finanziari di competenza. E’ sicuramente questa la fase più delicata chel’operatore

dovrà gestire con maggiore attenzione e con grande professionalità soprattutto per l’approcciocon

una terminologia tecnica e contabile assolutamente nuova.

Esaminiamo nel dettaglio le varie voci:

Insussistenze del passivo

Sono costituite dalle sopravvenute insussistenze di costi ed oneri rilevati negli esercizi

precedenti quali, ad esempio, i minori residui passivi. Il relativo valore confluisce alla voce E22del

conto economico.

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Sopravvenienze attive

Il conto accoglie gli eventuali proventi straordinari non previsti in bilancio quali, ad esempio, i

maggiori residui attivi, che trovano allocazione alla voce E23 del conto economico.

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)

Le immobilizzazioni acquisite da terzi sono rilevate nelle apposite voci del conto del

patrimonio, mentre quelle prodotte all’interno dell’ente con l’utilizzo di mezzi materiali ed umani

propri sono rilevate nei costi dell’esercizio ed in sede di chiusura si rende pertanto necessario

procedere alla loro capitalizzazione.

I costi capitalizzati, così come precisa la nota allegata al prospetto sono costituiti da quella

parte di costi sostenuti tra le spese correnti nel titolo I), per la produzione, in economia, di valorida

porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi. Esempi di costi capitalizzati sono

costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell’ente, dalla produzionediretta di

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software applicativo, ecc. ; a fine esercizio è necessario rilevare queste entità e contabilizzarle

nell’attivo patrimoniale con il sistema dell’ammortamento. I costi stessi saranno imputati agli

esercizi in cui le utilità prodotte verranno realizzate.

La procedura di capitalizzazione di costi sostenuti per la produzione di un bene ammortizzabile

si attua imputando gli stessi alla voce attiva del conto del patrimonio corrispondente al cespite

prodotto; nel conto economico tale valore va inserito alla voce A7.

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.

Il conto economico, alla voce A8, accoglie il valore pari alla differenza tra le rimanenze

finali e le rimanenze iniziali. La variazione risulta pertanto positiva, se le rimanenze finali sono

inferiori a quelle iniziali e negativa nel caso opposto.

Sia gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni che la variazioni nelle rimanenze sono

rilevati nel prospetto A del conto economico per esigenze informative e contabili ai fini della

valutazione complessiva dei proventi della gestione che, in gergo aziendalistico, vuole indicare il

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valore della produzione, ovvero l’elemento segnaletico dell’attività svolta nel periodoconsiderato.

Esaminiamo adesso il prospetto di conciliazione per la parte riguardante le spese

soffermandoci, in modo particolare, sulle modalità di raccordo tra impegni finanziari e costi.

Spese correnti

· Nella colonna 1S si riportano gli impegni finanziari di copertura risultanti dal conto del bilancio.

· Nella colonna 2S si rilevano, con segno positivo, i risconti attivi iniziali, cioè quelle spese

contabilizzate nell’esercizio precedente ma non di competenza dello stesso e quindi rinviate

all’esercizio in corso. Tale valore è già noto all’operatore in quanto indicato nel conto del

patrimonio dell’esercizio precedente.

· Nella colonna 3S si rilevano, con segno negativo, i risconti attivi finali, ovvero il valore delle

spese correnti impegnate nell’esercizio ma la cui competenza economica attiene all’esercizio

futuro. Esempio di risconto attivo può essere una spesa di assicurazione impegnata interamente

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nell’esercizio, ma parzialmente di competenza dell’esercizio successivo; il valore relativo a

quest’ultimo periodo costituisce pertanto il risconto attivo che va sottratto dalla competenza

economica dell’esercizio in corso e rinviato tramite allocazione nell’apposita voce dell’attivo

patrimoniale, all’esercizio successivo.

· La colonna 4S rileva i ratei passivi iniziali, ovvero le spese non impegnate nell’esercizio

precedente, anche se di competenza dello stesso, e già indicate nell’apposita voce del passivodel

conto del patrimonio del precedente esercizio. La contabilizzazione di tali spese è stata operata

nell’esercizio in corso e perciò occorre sottrarre il relativo valore perché economicamente non di

competenza.

· Nella colonna 5S vanno indicati i ratei passivi finali che sono quote di costo di competenza

dell’esercizio in corso, anche se l’impegno finanziario si verificherà nell’esercizio successivo.

Un esempio di rateo passivo può essere l’ammontare di un fitto passivo di competenza per 2/12

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dell’esercizio in chiusura e per 10/12 dell’esercizio successivo, con pagamento posticipato. Se

dal punto di vista finanziario si avrà l’impegno nell’esercizio successivo, occorre tuttavia rilevare

l’onere economico di competenza dell’esercizio (rateo passivo) che, nel caso specifico,

corrisponde a 2/12 del valore complessivo.

· Nella colonna 6S “altre rettifiche del risultato finanziario”, analogamente alle entrate, occorre

rilevare l ‘IVA a credito, compresa negli impegni finanziari delle spese correnti, per attività in

regime di impresa.

· La colonna 7S accoglie il valore desunto dalla somma algebrica degli importi indicati nelle

colonne precedenti. Tale valore confluirà nella voce del conto economico indicata dallo schema.

Esaurita così la fase di raccordo dei dati finanziari con gli elementi economici, occorrerà

procedere alla valutazione degli altri costi della gestione non rilevati nella contabilità finanziaria,

che il prospetto indica come segue:

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo

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Tale voce indica il valore delle scorte interessate al processo di produzione, cioè che vengono

consumate nel corso della gestione. La variazione risulta pertanto positiva, se le rimanenzeiniziali

sono maggiori di quelle finali e negativa nel caso opposto. L’importo della variazione va iscritto

alla voce B11 del conto economico.

Quote di ammortamento dell’esercizio

Al fine di evitare possibili confusioni è opportuno ricordare che i principi in commento

riguardano esclusivamente l’ambito economico (art. 229), sul quale non hanno assolutamente

alcuna incidenza le deroghe previste dall’art. 167 (riduzione degli ammortamenti – gradualità

temporale).

Il calcolo degli ammortamenti sarà effettuato sulla base dei coefficienti stabiliti dal comma 7

dell’articolo 229, secondo il prospetto che segue:

Ø edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria: 3 per cento;

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Ø strade, ponti e altri beni demaniali: 2 per cento;

Ø macchinari, apparecchi, attrezzature e impianti: 15 per cento;

Ø attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi: 20 per cento;

Ø automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli: 20 per cento;

Ø altri beni: 20 per cento.

Appare evidente l’assimilazione, nel complesso, ai principi fiscali vigenti.

I valori di riferimento dei vari cespiti ai fini del calcolo degli ammortamenti sono quelli

derivanti dalle valutazioni operate con i criteri previsti dall’art. 230, comma 4.

L’ammontare degli ammortamenti economici, rilevato prima nel prospetto di conciliazione

(colonna 7S), va successivamente riportato alla voce B16 del conto economico.

Accantonamento per svalutazione crediti

Il conto accoglie quote di svalutazione atte a coprire eventuali rischi di inesigibilità dei crediti.

La filosofia di base continua ad essere quella di introdurre nella gestione dell’ente pubblico

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elementi di tutela sui vari fattori di rischio, tipici della realtà economica aziendale.

Sull’entità delle quote da accantonare, ed in assenza di specifica disposizione normativa sulla

materia, è opportuno fare riferimento ai vari principi civilistici, quali : la prudenza, lacompetenza,

la continuità dei criteri di valutazione, ecc..

Il valore dell’accantonamento per svalutazione crediti va iscritto alla voce E27 del conto

economico.

Insussistenze dell’attivo

Il valore del conto “insussistenze dell’attivo” è costituito dai minori residui attivi e, più

esattamente, dai minori crediti rispetto ai valori contabili rilevati negli esercizi precedenti. Nel

conto economico tali insussistenze devono essere iscritte alla voce E25.

Completata la redazione del prospetto e trasferiti i vari dati contabili nel conto economico si è

finalmente in grado di conoscere il risultato economico dell’esercizio, risultato che a sua volta

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determinerà l’incremento o il decremento del patrimonio.

Le incongruenze normative e gli errori materiali del prospetto

L’applicazione generalizzata della procedura contabile legata al prospetto di conciliazione

limita talune potenzialità operative che, in mancanza del prospetto stesso, avrebbero potutomeglio

rappresentare la rendicontazione economica della gestione. Sarebbe stato più opportunoattribuire al

prospetto il carattere dell’opzionalità, lasciando alla discrezionalità dell’ente la possibilità di

derogare e di attuare percorsi più organici, quale, ad esempio, la tenuta di una contabilitàgenerale

avulsa dal contesto finanziario e, soprattutto, la facoltà di derogare dai principi esposti nellenote

allegate al prospetto che spesso tendono a complicare piuttosto che agevolare l’approcciooperativo.

Nel merito il modello ex DPR 194/96 presenta sia degli errori di stampa, sia delle

incongruenze strutturali. Ne deriva che l’approccio deve necessariamente risultare prudente,così

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come occorre superare le difficoltà interpretative con l’ausilio di una pratica professionale e

sistematica volta a realizzare, nonostante le criticità che si esporranno più avanti, risultati

attendibili.

Soccorre, in aiuto, un importante documento pubblicato dall’Osservatorio per la finanza e la

contabilità degli Enti Locali, portante tutta una serie di raccomandazioni per la redazione del

prospetto di conciliazione, nonché una fondamentale affermazione di principio laddove precisa

come le note apposte nella modulistica in calce al prospetto non debbano essere lette comeprincipi

generali assoluti ma come esemplificazioni di situazioni che possono chiarire le regole di fondocui

il sistema si ispira. Il documento contiene preziose indicazioni e suggerimenti circa gli elementi

possibili di flessibilità cui l’operatore può ispirarsi, così come a tali principi comportamentali è

anche ispirato il presente lavoro.

Si espongono, qui si seguito, alcune osservazioni sul modello, aventi ad oggetto gli aspetti

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ritenuti più significativi:

§ Intanto vi è da osservare come la pretesa conciliazione dei risultati finanziari con quelli

economici, così come prevista dall’art. 229 Tuel, con lo schema ufficiale tende ad andare oltre,

fino a realizzare taluni collegamenti anche con il conto del patrimonio.

§ Per le spese in c/capitale il modello impedisce di rettificare il valore degli impegni per l’Iva a

credito sulle immobilizzazioni. La colonna 6S relativa alle altre rettifiche del risultato

finanziario appare infatti oscurata. A tale scopo si suggerisce di “forzare” i vincoli dello schema

ufficiale e di utilizzare comunque tale colonna, anche perché questo è l’unico modo per inserire

l’ammontare dell’Iva, pena una difficile se non impossibile conciliazione.

§ L’impostazione dei valori da rinviare al conto del patrimonio relativamente alle

immobilizzazioni si riferisce soltanto alla gestione di competenza e, quindi, non in linea con

quanto specificato nell’ultima parte della nota 2, laddove si precisa che ai fini dell’incremento

del valore delle immobilizzazioni occorre tenere conto anche dei pagamenti in conto residui. E’

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necessario pertanto non considerare in modo letterale la dicitura “di cui” e riportare, più

correttamente, i pagamenti eseguiti in conto competenza ed in conto residui e le sommerimaste

da pagare, derivanti dalla competenza e dai residui. A questo punto a nulla rileva la discordanza

della totalizzazione finale rispetto al valore complessivo degli impegni finanziari di competenza.

§ Il modello espone una grossolana approssimazione laddove non prevede apposita allocazione

per i trasferimenti in c/capitale che non incrementano il patrimonio netto dell’ente. La voce 7

(trasferimenti di capitale) non tiene conto dei trasferimenti destinati a beneficio di terzi che, a

parere di chi scrive, dovrebbero trovare allocazione nel conto economico tra gli oneri

straordinari. Anche in questo caso emerge la relatività dello schema e la necessità di operare

senza eccessivi condizionamenti formali, al fine di non vanificare la credibilità del risultato.

§ Altro elemento di criticità è la mancata previsione dei costi degli esercizi futuri derivanti dagli

impegni finanziari di competenza che non rilevano sul piano economico e patrimoniale. Si pensi

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agli impegni per vincolo di destinazione delle corrispondenti entrate accertate e quelli per

procedimenti in corso relativi a gare bandite (art. 183 Tuel). Anche in questo caso è necessario

utilizzare la colonna 6S per riportare le rettifiche in riduzione degli impegni finanziari di

competenza.

§ La nota 9 in calce al prospetto di conciliazione fornisce una definizione sommaria dei “costi

capitalizzati”, in contrasto letterale con la relativa voce del prospetto “incrementi di

immobilizzazioni per lavori interni”. E’ ovvio (anche se non previsto) che anche in questa sede

si possano rappresentare analiticamente diverse tipologie di intervento, quali, ad esempio:

l’incremento di immobilizzazioni per lavori interni (con aumento del relativo cespite) e costi

capitalizzati (con aumento delle immobilizzazioni immateriali di riferimento).

§ La nota 4 in calce al prospetto và collegata con quanto richiamato dalla disposizione di cui al

comma 4 l. e) dell’art. 229, laddove dispone sulla rilevazione delle “quote di ricavi pluriennali

pari agli accertamenti degli introiti vincolati”. La definizione impressiona un po’, ma vuole

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sostanzialmente significare che le quote di trasferimenti in c/capitale dovranno essere imputate

al conto economico degli esercizi di riferimento al fine di neutralizzare l’onere economico

derivante dall’ammortamento.

La contabilità economica

– Contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale.

La contabilità finanziaria utilizza il metodo della partita semplice e rileva solo gli effetti finanziari

degli eventi di gestione, basandosi sul principio della competenza finanziaria, secondo il qualesono

iscritte in bilancio le entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare;non

rileva i risultati di gestione ma la destinazione delle risorse finanziarie. L’analisi finanziaria ha lo

scopo di verificare (preventivamentente o consuntivamente) la capacità dell’Ente di far fronte ai

fabbisogni finanziari con idonee forme di finanziamento.

Pertanto, gli eventi contabili che assumono rilevanza nella contabilità finanziaria sono:

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– per l’entrata (art. 178 Tuel):

. accertamento

. riscossione

. versamento

– per la spesa (art. 182 Tuel):

. impegno

. liquidazione

. ordinazione

. pagamento.

Tutte le fasi dell’entrata e della spesa hanno rilevanza in contabilità finanziaria.

Nella contabilità finanziaria viene privilegiato l’aspetto giuridico dell’evento contabile (impegnoed

accertamento) quale momento centrale di rilevazione contabile.

Page 29: Principi – Evoluzione normativa

Aggiornarsi, Risolvere, Crescere

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La contabilità economico – patrimoniale rileva gli eventi di gestione contemporaneamente sottoun

duplice aspetto economico e patrimoniale: i fatti di gestione vengono rilevati nel momento in cuisi

manifestano le variazioni patrimoniali (cioè il momento in cui si verifica l’entrata/uscita didenaro,

il sorgere di aumenti/diminuzioni di crediti o debiti) quale aspetto originario, sulla base di

documenti certi (fatture attive, passive, lettere di addebito/accredito, ecc.). L’obiettivo della

contabilità economico – patrimoniale è la determinazione del risultato economico dell’esercizio

(utile/perdita) e del capitale di funzionamento (patrimonio aziendale). La contabilità economica

utilizza il

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