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PRINCIPI DI
MEDIAZIONE FAMILIARE
Edvard Munch, “Separation” (1896)
MARINA GORI Urbino, 27 Marzo 2014
MEDIAZIONE FAMILIARE
“E’ un percorso per la riorganizzazione delle relazioni
familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio: in un contesto strutturato il Mediatore familiare, come terzo neutrale e con una formazione specifica, sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, si adopera affinché i partner elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli, in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale”.
(SIMEF, 1995)
CONFINI DELLA MEDIAZIONE DIFFERENZIAZIONE CON ALTRE FORME DI INTERVENTO :
CTU, PSICOTERAPIA E COUNSELING
CTU - Il consulente esprime una valutazione che consentirà una decisione da parte del
giudice.
PSICOTERAPIA – si occupa dei fattori interni della persona e agisce su un sistema
disfunzionale, psicopatologico, che dev’essere curato; si lavora in presenza di una
sofferenza psichica e si mira a cercare la fonte del disturbo psichico. Sostanzialmente
l’operato dello psicoterapeuta è centrato sulla patologia e richiede interventi che possono
anche durare alcuni anni.
COUNSELING – opera sulla salute; sua peculiarità è il concetto del qui ed ora. Un
intervento di Counseling dura in media 6-8 mesi, ma riformulando il contratto, quasi
sempre su richiesta del cliente, può proseguire. Si portano i clienti a consapevolizzare il
proprio disagio e gli si fornisce una guida affinché trovino la maniera per contribuire in
prima persona al proprio benessere, sia psicologico che fisico. Il Counseling si occupa dei
fattori esterni che intervengono sullo stato di disagio delle persone.
MEDIAZIONE – agisce su un sistema-coppia “sano” ma disorganizzato. E’
strettamente legato alla decisione di separarsi. Ha come obiettivo primario quello di
riaprire uno spazio comunicativo permettendo di ridefinire confini e relazioni e quindi di
raggiungere accordi che siano fondati, stabili il più possibile nel tempo perché nati da una
consapevolezza;
CENNI STORICI
Nel 1913 negli Stati Uniti – Servizio di conciliazione all’interno del Dipartimento di lavoro
Nasce nei primi anni ’70 per iniziativa dell’avvocato e terapeuta familiare
J. Coogler che nel 1975 fonda la Family Mediation Association
I terapeuti familiari Irving e Benjamin diffondono la mediazione al di fuori del contesto giudiziario
In Europa, in Inghilterra, nasce nel 1974 ad opera di Lisa Parkinson, assistente sociale presso i Servizi per la tutela dell’infanzia. Successivamente si diffonde anche al resto dell’Europa
In Italia la mediazione compare nel 1987 a Milano ad opera del G.e.A. e nel 1988 a Roma da una collaborazione tra l’Università La Sapienza e l’Ufficio tutele della Pretura
Nel 1995 nascono alcune Associazioni, tra cui AIMS (Ass. internazionale mediatori sistemici) SIMEF (Società italiana di mediazione familiare) e, di recente, l’AIMEF di Roma.
PRINCIPALI MODELLI DI MEDIAZIONE FAMILIARE
MEDIAZIONE NEGOZIALE STRUTTURATA finalizzata al raggiungimento di un accordo ragionato secondo attività di negoziazione ‘razionale’, ossia il più possibile obiettiva e spuria da ‘emozioni’.
MEDIAZIONE TRASFORMATIVA, persegue il ‘potenziamento’ ed il ‘reciproco riconoscimento’ delle parti con l’obiettivo di voler ‘trasformare’ in una soluzione non solo il conflitto, ma anche le persone coinvolte nella mediazione.
MEDIAZIONE SHUTTLE consiste in sessioni di mediazione individuali, tenute con i singoli partner: l’immagine della ‘navetta’ che si sposta da un luogo ad un altro descrive questa peculiare strategia. I partner devono essere consapevoli del fatto che tutto ciò che viene rivelato negli ‘incontri’ individuali è destinato ad essere ‘svelato’ all’altro in sede di sessione congiunta.
MEDIAZIONE VALUTATIVA in cui l mediatore propone esplicitamente la soluzione al problema, con il rischio di allontanarsi dall’assoluta imparzialità che dovrebbe, invece, caratterizzare il suo operato.
MEDIAZIONE FACILITATIVA “si conferisce ai soggetti una posizione attiva, un potere di elaborare soluzioni comuni ai propri problemi”: il mediatore non si espone in prima persona, non propone soluzioni, bensì, agevolando la comunicazione tra le parti, le induce a trovare gli accordi più adeguati alle loro esigenze.
MEDIAZIONE TERAPEUTICA, INTERDISCIPLINARE, ECC.
MEDIAZIONE PARZIALE - Riferita a problematiche riguardanti i figli (solo mediatore) MEDIAZIONE GLOBALE – riguarda tutte le controversie comprese quelle di ordine economico-patrimoniale (mediatore+ avvocato) MEDIAZIONE INTEGRATA - il mediatore si occupa di pendere gli accordi necessari
PRINCIPI TEORICI DI BASE DELLA METODOLOGIA SISTEMICA
Consapevolezza dell'inevitabilità del conflitto
Ampliamento del campo di osservazione
Esigenza di circoscrivere gli obiettivi dell'intervento di mediazione al raggiungimento degli accordi.
MODELLO SIMBOLICO TRIGENERAZIONALE
Parte dal presupposto che le esperienze relazionali familiari rimangono dentro di noi
Include l'osservazione di 3 generazioni.
Affronta i miti e i mandati familiari
In sintesi questo modello sostiene che il legame a due si costruisce sulla base di legami relazionali familiari precedenti.
LA RELAZIONE TRA I CONIUGI IN RAPPORTO AL GRADO DI
CONFLITTUALITÀ
• PRESENZA DI UN CONFLITTO TOTALE. I due sono invischiati in dinamiche di tipo aggressivo.
Non è concesso avviare iniziative di confronto o di cooperazione nel tentativo di dare ai
problemi uno sbocco sereno; dietro queste forme esasperate si annidano conflitti gravi,
profondi.
• PRESENZA DI UN CONFLITTO COSTRUTTIVO. In questo l'aggressività reciproca è meno
tenace, anche se molto intensa; quindi può attivarsi una possibile collaborazione e un lavoro
su problemi isolati;
• PRESENZA DI UN CONFLITTO APERTO. È quella condizione, sia pur difficile, in cui è
possibile ricercare e trovare nella coppia in crisi una possibilità di collaborazione;
• NEGAZIONE DEL CONFLITTO. La negazione dell'esistenza di problemi rende ovviamente
impossibile, o comunque limitata, ogni elaborazione del conflitto. A nostro avviso in questi
casi esiste una disfunzione grave, che porta all'occultamento della profonda struttura del
disagio;
• DISIMPEGNO EMOTIVO. La base di questo è derivabile dal distacco affettivo dei coniugi
rispetto all'esperienza matrimoniale, che i due considerano ormai conclusa.
TEORIE DEL LUTTO
Bowlby (1969, 1973, 1980) ha delineato una teoria del lutto che presuppone
che l'esperienza soggettiva del lutto attraversi quattro fasi:
l. fase del torpore;
2. fase dello struggimento e della protesta;
3. fase di disorganizzazione e di disperazione;
4. fase di riorganizzazione e di distacco.
Un'analoga teoria stadiale del lutto è stata proposta dalla Kubler-Ross (1969):
gli stadi procedono dalla iniziale negazione della perdita, alla collera, allo
stadio della contrattazione, per arrivare alla depressione e infine
all'accettazione. Se si eccettua il terzo stadio, il contenuto e la successione
delle fasi sono molto simili a quelli descritti da Bowlby - anche se la versione
fornita dalla teoria dell'attaccamento è molto più elaborata concettualmente e
molto più dettagliata
UNA TEORIA CICLICA DEL LUTTO (EMERY)
Modello che descrive i sentimenti di lutto legati al divorzio e che mette
l'accento su:
1. il ruolo centrale degli affetti (e soprattutto dei sentimenti di amore,
collera e tristezza);
2. la costante oscillazione ciclica tra queste contrastanti emozioni;
3. il bisogno d'integrare sentimenti apparentemente contraddittori nel
corso del tempo;
4. le differenze esistenti tra i vissuti del coniuge che ha preso l'iniziativa
di porre fine al matrimonio e quelli di colui, o colei, che è stato lasciato;
5. gli effetti, a livello di relazioni interpersonali, di queste divergenze tra i
due partner nel modo di vivere il lutto provocato dal divorzio.
PERCHÉ SCEGLIERE LA MEDIAZIONE
FAMILIARE
Aiuta i coniugi a separarsi civilmente;
Permette un notevole risparmio dei costi del divorzio sia dal punto di vista
psicologico che economico;
Consente di raggiungere accordi durevoli perché più condivisi e dunque più
rispettati nel tempo, soddisfacenti per tutti i membri del nucleo familiare;
Aiuta la coppia a rimanere unita nell’esercizio della funzione genitoriale
per la crescita sana ed equilibrata dei figli;
Aiuta a non patologizzare il divorzio ma a vederlo anche come
un’opportunità di crescita e di cambiamento per tutti i membri del nucleo
familiare.
Tutela i diritti, i bisogni e gli interessi dei minori
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VIA GIUDIZIARIA
Se una coppia non è mediabile, l’alternativa è la separazione giudiziaria.
L’avvocato di parte inizia un ricorso di separazione e fa una serie di
richieste. L’avvocato del partner si costituisce sostenendo l’opposto. Viene
fissata l’udienza presidenziale dove il giudice ascolta i coniugi
(individualmente poi congiuntamente) e poi è obbligato (L.54/2006) a
sentire i figli dal 12° anno di età (può scendere anche fino a 10 anni).
Sentiti genitori e figli, il giudice prende i Provvedimenti provvisori. In questa
fase, può decidere che i coniugi facciano Mediazione. In alternativa
dispone una CTU sulle capacità genitoriali. Il Consulente tecnico riferirà al
giudice entro 120 gg.. Ciascun coniuge può allora nominare un CTP che
affiancherà o criticherà ciò che scrive il CTU. Il giudice manderà la causa a
un giudice istruttore che, a sua volta può sentire i figli, fare una CTU o
decidere una Mediazione.
Inoltre ha facoltà di cambiare i Provvedimenti presi dal Presidente di
Sezione. Il Giudice istruttore sentirà i testimoni che gli porteranno gli
avvocati nella fase Istruttoria e arriverà a una Sentenza, dove sancirà i
Provvedimenti definitivi a cui si può fare appello : alla Corte d‘Appello
(Sentenza di II grado) ed eventualmente riappellarsi alla Cassazione
(Cassazione).
PERCORSO DI MEDIAZIONE
Coinvolge entrambi i partner (eccezionalmente anche i figli).
Lavoro a breve termine, strutturato in un numero definito di incontri centrato sul presente e sul futuro.
Si articola attraverso delle fasi tipiche:
1. fase di pre-mediazione (da 1 a 3 incontri);
2. fase di negoziazione (da 6 a 8 incontri),
3. fase finale di redazione degli accordi (2 incontri).
Scopo primario è quello che i coniugi redigano, attraverso un percorso di negoziazione a tappe, un documento condiviso che presenteranno successivamente ai propri avvocati o al giudice per la necessaria ratifica ufficiale della separazione.
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APPLICAZIONE DEL MODELLO SISTEMICO ALLA
MEDIAZIONE
1^ FASE CONSULENZA O
PRE-MEDIAZIONE
(da 1 a 5 incontri)
2^ FASE MEDIAZIONE
(7 – 12 incontri)
INVIO IN MEDIAZIONE
Referenza di un altro cliente
Amici
Familiari
Giudice o Legale
Altro professionista (psicologo, psicoterapeuta,
counselor, assistente sociale, ecc..)
Materiale pubblicitario
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VERIFICA DELLA «MEDIABILITÀ DI COPPIA»
Presenza di problemi di natura psichiatrica
Alto grado di conflittualità della coppia
Assenza di domanda da parte di un partner
Grado di ingerenza delle famiglie di origine
Disequilibrio nella decisione di separarsi
Preoccupazione ossessiva di un coniuge nei confronti dell'altro che lo respinge o atteggiamento paranoide di un partner nei confronti dell’altro
Gravi maltrattamenti e abusi in famiglia
Estrema rigidità nelle aspettative e nei progetti
Modelli di relazione interiorizzati dal mediatore
In caso di NON MEDIABILITA’ si stabilisce un “INVIO”
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2^ - FASE DI NEGOZIAZIONE
Si entra in colloqui più strutturati, la mediazione vera e propria, in cui si stabiliscono i temi che si
intendono discutere e riportare nel contratto di mediazione dopo la cui stesura, inizia la
negoziazione vera e propria.
I coniugi decidono reciprocamente di intraprendere un percorso rispettandone le regole e
condividendone gli obiettivi.
Negli incontri si affrontano uno alla volta i vari problemi :
- si formulano in modo preciso i contenuti specifici
- si convoglia l’attenzione prima sui problemi meno gravi poi su quelli più complessi.
- I risultati positivi raggiunti per tappe vengono valorizzati affinché permanga e si consolidi un
rapporto di fiducia;
- si accolgono con empatia le emozioni ma nello stesso tempo si contengono le tensioni
emergenti per evitare il rischio dell’abbandono
Si affrontano, poi, una alla volta le questioni irrisolte e cruciali, guardando sempre il punto di
vista e i bisogni dell’altro, in particolare dei figli.
Si ipotizzano soluzioni e si stabiliscono i punti possibili di accordo equi per fissare i termini
dell’intesa.
3^ - FASE DEGLI ACCORDI
Al termine degli accordi negoziati, il mediatore redige un
documento che contenga tutte le decisioni che i genitori
hanno discusso nei singoli incontri e che disciplinano tutti
gli aspetti organizzativi ed economici della famiglia.
Questo progetto di intesa viene consegnato ad entrambi i
coniugi, ognuno dei quali è libero di seguirne le indicazioni
per riorganizzare la propria vita e quella dei figli
ALCUNI CONTENUTI ACCORDI
COLLOCAZIONE DEI FIGLI
SUDDIVISIONE PARITARIA DELLE VACANZE SCOLASTICHE INVERNALI
VACANZE ESTIVE
ASSEGNO DI MANTENIMENTO
SPESE STRAORDINARIE
CASA CONIUGALE
I FIGLI IN MEDIAZIONE
Alcuni mediatori non li incontrano per tutelarli dalla conflittualità genitoriale
La mediazione consente di fornire loro un quadro realistico di ciò che sta avvenendo in famiglia
permette di intervenire attivamente sul processo di cambiamento delle relazioni familiari, con la comunicazione diretta dei loro vissuti e bisogni
Il mediatore rappresenta un confidente imparziale delle paure e delle ansie del bambino
I figli raccontano ai genitori ciò che essi vogliono sentire e in quel contesto possono negoziare con loro
La presenza dei figli sposta l’attenzione dal conflitto ai loro bisogni
A volte può essere l’adolescente a chiedere aiuto per la propria decisione
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POSSIBILI REAZIONI DEI FIGLI AL CONFLITTO
GENITORIALE
Mantenersi equidistanti da entrambi
Fare il mediatore dei genitori
Funzione di capro espiatorio (“pesti”)
Polarizzare l’attenzione verso i loro successi (“angeli”)
Coalizzarsi con un genitore contro l’altro
Prendere le distanze da entrambi
GENITORIALITÀ CONDIVISA: Rinegoziare la loro relazione
Fare fronte unito, dando loro regole chiare e coerenti
Definire i confini dell’autorità in caso di mancata coerenza
Riuscire a comunicare in modo adeguato
Imparare a separare la rabbia per il fallimento del matrimonio dai rapporti presenti e futuri
TECNICHE DI MEDIAZIONE
Ascolto – Feedback fenomenologico
Brainstorming e Problem solving
Domande lineari e circolari (diadiche e
triadiche)
Osservazione dell’analogico
Indagine sul Ciclo di vita della persona
Disegno congiunto
Genogramma
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NORMATIVA
La Legge 285/1997 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia
e l'adolescenza) all'art 4.1/i riconosce i servizi di Mediazione Familiare e di consulenza
per le famiglie e per i minori come servizio di sostegno e superamento delle difficoltà
relazionali
La Legge Quadro 328/2000, per la "Realizzazione del sistema integrato di interventi e di
servizi sociali nazionali", riconosce tra gli interventi quelli atti a prevenire, eliminare o
ridurre le condizioni di disagio individuale e familiare.
La Legge 154/2001, sulle "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari", all'art
342/ter, comma 2, prevede che il giudice possa disporre l'intervento dei servizi sociali o
di un centro di mediazione familiare.
Numerose Leggi Regionali a favore delle famiglie e della genitorialità
La LEGGE N. 54 DEL 2006, che ha riformato l'art. 155, ha definitivamente sancito
l'opportunità che la coppia possa tentare di affrontare le problematiche conseguenti alla
scissione del rapporto ed addivenire ad un componimento bonario delle controversie
soprattutto legate alla sfera della genitorialità. Infatti, all' art 155/sexies, comma 2, è
previsto: "Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro
consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art 155 per consentire che i
coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con
particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli".
LEGGE N. 54/2006
Con tale legge, sono state introdotte novità importanti in materia di separazione, di divorzio e di
affidamento dei figli, sia sul versante delle procedure, sia su quello dei principi di base
si ribadisce il principio secondo il quale il minore ha diritto a continuare i rapporti con entrambi
i genitori e con i rispettivi ascendenti;
l'adozione dell'affidamento condiviso diviene la norma prevalente rispetto a quello esclusivo, al
quale comunque il giudice può ricorrere nel caso in cui ci siano situazioni contrarie alla crescita
del minore;
ogni genitore, in base alle sue possibilità, è tenuto a corrispondere un assegno per il
mantenimento dei figli;
la casa viene assegnata tenendo conto dell'interesse dei figli e non più del genitore al quale
vengono affidati;
il diritto di assegnazione della casa potrebbe venire meno, nel momento in cui il genitore
assegnatario conviva more uxorio o contragga nuove nozze;
il cambio di residenza di uno dei due genitori può essere un motivo valido per richiedere la
definizione degli accordi o dei provvedimenti presi;
• per i figli maggiorenni, non ancora autonomi economicamente, il giudice può disporre il
pagamento di un assegno di mantenimento, che il genitore o i genitori dovranno versargli
direttamente;
• si può ricorrere in Corte d'Appello per reclamare i provvedimenti emessi dopo il fallimento del
tentativo di conciliazione;
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
J. MORINEAU “Lo spirito della mediazione”, Ed. F. Angeli, 2003
«Il mediatore dell’anima», 2012
MAZZEI D. “La Mediazione familiare”, Raffaello Cortina, 2002
MARTELLO M. “Oltre il conflitto”, McGraw-Hill, 2003
CIGOLI V. “Psicologia della separazione e del divorzio” Il Mulino
BUSSO P. “Lotta e cooperazione”, Armando, Roma 2004
ROBERT EMERY “Il divorzio: rinegoziare le relazioni familiari”, F.
Angeli, 2004