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Principi di determinazione del reddito d’impresa A cura della Dott.ssa Francesca Stradini Università di Urbino “Carlo Bo”

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Principi di determinazione del reddito d’impresa A cura della Dott.ssa Francesca Stradini Università di Urbino “Carlo Bo”

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• La determinazione del reddito ai fini IRES è diversa a seconda del soggetto passivo che si considera • Possiamo infatti distinguere tra:

1. società ed enti commerciale residenti (capo II) 2. enti non commerciali residenti (capo III) 3. Società ed enti commerciali non residenti (capo IV)4. Enti non commerciali non residenti (capo V)

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Societa’ ed enti commerciali residenti (capo II)

• Chi sono • Reddito complessivo = reddito d’impresa (art. 81 TUIR)

“il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma I dell’art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione”. Quindi principio di attrazione → criterio formale Per il solo fatto che si ha una società o un ente commerciale → il reddito è d’impresa, tutto viene attratto nel reddito d’impresa

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….• Regole di determinazione del reddito d’impresa: 1. Punto di partenza: risultato dal bilancio civilistico →

problema inquinamento – disinquinamento del bilancio 2. Variazioni in aumento ed in diminuzione 3. Principi generali ai fini fiscali per tale determinazione

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….Punto di partenza: risultato da bilancio civilisticoproblema: inquinamento / disinquinamento fiscale del bilancio

norma di riferimento: art. 109, IV co → problema che riguarda la generalità dei soggetti passivi titolari del reddito d’impresa

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….Infatti con Riforma del diritto societario (L. n. 366/2001) abolizione di ogni interferenza tra bilancio e disciplina del reddito d’impresa

= Abrogazione dell’u.c. dell’art. 2426 C.C. → si esclude la legittimità di “inquinamenti” nel C/E e nello S.P. per “rettifiche di valore e acc.ti esclusivamente in applicazione di norme tributarie”

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Ciò implica correzione del principio relativo alla deducibilità delle componenti negative del rd subordinata alla previa imputazione a C/E

tuttavia questo non ha determinato adozione del DOPPIO BINARIO – ovvero eliminazione di qualsiasi dipendenza del rd fiscale da utile civilistico

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ma anzi si è ribadita la connessione tra la deducibilità e la previa imputazione a C/E : art. 109, IV co, primo periodo ma poi era prevista una deroga: lett. B) per “amm.ti di beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore e gli acc.ti” (come art. 75 previgente) (da notare oggi soppresso dal periodo d’imposta ss a quello in corso al 31/12/2007)

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….COSA SIGNIFICA ?

• principio di previa imputazione a C/E continuerà ad applicarsi a 1) spese in senso stretto (C per beni – servizi ad utilità annuale) 2) oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale 3) minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite realizzate• poi componenti negative diverse che concorrono al rd

tramite amm.ti, rettifiche di valore e acc.ti

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….• Infatti lett. b) non richiamava specifiche componenti negative ma le

tecniche (amm.ti, rettifiche di valore, acc.to) con cui le stesse sono determinate e concorrono al rd quindi è un generico richiamo ai costi “stimati” in quanto la determinazione di tale costo dipende da un procedimento- volto a “spalmarlo”- ripartirlo in più anni in quanto a utilità pluriennale - volto a rilevare perdita certa o probabile di cui non è determinato o l’ammontare o la data di sopravvenienza - volto a considerare la durevole riduzione di valore di elementi dell’attivo

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….• Ambito oggettivo: ciò vale solo per alcune componenti negative

come si può ricavare da diversi elementi: 1. per carattere derogatorio della disposizione (e in quanto tale si ha una riduzione del campo di applicazione materiale) 2. per condizioni di deducibilità dei costi indipendentemente da imputazione a C/E

= è previsto un meccanismo per garantire che Utili e riserve corrispondenti ai costi dedotti ma non imputati a C/E non siano distribuiti o se distribuiti siano soggetti ad imposta

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Principi generali per la determinazione del reddito d’impresa

a) Principio della competenza (art. 109, I co) “i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme non dispongono diversamente, concorrono a formare il rd nell’esercizio di competenza”

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….- guarda alla rilevanza delle componenti del reddito dal punto di vista temporale - le componenti concorrono a formare il reddito d’impresa nell’esercizio di maturazione ovvero quando si perfezionano le operazioni da cui derivano - si distingue dal principio di cassa che invece fa riferimento al momento del pagamento o dell’incasso - deroghe al principio di competenza (con conseguente applicazione del principio di cassa) per: compenso spettante agli amministratori percezione dei dividendi ma si tratta di limitate ipotesi predeterminate o tassativamente indicate dal legislatore

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….- vengono stabiliti anche gli eventi in cui il principio si ritiene perfezionato: per le cessioni di beni mobili: data della consegna o della spedizione immobili: data delle stipula dell’atto per le prestazioni di servizi: momento dell’ultimazione della prestazione (e non dell’incasso come avviene ai fini IVA) ad eccezione dei: - rapporti di mutuo - assicurazione - locazione per i quali vale il principio di maturazione dei frutti civili.

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- tale principio è inderogabile sia per il contribuente che per l’A.F. : di conseguenza se il contribuente omette di dichiarare un costo o un ricavo in violazione di tale principio può solo rettificare la dichiarazione di quel periodo d’imposta e nei limiti tassativamente indicati, ma non usufruire della dichiarazione del periodo d’imposta successivo.

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b) Principio della certezza e della obiettiva determinabilità “tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.”

(art. 109, comma I, secondo periodo)

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……certezza e obiettiva determinabilità al fine di - escludere dal rd i componenti solo stimati (che invece rilevano ai fini del bilancio civilistico se attendibili)- certezza del prelievo

→ componenti stimati sono oggetto delle variazioni per la determinazione del rd imponibile

→ rilevano se e solo nell’esercizio in cui diventano certi ed oggettivamente determinabili

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…..c) Principio di inerenza

- Rapporto tra componenti negative del rd e attività d’impresa - Valutata non a priori ma caso per caso - Le spese, gli oneri e tutti gli elementi di costo sono deducibili solo se

hanno un collegamento significativo → con l’attività dell’impresa → nella misura in cui si riferiscono a ricavi o altri proventi che concorrono alla formazione del rd

- La deducibilità è connessa alla sfera imprenditoriale ed è volta ad escludere tutto ciò che esula dalla finalità imprenditoriale (scelte, investimenti, spese personali o comunque extra-imprenditoriali) (ciò vale anche per la categoria del rd da lavoro autonomo e ai fini IVA)

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….c) Principio dell’imputazione

- riguarda la deducibilità delle componenti negative- Sono deducibili solo se e nella misura in cui sono imputate a conto economico (+ problema del disinquinamento)

Quindi - Deducibili previa imputazione a C/E :

1. Spese in senso stretto (costi ad utilità annuale) 2. Oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale 3. Minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite “realizzate”

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….- Per componenti negative diverse dalle precedenti che

concorrono al rd tramite amm.ti, rettifiche di valore e acc.ti 1. no previa imputazione a C/E 2. ma con condizione: copertura di tali costi dedotti extra-contabilmente in Riserve – utili portati a nuovo coma da S.P. (da notare che questa seconda parte è abrogata)

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- Ma eccezioni: 1 deducibilità per disposizioni di legge 2 relativamente a componenti negative iscritte in un C/E di

esercizio precedente 3 per spese e altri oneri afferenti ricavi e altri elementi che

concorrono a formare il rd se risultano da elementi certi e precisi

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….• Norme generali sulle valutazioni :1. VALORE FISCALE dei beni d’impresa

costo fiscale: comprensivo di oneri accessori di diretta imputazione o rivalutazioni al netto delle quote di amm.to

2. Principio di continuità → dei valori fiscali nel tempo tutte le disposizioni in tema di fuoriuscita dei beni dall’impresa e a cui si fa riferimento per fattispecie più complesse per ridurre doppie imposizioni o salti d’imposta

3. VALORE NORMALE → art. 9 TUIR per determinare costo dei beni – servizi in natura

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Enti non commerciali residenti (capo III)

• Art. 143 il rd complessivo = somma di tutte le categorie di rd ovunque prodotti e qualunque ne sia la destinazione

quindi si guarderà alle diverse categorie di rd ed ai relativi principi di determinazione

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Società ed enti commerciali non residenti (capo IV)

• Il rd complessivo è dato dai soli rd prodotti nel territorio dello Stato • Occorre tuttavia distinguere:

Se c’è s.o. nel territorio dello Stato → rd d’impresa Se non c’è → rd complessivo è dato e determinato dalle diverse categorie reddituali secondo i criteri di collegamento territoriale della relativa categoria di reddito

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Enti non commerciali non residenti (capo V)

• Rd complessivo è dato dai soli rd prodotti nel territorio dello Stato (art. 153) • Somma di tutti rd delle diverse categorie reddituali ma

prodotti in Italia secondo i criteri di collegamento territoriale di cui all’art. 23 TUIR • Se c’è svolgimento di un’attività commerciale in Italia

mediante s.o. si applica l’art. 144: rd d’impresa con i relativi principi di determinazione