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Prima Parte: le leggi di maggior interesse penitenziario

1. Normativa di interesse penale 2. Leggi di interesse sul lavoro 3. Altre leggi di riferimento

Seconda Parte: Dal processo all’esecuzione della pena

1. Dal reato alla sentenza: uno schema riepilogativo 2. I tempi del processo 3. L’esecuzione della pena: introduzione 4. Le misure alternative alla detenzione

- La semilibertà - L’affidamento in prova ai servizi sociali e in casi particolari - La detenzione domiciliare - La revoca delle misure alternative

5. Modello di istanza della libertà secondo la legge Simeoni 6. Il gratuito patrocinio e l’avvocatura d’ufficio

Parte terza: Glossario

1. La magistratura 2. Le tipologie di carcere 3. Posizioni giuridiche 4. Benefici e sanzioni sostitutive 5. Altri termini di uso comune 6. Sigle e abbreviazioni 7. Link e siti d’interesse

A cura di Ezio Este

ATS Cercare Lavoro

INDICE

Le leggi di maggior interesse penitenziario

Secondo l’articolo 27 della Costituzione: “La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna

definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono

tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti

dalle leggi militari di guerra”.

Il codice penale, attualmente vigente in Italia, conosciuto anche come “Codice Rocco” risale al 1931. Sebbene negli anni abbia conosciuto adattamenti e integrazioni rimane da più di 70 anni il testo di riferimento del nostro ordinamento giuridico penale. Nel 1998 è stata nominata con decreto ministeriale una commissione, presieduta dal Prof. Grosso, con il compito di elaborare un progetto di riforma della parte generale del codice. Nel novembre 2001, il Ministro della Giustizia ha firmato i decreti per la costituzione di un’altra Commissione di studio per la riforma del Codice Penale. La commissione, presieduta dal Dr. Carlo Nordio, dovrà concludere i lavori entro il 30 giugno 2002.

Questa legge, che va a sostituire l’Ordinamento penitenziario del 1931 (rivisto poi nel 1951), si colloca come punto di svolta del sistema carcerario italiano. Intenzione del legislatore era infatti quella di superare l’idea segregatrice della pena: vengono introdotte le misure alternative come opzione al carcere (che tuttavia rimane il punto centrale del sistema dell’esecuzione penale). Assume notevole importanza il ruolo del trattamento, viene sottolineato il valore dell’istruzione e del lavoro come strumenti di risocializzazione. Il testo integrale: http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l354_75.html

Normativa di interesse penale

Costituzione della Repubblica Italiana

Codice Penale. Codice Rocco del 1931

Riforma dell’Ordinamento Penitenziario Legge 26 Luglio 1975 n.354.

Denominata “modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative della libertà” si pone come ulteriore passo in avanti nel solco dell’ordinamento penitenziario del 1975 e annovera fra i principali intenti la logica della decarcerizzazione. Fra le principali novità va menzionata la possibilità dell’ammissione alle misure alternative ab initio (cioè senza entrare in carcere) per pene medio-brevi (da 6 mesi fino a tre anni). Facilitazioni vengono inoltre indicate per il lavoro sia intramurario che extramurario e per l’accesso ai benefici e alle misure alternative alla detenzione anche per chi deve scontare pene di lunga durata o l’ergastolo.

Con l’emanazione di questa legge si sono modificati alcuni elementi specifici dell’affidamento in prova, della semilibertà e della detenzione domiciliare, nonché l’accesso alle misure stesse in una prospettiva di ampliamento e decarcerizzazione. Le legge, infatti, si propone da un lato il riequilibrio del sistema detentivo verso una maggiore tutela delle fasce di condannati più deboli e sfavorite, dall’altro la decongestione degli istituti carcerari. Il testo integrale: http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l165_98.html

Il nuovo Regolamento Penitenziario, emanato a 24 anni dall’ultimo regolamento in materia (DPR 29/4/1976), si mostra estremamente aperto alle istanze rieducative. Prevede, in molti settori della vita carceraria, numerose innovazioni favorevoli al miglioramento e all’umanizzazione della vita dei detenuti e degli internati. Numerose norme sono dedicate alla descrizione del trattamento penitenziario dando particolare rilievo a strumenti quali l’istruzione scolastica, la formazione professionale, il lavoro ed incoraggiando il mantenimento dei contatti con la famiglia di appartenenza. Fra le novità va sottolineato come il corpo di Polizia Penitenziaria debba occuparsi anche del trattamento dei detenuti, superando così la precedente posizione per cui gli agenti avevano quasi esclusivamente funzioni di custodia e di polizia. Anche in materia di condizioni edilizie il Regolamento prevede la necessità che ogni istituto abbia locali nei quali svolgere attività comuni, culturali, sportive e di lavoro, in conformità con le “raccomandazioni” del Consiglio d’Europa fondate sulle Regole Minime per il trattamento dei

detenuti redatte dall’ONU. Il testo integrale: http://www.giustizia.it/cassazione/leggi2000/dpr230_00.html

Legge Gozzini Legge 10 ottobre 1986 n.663.

Legge Simeone-Saraceni Legge 27 maggio 1998 n.165.

Il Nuovo Regolamento Penitenziario DPR 230/2000

Questa legge ha provveduto a risolvere positivamente alcune questioni in tema di lavoro lasciate irrisolte dalla Legge Gozzini. L’articolo 19 di tale legge stabilisce, infatti, che “i detenuti e gli internati hanno facoltà di iscriversi alle liste di collocamento, finché permane lo stato di detenzione e di internamento sono esonerati dalla conferma dello stato di disoccupazione. Su richiesta del detenuto o dell’internato, la direzione dell’istituto penitenziario provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di internamento”.

La cooperativa sociale deve possedere come proprio scopo sociale quello di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. La legge ne individua due tipologie: a) Gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi b) Svolgono attività lavorative (agricole, industriali, commerciali o di servizi) Ogni cooperativa sociale deve essere costituita da almeno il 30% di lavoratori svantaggiati (in tale categoria rientrano anche i condannati ammessi alle misure alternative), oltre che dai soci ordinari e da eventuali soci volontari. Per tutti i soci lavoratori svantaggiati la cooperativa sociale fruisce dello sgravio totale dei contributi previdenziali e assistenziali. Il testo integrale: http://www.minlavoro.it/terzosettore/legge381del91.htm

Leggi di interesse sul lavoro

Legge 381/1991: Disciplina delle Cooperative Sociali.

Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro Legge 28 Febbraio 1987

Nata dall’esigenza di colmare una lacuna presente nella normativa sulle cooperative sociali, secondo cui le facilitazione previste per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate riguardavano i detenuti in misura alternativa ma non quelli in carcere. Dopo un cammino legislativo piuttosto tortuoso è stato approvato il testo di legge che prevede:

� l’ammissione anche per le persone recluse o internate al regime di agevolazioni presente nella normativa sulle cooperative sociali;

� le riduzioni contributive anche per aziende pubbliche e private che organizzano attività produttive o di servizi all’interno degli istituti penitenziari, limitatamente agli importi dovuti per le persone detenute o internate;

� concessione di sgravi fiscali alle imprese che assumono detenuti per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei reclusi.

� ampliamento degli sgravi fiscali a un periodo di sei mesi dopo la detenzione Il testo integrale: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00193l.htm Testo Unico sugli stupefacenti (DPR 309/90) Testo Unico sull’immigrazione (DPR 286/98) Legge sulle detenute madri (legge 40/2001)

Altre leggi di riferimento

La Legge Smuraglia. Legge 22 giugno 2000 n. 193, recante “Norme per favorire

l’attività lavorativa dei detenuti.

Il Giudizio Direttissimo Quando c’è stato l’arresto in flagranza di reato, se non sono necessarie ulteriori indagini, entro 48 ore dall’arresto il P.M. può chiedere che si proceda, oltre che alla convalida dell’arresto, anche al giudizio direttissimo. Se l’arresto è già stato convalidato, o in caso di confessione, il P.M. può procedere a giudizio direttissimo entro 15 giorni dall’arresto o dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato in caso di confessione. Durante questa fase è sempre possibile chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.

Il giudizio immediato Se la prova appare evidente il P.M. può chiedere al G.I.P. il giudizio immediato entro 90 giorni dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato. Il decreto del G.I.P che dispone il giudizio immediato deve essere notificato almeno 30 giorni prima della data del processo. Entro 15 giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato, l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento. Trascorso questo termine non è più possibile chiedere né abbreviato né patteggiamento.

Il giudizio abbreviato Il rito abbreviato va chiesto al G.U.P.: se il giudice ritiene di possedere abbastanza elementi per decidere immediatamente, consentirà la celebrazione del rito abbreviato.In tal caso, la pena è diminuita di un terzo. Il giudizio abbreviato può essere applicato anche ai reati che prevederebbero la pena dell’ergastolo senza isolamento diurno.

Il "patteggiamento" (applicazione della pena su richiesta delle parti)

È l’accordo, tra l’imputato e il P.M., sulla pena da infliggere. Il patteggiamento è possibile quando, tenuto conto delle attenuanti e della diminuzione per il rito, la pena non supera i due anni; deve essere richiesto all’udienza preliminare: non è possibile proporlo al dibattimento.

Citazione diretta davanti al Giudice Monocratico Per i reati per i quali non è prevista l’udienza preliminare, il rito abbreviato ed il patteggiamento possono essere richiesti all’udienza dibattimentale, prima che inizi il dibattimento.

Il giudizio ordinario (è la forma normale di celebrazione del processo) Viene celebrato davanti al Tribunale, che può essere composto, a seconda dei casi, da uno o da più giudici nella data che è stata fissata dal G.U.P. alla fine dell’udienza preliminare, o a seguito di citazione diretta del P.M. per tutti quei reati nei quali non è prevista l’udienza preliminare. Iniziata l’udienza, il P.M. e i difensori chiedono l’ammissione delle

prove. Vengono interrogati prima i testimoni chiamati dall'accusa, poi quelli chiamati dalla difesa .L’imputato può chiedere di essere esaminato o accettare l’esame se richiesto PM: in questo caso, dovrà rispondere alle domande dell’accusa, della difesa, ed eventualmente del Giudice. Può comunque, in qualsiasi momento del processo, anche prima che il Giudice si ritiri per decidere, fare delle dichiarazioni spontanee. Terminata l’acquisizione delle prove inizia la discussione, che si concluderà con la sentenza. Appello e Cassazione E’ possibile impugnare le sentenze del rito ordinario e di quello abbreviato presentando appello alla Corte d’Appello competente (la dichiarazione scritta di appello, a pena di inammissibilità, deve indicare il provvedimento impugnato e la sua data, il Giudice che lo ha emesso, e i motivi di impugnazione) oppure fare ricorso alla Corte di Cassazione; quando c’è stato un patteggiamento è possibile unicamente il ricorso alla Corte di Cassazione. I termini per presentare l’impugnazione variano dai 15 ai 45 giorni.

Tempi e modi della celebrazione del processo

� Nel caso di restrizione in carcere dovuta ad arresto in flagranza di reato o a fermo di indiziato

di delitto, il giudice per le indagini preliminari (Gip) deve incontrare l’indagato entro 96 ore. Deciderà quindi se convalidare l’arresto o il fermo o se rimetterlo in libertà.

� Nel caso, invece, di esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare del Giudice l’indagato

dovrà essere interrogato entro 5 giorni. � La custodia cautelare può essere applicata quando vi è un rischio di reiterazione del reato, o

concreto pericola di fuga oppure rischio di inquinamento delle prove. � I termini massimi di durata della custodia cautelare variano dai tre mesi a un anno a seconda

della gravità del reato e decorrono dal giorno dell’arresto fino al rinvio a giudizio. Per casi complessi e reati gravi i termini possono essere sospesi durante lo svolgimento dei processi e impugnati anche più volte.

� Il tetto massimo della custodia cautelare, tenuto conto di tutte le fasi e le possibili proroghe e

sospensioni, non può superare i 2 i 4 o i 6 anni, a seconda della gravità del reato, dall’arresto alla sentenza definitiva

I tempi delle indagini

I tempi della custodia cautelare (imputazione)

Entriamo ora nel campo dell’esecuzione penale. La posizione giuridica della persona da imputata è divenuta definitiva e deve scontare la pena. A questo punto viene aperta l’osservazione scientifica della personalità condotta dall’equipe della casa di reclusione. L’equipe è composta da:

� educatori � psicologo � direttore � agenti di polizia penitenziaria

L’osservazione scientifica della personalità si conclude con la relazione di SINTESI. Questa relazione servirà al Magistrato di Sorveglianza cui è stata affidata la persona per decidere il trattamento penitenziario. Scopo del trattamento è la risocializzazione del detenuto e può prevedere lo svolgimento di attività intramurarie o extramurarie. Spetta invece al Tribunale di Sorveglianza, riunito in Camera di Consiglio, decidere se il detenuto richiedente può usufruire dei benefici o essere sottoposto alle misure alternative alla detenzione. Le misure alternative alla detenzione, introdotte nel 1975 dalla riforma dell’ordinamento penitenziario e ampliate dalla legge Gozzini del 1986 e dalla Simeone-Saraceni del 1998 sono tre: affidamento in prova, detenzione domiciliare, e semilibertà. La Semilibertà

Che cos’è

Tecnicamente la semilibertà non è considerata una vera e propria misura alternativa alla detenzione ma una delle modalità esecutive della pena. Consiste nella la possibilità di uscire dal carcere durante la giornata per svolgere una attività lavorativa, di studio o di volontariato per poi rientrarvi . Come si richiede presentando apposita istanza al Magistrato di Sorveglianza. La decisione sarà presa, secondo legge dopo 45 giorni, dal Tribunale di Sorveglianza. Requisiti

Per ottenere la semilibertà è necessario avere scontato metà della pena. Per reati particolarmente gravi (art. 4 bis O.P.: rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico di stupefacenti aggravato, omicidio, etc.) occorre aver scontato almeno i 2/3 della pena. Per gli ergastolani almeno 20 anni

Prescrizioni Occorre osservare gli obblighi del programma (orario di uscita e rientro, non allontanarsi dai luoghi indicati dal programma).

L’esecuzione della pena. Introduzione

Le misure alternative alla detenzione

Affidamento in prova ai servizi sociali Che cos’è Consiste nell’uscita dal carcere per essere presi in carico dai Servizi Sociali (CSSA) presenti sul territorio scontando al pena al domicilio o in un luogo di accoglienza. Come si richiede

presentando apposita istanza al Magistrato di Sorveglianza. La decisione sarà presa, solitamente dopo 45 giorni, dal Tribunale di Sorveglianza. Requisiti: pena inferiore ai tre anni per reati comuni Per condanne di associazione può essere concesso solo se si è collaboratori di giustizia. Il lavoro costituisce titolo preferenziale, ma non è formalmente condizione necessaria. E’ opportuno, comunque, allegare alla domanda di affidamento una richiesta di assunzione fatta da un datore di lavoro in possesso della necessaria affidabilità. Oppure l’iscrizione ad una scuola, a un corso professionale o a un attività di volontariato. prescrizioni (le più frequenti sono): � non allontanarsi dal proprio comune o provincia di residenza senza autorizzazione del Magistato � mantenere contatti periodoci, solitamenti quindicinali, con l’assistente sociale del CSSA � dedicarsi ad un lavoro stabile, oppure all’attività di volontariato o ancora ad attività scolastiche o di

formazione professionale � rispettare gli orari in cui rimanere presso l’abitazione (di solito nelle ore notturne); � non frequentare pregiudicati � adoperarsi a favore delle vittime del reato Affidamento in prova in casi particolari (per tossicodipendenti e alcooldipendenti)

Che cos’è

La possibilità di uscire dal carcere per seguire un programma terapeutico concordato con il Servizio Sanitario (Ser.T per i tossicodipendenti o NOA per gli alcooldipendenti) o con strutture idonee (comunità di recupero). Come si richiede

La richiesta di ammissione all’affidamento va rivolta alla Procura della Repubblica che ha emesso l’ordine di esecuzione della pena e deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, attestante lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza, il programma terapeutico, concordato con il paziente, da seguire e l’attestazione di idoneità dello stesso ai fini del recupero. L’ammissione alle misure alternative per condannati affetti da A.I.D.S. conclamata o da grave

deficienza immunitaria (Art. 47 quater O.P., introdotto dalla Legge n° 231/99) Che cos’è A norma dell’art. 47 quater O.P. i condannati affetti da A.I.D.S. conclamata o da grave deficienza immunitaria, i quali intendono intraprendere un programma di cura e assistenza, possono essere ammessi all’affidamento in prova o alla detenzione domiciliare, qualsiasi sia la pena da scontare. Come si richiede L’istanza deve essere corredata da certificato medico rilasciato dal servizio sanitario pubblico competente, o dal servizio sanitario penitenziario che attesti le condizioni di salute e l’attuabilità del programma di cura e assistenza presso strutture ospedaliere o altre strutture impegnate secondo i piani regionali nella assistenza ai casi di AIDS. Le prescrizioni che riguardano la misura alternativa conterranno anche quelle inerenti le modalità di esecuzione del programma di cura e assistenza

La detenzione domiciliare Che cos’è Consente di scontare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di cura o accoglienza Come si richiede L’istanza va rivolta al Magistrato di Sorveglianza. In taluni casi il Magistrato di Sorveglianza può applicare provvisoriamente la misura, in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza. Requisiti

se la pena residua da scontare è compresa entro i quattro anni, se la persona si trova in una delle seguenti condizioni:

• donna incinta, o madre di bambini che abbiano meno di dieci anni che convivono con lei • padre di bambini che abbiano meno di dieci anni e convivono con lei, ma solamente se la

madre è morta o sia assolutamente impossibilitata ad assisterli • condizioni di salute particolarmente gravi, tali da richiedere costanti contatti con i presidi

sanitari territoriali; • età superiore ai sessanta anni e inabilità, anche parziale • età inferiore ai ventuno anni e vi sono comprovate ragioni di salute, di studio o di famiglia

Se la pena residua da scontare è inferiore ai due anni è possibile ottenere la detenzione domiciliare se:

• non ricorrono i presupposti per concedere l’affidamento in prova al servizio sociale; • il Tribunale ritiene che durante il periodo in detenzione domiciliare non commetterà altri

reati; • il reato per cui è stato condannato non è tra quelli compresi nell’art. 4 bis O.P

Può essere inoltre concessa anche quando la persona è in determinate condizioni che causano il differimento della pena, ovvero quando il giudice può rimandare l’esecuzione della pena.

La revoca Tutte le misure alternative (affidamento, semilibertà, detenzione domiciliare) se non vengono

rispettate le prescrizioni possono essere sospese dal Magistrato di Sorveglianza e la persona dovrà ritornare (provvisoriamente) in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza deciderà se revocare o meno la misura entro trenta giorni. In caso di revoca, per tre anni non potrà essere più richiesto alcun beneficio, neppure i permessi premio. Infine, il Tribunale di Sorveglianza valuterà quanta parte del periodo trascorso in affidamento possa essere considerato come pena espiata.

Modello di istanza dalla libertà secondo la legge Simeoni Al Pubblico Ministero della Procura______________________ presso ___________________________

Il/la sottoscritt_ _____________________________________________________________ nat_ a ______________________________________ (____) il _____________ ________ residente a __________________________________________________________________ in via ______________________________________________________________________

C H I E D E

relativamente alla pena di cui all'ordine di esecuzione allegato, di essere ammesso al seguente beneficio: Affidamento in prova al Servizio Sociale, ex art. 47 O.P. Affidamento in prova al Servizio Sociale in casi particolari, ex art. 94 T.U. 309/90 Sospensione esecuzione pena detentiva, ex art.90 T.U. 309/90 Detenzione domiciliare, ex art. 47ter O.P. Semilibertà, ex art. 50 O.P. Lo/la scrivente dichiara: 1.di svolgere la seguente attività lavorativa : _______________________________________ presso____________________________________________________________________ 2.di seguire l'allegato programma terapeutico:_______________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 3.di svolgere la seguente attività utile al reinserimento sociale: ___________________________ __________________________________________________________________________ 4.di effettuare la seguente attività di formazione/istruzione/perfezionamento: __________________________________________________________________________ 5.di svolgere la seguente attività di volontariato: _____________________________________ __________________________________________________________________________ 6.di trovarsi nelle condizioni soggettive di cui all'art.47ter, comma 1_______________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 7._________________________________________________________________________ Dichiara altresì di avere effettivo domicilio in ____________________________ Prov. _______ Via ________________________________________________________ n._____________ Località ___________________________________________ tel. _____________________ presso cui essere reperibile per eventuali comunicazioni relativamente al procedimento in corso. Si impegna a comunicare tempestivamente eventuale variazione di domicilio. Allega copia dell'ordine esecuzione pena con invito a costituirsi in carcere nonché la seguente documentazione: ____________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

FIRMA __________________

_______________lì____________________

� La difesa d’ufficio Con la difesa d’ufficio lo Stato garantisce il diritto dell’indagato, dell’imputato o del condannato di avere un legale che lo tuteli, qual ora non abbia un avvocato di fiducia. Nonostante il ricorso alla difesa d’ufficio in Italia sia molto diffuso (più del 60 % degli imputati nei processi penali ve ne fa ricorso) i risultati evidenziano una percentuale pari al 20% di assoluzioni nelle difese d’ufficio a fronte di un 50% nelle cause sostenute dall’avvocato di fiducia. Il 5 aprile del 2001 sono entrate in vigore le nuove norme che stabiliscono che gli avvocati iscritti nelle liste d’ufficio devono aver conseguito un’attestazione di idoneità rilasciata dall’ordine forense di appartenenza, al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale. Presso ciascun capoluogo di distretto di Corte d’appello viene istituito un apposito ufficio che fornisce i nominativi su richiesta dell’Autorità giudiziaria. La difesa d’ufficio non è gratuita: l’assistito dovrà comunque provvedere a corrispondere l’onorario al suo avvocato secondo tariffe prestabilite. La nuova legge tuttavia prevede che il difensore di un indagato, o di un imputato o di un condannato che siano insolventi o irreperibili possa richiedere allo Stato l’anticipazione del compenso dovuto.

� Il gratuito patrocinio Secondo l’articolo 24 della Costituzione “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”: il patrocinio a spese dello Stato o gratuito patrocinio. Per avere il gratuito patrocinio è necessario avere un reddito inferiore a lire 18.000.000 all’anno, reddito risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi. Questo limite aumenta di 2.000.000 di lire per ogni persona convivente. L’ammissione al patrocinio vale per l’indagato, per l’imputato e per il condannato, per ogni fase e ogni grado del giudizio e per tutte le eventuali procedure connesse (spese processualie consulenti tecnici). Sono esclusi dal gratuito patrocinio gli imputati e i condannati per il reato di evasione fiscale. Nel 2001, una modifica alla legge precedente, oltre ad avere elevato il limite di reddito per accedervi, ha snellito le procedure burocratiche per presentare l’istanza di ammissione.

Il gratuito patrocino e la difesa d’ufficio

Glossario Pubblico Ministero (P.M.)

Rappresenta l’accusa nei procedimenti penali e anche nella fase di esecuzione della pena. Ha sostituito la figura del "giudice inquirente".

Giudice delle Indagini

Preliminari (G.I.P.)

È il magistrato che compie una prima valutazione sulle prove raccolte dal pubblico ministero. Decide se sottoporre l’indagato ad una misura cautelare, nel caso trasformando il fermo in arresto

Tribunale del riesame o

“Tribunale della libertà”

È chiamato anche "Tribunale della libertà" e si occupa di valutare i ricorsi contro la sottoposizione a misure cautelari (decide, per esempio, se concedere o meno gli arresti domiciliari).

Giudice dell’Udienza

Preliminare (G.U.P.)

Spesso è lo stesso G.I.P., che in questa veste presiede l’udienza preliminare, dove il procedimento penale può essere definito immediatamente (attraverso il patteggiamento o il rito abbreviato), oppure dove può esserci il rinvio a giudizio

Giudice Monocratico

Decide nei procedimenti penali riguardanti reati di piccola entità.

Tribunale Ordinario

È composto da cinque giudici e decide nei procedimenti riguardanti reati che prevedono una pena fino ai venti anni di reclusione.

Corte d’Assise

È composta da due giudici e da sette giurati popolari. Decide nei procedimenti riguardanti reati che prevedono pene fino all’ergastolo

Corte di Cassazione

È composta da tre giudici e decide sui ricorsi riguardanti vizi di forma, inosservanze delle norme giuridiche, etc.

Giudice dell’Esecuzione

È' il giudice che ha emesso la sentenza definitiva di esecuzione della pena e che si occupa, eventualmente, di modificarla per effetto di cumuli, continuati, indulti, etc.

Giudice di Sorveglianza

È il magistrato che controlla il corretto svolgimento delle attività interne alle carceri e nella cosiddetta "area penale esterna". Ha competenza sulla concessione dei permessi di necessità e dei permessi premio.

Tribunale di Sorveglianza

È composto da due giudici e da due esperti (assistenti sociali, psicologi, etc.). Decide in merito alla concessione e alla revoca delle misure alternative alla detenzione e della liberazione anticipata.

La Magistratura

Carcere (o Istituto Penitenziario)

È il nome generico con il quale si indicano gli istituti di custodia preventiva, quelli per l’esecuzione delle pene e quelli per l’esecuzione delle misure di sicurezza.

Casa Mandamentale

Sono istituti, ormai quasi tutti dismessi, nei quali sono detenute le persone in attesa di giudizio per reati lievi, oppure condannate a pene fino a un anno.

Casa Circondariale

Sono gli istituti più diffusi, presenti praticamente in ogni città sede di Tribunale. Vi sono ristrette le persone in attesa di giudizio e quelle condannate a pene inferiori ai due anni.

Casa di Reclusione o Casa Penale

Sono gli istituti adibiti all’espiazione delle pene superiori a due anni. In molte Case Circondariali c’è una "Sezione Penale" e, in alcune Case di Reclusione, c’è una "Sezione Giudiziaria" destinata alle persone in attesa di giudizio.

Carcere "Speciale" o

"Supercarcere"

Con questo nome furono chiamati gli istituti costruiti all’epoca del terrorismo e poi destinati anche ai detenuti della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Ospedale Psichiatrico Giudiziario

In questi istituti si trovano sia internati sia detenuti inviati in "osservazione" per motivi psichiatrici..

Centro Diagnostico Terapeutico

Centro Clinico

In genere non sono istituti a sé stanti, ma sezioni autonome di Case Circondariali o di Reclusione. In queste strutture i detenuti sono sottoposti alle cure che non possono essere prestate loro nelle infermerie delle varie carceri.

Istituto a Custodia Attenuata per

il Trattamento dei

Tossicodipendenti (I.C.A.T.T.)

Sono istituti nati a partire dalle previsioni contenute nel Testo Unico sugli stupefacenti del 1990. Vi si svolgono numerose attività per la riabilitazione fisica e psichica dei tossicodipendenti, anche in collaborazione con Comunità Terapeutiche esterne al carcere.

Istituto Penale Minorile

Sono istituti adibiti alla detenzione dei minorenni (oltre i 14 anni), sia in custodia cautelare, sia condannati alla pena della reclusione.

Casa di Lavoro

Alla Casa di Lavoro sono assegnate le persone dichiarate "delinquenti abituali, professionali o per tendenza", una volta scontata la pena.

Colonia Agricola

Alla Colonia Agricola sono assegnate le persone dichiarate "delinquenti abituali, professionali o per tendenza", una volta scontata la pena.

Casa di Cura e Custodia

In questi istituti sono "ricoverati" (una volta scontata la condanna), per un periodo minimo di un anno, i condannati che hanno usufruito di una diminuzione della pena a causa di una parziale infermità mentale .

Le tipologie di carcere

Detenuto (o carcerato, o

ristretto)

È’ il termine generico con il quale si indica una persona ristretta in un Istituto di Pena, senza specificarne la posizione giuridica.

Fermato

È la persona "trattenuta" provvisoriamente, in attesa che il Giudice delle Indagini Preliminari (G.I.P.) la interroghi e, in seguito, ne convalidi il fermo oppure la rimetta in libertà. Il "fermo" può durare tre giorni, al massimo.

Indagato

È la persona su cui è in corso un’indagine. Può ricevere, per ragioni di tutela, " un avviso di garanzia" che la informa del procedimento in atto.

Imputato

È la persona "rinviata a giudizio" al termine dell’udienza preliminare, quindi che attende di essere processata, (oppure che è sottoposta a processo).

Appellante

È la persona, condannata nel processo di Primo Grado, che ha presentato appello contro questa condanna (l’appello può essere chiesto anche dal Pubblico Ministero). Può essere detenuta, oppure in libertà.

Ricorrente

È la persona, condannata nel processo di Appello, che ha presentato ricorso in Cassazione contro questa condanna (Il ricorso può essere chiesto anche dal Pubblico Ministero). Può essere detenuta, oppure in libertà.

Condannato o definitivo

È la persona su cui grava una condanna esecutiva. Se la condanna è inferiore ai tre anni (o quattro, in alcuni casi) potrà scontarla all’esterno del carcere, altrimenti deve quasi sempre essere incarcerata (fanno eccezione i malati gravi e le madri con bambini di età inferiore ai tre anni).

Internato

È la persona "prosciolta per vizio di mente" al processo, cioè ritenuta incapace di intendere e volere a causa di un’infermità psichica totale. In questi casi ne viene disposto l’internamento, in un Ospedale Psichiatrico Giudiziario, per un periodo di 5 o di 10 anni, al termine del quale se ne rivaluta la "pericolosità sociale". Se l’internato non risulta più essere "socialmente pericoloso" viene rimesso in libertà, in caso contrario deve trascorrere un nuovo periodo di internamento.

Assegnato a una misura di

sicurezza detentiva

È la persona che, terminata di scontare la pena della reclusione, deve ancora trascorrere un periodo (di due, tre, oppure cinque anni) in una struttura detentiva, che dovrebbe garantirne il reinserimento sociale e lavorativo. A misure di sicurezza vengono assegnati i condannati riconosciuti "delinquenti abituali o professionali". Sono la Casa di Lavoro, la Colonia Agricola, la Casa di Cura e Custodia.

Posizioni giuridiche

"Articolo 21"

Articolo 21 dell’Ordinamento Penitenziario. Si chiama anche "lavoro esterno", perché prevede la possibilità che i detenuti escano dal carcere per lavorare, o studiare.

Arresti domiciliari

Misura cautelare alla quale possono essere sottoposti gli indagati e gli imputati. Rappresenta una forma di controllo più blando, rispetto alla carcerazione preventiva e, comunque, non può prolungarsi oltre certi termini, commisurati alla gravità del reato contestato.

Arresti domiciliari

ospedalieri

Misura cautelare simile agli arresti domiciliari alla quale possono essere assegnate le persone in condizioni di salute tali da richiederne il ricovero in ospedale.

Liberazione anticipata

È uno sconto di pena, pari a 45 giorni ogni semestre di condanna espiata, concesso ai detenuti quale riconoscimento della "buona condotta" mantenuta. Può essere concesso anche a chi sconta la pena in semilibertà o in detenzione domiciliare.

Liberazione

condizionale

Può essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato che ha scontato almeno metà della pena inflitta (e almeno trenta mesi), quando la pena residua non supera i cinque anni. Chi è ammesso alla liberazione condizionale trascorre in "libertà vigilata" tutto il periodo di pena che gli rimane da scontare. Se rispetta gli obblighi della libertà vigilata la pena si estingue al termine di questo periodo.

Libertà controllata

È una sanzione sostitutiva che viene inflitta quando il reato addebitato risulta essere di modesta entità, oppure deriva dalla conversione di una multa non pagata.

Libertà vigilata

Si tratta di una misura di sicurezza che viene sempre imposta, dopo la scarcerazione, ai condannati a pene detentive superiori ai dieci anni. Viene imposta anche ai detenuti in permesso e in licenza. Può essere imposta anche ai condannati recidivi e a persone incensurate segnalate all’autorità di Pubblica Sicurezza. La libertà vigilata comporta il rispetto delle prescrizioni stabilite dall’autorità di Pubblica Sicurezza.

Licenza

Le licenze possono essere concesse ai condannati ammessi alla semilibertà, oppure agli internati negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. I semiliberi possono avere, al massimo, 45 giorni di licenza ogni anno. Gli internati possono avere 45 giorni di licenza ogni anno e, inoltre, una licenza nei sei mesi precedenti alla scadenza fissata per il riesame della pericolosità sociale.

Permesso di necessità

Può essere concesso ai detenuti (imputati o condannati) per motivi famigliari di particolare gravità, ad esempio per far visita a parenti ammalati, etc.

Permesso premio

Può essere concesso ai detenuti condannati, dopo che hanno scontato una parte della pena (un quarto, o metà, a seconda della gravità del reato), per coltivare interessi famigliari, culturali o di lavoro. Ogni anno si possono trascorrere, al massimo, 45 giorni in permesso premio.

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Benefici e sanzioni sostitutive

Rinvio obbligatorio

dell’esecuzione della

pena

L’esecuzione della pena detentiva è rinviata quanto deve aver luogo contro una donna incinta, o che ha partorito da meno di sei mesi. È rinviata anche quando a carico di un malato di AIDS le cui condizioni di salute siano incompatibili con il carcere.

Rinvio facoltativo

dell’esecuzione della

pena

L’esecuzione della pena detentiva può essere rinviata quanto deve aver luogo contro una donna che ha partorito da più di sei mesi ma meno di tre anni. Può essere rinviata anche quando è a carico di una persona in condizioni di grave infermità fisica, oppure se è stata presentata domanda di grazia.

Sospensione

condizionale della pena

Può essere concessa, nel momento della prima condanna, quando la pena non supera il limite dei due anni. Se nei cinque anni successivi non subentrano nuove condanne la pena si estingue, in caso contrario va a sommarsi a quella nuova.

Sospensione di pena in

attesa dell’affidamento

Può essere concessa, a coloro che hanno inoltrato richiesta di ammissione all’affidamento, se la protrazione dello stato di detenzione comporta un "grave pregiudizio" per la situazione personale o famigliare del condannato.

Amnistia

L’amnistia estingue il reato al quale si applica, quindi determina l’interruzione dei processi in corso per questo tipo di reato, in qualsiasi grado si trovino ad essere. Se la condanna è già definitiva si ha una "amnistia impropria" e, comunque, l’estinzione del reato rende irrevocabile il provvedimento in amnistia.

Indulto (o condono)

L’indulto condona, in tutto o in parte, la pena definitiva. Il provvedimento può essere revocato se chi ne ha goduto commette un nuovo reato, punito con una pena superiore ai due anni, nel quinquennio successivo.

Grazia

Anche la grazia, come l’indulto, condona la pena definitiva, oppure la trasforma in una pena di tipo diverso. La differenza è che la grazia è a carattere individuale, mentre l’indulto riguarda tutti i condannati per il tipo di reato condonato.

"4 bis"

Articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario. Norma introdotta nel 1991, che rende più difficile l’accesso ai benefici ed alle misure alternative alla detenzione, previsti dalla legge penitenziaria, per chi è condannato per reati gravi (rapina, estorsione, omicidio, traffico di droga) e lo impedisce a chi è condannato per reati associativi (sequestro di persona, associazione finalizzata al traffico di droga, associazione mafiosa).

"41 bis"

Articolo 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario. Regime di sospensione delle regole di trattamento previste dall’Ordinamento Penitenziario. Conosciuto anche come "carcere duro". Introdotto nel 1992, per contrastare la criminalità mafiosa, doveva rimanere in vigore fino al 1995. Nel ‘95, una legge l’ha prorogato, fino al 1999; nel ’99 è stato di nuovo prorogato, fino all’anno 2003. Può essere applicato a tutti i condannati per reati inclusi nell’articolo 4 bis, se vi sono "motivi di sicurezza" che lo richiedano.

"416 bis"

Articolo 416 bis del Codice Penale, che prevede e punisce il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Si tratta di un reato che preclude l’accesso a tutti i benefici e le misure alternative alla detenzione, tranne nel caso che il condannato collabori con la giustizia oppure che la sua collaborazione sia impossibile perché tutti i fatti sono già stati accertati.

Alta Sicurezza

(A.S.)

È’ una sezione del carcere in cui sono riuniti tutti i condannati per reati di tipo associativo (mafia, traffico di droga, etc.), che sono sottoposti ad una sorveglianza più stretta rispetto ai detenuti comuni.

Area penale

esterna

Indica il complesso delle persone ammesse alle misure alternative alla detenzione, al lavoro esterno ed ai benefici "extramurari", ma anche le attività che queste persone svolgono, che sono comunque modi di espiazione della pena.

Attività

extramuraria

È’ l’attività che i condannati possono svolgere all’esterno del carcere: i permessi premio, il lavoro esterno, la semilibertà, etc.

Attività

intramuraria

È l’attività (scolastica, lavorativa, culturale, sportiva) che si svolge all’interno del carcere con finalità di risocializzazione dei detenuti

Attività

trattamentale

Comprende sia l’attività intramurale sia quella extramuraria (benefici e misure alternative) in un progetto complessivo di risocializzazione

Casellario

È il "deposito" del carcere dove ogni detenuto conserva gli oggetti che non gli consentono di tenere in cella. Li potrà ritirare al momento della scarcerazione.

Cellulare

È il furgone blindato per il trasporto dei detenuti.

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Altri termini di uso comune

Continuato

Provvedimento giuridico che consente di avere diminuzioni di pena, anche sostanziose, nel caso in cui si siano commessi più reati della stessa natura in un arco di tempo ristretto. (Ad esempio, il caso del tossicodipendente che rubava ogni giorno per comperarsi la droga).

Cumulo

Il cumulo giuridico delle pene, invece, comporta la somma matematica di tutte le singole condanne: chi ha compiuto, ad esempio, venti furti di modesta entità, giudicati in processi separati, può ritrovarsi con una pena complessiva di 20 o 30 anni.

Domandina

È il modulo con il quale si richiedono un’infinità di cose, all’interno del carcere: dai colloqui con gli operatori, al lavoro, agli acquisti di prodotti non compresi nella lista della spesa.

Essere nei termini

Significa aver scontato una parte sufficiente della pena per poter accedere ai benefici ed alle misure alternative della detenzione.

Fornitura

Sono i prodotti per l’igiene personale e la biancheria che sono consegnati ad ogni persona arrestata: lenzuola, coperta, sapone, etc.

Fungibilità della

pena

Si applica nel caso in cui si sia trascorso in carcere un certo periodo di custodia cautelare e poi, al processo, sia arrivata un’assoluzione. In questo caso, il periodo d’ingiusta detenzione può essere detratto da un’eventuale pena successivamente subita.

Gruppo (o équipe)

di Osservazione

È l’insieme degli operatori incaricati di seguire il percorso detentivo del condannato: educatore, psicologo, assistente sociale, etc.

Matricola

È l’Ufficio Anagrafe del carcere, dove sono conservati tutti gli atti giuridici che riguardano ogni detenuto.

Nuovo giunto

Si chiama in questo modo la persona che arriva in carcere e deve essere immatricolato e poi alloggiato.

Protetti

I "protetti" sono detenuti che non possono vivere nelle sezioni comuni perché hanno tenuto comportamenti contrari all’etica della maggioranza della popolazione detenuta (collaborare con la giustizia, compiere reati di natura sessuale, in special modo la pedofilia). Sono quindi riuniti in apposite sezioni e non hanno contatti con gli altri detenuti.

Rapporto

È un rilievo disciplinare a carico dei detenuti, di solito contestato da un agente. Produce l’avvio di un procedimento disciplinare che può sfociare in una sanzione, tipo il richiamo o l’isolamento. Inoltre il rilievo disciplinare comporta la mancata concessione dello sconto di pena per la buona condotta.

Saletta

La saletta è un luogo nel quale, a ore prestabilite del giorno, è possibile ritrovarsi in gruppo per fare giochi e altro.

Scopino

È l’addetto alle pulizie degli spazi comuni: corridoi, docce, salette, etc. In genere, questo lavoro viene svolto a turno da tutti i detenuti. È pagato, anche se poco…

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Sintesi

È una relazione che comprende notizie sul comportamento tenuto da ogni detenuto durante la sua permanenza in istituto e anche un’indicazione su quello che potrà essere il prosieguo del suo percorso detentivo (eventualmente anche in misura alternativa).

Socialità

Indica il tempo da trascorrere in compagnia all’infuori delle attività di lavoro o di studio. La socialità, quindi, viene fatta nelle celle, all’ora dei pasti (riunendosi in piccoli gruppi), oppure nella "saletta".

Spesino

È l’addetto alla consegna della spesa, che deve essere ordinata tramite un apposito modulo allo spaccio interno, chiamato "sopravvitto".

Terminale

È il posto di guardia di ogni "blocco", o "sezione" detentiva. Vi lavorano uno o più agenti, che registrano gli ingressi e le uscite dei detenuti, li perquisiscono, etc.

Tradotta

È un vagone ferroviario allestito appositamente per il trasporto dei detenuti: ha i finestrini bloccati, panche di legno invece dei sedili, etc.

Traduzione

Trasferimento di detenuti, effettuato con un furgone blindato ed una scorta, in occasione di processi o di altre eventualità che ne richiedono la presenza all’esterno del carcere.

Transito

È una cella, o più spesso un camerone, che ogni istituto allestisce per ricevere i detenuti "di passaggio", che sono destinati ad altre carceri e, per vari motivi, vengono temporaneamente "appoggiati" in quel luogo.

A.S. Sezione detentiva di Alta Sicurezza

C.A.T.T. Sezione a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti

C.C.

Casa Circondariale

C.C.F.

Casa Circondariale Femminile

C.D.T.

Centro Diagnostico Terapeutico, più comunemente detto "Centro Clinico"

C.L.

Casa di Lavoro

C.p

Codice penale

C.p.p.

Codice di procedura penale

C.R.

Casa di Reclusione

C.R.F.

Casa di Reclusione Femminile

C.S.S.A.

Centro di Servizio Sociale per Adulti

C.T.

Comunità Terapeutica per tossicodipendenti

D.A.P.

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

E.I.V.

Elevato Indice di Vigilanza (relativo a detenuti singoli, o anche a gruppi)

G.I.P.

Giudice delle Indagini Preliminari

G.S.

Grande Sorveglianza (applicata a detenuti singoli, o anche a gruppi)

G.U.P.

Giudice dell’Udienza Preliminare

I.C.A.T.T.

Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti

I.P.M.

Istituto Penale Minorile.

I.P.P.

Istituto di Prevenzione e Pena

M.O.F.

Manutenzione Ordinaria Fabbricati

N.C.P.

Nuovo Complesso Penitenziario

O.P.

Ordinamento Penitenziario (Legge 354/75)

O.P.G.

Ospedale Psichiatrico Giudiziario

P.M.

Pubblico Ministero

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Sigle e abbreviazioni

R.E.

Regolamento di Esecuzione dell’O.P. emesso tramite Decreto Presidente Repubblica.

S.G.

Sanatorio Giudiziario

Ser.T.

Servizio tossicodipendenze

T.U di P.S. T.U. 286/98

Testo Unico di Pubblica Sicurezza Testo Unico sull’immigrazione

T.U. 309/90

Testo Unico sugli stupefacenti

U.C.G.M.

Ufficio Centrale Giustizia Minorile

� Per realizzare questo lavoro materiale preziosissimo (soprattutto per quanto riguarda il glossario) è stato

attinto dal Centro di Documentazione della C.R. Due Palazzi di Padova, realizzato dalla redazione del giornale Ristretti Orizzonti.

� Il sito www.ristretti.it è costantemente aggiornato sulle ultime novità in materia, e presenta diverse

sezioni ricche di contributi fra cui alcune dedicate al lavoro. � www.giustizia.it E’ il sito ufficiale del Ministero della giustizia. Non è molto aggiornato, però ha una

sezione (pianeta carcere) contenente le normative vigenti e i dati sulla popolazione penitenziaria forniti dal Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria.

� www.comune.jesi.an.it E’ il sito del comune di Jesi che ha deciso di raccogliere, in una forma agile e

facilmente consultabile, tutte le serie delle Gazzette Ufficiali della Repubblica. � www.agesol.it E' il sito dell'Agenzia di Solidarietà per il Lavoro. Si possono trovare notizie utili sia per

detenuti o ex detenuti che cercano lavoro le per imprese che lo offrono. Offre anche un servizio di consulenza giuridica on line.

� Altri siti contenenti normative, commenti e notizie pertinenti al mondo carcerario sono:

www.governo.it www.parlamento.it www.diritto.net www.gazzettaufficiale.it www.vita.it

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