PREVENZIONE E SOGGETTI COINVOLTI: LA SORVEGLIANZA SANITARIA · SORVEGLIANZA SANITARIA Art 41 comma...
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PREVENZIONE E SOGGETTI PREVENZIONE E SOGGETTI
COINVOLTI:COINVOLTI:
LA SORVEGLIANZA SANITARIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA
Assistente Sanitaria dr.ssa R. Coden
DATORE DI LAVORO DIRIGENTIPREPOSTI
R.S.P.P.Medico Competente
LAVORATORIR.L.S.
SOGGETTI COINVOLTISOGGETTI COINVOLTI
Obblighi del Datore di Lavoro Art 18 DLgs n. 81/08
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere
conto delle capacità e delle condizioni
degli stessi in rapporto
alla loro salute e alla sicurezza;
Obblighi del Datore di Lavoro Art 18 DLgs n. 81/08
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza
sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel
presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al
medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;”
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute
e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni
od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Obblighi dei lavoratori
Art. 20
In particolare i lavoratori:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva
ed individuale;
…i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.
Obblighi dei lavoratori
Art. 20
Obblighi del Medico CompetenteArt.25 comma 1 lettera a) e m) del D.Lgs.81/08
alla valutazione dei rischi con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria
alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori
all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza
alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro
alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale
alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori
COLLABORA
E
PARTECIPA
Obblighi del Medico CompetenteArt 25 DLgs n. 81/08
va considerato parte integrante del documento di valutazione dei rischi (art. 29, comma 1)
PROGRAMMA ED EFFETTUA LA SORVEGLIANZA SANITARIA di cui art 41
attraverso PROTOCOLLI SANITARI
definiti in funzione dei rischi specifici presenti in azienda
Include gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori, mirati al rischio e il meno invasivi possibili (art. 229, comma 4)
Istituita, aggiornata e custodita sotto la responsabilità dal medico competente con salvaguardia del segreto professionale
luogo di custodia: concordato con il datore di lavoro al momento della nomina del medico
firma dal lavoratore per presa visione: - dei dati anamnestici e clinici - del giudizio di idoneità alla mansione
in caso di cessazione del rapporto di lavoro: consegnata al lavoratore copia della cartella con informazioni sulla sua conservazione.L’originale va conservato dal datore di lavoro per almeno 10 anni, con salvaguardia del segreto professionale
in caso di cessazione dell’incarico (del MC): consegna la cartella al datore di lavoro, che firmerà per ricevuta, con salvaguardia del segreto professionale
Obblighi del Medico Competente Art 25 DLgs n. 81/08
CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE Art. 25, comma 1, lettera l) del D.Lgs 81/08 SOPRALLUOGO IN AZIENDA
Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o con cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi
L’indicazione di una periodicità diversa deve essere comunicata al datore di lavoro e annotata nel documento di valutazione dei rischi
Art. 104 - Nei cantieri di durata presunta inferiore ai 200 giorni lavorativi ed il medico abbia già effettuato sopralluogo in altri cantieri aventi caratteristiche analoghe e gestiti dalla stessa impresa, la visita in cantiere è sostituita o integrata dall’esame dei piani di sicurezza relativi ai cantieri dove sono impiegati lavoratori soggetti alla sua sorveglianza sanitaria
Non è previsto l’obbligo di sopralluogo congiunto con il responsabile del servizio di prevenzione
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
IN-FORMAZIONEArt. 25 del D.Lgs 81/08
INFORMAZIONE
E
FORMAZIONE
Tipologie di idoneitàTipologie di idoneità
Significato degli accertamenti sanitariSignificato degli accertamenti sanitari
Risultato degli accertamenti sanitariRisultato degli accertamenti sanitari
Risultati collettivi anonimi nella riunione Risultati collettivi anonimi nella riunione annuale annuale
Informazione e formazione per la parte di Informazione e formazione per la parte di competenzacompetenza
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTEArt 25 DLgs n. 81/08 (TU)
g) fornisce INFORMAZIONI ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria…….
A richiesta fornisce le stesse informazioni ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTEArt 25 DLgs n. 81/08 (TU)
h) informa ogni lavoratore interessato dei
risultati della sorveglianza sanitaria di cui
all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso,
gli rilascia copia della documentazione
sanitaria;
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE Art 25 DLgs n. 81/08 (TU)
i) Comunica per iscritto, in occasione della riunione di cui all’articolo 35 al DDL, al RSPP, al RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazione sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
RELAZIONE SANITARIAArt. 25, comma 1, lettera i), Allegato 3B del D. Lgs. 81/08
Comunica per iscritto e presenta nell’ambito della riunione periodica a RSPP e RLS I RISULTATI ANONIMI COLLETTIVI attraverso una relazione sanitaria
trasmessa entro il primo trimestre dell’anno ai servizi competenti per territorio
Dati identificativi dell’aziendaDati identificativi del Medico competente
Rischi cui sono esposti i lavoratoriProtocolli sanitari adottati
N. giorni di assenzeInfortuni denunciati
Malattie professionali segnalate Tipologia dei giudizi di idoneità
esclusivamente per via telematica
RIUNIONE PERIODICAArt.35 del D.Lgs.81/08
Dove:
Quando:
Chi partecipa:
Argomenti da trattare:
Vanno individuati:
nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori
nelle aziende fino a 15 lavoratori è facoltà del RLS chiedere la convocazione di un’apposita riunione
almeno una volta all’anno
in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio
il datore di lavoro o un suo rappresentanteL’RSPPil medico competente, ove nominatoI’RLS
- documento di valutazione dei rischi;- andamento infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria- criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei DPI- programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute
codici di comportamento e buone prassi
obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva
SORVEGLIANZA SANITARIAArt.41 comma 1 del D. Lgs. 81/08
È effettuata da medico competente:
Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e il medico la reputi correlata ai rischi lavorativi
Nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni della Commissione consultiva
SORVEGLIANZA SANITARIAArt.41 comma 2 del D. Lgs. 81/08
1. Visita medica preventiva
2. Visita preventiva in fase preassuntiva
3. Visita medica periodica
4. Visita medica su richiesta del lavoratore
5. Visita medica in occasione del cambio di mansione
6. Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
La sorveglianza sanitaria include :
• Visita medica precedente alla ripresa del lavoro in caso di assenza per malattia superiore a 60 giorni al fine di verificare l’idoneità alla mansione
SORVEGLIANZA SANITARIA
• Visita medica preventiva
• Visita medica periodica
• prima di adibirlo alla mansione
• di norma annuale• periodicità stabilita
per legge• fissata dal MC in base
alla valutazione dei rischi
Visita medica preventivae periodica
Alcuni esempi di rischio ai quali sono esposti i lavoratori:
piombo, amianto, altre sostanze chimicheRumore, vibrazioni e altri agenti fisici (es.
radiazioni) addetti alla movimentazione manuale dei carichi,
movimenti ripetuti arti superiori che utilizzano videoterminali che utilizzano agenti cancerogeni o biologici
turni notturni
SORVEGLIANZA SANITARIA Art 41 comma 3 D. Lgs. 81/08
per accertare stati di gravidanza
Nei casi vietati dalla legge ( es. per verificare stati di sieropositività per HIV o che espongano a rischi (radiografie o esami invasivi) se non esiste precisa indicazione clinica
La sorveglianza sanitaria NON può essere effettuata:
finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto
IL GIUDIZIO DI IDONEITÀArt.41 comma 6 del D. Lgs. 81/08
• IDONEITA’
• IDONEITA’ PARZIALE, TEMPORANEA O PERMANENTE con prescrizioni con limitazioni
• INIDONEITA’, temporanea o permanente
Il medico competente esprime uno di questi giudizi:
Avverso il giudizio del medico competente è ammesso RICORSO, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41, comma 9).
il medico competente esprime il giudizio per ISCRITTO e da copia al datore di lavoro e al lavoratore (art.41, comma 6 bis)
PROVVEDIMENTO IN CASO DI INIDONEITA’Art 42 DLgs n. 81/08 (TU)
IL DATORE DI LAVORO attua le misure indicate dal
medico competente
• In caso di INIDONEITA’ alla mansione specifica
adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni
equivalenti o inferiori garantendo il trattamento
corrispondente alla mansione di provenienza
SORVEGLIANZA SANITARIA Art 41 DLgs n. 81/08 (TU)
4. “…….Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le
visite di cui al comma 2, ……
sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di
alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti”
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-
Regioni, adottato previa consultazioni delle parti sociali, vengono
rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della
tossicodipendenza e dalla alcol dipendenza.
Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati
Legge 125 del 30 marzo 2001 Intesa del 16 marzo 2006 - allegato 1
Art. 15
Il divieto di assunzione
e di somministrazio-ne di bevande
alcoliche e superalcoliche
nelle lavorazioni
considerate a rischio
1. attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:..........2. dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla
sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti.......
3. ......(lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili)4. mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private ..........5. mansioni socio-sanitarie.....6. attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di
ogni ordine e grado7. mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi8. mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: ...........9. ....produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di
esplosivi; 10. ...addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni 11. capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione12. tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;13. .... addetti a sostanze esplosive e infiammabili, settore idrocarburi14. tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
VERIFICA DI ASSENZA DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O
PSICOTROPE
D.Lgs.81/08, Intesa Stato Regioni del 30 ottobre 2007
SU TUTTI I
SOGGETTI CON
MANSIONE A
RISCHIO
IDENTIFICATA
NELLA
NORMATIVA
(D.M. 186/90)
Visite mediche preventiva o periodica
1° livello: Test di screening su urina
Verifica positiva: giudizio di inidoneità temporanea alla mansione
2° livello: Invio ai SERT
1. Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi: impiego di gas tossici; fabbricazione e uso di fuochi di artificio e posizionamento e brillamento mine; direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari
2. Mansioni inerenti le attività di trasporto a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, … b) circolazione dei treni … c) personale ferroviario … d) personale navigante … e)… f) conducenti, conduttori manovratori… … g) personale marittimo … … n) Addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
3. …trasporto e della vendita di esplosivi
Art.1 comma 1 (mansioni a rischio) Le mansioni che comportano rischi……...anche in riferimento ad una assunzione solo sporadica…….. sono quelle dell’ Allegato 1 :
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per le mansioni elencate nell’allegato
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a) e 41, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/08 Il Datore di Lavoro deve nominare il medico
competente e richiedere al medesimo l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico (art. 18, comma 1, lettera g. )
IL MEDICO COMPETENTEArt.2 comma 2 lettera h del D. Lgs. 81/08
in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali (art.38)
collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi (art.29, comma 1)
nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal decreto
Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia (art. 39 comma 4 D.Lgs. 81/08)
TITOLI E REQUISITIArt.38 del D.Lgs.81/08
specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro
autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277
specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale
elenco dei medici
competenti
Autocertificazione dei propri titoli presso il Ministero della Salute
6 mesi