LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI · LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI 12 CAMPI...

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Fulvio D’Orsi Roberto Narda Francesco Scarlini Enzo Valenti LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI Manuale per il medico competente secondo il D.Lgs. 81/2008 aggiornato con il D.Lgs. 106/09 Contiene CD Rom con le norme in formato integrale, gli strumenti operativi per il medico competente e i protocolli sanitari di comparto III edizione

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Fulvio D’OrsiRoberto Narda

Francesco ScarliniEnzo Valenti

LA SORVEGLIANZASANITARIA

DEI LAVORATORI

Manuale per il medico competente secondo il D.Lgs. 81/2008

aggiornato con il D.Lgs. 106/09

Contiene CD Rom con le norme in formato integrale, gli strumenti operativi

per il medico competente e i protocolli sanitari di comparto

III edizione

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"Come mai avete il piede così largo?" chiese il principe alla prima [delle tre filatrici].

“A forza di pestare sull'arcolaio" rispose quella "a forza di pestare."

Il principe andò allora dalla seconda. "Come mai avete il labbro tanto cadente?" le domandò.

"A forza di inumidire il filo, a forza di inumidire", disse la seconda

Quindi il principe domandò alla terza: "Come mai avete il pollice così appiattito?"

"A forza di torcere il filo", rispose questa "a forza di torcere il filo."

Il principe fu spaventato nel constatare quali infermità minacciavano la sua giovane sposase avesse continuato a filare. "La mia bella moglie non toccherà mai più un arcolaio!" di-chiarò.

E fu così che la fortunata ragazza si sottrasse al compito, per lei assai fastidioso e faticoso,di filare il lino.

Jacob e Wilhelm Grimm "Le tre filatrici" 1812-1822

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INDICE GENERALE

INDICE GENERALE

Introduzione .........................................................................21

PARTE PRIMAASPETTI GENERALI

CAPITOLO 1 L’ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA 27

1.1 Ritorno al futuro ..........................................................271.2 La prevenzione come processo permanente ...........301.3 Figure e strumenti .......................................................35

CAPITOLO 2 RUOLO E COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 43

2.1 Aspetti generali ..........................................................432.2 Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ......................442.3 Le caratteristiche del medico competente ...............462.4 Ruolo e compiti ...........................................................482.5 Modalità attuative della sorveglianza sanitaria .....502.6 Le visite a richiesta del lavoratore ............................512.7 Le visite pre-assuntive ................................................532.8 Obblighi e diritti ..........................................................53

CAPITOLO 3 IL PROTOCOLLO SANITARIO 55

3.1 Significato e caratteristiche ........................................553.2 Tipologia ......................................................................563.3 Esigenze da rispettare

quando si elabora il protocollo .................................57

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI

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3.4 Tutto quello che necessita al medico per un buon protocollo .............................................. 58

3.5 Modello di protocollo generale ................................ 603.6 Partecipazione del medico competente

a programmi volontari di “promozione della salute” .................................... 61

CAPITOLO 4 IL SOPRALLUOGO IN AZIENDA 63

4.1 Definizioni e scopi ...................................................... 634.2 Cosa occorre al medico competente

per un efficace sopralluogo ....................................... 654.3 Esiti del sopralluogo ................................................... 69

CAPITOLO 5 LA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO 73

5.1 Concetti generali e normativi .................................... 735.2 Quadro normativo ...................................................... 745.3 La cartella sanitaria e di rischio informatizzata ..... 775.4 I contenuti “minimi”

della cartella sanitaria e di rischio ............................ 785.5 Altri contenuti ritenuti necessari .............................. 85

CAPITOLO 6 IL REGISTRO DEI LAVORATORI ESPOSTI AD AGENTI CANCEROGENI O BIOLOGICI 87

CAPITOLO 7 LA QUALITÀ DEGLI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI INTEGRATIVI 91

7.1 Aspetti generali ........................................................... 917.2 Esempi di accertamenti di qualità ............................ 947.3 Proposte operative per l’applicazione pratica,

sul campo dei criteri di qualità ................................. 94

CAPITOLO 8 MONITORAGGIO BIOLOGICO 121

8.1 Premessa .................................................................... 121

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INDICE GENERALE

8.2 Concetti generali .......................................................1228.3 Fonti di variabilità .....................................................1238.4 Procedure e strumenti operativi .............................1278.5 Il problema dell’analisi dei campioni ....................131

CAPITOLO 9 LA PROFILASSI VACCINALE DEI LAVORATORI 133

CAPITOLO 10 LA RELAZIONE SUI RISULTATI ANONIMIE COLLETTIVI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA 141

10.1 Concetti generali .......................................................14110.2 Quadro normativo ....................................................14210.3 Presupposti indispensabili per la raccolta

dei dati sanitari ..........................................................14310.4 Contenuti e limiti della relazione

sui risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria .....................................144

10.5 Come può essere strutturata ..................................146

CAPITOLO 11 IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ 149

11.1 Considerazioni generali ...........................................14911.2 Razionale ....................................................................15011.3 La sorveglianza sanitaria ed i suoi esiti .................15111.4 Il ricorso avverso .......................................................153

CAPITOLO 12 GLI OBBLIGHI DI DENUNCIA E DI REFERTO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI 155

CAPITOLO 13 IL DISAGIO PSICOLOGICO DA LAVORO E IL RISCHIO PSICOSOCIALE 161

13.1 Concetti generali introduttivi ..................................16113.2 L’ambito del disagio psicologico

e i sui determinanti ...................................................163

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI

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13.3 Le vittime del disagio da lavoro ............................. 16713.4 La prevenzione e i rimedi ........................................ 16813.5 Il ruolo dei soggetti aziendali ed in particolare

del medico competente ............................................ 17213.6 Il ruolo dei soggetti extraziendali .......................... 175

CAPITOLO 14 ALCOL E SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI 179

14.1 Alcol ............................................................................ 18114.2 Proposte operative .................................................... 18314.3 La gestione dei casi di positività

e il problema dell’idoneità ....................................... 18614.4 Sostanze psicotrope e stupefacenti ........................ 188

CAPITOLO 15 LA TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 197

15.1 Aspetti generali ......................................................... 19715.2 Titolare e responsabile del trattamento ................. 20115.3 Informativa ................................................................ 20115.4 Consenso (art. 23 D.Lgs. 196/03) ........................... 20215.5 Misure di sicurezza .................................................. 202

CAPITOLO 16 LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI MINORI 205

16.1 Aspetti generali ......................................................... 20516.2 Sorveglianza sanitaria .............................................. 20616.3 Lavori vietati ai minori (art. 6 L. 977/67) .............. 20716.4 Valutazione dei rischi ............................................. 20816.5 Minori apprendisti ................................................... 209

CAPITOLO 17 LA TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI 213

CAPITOLO 18 I LAVORI ATIPICI 219

18.1 Forme di lavoro atipico ............................................ 220

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INDICE GENERALE

CAPITOLO 19 IL PRIMO SOCCORSO 225

19.1 Aspetti generali .........................................................22519.2 Organizzazione e presidi .........................................22819.3 Misure di tutela ed idoneità degli addetti .............231

PARTE SECONDA PROTOCOLLI SANITARI

Premessa .............................................................................235

Protocolli sanitari per rischio professionale ................236

Agenti biologici nel comparto sanitario.............................. 237Asbesto ................................................................................ 238Benzene ............................................................................... 239Cadmio ................................................................................ 240Cromo.................................................................................. 241Lavoro a turni e notturno ................................................... 242Movimentazione manuale di carichi................................... 243Movimenti ripetitivi degli arti superiori ............................ 244Piombo ................................................................................ 245Polveri di legno duro........................................................... 246Radiazioni non ionizzanti................................................... 247Rumore................................................................................ 248Rumore effetti extrauditivi ................................................. 249Silice libera cristallina (SLC).............................................. 250Stirene ................................................................................. 251Toluene................................................................................ 252Vibrazioni braccio mano ..................................................... 253Vibrazioni corpo intero ....................................................... 254Videoterminali .................................................................... 255Xilene .................................................................................. 256

Protocolli sanitari per comparti lavorativi ...................257

Alberghi .............................................................................. 258Autofficine .......................................................................... 261Autotrasportatori ................................................................ 264Carrozzerie .......................................................................... 267

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI

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Conduttori e manutentori di generatori di vapore e centrali termiche ......................... 271Edilizia................................................................................ 274Falegnamerie....................................................................... 278Farmacie ............................................................................. 282Impianti di distribuzionecarburante .................................. 284Imprese di pulizia ............................................................... 287Laboratori analisi cliniche .................................................. 290Laboratori di oreficeria........................................................ 292Macellazione carni.............................................................. 295Odontoiatri ......................................................................... 298Odontotecnici ..................................................................... 301Officine meccaniche ............................................................ 304Parrucchieri ........................................................................ 307Ristorazione collettiva ........................................................ 309Supermercati....................................................................... 312Termoidraulici .................................................................... 314Tintolavanderie................................................................... 317Tipografie............................................................................ 320Uffici ................................................................................... 324Vetroresina ......................................................................... 328

PARTE TERZAVADEMECUM DELLE DISPOSIZIONI

NORMATIVE SULLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI

Premessa ............................................................................ 332

1 - DISPOSIZIONI GENERALI ....................................... 339

• D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 2, 15, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 50, 53, 54 - allegato 3A, 3B) ........................... 340

• D.M. 4 marzo 2009Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro ................ 359

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INDICE GENERALE

2 - RISCHI, LAVORAZIONI E CIRCOSTANZE CON OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ....361

AGENTI BIOLOGICI 362

• D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 266, 267, 268, 271, 279, 280, 281 - allegato XLIV, XLVI) ...........................................362

AGENTI CHIMICI 381

• D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 222, 223, 229, 230 - allegato XXXVIII, XXXIX) ............381

AGENTI FISICI 390

• D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 180, 181, 184, 185, 186) ...................390

ALCOL 393

• Legge 30 marzo 2001, n. 125Legge Quadro in materia di alcol e problemi di alcol correlati (art. 15) ......................................393

• Provvedimento 16 marzo 2006Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ............................394

AMIANTO 397

• D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 249, 254, 257, 258, 259, 260, 261) ...397

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI

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CAMPI ELETTROMAGNETICI 401

• Decreto Ministero della Sanità 2 agosto 1991Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiaturediagnostiche a risonanza magnetica (allegato 1) ..................... 401

• D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro(art. 206, 207, 208, 209, 211, 306 - allegato XXXVI) ............. 402

CANCEROGENI 410

• Decreto Interministeriale 12 luglio 2007, n. 155Regolamento attuativo dell’articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni ................................. 410

• D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 233, 234, 235, 236, 242, 243, 244, 245 - allegato XLII, XLIII) ......................................................... 429

CASSONI AD ARIA COMPRESSA 436

• D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa (art. 3, 32-35) .......................... 436

CAVE E MINIERE 438

• D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128Norme di polizia delle miniere e delle cave (artt. 93, 648-653) ............................................................... 438

• D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959,n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (art. 64) ............... 440

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INDICE GENERALE

• D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della Direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (art. 15) .........................441

EDILIZIA 442

• D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 104) ...............................................442

LAVORATORI MARITTIMI 443

• D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485 (art. 23) .............................443

LAVORATRICI MADRI 445

• Circolare Ministero del Lavorodel 7 luglio 2000, n. 43Art. 12 legge 8 marzo 2000, n. 53, recante disposizioni in materia di flessibilità dell’astensione obbligatoria nel periodo di gestazione e puerperio della donna lavoratrice ....445

• D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (artt. 7-17, 20, 53, allegati A, B, C) .......................................447

LAVORI ALL’ESTERO 455

• D.M. 21 novembre 1997, n. 497Regolamento recante attuazione della direttiva comunitaria riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero (art. 3) ......................................455

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI

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LAVORI ATIPICI 456

• D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30 (artt. 1, 2, 20, 22, 23, 29, 30, 33, 34, 41, 46, 47, 54, 61, 62, 70) .................... 456

• D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 3) .......................... 472

LAVORO NOTTURNO 474

• D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66Attuazione della Direttiva 93/104/CE e della Direttiva 2000/34/CE concernentitaluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (modificato dal D.Lgs. 19/7/2004 n. 213) (art. 1, 2, 11, 14, 15) ............................................................ 474

• Circolare 3 marzo 2005, n. 8Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali .......................... 478

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 481

• D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro(art. 167, 168 – Allegato XXXIII) ............. 481

POLIZIA DI STATO E VIGILI DEL FUOCO 484

• D.M. 14 giugno 1999, n. 450Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civilee di incolumità pubblica, delle quali occorre tener contonell’applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (artt. 1, 2) .......................... 484

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INDICE GENERALE

• D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 38) .................................................486

PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL LAVORO 487

• D.Lgs. 4 Agosto 1999, n. 345 Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro(artt. 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, all. 1) .....................................487

• D.L. 25 giugno 2008, n. 112 Testo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»(art. 23) ..............................................................................493

RADIAZIONI IONIZZANTI 494

• D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230Attuazione delle Direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e 96/29/EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti (artt. 83–92, 95, allegati III, IV) ...........................................494

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI 505

• D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 213, 214, 215, 216, 218, 306 – Allegato XXXVII) ............................................................505

RUMORE 524

• D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro(art. 187, 188, 189, 190, 191, 196, 197) .................................524

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI

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SCUOLE 528

• D.M. 29 settembre 1998, n. 382 Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni (Art. 4) ....................... 528

SILICE 529

• D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoriacontro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali(artt. 157-172, 175, 176 allegati VIII, IX, X) ......................... 529

TOSSICODIPENDENZA 539

• D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (art. 124 e 125) ................................................................... 539

• Provvedimento 30 ottobre 2007Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/CU) ..... 541

• Provvedimento 18 settembre 2008 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e BolzanoAccordo, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi”. (Rep. Atti n. 178/CSR) .......................................... 547

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INDICE GENERALE

TUTELA DEI DATI PERSONALI 563

• Provvedimento 23 novembre 2006 n. 53 Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati ...............................563

• Deliberazione 14 giugno 2007"Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" .................................579

VIBRAZIONI 604

• D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 199, 200, 201, 202, 204, 205) ...........604

VIDEOTERMINALI

• D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 172, 173, 174, 175, 176, 177 - allegato XXXIV) ...............................................................608

3 - PRIMO SOCCORSO ....................................................615• D.M. 15 luglio 2003, n. 388

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni(artt. 1-4, Allegati I, II, III e IV) ......617

• D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 45) .................................................625

4 - LE SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE ........................................627• D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321

Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa (art. 44) ....................629

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI

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• D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230Attuazione delle direttive EURATOM 89/618, 90/641 e 92/3 EURATOM e 96/29/ EURATOMin materia di radiazioni ionizzanti (art. 139) .......................... 630

• D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 58, 220, 264, 284) .......................... 631

5 - GLI OBBLIGHI DI DENUNCIA E DI REFERTO ................................................................... 633

• Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398Codice Penale (art. 356) ....................................................... 635

• D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali(artt. 13, 52, 53, 139, 238-240, 245, 246, 250-252) ................. 636

• Legge 2 dicembre 1975, n. 638Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari (artt. 1, 2) ............... 641

• D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447Codice Procedura Penale (art. 334) Libro quinto .................... 642

• D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’art. 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144(art. 10) .............................................................................. 643

• D.M. 14 gennaio 2008Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni ................................ 645

6 - TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI .............................................................. 673

• D.M. 9 aprile 2008Nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura ............................................ 675

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INDICE GENERALE

7 - PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVESULLE VACCINAZIONI DEI LAVORATORI ............. 713

Antitetanica ........................................................................715

Antiepatite B .......................................................................716

Antiepatite A ......................................................................718

Antitifica ..............................................................................718

Antitubercolare .................................................................. 719

Altre vaccinazioni ..............................................................721

Bibliografia ..........................................................................723

Indice cronologico .............................................................729

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INTRODUZIONE

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Introduzione

La figura del medico competente, nella sua accezione moderna, nascenel nostro paese con le norme di igiene del lavoro, emanate a partire daglianni ‘90 in recepimento delle direttive europee. Prima il D.Lgs. 277/91, poiil D.Lgs. 626/94, oltre a definirne per la prima volta i requisiti professiona-li, hanno modificato radicalmente il ruolo e i compiti del medico compe-tente trasformandolo, da semplice esecutore di visite mediche,generalmente estraneo alle dinamiche aziendali, a “soggetto attivo” dellaprevenzione nelle imprese per cui opera. Come tale, egli è diventato un’im-portante risorsa professionale a cui gli altri soggetti aziendali (datore di la-voro, servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori elavoratori stessi) possono far riferimento per la valutazione e gestione deirischi, l’informazione e la formazione, l’organizzazione e la gestionedell’emergenza e del primo soccorso e più in generale per il raggiungimen-to della compatibilità tra lavoro svolto e salute degli addetti.

Dagli anni ’90 in poi la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a ri-schi professionali per la salute è diventata sempre più un obbligo genera-lizzato. Molte risorse sono state investite dalle imprese in questo ambito e,nei fatti, gran parte della popolazione lavorativa è sottoposta periodica-mente a controlli. Tuttavia questo non ha consentito finora una conoscenzasistematica dello stato di salute di gruppi così rilevanti epidemiologica-mente e molti dubbi sono stati avanzati sull’efficacia di tale pratica sanita-ria, così come attuata in molte realtà lavorative.

Nella nostra esperienza di attività di vigilanza, si è avuto spesso mododi constatare che:

…la sorveglianza sanitaria:

- non sempre è coerente con i rischi presenti;

- non sempre è specifica;

- non sempre il suo significato è compreso dai lavoratori o dai datori dilavoro o dallo stesso organo di vigilanza;

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- a volte è più di “forma” che di “sostanza”;

- non si riscontrano quasi mai valutazioni di gruppo dei dati sanitari.

- …la cartella sanitaria e di rischio:

- spesso non costituisce un insieme omogeneo, ma è frammentata in tan-te singole visite non collegate tra loro;

- spesso non riporta adeguate notizie sui rischi o validi riferimenti adessi o una buona anamnesi lavorativa;

- a volte è strutturata più come documento da medicina di base che comestrumento specifico costituito da indagini anamnestico-cliniche mirate;

- …i giudizi di idoneità:

- spesso contengono limitazioni o prescrizioni che hanno un caratteregenerico e non fanno riferimento alle circostanze proprie e specifichedel lavoro da svolgere;

- a volte non riguardano l’idoneità a sopportare i rischi della mansione,ma l’attitudine al suo corretto svolgimento o la valutazione di requisitifisici di pertinenza medico-legale.

Il D.Lgs. 81/08 ha profondamente rimaneggiato la materia, non limi-tandosi ad una funzione compilativa di riordino della normativa previgen-te, ma introducendo elementi fortemente innovativi con l’obiettivo disuperare le precedenti insufficienze e criticità. Ne è scaturito un accresci-mento del ruolo del medico competente all’interno del sistema della pre-venzione aziendale, che lo coinvolge maggiormente nel processo divalutazione dei rischi e nell’attuazione delle misure di prevenzione, mi-gliorando nel contempo la qualità della sorveglianza sanitaria, assicuran-do maggiori tutele al lavoratore inidoneo e, in generale, disciplinando inmaniera chiara ed univoca molti aspetti che risultavano ambigui e contro-versi nella formulazione del D.Lgs. 626/94.

Il decreto legislativo n. 106 del 2009 non ha modificato tali aspetti inno-vativi, anzi per certi aspetti li ha rafforzati, introducendo alcuni correttiviche danno maggiore coerenza alla materia e semplificano adempimentiche potevano apparire eccessivamente formali, se non addirittura concre-tamente inattuabili. Il decreto correttivo riduce, inoltre, gli importi dellesanzioni previste per il medico competente in caso di violazioni delle di-sposizioni normative e rimanda ad una successiva ridefinizione da partedella conferenza Stato-Regioni procedure e strumenti tecnici che in fase diprima applicazione avevano presentato forti criticità.

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INTRODUZIONE

Nel complesso le nuove disposizioni hanno accolto gran parte le propo-ste formulate in maniera concorde dal mondo delle istituzioni e delle pro-fessioni, nell’ambito del dibattito che, in sede scientifica e istituzionale, haaccompagnato l’emanazione del decreto. Anche se il campo di applicazio-ne non è stato ampliato, in quanto la figura del medico competente rimanelimitata alle sole situazioni in cui ricorre l’obbligo della sorveglianza sani-taria, sono stati adottati provvedimenti che mirano ad integrare maggior-mente la sorveglianza sanitaria nella prevenzione aziendale e adaccrescerne l’efficacia.

Nel corso della nostra attività di coordinamento e controllo della sorve-glianza sanitaria esercitata dai medici competenti abbiamo sviluppato nu-merose iniziative di formazione e di dibattito su tematiche specifiche alfine di promuovere la qualità della sorveglianza sanitaria dei lavoratori,che hanno portato a definire indicazioni e modelli operativi in gran partecondivisi, raccolti e pubblicati per la prima volta nel 2006. In questa nuovaedizione del libro tali indicazioni e modelli sono stati ampliati ed aggior-nati, in base alle nuove disposizioni normative, nonché alle valutazioni e aicontributi scaturiti dall’esperienza e dal confronto di questi anni. In parti-colare, i momenti di confronto con i medici competenti successivi all’ema-nazione del D.Lgs. 81/08 sono stati più frequenti ed approfonditi, e hannoconsentito di condividere criteri interpretativi che qui vengono organizzatiin maniera sistematica e tradotti in strumenti operativi.

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L’ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA

PARTE PRIMAAspetti generali

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L’ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA

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1 L’organizzazione della prevenzione in azienda

1.1 Ritorno al futuro

La legislazione italiana sull’igiene e sicurezza sul lavoro risale al 1886con le norme sulla tutela dei fanciulli impiegati in opifici, miniere e cave.Tali norme contengono già le caratteristiche che contraddistinguono l’ap-proccio italiano alla materia: il principio della massima sicurezza possibile,il carattere penale delle violazioni, l’istituzione di un corpo di polizia conpoteri di accesso nei luoghi di lavoro. Nel contempo sono evidenti anche ilimiti di tale impostazione e le carenze destinate di fatto a vanificarla: la pa-lese insufficienza di risorse destinate al corpo della polizia, le aziende inte-se come semplici destinatarie del controllo.

La Costituzione e il Codice Civile sono improntati a principi altrettantoammirevoli. La salute è un bene inalienabile dell’individuo e costituisce in-teresse dell’intera collettività. Questo rappresenta un limite all’iniziativaeconomica e all’autonomia privata. Nel Codice Penale i delitti di lesioni eomicidio colposi sono considerati più gravi se commessi in violazione dellenorme contro gli infortuni sul lavoro.

Con gli anni ’50 viene introdotto un corpo consistente di norme per lasicurezza e l’igiene del lavoro. I principi in esse contenuti diventano un ri-ferimento permanente nella nostra legislazione: la responsabilità penaledel datore del lavoro (ma anche, a diverso titolo, di dirigenti e preposti),l’obbligo della massima sicurezza possibile in base alla tecnica e all’espe-rienza, l’informazione dei lavoratori sui rischi ecc. Sono norme, soprattuttonel campo dell’igiene del lavoro, di carattere estremamente generale, privecioè di specifici dettagli tecnici. Per contro, il sistema prevede poteri moltoampi per gli organi di vigilanza: non soltanto reprimere le condotte illecite,ma anche diffidare i datori di lavoro dal perseverare nell’illiceità e persinodisporre specifiche prescrizioni per colmare le carenze di indicazioni tecni-che ed adeguare le norme ai casi specifici.

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI

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Gli anni ’70 vedono mutare, con lo statuto dei lavoratori e le lotte sinda-cali, il ruolo dei lavoratori, anche avvalendosi degli istituti contrattuali: dadestinatari passivi della sicurezza a soggetti attivi e partecipanti.

Sull’onda di questa trasformazione culturale la riforma sanitaria, nel1978 opera un cambiamento profondo sul versante delle istituzioni. Nullaviene innovato in merito a norme tecniche, né a poteri dell’amministrazio-ne. Tuttavia viene mutato il contesto in cui la pubblica amministrazioneesercita la funzione di controllo, in modo da trasformare profondamentemodelli operativi e assetti organizzativi. La materia viene ricondottanell’ambito della sanità, viene incrementato il numero degli operatori, vie-ne affidata all’intento programmatorio e gestionale delle Regioni, viene fa-vorita un’organizzazione del lavoro fondata sulla interdisciplinarietà,sull’unitarietà degli interventi (tra igiene e sicurezza, tra prevenzione e vi-gilanza), sulla partecipazione dei soggetti sociali.

Le carenze di attuazione del modello proposto dalla riforma sanitariasono ben note. A livello centrale manca qualsiasi iniziativa di indirizzo, dicoordinamento o di promozione. Vengono introdotte nuove norme desti-nate a duplicare le competenze e a disperdere le già esigue risorse. A livelloperiferico alcune regioni trascurano completamente la materia, schiacciatadalle esigenze più pressanti dell’assistenza in ambito sanitario con interearee del paese nelle quali i sistemi di controllo sono inadeguati o del tuttoassenti. La legislazione di riferimento rimane immutata.

Nel 1989, concluse i lavori la Commissione di inchiesta del Senato sullecondizioni di lavoro delle aziende (nota come Commissione Lama) istituitaall’indomani di un tragico infortunio avvenuto a Ravenna nel quale perse-ro la vita 13 lavoratori. La relazione conclusiva presentò l’immagine di unasituazione in cui, da un lato, vi erano gravissime carenze nella rete di ser-vizi di vigilanza e, dall’altro, la normativa vigente appariva ormai del tuttoinadeguata.

Anche alla luce della Direttiva comunitaria 89/391, pubblicata nellostesso anno, la Commissione formulò alcune proposte di legge, nelle qualivenivano, tra l’altro, suggeriti:

- l’obbligo del datore di lavoro di individuare preventivamente i rischiconnessi al sistema produttivo ed indicare i mezzi per abbatterli;

- l’istituzione di nuovi strumenti quali la notifica e il rapporto di sicurez-za;

- i requisiti professionali, i compiti e le responsabilità del medico di fab-brica;

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L’ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA

- la regolamentazione dei servizi di sicurezza e sanitari aziendali;

- una nuova normativa dei diritti dei lavoratori: diritto di informazionee formazione, diritto al rifiuto delle attività a rischio, istituzione del de-legato alla sicurezza, riunione periodica di igiene e sicurezza;

- una disciplina specifica per il lavoro ai VDT, gli appalti, l’edilizia, le ca-ve, i porti ecc.

Molte di queste indicazioni furono accolte nelle normative di recepi-mento delle direttive europee sui singoli rischi, ma ciò che in particolare di-venne evidente fu l’esigenza di superare il modello semplicistico dirapporto tra amministrazione dello Stato e impresa, basato su un binomiocontrollore-controllato, nel quale l’impresa era vista prevalentementecome un destinatario passivo dell’attività di vigilanza, orientandosi versomodelli più complessi fondati sul diretto coinvolgimento delle imprese esulla corresponsabilizzazione di molteplici soggetti, pubblici e privati.

Con l’emanazione del D.Lgs. 277, prima, nel 1991 e del D.Lgs. 626 pochianni dopo, nel 1994, si introduce nel mondo delle aziende una riforma chemira essenzialmente a trasformare i modelli di comportamento mutandogli assetti organizzativi, i profili e il ruolo dei soggetti in campo. I cardinidi questa riforma sono rappresentati dall’istituzione in ogni azienda di unservizio di prevenzione e protezione e dalla valutazione dei rischi. Il bari-centro della prevenzione si sposta all’interno dell’azienda. La sicurezzanon è più solo un obbligo da rispettare per evitare le sanzioni penali in casodi controlli, ma un importante elemento di qualità dell’impresa. La dialet-tica con i lavoratori è vista come un sistema di controllo interno, più effica-ce del controllo degli organi di vigilanza.

I problemi e i limiti di attuazione del D.Lgs. 626/94 sono storia recente.Innanzitutto il decreto non sostituisce le normative degli anni ’50, ma si so-vrappone ad esse. Molti adempimenti sono intesi in maniera più formaleche sostanziale. Per tante piccole aziende la valutazione del rischio rimaneuno dei numerosi adempimenti burocratici. Il sistema dei rappresentantidei lavoratori per la sicurezza fatica a decollare sia nelle grandi, sia nellepiccole imprese. Più in generale, da un lato la struttura produttiva del pa-ese non cambia, rimanendo articolata in una miriade disorganizzata di mi-croimprese, che non hanno né risorse, né cultura per attuare a pieno ilmodello della sicurezza (così come non riescono a farlo per la certificazionedi qualità, per la ricerca di mercato, per l’innovazione, per l’accesso ai fon-di europei…). Dall’altro le semplificazioni introdotte per tradurre la nor-mativa sulla sicurezza europea al modello produttivo italiano finiscono

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI

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spesso per svuotarlo e ci costano varie condanne della Corte di giustiziaeuropea, per inadeguato recepimento delle direttive.

Con il nuovo secolo più volte i Governi del Paese tentano di realizzareun unico testo normativo che metta ordine in questa stratificazione di nor-me, così come in realtà era stato previsto fin dalla L. 833 del 1978. Alla fine,anche questa volta sotto la spinta emotiva di un altro gravissimo infortuniosul lavoro, quello dei 7 operai arsi vivi in un incendio alle acciaierie Thys-senKrupp di Torino, il 30 aprile 2008, esce in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs.81/08, imponente testo normativo che si pone il duplice obiettivo di armo-nizzare e riordinare le varie norme preesistenti e di innovarle allo scopo dirisolvere i problemi e superare i limiti.

Poco più di un anno dopo, viene emanato il D.Lgs. 106/09 che integrae modifica il D.Lgs. 81/08, correggendo i numerosi errori materiali ed in-troducendo alcuni cambiamenti. Ne scaturisce un quadro normativo checerca di affiancare ai precetti e alle sanzioni un nuovo sistema, dove per laprima volta si parla di incentivi, di buone prassi adottate volontariamente,di sistemi di qualità e di ruolo rilevante degli enti bilaterali. Il modello as-somiglia di più a quello degli altri paesi europei e l’intento è chiaro: ridurreil peso degli adempimenti formali a vantaggio di soluzioni di maggiore ef-ficacia ai fini della prevenzione.

1.2 La prevenzione come processo permanente

Con l’introduzione del concetto di valutazione del rischio, le norme sul-la sicurezza si fondano non più sulla presunzione del rischio, ma sulla ve-rifica della sua effettiva nocività e pericolosità. Le misure di prevenzioneobbligatoriamente previste sono differenziate e commisurate in relazioneall’esito della valutazione.

L’impianto normativo si fonda sull’obbligo generale del datore di lavo-ro di programmare e gestire la produzione in modo rispondente alle esi-genze della sicurezza. Gli elementi introdotti mirano ad istituire all’internodell’azienda un sistema permanente in grado di adeguarsi ai mutamentiorganizzativi e produttivi come anche all’evoluzione della tecnica dellaprevenzione, il cui fine è “integrare in modo coerente nella prevenzione le con-dizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda, nonché l’influenza deifattori dell’ambiente di lavoro”.

L’art. 15 del D.Lgs. 81/08 riporta le misure generali di tutela per la pro-

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L’ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA

tezione della salute e la sicurezza. Tali misure devono essere attuate in ma-niera coerente tra loro e con gli esiti della valutazione dei rischi. In fig. 1.1è rappresentato il modello operativo in cui le misure di tutela indicatedall’art. 3 sono attuate in maniera integrata, mettendo l’accento sul carat-tere permanente e continuativo dell’attività di prevenzione.

Gli elementi del modello possono essere così descritti:

- Il circuito valutazione/eliminazione dei rischi

La valutazione del rischio non rappresenta un adempimento a sé stante,ma il presupposto necessario a definire, in funzione dell’effettiva pericolo-sità degli agenti di rischio, la misure di prevenzione ed il loro piano di at-tuazione. La valutazione sottintende una strategia articolata per stimarecorrettamente l’effettiva pericolosità di tutti i fattori di rischio, per la sicu-rezza e la salute, anche ricorrendo a misurazioni strumentali per il control-lo dell ’esposizione (indagini ambientali) , indipendentementedall’esistenza o meno di uno specifico obbligo di legge per l’esecuzione ditali misure.

L’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi rappresenta il fine a

ELIMINAZIONE O RIDUZIONE AL MINIMO DEI RISCHI

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

PROGETTAZIONE NUOVI POSTI DI LAVORO

ADEGUAMENTO POSTI DI LAVORO

SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI

INFORMAZIONEE FORMAZIONE

PROCEDURE DI EMERGENZA

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Fig. 1.1 - La prevenzione come processo permanente

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI

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cui deve essere diretta la valutazione. La verifica dell’efficacia dei provve-dimenti adottati per eliminare o ridurre i rischi comporta necessariamenteun’ulteriore valutazione. In tal modo la valutazione e l’eliminazione dei ri-schi possono essere rappresentati come inseriti in un circuito permanenteche deve essere continuamente adattato ai mutamenti del ciclo produttivoe alle innovazioni nel campo della prevenzione.

Nel suo insieme tale circuito costituisce la cornice entro la quale si col-locano tutte le misure di tutela, le quali si fondano sulla valutazione dei ri-schi e sono finalizzate alla loro eliminazione o riduzione.

- Progettazione dei nuovi posti di lavoro

La progettazione di nuovi posti di lavoro, linee di produzione, impian-ti, deve essere conforme ai principi essenziali dell’ergonomia, nella sceltadelle attrezzature, nella definizione dei metodi e delle procedure di lavoro,avendo riguardo anche gli aspetti di stress, monotonia e ripetitività.

Questo punto sottolinea il primato della cosiddetta “ergonomia di conce-zione”, contrapposta all’ergonomia di correzione che riguarda la modificadei posti di lavoro esistenti. Progettare un posto di lavoro nel rispetto delleesigenze di sicurezza e benessere psicofisico consente di anticipare i rischi,anziché rincorrerli; mentre correggere un posto di lavoro concepito senzatener conto delle necessità del lavoratore si riduce quasi sempre ad un rat-toppo di efficacia limitata. Inoltre i costi della prevenzione sono di granlunga minori in fase di progettazione, rispetto a quelli necessari per modi-ficare successivamente situazioni esistenti.

E’ evidente l’importanza che, in questo ambito, riveste anche il ruolo dialtri soggetti esterni all’azienda, quali progettisti, fabbricanti, fornitori e in-stallatori, anch’essi destinatari di obblighi specifici.

- Adeguamento dei posti di lavoro

La modifica dei posti di lavoro e dei processi produttivi per eliminare oridurre i rischi si fonda su una strategia articolata che prevede:- la riduzione dei rischi alla fonte; - la sostituzione delle sostanze e dei processi pericolosi;- la limitazione dell’utilizzo di agenti chimici, fisici e biologici;- l’adozione di misure di prevenzione collettiva (dispositivi di sicurezza,

sistemi di captazione o abbattimento degli inquinanti ecc.);

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L’ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA

- l’adozione di idonei dispositivi di protezione individuale, solo quandosia insufficiente od impossibile il ricorso a sistemi di prevenzione col-lettivi;

- la limitazione del numero di lavoratori esposti;- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e im-

pianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.

- Controllo sanitario dei lavoratori

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori nasce anch’essa dalla valutazio-ne dei rischi e costituisce una delle azioni della prevenzione che deve esse-re attuata in maniera integrata con le altre. In particolare essa consente diadattare le misure di prevenzione alle peculiarità del singolo lavoratore edi verificare l’efficacia delle misure adottate attraverso il controllo dellostato di salute degli esposti a rischi.

- Informazione e formazione dei lavoratori

Perché la prevenzione sia realmente efficace occorrono due condizionientrambe necessarie, ma nessuna sufficiente da sola a conseguire il risulta-to: che gli impianti siano sicuri e che i lavoratori adottino comportamenticonformi alle esigenze della sicurezza.

L’informazione-formazione costituisce anche il presupposto perché il lavo-ratore possa effettivamente usufruire dei propri diritti di consultazione, parte-cipazione, abbandono del lavoro in caso di pericolo grave ed imminente.

La norma distingue tra informazione, intesa come messa a conoscenzadi notizie rilevanti ai fini della sicurezza, formazione, intesa come acquisi-zione stabile di conoscenze e procedure, addestramento, inteso come af-fiancamento da parte di persona esperta per apprendere la correttaesecuzione di compiti. Diverse sono le tipologie di obblighi in materia diinformazione/formazione/addestramento:- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza, - informazione dei lavoratori sui rischi a cui sono esposti, sulle misure di

prevenzione, nonché sulle procedure di emergenza e sui referenti in-terni per la sicurezza (responsabile del servizio prevenzione e protezio-ne, medico competente, addetti all’emergenza ecc.);

- informazione sul significato e sull’esito degli accertamenti sanitari;- formazione e addestramento di ciascun lavoratore alla propria mansio-

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI

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ne, con riguardo agli aspetti di salute e sicurezza, da attuare all’assunzio-ne, al cambiamento di mansioni, alle modifiche del lavoro o dei rischi;

- formazione particolare per i preposti;- formazione particolare del rappresentante per la sicurezza;- formazione particolare dei lavoratori incaricati dell’attività di pronto

soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro;- accesso alle informazioni, anche attraverso il rappresentante per la si-

curezza, quali il rapporto di valutazione, le prescrizioni dell’organo divigilanza, i dati del registro infortuni ecc.

- aggiornamento periodico in tutti i percorsi formativi.

- Procedure di emergenza

Viene definito l’obbligo di stabilire misure idonee per il pronto soccorso incaso di infortuni sul lavoro, la prevenzione incendi, gli incidenti rilevanti chepossono richiedere l’evacuazione dei luoghi di lavoro. In questo modo qual-siasi situazione di emergenza viene considerata come un eventualità prevedi-bile, che non deve cogliere impreparata l’organizzazione aziendale, marispetto alla quale devono essere stabilite idonee procedure atte a garantirel’incolumità dei lavoratori e a limitare le conseguenze dell’evento.

Secondo le specifiche disposizioni normative, il datore di lavoro deve:- valutare i rischi e stabilire le conseguenti misure di emergenza, appre-

stando i necessari presidi;- designare e addestrare alcuni lavoratori al pronto soccorso, lotta antin-

cendio, gestione dell’emergenza;- rendere edotti tutti i lavoratori sulle misure adeguate per fronteggiare

tali eventi;- pianificare e organizzare i rapporti con i servizi esterni.

- Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione in forma organizzata e continuati-va dei lavoratori alla prevenzione non deve essere intesa come un adempi-mento a sé stante, ma come una modalità di comportamento da adottarecostantemente nell’attuazione di tutte le misure di tutela, uno strumentofondamentale per garantire l’efficacia delle soluzioni.

Il patrimonio di conoscenza ed esperienza pratica che solo i lavoratorihanno del proprio lavoro è di grande utilità nella valutazione dei rischi e

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L’ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA

nell’individuazione delle soluzioni. Nel contempo, la partecipazione è ilpresupposto per l’accettazione consapevole ed il rispetto delle misure di si-curezza.

La partecipazione in forma organizzata, attraverso il ruolo continuativodei rappresentanti per la sicurezza, di azienda, territoriali e di sito produt-tivo, consente di istituire un rapporto dialettico tra i diversi soggetti pre-senti nell’azienda, indirizzandoli ad un fine comune.

1.3 Figure e strumenti

Il servizio di prevenzione e protezione e il responsabile del serviziodi prevenzione e protezione

Il servizio è l’“insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interniall’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professio-nali per i lavoratori” ed è diretto dal responsabile designato dal datore di la-voro. L’art. 32 del D.Lgs. 81/08 stabilisce i requisiti professionali delresponsabile e degli addetti.

La norma prefigura il servizio come un soggetto autonomo ben distintodal datore di lavoro e dalle altre figure aziendali incaricate di responsabi-lità inerenti la produzione (con l’eccezione dei casi particolari in cui lo stes-so datore di lavoro può svolgere la funzione di responsabile del servizio diprevenzione e protezione). Infatti è il datore di lavoro che trasmette al ser-vizio le informazioni sul ciclo produttivo, le prescrizioni dell’organo di vi-gilanza; il servizio è utilizzato dal datore di lavoro (ma non lo sostituisce);il servizio è il destinatario di compiti ben specificati; il personale del servi-zio ha il diritto di non subire alcun pregiudizio per l’attività espletata.

Il servizio di prevenzione e protezione supporta il datore di lavoro per tuttigli adempimenti relativi alla sicurezza e all’igiene del lavoro. In particolare:- provvede alla valutazione dei fattori di rischio tenendo conto delle indica-

zioni della normativa in rapporto alla specificità della realtà aziendale;- sulla base dell’esito della valutazione, individua le necessarie misure di

prevenzione e protezione ed i sistemi per controllarle e verificarle;- elabora le procedure di sicurezza;- fornisce le informazioni ai lavoratori e propone i programmi di forma-

zione;

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI

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- partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione.

E’ bene ribadire che l’istituzione del servizio di prevenzione e protezio-ne non libera il datore di lavoro dalle proprie responsabilità per tutti gliadempimenti stabiliti per legge, ivi compresi l’attuazione delle necessariemisure di prevenzione (siano o meno state indicate dal servizio) nonché glistessi compiti attribuiti al servizio, i quali riguardano sempre specifici ob-blighi del datore di lavoro. Il servizio di prevenzione e protezione è solouno strumento, imposto dalla norma, perché il datore di lavoro rispetti ipropri adempimenti. Del resto, non sono previste contravvenzioni com-messe dal responsabile del servizio. La responsabilità penale del personaledel servizio di prevenzione e protezione si configura come responsabilitàprofessionale in caso di negligenza, quando da questa deriva un danno aqualcuno (infortunio o malattia professionale).

Il medico competente

E’ il medico incaricato dal datore di lavoro per la sorveglianza sanitariadei lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente.

A differenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezioneil medico competente è una figura professionale destinataria di obblighispecifici, diversi da quelli del datore di lavoro. Le eventuali inosservanzedei compiti suddetti sono penalmente sanzionabili ivi compresa la manca-ta collaborazione con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi.

Il ruolo del medico competente non si esaurisce con la sorveglianza sa-nitaria ma comprende, la valutazione dei rischi, la predisposizione dellemisure di prevenzione, l’informazione e la formazione dei lavoratori, l’or-ganizzazione del primo soccorso.

Tutti gli oneri connessi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori sono acarico del datore di lavoro.

Il rappresentante per la sicurezza

E’ la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quan-to concerne gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.

Viene eletto direttamente dai lavoratori o designato nell’ambito dellerappresentanze sindacali aziendali. Nelle aziende o unità produttive cheoccupano fino a 15 dipendenti può essere lo stesso soggetto, comune a piùaziende, raggruppate su base territoriale o di comparto produttivo.

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L’ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA

Le modalità di designazione e di esercizio della funzione, nonché glistrumenti necessari e i contenuti della formazione sono demandati allacontrattazione collettiva. Il rappresentante per la sicurezza deve comun-que disporre di tempo retribuito e di mezzi adeguati allo svolgimento delsuo incarico.

Le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza comprendono:- la facoltà di accedere ai luoghi di lavoro;- il diritto a ricevere le informazioni e la documentazione relative alla pro-

duzione (sulle quali è tenuto al segreto), alla valutazione dei rischi (rice-ve copia del documento), alle misure di prevenzione, al fenomenoinfortunistico, alle prescrizioni e comunicazioni all’organo di vigilanza;

- è consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi, la definizio-ne delle misure di prevenzione, l’organizzazione della formazione, ladesignazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, delmedico competente e degli addetti al pronto soccorso e alle misure diemergenza;

- ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, taleda assicurargli le nozioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti;

- segnala i rischi individuati, propone e promuove iniziative di preven-zione, formula osservazioni in occasione dei sopralluoghi degli organidi vigilanza e ad essi può fare ricorso quando ritenga insufficienti lemisure di prevenzione adottate;

- partecipa alla riunione di prevenzione e protezione.

Il rappresentante per la sicurezza è tutelato dalla disciplina delle rap-presentanze sindacali. Nei suoi confronti, il datore di lavoro ha l’obbligodi:- fornire tempo e mezzi adeguati;- consentirgli l’esercizio dei diritti di accesso, di consultazione della do-

cumentazione, di acquisizione delle informazioni;- consultarlo preventivamente nei casi sopra citati;- garantirgli la formazione.

Il documento di valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salu-te dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti arischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato,

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI

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quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli con-nessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi, allaspecifica tipologia contrattuale.

In esito alla valutazione, il datore di lavoro elabora un documento checontiene:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurez-za durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteriadottati per la valutazione stessa;

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e deidispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazio-ne dei rischi;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglio-ramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da rea-lizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbonoprovvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in pos-sesso di adeguate competenze e poteri;

e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di preven-zione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza odi quello territoriale e del medico competente che ha partecipato allavalutazione del rischio;

f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavo-ratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità profes-sionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La scelta dei criteri di redazione del documento è lasciata al datore di la-voro, il quale si attiene a criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, alfine di farne uno strumento concretamente utilizzabile in ambito aziendale.

L’insieme delle procedure, dei ruoli, delle competenze e dei poteri con-figura la predisposizione di un documento che costituisce un vero e pro-prio “piano attuativo” quale strumento di gestione complessiva dellasicurezza in azienda, che costituisce una delle novità del D.Lgs. 81/08 colchiaro intento di trasformare il documento da adempimento formale astrumento operativo. Tale piano, per sua natura, deve essere scritto inmodo da consentire una sua adeguata ed efficace applicazione, nonché re-visione. Le misure di prevenzione indicate devono essere concretamenteattuabili: il piano di attuazione deve essere inteso come un programmaconcreto che sottintende previsioni e impegni di spesa.

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L’ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA

Il documento deve avere data certa (atto pubblico o scrittura privata au-tenticata, annullo ufficio del registro o ufficio postale ecc.) o semplicemen-te attestata mediante sottoscrizione da parte del datore di lavoro, delresponsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentantedei lavoratori per la sicurezza (aziendale o territoriale) e del medico com-petente, se nominato.

Il documento costituisce prima di tutto un mezzo per introdurre un les-sico ed un punto di vista comuni ai vari soggetti interni ed esterni all’azien-da. Vi è un’importante implicazione concettuale nei contenuti deldocumento indicati dalla norma: non si parte dagli obblighi di legge perverificare se siano rispettati nella situazione aziendale, bensì si partedall’analisi dei rischi per valutarne la pericolosità e scegliere di conseguen-za le misure preventive adeguate. La normativa specifica, quando esisten-te, fornisce i criteri per valutare i rischi e le indicazioni sulle misure diprevenzione minime in relazione all’esito della valutazione. Quando nonvi siano norme specifiche valgono comunque gli obblighi generali del da-tore di lavoro ad attuare le misure di prevenzione suggerite dalle cono-scenze tecnico-scientifiche.

In pratica il documento deve contenere:- il lay-out del processo produttivo sviluppato per posti di lavoro e per

mansioni lavorative. Deve essere sinteticamente indicato che cosa faogni lavoratore all’interno del ciclo produttivo, quali mansioni svolgein una giornata di lavoro, quali lavoratori svolgono mansioni omoge-nee e sono quindi esposti ad eguali rischi per natura, intensità e durata;

- gli elementi del ciclo tecnologico utili per identificare i rischi (es. mac-chine, attrezzature, prodotti impiegati ecc.);

- l’elenco dei rischi secondo una matrice mansione/esposizione;- le informazioni necessarie per valutare i rischi (durata dell’esposizione,

consumo dei prodotti) e i risultati di eventuali indagini ambientali;- i programmi di controllo dell’esposizione:- il protocollo di sorveglianza sanitaria;- le misure di prevenzione di natura tecnica, organizzativa e procedurale e

i dispositivi di protezione individuale previsti per ciascuna mansione;- le procedure di emergenza anche in relazione a particolari situazioni di

rischio;

Il documento deve essere custodito presso l’azienda e, dietro richiesta,consegnato in copia al rappresentante per la sicurezza.

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI

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La riunione periodica di prevenzione e protezione

E’ il momento in cui i vari soggetti aziendali, datore di lavoro, respon-sabile del servizio prevenzione e protezione, medico competente e rappre-sentante per la sicurezza, si riuniscono per discutere i problemi di igiene esicurezza dell’azienda. Non rappresenta una situazione di conflittualità,ma un luogo virtuale in cui tutti i partecipanti, con pari dignità, sono chia-mati a dare un contributo per il conseguimento di un fine comune.

Nella riunione ciascun partecipante acquisisce le stesse informazioni,segnala problemi, avanza proposte, convalida soluzioni e programmi diattuazione.

In sede di riunione, il datore di lavoro, sottopone all’esame dei parteci-panti il documento di valutazione dei rischi, l’andamento degli infortuni edelle malattie professionali, l’idoneità dei dispositivi di prevenzione indi-viduale, i programmi di informazione-formazione. Il medico competentepresenta in forma anonima i risultati della sorveglianza sanitaria. La riu-nione costituisce anche un’occasione per definire codici di comportamentoe buone prassi, nonché obiettivi di miglioramento della sicurezza.

La partecipazione del datore di lavoro, con un ruolo promotore, ben di-stinta da quella del responsabile del servizio prevenzione e protezione, hail significato di garantire un interlocutore in grado di prendere impegni perl’attuazione delle misure di prevenzione, in modo che ciò che si decide nel-la riunione possa essere realizzato secondo programmi concordati. Sotto laresponsabilità del datore di lavoro deve essere redatto un verbale, tenutoa disposizione dei partecipanti.

Nelle aziende, o unità produttive, con più di 15 dipendenti la riunionesi tiene almeno una volta l’anno, nonché in occasione di mutamenti signi-ficativi della tecnologia o dei rischi.

I sistemi di gestione della sicurezza

L’introduzione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicu-rezza sposta concettualmente l’obiettivo dell’azione dalla valutazione allagestione del rischio e rappresenta probabilmente il progresso più impor-tante rispetto al sistema di prevenzione prefigurato dal D.Lgs. 626/94.

I sistemi di gestione della sicurezza (SGS) consentono, infatti, di garan-tire l’effettiva attuazione all’interno dell’azienda di quanto previsto nel do-cumento di valutazione dei rischi e più in generale della prevenzione.

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L’ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA

In estrema sintesi, gli elementi fondamentali di un SGS sono:

● la definizione di standard tecnici e di legge per luoghi, impianti, attrez-zature, procedure di lavoro e per la prevenzione e la sicurezza (cosa sideve fare e come deve essere fatto?);

● la definizione dei ruoli e dei compiti in materia di sicurezza all’internodell’organizzazione aziendale (chi lo deve fare?);

● la registrazione dell’avvenuta effettuazione di tutte le attività inerentila sicurezza e la verifica di tale effettuazione (è stato effettivamente fat-to?);

● l’adozione di sanzioni nei casi di inadempienza (si deve fare per forza!).

La norma indica come modelli idonei (ma non ne esclude altri aventianaloghe caratteristiche) quelli conformi alle linee guida UNI – INAIL del28/9/2001 e al British Standard OHSAS 18001:2007. L’adozione di un SGSnon è un obbligo, ma, nelle imprese fino a 50 dipendenti, costituisce un’at-tività promozionale finanziabile con fondi pubblici. Inoltre, cosa molto piùimportante, l’adozione di un SGS esclude la responsabile di impresa, incaso di infortunio sul lavoro e le conseguenti sanzioni temporanee ed af-flittive previste dal D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità delle persone giuri-diche.

Nel contesto del D.Lgs. 81/08 questa questione spicca per la sua parti-colarità: è una condizione non imposta, ma suggerita, non sanzionata maincentivata.

Il D.Lgs. 106/09 prevede procedure semplificate per l’adozione di unSGS da parte delle piccole e medie imprese. Inoltre viene introdotto un si-stema di qualificazione delle imprese, nell’ambito del quale (inizialmentesolo per il settore edile) si istituisce un sorta di “patente a punti” che ven-gono decurtati a seguito di violazioni in materia di salute e sicurezza sullavoro.

Si tratta di aspetti fortemente innovativi che, in questo momento in cuila nuova normativa ha tracciato il percorso, ma il mondo del lavoro è an-cora a metà del guado, rappresentano una finestra affacciata su un futuroancora lontano, ma che tutti auspichiamo migliore.

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INDICE CRONOLOGICO

Indice cronologico

• Decreto Capo del Governo 2 Dicembre 1926 - Antitifica ......................... 718

• Regio decreto del 21 novembre 1929 n. 2330 - Antitifica .......................... 718

• Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 Codice penale Art. 365 - Obblighi di denuncia e di referto ............................................... 635

• Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 - Antitifica ....................................... 719

• D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321 Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa Art. 44 - Le sanzioni a carico del medico competente ................................ 629

• D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321 Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa Artt. 3, 32-35 allegato B - Cassoni ad aria compressa ................................ 436

• D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 Norme di polizia delle miniere e delle cave Artt. 93, 648-653 - Cave e miniere ............................................................... 438

• Legge 30 aprile 1962 n. 283 - Antitifica ...................................................... 719

• Legge 5 marzo 1963, n. 292 Vaccinazione antitetanica obbligatoria - Antitetanica ........................... 715

• D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionaliArtt. 157-172, 175 allegati VIII, IX, X - Amianto ........................................ 529Artt. 13, 52, 53, 139, 238-240, 245, 246, 250-252 - Obblighi di denuncia e di referto ....................................... 636

• D.P.R. 7 settembre 1965, n. 1301 Regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 292, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria - Antitetanica ......... 715

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI

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• Legge 14 dicembre 1970, n. 1088 Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi Art. 10 - Antitubercolare .............................................................................719

• D.P.R. 23 gennaio 1975, n. 477 Regolamento per l'applicazione dell’articolo 10 della L. 14 dicembre 1970, n. 1088, sulla vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi Artt. 3, 5, 6, 8, 9 - Antitubercolare ...............................................................720

• Legge 2 dicembre 1975, n. 638 Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari Artt. 1, 2 - Obblighi di denuncia e di referto .............................................641

• D.M. 25 giugno 1976Determinazione del vaccino di scelta per la vaccinazione antitubercolare e delle modalità di inoculazione - Antitubercolare ...............................................................720

• D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886 Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentaArt. 64 - Cave e miniere ..............................................................................440

• D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 - Antitifica .....................................................719

• Circolare sanità 25 giugno 1985 n. 22 - Antitifica .......................................719

• D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447Codice Procedura Penale Art. 334 .........................................................................................................642

• D.M. 22 dicembre 1988, n. 464 Offerta gratuita della vaccinazione contro l’epatite virale B alle categorie a rischio - Antiepatite B ........................................................716

• D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza Art. 124 e 125 - Tossicodipendenza ............................................................539

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INDICE CRONOLOGICO

• Decreto Ministero della sanità 2 agosto 1991 Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica Allegato 1 - Risonanza magnetica nucleare ............................................... 401

• D.M. 3 ottobre 1991Protocollo per l’esecuzione delle vaccinazioni contro l’epatite virale B - Antiepatite B ...................................................... 716

• D.M. 4 ottobre 1991Offerta gratuita della vaccinazione contro l’epatite virale B alle categorie a rischio - Antiepatite B ........................................................ 717

• D.M. 22 giugno 1992Offerta gratuita della vaccinazione al Corpo Forestale dello Stato - Antiepatite B ............................................ 717

• D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 Attuazione delle Direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e 96/29/EURATOM in materia di radiazioni ionizzantiArtt. 83–92, 95, Allegati III, IV - Radiazioni ionizzanti ............................. 494Art. 139 - Le sanzioni a carico del medico competente ............................. 630

• D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della Direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterraneeArt. 15 - Cave e miniere .............................................................................. 441

• D.M. 21 novembre 1997, n. 497 Regolamento recante attuazione della direttiva comunitaria riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero Art. 3 ........................................................................................................... 455

• Legge 27 dicembre 1997 n. 449 - Antitifica ................................................ 719• Circolare M. Sanità 13 marzo 1998 - Antitifica .......................................... 719• Circolare Ministero Sanità 13 marzo 1998 n. 4 - Antiepatite A ................. 718

• D.M. 29 settembre 1998, n. 382 Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioniArt. 4 - Scuole ............................................................................................. 528

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI

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• Provvedimento 17 dicembre 1998Documento di linee-guida per il controllo della malattia tubercolare, su proposta del Ministro della Sanità, ai sensi dell’art. 115, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Antitubercolare .....721

• D.M. 14 giugno 1999, n. 450, Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell’applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro Artt. 1, 2 - Polizia di Stato e Vigili del Fuoco .............................................484

• D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485Art. 23 - Lavoratori marittimi .....................................................................443

• D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 Attuazione della Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoroArt. 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, Allegato I - Protezione dei giovani sul lavoro .................................................................................487

• D.L.gs. 23 febbraio 2000, n. 38 Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’art. 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144 Art. 10 ...........................................................................................................643

• Circolare Ministero del Lavoro n. 43 del 7 luglio 2000 Art. 12 L. 8/03/2000, n. 53, recante disposizioni in materia di flessibilità dell’astensione obbligatoria nel periodo di gestazione e puerperio della donna lavoratrice - Lavoratrici madri ......................................................................................445

• D.M. 20 novembre 2000Protocollo per l’esecuzione della vaccinazione contro l’epatite virale B - Antiepatite B .......................................................717

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INDICE CRONOLOGICO

• Legge 23 dicembre 2000 n. 388 Legge finanziaria 2001 - Antitifica ............................................................. 719

• Legge 23 dicembre 2000in combinazione con D.P.R. 7 novembre 2001, n. 465 ................................. 721

• D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della L. 8/3/2000, n. 53 Artt. 7-17, 20, 53, all. A, B, C - Lavoratrici madri ........................................ 447

• Legge 30 marzo 2001, n. 125 Legge Quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlatiArt. 15 - Alcol ............................................................................................. 393

• D.P.R. 7 novembre 2001, n. 464 Regolamento recante modalità di esecuzione delle rivaccinazioni antitetaniche, a norma dell’art. 93, comma 2, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Antitetanica ................................... 716

• D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 Attuazione della Direttiva 93/104/CE e della Direttiva 2000/34/CE concernentitaluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (modificato dal D.Lgs. 19/7/2004 n. 213) ................................................... 474

• D.M. 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni Artt. 1-4, Allegati I-IV - Pronto soccorso ................................................... 617

• D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30Artt. 1, 2, 20, 22, 23, 29, 30, 33, 34, 41, 46, 47, 54, 61, 62, 70 - Lavori atipici.. 456

• Circolare 3 marzo 2005, n. 8 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Lavori notturno ................. 478

• Provvedimento 16 marzo 2006 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ............................... 394

• Provvedimento 23 novembre 2006 n. 53 Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati ................................................. 563

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI

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• Deliberazione 14 giugno 2007 Linee guida in materia di trattamentodi dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico........................................................ 579

• Decreto Interministeriale 12 luglio 2007, n. 155 Regolamento attuativo dell’articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni ....................................................................410

• Provvedimento 30 ottobre 2007 Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza...................................................................541

• D.M. 14 gennaio 2008 Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 139 del testo unico approvato con decreto .........................................................645

• D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoroArt. 2, 15, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 50, 53, 54 - allegato 3A, 3B.......................................................................340Art. 180, 181, 184, 185, 186 ...........................................................................390Art. 222, 223, 229, 230 - Allegato XXXVIII, XXXIX ......................................381Art. 233, 234, 235, 236, 242, 243, 244, 245 - Allegato XLII, XLIII ..................429Art. 45 ..........................................................................................................625Art. 172, 173, 174, 175, 176, 177 - Allegato XXXIV ........................................608Art. 104 ........................................................................................................442Art. 167, 168 – Allegato XXXIII ...................................................................481Art. 38 ..........................................................................................................486Art. 187, 188, 189, 190, 191, 196, 197 .............................................................524Art. 199, 200, 201, 202, 204, 205 ....................................................................604Art. 206, 207, 208, 209, 211, 306 - Allegato XXXVI .......................................402Art. 213, 214, 215,216, 218, 306 – Allegato XXXVII .......................................505Art. 233, 234, 235, 236, 242, 243, 244, 245 - Allegato XLII, XLIII ..................429Art. 249, 254, 257, 258, 259, 260, 261 .............................................................397Art. 266, 267, 268, 271, 279, 280, 281 - Allegato XLIV, XLVI ........................362Art. 3 ............................................................................................................472Art. 58, 220, 264, 284 ....................................................................................631

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INDICE CRONOLOGICO

• D.M. 9 aprile 2008 Nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura ................................................................... 675

• D.L. 25 giugno 2008, n. 112 Testo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, recante«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» Art. 23 ......................................................................................................... 493

• Provvedimento 18 settembre 2008 Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e BolzanoAccordo, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi“.............. 547

• D.M. 4 marzo 2009Istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro .................................... 359

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