Presentazione Pro STO NORMAL LEGAL BASE D. Belli Ambiente e Cooperazione tra i popoli.

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NORMAL LEGAL BASENORMAL LEGAL BASED. Belli D. Belli

Ambiente e Cooperazione tra i popoli

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Le ordinanze solari termiche sono strumenti legislativi che obbligano i proprietari di edifici a

installare impianti solari termici sul nuovo costruito ed, eventualmente, su strutture

esistenti.

I promotori di ordinanze, quindi, sono prevalentemente le amministrazioni

pubbliche, a livello nazionale, regionale e locale.

Cosa è una ordinanza solare?

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Progetto Pro STOs NORMAL LEGAL BASE __ /10/2009 Comune di Fiumicino Progetto Pro STOs NORMAL LEGAL BASE 27/11/2009 Università degli Studi di Rieti _ Rieti

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• Le ordinanze solari creano un mercato stabile, anche sul lungo periodo, realizzando le condizioni perché produttori e altri operatori del mercato realizzino investimenti significativi.

• Migliorano, quindi, la capacità produttiva e le reti di distribuzione, con benefici importanti sul livello di formazione e sulle attività di marketing.

• Nel medio termine si riducono di conseguenza I costi. Si osservano anche effetti positivi sul mercato volontario.

• La crescita del mercato solare crea nuovi posti di lavoro a livello locale.

Perché le STO come strumento di promozione del solare?

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Italia

2003:

comuni lombardi (Carugate, Corbetta, Melzo, Cassina de Pecchi,...) introducono obbligo solare termico su nuovi edifici, copertura acs 50 %;

2004 - 2008:

obbligo Regione Lazio (legge n. 15/04 e n. 6/08) implementazione delegata ai comuni; Roma, Ciampino e Frosinone hanno già recepito la legge; Viterbo, Latina, Pomezia sono in procinto di recepirla;

2005-2006:

dlgs 192 e 311 obbligo rinnovabili su edifici nuovi e ristrutturati per 50 % acs; I decreti attuativi sono ancora in via di definizione, ma diverse Regioni hanno già introdotto leggi proprie.

STRUMENTI : REGOLAMENTI EDILIZI

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La direttiva europea “RES heating and cooling”

Struttura della direttiva

art 1-2: scopo e definizioni art 3-5: obiettivi di risparmio, strumenti nazionali e metodi

di calcolo art 6-11: garanzia di origine dell'energia rinnovabile art 12: procedure amministrative art 13: informazione e formazione art 14: accesso alla rete elettrica art 15-18: biocarburanti art 19-25: rapporti tra Commissione

e Stati Membri

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La direttiva europea “RES heating and cooling”

Art. 12: definizione di procedure SEMPLIFICATE (tecniche e amministrative), competenze, tempistiche e responsabilità in materia di impianti a fonti rinnovabili.

definizione di criteri tecnici minimi per accedere agli schemi di finanziamento introduzione di regolamenti edilizi rinnovabili (possibilmente con

elevati risparmi di energia fossile)

Obbligo di raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e uso dell’energia solare termica per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici.

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L.R. n. 6/2008

Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia

Art. 3 Gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale, provinciale e comunale, nonché i regolamenti edilizi, nell’ambito dei rispettivi contenuti previsti dalla L.R. 22 dicembre 1999, n.38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, perseguono e promuovono la sostenibilità energetico ambientale nelle trasformazioni territoriali e urbanistiche.

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Art. 5

Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica di cui, rispettivamente, all ’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del d.p.r. 380/2001, è obbligatoria l’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare:

a) il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico sanitari in misura non inferiore al 50 per cento

b) il fabbisogno di energia elettrica in misura non inferiore a 1 kW per ciascuna unità immobiliare e non inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, commerciali e di servizio di estensione superficiale di almeno 100 metri quadrati.

LR 6/2008,n. 6 Legge Quadro

Adeguamento R.E. entro 180 gg.dall’entrata in vigore della Legge

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Una STO impone che l’impianto solare termico (o altre fonti rinnovabili) debba fornire una quota minima del totale di calore necessario alla produzione di acqua per uso domestico e per riscaldare l’edificio.

Una STO deve quindi comprendere:

•una qualitativa e quantitativa definizione dell’obbligazione prevista;

•la descrizione delle modalità di calcolo;

•Il controllo, la verifica della correttezza del calcolo effettuato.

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Il metodo di calcolo dovrebbe:

• essere semplice (comprensibile, deve essere di facile applicazione anche da parte dei non esperti);

• essere corretto (ad esempio esso dovrebbe tener conto della differenza tra il rendimento delle differenti tecnologie di collettori solari);

• fare riferimento, quando possibile alle esistenti normative o ai calcoli che i progettisti conoscono (ad esempio, collegare il minimo di mq di collettore solare alla superficie dell’edificio);

Se necessario includere un semplice strumento (ad esempio un file excel) che dovrebbe essere distribuito a tutti i soggetti interessati (progettisti, imprese di costruzione , personale delle Autorità Locali - Comuni). Inoltre questi soggetti devono essere ben addestrati (istruiti, preparati) ad usare correttamente questo strumento.

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Questo approccio prevede di coprire una quota minima della domanda di acqua calda per uso domestico dall’energia solare termica.

Questo minimo dovrebbe essere indicativamente compreso tra il 40 e l’80%.

Questa quota minima potrebbe avere valori differenti, anche all’interno della stessa STO, a seconda dei vari parametri (ad esempio utilizzo dell’edificio, domanda di acqua calda, disponibilità della risorsa solare e della superficie del tetto, la fonte di energia sostituita dal solare, la grandezza dell’edifico).

Approccio %

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Nel caso in cui questo sia questo l’approccio prescelto, la STO deve comprendere chiaramente:

•la definizione del valore (o dei valori) della quota minima;

•un metodo di calcolo standardizzato (o addirittura dei valori già fissati per I diversi tipi di edifici o impieghi) per la definizione della domanda di acqua per uso domestico e per il riscaldamento dell’edificio;

•un metodo di calcolo standardizzato per la definizione della produzione di calore da impianti solari termici; la metodologia di calcolo dovrebbe essere basta sulla normative europea EN 15316-4-3 del 2007: '”Sistemi di riscaldamento negli edifici – Metodo di calcolo per il fabbisogno energetico e l’efficienza del sistema- sistemi di generazione del calore, impianti solari termici”.

Approccio %

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Questo approccio collega la superficie minima del collettore solare termico da installare a valori ben noti e ben standardizzati nel settore delle costruzioni, ad esempio i mq di superficie o il numero di occupanti (valore teorico previsto nella legislazione specifica dell’edificio). Inoltre una serie di valori potrebbe essere richiesta, necessaria tenendo conto del clima, della tecnologia del collettore solare.

Approccio %

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Approccio 0,04 mq/mq

Area appartamento

[m2]

Superficie captante

[m2]

Numero di collettori

50 2 1

80 3,2 1-2

100 4 2

140 5,6 3

200 8 4

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www.solarordinances.eu

Regione LAZIO – ASSESSORATO AMBIENTE E COOPERAZIONE FRA I POPOLIConsulenza tecnico scientifica PROSTO: RESEDA - www.resedaweb.org