Concorsi online Studio Legale R&P Legal

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La parola agli esperti dello Studio Legale R&P Legal

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La presentazione dello Studio Legale R&P Legal tenutasi il 12 Aprile durante l'incontro "Concorsi online" organizzato dallo studio insieme a ContactLab. La presentazione mostra e spiega in modo semplice quali sono le linee guida giuridiche per realizzare un concorso online.

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La parola agli esperti dello Studio Legale R&P Legal

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Manifestazioni a

premio on line:

normativa applicabile e

nuove prospettive

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INDICE

I Disciplina applicabile

II Le manifestazioni a premio internazionali

III Le manifestazioni a premio sui social network

IV Gli aspetti fiscali

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I. DISCIPLINA APPLICABILE

1. Normativa di riferimento

Anche per le manifestazioni a premio on-line trova applicazione la normativa generale, contenuta essenzialmente nel:

• D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001;

• circolare ministeriale emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Attività Produttive), n. 1 del 28 marzo 2002;

• decreto interdirigenziale del 5 luglio 2010, in attuazione dell’art. 12, comma 1 lett. o), del Decreto-Legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni con la Legge n. 77 del 24 giugno 2009.

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I. DISCIPLINA APPLICABILE

2. Definizione: manifestazione a premio

Le manifestazioni a premio sono promesse al

pubblico dirette a favorire, nel territorio italiano,

la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne,

marchi o la vendita di determinati prodotti o la

prestazione di servizi aventi, comunque, fini anche

in parte commerciali.

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I. DISCIPLINA APPLICABILE

3. Principio di territorialità

La disciplina sulle manifestazioni a premio impone che “le attività relative allo svolgimento delle manifestazioni a premio siano effettuate nel territorio dello Stato, ad eccezione delle attività connesse al confezionamento dei prodotti realizzate al di fuori del detto territorio (art. 1, comma 6, del D.P.R. 430/2001) ”.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, che è l’autorità competente, applica il suddetto principio di territorialità alle manifestazioni a premio on-line in maniera rigorosa, imponendo che il server che ospita il sito web di tale promozione sia collocato in Italia o che nel nostro paese si trovi almeno un server – mirror.

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I. DISCIPLINA APPLICABILE

4. Presupposti: SOGGETTO PROMOTORE

La normativa si applica solo in presenza di determinati presupposti

NO se è associazione di

fatto

NO se il soggetto è un

consorzio che non svolge attività

commerciale

SI se il soggetto è un’impresa produttrice o

commerciale che fornisce o distribuisce beni o servizi

promozionati oppure una associazione economica tra

imprese costituite sotto forma di consorzi e società

anche cooperative.

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I. DISCIPLINA APPLICABILE

5. Presupposti: SCOPO COMMERCIALE

NO iniziative volte a

sensibilizzare il pubblico

verso una tematica di

carattere ecologico o

sociale

NO concorsi indetti per la

produzione di un’opera letteraria

o artistica, in cui il conferimento

del premio all’autore dell’opera

ha carattere di corrispettivo di

prestazione d’opera

SI se il soggetto promotore persegue uno scopo

commerciale: favorire la conoscenza di prodotti,

servizi, insegne e marchi

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I. DISCIPLINA APPLICABILE

6. Presupposti: GRATUITA’

NO se la

partecipazione è

subordinata al

pagamento di una

somma di denaro

NO se il prezzo del prodotto

da acquistare per la

partecipazione viene maggiorato

dal soggetto promotore durante

lo svolgimento della

manifestazione

SI se la partecipazione alla manifestazione è

GRATUITA, e non vi è maggiorazione del prezzo del

prodotto o del premio promozionato

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I. DISCIPLINA APPLICABILE

7. Presupposti: PREMI

NO se i premi posti in

palio sono beni di modico

valore o campioni gratuiti

svincolati da qualsivoglia

acquisto (lapis, calendario)

NO se il premio è

costituito da uno sconto

SI se i premi posti in

palio sono suscettibili di

valutazione economica ed

assoggettabili ad IVA o

all’imposta sostitutiva

NO se il premio è

costituito denaro, titoli, azioni,

quote di capitale societario,

polizze

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I. DISCIPLINA APPLICABILE

7.1 Presupposti: PREMI – alcuni esempi

Nel concorso a premi

lastminute.com il premio in palio era

un viaggio safari per due persone

Il premio per il concorso a premi Malta

era una vacanza a Malta di 8 giorni

per due persone.

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I. DISCIPLINA APPLICABILE

8. Presupposti: PREMI (sconti)

Con specifico riferimento agli sconti, il legislatore esclude espressamente dall’ambito di applicazione della presente disciplina le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, quando tali sconti non sono offerti al fine di promozionare quest’ultimo o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere.

Con la circolare n. 1 del 28 marzo 2002, il Ministero ha chiarito che affinché lo sconto non costituisca un premio, è necessario che la facilitazione offerta faccia riferimento al prodotto oggetto della promozione; in altre parole, la condizione è che a ricevere un vantaggio in termini di vendita sia il prodotto che si acquista a prezzo pieno e non quelli a prezzo scontato.

SI all’esclusione degli sconti sui

medesimi beni o servizi oggetto

della vendita promozionale

SI alla esclusione delle

promozioni 3x2

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I. LA DISCIPLINA APPLICABILE

9. Concorsi VS Operazioni

MANIFESTAZIONI A PREMIO

CONCORSI A PREMIO OPERAZIONI A PREMIO

Operazioni promozionali in cui il

soggetto promotore offre

gratuitamente un premio ad un

limitato numero di persone, in base

alla sorte, e senza che sia necessaria

la condizione di acquisto di un

determinato prodotto o servizio.

Operazioni promozionali in cui il

premio è offerto a tutti coloro

che acquistano un determinato

prodotto o servizio o un

determinato quantitativo di tali

beni/servizi.

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I. DISCIPLINA APPLICABILE

10. Definizione: i concorsi a premio

Concorsi a premio: la vincita può dipendere

dalla sorte. Ciò sia

(i) se l’estrazione dei vincitori è organizzata appositamente,

(ii) se si faccia riferimento ad altra estrazione o designazione che dipende

comunque dalla sorte

dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici o a rispondere a quesiti, o a eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terzi, oppure

all’abilità di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento.

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I. DISCIPLINA APPLICABILE

10.1 Definizione: i concorsi a premio – un esempio

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I. DISCIPLINA APPLICABILE

11. Definizione: le operazioni a premio

Operazioni a premio:

manifestazioni che prevedono

l’offerta di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o servizi e ne

offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di prove

documentali di acquisto

le offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato

prodotto o servizio

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I. DISCIPLINA APPLICABILE

12.1 Principali formalità: regolamento

Vi sono alcune formalità che i soggetti promotori devono

necessariamente porre in essere: innanzitutto, occorre redigere il

regolamento secondo le indicazioni contenute nella legge che deve

contenere almeno:

• l’indicazione del soggetto o dei soggetti promotori;

• la durata;

• l’ambito territoriale;

• le modalità di svolgimento della manifestazione;

• la natura e il valore indicativo dei singoli premi messi in palio;

• il termine di consegna dei premi;

• le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (così dette “ONLUS”) di

cui all’art. 10, comma 5, del D.P.R. 430/2001, alle quali devolvere i

premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati.

La stesura di un buon regolamento è fondamentale per la riuscita della

manifestazione!

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I. DISCIPLINA APPLICABILE

12.2 Principali formalità: comunicazione

• Concorsi a premio: Comunicazione dell’avvio del concorso al Ministero dello Sviluppo Economico mediante compilazione e trasmissione di un apposito modulo “Prema on-line”, con in allegato il regolamento e un documento attestante il pagamento della cauzione / contratto di fideiussione

• Operazione a premi: Comunicazione di cauzione prestata da inviarsi al Ministero dello Sviluppo Economico (oltre all’autocertificazione del regolamento).

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I. DISCIPLINA APPLICABILE

12.3 Principali formalità: cauzione

• Concorsi: pagamento di una cauzione pari al 100% del valore complessivo dei premi promessi determinato ai fini I.V.A. o dell’imposta sostitutiva, o fideiussione bancaria e/o assicurativa per il medesimo importo. Il soggetto beneficiario della cauzione è il Ministero. La cauzione va pagata mediante il versamento in contanti o in titoli alla Tesoreria Provinciale dello Stato, utilizzando il modello “T123”. Il Soggetto Promotore è tenuto a prestare la cauzione anche se in possesso dei beni costituenti il premio, in quanto prodotti in proprio o acquistati o già detenuti per altro motivo.

• Operazioni: il pagamento di una cauzione pari al 20% del monte premi, calcolato in base al valore orientativo dei beni messi in palio al lordo di ogni altro onere e al netto dell’onere fiscale. Nei casi in cui non sia possibile stabilire sin dall’origine il valore complessivo dei premi da assegnare, il valore è determinato in via presuntiva sulla base di una stima delle vendite attese dei beni e delle adesioni dei promissari calcolate in base a criteri statistici.

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I. DISCIPLINA APPLICABILE

12.4 Principali formalità: la perizia

Qualora l’assegnazione dei premi e relativo abbinamento dei vincitori

avvenga con modalità casuali mediante utilizzato di un sistema

(software e/o hardware) che è programmato per assegnare le vincite in

un arco temporale definito deve essere acquisita un’apposita perizia, ad

opera di un esperto qualificato, a garanzia dell’affidabilità e non

manomettibilità dello strumento utilizzato.

La perizia, tuttavia, non può costituire prova che il software e tutto il

sistema utilizzato abbia correttamente funzionato durante la meccanica

del concorso se durante lo stesso risultino anomalie di funzionamento

tali da turbare il corretto svolgimento dell’iniziativa.

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I. DISCIPLINA APPLICABILE

13. Privacy

Lo svolgimento di una manifestazione a premio implica il trattamento dei

dati personali dei partecipanti. Dovrà essere, pertanto, fornita ai

partecipanti una idonea informativa. Per quanto riguarda la richiesta di

consenso:

NO per il trattamento dei

dati al fine di consentire la

partecipazione al concorso. In

tal caso il promotore potrà

utilizzare i dati SENZA

CHIEDERE IL PREVIO

CONSENSO

SI se il promotore intende trattare i

dati dei partecipanti per finalità

diverse dallo svolgimento della

manifestazione, ad esempio per il

successivo invio di materiale

pubblicitario o per effettuare eventuali

analisi statistiche o di mercato. IN

QUESTO CASO DEVE ESSERE

CHIESTO L’ESPRESSO

CONSENSO.

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I. DISCIPLINA APPLICABILE

14. Server Mirror

Se il soggetto promotore vuole utilizzare un server allocato all’estero è necessario utilizzare il server mirror che replica simultaneamente i dati dal server estero a quello italiano. Inoltre:

• sul regolamento occorre chiarire che si utilizzerà il sistema di mirroring e nella parte dell’informativa occorrerà specificare che i dati del partecipante saranno inseriti in un server anche estero con tutte le possibili conseguenze che deriveranno in tema di protezione dei dati personali;

•nella perizia dovrà essere specificato che il server mirror replica su un server allocato in Italia;

•nel regolamento occorre specificare che il soggetto promotore è obbligato a fornire il database alla pubblica amministrazione a semplice richiesta.

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I. DISCIPLINA APPLICABILE

15. Sanzioni

Le conseguenze in caso di mancato rispetto della normativa già descritta nelle slides precedenti, così come per la violazione del principio di territorialità sono:

• effettuazione di una manifestazione illecita;

• ordine di interruzione della manifestazione;

• erogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, che può arrivare fino a 500.000 euro.

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II. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO INTERNAZIONALI

1. Normativa applicabile

La normativa applicabile esclude che possano partecipare a manifestazioni a premio soggetti non residenti nel territorio italiano o che non abbiano un rappresentante fiscale in Italia.

Inoltre, la legge impone che tutte le attività rilevanti ai fini del concorso vengano svolte in Italia, inclusa l’allocazione del server contenente i dati personali.

NON SI POSSONO ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI A PREMI

INTERNAZIONALI

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III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO INTERNAZIONALI

2. Possibili soluzioni

Per ovviare alle restrizioni imposte dalla legge, è possibile ricorre ad alcuni

escamotage:

1) fascio di concorsi nazionali (= meccanica e = materiali

promo/pubblicitario; tanti regolamenti e premi quanti sono i Paesi

coinvolti)

2) Concorso internazionale (che include tutti i Paesi in cui non sono

previste particolari restrizioni per la realizzazione di tale iniziativa),

duplicato in Italia

Mancando una disciplina uniforme di stampo europeo, ogni Stato membro

applica una disciplina ad hoc. Tra tutte, quella italiana è forse la più

restrittiva, ed impone numerose formalità.

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II. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO INTERNAZIONALI

3. Fascio di Concorsi nazionali

• redazione di un regolamento conforme alla normativa italiana;

• analisi del regolamento italiano da parte di consulenti legali dei vari Paesi

coinvolti dalla manifestazione, in modo da verificarne la conformità rispetto

alla normativa locale;

• adattamento della meccanica della manifestazione e/o del regolamento in

modo da renderlo conforme alla disciplina locale vigente;

• adempimento delle eventuali formalità richieste;

•selezione di un vincitore per ogni Paese;

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II. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO INTERNAZIONALI

3.1 Fascio di Concorsi nazionali: un esempio

Il Concorso a premi

Illy si è svolto

contemporaneamente

in cinque Paesi

europei: Italia,

Francia, Germania,

Olanda e Spagna.

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II. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO INTERNAZIONALI

3.2 Fascio di Concorsi nazionali – un altro esempio

Il Concorso a premi North Face è stato organizzato contemporaneamente in

Inghilterra e Svizzera.

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II. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO INTERNAZIONALI

4. Fascio di Concorsi nazionali (segue)

QUALORA SI VOGLIA INDIVIDUARE UN UNICO VINCITORE FINALE

• redazione di un ulteriore regolamento relativo al concorso “finale” a cui

possano partecipare tutti i vincitori dei concorsi locali.

La finale potrà essere organizzata soltanto in uno Stato che vanti una

normativa particolarmente flessibile, che – ex multis - non escluda la

possibilità di individuare come vincitore un soggetto non residente in tale

Stato (come ad esempio in Germania o in Inghilterra).

Ovviamente, tale concorso “finale”, non potrà essere espressamente

pubblicizzato nei Paesi in cui la normativa è incentrata sul principio della

territorialità.

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II. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO INTERNAZIONALI

5. Concorso internazionale, duplicato in Italia

Una alternativa potrebbe essere quella di individuare alcuni paesi Europei

nei quali le normative applicabili consentano l’esecuzione di un concorso

multi-statale (ovverosia che permettano a soggetti non residenti di

partecipare al concorso, e che consentano a soggetti non residenti di

vincere la manifestazione), e di predisporre un unico regolamento. Tale

concorso dovrà poi essere replicato in Italia, in conformità a tutte le norme

applicabili. In tal modo, il concorso avrà almeno due vincitori.

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III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK

1. Normativa

La normativa in materia di manifestazioni a premio, e gli indirizzi dettati dal Ministero dello Sviluppo Economico in tema Facebook vietano di:

•utilizzare server non allocati sul territorio italiano per salvare qualsiasi dato relativo alla manifestazione

•utilizzare funzionalità di Facebook senza che il social network si associ alla manifestazione. Tale onere:

• è sempre richiesto nelle ipotesi in cui Facebook è l’unico canale di partecipazione;

• non sembra occorrere qualora (i) vi siano più canali di partecipazione per cui chi non è già iscritto a Facebook può comunque partecipare senza dover necessariamente effettuare l’iscrizione a tale social network; (ii) coloro che intendono partecipare alla promozione risultino già iscritti a Facebook alla data di inizio della manifestazione.

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III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK

2. Le Linee guida di Facebook

Da una analisi delle linee guida di Facebook emerge chiaramente che:

• Facebook vieta l’utilizzo del social network come piattaforma per eseguire le principali attività connesse alla partecipazione/organizzazione di una manifestazione a premio quali

- iscrizione

- votazioni

- comunicazioni ai vincitori

- in generale qualsiasi azione collegata alla manifestazione

• L’unica azione consentita ed incentivata da Facebook è il like ad una pagina.

• Facebook impone che la manifestazione si svolga su un sito esterno, quale un sito istituzionale o una applicazione

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III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK

3. Prime conclusioni

Appare, pertanto, astrattamente possibile creare una manifestazione a premio che preveda:

• un doppio canale di partecipazione (facebook + sito istituzionale)

• lo svolgimento della stessa su una applicazione esterna a Facebook (salvando i dati su un server allocato in Italia)

• l’iscrizione alla manifestazione subordinata al previo Like della fanpage di Facebook, purchè i partecipanti siano già utenti Facebook al momento dell’iscrizione

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III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK

4. Come massimizzare le potenzialità di Facebook?

Queste soluzioni, tuttavia, non sembrano idonee a sfruttare pienamente le potenzialità di Facebook in termini di:

• viralizzazione

• facilità di comunicazione delle informazioni

• appeal del social network

Nel 2010 Facebook ha studiato una serie di features aggiuntive che possono essere utili alle imprese per incrementare le tre caratteristiche sopra individuate nella propria attività di comunicazione di impresa: si tratta dei cosiddetti social plugin, che possono essere estremamente utili anche nell’organizzazione di manifestazioni a premio.

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III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK

5. I Social Plugin

I Plugin sono cosiddetti “social features” che possono essere “embeddati”, cioè incorporati ed integrati, su qualsiasi sito Internet mediante un codice in HTML.

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III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK

6. Caratteristiche

Dal momento che sono ospitati direttamente da Facebook, i social plugin consentono agli utenti che siano già connessi su Facebook di poter operare su siti esterni alla piattaforma mediante il proprio profilo. Le informazioni saranno così contemporaneamente visibili sia sul sito istituzionale, che sul profilo Facebook dell’utente, raddoppiando la visibilità.

Nelle slides successive mostreremo lo stesso commento, pubblicato dall’utente ad un articolo contenuto sul sito D Repubblica, e riverberato immediatamente sul profilo Facebook dell’utente.

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III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK

7. Il commento all’articolo sul Sito D Repubblica

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III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK

8. Il commento automaticamente riportato sul profilo facebook

dell’utente

Il testo che viene visualizzato sulla

pagina Facebook dell’utente è

predeterminato dal soggetto

promotore, a cui si aggiunge,

ovviamente, il commento dell’utente

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III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK

9. Il Plugin «Like»

Oltre alla funzione «commenta» appena analizzata, esistono diversi Plugin, che consentono diverse forme di interazione dell’utente, primo fra tutti il Like. Di seguito riportiamo un esempio dal sito di Levis, uno dei primi player in italia ad implementare i Plugin sul proprio sito istituzionale.

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III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK

10. I Plugin «Recommendations» e «Activity Feed»

Recommendations : il box delle raccomandazioni fornisce agli utenti del sito sul quale è inserito dei consigli basati sulle statistiche di condivisione degli articoli su Fb.

Activity Feed: il widget registra e fornisce uno storico delle attività che gli utenti effettuano sul sito in quanto a condivisioni e like. Di seguito, riportiamo l’esempio del Washington Post, che ha creato una vera e propria «sala di condivisione» nella quale è possibile conoscere gli articoli più popolari e quelli più commentati, oltre a poter monitorare l’attività dei propri amici.

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III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK

11. Il Plugin «login with faces»

.

Login with Faces: ora

Facebook fornisce anche

la possibilità di

implementare un

comando sul sito

istituzionale del partner,

tramite il quale sono

visualizzate le immagini

degli ultimi utenti

Facebook che si sono

connessi a tale sito.

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III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK

12. I Social Plugin funzionano

I Social Plugin possono essere utilmente utilizzati dalle imprese per implementare al massimo le potenzialità offerte dal social network Facebook nell’ambito dello svolgimento di una manifestazione a premio, nel rispetto della normativa applicabile e delle linee guida di Facebook.

Riportiamo di seguito alcune informazioni, contenute sul blog dei programmatori di Facebook (http://developers.facebook.com/blog/post/443/), relative al massiccio aumento del traffico sul proprio sito internet a seguito dell’implementazione dei social plugin.

“Sporting News, a multimedia company that caters to sports fans, deeply integrated Facebook into their online experience to offer its users the ability to like articles, videos, and teams throughout the site. In the five months since implementing social plugins, Facebook grew from less than one percent of traffic to the #1 referring domain to SportingNews.com. In addition, Sporting News found that content shared on Facebook received more engagement with average daily re-sharing up by 65% and commenting up by over 18%. In April, The Washington Post integrated Facebook Platform to create a social experience across the site with “Network News.” The Washington Post has seen more than 280% increase in referral traffic year-over-year”.

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III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK

13. Concorsi su Facebook – Un esempio di Plugin applicato

ad un concorso

Nelle prossime slide riportiamo l’esempio di un Concorso a premi,

organizzato in Italia, che incorpora il Social Plugin “Like”.

La meccanica del Concorso “Mixing Star” di Disaronno prevede che i

partecipanti carichino sul sito istituzionale una ricetta per un cocktail,

che verrà poi successivamente valutata da una giuria di esperti.

Sulle ricette caricate, tuttavia, gli utenti Facebook possono apporre i

propri “Like”; al seguito dell’apposizione di un Like, appare

immediatamente ed automaticamente sul profilo Facebook

dell’utente un messaggio di condivisione, il cui contenuto può essere

liberamente deciso dal soggetto promotore, contribuendo così a

viralizzare la manifestazione.

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III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK

14. Concorsi su Facebook – Un esempio di Plugin applicato

ad un concorso

Concorso Disaronno - Mixing Star – Ricette caricate dai partecipanti

L’utente

appone il

Like

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III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK

15. Concorsi su Facebook – Un esempio di Plugin applicato

ad un concorso

A seguito del Like sul sito istituzionale del concorso “The Mixing Star”

appare automaticamente, sul profilo Facebook dell’utente, la finestra di testo

della condivisione. Anche in questo caso, il contenuto del box è

personalizzabile da parte dell’impresa, e potrà contenere un messaggio

pubblicitario relativo alla promozione in questione.

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III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK

16. Conclusioni

In conclusione, i Social Plugin implementati da Facebook sembrano essere

una modalità idonea a sfruttare le potenzialità del social network

nell’esecuzione di un concorso a premi. Dal momento che le funzionalità

proprie di Facebook non sono utilizzate come parte integrante della

meccanica del concorso, non vengono violate le disposizioni ministeriali e

legislative, rispettando al contempo le prescrizioni contenute nelle linee

guida di Facebook.

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III. LE MANIFESTAZIONI A PREMIO SU FACEBOOK

17. Un esempio

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IV. PROFILI FISCALI

1. Disciplina IVA

L’IVA pagata per i beni o servizi acquistati al fine di essere impiegati quali premi è sempre indetraibile (cfr. art. 19, comma 1, L. n. 449/1997);

l’assegnazione del premio al vincitore è operazione fuori dal campo di applicazione dell’IVA (i.e. non si applica l’imposta);

l’indetraibilità IVA non si riferisce anche ai beni o servizi funzionali allo svolgimento della manifestazione, quali ad es. le spese di pubblicità o i compensi alle agenzie organizzative (cfr. art. 5 della L. n. 28/1999).

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IV. PROFILI FISCALI

2. Disciplina IVA: ipotesi particolare

Se i premi offerti sono costituiti da beni e servizi il cui commercio o produzione rientra nell’attività propria del promotore:

l’IVA, in quanto costo sostenuto nell’esercizio dell’impresa, può essere detratta;

nel momento in cui vengono destinati a premio, deve essere effettuata la rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19 bis del D.P.R. 633/1972.

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IV. PROFILI FISCALI

3. Imposta sostitutiva

Per i beni e servizi non imponibili ai fini IVA (ovvero fuori campo o esenti, cfr. CM 89/1998), l’art. 19, comma 8, della L. n. 449/1997, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva.

Sono tali, ad esempio: i pacchetti turistici acquistati presso le agenzie di viaggio, i servizi di trasporto effettuati in parte nel territorio nazionale e in parte all’estero (come i biglietti aerei).

La base imponibile alla quale applicare l’aliquota del 20% è costituita dal corrispettivo versato dal promotore, al netto dell’IVA.

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IV. PROFILI FISCALI

4. Imposta sostitutiva: modalità e termini di versamento

Il versamento dell’imposta viene effettuato attraverso la compilazione del modello F24, indicando il codice tributo 1672 “imposta sostitutiva premi non imponibili imposta sul valore aggiunto”.

Relativamente al termine di versamento non si rinvengono disposizioni normative o amministrative specifiche.

Per analogia, ci si può riferire al termine previsto per l’imposta sostituita (i.e. l’IVA), ovvero il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono stati acquistati i premi.

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IV. PROFILI FISCALI

5. Imposta sostitutiva: esempio F24

I

(1) codice 1672;

(2) indicare il mese di riferimento;

(3) anno d’imposta per cui si effettua il versamento;

(4) indicare l’importo a debito;

(5) non compilare;

(6) somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario;

(7) somma degli eventuali importi a credito indicati nella Sezione Erario;

(8) differenza fra somme a debito e a credito;

(9) non compilare;

(10)non compilare.

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IV. PROFILI FISCALI

6. Le ritenute IRPEF applicate sui premi

Al momento di erogazione dei premi, l’art. 19, comma 2, della L. 449/1997, prevede l’obbligo di effettuare una ritenuta a titolo d’imposta, con facoltà di rivalsa, nella misura del 25%.

La ritenuta si applica:

ai consumatori finali;

alle imprese commerciali (rivenditori, grossisti);

ad esclusione dei soggetti per i quali altre disposizioni prevedono l’applicazione di ritenute alla fonte (ad es. dipendenti, lavoratori autonomi, rappresentanti, agenti).

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IV. PROFILI FISCALI

7. Le ritenute IRPEF: modalità e termini di versamento

La base imponibile su cui applicare la ritenuta è il “valore normale” dei premi assegnati, al netto della relativa IVA o dell’eventuale imposta sostitutiva.

Per “valore normale”, ai sensi dell’art. 9 del Tuir, si intende il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera

concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati (ad es. come risultanti da listini o tariffe).

Il versamento è effettuato tramite F24, indicando quale codice tributo 1048 “ritenute su altre vincite e premi, compresi concorsi e operazioni a premio”.

Il termine per il versamento è il giorno 16 del mese successivo a quello in cui i premi sono assegnati, indipendentemente dal fatto che siano stati effettivamente corrisposti ai vincitori.

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IV. PROFILI FISCALI

8. Ritenute IRPEF: la facoltà di rivalsa

Il promotore del concorso ha la facoltà di rivalsa, ovvero può decidere se:

a) addebitare la ritenuta al vincitore chiedendone la ripetizione, oppure

b) sopportare il costo della ritenuta, che costituisce onere fiscalmente indeducibile.

Il promotore, quale sostituto d’imposta, deve indicare nel Modello UNICO, quadro RZ, prospetto “E”, le somme soggette a ritenuta, la relativa aliquota e le ritenute operate.

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IV. PROFILI FISCALI

9. La devoluzione dei premi alle Onlus

Nel caso in cui il premio:

non sia assegnato o

non venga richiesto dal vincitore

sarà devoluto a favore di una Onlus indicata nel regolamento del concorso.

In questo caso, il promotore deve comunque versare la ritenuta, calcolata sul valore del bene o del servizio offerto in premio.

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IV. PROFILI FISCALI

10. Obblighi di conservazione della documentazione fiscale

In proposito, deve farsi riferimento agli ordinari termini di decadenza previsti per l’accertamento ai fini IVA.

Le fatture di acquisto, le ricevute di versamento e gli altri documenti rilevanti, dovranno essere conservati dal promotore del concorso fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA.

Tuttavia, in via cautelativa, appare opportuno considerare il termine di accertamento “lungo”, ovvero il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, qualora i periodi d’imposta siano interessati dal cd. “raddoppio dei termini di accertamento” ai sensi del D.lgs. n. 74/2000.

N.B. l’art. 2220 del c.c. prevede che le scritture contabili (comprese le fatture) devono essere conservate per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione.