REGOLAMENTO DEI CONCORSI

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COMUNE DI SEGRATE Provincia di Milano REGOLAMENTO DEI CONCORSI (Approvato con delibera commissariale n. 157/96 e delibera commissariale per risposta O.I. n. 342/96)

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COMUNE DI SEGRATE

Provincia di Milano

REGOLAMENTO DEI

CONCORSI

(Approvato con delibera commissariale n. 157/96 e delibera commissariale per risposta O.I. n. 342/96)

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- INDICE -

* * * COMUNE DI SEGRATE.............................................................................................................................................................. 1 Provincia di Milano......................................................................................................................................................................... 1 REGOLAMENTO DEI CONCORSI.......................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.

ART. 1 - OGGETTO ..................................................................................................................................................................4 CAPO I NORME GENERALI......................................................................................................................................................4

ART. 2 - MODALITA' DI COPERTURA DEI POSTI VACANTI .................................................................................. 4 ART. 3 - CATEGORIE RISERVATARIE E PREFERENZE............................................................................................ 5 ART. 4 - TERMINE PER LA COPERTURA DEI POSTI DISPONIBILI ......................................................................5 ART. 5 - REQUISITI..................................................................................................................................................................5 ART. 6 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE INTERNO E PER AVERE TITOLO ALLA RISERVA ........................................................................................................................................................................ 6 ART. 7 - REQUISITI SPECIFICI D'ACCESSO ALLA SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE ...........................7 ART. 8 - ACCESSO ALLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI ............................................................................................ 7 ART. 9 - CONCORSO PUBBLICO........................................................................................................................................ 7 ART. 10 - CORSO-CONCORSO PUBBLICO .....................................................................................................................7 ART. 11 - SELEZIONE PUBBLICA TEMPO DETERMINATO E STAGIONALI.....................................................8 ART. 12 - RICORSO AL COLLOCAMENTO ORDINARIO...........................................................................................9 ART. 13 - POSTI DISPONIBILI .............................................................................................................................................9

CAPO II BANDO DI CONCORSO - DOMANDE................................................................................................................ 10 ART. 14 - CONTENUTO DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO ....................................................................... 10 ART. 15 - DIFFUSIONE DEL BANDO .............................................................................................................................. 11 ART. 16 - PROROGA, RIAPERTURA DEI TERMINI E REVOCA ............................................................................ 11 ART. 17 - CONTENUTO DELLA DOMANDA................................................................................................................ 12 ART. 18 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ....................................................................................................... 13 ART. 19 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ................................................................................... 13 ART. 20 - IRREGOLARITA' SANABILI............................................................................................................................ 14

CAPO III COMMISSIONE ESAMINATRICE....................................................................................................................... 14 ART. 21 - COMMISSIONE ESAMINATRICE.................................................................................................................. 14 ART. 22 - NOMINA E SOSTITUZIONI............................................................................................................................. 15 ART. 23 - SUCCESSIONE DELLE OPERAZIONI .......................................................................................................... 15 ART. 24 - POTERI E RESPONSABILITA' DEL PRESIDENTE................................................................................... 16 ART. 25 - VERBALE E FUNZIONAMENTO................................................................................................................... 16 ART. 26 - COMPENSI............................................................................................................................................................. 16 ART. 27 - OPERAZIONI PRELIMINARI DELLA COMMISSIONE........................................................................... 17

CAPO IV PROVE D'ESAME..................................................................................................................................................... 17 ART. 28 - NUMERO DELLE PROVE E LORO SUPERAMENTO.............................................................................. 17 ART. 29 - DURATA DELLE PROVE.................................................................................................................................. 17 ART. 30 - DATA DELLE PROVE........................................................................................................................................ 18 ART. 31 - PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE................ 18 ART. 32 - OPERAZIONI PRELIMINARI ALLE PROVE SCRITTE ........................................................................... 18 ART. 33 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE................................................................................................. 19 ART. 34 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE TECNICO-PRATICHE ........................................................................ 20 ART. 35 - VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE ................................................................................................. 20 ART. 36 - VALUTAZIONE DELLE PROVE TEORICO -PRATICHE......................................................................... 20 ART. 37 - SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE................................................................................................... 20 ART. 38 - COMUNICAZIONE AI CANDIDATI.............................................................................................................. 21 ART. 39 - PRESENTAZIONE DEI TITOLI DI RISERVA, DI PRECEDENZA E DI PREFERENZA.................. 21 ART. 40 - GRADUATORIA DI MERITO.......................................................................................................................... 23 ART. 41 - GRADUATORIA DEI VINCITORI.................................................................................................................. 23 ART. 42 - PUBBLICAZIONE GRADUATORIA. DICHIARAZIONE DEI VINCITORI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO................................................................................................................................................ 24

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ART. 43 - PERIODO DI PROVA. EFFETTI DEL MANCATO SUPERAMENTO................................................... 24 ART. 44 - PUNTI DISPONIBILI ........................................................................................................................................... 24 ART. 45 - VALUTAZIONE DEI TITOLI............................................................................................................................ 25 ART. 46 - VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO .................................................................................................... 25 ART. 47 - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AI TITOLI DI SERVIZIO...................................... 26 ART. 48 - VALUTAZIONE DEL CURRICULUM ........................................................................................................... 27 ART. 49 - EFFETTI DI SANZIONI DISCIPLINARI ........................................................................................................ 27 ART. 50 - GRADUATORIE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO FORMAZIONE E LORO UTILIZZO .................................................................................................................................................................................. 27 ART. 51 - MOBILITA' TRA ENTI ....................................................................................................................................... 29 ART. 52 - LAVORATORI STAGIONALI - DIRITTO DI PRECEDENZA - COPERTURA POSTI DI RUOLO...................................................................................................................................................................................................... 29 ART. 53 - DIRITTO DI ACCESSO...................................................................................................................................... 30 ART. 54 - CORSO-CONCORSO - PROCEDURA........................................................................................................... 30 ART. 55 - NORME DI RINVIO............................................................................................................................................. 31 ART. 56 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.......................................................................................... 31 ART. 57 - ABROGAZIONE DI NORME............................................................................................................................ 31 ART. 58 - TITOLI SPECIFICI RICHIESTI PER L’ACCESSO DALL’ESTERNO ................................................... 32

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ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di espletamento dei concorsi per l'accesso ai posti vacanti di ruolo, le coperture di posti vacanti mediante mobilità interna, le procedure per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e stabilisce i criteri di valutazione delle prove e dei titoli. 2. Le procedure per le assunzioni a tempo indeterminato, mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego, sono disciplinate nel rispetto de l Capo III del DPR 487/94 e dall'art. 16 della L. 56/87.

CAPO I NORME GENERALI

ART. 2 - MODALITA' DI COPERTURA DEI POSTI VACANTI

1. Le modalità di copertura dei posti vacanti disponibili, definiti dal piano annuale delle assunzioni, approvato dalla Giunta Comunale sulla base della dotazione organica massima dell'Ente (di competenza del Consiglio Comunale), nonché delle disponibilità finanziarie, sono determinate nel rispetto delle normative vigenti, sentiti i dirigenti interessati, dal settore Affari Generali nel rispetto del contratto di lavoro e del regolamento di organizzazione, previa informazione alle organizzazioni sindacali. 2. Per posti vacanti disponibili si intendono quelli previsti nella dotazione organica la cui copertura risulta finanziata in sede di bilancio di previsione. 3. Le modalità di copertura dei posti vacanti vanno ricondotte alle seguenti opzioni: a) per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro, che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro; c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo I, della Legge 2.4.1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni; d) mediante concorso interno nei limiti del disposto dell'art. 5, comma 19, del DPR 268/87 e art.10 del DL 344/90; 4. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi

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automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione. 5. Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, è reclutato il personale a tempo parziale, di cui alla Legge 29.12.1988, n. 554. 6. Al fine di valutare l'esperibilità della mobilità interna , le eventuali graduatorie, formate sulla scorta di istanze e con criteri definiti in sede di contrattazione decentrata, devono essere formate entro il 15 novembre dell'anno solare precedente a quello di riferimento.

ART. 3 - CATEGORIE RISERVATARIE E PREFERENZE 1. Nei pubblici concorsi le riserve di posti previste a favore di particolari categorie di cittadini dalla Legge 2.4.1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, senza computo di eventuali riserve previste per il personale interno. 2. Nell'ipotesi in cui le predette riserve concorrano con riserve di posti a favore del personale interno, queste ultime prevalgono sulle prime. 3. Nell'ambito dei posti disponibili, il 35% dei posti fino alla 7^ qualifica funzionale è riservato al personale dipendente di ruolo del Comune di Segrate, in possesso di titoli e dei requisiti di anzianità prescritti dalla norme del C.C.N.L. vigente. 4. Sulle predette percentuali non opera alcun arrotondamento ed eventuali resti possono essere recuperati in sede di successivo concorso nell'ambito della medesima qualifica funzionale. 5. Nel caso in cui la riserva a favore del personale interno operi per posti relativi a profili professionali per i quali si fa ricorso all'art. 16 della L. 56/87, i concorrenti riservatari partecipano alla selezione contestualmente al personale avviato dall'ufficio di collocamento, con le stesse modalità di selezione ai sensi dell'art.27 del DPR 487/94.

ART. 4 - TERMINE PER LA COPERTURA DEI POSTI DISPONIBILI 1. I posti disponibili da mettere a concorso devono, di norma, essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando, la cui redazione è affidata al settore "Affari Generali", sentita la conferenza dei Dirigenti, che deve provvedere entro 120 giorni dal verificarsi dei presupposti giuridici e di fatto per la copertura delle vacanze.

ART. 5 - REQUISITI 1. Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti i seguenti titoli: a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), o di Stato appartenente all'Unione Europea; b) idoneità fisica al particolare impiego (l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi);

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c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 41, salvi i casi di elevazione previsti dall'art. 2 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487; si prescinde dal limite massimo di età nei confronti: - del personale di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni ancorché collocato in disponibilità; - del personale di ruolo cessato dal servizio nelle pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 3, comma 51, della Legge 24.12.1993, n. 537; - dei sottufficiali dell'Esercito, Marina o Aeronautica; degli ufficiali e sottufficiali e vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Corpi di Polizia; d) possedere il titolo di studio e gli eventuali titoli di specializzazione o di qualificazione professionale richiesti. 2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione. 3. Fatto salvo per il limite di età, la persistenza di tutti i requisiti per l'accesso al posto deve inoltre essere certificata a cura dell'interessato o accertata dalla medesima Amministrazione Comunale, anche d'ufficio (e - se necessario - a mezzo di speciali accertamenti, esami clinici, strumentali e di laboratorio) prima dell'assunzione in servizio dei candidati risultati idonei. 4. Sono salve le disposizioni di legge in materia di assunzione obbligatoria.

ART. 6 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE INTERNO E PER AVERE TITOLO ALLA RISERVA

1. Il personale di ruolo del Comune di Segrate per avere titolo alla riserva spettante al personale interno nei concorsi fino alla 7^ qualifica funzionale deve possedere i seguenti requisiti: - titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto e anzianità di servizio di ruolo di almeno due anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso; 2. Può inoltre, partecipare al concorso, con diritto di riserva, per la copertura di posti fino alla settima qualifica funzionale: - il personale di ruolo della stessa area funzionale, purché abbia un'anzianità di servizio di ruolo di tre anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore ed il possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso;

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- il personale di ruolo appartenente a diversa area funzionale, con un minimo di cinque anni di anzianità di servizio di ruolo nella qualifica funzionale immediatamente inferiore ed il possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso. 3. La riserva non opera per l'accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali dei diversi settori in cui è suddivisa la struttura organizzativa dell'Ente, nonché per le qualifiche di funzionario di sezione 8^ q.f. e Direttore di settore 1^ dirigenziale. Negli altri casi la riserva opera anche attraverso compensazioni fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.

ART. 7 - REQUISITI SPECIFICI D'ACCESSO ALLA SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE

1. Per l'accesso alla 7^ q.f., il requisito del titolo di studio è costituito da pertinente diploma di laurea.

ART. 8 - ACCESSO ALLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI 1. L'accesso alla 1^ qualifica dirigenziale avviene per concorso pubblico o corso-concorso pubblico a cui sono ammessi i candidati in possesso del diploma di laurea richiesto e di una esperienza di servizio, adeguatamente documentata, di almeno cinque anni cumulabili, acquisita presso Pubbliche Amministrazioni, Enti di diritto pubblico, o aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso nella medesima area, ovvero di cinque anni di comprovato esercizio professionale svolto non contemporaneamente ad attività lavorativa dipendente, correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'Albo o abilitazione all'esercizio della professione ove disposto dalle normative vigenti, per i posti ad elevato contenuto tecnico-professionale (quali ad es.: procuratori legali, progettisti, ecc.). 2. Per quanto concerne l'accesso alla funzione di Vicesegretario, le materie e le prove di esame devono essere uguali o analoghe a quelle previste per il posto di Segretario Generale dell'Ente, così come previsto dallo Statuto comunale.

ART. 9 - CONCORSO PUBBLICO 1. Il concorso pubblico può svolgersi per soli esami ovvero per titoli ed esami. 2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto tecnico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e, in ipotesi di concorso per titoli ed esami, nella valutazione di titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati dal presente regolamento; ove possibile è consentito il ricorso a procedure semplificate ed automatizzate.

ART. 10 - CORSO-CONCORSO PUBBLICO 1. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per la conseguente ammissione ad un corso - con posti predeterminati - finalizzato alla formazione specifica dei

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candidati stessi. 2. I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore del 20% ai posti messi a concorso, elevabile fino ad un massimo del 50% per i concorsi fino a 10 posti. Per le qualifiche dirigenziali la maggiorazione è di 1/3, arrotondabile per eccesso. 3. Il corso di formazione è ad indirizzo prevalentemente professionale e, quando sia finalizzato all'accesso a profili professionali di qualifica dirigenziale, dovrà interessare anche le moderne tecniche di gestione e di controllo orientate alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa. 4. Il corso dovrà prevedere un minimo di 20 ore in aula, con frequenza minima non inferiore a 2/3. 5. Al termine del corso una commissione giudicatrice, composta ai sensi del successivo art. 22 e di cui dovrà far parte almeno un docente del corso, procederà ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatoria di merito per il conferimento dei posti.

ART. 11 - SELEZIONE PUBBLICA TEMPO DETERMINATO E STAGIONALI 1. Per le assunzioni a tempo determinato e per quelle stagionali fino alla 7^ qualifica funzionale compresa, ove non sia necessario far ricorso al collocamento ordinario, ovvero le procedure di avviamento dal collocamento siano risultate infruttuose per assenza di candidati in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti, l'Ente può procedere mediante pubbliche selezioni. In tal caso i candidati sono ammessi alla prova selettiva - impostata su procedure semplificate (test, quiz e/o prove attitudinali anche informatizzate) - in numero massimo pari al quintuplo del numero di incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale. 2. I candidati da ammettere a sostenere la prova selettiva sono individuati secondo l'ordine di graduatoria, preventivamente formulata, sulla base dei titoli secondo le seguenti modalità: a) votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso, rispettivamente, alla 7^, alla 6^ ed alla 5^ qualifica funzionale: è attribuito punteggio fino ad un massimo di 4 punti; b) precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a tempo determinato, purché non conclusi con demerito: per ciascun periodo di 9 mesi prestati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e per ciascun periodo di 90 giorni a tempo determinato, sono attribuiti, in aggiunta, punti 0,50 fino ad un massimo di punti 6. 3. L'avviso della prova pubblica selettiva, che può riguardare anche più profili professionali e qualifiche funzionali, è reso pubblico secondo le modalità di volta in volta determinate dall'Amministrazione in relazione alle qualifiche interessate, al numero di posti ed all'urgenza di ricoprirli, fermo restando il rispetto dell'art. 2, del D.P.C.M. 30.3.1989, n. 127 e successive integrazioni e modificazioni.

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ART. 12 - RICORSO AL COLLOCAMENTO ORDINARIO 1. Il ricorso nelle liste di collocamento ordinario, ai sensi delle norme vigenti e fatte salve le riserve di posti per il personale interno, è consentito per l'assunzione, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, di personale inquadrabile nei profili professionali per l'accesso ai quali è previsto esclusivamente il requisito della scuola dell'obbligo. 2. Il reclutamento di detto persona le, nel rispetto della normativa vigente in ordine ai requisiti di ammissibilità al pubblico impiego, avviene attraverso selezioni consistenti nello svolgimento di prove pratiche attitudinali, ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti devono essere determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie di qualifica e/o di profilo professionale degli accordi nazionali di lavoro del comparto, o nei mansionari di qualifica del profilo professionale eventualmente predisposti dal Consiglio Comunale ad integrazione delle declaratorie di qualifica. 3. La selezione deve comunque tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie della qualifica funzionale e del profilo professionale e, inoltre, non da luogo a graduatorie, giacché l'ordine di avviamento è quello risultante dalla graduatoria formulata dalla Sezione Circoscrizionale del Collocamento. 4. Nel caso in cui operi la riserva per il personale interno, la selezione di quest'ultimo dovrà avvenire contestualmente con il personale avviato dall'ufficio di collocamento. 5. Nell'ipotesi in cui la richiesta di avviamento dal collocamento non abbia avuto esito per assenza di candidati in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti, si darà luogo a selezione pubblica, con le procedure di cui all'art. 11 del presente regolamento. In tal caso l'accesso alla selezione è consentito a tutti i candidati in possesso dei requisiti prescritti dal bando, che deve avere gli stessi contenuti e la stessa pubblicità prevista per i concorsi pubblici.

ART. 13 - POSTI DISPONIBILI 1. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo e cessazioni a qualunque altro titolo previsti nei dodici mesi successivi. 2. Nei limiti di validità delle graduatorie di merito degli idonei, a parità di qualifica e di profilo professionale, l'Amministrazione potrà far ricorso alle stesse, nel rispetto delle riserve di legge, per la copertura degli ulteriori posti che si rendessero vacanti anche successivamente all'indizione del concorso. Tale facoltà s'intende esercitabile per i posti compresi fra la 1^ e la 6^ qualifica funzionale, mentre per le restanti qualifiche l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà far ricorso alle graduatorie valide esclusivamente in caso di rinuncia, di decadenza, o cessazione per qualsiasi altra causa, di uno dei vincitori.

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CAPO II

BANDO DI CONCORSO - DOMANDE

ART. 14 - CONTENUTO DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 1. Il bando di concorso, da approvarsi a cura della Giunta Comunale, deve indicare: a) se trattasi di concorso pubblico per titoli e/o esami; b) il numero e la qualifica dei posti messi a concorso con il relativo trattamento economico; c) l'indicazione dei posti eventualmente riservati al personale interno, ovvero a categorie protette ai sensi di legge; d) i requisiti per l'ammissione al concorso; e) il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande, pari a giorni trenta successivi alla data di pubblicazione del bando, che dovrà coincidere con la data di pubblicazione del relativo avviso su Gazzetta Ufficiale; f) modalità di presentazione della domanda; g) schema di domanda di ammissione; h) le dichiarazioni da farsi nella domanda di ammissione; i) i documenti ed i titoli da allegare alla domanda e quelli da prodursi dai concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, con l'indicazione che la domanda e tutti i documenti e titoli allegati devono essere prodotti in carta libera con obbligo di regolarizzarli ai sensi della legge sul bollo per i soli vincitori o coloro che sono comunque chiamati in servizio; l) l'ammontare della tassa di ammissione; m) natura delle prove e programma delle materie di esame; n) il periodo utile per l'assunzione del servizio da parte dei vincitori; o) la dichiarazione relativa al rispetto delle norme concernenti le categorie protette con specifica indicazione delle categorie eventualmente scoperte; p) diario e sede delle prove e termini di completamento della procedura concorsuale; q) votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali; r) facoltà per l'Amministrazione di accertare l'idoneità fisica dei vincitori;

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s) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio e modalità di presentazione; t) citazione Legge 10.4.1991, n. 125, concernente le pari opportunità; u) titoli valutabili e punteggio massimo attribuibile.

ART. 15 - DIFFUSIONE DEL BANDO 1. Di ogni concorso è data pubblicità mediante affissione di apposito manifesto all'Albo Pretorio Comunale nonché mediante esposizione del manifesto stesso in luoghi pubblici del Comune. L'avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 2. Il bando va pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nel medesimo giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per rimanervi fino alla scadenza. Sono consentite ulteriori informali modalità di pubblicità.

ART. 16 - PROROGA, RIAPERTURA DEI TERMINI E REVOCA 1. L'Amministrazione, nell'interesse pubblico, può - con motivato provvedimento - prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle domande, nonché revocare il concorso o la selezione. Del provvedimento di revoca deve essere data comunicazione - indicando l'organo che ha assunto il provvedimento, il numero e la data dello stesso, nonché le principali motivazioni che hanno determinato la revoca - mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ovvero, in caso di estrema urgenza e necessità, ad ogni singolo candidato con avviso personale comunicato mediante, raccomandata A.R., all'indirizzo da questi indicato nella domanda, entro e non oltre 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso. 2. La revoca, se non per sopravvenuti motivi invalidanti il procedimento in corso, non può essere disposta quando, iniziatesi le procedure di selezione, si sia già iniziato l'esame delle istanze per valutare l'ammissibilità dei candidati al concorso. 3. E' inoltre facoltà dell'Amministrazione, per adeguare il bando ad eventuali sopravvenute disposizioni normative (anche di carattere contrattuale), modificare il bando stesso. In tal caso devono farsi decorrere nuovamente tutti i termini previsti dagli artt. 15 e 18. 4. Del provvedimento deve essere data comunicazione personale a ciascun candidato che abbia già presentato istanza di ammissione, intendendosi come facoltà dei singoli candidati provvedere nei nuovi termini al completamento o sanatoria della domanda eventualmente necessari per soddisfare le modifiche apportate al bando originale. 5. La facoltà di modificare il bando è da intendersi comunque esclusa quando si sia già dato avvio all'esame delle istanze per valutare l'ammissibilità dei candidati al concorso.

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ART. 17 - CONTENUTO DELLA DOMANDA 1. La domanda di ammissione, redatta secondo lo schema allegato al bando, dovrà contenere, oltre alla precisa indicazione del concorso al quale si chiede di partecipare, le seguenti indicazioni: a) il cognome, nome, codice fiscale; b) il luogo e la data di nascita nonché, in caso di superamento dei limiti di età di 41 anni alla data del bando, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite; c) il possesso della cittadinanza italiana o di altro stato dell'Unione Europea; d) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto il concorrente; e) le condanne penali riportare che determinano la destituzione dall'impiego, ovvero l'assenza di condanne penali; f) l'idoneità fisica all'impiego; g) le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego; h) domicilio o recapito e numero telefonico cui far pervenire le comunicazioni relative al concorso; i) per portatori di handicaps l'eventuale indicazione degli ausili e dei tempi aggiuntivi necessari alla relazione al loro handicap nell'espletamento delle prove d'esame; l) indicazione dei documenti relativi a fatti, stati e qualità, che l'Ente dovrà acquisire d'ufficio e della pubblica Amministrazione competente al rilascio; m) titoli dimostrativi dei requisiti; n) titolo di studio posseduto con indicazione dell'istituto, della data e della votazione conseguita. 2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 3. La firma in calce alla domanda, a pena di esclusione, deve essere autenticata nei modi di legge. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale appartengono. Per i dipendenti di Pubblica Amministrazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

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ART. 18 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire al Comune entro il termine perentorio indicato di giorni 30, computati a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 2. Saranno comunque ammessi i candidati le cui domande, inviate a mezzo di raccomandata postale (A.R.), dovessero pervenire entro e non oltre giorni 10 dalla data di scadenza del bando, purché inviate entro il termine di cui al precedente comma. 3. Qualora motivate necessità dell'Amministrazione rendano necessario effettuare nelle stesse date prove selettive di concorsi diversi, nessun indennizzo sarà riconosciuto a candidati che abbiano chiesto di partecipare a due o più concorsi di che trattasi. 4. Della data di spedizione fa fede il timbro postale. 5. In caso di selezioni pubbliche per incarichi temporanei urgenti, tutti i termini previsti dal presente e dal precedente articolo possono essere, nel contesto del provvedimento di indizione, ridotti fino alla metà. 6. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 19 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 1. Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere allegati: a) la ricevuta del versamento alla tesoreria comunale o del vaglia postale, in favore della tesoreria stessa, comprovante il versamento della tassa di concorso; b) i documenti che danno diritto all'elevazione od all'esecuzione del limite massimo di età. 2. E' facoltà del candidato allegare in originale o copia c onforme: a) tutti quei titoli culturali o di servizio (compreso il servizio militare o quello sostitutivo od equiparato), ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria di merito, compreso il servizio presso Aziende private, nel qual caso è necessario il riferimento alle mansioni indicate nel libro paga, ed al relativo numero di matricola; b) un curriculum professionale, debitamente documentato e sottoscritto. 3. I titoli che danno diritto a precedenze o a preferenza dovranno essere prodotti dai concorrenti che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio.

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4. Chi partecipa contemporaneamente a più concorsi indetti dal Comune, è tenuto a presentare tante domande quanti sono i corrispondenti concorsi, unendo però ad una sola di esse i documenti originali o le copie debitamente autenticate e a ciascuna delle altre domande un elenco, redatto in carta semplice ed in duplice copia, in cui sono descritti specificatamente i documenti presentanti dall'aspirante, facendo esplicito riferimento al concorso per il quale sono stati presentati i documenti.

ART. 20 - IRREGOLARITA' SANABILI 1. Sono sanabili unicamente le seguenti irregolarità: - omissione o incompletezza di una o più dichiarazioni da farsi sulla domanda di ammissione (con esclusione di quelle relative alle generalità, luogo e data di nascita, domicilio o recapito che sono considerate essenziali e quindi non sanabili); - mancata allegazione della ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso; - produzione di copie di documenti richiesti per l'ammissione non regolarmente autenticate.

CAPO III COMMISSIONE ESAMINATRICE

ART. 21 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La commissione esaminatrice di concorso è formata da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle Pubbliche Amministrazioni, docenti delle Università, ovvero delle Scuo le Medie Superiori Statali, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e dall'art. 80 dello Statuto comunale vigente. 2. La commissione è presieduta da un Dirigente del Comune di Segrate ovvero, quando si tratti di concorsi per le qualifiche apicali dell'Ente, dal Segretario Generale, o chi ne fa le veci. Essa è composta inoltre da due esperti nelle materie oggetto del concorso e da un Funzionario o Istruttore Direttivo con funzione di segretario. Per i concorsi relativi alle qualifiche funzionali settima e superiori possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali. 3. Nel caso di selezione per il reclutamento di personale nelle liste di collocamento ordinario, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 6 e dell'art. 8 del DPCM 27.12.88, a tempo determinato, il riscontro di idoneità potrà essere eseguito da un funzionario dell'Ente, nominato nei modi di cui all'articolo seguente. 4. Il segretario della commissione viene designato unitamente alla commissione ai sensi del successivo art. 22 sentito il Segretario Generale ed il Dirigente del corrispondente settore con provvedimento del Segretario Generale, o chi ne fa le veci. 5. Non possono far parte della commissione né svolgere funzione di segretario:

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a) coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli artt. 51 e 52 del C.P.C. tra essi e nei confronti dei concorrenti; b) i componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23.12.93, n. 543. 6. Essendo la commissione un organo collegiale perfetto, è necessaria, per la validità dei lavori, la contestuale presenza, salvo le eccezioni previste nel presente regolamento, di tutti i componenti. 7. Almeno un terzo dei posti di componente della commissione, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo.

ART. 22 - NOMINA E SOSTITUZIONI 1. La commissione giudicatrice è costituita con provvedimento della Giunta Comunale; il provvedimento di che trattasi deve adottarsi entro 30 gg. dalla data di scadenza del bando di concorso. 2. Qualora taluni membri della commissione non vogliano o non possano più esercitare le proprie funzioni o, senza giustificato motivo, non rispondano ad una convocazione, si provvede alla loro sostituzione a cura del Sindaco, senza che sia necessario ripetere le operazioni di concorso eventualmente già compiute. 3. I componenti chiamati a far parte della commissione, nonché il segretario, possono continuare nell'incarico ricevuto fino al suo esaurimento anche se, nel frattempo, vengono a cessare le speciali qualifiche o condizioni in base alle quali l'incarico venne affidato. 4. Il segretario temporaneamente impedito, viene sostituito nella funzione da un componente della commissione designato dal Presidente. Qualora, invece, si preveda un'assenza superiore ad una seduta, si dovrà procedere alla sua sostituzione nei modi previsti per il conferimento dell'incarico.

ART. 23 - SUCCESSIONE DELLE OPERAZIONI 1. La commissione, nello svolgimento dei suoi lavori, deve seguire il seguente ordine: a) esame delle generalità dei candidati e verifica dell'insussistenza delle condizioni di incompatibilità indicate all'art. 21; determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli sussidiari e integrativi rispetto a quelli previsti dal presente regolamento, determinazioni dei criteri per l'effettuazione delle prove d'esame, calendario dei lavori; b) esame e valutazione dei titoli dei concorrenti; c) prove scritte;

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d) valutazione delle prove scritte; e) prova orale; f) formazione della graduatoria di merito. 2. La commissione ha facoltà di riunire nello stesso giorno più prove, purché rispetti i termini di preavviso previsti e la sequenza delle operazioni sopra riportata.

ART. 24 - POTERI E RESPONSABILITA' DEL PRESIDENTE 1. Il Presidente della commissione: a) convoca la commissione indicando l'oggetto di ogni riunione; b) dirige i lavori della commissione; c) firma le comunicazioni ai candidati; d) emette, su conforme decisione della commissione, l'atto con il quale un candidato viene escluso dalle prove concorsuali; e) è responsabile dell'osservanza del calendario dei lavori e del rispetto delle norme procedurali.

ART. 25 - VERBALE E FUNZIONAMENTO 1. La commissione giudicatrice delibera a maggioranza di voti. Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso. 2. Il verbale deve essere firmato, oltrechè dal segretario, da tutti i commissari. 3. Della stessa seduta, ai fini di una più sistematica loro redazione, potranno essere fatti anche più verbali. Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito alle presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti la commissione.

ART. 26 - COMPENSI 1. Ai componenti della commissione spetta, con gli eventuali limiti od esclusioni di cui alle norme vigenti al momento della nomina, il compenso previsto dal D.P.C.M. 23 marzo 1995, nonché alle successive modificazioni ed integrazioni.

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ART. 27 - OPERAZIONI PRELIMINARI DELLA COMMISSIONE

1. La commissione esaminatrice deve, preliminarmente, prendere visione del presente regolamento e, in particolare, dei criteri stabiliti per la valutazione dei titoli ed il superamento delle prove d'esame.

CAPO IV PROVE D'ESAME

ART. 28 - NUMERO DELLE PROVE E LORO SUPERAMENTO

1. Nei concorsi per la copertura dei posti di Dirigenti, gli esami consistono in due prove scritte ed un colloquio. Una delle prove scritte, a contenuto pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Ente. L'altra prova scritta di tali concorsi, a contenuto teorico, verte su materie attinenti alla sfera di competenza dell'Ente. 2. In una o più prove, inoltre, devono essere previste idonee modalità di verifica dell'attitudine dei candidati all'assunzione di responsabilità dirigenziali e ad intrattenere relazioni umane equilibrate ed efficaci. 3. Il risultato di tale verifica deve essere esplicato attraverso l'attribuzione di specifico punteggio, positivo o negativo, da aggiungere o togliere da quello assegnato alla prova. 4. Per l'accesso ai profili professionali della 7^ ed 8^ q.f., gli esami consistono in due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale comprendente anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera fra quelle indicate nel bando; quest'ultimo può stabilire che una delle prove scritte consista in quesiti a risposta sintetica. 5. Per l'accesso a profili professionali delle qualifiche 6^ e 5 ,̂ gli esami consistono in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. Il bando di concorso può stabilire che le prove consistano in tests a risposta plurima da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati. 6. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o punteggio equivalente. 7. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30 o punteggio equivalente.

ART. 29 - DURATA DELLE PROVE 1. Il tempo per lo svolgimento di ciascuna prova d'esame è fissato, di volta in volta, dalla commissione, secondo il tipo e la natura della prova stessa.

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ART. 30 - DATA DELLE PROVE

1. Le due prove scritte di norma sono svolte nello stesso giorno od in giornate utili consecutive. 2. Il diario delle prove scritte è inserito, ove possibile, nel bando di concorso; diversamente, nel bando di concorso, deve essere inserita la data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale sulla quale verrà reso noto il diario di che trattasi; dette pubblicazioni devono avvenire non meno di 15 giorni prima delle prove medesime. 3. Qualora nel bando sia indicata solo la data della prima prova, la data di svolgimento della successiva prova scritta è fissata dalla commissione e comunicata ai concorrenti almeno 15 giorni prima. Nel rispetto di detto termine di preavviso, è data facoltà alla commissione di convocare i concorrenti in occasione della prova precedente, procurandosi, dell'avvenuta convocazione, dichiarazione sottoscritta dai singoli concorrenti. 4. Per la prova orale deve essere assicurato un preavviso minimo di 20 giorni. 5. La data stabilita per la seconda prova scritta e quella per la prova orale, se non sono indicate nel bando, sono comunicate ai concorrenti mediante lettera raccomandata all'indirizzo indicato dal candidato nella domanda di ammissione. 6. L'avviso di convocazione al colloquio, che può essere dato mediante comunicazione personale, ovvero mediante avviso affisso presso la sede municipale, deve contenere l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

ART. 31 - PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

1. La commissione, all'atto della individuazione del contenuto e delle modalità delle prove scritte, determinerà i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse, facendoli constare nel verbale.

ART. 32 - OPERAZIONI PRELIMINARI ALLE PROVE SCRITTE 1. La commissione, in apposita seduta o prima dell'ora fissata per l'inizio della prova, prepara tre tracce per ciascuna prova scritta e fissa il tempo da assegnare per lo svolgimento della prova. 2. In caso di disaccordo tra i Commissari sono scelte le proposte che abbiano il maggior numero di consensi che deve essere almeno pari alla maggioranza assoluta. 3. I testi prescelti vengono chiusi in singole buste sigillate e firmate esteriormente da tutti i componenti e dal segretario. Si procederà quindi alla vidimazione dei fogli per gli elaborati con timbro del Comune e firma del Presidente o di un commissario appositamente delegato dal Presidente. Di tale delega dovrà farsi menzione nel verbale.

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4. Ammessi i candidati nei luoghi della prova, previa identificazione, verranno loro assegnate per ciascuna prova due buste di diversa grandezza per l'inserimento, rispettivamente, degli elaborati e del foglio su cui trascrivere le ge neralità. La busta più grande dovrà essere munita di linguetta staccabile, sulla quale, al termine della prima prova, verranno apposti, alla sua consegna, un numero. La busta piccola verrà sigillata ed inserita nella grande sui cui lembi di chiusura, a loro volta sigillati, il Presidente o un commissario appositamente delegato, apporrà la propria sottoscrizione. Di tale delega si farà menzione nel verbale. 5. La stessa operazione verrà ripetuta al termine della seconda prova e le buste appartenenti allo stesso candidato, previo stacco e distruzione della linguetta, verranno riunite istantaneamente in un'unica e nuova busta anonima, controfirmata nei lembi di chiusura dal Presidente e da un commissario appositamente delegato. Di tale delega è fatta menzione nel verbale. 6. L'apposizione della linguetta e la riunione degli elaborati in unica busta grande non hanno luogo sia nell'ipotesi in cui una delle due prove scritte consista in un'esercitazione pratica a valutazione istantanea. Inoltre i candidati dovranno essere istruiti sulle modalità di svolgimento della prova e avvertiti in particolare che gli elaborati e la busta contenente le generalità dovranno essere privi di qualsiasi segno di riconoscimento a pena di nullità della prova. 7. Saranno quindi distribuiti i fogli vistati, con avvertenza che non possono esserne usati altri non vidimati a pena di nullità della prova. 8. Uno dei candidati verrà incaricato di sorteggiare la busta contenente il testo del la voro da svolgere, che verrà dettato o consegnato in copia ai candidati. Nel verbale dovrà farsi menzione del nome del candidato che ha eseguito il sorteggio. 9. Dal momento della scelta della busta, eventuali candidati ritardatari non possono più essere ammessi alla prova. 10. Dovranno anche essere resi noti i testi non estratti. 11. Il Presidente comunicherà quindi l'inizio della prova, precisando l'ora in cui la prova stessa avrà termine.

ART. 33 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 1. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono comunicare fra di loro né scambiarsi pubblicazioni, appunti o quanto altro. Essi possono utilizzare soltanto i testi consentiti dalla commissione. 2. Il regolare svolgimento della prova è affidato alla presenza continua di almeno due commissari, o di un commissario e del segretario, i quali hanno facoltà di escludere dalla prova i candidati che siano sorpresi in flagrante posizione di copiatura o consultazione dei testi non consentiti.

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3. Al termine di ogni prova, il candidato trascrive le proprie generalità sul foglio all'uopo consegnato, lo immette nella busta apposita che chiude e inserisce, con tutti i fogli vidimati ricevuti, dentro la busta grande che chiude e consegna in mano al Presidente o ad altro dei commissari presenti. 4. Le buste vengono prese in consegna dal segretario, che provvede a custodirle nel proprio ufficio salvo che, per motivi di sicurezza, il Presidente non ritenga di custodirle altrove. 5. In presenza di concorsi con ammissione di un numero superiore a 50 concorrenti, laddove occorra operare in più sedi, la commissione giudicatrice può essere coadiuvata da un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione, ovvero da un impiegato dell'Ente di qualifica non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di qualifica settima o sesta, per ciascuna sede. Alla nomina dei predetti comitati si procede con disposizione del Segretario Generale.

ART. 34 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE TECNICO-PRATICHE 1. Per lo svolgimento della prova tecnico-pratica si farà in modo che i candidati possano disporre, in egual misura, di identici materiali, di macchine o attrezzi dello stesso tipo, di egual spazio operativo e di quant'altro necessario allo svolgimento della prova, sempre in posizione paritaria. 2. Per i portatori di handicaps dovranno essere assicurati gli ausili necessari indicati nella domanda di partecipazione.

ART. 35 - VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 1. Nel giorno fissato per la valutazione delle prove scritte, si procede, constatata la integrità delle buste, alla loro apertura in modo casuale, provvedendo a contrassegnare la busta aperta, le due buste con le prove, i fogli in esse contenuti, scritti e non scritti e le buste contenenti le generalità del candidato, che devono restare chiuse, con un unico numero progressivo per candidato. 2. Si procede quindi alla valutazione degli elaborati, che viene espressa con un giudizio sintetico e voto conclusivo. In caso di disaccordo, ciascun commissario esprimerà separatamente il proprio giudizio e voto. 3. Il riconoscimento dei concorrenti deve essere fatto a conclusione dell'esame di tutti gli elaborati di ogni prova.

ART. 36 - VALUTAZIONE DELLE PROVE TEORICO-PRATICHE 1. Per la valutazione delle prove pratiche, la commissione procede in base ai criteri predeterminati ai sensi dell'art. 31 e secondo le modalità dell'art. 35 del presente regolamento.

ART. 37 - SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE

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1. Prima dell'inizio della prova orale, la commissione decide sulle modalità della stessa e ne predetermina i criteri di valutazione. 2. Sono, altresì, predeterminati, immediatamente prima dell'inizio della prova orale o di ciascuna seduta di prova orale, i quesiti da porre ai candidati per ognuna delle materie di esame. 3. I quesiti sono, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo criteri predeterminati, che garantiscano l'imparzialità delle prove. I criteri e le modalità di cui sopra sono oggetto di verbalizzazione. 4. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. 5. Spetta alla commissione determinare l'ordine di svolgimento della prova orale. 6. Il candidato che non si presenti alla prova entro 5 minuti successivi alla conclusione della prova dell'ultimo concorrente della seduta è dichiarato rinunciatario. La commissione può autorizzare il rinvio della prova orale richiesto dal candidato per gravi e documentati motivi, purché siano previste altre sedute di prova orale. 7. La votazione da attribuire a ciascun candidato avverrà secondo le modalit à indicate all'art. 35. 8. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli esami. 9. Tale affissione vale come comunicazione personale per gli effetti dell'art. 39.

ART. 38 - COMUNICAZIONE AI CANDIDATI 1. Nei concorsi per titoli ed esami, il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima delle prove scritte. Tale obbligo si considera assolto anche mediante consegna ai candidati del risultato prima dell'inizio della prima prova scritta. 2. L'esito della prova scritta, teorico-pratica e orale, con il punteggio conseguito viene comunicato al candidato con le modalità di cui agli artt. 30 e 37, comma 8.

ART. 39 - PRESENTAZIONE DEI TITOLI DI RISERVA, DI PRECEDENZA E DI PREFERENZA

1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale, ove già non prodotti, dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva di precedenza e di preferenza a parità di valutazione. 2. I candidati appartenenti a categorie previste dalla Legge 2/4/1968, n. 482, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi con precedenza nella graduatoria fra i vincitori, purché,

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ai sensi dell'art. 19, della predetta Legge n. 482/68, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino disoccupati, sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, sia all'atto dell'immissione in servizio. 3. Tale precedenza opera indipendentemente dall'ordine di graduatoria in merito. Qualora vi siano più appartenenti alla medesima categoria, nella nomina si ha riguardo all'ordine delle preferenze di cui appresso. Qualora vi siano appartenenti a diverse categorie, per le quali l'Ente è ugualmente scoperto, nella nomina si segue l'ordine delle preferenze di cui appresso. 4. I candidati, che non possono far valere precedenza perché presso l'Ente è già satura la percentuale delle categorie protette di appartenenza, hanno diritto di preferenza secondo l'ordine di cui appresso. 5. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani di caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerre; 14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

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15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 6. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche: c) dalla maggiore età.

ART. 40 - GRADUATORIA DI MERITO 1. Al termine degli esami, la commissione formula la graduatoria finale di merito che è unica anche nel caso in cui alcuni posti siano oggetto di riserva. 2. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio. 3. Se il concorso è per titoli ed esami, al punteggio delle prove determinato al comma precedente è sommato il punteggio attribuito ai titoli. 4. I verbali dei lavori della commissione, unitamente a tutti gli atti del concorso, vengono quindi inoltrati al settore "Affari Generali".

ART. 41 - GRADUATORIA DEI VINCITORI 1. Il settore Affari Generali ne effettua deposito per 8 giorni consecutivi e quindi rimette la proposta di deliberazione alla Giunta Comunale per l'approvazione degli atti della graduatoria di merito e di quella dei vincitori.

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ART. 42 - PUBBLICAZIONE GRADUATORIA. DICHIARAZIONE DEI VINCITORI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

1. Il provvedimento di approvazione della graduatoria dei vincitori e la graduatoria stessa, sono pubblicati all'Albo pretorio per 10 giorni. Di tale pubblicazione è data notizia con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 2. Dalla data di pubblicazione di tale avviso sulla Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative. 3. Il settore Affari Generali notifica ai vincitori l'invito a sottoscrivere il contratto di lavoro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; decorso tale termine l'Amministrazione darà comunicazione formale di non dar luogo alla stipulazione del contratto. 4. Il Dirigente medesimo stipula con i vincitori, prima che questi assumano servizio, il contratto individuale di lavoro avente il contenuto e le caratteristiche dettate dal contratto collettivo nazionale e da altre fonti giuridiche, incidenti sul rapporto di lavoro, che riporterà espressamente la data di inizio del servizio.

ART. 43 - PERIODO DI PROVA. EFFETTI DEL MANCATO SUPERAMENTO 1. Con la presa di servizio ha inizio il periodo di prova la cui durata è fissata dal contratto collettivo nazionale. 2. L'attività svolta durante detto periodo è valutata dal Dirigente di settore di appartenenza secondo criteri predeterminati. 3. Il mancato superamento del periodo di prova determina la risoluzione del rapporto di lavoro, che è disposta, su relazione proposta dal Direttore del settore cui appartiene il dipendente, dal Direttore del settore Affari Generali. 4. Per le assunzioni a tempo determinato il periodo di prova è di 15 ovvero 30 giorni riferito rispettivamente a contratti inferiori o superiori a 3 mesi.

ART. 44 - PUNTI DISPONIBILI 1. Per ogni concorso sono disponibili complessivamente i seguenti punti: per i titoli per le prove In totale 10 60 70 2. Il punteggio assegnato per i titoli è ripartito come indicato al successivo art. 45. 3. A ciascuna prova d'esame scritta, teorico-pratica e colloquio è assegnato il punteggio massimo di 30/30 o equivalente.

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ART. 45 - VALUTAZIONE DEI TITOLI 1. Il totale del punteggio disponib ile per la valutazione dei titoli, è ripartito in tre categorie: punteggio a) Titolo di studio 3 b) Titolo di servizio 5 c) Curriculum 2 2. Tutti i titoli presentati dal candidato o che questi ha chiesto di acquisire d'ufficio devono essere considerati.

ART. 46 - VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO 1. Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o alla prova selettiva non viene valutato. I punteggi assegnati a questa categoria sono ripartiti in sottocategorie come segue: Sottocategoria A Titolo di studio richiesto per (punti 0) l'ammissione al concorso Sottocategoria B (massimo punti 2) 2. E' riservata ai titoli di studio di ordine superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso o alla prova selettiva, purché strettamente attinenti alla professionalità richiesta. I punteggi riservati alla sottocategoria saranno così attribuiti: - Sufficiente oppure 6/10 o frazione equivalente = 0 punti - Buono oppure 7/10 o frazione equivalente = 0,35 punti - Distinto oppure 8/10 o frazione equivalente = 0,65 punti - Ottimo oppure 10/10 o frazione equivalente = 1,00 punti Sottocategoria C (massimo punti 1) 3. Per la valutazione di titolo di studio di ordine superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso, non attinente specificatamente alla professionalità richiesta ma, comunque attestante arricchimento della stessa, con esclusione di quelli che non riportano votazione o giudizio sintetico, il punteggio sarà così attribuito: - Sufficiente oppure 6/10 o frazione equivalente = 0 punti - Buono oppure 7/10 o frazione equivalente = 0,15 punti - Distinto oppure 8/10 o frazione equivalente = 0,30 punti - Ottimo oppure 10/10 o frazione equivalente = 0,55 punti

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ART. 47 - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AI TITOLI DI SERVIZIO

1. I punteggi riservati alla categoria "titoli di servizio" sono ripartiti in varie sottocategorie in modo da rendere valutabile il servizio reso in posizioni diverse secondo il computo che segue. 2. I punteggi attribuibili alle varie sottocategorie debbono intendersi frazionabili per mesi interi. In caso di più servizi appartenenti alla medesima sottocategoria essi sono sommati a prescindere dalla loro durata. 3. La valutazione del servizio sarà fatta tenendo conto delle frazioni di mese superiori a gg. 15, trascurando quelle uguali o inferiori a tale termine. 4. Per i servizi appartenenti alla medesima sottocategoria l'arrotondamento di cui sopra verrà effettuato sul periodo complessivo risultante dalla somma dei singoli servizi. 5. In caso di servizi contemporanei saranno valutati solo quelli più favorevoli al concorrente. 6. I servizi non a tempo pieno saranno valutati in proporzione al numero di ore previste per il tempo pieno. 7. Il servizio militare di leva, e quelli considerati sostitutivi ed equiparati, in corso alla data di entrata in vigore della L. 958/86 (30.01.87) o prestato successivamente, vengono valutati in ragione di punti 0,24 per 1 anno per qualifiche equiparabili al posto messo a concorso. 8. Per il servizio prestato con incarico per mansioni superiori regolarmente deliberato, limitatamente alla durata di tali mansioni superiori, si attribuisce il punteggio della qualifica superiore per la quale è conferito l'incarico. 9. Il servizio viene valutato sino alla data di scadenza del bando oppure al rilascio del certificato se anteriore alla predetta data. 10. Nessun punteggio viene attribuito agli anni di servizio richiesti quale requisito sostitutivo del titolo di studio per l'ammissione al concorso o per avere diritto alla riserva. 11. La valutazione avviene per le seguenti sottocategorie:

1) servizio comunque prestato in mansione uguale o attinente ed allo stesso livello o livello superiore del posto per cui si concorre: -1 anno- punti 0,60 2) servizio comunque prestato in mansione non attinente dello stesso livello o del livello superiore del posto per cui si concorre: -1 anno- punti 0,24 3) servizio comunque prestato in livello immediatamente inferiore attinente o con mansioni corrispondenti al livello predetto: -1 anno- punti 0,18 4) servizio comunque prestato in livello immediatamente inferiore non attinente o con

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mansioni corrispondenti al livello predetto: -1 anno- punti 0,12 5) servizio comunque prestato in livello non immediatamente inferiore o con mansioni corrispondenti al livello predetto: -1 anno- punti 0,06

12. E' valutabile, con criteri di cui sopra, il servizio prestato in posizione di ruolo o non di ruolo alle dipendenze di Enti Pubblici o Enti di diritto pubblico, o aziende pubbliche e private purché nei certificati, rilasciati da aziende private siano esattamente indicati il livello retributivo, le mansioni svolte, risultanti dal libro paga dell'azienda, ed il re lativo numero di matricola.

ART. 48 - VALUTAZIONE DEL CURRICULUM 1. La commissione valuta il curriculum professionale presentato dal candidato, se documentato, formulando un giudizio complessivo e sintetico sull'attività culturale e professionale svo lta. Per lo scopo, essa tiene conto, tra l'altro, delle pubblicazioni, degli encomi, delle specializzazioni, delle iscrizioni ad albi professionali se conseguenti a periodi di praticantato o ad esami, dei corsi di perfezionamento su materie attinenti alle funzioni del posto messo a concorso, purché sia certificato il superamento della prova finale. 2. I suddetti titoli vengono considerati come elementi del curriculum anche se non menzionati dal concorrente in tale documento e se questo non viene presentato. 3. Il giudizio sul curriculum tiene conto inoltre degli eventi che non siano apprezzabili o lo siano parzialmente nelle altre categorie di titoli. 4. Nel caso di insignificanza del curriculum professionale, la commissione ne da atto e non attribuisce alcun punteggio.

ART. 49 - EFFETTI DI SANZIONI DISCIPLINARI 1. Nei concorsi interni, disposti ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 19 DPR 268/87 e dell'art.10 DL 344/90, ovvero nelle procedure di mobilità interna, si terrà conto delle sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo personale, mediante i seguenti abbattimenti del punteggio della graduatoria di merito: - per ogni censura o rimprovero punti 0,24 - per ogni riduzione di stipendio o multa punti 0,6 - per ogni sospensione punti 1,2 2. A tal fine vengono prese in considerazione le sanzioni disciplinari riportate nei 2 anni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

ART. 50 - GRADUATORIE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO FORMAZIONE E LORO UTILIZZO

1. Per il reclutamento del personale da assumere a tempo determinato, anche a carattere stagionale, con esclusione delle fattispecie cui si applica la procedura disciplinata dal

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D.P.C.M. 27.12.88, attuativo della L. 56/87, si seguirà la procedura definita dal presente regolamento. 2. In mancanza di specifiche graduatorie per assunzioni a tempo determinato è ammesso il ricorso a graduatorie formate per assunzioni in ruolo nel rispetto della qualifica funzionale e del profilo professionale. 3. Le graduatorie verranno utilizzate durante la loro vigenza secondo l'ordine di merito: all'inizio di ogni anno solare (anno scolastico per le insegnanti-educatrici asilo nido), la graduatoria verrà utilizzata ripartendo dal nominativo primo classificato, passando poi ai successivi secondo l'ordine di merito. 4. Il termine del contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del dipendente, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingibili ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa. 5. L'avente diritto alla chiamata in servizio in virtù della sua posizione in graduatoria, che, per giustificato motivo, rinunci o sia impossibilitato ad accettare l'incarico o risulti irreperibile, mantiene la propria posizione e deve essere interpellato, secondo l'ordine naturale della graduatoria, in occasione delle successive chiamate. 6. L'avviso della chiamata deve essere comunicato in forma scritta in modo da consentire l'accertamento della relativa ricezione da parte del destinatario. 7. Nei casi in cui l'urgenza non consenta l'avviso scritto, l'avente diritto può essere informato anche per via telefonica, con obbligo, per il funzionario preposto al servizio, di verbalizzare il contenuto della comunicazione indicando anche il giorno, l'ora, il nome ed il numero telefonico destinatario. 8. L'eventuale rinuncia all'incarico deve risultare da atto scritto. 9. L'incaricato che senza giustificato motivo non assuma servizio nel giorno e nell'ora stabiliti è ritenuto rinunciatario. In caso di giustificato motivo, insorto e comunicato dopo l'atto di assunzione, l'interessato conserva l'incarico con diritto alla retribuzione a decorrere dall'effettiva presa di servizio, a condizione che questa avvenga nel termine di 10 giorni dall'iniziale decorrenza di assunzione. 10. Si considera giustificata la rinuncia o l'impossibilità ad accettare l'incarico quando essa dipende da: 1) malattia propria o di parenti e affini fino al 2° grado; 2) lutti di parenti o affini fino al 2° grado; 3) servizio militare;

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4) gravidanza; 5) partecipazione a concorso pubblico la cui prova coincida con l'inizio dell'incarico. 11. Tali giustificazioni, per essere prese in considerazione, dovranno essere corredate, a pena di inammissibilità, da documentazione proba nte. 12. L'assunzione a tempo determinato, sia nei casi disciplinati dal presente regolamento che in quelli normati dal D.P.C.M. 27.12.1988 attuattivo della Legge 56/87, viene disposta nell'ambito dei fondi impegnati e definiti dal competente organo, con determinazione del Dirigente Affari Generali che stipulerà con il lavoratore il relativo contratto individuale di lavoro prima che questi prenda servizio. 13. Solo nei casi di assunzioni urgenti, disciplinate dall'art. 8 dello stesso D.P.C.M. 27.12.1988 il contratto individuale sarà sottoscritto dal Dirigente che lo dispone.

ART. 51 - MOBILITA' TRA ENTI 1. Ai fini dell'applicazione della mobilità tra Enti si rinvia a quanto regolamentato dal D.P.C.M. 16.9.1994, n. 716 e a quanto previsto dalla contrattazione decentrata tra Amministrazione e le OO.SS./R.S.U.

ART. 52 - LAVORATORI STAGIONALI - DIRITTO DI PRECEDENZA - COPERTURA POSTI DI RUOLO

1. Il servizio prestato nell'ambito di rapporto di lavoro a tempo determinato con carattere di stagionalità costituisce precedenza per la riassunzione nella stagione successiva. 2. Gli interessati, per far valere tale diritto, debbono esercitarlo mediante formale comunicazione, nel termine perentorio di tre mesi dalla cessazione del precedente rapporto stagionale. 3. Qualora l'Ente assuma nella stagione successiva un numero di lavoratori inferiore a quello utilizzato nella stagione precedente per i profili della 5^ qualifica funzionale e superiori, hanno la precedenza coloro che hanno una maggiore anzianità di servizio complessiva maturata presso l'Ente, mentre per i profili fino alla 4^ qualifica funzionale hanno precedenza coloro che sono collocati in posizione migliore nella graduatoria per Enti pubblici tenuta dalla Sezione Circoscrizionale per il collocamento. 4. Nel caso che si verifichino vacanze di posti di ruolo o si proceda all'istituzione di nuovi posti in sostituzione di posti stagionali, la precedenza nella copertura dei posti stessi è riservata ai lavoratori stagionali di pari profilo professionale, secondo i seguenti criteri: a) in caso di assunzione o selezione già avvenuta tramite concorso pubblico con prova selettiva attitudinale per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie dei precedenti concorsi già espletati per il medesimo profilo, cominciando ad utilizzare, a tal fine, la graduatoria più remota non anteriore a tre anni;

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b) nel caso di assunzione tramite le graduatorie della Sezione Circoscrizionale per il collocamento, l'inquadramento deve avvenire previo concorso per titoli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo, riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo triennio, nel profilo da ricoprire e purché siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per tale profilo e non avessero superato il limite di età richiesto dalla legge all'atto della prima assunzione.

ART. 53 - DIRITTO DI ACCESSO 1. Ai candidati e a chiunque vi abbia interesse è consentito l'accesso, mediante esame ed estrazione di copie, ai documenti delle prove concorsuali ed ai verbali della commissione esaminatrice. Tale diritto incontra i limiti e viene esercitato con le modalità previste dai regolamenti in materia di accesso ai documenti amministrativi adottati ai sensi degli artt. 24 e 25 L. 241/90.

ART. 54 - CORSO-CONCORSO - PROCEDURA 1. La procedura del corso-concorso, svolta in osservanza delle norme dettate dal presente regolamento, si articola nelle seguenti fasi: Prima fase: selezione dei candidati mediante espletamento di una prova scritta sulle materie contenute nel bando per il profilo professionale a cui si riferisce il concorso. La commissione, espletata la fase suddetta, compila la graduatoria degli idonei da ammettere al corso di formazione ed alla prova finale. Seconda fase: corso di preparazione alla prova finale. La commissione ammetterà al corso ed alla successiva prova d'esami tutti i candidati idonei oppure i candidati idonei fino alla concorrenza del numero chiuso eventualmente stabilito all'atto dell'approvazione del bando. Il corso sarà tenuto da docenti incaricati dall'Amministrazione, da reperire anche fra i funzionari dell'Ente, avrà la durata variabile in relazione all'importanza dei posti messi a concorso e potrà essere articolato in una parte teorica ed una pratica. I docenti sono tenuti a far pervenire, tramite il segretario della commissione giudicatrice, le dispense relative ai temi trattati nel corso oppure i titoli dei libri di testo consigliati, di norma prima dell'inizio dello stesso. Terza fase: espletamento della/e prova/e sulle materie trattate durante il corso e previste dal bando di concorso. 2. Espletato il concorso, la commissione giudicatrice formula la graduatoria in ordine di merito degli idonei nel seguente modo: a) valutazione dei titoli; b) valutazione prima prova; c) valutazione prova/e finale/i. 3. Qualora il numero dei candidati non giustifichi l'espletamento della prima fase, la commissione, all'atto dell'esame dell'elenco dei candidati ammessi alla prima fase, può disporre di ometterla.

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ART. 55 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento speciale si applicano le norme del vigente regolamento organico del personale e del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, si rinvia inoltre alle norme del D.P.R. 347/83, del D.P.R. 268/87 così come integrato dal D.P.R. 494/87 e dal D.P.R. 333/90 della L. 93/83, del D.P.C.M. 30 marzo 1989 n. 127 ed alla L. 24 dicembre 1986 n. 958 ed, in generale, alle norme della L. 142/90 e della L. 241/90, nonché alle successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 487/94 e D.P.C.M. 23 marzo 1995.

ART. 56 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'esame senza rilievi da parte del Comitato Regionale di Controllo e la pubblicazione per la durata di quindici giorni, a norma di Statuto. 2. I concorsi già indetti, mediante provvedimenti esecutivi, alla data di entrata in vigore del presente regolamento verranno espletati in applicazione delle precedenti norme del Regolamento Organico e del relativo bando di concorso, fatto salvo per quanto riguarda le norme relative alle commissioni di concorso.

ART. 57 - ABROGAZIONE DI NORME 1. Tutte le previgenti disposizioni regolamentari ed in materia di competenza nei procedimenti

disciplinari, incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, sono abrogate dalla data della entrata in vigore del presente regolamento.

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ART. 58 - TITOLI SPECIFICI RICHIESTI PER L’ACCESSO DALL’ESTERNO

1. AREA DIRIGENZIALE

PROFILO TITOLO Vicesegretario laurea in Giurisprudenza o Scienze politiche o Economia e commercio o

Sociologia e anzianità minima contrattuale di 5 anni al livello immediatamente inferiore in Area Amministrativa

Direttore Tecnico laurea in Ingegneria civile o Architettura, abilitazione all’esercizio della libera professione e anzianità minima contrattuale di 5 anni al livello immediatamente inferiore in Area Tecnica

Direttore Finanziario laurea in Economia e commercio o equipollenti e anzianità minima contrattuale di 5 anni al livello immediatamente inferiore in Area Contabile

Direttore Comandante di P.M. laurea in Giurisprudenza o Scienze politiche o equipollenti e anzianità minima contrattuale di 5 anni al livello immediatamente inferiore in Area Vigilanza Urbana

Direttore Socioculturale diploma di laurea e anzianità minima contrattuale di 5 anni al livello immediatamente inferiore in Area Educativa o Assistenziale

2. AREA AMMINISTRATIVA INFORMATICA

PROFILO TITOLO Funzionario Capo Sezione laurea in Giurisprudenza o Scienze politiche o Economia e commercio o

equipollente Istruttore Direttivo Amministrativo

laurea in Giurisprudenza o Scienze politiche o Economia e commercio o equipollente

Istruttore Direttivo esperto statistica laurea in Statistica o equipollente

Istruttore Tecnico-Amministrativo diploma Scuola media superiore (maturità) Coadiutore Amministrativo diploma di Scuola media secondaria Terminalista diploma di Perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con

specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto Conoscenza di una lingua straniera (inglese)

Esecutore Applicato licenza Scuola Media inferiore Autista licenza Scuola Media inferiore e patente di guida “B” Messo licenza Scuola Media inferiore e patente di guida “B” Commesso centralinista scuola dell’obbligo Fattorino commesso scuola dell’obbligo e patente di guida “B” 3. AREA CONTABILE

PROFILO TITOLO Funzionario Capo Sezione laurea in Economia e commercio o equipollente Istruttore Direttivo Ragioniere

laurea in Economia e commercio o Scienze coloniali o equipollente, oppure altra laurea e diploma di Ragioneria

Istruttore Direttivo Economo laurea in Economia e commercio o equipollente Istruttore Tecnico-Contabile diploma di Ragioneria o Perito commerciale

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4. AREA VIGILANZA URBANA

PROFILO TITOLO Funzionario Capo Sezione VV.UU. laurea in Giurisprudenza o Scienze politiche e patente di guida “B” Ufficiale P.M.

laurea in Giurisprudenza o Scienze politiche o equipollente e patente di guida “B”

Sottufficiale P.M. diploma di Scuola media superiore (maturità) e patente di guida “B” Vigile Urbano diploma di Scuola media superiore (maturità) e patente di guida “B” 5. AREA ASSISTENZIALE

PROFILO TITOLO Funzionario Capo Sezione Sociologo

laurea in Sociologia o Pedagogia o Psicologia o Scienze politiche

Assistente sociale

diploma di laurea Assistente Sociale Abilitazione e iscrizione all’Albo professionale

Assistente Domiciliare diploma di Scuola media secondaria Operatore Socio Assistenziale licenza di Scuola media inferiore 6. AREA EDUCATIVA

PROFILO TITOLO Funzionario Capo Sezione Cultura laurea in materie umanistiche Istruttore Direttivo Bibliotecario diploma di laurea in Lettere o Filosofia o equipollente Istruttore Aiuto Bibliotecario diploma di Scuola media superiore (maturità) Educatrice Istruttore Coordinazione Nidi

diploma di Assistente di infanzia o Vigilatrice per l’infanzia o Puericultrice

Cuoco/a licenza Scuola media inferiore e specializzazione professionale o di qualifica Aiuto-cuoca scuola dell’obbligo e specializzazione professionale o di qualifica Bidello scuola dell’obbligo 7. AREA TECNICA

PROFILO TITOLO Funzionario Capo Sezione Tecnica laurea in Ingegneria civile o Ingegneria edile o Architettura e abilitazione

all’esercizio della libera professione Istruttore Direttivo Esperto Urbanistica

laurea in Ingegneria edile o Architettura o Urbanistica

Istruttore Direttivo esperto Edilizia

laurea in Ingegneria civile o Ingegneria edile o Architettura

Istruttore Direttivo esperto Impiantistica manutentiva

laurea in Ingegneria civile o Architettura

Istruttore Geometra Diploma di Geometra o Perito Edile Istruttore Tecnico-Ecologo

diploma di Geometra, Perito Chimico, Perito Agrario

Collaboratore Professionale disegnatore

diploma di qualifica professionale disegnatore meccanico o diploma professionale triennale equipollente o diploma di maturità equipollente

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Capo Operaio

diploma di Scuola media secondaria Patente di guida “B” e qualifica professionale

Autista Scuolabus Licenza Scuola Media inferiore Patente di guida “D pubblica + CAP” Operaio Specializzato esecutore Licenza Scuola Media inferiore patente di guida “B” Necroforo scuola dell’obbligo Giardiniere scuola dell’obbligo Operaio qualificato scuola dell’obbligo