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MODULO A1 Filippo Macaluso - Corso di formazione per RSPP Modulo A1 1 Il quadro legislativo in materia di salute e sicurezza

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MODULO A1

Filippo Macaluso - Corso di formazione per RSPP Modulo A1 1

Il quadro legislativo

in materia di salute e sicurezza

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Le fonti del diritto

TIPOLOGIE

Costituzione.

Fonti Primarie (Costituzione, Leggi, D.Lgs. DPR, LR).

Fonti Secondarie (Decreti ministeriali, Circolari, …).

Fonti Comunitarie

CARATTERISTICHE

Efficacia diversa a seconda del tipo di atto e dell’organo emanante.

Relazioni gerarchiche tra le varie fonti.

Impossibilità di modificare la Costituzione per mezzo di una fonte Primaria

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Evoluzione del quadro legislativo fino al 2008

Costituzione, Codice

civile, Codice penale

Legislazione specialistica:

D.P.R. 547/55, D.P.R.

303/56, D.P.R. 302/56, …

Recepimento direttive

comunitarie: D.Lgs. 277/91

D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni

Statuto

dei lavoratori

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Evoluzione delle norme . . . all’Unico testo…

Dalla molteplicità

delle norme …

Dpr 547/55, Dpr, 303/56.

Legge 164/56, ecc.

D.Lgs 277/91,

D.Lgs.626/94,

D.Lgs.494/96, ecc.

… all’Unico testo

normativo

che raccoglie

la gran parte

delle norme

in materia

di salute e sicurezza:

il D.Lgs.81/2008

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Le fonti Comunitarie

Per NATURA Atti emanati dall’Unione Europea

che influiscono sull’ordinamento giuridico italiano.

REGOLAMENTI Effetto immediato nell’ordinamento

giuridico interno. Non necessitano di atti esecutivi da parte

degli Stati.

DIRETTIVE Indicano obiettivi di politica

comunitaria. Necessitano di atti interni da parte degli

Stati per il loro recepimento.

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UE:

Istituita 11/1993

Art. 11 Costituzione italiana

Atto di diritto dell’UE (TFUE) Lisbona

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Costituzione italiana Art. 11. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;

consente, in condizioni di parità con gli altri Stati,

alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le

organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

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Costituzione italiana a tutela della salute e sicurezza

ART. 32

La Repubblica tutela la salute come

fondamentale diritto dell’individuo e

interesse della collettività.

ART. 41

L’iniziativa economica è libera ma non

può svolgersi in modo da recare danno

alla sicurezza e alla dignità

umana.

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Il Codice Penale

ART. 40 Rapporto di causalità

ART. 41 Concorso di causa

ART. 437 Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul

lavoro

ART. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni

sul lavoro

ART. 589 Omicidio colposo

ART. 583 Circostanze aggravanti

ART. 590 Lesioni personali colpose

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Il Codice Civile

ART. 2087

L’imprenditore è tenuto ad adottare

nell’esercizio dell’impresa le misure che,

secondo la particolarità del lavoro,

l’esperienza e la tecnica, sono

necessarie a tutelare l’integrità fisica e la

personalità morale dei prestatori di lavoro.

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Lo Statuto dei lavoratori

LEGGE 20 MAGGIO 1970 N.300 Art.9 – I lavoratori, mediante loro rappresentanti,

hanno diritto di controllare l’applicazione delle

norme per la prevenzione degli infortuni e delle

malattie professionali e di promuovere la ricerca,

l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee

a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

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Le direttive comunitarie in materia di S.S.L.

Le direttive a tutela dei lavoratori.

Le direttive di prodotto.

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…al D.Lgs. 81/2008 (GU n. 101 del 30-04-08)

Titolo I Disposizioni generali (001-061)

Titolo II Luoghi di lavoro (062-068)

Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione

individuale (069-087)

Titolo IV Cantieri temporanei o mobili (088-160)

Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (161-166)

Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi (167-171)

Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali (172-179)

Titolo VIII Agenti fisici (180-220)

Titolo IX Sostanze pericolose (221-265)

Titolo X Esposizione ad agenti biologici (266-286)

Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive (287-297)

Titolo XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale (298-303)

Titolo XIII Disposizioni finali (304-306)

LI Allegati tecnici

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Politica e azioni comunitarie dalla metà anni ’70 ad oggi

Le Direttive

in materia di salute

sicurezza e gli

Accordi tra le parti sociali

Le direttive di prodotto

e le norme En

Il ruolo dell’Agenzia

di Bilbao (1996)

Il ruolo del

Comitato consultivo

di Lussemburgo

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STAFF SPECIFICO. Con l’obiettivo di rendere i luoghi di lavoro europei più

sicuri, produttivi e salutari, attraverso la condivisione e

l'applicazione di informazioni di carattere giuslavoristico, sanitario e

di prevenzione. In Italia rappresentati dai Focal Point (ISPESL)

Costituito da rappresentanti Governi, Ass. imprenditoriali, e O.S. degli Stati

membri.

Supporto formativo e informativo per mezzo dell’Agenzia Europea con sede

a Bilbao

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L’influenza dalla politica europea in Italia

Prima del 1994

Prevenzione tecnica

Vigilanza “sistema

comanda/controlla”

Relazioni aziendali

occasionali/conflittuali

Assenza di figure tecniche

competenti

Dopo il 1994

Nuovo modello di prevenzione

Prevenzione tecnica

> prevenzione soggettiva

Valutazione dei rischi e

programmazione misure

Relazioni aziendali

stabili e mirate

Presenza di figure

tecniche competenti

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L’evoluzione del sistema di prevenzione aziendale

La prevenzione

negli anni ’50:

molto tecnico/oggettiva …

poco soggettiva

Le misure

organizzative

e relazionali degli anni ’90:

difficoltà applicative

Il modello

d’organizzazione

del D.Lgs.81/2008

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D.Lgs. 81/2008: le novità nel quadro giuridico

Il sistema di

rappresentanza

Obblighi connessi

agli appalti

Il campo di

applicazione

Disposizioni

contro il lavoro

nero

La valutazione

dei rischi

Le misure

di sostegno

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Il sistema

istituzionale

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D.Lgs. 106: campi modificati

Parzialmente

rivisitato il campo di

applicazione:

volontari (art.3)

Ampliate le

competenze della

Commissione

consultiva (art. 6)

Meglio definito il processo di

ripartizione delle risorse per la

promozione delle attività di

prevenzione (art.11)

Modificate e definite

le disposizioni

contro il lavoro

nero (art.14)

Modificate gli obblighi

connessi

agli appalti (art.26)

Modificate le

disposizioni

sulla valutazione

dei rischi (art.28)

Rafforzati gli

obblighi formativi

(art.37)

Le innovazioni introdotte dal D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009

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Parzialmente

rivisitato il campo di

applicazione:

volontari (art.3)

Ampliate le

competenze della

Commissione

consultiva (art. 6)

Meglio definito il processo di

ripartizione delle risorse per la

promozione delle attività di

prevenzione (art.11)

Modificate e definite

le disposizioni

contro il lavoro

nero (art.14)

Modificate gli obblighi

connessi

agli appalti (art.26)

Modificate le

disposizioni

sulla valutazione

dei rischi (art.28)

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Legge 98 del 9/8/2013: campi modificati

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campo di applicazione:

volontari e soggetti che

prestano attività in

associazioni

(art.3, c.12-bis)

Cantieri Titolo IV:

Esclusione dei piccoli lavori

(non superiore a 10 ug

(art.88)

Modificate gli obblighi

connessi

agli appalti (art.26)

Nuova figura

incaricato del

committente

Modificate le

disposizioni

sulla valutazione

dei rischi (art.28)

Cantieri Titolo IV:

Semplificazione

POS e PSC

Con MODELLI ministeriali

(art 104-bis)

Semplificazione con

modelli ministeriali

dell’avvenuta

formazione, per LL con

permanenza < 50gg

(art.3, c.13-bis;)

Semplificazione con modelli

ministeriali dell’avvenuta

informazione e formazione,

VR, Sorv Sanit., per LL

settore agricolo stagionali e

(art.3, 13-ter)

Cantieri Titolo IV:

Applicazione anche per

gli spettacoli musicali,

cinematografici e teatrali e

alle manifestazioni

fieristiche

(art 88, c.2-bis)

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Prevenzione e sistema produttivo, piccoli passi avanti

Fine a maggio 2013 (!)

dell’autocertificazione

ma le procedure

standardizzate per le PMI

Futuro

Modelli di organizzazione

E qualificazione

Nuovo approccio

Semplificazione e

concretezza

Formazione regolata

da accordi Stato-Regioni

Datori di lavoro e Lavoratori

Classificazione dei Rischio

Basso, Medio, Alto

Punti di rilievo della nuova legislativa evoluta ad oggi

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Il Decreto del fare: DL n. 69 del 21/6/13

Articoli modificati

3, 6, 26, 27, 29, 31, 32,

37, 67, 71, 88, 225,

240, 250 e 277

Articoli inseriti

104-bis : Misure di

semplificazione nei

cantieri temporanei e

mobili

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Convertito in Legge il 9-8-13 n. 98

In vigore dal 30/8/2013 Approfondimento

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Articoli Le parti modificate o integrate

Art. 3 - Campo di

applicazione

c. 12-bis, 13-bis, 13-ter

Art. 6 - Commissione

consultiva permanente per la

salute e sicurezza sul lavoro

c.8, lett g)

Articolo 26 - Obblighi

connessi ai contratti

d’appalto o d’opera o di

somministrazione

comma 3 e 3-bis (sostituiti)

Articolo 27 - Sistema di

qualificazione delle imprese

e dei lavoratori autonomi

Comma 1.;

Cosa cambia con il Decreto del fare entrato in vigore il 30-8-2013

Legge n. 98 del 9/8/13

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Articoli Le parti modificate o integrate

Articolo 29 - Modalità di

effettuazione della

valutazione dei rischi

c.5; c.6; c.6-ter;

Articolo 31 - Servizio di

prevenzione e protezione

Comma 1;

Articolo 32 - Capacità e

requisiti professionali degli

addetti e dei responsabili dei

servizi di prevenzione e

protezione interni ed esterni

comma 5-bis

Articolo 37 - Formazione dei

lavoratori e dei loro

rappresentanti

Comma 14-bis

Legge n. 98 del 9/8/13

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Articoli Le parti modificate o integrate

Articolo 67 - Notifiche

all’organo di vigilanza

competente per territorio

c.1; c.2; c.3; c.4; c.5;

Articolo 71 - Obblighi del

datore di lavoro

Comma 11;

Articolo 88 - CANTIERI -

Campo di applicazione

comma 2, lett. g-bis);

Comma 2-bis

Art. 104-bis (Misure di

semplificazione nei cantieri

temporanei o mobili)

aggiunto

Legge n. 98 del 9/8/13

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Filippo Macaluso - Corso di formazione per RSPP Modulo A1 25

Articoli Le parti modificate o integrate

Titolo IX “Sostanze pericolose”;

Capo I “Protezione da agenti chimici”

- Articolo 225 - Misure specifiche di

protezione e di prevenzione

Comma 8

Titolo IX “Sostanze pericolose”;

Capo II “Protezione da Agenti

cancerogeni e mutageni”

Sez. II “Obblighi del DL

- Articolo 240 - Esposizione non

prevedibile

Comma 3;

Titolo IX “Sostanze pericolose”;

Capo III “Protezione dai rischi connessi

all’esposizione dell’amianto”

Sez. II “Obblighi del DL

- Articolo 250 - Notifica

Comma 1

Legge n. 98 del 9/8/13

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Filippo Macaluso - Corso di formazione per RSPP Modulo A1 26

Articoli Le parti modificate o integrate

Titolo X “Esposizione ad agenti

biologici”;

Capo II “Obblighi del DL”

Articolo 277 - Misure di emergenza

Comma 2

Legge n. 98 del 9/8/13

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Filippo Macaluso - Corso di formazione per RSPP Modulo A1 27

D.Lgs 81/08 - Art. 3 - Campo di applicazione

Viene sostituito il comma 12-bis

Vengono aggiunti il 13-bis, 13-ter

Cosa cambia con la legge 98 entrato in vigore il 9-8-2013

Si estende il campo di applicazione: Oltre ai volontari che effettuano i servizi civili anche ai soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e

a titolo gratuito in favore delle associazioni di promozione sociale (L. 7/12/2000, n. 383), e delle associazioni sportive dilettantistiche (L. 398 del 16/12/1991, e L. 289 del 27/12/2002, art. 90), per l’applicazione dell’articolo 21

Legge n. 98 del 9/8/13

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Il Decreto del fare: DL n. 69 del 21/6/13

Filippo Macaluso - Corso di formazione per RSPP Modulo A1 28

D.Lgs 81/08 - Art. 3 - Campo di applicazione

Viene sostituito il comma 12-bis

Cosa cambia con la legge 98 entrato in vigore il 9-8-2013

Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività,

spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore

delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di

cui all’articolo 21 del presente decreto

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Articolo 21

Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui

all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i

lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del

codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici

operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle

disposizioni di cui al titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente

le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro

nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e

con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41,

fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul

lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui

all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Filippo Macaluso - Corso di formazione per RSPP Modulo A1 29

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Art 3: Campo di applicazione

comma 13-bis.

Semplificazioni della documentazione, a cura del ML sentito il parere della

Commissione consultiva, fermo restando gli obblighi di cui agli articolo 36 e

37, che dimostri l’avvenuta formazione per i lavoratori che permangono in

azienda per un periodo non superiore a 50 giornate lavorative nell’anno solare

di riferimento

comma 13-ter.

Semplificazioni della documentazione, a cura del ML sentito il parere della

Commissione consultiva, sono definite misure di semplificazione degli

adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e

sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a

lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole

dimensioni

Filippo Macaluso - Corso di formazione per RSPP Modulo A1 30

D.Lgs 81/08 - Art. 3 - Campo di applicazione

Viene sostituito il comma 12-bis

Vengono aggiunti il 13-bis, 13-ter

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Art 26 – Obblighi - contratti d’appalto o d’opera o di

somministrazione

Comma3. Il datore di lavoro committente . . . elaborando un unico documento di

valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non

è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando,

limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie

professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività

del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei

lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione,

esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione

all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza

diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e

coordinamento. ………….

Filippo Macaluso - Corso di formazione per RSPP Modulo A1 31

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Art 26 – Obblighi - contratti d’appalto o d’opera o di

somministrazione

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di

cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle

mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui

durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non

comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai

sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel

supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile

1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14

settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni

o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi

particolari di cui all’allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente

comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e

forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie

all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento

all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.

Filippo Macaluso - Corso di formazione per RSPP Modulo A1 32

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Art 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei

lavoratori autonomi

Comma 1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui

all’articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi

compresi i settori della sanificazione del tessile e dello

strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un

sistema di qualificazione delle imprese e dei

lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e

sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza,

competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi

formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all’articolo 21, comma

2, nonché sull’applicazione di determinati standard contrattuali e

organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli

appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo

VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e

successive modificazioni.

Filippo Macaluso - Corso di formazione per RSPP Modulo A1 33

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Art 29 - Modalità di effettuazione valutazione dei rischi

6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da

adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva

permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede

di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di

attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla

base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici

infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di

settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo

periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi

obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di

attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver

effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e

al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le

procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente

articolo. 6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui

al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano

applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.

Filippo Macaluso - Corso di formazione per RSPP Modulo A1 34

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Art 31- Servizio di prevenzione e protezione

Comma 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza

il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno

della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni

costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi

paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

Filippo Macaluso - Corso di formazione per RSPP Modulo A1 35

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Art 32 - Capacità e requisiti professionali degli ASPP e

RSPP interni ed esterni

5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal

presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si

sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e

per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto

credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione

e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di

riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è

documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva

permanente di cui all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari

provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi

dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1,

lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta

formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Filippo Macaluso - Corso di formazione per RSPP Modulo A1 36

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Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro

rappresentanti

14-bis. 14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti

dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei

percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione

e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di

riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è

documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva

permanente di cui all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari

provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi

dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere

a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla

salute e sicurezza sul lavoro.

Filippo Macaluso - Corso di formazione per RSPP Modulo A1 37

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Articolo 67 - Notifiche all’organo di vigilanza

competente per territorio

1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a

lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli

esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed

essere notificati all’organo di vigilanza competente per territorio.

(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il datore di lavoro

e dirigente)

1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire

a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di

ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti

nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati

all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi

informativi:

a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di

esecuzione delle stesse;

b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

Filippo Macaluso - Corso di formazione per RSPP Modulo A1 38

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Articolo 67 - Notifiche all’organo di vigilanza

competente per territorio

2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella

valutazione e relativi: a) alla descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle

principali modalità di esecuzione delle stesse; b) alla descrizione delle

caratteristiche dei locali e degli impianti. Entro trenta giorni dalla data di

notifica,l’organo di vigilanzaterritorialmente competente può chiedere

ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.

(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il datore di lavoro e

dirigente)

2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1

nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate

allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal

regolamento di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di

comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli

uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo Filippo Macaluso - Corso di formazione per RSPP Modulo A1 39

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Articolo 67 - Notifiche all’organo di vigilanza

competente per territorio

3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove è

prevista la presenza di più di tre lavoratori.

3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1

provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza

competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità

indicate dal comma 2.

4. La notifica di cui al presente articolo è valida ai fini delle eliminazioni e

delle semplificazioni di cui all’articolo 53, comma 5.

4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro

ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano

applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

Filippo Macaluso - Corso di formazione per RSPP Modulo A1 40

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Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le

attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche

periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di

efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo

allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che

vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio

dell’attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di

quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a

propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le

modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su

libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con

legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi

provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione

delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o

privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al

presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione

dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono

effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste

a carico del datore di lavoro.

Filippo Macaluso - Corso di formazione per RSPP Modulo A1 41

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Cantieri - Articolo 88 - Campo di applicazione

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua,

condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di

ingegneria civile di cui all’allegato X;

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua,

condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata

presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla

realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non

espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI;

Filippo Macaluso - Corso di formazione per RSPP Modulo A1 42

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Cantieri - Articolo 88 - Campo di applicazione

g-ter) alle attività di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 che

non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X;

2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli

musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle

relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la

Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro,

che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.

Filippo Macaluso - Corso di formazione per RSPP Modulo A1 43

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Articolo 104 - Modalità attuative di particolari

obblighi

Filippo Macaluso - Corso di formazione per RSPP Modulo A1 44

Art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o

mobili) 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la

commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul

lavoro, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo

Stato,le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

sono individuati modelli semplificati per la redazione

del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89,

comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del

fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1,

lettera b), fermi restando i relativi obblighi.

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45

La valutazione dei rischi (art.28) le variazioni

D.Lgs. 81

Obbligo non delegabile dal datore di

lavoro che ha la responsabilità sia per

l’effettuazione del “processo di

valutazione” sia per la “elaborazione del

documento”.

“La valutazione deve riguardare tutti

i rischi per la sicurezza e la salute dei

lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti

gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari,

tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-

correlato (secondo i contenuti dell’accordo

europeo dell’8 ottobre 2004) e quelli riguardanti

le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché

quelli connessi alle differenze di genere, all’età,

alla provenienza da altri Paesi”.

D.Lgs.106

La valutazione del rischio stress

lavoro correlato sarà effettuata sulla

base delle Linee guida della

Commissione consultiva: data ultima

il 1°agosto 2010.

Il datore di lavoro deve considerare

anche i rischi connessi “alla specifica

tipologia contrattuale” .

Punti salienti introdotti D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009

Filippo Macaluso - Corso di formazione per RSPP Modulo A1

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46

La valutazione dei rischi (art.28) le variazioni

D.Lgs. 81

Il Dvr deve avere data certa…

Devono essere individuate le

procedure per l’attuazione delle

misure di prevenzione

Individuati i ruoli che

nell’organizzazione aziendale ne

sono responsabili

Indicati i nominativi di Rspp, Mc e

Rls/Rlst

Individuate le mansioni che

espongono a rischi specifici che

richiedono capacità professionale,

esperienza formazione e

addestramento.

D.Lgs.106

…“. data certa o attestata da DL,

Rspp, Rls, MC”.

Il documento può essere

archiviato anche per via

informatica (procedura art. 53).

Utilizzo criteri di semplicità,

brevità e comprensibilità

garantendo completezza e idoneità

dello strumento operativo di

pianificazione degli interventi

aziendali e di prevenzione

Le innovazioni introdotte dal D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009

Filippo Macaluso - Corso di formazione per RSPP Modulo A1

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47

Gli obblighi di formazione e informazione

Rafforzati gli obblighi formativi

“Misure generali di tutela “, Art. 15 comma 1 lettera o) di “informazione e

formazione adeguate per dirigenti e preposti”

Obbligo formativo nei confronti dei preposti (Art.37 comma 7 – Art.18

comma 1 lettera l) e dirigenti (introdotto dal D.Lgs.106)

La formazione dei lavoratori sarà definita mediante Accordo conferenza

Stato Regioni sentite le parti sociali

Aumenta la formazione per i datori di lavoro che assumono la

responsabilità di Rspp ( da 16 a 48)

Formazione lavoratori autonomi e dip. aziende familiari

Aggiornamento per Rls e 64 ore di formazione per Rlst

Il datore di lavoro che svolge i compiti di primo soccorso e prevenzione

incendi deve fare i corsi di cui artt. 45 e 46 (introdotto dal D.Lgs.106).

Le innovazioni introdotte dal D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009

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48

Gli obblighi connessi agli appalti (art.26)

Il Committente ha l’obbligo di:

redigere il Documento unico di

valutazione dei rischi per le

interferenze o provvede ad

incaricato nei casi previsti dalla

L.98/13 .

Le innovazioni introdotte dal D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009

Filippo Macaluso - Corso di formazione per RSPP Modulo A1

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49

Le misure di sostegno (art.11)

Prevedono ogni anno lo stanziamento di fondi per il

a) finanziamento dell’Inail, previo trasferimento delle risorse da parte del

Ministero del Lavoro, di progetti di investimento in materia di salute e

sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese

b) finanziamento, da parte dell’Inail e delle Regioni di progetti formativi

specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi

quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b)

c) finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione delle attività degli

istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata

all'inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni

dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e

formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari

alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle

tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie

didattiche

Istituito il Fondo di sostegno a Pmi, Rlst e pariteticità

finanziato con quote delle aziende.

Le innovazioni introdotte dal D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009

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50

Il modello di organizzazione e di gestione idoneo (art.30)

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia

esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,

delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di

cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed

efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per

l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-

strutturali di legge

b) alle attività di valutazione dei rischi

e di predisposizione delle misure di

prevenzione e protezione

c) alle attività di natura organizzativa,

quali emergenze, primo soccorso,

gestione degli appalti, riunioni

periodiche di sicurezza, consultazioni

dei rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza

d) alle attività di sorveglianza sanitaria

e) alle attività di informazione e

formazione dei lavoratori

f) alle attività di vigilanza con

riferimento al rispetto delle procedure e

delle istruzioni di lavoro in sicurezza da

parte dei lavoratori

g) alla acquisizione di documentazioni e

certificazioni obbligatorie di legge

h) alle periodiche verifiche

dell'applicazione e dell'efficacia delle

procedure adottate.

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51

Delitto c.p. Sanzioni

interdittive

Nel caso di

condanna per il

delitto

Sanzioni

Pecuniarie

Art. 589 – omicidio

colposo con violazione

art. 55, comma 2 D.lgs.

81/08

Da tre mesi ad un

anno

Da 500 a 1000

quote

Art. 589 – omicidio

colposo con violazione

norme

prevenzionistiche

Da tre mesi ad un

anno Da 250 a 500 quote

Art. 590 – lesioni

colpose con violazione

norme

prevenzionistiche

Sino a sei mesi Sino a 240 quote

Sanzioni pecuniarie e interdittive

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52

Fonti di informazione legislative: ISPESL

1

2

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53

Il sistema di sorveglianza degli infortuni mortali

Dati e statistiche La situazione del mondo del lavoro nei dati Inail

- Rapporto Annuale

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54

Disciplina sanzionatoria

Il D.Lgs. 758/94:

ribadisce il carattere prevalentemente

penale del sistema sanzionatorio

ne definisce le procedure regolamentando

l’istituto della prescrizione, sottolineando le

finalità prevenzionali.

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55

La vigilanza sull’applicazione delle norme

La normativa che attribuisce i compiti di

vigilanza:

L. 833/78 (artt. 14, 20 e 22)

L. 517/93 (art.7)

D.Lgs. 81/2008 (artt. 13 e 14)

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Consigli e cose da ricordare

Consiglio 1 Su tante cose da fare

diamo la priorità alle violazioni maggiormente sanzionate;

Consiglio 2 Avere la disponibilità di

una Banca dati aggiornata

Ricordare Che la tutela della salute e

della sicurezza è un diritto dell’individuo / lavoratore ed un interesse della collettività;

Che la tutela della salute è un obiettivo della comunità europea

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