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! Possesso di fauna protetta, autoctona e CITES, in difformità dalle leggi vigenti Normalmente contestati i seguenti reati: 1-L. n. 157/92, art. 30, comma I, b) :Cattura o detenzione di fauna protetta. Pena Prevista: arresto da 2 a 8 mesi + multa da 774 a 2065 euro. 2- art. 468 codice penale: Contraffazione di anello FOI. Dispositivo dell’art. 468 Codice penale. Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio , ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da centotre euro a milletrenta- due euro. Dunque, sia contraffacendo l’anello che semplicemente facendo uso di anello contraffat- to.. L’anello FOI, riconosciuto dallo Stato italiano, è considerato sigillo dello Stato. 3-art. 648 codice penale: Acquisto consapevole di oggetti di reato. Dispositivo dell’art. 648 Codice penale. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto , acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimi- latrecentoventinove euro 4-art. 712 codice penale: Incauto acquisto (ricettazione). Dispositivo dell’art. 712 cp Chiun- que, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a dieci euro. 5-art. 515 codice penale: Frode in commercio. Dispositivo dell’art. 515 Codice penale. Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita , è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemilasessantacinque euro. 6-art. 81 codice penale: Il moltiplicatore della pena. Dispositivo dell’art. 81 Codice penale. È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. A chi viene colto in flagranza, mentre vende un esemplare di avifauna protetta, autoc- tona o CITES, con anello manomesso possono essere contestati i primi 5 reati: ha fatto l’en plein! Come premio, viene contestato anche l’art. 81: la pena è quella della violazione più grave aumentata al triplo. Nel caso più semplice: se la violazione più grave è la vendita di un cardellino con anello manomesso (reati n. 1, 2, 5), minimo 1 anno di prigione + sanzione pecuniaria: con l’art. 81, gli anni di galera diventano 3 (tre). ABBIAMO CAPITO BENE ?

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!Possesso di fauna protetta, autoctona e CITES, in difformità dalle leggi vigentiNormalmente contestati i seguenti reati:

1-L. n. 157/92, art. 30, comma I, b) :Cattura o detenzione di fauna protetta. Pena Prevista: arresto da 2 a 8 mesi + multa da 774 a 2065 euro.2- art. 468 codice penale: Contraffazione di anello FOI. Dispositivo dell’art. 468 Codice penale. Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio , ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da centotre euro a milletrenta-due euro.Dunque, sia contraffacendo l’anello che semplicemente facendo uso di anello contraffat-to.. L’anello FOI, riconosciuto dallo Stato italiano, è considerato sigillo dello Stato.

3-art. 648 codice penale: Acquisto consapevole di oggetti di reato. Dispositivo dell’art. 648 Codice penale. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto , acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimi-latrecentoventinove euro

4-art. 712 codice penale: Incauto acquisto (ricettazione). Dispositivo dell’art. 712 cp Chiun-que, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a dieci euro. 5-art. 515 codice penale: Frode in commercio. Dispositivo dell’art. 515 Codice penale. Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita , è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemilasessantacinque euro.

6-art. 81 codice penale: Il moltiplicatore della pena. Dispositivo dell’art. 81 Codice penale. È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

A chi viene colto in flagranza, mentre vende un esemplare di avifauna protetta, autoc-tona o CITES, con anello manomesso possono essere contestati i primi 5 reati: ha fatto l’en plein!Come premio, viene contestato anche l’art. 81: la pena è quella della violazione più grave aumentata al triplo. Nel caso più semplice: se la violazione più grave è la vendita di un cardellino con anello manomesso (reati n. 1, 2, 5), minimo 1 anno di prigione + sanzione pecuniaria: con l’art. 81, gli anni di galera diventano 3 (tre).

ABBIAMO CAPITO BENE ?

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S O C I E T Á O R N I T O L O G I C A R E G G I A N A

2018ALLEVATORI

SPORTIVI:RISORSA NON

MINACCIA

allevare PER proteggere - Breeding to protect

Appendice 2

3

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2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES

Appendice 2 -Le mutazioni: gli esemplari mutati non sono

certamente di cattura…..

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SommarioGli allevatori sportivi utilizzano comunemente i termini: “ancestrale selvatico” ed “ancestrale do-

mestico”, con riferimento rispettivamente, ad esemplari viventi liberi in natura (“selvatici”) e ad

esemplari nati ed allevati in cattività (“domestici”). L’ancestrale domestico ha un patrimonio ge-

netico “simile” ma non uguale a quello selvatico della stessa specie. Gli esemplari derivati

dalle due linee sono differenti, a volte molto, nell’aspetto esteriore.

La diversità genetica è ricercata dagli allevatori sportivi, poiché dà origine a linee di esemplari

dalle caratteristiche esteriori molto apprezzate (“mutazioni”). Le mutazioni sono inesistenti o raris-

sime e senza futuro in natura (predazione, rifiuto da parte dei cospecifici). Per questo, non esistono

“popolazioni distinte e stabili” caratterizzate da tali mutazioni: sono una prerogativa dell’alleva-

mento in ambiente controllato.

Le mutazioni sono riconosciute dall’organizzazione mondiale degli allevatori (C.O.M), dopo un

percorso di verifica piuttosto lungo, anche per sincerarsi che siano allevate da un numero suffi-

ciente di allevatori tale da giustificare una competizione sportiva a livello mondiale (“facilmente e

comunemente allevate”). Attualmente, le mutazioni che riguardano specie protette sono 202.

Gli allevatori sportivi , oggi, ricercano ed utilizzano quasi esclusivamente ancestrali domestici por-

tatori di precise mutazioni fenotipiche e genotipiche, e non ancestrali selvatici.

L’origine domestica, oltrechè dalle caratteristiche fenotipiche e genotipiche non presenti in natu-

ra, può essere garantita dal marcaggio a norma CITES.

Summary

Sport breeders use the terms: “ancestral wild” and “domestic ancestral”, with reference respec-

tively to wild specimens (“wild”) and to specimens born and bred in captivity (“domestic”). The

ancestral home birds have a genetic patrimony “similar” but not equal to the wild ones of the

same species. The specimens derived from the two lines are different, sometimes very different ,

in their appearance.

Genetic diversity is sought by sport breeders, since it gives rise to lines of specimens with very ap-

preciated exterior features (“mutations”). The mutations are non-existent or very rare and without

a future in the wild (predation, rejection by the cospecifics). For this reason, there are no “distinct

and stable populations” characterized by such mutations: they are a particularity of breeding in a

controlled environment.

The mutations are recognized by the worldwide Confederation (COM), after a rather long process

of qualification, also to ensure that they are breeding by a sufficient number of breeders to justify

a worldwide sport competition. Currently, those concerning protected species are 202.

Today, sport breeders seek and use almost exclusively ancestral domestic birds carrier of precise

phenotypic and genotypic mutations, and not ancestral wild.

The domestic origin, besides the phenotypic and genotypic characteristics not present in the wild,

can be guaranteed by the CITES marking.

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2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES

Il termine “ancestrale” utilizzato in questa Appendice, secondo il gergo degli allevatori, ha il si-

gnificato esteso anche alla forma selvatica non estinta: ancestrale “domestico” e “selvatico”.

Il tema posto è il seguente:

1)-La Convenzione di Washington si propone di regolamentare il commercio internazionale del-

le specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, al fine di tutelarne l’esistenza.

2)-La Convenzione fornisce una serie di indirizzi normativi che vengono resi applicabili attraver-

so un complesso di Direttive e Regolamenti che prendono il nome di CITES.

3)-Uno degli obiettivi fondamentali di CITES è colpire il commercio illegale (che parte dalla cat-

tura in habitat naturale), favorendo, contemporaneamente, il commercio legale e sostenibile, in

quanto non arreca danno alla consistenza della specie in natura.

4)-La riproduzione in ambiente controllato (cattività o domestico) è motivo di esenzione dai

molti divieti (Reg. CE n. 338/97); in quanto garantisce che non c’è prelievo dalla natura. Questa

assicurazione è accresciuta nel caso in cui i singoli esemplari siano marcati secondo le norme

predisposte.

Ciò ricordato, e seguendo rigorosamente questi principi ed obiettivi, viene posto all’attenzione

degli organismi scientifici e tecnici preposti il tema degli esemplari mutati.

Il fenomeno della mutazione, con particolare riferimento all’ambito ornitologico ma senza voler

limitare l’argomento, caratterizza in modo evidente un’area sempre più consistente delle popo-

lazioni allevate in ambiente protetto di esemplari di specie selvatiche minacciate in Natura.

Ci pare che questo fenomeno sia caratterizzato da:

1)-Causa dell’origine della mutazione genetica, si può dire sia un evento particolarmente im-

probabile da ritrovare nelle popolazioni viventi liberamente in Natura, ma spesso apprezzato,

ricercato e stabilizzato in ambiente controllato;

2)-A causa del risultato della mutazione sull’aspetto esterno dell’esemplare, esso risulta, in Na-

tura, difficilmente destinato a lunga vita (predazione più probabile) e scarsamente appetito sul

piano della riproduzione. Ne consegue che non risulta esistano “popolazioni distinte e stabili in

natura” di esemplari mutati. (Reg. UE n. 101/2012, per gli ibridi vegetali)

3)-Causa il particolare interesse degli appassionati allevatori per le mutazioni, si è sviluppata

fortemente, ed è tuttora in costante crescita, la diffusione in tutta Europa, e nel mondo, di esem-

plari mutati delle varie specie. La ricerca è volta non solo alla crescita numerica delle mutazioni

già note ma anche alla ricerca di sviluppo di tutte le nuove mutazioni possibili, a partire da

“ancestrali domestici”. COM riconosce formalmente, oggi, ben 202 mutazioni ! Questo, nel lin-

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guaggio e nei principi dell’organizzazione mondiale degli allevatori sportivi, significa che per

202 mutazioni si è concluso il percorso che consente di contare su ancestrali mutati stabilizzati

(necessari per definire uno standard) e che tali ancestrali sono sufficientemente diffusi fra gli

allevatori in modo da garantire una partecipazione qualificata e numericamente sufficiente a

giustificare una competizione sportiva ( “comunemente e facilmente allevati” )

4)-Per motivi genetici, l’utilizzo di “ancestrali selvatici” nella produzione di esemplari mutati,

anche al fine di stabilizzarli come popolazioni distinte, non è consigliata né praticata. Dunque,

questo sviluppo della passione verso i mutati rappresenta di per sé una efficace arma di “de-

pressione” verso gli ancestrali da prelevarsi in natura.

5)-Gli esemplari mutati sono facilmente e certamente distinguibili nella stragrande maggio-

ranza dei casi dagli ancestrali, avendo caratteristiche morfologiche ben riconoscibili: quindi è

facile il controllo anche semplicemente visivo.

6)-E’ quindi estremamente improbabile che gli esemplari mutati possano provenire da cattura

in habitat naturale, in cui non esistono come popolazioni stabili e distinte, ma è praticamente

certa la loro provenienza da allevamento in ambiente protetto. La loro detenzione, allevamen-

to, spostamento, commercio non mette a rischio la specie in natura.

Le mutazioni sono di vari tipi.

Le mutazioni genetiche comportano l’alterazione di un gene cioè del D. N. A. (acido desossiri-

bonucleico) e della corrispondente proteina.

Di conseguenza appaiono soggetti mutati, cioè con un carattere anomalo. Le mutazioni, in

grandissima maggioranza sono negative almeno per la vita selvatica. Non a caso la forma sel-

vatica è considerata la migliore e più funzionale agli esemplari che vivono in Natura.

Le mutazioni possono apparire sia in natura che allo stato domestico. Certe mutazioni possono

sembrare, al gusto umano, esteticamente apprezzabili e allo stato domestico possono essere

conservate senza problemi. Per contro le mutazioni allo stato libero, sono accettabili o perfino

utili solo in casi del tutto eccezionali. Bisognerebbe pensare ad una mutazione positiva, più

unica che rara, o ad un cambiamento dell’ambiente, nel qual caso si tratterebbe di evoluzione

innescata per l’intera specie, non di singoli individui.

Gli esemplari mutati, in natura, ben raramente sopravvivono ed ancor più raramente si ripro-

ducono. I mutati, perdendo caratteristiche funzionali o comunque utili per la vita in Natura,

sono in difficoltà e vengono ben presto predati, specialmente se c’è perdita di mimetismo. Un

canarino giallo in gabbia vive benissimo, ma in natura verrebbe predato in brevissimo tempo.

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2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES

Ricordiamo che i canarini selvatici sono verdi e quindi mimetici.

Non andrebbe meglio anche ad esemplari di specie predatrici, che facilmente morirebbero di

fame, essendo più facili da individuare dalle loro prede.

Non solo, ma gli esemplari mutati, spesso sono discriminati dai conspecifici, che non li ricono-

scono come tali o quantomeno non adatti. Molto frequentemente vengono aggrediti e scac-

ciati. Fra i pochissimi che sopravvivono ben pochi trovano un compagno e si riproducono e nei

pochissimi casi, solo se affetti da mutazioni poco invalidanti. Difficilissimo, quindi, trovare in

9 Dal Reg. UE n. 101/2012

(8) Al fine di distinguere tra esemplari selvatici ed esemplari propagati artificialmente di Tillandsia xerographica, tale

specie, già inclusa nell’allegato B, deve essere corredata di un’annotazione che specifichi che il commercio di esemplari

propagati artificialmente è consentito solo nei casi in cui detti esemplari presentano determinate caratteristiche mor-

fologiche ben riconoscibili (catafilli)

I caratteri delle mutazioni stabilizzate nell’avifauna sono ben riconoscibili (v. foto).

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natura gruppi di esemplari mutati.

Non escludiamo che, quando si tratta di uccelli, la discriminazione possa avvenire già nel nido.

Ne abbiamo esempi in cattività: i mutati phaeo, allo stato domestico, non vengono alimentati

nei nidi misti, dalla maggior parte delle femmine. Questa discriminazione tuttavia è rarissima

allo stato domestico; infatti non sono a conoscenza di altri esempi.

Le probabilità di avere un esemplare mutato di cattura, sono quindi infinitesimali, del tutto tra-

scurabili; inoltre anche se ci fosse uno straordinario caso del genere, non sarebbe un depau-

peramento della specie selvatica, poiché il soggetto in questione allo stato libero, sarebbe un

“morto che cammina” o “un morto che vola” trattandosi di un uccello, oppure escluso dalla ri-

produzione.

Appare quindi perfino ovvio che esemplari mutati allo stato domestico non debbano avere le

stesse tutele da riservare, invece agli esemplari con caratteri ancestrali viventi liberi in Natura;

sono certamente un prodotto di allevamento e non utilizzabili per essere immessi in natura.

Gli allevatori, quando accade la fortuna, che allo stato libero sarebbe una disgrazia, di avere la

nascita di un soggetto mutato in allevamento, di regola lo valorizzano e lo fanno riprodurre. Del

resto la maggior parte delle mutazioni allo stato domestico non arrecano danno o danno mode-

sto. Inoltre alcune mutazioni sono esteticamente molto suggestive: adatte per essere uccelli da

compagnia, in luogo di quelli di cattura.

Dopo alcuni anni (è un percorso non brevissimo) di riproduzioni opportunamente progettate si

ottengono ceppi di esemplari mutati.

Le prime selezioni sono tese ad accertare la migliore espressione della mutazione ed il suo com-

portamento genetico. Spesso si hanno casi molto interessanti anche dal punto di vista scienti-

fico, per varie particolarità.

Vi possono essere mutazioni di vario tipo: recessive, dominanti, a dominanza parziale, sia auto-

somiche che sesso legate, ad espressività variabile ecc...

A volte si usa il termine “fissare la mutazione”, in realtà è termine non corretto, poiché le muta-

zioni genetiche sono già permanenti, a differenza della variazioni indotte dall’ambiente, ivi com-

prese quelle epigenetiche. Si tratta, semmai di avere un numero di individui mutati, sufficienti a

preservare e ad inquadrare la mutazione dando le linee selettive corrette. Per questo occorrono

alcuni anni.

Una sorpresa è data dal fatto che da due mutati possono nascere anche dei soggetti apparen-

temente di tipologia selvatica, anche se domestici a tutti gli effetti. Ma è uno di quei casi in cui

l’apparenza inganna: si tratta pur sempre di esemplari domestici, in abito simile a quello dei

selvatici della stessa specie, e come domestici vanno trattati: il loro patrimonio genetico è diver-

so da quello degli esemplari della stessa specie viventi in Natura. Si tratta di eventi casuali e del

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tutto imprevedibili e rari.

Anche in questo raro ma teoricamente possibile caso, può essere d’aiuto il marcaggio con anel-

lo inamovibile, secondo art. 66 del Reg. CE n. 865/2006. Insomma per non creare problemi inu-

tili per quanto riguarda la difesa dell’ambiente, appare confermato che si debba, negli uccelli,

attribuire valore legale pieno all’anello inamovibile, prova sufficiente a determinare la condi-

zione di allevato allo stato domestico e quindi non rientrante nei vincoli previsti per le specie

protette. A questo proposito è utile una riflessione. Se si parla di “specie protetta” ci si riferisce

alla protezione dovuta alla specie allo stato libero da non estendere a quella parte della specie

che vive e si riproduce allo stato domestico. Protetta non è la specie ma l’esemplare selvatico,

vale a dire quello presente in Natura in comunità numerose e stabili.

I mutati non fanno parte di questa realtà e neppure eventuali loro discendenti che “assomiglia-

no” (fenotipo) ai selvatici. Il “genotipo”, cioè il patrimonio genetico è sostanzialmente diverso.

Gli esemplari allevati in cattività, anche se simili nell’aspetto a quelli della stessa specie ma

viventi liberi in Natura, sono genotipicamente diversi, quindi- come riconoscono le normative

CITES- non sono soggetti a limitazioni a protezione della specie.

Anche se, come spiegato precedentemente, una presenza abbondante di esemplari nati ed

allevati in cattività genera un aiuto concreto alla protezione di quelli presenti in natura ( rende

meno lucrosi cattura e commercio illegale). Ragione per cui appare del tutto ragionevole evita-

re inutili restrizioni all’allevamento in cattività.

Fatte queste considerazioni, gli allevatori sportivi ritengono che sia possibile adottare norma-

tive meno burocratizzate, in ambito CITES, riguardo gli esemplari mutati di specie protette, in

particolare quando tali esemplari siano marcati come da normative ufficiali (Reg. CE n. 865/06,

art.66, comma 2).

La semplificazione burocratica gestionale degli esemplari mutati:

- riduce nettamente l’onere amministrativo per gli allevatori ed i detentori;

- conseguentemente stimola l’allevamento in quantità di tali esemplari, presso gli allevatori

sportivi, riducendone i costi;

- consente la detenzione- come animali da compagnia- presso le famiglie, il che aumenta la

domanda di tali esemplari, a scapito degli ancestrali selvatici, provenienti da cattura;

- riduce la complessità ed onerosità dei controllori, che potranno evitare di dedicare attenzione

ad una quantità crescente di esemplari.

La semplificazione burocratica verso gli esemplari mutati può agevolare la riduzione della do-

manda degli esemplari ancestrali e quindi ridurre il rischio di prelievo abusivo ed incontrollato

dalla natura.

Segnaliamo il caso Psephotus dissimilis: specie protetta ma in All. X (reg CE n. 865/06). La sua

detenzione prevede quindi procedure ampiamente semplificate (no registro, solo marcaggio)

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che ne consente una facile diffusione anche alle famiglie (è molto appariscente). Per questo mo-

tivo è oggetto di un interesse crescente poiché non risultano ancora mutazioni: pertanto in tutta

Europa risulta attivissima la ricerca delle prime mutazioni, con moltissime coppie in riproduzione.

La ricerca delle mutazioni (obiettivo degli allevatori sportivi) e procedure semplificate di deten-

zione e scambio (strumenti CITES) consentono un forte aumento del numero di esemplari de-

tenuti e commercializzati legalmente: diminuiscono i rischi di cattura degli ancestrali in natura

(prezzi cedenti) e di scomparsa della specie.

Considerato quanto esposto, la conclusione è che le mutazioni di avifauna ornamentale

(pet birds), ricercate e prodotte in cattività mediante selezioni nel corso di più generazioni,

non hanno riscontri in Natura se non , forse, occasionali e, comunque, non in popolazioni

distinte e stabili. Le nostre organizzazioni di categoria consigliano l’adozione per i mutati

della stessa procedure semplificata adottata per gli esemplari posti in All. X, sia che appar-

tengano all’All. A che B. 10

10 Ricordare anche questa nota:

c) “discendente della seconda generazione (F2)» e «discendente della generazione successiva (F3, F4, ecc.)»,

esemplari prodotti in ambiente controllato i cui genitori sono stati a loro volta prodotti in ambiente controlla-

to”.(Reg. UE n. 1808/01, art. 1 parag. c).

Con i mutati riconosciuti da COM siamo sicuramente in presenza di genitori prodotti in ambiente control-

lato, cioè “ancestrali domestici” e di F4 ed oltre.

Psephotus dissimilis mutati

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All. 1 - Le mutazioni riconosciute dalla Confederazione Ornitologica Mondiale COM

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Forpus coelestis mutati

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2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES2018-AVIFAUNA PROTETTA, AUTOCTONA E CITES

Appendice 3

cyanoramphus novaezelandiae mutation

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Modulistica per specie di Allegato AModulistica per specie di Allegato b

Modulistica per specie autoctoneE’ operazione quasi impossibile riassumere la modulistica prevista dalle province italiane per la detenzione ed al-levamento di fauna autoctona. Si consigliano gli allevatori di rivolgersi direttamente alle province di competenza.

http://www.carabinieri.it/arma/oggi/reparti/organizzazione-per-la-tutela-forestale-ambientale/cutfa/comando-carabinieri-per-la-tute-la-biodiversita%27-e-parchi/cites/modulistica