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PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS Anno VIII – n. 156 Care lettrici e cari lettori, in relazione al complesso processo di riforma dello Stato, avviato già con la legge 59/97, con la legge 127/97, con il d.lgs.112/98, con la legge 133/99 e il d.lgs. 56/00, e concluso con le leggi costituzionali n. 1/99, n. 2/99 e n. 3/01 e, a seguire, la legge 138/03, l’ISTISSS si è impegnato fin dal 2007 a seguire con tempestività la legislazione statale e regionale, e i conseguenti atti amministrativi, nelle materie indicate dall’art. 117 della Costituzione. Infatti, nel corso di oltre quaranta anni le Regioni in particolare hanno sviluppato una lunga attività legislativa, programmatoria e di alta amministrazione (con specifici atti di indirizzo) che le ha portato ad esprimere una propria “cultura” di governo che senz’altro costituisce un patrimonio storicamente acquisito,da tenere nella dovuta considerazione, anche nella prospettiva del federalismo e del rafforzamento delle autonomie locali, secondo il principio di sussidiarietà verticale sancito dall’Unione Europea. Tenendo conto delle crescenti funzioni che le Regioni vanno più assumendo nel quadro delle politiche sociali e di welfare, gli atti delle Regioni, espressi, come è noto negli atti di legislazione, di programmazione, di controllo e di indirizzo, rappresentano il risultato di notevoli elaborazioni concettuali e dottrinali, che portano a definire un quadro che si caratterizza come un processo in continua evoluzione, e che sottolinea la diversità e la peculiarità delle singole Regioni, pur nell’osservanza di una unità di fondo che è riferibile alla garanzia data dalla Costituzione della Repubblica con i suoi principi e le sue idealità. Pertanto PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS sono illustrati e commentati (per gli atti più importanti e significativi) la legislazione e gli atti amministrativi statali e della legislazione e degli atti amministrativi delle Regioni, articolati per aree tematiche riferite sia alla articolazione funzionale che si collega alle materie indicate nel dlgs.112/98, sia a più specifici approfondimenti di campi più “mirati” in rapporto alle realizzazione delle politiche sociali e di welfare. La fonte primaria per la redazione del “Panorama legislativo di politiche sociali” è data sia dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per lo Stato, sia dai Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni per ciò che 1

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PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS

Anno VIII n. 156

Care lettrici e cari lettori,

in relazione al complesso processo di riforma dello Stato, avviato gi con la legge 59/97, con la legge 127/97, con il d.lgs.112/98, con la legge 133/99 e il d.lgs. 56/00, e concluso con le leggi costituzionali n. 1/99, n. 2/99 e n. 3/01 e, a seguire, la legge 138/03, lISTISSS si impegnato fin dal 2007 a seguire con tempestivit la legislazione statale e regionale, e i conseguenti atti amministrativi, nelle materie indicate dallart. 117 della Costituzione.

Infatti, nel corso di oltre quaranta anni le Regioni in particolare hanno sviluppato una

lunga attivit legislativa, programmatoria e di alta amministrazione (con specifici atti di

indirizzo) che le ha portato ad esprimere una propria cultura di governo che senzaltro

costituisce un patrimonio storicamente acquisito,da tenere nella dovuta considerazione, anche nella prospettiva del federalismo e del rafforzamento delle autonomie locali, secondo il principio di sussidiariet verticale sancito dallUnione Europea.

Tenendo conto delle crescenti funzioni che le Regioni vanno pi assumendo nel quadro delle politiche sociali e di welfare, gli atti delle Regioni, espressi, come noto negli atti di legislazione, di programmazione, di controllo e di indirizzo, rappresentano il risultato di notevoli elaborazioni concettuali e dottrinali, che portano a definire un quadro che si

caratterizza come un processo in continua evoluzione, e che sottolinea la diversit e la

peculiarit delle singole Regioni, pur nellosservanza di una unit di fondo che riferibile alla garanzia data dalla Costituzione della Repubblica con i suoi principi e le sue idealit.

Pertanto PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS sono illustrati e commentati (per gli atti pi importanti e significativi) la legislazione e gli atti amministrativi statali e della legislazione e degli atti amministrativi delle Regioni, articolati per aree tematiche riferite sia alla articolazione funzionale che si collega alle materie indicate nel dlgs.112/98, sia a pi specifici approfondimenti di campi pi mirati in rapporto alle realizzazione delle politiche sociali e di welfare.

La fonte primaria per la redazione del Panorama legislativo di politiche sociali data sia dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per lo Stato, sia dai Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni per ci che concerne le leggi regionali, gli atti di programmazione, gli atti di indirizzo e di amministrazione.

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PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS E REDATTO, ILLUSTRATO E COMMENTATO DA LUIGI COLOMBINI*

*Gi docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali Universit statale Romatre

Per comunicazioni, chiarimenti, osservazioni, suggerimenti: [email protected]

PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 15 APRILE 2014 arretrati compresi

ASSISTENZA PENITENZIARIA

DECRETO-LEGGE 31 marzo 2014 , n. 52 .

Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (GUn. 77 del 2.4.14)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che i programmi regionali per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui allarticolo

3 -ter , comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, non possono essere attuati entro il termine, in scadenza, del 1 aprile 2014, di cui al comma 4 del medesimo articolo 3 -ter ;

Ritenuta la straordinaria necessit ed urgenza di prorogare il predetto termine del 1 aprile 2014, di cui allarticolo 3 -ter , comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, al fi ne di consentire alle regioni e province autonome di completare tutte le misure e gli interventi strutturali gi programmati, fi nalizzati ad assicurare lassistenza terapeutico-riabilitativa per il recupero e il reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro

della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche allarticolo 3 -ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9

1. Al comma 4 dellarticolo 3 -ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: 1 aprile 2014 sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2015;

b) dopo il primo periodo inserito il seguente: Il giudice dispone nei confronti dellinfermo di mente lapplicazione di una misura di sicurezza diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura diversa non idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla sua pericolosit sociale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dellarticolo 679 del codice di procedura penale..

2. Al fine di monitorare il rispetto del termine di cui allarticolo 3 -ter , comma 4, del decreto-legge 22 dicembre

2011, n. 211, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modifi cato dal comma 1del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero della salute, al Ministero della giustizia e al comitato paritetico interistituzionale di cui allarticolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 126 del 30 maggio 2008, entro lultimo giorno del semestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture di cui allarticolo 3 -ter , comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, nonch tutte le iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Quando dalla comunicazione della regione risulta che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture e delle iniziative assunte per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari tale da non garantirne il completamento entro il successivo semestre il Governo provvede in via sostitutiva a norma dellarticolo 3 -ter , comma 9, del decretolegge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

3. Agli oneri derivanti dalla proroga prevista dal comma 1, pari a 4,38 milioni di euro per il 2014 ed a 1,46 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 3 -ter , comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. Le relative risorse sono iscritte al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della giustizia per gli anni 2014 e 2015. Il Ministro delleconomia e delle fi nanze autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana e sar presentato alle Camere per la conversione in legge.

IMMIGRATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2014 .

Programmazione transitoria dei fl ussi dingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale ed altre categorie, nel territorio dello Stato, per lanno 2014. (GU n. 83 del 9.4.14)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifi cazioni ed integrazioni, recante il Testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto, in particolare, larticolo 3 del Testo unico sullimmigrazione, il quale dispone che la determinazione

annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la defi nizione dei fl ussi dingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dellimmigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri pu provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nellultimo decreto emanato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifi cazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sullimmigrazione;

Considerato che il Documento programmatico triennale non stato emanato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 71 del 25 marzo 2013, concernente la Programmazione transitoria

dei fl ussi dingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per lanno 2013, che

prevede una quota di 30.000 unit per lingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 297 del 19 dicembre 2013, concernente la Programmazione

transitoria dei fl ussi dingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato

per lanno 2013, che prevede una quota dingresso di 17.850 lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non

stagionale;

Visto lAccordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione allEsposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l11 luglio 2012, ratifi cato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana n. 21 del 25 gennaio 2013;

Rilevato che necessario prevedere una quota di lavoratori non comunitari stagionali da ammettere in Italia

per lanno 2014, al fi ne di rendere disponibili i lavoratori necessari, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo, pu provvedersi, in via di programmazione transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite della quota stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2013, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali;

Rilevato inoltre che tenuto conto dei dati relativi agli ingressi in Italia nellanno 2013 di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale, che evidenziano una marcata differenza tra la quota autorizzata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2013 e la sua effettiva utilizzazione opportuno prevedere una quota di ingresso dei lavoratori stagionali non comunitari, in misura ridotta rispetto alla corrispondente quota complessiva di 30.000 unit autorizzata per lanno 2013;

Considerato che, allo scopo di semplifi care ed ottimizzare procedure e tempi per limpiego da parte dei datori

di lavoro dei lavoratori non comunitari stagionali, opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifi ca quota, allinterno della quota complessiva stabilita per lavoro stagionale;

Ravvisata infi ne la necessit di consentire, a titolo di anticipazione dei fl ussi di ingresso in Italia di lavoratori

non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per lanno 2014, lingresso in Italia nellanno 2014 di cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti allEsposizione Universale di Milano del 2015, come defi niti nellAccordo di Sede sopra citato;

Rilevato che ai fi ni anzidetti pu provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare,

in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessivamente utilizzabile per lanno 2014, risultante dalla corrispondente quota di ingresso per motivi di lavoro non stagionale autorizzata con il decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2013 sopra richiamato;

Decreta:

Art. 1.

1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi dingresso dei lavoratori non comunitari stagionali

per lanno 2014, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria per motivi di lavoro subordinato

stagionale, i cittadini non comunitari residenti allestero entro una quota di 15.000 unit, da ripartire tra le regioni

e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria,

Bosnia-Herzegovina, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Maurit ius , Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.

3. Nellambito della quota di cui al comma 1 riservata una quota di 3.000 unit per i lavoratori non comunitari,

cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

4. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente articolo, tali quote, potranno essere diversamente ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive necessit riscontrate sul mercato del lavoro.

Art. 2.

A titolo di anticipazione della quota di ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale

per lanno 2014, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria e per motivi di lavoro subordinato

non stagionale, 2.000 cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti allEsposizione Universale di Milano

del 2015, come defi niti nellAccordo di Sede citato nelle premesse.

Art. 3.

Le disposizioni attuative relative allapplicazione del presente decreto saranno definite, in unottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dellinterno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero degli affari esteri.

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dallassemblea dei delegati dellEnte nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 21 novembre 2013. (14A02661

Con ministeriale n. 36/0004178/MA004.A007/CONS-L-47 del 20 marzo 2014 stata approvata, di concerto con il Ministero delleconomia e delle fi nanze, la delibera adottata dallassemblea dei delegati dellEnte nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 21 novembre 2013, concernente modifi che ed integrazioni al vigente regolamento per lelezione degli organi collegiali

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 gennaio 2014 .

Fondo di solidariet per il sostegno del reddito, delloccupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane. (Decreto n. 78642). (GU n. 86 del 12.4.14)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto larticolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia dintegrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dellattivit lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

Visto larticolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che modifi ca larticolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto larticolo 7, comma 5, lettera c) , del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, che modifi ca ulteriormente larticolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto larticolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti dalla normativa in materia dintegrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente pi rappresentative a livello nazionale, fondi di solidariet bilaterali con la finalit di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dellattivit lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dellarticolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo;

Visto, in particolare, il comma 42 del citato articolo 3, della medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dallarticolo 7, comma 5, lettera c) , punto 5, del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, nella parte in cui prevede che la disciplina dei fondi di solidariet istituiti ai sensi dellarticolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifi che e integrazioni con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dellEconomia e delle Finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente pi rappresentative a livello nazionale;

Visto, in particolare, il comma 43 del citato articolo 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede che lentrata in vigore dei decreti di cui al menzionato comma 42 determinino labrogazione del decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo;

Visto larticolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto n. 178 del 1 luglio 2005, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dellEconomia e delle Finanze, adottato ai sensi del predetto articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante listituzione del Fondo di solidariet per il sostegno al reddito, delloccupazione, della riconversione e della riqualifi cazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A.;

Visto laccordo sindacale nazionale stipulato in data 27 giugno 2013 tra Poste Italiane spa e SLC CGIL, SLPCISL, UIL-POSTE, FAILP CISAL, CONFSAL Com.ni, UGL Com.ni con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, stato convenuto di adeguare la disciplina del Fondo di solidariet per il sostegno del reddito, delloccupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane spa alle previsioni di cui allarticolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e contestualmente di estendere lambito di applicazione del Fondo ad altre Societ del Gruppo Poste Italiane;

Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto n. 178 del 1 luglio 2005 con quanto convenuto nellaccordo citato del 27 giugno 2013 in applicazione delle disposizioni di cui allarticolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Decreta

Art. 1.

Adeguamento del fondo

1. Il Fondo di solidariet per il sostegno del reddito, delloccupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle Poste Italiane spa gi istituito presso lINPS e del quale rappresenta una gestione, adeguato alle previsioni di cui allarticolo 3, legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. Ai sensi dellarticolo 3, comma 9, della legge 28 giugno 2012, n. 92 gli oneri di amministrazione derivanti dallINPS dallassunzione della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilit del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono fi nanziati nellambito della contribuzione

dovuta.

Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono

a versarli allIstituto distintamente.

Art. 2.

Finalit e destinatari del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle Poste Italiane spa e delle societ del

Gruppo Poste Italiane di cui allarticolo 7, comma 9 sexies , del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, che, nellambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attivit o di lavoro, con le fi nalit previste dallarticolo 3, commi 4 e 11, legge 28 giugno 2012, n. 92:

a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalit;

b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e delloccupazione.

2. Il Fondo non pu erogare prestazioni a favore di lavoratori dipendenti di societ derivate o derivanti dalle

imprese sopra indicate in seguito ad operazioni societarie.

3. Il Fondo viene ridenominato Fondo di solidariet per il sostegno del reddito, delloccupazione e della riconversione e riqualifi cazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane.

4. Le somme accantonate nel Fondo di Solidariet per il sostegno del reddito, delloccupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle Poste Italiane spa, di cui al decreto 1 luglio 2005, n. 178, fino allentrata in vigore del presente decreto, rimangono acquisite al fondo medesimo, cos come adeguato alle previsioni di cui allarticolo 3, legge 28 giugno 2012, n. 92.

Art. 3.

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo gestito da un Comitato amministratore composto da cinque esperti designati da Poste Italiane e da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti laccordo o il contratto collettivo nazionale di lavoro, in possesso di specifi ca competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nonch da due funzionari con qualifi ca di dirigente in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delleconomia e delle finanze.

2. Il Comitato amministratore nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nellambito delle

Organizzazioni sindacali.

4. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennit o rimborso spese.

5. Per la validit delle sedute necessaria la presenza dei due terzi dei componenti del Comitato amministratore.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parit nelle votazioni, prevale il voto

del Presidente.

6. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dellINPS, nonch il direttore generale dellIstituto o un suo delegato, con voto consultivo.

7. Il Presidente del Comitato eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.

8. I componenti del Comitato durano in carica 4 anni, senza possibilit di rielezione e, in ogni caso, fino al giorno dinsediamento del nuovo Comitato. Nellipotesi in cui durante il mandato venga a cessare dallincarico, per qualunque causale, uno o pi componenti del Comitato stesso, si provveder alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalit di cui al comma 1.

9. Al fine di garantire la continuit dellazione amministrativa e gestionale del Fondo nella fase transitoria di

adeguamento alla disciplina di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modifi che ed integrazioni, i componenti del Comitato amministratore previsto dallarticolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle fi nanze del 1 luglio 2005, n. 178 in carica alla data di pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale , continueranno a svolgere i rispettivi incarichi fi no alla prima costituzione del Comitato amministratore di cui al presente articolo.

Art. 4.

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

1. Il Comitato amministratore del Fondo deve:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dellINPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento;

c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fi ni di cui allarticolo 3, commi 6 e 29 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 30 del medesimo articolo 3, al fi ne di assicurare il pareggio di bilancio;

d) vigilare sullaffl uenza dei contributi, sullerogazione delle prestazioni nonch sullandamento della gestione del Fondo, adottando i provvedimenti necessari per assicurare al funzionamento del medesimo la massima economicit e trasparenza;

e) proporre modifi che alla contribuzione ordinaria, di cui allarticolo 6, comma 1, lettera a) , al fi ne di assicurare la copertura fi nanziaria delle prestazioni;

f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

g) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilit di cui al successivo articolo 11;

h) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti

Art. 5.

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nellambito dei processi di cui allarticolo 2, comma 1:

a) in via ordinaria:

1) a contribuire al fi nanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualifi cazione professionale,

anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dellUnione Europea;

2) al fi nanziamento di specifi ci trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti, interessati da riduzione dellorario

di lavoro o da sospensione temporanea dellattivit lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente. Il Fondo versa, altres, la contribuzione correlata, di cui al comma 33 dellarticolo 3 della legge n. 92/2012, alla competente gestione assicurativa obbligatoria;

b) in via straordinaria, allerogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, e al versamento della contribuzione correlata, tenendo conto di quanto previsto dallarticolo 3, comma 34 della legge 28 giugno 2012, n. 92, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione allesodo.

Qualora lerogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica soluzione, lassegno straordinario sar pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso uffi ciale di riferimento della BCE (TUR) vigente alla data di erogazione della prestazione stessa, dedotta la contribuzione correlata.

2. Agli interventi defi niti dal comma 1, vengono ammessi i soggetti di cui allarticolo 2.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore di lavoro, a favore dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato a carico della gestione previdenziale obbligatoria di riferimento entro un periodo massimo

di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Ai fini dellapplicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovr tener conto della complessiva anzianit rilevabile da apposita certifi cazione prodotta dai lavoratori (estratto conto contributivo rilasciato dal competente ente o gestione previdenziale).

5. Il Fondo versa, altres, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b) , alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

Art. 6.

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a) dovuto al Fondo:

a) un contributo ordinario dello 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate, da verifi care anche sulla base dei bilanci di previsione;

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a) , punto 2 nella misura dell1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali ed applicato alle retribuzioni perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario (0,50%) sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a) .

3. Per la prestazione straordinaria di cui allarticolo 5, comma 1, lettera b) dovuto mensilmente da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della

contribuzione correlata.

4. Il Fondo ai sensi dellarticolo 3, comma 26 e ss., legge 28 giugno 2012, n. 92 ha obbligo di bilancio in pareggio e non pu erogare prestazioni in carenza di disponibilit.

5. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifi che riserve finanziarie ed entro i

limiti delle risorse gi acquisite.

6. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il pi recente Documento di economia e fi nanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando lobbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fi ne di garantire lequilibrio dei saldi di bilancio.

7. Sulla base del bilancio di previsione, il Comitato amministratore ha la facolt di proporre modifiche in relazione allimporto delle prestazioni o alla misura dellaliquota di contribuzione. Le modifi che sono adottate anche in corso danno con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dellEconomia e Finanze, verificate le compatibilit fi nanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del Comitato amministratore.

8. In caso di necessit di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni gi deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del Comitato amministratore, laliquota contributiva pu essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dellEconomia e delle Finanze, anche in mancanza di proposta del Comitato Amministratore. In ogni caso, in assenza delladeguamento contributivo, lINPS tenuto a non erogare le prestazioni.

9. Ai contributi di fi nanziamento del Fondo si applicano le disposizioni previste dallarticolo 3, comma 25, della legge n. 92/2012, compreso larticolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995. Art. 7.

Accesso alle prestazioni

1. Laccesso alle prestazioni di cui allarticolo 5 subordinato:

a) per le prestazioni di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a) , punto 1, allespletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modifi cano le condizioni di lavoro del personale;

b) per le prestazioni di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a) , punto 2, allespletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modifi cano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonch di quelle legislative ove previste;

c) per le prestazioni di cui allarticolo 5, comma 1, lettera b) , allespletamento delle procedure contrattuali e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

2. L accesso alle prestazioni di cui allarticolo Art. 6.

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a) dovuto al Fondo:

a) un contributo ordinario dello 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate, da verifi care anche sulla base dei bilanci di previsione;

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a) , punto 2 nella misura dell1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali ed applicato alle retribuzioni perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario (0,50%) sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a) .

3. Per la prestazione straordinaria di cui allarticolo 5, comma 1, lettera b) dovuto mensilmente da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della

contribuzione correlata.

4. Il Fondo ai sensi dellarticolo 3, comma 26 e ss., legge 28 giugno 2012, n. 92 ha obbligo di bilancio in pareggio e non pu erogare prestazioni in carenza di disponibilit.

5. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifi che riserve finanziarie ed entro i

limiti delle risorse gi acquisite.

6. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il pi recente Documento di economia e fi nanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando lobbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fi ne di garantire lequilibrio dei saldi di bilancio.

7. Sulla base del bilancio di previsione, il Comitato amministratore ha la facolt di proporre modifiche in relazione allimporto delle prestazioni o alla misura dellaliquota di contribuzione. Le modifi che sono adottate anche in corso danno con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dellEconomia e Finanze, verificate le compatibilit fi nanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del Comitato amministratore.

8. In caso di necessit di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni gi deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del Comitato amministratore, laliquota contributiva pu essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dellEconomia e delle Finanze, anche in mancanza di proposta del Comitato Amministratore. In ogni caso, in assenza delladeguamento contributivo, lINPS tenuto a non erogare le prestazioni.

9. Ai contributi di fi nanziamento del Fondo si applicano le disposizioni previste dallarticolo 3, comma 25, della legge n. 92/2012, compreso larticolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995. Art. 7.

Accesso alle prestazioni

1. Laccesso alle prestazioni di cui allarticolo 5 subordinato:

a) per le prestazioni di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a) , punto 1, allespletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modifi cano le condizioni di lavoro del personale;

b) per le prestazioni di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a) , punto 2, allespletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modifi cano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonch di quelle legislative ove previste;

c) per le prestazioni di cui allarticolo 5, comma 1, lettera b) , allespletamento delle procedure contrattuali e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

2. L accesso alle prestazioni di cui allarticolo 5 subordinato alla condizione che le suddette procedure sindacali di cui al precedente comma 1 si concludano con accordo aziendale, nellambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c) , un pluralit di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1,lettera c) , si pu accedere anche alle prestazioni di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a) , punti 1 e 2.

4. Alle prestazioni di cui allarticolo 5, comma 1, nellambito dei processi di cui allarticolo 2, pu accedere tutto il personale dipendente delle Poste Italiane spa e delle Societ del Gruppo, come individuate dallarticolo 2, comma 1, del presente decreto, esclusi i dirigenti.

Art. 8.

Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie

1. Le prestazioni di cui allarticolo 5, comma 1, lettera b) sono rivolte ai lavoratori che, nellambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attivit o di lavoro, raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni.

2. Le parti, nellambito degli accordi di cui allarticolo 7, comma 1, lettera c) e 2, individueranno le modalit, i criteri e le priorit di accesso alle prestazioni di cui allarticolo 5, comma 1, lettera b) .

Art. 9.

Criteri di precedenza

1. Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri di cui allarticolo 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore con cadenza non superiore a due mesi, deliberando gli interventi secondo lordine cronologico di presentazione delle domande in base alle disponibilit

del Fondo e alle valutazioni di priorit espresse dallo stesso Comitato amministratore. Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a) , punto 2, devono riguardare interventi di durata massima almeno pari a quella prevista dallarticolo 3, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10.

Prestazioni criteri e misure

1. Nei casi di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a) punto 1, il contributo al fi nanziamento delle ore destinate

alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualifi cazione professionale, pari alla corrispondente retribuzione5 subordinato alla condizione che le suddette procedure sindacali di cui al precedente comma 1 si concludano con accordo aziendale, nellambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c) , un pluralit di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1,lettera c) , si pu accedere anche alle prestazioni di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a) , punti 1 e 2.

4. Alle prestazioni di cui allarticolo 5, comma 1, nellambito dei processi di cui allarticolo 2, pu accedere tutto il personale dipendente delle Poste Italiane spa e delle Societ del Gruppo, come individuate dallarticolo 2, comma 1, del presente decreto, esclusi i dirigenti.

Art. 8.

Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie

1. Le prestazioni di cui allarticolo 5, comma 1, lettera b) sono rivolte ai lavoratori che, nellambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attivit o di lavoro, raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni.

2. Le parti, nellambito degli accordi di cui allarticolo 7, comma 1, lettera c) e 2, individueranno le modalit, i criteri e le priorit di accesso alle prestazioni di cui allarticolo 5, comma 1, lettera b) .

Art. 9.

Criteri di precedenza

1. Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri di cui allarticolo 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore con cadenza non superiore a due mesi, deliberando gli interventi secondo lordine cronologico di presentazione delle domande in base alle disponibilit

del Fondo e alle valutazioni di priorit espresse dallo stesso Comitato amministratore. Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a) , punto 2, devono riguardare interventi di durata massima almeno pari a quella prevista dallarticolo 3, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10.

Prestazioni criteri e misure

1. Nei casi di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a) punto 1, il contributo al fi nanziamento delle ore destinate

alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualifi cazione professionale, pari alla corrispondente retribuzione

lorda percepita dagli interessati, ridotto delleventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o dellUnione Europea.

2. Nei casi di riduzione dellorario di lavoro o di sospensione temporanea dellattivit lavorativa di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a) , punto 2, (superiore a 36 ore annue pro capite) il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto delleventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalit in atto per la cassa integrazione guadagni per lindustria. Tale assegno ordinario di sostegno al reddito deve riguardare interventi di durata massima almeno pari a quella prevista dallarticolo 9.

3. Lerogazione del predetto assegno subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione dellorario o di sospensione temporanea del lavoro, non svolga alcun tipo di attivit lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro in essere tra le parti.

4. Limporto dellassegno ordinario pari alla prestazione di integrazione salariale, con i relativi massimali, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dallarticolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione

rimane nella disponibilit del Fondo. 5. Nei casi di cui allarticolo 5, comma 1, lettera b) , il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia , alla somma dei seguenti importi:

1) limporto netto del trattamento pensionistico spettante nellassicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata;

2) limporto delle ritenute di legge sullassegno straordinario, cos come stabilito dallarticolo 17, comma 4 bis , del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto dallarticolo 5, comma 1, lettera d) , n. 1), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314; b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione

di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:

1) limporto netto del trattamento pensionistico spettante nellassicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2) limporto delle ritenute di legge sullassegno straordinario cos come stabilito dallarticolo 17, comma 4 -bis , del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto dallarticolo 5, comma 1, lettera d) , n. 1), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

6. Nei casi di cui al comma 5, il versamento della contribuzione correlata effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione anticipata o di vecchiaia; lassegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

7. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dellattivit di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a) , punto 2, e

per i periodi di erogazione dellassegno straordinario di sostegno al reddito di cui allarticolo 5, comma 1, lettera

b) , compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di et e/o anzianit contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione anticipata o di vecchiaia, versata a carico del Fondo ed utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

8. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dellorario o di sospensione temporanea dellattivit lavorativa, nonch per i periodi di erogazione dellassegno straordinario per il sostegno al reddito, calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fi ni previdenziali.

9. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata nei casi di riduzione dellorario di lavoro o di sospensione temporanea dellattivit lavorativa, nonch per i periodi di erogazione dellassegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dellaliquota di fi nanziamento della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza dei lavoratori dipendenti interessati e versate a carico del Fondo, per ciascun trimestre, entro il trimestre successivo.

10. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennit sostitutiva.

11. Nei casi in cui limporto della indennit di mancato preavviso sia superiore allimporto complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una indennit una tantum , di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

12. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi i benefi ci.

Art. 11.

Cumulabilit della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito non sono cumulabili, in quanto incompatibili, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivit lavorativa prestata a favore di altri soggetti che svolgono attivit in concorrenza con le attivit delle imprese del Gruppo Poste Italiane come individuate dallarticolo 2, comma 1, del presente decreto.

2. Contestualmente allacquisizione dei redditi di cui al comma 1, sospesa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonch il versamento dei contributi correlati.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dellultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dallinteressato, secondo il criterio comune richiamato dallarticolo 10 con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivit lavorativa prestata a favore di datori di lavoro diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Qualora il cumulo tra detti redditi e lassegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dellassegno medesimo. 5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attivit prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nellimporto corrispondente al trattamento minimo di pensione erogabile dal fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza

dellinteressato e per il 50% dellimporto eccedente il predetto trattamento minimo.

6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, ridotta in misura pari allimporto dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti correlati.

7. fatto obbligo al lavoratore che percepisce lassegno straordinario di sostegno al reddito, allatto dellanticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dellassegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione allex datore di lavoro e al Fondo, dellinstaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dellassegno stesso e della contribuzione correlata. 8. In caso di inadempimento dellobbligo previsto dal comma 7, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonch la cancellazione della contribuzione correlata di cui allarticolo 3, comma 34, legge 28 giugno 2012, n. 92.

Art. 12.

Contributi sindacali

1. I lavoratori che fruiscono dellassegno straordinario di sostegno al reddito hanno facolt di versare i contributi sindacali a favore delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza stipulanti i contratti collettivi vigenti di cui al presente decreto in forza di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia del preavviso di cui allarticolo 10.

Art. 13.

Norme fi nali

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui allarticolo 3 della legge 28 giugno

2012, n. 92 e successive modifi che ed integrazioni. Il presente decreto trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 17 febbraio 2014 , n. 2/2014 .- Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni - articolo 4, comma 16 -bis -assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. (GU n. 85 dell11.4.14)

Alle amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001

Con legge n. 125 del 30 ottobre 2013, pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale n. 255 del 30 ottobre 2013, stato convertito in legge con modifi che il decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

La legge di conversione, modifi cando il citato decreto-legge, introduce una disposizione in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti al fi ne di contrastare il fenomeno dellassenteismo nelle amministrazioni. In particolare, lart. 4, comma 16 -bis , del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato il comma 5 -ter dellart. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre resta invariato il regime della giustifi cazione dellassenza di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Al fine di assicurare linterpretazione omogenea della norma, considerato altres che alcune amministrazioni hanno chiesto chiarimenti circa la sua portata, si ritiene necessario fornire i seguenti indirizzi applicativi.

Il citato art. 55 -septies , comma 5 -ter , del d.lgs. 165 del 2001, come novellato, prevede Che Nel caso in cui lassenza per malattia abbia luogo per lespletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso giustifi cato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine allorario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica..

A seguito dellentrata in vigore della novella, per leffettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore ).

La giustificazione dellassenza, ove ci sia richiesto per la fruizione dellistituto (es.: permessi per documentati

motivi personali), avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura

pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).

Lattestazione di presenza consegnata al dipendente per il successivo inoltro allamministrazione di appartenenza oppure trasmessa direttamente a questultima per via telematica a cura del medico o della struttura. Nel caso di trasmissione telematica, la mail dovr contenere il fi le scansionato in formato PDF dellattestazione.

Dallattestazione debbano risultare la qualifi ca e la sottoscrizione del soggetto che la redige, lindicazione del medico e/o della struttura presso cui si svolta la visita o la prestazione, il giorno, lorario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione. Al riguardo, va chiarito che lattestazione di presenza non una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare lindicazione della diagnosi. Inoltre, al fine di evitare la comunicazione impropria di dati personali, lattestazione non deve indicare il tipo di prestazione somministrata.

Per il caso di concomitanza tra lespletamento di visite specialistiche, leffettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacit lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dellassenza per malattia; in questa ipotesi, il medico (individuato in base a quanto previsto dallart. 55 -septies , comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dalla circolare n. 7 del 2008, par. 1) redige la relativa attestazione di malattia che viene comunicata allamministrazione secondo le consuete modalit (circolari nn. 1 e 2 DFP/DDI/ del 2010) e, in caso di controllo medico legale, lassenza dal domicilio dovr essere giustifi cata mediante la produzione allamministrazione, da parte del dipendente, dellattestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva lavvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa). Come di regola, il ricorso allistituto dellassenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.

Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi

periodi, a terapie comportanti incapacit al lavoro, a fi ni di semplifi cazione si ritiene che possa essere sufficiente anche ununica certifi cazione (che, per queste ipotesi, potr essere cartacea) del medico curante che attesti la necessit di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacit lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico. Gli interessati dovranno produrre tale certifi cazione allamministrazione prima dellinizio della terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certifi cazione dovranno poi far seguito le singole attestazioni di presenza - redatte e trasmesse come sopra indicato - dalle quali risulti leffettuazione delle terapie nelle singole giornate. In questi casi lattestazione di presenza dovr contenere anche lindicazione che la prestazione somministrata nellambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.

Si rammenta infine che lattestazione di presenza pu anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (per un modello di dichiarazione si veda lallegato) redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del d.P.R. n. 445 del 2000.

Rimane fermo in tal caso che le amministrazioni dovranno richiedere dichiarazioni dettagliate e circostanziate; le

stesse dovranno inoltre attivare i necessari controlli sul loro contenuto ai sensi dellart. 71 del citato decreto, provvedendo alla segnalazione allautorit giudiziaria penale e procedendo per laccertamento della responsabilit disciplinare nel caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000).

REGIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2014.

Modifica di accertamento della sospensione del sig. Gennaro Salvatore dalla carica di consigliere regionale della regione Campania GU n. 78 del 3.4.14)

IL PRRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota della Prefettura - Uffi cio territoriale del Governo di Napoli, prot. 0014487 del 20 febbraio 2014,

con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Napoli - Sezione del giudice per le indagini preliminari, relativi ai fascicoli processuali n. 40847/12 R.G.N.R., n. 32629/12 R.G.G.I.P. e n. 81/14 R.O.C.C. a

carico del sig. Gennaro Salvatore, Consigliere regionale della Regione Campania, ai sensi dellart. 8, comma 4,

del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista lordinanza con la quale stata disposta lapplicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 11 febbraio 2014 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, ai sensi dellart. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Gennaro Salvatore, consigliere regionale della Regione Campania per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 81 cpv., 314 del codice penale;

Considerata lintervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, allart. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale, quando disposta

lapplicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui allart. 284 del codice di procedura penale; Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dellordinanza con la quale stata disposta lapplicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 11 febbraio 2014, decorre la sospensione prevista dallart. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

e il Ministro dellinterno;

Decreta:

A decorrere dall11 febbraio 2014 accertata la sospensione del sig. Gennaro Salvatore dalla carica di consigliere regionale della Regione Campania, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

La sospensione cessa a decorrere dalla data della revoca del provvedimento di cui allart. 8, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

RIFORMA DELLO STATO

LEGGE 7 aprile 2014 , n. 56 .

Disposizioni sulle citt metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. (GU n. 81 del 7.4.14)

Art. 1.

1. La presente legge detta disposizioni in materia di citt metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fi ne di adeguare il loro ordinamento ai princpi di sussidiariet, differenziazione e adeguatezza.

2. Le citt metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalit istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della citt metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le citt e le aree metropolitane europee.

3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confi nanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specifi cit di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.

4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o pi comuni per lesercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.

5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le citt metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p) , della Costituzione e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I princpi della presente legge valgono come princpi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di citt e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformit ai rispettivi statuti.

6. Il territorio della citt metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando liniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dellarticolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per ladesione alla citt metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nellambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove unintesa tra la regione e i comuni interessati, da defi nire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dellintesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dellinterno, udito il parere del presidente della regione, decide in via defi nitiva in ordine allapprovazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifi che territoriali di province e di citt metropolitane, ai sensi dellarticolo 133, primo comma, della Costituzione.

7. Sono organi della citt metropolitana:

a) il sindaco metropolitano;

b) il consiglio metropolitano;

c) la conferenza metropolitana.

8. Il sindaco metropolitano rappresenta lente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e allesecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano lorgano di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifi che, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana.

A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella citt metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via defi nitiva i bilanci dellente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonch i poteri di cui al comma 9.

9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifi che proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella citt metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dellorganizzazione dellente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonch larticolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.

11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:

a) regola le modalit e gli strumenti di coordinamento dellazione complessiva di governo del territorio metropolitano;

b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della citt metropolitana e la citt metropolitana in ordine alle modalit di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalit di utilizzo di risorse umane, stru mentali e fi nanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della citt metropolitana, e viceversa, per lesercizio di specifi che funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della citt metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) pu prevedere, anche su proposta della regione e comunque dintesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifi che funzioni e tenendo conto delle specifi cit territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della citt metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica. La mancata intesa pu essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;

d) regola le modalit in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la citt metropolitana.

12. Le citt metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la citt metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della citt metropolitana. La conferenza costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed eletta in conformit alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso lamministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni.

La conferenza presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto.

14. In deroga alle disposizioni di cui allarticolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fi no al 31 dicembre 2014 per lordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dallarticolo 163, comma 2, del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, e successive modifi cazioni, di seguito denominato testo unico, e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fi no a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento prorogato fino al 31 dicembre 2014. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97.

15. Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto.

16. Il 1 gennaio 2015 le citt metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di fi nanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilit interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la citt metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della citt metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per lesercizio del potere sostitutivo di cui allarticolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

18. La citt metropolitana di Reggio Calabria costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da 12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della citt metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1 gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.

19. Il sindaco metropolitano di diritto il sindaco del comune capoluogo.

20. Il consiglio metropolitano composto dal sindaco metropolitano e da:

a) ventiquattro consiglieri nelle citt metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) diciotto consiglieri nelle citt metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;

c) quattordici consiglieri nelle altre citt metropolitane.

21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

22. Lo statuto della citt metropolitana pu prevedere lelezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sar determinato con legge statale. inoltre condizione necessaria, affinch si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in pi comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dallartico lo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della citt metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. altres necessario che la regione abbia provveduto con propria legge allistituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dellarticolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole citt metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, condizione necessaria, affinch si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della citt metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c) , e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della citt metropolitana.

23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) allarticolo 60, comma 1:

1) allalinea, dopo le parole: consigliere comunale, sono inserite le seguenti: consigliere metropolitano,;

2) il numero 12) sostituito dal seguente:

12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, citt metropolitana, provincia o circoscrizione;

b) allarticolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: consigliere comunale, sono inserite le seguenti: consigliere metropolitano,;

c) larticolo 65 sostituito dal seguente:

Art. 65 (Incompatibilit per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). 1. Le cariche di presidente provinciale, nonch di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune.

24. Lincarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 esercitato a titolo gratuito.

25. Il consiglio metropolitano eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della citt metropolitana.

Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

26. Lelezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla met dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

27. Nelle liste nessuno dei due sessi pu essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento allunit superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, luffi cio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso pi rappresentato, procedendo dallultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di

cui al primo periodo. La lista che, allesito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 inammissibile.

28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 27.

29. Le liste sono presentate presso luffi cio elettorale appositamente costituito presso gli uffi ci del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso lamministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

30. Il consiglio metropolitano eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della citt metropolitana. Lelezione avviene in unica giornata presso lufficio elettorale di cui al comma 29.

31. Le schede di votazione sono fornite a cura dellufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.

33. Ai fi ni delle elezioni, i comuni della citt metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:

a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;

c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;

d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;

e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;

f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;

g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;

h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;

i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

34. Lindice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla citt metropolitana determinato secondo le modalit, le operazioni e i limiti indicati nellallegato A annesso alla presente legge.

35. Ciascun elettore pu esprimere, inoltre, nellapposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore ponderato ai sensi del comma 34.

36. La cifra elettorale di ciascuna lista costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per lassegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti cos ottenuti, quelli pi alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parit di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parit di questultima, per sorteggio.

37. Luffi cio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:

a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;

b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;

c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

38. A parit di cifra individuale ponderata, proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parit, proclamato eletto il candidato pi giovane.

39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della citt metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata.

Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della citt metropolitana.

40. Il sindaco metropolitano pu nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito.

Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarit dellincarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino allinsediamento del nuovo sindaco metropolitano.

41. Il sindaco metropolitano pu altres assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialit, secondo le modalit e nei limiti stabiliti dallo statuto.

42. La conferenza metropolitana composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla citt metropolitana.

43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11.

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilit interno, alla citt metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla citt metropolitana nellambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonch, ai sensi dellarticolo 117, secondo comma, lettera p) , della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per lente e per lesercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione allesercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianifi cazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunit metropolitana, anche fi ssando vincoli e obiettivi allattivit e allesercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. Dintesa con i comuni interessati la citt metropolitana pu esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilit e viabilit, anche assicurando la compatibilit e la coerenza della pianifi cazione urbanistica comunale nellambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attivit economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della citt metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a) ;

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui allarticolo 117 della Costituzione, nonch lapplicazione di quanto previsto dallarticolo 118 della Costituzione.

46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle citt metropolitane in attuazione dei princpi di sussidiariet, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dellarticolo 118 della Costituzione.

47. Spettano alla citt metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna citt metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, allatto del subentro alla provincia. Il trasferimento della propriet dei beni mobili e immobili esente da oneri fiscali.

48. Al personale delle citt metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fi no al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

49. In considerazione della necessit di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali gi assunti dal Governo, nonch dellinteresse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante societ dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle societ che operano direttamente o per tramite di societ controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse allesposizione universale denominata Expo 2015. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono defi nite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri delleconomia e delle fi nanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fi scale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data del 31 ottobre 2015 le predette partecipazioni sono trasferite in regime di esenzione fi scale alla citt metropolitana.

50. Alle citt metropolitane si applicano, per quanto compati