Piano degli Interventi FASE 3 RELAZIONE

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Comune di Cologna Veneta Provincia di Verona Piano degli Interventi Art. 18 della Legge Regionale 11/2004 “Norme per il governo del territorio” FASE 3 RELAZIONE Maggio 2012 Sindaco Dott. Silvano Seghetto Settore Attuazione e Pianificazione del Comune Edoardo Bonaventura architetto Progettista Silvano Carli ingegnere C.M.M.S. ASSOCIATI Quadro conoscitivo ed informatizzazione Filippo Floresta architetto Studio agronomico e VAS Gino Benincà agronomo Studio Benincà Associazione tra Professionisti

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Comune di Cologna Veneta

Provincia di Verona

Piano degli Interventi Art. 18 della Legge Regionale 11/2004 – “Norme per il governo del territorio”

FASE 3

RELAZIONE Maggio 2012

Sindaco Dott. Silvano Seghetto

Settore Attuazione e Pianificazione del Comune Edoardo Bonaventura architetto

Progettista

Silvano Carli ingegnere – C.M.M.S. ASSOCIATI

Quadro conoscitivo ed informatizzazione

Filippo Floresta architetto

Studio agronomico e VAS

Gino Benincà agronomo – Studio Benincà Associazione tra Professionisti

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Indice

PREMESSA pag. 4

2. IL DOCUMENTO DEL SINDACO PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI pag. 4

3. LA FASI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI pag. 6

4. LA FASE 3 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI pag. 7

4.1. Le Attività Produttive “fuori zona” pag. 7

4.2. La revisione della cartografia, delle schede e delle norme per il Centro Storico e per le

Corti Rurali di antica origine pag. 8

4.3. La Revisone del Regolamento Edilizio pag. 12

4.4. La individuazione puntuale delle “Zone a rischio archeologico” pag. 13

4.5. Il recepimento di tre nuovi accordi di programma sottoscritti dal Comune dopo

l’approvazione della Fase 2 del P.I. pag. 16

5. GLI ELABORATI pag. 18

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PREMESSA

La Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 2004 articola il Piano Regolatore Comunale in

disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed in

disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI).

La Giunta Regionale ha ratificato il P.A.T. del Comune di Cologna Veneta con decreto n.

3311 in data 03.11.2009.

Il P.A.T. è entrato in vigore il 9 Dicembre 2009, 15 giorni dopo la pubblicazione nel n° 96

del Bollettino Ufficiale della Regione, avvenuta in data 24.11.2009.

2. IL DOCUMENTO DEL SINDACO PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI

Nella seduta del 29/12/2009 il Sindaco, ai sensi del comma 1 dell’art. 18 della Legge 11 ha

presentato al Consiglio Comunale il “Documento del Sindaco”.

Successivamente alla illustrazione al Consiglio del Documento, il Comune ha indetto due

riunioni di concertazione aperte ai cittadini, alle associazioni e rappresentanze di categoria,

agli Enti Pubblici (Comuni contermini, Provincia di Verona, Provincia di Vicenza, Regione

Veneto). Tali riunioni si sono tenute in data 4 febbraio 2009 e 5 febbraio 2009.

In tali riunioni è stato illustrato il percorso di formazione ed i contenuti del Piano degli

Interventi.

I Contenuti del Piano degli Interventi

La Legge Urbanistica Regionale fissa i contenuti propri del piano degli interventi all'articolo

17, comma 2, che viene di seguito riportato:

“Il PI in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio (PAT) sulla base del

quadro conoscitivo aggiornato provvede a:

a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità

stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b);

b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di

comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;

c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, c.

14;

d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;

e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;

f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;

g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e

sostenibilità ambientale;

h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle

relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e

successive modificazioni, da realizzare o riqualificare;

i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli

eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento

anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo

di eventuali compensazioni di cui all'articolo 37;

j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle

zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43;

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k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con

particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano

urbano dei parcheggi, al piano per l’inquinamento luminoso, al pianoper la classificazione

acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica;”

Procedura per la formazione del Piano degli Interventi

La procedura per la formazione del Piano degli Interventi è regolata dalla Legge Urbanistica

Regionale all'articolo 18:

“1. Il sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le

trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli

effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio

comunale.

2. Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L’adozione del

piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri

enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.

3. Entro otto giorni dall’adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per

trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare

osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante

avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione

locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle

osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano. 5. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la

sede del comune per la libera consultazione.

6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione nel BUR dell'avviso della

avvenuta approvazione da effettuarsi a cura del comune.

7. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle

aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove

infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti

esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi, fino

ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l’articolo 33.

8. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente

articolo.

9.L’approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici

attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente

indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta

ed efficace."

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3. LE FASI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI

Il percorso di formazione del Piano degli Interventi, tenuto anche conto del carattere

“sperimentale” è stato suddiviso in fasi.

La fase 1/variante 1 “Accordi di programma” è stata adottata dal Consiglio Comunale in

data 01/07/2010 ed approvata in data 29/09/2010 con delibera n° 52.

Con la fase 1 si è dato avvio alla realizzazione degli accordi stipulati dal Comune già nella

fase di formazione dello strumento strategico, in sintonia con il punto 3. del Documento del

Sindaco, e secondo quanto previsto all’art. 33 delle Norme di Attuazione del P.A.T..

La Fase 2 è stata adottata dal Consiglio Comunale in data 20/12/2010 ed approvata in data

29/03/2011 con delibera n° 5, ed ha riguarda le seguenti questioni:

La zonizzazione delle zone di urbanizzazione consolidata previste dal P.A.T. e la

riorganizzazione della zonizzazione del P.R.G..

Le modalità di intervento all’interno delle zone di urbanizzazione diffusa previste dal

P.A.T..

Il recepimento di tre nuovi accordi di programma sottoscritti dal Comune dopo l’adozione

della Fase 1 del P.I..

L’analisi delle Aziende Agricole.

L’aggiornamento della schedatura degli allevamenti intensivi.

La schedatura degli edifici siti in zona agricola e non più funzionali alla gestione

dell’azienda.

Le indicazioni per la rete ecologica prevista dal P.A.T.

La formazione del “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”.

La istituzione del “Registro dei Crediti Edilizi”.

La revisione delle Norme di Attuazione del P.R.G. che assumono la denominazione di

“Norme Operative di Intervento”.

La Fase 3, qui illustrata, riguarda le seguenti questioni:

- Attività produttive “fuori zona”.

- Revisione della cartografia, delle schede e delle norme per il Centro Storico e per le

Corti Rurali di antica origine.

- Revisone del Regolamento Edilizio.

- Individuazione puntuale delle “Zone a rischio archeologico” (non vincolate con

decreto).

- Il recepimento di tre nuovi accordi di programma sottoscritti dal Comune dopo

l’approvazione della Fase 2 del P.I..

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4. LA FASE 3 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI

4.1. Le Attività Produttive “fuori zona”.

Per le attività produttive “fuori zona” si è provveduto ad una verifica delle attività individuate

con i provvedimenti precedentemente posti in atto, riscontrando le attività che hanno provveduto

all’adeguamento, quelle nel frattempo cessate, quelle che non necessitano di nuovi

provvedimenti.

Su richiesta delle ditte interessate si sono esaminate le richieste per tre attività, riscontrando con

modifiche alle schede le nuove possibilità insediative.

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4.2. La revisione della cartografia, delle schede e delle norme per il Centro Storico e per le

Corti Rurali di antica origine.

La cartografia del Centro Storico è stata informatizzata partendo dalla versione cartacea sino ad

oggi disponibile.

L’informatizzazione della cartografia consente di disporre di una maggiore certezza

interpretativa e di prefigurare l’informatizzazione delle stesse schede dei singoli immobili.

A seguito di apposito avviso pubblico si sono raccolte una decina di richieste di modifiche alle

schede di singoli edifici (anche a seguito di quanto previsto dalle Norme Tecniche del P.A.T.,

art. 8, punto 8.03, comma b) ) o di ambiti della vigente pianificazione del Centro Storico e

delle Corti Rurali di antica origine.

8.03 In applicazione di quanto previsto all’art. 40, comma 3, lett. c) della L.R.

11/2004, il P.A.T. prevede siano ammessi i seguenti margini di flessibilità da parte

del P.I. rispetto alle prescrizioni previste dall’attuale schedatura degli edifici dei

centri storici nel vigente PRG:

omissis

b) ……… è possibile prevedere di modificare la graduazione di protezione, se

motivata da opportuna analisi storico-morfologica, per un massimo di due gradi;

tale variazione costituisce variante al P.I.

Ogni richiesta, accompagnata da idonea documentazione, è stata verificata e valutata

predisponendo le necessario modifiche cartografiche, descrittive, normative.

Le modifiche alla cartografia sono di seguito riportate, indicando lo stato attuale e lo stato

modificato:

Insula C – scheda 4

stato attuale stato modificato

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Insula D – scheda 16

stato attuale stato modificato

Insula D – scheda 47

stato attuale stato modificato

Insula I – scheda 2

stato attuale stato modificato

Insula A – scheda 45

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stato attuale stato modificato

Insula F Sabbion– schede 13, 15

stato attuale stato modificato

Insula A Sabbion – scheda 6, 7

stato attuale stato modificato

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Oltre a ciò sono state modificate le seguenti schede:

CENTRO STORICO PRINCIPALE

ISOLATO D – UNITA’ 16

ISOLATO D – UNITA’ 47

ISOLATO C – UNITA’ 4

ISOLATO A – UNITA’ 45

ISOLATO C – UNITA’ 30

ISOLATO P – UNITA’ 47

ISOLATO I – UNITA’ 2

CORTI RURALI

CADALORA 16

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4.3. La Revisone del Regolamento Edilizio.

Il Regolamento Edilizio è stato riformulato adeguandolo alle vigenti disposizioni di legge (sia in

ambito nazionale che regionale) ed aggiornandolo negli aspetti tecnici.

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4.4. La individuazione puntuale delle “Zone a rischio archeologico”.

La individuazione delle predette zone è stata approfondita dopo specifica concertazione con la

“Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto”, conclusasi con la nota inviata al Comune

dalla “Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto – Nucleo operativo di Verona” in data

7 febbraio 2012, prot. 1622, contenente la cartografia di seguito riprodotta.

In detta nota si precisa che “attualmente non esistono vincoli archeologici nel territorio del

Comune di Cologna Veneta ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004. Risultano invece

sottoposte a vincolo paesaggistico-archeologico le due aree di Baldaria e Sant’Agata, ai sensi

dell’ex L. 431/1985, ora D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m (rispettivamente punto 1.

e 2. dell’Allegato Elenco dei siti archeologici).

I siti di potenziale interesse archeologico noti a questa Soprintendenza (da documentazione agli

atti o da materiali archeologici) sono posizionati sulla carta IGM”.

I siti sono stati suddivisi in tre categorie:

a) aree sottoposte a vincolo paesaggistico-archeologico, secondo il D.Lgs. 42/2004, art. 142,

comma 1, lettera m (segnalati in rosso sulla carta):

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b) aree non sottoposte a vincolo, ma con alta probabilità di ritrovamenti archeologici (segnalati

in giallo sulla carta):

c) aree non sottoposte a vincolo, ma con media probabilità di ritrovamenti archeologici

(segnalati in azzurro sulla carta):

Alle tre categorie sopra indicate e cartografate corrisponde l’aggiornamento degli elaborati

grafici del P.I. e le specifiche norme riportate nelle Norme Operative del Piano degli Interventi,

contenenti le prescrizioni riportate di seguito:

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a) Aree sottoposte a vincolo paesaggistico-archeologico, secondo il D.Lgs. 42/2004, art. 142,

comma 1, lettera m: ogni intervento in dette zone è subordinato ad autorizzazione dell'organo

statale competente a norma del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni

culturali e del paesaggio.

b) Aree di interesse archeologico non sottoposte a vincolo, ma con alta probabilità di

ritrovamenti archeologici: ogni intervento in dette zone è subordinato al deposito preventivo del

progetto edilizio ed a notifica successiva della denuncia di inizio lavori, presso la

Soprintendenza Archeologica e prima della loro presentazione in Comune. Alla D.I.A., alla

domanda di permesso di costruire, ed alla denuncia di inizio lavori da presentarsi in Comune,

deve essere allegata la prova dell'avvenuto deposito preventivo del progetto e della denuncia di

inizio lavori presso la Soprintendenza Archeologica

c) Aree di interesse archeologico non sottoposte a vincolo, ma con media probabilità di

ritrovamenti archeologici: ogni intervento in dette zone è subordinato al deposito preventivo del

progetto edilizio ed a notifica successiva della denuncia di inizio lavori, presso la

Soprintendenza Archeologica e prima della loro presentazione in Comune. Alla D.I.A., alla

domanda di permesso di costruire, ed alla denuncia di inizio lavori da presentarsi in Comune,

deve essere allegata la prova dell'avvenuto deposito preventivo del progetto e della denuncia di

inizio lavori presso la Soprintendenza Archeologica

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4.5. Il recepimento di tre nuovi accordi di programma sottoscritti dal Comune dopo

l’approvazione della Fase 2 del P.I..

I tre nuovi accordi si aggiungono ai 20 accordi già recepiti nella Fase 1 e nella Fase 2 del P.I..

L’Accordo n° 21 è sito nell’ATO 5 “San Sebastiano - Sant’Andrea”.

L’accordo riclassifica un’area di circa mq. 2.000 sita in Via Fornasette, quale area equiparata alle

zone “B2”, edificabile con intervento diretto, con una volumetria massima di mc. 1.600, e

dunque con densità fondiaria di mc/mq 0,80.

Il beneficio per il Comune è di € 10.000,00 da destinare ad opere pubbliche localizzate nella

frazione di Sant’Andrea.

L’Accordo n° 22 è sito nell’ATO 2 “Baldaria – Spessa”.

Sull’area interessata esiste un fabbricato un tempo utilizzato con destinazione agricola.

L’accordo prevede la demolizione di detto fabbricato (volume di mc. 1.645 e superficie coperta

di mq. 514) e la sua sostituzione con un nuovo fabbricato a destinazione residenziale, edificabile

con intervento diretto, quale area equiparata alle zone “B2 L.L.”, con superficie coperta di mq.

366 e volumetria massima di mc. 1.000.

Il beneficio per il Comune è di € 10.000,00 da destinare ad opere pubbliche connesse con

l’attivazione del Palazzotto dello Sport.

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L’Accordo n° 23 è sito nell’ATO 1 “Sule”.

L’accordo riclassifica un’area di circa mq. 1.000 prospicente Via Sule, quale area equiparata alle

zone “B2”, edificabile con intervento diretto, con una volumetria massima di mc. 800, e dunque

con densità fondiaria di mc/mq 0,80.

Il beneficio per il Comune è di € 8.000,00 da destinare ad opere pubbliche connesse con

l’attivazione del Palazzotto dello Sport.

Il dimensionamento del PAT è contenuto nelle “Norme Tecniche di Attuazione” – Allegato A –

“Ambiti territoriali Omogenei – ATO”, che, per i vari ambiti, propone specifiche tabelle di

dimensionamento per gli interventi di espansione della struttura urbana.

I tre accordi sopra descritti riguardano zone di urbanizzazione consolidata, e non di espansione,

definite nella Tavola 4 del PAT, e prevedono interventi di scarso peso volumetrico che non

assumono rilevanza di incremento del carico urbanistico.

Per ogni accordo è stata verificata la compatibilità e congruità con le Tavole 1, 2, 3, 4 del PAT, e

con la struttura complessiva della Fasi 1 e 2 del Piano degli Interventi.

Oltre al recepimento dei nuovi accordi, il presente P.I. prende atto della “Variante all’Accordo

n° 3” che consiste in una variazione del beneficio pubblico, compiutamente descritta

nell’apposito atto sottoscritto, senza alcuna variazione delle previsioni urbanistiche.

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5. GLI ELABORATI

Gli elaborati che formano il “Piano degli Interventi – Fase 3” sono i seguenti:

- Relazione

- Norme Operative di Intervento

- Tavola 5 a - Piano degli Interventi - Scala 1:5.000

- Tavola 5 b - Piano degli Interventi - Scala 1:5.000

- Tavola 5 c - Piano degli Interventi - Scala 1:5.000

- Tavola 5 d - Piano degli Interventi - Scala 1:5.000

- Tavola 5 d1 - Piano degli Interventi - Scala 1:2.000

- Tavola 5 d2 - Piano degli Interventi - Scala 1:2.000

- Tavola 5 d2 - Piano degli Interventi - Scala 1:2.000

- Tavola 5 d3 - Piano degli Interventi - Scala 1:2.000

- Tavola 5 d4 - Piano degli Interventi - Scala 1:2.000

- Tavola 5 d5 - Piano degli Interventi - Scala 1:2.000

- Tavola 5 d6 - Piano degli Interventi - Scala 1:2.000

- Tavola 5 d7 - Piano degli Interventi - Scala 1:2.000

- Tavola 5 d8 - Piano degli Interventi - Scala 1:2.000

- Tavola 5 d9 - Piano degli Interventi - Scala 1:2.000

- Tavola 5 d10 - Piano degli Interventi - Scala 1:2.000

- Tavola 5 d11 - Piano degli Interventi - Scala 1:2.000

- Tavola 5 d12 - Piano degli Interventi - Scala 1:2.000

- Tavola 5 d13 - Piano degli Interventi - Scala 1:2.000

- Tavola 5 d14 - Piano degli Interventi - Scala 1:2.000

- Tavola 5 d15 - Piano degli Interventi - Scala 1:2.000

- Tavola 5 d16 - Piano degli Interventi - Scala 1:2.000

- Tavola 5 d17 - Piano degli Interventi - Scala 1:2.000

- Centro Storico – Scala 1:500

- Tavola 6 .1

- Tavola 6.2

- Tavola 6 .3

- Tavola 6.4

- Tavola 6 .5

- Tavola 6.6

- Regolamento Edilizio

- Schede Centro Storico e Corti Rurali modificate

- Schede attività produttive in sede impropria