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ING. DAVIDE PORZANI CONSULTING PERIZIA TECNICA CONTRATTO MUTUO N. REP.88593 INTESTATO A: MXXXXX AXXXXXXXX BANCA: MELIORBANCA S.P.A. Cod. Pratica: 2XXXXX/13MU01 Treviglio, 29/09/2015 Perizia redatta tramite software testato e certificato da lng. Davide Porzani-via B. Cellini 1, 24047 Treviglio (BG)-P.IVA: 01567480197 [email protected] [email protected]

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PERIZIA TECNICA CONTRATTO

MUTUO

N. REP.88593INTESTATO A: MXXXXX AXXXXXXXX

BANCA: MELIORBANCA S.P.A.

Cod. Pratica: 2XXXXX/13MU01

Treviglio, 29/09/2015

Perizia redatta tramite software testato e certificato

da

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ING. DAVIDE PORZANI

Indice

1. Premessaa. TAEG: Quadro Normativob. TAEG: Parametri di calcoloc. TAEG: Esempio di calcolo

CONSULTING

2. Introduzione all'analisi e finalità3. Dati contrattuali4. Verifica applicazione delle pattuizioni contrattuali

a. Funzionamento "fisiologico" del contrattob. Analisi estinzione anticipatac. Funzionamento "patologico" del contratto: TASSO DI MORA

5. Conclusioni6. Nota Esplicativa Giuridica

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PERIZIA ECONOMETRICA DEL CONTRATIO DI MUTUO

Il sottoscritto, lng. Porzani Davide, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Bergamo con N° A4259, con studio

in Treviglio (BG), ha sviluppato e diretto l'attività di redazione della presente perizia utilizzando l'elaborazione matematica e softwaristica adeguata ed ispirata ai principi normativi e aggiornamenti legislativi successivi nonché alla migliore e più recente giurisprudenza. Il software utilizzato è stato testato e certificato dall'associazione D.E.C.I.BA (Dipartimento Europeo Controlli Illeciti Bancari) che dichiara che

tale software è adeguato e conforme a generare risultati peritali in linea con il diritto e la migliore

giurisprudenza tecnica legale attuale. Attesta inoltre che la presente perizia è stata redatta sulla base della analisi e lettura dei documenti prodotti dal Sig. MXXXXXX AXXXXXXXX, in risposta ai seguenti quesiti:

• Si accertino e determinino i tassi effettivi applicati al contratto di MUTUO, sia con riferimento al tassomoratorio, sia con riferimento al tasso corrispettivo, in tutte le applicazioni contrattuali pattuite.

• In caso di riscontrato superamento della soglia di usura, depuri il piano di ammortamento originariodalla quota interessi, determini, in base ai pagamenti effettuati, la somma complessivamente versatain eccesso, evidenziando le date dei suddetti versamenti eccedenti determinando altresì il nuovopiano di ammortamento vincolante per il soggetto finanziato e per il soggetto finanziante;

• In caso di riscontrata nullità del tasso corrispettivo ex art. 117 TUB, riformuli il piano di ammortamento al tasso minimo dei Bot, determinando l'entità complessiva della somma versata in eccesso dalla mutuataria e nelle date dei singoli esborsi;

• In caso di riscontrata nullità del tasso corrispettivo per indeterminatezza, riformuli il piano di ammortamento al tasso legale, determinando l'entità complessiva della somma versata in eccessodalla mutuataria e nelle date dei singoli esborsi.

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1. PREMESSA

L'analisi, effettuata sulla base della documentazione fornita dal Cliente, è stata eseguita al fine di poter acquisire tutti gli elementi che permettano di poter conoscere l'effettivo tasso di interesse applicato, alla stipula e durante tutta la durata del finanziamento, onde poter accertare l'eventuale superamento del tasso soglia rilevato ai sensi della L. 108/1996 e 24/01.Si terrà conto, a tal fine, "delle commissioni, remunerazionia qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito". L'obiettivo è quello di determinare il TAEG (tasso annuo effettivo globale applicato) concretamente applicato al momento della stipula Tale esigenza nasce dalla necessità di impedire che siano addebitati, in forma mascherata, voci di costo che costituiscono comunque l'interesse corrisposto. Chiarendo in sintesi il processo di verifica potremmo sostenere che, avendo considerato il capitale erogato, la durata del prestito e tutti gli interessi, spese e remunerazione applicate, è possibile individuare il TEG (tasso effettivo globale) applicato annualmente e quindi il TAEG. Quest'ultimo, come sopra determinato, viene confrontato (parametrato) al TSU (tasso soglia usura) stabilito dall' art. 644 c.p. Come è ben noto il tasso soglia viene rilevato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La sua determinazione si effettua aumentando del 50%, quello stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o aumentando del 25% più 4 punti percentuali, quantificazione introdotta dal decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70, c.d. 'decreto sviluppo', pubblicato sulla G.U. del 13 maggio 2011, n.110, modificando in facto l'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996, in vigore dal 14/5/2011. In caso di oggettivo superamento alla stipula, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi, ai sensi dell'art. 1815 e.e.

Anche nel caso del tasso di mora, pattuito contrattualmente, esso non può superare il tasso soglia di usura al momento della stipula. In caso di oggettivo superamento, si riterrà che siano convenuti interessi usurari e il finanziamento sarà reputato gratuito ai sensi dell'art 1815 e.e. A tal proposito si richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 350 del 09/01/2013: "ai f inide/l'applicazione dell'art 644 del codice penale e dell'art 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori"

• TAEG: Quadro normativo

Il TAEG proviene direttamente dalla direttiva 87 /102/Cee e si utilizza per determinare il costo effettivo dei finanziamenti con restituzione rateale o comunque finanziamenti a "tempo determinato". Tutti quei finanziamenti per i quali è conosciuto in anticipo il periodo di durata del prestito. Semplificando al massimo possiamo affermare che: conoscendo il capitale prestato, la durata del prestito, e tutti i costi e gli oneri (interessi e spese) applicati, è possibile determinare il Tasso Effettivo Globale applicato annualmente quindi

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Tasso Annuo Effettivo Globale. Il TAEG è determinabile a priori in quanto ognuna delle variabili della formula è conosciuta prima dell'erogazione del finanziamento.

La determinazione del TAEG si è resa necessaria per impedire che, come accadeva in maniera evidente per i prestiti, il soggetto erogante il prestito, mascherasse il costo effettivo del denaro nascondendolo dietro voci di costo variamente denominate che comunque costituivano e costituiscono un interesse pagato dal fruitore del denaro.

Ai fini del calcolo del TAEG secondo l'art. 644 c.p. "si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".

Il tasso soglia per la verifica dell'usura è stabilito dallo stesso art. 644 c.p., nell'art. 2 comma 4, come il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia aumentato del 50%.

Dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il TEGM di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali . Tale limite è stato introdotto dal D.L 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, che determinava il tasso soglia aumentando il TEGM del 50 per cento.

Gli interessi che si configurano come usurari nei mutui sono nulli secondo l'art. 1815 e.e. che stabilisce al comma 2: "Se sono corrisposti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".

• TAEG: Parametri di calcolo

La delibera CICR n.10688 del 04/03/2003 stabilisce che:

Al contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteriindicati dalla Banca d'Italia.La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gliintermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessie degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima. Seguendo le indicazioni dell'art. 644 sono stati inclusi tutti gli oneri collegati all'erogazione del credito, tranne imposte e tasse, diversamente dalle indicazioni Banca d'Italia per la rilevazione, che escludono onorari notarili e more. Pur trattandosi di spese chiaramente collegate all'erogazione del credito, è evidente che la scelta di escluderle da parte della Banca d'Italia è finalizzata ad una rilevazione il più omogenea e statisticamente valida possibile.

Le spese che vengono corrisposte anticipatamente determinano una riduzione del capitale, consentendo il calcolo del CAPITALE EFFETIIVAMENTE EROGATO. Le spese periodiche invece determinano un incremento della rata, consentendo il calcolo della RATA EFFETIIVA. Le spese di chiusura, estinzione o riscatto determinano un aumento dell'ultima rata.

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Una volta noto il capitale effettivamente erogato e la rata effettiva, considerando la periodicità e la durata del rapporto, è possibile calcolare il TAEG con l'equazione estratta dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 febbraio 1998, pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea" del 1 aprile 1998 che rappresenta l'equivalenza dei prestiti, da un lato, e dei rimborsi e oneri, dall'altro:

f Ak f A'k, L c1 + i)tk = L c1 + i)tk,k=l k1= 1

Dove:

k: numero d'ordine di un prestito;

m: numero d'ordine dell'ultimo prestito;

Ak: importo del prestito di numero k (CAPITALE EFFETIIVAMENTE EROGATO);

i: è il TAEG che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;

tk: è l'intervallo, espresso in anni e frazioni di anni, tra la data del prestito numero 1 e le date degli ulteriori prestiti da 2 a m;

k': è il numero d'ordine di una rata di rimborso o di pagamento di oneri;

m': è il numero d'ordine dell'ultimo rimborso o dell'ultimo pagamento degli oneri;

A'k': è l'importo del rimborso o del pagamento di oneri numero k' (RATA EFFETIIVA);

tk': è l'intervallo, espresso in anni e frazioni di anni, tra la data del prestito numero 1 e le date dei rimborsi o pagamenti di oneri da 1 a m'.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 350 del 09/01/2013, statuisce che: "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 394 del 2000, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"; Cass., n. 5324/2003)."

In buona sostanza in un contratto che abbia ad oggetto un finanziamento con rimborso rateale, si tratta di verificare il costo effettivo che l'utente sopporta in caso di funzionamento "fisiologico" del contratto e in caso di funzionamento "patologico", dove il momento patologico è rappresentato dal ritardo nel pagamento delle rate di rimborso e/o mancato pagamento delle stesse. Anche in questi ultimi due casi il costo effettivo pattuito e/o sostenuto in concreto dal soggetto finanziato non deve mai superare in termini percentuali su base annua il Tasso Soglia Usura.

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• TAEG: Esempio di calcolo

Dati:

ANNI:

PERIODI/ ANNO:

TAN:

CAPITALE:

SPESE INIZIALI

1

4

6%

Complessive €

CAPITALE EFF. EROGATO: €

RATA: €

SPESE PERIODICHE:

complessive €

RATA EFFETTIVA: €

SPESE CHIUSURA:

estinzione €

Applicazione della formula:

11500 -' {'1 0

T '.1

12.000,00

500,00

11.500,00

3.037,59

10,00

3.047,59

100,00

3047.59 3047.59 .·, I T .,

( 1 + 1.,)1 (1 ÙÌ',, ' ·'

3047.59 ( . . .. f) + i.) I

3047.59 T . ,I

(1 ...L. i ) 'T

Con un ciclo di calcolo iterativo è possibile ricavare l'incognita i che risolve l'equazione: i=0,112426

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(1

11,500

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3047.59 3047.59 3047.59 3047.59( 1.112426) 0

L + (1.112426)+ ' (1.112426)f ' (1.112426)1 (l.112426)t

Svolgendo i passaggi:

11500 = 2967: 49 + 2889: 49 + 281:3. 54 + 2829: 49 = 11500

Il TAEG quindi vale ixlOO=ll,2426 %.

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-·-

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2. INTRODUZIONE ALL'ANALISI E FINALITA':

L'obiettivo di questo lavoro è appurare se nel tessuto del contratto e nella sua applicazione si riscontrino

anomalie.

li lavoro si dispiega nel seguente modo:

A. ESAME DELLE PATIUIZIONI CONTRATIUALI:

TAN

TASSO MORA

TAEG/ISC.

B. INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE APPLICATO;

C. COMPARAZIONE DEL TEG (RICOSTRUITO EX POST) CON IL TASSO SOGLIA, PER LA NECESSARIA

VERIFICA DELL'USURARIETA';

D. INDIVIDUAZIONE DEL TASSO EFFETIIVO PER ESTINZIONE ANTICIPATA.

E. INDIVIDUAZIONE DEL TASSO DI MORA EFFETIIVO;

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3. DATI CONTRATTUALI

Il Cliente MXXXXXX AXXXXXXXXX con domicilio in Cxxxxxxx Cxxxxxx (XX) in Via A. XXXX, 68/A CAP

2XXXX ha contratto un MUTUO a con l'Istituto MELIORBANCA S.P.A. avente i seguenti parametri:

- N° contratto REP.88593

- Data sottoscrizione 14/07/2005

- Periodicità Mensile

- N° Rate totali 360 '

- Categoria MUTUO A TASSO VARIABILE

- Capitale finanziato € 165.000,00

- Capitale erogato € 165.000,00

- Tasso annuo contrattuale (TAN) ammortamento 3,770% - Successivamente così calcolato Euribor 6 Mesi + 1,950%

- TAEG/ISC contrattuale 4,440%

- Tasso di mora contrattuale 5,770% - Così calcolato TAN 3,77% + 2 punti percentuali

- TSU (Tasso soglia usura) 5,790% TEGM + 50% in quanto contratto stipulato ante luglio 2011 come previsto da D.L. 70/2011

- Penale Estinzione Anticipata 3,000%

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Allc�ato A Rll.EVAZIONl: DEI TASSI IJJ INTERESSE EH'ETl'IVI GLOIIALI MEDI Al f'INI DEI.LA LEGGE SI.Jl.L'IJSUR,\ 1•)

f.·IEDIE ARITMETICHE r>EITASSI SUI.LF.Sll\"GOl,E OPERAZIONI DELLE BANCHE E DF..GLI INTF.RMEOIARI FINAN7_JARI NON RANCARI. CORRElTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO OEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINAN7.JAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: I' GENNAIO -J I �MRZO 2005 APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO ANO AL 30 SETTMDRE 2005

C,\ TECOREE DI OPERAZEONE

Af'ERTIJRE DI CREDITO fN CO:'\'TO CORREJ\TI (I�

Am1CW1, SCOSTI cm,tMERCJALI E ,,L llU ANANZIAMEP..'11 ,4,LLE

CLASSE DI EMPORTO ili u,ritò di tlrto

fino a 5.000 o!Jrc 5.000

TASSI MEDI ( l"II base a,mua)

12.63 952

IMPRESF:: fino 3 5.000 6,57 l!FFETT1JATIDALLE_B_A�_"C_HE __ ._< __ .l) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ --to-l_tr __ e_5_.00_0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ 5_.6_5 _ _ _ _ _ _ _.

FACTORING f 3)

CREDffiPERSONAU E ALTRT FJN/f.NZI.-.MEKT1 ALLE FAMIGUE Et-1'1:ì"l1Jl\"11 DALU: BANLHE C4)

t\N'llCIPI, SCON"'ll COMMERCJ,\U, CREDrn PERSONALI H AL l'RI ANANZIAMf.Kil Etfl:rr1JA"l1 DAGLI l�il;""RMEIJJ,<\RI �ON BAl":CARI iSJ

PRES1Tn CO�ì"RO CESSI01'"E DEI QI IINTO DEI.LO STIPENDIO l6)

LE SISG

fino a 50.000 oltre 50.000

fino ;;i 5.(X)() oltre 5.000

fino a 5.000 oltre 5.000

5.68

.... ___________________ 5, 16 ___________________ _

9.90

17.67 12.77

21.01 11.73

fino a 5.000 11.90 oltre 5.000 fino a 25.000 8.51 oltre 25.000 fino a 50.000 7,16 oltre 50.000 5.35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - -

CREDITO FTNA..LJZZATO ALL"ACQUJSTO RATEALE E CREDITO REVDL VTNG (71

�11n111 CON GARA�ZIA REALE -A TASSO FISSO • A TASSO \I ARIABil..E

fino a 1.500 oltre 1.500 fino a 5.000 oltre 5.000

16,64 15.87 10.48

5.16 3,86

AVVF.RTEl\:7,A: Al FINIOELLA OF:n:Rt.llNAZIONE OEGU INTERESSI USURARI Al SENSI DE(.,L.'ART. l or.u.,A LEGGE N.IOK/96, ITASSI IULE\'A TI OE\'ONO l<SSEIU: AUMENTA l'I DELLA MEl'À.

(") Ptr J ctit�ri di rilevalionr dl:i dati r di rom1Nlaz.i.ont dtU.a tabdla si rrda la nota 011:totlologica allrgata al Dcrrrto. • I tassi non romprttadono la coo.missionr rli massimo 5rnprrto chr. nrll., mrdia df'llt' nprra1jnnl rUrvatl', si ra,::gnaglia a,84 punti 11r.rTtntmdi.

I .t"f!end;:i delle catrg,1rie rii opern7ioni (l.>!"crero drl l\·linisrero drll'Ecor.omi� e-cle-t1�� Finanze del 16.9.2CK)-1; lstn1zior.i applicativr rlf'lfo B:mca ri'Jrali:i r rirll'Uftkio it;:ili;:mo dei cambi):

(I) Api;.-rturc Ci credilo in i;:onto ,.·t:mc-ntc cor. e senza garJlllia. (2) Ban:hc: fimrnziamc-nli pt·r anticipi su credili e rlocumtnli • st-omo cli ponafogliL1 conunt1ciak: altri fi 1!anziamr11Li a breve e:-a DH."llio e lo.mgo icnnir:"; unità produttive privoltc:". (3) Factming: anticipi su �redili acquistati e su i:rt>cliti fo:uri. ('I) Banche: crediti �rsonali. a brrve e a medio r lungo termine: altri finanziamenti alle famiglie di cor.sumatori. a breve e a nk!riio e lungo termine. (5) 11111.:mx-éiari finanziari 11011 ancari; fim:u:2:iam�·nti JX"I a.ruicipi su credili t documtmi. scor:h:J tii portafoglio connne1ciak-; crediti personali, .i b1c-,•c C" a mc-dio e-lungo t�rmint-: alai finanziamen:i a famiglit- rli consumatori e a u11it3 prociunive priva:e. a brev� r a medio r lungo termine-. (6) Pn.-:sriti romro cessiOTil': del qi1into drllo srip�nrlio: i ras..,i si riferiscono ai finanzian'K'r:ti erogati ai 5('11si del D.P.R. 11. ISO del JQSOo sc-condo schemi C.'Outmttuali :.td esso assimilaOili. (7) Creriiro finalii.z..·no all'acquis10 rate:tlt" rii brr.i di consumo: crerii,o r�\'Ol\'inp. I! con utili11.o iii carte rii crtdito.

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4. VERIFICA APPLICAZIONE DELLE PATTUIZIONI CONTRATTUALI

rTASSO SOGLIA

rTASSO PERCENTUALE USURA DI CONTRA TTUALIZZATO CONTRA TTUALIZZATA PERIODO

(Fonte: Ministero'idell'Economia e 'idei/e Finanze)

Tasso annuo 3,770% 5,790% Contrattuale T AN Tasso di Mora 5,770% 5,790% TAEG/ISC contrattuale 4,440% 5,790%

CALCOLO DEL TAEG/ISC EFFETTIVO

I costi rilevanti ai fini della determinazione del TAEG corrispettivo sono:

• Istruttoria

• Assicurazione

• Costo perizia di valore

• Spese di intermediazione creditizia

SUPERAMENTO TSU ALL'EPOCA DELLA PATTUIZIONE

NO

NO NO

• Spese collegate alla cessazione del contratto (cancellazione ipoteca, rinnovo, restrizione, accollo)

• Spese di gestione (incasso rata, comunicazioni periodiche)

I costi rilevanti ai fini della determinazione del TAEG di Mora sono:

o spese di sollecito

o commissioni per addebito RID insoluto

o spese collegate al ritardo in genere

I TEGM rilevati dalla Ministero dell'Economia e delle Finanze per il periodo della stipulazione del contratto sono illustrati nella pagina precedente.

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• Funzionamento "fisiologico" del contratto per il caso del normale e puntuale

pagamento delle rate di rimborso dall'inizio alla fine:

Nella seguente tabella sono illustrate tutte le voci di costo indicate nel contratto ed è calcolato il TAEG del finanziamento, in caso di funzionamento "fisiologico" del contratto:

DATI PRINCIPALI

Descrizione Dato

- Data sottoscrizione 14/07/2005

- TEGM (fonte: Ministero Economia e Finanza) 3,860%

- TSU (Tasso soglia usura) (art. 644 c.p.) 5,790%

- Capitale finanziato € 165.000,00

- Periodicità Mensile

- Durata ammortamento(anni) 30

- Numero rate ammortamento 360

- Tasso annuo contrattuale(TAN) ammortamento 3,770%

- TAEG/ISC contrattuale 4,440%

- Tipo di piano Posticipato

RATA € 766,01

CALCOLO CAPITALE EFFETTIVO

- Compensi assicurativi e d'istruttoria, compensi di € 3.390,00 stipula

CAPITALE EFFETTIVO € 161.610,00

CALCOLO RATA EFFETTIVA

- Periodicità Comunicazioni Periodiche Semestrale

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- Comunicazioni Periodiche €7,00

- Periodicità Certificazione Interessi Passivi Annuale

- Certificazione Interessi Passivi € 18,00

- Periodicità Compensi amministrativi e di incasso Mensile rata

- Compensi amministrativi e di incasso rata €9,60

RATA EFFETIIVA ‹ 778,28

CALCOLO ULTIMA RATA EFFETIIVA

- Cancellazione ipoteca € 150,00

- Spese per variazione banca d'appoggio, spese per € 1.079,00 istruttoria accollo mutuo, spese peramministrazione accollo mutuo, spese peramministrazione estinzione anticipata, spese perrichiesta di restrizione ipoteca, spese per rinnovoipoteca, spese per certificazione del debito

ULTIMA RATA EFFETIIVA ‹ 2.007,28

CALCOLO TAEG

-TIR 0,341%

- T AN effettivo 4,091%

-T.A.E.G 4,168%

TSU SUPERATO? NO

> SOGLIA USURA=NON SUPERATA

Il TAEG del finanziamento nel funzionamento "fisiologico" del contratto, nella sua applicazione di normalità costituita dal puntuale pagamento delle rate di rimborso dall'inizio alla fine del piano di ammortamento, appare inferiore al Tasso Soglia di Usura al momento della stipula.

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• Funzionamento "fisiologico" del contratto nell'applicazione

contrattualmente pattuita dell'estinzione anticipata in qualunque momento:

Il contratto prevede la facoltà di estinguere anticipatamente il finanziamento mediante l'addebito di una commissione omnicomprensiva pari ad una percentuale del capitale rimborsato, secondo quanto indicato al primo comma dell'art. 40 del T.U.B. nella misura di tempo in tempo pubblicizzata a norma dell'art. 116 del medesimo T.U.B. Si calcola il costo effettivo nel caso dell'estinzione anticipata e lo si traduce in termini percentuali per verificare se il T.E.E.A. o TAEG-EA (Tasso Effettivo per l'Estinzione Anticipata) sia contrattualmente pattuito al di sotto del Tasso Soglia Usura. Il contratto prevede che l'estinzione anticipata del finanziamento possa avvenire soltanto 3 mesi dopo la

stipula. Si quantifica quindi l'incidenza dell'estinzione anticipata del finanziamento sul TAEG, ipotizzando

l'estinzione in questa condizione, prevista contrattualmente.

Per calcolare il TAEG E.A. (TAEG in caso di estinzione anticipata), si prevede di pagare regolarmente le rate

del piano di ammortamento, fino alla data di possibile estinzione, secondo le seguenti tabelle:

N° Rata

1

2

3

Flusso Scadenza Capitale residuo Quota capitale

€ 778,28 14/08/2005 € 164.752,36 € 247,64

€ 778,28 14/09/2005 € 164.503,94 € 248,42

€ 169.990,67 14/10/2005 € 164.254, 75 € 249,20

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Quota Altro

interessi

€ 518,38 € 12,27

€ 517,60 € 12,27

€ 516,82 € 169.224,65

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CALCOLO TAEG E.A. per estinzione VINCOLATA

kiopo quanti mesi di utilizzo 3

tommissione (% su capitale) 3,000%

Importo conteggio estinzione anticipata € 30,00

Rate corrisposte 3

K:apitale residuo € 164.254,75

importo commissione e.a. € 4.927,64

lfOTALE ESTINZIONE € 169.212,39

lfAEG E.A. 27,099%

TSU 5,790% rrsu SUPERATO? SI

CONCLUSIONE SUL TASSO CORRISPETTIVO EFFETTIVO

Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento si rileva superamento del tasso soglia usura.

• Funzionamento "patologico" del contratto: IL TASSO DI MORA

Il funzionamento "patologico" del contratto avviene quando si verificano rate insolute di rimborso del piano di ammortamento. Anche in questo caso il tasso applicato, quello di mora contrattualmente pattuito, non può superare il tasso soglia di usura al momento della stipula, altrimenti sono convenuti interessi usurari e il finanziamento è gratuito ai sensi dell'art. 1815 e.e.

Infatti la sentenza della Corte di Cassazione n. 350 del 09/01/2013 sostiene che: "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori {Corte cast. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 394 del 2000, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"; Cass., n. 5324/2003)."

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IL TASSO COMPLESSIVO Dall'analisi si è evidenziata usurarietà del contratto per le motivazioni tecniche sotto o riportate.

TASSO COMPLESSIVO: definiamo tasso complessivo il tasso che si viene a generare dalla sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori a seguito di ritardato pagamento. Tale definizione è sostenuta dalla proiezione contabile dell'analisi semantica di ciò che è scritto, e quindi pattuito, contrattualmente.

Nella tabella seguente si vede come il tasso mora perda la sua valenza di penale acquisendo invece di fatto una connotazione ulteriore da interesse corrispettivo calcolando in euro gli interessi di mora che si genererebbero dall'applicazione del tasso contrattuale di mora sull'intero importo rata. Tanto è vero che l'art 40, comma 2, T.U.B. esplicita chiaramente: "La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e centottantesimo giorno dalla scadenza della rata." Questo produce ulteriori interessi da pagare che vanno ad aggiungersi a quelli già previsti dal piano di ammortamento per l'importo del finanziamento erogato.

Nella tabella sotto riportata viene effettuata una simulazione che comprova che qualora la prima rata del piano d'ammortamento originario fosse pagata in ritardo di 29 giorni si genererebbe un costo maggiore ed ulteriore, senza incorrere nell'applicazione della penale, producendo così un costo complessivo del finanziamento in oggetto più alto. In pratica si genera un secondo interesse corrispettivo ultroneo che incide sui costi per il contraente.

Tasso Quota Quota Interessi di

Nr Importo Rata Debito Residuo Tasso Complessivo Soglia Capitale Interessi Mora

Usura

Tasso Corrispettivo 1 € 766,01 € 164. 752,36 € 247,64 € 518,38 € 3,51 3, 77% + Tasso di 5,790%

Mora 5,77%

IL TASSO EFFETIIVO DI MORA (T.E.MO): A prescindere dall'indicazione in termini percentuali del Tasso Nominale di Mora contrattuale, si deve in concreto indagare quale sia il Tasso Effettivo di Mora, in ossequio alla giurisprudenza del Supremo Collegio, delle Corti di Merito Superiori che si sono pronunciate sul punto, che fa discendere la gratuità del MUTUO ove questo sia usurario anche solo con riferimento al Tasso di Mora pattuito.

CLAUSOLA ANATOCISTICA: Il 22/4/2000 è entrata in vigore la Delibera CICR 9/2/2000, la quale all'art. 3 recita: (Finanziamenti con piano di rimborso rateale) "1. Nelle operazioni di finanziamento

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per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. " Ai fini dell'applicabilità della delibera in parola è, pertanto, necessario che la clausola anatocistica del tasso di mora (applicato quindi alla rata già comprensiva di interessi corrispettivi), sia specificamente pattuita per iscritto, trattandosi di norma secondaria derogatrice di un principio inderogabile di legge speciale. Nel caso in cui si riscontri una clausola contrattuale generica, essa sarà afflitta da nullità e non spiegherà alcun effetto giuridico. In ogni caso, poiché le parti numeriche costituenti la rata, non cambiano la loro natura di capitale e interessi, la verifica del costo effettivo andrà a determinare quale sia il costo effettivo del Tasso di mora che il mutuatario pattuisce di pagare sul capitale ritardato.

Le somme in scadenza nel piano di rimborso di un mutuo sono costituite dalle rate del piano di ammortamento che contengono una quota capitale e una di interessi.

La sentenza della Corte di Cassazione del 20 febbraio 2003, n. 2593 è molto chiara nell'affermare che l'applicazione degli interessi di mora sull'intera rata (capitale + interessi) determina un fenomeno anatocistico vietato dall'art. 1283 e.e.:

"Occorre, in primo luogo, rilevare che in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall'art. 1283 e.e."

Infatti a norma dell'art. 1283 cod. civ. l'anatocismo è vietato se non compreso negli stretti limiti di cui alla delibera del CICR 9/2/2000 ma, in ogni caso, anche ove ci si trovi in presenza di anatocismo legale, l'effetto di lievitazione del tasso prodotto dall'anatocismo deve essere dichiarato in contratto e deve essere sempre al di sotto del Tasso Soglia, a qualunque titolo sia convenuto. L'incidenza del costo effettivo può sempre solo essere calcolata sul capitale ritardato a prescindere dalla legittimità dell'anatocismo, dato che nella rata ritardata, non cambia mai la natura di capitale e di interessi delle somme che la compongono.

Per calcolare quale sia il T.E.MO (Tasso Effettivo di Mora) è necessario calcolare l'importo dovuto in Euro secondo il Tasso di Mora applicato all'importo della rata scaduta per i giorni di ritardo e verificare a quanto corrisponda in termini percentuali l'importo così ottenuto sulla quota di capitale della rata. Il risultato di questa operazione determina il Tasso Effettivo di Mora secondo la seguente equazione:

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T E 1 , • = (mora+ oneri) · 36500

. . i10 quotar: apdal e · gg)\J ora

ESEMPIO DI APPLICAZIONE (dati generici, non relativi al finanziamento in oggetto):

In un ipotetico contratto è stato erogato un finanziamento di€ 1.100.000.

La prima rata, secondo il piano di ammortamento alla stipula era di€ 24.515,78, così composti:

• Quota capitale:€ 13.990,78 • Quota interessi: € 10.450,00, remunerativi di un debito di € 1.100.000 per un trimestre al

TAN=3,80%.

Nel caso in cui la prima rata non venga pagata, dopo la scadenza rimangono i seguenti debiti:

• € 10.450,00 a titolo di interessi, che non cambiano la loro natura.• € 13.990,78, a titolo di capitale.• € 1.086.009,22 a titolo di capitale residuo, che verrà rimborsato dagli interessi della successiva rata

trimestrale.

Alla data di scadenza della rata, la banca sta concedendo quindi un credito pari a€ 13.990,78, che viene rimborsato tramite gli interessi di mora. È vero che la banca concede in credito anche € 10.450,00 a titolo di interessi, ma questi, dal momento che non perdono la loro natura di interessi, non si tramutano in un credito erogato valevole ai sensi dell'art. 644 c.p.

Per esempio con un ritardo di 10 giorni nel pagamento (ma il risultato non cambia con qualunque altro ritardo), se il tasso di mora è pari al 7,80% (sull'intera rata), la banca richiede€ 52,39 di interessi di mora. Questi interessi, applicati al vero capitale che è erogato dalla banca, ovvero€ 13.990,78, determinano un tasso effettivo pari a:

TEM0={52,39*36500)/{13990,78*10) = 13,67%.

I chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura pubblicati in data 03/07/2013 dalla Banca d'Italia (al punto 4) fissano un TEGM per gli interessi di mora aumentato di 2,1 punti percentuali rispetto al TEGM del finanziamento considerato (TSU.MO). Il principio enunciato dalla Banca d'Italia è evidentemente contra legem, atteso il fatto che la legge stabilisce una unica soglia per gli interessi "a qualunque titolo" convenuti o dati (come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale).

Per esigenze di completezza di analisi, tuttavia, si ritiene di confrontare il TAEG di Mora anche a tale parametro.

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Verifica del T.E.MO (Tasso Effettivo di Mora):

Si prenda la prima rata del piano di ammortamento, ipotizzando un'erogazione singola di tutto il capitale finanziato, si ipotizzi un ritardo di 29 giorni nel pagamento.

CALCOLO TASSO EFFETTIVO DI MORA (T.E.MO)

rT"ASSO DI MORA CONTRATIUALE 5,770%

applicato su quota: Intera n. giorni di morosità 29 interessi moratori € 3,51 quota capitale 1 A rata amm. € 247,64 T.E.MO 17,848% TASSO SOGLIA USURA 5,790% TSU.MO BANCA D'ITALIA 8,940% rT°SU SUPERATO? SI

Conci usi o ne:

Il Tasso effettivo di Mora è maggiore rispetto al Tasso Soglia di Usura alla stipula.

Il TAEG di Mora è altresì superiore alla Soglia di Usura per la Mora di cui alla circolare della Banca d'Italia in data 3/7 /13.

IL TASSO ANNUO EFFETTIVO NOMINALE DI MORA (T.A.N.MO) L'ultima verifica in ordine al Tasso Effettivo di Mora applicato al contratto riguarda il Tasso Nominale Effettivo, rispetto al Tasso Nominale di mora dichiarato in contratto.

A differenza della verifica che precede, con la quale si è indagato quale sia il costo in termini percentuali della mora rispetto al capitale ritardato, in questo caso, seguendo pedissequamente l'art. 644, 3° co. c.p., si intende verificare quale sia il tasso effettivamente pattuito, sulla rata intera, quindi senza distinguerne l'incidenza sul capitale, tenendo conto di tutte le spese collegate al ritardo.

Nel contratto {documento di sintesi) sono previste spese legate al ritardato pagamento delle rate.

Proiettando, come nel caso che precede, un ritardo di 29 giorni, si ha che, oltre agli interessi di mora, dovranno aggiungersi anche le spese di sollecito, il che produce un costo che tradotto in termini percentuali su base annua per il tempo di utilizzo, produce un tasso nominale di mora effettivo molto superiore al Tasso

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Nominale di Mora indicato dalla Banca in contratto e oltre modo superiore al Tasso Soglia di Usura ed ancora superiore al Tasso Soglia di Usura per la Mora indicato dalla Banca d'Italia.

Le analisi sono facilmente desumibili dalla tabella che segue:

CALCOLO TASSO NOMINALE GLOBALE DI MORA (T.A.N.MO)

TASSO DI MORA CONTRATIUALE 5,770 %

n. giorni di morosità 29

Interessi moratori € 3,51

Spese ritardato pagamento €0,00

~pese inso luto € 25,00

Spese recupero crediti € 0,00

Spese di risoluzione €0,00

Spese per sollecito pagamento rate, spese per sollecito € 63,00

pagamento rate legale esterno

1A rata amm. € 766,01

T.A.N.MO 150,361%

TSU 5,790%

rrsu SUPERATO? SI

rrsu mora B.I. 2013 8,940%

rTSU mora B.I. 2013 superato? SI

CONCLUSIONE:

Il Tasso nominale di mora effettivo è maggiore rispetto al Tasso Soglia di Usura alla Stipula.

Il tasso nominale di mora effettivo è altresì superiore alla Soglia di Usura per la Mora di cui alla

circolare della Banca d'Italia in data 3/7 /13.

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5. CONCLUSIONI

• Ricalcolo del Saldo

Si procederà ora al ricalcolo del saldo, sviluppando le seguenti ipotesi :

a) Gratuità del contratto (senza interessi) applicazione Legge 108/96 in quanto sono state rilevate le seguenti anomalie :

Il TAEG in caso di Estinzione Anticipata (27,099%) supera il Tasso Soglia di Usura (5,790%).

Il Tasso complessivo (3,770% + 5,770%) supera il Tasso Soglia di Usura (5,790%).

Il Tasso Effettivo di Mora (17,848%) supera il Tasso Soglia di Usura (5,790%).

Il Tasso Nominale di Mora effettivo (150,361%) supera il Tasso Soglia di Usura (5,790%).

• Gratuità del contratto di MUTUO in quanto usurario

L'art . 1815 e.e. che stabilisce al comma 2: "Se sono corrisposti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". Per la legge 108/96, gli interessi sono usurari quando superino il Tasso Soglia a qualunque titolo siano dati o promessi.

Poiché sono stati pattuiti e richiesti interessi usurari, il rapporto di MUTUO analizzato è gratuito e non sono dovuti interessi.

Per effetto della gratuità la parte finanziata è tenuta al rimborso del solo capitale erogato. Non è invece tenuta al rimborso delle quote interessi, di oneri e more .

Quindi tutto quanto pagato a titolo di interessi fino ad oggi andrà ri-contabilizzato in conto capitale, dovendosi così verificare a quale rata di piano di rimborso siano giunti i pagamenti.

Si allega il piano di ammortamento fino alla data dell'ultimo pagamento effettuato.

Totale Erogato Totale Pagato (Quota Capitale Interessi Corrisposti e Recuperabili a

+ Quota Interessi) seguito di Gratuità

€ 165.000,00 € 54.517,30 € 46.477,41

Nell'ipotesi di gratuità del finanziamento, sono da stornare€ 46.477,41 di interessi usurari.

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La presente perizia elaborata e certificata dall'lng. Davide Porzani gode della supervisione sui

principi giuridici e giurisprudenziali applicati dello studio dell'Avvocato R. Chiericati.

Treviglio, 29/09/2015

In Fede

lng. Davide Porzani

Perizia redatta tramite software testato e certificato

da

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DIPAITIMENTO !UIOPEO,CON!IOUO lll!Crn IANCAII

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ING. DAVIDE PORZANI CONSU LTI NG

PIANO DI AMMORTAMENTO ORIGINARIO

Nr.

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34

Scadenza Importo Quota Capitale Quota Interessi

14/08/2005 € 778,28 € 247,64 € 518,38

14/09/2005 € 778,28 € 248,42 € 517,60

14/10/2005 € 778,28 € 249,20 € 516,82

14/11/2005 € 778,28 € 249,98 € 516,03

14/12/2005 € 778,28 € 250,77 € 515,25

14/01/2006 € 778,28 € 251,55 € 514,46

14/02/2006 € 778,28 € 252,34 € 513,67

14/03/2006 € 778,28 € 253,14 € 512,88

14/04/2006 € 778,28 € 253,93 € 512,08

14/05/2006 € 778,28 € 254,73 € 511,28

14/06/2006 € 778,28 € 255,53 € 510,48

14/07/2006 € 778,28 € 256,33 € 509,68

14/08/2006 € 778,28 € 257,14 € 508,88

14/09/2006 € 778,28 € 257,95 € 508,07

14/10/2006 € 778,28 € 258,76 € 507,26

14/11/2006 € 778,28 € 259,57 € 506,44

14/12/2006 € 778,28 € 260,39 € 505,63

14/01/2007 € 778,28 € 261,20 € 504,81

14/02/2007 € 778,28 € 262,02 € 503,99

14/03/2007 € 778,28 € 262,85 € 503,17

14/04/2007 € 778,28 € 263,67 € 502,34

14/05/2007 € 778,28 € 264,50 € 501,51

14/06/2007 € 778,28 € 265,33 € 500,68

14/07/2007 € 778,28 € 266,17 € 499,85

14/08/2007 € 778,28 € 267,00 €499,01

14/09/2007 € 778,28 € 267,84 €498,17

14/10/2007 € 778,28 € 268,68 € 497,33

14/11/2007 € 778,28 € 269,53 € 496,49

14/12/2007 € 778,28 € 270,37 € 495,64

14/01/2008 € 778,28 € 271,22 €494,79

14/02/2008 € 778,28 € 272,07 €493,94

14/03/2008 € 778,28 € 272,93 €493,09

14/04/2008 € 778,28 € 273,79 € 492,23

14/05/2008 € 778,28 € 274,65 € 491,37

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Capitale Altro

Residuo

€ 164. 752,36 € 12,27

€ 164.503,94 € 12,27

€ 164.254,75 € 12,27

€ 164.004,76 € 12,27

€ 163. 754,00 € 12,27

€ 163.502,44 € 12,27

€ 163.250,10 € 12,27

€ 162.996,96 € 12,27

€ 162.743,03 € 12,27

€ 162.488,30 € 12,27

€ 162.232,77 € 12,27

€ 161.976,44 € 12,27

€ 161.719,30 € 12,27

€ 161.461,35 € 12,27

€ 161.202,60 € 12,27

€ 160.943 ,03 € 12,27

€ 160.682,64 € 12,27

€ 160.421,44 € 12,27

€ 160.159,41 € 12,27

€ 159.896,57 € 12,27

€ 159.632,89 € 12,27

€ 159.368,39 € 12,27

€ 159.103,06 € 12,27

€ 158.836,89 € 12,27

€ 158.569,89 € 12,27

€ 158.302,05 € 12,27

€ 158.033,37 € 12,27

€ 157.763,84 € 12,27

€ 157.493,47 € 12,27

€ 157.222,25 € 12,27

€ 156.950,17 € 12,27

€ 156.677,24 € 12,27

€ 156.403,46 € 12,27

€ 156.128,81 € 12,27

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Nr. Scadenza Importo Quota Capitale Quota Interessi Capitale

Altro Residuo

35 14/06/2008 € 778,28 € 275,51 €490,50 € 155.853,30 € 12,27

36 14/07/2008 € 778,28 € 276,38 € 489,64 € 155.576,93 € 12,27

37 14/08/2008 € 778,28 € 277,24 € 488,77 € 155.299,68 € 12,27

38 14/09/2008 € 778,28 € 278,11 €487,90 € 155.021,57 € 12,27

39 14/10/2008 € 778,28 € 278,99 €487,03 € 154.742,58 € 12,27

~o 14/11/2008 € 778,28 € 279,86 € 486,15 € 154.462,71 € 12,27

~1 14/12/2008 € 778,28 € 280,74 € 485,27 € 154.181,97 € 12,27

~2 14/01/2009 € 778,28 € 281,63 € 484,39 € 153.900,34 € 12,27

~3 14/02/2009 € 778,28 € 282,51 €483,50 € 153.617,83 € 12,27

~4 14/03/2009 € 778,28 € 283,40 €482,62 € 153.334,43 € 12,27

~5 14/04/2009 € 778,28 € 284,29 € 481,73 € 153.050,15 € 12,27

~6 14/05/2009 € 778,28 € 285,18 € 480,83 € 152. 764,96 € 12,27

~7 14/06/2009 € 778,28 € 286,08 €479,94 € 152.478,89 € 12,27

~8 14/07/2009 € 778,28 € 286,98 €479,04 € 152.191,91 € 12,27

~9 14/08/2009 € 778,28 € 287,88 €478,14 € 151.904,03 € 12,27

so 14/09/2009 € 778,28 € 288,78 € 477,23 € 151.615,25 € 12,27

51 14/10/2009 € 778,28 € 289,69 € 476,32 € 151.325,56 € 12,27

52 14/11/2009 € 778,28 € 290,60 €475,41 € 151.034,96 € 12,27

53 14/12/2009 € 778,28 € 291,51 € 474,50 € 150.743,44 € 12,27

54 14/01/2010 € 778,28 € 292,43 €473,59 € 150.451,02 € 12,27

55 14/02/2010 € 778,28 € 293,35 €472,67 € 150.157,67 € 12,27

56 14/03/2010 € 778,28 € 294,27 € 471,75 € 149.863,40 € 12,27

57 14/04/2010 € 778,28 € 295,19 € 470,82 € 149.568,21 € 12,27

58 14/05/2010 € 778,28 € 296,12 € 469,89 € 149.272,08 € 12,27

59 14/06/2010 € 778,28 € 297,05 €468,96 € 148.975,03 € 12,27

60 14/07/2010 € 778,28 € 297,98 € 468,03 € 148.677 ,05 € 12,27

61 14/08/2010 € 778,28 € 298,92 € 467,09 € 148.378,13 € 12,27

62 14/09/2010 € 778,28 € 299,86 € 466,15 € 148.078,27 € 12,27

63 14/10/2010 € 778,28 € 300,80 € 465,21 € 147.777,47 € 12,27

64 14/11/2010 € 778,28 € 301,75 € 464,27 € 147.475,72 € 12,27

65 14/12/2010 € 778,28 € 302,69 € 463,32 € 147.173,02 € 12,27

66 14/01/2011 € 778,28 € 303,65 € 462,37 € 146.869,38 € 12,27

67 14/02/2011 € 778,28 € 304,60 € 461,41 € 146.564,78 € 12,27

68 14/03/2011 € 778,28 € 305,56 €460,46 € 146.259,22 € 12,27

69 14/04/2011 € 778,28 € 306,52 €459,50 € 145.952,71 € 12,27

70 14/05/2011 €778.28 € 307.48 €458.53 € 145.645.23 € 12,27

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ING. DAVIDE PORZANI CONSULTI NG

Nr. Scadenza Importo Quota Capitale Quota Interessi Capitale

Altro Residuo

71 14/06/2011 € 778,28 € 308,45 €457,57 € 145.336,78 € 12,27

72 14/07/2011 € 778,28 € 309,41 € 456,60 € 145.027,36 € 12,27

73 14/08/2011 € 778,28 € 310,39 €455,63 € 144. 716,98 € 12,27

74 14/09/2011 € 778,28 € 311,36 € 454,65 € 144.405,62 € 12,27

75 14/10/2011 € 778,28 € 312,34 € 453,67 € 144.093,28 € 12,27

76 14/11/2011 € 778,28 € 313,32 €452,69 € 143.779,95 € 12,27

77 14/12/2011 € 778,28 € 314,31 €451,71 € 143.465,65 € 12,27

78 14/01/2012 € 778,28 € 315,29 € 450,72 € 143.150,36 € 12,27

79 14/02/2012 € 778,28 € 316,28 €449,73 € 142.834,07 € 12,27

80 14/03/2012 € 778,28 € 317,28 € 448,74 € 142.516,79 € 12,27

81 14/04/2012 € 778,28 € 318,27 € 447,74 € 142.198,52 € 12,27

82 14/05/2012 € 778,28 € 319,27 € 446,74 € 141.879,25 € 12,27

83 14/06/2012 € 778,28 € 320,28 €445,74 € 141.558,97 € 12,27

84 14/07/2012 € 778,28 € 321,28 € 444,73 € 141.237,69 € 12,27

85 14/08/2012 € 778,28 € 322,29 € 443,72 € 140.915,39 € 12,27

86 14/09/2012 € 778,28 € 323,31 €442,71 € 140.592,09 € 12,27

87 14/10/2012 € 778,28 € 324,32 €441,69 € 140.267,77 € 12,27

88 14/11/2012 € 778,28 € 325,34 € 440,67 € 139.942,43 € 12,27

89 14/12/2012 € 778,28 € 326,36 € 439,65 € 139.616,06 € 12,27

90 14/01/2013 € 778,28 € 327,39 €438,63 € 139.288,68 € 12,27

91 14/02/2013 € 778,28 € 328,42 €437,60 € 138.960,26 € 12,27

92 14/03/2013 € 778,28 € 329,45 € 436,57 € 138.630,81 € 12,27

93 14/04/2013 € 778,28 € 330,48 €435,53 € 138.300,33 € 12,27

94 14/05/2013 € 778,28 € 331,52 €434,49 € 137 .968,81 € 12,27

95 14/06/2013 € 778,28 € 332,56 €433,45 € 137.636 ,25 € 12,27

96 14/07/2013 € 778,28 € 333,61 € 432,41 € 137.302,64 € 12,27

97 14/08/2013 € 778,28 € 334,66 € 431,36 € 136.967,98 € 12,27

98 14/09/2013 € 778,28 € 335,71 €430,31 € 136.632,28 € 12,27

99 14/10/2013 € 778,28 € 336,76 €429,25 € 136.295,52 € 12,27

100 14/11/2013 € 778,28 € 337,82 € 428,20 € 135.957,70 € 12,27

101 14/12/2013 € 778,28 € 338,88 €427,13 € 135.618,82 € 12,27

102 14/01/2014 € 778,28 € 339,95 € 426,07 € 135.278,87 € 12,27

103 14/02/2014 € 778,28 € 341,01 € 425,00 € 134.937,86 € 12,27

104 14/03/2014 € 778,28 € 342,08 €423,93 € 134.595,77 € 12,27

105 14/04/2014 € 778,28 € 343,16 € 422,86 € 134.252,61 € 12,27

106 14/05/2014 €778 28 € 344 24 € 421.78 € 133.908.38 € 12.27

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lng. Davide Porzani - via B. Cellini 1, 24047 Trevigl io (BG) - P.IVA: 01567480197 Pag 26 a 41 [email protected] [email protected]

ING. DAVIDE PORZANI CONSUL TI NG

Nr. Scadenza Importo Quota Capitale Quota Interessi Capitale

Altro Residuo

107 14/06/2014 € 778,28 € 345,32 €420,70 € 133.563,06 € 12,27

108 14/07/2014 € 778,28 € 346,40 € 419,61 € 133.216,65 € 12,27

109 14/08/2014 € 778,28 € 347,49 € 418,52 € 132.869,16 € 12,27

110 14/09/2014 € 778,28 € 348,58 €417,43 € 132.520,58 € 12,27

111 14/10/2014 € 778,28 € 349,68 € 416,34 € 132.170,90 € 12,27

112 14/11/2014 € 778,28 € 350,78 € 415,24 € 131.820,12 € 12,27

113 14/12/2014 € 778,28 € 351,88 €414,13 € 131.468,24 € 12,27

114 14/01/2015 € 778,28 € 352,99 €413,03 € 131.115,26 € 12,27

115 14/02/2015 € 778,28 € 354,09 € 411,92 € 130.761,16 € 12,27

116 14/03/2015 € 778,28 € 355,21 €410,81 € 130.405,96 € 12,27

117 14/04/2015 € 778,28 € 356,32 €409,69 € 130.049,63 € 12,27

118 14/05/2015 € 778,28 € 357,44 € 408,57 € 129.692,19 € 12,27

119 14/06/2015 € 778,28 € 358,56 €407,45 € 129.333,63 € 12,27

120 14/07/2015 € 778,28 € 359,69 €406,32 € 128.973,93 € 12,27

121 14/08/2015 € 778,28 € 360,82 € 405,19 € 128.613,11 € 12,27

122 14/09/2015 € 778,28 € 361,95 €404,06 € 128.251,16 € 12,27

123 14/10/2015 € 778,28 € 363,09 €402,92 € 127 .888,07 € 12,27

124 14/11/2015 € 778,28 € 364,23 € 401,78 € 127 .523,83 € 12,27

125 14/12/2015 € 778,28 € 365,38 €400,64 € 127.158,46 € 12,27

126 14/01/2016 € 778,28 € 366,52 € 399,49 € 126. 791,93 € 12,27

127 14/02/2016 € 778,28 € 367,68 € 398,34 € 126.424,26 € 12,27

128 14/03/2016 € 778,28 € 368,83 € 397,18 € 126.055,42 € 12,27

129 14/04/2016 € 778,28 € 369,99 € 396,02 € 125.685,43 € 12,27

130 14/05/2016 € 778,28 € 371,15 € 394,86 € 125.314,28 € 12,27

131 14/06/2016 € 778,28 € 372,32 € 393,70 € 124.941,96 € 12,27

132 14/07/2016 € 778,28 € 373,49 € 392,53 € 124.568,47 € 12,27

133 14/08/2016 € 778,28 € 374,66 € 391,35 € 124.193,81 € 12,27

134 14/09/2016 € 778,28 € 375,84 € 390,18 € 123.817 ,97 € 12,27

135 14/10/2016 € 778,28 € 377,02 € 388,99 € 123.440,95 € 12,27

136 14/11/2016 € 778,28 € 378,20 € 387,81 € 123.062,75 € 12,27

137 14/12/2016 € 778,28 € 379,39 € 386,62 € 122.683,36 € 12,27

138 14/01/2017 € 778,28 € 380,58 € 385,43 € 122.302,77 € 12,27

139 14/02/2017 € 778,28 € 381,78 € 384,23 € 121.920,99 € 12,27

140 14/03/2017 € 778,28 € 382,98 € 383,04 € 121.538,01 € 12,27

141 14/04/2017 € 778,28 € 384,18 € 381,83 € 121.153,83 € 12,27

142 14/05/2017 € 778,28 € 385,39 € 380,62 € 120. 768,44 € 12,27

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lng. Davide Porzani -vi a B. Celli ni 1, 24047 Treviglio (BG)- P.IVA: 01567480197 Pag 27 a 41 davide.porza ni@I ive. it davide.porzani@ingpe c.eu

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Scadenza Importo Quota Capitale Quota Interessi

14/06/2017 € 778,28 € 386,60 € 379,41

14/07/2017 € 778,28 € 387,81 € 378,20

14/08/2017 € 778,28 € 389,03 € 376,98

14/09/2017 € 778,28 € 390,26 € 375,76

14/10/2017 € 778,28 € 391,48 € 374,53

14/11/2017 € 778,28 € 392,71 € 373,30

14/12/2017 € 778,28 € 393,95 € 372,07

14/01/2018 € 778,28 € 395,18 € 370,83

14/02/2018 € 778,28 € 396,42 € 369,59

14/03/2018 € 778,28 € 397,67 € 368,34

14/04/2018 € 778,28 € 398,92 € 367,10

14/05/2018 € 778,28 €400,17 € 365,84

14/06/2018 € 778,28 € 401,43 € 364,58

14/07/2018 € 778,28 € 402,69 € 363,32

14/08/2018 € 778,28 €403,96 € 362,06

14/09/2018 € 778,28 €405,22 € 360,79

14/10/2018 € 778,28 € 406,50 € 359,52

14/11/2018 € 778,28 € 407,78 € 358,24

14/12/2018 € 778,28 € 409,06 € 356,96

14/01/2019 € 778,28 €410,34 € 355,67

14/02/2019 € 778,28 € 411,63 € 354,38

14/03/2019 € 778,28 € 412,92 € 353,09

14/04/2019 € 778,28 €414,22 € 351,79

14/05/2019 € 778,28 € 415,52 € 350,49

14/06/2019 € 778,28 € 416,83 € 349,19

14/07/2019 € 778,28 € 418,14 € 347,88

14/08/2019 € 778,28 €419,45 € 346,56

14/09/2019 € 778,28 € 420,77 € 345,25

14/10/2019 € 778,28 € 422,09 € 343,92

14/11/2019 € 778,28 € 423,42 € 342,60

14/12/2019 € 778,28 € 424,75 € 341,27

14/01/2020 € 778,28 € 426,08 € 339,93

14/02/2020 € 778,28 € 427,42 € 338,59

14/03/2020 € 778,28 € 428,76 € 337,25

14/04/2020 € 778,28 €430,11 € 335,90

14/05/2020 € 778,28 €43146 € 334,55

lng. Davide Porzani - via B. Cellini 1, 24047 Treviglio (BG) - P.IVA: 01567480 197

davide .porzani@live .it [email protected]

Capitale Altro

Residuo

€ 120.381,84 € 12,27

€ 119.994,03 € 12,27

€ 119.604,99 € 12,27

€ 119.214,74 € 12,27

€ 118.823,26 € 12,27

€ 118.430,54 € 12,27

€ 118.036,60 € 12,27

€ 117.641,42 € 12,27

€ 117.244,99 € 12,27

€ 116.847,32 € 12,27

€ 116.448,40 € 12,27

€ 116.048,23 € 12,27

€ 115.646,80 € 12,27

€ 115.244,11 € 12,27

€ 114.840,15 € 12,27

€ 114.434,93 € 12,27

€ 114.028,43 € 12,27

€ 113.620,66 € 12,27

€ 113.211,60 € 12,27

€ 112.801,26 € 12,27

€ 112.389,63 € 12,27

€ 111.976,70 € 12,27

€ 111.562,48 € 12,27

€ 111.146,96 € 12,27

€ 110.730,13 € 12,27

€ 110.312,00 € 12,27

€ 109.892,54 € 12,27

€ 109.471,78 € 12,27

€ 109.049,68 € 12,27

€ 108.626,27 € 12,27

€ 108.201,52 € 12,27

€ 107.775,44 € 12,27

€ 107 .348,02 € 12,27

€ 106.919,26 € 12,27

€ 106.489,15 € 12,27

€ 106.057 69 € 12 27

Nr. Scadenza

179 14/06/2020

180 14/07/2020

181 14/08/2020

182 14/09/2020

183 14/10/2020

184 14/11/2020

185 14/12/2020

186 14/01/2021

187 14/02/2021

188 14/03/2021

189 14/04/2021

190 14/05/2021

191 14/06/2021

192 14/07/2021

193 14/08/2021

194 14/09/2021

195 14/10/2021

196 14/11/2021

197 14/12/2021

198 14/01/2022

199 14/02/2022

200 14/03/2022

201 14/04/2022

202 14/05/2022

203 14/06/2022

204 14/07/2022

205 14/08/2022

206 14/09/2022

207 14/10/2022

208 14/11/2022

209 14/12/2022

210 14/01/2023

211 14/02/2023

212 14/03/2023

ING. DAVIDE PORZANI CONSU LTI NG

Importo Quota Capitale Quota Interessi Capitale Residuo

Altro

€ 778,28 € 432,82 € 333,20 € 105.624,87 € 12,27

€ 778,28 € 434,18 € 331,84 € 105.190,69 € 12,27

€ 778,28 € 435,54 € 330,47 € 104.755,15 € 12,27

€ 778,28 €436,91 € 329,11 € 104.318,24 € 12,27

€ 778,28 € 438,28 € 327,73 € 103.879,96 € 12,27

€ 778,28 € 439,66 € 326,36 € 103.440,30 € 12,27

€ 778,28 €441,04 € 324,97 € 102.999,27 € 12,27

€ 778,28 €442,43 € 323,59 € 102.556,84 € 12,27

€ 778,28 € 443,82 € 322,20 € 102.113,02 € 12,27

€ 778,28 €445,21 € 320,81 € 101.667 ,82 € 12,27

€ 778,28 €446,61 € 319,41 € 101.221,21 € 12,27

€ 778,28 € 448,01 € 318,00 € 100.773,20 € 12,27

€ 778,28 € 449,42 € 316,60 € 100.323, 78 € 12,27

€ 778,28 €450,83 € 315,18 € 99 .872,95 € 12,27

€ 778,28 € 452,25 € 313,77 € 99.420,70 € 12,27

€ 778,28 € 453,67 € 312,35 € 98.967,03 € 12,27

€ 778,28 € 455,09 € 310,92 € 98.511,94 € 12,27

€ 778,28 €456,52 € 309,49 € 98.055,42 € 12,27

€ 778,28 € 457,96 € 308,06 € 97.597,46 € 12,27

€ 778,28 € 459,40 € 306,62 € 97.138,06 € 12,27

€ 778,28 € 460,84 € 305,18 € 96.677,22 € 12,27

€ 778,28 €462,29 € 303,73 € 96.214,94 € 12,27

€ 778,28 € 463,74 € 302,28 € 95.751,20 € 12,27

€ 778,28 € 465,20 € 300,82 € 95.286,00 € 12,27

€ 778,28 € 466,66 € 299,36 € 94.819,34 € 12,27

€ 778,28 €468,12 € 297,89 € 94.351,22 € 12,27

€ 778,28 € 469,59 € 296,42 € 93 .881,63 € 12,27

€ 778,28 € 471,07 € 294,94 € 93.410,56 € 12,27

€ 778,28 € 472,55 € 293,46 € 92.938,01 € 12,27

€ 778,28 € 474,03 € 291,98 € 92.463,97 € 12,27

€ 778,28 €475,52 € 290,49 € 91.988,45 € 12,27

€ 778,28 € 477,02 € 289,00 € 91.511,43 € 12,27

€ 778,28 € 478,52 € 287 ,SO € 91.032,92 € 12,27

€ 778,28 € 480,02 € 286,00 € 90 .552,90 € 12,27

213 14/04/2023 € 778,28 € 481,53 € 284,49 € 90 .071,37 € 12,27 __ _ 1,14 ___ ,-1.4/.D5/.2023-_f_1.7 -8,2R € 483,,.(1_4

lng. Davide Porzani -v ia B. Cellini 1, 24047 Trevig lio (BG) - P.IVA: 01567480197

davide.porzani@live .it [email protected]

Nr.

215

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217

218

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220

221

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229

230

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237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249 1,5.0

ING. DAVIDE PORZANI CONSULTING

Scadenza Importo Quota Capitale Quota Interessi

14/06/2023 € 778,28 €484,56 € 281,46

14/07/2023 € 778,28 €486,08 € 279,93

14/08/2023 € 778,28 €487,61 € 278,41

14/09/2023 € 778,28 €489,14 € 276,88

14/10/2023 € 778,28 € 490,68 € 275,34

14/11/2023 € 778,28 €492,22 € 273,80

14/12/2023 € 778,28 €493,76 € 272,25

14/01/2024 € 778,28 € 495,32 € 270,70

14/02/2024 € 778,28 €496,87 € 269,14

14/03/2024 € 778,28 € 498,43 € 267,58

14/04/2024 € 778,28 € 500,00 € 266,02

14/05/2024 € 778,28 € 501,57 € 264,45

14/06/2024 € 778,28 € 503,14 € 262,87

14/07/2024 € 778,28 € 504,73 € 261,29

14/08/2024 € 778,28 € 506,31 € 259,70

14/09/2024 € 778,28 € 507,90 € 258,11

14/10/2024 € 778,28 € 509,50 € 256,52

14/11/2024 € 778,28 € 511,10 € 254,92

14/12/2024 € 778,28 € 512,70 € 253,31

14/01/2025 € 778,28 € 514,31 € 251,70

14/02/2025 € 778,28 € 515,93 € 250,08

14/03/2025 € 778,28 € 517,55 € 248,46

14/04/2025 € 778,28 € 519,18 € 246,84

14/05/2025 € 778,28 € 520,81 € 245,21

14/06/2025 € 778,28 € 522,44 € 243,57

14/07/2025 € 778,28 € 524,09 € 241,93

14/08/2025 € 778,28 € 525,73 € 240,28

14/09/2025 € 778,28 € 527,38 € 238,63

14/10/2025 € 778,28 € 529,04 € 236,97

14/11/2025 € 778,28 € 530,70 € 235,31

14/12/2025 € 778,28 € 532,37 € 233,64

14/01/2026 € 778,28 € 534,04 € 231,97

14/02/2026 € 778,28 € 535,72 € 230,29

14/03/2026 € 778,28 € 537,40 € 228,61

14/04/2026 € 778,28 € 539,09 € 226,92

..J.A/JJ5t202f. EUS,2R E 1::4.0r7Q E 225 72'.:l

lng. Davide Porzani - via B. Celli ni 1, 24047 Treviglio (BG)-P .IVA: 01567480197

davide .porza ni@I ive. it davide.porza [email protected]

Capitale Altro

Residuo

€ 89.103,77 € 12,27

€ 88.617,69 € 12,27

€88.130,08 € 12,27

€ 87.640,94 € 12,27

€ 87.150,27 € 12,27

€86.658,05 € 12,27

€86.164,29 € 12,27

€ 85.668,97 € 12,27

€ 85.172,10 € 12,27

€ 84.673,67 € 12,27

€84.173,67 € 12,27

€ 83.672,10 € 12,27

€ 83.168,96 € 12,27

€ 82.664,23 € 12,27

€82 .157,92 € 12,27

€ 81.650,02 € 12,27

€81.140,52 € 12,27

€ 80.629,42 € 12,27

€80.116,72 € 12,27

€ 79.602 ,41 € 12,27

€ 79.086,48 € 12,27

€ 78.568,92 € 12,27

€ 78.049,75 € 12,27

€ 77.528,94 € 12,27

€ 77.006,50 € 12,27

€ 76.482,41 € 12,27

€ 75.956,68 € 12,27

€ 75.429,29 € 12,27

€ 74.900,25 € 12,27

€ 74.369,55 € 12,27

€ 73.837,18 € 12,27

€ 73.303,14 € 12,27

€ 72.767,42 € 12,27

€ 72.230,01 € 12,27

€ 71.690,92 € 12,27

E711501l 4- i- €-12.,.,"7

Pag 30 a 41

ING. DAVIDE PORZANI CONSULTI NG

Nr. Scadenza Importo Quota Capitale Quota Interessi Capitale

Altro Residuo

251 14/06/2026 € 778,28 € 542,48 € 223,53 € 70.607,65 € 12,27

252 14/07/2026 € 778,28 € 544,19 € 221,83 € 70.063,46 € 12,27

253 14/08/2026 € 778,28 € 545,90 € 220,12 € 69.517,56 € 12,27

254 14/09/2026 € 778,28 € 547,61 € 218,40 € 68.969,95 € 12,27

255 14/10/2026 € 778,28 € 549,33 € 216,68 € 68.420,62 € 12,27

256 14/11/2026 € 778,28 € 551,06 € 214,95 € 67.869,56 € 12,27

257 14/12/2026 € 778,28 € 552,79 € 213,22 € 67.316,77 € 12,27

258 14/01/2027 € 778,28 € 554,53 € 211,49 € 66.762,24 € 12,27

259 14/02/2027 € 778,28 € 556,27 € 209,74 € 66.205,97 € 12,27

260 14/03/2027 € 778,28 € 558,02 € 208,00 € 65.647 ,95 € 12,27

261 14/04/2027 € 778,28 € 559,77 € 206,24 € 65.088,18 € 12,27

262 14/05/2027 € 778,28 € 561,53 € 204,49 € 64.526,65 € 12,27

263 14/06/2027 € 778,28 € 563,29 € 202,72 € 63.963,36 € 12,27

264 14/07/2027 € 778,28 € 565,06 € 200,95 € 63.398,30 € 12,27

265 14/08/2027 € 778,28 € 566,84 € 199,18 € 62.831,46 € 12,27

266 14/09/2027 € 778,28 € 568,62 € 197,40 € 62.262,84 € 12,27

267 14/10/2027 € 778,28 € 570,41 € 195,61 € 61 .692,43 € 12,27

268 14/11/2027 € 778,28 € 572,20 € 193,82 € 61.120,24 € 12,27

269 14/12/2027 € 778,28 € 574,00 € 192,02 € 60.546,24 € 12,27

270 14/01/2028 € 778,28 € 575,80 € 190,22 € 59.970,44 € 12,27

271 14/02/2028 € 778,28 € 577,61 € 188,41 € 59.392,83 € 12,27

272 14/03/2028 € 778,28 € 579,42 € 186,59 € 58.813,41 € 12,27

273 14/04/2028 € 778,28 € 581,24 € 184,77 € 58.232,17 € 12,27

274 14/05/2028 € 778,28 € 583,07 € 182,95 € 57.649,10 € 12,27

275 14/06/2028 € 778,28 € 584,90 € 181,11 € 57.064,20 € 12,27

276 14/07/2028 € 778,28 € 586,74 € 179,28 € 56.477,46 € 12,27

277 14/08/2028 € 778,28 € 588,58 € 177,43 € 55.888,88 € 12,27

278 14/09/2028 € 778,28 € 590,43 € 175,58 € 55.298,45 € 12,27

279 14/10/2028 € 778,28 € 592,29 € 173,73 € 54.706,17 € 12,27

280 14/11/2028 € 778,28 € 594,15 € 171,87 € 54.112,02 € 12,27

281 14/12/2028 € 778,28 € 596,01 € 170,00 € 53.516,01 € 12,27

282 14/01/2029 € 778,28 € 597,89 € 168,13 € 52.918,12 € 12,27

283 14/02/2029 € 778,28 € 599,76 € 166,25 € 52.318,36 € 12,27

284 14/03/2029 € 778,28 € 601,65 € 164,37 € 51.716,71 € 12,27

285 14/04/2029 € 778,28 € 603,54 € 162,48 € 51.113,17 € 12,27 ?R,; 111/JJ.5./2029 € 778,28 (-605 /1:\ € 1,;l\,58 € so.soz,M € 17 27

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lng. Davide Porzani - via B. Cellini 1, 24047 Treviglio (BG)- P.IVA: 01567480197 Pag 31 a 41 [email protected] davide [email protected]

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ING. DAVIDE PORZANI CONSULTING

Scadenza Importo Quota Capitale Quota Interessi

14/06/2029 € 778,28 € 607,34 € 158,68

14/07/2029 € 778,28 € 609,24 € 156,77

14/08/2029 € 778,28 € 611,16 € 154,86

14/09/2029 € 778,28 € 613,08 € 152,94

14/10/2029 € 778,28 € 615,00 € 151,01

14/11/2029 € 778,28 € 616,94 € 149,08

14/12/2029 € 778,28 € 618,87 € 147,14

14/01/2030 € 778,28 € 620,82 € 145,20

14/02/2030 € 778,28 € 622,77 € 143,25

14/03/2030 € 778,28 € 624,73 € 141,29

14/04/2030 € 778,28 € 626,69 € 139,33

14/05/2030 € 778,28 € 628,66 € 137,36

14/06/2030 € 778,28 € 630,63 € 135,38

14/07/2030 € 778,28 € 632,61 € 133,40

14/08/2030 € 778,28 € 634,60 € 131,41

14/09/2030 € 778,28 € 636,59 € 129,42

14/10/2030 € 778,28 € 638,59 € 127,42

14/11/2030 € 778,28 € 640,60 € 125,41

14/12/2030 € 778,28 € 642,61 € 123,40

14/01/2031 € 778,28 € 644,63 € 121,38

14/02/2031 € 778,28 € 646,66 € 119,36

14/03/2031 € 778,28 € 648,69 € 117,33

14/04/2031 € 778,28 € 650,73 € 115,29

14/05/2031 € 778,28 € 652,77 € 113,24

14/06/2031 € 778,28 € 654,82 € 111,19

14/07/2031 € 778,28 € 656,88 € 109,13

14/08/2031 € 778,28 € 658,94 € 107,07

14/09/2031 € 778,28 € 661,01 € 105,00

14/10/2031 € 778,28 € 663,09 € 102,92

14/11/2031 € 778,28 € 665,17 € 100,84

14/12/2031 € 778,28 € 667,26 €98,75

14/01/2032 € 778,28 € 669,36 € 96,66

14/02/2032 € 778,28 € 671,46 € 94,55

14/03/2032 € 778,28 € 673,57 € 92,44

14/04/2032 € 778,28 € 675,69 € 90,33

111/.IJ5.L2032 €_ 778,28_ E ç.77 Sl1 E aa ,n ,

lng. Davide Porzani -v ia B. Cellini 1, 24047 Trevigl io (BG) - P.IVA: 01567480197

davide .porzani@live .it [email protected]

Capitale Altro

Residuo

€ 49.900,40 € 12,27

€49.291,16 € 12,27

€48.680,00 € 12,27

€ 48.066,92 € 12,27

€47.451,92 € 12,27

€46.834,98 € 12,27

€ 46.216,11 € 12,27

€45.595,29 € 12,27

€44.972,52 € 12,27

€ 44.347,80 € 12,27

€ 43.721,11 € 12,27

€43.092,45 € 12,27

€42.461,82 € 12,27

€41.829,20 € 12,27

€ 41.194,60 € 12,27

€40.558,01 € 12,27

€ 39 .919,41 € 12,27

€ 39.278,81 € 12,27

€ 38.636,20 € 12,27

€ 37.991,57 € 12,27

€ 37.344,91 € 12,27

€ 36.696,22 € 12,27

€ 36.045,49 € 12,27

€ 35.392,72 € 12,27

€ 34 .737,90 € 12,27

€ 34.081,02 € 12,27

€ 33.422,08 € 12,27

€ 32.761,06 € 12,27

€ 32.097,97 € 12,27

€ 31.432,80 € 12,27

€ 30.765,54 € 12,27

€ 30.096,18 € 12,27

€ 29.424,71 € 12,27

€ 28.751,14 € 12,27

€ 28.075,45 € 12,27 E n _39Z, t:A E n ,21..._

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ING. DAVIDE PORZANI CONSULTING

Scadenza Importo Quota Capitale Quota Interessi

14/06/2032 € 778,28 € 679,94 € 86,07

14/07/2032 € 778,28 € 682,08 € 83,94

14/08/2032 € 778,28 € 684,22 € 81,80

14/09/2032 € 778,28 € 686,37 € 79,65

14/10/2032 € 778,28 € 688,53 € 77,49

14/11/2032 € 778,28 € 690,69 € 75,33

14/12/2032 € 778,28 € 692,86 € 73,16

14/01/2033 € 778,28 € 695,03 € 70,98

14/02/2033 € 778,28 € 697,22 € 68,80

14/03/2033 € 778,28 € 699,41 € 66,61

14/04/2033 € 778,28 € 701,61 € 64,41

14/05/2033 € 778,28 € 703,81 € 62,20

14/06/2033 € 778,28 € 706,02 € 59,99

14/07/2033 € 778,28 € 708,24 € 57,77

14/08/2033 € 778,28 € 710,46 € 55,55

14/09/2033 € 778,28 € 712,70 € 53,32

14/10/2033 € 778,28 € 714,94 € 51,08

14/11/2033 € 778,28 € 717,18 € 48,83

14/12/2033 € 778,28 € 719,44 €46,58

14/01/2034 € 778,28 € 721,70 €44,32

14/02/2034 € 778,28 € 723,96 €42,05

14/03/2034 € 778,28 € 726,24 € 39,78

14/04/2034 € 778,28 € 728,52 € 37,50

14/05/2034 € 778,28 € 730,81 € 35,21

14/06/2034 € 778,28 € 733,10 € 32,91

14/07/2034 € 778,28 € 735,41 € 30,61

14/08/2034 € 778,28 € 737,72 € 28,30

14/09/2034 € 778,28 € 740,03 € 25,98

14/10/2034 € 778,28 € 742,36 € 23,65

14/11/2034 € 778,28 € 744,69 € 21,32

14/12/2034 € 778,28 € 747,03 € 18,98

14/01/2035 € 778,28 € 749,38 € 16,64

14/02/2035 € 778,28 € 751,73 € 14,28

14/03/2035 € 778,28 € 754,09 € 11,92

14/04/2035 € 778,28 € 756,46 € 9,55 1~/ni:::,,n~i::: €. 778.?R € 758.84 (717

lng. Davide Porzani - via B. Cellini 1, 24047 Treviglio (BG) - P.IVA: 01567480197

[email protected] davide .porzani@ingpec .eu

Capitale Altro

Residuo

€ 26.717,70 € 12,27

€ 26.035,63 € 12,27

€ 25.351,41 € 12,27

€ 24.665,04 € 12,27

€ 23.976,51 € 12,27

€ 23.285,83 € 12,27

€ 22.592,97 € 12,27

€ 21.897,93 € 12,27

€ 21.200,71 € 12,27

€ 20.501,30 € 12,27

€ 19.799,70 € 12,27

€ 19.095,89 € 12,27

€ 18.389,87 € 12,27

€ 17.681,63 € 12,27

€ 16.971,16 € 12,27

€ 16.258,47 € 12,27

€ 15.543,53 € 12,27

€ 14.826,35 € 12,27

€ 14.106,91 € 12,27

€ 13.385,22 € 12,27

€ 12.661,25 € 12,27

€ 11.935,02 € 12,27

€ 11.206,50 € 12,27

€ 10.475,69 € 12,27

€ 9.742,59 € 12,27

€ 9.007,18 € 12,27

€ 8.269,46 € 12,27

€ 7.529,43 € 12,27

€ 6.787,07 € 12,27

€ 6.042,38 € 12,27

€ 5.295,35 € 12,27

€4.545,97 € 12,27

€ 3.794,24 € 12,27

€ 3.040,14 € 12,27

€ 2.283,68 € 12,27 €.1 1;?4 ,_SA_ __i_U, 27_

ING. DAVIDE PORZANI CONSULTI NG

Nr. Scadenza Importo Quota Capitale Quota Interessi Capitale

Altro Residuo

359 14/06/2035 € 778,28 € 761,22 €4,79 € 763,62 € 12,27

360 14/07/2035 € 2.007,28 € 763,62 € 2,40 €-0,00 € 1.241,27

PIANO DI AMMORTAMENTO AGGIORNATO

Nr. Scadenza Importo Quota Capitale Quota Interessi Capitale Stato Residuo Pagamento

1 14/08/2005 € 577,21 € 28,96 € 548,25 € 164.971,04 Pagata

2 14/09/2005 € 577,56 € 29,41 € 548,15 € 164.941,63 Pagata I

3 14/10/2005 € 624,30 € 76,25 € 548,05 € 164.865,38 Pagata

~ 14/11/2005 € 624,30 € 76,50 € 547,80 € 164. 788,88 Pagata

5 14/12/2005 € 624,30 € 76,75 € 547,55 € 164.712,13 Pagata

6 14/01/2006 € 624,30 € 77,01 € 547,29 € 164.635,12 Pagata

7 14/02/2006 € 624,30 € 77,27 € 547,03 € 164.557,85 Pagata

8 14/03/2006 € 624,30 € 77,52 € 546,78 € 164.480,33 Pagata

9 14/04/2006 € 624,30 € 77,78 € 546,52 € 164.402,55 Pagata

10 14/05/2006 € 624,30 € 78,04 € 546,26 € 164.324,51 Pagata I

11 14/06/2006 € 624,30 € 78,30 € 546,00 € 164.246,21 Pagata

12 14/07/2006 € 624,30 € 78,56 € 545,74 € 164.167,65 Pagata

13 14/08/2006 € 624,30 € 78,82 € 545,48 € 164.088,83 Pagata

14 14/09/2006 € 624,30 € 79,08 € 545,22 € 164.009,75 Pagata

15 14/10/2006 € 624,30 € 79,34 € 544,96 € 163.930,41 Pagata

16 14/11/2006 € 624,30 € 79,61 € 544,69 € 163.850,80 Pagata

17 14/12/2006 € 624,30 € 79,87 € 544,43 € 163.770,93 Pagata

18 14/01/2007 € 624,30 € 80,14 € 544,16 € 163.690, 79 Pagata

19 14/02/2007 € 624,30 € 80,40 € 543,90 € 163.610,39 Pagata

20 14/03/2007 € 624,30 € 80,67 € 543,63 € 163.529,72 Pagata

21 14/04/2007 € 624,30 € 80,94 € 543,36 € 163.448, 78 Pagata

22 14/05/2007 € 624,30 € 81,21 € 543,09 € 163.367,57 Pagata

23 14/06/2007 € 624,30 € 81,48 € 542,82 € 163.286,09 Pagata

24 14/07/2007 € 624,30 € 81,75 € 542,55 € 163.204,34 Pagata

25 14/08/2007 € 624,30 € 82,02 € 542,28 € 163.122,32 Pagata

26 14/09/2007 € 624,30 € 82,29 € 542,01 € 163.040,03 Pagata

27 14/10/2007 € 624.30 € 82157 € 541.73 € 162.957.46 Pae:ata

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lng. Davide Porzani - via B. Cellini 1, 24047 Treviglio (BG)- P.IVA: 01567480197 Pag 34 a 41 davide [email protected] davide [email protected]

ING. DAVIDE PORZANI CONSULTI NG

Nr. Scadenza Importo Quota Capitale Quota Interessi Capitale Stato Residuo Pagamento

28 14/11/2007 € 624,30 € 82,84 € 541,46 € 162.874,62 Pagata

29 14/12/2007 € 624,30 € 83,12 € 541,18 € 162. 791,50 Pagata

30 14/01/2008 € 624,30 € 83,39 € 540,91 € 162.708,11 Pagata

31 14/02/2008 € 624,30 € 83,67 € 540,63 € 162.624,44 Pagata

32 14/03/2008 € 624,30 € 83,95 € 540,35 € 162.540,49 Pagata

33 14/04/2008 € 624,30 € 84,23 € 540,07 € 162.456,26 Pagata

34 14/05/2008 € 624,30 € 84,51 € 539,79 € 162.371,75 Pagata

35 14/06/2008 € 624,30 € 84,79 € 539,51 € 162.286,96 Pagata

36 14/07/2008 € 624,30 € 85,07 € 539,23 € 162.201,89 Pagata

37 14/08/2008 € 624,30 € 85,35 € 538,95 € 162.116,54 Pagata

38 14/09/2008 € 624,30 € 85,63 € 538,67 € 162.030,91 Pagata

39 14/10/2008 € 624,30 € 85,92 € 538,38 € 161.944,99 Pagata

40 14/11/2008 € 624,30 € 86,20 € 538,10 € 161.858, 79 Pagata

41 14/12/2008 € 624,30 € 86,49 € 537,81 € 161. 772,30 Pagata

42 14/01/2009 € 624,30 € 86,78 € 537,52 € 161.685,52 Pagata

43 14/02/2009 € 624,30 € 87,07 € 537,23 € 161.598,45 Pagata

144 14/03/2009 € 624,30 € 87,36 € 536,94 € 161.511,09 Pagata

145 14/04/2009 € 624,30 € 87,65 € 536,65 € 161.423,44 Pagata

146 14/05/2009 € 624,30 € 87,94 € 536,36 € 161.335,50 Pagata . 147 14/06/2009 € 624,30 € 88,23 € 536,07 € 161.247,27 Pagata

148 14/07/2009 € 624,30 € 88,52 € 535,78 € 161.158,75 Pagata

149 14/08/2009 € 624,30 € 88,82 € 535,48 € 161.069,93 Pagata

so 14/09/2009 € 624,30 € 89,11 € 535,19 € 160.980,82 Pagata

51 14/10/2009 € 624,30 € 89,41 € 534,89 € 160.891,41 Pagata

52 14/11/2009 € 624,30 € 89,70 € 534,60 € 160.801, 71 Pagata

53 14/12/2009 € 624,30 € 90,00 € 534,30 € 160.711,71 Pagata

54 14/01/2010 € 624,30 € 90,30 € 534,00 € 160.621,41 Pagata

55 14/02/2010 € 624,30 € 90,60 € 533,70 € 160.530,81 Pagata

56 14/03/2010 € 624,30 € 90,90 € 533,40 € 160.439,91 Pagata

57 14/04/2010 € 624,30 € 91,20 € 533,10 € 160.348, 71 Pagata

58 14/05/2010 € 624,30 € 91,51 € 532,79 € 160.257,20 Pagata

59 14/06/2010 € 624,30 € 91,81 € 532,49 € 160.165,39 Pagata

60 14/07/2010 € 624,30 € 92,12 € 532,18 € 160.073,27 Pagata

61 14/08/2010 € 624,30 € 92,42 € 531,88 € 159.980,85 Pagata

~2 14/09/2010 € 624,30 € 92,73 € 531,57 € 159.888,12 Pagata

63 14/10[2010 € 624,30 € 93,04 € 531,26 € 159.795,08 Pagata

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Scadenza Importo Quota Capitale Quota Interessi

14/11/2010 € 624,30 € 93,35 € 530,95

14/12/2010 € 624,30 € 93,66 € 530,64

14/01/2011 € 624,30 € 93,92 € 530,38

14/02/2011 € 624,30 € 94,28 € 530,02

14/03/2011 € 624,30 € 94,59 € 529,71

14/04/2011 € 624,30 € 94,91 € 529,39

14/05/2011 € 624,30 € 95,22 € 529,08

14/06/2011 € 624,30 € 95,54 € 528,76

14/07/2011 € 624,30 € 95,86 € 528,44

14/08/2011 € 624,30 € 96,18 € 528,12

14/09/2011 € 624,30 € 96,50 € 527,80

14/10/2011 € 624,30 € 96,82 € 527,48

14/11/2011 € 624,30 € 97,14 € 527,16

14/12/2011 € 624,30 € 97,46 € 526,84

14/01/2012 € 609,66 € 118,79 € 490,87

14/02/2012 € 610,37 € 119,88 €490,49

14/03/2012 € 611,12 € 120,97 € 490,15

14/04/2012 € 571,46 € 122,08 € 449,38

14/05/2012 € 572,23 € 123,20 €449,03

14/06/2012 € 573,02 € 124,33 € 448,69

14/07/2012 € 516,62 € 125,47 € 391,15

14/08/2012 € 517,47 € 126,62 € 390,85

14/09/2012 € 518,31 € 127,78 € 390,53

14/10/2012 € 479,02 € 128,95 € 350,07

14/11/2012 €479,93 € 130,14 € 349,79

14/12/2012 € 480,82 € 131,33 € 349,49

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Capitale Residuo

€ 159.701,73

€ 159.608,07

€ 159.514,15

€ 159.419,87

€ 159.325,28

€ 159.230,37

€ 159.135,15

€ 159.039,61

€ 158.943,75

€ 158.847,57

€ 158.751,07

€ 158.654,25

€ 158.557,11

€ 158.459,65

€ 158.340,86

€ 158.220,98

€ 158.100,01

€ 157.977,93

€ 157.854,73

€ 157.730,40

€ 157.604,93

€ 157.478,31

€ 157.350,53

€ 157.221,58

€ 157.091,44

€ 156.960,11

Stato Pagamento

Pagata

Pagata

Pagata

Pagata

Pagata

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Pagata

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Pagata

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6. NOTA ESPLICATIVA GIURIDICA

Il reato d'usura è contemplato dall'art. 644 del Codice Penale che mutua, attualmente, le sue coordinate dalla

legge 108/96.

Storicamente, come ben noto, il delitto di usura, assente dalle previsioni del codice Zanardelli ispirate ai

principi liberistici allora dominanti, fu reintrodotto nell'ordinamento penalistico dal codice Rocco nella

formulazione dell'art. 644, successivamente rimasta in vigore fino alla riforma del 1996.

Nella descrizione contenuta nell'originario art. 644, il reato consisteva nel farsi dare o promettere, per sé o

per altri e sotto qualsiasi forma, approfittando dell'altrui stato di bisogno, interessi o altri vantaggi usurari, in

corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile.

La fattispecie risultava incentrata, dunque, sull'approfittamento dello stato di bisogno della persona offesa

(Manzini, IX, 876; Bellacosa, Usura, in Digesto pen., XV, Torino, 2006,146).

La dottrina, ma soprattutto la giurisprudenza processuale, espose limiti e difficoltà per dar contezza univoca

alle espressioni stato di bisogno ed approfittamento.

Solo delineando la prova della sproporzione tra le prestazioni corrispettive, sottese alla relazione tra l'agente

del reato e la persona offesa, si tentò, faticosamente, di conferire un suffragio probatorio alla dimostrazione

della condotta criminosa.

Da qui lo sforzo interpretativo ed ermeneutico di abbandonare il terreno scivoloso della lettura

soggettivistica della norma, per approdare ad un criterio oggettivo, valevole per tutti in una chiara lettura

condivisa.

Era necessario perciò la costruzione di un parametro di natura oggettiva (comunemente detto tasso soglia),

per effettuare una comparazione con il tasso effettivo globale, legato all'erogazione del credito prestato.

Alla luce di queste coordinate si è approdati a questo primo assunto: se il Teg è superiore al tasso soglia, si

cade nell'usura oggettiva e si compie plasticamente il relativo reato .

Si parlò infatti di usura presunta per delineare un limite, superato il quale, si concretava il reato.

La norma vigente, infatti, punisce colui che si faccia dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari, come

corrispettivo di una prestazione di denaro o d'altra utilità, senza più richiedere, a differenza della versione

originaria dell'art. 644, che il provento di reato fosse stato conseguito, "approfittando dello stato di bisogno

Il

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Il terzo comma dell'attuale testo dell'art . 644, prevede, invero, nel suo primo periodo, che "la legge stabilisce

il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari" (perciò si parla di usura "ex lege" o "presunta" o

"oggettiva": cfr. Manna, Usura (La nuova normativa sull'), in Digesto pen., Agg., 1, Torino, 2000, 657;

Mantovani, PS, Il, 251).

li limite era possibile delinearlo, in comparazione con un altro tasso, quello scaturente dalla determinazione

del costo sotteso all'erogazione di un prestito, sia esso mutuo, apertura di conto corrente o anche un

finanziamento privato.

Tale costo, da prefigurarsi in termini percentuali, fu definito tasso effettivo globale, per dare viva contezza a

tutte le remunerazioni pattuite e successivamente ottenute dal soggetto attivo del reato, come corrispettivo

del prestito da lui elargito.

Lo stesso articolo 644 dunque statuisce nella sua attuale formulazione che per la determinazione del tasso di

interesse usurario {il Teg) si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,

escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Il TEG, tasso effettivo globale, è dunque relazionato all'erogazione del credito e comprende tutti gli addendi

della somma che esso sottende: tasso di interesse, spese istruttoria, spese per iscrizione ipotecaria, per

sottoscrizione di polizza assicurativa o qualsiasi altra remunerazione o commissione imposta e pretesa a

qualsiasi titolo, escluse le imposte e tasse.

Una volta che esso sia stato individuato deve essere comparato ad un altro tasso, quello determinato, in

ragione delle rilevazioni conferite dal Ministero dell'economia: il tasso soglia.

È statuito nella legge 108/96 che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre

il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale: trattasi del tasso soglia, elemento della necessaria comparazione che deve

essere effettuata per rilevare se si riscontri usura.

In questa sede interessa scolpire solo il significato dell'usura oggettiva così definita dalla più attenta

giurisprudenza:" In materia di interessi, la legge 7 marzo 1996, n. 108, ai fini dell'indagine sul carattere

usurario ha sostituito il precedente criterio, comportante una valutazione globale ed articolata su vari profili

(concrete condizioni del creditore e del debitore ed approfittamento dello stato di bisogno, sì che un medesimo

tasso poteva in alcune circostanze essere giudicato come usurario ed in altre no}, con un criterio oggettivo e

inequivocabile, non più legato al concreto atteggiarsi della volontà dei soggetti coinvolti nel contratto. Ciò

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consente di ritenere che sia configurabile una illiceità, oggettiva e ineliminabile, di un tasso superiore a quello

di volta in volta determinato. Pertanto, la oggettiva illiceità de/l'esigere tassi superiori a quelli determinati,

comporta che, ove nel momento funzionale - e cioè nel corso dell'esecuzione - i tassi pattuiti vengano a

superare quelli tempo per tempo previsti come ammissibili, divenga del pari illecito pretenderne il pagamento

(Trib. Monza Sez. lii, 03-10-2005).

li riflesso della riforma dell'art .644 c.p sul piano civilistico trova il suo suggello nella nuova formulazione

dell'art.1815 e.e secondo cui: "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti

interessi .... "

Dunque l'usura subisce la scure radicale che il capitale prestato non sia produttivo di interessi: in tal modo,

con la rigorosa scelta ed opzione interpretat iva adottata, il legislatore poneva fine ad ogni contrasto

ermeneutico, a tenor del quale per esempio si sarebbe potuto garantire all'usuraio almeno, in corrispettivo,

gli interessi legali.

Così non è stato e, se dunque si concreta l'usura, la condotta criminosa dovrà subire la pena più dura: negare

la corresponsione dell'interesse, affinché sia ripristinata l'aequitas.

Tuttavia per conferire certezza argomentativa alla legge 108/96 ed all'art.644 cp soprattutto per stabil ire il

momento della consumazione del reato, è stata emanata la legge di interpretazione autentica (24/2001), a

mente della quale "ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo

comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel

momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal

momento del loro pagamento".

Si pone il reato di usura nella categoria dei reati contratto: con l'espressione reati-contratto si intende

designare la categoria costituita da quelle fattispecie incriminatrici che la legge penale ha individuato e

tipizzato per emettere, nei loro confronti, una censura di inammissibilità in senso assoluto. Trattasi di

convenzioni negoziali reputate illecite di per sé: figure negoziali, tipiche o innominate, alle quali la presenza

degli elementi costitutivi del reato conferisce lo stigma della illiceità penale, così di fatto sottraendole, per

ragioni politico-criminali, alla libertà di iniziativa negoziale e all'autonomia dispositiva delle parti" {Isabella

Leoncini: I rapporti tra contratto; reati-contratto e reati in contratto, in Riv. lt . Dir. e Proc. Penale 1990, 997).

È dunque il momento della pattuizione quello che bisogna delibare per calcolare tut te le remunerazioni, non

quello della dazione, avente quest'ultimo una efficacia fondamentale solo ai fini prescrizionali.

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Tali assunti sono decisivi ed hanno pratiche ricadute: si dovrà valutare, per esempio, il tasso di mora, al

momento della detta pattuizione, indipendentemente dall'esecuzione del contratto e non perciò come posta

disomogenea al computo del Teg.

Anche questi ultimi vanno inseriti.

la stessa giurisprudenza ha dato la giusta riconferma a tal granitico assunto: "va rilevato che la formula della

legge, se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi, non consente di

effettuare alcuna distinzione tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, né tra le corrispondenti

pattuizioni e dall'altro che il tasso moratorio pattuito, in quanto composto dallo stesso tasso degli interessi

corrispettivi, al quale va aggiunto una determinata maggiorazione ove usurario, non può che travolgere

necessariamente nella sanzione di nullità, tutti i suoi componenti e quindi anche il tasso corrispettivo di

riferimento. I reclamanti pertanto sono tenuti a restituire solo la somma del capitale mutuato (Tribunale di

Padova 13.05.2014).

Dello stesso tenore è quanto recentemente pronunciato dal Gip di Torino: "le conclusioni formulate dal P.M.

non possono essere condivise, in quanto è la stessa legge (il D.L. n.394/2000} di interpretazione autentica

della L.108/1996 sull'usura, ad aver precisato che, al fine di verificare l'eventuale superamento delle soglie

limite di interesse oltre il quale si sfocia nell'usura, vanno computati gli interessi a qualunque titolo convenuti

e quindi anche quelli moratori. Successivamente a questa norma la giurisprudenza (per ultima Cass. civ., sez.

I, 9 gennaio 2013, n.350, in precedenza Cass. civ. n.5324/2003} non ha avuto dubbi nel computare anche gli

interessi moratori, al fine di accertare la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'usura" (Ordinanza del

Giudice Giuseppe Marra da Archivio Penale Torino 10.06.2014).

Per il Giudice delegato al fallimento (Parma) bisogna correttamente profilare la distinzione tra il valore

dell'interesse corrispettivo e quello moratorio. Nell'ambito del contratto di riferimento la Banca si

comporterà correttamente se sostituisce all'interesse corrispettivo il moratorio, non se lo aggiunge, come

avviene nella maggior parte dei casi.

Scrive il Giudice: "Occorre verificare il singolo contratto e stabilire se esso preveda interessi di mora in caso di

inadempimento e se gli stessi siano sostitutivi dell'interesse corrispettivo. Infatti se la previsione contrattuale

statuisce che la Banca debba applicare al cliente inadempiente solo e soltanto gli interessi di mora sul capitale,

sostituendo questi agli interessi corrispettivi, non si farà la sommatoria tra tassi corrispettivi e tassi moratori,

ai fini del calcolo del Teg e si verificherà lo sforamento del tasso soglia solo con riferimento al tasso

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moratorio .... Se invece il contratto prevede che il tasso moratorio si applichi in aggiunta a quello corrispettivo,

allora i due indici andranno valutati congiuntamente ed il risultato andrà confrontato con i limiti

normativamente imposti (legge 108/96 e successive modifiche) ... Prevedendo il contratto che gli interessi di

mora non si sostituiscono a quelli corrispettivi, ma si sommino a questi(quindi su ogni rata già formata da

quota capitale e quota interessi corrispettivi) si può concludere che, applicando la normativa al contratto de

quo anche gli interessi di mora siano da computare ai fini del TEGM e pertanto quest'ultimo sfora il tasso

soglia(vigente al momento della stipula) ed il contratto di mutuo sia usurato ab origine quindi trova

applicazione la sanzione civilistica dell'art.1815 e.e ultimo comma (Tribunale di Parma sezione fallimentare

procedura numero 26/2013 fallimento Archimede srl - Giudice delegato dott. Pietro Rogato; curatore rag.

Raffaele Quarantelli).

Questa giurisprudenza di merito rappresenta la continuazione di un orientamento della Corte Suprema che

così si è pronunciata: Ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 e.e. e dell'art. 644 c.p. si considerano usurari gli

interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti

a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi moratori (cass.n.350/2013).

Si possono pertanto delineare già alcune conclusioni:

1. Il reato di usura si configura al momento della pattuizione.

2. La dazione ha solo l'importanza di delibare la prescrizione.

Nel computo del Teg vanno inserite tutte le remunerazioni compresi gli interessi moratori, trattandosi di

remunerazioni comunque convenute, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro

pagamento".

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