FI Chiara Tutela Mutuo IPMR009 Banca Cividale 20180630 fileCHIARATutela Mutuo - FSC_IPMR009_0618...

23
CHIARATutela Mutuo - FSC_IPMR009_0618 CHIARATutela Mutuo CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONNESSO AD UN FINANZIAMENTO Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa comprensiva del Glossario b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Transcript of FI Chiara Tutela Mutuo IPMR009 Banca Cividale 20180630 fileCHIARATutela Mutuo - FSC_IPMR009_0618...

CHIARATutela Mutuo - FSC_IPMR009_0618

CHIARATutela Mutuo

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONNESSO AD UN FINANZIAMENTO

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

a) Nota Informativa comprensiva del Glossario

b) Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

CHIARATutela Mutuo - FSC_IPMR009_0618

PER L’ACCESSO ALL’AREA CLIENTI:

ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013

Gentile Cliente, La informiamo che, come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la Sua posizione assicura-tiva con Chiara Assicurazioni S.p.A. accedendo via web ad un’apposita area riservata, c.d. “Area Clienti”. Per poter accedere alla suddetta “Area Clienti” occorre che richieda preventivamente le sue credenziali identificative personali di accesso seguendo i seguenti veloci passaggi:

1) Acceda al sito “www.chiaraassicurazioni.it”, selezioni il link “Area Clienti” e clicchi sulla voce “Registrazione Nuovo Utente”;

2) Inserisca i dati anagrafici che le vengono richiesti; 3) Inserisca il numero identificativo di una polizza che ha sottoscritto con Chiara Assicurazioni; 4) Inserisca un suo indirizzo di posta elettronica (presti molta attenzione all’inserimento di questa informazione

perché a quell’indirizzo e-mail sarà inviata la password che le permetterà di accedere alla ”Area Clienti”); 5) Stampi e custodisca la user-id o codice utente che il sistema le assegnerà; 6) Acceda alla casella di posta elettronica precedentemente indicata, prenda nota e custodisca la password di

accesso che le è stata comunicata via e-mail dalla Compagnia; 7) Entri nuovamente nella” Area Clienti” del sito www.chiaraassicurazioni.it inserendo negli appositi campi le

proprie credenziali, ovvero user-id e password, per avere accesso immediato alla consultazione della propria posizione assicurativa.

Dal secondo accesso in poi le sarà sufficiente inserire user-id e password. Le informazioni contenute nella” Area Clienti” sono aggiornate e la relativa data di aggiornamento è riportata nell’Area stessa. Il servizio è totalmente gratuito e l’accesso alla ”Area Clienti” è possibile da qualsiasi postazione connessa ad internet tramite le proprie credenziali di accesso rilasciate dalla Compagnia, seguendo le istruzioni sopra riportate. Per qualunque chiarimento, potrà contattare Chiara Assicurazioni S.p.A. al seguente numero verde:

800.31.29.55

Chiara Assicurazioni S.p.A.

CHIARATutela Mutuo - FSC_IPMR009_0618

Pagina 1 di 7

CHIARATutela Mutuo

Nota Informativa La presente Nota Informativa è aggiornata alla data del 30/06/2018

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS (già ISVAP), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa IVASS.

Attenzione: il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La sottoscrizione della presente copertura assicura-tiva è facoltativa. A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Chiara Assicurazioni S.p.A. (denominata nel seguito "Compa-gnia") è una società che fa parte del Gruppo Helvetia, iscritto all’Albo dei Gruppi di imprese di assicurazione al n. 031. Sede legale in Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano. Iscritta alla Sezione I dell’Albo Imprese di assicurazione al n. 1.00153. Numero di telefono: 02.6328.811 sito internet: www.chiaraassicurazioni.it Indirizzo di posta elettronica: [email protected] Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [email protected] Chiara Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'atti-vità assicurativa con provvedimento ISVAP n° 2470 del 26 ot-tobre 2006, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n° 256 del 3 no-vembre 2006. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Al 31 dicembre 2017 il Patrimonio Netto della Compagnia am-monta a 24.285.382 milioni di euro; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta a 12.411.000 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta 8.168.197 milioni di euro. In base alla normativa Solvency II la Compagnia presenta, alla data suindicata, i seguenti dati di solvibilità: - Solvency Capital Requirement (SCR): 22.938.989,23

milioni di euro; - Fondi Propri: 28.658.015,18 milioni di euro; - Solvency Capital Ratio: 124,93%.

ll "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requi-rement) richiesto dalla normativa Solvency II.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Durata Il contratto è di durata poliennale, non prevede il tacito rin-novo a scadenza ed ha durata pari alla durata del finanzia-mento, fino a un massimo di anni 30 per i mutui ipotecari e di anni 15 per i mutui chirografari.

Le garanzie relative alla sezione "Protezione della rata del fi-nanziamento" (vedi successivo punto 3), hanno durata mas-sima pari a 10 anni e, in caso di polizza di durata superiore a 10 anni, è previsto il tacito rinnovo a partire dal termine del decimo anno, Ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile, la copertura di durata poliennale è proposta in alternativa ad analoga copertura di durata annuale, a fronte di una riduzione di premio – nella mi-sura indicata sul Modulo di polizza – rispetto a quello previsto per la stessa copertura di durata annuale.

L’assicurazione cessa alla scadenza contrattuale stabilita senza obbligo di preventiva disdetta e non troverà applica- zione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 C.C., secondo comma.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art.1.03 delle Norme comuni a tutte le Sezioni 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Il contratto di assicurazione, stipulato nei modi e nei termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione, offre all’Assicurato le seguenti garanzie:

Sezione Protezione del Debito Residuo Indennizza il debito residuo del finanziamento risultante al momento del sinistro in caso di: - Morte a seguito di infortunio, - Invalidità Permanente a seguito di infortunio di grado

pari o superiore al 60%. Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 2.07.

Sezione Protezione della Rata del finanziamento Indennizza un determinato numero di rate del finanzia-mento in caso di: - Inabilità Totale Temporanea da infortunio o malattia, - Perdita involontaria dell’impiego, - Ricovero ospedaliero per Grande Intervento Chirurgico

Per maggiori dettagli si rimanda agli articoli 3.07, 3.08, 3.13, 3.14, 3.19 e 3.20. L'assicurazione è operante sia a fronte di finanziamenti nuovi che di finanziamenti in corso; in quest'ultimo caso la durata delle coperture, ferme le indicazioni riportate nel paragrafo "Durata", coincide con la durata residua del finanziamento.

Il prodotto è proposto in due combinazioni predefinite; è possibile sottoscrivere la sola sezione "Protezione del Debito residuo" oppure entrambe le sezioni, così da avere una prote-zione più completa; la disponibilità delle prestazioni previste dalla sezione "Protezione della Rata del finanziamento" è su-bordinata all'appartenenza dell'Assicurato ad una delle tre ca-tegorie professionali: Lavoratore autonomo - Lavoratore di-pendente privato - Lavoratore dipendente pubblico - Non la-voratore (Studenti, Pensionati, Casalinghe, Disoccupati). Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 3.01.

AVVERTENZA: il contratto prevede limitazioni ed esclu-sioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo; si rimanda agli articoli delle Condizioni di Assicurazione per aspetti di maggior dettaglio.

CHIARATutela Mutuo - FSC_IPMR009_0618

Pagina 2 di 7

L'Assicurato, in caso di Contraente Persona Fisica, coincide con il Contraente, mentre in caso di Contraente Persona Giu-ridica è identificato nella persona fisica designata dal richie-dente che ricopra un ruolo rilevante nella società aderente, come da seguente tabella:

Forma società PERSONA ASSICURABILE

Società semplice Socio o dipendente con contratto di la-voro subordinato che ricopre anche di

fatto una funzione di obiettiva responsabi-lità all'interno della Ditta/Società

Società di fatto Società in nome

collettivo Società in acco-

mandata semplice SRL Socio, amministratore o dipendente con

contratto di lavoro subordinato che ricopre anche di fatto una funzione di obiettiva responsabilità all'interno della Società

SPA Società in acco-

mandita per azioni

Società Cooperativa

Socio cooperatore che concorre alla ge-stione dell'impresa partecipando alla for-mazione degli organi sociali e alla defini-zione della struttura di direzione e condu-zione dell'impresa nonché socio che par-

tecipa a elaborazione di programmi di sviluppo e a decisioni concernenti scelte

strategiche Studio Associato Libero Professionista

AVVERTENZA: Nel caso di Contraente = Persona Giuridica le prestazioni relative alla sezione "Protezione della rata del finanziamento" non sono concedibili e il beneficiario delle pre-stazioni in caso di Decesso o Invalidità Permanente Totale e la stessa ditta contraente.

AVVERTENZA: il contratto prevede la presenza di franchi-gie e limiti d'indennizzo; si rimanda agli articoli delle Con-dizioni di Assicurazione per aspetti di maggior dettaglio.

Per franchigia si intende quella parte di danno che resta a carico dell'assicurato.

Per franchigia assoluta si intende quella parte di danno che resta sempre a carico dell'assicurato; si distingue dalla fran-chigia relativa che rappresenta un limite, superato il quale il danno è risarcito per intero.

A titolo esemplificativo:

Sezione Protezione del Debito Residuo Per la garanzia Invalidità Permanente non viene corrisposta alcuna indennità se l’invalidità accertata è inferiore al 60%, per le invalidità pari o superiori al 60% viene liquidata la somma assicurata.

Esempio di franchigia relativa:

Grado Invalidità Permanente accertato

Somma Assicurata

Prestazione erogata

55% € 100.000 0 60% € 100.000 € 100.000

Prestazioni in caso di assicurazione di un importo inferiore all’importo del finanziamento erogato (sotto-assicurazione) Nel caso in cui il Capitale Assicurato sia inferiore all’importo finanziato, la prestazione liquidata in caso di sinistro sarà, sia per il caso Morte che per il caso Invalidità Permanente Totale pari al debito residuo del finanziamento alla data dell’evento, secondo l'originario piano di ammortamento, moltiplicato per il rapporto tra il Capitale Assicurato e l’ammontare iniziale del mutuo erogato (percentuale indicata nel Modulo di polizza).

Per le garanzie Inabilità Temporanea, Perdita Involontaria del-l'Impiego, Ricovero Ospedaliero per Grande Intervento Chi-rurgico, la rata di rimborso indicata nel Modulo di polizza è già determinata in funzione del Capitale Assicurato e rappresenta quindi l'indennizzo convenuto.

Sezione Protezione della Rata del Finanziamento Sulle garanzie Inabilità Temporanea totale e Perdita Involon-taria dell’impiego è operante una franchigia assoluta di 30 giorni: il sinistro è indennizzabile, rispettivamente, solo dopo i 30 giorni consecutivi di inabilità o di perdita dell’impiego per le rate del mutuo che scadono, al termine dei giorni di franchigia, nel perdurare dello stato di inabilità o disoccupazione.

Esempio di franchigia assoluta:

Inabilità Totale accertata

Franchigia Prestazione erogata

90 gg 30 gg 90 gg – 30 gg = 60 gg = 2 rate mensili del finanziamento se entrambi scadenti nei 60 gg

Limite d'indennizzo Con riferimento alle garanzie Inabilità Temporanea Totale per Infortunio o Malattia e Perdita Involontaria dell'Impiego, il nu-mero massimo di pagamenti mensili è di 15 indennizzi per singolo sinistro.

Per le stesse garanzie è previsto un massimo di 60 indennizzi nel corso della durata dell’Assicurazione.

A titolo esemplificativo:

Per singolo sinistro

Giornate di Inabilità Tempora-nea Totale / Disoccupazione

Prestazione Erogata

510 (pari a 17 mesi) 15 rate mensili

Per durata di assicurazione

Totale sinistri verificatisi 5

Prestazione sinistro n.1 14 rate mensili

Prestazione sinistro n.2 15 rate mensili

Prestazione sinistro n.3 15 rate mensili

Prestazione sinistro n.4 11 rate mensili

Prestazione massima erogabile sinistro n.5 5 rate mensili

Totale Rate mensili erogate 60 rate mensili

4. Periodi di carenza contrattuali AVVERTENZA: Il contratto prevede la presenza di periodi di carenza contrattuali.

Per carenza si intende il periodo durante il quale le garanzie del contratto non sono efficaci, ovvero il numero di giorni a far data dalla decorrenza della polizza durante i quali la garanzia non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo la

Compagnia non corrisponde la prestazione assicurata. Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 3.07 lett. b); 3.13 lett. b) e 3.19 lett. b). 5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valuta-zione del rischio possono comportare la perdita totale o par-ziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c.

Si rinvia all’art. 1.02 delle "Norme Generali" per gli aspetti di maggior dettaglio.

AVVERTENZA: In presenza della sezione "Protezione del-la rata del finanziamento" è prevista la compilazione del questionario tecnico-assuntivo finalizzato a individuare la

categoria professionale dell'Assicurato. Si rammenta la necessità di verificare che le risposte alle domande del questionario siano esatte e corrispondano al vero.

CHIARATutela Mutuo - FSC_IPMR009_0618

Pagina 3 di 7

6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione AVVERTENZA: il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione per iscritto alla Compagnia di ogni circo-stanza rilevante che determini l’aggravamento o la dimi-nuzione del rischio intendendo per circostanze rilevanti quelle che se fossero sussistite al momento della stipula del contratto la Compagnia non avrebbe prestato l’assi-curazione o l’avrebbe prestata a un premio differente, cioè quelle che modificano il rischio tenuto conto dello evento assicurato.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione alla Compagnia per iscritto in caso di variazione della professione esercitata dall'Assicurato. La mancata comunicazione com-porta l'impossibilità di adeguamento del contratto alla nuova professione e alla prestazione assicurativa ad essa correlata (cfr. art. 3.02).

Gli aggravamenti di rischio rilevanti non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o par-ziale del diritto all'indennizzo.

AVVERTENZA: la mancata comunicazione di variazione della professione esercitata dall'assicurato comporta la inefficacia della copertura assicurativa.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 1.07 e 1.08 delle Norme comuni a tutte le Sezioni, nonché all'art. 3.02 della Sezione "Protezione della Rata del Finanziamento". 7. Premi Le garanzie assicurate vengono prestata a fronte del paga-mento di un premio unico ed anticipato, il cui ammontare viene determinato in funzione del capitale assicurato iniziale, della durata contrattuale del finanziamento (durata residua in caso di finanziamento in essere), delle garanzie sottoscritte (Prote-zione del debito residuo più eventuale Protezione della rata del finanziamento) e della categoria professione (in caso di sottoscrizione delle garanzie a Protezione della rata). Il pagamento avviene mediante addebito su conto corrente in-trattenuto presso una filiale della banca distributrice prodotto.

In riferimento ai rinnovi annuali, dopo il 10° anno, delle garan-zie a protezione della rata del finanziamento, il Premio an-nuale (calcolato alle medesime condizioni originarie, vedi art. 1.20 delle Norme comuni a tutte le Sezioni) viene corrisposto mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale della banca distributrice del prodotto  

Il premio imponibile di polizza è soggetto ad un caricamento per costi del 60%, di cui la quota parte percepita dall’interme-diario ammonta al 45%.

Esempio di commissione percepita dall’Intermediario:

Premio Imponibile Commissione = 45% del Premio€ 5.000 € 2.250

AVVERTENZA: si precisa che in caso di estinzione totale /parziale anticipata o trasferimento del finanziamento, la Compagnia provvede a restituire al Contraente la quota parte di premio non goduto determinato sulla base di quanto previsto all'art. 1.05 delle Norme Comuni delle Condizioni di Assicurazione.

In alternativa la Compagnia, su espressa richiesta del Contraente, mantiene la copertura assicurativa in vigore alle condizioni e fino alla scadenza contrattuale originarie.

Per maggiori dettagli su criteri e modalità di rimborso si rinvia all’art.1.05 delle Norme Comuni a tutte le Sezioni.

8. Adeguamento di premio e somme assicurate La polizza non prevede alcuna forma d’indicizzazione o ade-guamenti né in relazione al premio né alle somme assicurate. 9. Rivalse AVVERTENZA: intendendo per rivalsa la possibilità per l’Assicuratore di rivalersi verso i terzi responsabili del danno, una volta che questo è stato liquidato, la Compa-gnia rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa verso l’Assicurato nonché verso le persone delle quali l'assicurato debba rispondere a norma di legge. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 1.14 delle Con-dizioni di Assicurazione.

10. Diritto di recesso AVVERTENZA: Fermo quanto previsto dall’art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione, se il contratto supera i cin-que anni, il Contraente, trascorso il quinquennio, può esercitare annualmente la facoltà di recesso a partire dal quinto anno, senza oneri, con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, ai sensi dell’art. 1899 Codice Civile. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 1.03 delle Con-dizioni di Assicurazione.

11. Prescrizione e decadenza dei diritti deri-vanti dal contratto I diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, 2° comma, del Codice Civile. 12. Legge applicabile al contratto In base all’art.180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto che sarà stipulato si applicherà la legge italiana. Le Parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti de-rivanti dall’applicazione di norme imperative nazionali e fatta salva in ogni caso la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordina-mento italiano.

13. Regime Fiscale I premi relativi alle Sezioni “Protezione del Debito Residuo” e “Protezione della Rata del Finanziamento” sono soggetti ad una aliquota di imposta pari al 2,5% del premio imponibile.

Detraibilità fiscale dei premi Il pagamento del premio relativo alle garanzie Morte da infor-tunio e Invalidità Permanente da infortunio (Sezione “Prote-zione del debito residuo”), a condizione che l’Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, dà di-ritto a una detrazione del 19% dall’imposta sul reddito dichia-rato dal Contraente ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LI-QUIDATIVE E SUI RECLAMI

14. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Le Condizioni di polizza prevedono per ogni garanzia specifi-che norme che regolano la denuncia e la gestione del sinistro distinguendo gli obblighi che sono in capo al Contraente e/o all'Assicurato e quelli che sono in capo alla Compagnia.

CHIARATutela Mutuo - FSC_IPMR009_0618

Pagina 4 di 7

AVVERTENZA: con riferimento all’art. 1913 del Codice Civile “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro” si precisa che il Contraente o l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono dare avviso del sinistro alla Compagnia: - per le garanzie Decesso da infortunio o Invalidità Perma-

nente da infortunio, entro 3 giorni da quello in cui il sini-stro si è verificato oppure dal momento in cui l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, e co-munque entro due anni dal verificarsi dell'infortunio;

- per le altre garanzie, entro 60 giorni da quello in cui il si-nistro si è verificato oppure dal momento in cui l’Assicu-rato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, e comunque nel periodo di validità dell'assicurazione.

Si precisa che la data d'insorgenza del sinistro è quella in cui si è verificato l’Infortunio.

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice civile. La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto alla sede della Compagnia secondo le modalità descritte nelle sezioni delle Condizioni di Assicurazione che regolano la denuncia e la gestione del sinistro per ciascuna garanzia.

Sinistri Invalidità Permanente Per gli infortuni dove sono prevedibili postumi, la Compagnia informa l’Assicurato che la visita di accertamento del medico legale sarà disposta dopo il ricevimento del certificato del me-dico curante che attesti l’esistenza e la stabilizzazione di esiti invalidanti, oppure dopo il ricevimento dell'eventuale perizia del medico legale di Parte (spese sostenute al riguardo, anche di eventuale altro medico, sono a carico dell’Assicurato). Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidative in caso di infortunio, si rimanda all'art.2.12 delle Condizioni di as-sicurazione della sezione "Protezione del Debito Residuo". Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensione dei meccanismi di denuncia e di liquidazione, si riportano, a titolo puramente esemplificativo, le fasi principali di un pro-cesso liquidativo standard che potrebbero tuttavia subire delle modifiche a seconda dei diversi casi. Processo liquidativo garanzia Invalidità Permanente: 1. denuncia dettagliata dell’infortunio alla Compagnia entro

3 giorni dall’evento (specificando, ad esempio, circo-stanze, dinamica, data e ora, luogo, etc.);

2. fornire, in ogni caso, alla Compagnia il certificato di guari-gione o equivalente documentazione attestante la stabi-lizzazione dei postumi invalidanti (ad esempio, una rela-zione medica di parte o certificati di invalidità INAIL);

3. eventuale visita medica da parte della Compagnia per accertamento dei postumi permanenti;

4. quantificazione dell’indennizzo.

Fermo restando che il diritto all'indennizzo per invalidità per-manente è di carattere personale, qualora l'Assicurato do-vesse mancare, per cause indipendenti dall'infortunio denun-ciato, prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Compagnia, previa produzione del certificato di morte, liquida agli eredi o aventi causa: - l'importo già concordato oppure, in mancanza - l'importo offerto oppure, se non vi è stata ancora l'offerta - l'importo oggettivamente determinabile dalla Compagnia

sulla base della documentazione con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 2.11; in ogni caso, alla Compa-gnia dovrà essere consegnato il certificato di guarigione

o equivalente documentazione attestante la stabilizza-zione dei postumi permanenti, corredata dalla relativa documentazione medica e dall'eventuale cartella clinica.

Per i sinistri Decesso o Invalidità Permanente da infortunio La Compagnia si impegna a comunicare all'Assicurato l'esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione sopra descritta e disporrà il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di quietanza. Per ulteriori informazioni si rinvia agli artt. 2.12, 2.16 delle Norme che regolano la sezione "Protezione del Debito Resi-duo".

Per i sinistri Inabilità Temporanea Totale e Perdita Involontaria dell'Impiego L’Indennizzo consiste nel pagamento dell'Indennità mensile indicata nel Modulo di polizza, per ciascuna rata del finanzia-mento che venga a scadere nel periodo di inabilità tempora-nea o di disoccupazione e decorso il Periodo di Franchigia. La Compagnia disporrà il pagamento dell'indennizzo dovuto a

termini di polizza entro 30 giorni dal ricevimento della docu-mentazione completa di quanto necessario per la valutazione del sinistro.

Per sinistri Ricovero ospedaliero da Grandi Interventi Chirurgici In caso di sinistro la Compagnia paga un indennizzo calcolato come multiplo dell'indennità mensile riportata nel Modulo di polizza, come precisato all'art. 3.20 "Indennizzo in caso di ri-covero ospedaliero per Grandi Interventi Chirurgici". Il pagamento avviene in un'unica soluzione una volta valutata la documentazione medica prodotta dall'Assicurato e fatti gli ac-certamenti sull'indennizzabilità del sinistro a termini di polizza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Per aspetti di dettaglio circa le modalità e i termini per la de-nuncia del sinistro relativo alle garanzie relative alla sezione "Protezione della Rata del Finanziamento" si rimanda agli arti-coli 3.03, 3.11, 3.17 e 3.22 delle Condizioni di Assicurazione.

La gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi è in carico alla Compagnia. Per aspetti di dettaglio con riferimento alle procedure liquida-tive si rinvia agli artt. 2.09, 2.12, 2.13 e 2.14 della Sezione "Protezione del Debito Residuo" e 3.04 e 3.05 della Sezione "Protezione della Rata del Finanziamento".

15. Reclami Ai sensi del Regolamento IVASS n. 24/2008, per Reclamo si intende "una dichiarazione di insoddisfazione, in forma scritta, nei confronti di una impresa di assicurazione, di un interme-diario assicurativo iscritto al Registro Unico degli Intermediari (RUI) o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso al RUI e relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto". Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la ge-stione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia presso:

Chiara Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

Fax. +39 02 5351794 E-mail: [email protected]

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Banca di-stributrice potranno essere inoltrati direttamente a quest'ul-tima. L'Ufficio Reclami della Banca distributrice trasmetterà

CHIARATutela Mutuo - FSC_IPMR009_0618

Pagina 5 di 7

senza ritardo alla competente struttura della Compagnia i re-clami di competenza di quest'ultima, dandone contestuale no-tizia al reclamante. La Compagnia o la Banca distributrice risponderanno al re-clamo di rispettiva competenza nei tempi più solleciti e, co-munque, entro 45 giorni dalla data di ricezione.

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il re-clamante potrà rivolgersi all'IVASS ed ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

In particolare:

1. possono essere presentati all’IVASS i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle di-

sposizioni del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assi-curazioni Private) e delle relative norme di attua-zione, nonché delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relativi alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli interme-diari e dei periti assicurativi;

i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevi-mento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta totale o parziale, ma in ogni caso ritenuta non soddisfacente.

I reclami devono essere inoltrati all'IVASS per iscritto uti-lizzando i riferimenti presenti sul sito internet www.ivass.it nella sezione "Reclami" oppure utilizzando il modello per la presentazione dei reclami ad IVASS di-sponibile nella sezione "Reclami" del sito internet della

Compagnia all'indirizzo www.chiaraassicurazioni.it. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con

eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si la-

menta l’operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo della la-

mentela; - copia del reclamo eventualmente presentato alla

compagnia di assicurazione e dell’eventuale riscon-tro fornito dalla stessa;

- ogni documento utile per descrivere più compiuta-mente le relative circostanze.

Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della proce-dura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm).

2. Per la risoluzione delle controversie relative al contratto tramite sistemi alternativi il reclamante ha: la facoltà di avvalersi della negoziazione assistita

prevista ai sensi del D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, mediante invito, inol-trato tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione;

l'obbligo - qualora non intendesse avvalersi della ne-goziazione assistita o il ricorso alla negoziazione stessa non lo abbia pienamente soddisfatto - di atti-vare, ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., il pro-cedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza;

la facoltà - solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. - di adire l'Autorità Giudiziaria competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto;

è in ogni caso facoltà del reclamante ricorrere ad un arbitrato, secondo le modalità di seguito specificate.

Si ricorda che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni, permane la compe-tenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria.

16. Arbitrato La risoluzione di eventuali controversie tra le Parti aventi ad oggetto aspetti disciplinati dal contratto di assicurazione può essere demandata ad un organo arbitrale. Si rinvia agli artt. 2.15 della Sezione "Protezione del Debito Residuo" e 3.05 della Sezione "Protezione della Rata del Fi-nanziamento" per aspetti di maggior dettaglio.

AVVERTENZA: è possibile in ogni caso rivolgersi alla Au-torità Giudiziaria.

CHIARATutela Mutuo - FSC_IPMR009_0618

Pagina 6 di 7

Glossario Ai seguenti termini si attribuisce, convenzionalmente, il signi-ficato di seguito precisato.

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assi-curazione, più precisamente, la persona fisica indicata nomina-tivamente sul Modulo di polizza.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

BENEFICIARIO: il soggetto cui spetta l’indennizzo.

COMPAGNIA: Chiara Assicurazioni S.p.A., l'impresa che pre-sta le coperture assicurative.

CONTRAENTE: il soggetto, intestatario di un rapporto di conto corrente con la Banca distributrice del prodotto. Con la sottoscrizione del Modulo di polizza il Contraente assume in proprio gli obblighi nascenti dall’assicurazione.

ENTE EROGANTE: l'istituto bancario erogante il finanzia-mento.

FILIALE: l’agenzia della banca dove è stato sottoscritto il Mo-dulo di polizza.

FINANZIAMENTO: il contratto di finanziamento con il quale l’Ente erogante, indicato sul Modulo di polizza, concede in prestito una somma predeterminata ed al quale si riferisce la presente assicurazione.

FRANCHIGIA: la parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

MODULO DI POLIZZA: il documento, sottoscritto dal Con-traente, che riporta i dati necessari per la gestione del contratto

POLIZZA: l’insieme dei documenti che comprovano il con-tratto di assicurazione.

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

RISCHIO: la possibilità che si verifichi il sinistro.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è pre-stata l’assicurazione.

SOMMA ASSICURATA: valore, indicato sul Modulo di polizza, in base al quale è stipulata l’assicurazione.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LE SEZIONI “PROTE-ZIONE DEL DEBITO RESIDUO” E “PROTEZIONE DELLA RATA DEL FINANZIAMENTO”

ABUSO DI PSICOFARMACI: assunzione di un farmaco con-tenente sostanze psicoattive, con modalità diverse o posolo-gie maggiori da quelle indicate dalle necessarie prescrizioni mediche o comunque difformi da quelle previste nella scheda tecnica che accompagna il farmaco.

ATTIVITÀ EXTRAPROFESSIONALI: ogni attività esercitata non professionalmente purché inerente alla vita comune e di relazione, al disbrigo delle occupazioni familiari e domestiche, ai passatempi ed alle comuni manifestazioni della vita di ogni giorno, nonché alla pratica di hobby anche se a carattere con-tinuativo.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI: l’attività lavorativa svolta dall’Assicurato in modo continuativo e abituale con la quale produce un reddito o percepisce una retribuzione.

CAPITALE INIZIALE ASSICURATO: la somma, pari allo Im-porto erogato (per i finanziamenti di nuova accensione) o al Debito Residuo (per i finanziamenti in corso) al momento della sottoscrizione dell’assicurazione, sulla base della quale viene determinato il premio e la misura dell’indennizzo.

DISOCCUPAZIONE: lo status dell’Assicurato qualora egli, in quanto Lavoratore Dipendente di un Ente Privato, si trovi a: a) aver cessato, non volontariamente, la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione che generi un reddito o un guadagno; b) essere iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoc-cupato in Italia o nelle liste di mobilità regionali; c) non rifiutare irragionevolmente eventuali offerte di lavoro.

EBBREZZA ALCOOLICA: la condizione, conseguente alla assunzione di bevande alcooliche, nella quale il livello di al-cool nel sangue risulti essere pari o superiore al limite di 0,8 grammi per litro.

ENTE PRIVATO: ogni soggetto giuridico che non sia parte della Pubblica Amministrazione.

ENTE PUBBLICO: ogni soggetto giuridico che sia parte della Pubblica Amministrazione.

GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI: Interventi chirurgici e patologie elencati nella tabella allegata alla specifica Sezione delle Condizioni di Assicurazione.

INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE: la perdita totale, in via temporanea, della capacità dell’Assicurato di attendere alla propria Normale Attività Lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia.

INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constata-bili, le quali abbiano per conseguenza, diretta ed esclusiva - entro due anni dall’evento - la morte e/o una invalidità perma-nente.

INVALIDITÀ PERMANENTE: la perdita o diminuzione defini-tiva ed irrimediabile della capacità lavorativa, indipendente-mente dall’attività svolta, conseguente ad infortunio indenniz-zabile a termini di polizza in misura pari o superiore al 60% della capacità lavorativa totale.

ISTITUTO DI CURA: ogni struttura sanitaria regolarmente au-torizzata all’erogazione dell’assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

LAVORATORE AUTONOMO: la persona fisica che abbia presentato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa all’anno precedente che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (così come definito nella definizione di Lavoratore Dipendente di se-guito riportata) e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 32 (reddito agrario), 53 (redditi di la-voro autonomo), 55 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicem-bre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone, e continui a svol-gere al momento della sottoscrizione della presente Polizza e durante la vigenza del Contratto le attività, o una delle attività, generative dei redditi di cui sopra. Sono inoltre considerati La-voratori Autonomi i “Lavoratori a Progetto”.

LAVORATORE DIPENDENTE: la persona fisica che sia ob-bligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un con-tratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indetermi-nato. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti coloro che godono di redditi di cui all'Art. 50, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettere: a) (lavoratori soci di cooperative), c) (borse, assegni o sussidi a fini di studio o di addestramento), d) (remunerazioni dei sacerdoti), g) (indennità parlamentari ed assimilate).

CHIARATutela Mutuo - FSC_IPMR009_0618

Pagina 7 di 7

MALATTIA: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

MALATTIA MENTALE: stato di sofferenza psichica, prolun-gato nel tempo, che incide sul vivere quotidiano dell’individuo, causando problematicità sul piano affettivo, socio-relazionale e lavorativo. Rientrano nella definizione di malattie mentali sia le nevrosi sia le psicosi. A titolo esemplificativo, ma non esau-stivo, sono considerate malattie mentali la schizofrenia, la de-pressione, il disturbo da attacchi di panico, l’anoressia, la bu-limia, il disturbo ossessivo-compulsivo.

MALATTIA PREGRESSA: alterazione dello stato di salute – come sopra specificato – per la quale sono stati effettuati, prima della sottoscrizione della polizza, accertamenti medici o eseguite terapie.

MORTE: decesso dell’assicurato a seguito di infortunio.

NON LAVORATORE: la persona fisica che non sia Lavora-tore Autonomo o Lavoratore Dipendente.

NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA: l’attività retribuita o co-munque produttiva di reddito svolta dall’Assicurato con carat-tere di abitualità e prevalenza immediatamente prima del Si-nistro, ovvero una consimile attività retribuita o comunque pro-duttiva di reddito tale da non modificare le possibilità econo-miche dell’Assicurato.

PERDITA DI OCCUPAZIONE: la risoluzione definitiva del contratto di lavoro a tempo indeterminato in corso tra l’Assi-curato ed il relativo Datore di Lavoro derivante da recesso di quest’ultimo.

PERIODO DI CARENZA: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza dell’Assicurazione, du-rante il quale l’Assicurazione non ha effetto.

PERIODO DI FRANCHIGIA ASSOLUTA: periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, oppure per Perdita Involontaria dell'impiego, in relazione al quale, pur in presenza di un Sini-stro indennizzabile ai termini di Polizza, non viene ricono-sciuto alcun Indennizzo.

PERIODO DI FRANCHIGIA RELATIVA: periodo di tempo per il quale deve protrarsi un Sinistro di Ricovero Ospedaliero per Grande Intervento Chirurgico, indennizzabile ai termini di Po-lizza, affinché l’Assicurato abbia diritto all’Indennizzo.

PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE: periodo di tempo succes-sivo alla cessazione dello stato di Disoccupazione, di quello di Inabilità Temporanea Totale o di sinistro Ricovero Ospeda-liero per Grande Intervento Chirurgico, liquidabile ai sensi di Polizza, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un’ulteriore denuncia relativa a un nuovo Sinistro rispettiva-mente per Perdita Involontaria dell'impiego, Inabilità Tempo-ranea Totale ovvero Ricovero Ospedaliero per Grande Inter-vento Chirurgico.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ogni amministrazione dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Co-muni, le Comunità montane, e loro Consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

RICOVERO OSPEDALIERO: la degenza ininterrotta dello Assicurato, che comporti il pernottamento in un Istituto di Cura, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia.

SINDROME ORGANICA CEREBRALE: termine con il quale vengono indicate le patologie organiche che causano una ri-duzione della funzione mentale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano in questa categoria: encefalopatia post-traumatica, emorragia intracerebrale e/o subaracnoidea, ematoma subdurale cronico, commozione cerebrale, problemi di respirazione come ipossia o ipercapnia, morbo di Parkin-son, Alzheimer.

SPORT PERICOLOSI: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, arti marziali in genere, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado della scala U.I.A.A., sci d’alpinismo, arrampi-cata libera (free climbing), paracadutismo, deltaplano e sport aerei in genere, equitazione durante gare e relative prove, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acroba-tico, sci estremo, slittino, bob, skeleton, hockey a rotelle e su ghiaccio, rugby, football americano, immersioni subacquee con autorespiratore, canoa fluviale oltre il 3°grado, salto con l’ela-stico (bungee jumping), rafting, hydrospeed, kitesurf, down-hill.

UBRIACHEZZA: la condizione, conseguente all'assunzione di bevande alcooliche, nella quale il livello di alcool nel sangue risulti essere pari o superiore al limite di 1,5 grammi per litro.

Si rinvia al sito internet della Compagnia www.chiaraassicurazioni.it per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

Chiara Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Rappresentante Legale Fabio Carniol

CHIARATutela Mutuo - FSC_IPMR009_0618

Pagina 1 di 14

AVVERTENZA: le Condizioni di Assicurazione contengono riferimenti al "Modulo di polizza" che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale. AVVERTENZA: il Glossario è contenuto nella Nota Informativa e costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Indice - NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI pag. 2 - 5 - SEZIONE "PROTEZIONE DEL DEBITO RESIDUO" pag. 6 - 8

Assicurazioni Decesso e Invalidità Permanente Totale da Infortunio - SEZIONE "PROTEZIONE DELLA RATA DEL FINANZIAMENTO" pag. 9 - 14

Norme comuni Assicurazione Inabilità Temporanea Totale Assicurazione Perdita Involontaria dell'Impiego Assicurazione Ricovero Ospedaliero per Grandi Interventi Chirurgici

Tabella Sintetica

Elenco Grandi Interventi Chirurgici

CHIARATutela Mutuo - FSC_IPMR009_0618

Pagina 2 di 14

CHIARAMutuo Sereno CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data del 30/06/2018

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1.01 - APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI Le presenti condizioni di assicurazione si applicano esclu-sivamente ai titolari di un conto corrente presso una filiale della Banca distributrice del prodotto, che siano sottoscrit-tori di un finanziamento richiesto all'Ente erogante, la cui tipologia è indicata nel Modulo di polizza.

Art. 1.02 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato rela-tive a circostanze che influiscono sulla valutazione del ri-schio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assi-curazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 1.03 - DECORRENZA E DURATA ASSICURAZIONE

1.03.1 - Decorrenza dell'assicurazione La decorrenza dell'assicurazione, riportata sul Modulo di polizza, coincide per i finanziamenti da concedere, con la data di ero-

gazione del finanziamento stesso, per i finanziamenti in corso, con la data di emissione

della polizza di assicurazione, sempreché contestualmente sia stato corrisposto il pre-mio, altrimenti l'assicurazione resterà sospesa fino alle ore 24.00 della data di pagamento del premio.

Il premio indicato nel Modulo di polizza rappresenta la somma dovuta alla Compagnia per il periodo assicurativo indicato nel modulo stesso.

1.03.2 - Durata dell'assicurazione La durata dell'assicurazione coincide con la durata del fi-nanziamento, o con la sua durata residua in caso di finan-ziamento in essere, come prevista dal piano di ammorta-mento del finanziamento stesso, espressa in mesi ed arro-tondata per eccesso qualora la data di scadenza originaria del contratto di finanziamento cada in un giorno diverso ri-spetto a quelli della data di decorrenza dell’assicurazione.

La durata minima dell'assicurazione è pari ad 1 (un) anno, mentre la durata massima è pari a: - 30 (trenta) anni per i mutui ipotecari; - 15 (quindici) anni per i mutui chirografari; le garanzie relative alla sezione “Protezione della Rata del fi-nanziamento" hanno durata massima di 10 (dieci) anni. Si vedano i successivi artt. 1.20 e 1.21 per le modalità di rin-novo e per il calcolo del premio dovuto dal Contraente.

La copertura, di durata poliennale è proposta in alternativa ad analoga copertura di durata annuale, nel rispetto delle condizioni di legge, come espressamente indicato all'art. 1.06 "Pagamento del premio".

Ai sensi dell'art. 1889 C.C., se il contratto supera i cinque anni il Contraente, trascorso il quinquennio, può esercitare annualmente la facoltà di recesso a partire dal quinto anno, senza oneri, con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di re-cesso è stata esercitata.

Per le polizze poliennali di durata superiore ai 10 (dieci) anni si rinvia al disposto degli artt. 1.20 "Rinnovo Annuale" e 1.21 "Pagamento del Premio di rinnovo annuale".

1.03.3 - Cessazione del rischio Qualora sia liquidato un sinistro per Invalidità Permanente da infortunio o per decesso da infortunio, il contratto si scio-glie contestualmente.

Art. 1.04 - CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ E COINTE-STAZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Art. 1.04.1 - Condizioni di assicurabilità Il capitale assicurato iniziale viene definito in misura pari - all'importo del mutuo se di nuova erogazione, oppure - al debito residuo del mutuo se in corso di ammortamento, quale risultante alla sottoscrizione della polizza. Il limite massimo di importo del capitale assicurato iniziale è di 500.000,00 euro. Nel caso di mutuo con capitale erogato di importo superiore a 500.000,00 euro, sulla base di quanto sopra, le presta-zioni erogate dalla Compagnia al momento del sinistro ri-sulteranno riproporzionate. Il capitale assicurato iniziale è preso a riferimento per la de-terminazione della somma assicurata relativa alla Rata del finanziamento; il limite massimo di importo della rata di fi-nanziamento assicurata è di 3.000 euro mensili. Il capitale assicurato decresce secondo le regole di calcolo di un piano di ammortamento alla francese a rate mensili costanti (a prescindere dalla regolare corresponsioni delle rate stesse); di conseguenza le prestazioni assicurate po-trebbero differire rispetto all'ammontare del mutuo.

Art. 1.04.2 - Cointestazione del finanziamento In caso di contestazione del contratto di finanziamento è possibile assicurare fino a due cointestatari, fermo restando che ciò potrà avvenire unicamente mediante emissione di due distinte polizze. Il capitale assicurato per ciascuna delle suddette polizze potrà esser liberamente scelto dal Contraente in una per-centuale compresa tra il 50 (cinquanta) per cento ed il 100 (cento) per cento del valore del finanziamento erogato ov-vero del debito residuo del finanziamento se in corso di am-mortamento di cui all'art.1.04.1, fermi i limiti ivi riportati. Per la determinazione della somma assicurata relativa alla Rata del finanziamento si fa riferimento al capitale assicurato.

Art. 1.05 - ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO

Art. 1.05.1 Estinzione totale o trasferimento del mutuo Nei casi di estinzione totale anticipata o trasferimento del contratto di finanziamento, il contratto di assicurazione si risolve automaticamente a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di estinzione del finanziamento. In tal caso la Com-pagnia rimborsa la parte di premio non goduta a decorrere dal giorno di estinzione del finanziamento al netto delle im-poste governative, secondo le seguenti modalità.

Sezione Protezione debito residuo del finanziamento La Compagnia rimborsa la parte di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte governative) relativa alle ga-ranzie Morte da infortunio e Invalidità Permanente Totale da Infortunio (IPT) e che si riferisce ai mesi mancanti alla scadenza contrattuale, calcolata a decorrere dal giorno di

CHIARATutela Mutuo - FSC_IPMR009_0618

Pagina 3 di 14

estinzione totale o di trasferimento del finanziamento, se-condo la seguente formula:

RPDT = Frazione/Durata x PremioPD

dove: RPDT = parte di premio relativo alle garanzie Morte da infortunio e IPT rimborsato in caso di estinzione totale; Frazione = tempo che intercorre tra la data di estinzione del finanziamento (o di trasferimento) e la scadenza contrattuale originaria, espresso in mesi; Durata = durata contrattuale, espressa in mesi; PremioPD = premio versato relativo alle garanzie suindicate al netto delle imposte governative.

Sezione Protezione della rata del finanziamento Qualora l'estinzione anticipata totale o il trasferimento av-venga nei primi dieci anni dalla decorrenza della polizza, la Compagnia rimborsa la parte di premio pagato e non go-duto (al netto delle imposte governative), riferita ai mesi mancanti alla scadenza del decimo anno, calcolata a de-correre dal giorno di estinzione totale o di trasferimento del finanziamento, secondo la seguente formula:

RPRT = T/120 x PremioPR

dove: RPRT = parte del premio relativo alle garanzie per la protezione della rata rimborsato in caso di estinzione totale; T = tempo che intercorre tra la data di estinzione del finanzia-mento (o del trasferimento) e quella di scadenza del 10° anno dalla decorrenza della polizza, espresso in mesi; PremioPR = premio versato relativo alle garanzie suindicate al netto delle imposte governative.

Qualora invece l'estinzione anticipata totale o il trasferi-mento avvenga dopo la scadenza del periodo suindicato, la parte di premio annuo, relativo alle garanzie suindicate, cor-risposta e non usufruita verrà rimborsata - al netto delle im-poste governative - in base al periodo che intercorre tra la data di estinzione o di trasferimento del finanziamento ed il termine dell'annualità assicurativa in corso.

Esemplificazione relativa al calcolo del premio da rimborsare a seguito di estinzione totale del Mutuo Durata Polizza 180 mesi (15 anni) Capitale Assicurato Iniziale 100.000 euro Rata Mensile Assicurata (indicativa) 644 euro Premio unico netto imposte garanzia Decesso da infortunio

954 euro

Premio unico netto imposte garanzia Invalidità Totale Permanente (IPT)

1.091 euro

Premio unico netto imposte garanzia Inabilità Temporanea Totale (ITT)

732 euro

Premio unico netto imposte garanzia Grandi Interventi Chirurgici (GIC)

872 euro

Data estinzione (dalla decorrenza) dopo 60 mesi Durata residua della polizza in mesi 120 mesi Valore Debito Residuo del mutuo ante estinzione anticipata *

69.936 euro

Rateo di premio da restituire per la garanzia Decesso da infortunio

636 euro

Rateo di premio da restituire per la garanzia IPT

727 euro

Rateo di premio da restituire per la garanzia ITT (durata residua 60 mesi)

366 euro

Rateo di premio da restituire per la garanzia GIC (durata residua 60 mesi)

436 euro

* Si precisa che il debito residuo è stato calcolato applicando un tasso di interesse ipotetico prudenziale pari al 2,00%.

Resta inteso che nella determinazione del premio da rim-borsare si terrà conto di eventuali precedenti operazioni di estinzione parziale.

*** Il Contraente ha tuttavia la facoltà di proseguire l’Assicura-zione per la durata residua ed alle condizioni originaria-mente pattuite, dandone comunicazione scritta alla Com-pagnia al momento dell’estinzione del finanziamento o del suo trasferimento.

Art. 1.05.2 Estinzione parziale del mutuo Nei casi di estinzione parziale del finanziamento, le presta-zioni assicurate relative al contratto si ridurranno proporzio-nalmente della misura corrispondente alla quota estinta di debito residuo. Il rimborso del premio avverrà con modalità differenziate in

base alle prestazioni cui si riferisce.

Sezione Protezione debito residuo del finanziamento La Compagnia rimborsa la parte di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte governative) relativa alle ga-ranzie Morte da infortunio e Invalidità Permanente Totale da Infortunio (IPT) e che si riferisce ai mesi mancanti alla sca-denza contrattuale, calcolata a decorrere dal giorno di estinzione parziale anticipata del finanziamento, secondo la seguente formula:

RPDP = Frazione/Durata x PremioPD x Quota

dove: RPDP = parte di premio relativo alle garanzie Morte da infortunio e IPT rimborsato in caso di estinzione parziale; Frazione = tempo che intercorre tra la data di estinzione par-ziale del finanziamento e la scadenza contrattuale originaria, espresso in mesi; Durata = durata contrattuale, espressa in mesi; PremioPD = premio versato relativo alle garanzie suindicate che tiene conto di eventuali precedenti estinzioni parziali; Quota = rapporto tra l'importo rimborsato anticipatamente dal-l'Assicurato e l'importo corrispondente al debito residuo relati-vo al finanziamento al momento dell'estinzione parziale, calco-lato secondo le condizioni previste dal piano di ammortamento originario. In caso di copertura assicurativa attivata per un ca-pitale inferiore al finanziamento richiesto la suddetta quota è ulteriormente riproporzionata alla percentuale assicurata.

Sezione Protezione della rata del finanziamento Qualora l'estinzione anticipata parziale avvenga nei primi dieci anni dalla decorrenza della polizza, la Compagnia rim-borsa la parte di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte governative) riferita ai mesi mancanti alla scadenza del 10° anno, calcolata a decorrere dal giorno di estinzione

parziale del finanziamento, secondo la seguente formula:

RPRP = T/120 x PremioPR x Quota

dove: RPRP = parte del premio relativo alle garanzie per la protezione della rata rimborsato in caso di estinzione parziale; T = tempo intercorrente tra la data di estinzione parziale del finanziamento e quella di scadenza del 10° anno dalla decor-renza della polizza, espresso in mesi; PremioPR = premio versato relativo alla garanzia suindicata al netto delle imposte governative. Quota = rapporto tra l'importo rimborsato anticipatamente dal-l'Assicurato e l'importo corrispondente al debito residuo relativo al finanziamento al momento dell'estinzione parziale, calcolato secondo le condizioni previste dal piano di ammortamento ori-ginario. In caso di copertura assicurativa attivata per un capitale inferiore al finanziamento richiesto la suddetta quota è ulterior-mente riproporzionata alla percentuale assicurata.

Qualora invece l'estinzione anticipata parziale avvenga dopo la scadenza del periodo suindicato, la parte di premio annuo relativo alle garanzie suindicate corrisposta e non usufruita verrà rimborsata - al netto delle imposte governative - in base alla quota estinta anticipatamente e al periodo che in-tercorre tra la data di estinzione parziale del finanziamento e il termine dell'annualità assicurativa in corso.

CHIARATutela Mutuo - FSC_IPMR009_0618

Pagina 4 di 14

Con riferimento alle polizze di durata superiore a dieci anni, sia qualora l'estinzione anticipata venga richiesta prima della scadenza del decimo anno dalla decorrenza di polizza sia qualora ciò avvenga dopo tale data, sarà calcolato un nuovo premio annuo in funzione della nuova rata assicurata ricalcolata a seguito dell'estinzione parziale.

Esemplificazione relativa al calcolo del premio da rimborsare a seguito di estinzione parziale del MutuoDurata Polizza 180 mesi (15 anni) Capitale Assicurato Iniziale 100.000 euro Rata Mensile Assicurata (indicativa) 644 euro Premio unico netto imposte garanzia Decesso da infortunio

954 euro

Premio unico netto imposte garanzia Invalidità Totale Permanente (IPT)

1.091 euro

Premio unico netto imposte garanzia Inabilità Temporanea Totale (ITT)

732 euro

Premio unico netto imposte garanzia Grandi Interventi Chirurgici (GIC)

872 euro

Data estinzione (dalla decorrenza) dopo 60 mesi Durata residua della polizza in mesi 120 mesi Valore Debito Residuo del mutuo ante estinzione anticipata *

69.936 Euro

Importo estinto anticipatamente 10.000 euro Rateo di premio da restituire per la garanzia Decesso da infortunio

91 euro

Rateo di premio da restituire per la garanzia IPT

104 euro

Rateo di premio da restituire per la garanzia ITT (durata residua 60 mesi)

52 euro

Rateo di premio da restituire per la garanzia GIC (durata residua 60 mesi)

62 euro

* Si precisa che il debito residuo è stato calcolato applicando un tasso di interesse ipotetico prudenziale pari al 2,00%.

Resta inteso che nella determinazione del premio da rim-borsare si terrà conto di eventuali precedenti operazioni di estinzione parziale.

*** il Contraente ha facoltà di proseguire l’Assicurazione per la durata residua ed alle condizioni originariamente pattuite (senza richiedere il riproporzionamento delle prestazioni as-sicurate), dandone comunicazione scritta alla Compagnia al momento dell’estinzione parziale del finanziamento.

Art. 1.05.3 Rinegoziazione del mutuo Con riferimento ai casi di rinegoziazione l’Assicurazione re-sterà in vigore fino alla scadenza originaria del finanzia-mento stesso e le prestazioni assicurate continueranno ad esser operanti secondo il piano di ammortamento originale, considerando gli effetti di eventuali precedenti estinzioni parziali della polizza.

Art. 1.06 - PAGAMENTO DEL PREMIO Il pagamento del premio avviene in via unica e anticipata mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale della Banca distributrice del Prodotto. Il paga-mento effettuato secondo le modalità sopra indicate costi-tuisce, a tutti gli effetti, regolare quietanza.

La misura della riduzione di premio ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile a fronte della sottoscrizione della copertura

poliennale di cui all'art. 1.03.2 "Durata dell'assicurazione" è indicata nel Modulo di polizza.

Per le polizze di durata superiore ai dieci anni dove è pre-sente la sezione "Protezione della rata del finanziamento" il premio di rinnovo verrà determinato e pagato ai sensi degli artt. 1.20 "Rinnovo annuale" e 1.21 "Pagamento del premio di rinnovo".

Art. 1.07 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono es-sere provate per iscritto.

Art. 1.08 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compa-gnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 1.09 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comu-nicazione dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinun-cia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.10 - COLPA GRAVE La Compagnia corrisponde l’indennizzo liquidabile ai sensi di polizza anche per gli infortuni determinatisi per colpa

grave dell’Assicurato, del Contraente o dei Beneficiari.

Art. 1.11 - DIRITTO DI RECESSO In aggiunta a quanto indicato al 4° capoverso dell'art. 1.03.2 "Durata dell'assicurazione" per il caso di recesso dopo il primo quinquennio di durata del contratto, il Contraente ha diritto di recedere dall’assicurazione nei sessanta giorni successivi a quello in cui il contratto è stato concluso; in questo caso la Compagnia provvederà al rimborso dell'in-tero premio versato, al netto delle imposte di legge, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Contraente deve presentare richiesta scritta presso la fi-liale della Banca distributrice il prodotto o darne comunica-zione scritta alla Compagnia tramite invio di lettera racco-mandata A/R.

L’esercizio del diritto di recesso libera il Contraente, l'Assi-curato e la Compagnia da qualsiasi obbligazione futura de-rivante dal contratto dalle ore 24.00 del giorno di invio della comunicazione di recesso.

Art. 1.12 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI Ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile, se la presente As-sicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che de-rivano dal contratto devono essere adempiuti dal Con-traente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato.

Art. 1.13 - ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente è esonerato dal comunicare alla Compagnia l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicura-zioni per lo stesso rischio assicurato con il presente con-tratto, fermo l’obbligo - in caso di sinistro - di darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli al-tri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.

Art. 1.14 - RINUNCIA ALLA RIVALSA La Compagnia rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga verso l’Assicurato nonché verso le persone delle quali l'Assicurato stesso debba rispondere a norma di legge.

Art. 1.15 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.16 - FORO COMPETENTE Foro competente è quello dove l’Assicurato risiede o ha il suo domicilio.

Art. 1.17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CHIARATutela Mutuo - FSC_IPMR009_0618

Pagina 5 di 14

Art. 1.18 - LIMITI DI ETÀ Sono assicurabili le persone fisiche - intestatarie e/o coin-testatarie o garanti del contratto di finanziamento - che, alla data di sottoscrizione del Modulo di polizza, abbiano una età compresa tra 18 e 74 anni di età non compiuti. L’età a scadenza del finanziamento non potrà essere pari o superiore a 75 anni di età.

Art. 1.19 - PERSONE NON ASSICURABILI – CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE Non sono assicurabili le persone: - affette da

intossicazione cronico alcolica; tossicodipendenza; epilessia e sintomi epilettoidi; sindromi organiche cerebrali; immunodeficienza acquisita (HIV);

- che presentano invalidità permanente di grado pari o superiore al 40%.

Il manifestarsi di tali affezioni o condizioni in corso di con-tratto comporta per l'Assicurato la cessazione delle garan-zie previste dalle Sezioni “Protezione del debito residuo” e

“Protezione della rata del finanziamento”, senza obbligo della Compagnia di corrispondere alcun indennizzo.

In tal caso la Compagnia s’impegna a restituire al Con-traente la parte di premio, al netto delle imposte, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento in cui la Compagnia ha ricevuto comunicazione della situazione di inassicurabilità (o ne è comunque venuta a conoscenza) e il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.

Art. 1.20 - RINNOVO ANNUALE In presenza della sezione "Protezione della rata del Finan-ziamento" e qualora il finanziamento abbia una durata (ori-ginaria in caso di mutuo nuovo o residua in caso di mutuo in corso) superiore ai dieci anni:

- le prestazioni garantite allo scadere del 10° anno si rin-noveranno tacitamente di anno in anno fino alla sca-denza originaria del finanziamento e, comunque, non oltre la durata massima stabilita per la sezione "Prote-zione del debito residuo", previa applicazione del pre-mio di rinnovo annuale, calcolato con il seguente algo-ritmo, premio che sarà costante per ciascun rinnovo:

PA= PT/10

dove: PA = Premio annuo PT = Premio totale (comprensivo di costi, provvigioni e im-poste) delle prestazioni "Protezione rata finanziamento" È facoltà delle Parti, tuttavia, interrompere il rinnovo an-nuale mediante disdetta da inoltrarsi a mezzo lettera rac-comandata alla altra Parte almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza anniversaria.

- la Compagnia invierà all'Assicurato una comunicazione entro 90 giorni dalla ricorrenza decennale del contratto per ricordargli il rinnovo annuale tacito di dette garanzie.

Art. 1.21 - PAGAMENTO DEL PREMIO DI RINNOVO Le rate di premio annuo devono essere pagate alle sca-denze annuali stabilite, con le medesime modalità indicate al primo capoverso dell'art. 1.06 "Pagamento del premio".

In caso di estinzione del conto corrente sul quale vengono addebitati i premi del contratto relativi alla sezione "Prote-zione della rata del finanziamento", le garanzie relative al quest'ultima si intendono sospese con effetto dalla prima scadenza di rata successiva alla chiusura del conto, senza necessità di disdetta e senza l’applicazione del termine di tolleranza di cui all’art.1901, 2° comma del Codice Civile. È escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quella sopra indicata. Il mancato pagamento alle scadenze convenute dei premi annuali determina la sospensione delle garanzie relative alla sezione "Protezione della rata del finanziamento" dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza. L’assicurazione riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti e non versati, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.

La copertura si risolve di diritto se la Compagnia non agisce per la riscossione nel termine di 6 (sei) mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, fermo il diritto al premio

di assicurazione in corso ed al rimborso delle spese.

CHIARATutela Mutuo - FSC_IPMR009_0618

pagina 6 di 14

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA SEZIONE "PROTEZIONE DEL DEBITO RESIDUO"

ASSICURAZIONI PER DECESSO DA INFORTUNIO E INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO

ART. 2.01 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La Compagnia tutela l’Assicurato per gli infortuni subiti du-rante lo svolgimento dell'attività professionale ed extrapro-fessionale. Sono compresi in garanzia anche gli infortuni: a) subiti in stato di malore o incoscienza (non dovuti a con-

dizioni patologiche); b) derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche

gravi dell'Assicurato; c) causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, aggres-

sioni o rapine, a condizione che l'Assicurato non vi ab-bia preso parte attiva;

d) conseguenti ad atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;

Sono considerati infortuni: i colpi di sole o di calore; l’assideramento o congelamento; le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a

punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbi-

mento di sostanze; l’asfissia non di origine morbosa; l’annegamento; la folgorazione; gli infortuni causati da frane e smottamenti del terreno; le lesioni determinate da sforzi.

ART. 2.02 - RISCHI SPORTIVI La garanzia vale durante la pratica di attività sportive a ca-rattere ricreativo o che prevedono la partecipazione a gare competitive aziendali e interaziendali compresi i relativi al-lenamenti. In ogni caso la garanzia non vale per infortuni derivanti da: a) corse e gare (e relative prove) comportanti l’uso di vei-

coli o natanti a motore o di mezzi aerei (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili),

b) sport pericolosi; c) pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente.

ART. 2.03 - RISCHIO VOLO La garanzia vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca in qualità di passeggero durante i soli voli di linea regolari.

ART. 2.04 - RISCHIO GUERRA La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici in uno stato estero.

ART. 2.05 - BENEFICIARI Nel caso di Contraente Persona Fisica: per la garanzia Invalidità Permanente, beneficiario dello

Indennizzo è l’Assicurato stesso; per la garanzia Morte, in caso di sinistro l’indennizzo è

corrisposto ai Beneficiari designati dall'Assicurato.

Nel caso di Contraente Persona Giuridica (società): Beneficiario delle prestazioni previste dalla presente assicu-razione è la società contraente. L’Assicurato rinuncia espres-samente alla facoltà di revoca o modifica del Beneficiario.

ART. 2.06 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO TRA ASSICURATO E SOCIETÀ CONTRAENTE Nel caso in cui l’Assicurato cessi i rapporti di collaborazione, dipendenza, o associazione con la società Contraente (in

base ai quali è stata stipulata l'assicurazione stessa), que-st'ultima dovrà darne tempestiva comunicazione alla Com-pagnia, a mezzo di lettera raccomandata A/R. La copertura non sarà comunque più operante a partire dal giorno di ces-sazione del rapporto tra Assicurato e società Contraente. Ricevuta la predetta comunicazione, la Compagnia resti-tuirà alla società Contraente il rateo del premio unico pro-quota relativo al periodo di assicurazione non goduto, così come previsto all'art. 1.05 "Estinzione anticipata o trasferi-mento del mutuo".

ART. 2.07 - GARANZIE ASSICURATE Sono operanti le garanzie di seguito indicate:

A) MORTE In caso di decesso dell’Assicurato per infortunio, la Compagnia corrisponde un indennizzo pari al debito re-siduo in linea capitale al momento dell’infortunio se-condo l’originario piano di ammortamento del finanzia-mento, rapportato alla “percentuale da assicurare” indi-cata nel Modulo di polizza, fermo restando il limite mas-simo del capitale iniziale assicurato. Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Compagnia liqui-derà ai beneficiari il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione avverrà non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiara-zione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 C.C. Qualora, dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicu-rato risultasse in vita, la Compagnia avrà diritto alla re-stituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

B) INVALIDITÀ PERMANENTE In caso di Invalidità Permanente dell’Assicurato per in-fortunio di grado pari o superiore al 60% della capacità totale, la Compagnia corrisponde un indennizzo pari al debito residuo in linea capitale al momento dell’infortu-nio secondo lo originario piano di ammortamento del fi-nanziamento, rapportato alla “percentuale da assicu-rare” indicata nel Modulo di polizza e fermo il limite mas-simo del capitale iniziale assicurato.

Le garanzie operano purché il decesso o l'invalidità perma-nente si verifichi entro 2 (due) anni dall’infortunio, anche

successivamente alla scadenza della polizza.

ART. 2.08 - ESCLUSIONI L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da: a) guida di qualsiasi veicolo o natante, anche a motore,

se l’Assicurato è privo della abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con abilita-zione scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;

b) guida di veicoli e natanti a motore quando l'assicurato si trova in stato di ebbrezza alcoolica;

c) manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;

d) azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato; e) conseguenza di trasformazioni o assestamenti ener-

getici dell'atomo (naturali o provocati) e di accelera-zione artificiale di particelle atomiche (ad esempio fis-sione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X);

f) guerre o insurrezioni, salvo quanto diversamente pre-visto all'art. 2.04;

g) uragani, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareg-giate, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti;

CHIARATutela Mutuo - FSC_IPMR009_0618

pagina 7 di 14

h) infarti e/o ernie; i) rotture sottocutanee di tendini; j) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi com-

presi i comportamenti nevrotici; k) sindromi organiche cerebrali Sono altresì esclusi gli infortuni: l) subiti in stato di ubriachezza, alcoolismo, tossicodipen-

denza, uso non terapeutico di allucinogeni e/o di psi-cofarmaci e/o di sostanze stupefacenti;

m) subiti in occasione di partecipazione ad imprese teme-rarie e/o pericolose;

n) derivanti, in modo diretto o indiretto, dallo svolgimento delle attività tipiche del servizio svolto nelle Forze Ar-mate o dell’Ordine.

ART. 2.09 - CRITERI GENERALI DI INDENNIZZABILITÀ La Compagnia corrisponde l'indennizzo per le conse-guenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se l’infortunio ha come conseguenza l’Invalidità Perma-nente, il grado di quest’ultima verrà valutato facendo riferi-mento ai valori delle menomazioni riportati nell’Allegato A (Tabella INAIL) al D.P.R. 30/6/65 n°1124 relativo alle valu-tazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un or-gano o di un arto già minorato, le percentuali di cui sopra specificate sono diminuite tenendo conto del grado di inva-lidità preesistente.

ART. 2.10 - VALIDITA' TERRITORIALE Le garanzie della presente Sezione hanno validità nel Mondo intero.

ART. 2.11 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI DELL'ASSICURATO In caso di sinistro l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono fare denuncia scritta compilando l’apposito modulo reperi-bile presso le filiali della Banca distributrice del Prodotto o chiamando il Numero Verde:

800.31.29.55

operativo dal lunedì al venerdì dalle h. 8:30 alle h. 13:30 e dalle h. 14:30 alle h. 18:00. e inviando lo stesso, entro 3 (tre) giorni dalla data di acca-dimento del sinistro, o da quando ne hanno avuto la possi-bilità, a:

Chiara Assicurazioni S.p.A. Via G. B. Cassinis, 21, - 20139 Milano Servizio Sinistri tramite raccomandata A.R. oppure agli indirizzi e-mail o pec di seguito riportati: [email protected] [email protected]

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corre-data da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulte-riori certificati medici da trasmettersi alla Compagnia atte-stante la stabilizzazione dei postumi ai fini della valutazione di cui all'art. 2.12.

L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari o aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Compagnia e a

qualsiasi indagine (compresa l’autorizzazione all’autopsia, con l’assistenza di un medico scelto dalla Compagnia) o ac-certamento che questa ritenga necessari, a tal fine scio-gliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visi-tato e curato. L'accertamento dei postumi di invalidità permanente deve essere effettuato in Italia. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 C. C). In caso di morte da infortunio dell'Assicurato, il beneficiario identificato in polizza o, in difetto, gli eredi legittimi e/o te-stamentari, devono presentare: - documentazione medica e cartella clinica qualora ci sia

stato un ricovero; - certificato di morte; - certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato; - atto notorio da cui risulti la situazione successoria, se

testamentaria o legittima, e l'identificazione degli eredi; - nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire

tra gli eredi legittimi, la quietanza emessa dalla Compa-gnia dovrà essere integrata da autorizzazione del giu-dice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dal reimpiego delle somme spettanti al mi-norenne o al soggetto incapace;

- eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla Com-pagnia e necessaria per accertare le modalità del sini-stro e per la corretta identificazione degli aventi diritto.

Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra docu-mentazione medica richiesta sono a carico dell'Assicurato.

ART. 2.12 - OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA SULLE MODALITÀ DI ACCERTAMENTO Il grado di invalidità permanente viene valutato con le mo-dalità previste dall'art. 2.09 e viene stabilito nel momento in cui i postumi invalidanti si sono stabilizzati. La Compagnia s'impegna a comunicare all'Assicurato, ef-fettuati gli opportuni accertamenti e verifiche, l'esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento del certificato di guarigione o equivalente documentazione atte-stante la stabilizzazione dei postumi invalidanti.

ART. 2.13 - NON CUMULABILITÀ DEGLI INDENNIZZI Gli indennizzi per Morte e per Invalidità Permanente da in-fortunio non potranno in alcun caso cumularsi tra di loro.

ART. 2.14 - DIRITTO ALL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE IN CASO DI MORTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALL'INFORTUNIO Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carat-tere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l'Assicurato decede, per cause indipendenti dall'infortunio denunciato, prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Compagnia, previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, liquida agli eredi o aventi causa: - l'importo già concordato

oppure, in mancanza - l'importo offerto

oppure, se non vi è stata ancora l'offerta, - l'importo oggettivamente determinabile dalla Compa-

gnia sulla base della documentazione fornita con le mo-dalità e nei termini stabiliti dall'art. 2.11;

in ogni caso, alla Compagnia dovrà esser consegnato il cer-tificato di guarigione o equivalente documentazione atte-stante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL) corredata, se non an-cora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero.

CHIARATutela Mutuo - FSC_IPMR009_0618

pagina 8 di 14

Al fine di individuare con certezza gli eredi o aventi causa, gli stessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno fornire alla Compagnia: certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato; atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e

l'identificazione degli eredi; nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire

tra gli eredi legittimi, la quietanza emessa dalla Compa-gnia munita di autorizzazione del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al sog-getto incapace;

eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'ac-certamento delle modalità del sinistro nonché per la cor-retta identificazione degli aventi diritto.

Se ritenuta necessaria per la valutazione del sinistro o a qualsiasi indagine e su formale richiesta della Compagnia, gli eredi o aventi causa dovranno autorizzare l'autopsia dell'Assicurato, che avverrà con l’assistenza di un medico scelto dalla Compagnia e di un medico scelto dagli eredi o aventi causa, se lo riterranno; a tal fine gli eredi o aventi causa dovranno sciogliere dal segreto professionale i me-dici che hanno visitato e curato l'Assicurato. La Compagnia s'impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto l'esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al presente articolo.

Art. 2.15 - CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del si-nistro per Morte da infortunio o Invalidità Permanente da infortunio, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo

fra le Parti, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensual-mente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede dell'Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vin-colanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e viola-zione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

ART. 2.16 - PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI Verificata la sussistenza dell'obbligo al pagamento, la Com-pagnia esegue i pagamenti entro 30 giorni dalla data di ri-cevimento della richiesta completa di tutta la documenta-zione necessaria (ovvero dalla data di ricevimento presso la filiale interessata, se anteriore), comprensiva della quie-tanza di pagamento sottoscritta dall'avente diritto.

CHIARATutela Mutuo - FSC_IPMR009_0618

pagina 9 di 14

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA SEZIONE "PROTEZIONE DELLA RATA DEL FINANZIAMENTO"

Art. 3.01 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Le garanzie della presente Sezione consistono nel paga-mento dell'indennità prevista dalla garanzia attivata in fun-zione della Categoria Professionale dell'Assicurato, a con-dizione che siano decorsi i periodi di carenza e di franchigia stabiliti e fermi restando i limiti massimi di indennizzo indi-cati alle singole garanzie.

Le Categorie Professionali e relative garanzie attivabili sono:

Garanzie (*) Categoria Professionale: ITT PII GIC

Lavoratore Autonomo X X

Lavoratore Dipendente Privato X

X (attivabile solo con-giuntamente a PII)

Lavoratore Dipendente Pubblico X

Non Lavoratore X

(*) Legenda Garanzie: - ITT: Inabilità Temporanea Totale al lavoro da malattia o da infortunio;

- PII: Perdita Involontaria dell’Impiego; - GIC: Grande Intervento Chirurgico.

Art. 3.02 - MODIFICA A CATEGORIA PROFESSIONALE In caso di modifica della Categoria Professionale nel corso dell'assicurazione, il Contraente o l'Assicurato deve dare tempestiva comunicazione alla Compagnia. Qualora la nuova Categoria Professionale comporti una diversa garan-zia – secondo la tabella di cui all'art. 3.01 – la Compagnia. adeguerà il contratto in base al nuovo status lavorativo. Qualora il Contraente o l'Assicurato non accettino le nuove condizioni, le garanzie relative alla presente Sezione s'in-tendono non più operanti dalla data di comunicazione del nuovo status lavorativo e la Compagnia rimborserà la parte di premio non usufruita con le modalità previste all'art. 1.05. La mancata comunicazione di tale modifica comporta l'im-possibilità di adeguamento del contratto e la conseguente inefficacia della copertura assicurativa.

Art. 3.03 - DENUNCIA SINISTRO E RELATIVI OBBLIGHI In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso scritto alla Compagnia, con lettera raccomandata A/R, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di accadimento del Sinistro. A tal fine, i soggetti di cui sopra dovranno compilare debita-mente l’apposito modulo, reperibile presso le filiali della Banca distributrice il prodotto o chiamando il numero verde

800.31.29.55

operativo dal lunedì al venerdì dalle h. 8:30 alle h. 13:30 e dalle h. 14:30 alle h. 18:00.

e inviare lo stesso a:

Chiara Assicurazioni S.p.A. – Servizio Sinistri Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano

oppure agli indirizzi e-mail o pec di seguito riportati: [email protected] [email protected]

unitamente alla documentazione di cui all’art. 3.11 per il caso di sinistro Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, di cui all’art. 3.17 per il caso di sinistro Perdita in-volontaria dell'impiego e di cui all’art. 3.22 per il caso di si-nistro Grande Intervento Chirurgico.

Una volta avvenuto il pagamento dell’indennizzo relativo alle rate comprese nella denuncia iniziale, se il sinistro do-vesse protrarsi, il Contraente e/o l'Assicurato o i suoi aventi causa sono tenuti a compilare ed inviare alla Compagnia il modulo di continuazione del sinistro, reperibile presso le fi-liali della Banca distributrice il prodotto, a mezzo raccoman-data A/R entro 60 giorni dalla scadenza della rata di finan-ziamento successiva a quelle già liquidate e così successi-vamente fino al termine del sinistro. La Compagnia potrà, in ogni momento, richiedere al Con-traente e/o all'Assicurato od ai suoi aventi causa di fornire le prove documentali in ordine al perdurante diritto alle pre-stazioni di cui alla assicurazione. L’Assicurato deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Compagnia stessa.

Art. 3.04 - BENEFICIARI DELLE INDENNITÀ - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI Per tutte le garanzie della presente sezione, beneficiario del-l’Indennizzo è l’Assicurato.

*** Verificata la sussistenza dell'obbligo al pagamento, la Com-pagnia esegue i pagamenti entro 30 giorni dalla data di ri-cevimento di tutta la documentazione necessaria (o dalla data di ricevimento presso la filiale interessata, se anteriore). Art. 3.05 - CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del si-nistro per infortunio o malattia, a norma e nei limiti delle con-dizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le Parti, a un Collegio di tre medici, no-minati uno per Parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giuri-sdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensual-mente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede dell'Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vin-colanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e viola-zione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso.

Art. 3.06 - VALIDITA' TERRITORIALE Le garanzie "Inabilità Temporanea Totale al Lavoro da In-fortunio o Malattia" e "Indennizzo Forfettario per Grandi In-terventi Chirurgici" hanno validità nell’ambito dell’Unione Europea. Per la garanzia "Perdita Involontaria dell’Impiego" vale quanto indicato all'art. 3.16 "Esclusioni per il caso di Perdita Involontaria dell'Impiego", lettera f).

CHIARATutela Mutuo - FSC_IPMR009_0618

pagina 10 di 14

ASSICURAZIONE PER INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE AL LAVORO DA INFORTUNIO O MALATTIA

(operante solo se espressamente richiamata sul Modulo di polizza)

Art. 3.07 - OGGETTO DELLA COPERTURA INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA Nel caso di Inabilità Temporanea Totale da infortunio o da malattia, la Compagnia corrisponderà l’Indennizzo di cui all'art. 3.08 a condizione che:

a) l’Inabilità Temporanea Totale si sia verificata durante il periodo in cui l’assicurazione è efficace ai sensi del-l'art. 1.03 delle Norme comuni a tutte le Sezioni;

b) il Sinistro, se conseguente a Malattia, sia avvenuto dopo le ore 24.00 della data in cui termina il Periodo di Ca-renza di 30 (trenta) giorni successivo alla data di decor-renza;

c) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo art. 3.10;

d) l’Assicurato e/o i suoi aventi causa e/o il Contraente ab-biano adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. 3.03.

Art. 3.08 - INDENNIZZO IN CASO DI INABILITÀ TEMPO-RANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA L’Indennizzo per il caso di Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia consiste nel pagamento dell'Indennità mensile indicata nel Modulo di polizza, per ciascuna rata del finanziamento che venga a scadere nel periodo di ina-bilità lavorativa comprovato e decorso il Periodo di Franchi-gia Assoluta sotto indicato. Ai finanziamenti con rateazione diversa da quella mensile, si attribuiranno convenzionalmente le scadenze mensili con riguardo al giorno di scadenza delle rate stesse e ciò sino alla chiusura del sinistro.

Non sono indennizzabili e pertanto saranno escluse dal cal-colo, le rate scadenti nel Periodo di Franchigia Assoluta di 30 giorni. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di completa interruzione del lavoro come da certificato medico attestante l'inabilità.

Art. 3.09 - LIMITI DI INDENNIZZO Il numero massimo di indennizzi mensili liquidabili è pari a 15 (quindici) rate per sinistro. Inoltre, il numero massimo di indennizzi da corrispondere per tutta la durata della garanzia non potrà esser superiore a 60 (sessanta).

Art. 3.10 - ESCLUSIONI PER IL CASO DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA Sono esclusi i casi di Inabilità Totale Temporanea causati da:

a) malattie insorte anteriormente alla stipulazione del con-tratto (malattie pregresse), malformazioni, invalidità o inabilità pregresse, nonché quanto imputabile a condi-zioni fisiche o patologiche preesistenti, già diagnosti-cate all’Assicurato prima della data di decorrenza della Assicurazione e sottaciute dolosamente dall'assicurato alla Compagnia;

b) atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato; c) infortuni subiti in stato di ubriachezza, alcolismo, tossi-

codipendenza, uso non terapeutico di allucinogeni e/o di psicofarmaci e/o di sostanze stupefacenti;

d) guida di veicoli e natanti a motore quando l'assicurato si trova in stato di ebbrezza alcoolica;

e) malattie dovute ad alcolismo, uso non terapeutico di al-lucinogeni e/o di psicofarmaci e/o di sostanze stupefa-centi;

f) delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; g) guerra anche non dichiarata, salvo il caso in cui l'Assi-

curato risulti sorpreso dagli eventi bellici mentre si trova in uno stato estero sino ad allora in pace. La garanzia è operante per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità e a condizione che l'Assicurato non vi prenda parte attiva;

h) insurrezioni, atti di terrorismo; i) scioperi, sommosse, tumulti popolari a cui l’Assicurato

abbia preso parte attiva; j) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi com-

presi i comportamenti nevrotici; k) sindromi organiche cerebrali; l) parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o

complicazioni derivanti da tali eventi; m) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, na-

turali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomi-che (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, mac-chine acceleratrici, raggi X, ecc.);

n) contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico;

o) interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad In-fortunio avvenuto durante il periodo di validità della As-sicurazione;

p) Infortuni e Malattie verificatisi mentre l’Assicurato svolge la sua attività lavorativa fuori dagli Stati membri della Unione Europea, salvo che ciò dipenda da una docu-mentabile trasferta di lavoro per un periodo non supe-riore a 30 giorni;

q) mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici e che diano ori-gine ad uno stato di Inabilità Totale Temporanea.

Art. 3.11 - DENUNCIA DEL SINISTRO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE Ai fini della denuncia del Sinistro, l’Assicurato o il Con-traente deve allegare al modulo di cui al precedente art. 3.03 la seguente documentazione:

a) copia del documento di identità, o altro documento per attestazione della data di nascita;

b) attestato che certifichi la sua condizione di Lavoratore Autonomo;

c) certificato medico attestante l’Inabilità Temporanea To-tale ed eventuale certificato di ricovero in ospedale e co-pia della cartella clinica;

d) i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla sca-denza del precedente costituisce cessazione del pe-riodo di Inabilità Temporanea Totale).

L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le in-dagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dalla assicura-zione.

Art. 3.12 - SINISTRI SUCCESSIVI Nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione di 30 giorni, oppure di 90 (no-vanta) giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infor-tunio o Malattia del Sinistro precedente.

CHIARATutela Mutuo - FSC_IPMR009_0618

pagina 11 di 14

ASSICURAZIONE PER LA PERDITA INVOLONTARIA DELL'IMPIEGO

(garanzia operante solo se espressamente richiamata sul Modulo di polizza)

Art. 3.13 - OGGETTO DELLA COPERTURA IN CASO DI PERDITA INVOLONTARIA DELL'IMPIEGO La garanzia si attiva, fatte salve le esclusioni all'art. 3.16, qualora la perdita di impiego sia conseguenza di: - Licenziamento per messa in mobilità (licenziamento

collettivo ex artt. 4 o 24, legge n. 223/1991); - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In caso di Perdita involontaria dell'impiego, la Compagnia corrisponde all'Assicurato l’Indennizzo di cui all'art.3.14 a

condizione che: a) si sia verificato un Sinistro consistente nel sopravvenire

dello stato di disoccupazione a carico dell’Assicurato du-rante il periodo in cui l’Assicurazione è efficace ai sensi dell'art. 1.03 delle Norme comuni a tutte le Sezioni;

b) la data di invio all’Assicurato della lettera di licenzia-mento, o della lettera di messa in mobilità, o di una co-municazione equivalente, sia successiva alle ore 24.00 della data termine del Periodo di Carenza di 30 (trenta) giorni successivo alla Data di decorrenza;

c) l’Assicurato od i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. 3.03.

Art. 3.14 - INDENNIZZO PER IL CASO DI PERDITA INVOLONTARIA DELL'IMPIEGO L’Indennizzo per il caso di Perdita involontaria dell'impiego consiste nel pagamento dell'Indennità mensile indicata in Polizza, per ciascuna rata del finanziamento che venga a scadere nel periodo di disoccupazione comprovato e de-corso il Periodo di Franchigia Assoluta sotto indicato.

Ai finanziamenti con rateazione diversa da quella mensile, si attribuiranno convenzionalmente le scadenze mensili con riguardo al giorno di scadenza delle rate stesse e ciò sino alla chiusura del sinistro.

Non sono indennizzabili e pertanto saranno escluse dal cal-colo, le rate scadenti nel periodo di Franchigia Assoluta di 30 giorni. La Franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di disoccupazione, risultante dalla lettera di cui al punto b) dell'art. 3.13. Si precisa che non sono indennizzabili le rate insolute do-vute prima dell'accadimento del sinistro. Art. 3.15 - LIMITI DI INDENNIZZO Il numero massimo di indennizzi mensili liquidabili è pari a 15 (quindici) rate per sinistro. Inoltre, il numero massimo di indennizzi da corrispondere per tutta la durata della garanzia non potrà essere superiore a 60 (sessanta) rate. Art. 3.16 - ESCLUSIONI PER IL CASO DI PERDITA IN-VOLONTARIA DELL'IMPIEGO Nessun Indennizzo verrà corrisposto dalla Compagnia per la Perdita involontaria dell'impiego se:

a) al momento della sottoscrizione del Modulo di polizza, l'Assicurato era a conoscenza della prossima disoccupa-zione o messa in mobilità, o comunque gli erano note cir-costanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;

b) la disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, licenziamento disciplinare o sia conseguenza di risoluzione consensuale

del rapporto di lavoro a fronte di una vertenza derivante dalle precedenti contestazioni;

c) la disoccupazione sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento;

d) l’Assicurato ha risolto il rapporto di lavoro per sua volontà; e) la disoccupazione è un evento programmato in base alla

natura di rapporto a tempo determinato del contratto di la-voro o se comunque il rapporto di lavoro dell’Assicurato aveva carattere stagionale e/o temporaneo e/o atipici e/o se la relativa perdita è la conseguenza della scadenza di un termine (ad esempio contratto inserimento, apprendi-stato, ecc.) o dell’interruzione di un rapporto di “lavoro a progetto”;

f) al momento del Sinistro l’Assicurato stava svolgendo la propria attività lavorativa all’estero, salvo che ciò stesse avvenendo nell’ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana;

g) l’Assicurato ha un contratto di lavoro non regolato dalla legge italiana;

h) l'Assicurato non si è iscritto nell’elenco anagrafico con lo status di disoccupato, ad eccezione dei casi di regolare iscrizione nelle liste di mobilità (casi per cui l’Assicura-zione è operante);

i) l’Assicurato, al momento dell’evento, era in periodo di prova;

j) l’Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come lavoratore dipendente in modo continuativo per i 12 (dodici) mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Tuttavia eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 (due) setti-mane non interrompono il periodo di continuità del rap-porto di lavoro;

k) la disoccupazione è conseguenza del superamento del periodo di comporto;

l) al momento della sottoscrizione del Modulo di polizza l'As-sicurato era in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

Art. 3.17 - DOCUMENTAZIONE AI FINI DELLA DENUNCIA DEL SINISTRO Ai fini della denuncia del Sinistro, l’Assicurato o il Con-traente deve allegare al modulo di cui al precedente art. 3.03 la seguente documentazione: a) copia di un documento di identità; b) copia della scheda professionale e del contratto di la-

voro; c) copia della lettera di licenziamento e di ogni altro docu-

mento comprovante la cessazione del rapporto di la-voro;

d) copia di un documento comprovante l’iscrizione negli elenchi anagrafici con lo status di disoccupato in Italia o l’inserimento nelle liste di Mobilità e l’eventuale perma-nenza in tali liste;

e) attestazione del ricevimento delle indennità di Disoccu-pazione o di Mobilità.

L’Assicurato s'impegna a collaborare per consentire le in-dagini necessarie nonché ad autorizzare il datore di lavoro dell’Assicurato a fornire alla Compagnia le informazioni re-lative all’ultimo impiego che si ritengono indispensabili per

l’erogazione delle prestazioni previste dall’assicurazione. ART. 3.18 - SINISTRI SUCCESSIVI Nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Perdita involontaria dell'impiego se, dal termine del Sini-stro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualifica-zione di 90 (novanta) giorni consecutivi nel corso del quale l'Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente ed abbia superato il periodo di prova.

CHIARATutela Mutuo - FSC_IPMR009_0618

pagina 12 di 14

ASSICURAZIONE RICOVERO OSPEDALIERO PER GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI

(operante solo se espressamente richiamata sul Modulo di polizza)

Art. 3.19 - OGGETTO DELLA COPERTURA RICOVERO OSPEDALIERO PER GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI In caso di ricovero ospedaliero, di durata non inferiore a 5 giorni (Franchigia relativa di 5 giorni) presso un Istituto di Cura, reso necessario per l'esecuzione di uno dei "Grandi Interventi Chirurgici" come da elenco allegato, la Compa-gnia corrisponde all’Assicurato in un’unica soluzione l'in-dennizzo forfettario, , indicato all'art. 3.20 a condizione che: a) il Ricovero Ospedaliero si sia verificato durante il periodo

in cui l’Assicurazione è efficace, ai sensi dell'art. 1.03 delle Norme comuni a tutte le Sezioni;

b) il Sinistro, se conseguente a malattia, sia avvenuto dopo le ore 24.00 della data in cui termina il Periodo di Ca-renza di 30 giorni successivo alla data di decorrenza;

c) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo art 3.21;

d) l’Assicurato, il Contraente o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. 3.03.

Art. 3.20 - INDENNIZZO IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO PER GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI L’Indennizzo forfettario assicurato sarà pari a - 12 volte la somma indicata nel Modulo di polizza, se

l'intervento è eseguito presso una qualsiasi struttura sanitaria, in regime di solvenza;

- 6 volte la somma indicata nel Modulo di polizza, se l'in-tervento è eseguito presso una struttura sanitaria pub-blica o, se privata, in regime di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 3.21 - ESCLUSIONI PER IL CASO DI GRANDI INTERVENTI CHIRUGICI La garanzia non è operante se il Grande Intervento Chirur-gico è causato da:

a) malattie insorte anteriormente alla stipulazione del con-tratto (malattie pregresse), malformazioni, invalidità o inabilità pregresse, nonché quanto imputabile a condi-zioni fisiche o patologiche preesistenti, già diagnosti-cate all’Assicurato prima della data di decorrenza della Assicurazione e sottaciute dolosamente dall'assicurato alla Compagnia;

b) atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato; c) infortuni subiti in stato di ubriachezza occasionale, alco-

lismo, tossicodipendenza, uso non terapeutico di alluci-nogeni e/o di psicofarmaci e/o di sostanze stupefacenti;

d) malattie dovute ad alcolismo, uso non terapeutico di al-lucinogeni e/o di psicofarmaci e/o di sostanze stupefa-centi;

e) delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; f) guerra anche non dichiarata, insurrezioni, atti di terrori-

smo; g) scioperi, sommosse, tumulti popolari a cui l’Assicurato

abbia preso parte attiva; h) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi com-

presi i comportamenti nevrotici; i) sindromi organiche cerebrali; j) parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o

complicazioni derivanti da tali eventi; k) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, na-

turali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomi-che (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, mac-chine acceleratrici, raggi X, ecc.);

l) interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad In-fortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’Assi-curazione;

m) Infortuni e Malattie verificatisi mentre l’Assicurato svolge la sua attività lavorativa fuori dagli Stati membri dell’Unione Europea, salvo che ciò dipenda da una do-cumentabile trasferta di lavoro per un periodo non su-periore a 30 giorni;

n) mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici e che diano ori-gine ad uno stato di Inabilità Totale Temporanea.

Art. 3.22 - DOCUMENTAZIONE AI FINI DELLA DENUNCIA DEL SINISTRO Ai fini della denuncia del Sinistro, l’Assicurato o il Con-traente deve allegare al modulo di cui al precedente art. 3.03 la seguente documentazione: 1. copia del documento di identità; 2. autocertificazione della propria Categoria Professionale

(eccezion fatta per i Lavoratori Dipendenti di Ente privato

che devono produrre certificazione del Datore di Lavoro); 3. certificato di ricovero in ospedale e copia della cartella

clinica; L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le in-dagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. Art. 3.23 - DENUNCE SUCCESSIVE Nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Ricovero Ospedaliero se, dal termine del Sinistro prece-dente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione di 30 (trenta) giorni, oppure di 90 (novanta) giorni se il nuovo Si-nistro è causalmente connesso allo stesso Infortunio o Ma-lattia del Sinistro precedente.

CHIARATutela Mutuo - FSC_IPMR009_0618

Pagina 13 di 14

TABELLA SINTETICA DELLE GARANZIE, TERMINI DI CARENZA, LIMITI E FRANCHIGIE

APPLICABILI ALLA SEZIONE "PROTEZIONE DELLA RATA DEL FINANZIAMENTO"

GARANZIE

SOGGETTI ASSICURATI

Lavoratori autonomi Lavoratori Dipendenti Privati Lavoratori Dipendenti Pubblici

/ Non lavoratori

I.T.T. GARANZIA OPERANTE SE RICHIAMATA IN POLIZZA

(attivabile solo congiuntamente a G.I.C.)

Garanzia NON

operante

Garanzia NON

operante

Indennizzo: Rata mensile in scadenza

Periodo di Fran-chigia Assoluta:

30 gg.

Carenza: 30 gg.

per Malattia

Limite di indennizzo:

Sino a 15 rate per Sinistro; Massimo 60 rate per tutta

la durata del contratto

Periodo di Riqualificazione

30 gg. per sinistro nuovo 90 gg. per sinistro dovuto allo

stesso infortunio o stessa malattia del sinistro precedente

P.I.I.

Garanzia

NON operante

GARANZIA OPERANTE SE RICHIAMATA IN POLIZZA

Garanzia

NON operante

Indennizzo: Rata mensile in scadenza Periodo di Fran-chigia Assoluta:

30 gg.

Carenza: 30 gg.

Limite di indennizzo:

Sino a 15 rate per Sinistro; Massimo 60 rate per tutta

la durata del contratto Periodo di

Riqualificazione: 90 gg.

G.I.C.

GARANZIA OPERANTE SE RICHIAMATA IN POLIZZA

(attivabile solo congiuntamente a I.T.T., non deselezionabile in presenza di questa)

GARANZIA OPZIONALE

OPERANTE SOLO SE RICHIAMATA IN POLIZZA

(attivabile solo congiuntamente a P.I.I.)

GARANZIA OPERANTE SE RICHIAMATA IN POLIZZA

Indennizzo:

12 volte la rata mensile per ricovero da GIC in regime

di solvenza 6 volte la rata mensile per rico-vero da GIC in SSN o in regime

di convenzionamento

12 volte la rata mensile per ricovero da GIC in regime

di solvenza 6 volte la rata mensile per rico-vero da GIC in SSN o in regime

di convenzionamento

12 volte la rata mensile per ricovero da GIC in regime

di solvenza 6 volte la rata mensile per rico-vero da GIC in SSN o in regime

di convenzionamento Periodo di Fran-chigia Relativa:

5 gg. 5 gg. 5 gg.

Carenza: 30 gg.

per Malattia 30 gg.

per Malattia 30 gg.

per Malattia

Periodo di Riqualificazione:

30 gg. per sinistro nuovo 90 gg. per sinistro dovuto allo

stesso infortunio o stessa malattia del sinistro precedente

30 gg. per sinistro nuovo 90 gg. per sinistro dovuto allo

stesso infortunio o stessa malattia del sinistro precedente

30 gg. per sinistro nuovo 90 gg. per sinistro dovuto allo

stesso infortunio o stessa malattia del sinistro precedente

CHIARATutela Mutuo - FSC_IPMR009_0618

Pagina 14 di 14

ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI

Cardiochirurgia

• Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione. • Sostituzione valvolare singola o multipla. • Interventi per malformazioni del cuore o dei grossi vasi • Resezione cardiaca (per aneurisma, infarto, tumore). • Bypass aorto-coronarico singolo o multiplo

con prelievo di vasi. • Asportazione corpi estranei o tumori del cuore. • Reinterventi in CEC per protesi valvolari o settali,

bypass Ao-Co. Chirurgia Vascolare

• Interventi sull’aorta toracica e addominale compreso bypass aorto-bisiliaco o bifemorale.

• Interventi per stenosi o aneurismi sui seguenti vasi ar-teriosi: carotidi, vertebrali, succlavie, renali, iliache.

• Tromboendoarteriectomia aorto-iliaca.

Neurochirurgia • Anastomosi dei vasi intra-extra cranici. • Asportazione di tumori o aneurismi endocranici. • Asportazione di tumori orbitali per via endocranica. • Interventi endorachidei per asportazione di tumori,

cordotomie, rizotomie e affezioni meningomidollari. • Interventi per tumori della base cranica

per via transorale. • Interventi sulla cerniera atlo-occipitale. • Interventi sull’ipofisi per via transfenoidale. • Neurotomia retrogasseriana o sezione intracranica

di altri nervi. • Rizotomia chirurgica intracranica. • Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari.

Chirurgia Toracica

• Pneumonectomia, pleuropneumonectomia. • Lobectomia polmonare o resezione segmentaria. • Resezione bronchiale con reimpianto. • Interventi per fistole del moncone bronchiale

dopo exeresi lobare o polmonare. • Interventi sul mediastino per tumori. • Asportazione totale del timo.

Chirurgia Generale

• Tiroidectomia per tumori maligni con svuotamento funzionale del collo.

• Esofagectomia totale. • Gastrectomia totale con linfoadenectomia. • Esofago-gastrectomia per via toraco-laparotomica. • Anastomosi porta-cava o spleno-renale o

mesenterica-cava. • Pancreaticoduodenectomia radicale. • Interventi per la ricostruzione delle vie biliari. • Colectomia totale con linfoadenectomia. • Amputazione del retto per via addomino-perineale

o addomino-sacrale.

Chirurgia Pediatrica • Asportazione tumore di Wilms. • Atresia dell’esofago. • Atresia dell’ano semplice: abbassamento addomino-

perineale. • Atresia dell’ano con fistola retto-ureterale, retto-vul-

vare: abbassamento addomino-perineale. • Fistola congenita dell’esofago. • Interventi per fistole e cisti del canale onfalomesente-

rico con resezione intestinale. • Megacolon: resezione anteriore; operazione addo-

mino-perineale secondo Duhamel o Swenson. • Interventi per megauretere. • Polmone cistico o policistico (lobectomia o pneumo-

nectomia). • Spina bifida: mielomeningocele.

Chirurgia Ginecologica

• Eviscerazione pelvica. • Vulvectomia allargata con linfoadenectomia. • Isterectomia totale con annessiectomia e

linfoadenectomia per tumori maligni.

Chirurgia Ortopedica • Artroprotesi totale di anca. • Artroprotesi totale di ginocchio • Artrodesi vertebrali per via anteriore. • Interventi per rimozione e reimpianto di protesi d’anca

o di ginocchio. Chirurgia Otorinolaringoiatrica e Maxillo-Facciale

• Interventi demolitivi del massiccio facciale per tumori maligni.

• Interventi demolitivi del cavo oro-faringeo per tumori maligni.

• Laringectomia totale, laringofaringectomia. • Intervento per neurinoma dell’ottavo paio.

Chirurgia Urologica • Nefrectomia allargata per tumore. • Nefro-ureterectomia totale. • Cistectomia radicale con ureterosigmoidostomia. • Uretero-ileo anastomosi mono o bilaterale. • Surrenalectomia.

Trapianti d’organo

• Tutti.