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Lanciano, 14-06-2017 Spett. FINANZIATO OGGETTO: ANALISI SU CONTRATTO DI MUTUO IPOTECARIO N. REP 49917 RACC 19752 DEL 19-09-2007 STIPULATO PRESSO BANCA DA FINANZIATO INDICE 1) CARATTERISTICHE CONTRATTUALI DEL RAPPORTO BANCARIO IN ESAME 2) VERIFICA USURA PATTIZIA AI SENSI DELLA L. 108/96 2.1) VERIFICA PATTUIZIONI DI INTERESSI USURARI 2.2) VERIFICA USURARIETA' IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA 2.3) VERIFICA USURARIETA' METODO COSENTINI 3) INDETERMINATEZZA CONDIZIONI CONTRATTUALI 3.1) VERIFICA CONFORMITA' TAEG 3.2) MANCATA INDICAZIONE DEL TASSO ANNUO EFFETTIVO 3.3) INDETERMINATEZZA PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE 3.4) MANIPOLAZIONE EURIBOR 4) PATTUIZIONE CLAUSOLA FLOOR 5) CONCLUSIONI Dott. Roberto Giansalvo Via Monte Maiella, 19 - LANCIANO (CH) Tel e Fax 0872.724312 - Cell +39 346.2445300 - Fax mobile 178.6004608 Pec: [email protected] - Mail: [email protected] - [email protected] www.studiogiansalvo.it N.B.: Il presente lavoro costituisce un'approfondita ricerca sugli aspetti tecnico/contabili/giuridici del rapporto analizzato ed è tutelato dalle norme relative al diritto ed all'esercizio della libera professione ed al diritto d'autore. Non è consentito pertanto l'adattamento e la riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo della presente relazione senza la preventiva autorizzazione scritta degli autori. Pagina 1 di 64 Studio Giansalvo

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Lanciano, 14-06-2017

Spett. FINANZIATO

OGGETTO: ANALISI SU CONTRATTO DI MUTUO IPOTECARIO N. REP 49917 RACC 19752 DEL 19-09-2007 STIPULATO PRESSO BANCA DA FINANZIATO

INDICE

1) CARATTERISTICHE CONTRATTUALI DEL RAPPORTO BANCARIO IN ESAME

2) VERIFICA USURA PATTIZIA AI SENSI DELLA L. 108/96

2.1) VERIFICA PATTUIZIONI DI INTERESSI USURARI

2.2) VERIFICA USURARIETA' IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA

2.3) VERIFICA USURARIETA' METODO COSENTINI

3) INDETERMINATEZZA CONDIZIONI CONTRATTUALI

3.1) VERIFICA CONFORMITA' TAEG

3.2) MANCATA INDICAZIONE DEL TASSO ANNUO EFFETTIVO

3.3) INDETERMINATEZZA PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE

3.4) MANIPOLAZIONE EURIBOR

4) PATTUIZIONE CLAUSOLA FLOOR

5) CONCLUSIONIDott. Roberto Giansalvo

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6) ALLEGATI

allegato 1 – circolare ABI del 3/4/01

allegato 2 – Tassi soglia Banca Italia

allegato 3 – Decisione Antitrust UE 04/12/2013

allegato 4 – alcune sentenze significative

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Faccio seguito all'incarico in oggetto conferitomi per significare quanto segue dopo aver esaminato la documentazione rimessa esposta successivamente:

contratto di mutuo;

piano di ammortamento alla stipula;

contratto di polizza assicurativa;

piano di ammortamento aggiornato al 24/06/2015.

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1) CARATTERISTICHE CONTRATTUALI DEL RAPPORTO BANCARIO IN ESAME

In data 19-09-2007 BANCA ha concesso un MUTUO IPOTECARIO a FINANZIATO per un importo di 370.000,00 €, alle condizioni economiche riportate nella TABELLA 1 ( Sintesi condizioni contrattuali ).

Nella TABELLA 2 ( Anomalie rilevate ) sono invece indicate, sinteticamente, le anomalie rilevate sul contratto oggetto d'esame. Tali anomalie verranno illustrate dettagliatamente nei capitoli successivi.

Tabella 1 - Sintesi condizioni contrattuali

data stipula 19-09-2007

importo finanziato 370.000,00 €

durata totale (anni) 10.00

tipologia tasso (fisso/variabile) variabile

indicizzazione tasso EURIBOR

numero rate 120

numero rate/anno 12

tasso iniziale 8,500%

commissione estinzione anticipata 0,200%

tasso di mora 14,500%

clausola di salvaguardia sulla mora NODott. Roberto Giansalvo

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tasso soglia 8,370%

Tabella 2 - Anomalie rilevate

TASSO FLOORi

SI

AMMORTAMENTO ALLA FRANCESEii

SI

INDETERMINATEZZA PARAMETRO INDICIZZAZIONEiii

SI

VERIFICA TAEGiv

conforme

INDETERMINATEZZA EURIBORv

SI

USURA TANvi

SI

USURA TAEGvii

SI

USURA MORAviii

SI

USURA MORA (metodo Cosentini)ix

SI

USURA ESTINZIONEx

SI

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2) VERIFICA USURA PATTIZIA AI SENSI DELLA L. 108/96

Il contratto in esame è stato analizzato allo scopo di evidenziare eventuali pattuizioni usurarie ai sensi della L. 108/96 sull'usura, tenuto conto della più recente giurisprudenza di legittimità e di merito.

Dall'analisi dei documenti contabili è emerso che il tasso applicato al contratto di mutuo presenta elementi di usurarietà.

La mora non rientra nell'ambito fisiologico dell'operazione di mutuo, avendo carattere eventuale e straordinario, ma la legge 108/96 valuta tutti i costi sia quelli immediati che quelli procrastinati, tanto quelli ricorrenti, quanto quelli periodici e occasionali.

L'art. 1, comma 1, D.L. 394/00, di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., riconduce alla nozione di interessi usurari quelli convenuti "a qualsiasi titolo" e la relazione governativa che accompagna il decreto fa esplicito riferimento a ogni tipologia di interesse, sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio.

La Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi nel giudizio di legittimità costituzionale sollevato in relazione alla L. 24/01 (di interpretazione autentica della legge 108/96) ha precisato che "va in ogni caso osservato che il riferimento contenuto nell'art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 394/2000 agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile l'assunto secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori" (Corte Cost. 29/02).

Essendo l'usura un reato istantaneo (cfr. Consulta n. 29/2002), il reato di usura si perfeziona al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo ed è pertanto con riferimento a questo momento storico che va valutato se il tasso del mutuo sia superiore oppure no alla soglia rilevata dai bollettini trimestrali del Ministero del Tesoro a quella data (Cass. Civ., Sez. I, 27/9/13, n. 22204).

Per tale motivo il presente elaborato peritale è stato effettuato valutando l’usura alla data di stipula del contratto, alla data del 19-09-2007.

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Il reato si perfeziona con la stipula del contratto contenente la pattuizione usuraria, prescindendo dalla attuazione del programma contrattuale (Tribunale Napoli Nord, 19/9/16).

L'accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse attiene, dunque, al momento genetico del contratto, sicché devono intendersi come usurari gli interessi che superino il limite previsto dalla legge al momento della loro pattuizione a prescindere dal superamento del tasso soglia al momento della loro corresponsione (Tribunale di Benevento, 30/12/2015).

Insieme agli interessi vanno incluse le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo percepite e le spese connesse (escludendo imposte e tasse), ma anche gli interessi di mora (che, pur essendo in un certo senso risarcitori e sanzionatori, non perdono la funzione remunerativa dell’interesse che va ad arricchire in maniera sproporzionata la Banca).

In merito al contrasto giurisprudenziale e dottrinale circa la differente natura giuridica che differenzierebbe gli interessi corrispettivi da quelli moratori, si ritiene condivisibile l’orientamento di quanti individuano un concetto unitario di interesse.

In dottrina : INZITARI, La moneta , nel Trattato di Dir. Comm. e Dir. Pubbl. Econ , a cura di GALGANO, CEDAM, 1983, IV, 206 ss; LIBERTINI, VOCE" Interessi ", in Enciclopedia del Diritto , XXIII, Giuffrè, 1972, 101 ss.; XXX, Le Obbligazioni pecuniarie , in Trattato Rescigno , 9, UTET, 1999, 521 ss.

In giurisprudenza, vale la pena richiamare talune pronunce. In particolare:

la Corte d'Appello di Venezia - Sezione Terza Civile - con sentenza del XXX 2013, n. 342, ha affermato che "...si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono stati promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento..." per cui "... la natura dei tassi di interesse va

<OMISSIS>

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sentenza del 10 marzo 2015 , ha affermato che "la mora va valutata nel calcolo del TEG anche autonomamente dal tasso corrispettivo e deve in ogni caso rispettare il tasso soglia";

In relazione al tasso di mora può affermarsi che di debba tener conto del tasso di mora ai fini della valutazione dell’usurarietà, nel senso che il Giudice deve verificare se il tasso convenzionale e quello di mora singolarmente considerati superino o meno il tasso soglia.

Il superamento del tasso soglia deve dunque essere valutato in relazione a ciascun tasso singolarmente considerato e posto a raffronto con il tasso soglia, sia esso tasso corrispettivo o tasso di mora.

Alla luce di tali sentenze, nella perizia in oggetto sono stati inclusi tutti i costi legati alla erogazione del credito, compreso il tasso di mora e le commissioni tutte.

Nel presente elaborato peritale NON è stata effettuata la (FAMOSA quanto ERRATA) SOMMATORIA tra tasso corrispettivo e tasso di mora1.

Riguardo l’inclusione della mora nel calcolo del tasso globale, la Banca d’Italia ha fornito le seguenti indicazioni.

Al punto C4 delle Istruzioni Banca d’Italia si comunica che "dal calcolo del TEG sono esclusi gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo". Tale aspetto si riferisce al fatto che nel calcolare il TEG e nel raffrontarlo al TEGM (il tasso medio rilevato per la specifica

1 Si indica che qualora il tasso di mora sia stato pattuito come maggiorazione del tasso contrattuale, addizionare tale maggiorazione al tasso contrattuale non implica la sommatoria dei tassi, bensì, determina l’ammontare stesso del tasso di mora."Il tasso di mora pertanto sostituisce il tasso corrispettivo, a decorrere dalla scadenza della rata insoluta, senza cumularsi con quest’ultimo. Ciò che la giurisprudenza meno avvertita intende come sommatoria di tassi si riconduce in effetti: a) o alla determinazione del tasso di mora come tasso corrispettivo + spread di mora, che non determina alcuna duplicazione o cumulo, essendo semplicemente una modalità espressiva del tasso numerico (dato il tasso corrispettivo del 5% e una maggiorazione di 2 p.p. per mora, il tasso di mora può esprimersi indifferentemente come 7% (oppure 5% + 2 p.p.); b) oppure alla circostanza che, se il contratto lo prevede (art. 3 decreto 9.2.2000), la mora si calcola anche sull’interesse corrispettivo scaduto"(Tribunale di Torino del 20/6/15).

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categoria di operazioni) la Banca non tiene conto della mora. In tal senso riferisce anche il Tribunale di Milano.

Nondimeno, è’ la stessa Banca d’Italia, con nota del 3 luglio 2013, a chiarire che anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa sull’usura (ancorché poi si affermi – come vedremo erroneamente- che per essi si debba tener conto della maggiorazione di 2,1 punti percentuali sul tasso medio rilevato). Peraltro, già nella circolare dell’ ABI del 3 luglio 2001 (ALLEGATO 1 - circolare ABI del 03 aprile 2001), in una comunicazione agli associati, l’Associazione Bancaria Italiana affermava che: "per gli interessi si intendono quelli pattuiti a qualunque titolo, e quindi gli interessi corrispettivi, compensativi o moratori".

A tal riguardo, chiare indicazioni si evincono soprattutto dalla Relazione al disegno di legge di conversione del D.L. n. 394/2000 (v. Atto/Senato n. 4941 presentato il 30 dicembre 2000, pag. 6).

La circostanza che un determinato elemento di costo non sia ricompreso nel TEGM (il tasso medio rilevato per la specifica categoria di operazioni) comporta esclusivamente che lo stesso, per suo carattere “patologico” o per il fatto che non venga comunemente applicato dalle banche, non concorre a determinare il normale prezzo del credito; ma ciò non significa che di tale elemento non si debba tener conto al fine di verificare il superamento del tasso soglia.

Del resto, se così non fosse, per le banche sarebbe sufficiente prevedere voci di costo “esotiche” e come tali escluse dal TEGM, per far si che venga aggirata la normativa sull’usura!

Sulla valenza delle fonti secondarie e sul valore delle circolari della Banca d’Italia, vale la pena di riportare anche le parole della Suprema Corte 46669/2011 che affermato come "le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi".

Il tema della maggiorazione – per gli interessi di mora - del tasso soglia della percentuale del 2,1% (v. sopra nota Banca D’Italia del 3 luglio 2013), è stato affrontato dal Tribunale di Torino nella sentenza del 10 giugno 2014, che ha chiarito come "...il confronto del tasso maggiorato dai moratori va fatto con la soglia di usura di cui alle rilevazioni trimestrali, senza alcuna addizione \”. Tale

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locuzione lascia intendere che non si debba aggiungere la maggiorazione del 2,1% al TEGM.

L’ipotesi di una maggiorazione del tasso soglia per gli interessi di mora, deriva da una indagine campionaria fatta nel 2002 allorquando i decreti del Ministro dell’Economia affiancarono alla solita tabella dei tassi medi rilevati in base alla legge 108/96m un’indagine a campione - effettuata dalla Banca d’Italia nel III trimestre del 2001 - dalla quale emergeva che la maggiorazione media stabilita contrattualmente per il ritardo di pagamento è di 2,1 punti percentuali. Immediatamente, l’ABI, prendendo spunto da tale rilevazione, evidenziò che il tasso soglia degli interessi moratori si determinerebbe sommando il tasso medio individuato dalla Banca d’Italia per gli interessi corrispettivi maggiorato di 2,1 punti percentuale, il tutto aumentato del 50%.

Tale interpretazione si presenta sicuramente in contrasto con il dettato normativo che dispone un’unica soglia per il tasso di interesse, a qualsiasi titolo convenuto, sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio.

Sulla base di questo assunto, infatti, si verrebbe a differenziare la soglia in funzione non solo della categoria dell’operazione, ma anche del titolo della remunerazione cui si riferisce. Inoltre la rilevazione della media del tasso di mora ha riguardato una quota limitata dell’universo campionario (10%) e, soprattutto, risulta ferma al terzo trimestre del 2001 e da tale data non è stata più aggiornata, per cui si dovrebbe verificare se tale campione sia ancora rappresentativo della media della mora applicata.

In giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui " ai fini del tasso soglia deve considerarsi esclusivamente il TEGM pubblicato nei d.m. pro tempore vigenti, incrementato degli ordinari coefficienti, senza dare luogo ad alcuna maggiorazione. E questo, ancorché una indagine statistica a fini conoscitivi, condotta dalla Banca d'Italia e dall’Ufficio Italiano Cambi, nel lontano 2002, abbia rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali" (Tribunale di Torino, 27 Aprile 2016).

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In senso analogo il Tribunale di Benevento, con Sentenza del 11 maggio 2016 ha affermato che “Il tasso soglia, per come è stato costruito dalla norma, rappresenta il limite massimo entro il quale può concretamente muoversi l’autonomia privata nella complessiva determinazione di tutte le voci economiche, anche quelle che appartengono alla patologia del contratto, nella cui determinazione il TEGM rappresenta solo la base di calcolo per la successiva maggiorazione. Ne consegue logicamente, che il tasso moratorio, pur non contribuendo a determinare il costo dell’operazione, deve comunque contenersi all’interno del cuscinetto individuato per la determinazione della soglia”.

“Il limite stabilito dalla legge è infatti un limite insormontabile che non può essere aggirato con distinzioni delle somme dovute dal cliente alla banca in causali diverse. Per l’effetto, pur essendo l’art. 644 c.p. una norma penale in bianco, rimane fermo il principio che nella determinazione del tasso usurario deve considerarsi ogni remunerazione; ne deriva che diverse disposizioni della Banca d’Italia dovranno essere disapplicate per contrasto con la norma primaria.” (Tribunale di Torino, 14 maggio 2015).

Chiarificante l’intervento del Giudicante del Tribunale di Udine, il quale, con sentenza del 26 settembre 2014, ha affermato non essere condivisibile la tesi secondo la quale, allo scopo di stabilire il TEGM, sarebbe necessaria la rilevazione sul mercato del tasso di norma praticato. Infatti, la soglia di usura oggettiva, deve, secondo la legge, essere separatamente stabilita in funzione della natura e della tipologia del credito, non della natura del tasso praticato ed è costituita sulla fisiologia, non sulla patologia del rapporto. Poiché la mora interviene successivamente alla pattuizione ed erogazione del finanziamento ed emerge in una fase di criticità che esula dalla ordinaria fisiologia del rapporto, giustamente la Banca d’Italia, non deve fare oggetto delle sue periodiche rilevazioni anche il tasso medio di mora praticato dal mercato. Ciò tuttavia, non toglie che le previsioni contrattuali in tema di mora debbano comunque essere incluse nella verifica empirica del rispetto dei limiti di usura.

Pertanto, assumere che la Banca d’Italia dovrebbe prima realizzare una indagine apposita per determinare il TEG medio di mora, perché solo così si potrà poi realizzare un simile raffronto nei casi concreti, non è corretto, sia perché in tal modo si farebbe assurgere la mora ad una specifica categoria di credito con le proprie soglie di usura, sia perché si verrebbe a creare una soglia specifica più

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alta rispetto all’ordinario costo del credito: in pratica, si determinerebbe un tasso medio della patologia che genererebbe inevitabilmente un limite d’usura più elevato, vanificando così l’intero sistema, perché il limite d’usura crescerebbe proprio al crescere del rischio, quando la legge intende invece, proprio tutelare il cliente in tale ipotesi.

Il tasso soglia per la verifica dell’usura è stabilito dallo stesso art. 644 c.p., nell’art. 2 comma 4, come il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia aumentato del 50%.

Con il D.L. n. 70 del 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il TEGM di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Tale limite è stato introdotto dal D.L. 70/11, che ha modificato l’art. 2, comma 4 della legge 108/96, che determinava il tasso soglia aumentando il TEGM del 50%.

Nel caso in esame il Tasso Soglia, rilevato dal Ministero del Tesoro, in applicazione dal 1 Luglio al 30 Settembre 2007 (il mutuo è stato stipulato il 19-09-2007) per la specifica operazione finanziaria, è del 8,370%(ALLEGATO 2 - tassi soglia Banca D'Italia).

La legge 108/96 ha individuato un limite entro il quale comprendere ogni forma di remunerazione del credito a prescindere dalla natura corrispettiva, comprensiva o risarcitoria, degli interessi. La legge non contempla alcuna deroga, nè prevede alcuna differenziazione connessa alla funzione assolta dall’interesse. L’art. 644 c.p. individua cosa comprendere nel valore da confrontare con il tasso soglia. Tale criterio non può essere modificato o sviato dalle indicazioni date dalla Banca d’Italia agli intermediari finanziari per la rilevazione dei valori medi di mercato. Nelle istruzioni della Banca d’Italia, fin dalle prime rilevazioni dei tassi medi, si dava indicazione agli intermediari finanziari di escludere gli interessi di mora dai tassi medi con il solo scopo di rappresentare più fedelmente i fisiologici tassi di mercato. Tali istruzioni hanno portato confusione e si è arrivati a sottrarre, arbitrariamente, gli interessi di mora dal tasso d’usura.

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Lo stato di incertezza si è protratto fino al 2000, quando la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 2 aprile 2000, n. 5286, ha chiarito “non v’è ragione per escludere l’applicabilità anche nell’ipotesi di assunzione dell’obbligazione di corrispondere interessi moratori risultati di gran lunga eccedenti lo stesso tasso soglia. Il ritardo (di pagamento), poi non giustifica di per sé il permanere della validità di un’obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge”. Sull’interpretazione autentica della legge 108/96 (legge 24/01) è stata chiamata ad esprimersi, nel 2001, la Corte Costituzionale, affermando che il tasso soglia riguarda anche gli interessi moratori.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 gennaio 2013, n. 350, ha precisato che ai sensi del nuovo testo dell’art. 644, comma 3, c.p. sono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge ovvero “gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e del tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.

La predetta sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013 ha ribadito che il Tasso di Mora pattuito (quindi “ex ante”) deve essere anch’esso, al pari del TAEG, inferiore al Tasso Soglia vigente al momento in cui viene pattuito.

Con la modifica dell’art. 1815 c.c. ad opera della legge 108/96 si è voluto porre un più stringente presidio all’usura, sanzionando in maniera incisiva la pattuizione di interessi usurari, senza distinzione tra interessi corrispettivi e di mora. Il 2 comma dell’art. 1815 c.c. fa discernere dall’usurarietà degli interessi due riflessi: i) la nullità della clausola con cui sono previsti interessi usurari e, in deroga all’art. 1282 c.c., ii) la non debenza di alcun interesse. Escludendo la nullità dell’intero contratto si è voluto tutelare il mutuatario dalla restituzione immediata del capitale.

E’ dunque sufficiente che il solo tasso di mora superi il tasso soglia affinché non sia dovuto alcun interesse e il mutuo diventi gratuito.

D’altra parte, non è condivisibile l’assunto secondo cui, in caso di superamento del tasso soglia da parte dei soli interessi di mora, la nullità ex art. 1815 cc.

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N.B.: Il presente lavoro costituisce un'approfondita ricerca sugli aspetti tecnico/contabili/giuridici del rapporto analizzato ed è tutelato dalle norme relative al diritto ed all'esercizio della libera professione ed al diritto d'autore. Non è consentito pertanto l'adattamento e la riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo della presente relazione senza la preventiva autorizzazione scritta degli autori.

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comma 2 riguardi unicamente gli interessi moratori versati, e non quelli corrispettivi. Si ritiene che questa visione sia ad esclusivo appannaggio delle Banche, poiché, limitando il danno derivante dal mancato rispetto delle normative vigenti, indurrebbe le stesse ad imporre interessi di mora superiori alla soglia di usura nella certezza di ottenere sempre la corresponsione degli interessi corrispettivi, anche in caso di sanzione.

Ai sensi dell’art. 1815 cc qualora siano convenuti interessi usurari non sono dovuti interessi nemmeno nella misura legale. (Tribunale di Rovereto 30/06/2015)

In tal senso ha deciso la Corte di Appello di Roma, che con sentenza del 7 luglio 2016, n. 4323 ha dichiarato la nullità delle clausole relative alla misura degli interessi ai sensi dell’art. 1815 poiché il tasso di mora era superiore, nella fattispecie concretam alla soglia di usura: “nonostante la Banca d’Italia si sia pronunciata in maniera sfavorevole circa la comprensione del tasso di mora nel computo del tasso soglia, le sue determinazioni non hanno natura vincolante in questa materia e dunque costituiscono solo una metodologia di riferimento per la valutazione dei casi concreti. Funzione del TEGM e quindi delle istruzioni della Banca d’Italia, è infatti, ai sensi dell’art. 2 Legge 108/96 di “fotografare” l’andamento dei tassi medi di mercato, praticati da banche e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza (comma 1) distinti per classi omogenee di operazioni “tenuto conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie” (comma 2) al fine di determinare e rendere noto alla generalità di banche ed intermediari il limite oltre al quale gli interessi sono sempre usurari (cfr Cass. Pen. n. 20148/2003). Assodato che i tassi di mora non concorrano a determinare il TEGM, a ciò comunque non consegue la non assoggettabilità dei medesimi al rispetto delle soglie di usura [...]Non vi è dunque ragione per escludere l’applicazione della disciplina anti-usura anche nelle ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori (cfr cass. 5286/2000) atteso che il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di un’obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge”.

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2.1) VERIFICA PATTUIZIONI DI INTERESSI USURARI

Nel caso in esame il Tasso Soglia, rilevato dal Ministero del Tesoro, in applicazione dal 1 Luglio al 30 Settembre 2007 (il mutuo è stato stipulato il 19-09-2007) per la specifica operazione finanziaria, è del 8,370%(ALLEGATO 2 - tassi soglia Banca D'Italia).

Il TAN (Tasso Annuo Nominale) indicato in contratto del 8,500% risulta essere superiore al TASSO SOGLIA alla stipula del 8,370%.

La verifica dei tassi applicati nel rapporto bancario in esame è stata eseguita utilizzando la formula di cui ai Decreti Ministeriali del Tesoro del 08/07/92 e del 06/05/00, riportata nelle Istruzioni della Banca d' Italia per la rilevazione dei tassi medi ai sensi della L. 108/96. La formula indicata è la stessa utilizzata dalla Banca d’Italia per calcolare il TAEG:2

Attraverso questa formula si determina il calcolo del TIR/TAEG, ovvero tasso interno di rendimento, che per definizione è il tasso che in un dato istante rende

2 dove:i = TAE annuo, ovvero l’incognita ricercata, risolvendo l’equazione rispetto ad i, si trova il TAE;k= numero d’ordine di un prestito;k’= numero d’ordine di una “rata di rimborso”;Ak= importo del prestito numero K;A’k’= importo della rata di rimborso numero K;m= numero d’ordine dell’ultimo prestito;m’= numero d’ordine dell’ultima rata di rimborso;tk= intervallo in anni e frazione di anno tra la data del prestito n. 1 e le date degli ulteriori prestiti dal n. 2 al

numero m;tk’= intervallo in anni e frazione di anno tra la data del prestito n. 1 e le date degli ulteriori rate di rimborso

dalla n. 2 al numero m;Dott. Roberto Giansalvo

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uguali i valori attuali dei flussi di cassa futuri, ed esprime il costo di un'operazione di finanziamento.

Occorre rilevare che il TAEG del contratto esaminato è pari al 10,184%(TABELLA 3 - TAEG CALCOLATO EX ANTE) superiore alla soglia del 8,370% ex L. 108/96!!!

Il tasso di mora è pattuito nella misura del 14,500% superiore alla soglia del 8,370% ex L. 108/96!!!

Come detto, la legge 108/96, oltre alla dazione, sanziona anche la promessa di interessi usurai e lo sforamento del tasso soglia da parte del tasso di interesse pattuito (seppur inteso come tasso moratorio) comporta la nullità non solo degli interessi di mora, bensì anche degli interessi corrispettivi. Per quanto espresso al mutuo in esame non si applicherebbe nessun interesse.

Alla luce dell’art. 1815 co. 2 del c.c., essendo stati convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi e pertanto dovrebbero essere “cancellati” tutti gli interessi previsti (pagati e/o da pagare) senza che il mutuatario perda il beneficio del termine rateale di pagamento.

Sulla base delle anomalie rilevate il saldo del contratto di mutuo (TABELLA 6 - INTERESSI PAGATI E CAPITALE RESIDUO) è stato ricalcolato alla data del 19/09/2007, ed è pari a 370.000,00 € a debito del mutuatario, in virtù dell’applicazione dell’art. 1815 C.C. a causa dell’usurarietà pattizia rilevata. Al mutuatario vanno riconosciuti 0,00 € a titolo di interessi pagati, dati dalla differenza tra gli interessi pagati e gli interessi zero che avrebbe dovuto pagare in caso di usura pattizia.

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TABELLA 3 - TAEG CALCOLATO EX ANTE

TAEG DEL 10,184%

N. RATA

DATA GG TOT GG

CAUSALI EROGATO RIMBORSI SALDI INTERESSI CALCOLO TAEG

a b c d e f g h i l

19/09/2007 EROGATO 370.000,00 370.000,00 -370.000,00

19/09/2007 ONERI 370,00 369.630,00 -369.630,00

PR1 31/10/2007 42 42 RIMBORSO 3.249,00 366.751,00 3.212,94

1 30/11/2007 30 72 RIMBORSO 4.844,07 361.906,93 4.752,28

2 31/12/2007 31 103 RIMBORSO 4.844,07 357.062,86 4.713,30

3 31/01/2008 31 134 RIMBORSO 4.844,07 352.218,79 4.674,63

4 29/02/2008 29 163 RIMBORSO 4.844,07 347.374,72 4.638,75

5 31/03/2008 31 194 RIMBORSO 4.844,07 342.530,65 4.600,70

6 30/04/2008 30 224 RIMBORSO 4.844,07 337.686,58 4.564,17

7 31/05/2008 31 255 RIMBORSO 4.844,07 332.842,51 4.526,73

8 30/06/2008 30 285 RIMBORSO 4.844,07 327.998,44 4.490,79

9 31/07/2008 31 316 RIMBORSO 4.844,07 323.154,37 4.453,95

10 31/08/2008 31 347 RIMBORSO 4.844,07 318.310,30 4.417,41

11 30/09/2008 30 377 RIMBORSO 4.844,07 313.466,23 4.382,34

12 31/10/2008 31 408 RIMBORSO 4.844,07 308.622,16 4.346,39

13 30/11/2008 30 438 RIMBORSO 4.844,07 303.778,09 4.311,88

14 31/12/2008 31 469 RIMBORSO 4.844,07 298.934,02 4.276,51

15 31/01/2009 31 500 RIMBORSO 4.844,07 294.089,95 4.241,43

16 28/02/2009 28 528 RIMBORSO 4.844,07 289.245,88 4.209,99

17 31/03/2009 31 559 RIMBORSO 4.844,07 284.401,81 4.175,46

18 30/04/2009 30 589 RIMBORSO 4.844,07 279.557,74 4.142,31

19 31/05/2009 31 620 RIMBORSO 4.844,07 274.713,67 4.108,33

20 30/06/2009 30 650 RIMBORSO 4.844,07 269.869,60 4.075,71

21 31/07/2009 31 681 RIMBORSO 4.844,07 265.025,53 4.042,27

22 31/08/2009 31 712 RIMBORSO 4.844,07 260.181,46 4.009,12

23 30/09/2009 30 742 RIMBORSO 4.844,07 255.337,39 3.977,28

24 31/10/2009 31 773 RIMBORSO 4.844,07 250.493,32 3.944,66

25 30/11/2009 30 803 RIMBORSO 4.844,07 245.649,25 3.913,34

26 31/12/2009 31 834 RIMBORSO 4.844,07 240.805,18 3.881,24

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27 31/01/2010 31 865 RIMBORSO 4.844,07 235.961,11 3.849,40

28 28/02/2010 28 893 RIMBORSO 4.844,07 231.117,04 3.820,87

29 31/03/2010 31 924 RIMBORSO 4.844,07 226.272,97 3.789,52

30 30/04/2010 30 954 RIMBORSO 4.844,07 221.428,90 3.759,44

31 31/05/2010 31 985 RIMBORSO 4.844,07 216.584,83 3.728,60

32 30/06/2010 30 1015 RIMBORSO 4.844,07 211.740,76 3.698,99

33 31/07/2010 31 1046 RIMBORSO 4.844,07 206.896,69 3.668,65

34 31/08/2010 31 1077 RIMBORSO 4.844,07 202.052,62 3.638,56

35 30/09/2010 30 1107 RIMBORSO 4.844,07 197.208,55 3.609,67

36 31/10/2010 31 1138 RIMBORSO 4.844,07 192.364,48 3.580,06

37 30/11/2010 30 1168 RIMBORSO 4.844,07 187.520,41 3.551,63

38 31/12/2010 31 1199 RIMBORSO 4.844,07 182.676,34 3.522,50

39 31/01/2011 31 1230 RIMBORSO 4.844,07 177.832,27 3.493,60

40 28/02/2011 28 1258 RIMBORSO 4.844,07 172.988,20 3.467,71

41 31/03/2011 31 1289 RIMBORSO 4.844,07 168.144,13 3.439,26

42 30/04/2011 30 1319 RIMBORSO 4.844,07 163.300,06 3.411,95

43 31/05/2011 31 1350 RIMBORSO 4.844,07 158.455,99 3.383,97

44 30/06/2011 30 1380 RIMBORSO 4.844,07 153.611,92 3.357,10

45 31/07/2011 31 1411 RIMBORSO 4.844,07 148.767,85 3.329,56

46 31/08/2011 31 1442 RIMBORSO 4.844,07 143.923,78 3.302,25

47 30/09/2011 30 1472 RIMBORSO 4.844,07 139.079,71 3.276,03

48 31/10/2011 31 1503 RIMBORSO 4.844,07 134.235,64 3.249,15

49 30/11/2011 30 1533 RIMBORSO 4.844,07 129.391,57 3.223,36

50 31/12/2011 31 1564 RIMBORSO 4.844,07 124.547,50 3.196,92

51 31/01/2012 31 1595 RIMBORSO 4.844,07 119.703,43 3.170,69

52 29/02/2012 29 1624 RIMBORSO 4.844,07 114.859,36 3.146,35

53 31/03/2012 31 1655 RIMBORSO 4.844,07 110.015,29 3.120,54

54 30/04/2012 30 1685 RIMBORSO 4.844,07 105.171,22 3.095,77

55 31/05/2012 31 1716 RIMBORSO 4.844,07 100.327,15 3.070,37

56 30/06/2012 30 1746 RIMBORSO 4.844,07 95.483,08 3.045,99

57 31/07/2012 31 1777 RIMBORSO 4.844,07 90.639,01 3.021,01

58 31/08/2012 31 1808 RIMBORSO 4.844,07 85.794,94 2.996,23

59 30/09/2012 30 1838 RIMBORSO 4.844,07 80.950,87 2.972,44

60 31/10/2012 31 1869 RIMBORSO 4.844,07 76.106,80 2.948,05

61 30/11/2012 30 1899 RIMBORSO 4.844,07 71.262,73 2.924,65

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62 31/12/2012 31 1930 RIMBORSO 4.844,07 66.418,66 2.900,66

63 31/01/2013 31 1961 RIMBORSO 4.844,07 61.574,59 2.876,86

64 28/02/2013 28 1989 RIMBORSO 4.844,07 56.730,52 2.855,54

65 31/03/2013 31 2020 RIMBORSO 4.844,07 51.886,45 2.832,11

66 30/04/2013 30 2050 RIMBORSO 4.844,07 47.042,38 2.809,63

67 31/05/2013 31 2081 RIMBORSO 4.844,07 42.198,31 2.786,58

68 30/06/2013 30 2111 RIMBORSO 4.844,07 37.354,24 2.764,46

69 31/07/2013 31 2142 RIMBORSO 4.844,07 32.510,17 2.741,78

70 31/08/2013 31 2173 RIMBORSO 4.844,07 27.666,10 2.719,29

71 30/09/2013 30 2203 RIMBORSO 4.844,07 22.822,03 2.697,70

72 31/10/2013 31 2234 RIMBORSO 4.844,07 17.977,96 2.675,57

73 30/11/2013 30 2264 RIMBORSO 4.844,07 13.133,89 2.654,32

74 31/12/2013 31 2295 RIMBORSO 4.844,07 8.289,82 2.632,55

75 31/01/2014 31 2326 RIMBORSO 4.844,07 3.445,75 2.610,96

76 28/02/2014 28 2354 RIMBORSO 4.844,07 -1.398,32 2.591,60

77 31/03/2014 31 2385 RIMBORSO 4.844,07 -6.242,39 2.570,34

78 30/04/2014 30 2415 RIMBORSO 4.844,07 -11.086,46 2.549,94

79 31/05/2014 31 2446 RIMBORSO 4.844,07 -15.930,53 2.529,02

80 30/06/2014 30 2476 RIMBORSO 4.844,07 -20.774,60 2.508,94

81 31/07/2014 31 2507 RIMBORSO 4.844,07 -25.618,67 2.488,36

82 31/08/2014 31 2538 RIMBORSO 4.844,07 -30.462,74 2.467,95

83 30/09/2014 30 2568 RIMBORSO 4.844,07 -35.306,81 2.448,35

84 31/10/2014 31 2599 RIMBORSO 4.844,07 -40.150,88 2.428,27

85 30/11/2014 30 2629 RIMBORSO 4.844,07 -44.994,95 2.408,99

86 31/12/2014 31 2660 RIMBORSO 4.844,07 -49.839,02 2.389,23

87 31/01/2015 31 2691 RIMBORSO 4.844,07 -54.683,09 2.369,63

88 28/02/2015 28 2719 RIMBORSO 4.844,07 -59.527,16 2.352,06

89 31/03/2015 31 2750 RIMBORSO 4.844,07 -64.371,23 2.332,77

90 30/04/2015 30 2780 RIMBORSO 4.844,07 -69.215,30 2.314,25

91 31/05/2015 31 2811 RIMBORSO 4.844,07 -74.059,37 2.295,26

92 30/06/2015 30 2841 RIMBORSO 4.844,07 -78.903,44 2.277,04

93 31/07/2015 31 2872 RIMBORSO 4.844,07 -83.747,51 2.258,36

94 31/08/2015 31 2903 RIMBORSO 4.844,07 -88.591,58 2.239,84

95 30/09/2015 30 2933 RIMBORSO 4.844,07 -93.435,65 2.222,05

96 31/10/2015 31 2964 RIMBORSO 4.844,07 -98.279,72 2.203,82

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97 30/11/2015 30 2994 RIMBORSO 4.844,07 -103.123,79 2.186,33

98 31/12/2015 31 3025 RIMBORSO 4.844,07 -107.967,86 2.168,39

99 31/01/2016 31 3056 RIMBORSO 4.844,07 -112.811,93 2.150,60

100 29/02/2016 29 3085 RIMBORSO 4.844,07 -117.656,00 2.134,10

101 31/03/2016 31 3116 RIMBORSO 4.844,07 -122.500,07 2.116,59

102 30/04/2016 30 3146 RIMBORSO 4.844,07 -127.344,14 2.099,79

103 31/05/2016 31 3177 RIMBORSO 4.844,07 -132.188,21 2.082,56

104 30/06/2016 30 3207 RIMBORSO 4.844,07 -137.032,28 2.066,03

105 31/07/2016 31 3238 RIMBORSO 4.844,07 -141.876,35 2.049,08

106 31/08/2016 31 3269 RIMBORSO 4.844,07 -146.720,42 2.032,27

107 30/09/2016 30 3299 RIMBORSO 4.844,07 -151.564,49 2.016,13

108 31/10/2016 31 3330 RIMBORSO 4.844,07 -156.408,56 1.999,59

109 30/11/2016 30 3360 RIMBORSO 4.844,07 -161.252,63 1.983,72

110 31/12/2016 31 3391 RIMBORSO 4.844,07 -166.096,70 1.967,45

111 31/01/2017 31 3422 RIMBORSO 4.844,07 -170.940,77 1.951,31

112 28/02/2017 28 3450 RIMBORSO 4.844,07 -175.784,84 1.936,84

113 31/03/2017 31 3481 RIMBORSO 4.844,07 -180.628,91 1.920,96

114 30/04/2017 30 3511 RIMBORSO 4.844,07 -185.472,98 1.905,70

115 31/05/2017 31 3542 RIMBORSO 4.844,07 -190.317,05 1.890,07

116 30/06/2017 30 3572 RIMBORSO 4.844,07 -195.161,12 1.875,06

117 31/07/2017 31 3603 RIMBORSO 4.844,07 -200.005,19 1.859,68

118 31/08/2017 31 3634 RIMBORSO 4.844,07 -204.849,26 1.844,43

119 30/09/2017 30 3664 RIMBORSO 4.844,07 -209.693,33 1.829,78

120 31/10/2017 31 3695 RIMBORSO 4.844,07 -214.537,40 1.814,77

3695 3695 TOTALI 370.000,00 584.537,40 0

NOTE

a) numero delle rate

b) data di scadenza delle rate, come da piano di ammortamento

c) numero di giorni tra la data di scadenza e la precedente

d) numero progressivo di giorni

e) causale assegnata ad ogni operazione

f) importi erogati acquisiti dalle contabili della banca

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g) importi rimborsati acquisiti dalle contabili della banca

h) somma progressiva dell'erogato di cui sub f) al netto dei rimborsi di cui sub g)

i) totale interessi pagati

l) attualizzazione di tutti i flussi dell'EROGATO di cui sub f) e dei RIMBORSI di cui sub g) secondo il tasso TAEG tale che la loro differenza sia uguale a zero

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2.2) VERIFICA USURARIETA' IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA

Numerose ordinanze e sentenze stabiliscono che anche la penale per l’estinzione anticipata del mutuo, al pari della mora e delle spese legate alla erogazione del credito, debba essere conteggiata ai fini del calcolo del TAEG.

In tal senso, il Tribunale di Bari, con sentenza dell’8 ottobre 2016 ha statuito che "ai fini del calcolo dell’interesse di mora si deve considerare il cumulo di tutti gli oneri contrattuali, ivi compresa la penale di inadempimento. La gratuità del mutuo per la pattuizione di interessi moratori, superiore alla soglia, determina l’insussistenza dell’inadempimento al momento della illegittima decadenza dal beneficio del termine, operate le relative operazioni di dare e avere, a tale momento, e ciò in relazione, appunto, alla sua gratuità.".

Con ordinanza del 9 ottobre 2015, il Tribunale di Bari rileva la necessità di computare, ai fini della verifica della usurarietà del tasso, anche la commissione per estinzione anticipata. Occorre pertanto cumulare gli interessi di mora con la commissione per estinzione anticipata soprattutto quanto nel contratto si prevede una commissione anche nella ipotesi di risoluzione per inadempimento del mutuatario3. Nel caso oggetto della sentenza indicata, il mutuo è stato ritenuto viziato da usura contrattuale e per tale motivo è stata sospesa la procedura esecutiva.

Anche per il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del 13 ottobre 2015, ha ritenuto che la commissione di estinzione anticipata rappresenta un costo del credito e già la semplice pattuizione deve essere computata ai fini di verificare il tasso soglia.

A conferma di quanto indicato, con sentenza dell’11 giugno 2016 n. 651, il Tribunale di Prato ha stabilito il superamento, rispetto alla soglia di usura, del TAEG complessivamente determinato includendo anche tasso di mora, penale per anticipata estinzione, istruttoria e altre spese collegate alla erogazione del credito. Il principio innovativo e logico di tale sentenza consiste nel fatto che lo

3 Stesso orientamento in merito alla penale per estinzione anticipata hanno le ordinanze del Tribunale di Bari del: 26/11/2014, 12/12/2014, 01/09/2015, 05/10/2015.

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stesso Tribunale riconosce che il mutuatario all’epoca della decadenza dal beneficio del termine risultava, in virtù dell’azzeramento degli interessi per l’usura pattizia, creditore e non debitore dell’istituto di credito e pertanto condanna la Banca al risarcimento danni per la segnalazione illegittima in Centrale Rischi.

Dello stesso orientamento preso in esame il Tribunale di Pescara, che con sentenza del 28 novembre 2014, riconosce l’usurarietà del contratto di un finanziamento fondiario nella sola clausola disciplinante l’estinzione anticipata, senza riferimenti ad interessi convenzionali e moratori, che nella fattispecie risultavano leciti.

Un principio innovativo è contenuto nell’ordinanza del Tribunale di Bari del 12 dicembre 2014, in cui si afferma che l’usura con estinzione anticipata può essere calcolata anche a distanza di qualche giorno dalla conclusione del contratto.

Il costo del mutuo ricalcolato in tal senso in termini di TAEG/ISC esprime solo uno degli scenari che si possono verificare nel corso di un rapporto bancario. Innumerevoli sono infatti le ipotesi di calcolo del TAEG che possono essere prese in esame. Non solamente, dunque, l’andamento regolare composto da “erogazione – pagamento puntuale delle rate e degli oneri - conclusione del mutuo”, ma è del tutto realistico valutare quali siano i costi a carico della parte finanziata a seguito di una condizione di difficoltà nella corresponsione delle rate o anche della espressa volontà di estinguere il rapporto bancario in anticipo. In mezzo a queste due ipotesi, molte altre potrebbero essere prese ad esame: il mancato pagamento di alcune rate, l’estinzione di una quota parziale di mutuo, il pagamento dei soli interessi di mora per un arco di tempo, etc.

Il costo delle ipotesi descritte è stato calcolato secondo la formula di cui ai Decreti Ministeriali del Tesoro del 08/07/92 e del 06/05/00, riportata nelle Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi medi ai sensi della L. 108/96.

Attraverso questa formula si determina il calcolo del TIR, ovvero tasso interno di rendimento, che per definizione è il tasso che in un dato istante rende uguali i

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valori attuali dei flussi di cassa futuri, ed esprime il costo di un’operazione di finanziamento.4

Si ipotizza l’estinzione anticipata contestualmente al pagamento della rata n. 120 del mutuo. Si indica che anche tutte le rate antecedenti a quella indicata comportano l’usurarietà del mutuo oggetto di esame tenendo conto della commissione di estinzione anticipata.

Come indica la clausola relativa al rimborso anticipato del contratto in esame, la parte mutuataria può in qualsiasi momento fare rimborsi parziali o estinguere anticipatamente il mutuo a condizione che siano saldati gli arretrati che fossero dovuti, le eventuali ulteriori somme di cui la banca fosse in credito e che sia pagata una commissione di estinzione anticipata, pari al 0,200% dell’importo residuo.

Nella (TABELLA 4 - SIMULAZIONE ESTINZIONE ANTICIPATA ALLA RATA N. 120) è ricalcolato il costo del finanziamento in caso di estinzione totale dopo il pagamento delle prime 120 rate del mutuo.

Il TAEG applicato al mutuo nella ipotesi sopra descritta è del 10,184%, come da tabella 4.

4 dove:i = TAE annuo, ovvero l’incognita ricercata, risolvendo l’equazione rispetto ad i, si trova il TAE;k= numero d’ordine di un prestito;k’= numero d’ordine di una “rata di rimborso”;Ak= importo del prestito numero K;A’k’= importo della rata di rimborso numero K;m= numero d’ordine dell’ultimo prestito;m’= numero d’ordine dell’ultima rata di rimborso;tk= intervallo in anni e frazione di anno tra la data del prestito n. 1 e le date degli ulteriori prestiti dal n. 2 al

numero m;tk’= intervallo in anni e frazione di anno tra la data del prestito n. 1 e le date degli ulteriori rate di rimborso

dalla n. 2 al numero m;Dott. Roberto Giansalvo

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Tale tasso risulta essere superiore alla soglia di usura del 8,370% ex L.108/96.

Si rileva inoltre come il superamento del tasso soglia in ipotesi di anticipata estinzione avvenga anche in caso di pagamento contestualmente alle rate dalla n. 1 alla n. 119

Alla luce dell’art. 1815 co. 2 del c.c., essendo stati convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi e pertanto dovrebbero essere “cancellati” tutti gli interessi previsti (pagati e/o da pagare) senza che il mutuatario perda il beneficio del termine rateale di pagamento.

Sulla base delle anomalie rilevate il saldo del contratto di mutuo (TABELLA 6 - INTERESSI PAGATI E CAPITALE RESIDUO) è stato ricalcolato alla data del 19/09/2007, ed è pari a 370.000,00 € a debito del mutuatario, in virtù dell’applicazione dell’art. 1815 C.C. a causa dell’usurarietà pattizia rilevata. Al mutuatario vanno riconosciuti 0,00 € a titolo di interessi pagati, dati dalla differenza tra gli interessi pagati e gli interessi zero che avrebbe dovuto pagare in caso di usura pattizia.

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TABELLA 4 - SIMULAZIONE ESTINZIONE ANTICIPATA ALLA RATA N. 120 120 - TAEG 10,184%

N. RATA

DATA GG TOT GG

CAUSALI EROGATO RIMBORSI SALDI INTERESSI CALCOLO TAEG

a b c d e f g h i l

19/09/2007 EROGATO 370.000,00 370.000,00 -370.000,00

19/09/2007 ONERI 370,00 369.630,00 -369.630,00

PR1 31/10/2007 42 42 RIMBORSO 3.249,00 366.751,00 3.212,94

1 30/11/2007 30 72 RIMBORSO 4.844,07 361.906,93 4.752,28

2 31/12/2007 31 103 RIMBORSO 4.844,07 357.062,86 4.713,29

3 31/01/2008 31 134 RIMBORSO 4.844,07 352.218,79 4.674,63

4 29/02/2008 29 163 RIMBORSO 4.844,07 347.374,72 4.638,75

5 31/03/2008 31 194 RIMBORSO 4.844,07 342.530,65 4.600,70

6 30/04/2008 30 224 RIMBORSO 4.844,07 337.686,58 4.564,17

7 31/05/2008 31 255 RIMBORSO 4.844,07 332.842,51 4.526,73

8 30/06/2008 30 285 RIMBORSO 4.844,07 327.998,44 4.490,79

9 31/07/2008 31 316 RIMBORSO 4.844,07 323.154,37 4.453,95

10 31/08/2008 31 347 RIMBORSO 4.844,07 318.310,30 4.417,41

11 30/09/2008 30 377 RIMBORSO 4.844,07 313.466,23 4.382,34

12 31/10/2008 31 408 RIMBORSO 4.844,07 308.622,16 4.346,39

13 30/11/2008 30 438 RIMBORSO 4.844,07 303.778,09 4.311,88

14 31/12/2008 31 469 RIMBORSO 4.844,07 298.934,02 4.276,51

15 31/01/2009 31 500 RIMBORSO 4.844,07 294.089,95 4.241,43

16 28/02/2009 28 528 RIMBORSO 4.844,07 289.245,88 4.209,99

17 31/03/2009 31 559 RIMBORSO 4.844,07 284.401,81 4.175,46

18 30/04/2009 30 589 RIMBORSO 4.844,07 279.557,74 4.142,31

19 31/05/2009 31 620 RIMBORSO 4.844,07 274.713,67 4.108,33

20 30/06/2009 30 650 RIMBORSO 4.844,07 269.869,60 4.075,71

21 31/07/2009 31 681 RIMBORSO 4.844,07 265.025,53 4.042,27

22 31/08/2009 31 712 RIMBORSO 4.844,07 260.181,46 4.009,11

23 30/09/2009 30 742 RIMBORSO 4.844,07 255.337,39 3.977,28

24 31/10/2009 31 773 RIMBORSO 4.844,07 250.493,32 3.944,66

25 30/11/2009 30 803 RIMBORSO 4.844,07 245.649,25 3.913,34

26 31/12/2009 31 834 RIMBORSO 4.844,07 240.805,18 3.881,24

27 31/01/2010 31 865 RIMBORSO 4.844,07 235.961,11 3.849,40

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28 28/02/2010 28 893 RIMBORSO 4.844,07 231.117,04 3.820,86

29 31/03/2010 31 924 RIMBORSO 4.844,07 226.272,97 3.789,52

30 30/04/2010 30 954 RIMBORSO 4.844,07 221.428,90 3.759,43

31 31/05/2010 31 985 RIMBORSO 4.844,07 216.584,83 3.728,60

32 30/06/2010 30 1015 RIMBORSO 4.844,07 211.740,76 3.698,99

33 31/07/2010 31 1046 RIMBORSO 4.844,07 206.896,69 3.668,65

34 31/08/2010 31 1077 RIMBORSO 4.844,07 202.052,62 3.638,55

35 30/09/2010 30 1107 RIMBORSO 4.844,07 197.208,55 3.609,67

36 31/10/2010 31 1138 RIMBORSO 4.844,07 192.364,48 3.580,05

37 30/11/2010 30 1168 RIMBORSO 4.844,07 187.520,41 3.551,63

38 31/12/2010 31 1199 RIMBORSO 4.844,07 182.676,34 3.522,50

39 31/01/2011 31 1230 RIMBORSO 4.844,07 177.832,27 3.493,60

40 28/02/2011 28 1258 RIMBORSO 4.844,07 172.988,20 3.467,70

41 31/03/2011 31 1289 RIMBORSO 4.844,07 168.144,13 3.439,26

42 30/04/2011 30 1319 RIMBORSO 4.844,07 163.300,06 3.411,95

43 31/05/2011 31 1350 RIMBORSO 4.844,07 158.455,99 3.383,96

44 30/06/2011 30 1380 RIMBORSO 4.844,07 153.611,92 3.357,10

45 31/07/2011 31 1411 RIMBORSO 4.844,07 148.767,85 3.329,56

46 31/08/2011 31 1442 RIMBORSO 4.844,07 143.923,78 3.302,24

47 30/09/2011 30 1472 RIMBORSO 4.844,07 139.079,71 3.276,03

48 31/10/2011 31 1503 RIMBORSO 4.844,07 134.235,64 3.249,15

49 30/11/2011 30 1533 RIMBORSO 4.844,07 129.391,57 3.223,36

50 31/12/2011 31 1564 RIMBORSO 4.844,07 124.547,50 3.196,91

51 31/01/2012 31 1595 RIMBORSO 4.844,07 119.703,43 3.170,69

52 29/02/2012 29 1624 RIMBORSO 4.844,07 114.859,36 3.146,35

53 31/03/2012 31 1655 RIMBORSO 4.844,07 110.015,29 3.120,54

54 30/04/2012 30 1685 RIMBORSO 4.844,07 105.171,22 3.095,76

55 31/05/2012 31 1716 RIMBORSO 4.844,07 100.327,15 3.070,37

56 30/06/2012 30 1746 RIMBORSO 4.844,07 95.483,08 3.045,99

57 31/07/2012 31 1777 RIMBORSO 4.844,07 90.639,01 3.021,01

58 31/08/2012 31 1808 RIMBORSO 4.844,07 85.794,94 2.996,22

59 30/09/2012 30 1838 RIMBORSO 4.844,07 80.950,87 2.972,44

60 31/10/2012 31 1869 RIMBORSO 4.844,07 76.106,80 2.948,05

61 30/11/2012 30 1899 RIMBORSO 4.844,07 71.262,73 2.924,65

62 31/12/2012 31 1930 RIMBORSO 4.844,07 66.418,66 2.900,65

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63 31/01/2013 31 1961 RIMBORSO 4.844,07 61.574,59 2.876,86

64 28/02/2013 28 1989 RIMBORSO 4.844,07 56.730,52 2.855,54

65 31/03/2013 31 2020 RIMBORSO 4.844,07 51.886,45 2.832,11

66 30/04/2013 30 2050 RIMBORSO 4.844,07 47.042,38 2.809,63

67 31/05/2013 31 2081 RIMBORSO 4.844,07 42.198,31 2.786,58

68 30/06/2013 30 2111 RIMBORSO 4.844,07 37.354,24 2.764,45

69 31/07/2013 31 2142 RIMBORSO 4.844,07 32.510,17 2.741,78

70 31/08/2013 31 2173 RIMBORSO 4.844,07 27.666,10 2.719,28

71 30/09/2013 30 2203 RIMBORSO 4.844,07 22.822,03 2.697,69

72 31/10/2013 31 2234 RIMBORSO 4.844,07 17.977,96 2.675,57

73 30/11/2013 30 2264 RIMBORSO 4.844,07 13.133,89 2.654,32

74 31/12/2013 31 2295 RIMBORSO 4.844,07 8.289,82 2.632,55

75 31/01/2014 31 2326 RIMBORSO 4.844,07 3.445,75 2.610,95

76 28/02/2014 28 2354 RIMBORSO 4.844,07 -1.398,32 2.591,60

77 31/03/2014 31 2385 RIMBORSO 4.844,07 -6.242,39 2.570,34

78 30/04/2014 30 2415 RIMBORSO 4.844,07 -11.086,46 2.549,93

79 31/05/2014 31 2446 RIMBORSO 4.844,07 -15.930,53 2.529,02

80 30/06/2014 30 2476 RIMBORSO 4.844,07 -20.774,60 2.508,94

81 31/07/2014 31 2507 RIMBORSO 4.844,07 -25.618,67 2.488,36

82 31/08/2014 31 2538 RIMBORSO 4.844,07 -30.462,74 2.467,94

83 30/09/2014 30 2568 RIMBORSO 4.844,07 -35.306,81 2.448,35

84 31/10/2014 31 2599 RIMBORSO 4.844,07 -40.150,88 2.428,26

85 30/11/2014 30 2629 RIMBORSO 4.844,07 -44.994,95 2.408,98

86 31/12/2014 31 2660 RIMBORSO 4.844,07 -49.839,02 2.389,22

87 31/01/2015 31 2691 RIMBORSO 4.844,07 -54.683,09 2.369,62

88 28/02/2015 28 2719 RIMBORSO 4.844,07 -59.527,16 2.352,06

89 31/03/2015 31 2750 RIMBORSO 4.844,07 -64.371,23 2.332,77

90 30/04/2015 30 2780 RIMBORSO 4.844,07 -69.215,30 2.314,24

91 31/05/2015 31 2811 RIMBORSO 4.844,07 -74.059,37 2.295,26

92 30/06/2015 30 2841 RIMBORSO 4.844,07 -78.903,44 2.277,04

93 31/07/2015 31 2872 RIMBORSO 4.844,07 -83.747,51 2.258,36

94 31/08/2015 31 2903 RIMBORSO 4.844,07 -88.591,58 2.239,83

95 30/09/2015 30 2933 RIMBORSO 4.844,07 -93.435,65 2.222,05

96 31/10/2015 31 2964 RIMBORSO 4.844,07 -98.279,72 2.203,82

97 30/11/2015 30 2994 RIMBORSO 4.844,07 -103.123,79 2.186,32

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98 31/12/2015 31 3025 RIMBORSO 4.844,07 -107.967,86 2.168,39

99 31/01/2016 31 3056 RIMBORSO 4.844,07 -112.811,93 2.150,60

100 29/02/2016 29 3085 RIMBORSO 4.844,07 -117.656,00 2.134,09

101 31/03/2016 31 3116 RIMBORSO 4.844,07 -122.500,07 2.116,59

102 30/04/2016 30 3146 RIMBORSO 4.844,07 -127.344,14 2.099,78

103 31/05/2016 31 3177 RIMBORSO 4.844,07 -132.188,21 2.082,56

104 30/06/2016 30 3207 RIMBORSO 4.844,07 -137.032,28 2.066,02

105 31/07/2016 31 3238 RIMBORSO 4.844,07 -141.876,35 2.049,07

106 31/08/2016 31 3269 RIMBORSO 4.844,07 -146.720,42 2.032,27

107 30/09/2016 30 3299 RIMBORSO 4.844,07 -151.564,49 2.016,13

108 31/10/2016 31 3330 RIMBORSO 4.844,07 -156.408,56 1.999,59

109 30/11/2016 30 3360 RIMBORSO 4.844,07 -161.252,63 1.983,72

110 31/12/2016 31 3391 RIMBORSO 4.844,07 -166.096,70 1.967,44

111 31/01/2017 31 3422 RIMBORSO 4.844,07 -170.940,77 1.951,30

112 28/02/2017 28 3450 RIMBORSO 4.844,07 -175.784,84 1.936,84

113 31/03/2017 31 3481 RIMBORSO 4.844,07 -180.628,91 1.920,95

114 30/04/2017 30 3511 RIMBORSO 4.844,07 -185.472,98 1.905,70

115 31/05/2017 31 3542 RIMBORSO 4.844,07 -190.317,05 1.890,07

116 30/06/2017 30 3572 RIMBORSO 4.844,07 -195.161,12 1.875,06

117 31/07/2017 31 3603 RIMBORSO 4.844,07 -200.005,19 1.859,68

118 31/08/2017 31 3634 RIMBORSO 4.844,07 -204.849,26 1.844,42

119 30/09/2017 30 3664 RIMBORSO 4.844,07 -209.693,33 1.829,78

120 31/10/2017 31 3695 RIMBORSO 4.844,73 -214.538,06 1.815,02

316 316 TOTALI 370.000,00 584.538,06 0

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2.3) VERIFICA USURARIETA' METODO COSENTINI

Pur non condividendo l’impostazione proposta si è voluto, per maggiore chiarezza espositiva effettuare il conteggio dell’usura pattizia utilizzando il cosiddetto metodo Cosentini che trae spunto dalle interpretazioni fornite dalla Sezione Civile VI, del Tribunale di Milano.

La Sezione indica che anche il tasso di mora deve essere pattuito nel rispetto del Tasso Soglia ex L. 108/96.

Riferisce la Sezione che “un possibile cumulo di tasso corrispettivo e tasso di mora potrebbe rilevare, non già con riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi, da confrontarsi al tasso soglia, ma con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario; in altri termini potrebbe parlarsi di cumulo usuraio di interesse corrispettivo e interesse di mora nel solo caso in cui, in presenza di inadempimento, il conteggio dell’interesse di mora sull’intera rata scaduta e impagata, comprensiva d’interessi, sommato all’interesse corrispettivo della rata in scadenza, determinasse un conteggio complessivo d’interessi che, rapportato alla quota capitale, si esprimesse in una percentuale superiore al tasso soglia”.

La conseguenza del supero del tasso così calcolato comporterebbe l’azzeramento dei soli interessi di mora, mentre potranno continuare ad essere richiesti al finanziato gli interessi corrispettivi, se rispettosi del tasso soglia.

Tale ultima affermazione risulta non condivisibile per quanto riportato nei capitoli precedenti.

Al fine di stabilire se il tasso del mutuo supera o meno il tasso soglia, si è provveduto a calcolare l’incidenza del tasso di mora tenendo conto delle rate sopra espresse in ipotesi di mancato pagamento di tutte le rate conteggiando di volta in volta l'interesse di mora sulle rate scadute e cumulando tali interessi moratori con quelli corrispettivi della rata in scadenza. La somma tra interessi corrispettivi e moratori è stata, rata per rata, confrontata con il capitale finanziato.

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Il risultato dell'elaborazione (TABELLA 5 - CALCOLO INCIDENZA TASSO DI MORA (metodo Cosentini)) evidenzia che si raggiunge e supera il tasso soglia a partire dalla rata n. 1. Il tasso complessivamente applicato in corrispondenza di tale rata è pari al 8,627%, superiore al tasso soglia pari al 8,370%.

Sulla base delle anomalie rilevate il saldo del contratto di mutuo (TABELLA 6 - INTERESSI PAGATI E CAPITALE RESIDUO) è stato ricalcolato alla data del 19/09/2007, ed è pari a 370.000,00 € a debito del mutuatario, in virtù dell’applicazione dell’art. 1815 C.C. a causa dell’usurarietà pattizia rilevata. Al mutuatario vanno riconosciuti 0,00 € a titolo di interessi pagati, dati dalla differenza tra gli interessi pagati e gli interessi zero che avrebbe dovuto pagare in caso di usura pattizia.

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TABELLA 5 - CALCOLO INCIDENZA TASSO DI MORA (METODO COSENTINI)

GG

N. RATA

EROGATO RATA QUOTA CAPITALE

QUOTA INTERESSI

TASSO MORA

INTERESSI MORA

SOMMA INTERESSI

TASSO APPL.

CAPITALE RESIDUO

a b c d e f g h i l m

370.000,00 370.000,00

30 PR1 3.249,00 0,00 0,00 14,5000 0,00 0,00 0,0000 370.000,00

30 1 4.587,47 1.966,64 2.620,83 14,5000 39,26 2.660,09 8,6273 368.033,36

30 2 4.587,47 1.980,57 2.606,90 14,5000 94,69 2.701,59 8,7619 366.052,80

30 3 4.587,47 1.994,60 2.592,87 14,5000 150,12 2.743,00 8,8962 364.058,20

30 4 4.587,47 2.008,72 2.578,75 14,5000 205,55 2.784,30 9,0302 362.049,47

30 5 4.587,47 2.022,95 2.564,52 14,5000 260,99 2.825,50 9,1638 360.026,52

30 6 4.587,47 2.037,28 2.550,19 14,5000 316,42 2.866,61 9,2971 357.989,24

30 7 4.587,47 2.051,71 2.535,76 14,5000 371,85 2.907,61 9,4301 355.937,53

30 8 4.587,47 2.066,25 2.521,22 14,5000 427,28 2.948,51 9,5627 353.871,28

30 9 4.587,47 2.080,88 2.506,59 14,5000 482,71 2.989,30 9,6950 351.790,40

30 10 4.587,47 2.095,62 2.491,85 14,5000 538,15 3.029,99 9,8270 349.694,78

30 11 4.587,47 2.110,47 2.477,00 14,5000 593,58 3.070,58 9,9586 347.584,31

30 12 4.587,47 2.125,41 2.462,06 14,5000 649,01 3.111,07 10,0899 345.458,90

30 13 4.587,47 2.140,47 2.447,00 14,5000 704,44 3.151,44 10,2209 343.318,43

30 14 4.587,47 2.155,63 2.431,84 14,5000 759,87 3.191,71 10,3515 341.162,79

30 15 4.587,47 2.170,90 2.416,57 14,5000 815,31 3.231,88 10,4818 338.991,89

30 16 4.587,47 2.186,28 2.401,19 14,5000 870,74 3.271,93 10,6117 336.805,62

30 17 4.587,47 2.201,76 2.385,71 14,5000 926,17 3.311,88 10,7412 334.603,85

30 18 4.587,47 2.217,36 2.370,11 14,5000 981,60 3.351,71 10,8704 332.386,49

30 19 4.587,47 2.233,07 2.354,40 14,5000 1.037,03 3.391,44 10,9993 330.153,43

30 20 4.587,47 2.248,88 2.338,59 14,5000 1.092,47 3.431,05 11,1277 327.904,54

30 21 4.587,47 2.264,81 2.322,66 14,5000 1.147,90 3.470,55 11,2559 325.639,73

30 22 4.587,47 2.280,86 2.306,61 14,5000 1.203,33 3.509,94 11,3836 323.358,87

30 23 4.587,47 2.297,01 2.290,46 14,5000 1.258,76 3.549,22 11,5110 321.061,86

30 24 4.587,47 2.313,28 2.274,19 14,5000 1.314,19 3.588,38 11,6380 318.748,58

30 25 4.587,47 2.329,67 2.257,80 14,5000 1.369,63 3.627,43 11,7646 316.418,91

30 26 4.587,47 2.346,17 2.241,30 14,5000 1.425,06 3.666,36 11,8909 314.072,74

30 27 4.587,47 2.362,79 2.224,68 14,5000 1.480,49 3.705,17 12,0168 311.709,96

30 28 4.587,47 2.379,52 2.207,95 14,5000 1.535,92 3.743,87 12,1423 309.330,43

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30 29 4.587,47 2.396,38 2.191,09 14,5000 1.591,35 3.782,44 12,2674 306.934,05

30 30 4.587,47 2.413,35 2.174,12 14,5000 1.646,78 3.820,90 12,3921 304.520,70

30 31 4.587,47 2.430,45 2.157,02 14,5000 1.702,22 3.859,24 12,5164 302.090,25

30 32 4.587,47 2.447,66 2.139,81 14,5000 1.757,65 3.897,45 12,6404 299.642,58

30 33 4.587,47 2.465,00 2.122,47 14,5000 1.813,08 3.935,55 12,7639 297.177,58

30 34 4.587,47 2.482,46 2.105,01 14,5000 1.868,51 3.973,52 12,8871 294.695,12

30 35 4.587,47 2.500,05 2.087,42 14,5000 1.923,94 4.011,37 13,0098 292.195,07

30 36 4.587,47 2.517,76 2.069,71 14,5000 1.979,38 4.049,09 13,1322 289.677,32

30 37 4.587,47 2.535,59 2.051,88 14,5000 2.034,81 4.086,69 13,2541 287.141,73

30 38 4.587,47 2.553,55 2.033,92 14,5000 2.090,24 4.124,16 13,3757 284.588,18

30 39 4.587,47 2.571,64 2.015,83 14,5000 2.145,67 4.161,50 13,4968 282.016,54

30 40 4.587,47 2.589,85 1.997,62 14,5000 2.201,10 4.198,72 13,6175 279.426,69

30 41 4.587,47 2.608,20 1.979,27 14,5000 2.256,54 4.235,81 13,7378 276.818,49

30 42 4.587,47 2.626,67 1.960,80 14,5000 2.311,97 4.272,77 13,8576 274.191,82

30 43 4.587,47 2.645,28 1.942,19 14,5000 2.367,40 4.309,59 13,9771 271.546,54

30 44 4.587,47 2.664,02 1.923,45 14,5000 2.422,83 4.346,29 14,0961 268.882,52

30 45 4.587,47 2.682,89 1.904,58 14,5000 2.478,26 4.382,85 14,2146 266.199,64

30 46 4.587,47 2.701,89 1.885,58 14,5000 2.533,70 4.419,28 14,3328 263.497,75

30 47 4.587,47 2.721,03 1.866,44 14,5000 2.589,13 4.455,57 14,4505 260.776,72

30 48 4.587,47 2.740,30 1.847,17 14,5000 2.644,56 4.491,73 14,5678 258.036,42

30 49 4.587,47 2.759,71 1.827,76 14,5000 2.699,99 4.527,75 14,6846 255.276,71

30 50 4.587,47 2.779,26 1.808,21 14,5000 2.755,42 4.563,63 14,8010 252.497,45

30 51 4.587,47 2.798,95 1.788,52 14,5000 2.810,86 4.599,38 14,9169 249.698,50

30 52 4.587,47 2.818,77 1.768,70 14,5000 2.866,29 4.634,98 15,0324 246.879,73

30 53 4.587,47 2.838,74 1.748,73 14,5000 2.921,72 4.670,45 15,1474 244.040,99

30 54 4.587,47 2.858,85 1.728,62 14,5000 2.977,15 4.705,77 15,2620 241.182,14

30 55 4.587,47 2.879,10 1.708,37 14,5000 3.032,58 4.740,96 15,3761 238.303,04

30 56 4.587,47 2.899,49 1.687,98 14,5000 3.088,01 4.775,99 15,4897 235.403,55

30 57 4.587,47 2.920,03 1.667,44 14,5000 3.143,45 4.810,89 15,6029 232.483,53

30 58 4.587,47 2.940,71 1.646,76 14,5000 3.198,88 4.845,64 15,7156 229.542,81

30 59 4.587,47 2.961,54 1.625,93 14,5000 3.254,31 4.880,24 15,8278 226.581,27

30 60 4.587,47 2.982,52 1.604,95 14,5000 3.309,74 4.914,69 15,9395 223.598,75

30 61 4.587,47 3.003,65 1.583,82 14,5000 3.365,17 4.949,00 16,0508 220.595,11

30 62 4.587,47 3.024,92 1.562,55 14,5000 3.420,61 4.983,15 16,1616 217.570,19

30 63 4.587,47 3.046,35 1.541,12 14,5000 3.476,04 5.017,16 16,2719 214.523,84

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30 64 4.587,47 3.067,93 1.519,54 14,5000 3.531,47 5.051,01 16,3817 211.455,91

30 65 4.587,47 3.089,66 1.497,81 14,5000 3.586,90 5.084,71 16,4910 208.366,25

30 66 4.587,47 3.111,54 1.475,93 14,5000 3.642,33 5.118,26 16,5998 205.254,71

30 67 4.587,47 3.133,58 1.453,89 14,5000 3.697,77 5.151,65 16,7081 202.121,13

30 68 4.587,47 3.155,78 1.431,69 14,5000 3.753,20 5.184,89 16,8159 198.965,35

30 69 4.587,47 3.178,13 1.409,34 14,5000 3.808,63 5.217,97 16,9231 195.787,22

30 70 4.587,47 3.200,64 1.386,83 14,5000 3.864,06 5.250,89 17,0299 192.586,57

30 71 4.587,47 3.223,32 1.364,15 14,5000 3.919,49 5.283,65 17,1362 189.363,26

30 72 4.587,47 3.246,15 1.341,32 14,5000 3.974,93 5.316,25 17,2419 186.117,11

30 73 4.587,47 3.269,14 1.318,33 14,5000 4.030,36 5.348,69 17,3471 182.847,97

30 74 4.587,47 3.292,30 1.295,17 14,5000 4.085,79 5.380,96 17,4518 179.555,67

30 75 4.587,47 3.315,62 1.271,85 14,5000 4.141,22 5.413,07 17,5559 176.240,05

30 76 4.587,47 3.339,10 1.248,37 14,5000 4.196,65 5.445,02 17,6595 172.900,95

30 77 4.587,47 3.362,76 1.224,71 14,5000 4.252,09 5.476,80 17,7626 169.538,20

30 78 4.587,47 3.386,57 1.200,90 14,5000 4.307,52 5.508,41 17,8651 166.151,62

30 79 4.587,47 3.410,56 1.176,91 14,5000 4.362,95 5.539,86 17,9671 162.741,06

30 80 4.587,47 3.434,72 1.152,75 14,5000 4.418,38 5.571,13 18,0685 159.306,34

30 81 4.587,47 3.459,05 1.128,42 14,5000 4.473,81 5.602,23 18,1694 155.847,29

30 82 4.587,47 3.483,55 1.103,92 14,5000 4.529,25 5.633,16 18,2697 152.363,73

30 83 4.587,47 3.508,23 1.079,24 14,5000 4.584,68 5.663,92 18,3695 148.855,51

30 84 4.587,47 3.533,08 1.054,39 14,5000 4.640,11 5.694,50 18,4687 145.322,43

30 85 4.587,47 3.558,10 1.029,37 14,5000 4.695,54 5.724,91 18,5673 141.764,33

30 86 4.587,47 3.583,31 1.004,16 14,5000 4.750,97 5.755,14 18,6653 138.181,02

30 87 4.587,47 3.608,69 978,78 14,5000 4.806,40 5.785,19 18,7628 134.572,33

30 88 4.587,47 3.634,25 953,22 14,5000 4.861,84 5.815,06 18,8596 130.938,08

30 89 4.587,47 3.659,99 927,48 14,5000 4.917,27 5.844,75 18,9559 127.278,09

30 90 4.587,47 3.685,92 901,55 14,5000 4.972,70 5.874,25 19,0516 123.592,17

30 91 4.587,47 3.712,03 875,44 14,5000 5.028,13 5.903,58 19,1467 119.880,15

30 92 4.587,47 3.738,32 849,15 14,5000 5.083,56 5.932,72 19,2412 116.141,83

30 93 4.587,47 3.764,80 822,67 14,5000 5.139,00 5.961,67 19,3351 112.377,03

30 94 4.587,47 3.791,47 796,00 14,5000 5.194,43 5.990,43 19,4284 108.585,56

30 95 4.587,47 3.818,32 769,15 14,5000 5.249,86 6.019,01 19,5211 104.767,24

30 96 4.587,47 3.845,37 742,10 14,5000 5.305,29 6.047,39 19,6132 100.921,87

30 97 4.587,47 3.872,61 714,86 14,5000 5.360,72 6.075,59 19,7046 97.049,26

30 98 4.587,47 3.900,04 687,43 14,5000 5.416,16 6.103,59 19,7954 93.149,23

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30 99 4.587,47 3.927,66 659,81 14,5000 5.471,59 6.131,39 19,8856 89.221,56

30 100 4.587,47 3.955,48 631,99 14,5000 5.527,02 6.159,01 19,9752 85.266,08

30 101 4.587,47 3.983,50 603,97 14,5000 5.582,45 6.186,42 20,0641 81.282,58

30 102 4.587,47 4.011,72 575,75 14,5000 5.637,88 6.213,63 20,1523 77.270,86

30 103 4.587,47 4.040,14 547,33 14,5000 5.693,32 6.240,65 20,2399 73.230,72

30 104 4.587,47 4.068,75 518,72 14,5000 5.748,75 6.267,46 20,3269 69.161,97

30 105 4.587,47 4.097,57 489,90 14,5000 5.804,18 6.294,08 20,4132 65.064,40

30 106 4.587,47 4.126,60 460,87 14,5000 5.859,61 6.320,48 20,4989 60.937,80

30 107 4.587,47 4.155,83 431,64 14,5000 5.915,04 6.346,69 20,5838 56.781,97

30 108 4.587,47 4.185,26 402,21 14,5000 5.970,48 6.372,68 20,6682 52.596,71

30 109 4.587,47 4.214,91 372,56 14,5000 6.025,91 6.398,47 20,7518 48.381,80

30 110 4.587,47 4.244,77 342,70 14,5000 6.081,34 6.424,04 20,8347 44.137,03

30 111 4.587,47 4.274,83 312,64 14,5000 6.136,77 6.449,41 20,9170 39.862,20

30 112 4.587,47 4.305,11 282,36 14,5000 6.192,20 6.474,56 20,9986 35.557,09

30 113 4.587,47 4.335,61 251,86 14,5000 6.247,63 6.499,50 21,0795 31.221,48

30 114 4.587,47 4.366,32 221,15 14,5000 6.303,07 6.524,22 21,1596 26.855,16

30 115 4.587,47 4.397,25 190,22 14,5000 6.358,50 6.548,72 21,2391 22.457,91

30 116 4.587,47 4.428,39 159,08 14,5000 6.413,93 6.573,01 21,3179 18.029,52

30 117 4.587,47 4.459,76 127,71 14,5000 6.469,36 6.597,07 21,3959 13.569,76

30 118 4.587,47 4.491,35 96,12 14,5000 6.524,79 6.620,91 21,4732 9.078,41

30 119 4.587,47 4.523,16 64,31 14,5000 6.580,23 6.644,53 21,5498 4.555,24

30 120 4.587,47 4.555,20 32,27 14,5000 6.635,66 6.667,92 21,6257 0,04

TOT. 370.000,00 553.745,40 369.999,96 180.496,44 400.495,02 580.991,46 0,04

NOTE

- Conteggi effettuati ricostruendo il piano di ammortamento ipotizzando i mesi di durata pari a 30 giorni

- Tabella redatta in ipotesi di mancato pagamento di tutte le rate. Scadenza per scadenza la somma tra interessi moratori ed interessi corrispettivi è stata rapportata al capitale residuo che è sempre pari a quello erogato inizialmente non essendo stato pagato nessun canone. (metodo "Cosentini"-Trib. Milano)

- Si presuppone che il finanziamento non venga risolto prima della scadenza perchè la banca si è riservata "la facoltà" e non l'obbligo di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine nei confronti della parte mutuataria.

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TABELLA 6 - INTERESSI PAGATI E CAPITALE RESIDUO

DATA SCADENZA

N. RATA EROGATO QUOTA CAPITALE

QUOTA INTERESSI

ONERI INTERESSI MORA

TOTALE RATA CAPITALE RESIDUO

a b c d e f g h i

19/09/2007 370.000,00 370.000,00

TOTALE 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00

NOTE

versamenti rilevati dalle contabili di pagamento

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3) INDETERMINATEZZA CONDIZIONI CONTRATTUALI

3.1) VERIFICA CONFORMITA' TAEG

Il TAEG (tasso annuo effettivo globale) rappresenta l’indicatore di tasso di interessi di una operazione di finanziamento espresso in percentuale introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE ed è atto ad individuare il costo complessivo di un finanziamento, ivi inclusi, oltre agli interessi, gli oneri collegati alla erogazione del credito che andranno a gravare sulla parte finanziata.

La Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio n. 10688 del 4 marzo 2003, art.9 comma 2, ha stabilito che è compito della Banca d’Italia individuare quali siano le operazioni su cui deve essere segnalato questo indice, e le modalità per rilevarlo.

Infatti, i parametri che determinano il TAEG o ISC sono fissati per legge. In particolare, oltre alla struttura del rimborso finanziario, rientrano a far parte del calcolo di questo tasso tutte le spese accessorie obbligatorie inerenti all'atto del finanziamento:

interessi

spese istruttoria pratica

spese incasso rata

assicurazioni imposte dal creditore intese ad assicurargli il rimborso del credito in caso di morte, invalidità, infermità e disoccupazione del debitore

costo dell'attività di intermediazione svolto da un terzo soggetto necessario per l'ottenimento del credito

altre spese contemplate nel contratto legate alla operazione del finanziamento

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Dal 1° gennaio 2011, a seguito della direttiva europea EU 2008/48/CE, le nuove disposizioni sulla trasparenza della Banca d’Italia includono nel calcolo del TAEG anche gli oneri fiscali (es. imposta di bollo sui contratti).

Dall’analisi dei documenti analizzati si evidenzia che il tasso di interesse pattuito (TAEG) risulta non essere precisamente determinato.

Dalla lettura congiunta dell’art. 117 comma VIII T.U.B. e dei regolamenti della Banca d’Italia (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 - 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003 e provvedimento del 29 luglio 2009) consegue che un contratto bancario di mutuo, di finanziamento o di apertura di credito, che non riporti l’Indice Sintetico di Costo (I.S.C.) debba ritenersi nullo ai sensi del comma VIII dell’art. 117 TUB, riportando un contenuto difforme da quello prescritto dalla Banca d’Italia.

Il TAEG è stato ricalcolato con la formula adottata dalla Banca d’Italia inserendo le condizioni indicate in contratto.5

Utilizzando la formula indicata si determina un TAEG del 10,184% contro quello del 7,810% indicato nel contratto in esame, come da (TABELLA 3 - TAEG CALCOLATO EX ANTE)

5 dove:i = TAE annuo, ovvero l’incognita ricercata, risolvendo l’equazione rispetto ad i, si trova il TAE;k= numero d’ordine di un prestito;k’= numero d’ordine di una “rata di rimborso”;Ak= importo del prestito numero K;A’k’= importo della rata di rimborso numero K;m= numero d’ordine dell’ultimo prestito;m’= numero d’ordine dell’ultima rata di rimborso;tk= intervallo in anni e frazione di anno tra la data del prestito n. 1 e le date degli ulteriori prestiti dal n. 2 al

numero m;tk’= intervallo in anni e frazione di anno tra la data del prestito n. 1 e le date degli ulteriori rate di rimborso

dalla n. 2 al numero m;Dott. Roberto Giansalvo

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L'ABF di Roma del 13 marzo 2015 ha stabilito che nel caso di TAEG difforme da quello indicato in contratto il mutuatario dovrà corrispondere soltanto quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 125-bis del TUB, in quanto la clausola contrattuale di determinazione del TAEG è nulla e deve essere sostituita da quanto disposto a norma di legge. Il mutuatario dovrà pagare, pertanto, soltanto gli interessi previsti al tasso del 117 TUB.

In questo senso si è pronunciato il Tribunale di Napoli con sentenza n. 7779 pubblicata il 25 maggio 2015. L’errata indicazione dell’ISC o del TAEG (per il credito al consumo) comporta invece l’applicabilità del comma 6 del già richiamato art. 117 TUB il quale dispone che: “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.

La sanzione non è dunque quella della nullità dell’intero contratto ma della sola clausola afferente agli interessi pattizi che, in osservanza al disposto del comma 6 dell’art. 117 TUB comporta la sanzione del ricalcolo degli interessi al “il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione.”

Nel senso indicato si è pronunciato il Tribunale di Benevento, con sentenza del 31 ottobre 2015.

Il Tribunale partenopeo precisa, poi, come non sia sufficiente che nel contratto siano indicati tutti i dati necessari al calcolo dell’ISC, e ciò per dare piena attuazione al principio di trasparenza: “ siccome il calcolo dell’ISC non consiste in una semplice somma algebrica di fattori riportati nel contratto, ma impone di fare riferimento alla formula per la determinazione del TAEG e, quindi, ad un elemento che non è in alcun modo desumibile dal contratto, ma risulta solo dalle istruzioni dettate dall’organo di vigilanza delle banche, l’omessa indicazione dell’ISC priva in concreto il cliente della possibilità di conoscere tale

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parametro, in chiara violazione delle finalità di trasparenza perseguite dalle richiamate istruzioni della Banca d’Italia.”

In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Chieti, con sentenza del 23 aprile 2015, n.230, che ha affermato come “la violazione dell’obbligo della banca di informare il cliente del TAEG in concreto applicato costituisce violazione di norme imperative inderogabili determinati nullità del contratto di finanziamento: l'applicazione da parte dell'istituto di credito di tassi ultralegali in assenza di accordo sul tasso effettivamente applicato comporta l'applicazione del tasso sostitutivo BOT ex art. 117 T.U.B.”.

In senso conforme anche la pronuncia arbitrale n.2600/15 del 2aprile 2015 del Collegio ABF di Roma, con cui il collegio sanziona l’istituto di credito per aver indicato un TAEG non corretto, in quanto privo del costo dell’assicurazione “imposta dal creditore, intesa ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore”, evidenziando come da tale violazione della normativa di trasparenza consegua “l’applicazione di quanto previsto ai commi 6 e 7 dell’art. 125-bis TUB.: la clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG è nulla e deve essere sostituita ai sensi di quanto disposto dalla citata norma di legge.”

Sulla base delle anomalie rilevate il saldo del contratto di mutuo (TABELLA 9 - RICALCOLO DEBITO RESIDUO AL TASSO 117 TUB) è stato ricalcolato alla data del 14-06-2017, ed è pari a 418.222,85 € a debito del mutuatario, in virtù del ricalcolo ai tassi 117 TUB in seguito alla indeterminatezza del tasso di interesse. Al mutuatario vanno riconosciuti 0,00 € a titolo di interessi pagati, dati dalla differenza tra gli interessi corrisposti e quelli ricalcolati al tasso 117 TUB.

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3.2) MANCATA INDICAZIONE DEL TASSO ANNUO EFFETTIVO

Usualmente i piani di ammortamento dei mutui sono costruiti con una proporzionalità crescente nell’attribuzione della rata di rimborso al capitale, di modo che le prime rate restituiscono una piccola parte del capitale avuto in prestito, mentre le ultime rate del mutuo estinguono il capitale residuo.

Di conseguenza, vi può essere una proporzionalità con diversi gradi di progressione nell’imputazione del rimborso del capitale contenuta nella quota parte della rata che la parte mutuataria sarebbe tenuta a pagare.

La diversa modulazione di tutti questi elementi ci fornisce una varietà di sistemi di calcolo che determinano le diverse metodologie per la formulazione dei vari piani di ammortamento (Bruno Inzitari, Profilo del diritto e delle obbligazioni, Cedam, Padova, 2000, scrive di aver contato più di 50 metodi per definire un piano di ammortamento di mutuo per un dato tasso d'interesse).

Per quanto detto il costo finale di un dato finanziamento, concesso ad un certo tasso d’interesse, varia, a parità del tasso nominale indicato in contratto, a seconda del sistema scelto per strutturare il piano di ammortamento (tasso effettivo annuo).

La facoltà concessa dall'art. 1194 c.c. al creditore, rispetto all’imputazione dei rimborsi, si può estendere sino ad ottenere una surrettizia e sensibile maggiorazione del tasso che, se ultralegale, deve essere convenuto dalle parti e determinato per iscritto ai sensi dell’art. 1284 c.c.

Oppure, al contrario, il creditore può scegliere di imputare il rimborso prima agli interessi che al capitale o proporzionalmente ad entrambi o, ancora, al solo capitale come avviene nel conto corrente bancario ma, nell’indicare il tasso convenuto, si obbliga a tenere conto dell’incidenza che la modalità prescelta per l’imputazione del rimborso ha sui costi e, in definitiva, sul tasso. Secondo quest’ultima impostazione (che sembra quella più che corretta, ovvia) la pattuizione del tasso ultralegale, perché sia soddisfatta la norma imperativa contenuta nell'art. 1284 c.c., deve concernere ed esplicitare il tasso effettivamente praticato.

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Dall’analisi dei documenti, va posto invece rilievo che il tasso di interesse pattuito (effettivo) risulta non essere precisamente determinabile.

L’importo finanziato di Euro 370.000,00 € da corrispondere in n. 120 rate, a cadenza mensile, pari ognuna a 4.587,47 € è generato da un Tasso Effettivo Annuale del 8,809% (come da (TABELLA 7 - TAE CALCOLATO EX ANTE) usando la formula di determinazione del TAE (Tasso Annuo Effettivo) e corrispondente a quella adottata dalla Banca d’Italia, per la specifica operazione finanziaria, cioè:6

La rata di 4.587,47 € non corrisponde al tasso di interesse indicato in contratto del 8,500% nominale annuo, ma al tasso effettivo del 8,809% (TABELLA 7 - TAE CALCOLATO EX ANTE).

Il Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Rutigliano, con sentenza del 26 ottobre 2008 ha statuito che “il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si può assolutamente maggiorare nel piano di ammortamento, né si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo dell’interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo regole matematiche dell’interesse semplice. La banca, che utilizza nel contratto di

6 dove:i = TAE annuo, ovvero l’incognita ricercata, risolvendo l’equazione rispetto ad i, si trova il TAE;k= numero d’ordine di un prestito;k’= numero d’ordine di una “rata di rimborso”;Ak= importo del prestito numero K;A’k’= importo della rata di rimborso numero K;m= numero d’ordine dell’ultimo prestito;m’= numero d’ordine dell’ultima rata di rimborso;tk= intervallo in anni e frazione di anno tra la data del prestito n. 1 e le date degli ulteriori prestiti dal n. 2 al

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mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione, viola non solo il dettato dell’art. 1283 c.c. ma anche quello dell’art. 1284 c.c., che in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l’applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto. La sanzione dell’interesse legale è prevista e disposta dalla norma imperativa dell’art. 1284 c.c.

Il Tribunale Ordinario di Milano con sentenza del 30ottobre 2013, n. 13980 della sezione specializzata in materia di impresa B, ha affermato che nel contratto di mutuo che preveda un piano di ammortamento “alla Francese” sono nulle le clausole determinative degli interessi che si risolvono in enunciati non danti luogo ad una univoca applicazione ma richiedenti la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l’applicazione di tassi di interesse diversi. Inoltre, laddove il contratto di mutuo preveda un piano di ammortamento “alla francese” è stata affermata la nullità delle clausole di determinazione degli interesse che non consentono una univoca applicazione perché non soddisfano il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto, richiesto dalla disciplina dagli artt. 1418, 1346 c.c., a pena di nullità. Da ultimo, il Tribunale chiarisce che nel contratto di mutuo che preveda un piano di ammortamento “alla francese” la nullità della clausola di determinazione degli interessi non comporta la nullità dell’intero ma la sostituzione di diritto della clausola nulla con la clausola sostitutiva di cui al terzo comma dell’art. 1284 c.c, per cui gli interesse saranno dovuti nella misura legale.

Nell’ammortamento alla francese l’ammontare degli interessi è maggiore rispetto ad un ammortamento del capitale per quote eguali: poiché nell’ammortamento alla francese il capitale è da restituirsi secondo quote crescenti a parità di durata del mutuo, il suo ammortamento è più lento che se le quote fossero uguali. Dunque il tasso effettivo dell’interesse è maggiore (Collegio Arbitrale di Milano, decisione n. 429 del 21 gennaio 2013).

Quanto espresso non indica che in un piano di ammortamento alla francese rilevi il fenomeno di anatocismo, bensì che in contratto viene pattuito un Tan (Tasso Annuo Nominale) che risulta maggiorato, per effetto dell’ammortamento alla francese, generando un TAE (Tasso Annuo Effettivo) più alto. Pertanto in

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mancanza della indicazione del TAE e della combinata presenza di un piano di ammortamento alla francese, possiamo sicuramente affermare che il tasso indicato in contratto risulta più basso di quello praticato.

Il Tribunale di Isernia, con sentenza del 28 luglio 2014, ha stabilito che “sussistendo dunque quella che possiamo definire incertezza o indeterminabilità del tasso, sussiste una violazione dell’art. 1284 cc nonché dell’art. 117 TUB, commi 4 e 6, e di conseguenza, occorre procedere, mediante la sostituzione automatica di clausole, ad applicazione del tasso di interesse determinato, per effetto del combinato disposto ex 1418, 1346, 1284 cc”.

Sulla base delle anomalie rilevate il saldo del contratto di mutuo (TABELLA 9 - RICALCOLO DEBITO RESIDUO AL TASSO 117 TUB) è stato ricalcolato alla data del 14-06-2017, ed è pari a 418.222,85 € a debito del mutuatario, in virtù del ricalcolo ai tassi 117 TUB in seguito alla indeterminatezza del tasso di interesse. Al mutuatario vanno riconosciuti 0,00 € a titolo di interessi pagati, dati dalla differenza tra gli interessi corrisposti e quelli ricalcolati al tasso 117 TUB.

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TABELLA 7 - TAE CALCOLATO EX ANTE

TAE DEL 8,809%

N. RATA

DATA GG TOT GG

CAUSALI EROGATO RIMBORSI SALDI INTERESSI CALCOLO TEG

a b c d e f g h i l

19/09/2007 EROGATO 370.000,00 370.000,00 -370.000,00

PR1 31/10/2007 42 42 RIMBORSO 3.249,00 366.751,00 3.217,59

1 30/11/2007 30 72 RIMBORSO 4.587,47 362.163,53 4.511,70

2 31/12/2007 31 103 RIMBORSO 4.587,47 357.576,06 4.479,47

3 31/01/2008 31 134 RIMBORSO 4.587,47 352.988,59 4.447,46

4 29/02/2008 29 163 RIMBORSO 4.587,47 348.401,12 4.417,73

5 31/03/2008 31 194 RIMBORSO 4.587,47 343.813,65 4.386,17

6 30/04/2008 30 224 RIMBORSO 4.587,47 339.226,18 4.355,84

7 31/05/2008 31 255 RIMBORSO 4.587,47 334.638,71 4.324,72

8 30/06/2008 30 285 RIMBORSO 4.587,47 330.051,24 4.294,81

9 31/07/2008 31 316 RIMBORSO 4.587,47 325.463,77 4.264,13

10 31/08/2008 31 347 RIMBORSO 4.587,47 320.876,30 4.233,66

11 30/09/2008 30 377 RIMBORSO 4.587,47 316.288,83 4.204,38

12 31/10/2008 31 408 RIMBORSO 4.587,47 311.701,36 4.174,35

13 30/11/2008 30 438 RIMBORSO 4.587,47 307.113,89 4.145,48

14 31/12/2008 31 469 RIMBORSO 4.587,47 302.526,42 4.115,86

15 31/01/2009 31 500 RIMBORSO 4.587,47 297.938,95 4.086,45

16 28/02/2009 28 528 RIMBORSO 4.587,47 293.351,48 4.060,07

17 31/03/2009 31 559 RIMBORSO 4.587,47 288.764,01 4.031,07

18 30/04/2009 30 589 RIMBORSO 4.587,47 284.176,54 4.003,19

19 31/05/2009 31 620 RIMBORSO 4.587,47 279.589,07 3.974,59

20 30/06/2009 30 650 RIMBORSO 4.587,47 275.001,60 3.947,11

21 31/07/2009 31 681 RIMBORSO 4.587,47 270.414,13 3.918,90

22 31/08/2009 31 712 RIMBORSO 4.587,47 265.826,66 3.890,91

23 30/09/2009 30 742 RIMBORSO 4.587,47 261.239,19 3.864,00

24 31/10/2009 31 773 RIMBORSO 4.587,47 256.651,72 3.836,39

25 30/11/2009 30 803 RIMBORSO 4.587,47 252.064,25 3.809,86

26 31/12/2009 31 834 RIMBORSO 4.587,47 247.476,78 3.782,64

27 31/01/2010 31 865 RIMBORSO 4.587,47 242.889,31 3.755,62

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28 28/02/2010 28 893 RIMBORSO 4.587,47 238.301,84 3.731,37

29 31/03/2010 31 924 RIMBORSO 4.587,47 233.714,37 3.704,71

30 30/04/2010 30 954 RIMBORSO 4.587,47 229.126,90 3.679,09

31 31/05/2010 31 985 RIMBORSO 4.587,47 224.539,43 3.652,81

32 30/06/2010 30 1015 RIMBORSO 4.587,47 219.951,96 3.627,55

33 31/07/2010 31 1046 RIMBORSO 4.587,47 215.364,49 3.601,63

34 31/08/2010 31 1077 RIMBORSO 4.587,47 210.777,02 3.575,90

35 30/09/2010 30 1107 RIMBORSO 4.587,47 206.189,55 3.551,17

36 31/10/2010 31 1138 RIMBORSO 4.587,47 201.602,08 3.525,80

37 30/11/2010 30 1168 RIMBORSO 4.587,47 197.014,61 3.501,42

38 31/12/2010 31 1199 RIMBORSO 4.587,47 192.427,14 3.476,40

39 31/01/2011 31 1230 RIMBORSO 4.587,47 187.839,67 3.451,56

40 28/02/2011 28 1258 RIMBORSO 4.587,47 183.252,20 3.429,28

41 31/03/2011 31 1289 RIMBORSO 4.587,47 178.664,73 3.404,78

42 30/04/2011 30 1319 RIMBORSO 4.587,47 174.077,26 3.381,24

43 31/05/2011 31 1350 RIMBORSO 4.587,47 169.489,79 3.357,08

44 30/06/2011 30 1380 RIMBORSO 4.587,47 164.902,32 3.333,86

45 31/07/2011 31 1411 RIMBORSO 4.587,47 160.314,85 3.310,05

46 31/08/2011 31 1442 RIMBORSO 4.587,47 155.727,38 3.286,40

47 30/09/2011 30 1472 RIMBORSO 4.587,47 151.139,91 3.263,67

48 31/10/2011 31 1503 RIMBORSO 4.587,47 146.552,44 3.240,35

49 30/11/2011 30 1533 RIMBORSO 4.587,47 141.964,97 3.217,95

50 31/12/2011 31 1564 RIMBORSO 4.587,47 137.377,50 3.194,95

51 31/01/2012 31 1595 RIMBORSO 4.587,47 132.790,03 3.172,13

52 29/02/2012 29 1624 RIMBORSO 4.587,47 128.202,56 3.150,92

53 31/03/2012 31 1655 RIMBORSO 4.587,47 123.615,09 3.128,41

54 30/04/2012 30 1685 RIMBORSO 4.587,47 119.027,62 3.106,77

55 31/05/2012 31 1716 RIMBORSO 4.587,47 114.440,15 3.084,58

56 30/06/2012 30 1746 RIMBORSO 4.587,47 109.852,68 3.063,25

57 31/07/2012 31 1777 RIMBORSO 4.587,47 105.265,21 3.041,36

58 31/08/2012 31 1808 RIMBORSO 4.587,47 100.677,74 3.019,63

59 30/09/2012 30 1838 RIMBORSO 4.587,47 96.090,27 2.998,75

60 31/10/2012 31 1869 RIMBORSO 4.587,47 91.502,80 2.977,33

61 30/11/2012 30 1899 RIMBORSO 4.587,47 86.915,33 2.956,74

62 31/12/2012 31 1930 RIMBORSO 4.587,47 82.327,86 2.935,61

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63 31/01/2013 31 1961 RIMBORSO 4.587,47 77.740,39 2.914,64

64 28/02/2013 28 1989 RIMBORSO 4.587,47 73.152,92 2.895,82

65 31/03/2013 31 2020 RIMBORSO 4.587,47 68.565,45 2.875,13

66 30/04/2013 30 2050 RIMBORSO 4.587,47 63.977,98 2.855,25

67 31/05/2013 31 2081 RIMBORSO 4.587,47 59.390,51 2.834,85

68 30/06/2013 30 2111 RIMBORSO 4.587,47 54.803,04 2.815,25

69 31/07/2013 31 2142 RIMBORSO 4.587,47 50.215,57 2.795,13

70 31/08/2013 31 2173 RIMBORSO 4.587,47 45.628,10 2.775,16

71 30/09/2013 30 2203 RIMBORSO 4.587,47 41.040,63 2.755,97

72 31/10/2013 31 2234 RIMBORSO 4.587,47 36.453,16 2.736,28

73 30/11/2013 30 2264 RIMBORSO 4.587,47 31.865,69 2.717,36

74 31/12/2013 31 2295 RIMBORSO 4.587,47 27.278,22 2.697,95

75 31/01/2014 31 2326 RIMBORSO 4.587,47 22.690,75 2.678,67

76 28/02/2014 28 2354 RIMBORSO 4.587,47 18.103,28 2.661,38

77 31/03/2014 31 2385 RIMBORSO 4.587,47 13.515,81 2.642,36

78 30/04/2014 30 2415 RIMBORSO 4.587,47 8.928,34 2.624,09

79 31/05/2014 31 2446 RIMBORSO 4.587,47 4.340,87 2.605,34

80 30/06/2014 30 2476 RIMBORSO 4.587,47 -246,60 2.587,33

81 31/07/2014 31 2507 RIMBORSO 4.587,47 -4.834,07 2.568,84

82 31/08/2014 31 2538 RIMBORSO 4.587,47 -9.421,54 2.550,49

83 30/09/2014 30 2568 RIMBORSO 4.587,47 -14.009,01 2.532,85

84 31/10/2014 31 2599 RIMBORSO 4.587,47 -18.596,48 2.514,75

85 30/11/2014 30 2629 RIMBORSO 4.587,47 -23.183,95 2.497,37

86 31/12/2014 31 2660 RIMBORSO 4.587,47 -27.771,42 2.479,52

87 31/01/2015 31 2691 RIMBORSO 4.587,47 -32.358,89 2.461,81

88 28/02/2015 28 2719 RIMBORSO 4.587,47 -36.946,36 2.445,91

89 31/03/2015 31 2750 RIMBORSO 4.587,47 -41.533,83 2.428,44

90 30/04/2015 30 2780 RIMBORSO 4.587,47 -46.121,30 2.411,65

91 31/05/2015 31 2811 RIMBORSO 4.587,47 -50.708,77 2.394,42

92 30/06/2015 30 2841 RIMBORSO 4.587,47 -55.296,24 2.377,86

93 31/07/2015 31 2872 RIMBORSO 4.587,47 -59.883,71 2.360,87

94 31/08/2015 31 2903 RIMBORSO 4.587,47 -64.471,18 2.344,00

95 30/09/2015 30 2933 RIMBORSO 4.587,47 -69.058,65 2.327,79

96 31/10/2015 31 2964 RIMBORSO 4.587,47 -73.646,12 2.311,16

97 30/11/2015 30 2994 RIMBORSO 4.587,47 -78.233,59 2.295,18

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98 31/12/2015 31 3025 RIMBORSO 4.587,47 -82.821,06 2.278,78

99 31/01/2016 31 3056 RIMBORSO 4.587,47 -87.408,53 2.262,50

100 29/02/2016 29 3085 RIMBORSO 4.587,47 -91.996,00 2.247,37

101 31/03/2016 31 3116 RIMBORSO 4.587,47 -96.583,47 2.231,32

102 30/04/2016 30 3146 RIMBORSO 4.587,47 -101.170,94 2.215,89

103 31/05/2016 31 3177 RIMBORSO 4.587,47 -105.758,41 2.200,06

104 30/06/2016 30 3207 RIMBORSO 4.587,47 -110.345,88 2.184,84

105 31/07/2016 31 3238 RIMBORSO 4.587,47 -114.933,35 2.169,23

106 31/08/2016 31 3269 RIMBORSO 4.587,47 -119.520,82 2.153,73

107 30/09/2016 30 3299 RIMBORSO 4.587,47 -124.108,29 2.138,84

108 31/10/2016 31 3330 RIMBORSO 4.587,47 -128.695,76 2.123,56

109 30/11/2016 30 3360 RIMBORSO 4.587,47 -133.283,23 2.108,87

110 31/12/2016 31 3391 RIMBORSO 4.587,47 -137.870,70 2.093,81

111 31/01/2017 31 3422 RIMBORSO 4.587,47 -142.458,17 2.078,85

112 28/02/2017 28 3450 RIMBORSO 4.587,47 -147.045,64 2.065,43

113 31/03/2017 31 3481 RIMBORSO 4.587,47 -151.633,11 2.050,67

114 30/04/2017 30 3511 RIMBORSO 4.587,47 -156.220,58 2.036,49

115 31/05/2017 31 3542 RIMBORSO 4.587,47 -160.808,05 2.021,94

116 30/06/2017 30 3572 RIMBORSO 4.587,47 -165.395,52 2.007,96

117 31/07/2017 31 3603 RIMBORSO 4.587,47 -169.982,99 1.993,61

118 31/08/2017 31 3634 RIMBORSO 4.587,47 -174.570,46 1.979,37

119 30/09/2017 30 3664 RIMBORSO 4.587,47 -179.157,93 1.965,68

120 31/10/2017 31 3695 RIMBORSO 4.587,47 -183.745,40 1.951,64

3695 3695 TOTALI 370.000,00 0,00 0

NOTE

a) numero delle rate

b) data di scadenza delle rate, come da piano di ammortamento

c) numero di giorni tra la data di scadenza e la precedente

d) numero progressivo di giorni

e) causale assegnata ad ogni operazione

f) importi erogati acquisiti dalle contabili della banca

g) importi rimborsati acquisiti dalle contabili della banca

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h) somma progressiva dell'erogato di cui sub f) al netto dei rimborsi di cui sub g)

i) totale interessi pagati

l) attualizzazione di tutti i flussi dell'EROGATO di cui sub f) e dei RIMBORSI di cui sub g) secondo il tasso TAE tale che la loro differenza sia uguale a zero

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3.3) INDETERMINATEZZA PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE

In relazione al contratto di mutuo il Tribunale di Siracusa con sentenza n. 1265 del 11 novembre 2002, ha precisato che “è nulla la clausola del contratto di mutuo relativa alla determinazione del tasso di interessi che consenta alla banca di variare il detto tasso in base all’andamento del mercato valutario ed al costo della provvista, atteso che tali fattori di riferimento sono assolutamente imponderabili ed insuscettibili di univoca individuazione. Non ha rilevanza neppure la periodica comunicazione delle variazioni di tassi in quanto la conoscenza successiva del saggio applicato non vale a sanare l’originario vizio di nullità per carenza e requisito della determinabilità, la cui esistenza l’art. 1346 c.c. esige a priori dal punto che non può essere individuato successivamente”.Il primo organo ad occuparsi del problema della clausola di rivalutazione al franco svizzero del capitale in caso di estinzione anticipata del mutuo è stato l’Arbitro Bancario e Finanziario che, a partire dalla decisione del 20 maggio 2015 n. 4135, ha consolidato la tesi della nullità della clausola per difetto di trasparenza ed in quanto clausola vessatoria ai sensi del codice del consumo.

Successivamente, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 3 gennaio 2017 ha affermato che, nel caso sottoposto al suo esame, il mutuo era stato presentato ai finanziati come un mutuo in euro con il calcolo degli interessi in franchi svizzeri e che il contenuto dell’art. 7, che invece faceva riferimento all’estinzione anticipata del mutuo, non solo non era riportato nel documento di sintesi -che costituisce anche informativa precontrattuale per il cliente a pena di nullità- ma presentava modalità di stesura e di inserimento nel contesto contrattuale tale da rendere equivoci i diritti e gli obblighi negoziali tra le parti.

La mancanza di trasparenza ha causato in significativo squilibrio ai danni del consumatore.

La Corte di Giustizia Europea con sentenza del 30 aprile 2013 offre alcune importanti indicazioni in materia di clausole vessatorie nei contratti con i consumatori e trasparenza del contenuto contrattuale. La Corte, scorgendo alla base della dir. 93/12/CE l’idea che il consumatore versi in una posizione asimmetrica sia di potere contrattuale sia informativa rispetto al professionista

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N.B.: Il presente lavoro costituisce un'approfondita ricerca sugli aspetti tecnico/contabili/giuridici del rapporto analizzato ed è tutelato dalle norme relative al diritto ed all'esercizio della libera professione ed al diritto d'autore. Non è consentito pertanto l'adattamento e la riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo della presente relazione senza la preventiva autorizzazione scritta degli autori.

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e ritenendo quindi di fondamentale importanza le informazioni rese prima della conclusione del contratto, afferma che l’art. 5 della medesima, deve essere inteso in maniera estensiva. Ne consegue allora che di fronte ad una clausola che preveda di calcolare i rimborsi in valuta estera, diviene essenziale che venga illustrata la modalità di tale meccanismo di conversione in modo che il consumatore possa prevedere in maniera precisa le conseguenze di un simile accordo. Si potrebbe intravedere un arricchimento dell’obbligo di trasparenza poiché non è sufficiente che il professionista dia chiarezza formale delle clausole ma è necessario che il consumatore le comprenda ed abbia piena consapevolezza in ordine agli effetti della stessa.

Il contratto di mutuo esaminato potrebbe essere censurato per nullità delle clausole determinanti sia gli interessi convenzionali e sia la parametrazione delle rate all’andamento del Franco Svizzero perché riferiti a variabili a forte contenuto aleatorio e ad elementi estrinseci e futuri al contratto, non obbiettivamente individuabili, né accertabili, ma lasciati all’arbitrio dell’istituto mutuante con palese disattenzione della prescrizione dell’art. 1284 c.c. in base al quale “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto”. Determinati sta a significare che debbono essere stabili e individuati e non determinabili con prospettive di aleatorietà.

La prova di aleatorietà la si riscontra in particolare nell’art. 4 del contratto, laddove è previsto, al comma 2, che le rate trimestrali “oltre ad eventuali spese ed accessori, dovranno essere pagate in Euro in base al cambio rilevato dalla Banca sul mercato libero dei cambi di due giorni bancari lavorativi antecedenti la scadenza, come determinanti nel calendario FOREX internazionale” e, al comma 3, che “ il tasso di interesse annuo nominale posticipato rilevabile trimestralmente è convenuto nella misura di 1,25 punti percentuali in più del tasso LIBOR tre mesi lettera riferito al franco svizzero quotato sulla piazza di Londra”.

La suddetta clausola 1815 I comma e 1284 III comma cc, è nulla. Il contratto, in sostanza, rimette la determinazione del tasso ad imprevedibili fattori di mercato internazionale, mediante il rinvio ad elementi, futuri ed incerti, difficilmente individuabili, che non consentono al debitore di comprendere e prevedere quale potrà essere l'entità dell'obbligazione.

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Vanno altresì segnalate le sentenze nn. 337/03 e 196/03 rese in due giudizi del Tribunale di Latina, con le quali in tema di contratto di mutuo indicizzato allo YEN Giapponese, è stata dichiarata la nullità di determinazione del tasso di interesse.

Sulla base delle anomalie rilevate il saldo del contratto di mutuo (TABELLA 9 - RICALCOLO DEBITO RESIDUO AL TASSO 117 TUB) è stato ricalcolato alla data del 14-06-2017, ed è pari a 418.222,85 € a debito del mutuatario, in virtù del ricalcolo ai tassi 117 TUB in seguito alla indeterminatezza del tasso di interesse. Al mutuatario vanno riconosciuti 0,00 € a titolo di interessi pagati, dati dalla differenza tra gli interessi corrisposti e quelli ricalcolati al tasso 117 TUB.

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3.4) MANIPOLAZIONE EURIBOR

Il rapporto bancario in esame è ancorato al parametro Euribor3MESI 360.

L’Euribor è il tasso interbancario dei paesi aderenti alla terza fase dell’UEM, rilevato attraverso le quotazioni di un panel di banche di riferimento attive nell’area dell’Euro. E’ diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le banche operanti nell’Unione Europea cedono i depositi in prestito.7

E’ stato accertato che l’Euribor è frutto di un accordo di cartello e come tale il suo utilizzo nel contratto di mutuo è vietato ai sensi dell’art. 2 L. 287/90 “Norme per la tutela e la trasparenza del mercato – Antitrust”8

7 BELGIO: DEXIA Banque, Artesia Banking Corporation, Fortis Bank, KBC. GERMANIA: Bankgesellschaft Berlin, Bayerische Hypo- und Vereinsbank, Bayerische, Landesbank Girozentrale, Commerzbank, Deutsche Bank, DG Bank Deutsche, Genossenschaftsbank, Dresdner Bank, Landesbank Baden-Württemberg Girozentrale, Landesbank Hessen - Thüringen Girozentrale, Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Westdeutsche Landesbank Girozentrale.GRECIA: National Bank of Greece.SPAGNA: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander Central Hispano, Confederacion Española de Cajas de Ahorros.FRANCIA: BNP – Paribas, Natexis Banques Populaires, Caisse des Dépôts et Consignations, Caisse Nationale de Crédit Agricole, HSBC CCF, Crédit Lyonnais, Société Générale, Crédit Industriel et Commercial CIC.IRLANDA: Bank of Ireland, AIB Group.ITALIA: Banca Intesa, Banca di Roma, Banca Nazionale del Lavoro, Istituto San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, UniCredito Italiano.LUSSEMBURGO: Banque et Caisse d'Épargne de l'État, Netherlands, ABN Amro Bank, ING Bank Rabobank.AUSTRIA: Bank Austria - Creditanstalt Group, Erste Bank der Österreichischen Sparkassen, RZB - Raiffeisen Zentralbank Österreich AG.PORTOGALLO: Caixa Geral De Depósitos (CGD).FINLANDIA: Merita Bank Ltd.ALTRI PAESI EUROPEI: Barclays Capital, Den Danske Bank, Svenska Handelsbanken.BANCHE INTERNAZIONALI: Bank of Tokyo – Mitsubishi, Chase Manhattan Bank, Citibank, UBS/Warburg Dillon Read

8 “Sono considerati intese gli accordi e/o pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamenti, di consorsi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di una vendita ovvero altre condizioni contrattuali; impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi alla concorrenza; subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l’oggetto dei contratti stessi”.

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In data 28 ottobre 2016 la Commissione Europea ha reso pubblica la Decisione C(2013) 8512 del 4/12/13 CASE AT.39914 – EURO INTEREST RATE DERIVATIES (EIRD) e con il comunicato del 7 dicembre 2016 ha reso nota la cessazione del cartello nel settore dei servizi finanziari.

Sono state sanzionate, per un totale di 2 Miliardi di Euro 7 Banche: Barclays, Deutsche Bank, Societe Generale e RBS, Credit Agricole, HSBC e JP Morgan Chase, per la partecipazione ad un cartello su tassi di interesse in euro, elementi dei prezzi derivati, scambiati informazioni sensibili, in violazione alle norme antitrust comunitarie.

La condotta è consistita in accordi e/o pratiche concordate che avevano come oggetto la manipolazione della determinazione dei prezzi nel settore EIRD.

Il periodo di riferimento della manipolazione va dal 29 settembre 2005 e termina il 30 maggio 2008 con effetti comprovati fino al giugno 2009.

L’accertata manipolazione del tasso Euribor ha avuto conseguenze dirette nei confronti delle banche indicate ed indirette sulla legittimità del tasso stesso.

La Commissione precisa, nel Comunicato del 7 dicembre 2016, che qualsiasi soggetto vittima dei un comportamenti anticoncorrenziale descritti nel presente caso, può portare la questione dinanzi ai giudici degli Stati membri per vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni.

Si riporta nella (TABELLA 8 - RILEVAZIONE PARAMETRO EURIBOR) che segue la rilevazione del tasso Euribor 3MESI 360. per il periodo dall’ottobre 2005 al giugno 2009 (periodo in cui è stato accertato l’accordo di cartello).

TABELLA 8

In virtù di quanto riportato precedentemente, la clausola di pattuizione dell’interesse potrebbe essere ritenuta nulla per indeterminatezza relativa al tasso corrispettivo manipolato (applicazione art. 1284 cc) e per contrarietà

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dell’oggetto del contratto all’ordine pubblico ed economico (applicazione combinato disposto artt. 1418 2° comma e 1346 cc).

Il mutuo inoltre si fonda su un tasso di riferimento stabilito da un soggetto collegato al ceto bancario e dunque ad una delle parti del contratto con conseguente nullità del negozio per violazione dell’art. 2 lettera a) e dell’art. 3 della Legge n. 287 del 10/10/90.

Sulla base di quanto indicato in precedenza il rapporto è stato ricalcolato al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB per le sole rate dal 26/9/05 al 31/3/09.

Sulla base delle anomalie rilevate il saldo del contratto di mutuo (TABELLA 9 - RICALCOLO DEBITO RESIDUO AL TASSO 117 TUB) è stato ricalcolato alla data del , ed è pari a 0,00 € a del mutuatario, in virtù del ricalcolo ai tassi 117 TUB in seguito alla indeterminatezza del tasso di interesse per gli anni 2005-2009. Al mutuatario vanno riconosciuti 0,00 € a titolo di interessi pagati, dati dalla differenza tra gli interessi corrisposti e quelli ricalcolati al tasso 117 TUB per gli anni 2005-2009.

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TABELLA 9 - RICALCOLO DEBITO RESIDUO AL TASSO 117 TUB

N. RATA DATA SCADENZA

VERSAMENTI TASSO 117 TUB

INTERESSI 117 TUB

BASE CALCOLO INTERESSI

N. GG

a b c d e f g

EROG. 19/09/2007 370.000,00

19-09-2007 0,00 2,720% 0,00 370.000,00 0

31-12-2007 0,00 2,720% 2.839,97 370.000,00 103

31-12-2008 0,00 3,880% 14.395,33 370.000,00 366

31-12-2009 0,00 2,630% 9.731,00 370.000,00 365

31-12-2010 0,00 0,740% 2.738,00 370.000,00 365

31-12-2011 0,00 0,800% 2.960,00 370.000,00 365

31-12-2012 0,00 1,860% 6.900,85 370.000,00 366

31-12-2013 0,00 1,410% 5.217,00 370.000,00 365

31-12-2014 0,00 0,690% 2.553,00 370.000,00 365

31-12-2015 0,00 0,270% 999,00 370.000,00 365

31-12-2016 0,00 -0,030% -111,30 370.000,00 366

14-06-2017 0,00 0,000% 0,00 418.222,85 165

TOTALE AL

14-06-2017 EURO 418.222,85

NOTE

a) numero delle rate

b, d) la DATA ed il TASSO 117 TUB sono state acquisite dagli atti pubblici e dai decreti di variziaione del TASSO 117 TUB

c) i VERSAMENTI sono stati acquisiti dagli estratti conto bancari

e) gli INTERESSI !!/ TUB sono stati calcolati moltiplicando la BASE DI CALCOLO INTERESSI per i GG per il TASSO 117 TUB e tutto diviso per i GG

e) causale assegnata ad ogni operazione

f) importi erogati acquisiti dalle contabili della banca

g) importi rimborsati acquisiti dalle contabili della banca

h) somma progressiva dell'erogato di cui sub f) al netto dei rimborsi di cui sub g)

i) totale interessi pagati

l) attualizzazione di tutti i flussi dell'EROGATO di cui sub f) e dei RIMBORSI di cui sub g) secondo il tasso TAE tale che la loro differenza sia uguale a zero

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4) PATTUIZIONE CLAUSOLA FLOOR

L’articolo 2 del contratto in esame stabilisce che “il mutuo viene concesso alle condizioni economiche sopra descritte [tasso di interesse annuo nominale: parametro di riferimento + 1 punto percentuale, n.d.r.]in particolare il parametro Euribor 6 mesi 360 sarà rilevato il 30 Giugno – 31 Dicembre di ogni anno e verrà fissato per ciascun semestre successivo nella misura stabilita; ne consegue che a seguito di tale rilevazione il Tasso di interesse annuo nominale potrà variare. [...] Il dato dell’indice di riferimento media del mese di dicembre è attualmente pari al 3,777%.”

Nel contratto si aggiunge che “il Tasso di Interesse annuo nominale a regime non potrà comunque mai essere inferiore al Tasso minimo sopra descritto” nello specifico, il tasso applicato non potrà mai essere inferiore al 3,20% (tasso “floor”).

Spesso si rileva nei finanziamenti la presenza di opzioni floor (significa letteralmente “pavimento”) che, limitando le fluttuazioni al ribasso del tasso variabile cui è indicizzato il finanziamento, consentono alle banche di garantirsi un guadagno minimo di importo spesso rilevante.

In altri termini, il cliente non può avvantaggiarsi del ribasso del tasso Euribor in quanto, con questa clausola, dovrà comunque pagare all’intermediario un tasso di interesse “floor” molto più elevato del tasso corrente di mercato.

Tale clausola ha una natura finanziaria, così che il mutuo che prevedesse la predetta clausola floor darebbe luogo ad una operazione creditizia, accompagnata da una componente derivata implicita (embedded derivative). Tale ricostruzione trova conferma e sostegno nel principio contabile IAS399, al

9 An embedded derivative is a component of a hybrid (combined) instrument that also includes a non-derivative host contract—with the effect that some of the cash flows of the combined instrument vary in a way similar to a stand-alone derivative. An embedded derivative causes some or all of the cash flows that otherwise would be required by the contract to be modified according to a specified interest rate, financial instrument price, commodity price, foreign exchange rate, index of prices or rates, credit rating or credit index, or other variable, provided in the case of a non-financial variable that the variable is not specific to a party to the contract. A derivative that is attached to a financial instrument but is contractually transferable independently of that instrument, or has a different counterparty from that instrument, is not an embedded derivative, but a separate financial instrument.

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paragrafo 10 intitolato “Derivati incorporati”. La componente derivativa implicita potrebbe incidere al punto tale da determinare una natura finanziaria dell’operazione.

La clausola floor è assimilabile ad una opzione in cui la banca assume una posizione lunga ed acquista il diritto di porre un limite al rischio di fluttuazione al ribasso del tasso di interesse variabile senza corrispondere il premio per l’opzione acquistata.

A sostegno di tale tesi si indica che la banca, nel fissare il livello del floor, applica criteri e metodologie di natura finanziaria connesse all’andamento previsionale del parametro cui è indicizzato il mutuo. Qualora la presenza di dette clausole floor dia luogo ad una operazione creditizia e nello stesso tempo finanziaria, la banca sarebbe tenuta al rispetto della normativa di riferimento rappresentata dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), oltre che dalle norme secondarie. Oltre al regolamento Consob Intermediari n. 16190/2007, occorrerebbe considerare la Comunicazione Consob del 24/12/14 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail.

In modo non esaustivo si può richiamare il mancato rispetto dell’art. 21 del TUF (dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse del cliente) e degli articoli che vanno dal 27 al 32 del Regolamento Consob del 1998, così come modificato dalle direttive MiFid.

Un floor predisposto a totale vantaggio della concedente, senza CAP a tutela del cliente, implica una evidente sbilanciamento dell’alea.

Interessante segnalare una Sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sentenza nelle cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15 in cui la Corte, in tema di tasso minimo applicato ad alcuni mutuatari spagnoli, ricorda che le clausole abusive non devono vincolare il consumatore, alle condizioni stabilite negli Stati membri, fermo restando che per questi ultimi incombe l’onere di predisporre mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’utilizzo delle clausole abusive. La Corte illustra che il giudice nazionale deve semplicemente disapplicare le clausola abusiva, cosicché essa sia considerata come se non fosse mai apposta e non produca quindi nessun effetto vincolante nei confronti del consumatore. La dichiarazione del carattere abusivo deve sortire l’effetto di ripristinare, per il

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consumatore, la situazione in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola. Di conseguenza, la dichiarazione del carattere abusivo della clausole di tasso minimo deve consentire la restituzione degli importi che il professionista ha indebitamente acquisito a discapito del consumatore.

A tal proposito occorre ribadire come la Banca si sia avvalsa nel corso del finanziamento di questa opzione secondo cui il tasso di riferimento sarebbe stato considerato sempre pari al 3,20%, qualora il tasso EURIBOR 6 MESI 360 fosse sceso sotto una certa soglia. Nello specifico, tale clausola ha trovato applicazione dal dicembre 2009 ad oggi.

Poiché detta clausola risulta assolutamente occulta al cliente, si è ritenuto operare una ricostruzione che non considerasse detta clausola di salvaguardia. Al fine di verificare le somme effettivamente corrisposte in eccesso per l'indicizzazione in diminuzione delle rate, è stato ricalcolato l'importo effettivamente dovuto dal cliente, i cui risultati sono esposti nella tabella 5.

Da tali calcoli emerge un differenziale per interessi corrispettivi, alla data del 31/03/2009, pari ad Euro 20.000 a credito della società (tabella ..).

Sulla base delle anomalie rilevate il saldo del contratto di mutuo (TABELLA 2 - Anomalie rilevate) è stato ricalcolato alla data del 14-06-2017, ed è pari a 418.222,85 € a debito del mutuatario, in virtù del ricalcolo del rapporto senza tener conto della clausola floor indicata in contratto. Al mutuatario vanno riconosciuti 0,00 € a titolo di interessi pagati, dati dalla differenza tra gli interessi corrisposti e quelli ricalcolati al netto della clausola Floor.

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5) CONCLUSIONI

In definitiva, alla luce della documentazione esaminata e dei conteggi effettuati sulla base delle considerazioni esposte precedentemente, si ritiene che il mutuo analizzato sia viziato dalle elencate anomalie:

usura su TAN;

usura su TAEG;

usura su mora;

usura in caso di estinzione anticipata;

usura con il metodo Cosentini;

tasso di interesse indeterminato per non conformità del TAEG;

tasso di interesse indeterminato per mancata indicazione del tasso annuo effettivo;

tasso di interesse indeterminato per indeterminatezza del parametro di indicizzazione;

tasso di interesse indeterminato per manipolazione Euribor;

applicazione di una clausola floor;

Sulla base delle anomalie rilevate il saldo del contratto di mutuo è stato ricalcolato alla data del 19/09/2007, ed è pari

ad 370.000,00 € a debito del mutuatario, in virtù dell’applicazione dell’art. 1815 C.C. a causa dell’usurarietà pattizia rilevata. Al mutuatario vanno riconosciuti 0,00 € a titolo di interessi pagati, dati dalla differenza tra gli interessi pagati e gli interessi zero che avrebbe dovuto pagare in caso di usura pattizia;

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ad 418.222,85 € a debito del mutuatario in virtù del ricalcolo ai tassi 117 TUB in seguito alla indeterminatezza del tasso di interesse. Al mutuatario vanno riconosciuti 0,00 € a titolo di interessi pagati, dati dalla differenza tra gli interessi corrisposti e quelli ricalcolati al tasso 117 TUB;

ad 418.222,85 € a debito del mutuatario in virtù del ricalcolo ai tassi 117 TUB in seguito alla indeterminatezza del tasso di interesse per gli anni 2005-2009. Al mutuatario vanno riconosciuti 0,00 € a titolo di interessi pagati, dati dalla differenza tra gli interessi corrisposti e quelli ricalcolati al tasso 117 TUB per gli anni 2005-2009;

ad 0,00 € a debito/credito del mutuatario in virtù del ricalcolo del rapporto senza tener conto della clausola Floor indicata in contratto. Al mutuatario vanno riconosciuti 0,00 € a titolo di interessi pagati, dati dalla differenza tra gli interessi corrisposti e quelli ricalcolati al netto della clausola Floor;

Cordialmente.

Dott. Roberto GiansalvoVia Monte Maiella, 19 - LANCIANO (CH)

Tel e Fax 0872.724312 - Cell +39 346.2445300 - Fax mobile 178.6004608Pec: [email protected] - Mail: [email protected] - [email protected]

www.studiogiansalvo.it

N.B.: Il presente lavoro costituisce un'approfondita ricerca sugli aspetti tecnico/contabili/giuridici del rapporto analizzato ed è tutelato dalle norme relative al diritto ed all'esercizio della libera professione ed al diritto d'autore. Non è consentito pertanto l'adattamento e la riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo della presente relazione senza la preventiva autorizzazione scritta degli autori.

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6) ALLEGATI

Dott. Roberto GiansalvoVia Monte Maiella, 19 - LANCIANO (CH)

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N.B.: Il presente lavoro costituisce un'approfondita ricerca sugli aspetti tecnico/contabili/giuridici del rapporto analizzato ed è tutelato dalle norme relative al diritto ed all'esercizio della libera professione ed al diritto d'autore. Non è consentito pertanto l'adattamento e la riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo della presente relazione senza la preventiva autorizzazione scritta degli autori.

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i L'anomalia denominata "TASSO FLOOR" indica che nel contratto di mutuo è stato rilevato un tasso pavimento, sotto il quale il tasso corrispettivo applicato non potrà scendere.

ii L'anomalia denominata "AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE" indica la presenza di ammortamento alla francese e la contestuale mancata indicazione del TAE

iii L'anomalia denominata "INDETERMINATEZZA PARAMETRO INDICIZZAZIONE" indica che il tasso di interesse viene indicizzato ad un parametro non determinato e non determinabile

iv L'anomalia denominata "VERIFICA TAEG" indica se il TAEG indicato in contratto corrisponde a quello ricalcolato

v L'anomalia denominata "INDETERMINATEZZA EURIBOR" indica la presenza di Euribor manipolato come da sentenza antitrust Unione Europea del 04/12/13

vi L'anomalia denominata "USURA TAN" verifica se il TAN risulta essere maggiore del tasso soglia ai sensi della l. 108/96.

vii L'anomalia denominata "USURA TAEG" verifica se il TAEG risulta essere maggiore del tasso soglia ai sensi della l. 108/96.

viii L'anomalia denominata "USURA MORA" verifica se il TASSO DI MORA risulta essere maggiore del tasso soglia ai sensi della l. 108/96.

ix L'anomalia denominata "USURA MORA (metodo Cosentini)" determina l'usura del tasso di mora secondo il conteggio previsto dalla sezione VI civile del Tribunale di Milano.

x L'anomalia denominata "USURA ESTINZIONE" calcola il TAEG simulando l’estinzione anticipata del rapporto alla rata n. X

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