PER LA DISCIPLINA PUBBLICO MEDIANTE DEHORS · può essere indicativamente assunto pari a 200 lux...

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Comune di Noicàttaro Città Metropolitana di Bari Via Pietro NENNI, 11 70016 Noicàttaro (BA) tel. 080 478 41 11 e-mail[email protected] P.E.C. [email protected]t REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO MEDIANTE DEHORS delibera di C.C. n. xx del gg/mm/2017

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Comune di Noicàttaro

Città Metropolitana di Bari

Via Pietro NENNI, 11 – 70016 Noicàttaro (BA)

tel. 080 478 41 11

[email protected]

P.E.C. [email protected]

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL’OCCUPAZIONE DI SUOLO

PUBBLICO MEDIANTE DEHORS

delibera di C.C. n. xx del gg/mm/2017

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Sommario Art. 1 Oggetto e Finalità ........................................................................................................... 3

Art. 2 Definizioni ....................................................................................................................... 3

Art. 3 Composizione ................................................................................................................. 3

Art. 4 Elementi di base ............................................................................................................. 4

Art. 5 Elementi strutturali .......................................................................................................... 5

Art. 6 Elementi di copertura ...................................................................................................... 5

Art. 7 Elementi accessori ......................................................................................................... 6

Art. 8 Ubicazione e dimensioni ................................................................................................. 6

Art. 9 Concessioni e modalità di presentazione delle istanze ................................................... 9

Art. 10 Acquisizione pareri dei competenti uffici comunali ...................................................... 11

Art. 11 Rinnovo della concessione ......................................................................................... 11

Art. 12 Attività ........................................................................................................................ 12

Art. 13 Orari ........................................................................................................................... 12

Art. 14 Manutenzione ............................................................................................................. 13

Art. 15 Sospensione e revoca della concessione ................................................................... 13

Art. 16 Sanzioni ..................................................................................................................... 15

Art. 17 Concessioni in deroga ................................................................................................ 16

Art. 18 Norme finali e transitorie ............................................................................................. 16

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Art. 1

Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico o privato gravato da

servitù di pubblico passaggio, per la realizzazione di dehors, in conformità ai principi

generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione

turistica della Città.

2. Il presente regolamento determina i criteri per l’inserimento ambientale dei dehors, le

caratteristiche delle strutture autorizzabili in relazione alla zona urbana di installazione e le

procedure per il conseguimento della specifica concessione avente validità limitata

temporalmente.

3. L’istruttoria per il rilascio delle concessioni amministrative di cui al presente regolamento è

esercitata presso il Servizio “S.U.A.P. – Attività Produttive” del Comune di Noicàttaro. Il

responsabile del relativo procedimento e competente per il rilascio delle concessioni

amministrative previste è il responsabile del suddetto servizio.

Art. 2

Definizioni

1. Con il termine dehors si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente

rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico, per un periodo di tempo determinato sullo

spazio pubblico (o privato gravato da servitù di pubblico passaggio) che costituiscono,

delimitano ed arredano lo spazio per il ristoro all’aperto, annesso ad un locale di pubblico

esercizio di somministrazione, o ad un esercizio di vicinato per la vendita di prodotti

alimentari o ad un’attività artigiana di preparazione e vendita diretta di prodotti alimentari.

2. La concessione può essere richiesta per un periodo complessivo non inferiore ai 180

giorni e comunque con scadenza non successiva al 31 dicembre di ogni anno (salvo

rinnovo nei casi in cui ne ricorrono le possibilità e secondo le modalità e i termini di cui al

successivo art. 8), a far data dal giorno del rilascio della concessione.

Art. 3

Composizione

1. Un dehors, così come definito al precedente articolo 2, è costituito dai seguenti elementi:

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a. elementi di base;

b. elementi strutturali;

c. elementi di copertura;

d. elementi accessori.

2. Tutti gli elementi utilizzati per i dehors devono essere realizzati con materiali di tipo

ignifugo, certificato di classe 1 ai sensi del D.M. 26 giugno 1984 e preferibilmente con

materiali ecologici e riciclabili o riciclati, eventuali elementi di copertura devono essere

certificati in ordine alla resistenza ai sovraccarichi accidentali definiti dalla legge per le

coperture.

3. Su tutti gli elementi componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad

esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie della insegna d’esercizio, ne sono

comunque escluse la luminosità e l'illuminazione.

4. Un dehors, per definirsi tale, deve essere costituito almeno dagli elementi di base e dagli

elementi di delimitazione, così come descritti nei successivi articoli 4 e 5.

5. L’occupazione di suolo pubblico (o privato gravato da servitù di pubblico passaggio),

costituita dalla sola collocazione di tavolini e sedie, non costituisce dehors. Essa non è

pertanto soggetta alle norme previste dal presente regolamento.

Art. 4

Elementi di base

1. Gli elementi di base sono costituiti da:

• Tavolini

• Sedute.

2. I tavolini hanno dimensioni contenute (piani di dimensione massima pari a 80x80cm o di

diametro massimo 80 cm), strutture in metallo, legno o materiale plastico e piani di

appoggio in metallo, legno, pietra o materiale plastico.

3. Le sedute (costituite esclusivamente da sedie e sgabelli, poltroncine) hanno strutture e

piano di appoggio in metallo, legno, o materiale plastico.

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Art. 5

Elementi strutturali

1. Gli elementi strutturali sono costituiti da:

• Pedane

• Elementi di delimitazione

2. Le pedane sono realizzate esclusivamente per regolarizzare i pavimenti dei dehors o per

renderli complanari al livello del principale piano di calpestio dell’area dove sono allestiti

(piazza, strada, portico o marciapiede).

3. Gli elementi di delimitazione vengono realizzati per separare i dehors dalle strade

carrabili o dalle aree di sosta. Le delimitazioni sono strutture a telaio in metallo, con

montanti a sezione contenuta. Le delimitazioni possono essere dotate di pannellature di

vetro trasparente di tipo “antinfortunio”, non colorato, in modo da garantire sempre una

diffusa permeabilità visiva.

4. Ad integrazione degli elementi di delimitazione è possibile posizionare anche fioriere

adornate con piante sempreverdi o essenze floreali prive di spine e tenute a regola d’arte.

Art. 6

Elementi di copertura

1. Gli elementi di copertura sono costituiti da:

• Ombrelloni

• Tende a sbraccio

2. Gli ombrelloni sono costituiti da un sostegno portante, da un basamento e da una capote.

Il sostegno è in legno o metallo; il basamento, in legno, metallo o pietra, è appoggiato al

suolo in unico punto che non deve essere esterno all’area di pertinenza del dehors. Le

capote sono realizzate in tela di cotone, eventualmente plastificata ed impermeabile,

opaca, aventi geometrie regolari (rotonda, poligonale,rettangolare o quadrata).Il loro bordo

è privo di frange e smerlature.

3. Le tende a sbraccio hanno la struttura ritraibile, in legno o metallo, agganciata alla

muratura di facciata degli edifici e priva di sostegni che si appoggiano al terreno. Si

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compongono di uno o più teli, con o senza mantovane. La sporgenza massima della tenda

ammessa è m 3,50 dal piano di facciata dell’edificio.

Art. 7

Elementi accessori

1. Gli elementi accessori sono costituiti da:

• Corpi illuminanti

• Apparecchi per il riscaldamento

• Cestini getta rifiuti.

2. Eventuali corpi illuminanti, scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del dehors,

sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il

contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato un

illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito

pedonale o delle zone di traffico veicolare. Il valore del livello di illuminamento massimo

può essere indicativamente assunto pari a 200 lux sui piani dei tavoli (norma DIN 5035).

3. L'impiego di apparecchi per il riscaldamento è limitata a sistemi riscaldanti a bassa

dispersione di calore e a basso consumo energetico (ad esempio, lampade a raggi

infrarossi a onda corta, funghi, ecc.).

4. I cestini getta rifiuti potranno essere utilizzati purché di colori e materiali in armonia

cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

Art. 8

Ubicazione e dimensioni

1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio e in

conformità alle norme previste dal Codice della Strada.

2. Non è consentito installare il dehors o parti di esso se per raggiungerli, dall'ingresso

dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito

dei veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale di servizio o locali ai

sensi del Codice della Strada.

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3. Non è consentito installare il dehors o parti di esso su sede stradale soggetta a divieto di

sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici.

4. Non è consentito installare il dehors o parti di esso (esclusi tavolini e ombrelloni)ad una

distanza inferiore a metri 1 (uno) dal tronco di alberi ed ad una distanza radiale inferiore a

metri 15 (quindici) dagli accessi ad edifici di culto. La distanza minima dal filo di fabbrica

perimetrale di tali edifici, inoltre, non deve essere inferiore a metri 7 (sette).

5. Non è consentito installare il dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale

di edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa

autorizzazione della Soprintendenza.

6. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati

dal Comune.

7. E’ consentito installare il dehors in prossimità di un’area a parcheggio, anche quando

questa coincida con parte della carreggiata adibita alla circolazione e quindi in deroga a

quanto previsto dall’art. 20 comma 1 del codice della strada, purchè siano garantite le

seguenti condizioni:

sia rispettato quanto previsto dai precedenti comma n.ri 1 (salvo l’art.20 comma 1

per il quale è prevista la deroga), 2, 3, 4, 5, 6;

che gli elementi di delimitazioni del dehors siano opportunamente e strutturalmente

ancorati alla pedana (la cui installazione, in questo caso, è obbligatoria) e protetti

da fioriere in cemento

8. In prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di

sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a 5 (cinque) metri. La

distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una

distanza inferiore sarà vincolante il parere del settore tecnico competente in materia di

viabilità e traffico.

9. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora

l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare

dell'esercizio dovrà provvedere a sue spese alla ricollocamento della segnaletica di

preavviso occultata, sentito il competente servizio tecnico.

10. L’installazione parziale o totale del dehors marciapiede deve in ogni caso garantire il flusso

pedonale tramite una corsia di passaggio larga almeno metri 2,00 e prospiciente il filo di

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fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri

2,00 nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.

11. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli, il titolare

concessionario dovrà collocare adeguata segnalazione (divieto di sosta e/o di fermata)

durante l’installazione e la permanenza dello stesso. Tale operazione dovrà essere

eseguita dopo aver sentito il competente servizio tecnico.

12. L'eventuale occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors in aree attrezzate

per la sosta (strisce blu) nell'intero territorio comunale, è limitata, di norma, a metri lineari

10 (due posti auto a raso).

13. E' consentita l’occupazione di spazi limitrofi entro il limite complessivo del 20% in più

rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi

e degli eventuali condomini adiacenti. Tale percentuale può essere elevata al 30% negli

spazi pedonali aperti. L’estensione lineare massima del dehors è fissata in metri 15

(quindici), anche nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla

proiezione dell'esercizio. La distanza delle strutture dai passi carrai non deve essere

inferiore a metri 1,50.

14. La profondità massima, nel caso di strade veicolari con marciapiede, è pari allo spazio di

sosta più la parte di marciapiede occupabile; in tutti i casi deve essere lasciato,

complessivamente nella sezione della via, almeno uno spazio libero non inferiore a metri

3,50.

15. Nei portici la profondità massima consentita è pari alla profondità interna del portico a

partire dal filo di fabbrica decurtata della larghezza utile al passaggio pedonale di cui al

precedente comma 10, purché ci sia un marciapiede al di fuori del percorso porticato. Negli

spazi pedonalizzati la profondità massima consentita non deve essere superiore al 30%

della profondità dell'area pedonale e comunque deve essere lasciato uno spazio libero non

inferiore a metri 3,50.

16. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parchi e giardini non sono

previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dalle Direzioni competenti in sede di

rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta.

17. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche

e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

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18. Se il dehors viene concesso per una superficie complessiva superiore a mq 35

(trentacinque), dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati nel locale.

19. Nel Centro storico, l'estensione del dehorsè indipendente rispetto alla proiezione

dell'esercizio commerciale e comunque non superiore a metri lineari 10 (dieci). In tale

situazione non dovranno essere pregiudicati i diritti di terzi e dovranno essere richieste le

autorizzazioni dei titolari degli esercizi commerciali o di attrezzature commerciali (bacheche

e vetrinette) la cui proiezione è interessata dalla collocazione del dehors.

20. Per i pubblici esercizi ubicati ad angolo con altra viabilità, è preferibile collocare il dehors

lungo l'asse sul quale affaccia il lato minore, utilizzando come riferimento per il calcolo

dell'estensione, la misura del lato con maggior estensione. In ogni caso l'estensione non

potrà superare i 15 (quindici) metri e non dovranno essere pregiudicati i diritti di terzi e

dovrà essere richiesta l’autorizzazione dai proprietari degli esercizi commerciali la cui

proiezione è interessata dalla collocazione.

Art. 9

Concessioni e modalità di presentazione delle istanze

1. La realizzazione di dehors è soggetta a concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

L'istanza diretta al Comune di Noicàttaro, Servizio “S.U.A.P. - Attività Produttive”, in

competente bollo e redatta utilizzando l’apposito fac-simile allegato al presente

regolamento, deve contenere le generalità del richiedente, il numero di codice fiscale o

partita IVA del richiedente, l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica o privata gravata

da pubblico passaggio che si intende occupare, l’ubicazione dell'esercizio pubblico o

commerciale per il quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico, i dati relativi al

titolo abilitativo di pubblico esercizio o commerciale, l'indicazione della durata

dell'occupazione richiesta, la relativa superficie e le fasce orarie che si intendono utilizzare.

2. Dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione:

a. planimetria in scala 1:2000 dell'area interessata con l'indicazione dell'area da

occupare, firmata da tecnico abilitato alla professione di ingegnere, architetto o

geometra;

b. planimetria in scala 1:100 dell'area interessata con l'indicazione dell'area da

occupare con il dehors. La stessa deve rappresentare le relative dimensioni e la

disposizione degli arredi e le indicazione dei percorsi pedonali e veicolari, dei

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chiusini e delle caditoie, firmata da tecnico abilitato alla professione di ingegnere,

architetto o geometra;

c. relazione firmata da un tecnico abilitato alla professione di ingegnere, architetto o

geometrache descriva e definisca le forme, i materiali ed i colori degli elementi

d'arredo che si intendono utilizzare, la proiezione dell’eventuale copertura, le

altezze del manufatto, gli elementi decorativi, i materiali, le finiture, i colori e le

essenze arbustive;

d. documentazione fotografica a colori del luogo in cui il dehors dovrà essere

installato;

e. nulla-osta del proprietario dell'area, qualora il dehors venga posto su area privata

gravata da servitù di passaggio o autorizzazione del titolare dell’esercizio

commerciale il cui accesso fosse prospiciente all’area da occupare;

f. autocertificazione che attesti la disponibilità e l’utilizzo dei servizi igienici;

g. atto d'impegno con il quale il richiedente si vincola, in caso di rilascio della

concessione al rispetto dei seguenti obblighi:

• alla rimozione del dehors entro i 5 (cinque) giorni successivi alla scadenza

della concessione;

• alla rimozione a propria cura e spese dello stesso, qualora si verifichi la

necessità d'intervenire sul suolo o nel sottosuolo per motivi di pubblica utilità

o per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche per le quali l'occupazione è

incompatibile;

• all'adeguata e costante pulizia degli spazi per tutta la durata

dell'occupazione di suolo pubblico;

• a non destinare il dehors ad usi diversi da quelli per cui viene concesso;

• al ripristino dello stato originario dei luoghi al termine dell’occupazione.

3. Il rilascio della concessione è subordinato al deposito della ricevuta di pagamento

dell’occupazione del suolo pubblico. Per poter ottenere il rinnovo del titolo è inoltre

necessario esibire la ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’anno precedente. Per le attività

commerciali avviate in locali di proprietà comunale, la concessione sarà rilasciata previa

verifica di regolarità del pagamento del canone di locazione.

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4. Il procedimento di rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico dovrà

concludersi entro e non oltre i30 (trenta) giorni dalla data di arrivo dell’istanza al Servizio

“S.U.A.P. - Attività Produttive”.In caso di eventuale mancata conclusione del procedimento,

la richiesta potrà ritenersi espletata con esito positivo.

Art. 10

Acquisizione pareri dei competenti uffici comunali

1. Il rilascio della concessione all’occupazione del suolo pubblico mediante dehors è

subordinata all’ottenimento preventivo dei pareri favorevoli da parte dei seguenti Settori

Comunali:

a. Servizio “Autonomo Polizia Locale e Sicurezza Urbana”, in ordine alla

conformità dell’intervento alle norme relative alla pubblica sicurezza della viabilità

ed a quelle previste dal Codice della Strada e leggi ad esso collegate;

b. Settore “Pianificazione e Gestione del Territorio”, in ordine alla compatibilità

dell’intervento con l’ambiente urbano circostante e con eventuali vincoli

monumentali o paesaggistici o ambientali (in tale evenienza, dovrà essere, altresì,

richiesto il parere della Sovrintendenza ai Beni Monumentali ed Ambientali);

2. La predetta concessione è subordinata al preventivo pagamento della T.O.S.A.P., da

quantificarsi a cura del Settore “Risorse”.

3. I pareri di cui al comma 1, che hanno natura di accertamento tecnico, e la quantificazione

della T.O.S.A.P. di cui al comma 2, devono essere trasmessi dai settori al SUAP entro 10

giorni, dalla data di ricezione della richiesta. Decorso infruttuosamente detto termine, i

pareri si intendono acquisiti con contenuto positivo.

Art. 11

Rinnovo della concessione

1. La concessione all'occupazione di suolo pubblico mediante dehors può essere rinnovata

nel caso in cui non vi sono modifiche nel contenuto e nelle modalità del dehors rispetto alla

concessione precedentemente rilasciata. Nell’istanza di rinnovo, redatta in competente

bollo ed utilizzando l’apposito fac-simile allegato al presente regolamento, il richiedente

dovrà autocertificare che la struttura del dehors e lo stato dei luoghi interessati dal

precedente intervento, non sono stati modificati in alcun modo rispetto alla prima

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concessione rilasciata. È necessario inoltre attestare e documentare l'avvenuto

pagamento, per il periodo di concessione precedente, della relativa tassa per l'occupazione

(TOSAP).

2. In caso di rinnovo, ed accertata la presenza delle condizioni di cui al comma precedente,

non sarà necessaria la preventiva acquisizione dei pareri di cui all’art. 10 ai fini del rilascio

della concessione.

3. Nel caso in cui con il rinnovo della concessione del dehors richieda la modifica della

struttura (anche solo parzialmente) e dello stato dei luoghi, l’istanza sarà considerata e

istruita come richiesta “ex novo”.

4. Il procedimento di rinnovo della concessione, in osservazione di quanto previsto dal comma

1, si concluderà entro i 20 (venti) giorni dalla data di protocollo dell’istanza presso il

Servizio “S.U.A.P. - Attività Produttive”. In caso di eventuale mancata conclusione del

procedimento, la richiesta potrà ritenersi espletata con esito positivo.

Art. 12

Attività

1. Il dehors non può essere adibito ad uso differente da quello previsto dal titolo. L'area

occupata destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande sarà

comunque soggetta alla relativa normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente

collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature

utili allo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico

sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.

2. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati dalla

competente Direzione. E' vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione. In ogni

caso non deve essere arrecato pregiudizio al riposo delle persone.

3. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed

intrattenimento come Slot machine o videopoker.

Art. 13

Orari

1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso.

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2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 24.

3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

Art. 14

Manutenzione

1. Lo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di passaggio) dato in concessione deve

essere tenuto in perfetto stato di nettezza, di sicurezza, di igiene, di decoro e nelle stesse

condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.

2. Tutti gli elementi costituitivi dei dehors devono essere tenuti sempre in ordine, puliti e deve

essere sempre essere garantita la loro funzionalità. Non è consentito integrare la struttura

con elementi non previsti dall’autorizzazione.

3. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors non costituisce autorizzazione

ad effettuare interventi sull'eventuale area verde occupata o potatura delle alberature

esistenti.

4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il

contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto, così come definito dal presente

Regolamento.

5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri simili ai precedenti per dimensione,

forma e colore non richiede nuova autorizzazione.

6. Al termine dell'orario disposto del servizio pubblico all'aperto, nonché in occasione della

chiusura per periodo feriale, gli elementi di arredo di cui all’articolo 3, comma 1, punto a)

dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato.

7. Allo scadere del termine della concessione ed in caso di revoca o sospensione del titolo

anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico ogni singolo

elemento che costituisce il dehors.

Art. 15

Sospensione e revoca della concessione

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente

in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.

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2. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto

approvato. A tal fine si precisa che la rappresentazione di progetto degli arredi è

finalizzata alla verifica degli ingombri. In fase di esercizio gli arredi potranno essere

collocati in modo diverso o in numero inferiore purché all'interno dell'area di

occupazione suolo pubblico concessa, rispettando eventuali percorsi o uscite di

sicurezza;

b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;

c. la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla nettezza e/o

pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico -

sanitarie;

d. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico

estetica posseduti al momento del rilascio della concessione. Nel caso della

sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata

potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti che

legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

3. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a. gli elementi di arredo di cui all’articolo 3, comma 1, punto a) non vengano ritirati e

custoditi con le modalità previste nell'articolo 14;

b. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale

disturbo venga accertato dalle autorità competenti;

c. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo

pubblico (TOSAP) e/o della TARI;

d. nel caso di reiterazione delle condizioni previste precedenti del comma 2;

4. I provvedimenti di cui al comma 2 ed al comma 3, sono adottati dal soggetto preposto al

rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la

regolarizzazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità

accertate, nei termini indicati dalla diffida stessa.

5. I presupposti per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono accertati dal

Corpo Polizia Locale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio

della concessione.

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Art. 16

Sanzioni

1. L'occupazione del suolo pubblico (o privato gravato da servitù di pubblico passaggio)

effettuata in assenza di concessione, comporterà l’applicazione della relativa sanzione

amministrativa, oltre l’intimazione alla immediata rimozione, secondo quanto previsto

dall'art. 20, commi 4 e 5, del “Nuovo Codice della Strada” D. Lgs.285/92 e successive

modifiche ed integrazioni. Le stesse applicazioni sono previste in mancanza di rimozione

della struttura a seguito della revoca della concessione.

2. Il mancato rispetto delle ulteriori norme di cui al presente Regolamento comporterà

l'applicazione delle sanzioni previste all’art. 7 bis del D. Lgs. 267/00, così come modificato

dalla Legge 3/03 che prevede: “(…) per le violazioni delle disposizioni regolamentari

comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a

500,00 euro. L’organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai

sensi dell’art. 17 della Legge 689/81.(…)”, nel caso sarà applicata una sanzione

amministrativa fissa di € 500,00, oltre al ripristino dei luoghi.

3. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, gazebo ed

altre strutture similari, senza la prescritta concessione o in misura eccedente la superficie

consentita, ovvero oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare del pubblico esercizio o

dell'attività commerciale, cui le strutture sono funzionalmente connesse, è tenuto a

ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva entro 5

(cinque) giorni dall’accertamento.

4. Nel caso in cui la violazione a quanto previsto da questo regolamento sia ripetuta più volte

nel corso dell'anno solare, l’Ente applica la sanzione pecuniaria di cui al comma 1 per le

prime due infrazioni. Alla terza violazione, commina, oltre la sanzione pecuniaria, anche la

sospensione dell'utilizzazione del dehors da un minimo di 3 (tre) giorni ad un massimo di

15 (quindici). Al verificarsi di una ulteriore violazione, la concessione viene revocata.

5. In ogni caso, qualora il dehors sia utilizzato in maniera difforme da quella autorizzata, fatta

salva ogni altra sanzione di legge o regolamento, il titolare dovrà adeguare lo stato dei

luoghi secondo quanto previsto dalla concessione.

6. Ove il gestore dell'esercizio non provvedesse al ripristino dei luoghi entro il termine

intimato, le strutture saranno rimosse d'ufficio in danno dello stesso, con spese a carico del

titolare dell'attività cui la struttura è annessa.

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7. Delle operazioni di cui al comma precedente si dovrà dare atto in apposito verbale di

rimozione redatto da personale del Servizio Autonomo “Polizia Locale e Sicurezza Urbana”.

8. Il materiale rimosso verrà conservato in locali o aree idonee, con addebito delle spese

sostenute per la rimozione e la custodia.

9. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per giorni 60 (sessanta), scaduto

tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.

10. Il titolare della concessione è obbligato a procedere all'occupazione del suolo pubblico (o

privato gravato da servitù di pubblico passaggio) entro e non oltre il trentesimo giorno dal

rilascio del titolo, pena la decadenza dello stesso.

Art. 17

Concessioni in deroga

1. Nelle aree interessate da particolari flussi turistici, o in quelle interessate da progetti di

valorizzazione degli aspetti culturali, la Giunta Comunale, con motivati provvedimenti, può

deliberare la concessione in deroga all'occupazione del suolo pubblico mediante dehors.

Art. 18

Norme finali e transitorie

1. E' abrogato il Regolamento Comunale “Installazione su suolo pubblico di strutture amovibili

a servizio di attività commerciali”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26

del 30.07.2015.

2. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di

approvazione dopo la pubblicazione all'albo pretorio a norma di Statuto.

3. Le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento

resteranno disciplinate, sino alla scadenza e, comunque, entro e non oltre il 31/12/2017,

dalla previgente regolamentazione.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento:

a. alle norme e regolamenti vigenti in materia di sanità ed igiene pubblica;

b. al Codice della Strada;

c. alla normativa vigente in materia di T.O.S.A.P.;

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d. al Regolamento per la tassa occupazione suolo pubblico;

e. al Regolamento edilizio.