Ovini - bundespublikationen.admin.ch · La caratteristica sociale più evidente degli ovini è il...

40
Ovini

Transcript of Ovini - bundespublikationen.admin.ch · La caratteristica sociale più evidente degli ovini è il...

Ovini

Indice

Mi prendo cura dei miei ovini 3

Esigenze 4

Movimento 4

Riposo 5

Alimentazione, abbeveramento, occupazione 5

Gestazione e parto 6

Contatti sociali 6

Salute 7

Utilizzo 8

Carne 8

Latte 9

Lana 10

Transporto 10

Interventi 11

Allevamento 11

Conservazione del paesaggio 12

Appendice 13

Tenetevi informati abbonandovi alla newsletter.Trovate informazioni dettagliate sul sito www.miprendocuradelmioanimale.ch

3Ottobre 2009

Gli ovini sono animali prettamente gregari che riescono ad adattarsi a condizioni di detenzione differenti. Insieme ai caprini e ai cani, sono annoverati tra le prime specie animali che l’uomo ha addomesticato. Discendenti dai mufloni, sono originari del Medio Oriente. Grazie alla loro notevole capacità di adattamen-to si sono diffusi quasi in tutto il mondo, adattandosi al clima della zona di insediamento. Gli ovini allo stato selvatico popolano oggi le montagne fin al di sopra del limite della neve. Nei confronti di questi habitat ostili anche i loro parenti domestici hanno mostrato eccellenti capacità di adattamento.

Oggi, gli ovini sono oltre un miliardo in tutto il mondo. In Svizzera ne vivono circa 400000 esemplari. Oltre a essere finalizzata alla produzione di carne, latte e lana, la detenzione di ovini assume nel nostro Paese un’importanza sempre maggiore per quanto riguarda la conservazione del paesaggio.

Per saperne di più sulle esigenze degli ovini, su come riescano a soddisfarle e sulla loro convivenza con l’uomo, invitiamo a consultare il portale «Mi prendo cura del mio animale».

Mi prendo cura dei miei ovini

> 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli

animali (LPAn)

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455.html

> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali

(OPAn)

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html

> 455.110.1 Ordinanza dell’UFV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di

animali da reddito e di animali domestici

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_110_1.html

> Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c812_212_27.html

> Ordinanza sugli alimenti per animali

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916_307.html

> Ordinanza URA

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c910_132_5.html

> Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c910_13.html

> Ordinanza sui contributi d’estivazione, OCEst

http://www.bvet.admin.ch/tsp/02181/index.html?lang=it

> Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli

ruminanti (SSPR) : programmi sanitari, corsi e schede tecniche (in

francese)

http://www.caprovis-data.ch/index.php?kat=bgk&l=fr&p=home

> Federazione svizzera di allevamento ovino (FSAO): herd-book,

informazioni sulle razze svizzere

http://www.caprovis-data.ch/index.php?kat=szv&l=fr&p=home

> Rivista «Forum Petits ruminants» (in francese)

http://www.caprovis-data.ch/index.php?kat=forum&l=fr&p=home

> Pro Specie Rara: Die seltenen Schweizer Schafrassen

http://www.prospecierara.ch/Generator.aspx?tabindex=3&tabid=624&palias

=fr

Gli ovini sono considerati animali da reddito la cui detenzione non richiede particolari esigenze, ma può dare grandi soddisfazioni. Per via della loro notevole capacità di adattamento sono stati annoverati ben presto tra gli animali domestici.

4Ottobre 2009

Sebbene siano animali di poche pretese, gli ovini, come tutti gli esseri viventi, hanno delle esigenze, che tuttavia tendono a esternare solo in minima parte; per questo è necessario osservarli con particolare attenzione. Solo se vengono soddisfatti i loro bisogni, questi animali si comportano secondo la propria indole, rimangono in salute e, se allevati come animali da reddito, rendono quanto dovrebbero.

Nelle sezioni seguenti sono illustrate nel dettaglio le singole esigenze degli ovini.

EsigenzeGli ovini hanno bisogno di vivere all’interno del gregge e necessitano di cure adeguate.

Essendo animali prettamente gregari, gli ovini vengono tenuti in gruppi. Questo tipo di detenzione, tuttavia, si rivela efficace solo se tutti gli animali hanno a disposizione sufficiente spazio nel settore di riposo e di foraggiamento, un aspetto di cui occorre tener conto soprattutto in caso di stabulazione.

Gli ovini non devono essere tenuti legati. I pavimenti devono essere asciutti e antisdrucciolevoli per evitare ferite agli unghioni o l’usura degli stessi. I pavimenti perforati possono determinare ferite agli unghioni e possono essere utilizzati solo con ovini adulti; in ogni caso, è vietato realizzare questo tipo di pavimentazione nelle nuove costruzioni. È importante che gli ovini pratichino movimento a sufficienza e abbiano la possibilità di uscire all’aperto regolarmente. Ciò ha effetti positivi e durevoli sulla salute, sulla fertilità e sulle condizioni generali degli animali. La detenzione al pascolo è il metodo più consono all’indole degli ovini.

Fase transitoria: termini e disposizioni

– Stabulazione fissa: per i nuovi impianti è vietata con effetto immediato; tutti gli altri si devono adeguare entro il 2018. Durante la fase transitoria gli animali devono potersi muovere regolarmente all’aperto; durante il periodo di vegetazione almeno per 60 giorni, in inverno per non meno di 30 giorni (quest’ultima disposizione entra in vigore a partire dal 2010).

– Requisiti minimi: per le nuove costruzioni e le trasfor-mazioni entrano in vigore con effetto immediato; tutti gli altri impianti si devono adeguare entro il 2018.

> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali

(OPAn)

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html

Art. 3, 10, 7, 34, 52

Ovini \ Esigenze \ Movimento

Movimento

Il movimento, praticato in quantità sufficiente, ha effetti positivi sulla salute, sulla ferti-lità e sulle condizioni generali degli ovini.

> Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli

ruminanti (SSPR) : programmi sanitari, corsi e schede tecniche

(in francese)

http://www.caprovis-data.ch/index.php?kat=bgk&l=fr&p=home

5Ottobre 2009

Per potersi coricare in modo rilassato, gli ovini necessi-tano anzitutto di spazio a sufficienza. Per evitare che gli animali abbiano freddo, la stalla deve disporre di un settore di riposo pulito, asciutto, provvisto di lettiera e al riparo dalle correnti d’aria.

Gli ovini possono essere tenuti anche all’esterno. In tal caso, tuttavia, in presenza di condizioni meteorolo-giche estreme quali freddo, umidità o caldo gli animali necessitano di un’adeguata protezione. Per ripararsi da freddo e umidità devono avere a disposizione un rifugio provvisto di un settore di riposo asciutto e riparato dal vento. Il rifugio deve poter ospitare tutti gli animali. In caso di temperature elevate, gli ovini devono avere la possibilità di ripararsi all’ombra, ad esempio sotto gli alberi o in altre zone d’ombra naturali. Se al pascolo non vi sono luoghi in grado di offrire un’adeguata protezione dagli agenti atmosferici, in caso di condizioni meteorolo-giche estreme gli animali devono essere stabulati.

Gli agnelli appena nati, le pecore che hanno partorito da poco e gli esemplari appena tosati hanno un maggiore bisogno di stare al caldo e sono più sensibili nei confron-ti delle condizioni meteorologiche estreme. Si tratta di un aspetto da non sottovalutare.

Fase transitoria: termini e disposizioni

– Requisiti minimi: per le nuove costruzioni e le trasfor-mazioni entrano in vigore con effetto immediato; tutti gli altri impianti si devono adeguare entro il 2018.

> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali

(OPAn)

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html

Art. 10, 34, 52, 6, 36

Ovini \ Esigenze \ Riposo

Riposo

Nella stalla come al pascolo, gli ovini necessitano di un luogo di riposo asciutto.

Per quanto riguarda l’alimentazione, gli ovini sono animali di poche pretese. Tuttavia, affinché siano produttivi, devono essere nutriti con foraggio di buona qualità. Inoltre, per assicurare agli animali una buona digestione e far sì che rimangano in salute, l’accesso all’acqua è fondamentale.

Nell’arco di una giornata, gli ovini mangiano 4-5 volte, trascorrendo nel complesso 8-10 ore a pascolare e altrettante a ruminare. Gli esemplari adulti assumono, a seconda della razza e della qualità dell’erba, 3-10 kg di foraggio fresco, il 10% del loro peso corporeo.

Per quanto riguarda la scelta del foraggio, gli ovini non hanno pretese particolari, purché venga garantita la pulizia: le mangiatoie e gli abbeveratoi vanno infatti puliti regolarmente, altrimenti gli animali tenderanno a evitarli.

Gli agnelli di età superiore alle due settimane di vita devono poter accedere in modo illimitato all’acqua e al fieno o ad altro foraggio grezzo adeguato.

Il fabbisogno di acqua degli ovini varia a seconda di quanto producono, dell’alimentazione e del periodo dell’anno: più l’alimentazione è costituita da alimenti asciutti e più le temperature sono elevate, più l’animale sentirà il bisogno di dissetarsi. Gli ovini devono poter accedere all’acqua fresca almeno due volte al giorno.

Devono inoltre assumere quantità sufficienti di minerali; a tal fine è possibile mettere a loro disposizione un rullo di sale.

Termini transitori:

– Superfici minime: entrano in vigore con effetto immediato per le nuove costruzioni; negli altri casi, i necessari adeguamenti vanno essere effettuati entro e non oltre il 2018.

> 55.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali

(OPAn)

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html

Art. 10, 53

Ovini \ Esigenze \ Alimentazione, abbeveramento, occupazione

Alimentazione, abbeveramento, occupazione

6Ottobre 2009

Le femmine gravide e gli agnelli sono particolarmente sensibili alle condizioni mete-orologiche estreme e allo stress.

Dopo un periodo di gestazione di cinque mesi, la pecora partorisce generalmente uno o due agnellini. In prossimità del parto, la femmina è nervosa e cerca un luogo tranquillo lontano dal gregge. Nell’ovile, deve avere a disposizione un box per il parto in grado di garantire il contatto visivo con gli altri elementi del gregge.

Non appena il piccolo viene al mondo, la madre provvede a pulirlo accuratamente con la lingua. Poiché in questo modo si stabilisce un contatto olfattivo, tale operazione è essenziale perché si crei il legame tra la pecora e il suo piccolo. Uno stretto rapporto madre-figlio è negli ovini una premessa fondamentale a che la pecora riesca a prendersi cura dei propri piccoli.

Nella prima ora di vita gli agnelli riescono generalmente a reggersi sulle quattro zampe e a succhiare il latte per la prima volta. L’assunzione del colostro entro le prime 12 ore dalla nascita è molto importante per garantire la sopravvivenza degli animali. Il colostro fornisce infatti all’agnello sostanze preziose per lo sviluppo del suo sistema immunitario.

Per poter reagire tempestivamente a possibili incidenti verificatisi al pascolo, occorre controllare le pecore almeno due volte al giorno. Le femmine in procinto di partorire e gli agnellini appena nati sono particolarmente sensibili agli influssi ambientali, e la detenzione all’aperto può essere fonte di eccessivo stress. Per questo motivo è necessario prevedere ulteriori controlli del loro stato di salute. Durante il periodo di foraggiamento invernale le pecore gravide devono essere stabulate prima del parto. Nelle prime due settimane successive alla nascita dei piccoli devono avere costantemente accesso a un ovile o a un rifugio.

> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali

(OPAn)

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html

Art. 52

Ovini \ Esigenze \ Gestazione e parto

Gestazione e parto

La caratteristica sociale più evidente degli ovini è il loro spiccato comportamento gregario. Questi animali mostrano poca aggressività nonché una scarsa tendenza a instaurare rigidi rapporti gerarchici.

Gli ovini si contraddistinguono per la loro scarsa aggressività e amano la vicinanza dei propri conspecifici. Questa loro peculiarità consente di stipare gli animali in uno spazio relativamente stretto. Per garantire il benessere del gregge, tutti gli animali di un gruppo devono comun-que avere spazio sufficiente per potersi coricare e quantità adeguate di acqua e foraggio.

Poiché gli ovini sono per natura animali prettamente gregari, non andrebbero mai tenuti singolarmente, a meno che non sia necessario a causa di una malattia o perché la pecora necessita di riposo in vista del parto. In tal caso l’animale isolato deve avere un contatto visivo con i suoi conspecifici.

All’interno del gregge, gli ovini svolgono gran parte delle attività in forte sincronia. Se, ad esempio, si sentono in pericolo gli animali fuggono via insieme.

Termini transitori:

– Superfici minime: entrano in vigore con effetto immediato per le nuove costruzioni; negli altri casi, i necessari adeguamenti vanno essere effettuati entro e non oltre il 2018.

> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali

(OPAn)

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html

Art. 3, 9, 10, 13, 52

Ovini \ Esigenze \ Contatti sociali

Contatti sociali

7Ottobre 2009

Una buona detenzione è una premessa fondamentale per garantire la salute degli animali. Oltre ad assicurare loro quantità adeguate di acqua e foraggio, sufficiente movimento, contatti sociali e un buon clima all’interno dell’ovile, è importante prestare particolari attenzioni all’igiene.

Affinché la lana non infeltrisca diventando fastidiosa per l’animale, le pecore da lana devono essere tosate regolarmente, in ogni caso almeno una volta l’anno. Il periodo più indicato per la tosatura è la primavera. In questo modo gli animali vengono liberati dalla lana eccessivamente calda in vista dei mesi estivi.

Poiché le pecore appena tosate sono sensibili al freddo e all’irradiamento solare, occorre garantire loro in modo particolare un’adeguata protezione dalle condizioni meteorologiche.

Gli unghioni degli ovini crescono circa 4-5 mm al mese. Poiché la naturale usura non è sufficiente, devono essere tagliati prima che diventino eccessivamente lunghi. Una cura accurata e regolare degli unghioni è anche una misura importante per prevenire la zoppina, un’infezione batterica altamente contagiosa che colpisce gli unghioni e può provocare molta sofferenza all’animale.

Una grave infezione che può colpire gli ovini al pascolo è la verminosi. In caso di infestazione, gli animali vanno sottoposti a un trattamento con specifici vermifughi. Lo stesso dicasi per altri parassiti come i pidocchi o gli acari. In questo caso è utile rivolgersi al veterinario dell’effettivo.

Eventuali trattamenti medicamentosi cui vengono sottoposti gli animali devono essere riportati dal detentore nel giornale dei trattamenti. I veterinari sanno come garantire la sicurezza alimentare in seguito a un trattamento medicamentoso (termini d’attesa), e conoscono la procedura da adottare in caso di notifica obbligatoria di determinate malattie alle autorità veterinarie.

> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali

(OPAn)

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html

Art. 5, 6, 7, 11, 12, 33, 54

> Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c812_212_27.html

Ovini \ Esigenze \ Salute

Salute

8Ottobre 2009

Sebbene la carne ovina, specialmente quella di agnello, sia ricca di sostanze nutritive e vitamine, rientra scarsamente nelle abitudini alimentari degli svizzeri. Per la produzione esistente devono essere garantiti una gestione degli animali da macello adeguata alla specie nonché livelli igienici ineccepibili nei processi di trasformazione.

Al macello gli animali si trovano in un ambiente sconosciuto con numerosi esemplari di specie diverse. Tale situazione è per loro fonte di agitazione e stress. Pertanto, in questa ultima fase di vita, è particolarmente importante che gli ovini da ingrasso vengano trattati in modo adeguato all’animale, sia durante il trasporto che da parte del personale addetto al macello. L’eccessivo stress direttamente prima della macellazio-ne si ripercuote negativamente anche sulla qualità della carne.

> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali

(OPAn)

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html

Capitolo 8: Abbattimento e macellazione di animali

Ovini \ Utilizzo \ Carne

Carne

UtilizzoIn origine gli ovini vennero addomesticati per la produzione di carne. L’allevamento destinato alla produzione di lana risale solo all’età del ferro. Come in passato, l’allevamento è tuttora finalizzato anche alla produzione di latte e pellami. Oggi gli ovini stanno acquisendo una certa importanza nel nostro Paese anche dal punto di vista della conservazione del paesaggio.

Nelle pagine che seguono sono illustrate in dettaglio le singole finalità dell’allevamento degli ovini.

9Ottobre 2009

Oltre a essere ricco di vitamine e minerali, il latte ovino ha un elevato contenuto di grassi (5–7%) ed è indicato per la produzione casearia. Grazie a una composizio-ne proteica ben tollerabile dall’uomo, il latte ovino è una gradita alternativa per le persone allergiche al latte vaccino.

Una produzione lattiera redditizia e adeguata all’animale richiede notevoli sforzi a livello di detenzione, sorveglian-za delle condizioni di salute, foraggiamento, igiene delle aziende e processi lavorativi.

In generale occorre assicurarsi che i locali siano puliti e in buono stato. Per ottenere un latte di qualità ineccepibile le mammelle devono essere sane. Pertanto i giacigli devono essere asciutti e puliti, nonché provvisti di lettiera adeguata. La presenza di eventuali infiammazioni mammarie mina lo stato di salute degli animali, richiede spesso l’impiego di medicamenti, pregiudica la qualità del latte e determina, non da ultimo, una produttività inferiore.

Il latte è un alimento prezioso, ma può anche essere vettore di germi patogeni. Esistono numerose situazioni in cui la fornitura di latte è vietata. Ecco le principali:

– latte di animali trattati con medicamenti che richiedono il rispetto di un termine d’attesa per la fornitura del latte

– latte che non rispetta i requisiti di igiene– latte contenente sostanze indesiderate– latte di animali affetti da una malattia che può compro-

metterne la qualità– latte della premungitura

Gli alimenti e l’acqua per l’abbeveramento devono essere puliti e ineccepibili dal profilo igienico. Per quanto concerne il latte destinato alla produzione casearia vigono disposizioni particolari per il foraggia-mento con insilati.

In quanto facilmente deperibile, il latte richiede condizioni igieniche impeccabili. Le superfici e i materiali che entrano in contatto con questo alimento devono quindi non alterare il latte stesso. È altrettanto essenziale garantire un immagazzinamento a regola d’arte. Le prescrizioni inerenti al raffreddamento dipendono dalla durata di immagazzinamento nell’azienda e devono essere assolutamente rispettate.

> OIgPL

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916_351_021_1.html

> OPPrim

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916_020.html

Art. 4–6

> Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c910_13.html

> OQL

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916_351_0.html

Ovini \ Utilizzo \ Latte

Latte

10Ottobre 2009

In passato la lana era una materia prima non solo pregiata, ma anche molto utile. Oggi costituisce un problema dal punto di vista dello smaltimento.

Accanto al lino e alla canapa (e in seguito anche al cotone) la lana era in principio la più importante – nonché la più calda – materia prima tessile d’Europa. A partire dagli anni Cinquanta questo primato venne messo in discussione dalla scoperta delle fibre sintetiche. Oggi, per i detentori di ovini, la lana è considerata un affare in perdita, e spesso non vale la pena smerciarla. Solo le fibre più fini fruttano guadagni, a patto che vengano commercializzate abilmente. Oggi la lana, materia prima pregiata, è vista come un problema in termini di smaltimento.

Affinché la lana non infeltrisca eccessivamente e gli animali non soffrano di caldo, occorre procedere alla tosatura almeno una volta l’anno, preferibilmente in primavera.

> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali

(OPAn)

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html

Art. 54

Ovini \ Utilizzo \ Lana

Lana

Che si tratti di condurli al pascolo in un luogo lontano, presso un altro proprietario, dal veterinario o al macello, anche gli ovini affrontano numerosi viaggi durante la loro vita. Tuttavia, i trasporti rappresentano per gli animali un’enorme fonte di stress e pertanto andrebbero limitati il più possibile.

Gli animali possono essere trasportati soltanto se è presumibile che sopporteranno il trasporto senza danni. E devono essere adeguatamente preparati per il trasporto, durante il quale vanno trattati con riguardo.

Sebbene gli ovini amino rimanere ammassati l’uno accanto all’altro, durante il trasporto devono avere a disposizione, a seconda del peso, una superficie media minima pari a 0,2-0,5 m2. In base alla durata del trasporto, alle condizioni dei singoli animali e alle condizioni meteorologiche può rendersi necessario aumentare adeguatamente la superficie minima.

In Svizzera, i trasporti di bestiame non devono superare le 6 ore. Chi trasporta animali a titolo professionale è tenuto a provvedere alla formazione e all’aggiornamento del personale addetto. Per ogni trasporto deve essere designata una persona responsabile del benessere degli animali durante il viaggio. Il conducente del mezzo e l’addetto agli animali devono possedere una formazione pratica e teorica e sono tenuti ad aggiornarsi regolarmente.

Nel caso dei trasporti all’estero di durata superiore alle 8 ore, è obbligatorio sottoporre preliminarmente un piano di trasporto all’UFV. I trasporti internazionali in Svizzera sono limitati esclusivamente al traffico ferroviario o aereo.

> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali

(OPAn)

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html

Capitolo 7: Trasporto di animali

Ovini \ Utilizzo \ Transporto

Transporto

11Ottobre 2009

Gli interventi dolorosi possono essere eseguiti unicamente con anestesia.

Gli interventi dolorosi possono essere effettuati soltanto da uno specialista e sotto anestesia. Per l’anestesia in caso di castrazione precoce degli agnelli il detentore è tenuto a presentare un attestato di competenza.

L’accorciamento della coda ha lo scopo di impedire che in caso di dissenteria il posteriore dell’animale si imbratti. La recisione della coda senza anestesia è ammessa solo per gli agnelli nei primi 7 giorni di vita. Il moncone della coda deve coprire l’ano e la coda.

> 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli

animali (LPAn)

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455.html

Art. 16

> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali

(OPAn)

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html

Art. 15, 19, 32

Ovini \ Utilizzo \ Interventi

Interventi

L’allevamento ovino viene praticato secondo obiettivi ben precisi, prestando parti-colare attenzione alle caratteristiche specifiche delle varie razze. Gli animali vengono selezionati e valutati in base all’aspetto esteriore, alla lana e alla muscolatura. E a proposito di selezione, non a caso vale la regola per cui «un buon montone vale

metà del gregge».

L’allevamento deve essere praticato in modo tale che gli animali siano in buone condizioni di salute, escludendo il ricorso a metodi che ne pregiudichino il benessere e la dignità.

In particolare, è vietato allevare animali privi, per motivi ereditari, di parti del corpo o organi tipici della specie o che presentano malformazioni che potrebbero provocare sofferenze all’animale.

È altresì vietato l’allevamento di animali che presentano un comportamento diverso da quello proprio della specie e che potrebbe rendere molto difficile o addirittu-ra impossibile la vita con animali conspecifici.

Se gli animali non manifestano il naturale comportamen-to riproduttivo, è vietato colmare tale carenza attraverso metodi riproduttivi artificiali.

Eventuali interventi sull’animale nell’ambito dei metodi riproduttivi artificiali possono essere eseguiti unicamente da esperti in possesso di una specifica formazione.

> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali

(OPAn)

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c455_1.html

Capitolo 2, Sezione 4: Allevamento di animali

Ovini \ Utilizzo \ Allevamento

Allevamento

12Ottobre 2009

In Svizzera le greggi al pascolo stanno acquistando sempre più importanza dal punto di vista della conservazione del paesaggio.

Gli ovini lasciati sui pascoli d’alta montagna senza alcuna misura di sorveglianza rischiano di divorare, spesso in quantità elevate, i prati ritenuti una risorsa preziosa per gli animali selvatici. Tale comportamento ha portato ad attribuire loro la fama di «deturpatori» dell’ambiente. Per ovviare al problema, i pastori posso-no condurre al momento opportuno il gregge presso nuovi terreni e contribuire così a preservare la bio diversità vegetale sui pascoli.

La presenza costante di pastori e cani da protezione accanto al gregge presenta anche altri vantaggi: rende il gregge non solo più rispettoso dell’ambiente, ma anche più sicuro. Sui pascoli d’alta montagna è possibile incontrare molto spesso non solo linci, ma anche lupi e orsi. Alle quote più basse le greggi possono essere minacciate anche dai cani randagi. Un gregge incustodi-to è per loro un vero «invito a nozze»!

Le superfici inselvatichite possono essere rese di nuovo sfruttabili tenendo i pascoli sotto controllo. In questo modo, gli ovini diventano una risorsa preziosa per quanto riguarda la conservazione del paesaggio.

Ovini \ Utilizzo \ Conservazione del paesaggio

Conservazione del paesaggio

AppendiceAppendice 1 Misure minime per la detenzione di oviniAppendice 2 Impiego di pavimenti perforati nella detenzione di oviniAppendice 3 Protezione da condizioni meteorologiche estreme nella detenzione permanente di ovini all’apertoAppendice 4 Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di oviniAppendice 5 Prescrizioni legali per la castrazione precoce degli agnelli maschi eseguita dal detentore degli animaliAppendice 6 OVINI / CAPRINI: cosa cambia con la nuova legislazione sulla protezione degli animali

1/3

Informazioni tecniche − Protezione degli animali N. 7.1_(1)_i | ottobre 2009

Misure minime per la detenzione di ovini luce netta Le misure delimitano sempre spazi liberi (luce netta). Dimensioni nella stabulazione individuale Gli ovini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici (art. 52 cpv. 4 OPAn).

• Per i box singoli di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008

Pecore

Arieti e pecore 1) senza agnelli

Pecore 1) con agnelli 2)

50 - 70 kg 70 - 90 kg oltre 90 kg 70 - 90 kg oltre 90 kg

Superficie del box per capo, m2

2,0 2,0 2,5 2,5 3,0

1) Per le pecore è determinante il peso in condizione di non gravidanza. 2) Le misure valgono per le pecore con agnelli fino a 20 kg.

• Per i box singoli esistenti al 1° settembre 2008 fino al 31 agosto 2018

Pecore madri 1)

con agnelli 60 - 70 kg

Arieti

oltre 70 kg

Superficie del box, m2 2,0 3,0

1) Per gli animali più pesanti le misure vanno corrispondentemente aumentate; per animali meno pesanti possono essere adeguatamente ridotte.

Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 7.1_(1)_i | ottobre 2009

2/3

Dimensioni nella stabulazione in gruppo

• Per i box di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008

Agnelli

fino a 20 kg

Animali giovani

20-50 kg

Pecore

1)

50-70

kg

Arieti e pecore 1) senza agnelli

70-90 kg oltre 90 kg

Pecore 1) con agnelli 2)

70-90 kg oltre 90 kg

Larghezza della posta di foraggiamento per capo 3), cm

20 30 35 40 50 60 70

Superficie del box per capo, m2

0.34) 0.6 1.0 1.2 1.5 1.55) 1.85)

1) Per le pecore è determinante il peso in condizione di non gravidanza. 2) Le misure valgono per le pecore con agnelli fino a 20 kg. 3) La larghezza delle mangiatoie circolari può essere ridotta del 40 per cento. 4) La superficie del box deve essere di almeno 1 m2

5) Vale anche per le pecore con agnelli separate momentaneamente dal gruppo. .

• Per i box esistenti al 1° settembre 2008 fino al 31 agosto 2018

Agnelli da

ingrasso 25-50 kg

Ovini di un anno 50-60 kg

Pecore madri 1) senza agnelli

60-70 kg

Pecore madri 1) con agnelli

60-70 kg

Arieti

oltre 70 kg

Larghezza della posta di foraggiamento 2), cm

20 30 40 60 50

Superficie del box per capo, m2

0.5 0.7 1.0 1.5 1.5

1) Per gli animali più pesanti le misure vanno corrispondentemente aumentate; per animali meno pesanti possono essere adeguatamente ridotte.

2) La larghezza delle mangiatoie circolari può essere ridotta del 40 %.

Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 7.1_(1)_i | ottobre 2009

3/3

Basi legali Legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Art. 3 OPAn Detenzione adeguata degli animali 1 Gli animali devono essere tenuti in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo. 2 I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati. 3 L’alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali. 4

Gli animali non possono essere tenuti costantemente legati.

Art. 10 OPAn Requisiti minimi 1 I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1–3. 2 Se nei nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell’impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano rispettate le dimensioni minime di cui all’allegato 1 per le stalle di nuova realizzazione. 3

L’autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi menzionati al capoverso 2. Essa considera a tal fine l’onere risultante per il detentore di animali e il benessere degli animali.

Art. 52 OPAn Detenzione 1 Gli ovini non possono essere tenuti legati. 2 Gli ovini possono essere legati o immobilizzati in altro modo per un breve periodo. 3 Gli ovini devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata. 4

Gli ovini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.

1/2

Informazioni tecniche − Protezione degli animali N. 7.2_(1)_i | ottobre 2009

Impiego di pavimenti perforati nella detenzione di ovini

• Per i box di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008 Gli animali giovani di peso non superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti perforati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie (art. 5 cpv. 1 dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Gli animali adulti di peso superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti alveolati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie (art. 5 cpv. 2 dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Devono essere rispettate le seguenti misure:

Categoria di peso Distanza massima fra le traverse, mm

Larghezza minima delle

traverse, mm Pavimenti grigliati in calcestruzzo

Ovini oltre 30 kg 20 40

Graticolati in plastica Ovini oltre 30 kg 20 1)

1) La larghezza delle traverse viene stabilita a seconda del prodotto in base alla procedura di verifica e autorizzazione degli impianti di stabulazione fabbricati in serie.

• Per i box esistenti al 1° settembre 2008 In caso di impiego di pavimenti grigliati in calcestruzzo per le pecore e gli arieti adulti si applicano le seguenti misure:

Categoria di peso

Distanza massima fra le traverse, mm

Larghezza minima delle traverse, mm

Pavimenti grigliati in calcestruzzo

Tutte le categorie di animali 20 40

Informazioni tecniche − Protezione degli animali N. 7.2_(1)_i | ottobre 2009

2/2

Pavimenti grigliati in calcestruzzo Pavimenti perforati

Basi legali Legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Art. 7 OPAn Ricoveri, parchi, suolo 1

a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo;

I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che

b. la salute degli animali non sia compromessa; e

c. gli animali non possano fuggire. 2 I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie. 3

Art. 2 Ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Principio

I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.

1 La larghezza delle fessure e la dimensione dei fori dei pavimenti perforati deve essere adeguata alla taglia degli animali. 2

Art. 5 Ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

I pavimenti perforati non devono presentare sbavature sporgenti. I bordi devono essere levigati e le fessure devono essere di larghezza costante.

Pavimenti perforati per ovini e caprini 1 Nelle stalle di nuova realizzazione, ovini e caprini giovani di peso non superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti perforati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie. 2 Nelle stalle di nuova realizzazione, ovini e caprini di peso superiore a 30 kg non possono essere tenuti su pavimenti alveolati sprovvisti di una lettiera sufficientemente profonda su tutta la loro superficie. 3

Per gli ovini e i caprini di peso superiore a 30 kg i pavimenti fessurati devono avere fessure con una larghezza massima di 20 mm e le grate in calcestruzzo devono avere traverse con una larghezza minima di 40 mm.

Valutazione di pavimenti grigliati: A) posa piana B) posa delle traverse in modo da

impedirne lo spostamento C) larghezza delle fessure appropriata e

costante E) spigoli levigati, nessuna sbavatura

I pavimenti perforati non sono indicati per gli ovini. Essi possono tuttavia essere utilizzati se ricoperti da uno strato di lettiera.

1/3

Informazioni tecniche − Protezione degli animali N. 7.3_(1)_i | ottobre 2009

Protezione da condizioni meteorologiche estreme nella detenzione permanente di ovini all’aperto Definizione Per "detenzione permanente all'aperto" si intende il soggiorno permanente, 24 ore su 24, di animali domestici in un'area recintata situata all'aperto. È necessario differenziare questo tipo di detenzione di animali dal pascolo o dall'uscita all'aperto, che sono caratterizzati dal ritorno quotidiano degli animali alla stalla e, in caso di necessità, da brevi stabulazioni. Le condizioni climatiche estreme sono contraddistinte da grande caldo e irraggiamento solare intenso oppure da freddo, umidità e vento. Esposizione del problema Oggi la detenzione all'aperto di ovini torna ad essere praticata in misura crescente. Trovano grande diffusione soprattutto i sistemi di messa al pascolo che, per la loro gestione, non necessitano di infrastrutture costose e richiedono un onere lavorativo relativamente basso. La detenzione all'aperto corrisponde inoltre ampiamente ai bisogni naturali degli ovini (comportamento sociale e nutrizionale, movimento, occupazione, stimoli ambientali e variazioni climatiche). Tuttavia, conoscenze insufficienti delle esigenze relative a questi tipi di detenzione nonché delle capacità di adattamento degli animali possono causare problemi in materia di protezione degli animali. Essi si presentano soprattutto quando gli animali vengono esposti senza protezione a condizioni climatiche estreme, come grande caldo ed irraggiamento solare intenso, oppure umidità, freddo e vento. A volte anche il grado di compattezza del suolo, a causa di un suo eccessivo calpestamento da parte degli animali (con conseguente formazione di fango), non soddisfa le esigenze poste da una detenzione adeguata. Forme estensive di detenzione all'aperto comportano inoltre il pericolo che gli animali siano in buona parte abbandonati a loro stessi e, di conseguenza, non vengano più sufficientemente accuditi. In linea di massima ciò vale anche per la detenzione nella regione d’estivazione o la transumanza. In questo caso il problema è però meno rilevante dato che gli animali dispongono di regola di una superficie molto più ampia. Quest’ultima offre normalmente un numero sufficiente di strutture naturali quali alberi, cespugli e sporgenze rocciose che consentono agli animali di reagire alle condizioni climatiche e di scegliersi il luogo di riparo più adatto a loro. Se nella regione d’estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto (art. 36 cpv. 2 OPAn). Per ciò che concerne i greggi in transumanza, è compito del pastore cercare luoghi adeguati, che non presentino problemi relativi alla protezione degli animali.

Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 7.3_(1)_i | ottobre 2009

2/3

Bisogni degli ovini nella detenzione all’aperto I mutamenti climatici producono negli animali delle reazioni comportamentali, frutto di meccanismi fisiologici di adattamento. Così, in condizioni di gran caldo gli animali tendono ad aumentare la dispersione di calore corporeo: sudando, ingerendo più acqua, aumentando la frequenza respiratoria e inumidendo la superficie del corpo. Nel contempo, gli animali cercano luoghi ombreggiati, più freschi e ventilati. Il freddo viene invece combattuto dagli animali mediante un innalzamento del metabolismo e, a più lungo termine, con un adattamento morfologico: maggiore crescita di pelo e aumento di grasso corporeo. Inoltre il loro fabbisogno di energia è più elevato e, di conseguenza, necessitano di maggiori quantità di alimenti. Quando la temperatura si abbassa, allo scopo di ridurre le perdite di calore corporeo, cercano luoghi riparati dal vento ed evitano i giacigli umidi e freddi. Cercano di proteggersi dalla pioggia persistente o fredda, così da evitare di bagnarsi fino alla cute e di raffreddarsi. L'esperienza insegna che periodi caratterizzati da grande caldo e forte irraggiamento solare, oppure da freddo, vento e umidità, sono ricorrenti. In tali situazioni, se gli animali non hanno la possibilità di proteggersi dalle condizioni climatiche estreme, la loro capacità di adattamento può risultare insufficiente. Per quanto riguarda le condizioni climatiche è però impossibile indicare dei valori limite esatti oltre i quali sia necessario intervenire. È invece di importanza decisiva provvedere affinché essi possano in ogni momento cercarsi un riparo, qualora ciò sia reso necessario da fattori ambientali o dal loro stato fisiologico. E tali situazioni riguardano anche le razze cosiddette rustiche. Normalmente gli ovini sopportano meglio il caldo se vengono tosati in primavera e se hanno la possibilità di cercare riparo in un luogo ombreggiato. Gli ovini appena tosati corrono il rischio di subire un colpo di sole, quelli con un vello troppo lungo o infeltrito possono accumulare calore in eccesso. Questi animali sopportano molto bene il freddo secco, sempre che, grazie ad una tosatura effettuata al momento opportuno, abbiano una sufficiente copertura di vello. Durante i periodi di freddo è assolutamente necessario evitare che gli ovini possano bagnarsi completamente fino alla cute: a tale proposito, il tipo di vello e la razza dell'animale rivestono comunque un ruolo importante. Infatti, l'azione idrorepellente esercitata dal vello delle razze a lana fine è soltanto minima, mentre quello delle razze a lana liscia, lunga o grossolana, a condizioni ottimali può resistere all'umidità della pioggia anche per alcuni giorni. La ricerca da parte degli animali di un riparo dalle condizioni climatiche estreme non dipende unicamente dalla durata di queste ultime o da fattori ambientali come l'altitudine e l'esposizione, bensì anche dalle caratteristiche specifiche degli animali in questione. Ad esempio: razza, età, stato nutrizionale, condizioni del pelame, oppure da altri fattori particolari, come potrebbe essere il momento del parto. Gli agnelli appena nati hanno scarse riserve energetiche e, a causa dell'assenza di cuscinetti adiposi e del vello ancora sottile, sono molto sensibili alle basse temperature e all'umidità. Perciò, durante il periodo di foraggiamento invernale le pecore in avanzato stato di gravidanza devono essere stabulate prima di partorire e, dopo il parto, devono essere tenute in stalla per almeno due settimane (art. 7 cpv. 4 dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). È consigliabile seguire tale procedura anche in estate. Le esigenze in materia di protezione degli animali da condizioni climatiche estreme variano molto a seconda del tipo di situazione: freddo e umidità oppure temperature elevate. Per il clima freddo e umido è necessario che la struttura di protezione permetta a tutti gli animali di giacere contemporaneamente. Essa deve essere asciutta e protetta dal vento, affinché gli animali possano evitare di bagnarsi completamente e di raffreddarsi (art. 36 cpv. 1 OPAn). Il suolo non deve causare agli animali un'eccessiva perdita di calore corporeo: ad esempio, è utile la presenza di uno strato sufficiente di lettiera. Se il suolo è bagnato o risulta freddo a contatto con il corpo degli animali, essi possono rifiutare di stendersi a riposare, il che può causare un conseguente stato di spossatezza. In caso di gran caldo e di forte irraggiamento solare, deve essere disponibile una struttura di protezione

Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 7.3_(1)_i | ottobre 2009

3/3

che permetta a tutti gli animali di ripararsi contemporaneamente. In essa il ricambio d'aria dovrebbe essere elevato, anche per aiutare gli animali a proteggersi dagli insetti (mosche, zanzare, tafani). Sono da preferire i ripari senza pareti, le reti parasole oppure gruppi di alberi sufficientemente grandi. A determinate condizioni, durante l'estate questo tipo di strutture può anche essere utilizzato come protezione dal cattivo tempo. Quando gli spazi recintati non sono sufficientemente dotati di strutture naturali di protezione, per la detenzione permanente degli animali all'aperto è necessario realizzarne di artificiali, oppure, se si verificano condizioni climatiche estreme, gli animali devono essere condotti in un luogo ove possano mettersi al riparo (art. 36 cpv. 1 OPAn). L'utilizzazione di un riparo naturale implica il rispetto delle disposizioni contenute nella legislazione sulle foreste; se viene realizzata una struttura di protezione occorre tener conto del diritto in materia di protezione delle acque e di pianificazione del territorio. Normalmente la densità degli animali presenti nelle aree recintate determina un elevato calpestamento del suolo che, per quanto riguarda la sua compattezza, deve rispondere a notevoli sollecitazioni. Soprattutto dove gli animali sono soliti radunarsi, come ad esempio vicino a una rastrelliera, il suolo deve essere in uno stato tale da non nuocere alla salute degli unghioni (art. 6 cpv. 3 OPAn). In particolare il fango, mescolato a sterco e/o urina, può danneggiare seriamente corna e pelle. Per questa ragione, il suolo delle aree summenzionate deve essere rafforzato e pulito secondo necessità, oppure, ad esempio, si deve spostare regolarmente la rastrelliera, affinché la sollecitazione subita dal terreno venga ripartita sulle diverse aree del pascolo. Nella detenzione all’aperto solitamente è il pascolo ad offrire foraggio agli animali. Pertanto la quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo. In caso contrario, occorre mettere a disposizione altro foraggio appropriato (art. 36 cpv. 3 OPAn). Il foraggio somministrato ad integrazione del pascolo deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, a tale scopo occorre installare impianti per il foraggiamento adeguati, come ad esempio una rastrelliera coperta (art. 6 cpv. 4 dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Il fabbisogno di acqua degli ovini può variare molto, ad esempio dipende molto dal contenuto dell’acqua nel foraggio, se producono latte e dal caldo. In ogni caso, gli ovini devono avere accesso all’acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile nella regione d’estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto (art. 53 cpv. 1 OPAn). In caso di calura, l’aver accesso all’acqua due volte al giorno potrebbe non essere sufficiente, pertanto l’acqua deve essere costantemente disponibile. Al fine di poter reagire in modo tempestivo a problemi, incidenti o lesioni occorre accudire in modo continuativo gli animali. È necessario controllare giornalmente lo stato di salute ed il benessere degli animali (in particolare: stato di salute generale, lesioni, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie). Se sono previste delle nascite o in presenza di animali neonati, tale controllo va effettuato almeno due volte al giorno (art. 7 cpv. 2 dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Nella regione d’estivazione la frequenza dei controlli può essere ridotta in misura appropriata (art. 7 cpv. 3).

Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 7.3_(1)_i | ottobre 2009

4/3

Dimensione dei ripari In un riparo dalle condizioni meteorologiche estreme, tutti gli ovini devono poter trovare posto contemporaneamente. Per i ripari si applicano i requisiti minimi disciplinati nell’allegato 1 dell’ordinanza sulla protezione degli animali. Se un riparo serve unicamente alla protezione contro umidità e freddo e al suo interno gli animali non vengono foraggiati, devono essere rispettate le seguenti misure minime (art. 6 cpv. 1 dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici): Ovini

Agnelli

fino a 20 kg

Animali giovani

20-50 kg

Pecore

)

50-70 kg

Arieti e pecore 1)

70-90 kg oltre 90 kg

senza agnelli

Pecore 1)

con agnelli

70-90 kg oltre 90 kg

2)

Settore di riposo ricoperto da lettiera per capo 3), m

0.15 2

0.3 0.5 0.6 0.75 0.75 0.9

1) Per le pecore è determinante il peso in condizione di non gravidanza. 2) Le misure valgono per le pecore con agnelli fino a 20 kg. 3) Se nella regione d’estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di

condizioni meteorologiche estreme occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto (art. 6 cpv. 2 dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici).

Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 7.3_(1)_i | ottobre 2009

5/3

Basi legali Legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Art. 6 OPAn Protezione dalle condizioni meteorologiche Il detentore di animali deve provvedere a fornire la necessaria protezione agli animali che non possono adattarsi alle condizioni meteorologiche.

Art. 36 OPAn Detenzione permanente all’aperto 1 Gli animali domestici non possono essere esposti a lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche estreme. Se in tali condizioni non vengono messi in stalla, gli animali devono disporre di una protezione adeguata, naturale o artificiale, che offra un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e li protegga dall’umidità, dal vento o da una forte insolazione. Deve inoltre essere disponibile un settore di riposo sufficientemente asciutto. 2 Se nella regione d’estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto. 3 La quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo. In caso contrario, occorre mettere a disposizione altro foraggio appropriato.

Art. 53 OPAn Foraggiamento 1 Gli ovini da lana devono essere tosati almeno una volta all’anno. 2 Gli animali appena tosati devono essere protetti da condizioni meteorologiche estreme.

Art. 54 OPAn Tosatura 1 Gli ovini da lana devono essere tosati almeno una volta all’anno. 2 Gli animali appena tosati devono essere protetti da condizioni meteorologiche estreme.

Art. 6 Ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Requisiti in materia di ripari, pavimenti, foraggio 1 In un riparo dalle condizioni meteorologiche estreme, tutti gli animali devono poter trovare posto contemporaneamente. Se un riparo serve unicamente alla protezione contro umidità e freddo e al suo interno gli animali non vengono foraggiati, per i bovini, gli ovini e i caprini la superficie del riparo deve corrispondere almeno a quelle stabilite all’allegato 2, tabelle 1–3. 2 Se nella regione d’estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteorologiche estreme occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto. 3 Il terreno dei settori in cui gli animali sostano abitualmente non può essere fangoso o fortemente inquinato da feci o urina. 4

Art. 7 Ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Controllo degli animali, stabulazione in caso di nascite

Il foraggio somministrato ad integrazione del pascolo deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, a tale scopo occorre installare impianti per il foraggiamento adeguati.

1 Lo stato di salute e il benessere degli animali sono da controllare ogni giorno, in particolare le loro condizioni generali e la comparsa di lesioni, zoppie, diarrea o altri sintomi di malattie. Si può eccezionalmente rinunciare al giro di controllo se viene assicurata la disponibilità di acqua e foraggio per gli animali. 2 In vista di nascite o in presenza di animali neonati gli animali sono da controllare almeno due volte al giorno. 3 Nella regione d’estivazione la frequenza dei controlli può essere ridotta in misura appropriata. 4

Durante il periodo di foraggiamento invernale, ovini e caprini devono essere stabulati prima del parto e nelle prime due settimane successive al parto devono sempre disporre di un ricovero accessibile.

1/11

Informazioni tecniche − Protezione degli animali N. 7.4_(1)_i | ottobre 2009

Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di ovini L’importanza del clima della stalla per l’animale Il clima della stalla è tanto importante ai fini di un sistema di detenzione rispettoso degli animali quanto lo sono le condizioni di spazio, le attrezzature utilizzate nella stalla, la cura e l’alimentazione degli animali. Il clima della stalla (clima interno) si differenzia in misura più o meno consistente dal clima esterno per temperatura, umidità relativa e velocità dell’aria nonché per concentrazione di gas nocivi e di particelle di polvere. I gas nocivi sono prodotti dal metabolismo animale (respirazione, escrementi), mentre la polvere proviene principalmente dagli alimenti, dalla lettiera, dalle particelle cutanee, dalle piume e dagli escrementi essiccati. Il clima della stalla è un fattore complesso nella detenzione degli animali da reddito che non può essere considerato indipendentemente da altre condizioni di detenzione quali il tipo di stalla, l’alimentazione e la cura degli animali. In linea di principio va osservato che nei sistemi di detenzione gli animali sono sempre tenuti in uno spazio limitato ed hanno poche possibilità di sottrarsi al clima prevalente nella stalla. L’ordinanza sulla protezione degli animali esige pertanto che il clima nei locali e nei parchi interni deve essere adeguato agli animali (art. 11 cpv. 1). È compito del detentore garantire che il clima della stalla sia tale da non richiedere agli animali uno sforzo di adattamento superiore alle loro facoltà. A tal fine, il detentore ha due possibilità: reagire ad ogni singola situazione adottando misure puntuali che evitino di stressare gli animali. In un ovile, ad esempio, in presenza di temperature basse, può ricoprire il settore di riposo con ulteriore lettiera. Oppure può strutturare il suo sistema di detenzione in modo che, a seconda del tipo di clima presente nell’ovile, gli animali possano soggiornare negli ambienti che meglio rispondono ai loro bisogni, ad esempio garantendo l'accesso permanente a un parchetto all’aperto. Un’attenzione particolare va riservata agli animali che vengono trasferiti da una stalla calda ad una stalla fredda o viceversa. Di norma, gli animali hanno bisogno di alcuni giorni prima che i processi fisiologici di adattamento producano tutti i loro effetti. I processi morfologici (crescita del pelame, immagazzinamento del grasso) richiedono un periodo di adattamento ancora più lungo. Durante questa fase transitoria può quindi rendersi necessario adottare apposite misure (ad esempio munire il settore di riposo di un’abbondante lettiera) per attenuare gli effetti della nuova situazione climatica. Un altro aspetto di cui occorre tenere conto è che alcune razze di animali da reddito e alcune linee di allevamento possono avere esigenze particolari in merito al clima della stalla, a causa delle loro caratteristiche genetiche.

Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 7.4_(1)_i | ottobre 2009

2/11

Valutazione del clima della stalla Per valutare l’effetto del clima della stalla sugli animali occorre tenere presenti aspetti vari: ad esempio, l’età dell’animale, l’intensità dell’utilizzazione, il tipo di sistema di detenzione, la durata e l’intensità dell’effetto di un fattore climatico della stalla. Alcuni fattori climatici, inoltre, non vanno considerati solo singolarmente bensì in combinazione con altri. Così, ad esempio, una temperatura bassa associata a valori di umidità e di velocità dell’aria bassi è sopportata meglio dall’animale di quanto lo sia una temperatura bassa combinata a valori di umidità e di velocità dell’aria elevati. La valutazione del clima della stalla può avvenire in base ad apposite misurazioni, i cui metodi per i singoli fattori climatici sono illustrati nelle presenti informazioni tecniche. La valutazione del clima della stalla può anche aver luogo attraverso semplici indicatori che consentono di individuare le carenze dell’uno o dell’altro fattore. Indicatori di questo tipo sono le sensazioni dell’essere umano, il comportamento degli animali e lo stato del sistema di detenzione e delle attrezzature tecniche nella stalla. In linea di massima, le misurazioni vanno effettuate nell’area in cui gli animali soggiornano più frequentemente. Occorre tenere conto del fatto che i risultati delle misurazioni possono variare a seconda della stagione, dell’ora, delle condizioni climatiche, del luogo nella stalla, della composizione dell’aria, della temperatura superficiale degli elementi della costruzione e di altri fattori. Misurazioni effettuate in luoghi diversi e per periodi lunghi sono più affidabili delle misurazioni saltuarie. Altrettanto importante, inoltre, è l’impiego di strumenti di misurazione calibrati. Se si rendono necessari valori di misurazione affidabili e ripetibili (stessi risultati alle stesse condizioni), occorre registrare il più dettagliatamente possibile la procedura di misurazione e le circostanze in cui è stata effettuata (ad esempio luoghi, ora, condizioni climatiche, ecc.). 1. Temperatura dell’aria Per ogni animale esiste una zona di temperatura ambiente all’interno della quale l’organismo può mantenere la sua temperatura corporea ricorrendo in misura minima a misure regolatrici. Questa zona, nella quale la produzione di calore resta praticamente costante e indipendente dalla temperatura dell’ambiente circostante, viene definita zona di neutralità termica (ill. 1, zona da B a B'). Verso il basso essa è delimitata dalla temperatura critica inferiore (B). Qui l’organismo attiva dei meccanismi (ad esempio brividi di freddo) per aumentare la produzione di calore. La temperatura critica superiore (B') è la temperatura dell’aria a partire dalla quale l’animale inizia a liberare acqua (attraverso la sudorazione e/o la respirazione) per impedire il rialzo della temperatura del corpo. All’interno della zona di neutralità termica si trova la zona di indifferenza termica nella quale la temperatura corporea resta costante praticamente senza interventi da parte dei meccanismi omeostatici e l’animale sopporta bene sia il caldo che il freddo (ill.1, zona da A a A').

Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 7.4_(1)_i | ottobre 2009

3/11

Ill. 1: Temperature e zone critiche per la termoregolazione, secondo Bianca (1976). La capacità di adattamento degli animali alla temperatura ambiente è chiaramente esaurita quando i meccanismi fisiologici (ad esempio brividi di freddo, sudorazione, ansimare, aumento o diminuzione del consumo di alimenti) ed etologici (ad esempio cercare un riparo all’ombra, stare in piedi l’uno accanto all’altro, evitare di sdraiarsi) di termoregolazione non sono più sufficienti per mantenere la temperatura interna corporea, dunque al di fuori della zona C-C’ (vedi ill. 1). Ne consegue che all’interno della zona da C a C‘ la capacità di adattamento degli animali è sollecitata entro i limiti delle possibilità di reazione. La zona di neutralità termica è nettamente più elevata negli animali neonati che negli animali adulti della stessa specie. Le due temperature critiche e pertanto il bisogno di calore sono in effetti più elevati negli animali giovani che in quelli adulti. Inoltre, l’ampiezza della zona di neutralità termica è notevolmente inferiore negli animali giovani. Per gli agnelli essa si estende solo su alcuni gradi di temperatura. Affinché il loro sviluppo sia ottimale, questi giovani animali necessitano dunque di un settore di riposo con temperature elevate e costanti. Fasce di temperatura ottimali La tabella n. 1 riporta le fasce ottimali della temperatura dell’aria. Quando nella stalla la temperatura dell’aria si colloca entro i valori delle fasce ottimali il rendimento degli ovini raggiunge valori molto elevati. Considerato che dette fasce di temperatura sono più elevate per gli animali giovani che per quelli adulti della stessa specie, nella tabella sono riportati valori differenziati per le diverse categorie di animali. Essi valgono per l’area immediatamente circostante (microclima) al luogo nel quale gli animali soggiornano per lunghi periodi, come nel caso dei giacigli. Le fasce di temperatura all’interno delle quali gli animali sono in grado di adattarsi sono più ampie rispetto a quelle ottimali indicate nella tabella 1. Con l’aumento del rendimento, inoltre, le fasce ottimali si spostano verso il basso. Ai fini della valutazione del clima della stalla va tenuto conto del fatto che l’equilibrio termico degli animali è anche influenzato da altri fattori. Dalla tabella 2 emerge chiaramente che gli animali grandi e di elevata produttività hanno maggiori difficoltà con il caldo che con il freddo. Nelle stalle senza isolamento termico (stalle fredde, stalle con clima esterno), la temperatura dell’aria subisce, a seconda della temperatura esterna, variazioni molto più marcate che nelle stalle chiuse di modo che possono aversi anche valori estremi. Nelle stalle con clima esterno è dunque indispensabile garantire un microclima adeguato attraverso la creazione di apposite zone (nicchie, ripari, lettiere profonde, superfici ombreggiate ecc.).

Zona di sopravvivenza

Zona di omeotermia

Zona di neutralitàtermica

Zonadiindiffe-renzatermica

D C B A A' B' C' D'

Ipo-termia

Iper-termia

Temperatura internadel corpo

Temperatura ambiente

Mor

te d

a fr

eddo

Mor

te d

a ca

ldo

Produzione di calore

Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 7.4_(1)_i | ottobre 2009

4/11

Tab. 1: Valori ottimali (fasce) della temperatura dell’aria

Categoria di animali Peso (kg) Fascia ottimale (°C)

Ovini

agnelli 4-15 22 → 12

agnelli da ingrasso

1)

15-40 10-16

pecore da allevamento e da lana 60 0-15

Osservazione: 1)

Valore degressivo in funzione dell’aumento di peso degli animali.

Tab. 2: Fattori in funzione dei quali gli animali sopportano meglio (+) o peggio (–) temperature ambiente alte o basse

Fattore Temperatura ambiente Bassa Alta

Aumento dell’età (animale giovane – animale adulto) Consumo elevato di alimenti Produttività elevata Gestazione Movimento Pelame spesso Lettiera abbondante e asciutta Tenuta in gruppo Tenuta individuale Vento Irraggiamento solare Acclimatazione (al freddo o al caldo)

+ (–) + – + – + – + – + – + – + – – + – + + – + +

Misurazione della temperatura dell’aria Per determinare la temperatura dell’aria in un determinato momento può essere utilizzato un termometro calibrato. Per una valutazione più significativa occorre invece procedere a misurazioni quasi continue (intervallo di misurazione < un’ora) su un lasso di tempo sufficientemente lungo. Adatti a questo scopo sono gli strumenti di misurazione e registrazione di dati (datalogger) che combinano spesso la misurazione della temperatura e dell’umidità relativa dell’aria. Indicatori di carenze nella temperatura dell’aria Per gli ovini, sono considerate critiche le situazioni in cui in condizioni climatiche di freddo e di umidità non tutti gli animali dispongono di un riparo. Lo stesso vale per le temperature eccessivamente elevate. Per tale ragione, in un riparo tutti gli animali devono poter trovare posto contemporaneamente (art. 6 cpv. 1 dell’ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). 2. Umidità dell’aria Gli animali da reddito che vivono alle nostre latitudini sono in grado di adattarsi ad oscillazioni anche considerevoli dell’umidità relativa dell’aria. Non è dunque un problema tenerli in stalle aperte nelle quali l’umidità dell’aria presenta le stesse oscillazioni dell’umidità al di fuori della stalla. Per gli animali possono essere spossanti le situazioni in cui un elevato tasso di umidità è associato ad un’elevata temperatura dell’aria. In tal caso, essi non hanno, infatti, praticamente alcuna

Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 7.4_(1)_i | ottobre 2009

5/11

possibilità di liberare il calore del corpo. Non va inoltre dimenticato che un’elevata umidità dell’aria favorisce la moltiplicazione di batteri, di parassiti e soprattutto di muffe. Possono inoltre essere critiche le situazioni in cui animali zuppi d’acqua sono tenuti in condizioni di elevata umidità dell’aria e di temperature basse per periodi di tempo lunghi. Umidità relativa ottimale dell’aria L’ottimale umidità relativa dell’aria per gli animali da reddito nell’agricoltura si situa fra il 50% e l’80%. Misurazione dell’umidità dell’aria Per determinare l’umidità relativa dell’aria si può utilizzare uno psicrometro. Ai fini di una valutazione rappresentativa è necessario procedere a misurazioni quasi continue (intervallo di misurazione < un’ora) su un lasso di tempo sufficientemente lungo. Particolarmente adatto a questo scopo è uno strumento di misurazione e di registrazione di dati (datalogger) munito di sensori di umidità. Indicatori di carenze nell’umidità dell’aria Una bassa umidità dell’aria, che è spesso combinata con un’elevata concentrazione di polvere, provoca stimoli di tosse poco dopo l’ingresso nella stalla. Anche un’eccessiva umidità dell’aria risulta fastidiosa per l’uomo. Se combinata con temperature elevate, il clima della stalla assomiglia a quello di un bagno turco; combinata invece con una temperatura bassa si ha l’impressione di entrare in una cantina. Chiari segnali di un’umidità dell’aria eccessiva sono la condensa sul soffitto e sulle pareti e pavimenti. A lungo termine, un tasso di umidità elevato provoca la formazione di macchie di muffa grigie o nere sulle pareti e sul soffitto. 3. Movimento dell’aria Il movimento dell’aria, combinato con la temperatura, esercita un influsso decisivo sulla possibilità degli animali di liberare calore in situazioni di caldo eccessivo e di evitare ipotermie in presenza di temperature basse. Per questo motivo, è necessario aumentare adeguatamente il movimento dell’aria quando la temperatura è elevata e, viceversa, offrire possibilità di riparo quando la temperatura si abbassa. Velocità elevate dell’aria hanno un duplice effetto. Da un lato, aumentano lo scambio termico per ogni grado di differenza di temperatura fra la superficie dell’animale e l’aria, e dall’altro, diminuiscono l’isolamento termico attraverso la distruzione del film d’aria protettivo nel pelame dell’animale. Il benessere degli animali è intaccato soprattutto quando l’aria in movimento ha una temperatura più bassa di quella della stalla e colpisce una sola parte del corpo dell’animale provenendo da una stessa direzione. Si parla qui di corrente d’aria. La velocità dell’aria non è il solo fattore che svolge un ruolo determinante: va infatti tenuto conto anche delle turbolenze dell’aria. Quanto maggiori sono le turbolenze, tanto più la “sensibilità alla corrente d’aria” è accentuata. Valori ottimali del movimento dell’aria Il valore ottimale della velocità dell’aria dipende essenzialmente dalla temperatura dell’aria. D’estate, un movimento dell’aria abbastanza sostenuto dà refrigerio all’animale e impedisce una stasi termica. D’inverno, invece, se la velocità dell’aria è troppo elevata ne possono conseguire perdite eccessive di calore. Ferma restando la temperatura dell’aria, il raffreddamento dell’animale è tanto maggiore quanto più è elevata la velocità dell’aria. Le correnti d’aria vanno possibilmente evitate nei confronti di tutti gli animali da reddito. L’assenza di correnti d’aria è particolarmente importante nel settore di riposo – dove, se necessario, gli animali possono proteggersi da perdite di calore – e nel caso di animali zuppi d’acqua che sono esposti a temperature basse.

Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 7.4_(1)_i | ottobre 2009

6/11

Misurazione del movimento dell’aria Il movimento dell’aria può essere misurato mediante un anemometro a filo caldo. Questo apparecchio consente misurazioni a partire da 0,1 m/s ed è quindi particolarmente adatto per le piccole velocità. I valori misurati sono indipendenti dalla direzione. Per misurare velocità elevate dell’aria può essere utilizzato un anemometro a mulinello. Questo apparecchio non è tuttavia adatto se nei locali della stalla vi sono correnti turbolente. I valori misurati dipendono dalla direzione dell’aria. Se necessario, la direzione del flusso d’aria può essere determinata con l’aiuto di prove con fumogeno (ad esempio pipette fumogene). Indicatori di carenze nel movimento dell’aria La circolazione dell’aria deve essere misurata nell’area in cui gli animali soggiornano principalmente. La corrente d’aria presente nel corridoio della stalla non fornisce indicazioni in merito alla circolazione dell’aria nei singoli box. Se vi è corrente d’aria, l’uomo la percepisce in particolare sul collo e sul dorso delle mani. Le correnti d’aria nel settore di riposo possono causare negli ovini e in varie specie di animali da reddito una diminuzione del rendimento o un aumento della predisposizione alle malattie. Una circolazione insufficiente dell’aria in alcuni settori della stalla è percepita dall’uomo sotto forma di concentrazioni localmente elevate di gas nocivi (ammoniaca). Una circolazione insufficiente dell’aria quale conseguenza di un sistema di aerazione inadeguato o con una capacità insufficiente può anche rendere l’aria della stalla pesante (umida) o polverosa. In questi casi, nelle stalle con aerazione artificiale va controllato il buon funzionamento dell’impianto di aerazione, rispettivamente, il sistema di immissione e di scarico dell’aria. 4. Gas nocivi I nostri animali da reddito non sono in grado di adattarsi alle elevate concentrazioni di gas nocivi tipiche delle stalle poiché tali concentrazioni non sono presenti in natura. A lungo termine, esse nuocciono al benessere degli animali provocando danni alla salute e vanno pertanto assolutamente evitate. L’esperienza dimostra che elevate concentrazioni di gas nocivi si verificano soprattutto nelle stalle calde con un’aerazione insufficiente, mentre nelle stalle con clima esterno in cui è presente un elevato tasso di ricambio dell’aria non si riscontrano problemi di questo tipo. L’immagazzinamento del colaticcio nella stalla sotto i pavimenti grigliati può risultare problematico per l’igiene dell’aria della stalla. Il biossido di carbonio (CO2) è un gas di respirazione (gas espirato) più pesante dell’aria ma che si distribuisce relativamente bene nella stalla. Le concentrazioni di CO2 usuali nelle stalle non sono tossiche. L’ammoniaca (NH3) è un gas prodotto dalla scissione delle molecole di urea da parte dell’enzima ureasi. Nonostante sia più leggero dell’aria, le sue concentrazioni sono maggiori al suolo, ossia vicino al letame dal quale viene prodotto, che sotto il soffitto dove è rarefatto e infine disperso dalla forza ascensionale termica e dalle correnti d’aria. Sia negli animali che nell’uomo l’ammoniaca produce forti irritazioni alle mucose e alle vie respiratorie. L’idrogeno solforato (H2S) è un gas di fermentazione estremamente velenoso che proviene dal colaticcio. È più pesante dell’aria e si concentra nei punti più bassi – dunque nei canali di scolo e nelle fosse. Non appena le concentrazioni di questo gas sono misurabili, l’uomo e l’animale possono correre dei rischi. Al momento del rimestamento o dello spandimento del colaticcio l’idrogeno solforato è spesso liberato in grosse quantità (formazione di una nuvola) nell’aria della stalla. In queste condizioni, l’idrogeno solforato può presentarsi in concentrazioni letali. Per evitare concentrazioni troppo elevate di gas nocivi è essenziale che i canali di scolo verso la fossa siano provvisti di un sifone e che durante il rimestamento del colaticcio o lo svuotamento della fossa si provveda ad aerare sufficientemente la stalla. Se si utilizzano sistemi per la raccolta

Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 7.4_(1)_i | ottobre 2009

7/11

congiunta del letame e del colaticcio è necessario osservare i principi di cui all’opuscolo SPAA per evitare la formazione di gas nocivi. Oltre ai tre principali gas menzionati, nella stalla possono formarsene altri (ad esempio, metano, monossido di carbonio, biossido di azoto). La combinazione di più gas può avere effetti sinergici dannosi, per cui è opportuno mantenere i valori dei gas più bassi possibile. Se si utilizzano stufe ad irraggiamento di gas vi è il rischio che si formi il pericoloso monossido di carbonio (CO). È dunque indispensabile controllarle frequentemente e provvedere regolarmente alla loro manutenzione. Una perfetta regolazione del bruciatore e l’apporto d’aria fresca sono importanti. Concentrazioni massime consentite Nella tabella 3 sono riportate le concentrazioni massime per i tre gas nocivi CO2, NH3 e H2

S raccomandate dallo “Scientific Veterinary Committee” (1997). In linea di principio, occorre organizzare l’evacuazione del letame e l’aerazione in modo da impedire concentrazioni troppo elevate di gas nocivi.

Tab. 3: Concentrazioni massime per i tre principali gas nocivi, raccomandate dallo “Scientific Veterinary Committee” (1997)

Gas nocivo Concentrazione massima

CO2

NH (biossido di carbonio)

3

H (ammoniaca)

2

3000 ppm

S (idrogeno solforato) 10 ppm 0,5 ppm (temporaneamente 5 ppm durante l’evacuazione)

Conformemente all’articolo 11 capoverso 2 OPAn nei locali chiusi con aerazione artificiale l’afflusso di aria fresca deve essere assicurato anche in caso di guasto all’impianto. Ciò può essere garantito da un sistema d’allarme funzionante, da finestre ad apertura automatica (ad esempio con interruttore magnetico) o da un gruppo elettrogeno d’emergenza. Misurazione delle concentrazioni di gas nocivi Il biossido di carbonio (CO2) può essere misurato in modo relativamente affidabile con un‘analisi ai raggi infrarossi oppure con provette Dräger. Per misurare l’ammoniaca (NH3) è possibile ricorrere a vari metodi: il principio idrochimico (bottiglie di assorbimento), le analisi ai raggi infrarossi, il sensore elettrochimico (una reazione di ossidoriduzione genera corrente elettrica), provette Dräger oppure il principio della chemioluminiscenza. Per misurare l’idrogeno solforato (H2S) si possono utilizzare cellule elettrochimiche (intervallo di misurazione 1-1000 ppm) o provette Dräger. Le concentrazioni di gas nocivi in una stalla oscillano notevolmente sia in funzione dei locali che dei periodi, motivo per cui una valutazione affidabile del clima della stalla non può essere effettuata sulla base di singole misurazioni puntuali. Nel caso in cui vi siano motivati sospetti di concentrazioni molto elevate è opportuno procedere a misurazioni quasi continue (ad esempio con l’aiuto di analizzatori di gas). Misurazioni attive puntuali sono eventualmente necessarie per l’idrogeno solforato al momento del rimestamento o dello spandimento del colaticcio. Le concentrazioni massime non devono essere superate in permanenza, ovvero i valori indicati non possono essere costantemente oltrepassati per più di un giorno a settimana. Misurazioni a lungo termine in una stalla dovrebbero pertanto durare almeno una settimana. L’esperienza dimostra che concentrazioni costantemente elevate si registrano in particolare nelle stalle isolate, durante i mesi invernali, quando il grado di aerazione è ridotto per minimizzare le perdite di calore. È tuttavia importante che anche in queste stalle le concentrazioni massime prescritte non vengano permanentemente superate. In alcuni casi può quindi rivelarsi opportuno aumentare, ad intervalli regolari e per brevi periodi, il grado di aerazione (eventualmente con l’aiuto

Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 7.4_(1)_i | ottobre 2009

8/11

di un interruttore orario) durante la giornata in modo da mantenere le concentrazioni di gas nocivi al di sotto dei valori massimi. Indicatori di carenze nelle concentrazioni di gas nocivi L’ammoniaca in piccole concentrazioni ha un odore leggermente pungente. In concentrazioni elevate provoca bruciore agli occhi e alle mucose delle vie respiratore, lacrimazione degli occhi e stimoli di tosse. Il biossido di carbonio è inodore. Quando tuttavia l’aerazione della stalla non è sufficiente e il gas è presente in concentrazioni elevate, l’aria della stalla diventa soffocante. L’idrogeno solforato produce un odore simile a quello delle uova marce. Concentrazioni elevate di questo gas nocivo si hanno normalmente solo per un lasso di tempo breve durante lo spandimento del colaticcio. Concentrazioni elevate d’idrogeno solforato non possono essere percepite olfattivamente perché paralizzano i nervi olfattivi e si rivelano letali per gli uomini e gli animali. Elevate concentrazioni di gas nocivi provocano nell’uomo il bisogno di lasciare la stalla il più rapidamente possibile. È quindi opportuno controllare il buon funzionamento dell’aerazione e del sistema di evacuazione del letame. 5. Polvere Gli animali da reddito non sono in grado di proteggersi neppure dalle elevate concentrazioni di particelle di polvere sospese poiché nel corso dell’evoluzione non hanno sviluppato alcun meccanismo di protezione. La polvere sospesa nell’aria della stalla si compone principalmente di un misto di particelle organiche di lettiera, alimenti per animali, pelle, pelame, piume ed escrementi. Gli effetti biologici della polvere dipendono non solo dalla composizione specifica della polvere bensì anche dalla grandezza delle particelle. Particolarmente problematica per la salute dei detentori di animali e degli animali da reddito è la polvere fine che s’introduce negli alveoli polmonari (dimensione delle particelle < 5 µm). Questa polvere può depositarsi nei polmoni provocando irritazioni meccaniche e fisicochimiche con conseguenti danni. Concentrazioni permanentemente elevate di particelle di polvere vanno dunque evitate anche nell’interesse del detentore. L’effetto nocivo della polvere è aggravato dal fatto che i gas nocivi (ad esempio l’ammoniaca), i microrganismi e le sostanze velenose prodotte dai batteri (endotossine) si legano alle particelle di polvere e vengono così trasportate nei polmoni. Le concentrazioni di polvere sono particolarmente elevate nei pollai per pollame da ingrasso, seguiti dai porcili per suini da ingrasso, dai pollai per le galline ovaiole, dai porcili per i suini d’allevamento e dalle stalle per i bovini. Elevate concentrazioni di particelle di polvere sono riscontrabili anche in sistemi di detenzione senza lettiera. Concentrazioni massime consentite Attualmente, la normativa svizzera non prevede disposizioni in materia di concentrazioni massime della polvere nelle stalle. In Svezia, il valore limite per le particelle organiche di polvere (polveri totali) nelle stalle è di 10 mg/m3, in Danimarca è invece di soli 3 mg/m3

.

Misurazione della concentrazione di polvere Per misurare l’andamento della concentrazione delle particelle sospese possono essere impiegati, ad esempio, fotometri a dispersione oppure strumenti di misura TEOM. Gli strumenti di misura TEOM registrano permanentemente il contenuto di polvere nell’aria senza regolare calibrazione. Il metodo di misura si basa sul cambiamento di frequenza di una lamina oscillante, causato dalla deposizione di polvere. Poiché la concentrazione di particelle sospese può oscillare durante il giorno o variare da un giorno all’altro, la concentrazione media su un lasso di tempo di 24 ore va determinata con misurazioni quasi continue per almeno una settimana. Le misurazioni riguardano le frazioni di polvere inalabili (dimensione delle particelle < 10 µm).

Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 7.4_(1)_i | ottobre 2009

9/11

Indicatori di carenze nella concentrazione di polvere Elevate concentrazioni di polvere causano nelle persone tosse e starnuti. Le particelle di polvere sospese possono essere viste nei raggi di luce. In capannoni molto grandi, se le concentrazioni di polvere sono elevate, diviene spesso difficile scorgere la fine della stalla. Un ulteriore indicatore per elevate concentrazioni di polvere nell’aria sono strati di polvere piuttosto spessi sulle attrezzature della stalla, nonché abiti e documenti impolverati al termine della visita nella stalla. 6. Illuminazione La luce del giorno non solo consente agli animali di orientarsi visivamente nella stalla, ma adempie anche ad altre importanti funzioni fisiologiche (irradiamento ultravioletto, ritmo giorno/notte, stimolazione delle ghiandole sessuali). La luce del sole non può essere integralmente sostituita dall’illuminazione della stalla. Un’intensità luminosa insufficiente ha effetti negativi sulla fertilità degli animali. Il passaggio dalla luce al buio e le variazioni di luminosità aumentano gli stimoli offerti agli animali. Intensità luminosa minima I locali in cui gli animali soggiornano in prevalenza devono essere illuminati con luce naturale (art. 33 cpv. 2 OPAn). L’intensità luminosa deve essere di giorno di almeno 15 lux, eccetto nei settori in cui gli animali si riposano o si ritirano e nei nidi, purché gli animali abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato; l’intensità luminosa per i volatili domestici è disciplinata dall’articolo 67 (art. 33 cpv. 3 OPAn). La fase di luce non può essere estesa artificialmente a più di 16 ore al giorno (art. 33 cpv. 5 OPAn). Sono vietati i programmi di illuminazione che prevedono più di una fase di oscurità nell’arco di 24 ore (art. 33 cpv. 6 OPAn). L’intensità luminosa minima obbligatoria deve consentire agli animali l’orientamento visivo nella stalla. I valori minimi, che devono essere raggiunti nell’area in cui si trova la testa dell’animale, valgono per quei settori della stalla nei quali gli animali sono attivi. Se una stalla è suddivisa in più box, i valori minimi devono essere soddisfatti in ognuno di essi. Se l’intensità luminosa nei locali esistenti il 1° settembre 2008 non può essere ottenuta con la luce naturale del giorno mediante investimenti sostenibili o lavori ragionevoli di posa di finestre o di superfici che permettano l’infiltrazione di luce, occorre utilizzare altre fonti di luce artificiale (art. 33 cpv. 4 OPAn). Non vi sono invece disposizioni secondo cui, in questi casi, l’illuminazione con luce artificiale deve essere regolata da un orologio programmabile. In casi particolari, può tuttavia essere opportuno imporre tale sistema se non vi è garanzia del fatto che il detentore degli animali attivi e disattivi la luce artificiale tenendo conto dei bisogni degli animali. Le lampade a raggi ultravioletti per la disinfezione dell’aria della stalla non possono sostituire la luce del giorno, in quanto lo spettro dei raggi ultravioletti non corrisponde allo spettro della luce del giorno che permette l’orientamento visivo. Nel caso in cui vengano impiegate lampade a raggi ultravioletti, occorre che la distanza fra la lampada (parte inferiore) e gli animali (dorso o testa) sia di almeno 1,2 metri. In particolare nelle stalle basse, gli animali devono essere protetti mediante degli schermi (lastre schermanti applicate alla parte inferiore della lampada) contro un’irradiazione diretta a distanza troppo ravvicinata. Gli animali possono inoltre essere esposti solo ad un’irradiazione indiretta in modo da essere raggiunti unicamente da radiazioni diffuse. L’irradiazione diretta degli occhi e della pelle degli animali o dell’uomo può causare, a seconda della sensibilità individuale nonché della dose di radiazione, congiuntiviti ed eritemi (arrossamento della cute). Le lampade a raggi UV devono pertanto essere disattivate quando il personale entra nella stalla (interruttore di sicurezza collegato alla porta). La distanza fra le lampade dipende dalla potenza e dunque dall’intensità luminosa di ognuna che varia a seconda dei modelli.

Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 7.4_(1)_i | ottobre 2009

10/11

Misurazione dell’intensità luminosa Un’intensità luminosa di 15 lux consente all’uomo l’orientamento visivo, ma è appena sufficiente per poter leggere o scrivere a lungo. La misurazione dell’intensità luminosa deve avvenire all’altezza della testa dell’animale con un luxmetro corretto riguardo ai colori, in grado di misurare la luce incidente secondo la legge del coseno. Per determinare la quantità totale di luce ricevuta dall’animale, va applicato il sistema dei sei livelli. Ciò significa che il sensore (elemento fotoelettrico) va tenuto all’altezza della testa dell’animale e spostato verso l’alto, verso il basso e verso i quattro punti cardinali. Sulla base dei 6 valori ottenuti potrà essere determinato un valore medio. Indicatori di carenze nell’illuminazione L’intensità luminosa deve essere misurata nell’area in cui gli animali soggiornano abitualmente e all’altezza della loro testa. Se l’intensità luminosa è insufficiente, risulta difficile scrivere o leggere per molto tempo. Un’accurata valutazione dell’intensità luminosa è particolarmente opportuna quando la superficie totale permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto non corrisponde ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento, quando le finestre nelle stalle basse sono disposte solo su un lato oppure quando i vetri delle finestre sono sporchi od oscurati dalla presenza di oggetti. Bibliografia - Bianca W., 1976. The significance of meteorology in animal production. International Journal of

Biometeorology 20, 139-156. - Bianca W., 1979. Nutztier und Klima. Der Tierzüchter 31, 188-192. - Blendl H.M., 1985. UV-Strahler in der Schweinehaltung, Handbuch Schweine 3, Kap. 23, 199-

206. - Clarke A.F., 1993. Stable dust – threshold limiting values, exposures variables and host risk

factors. Equine Vet. J. 25, 172-174. - Danuser B., Weber C., Künzli N., Schindler C. und Nowak D., 2001. Respiratory symptoms in

Swiss farmers: an epidemiological study of risk factors. Am. J. Ind. Med. 39, 410-418. - Driemer J. und Van den Weghe H., 1997. Der Einsatz eines gravimetrischen Messgerätes zur

kontinuierlichen Bestimmung der Schwebstaubkonzentrationen in Stallungen. Tagung: Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung, 11.-12. März 1997, D-Kiel.

- Jakobsson C., 1999. Ammonia emissions – current legislation affecting the agricultural sector in Sweden. In: Kunisch M. und Eckel H. (Hrsg.) Regulation of animal production in Europe. KTBL-Arbeitspapier 270, 208-213.

- Janeczek W., Hibner A. und Lukaszewski Z., 1985. Einfluss der Beleuchtungsstärke im Kuhstall auf einige Parameter der Kühefertilität. Proceedings of International Congress on Animal Hygiene, D-Hannover 1985, 429-433.

- Kunz P. und Montandon G., 1985. Vergleichende Untersuchungen zur Haltung von Kälbern im Warm- und Kaltstall während der ersten 100 Lebenstage. FAT-Schriftenreihe Nr. 26, FAT, Tänikon.

- Mayer C., 1999. Stallklimatische, ethologische und klinische Untersuchungen zur Tiergerechtheit unterschiedlicher Haltungssysteme in der Schweinemast. FAT-Schriftenreihe Nr. 50, FAT, Tänikon.

- Nosal D. und Steiner T., 1986. Flüssigmistsysteme: Funktion und Schadgasentwicklung, FAT-Berichte Nr. 292, FAT, Tänikon.

- Nosal D., 1997. Schadgase in Milchvieh-Laufställen: Vorkommen von Schwefelwasserstoff (H2S) bei der Güllenlagerung unter Spaltenböden in offenen Ställen und Laufhöfen, FAT-Berichte Nr. 500, FAT, Tänikon.

- Schweizerische Stallklimakommission, 1983. Schweizerische Stallklimanorm. Institut für Nutztierwissenschaften, ETH Zürich. 41 S.

Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 7.4_(1)_i | ottobre 2009

11/11

- Scientific Veterinary Committee, 1997. The welfare of intensively kept pigs. European Commission, Brussels. 187 S.

- SPAA, 1995a. La sécurité dans la construction et la transformation des bâtiments agricoles. SPAA, Schöftland (non disponibile in italiano).

- SPIA, 1995b. “Pericoli dovuti ai gas nell’agricoltura”. SPIA, Schöftland. - Takai H. et al., 1998. Concentrations and emissions of airborne dust in livestock buildings in

Northern Europe. Journal of Agricultural Engineering Research 70, 59-77. - Van Caenegem L. und Wechsler B., 2000. Stallklimawerte und ihre Messung. FAT-Schriftenreihe

Nr. 51, FAT, Tänikon. - Zeitler-Feicht M.H., 1993. Mindestanforderungen an die Beleuchtung und Stalluft in der

Pferdehaltung unter Tierschutzgesichtspunkten. Tierärztl. Umschau 48, 311-317. Basi legali Legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Art. 11 OPAn Clima nei locali 1 Il clima nei locali e nei parchi interni deve essere adeguato agli animali. 2

Nei locali chiusi con aerazione artificiale l’afflusso di aria fresca deve essere assicurato anche in caso di guasto all’impianto.

Art. 33 OPAn Illuminazione 1 Gli animali domestici non possono essere tenuti costantemente al buio. 2

3 L’intensità luminosa deve essere di giorno di almeno 15 lux, eccetto nei settori in cui gli animali si riposano o si ritirano e nei nidi, purché gli animali abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato; l’intensità luminosa per i volatili domestici è disciplinata dall’articolo 67.

I locali in cui gli animali soggiornano in prevalenza devono essere illuminati con luce naturale.

4 Se l’intensità luminosa nei locali esistenti il 1° settembre 2008 non può essere ottenuta con la luce naturale del giorno mediante investimenti sostenibili o lavori ragionevoli di posa di finestre o di superfici che permettano l’infiltrazione di luce, occorre utilizzare altre fonti di luce artificiale. 5 La fase di luce non può essere estesa artificialmente a più di 16 ore al giorno, eccetto nei primi tre giorni di vita dei pulcini, in cui può essere prolungata fino a 24 ore. In caso di impiego di programmi di illuminazione, la fase di luce per l’allevamento di galline ovaiole può essere abbreviata. 6 Sono vietati i programmi di illuminazione che prevedono più di una fase di oscurità nell’arco di 24 ore. Art. 6 Ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Requisiti in materia di ripari, pavimenti, foraggio 1 In un riparo dalle condizioni meteorologiche estreme, tutti gli animali devono poter trovare posto contemporaneamente. Se un riparo serve unicamente alla protezione contro umidità e freddo e al suo interno gli animali non vengono foraggiati, per i bovini, gli ovini e i caprini la superficie del riparo deve corrispondere almeno a quelle stabilite all’allegato 2, tabelle 1–3.

1/4

Informazioni tecniche − Protezione degli animali N. 7.5_(1)_i | ottobre 2009

Prescrizioni legali per la castrazione precoce degli agnelli maschi eseguita dal detentore degli animali Dopo il raggiungimento della maturità sessuale, con il loro comportamento (messa in fuga degli altri animali, tentativi di monta) gli arieti sono fonte di stress e agitazione nelle greggi. Per tale ragione, soprattutto se è prevista una loro estivazione, gli agnelli maschi vengono castrati. Obbligo di anestesia La castrazione è un intervento doloroso che può essere eseguito soltanto previa anestesia (cfr. art. 16 LPAn). L’intervento deve essere effettuato con la maggior cura possibile (cfr. art. 4 cpv. 2 LPAn). Occorre prestare particolare attenzione ai seguenti punti: evitare di suscitare negli animali reazioni di stress e paura, che acuiscono la loro percezione del dolore; anestetizzare a regola d’arte gli animali, così da ridurre al massimo il dolore durante e immediatamente dopo l’intervento; eseguire l’intervento in modo accurato e nel rispetto dei principi d’igiene, per ridurre le lesioni tessutali e con esse i dolori e i danni causati dalle infiammazioni. Animali giovani nel proprio gregge I detentori di animali possono effettuare la castrazione, sotto anestesia, soltanto nelle prime due settimane di età dei loro animali, e ciò a condizione di aver conseguito un attestato di competenza grazie alla frequentazione di uno dei corsi riconosciuti dall’Ufficio federale dell’agricoltura e dall’Ufficio federale di veterinaria (cfr. art. 32 OPAn). Il vantaggio della castrazione precoce è che la ferita formatasi è più piccola e si cicatrizza quindi più rapidamente. Inoltre, gli animali sono protetti meglio dalle infezioni grazie agli anticorpi materni presenti nel colostro. Convenzione Mvet e obbligo di tenere un registro I prodotti utilizzati per l’anestesia rientrano nella categoria dei medicamenti veterinari (mvet) e possono essere dispensati al detentore di animali soltanto se è stata dapprima stipulata una convenzione Mvet, la quale regolamenta la frequenza delle visite in azienda da parte del veterinario dell’effettivo e il corretto utilizzo dei medicinali veterinari (cfr. art. 42 LATer; art. 10 cpv. 1-2 OMVet). Gli anestetici possono essere dispensati per coprire un fabbisogno di al massimo tre mesi (cfr. art. 11 cpv. 2 lett. c OMVet). Per la dispensazione, l’utilizzo e le scorte dei medicamenti si deve tenere un registro (art. 43 LATer; cfr. art. 26 lett. a-b; art. 28 OMVet).

Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 7.5_(1)_i | ottobre 2009

2/4

Attestato di competenza (in due tappe) integrato da esercizi pratici da eseguire sotto vigilanza veterinaria L’attestato di competenza concernente la castrazione degli agnelli rispettosa del benessere degli animali ed eseguita a regola d’arte viene conseguito in due tappe e inizia con un corso teorico riconosciuto. L’UFV tiene un elenco dei corsi riconosciuti sul sito www.bvet.admin.ch > Protezione degli animali > Formazione e perfezionamento > Interventi dolorosi. Il corso tratta i diversi aspetti dell’intervento, fornendo le conoscenze necessarie in relazione agli ambiti seguenti: basi legali, anatomia, stress e percezione del dolore negli animali, anestesia e chirurgia. Dopo aver ricevuto l’attestato di frequenza, i detentori di animali devono esercitarsi nella loro azienda, sotto la vigilanza del veterinario dell'effettivo, allo scopo di apprendere la corretta somministrazione dei medicamenti e la preparazione degli agnelli all’intervento, nonché di conoscere gli aspetti da tenere in considerazione nel corso degli interventi di castrazione praticati a regola d’arte e le modalità di sorveglianza e cura degli animali dopo l’intervento (cfr. art. 42-44 ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali). Quando il detentore di animali è in grado di eseguire autonomamente l’intervento in modo corretto, il veterinario dell’effettivo ne comunica il nominativo al veterinario cantonale competente per la verifica delle competenze pratiche. L'attestato di competenza può quindi essere conseguito (cfr. art. 32 cpv. 2 OPAn). A questo punto, il detentore di animali può richiedere i medicamenti veterinari ed eseguire autonomamente l’intervento (cfr. art. 8 cpv. 2 OMVet). Basi legali: legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali, legge sugli agenti terapeutici (LATer) e ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet)

Art. 4 cpv. 2 LPAn Principi 2

Art. 16 LPAn Interventi su animali

Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d’ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.

Gli interventi dolorosi possono essere eseguiti soltanto sotto anestesia totale o locale e da persone esperte. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni. Determina altresì quali persone sono considerate esperte. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti gli esperimenti sugli animali.

Art. 32 OPAn Decornazione e castrazione da parte dei detentori di animali 1 I detentori di animali possono effettuare la decornazione e la castrazione rispettivamente solo nelle prime tre e nelle prime due settimane di vita degli animali maschi ed esclusivamente nel proprio effettivo. 2

I detentori di animali devono possedere un attestato di competenza riconosciuto dall’Ufficio federale dell’agricoltura e dall’UFV e possono effettuare gli interventi solo sotto la guida e la supervisione del veterinario dell’effettivo. Se essi sono in grado di eseguire autonomamente questi interventi in anestesia, il veterinario dell’effettivo comunica all’autorità cantonale competente il loro nominativo per la verifica delle competenze pratiche. Dal momento di questa comunicazione, i detentori di animali possono eseguire autonomamente tali interventi.

Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 7.5_(1)_i | ottobre 2009

3/4

Art. 42 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali Obiettivo di apprendimento

L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 32 OPAn è di insegnare al detentore di animali a castrare o a decornare gli animali giovani in un modo che rispetti l’animale e a regola d’arte.

Art. 43 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali Forma e durata della formazione

La formazione si svolge sotto forma di un corso di teoria della durata di almeno 3 ore, seguito da un’esercitazione pratica nella propria azienda sotto la vigilanza di un veterinario.

Art. 44 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali Contenuto della formazione 1 La formazione comprende nozioni fondamentali delle basi legali e di anatomia nonché conoscenze approfondite negli ambiti inerenti alla sofferenza, al dolore, all’anestesia e alla chirurgia. 2

Art. 42 LATer Prescrizione e dispensazione

L’esercitazione pratica nella propria azienda deve prevedere diversi esercizi concernenti la preparazione dell’animale all’intervento, il corretto dosaggio e la somministrazione di medicamenti veterinari nonché l’esecuzione corretta dell’intervento e la sorveglianza dell’animale.

1 Un medicamento per uso veterinario può essere prescritto o dispensato soltanto se la persona che lo prescrive

conosce l’animale o l’effettivo. 2

Art. 43 LATer Obbligo di tenere un registro

Se il medicamento è destinato a animali da reddito, la persona che lo prescrive deve conoscere anche il loro stato di salute.

Chi importa, esporta, smercia, dispensa o somministra o fa somministrare1 a animali medicamenti per uso veterinario deve tenere un registro sulle loro entrate e uscite e conservare le pezze giustificative.

Art. 8 cpv. 2 OMVet Restrizioni nella dispensazione 2

I medicamenti veterinari utilizzati a scopo anestetico per la decornazione o la castrazione possono essere dispensati solo ai detentori di animali titolari di un attestato di competenza di cui all’articolo 32 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali.

Art. 10 cpv. 1-2 OMVet Esame dello stato di salute, convenzione Mvet 1

Prima di prescrivere o dispensare un medicamento veterinario per il quale è prescritta la tenuta di un registro (art. 26), i veterinari devono esaminare personalmente lo stato di salute dell’animale da reddito o del gruppo di animali da reddito da trattare (visita dell’effettivo). 2

I veterinari e gli studi veterinari possono stipulare con il detentore di animali una convenzione scritta relativa a visite regolari all’azienda e al corretto impiego di medicamenti veterinari (convenzione Mvet). In questo caso possono prescrivere o dispensare medicamenti veterinari anche senza una visita preliminare dell’effettivo.

L’allegato I dell’OMVet descrive in modo dettagliato le condizioni di cui all’art. 10, in particolare concernenti i criteri di valutazione, la frequenza delle visite, il contenuto e la durata della convenzione nonché l’obbligo di conservazione.

Art. 11 cpv. 2 lett. c OMVet Quantità di medicamenti veterinari prescritti o dispensati 2 Se esiste una convenzione Mvet, il veterinario può prescrivere o dispensare per una determinata indicazione medicamenti veterinari in funzione delle dimensioni dell’effettivo, anche per la scorta:

c. a scopo di anestesia in caso di decornazione nelle prime settimane o in caso di castrazione precoce: il fabbisogno per tre mesi al massimo;

Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 7.5_(1)_i | ottobre 2009

4/4

Art. 26 lett. a-b OMVet Oggetto del registro

Vanno iscritti a registro:

a. i medicamenti veterinari soggetti a prescrizione; b. i medicamenti veterinari per i quali occorre rispettare un termine d’attesa;

Art. 28 OMVet Detentori di animali da reddito 1

a. la data della prima e dell’ultima utilizzazione;

I detentori di animali da reddito provvedono affinché le persone che utilizzano un medicamento veterinario registrino le seguenti indicazioni in un giornale dei trattamenti:

b. l’identificazione degli animali trattati o del gruppo di animali trattato, come ad esempio le marche auricolari;

c. l’indicazione; d. la denominazione commerciale del medicamento veterinario; e. la quantità; f. i termini d’attesa; g. le date della liberazione delle diverse derrate alimentari ottenute dall’animale da reddito; h. il nome della persona autorizzata a dispensare medicamenti che ha prescritto, dispensato o

somministrato il medicamento veterinario. 2

Essi sono tenuti, per ogni entrata destinata alla scorta e per ogni restituzione o distruzione di medicamenti secondo l’articolo 26, ad annotare in maniera chiara le seguenti indicazioni:

a. la data; b. la denominazione commerciale; c. la quantità in unità di confezioni; d. la ditta distributrice o la persona che riprende il medicamento.

Dipartimento federale dell’economia DFE

Ufficio federale di veterinaria UFV Comunicazione (COM)

1/2

OVINI/CAPRINI: cosa cambia con la nuova legislazione sulla protezione degli animali La nuova legislazione sulla protezione degli animali è orientata verso il futuro. Attualmente, per i detentori di ovini e caprini non cambia molto, se non per il fatto che si richiede loro di cono-scere le esigenze degli animali e, in alcuni casi, di acquisire una adeguata formazione. Si vor-rebbe inoltre eliminare la stabulazione fissa. La nuova legislazione sulla protezione degli animali ruota attorno alla responsabilità dei detentori. Disposizioni di legge precise e controlli efficaci sono senza dubbio indispensabili, ma è altrettanto importante che i detentori siano ben informati. Solo se si conoscono le esigenze degli animali e si sa come trattarli correttamente è possibile attuare una detenzione adeguata alle varie specie. Detentori di animali adeguatamente informati: professionisti non si nasce I futuri detentori di ovini e caprini devono formarsi o almeno informarsi, a seconda delle dimensioni della loro azienda. Chi possiede più di 10 unità di bestiame grosso deve avere una formazione agrico-la. Per chi possiede più di 10 ovini o caprini, ma meno di 10 unità di bestiame grosso, è invece suffi-ciente una formazione di base (attestato di capacità). Tali norme non si applicano a coloro che già da tempo detengono ovini e caprini. La detenzione corretta di ovini e caprini è illustrata nelle pagine “Ovini” e “Caprini” del portale “Mi prendo cura del mio animale” (www.miprendocuradelmioanimale.ch). Attraverso questo portale, l’Ufficio federale di veterinaria fornisce informazioni in particolare sulle disposizioni fondamentali con-cernenti la protezione degli animali. L’offerta è ampliata costantemente con informazioni tecniche, grafici, video e altro ancora. È inoltre possibile ricevere una newsletter che comunica tutte le novità. Gli animali devono potersi muovere normalmente Una delle priorità della nuova legislazione sulla protezione degli animali è la possibilità di movimento. In futuro, la stabulazione fissa sarà abolita. Il fatto di essere quasi sempre legati limita fortemente gli animali, che non possono muoversi normalmente e prendersi cura di se stessi. Per questo motivo, a partire dal 2018 la stabulazione fissa degli ovini sarà vietata. Per i caprini non è più consentito costrui-re nuovi stalli, salvo che negli impianti utilizzati solo in alcune stagioni, nelle zone di estivazione. Nel frattempo, anche gli ovini e i caprini tenuti legati dovranno avere la possibilità di muoversi libera-mente. Gli ovini devono poter uscire per almeno 90 giorni l’anno. A partire dal 2010, inoltre, almeno 30 di questi 90 giorni di uscita dovranno rientrare nel periodo invernale. I caprini sono animali particolar-mente dinamici; se ciò nonostante vengono tenuti legati, al più tardi a partire dal 2010 dovranno avere la possibilità di uscire per almeno 120 giorni durante il periodo di foraggiamento verde e per almeno 50 giorni durante l’inverno. I caprini non possono più restare legati per oltre due settimane consecuti-ve.

2/2

Norme più chiare La nuova legislazione sulla protezione degli animali è più esplicita. Finora, le nuove disposizioni con-cernenti gli ovini e i caprini erano state inserite in direttive, e dal punto di vista giuridico non era mai del tutto chiaro se andassero interpretate come prescrizioni o come raccomandazioni. Per questo motivo, le direttive verranno abolite. Ora, le disposizioni sono contenute nell’Ordinanza sulla protezio-ne degli animali e in ordinanze emanate a livello di ufficio o dipartimento. In questo modo, anche per i detentori di animali è più chiaro quali norme sono da considerare come prescrizioni a tutti gli effetti. Le principali modifiche per gli ovini • A partire dal 2018 gli ovini non potranno più essere tenuti legati. • Gli ovini hanno bisogno di un settore di riposo provvisto di lettiera. • Gli ovini tenuti singolarmente devono avere un contatto visivo con i i propri conspecifici. • Gli ovini devono avere accesso all’acqua almeno due volte al giorno. • Gli agnelli di età superiore alle due settimane di vita devono essere nutriti costantemente con

alimenti ricchi di fibra grezza come fieno, erba o insilati idonei. Solo così svilupperanno un appa-rato digerente sano.

• Gli ovini vanno tosati ogni anno, in modo che non soffrano per il caldo e le aggressioni di parassi-ti cutanei. Gli animali appena tosati devono essere protetti dalle condizioni meteorologiche e-streme.

Le principali modifiche per i caprini • A partire dal 2010 i caprini tenuti legati dovranno avere la possibilità di uscire all’aperto per alme-

no 120 giorni durante il periodo di foraggiamento e per almeno 50 giorni durante l’inverno. I ca-prini non possono mai restare legati per oltre due settimane consecutive.

• Per i caprini non possono più essere costruiti nuovi stalli, se non negli impianti utilizzati solo sta-gionalmente nelle zone di estivazione. In futuro, i caprini saranno quindi tenuti più spesso in stal-le a stabulazione libera.

• A partire dal 2010 i caprini dovranno disporre di un settore di riposo provvisto di lettiera. • I caprini tenuti singolarmente devono avere un contatto visivo con i propri conspecifici. • I caprini devono avere accesso all’acqua almeno due volte al giorno. • I capretti di età superiore alle due settimane di vita devono essere nutriti costantemente con ali-

menti ricchi di fibre grezze come fieno, erba o insilati idonei. Solo così svilupperanno un apparato digerente sano.

• I capretti non possono più essere tenuti singolarmente, a meno che non siano gli unici giovani esemplari presenti nell’azienda.