FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI - IZSLER, istituto ... · 5.1 Valutazione dell’ind ennità di ......

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MANUALE OPERATIVO FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI Sezione n. 0 Titolo della sezione : INDICE Rev. n. 1, aprile 2007 Pag. 1 di 5 FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI MANUALE OPERATIVO ANNO 2007

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FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI MANUALE OPERATIVO

ANNO 2007

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INDICE

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SEZIONE MANUALE

TITOLO REVISIONE N.

REVISIONE DATA

SEZ. 0 INDICE 1 04/2007 SEZ. 1 1. INTRODUZIONE

1.1 Scopo e Campo di Applicazione 1.2 Terminologia ed Abbreviazioni 1.2.1 Terminologia 1.2.2 Abbreviazioni 1.3 Legislazione di riferimento 1.4 Descrizione della Febbre catarrale degli ovini

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SEZ.2 2. SOSPETTO/CONFERMA DI CIRCOLAZIONE VIRALE 2.1 Sospetto di Circolazione Virale 2.1.1 Segnalazione di Sintomatologia Clinica Compatibile 2.1.1.1 Segnalazione/Attivazione accesso 2.1.1.2 Accesso in allevamento 2.1.1.3 Verifica del sospetto 2.1.1.4 Infondatezza del sospetto 2.1.1.5 Fondatezza del sospetto

2.1.2 Segnalazione di positività sierologica su animali sentinella o nel caso di positività sierologica nel corso della sorveglianza in area A

2.1.3 Segnalazione di positività virologica su insetti vettori 2.2 Conferma della circolazione virale

2.2.1 Conferma della presenza della malattia 2.2.2 Conferma della presenza dell’infezione durante le attività

di sorveglianza 2.3 Revoca del sospetto 2.4 Definizione della Zona di Protezione e della Zona di Sorveglianza 2.5 Campioni per gli esami di laboratorio

2.5.1 Campioni da prelevare in caso di sospetto focolaio 2.5.2 Modalità di conservazione e invio di campioni

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SEZ. 3 3. ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA 3.1 Misure sanitarie previste in presenza di circolazione virale

3.1.1 Competenze del Livello Centrale – Autorità Centrale 3.1.1.1 Definizione della zona di sorveglianza e di

protezione 3.1.1.1.1 Confini della zona di protezione

3.1.2 Competenze del Livello Regionale – Autorità Regionale 3.1.3 Compiti del Livello Territoriale – Servizi Veterinari Locali

3.2 Attività nella zona di protezione 3.2.1 Attività nell’allevamento con circolazione virale 3.2.2 Attività nel territorio

3.3 Attività nella zona di sorveglianza 3.4 Revoca della zona di protezione 3.5 Revoca della zona di sorveglianza

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SEZ. 4 4. RINTRACCIO DI ANIMALI USCITI DA ZONA DI PROTEZIONE 4.1 Rintraccio di Animali delle Specie Recettive in Territori

Indenni 4.1.1 Controlli negli allevamenti di destinazione 4.1.2 Esito dei controlli e misure da adottare

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SEZ. 5 5. ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI 5.1 Valutazione dell’indennità di abbattimento 5.2 Procedure di abbattimento

5.2.1 Metodi ammessi 5.2.1.1 Stordimento 5.2.1.1.1 Pistola a proiettile captivo 5.2.1.1.2 Commozione cerebrale (Percussione) 5.2.1.1.3 Elettronarcosi 5.2.1.2 Abbattimento 5.2.1.2.1 Pistola o fucile a proiettile libero

5.2.2 Predisposizione del campo di morte 5.3. Distruzione delle carcasse

5.3.1 Distruzione per infossamento 5.3.1.1 infossamento in terreni naturalmente impermeabili senza il recupero di percolati 5.3.1.2 Infossamento in terreno "sufficientemente" impermeabile con raccolta di percolato 5.3.1.3 Infossamento mediante impermeabilizzazione artificiale del terreno con raccolta di percolato 5.3.1.4 Infossamento mediante impermeabilizzazione artificiale del terreno senza raccolta di percolati

5.3.2 Distruzione per cremazione 5.3.2.1 Incenerimento 5.3.2.1.1 Metodo 1 5.3.2.1.2 Metodo 2 5.3.2.1.3 Metodo 3 5.3.2.1.4 Metodo 4 5.3.2.1.5 Metodo 5 5.3.2.2 Incenerimento su pira 5.3.2.2.1 Scelta dell’area di incenerimento 5.3.2.2.2 Procedure di incenerimento 5.3.2.2.3 Requisiti dei combustibili

0 09/2003

SEZ. 6 6. VACCINAZIONE 6.1 Disposizioni e criteri per la vaccinazione 6.2 Programma di vaccinazione

6.2.1 Distribuzione del vaccino ed interventi vaccinali 6.2.2 Monitoraggio di eventuali effetti indesiderati

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SEZ. 7 7. SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA 7.1 Premessa 7.2 Normativa 7.3. Descrizione generale del sistema

7.3.1. Suddivisione del territorio nazionale 7.3.2. Criteri generali di scelta degli animali sentinella 7.3.3. Criteri generali di scelta degli animali da prelevare per la

sorveglianza nell’area A dove si decida di non utilizzare animali sentinella

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SEZ. 8 8. SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE 8.1 Sistema informativo

8.1.1 Scopo 8.1.2 Organizzazione del sistema

8.1.2.1 Schede di registrazione dei dati 8.1.2.2 Trasmissione e flusso dei dati 8.1.2.3 Divulgazione dei dati e delle informazioni

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SEZ. 9 9. MODULISTICA Allegato 1: Composizione del Kit N. 1 – Veterinario Ufficiale

(AUSL) Allegato 2: Composizione del Kit N. 2 - Veterinario IZS Allegato 3: Denuncia di Malattia Infettiva e Diffusiva degli

Animali Allegato 4: Sequestro in Caso di Sospetto Allegato 5: Segnalazione sospetto/conferma focolaio di

Bluetongue al Ministero della Salute Allegato 6: Segnalazione di focolaio di Bluetongue al Sindaco e

trasmissione di ordinanza sindacale di sequestro Allegato 7: Fac - Simile Ordinanza di Sequestro Allegato 8: Fac - Simile Ordinanza Sindacale di Abbattimento Allegato 9: Fac - Simile Verbale di abbattimento Allegato 10: Fac - Simile Ordinanza per il rimborso indennizzo Allegato 11: Fac - Simile per la valutazione indennizzo Allegato 12: Fac - Simile Ordinanza Zona di Protezione Allegato 13: Comunicazione per il rintraccio delle partite di

animali uscite da aziende in zona di protezione Allegato 14: Verbale Disinfezione/Disinfestazione

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INTRODUZIONE

1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ................................................................................ 2 1.2 TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI............................................................................... 2

1.2.1 TERMINOLOGIA ............................................................................................................... 2 1.2.2 ABBREVIAZIONI ............................................................................................................... 4

1.3 LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO....................................................................................... 4 1.4 DESCRIZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI ......................................... 4

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1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Questo Manuale descrive le modalità operative e di comportamento da seguire in caso di sospetto o di certezza di circolazione del virus della Febbre catarrale degli ovini. Descrive inoltre le regole generali e le responsabilità per attuare e tenere aggiornato il sistema di controllo e sorveglianza applicato a livello nazionale e predisposto per operare in conformità alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

1.2 TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI

1.2.1 TERMINOLOGIA « Autorità competente », il Ministero della Salute o l’autorità cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e di polizia veterinaria. « Azienda », qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all’aria aperta, in cui sono allevati, soggiornano, permanentemente o temporaneamente, animali appartenenti alle specie recettive alla malattia. « Specie recettiva », qualsiasi specie di ruminante, sia domestica che selvatica. « Proprietario », «Detentore », persone fisiche o giuridiche che hanno la proprietà degli animali o sono incaricate di allevarli o ne hanno la responsabilità. « Veterinario ufficiale », il medico veterinario dipendente dall’autorità competente. « Vettore », l’insetto della specie Culicoides imicola o qualsiasi altro insetto del genere Culicoides suscettibile di trasmettere la Febbre catarrale degli ovini. « Sospetto » rilievo di un qualsiasi elemento epidemiologico che possa far sospettare la presenza di circolazione virale in un territorio. Il sospetto di circolazione virale può essere emesso in seguito a:

segnalazione di sintomatologia clinica riferibile a Febbre catarrale degli ovini, sieroconversione di animali sentinella o nel caso di positività sierologica nel corso

della sorveglianza in area A (vedi sezione 7), presenza del virus o di materiale virale in insetti vettori.

« Conferma dell’infezione », la dichiarazione, fatta dall’Autorità competente, della presenza in una zona determinata della Febbre catarrale degli ovini basata sui risultati di laboratorio; in caso di epidemia, tuttavia, l’Autorità competente può anche confermare la malattia in base a risultati clinici e/o epidemiologici. « Allevamento con infezione in atto », l’allevamento in cui da meno di 60 giorni sia stata dimostrata circolazione virale.

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« Provincia/Territorio con obbligo di vaccinazione », il territorio di una Provincia per la quale il Ministero della Salute ha stabilito, sull’intero territorio provinciale o su parte di esso, la vaccinazione obbligatoria degli animali allevati appartenenti alle specie sensibili. La Provincia con obbligo di vaccinazione può essere indenne o soggetta a restrizione. « Provincia/Territorio indenne da infezione », il territorio di una Provincia non soggetta a restrizioni, nel quale il programma di sorveglianza sierologica ed entomologica non ha evidenziato la presenza di circolazione virale. « Provincia soggetta a restrizioni », il territorio delle Province elencate nell’Allegato I della decisione 2005/393/CE e successive modifiche, che comprende le zone di protezione e quelle di sorveglianza. « Zona di protezione o territorio con infezione in atto », il territorio dei Comuni situati, anche parzialmente, all’interno di un raggio di 20 km da un allevamento con infezione in atto. Il territorio con infezione in atto può essere modificato, dal Ministero della Salute, sulla base della copertura vaccinale e dei risultati della sorveglianza sierologica ed entomologica. L’elenco dei Comuni situati in zona di protezione è disponibile al sito http://www.izs.it. « Zona di sorveglianza », il territorio di una Provincia soggetta a restrizione ad esclusione della zona di protezione. « Territorio stagionalmente libero », il territorio di una Provincia, nel quale i programmi di sorveglianza sierologica ed entomologica hanno dimostrato, in un determinato periodo dell’anno (i), la cessazione della circolazione virale o l’assenza di Culicoides adulti (ii)

(i) « periodo dell’anno »: il periodo dell’anno compreso tra il giorno in cui la temperatura massima giornaliera rimane per almeno una settimana stabilmente inferiore o uguale ai 10 gradi centigradi ed il giorno in cui la temperatura massima giornaliera rimane per più di una settimana al di sopra dei 10 gradi centigradi. (ii) « Assenza di Culicoidi »: l’assenza di esemplari di Culicoides oppure l’assenza di esemplari di Culicoides imicola e la presenza di al massimo 10 esemplari di Culicoides di altre specie per ciascuna cattura effettuata secondo i criteri del « piano di sorveglianza entomologica » e nell’ambito del periodo dell’anno interessato.

L’elenco delle Province stagionalmente libere viene periodicamente diffuso con nota dirigenziale della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario del Ministero della Salute.

« Territorio con situazione epidemiologica sconosciuta », il territorio di una Provincia per la quale l’attività sierologica ed entomologica non sono state svolte o le informazioni sull’attività non sono state inviate al Sistema Informativo Nazionale della Febbre catarrale degli ovini con la frequenza prevista ai sensi dell’Ordinanza del Ministro della Sanità dell’11 maggio 2001. L’elenco dei territori con situazione epidemiologica sconosciuta verrà periodicamente diffuso con nota dirigenziale della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario del Ministero della Salute.

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1.2.2 ABBREVIAZIONI AUSL Azienda Unità Sanitaria Locale IZS Istituto Zooprofilattico Sperimentale SI Sistema Informativo nazionale della Febbre catarrale degli ovini BT Febbre catarrale degli ovini o Bluetongue CESME Centro Studi Malattie Esotiche o Centro di Referenza Nazionale per le

Malattie Esotiche DGSAFV Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario COVEPI Centro Operativo Veterinario per l’Epidemiologia, la Programmazione e

l’Informazione SSN Sistema Sanitario Nazionale NAS Nucleo Carabinieri per la Sanità OERV Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario DSPVNSA Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la nutrizione e la sicurezza

degli alimenti ZP Zona di Protezione ZS Zona di Sorveglianza SCOFCAH Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali UE Unione Europea

1.3 LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO Per l’elenco della Legislazione Nazionale e Comunitaria di riferimento si rimanda all’annesso 1 del Piano di emergenza di cui il presente Manuale operativo è parte integrante. 1.4 DESCRIZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI La febbre catarrale degli ovini, più comunemente conosciuta come Bluetongue (BT), è una malattia infettiva, non contagiosa, dei ruminanti trasmessa da insetti vettori. L'agente eziologico è un virus appartenente alla famiglia Reoviridae, genere Orbivirus, del quale si conoscono 24 sierotipi, ed è un virus a RNA bicatenario privo di envelope di circa 68-70 nm. La loro patogenicità è variabile e, benché tutte le specie di ruminanti siano recettive, la malattia si manifesta in forma clinica principalmente negli ovini. La malattia è stata descritta negli ovini per la prima volta nel tardo Ottocento in Sud Africa, dove probabilmente era endemica nei ruminanti selvatici e dove si è manifestata in seguito all'importazione di pecore Merinos, razza che si è dimostrata particolarmente sensibile all’azione patogena del virus. Il virus della BT è trasmesso da insetti appartenenti al genere Culicoides, e la diffusione della malattia nel mondo è compresa in un'area geografica delimitata approssimativamente tra il 53° parallelo Nord e il 35° Sud, dove esistono le condizioni climatiche ed ambientali idonee al ciclo vitale degli stessi. La posizione geografica dell’Italia al centro del bacino del Mediterraneo, offre senz’altro condizioni climatiche tali da consentire la moltiplicazione e lo sviluppo dei vettori. In particolare condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo di artropodi vettori possono essere individuate su tutto il territorio nazionale, ed anche nelle zone settentrionali si ritrovano

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nicchie ecologiche che per le loro caratteristiche di umidità, clima e temperatura possono permettere la moltiplicazione e lo sviluppo di diverse specie di artropodi vettori. La Febbre catarrale degli ovini è presente in Medio Oriente, Africa, nel continente americano, in Australia e alcuni paesi del sud-est asiatico e dell’Oceania. Fra i Paesi del Bacino del Mediterraneo dal 1999 ad oggi, sono stati segnalati focolai in Grecia, Bulgaria, Macedonia, Albania, Bosnia Herzegovina, Serbia e Montenegro, Croazia, Algeria, Tunisia, Marocco, Turchia, Cipro, Francia (Corsica), Spagna , Portogallo e Italia. Nell’estate del 2006 la malattia è stata anche segnalata in Nord Europa, dove una vasta epidemia ha coinvolto l’Olanda, il Belgio, il Lussemburgo, la Germania e le regioni nord-orientali della Francia. Nel 1944 Du Toit, in Sud Africa, dimostrò che il virus viene trasmesso da Culicoides imicola, insetto appartenente al genere Culicoides. Tra questi, alcune specie sono vettori noti (C. imicola), altre sono considerate vettori sospetti o potenziali. C. variipennis ha un ruolo importante nel Nord America, C. insignis e C. fulvus in Australia. Nel bacino del Mediterraneo, così come i Africa, il principale vettore riconosciuto è Culicoides imicola. Altre specie di Culicoides sono però fortemente sospette di trasmettere la malattia in Europa. Esemplari di Culicoides appartenenti al complesso Pulicaris, sono stati associati a episodi di circolazione virale in Sicilia nel 2002. Nel medesimo anno il virus della bluetongue è stato isolato da esemplari di Culicoides appartenenti al complesso Obsoletus in focolai clinici di malattia in Campania e Puglia. Recentemente lo stesso complesso Obsoletus e Culicoides dewulfii sono stati collegati alla trasmissione del virus, sierotipo 8, nelle regioni del Nord Europa. La prevalenza della malattia è influenzata dai fattori che regolano la presenza dei vettori, pertanto il suo andamento è strettamente stagionale. I primi casi di malattia si osservano in estate inoltrata, la prevalenza maggiore si ha alla fine della stagione estiva per poi tendere a scomparire con il sopraggiungere dei primi freddi quando la temperatura scende al di sotto dei 10°C - 12°C. I Culicoides sono insetti appartenenti alla famiglia dei Ceratopogonidae ed hanno una dimensione da adulto che varia da 1 a 3 mm. Gli adulti di Culicoides sono attivi nelle ore notturne (dal tramonto all’alba) e pungono gli animali cibandosi del loro sangue. Gli insetti si infettano pungendo animali infetti in fase viremica e rimangono tali per il resto della loro vita. La trasmissione verticale (ovvero dall’adulto alle successive generazioni) del virus non avviene nell’insetto. Le caratteristiche ambientali e pedologiche degli habitat larvali ottimali per la riproduzione dei Culicoides è probabilmente l’aspetto meno conosciuto nella biologia di questi vettori. Per quanto riguarda le larve di C. imicola, la loro sopravvivenza è legata alla disponibilità di un ambiente umido. Infatti l’adulto di C. imicola depone le uova nelle zone umide di transizione tra la terra e l’acqua. Qui l’insetto compie le sue fasi di crescita (stadio di larva e pupa) e si trasforma in adulto. I terreni umidi e ricchi di materiale organico, anche di piccole estensioni, sono quindi quelli che permettono la riproduzione degli insetti vettori. Nel caso di C. obsoletus sensu stricto, diversi autori concordano nell’indicare nei boschi e nelle foreste, i luoghi ottimali ad ospitare gli habitat larvali di tali insetti. C. dewulfii, invece, depone le uova nelle feci dei bovini, ed è pertanto, strettamente associato alla presenza di tali ospiti vertebrati. L’insetto adulto rimane nell’ambito di poche centinaia di metri dal luogo dove è nato, anche se, trasportato dal vento, può percorrere più di 100 chilometri. Gli adulti del genere Culicoides

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vivono in genere per 10-20 giorni, ma eccezionalmente, possono sopravvivere per periodi più lunghi (anche 60-90 giorni). La densità di adulti del genere Culicoides decresce a partire da temperature minori di +12°C. Nonostante ciò è stato provato che a temperature di –1,5°C il 15% degli esemplari adulti di C. imicola sopravvivono per oltre 15 giorni. In condizioni naturali, il virus, penetra nell’ospite sensibile mediante la puntura dell’insetto vettore, si moltiplica nei linfonodi regionali e diffonde in tutto l’organismo. Dopo la replicazione iniziale nei tessuti linfoidi e negli endoteli, inizia la viremia che raggiunge il picco 7-8 giorni dopo l’infezione. La viremia negli ovini di solito non supera i 30 giorni, in letteratura vengono riportati casi di animali infettati sperimentalmente in cui la viremia ha avuto una durata anche di 54 giorni. Nei bovini la viremia persiste in genere per periodi di 30-40 giorni, anche se può prolungarsi per periodi più lunghi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE), dopo una attenta disanima dei risultati di decine di studi scientifici, ha fissato in 60 giorni il periodo di infettività del bovino. Il bovino, pertanto, è importante per il mantenimento dell’infezione in un territorio, da una stagione epidemica all’altra. Nel sangue il virus è legato agli eritrociti e ai leucociti, e solo una piccola frazione virale circola libera nel plasma. Con la viremia il virus si diffonde a tutto l’organismo ed è in seguito evidenziabile nella maggior parte degli organi e tessuti. Vengono infettati i tessuti linforeticolari e le cellule endoteliali che vanno incontro a degenerazione e necrosi, con conseguente iperplasia ed ipertrofia rigenerativa dell’endotelio che provoca un’occlusione del vaso, con stasi ed essudazione. Queste lesioni conducono i tessuti circostanti ad ischemia, con edema, emorragie e sviluppo di lesioni secondarie a carico degli epiteli. Le lesioni secondarie sono aggravate da traumi meccanici e abrasioni, e si sviluppano soprattutto in tessuti quali la mucosa orale e la cute. Si verificano anche lesioni a carico delle fibre muscolari striate e sono una conseguenza diretta dell’effetto citopatico del virus. Il ruolo del seme bovino nella trasmissione della malattia è stato argomento dibattuto per lungo tempo. Il virus è stato isolato dal seme bovino solo in condizioni sperimentali. Infatti, nei secreti e negli escreti degli animali infetti si rinvengono modeste quantità di virus. Anche l’infezione in utero del feto è stata dimostrata solo sperimentalmente e la trasmissione verticale dell’infezione non sembra avere un ruolo significativo nel mantenimento dell’infezione in un territorio. Il periodo di incubazione negli ovini è di 5-20 giorni, la malattia può manifestarsi in diverse forme cliniche. Le forme clinicamente apparenti sono più frequenti negli ovini e in alcune specie di cervidi, mentre negli altri ruminanti l’infezione decorre solitamente in forma inapparente; negli ovini la letalità può variare tra il 2% ed il 30%. Una significativa eccezione a quanto sopra riportati su è avuta nel 2006, nel corso dell’epidemia da BTV 8, che ha interessato i paesi del Nord Europa. Nel corso di tale epidemia infatti, i classici sintomi clinici di malattia sono stati comunemente osservati nei bovini, dove, però, la letalità è risultata quasi del tutto assente. Forma iperacuta: gli animali muoiono senza segni clinici o per asfissia conseguente al grave edema polmonare.

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Forma acuta: il primo sintomo a comparire è la febbre (fino a 42°C) che persiste per circa 6-8 giorni. In seguito si osserva depressione, inappetenza, rapida perdita di peso, edema delle labbra, della lingua, del retrobocca e della punta del petto. La mucosa orale può essere arrossata, cianotica, talora con petecchie ed erosioni. Anche la lingua può essere tumefatta e cianotica (da questo il nome di “blue tongue”). Le labbra sanguinano facilmente e le lesioni buccali necrotiche causano un alito fetido che talvolta è il primo segno clinico rilevato. Possono comparire emorragie petecchiali sul musello e sulla mucosa oculare, talora accompagnate da congiuntivite. Si osservano forme respiratorie con scolo nasale e croste attorno alle narici, edema polmonare e polmonite. A livello cutaneo invece possono essere messe in evidenza aree di iperemia che sfociano in dermatite circoscritta, che sono più gravi nei punti esposti direttamente alla luce del sole. E’ possibile la perdita del vello. Gli animali manifestano rigidità locomotoria o zoppia in seguito alle lesioni muscolari e podali, le lesioni muscolari possono provocare anche torcicollo. L’esame del piede può evidenziare una linea o zona rosso-porpora sulla cute in corrispondenza del cercine coronario, erosioni sul cercine ed emorragie del tessuto corneo. Dopo la guarigione rimane nel corno degli unghielli un’evidente increspatura, che persiste per molti mesi e costituisce un evidente segno della malattia anche durante la fase convalescente, quando tutti gli altri segni sono scomparsi. Negli agnelli in certi casi prima della morte si osserva diarrea emorragica. Le pecore gravide possono abortire. Nei feti che si sono infettati durante la gravidanza possono essere messe in evidenza malformazioni congenite (idrocefalo interno, cecità, artrogriposi, scoliosi, cifosi e prognatismo). L’esposizione degli animali infetti alla luce solare accresce la gravità della malattia e la mortalità aumenta drammaticamente quando gli ovini infetti sono esposti a condizioni di freddo umido come spesso accade nel tardo autunno. I soggetti che sopravvivono alle forme acute (gli altri muoiono in 8-10 giorni) guariscono di solito dopo una lunga convalescenza, talora con alopecia, sterilità e ritardi nell’accrescimento. Forma cronica: gli animali possono morire per polmoniti batteriche secondarie o per il grave deperimento, oppure in certi casi il decorso può essere molto prolungato. Forma sub clinica: gli animali malati si riprendono in pochi giorni con completa remissione della sintomatologia.

Quando la malattia si manifesta nei bovini decorre in genere in forma lieve con tassi di letalità molto bassi. LESIONI ANATOMOPATOLOGICHE Lesioni macroscopiche: si osservano aree cutanee iperemiche che sfociano in dermatite circoscritta con perdita del vello. La cute è congesta in corrispondenza del cercine coronario e, spesso, si osservano emorragie del tessuto corneo e laminite. Nell’apparato digerente e respiratorio sono presenti congestione, edema, emorragie e ulcerazioni delle mucose (bocca, esofago, prestomaci, intestino, cavità nasali, faringe, trachea e polmoni). Si osserva inoltre iperemia ed edema polmonare con molta schiuma in trachea e idrotorace. Nelle forme acute e iperacute, in caso di irruzione dei germi di sortita si possono osservare broncopolmonite bilaterale. Ci può essere idropericardio con presenza di

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emorragie petecchiali sul pericardio. Talora sono presenti petecchie, ecchimosi e emorragie più gravi nella tunica media dell’arteria polmonare vicino alla sua base (da alcuni sono considerate patognomoniche di BT, ma in realtà sono presenti anche in altre malattie). Alcune volte sono presenti emorragie subcapsulari della milza, a cui si associa spesso splenomegalia. I linfonodi faringei, cervicali e toracici sono edematosi e ingrossati. Negli animali morti si osserva grave edema, emorragie e degenerazione muscolari. Lesioni microscopiche: nelle mucose: è presente infiltrazione di cellule mononucleate e degenerazione e necrosi delle cellule epiteliali con accumulo di inclusi acidofili intracitoplasmatici. Nella muscolatura si osserva degenerazione ialina, necrosi e mineralizzazione di singole fibre muscolari ed inoltre edema, emorragie, infiltrazione di neutrofili, macrofagi e linfociti. Nei vasi sanguigni può essere presente coagulazione intravasale disseminata.

MANUALE OPERATIVO FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI Sezione n. 2 Titolo della sezione : SOSPETTO/CONFERMA DI CIRCOLAZIONE VIRALE

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SOSPETTO/CONFERMA DI CIRCOLAZIONE VIRALE

2.1 SOSPETTO DI CIRCOLAZIONE VIRALE............................................................................. 2

2.1.1 SEGNALAZIONE DI SINTOMATOLOGIA CLINICA COMPATIBILE.................... 2 2.1.1.1 Segnalazione/attivazione accesso............................................................................. 2 2.1.1.2 Accesso in allevamento............................................................................................... 2 2.1.1.3 Verifica del sospetto.................................................................................................... 2 2.1.1.4 Infondatezza del sospetto.......................................................................................... 3 2.1.1.5 Fondatezza del sospetto ............................................................................................ 3

2.1.2 SEGNALAZIONE DI POSITIVITÀ SIEROLOGICA SU ANIMALI SENTINELLA O NEL CASO DI POSITIVITÀ SIEROLOGICA NEL CORSO DELLA SORVEGLIANZA IN AREA A ....................................................................................... 4

2.1.3 SEGNALAZIONE DI POSITIVITÀ VIROLOGICA SU INSETTI VETTORI .............. 4 2.2 CONFERMA DELLA CIRCOLAZIONE VIRALE................................................................. 4

2.2.1 CONFERMA DELLA PRESENZA DELLA MALATTIA.............................................. 5 2.2.2 CONFERMA DELLA PRESENZA DELL’INFEZIONE DURANTE LE ATTIVITÀ

DI SORVEGLIANZA........................................................................................................ 5 2.3 REVOCA DEL SOSPETTO ....................................................................................................... 5 2.4 DEFINIZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE E DELLA ZONA DI

SORVEGLIANZA ...................................................................................................................... 5 2.5. CAMPIONI PER GLI ESAMI DI LABORATORIO .............................................................. 5

2.5.1 CAMPIONI DA PRELEVARE IN CASO DI SOSPETTO FOCOLAIO....................... 5 2.5.2 MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E INVIO DI CAMPIONI................................... 5

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2.1 SOSPETTO DI CIRCOLAZIONE VIRALE Il sospetto di circolazione virale può essere emesso in seguito a: segnalazione di sintomatologia clinica riferibile a Febbre catarrale degli ovini sieroconversione di animali sentinella o nel caso di positività sierologica nel corso della sorveglianza in area A (vedi sezione 7)

presenza del virus o di materiale virale in insetti vettori

2.1.1 SEGNALAZIONE DI SINTOMATOLOGIA CLINICA COMPATIBILE

2.1.1.1 SEGNALAZIONE/ATTIVAZIONE ACCESSO In caso di segnalazione di sospetto di Febbre catarrale degli ovini, il Veterinario Ufficiale, o altro personale del Servizio Veterinario della AUSL, registra immediatamente le seguenti informazioni: - data e ora della segnalazione; - nome, cognome e qualifica di chi ha fatto la comunicazione (veterinario AUSL,

veterinario aziendale, veterinario libero professionista, allevatore, commerciante, ecc.); - nome dell’allevatore, codice azienda, indirizzo e numero telefonico, ecc.; - ubicazione, tipologia, specie animali presenti e consistenza dell’allevamento; - sintomi rilevati ed eventuali perdite; - possibile imminente movimentazione di animali; - eventuale presenza in allevamento di insetticidi. Il Veterinario Ufficiale, in caso di sospetto segnalato da altri o evidenziato in prima persona durante lo svolgimento dei compiti d’istituto, impartisce le prime istruzioni per impedire lo spostamento di animali da e per l’allevamento. Inoltre: - avvisa il Responsabile del Servizio Veterinario della AUSL; - contatta l’IZS competente per territorio e prende accordi per il sopralluogo nell’azienda

sospetta; - recupera il kit n. 1 (Sezione 9) contenente il materiale necessario per il sopralluogo e i

documenti amministrativi comprensivi della modulistica necessaria per l’alimentazione del Sistema Informativo Nazionale per la Febbre catarrale degli ovini.

2.1.1.2 ACCESSO IN ALLEVAMENTO Il Veterinario Ufficiale e quello dell’IZS, si recano immediatamente nell’allevamento. Il personale che entra nell’azienda sospetta deve essere numericamente lo stretto indispensabile ed entrare contemporaneamente. Quando i veterinari giungono in azienda, dovranno: - parcheggiare la propria autovettura all’esterno dell’azienda o comunque a debita

distanza; - indossare l’abbigliamento monouso in equipaggiamento presente nei kit, avendo cura

di riporre nella zona dove è avvenuto il cambio dei vestiti 2 sacchi di plastica capienti, del disinfettante, un paio di guanti in lattice;

- portarsi al seguito il rimanente materiale dei kit 1 e 2 (Sezione 9).

2.1.1.3 VERIFICA DEL SOSPETTO Il Veterinario Ufficiale in collaborazione con il personale dell’IZS competente per territorio, procede a:

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- verificare la presenza o meno di sintomi riferibili a Bluetongue; - sottoporre a visita clinica tutti gli animali presenti in azienda e rilevare la temperatura

corporea a tutti gli animali sospetti; - sottoporre ad esame anatomo-patologico gli animali morti o gli animali abbattuti in

stato preagonico.

2.1.1.4 INFONDATEZZA DEL SOSPETTO Quando con la visita clinica e gli eventuali esami anatomo-patologici sia possibile escludere la presenza di Febbre catarrale degli ovini e di qualsiasi malattia denunciabile secondo la legislazione vigente, il Veterinario Ufficiale lascia l’allevamento senza applicare alcuna misura di restrizione.

2.1.1.5 FONDATEZZA DEL SOSPETTO Quando i sintomi osservati o l’esame anatomo-patologico evidenziano segni riferibili a Febbre catarrale degli ovini, il Veterinario Ufficiale in collaborazione con il personale dell’IZS competente per territorio, procede a :

i. prelevare i campioni di siero e di sangue con EDTA dagli animali con sintomatologia clinica e i campioni di organi dagli animali morti o abbattuti perché in stato preagonico. Il tipo di campione, le modalità di conservazione e di invio dei campioni sono specificate al punto 2.5;

ii. se giudicato necessario dal CESME o dall’Osservatorio epidemiologico regionale territorialmente competente, in collaborazione con il referente per l’entomologia dell’IZS competente per territorio, posizionare nell’allevamento una trappola per gli insetti vettori ed effettuare le catture per due notti consecutive;

iii. porre l'azienda sotto sequestro cautelativo (Sezione 9) con il divieto di spostamento degli animali all’interno dell’allevamento e di movimentazione degli animali delle specie recettive da e per l’allevamento, tenendo conto del ruolo dei vettori;

iv. effettuare il censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di essere infetti avendo cura di raccogliere le informazioni richieste dalla Scheda SBT01 (vedi Sezione 8);

v. predisporre l’aggiornamento settimanale del censimento per tutto il periodo del sospetto ed effettuare visite cliniche settimanali per tutto il periodo di sospetto ed eventualmente di focolaio attivo registrando le informazioni nelle Schede SBT02 e SBT03 (vedi Sezione 8);

vi. effettuare un’attenta indagine epidemiologica secondo lo schema riportato sulla Scheda di indagine epidemiologica (vedi Sezione 8) inviandone copia all’Unità di Crisi Regionale ed al CESME;

vii. rintracciare e registrare le informazioni relative agli animali introdotti e usciti nei 3 mesi precedenti al sospetto;

viii. censire i luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;

ix. disporre l’isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori, qualora esistano i mezzi necessari per l’applicazione di tale misura;

x. disporre, se ritenuto utile in funzione della situazione riscontrata, il trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all’interno e nei

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dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi ecologicamente propizi all’insediamento di colonie di culicidi;

xi. disporre la distruzione, l’eliminazione, l’incenerimento o il sotterramento delle carcasse degli animali morti nell’azienda secondo le modalità previste in Sezione 5;

xii. porre sotto sequestro l’allevamento e comunicare il sospetto /insorgenza di malattia all’Autorità competente;

xiii. denunciare il sospetto/insorgenza di malattia al Responsabile del Servizio Veterinario della AUSL competente per territorio che provvederà a comunicare via fax il sospetto di malattia infettiva alla DGSAFV (06-59946185) ed al competente Servizio Veterinario della Regione; inviare contestualmente via fax la scheda SBT01 (vedi Sezione 8) all’IZS competente o ai Servizi autorizzati di alimentare il SI.

Tutti i campioni inviati all’IZS competente per territorio o al CESME devono essere accompagnati dalla scheda SBT05 (Sezione 8), nel caso di sangue e organi, e dalla scheda SBT06 (Sezione 8) nel caso di insetti. Ciascuna scheda deve essere completa di tutte le informazioni richieste.

2.1.2 SEGNALAZIONE DI POSITIVITÀ SIEROLOGICA SU ANIMALI SENTINELLA O NEL CASO DI POSITIVITÀ SIEROLOGICA NEL CORSO DELLA SORVEGLIANZA IN AREA A In caso di positività sierologica al test ELISA, l’IZS competente per territorio informa il Servizio Veterinario dell’AUSL ed invia il campione o i campioni di siero al CESME per la conferma. Il servizio veterinario dell’AUSL competente per territorio provvede a: - prelevare un campione di siero e uno di sangue con EDTA da ciascun animale sentinella

(o da un campione rappresentativo dell’allevamento in area A facendo riferimento alla tabella 1); le modalità di conservazione e di invio dei campioni sono specificate al punto 2.5.

- compilare la Scheda SBT05, barrando la casella «motivo 2 - a seguito di precedente positività nell’azienda», come motivo di prelievo del campione;

- inviare al più presto i campioni con le relative schede al CESME.

2.1.3 SEGNALAZIONE DI POSITIVITÀ VIROLOGICA SU INSETTI VETTORI In caso di positività virologica alla PCR o di isolamento del virus della Febbre catarrale degli ovini da insetti vettori, il CESME comunica la positività alla DGSAFV, all’ente competente che ha prelevato i campioni ed al Servizio Veterinario Regionale. La positività virologica è in questo caso considerata conferma della circolazione virale (vedi punto 2.2.2) e viene inserita direttamente nel SI.

2.2 CONFERMA DELLA CIRCOLAZIONE VIRALE La conferma di circolazione virale può avvenire in seguito a: conferma della presenza della malattia; conferma della presenza dell’infezione durante le attività di sorveglianza sierologica ed entomologica .

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2.2.1 CONFERMA DELLA PRESENZA DELLA MALATTIA In un territorio indenne da infezione la presenza del virus viene confermata sulla base degli esiti degli esami di laboratorio (sierologici e virologici). In caso di epidemia, l’autorità competente può anche confermare la presenza in base a risultati clinici o epidemiologici.

2.2.2 CONFERMA DELLA PRESENZA DELL’INFEZIONE DURANTE LE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA

Durante le attività di sorveglianza sierologica ed entomologica la presenza dell’infezione è confermata quando:

campioni di siero o di sangue di uno o più animali sentinella (o nel corso della sorveglianza in area A) risultati positivi all’ELISA sono confermati in SN o PCR o isolamento virale dal CESME;

è stata evidenziata la positività virologica su insetti vettori.

2.3 REVOCA DEL SOSPETTO Quando gli esami sierologici e virologici escludono la presenza del virus della Febbre catarrale degli ovini, il Veterinario Ufficiale revoca i provvedimenti di cui al punto 2.1.1.5, lettere iii), e ix). Provvede inoltre a comunicare la revoca del sospetto al Ministero della Salute, al Servizio Veterinario Regionale ed all’IZS competente o ai Servizi autorizzati ad alimentare il SI.

2.4 DEFINIZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE E DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Quando la presenza della malattia o dell’infezione è confermata ufficialmente, il Ministero della salute definisce la zona di protezione e la zona di sorveglianza (vedi Sezione 3).

2.5. CAMPIONI PER GLI ESAMI DI LABORATORIO

2.5.1 CAMPIONI DA PRELEVARE IN CASO DI SOSPETTO FOCOLAIO Devono essere prelevati i seguenti campioni:

a. siero di sangue b. sangue intero c. milza, linfonodi meseraici, midollo osseo d. carcasse di animali, feti abortiti, animali, nati morti o malformati e. insetti

2.5.2 MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E INVIO DI CAMPIONI Siero di sangue: i campioni devono essere separati dal coagulo, essere raccolti in provette sterili di plastica o di altro materiale infrangibile ed identificati singolarmente. Quantità minima da inviare: 4 ml. I campioni devono essere conservati a 4°C.

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Sangue intero: I campioni devono essere prelevati con EDTA da animali con sintomi di malattia o in ipertermia e identificati individualmente. Quantità minima da inviare: 6 ml. I campioni devono essere conservati a 4° C (NON VANNO CONGELATI!) Milza, linfonodi meseraici, midollo osseo: la milza e i linfonodi devono essere prelevati da animali morti o abbattuti perché in fase preagonica. Il midollo osseo può essere prelevato in caso di carcasse in cattivo stato di conservazione. I campioni devono essere inviati in contenitori a tenuta stagna, ad una temperatura di 4°-8° C all’IZS competente per territorio che procederà all’immediato invio al CESME. I campioni inviati oltre le 48 ore devono essere conservati a – 80°C Carcasse di animali, feti abortiti, animali, nati morti o malformati: quando non è possibile effettuare in campo l’esame necroscopico o il prelievo di organi le carcasse sono trasportate in sacchi di plastica ben chiusi o in contenitori a tenuta stagna, ad una temperatura di 4°-8° C, all’IZS competente per territorio, che procederà alla raccolta dei campioni e all’invio al CESME. I feti abortiti e le carcasse degli animali nati morti o malformati devono pervenire all’IZS competente per il territorio entro 24 ore dall’aborto o dal decesso e al CESME entro 48 ore dall’aborto o dal decesso e devono essere conservati a 4°C. I campioni inviati oltre le 48 ore devono essere conservati a – 80°C. In entrambi i casi durante la spedizione va garantita la catena del freddo. Insetti: i campioni devono essere raccolti in alcool etilico al 70% o , in caso di necessità di isolamento virale, in PBS antibiotato e inviati entro 24 ore dal prelievo al CESME. Tutti i campioni per gli esami di laboratorio devono pervenire al CESME entro 48 ore dal prelievo e durante la spedizione va garantita la catena del freddo. Quando risulti impossibile rispettare i tempi previsti il Servizio Veterinario Regionale, sentito l’IZS di competenza, dispone che l’invio dei campioni al CESME avvenga a cura del Servizio Veterinario delle AUSL.

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ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA

3.1 MISURE SANITARIE PREVISTE IN PRESENZA DI CIRCOLAZIONE VIRALE............... 2 3.1.1 COMPETENZE DEL LIVELLO CENTRALE – Autorità Centrale ................................... 2

3.1.1.1 Definizione della zona di sorveglianza e di protezione ............................................. 2 3.1.1.1.1 Confini della zona di protezione............................................................................ 2

3.1.2 COMPETENZE DEL LIVELLO REGIONALE – Autorità regionale .............................. 3 3.1.3 COMPITI DEL LIVELLO TERRITORIALE – Servizi Veterinari Locali .......................... 3

3.2 ATTIVITÀ NELLA ZONA DI PROTEZIONE ........................................................................... 3 3.2.1 ATTIVITÀ NELL’ALLEVAMENTO CON CIRCOLAZIONE VIRALE.......................... 3 3.2.2 ATTIVITÀ NEL TERRITORIO.............................................................................................. 4

3.3 ATTIVITÀ NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA ..................................................................... 5 3.4 REVOCA DELLA ZONA DI PROTEZIONE.............................................................................. 5 3.5 REVOCA DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA........................................................................ 5

Tabella 3.1 – Numero di bovini da esaminare per ciascuna azienda....................................... 6

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3.1 MISURE SANITARIE PREVISTE IN PRESENZA DI CIRCOLAZIONE VIRALE Quando la presenza della malattia o dell’infezione è confermata ufficialmente l’Autorità centrale, i Servizi Veterinari territoriali ed il Servizio Veterinario Regionale, ciascuno per le proprie competenze, adottano le misure di seguito indicate.

3.1.1 COMPETENZE DEL LIVELLO CENTRALE – AUTORITÀ CENTRALE Il Ministero della Salute definisce, con il supporto del CESME, le zone di protezione e di sorveglianza, aggiorna la loro estensione sulla base delle attività di sorveglianza effettuate sul territorio interessato e ne dà comunicazione all’Unione Europea. I criteri e le modalità per stabilire la zona di sorveglianza e di protezione sono riportati al punto 3.1.1.1. Il Ministero della Salute stabilisce nelle zone di sorveglianza e di protezione il divieto di movimentazione degli animali appartenenti alle specie sensibili, del loro sperma, ovuli ed embrioni verso la restante parte del territorio nazionale, verso gli altri Stati membri dell’Unione Europea nonché verso i Paesi terzi. Sulla base del livello di rischio di diffusione del virus nel territorio dove è stata confermata la circolazione virale, il divieto di movimentazione può interessare più territori provinciali, un solo territorio provinciale o parte di esso. Il Ministero della Salute definisce le condizioni per eventuali deroghe al divieto di movimentazione e le diffonde attraverso specifiche disposizioni. Sulla base del livello di rischio di diffusione del virus nel territorio, il Ministero della Salute stabilisce inoltre i territori provinciali o comunali ove è fatto obbligo di vaccinazione.

3.1.1.1 DEFINIZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA E DI PROTEZIONE La Zona di Sorveglianza (ZS) comprende di norma tutto il territorio della provincia dove si è verificata la circolazione virale. Sulla base del livello di rischio di diffusione del virus, la zona di sorveglianza può interessare più territori provinciali, un solo territorio provinciale o parte di esso. La ZS è definita periodicamente dall’Autorità centrale con Ordinanza ministeriale. La Zona di Protezione (ZP) si estende di norma per un raggio di 20 km intorno all’azienda dove è stata evidenziata circolazione virale.

3.1.1.1.1 Confini della zona di protezione La zona comprende se sono disponibili le coordinate geografiche dell’azienda con infezione in atto, il territorio di tutti i Comuni inclusi anche parzialmente in un raggio di 20 km attorno all’azienda con infezione in atto; se non sono disponibili le coordinate geografiche dell’azienda con infezione in atto, il territorio di tutti i Comuni inclusi anche parzialmente in un raggio di 20 km attorno ai confini del Comune dove insiste l’azienda con infezione in atto.

I confini della zona di protezione possono essere modificati in seguito alla disponibilità di ulteriori informazioni, quali: acquisizione delle coordinate geografiche delle aziende infette; acquisizione delle informazioni relative allo stato sanitario dei territori circostanti l’azienda infetta ed all’estensione della circolazione virale;

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acquisizione di informazioni meteorologiche od entomologiche; livello di copertura vaccinale delle popolazioni interessate; ulteriori informazioni raccolte mediante indagini ad hoc.

I confini della zona di protezione infine possono essere ridotti quando la circolazione virale è evidenziata in un’area a rischio meno elevato. La riduzione della zona di protezione in questo caso dipende dal livello e dai risultati della sorveglianza sierologica effettuata sul territorio negli ultimi 60 giorni.

L’elenco dei Comuni inclusi nella zona di protezione è pubblicato settimanalmente sul sito www.izs.it/emergenze/bluetongue, salvo specifiche richieste od esigenze che ne impongano una pubblicazione immediata.

3.1.2 COMPETENZE DEL LIVELLO REGIONALE – AUTORITÀ REGIONALE L’Autorità Regionale competente, anche tramite il Servizio veterinario regionale, provvede a:

a. convocare l’Unità di Crisi Regionale b. disporre ed aggiornare, se previsto, le zone di protezione (ZP) e di sorveglianza (ZS)

secondo le indicazioni del Ministero della Salute c. diffondere le norme e le disposizioni stabilite dal Ministero della Salute e dell’Unione

Europea d. disporre, coordinare e verificare le attività previste sul territorio di propria

competenza e. assicurare l’invio dei dati e delle informazioni al sistema informativo nazionale (SI) e

la loro diffusione a livello regionale f. organizzare corsi di formazione ed addestramento per il personale dei Servizi

Veterinari e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali in collaborazione con la DGSAFV ed il CESME.

3.1.3 COMPITI DEL LIVELLO TERRITORIALE – SERVIZI VETERINARI LOCALI Quando è confermata la presenza di sintomatologia clinica riferibili a Febbre catarrale degli ovini il Servizio Veterinario Locale notifica la conferma via fax alla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario (06-59946185), al Servizio Veterinario della Regione, al Sindaco (o ai Sindaci) e al CESME. Di concerto con le autorità competenti e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, competenti per il territorio, attua tutte le misure previste ai successivi punti 3.2 e 3.3 per: documentare il decorso della malattia nell’ambito dell’allevamento e del territorio

sede di focolaio limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione sul territorio stabilire l’ampiezza della diffusione dell’infezione sul territorio

3.2 ATTIVITÀ NELLA ZONA DI PROTEZIONE

3.2.1 ATTIVITÀ NELL’ALLEVAMENTO CON CIRCOLAZIONE VIRALE Il Servizio Veterinario della A.ULS competente per territorio procede a:

a. Posizionare nell’allevamento (se giudicato necessario dal CESME o dall’Osservatorio epidemiologico regionale territorialmente competente e se non già posizionata al

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momento del sospetto) una trappola per gli insetti vettori in collaborazione con il referente in materia dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio ed effettuare le catture per due notti consecutive. La prima cattura dovrà essere effettuata entro 24 ore dalla comunicazione dell’avvenuta conferma di positività. Inviare le catture e le relative schede SBT06 (Sezione 8) debitamente compilate al Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche – per il tramite dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale competente per territorio – entro 24 ore dalla cattura stessa.

b. effettuare - se non già effettuata al momento del sospetto - entro 48 ore dalla conferma ad una approfondita indagine epidemiologica (Sezione 8), in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio ed inviare immediatamente copia della scheda all’Unità di crisi Regionale e al CESME;

c. In caso di presenza di malattia, c.1. qualora sussistano particolari condizioni epidemiologiche o motivi di benessere

animale e sentiti la DGSAFV ed il CESME, abbattere tutti gli animali malati o infetti o parte di essi e contestualmente prelevare, ove richiesto dall’IZS competente per territorio o dal CESME, i campioni per il laboratorio (Sezione 2)

c.2. effettuare una visita clinica settimanale, con esame clinico degli animali presenti e, ove praticabile e/o richiesto, esame autoptico dei morti e registrare i dati e le informazioni delle visite cliniche nelle schede SBT02 ed SBT03 (Sezione 8). La scheda SBT02 e la scheda SBT03 devono essere inviata all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente o ai Servizi incaricati dalla Regione di alimentare il Sistema informativo Nazionale tramite apposito software disponibile on-line sul sito www.izs.it.

c.3. Verificare l’aggiornamento del registro di stalla con la registrazione di tutti gli animali nati o morti nel periodo.

3.2.2 ATTIVITÀ NEL TERRITORIO Il Servizio Veterinario della A.ULS competente per territorio, di concerto con le autorità competenti, procede a:

a. effettuare il censimento, ove non esistente ai sensi del DPR 317/96, di tutte le aziende con animali sensibili alla Febbre catarrale degli ovini nel raggio di 20 km dall’azienda nella quale è stata confermata circolazione virale e rilevare le coordinate geografiche relative all’ubicazione di ciascun allevamento;

nelle aree A e B (vedi sezione 7) b. effettuare visite cliniche periodiche per almeno 15 giorni in tutti gli allevamenti ovi-

caprini nel raggio di b.1. almeno 20 km dall'azienda o dalle aziende dove è stata confermata la presenza

della malattia b.2. almeno 4 km dall’azienda con sieroconversione o con PCR positiva sugli insetti.

In ciascuna azienda ovi-caprina dovranno essere effettuate almeno 2 visite a non meno di 7 giorni l’una dall’altra.

Le visite cliniche effettuate dovranno essere registrate nella scheda SBT03 (Sezione 8) barrando, nella colonna motivo della visita, la casella relativa alla dicitura "Monitoraggio zone a rischio". I dati contenuti nelle schede SBT03 devono alimentare almeno settimanalmente il SI tramite l’apposito software disponibile on-line sul sito www.izs.it.

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Qualora le visite cliniche non evidenzino presenza di sintomatologia clinica, entro il 30° giorno dovrà essere effettuato • il prelievo di sangue da un campione di animali non vaccinati in tutti gli

allevamenti bovini nel raggio di almeno 4 Km dall'azienda dove si è riscontrata la positività. In caso di prelievo su animali vaccinati in passato o provenienti da zone dove in passato si sia verificata circolazione virale, il campione di sangue dovrà essere prelevato utilizzando una provetta con anticoagulante (EDTA). Il numero di campioni da effettuare per ciascuna azienda è riportato in Tabella 3.1. I prelievi di sangue dovranno essere scortati dalla scheda SBT05, barrando la casella «motivo 5- sorveglianza a campione nelle aree dove è presente la malattia o confinanti», come motivo di prelievo del campione;

• in territori precedentemente indenni, il rintraccio di tutte le uscite di animali delle specie recettive dal territorio di propria competenza (vedi Sezione 4)

c. vaccinare gli animali delle specie recettive, secondo quanto stabilito dalla DGSAFV, in accordo con il Comitato Veterinario Permanente dell’Unione Europea.

3.3 ATTIVITÀ NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Il Servizio Veterinario della A.ULS competente per territorio, di concerto con le autorità competenti, procede a verificare e controllare l’ottemperanza alle disposizioni di restrizione della movimentazione stabilite dal Ministero della Salute.

3.4 REVOCA DELLA ZONA DI PROTEZIONE Quando sul territorio le attività previste nel piano di sorveglianza sierologica (vedi Sezione 7) sono svolte regolarmente, la ZP viene revocata dopo 60 giorni dall’ultima evidenza di circolazione virale nel territorio interessato. Il Servizio Veterinario Regionale e il Servizio Veterinario delle AUSL competenti sul territorio, revocano i provvedimenti adottati ciascuno per propria parte. Il CESME settimanalmente aggiorna l’elenco dei territori con infezione in atto (ZP) e esclude dall’elenco i Comuni per i quali siano trascorsi 60 giorni dall’evidenza di circolazione virale. Tale elenco è disponibile al sito http://www.izs.it. 3.5 REVOCA DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA La ZS viene revocata dal Ministero della Salute su parere favorevole del SCOFCAH dell’UE. Il Servizio Veterinario Regionale e il Servizio Veterinario delle AULS competenti sul territorio, revocano i provvedimenti adottati ciascuno per propria parte.

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TABELLA 3.1 – NUMERO DI BOVINI DA ESAMINARE PER CIASCUNA AZIENDA.

Numero bovini presenti in azienda Numero capi da esaminare

fino a 10 tutti 11 10 12 11 13 12 14 12 15 13 16 13 17 14 18 14 19 15 20 15

da 21 a 23 16 da 24 a 29 17 da 30 a 34 18 da 35 a 39 19 da 40 a 44 20 da 45 a 49 21 da 50 a 59 22 da 60 a 79 23 da 80 a 99 24

da 100 a 129 25 da 130 a 199 26

>=200 27

MANUALE OPERATIVO FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI Sezione n. 4 Titolo della sezione : RINTRACCIO DI ANIMALI USCITI DA ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA

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RINTRACCIO DI ANIMALI USCITI DA ZONA DI

PROTEZIONE

4.1 RINTRACCIO DI ANIMALI DELLE SPECIE RECETTIVE USCITI DA TERRITORI INFETTI................................................................................................... 2

4.1.1 CONTROLLI NEGLI ALLEVAMENTI DI DESTINAZIONE .............................. 2 4.1.2 ESITO DEI CONTROLLI E MISURE DA ADOTTARE ....................................... 4

Tabella 4.1 - Numero di capi da esaminare per ciascuna partita* di animali 6 Tabella 4.2 - Numero di capi sui quali effettuare i rilievi termometrici per

ciascuna partita* 7

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4.1 RINTRACCIO DI ANIMALI DELLE SPECIE RECETTIVE USCITI DA TERRITORI INFETTI

Quando in un territorio precedentemente indenne dall’infezione / malattia viene dimostrata circolazione virale (nuova zona di protezione), i Servizi Veterinari procedono al rintraccio degli animali delle specie recettive usciti dal territorio infetto ed inviati verso territori indenni. Il Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente sul territorio dichiarato ZP deve comunicare al CESME, alla Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti, ai Servizi Veterinari regionali di destino ed ai Servizi Veterinari delle Aziende USL di destino, entro una settimana dalla dichiarazione della ZP, l’elenco degli animali delle specie recettive usciti dalla ZP nei 60 giorni precedenti la rilevazione della circolazione virale e diretti verso territori indenni o nei quali, comunque, non sia stata precedentemente rilevata la presenza del sierotipo responsabile della dichiarazione di ZP nel territorio di provenienza. L’intervallo di tempo per il quale effettuare il rintraccio degli animali usciti può essere esteso oltre i 60 giorni dal rilievo della circolazione virale, qualora altre informazioni epidemiologiche indichino una probabile introduzione del virus in periodi antecedenti. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando la scheda SBT07 (Sezione 8) o, comunque, riportando almeno tutte le informazioni contenute nella scheda SBT07. In seguito alla comunicazione delle AUSL di partenza, il Servizio Veterinario della AUSL di arrivo procede al rintraccio ed al controllo degli animali delle specie recettive provenienti da ZP o, comunque, dai territori dove sia stata confermata la presenza della circolazione virale e pone sotto sequestro l’allevamento fino all’esito dei controlli. Se gli animali rintracciati sono stati ulteriormente movimentati verso territori di altre AUSL o di altre Regioni, il Servizio Veterinario della AUSL trasmette l’elenco degli animali al Servizio Veterinario competente che a sua volta procede al rintraccio.

4.1.1 CONTROLLI NEGLI ALLEVAMENTI DI DESTINAZIONE Il Servizio Veterinario pone sotto sequestro tutte le aziende dove siano stati introdotti animali provenienti dalla nuova Zona di protezione in attesa degli esiti dei controlli previsti. I controlli vengono effettuati, salvo situazioni epidemiologiche particolari da valutare con il Ministero della Salute ed il CESME, secondo le modalità di seguito indicate: a. Quando gli animali rintracciati provengono da un territorio sottoposto ad obbligo di

vaccinazione, il Servizio Veterinario locale verifica per ogni singolo animale la data di vaccinazione ed il sierotipo / sierotipi contro cui l’animale è stato vaccinato. I controlli e le misure da applicare sono di seguito indicate:

a.1. Animali vaccinati a.1.1. quando tutti gli animali rintracciati sono stati vaccinati da più di 30 giorni

con un vaccino vivo-attenuato o da più di 15 giorni con un vaccino inattivato, e da meno di 12 mesi nei confronti del sierotipo virale che ha determinato l’istituzione della ZP, il Servizio Veterinario non procede ad ulteriori controlli e liberalizza l’azienda.

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a.1.2. quando uno o più animali rintracciati sono stati vaccinati da più di 12 mesi e nell’allevamento di destinazione sono presenti animali non vaccinati, il Servizio Veterinario procede a: - in caso di allevamento ovi-caprino o misto, effettuare la visita clinica su

tutti i capi ovi caprini introdotti e di quelli presenti in azienda. La visita clinica comprende il rilievo termometrico su un campione degli animali introdotti; il numero minimo di capi su cui effettuare il rilievo per ciascuna partita è riportato in Tabella 4.2. L’esito della visita clinica è riportato nella scheda SBT03, compilata secondo le istruzioni ad essa allegate (Sezione 8) e deve essere inviata all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente o ai Servizi incaricati dalla Regione di alimentare il SI tramite l’apposito software disponibile on-line sul sito www.izs.it;

- effettuare un prelievo di siero di sangue su di un campione di animali non vaccinati presenti in azienda (vedi Tabella 4.1), escludendo quelli rintracciati e, se nati da madri vaccinate, quelli di età inferiore alle 4 settimane;

- inviare i campioni all’IZS competente per territorio accompagnati dalla scheda SBT05 compilata secondo le istruzioni ad essa allegate (Sezione 8). L’IZS sottopone all’ELISA tutti i campioni e comunica i risultati, nel più breve tempo possibile, al Servizio Veterinario. In caso di positività di uno o più animali invia il campione al CESME per la conferma in Sieroneutralizzazione.

a.1.3. Quando uno o più animali rintracciati sono stati vaccinati da più di 6 mesi e nell’allevamento di destinazione sono presenti solo animali vaccinati e, animali inferiori alle 4 settimane di età figli di madri vaccinate, il Servizio Veterinario mantiene il sequestro dell’allevamento per almeno due cicli di controllo sugli animali sentinella presenti sul territorio incluso in un raggio di 20 Km dall’allevamento. Se non viene rilevata alcuna sieroconversione degli animali sentinella, il Servizio Veterinario liberalizza l’azienda.

a.2. Animali non vaccinati

a.2.1. Quando gli animali rintracciati non sono stati vaccinati o comunque non sono stati vaccinati nei confronti del sierotipo virale che ha determinato l’istituzione della nuova Zona di protezione, il Servizio Veterinario procede a: - in caso di allevamento ovi-caprino o misto, effettuare la visita clinica su

tutti i capi ovi-caprini introdotti e di quelli presenti in azienda. La visita clinica comprende il rilievo termometrico su un campione degli animali introdotti; il numero minimo di capi su cui effettuare il rilievo per ciascuna partita è riportato in Tabella 4.2. L’esito della visita clinica è riportato nella scheda SBT03, compilata secondo le istruzioni ad essa allegate (Sezione 8) e deve essere inviata all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente o ai Servizi incaricati dalla Regione di alimentare il SI tramite l’apposito software disponibile on-line sul sito www.izs.it;

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- effettuare il prelievo di sangue su di un campione degli animali rintracciati rispettando il numero minimo di capi da esaminare per ciascuna partita riportato in Tabella 4.1;

- inviare i campioni all’IZS competente per territorio accompagnati dalla scheda SBT05 compilata secondo le istruzioni ad essa allegate (Sezione 8). L’IZS sottopone all’ELISA tutti i campioni e comunica i risultati, nel più breve tempo possibile, al Servizio Veterinario. In caso di positività di uno o più animali invia il campione al CESME per la conferma in Sieroneutralizzazione.

b. Quando gli animali rintracciati provengono da un territorio non sottoposto ad obbligo

di vaccinazione, il Servizio Veterinario locale procede come indicato al precedente punto a.2.

4.1.2 ESITO DEI CONTROLLI E MISURE DA ADOTTARE Gli esami di laboratorio prevedono l’esecuzione dell’ELISA e, in caso di positività, la Sieroneutralizzazione. Per « esito negativo » si intende: • negatività alla prova ELISA, per gli animali non vaccinati • negatività alla Sieroneutralizzazione nei confronti dei sierotipi virali verso i quali

l’animale non è stato vaccinato, per gli animali vaccinati. Quando tutti i controlli previsti ai punti a.1.2 e a.2.1 danno esito negativo su tutti gli animali e, quando previste, le visite cliniche danno esito favorevole, il Servizio Veterinario liberalizza l’azienda.

Quando i controlli previsti al punto a.1.2 e a.2.1 danno esito positivo su uno o più animali, il Servizio Veterinario mantiene il sequestro nelle aziende ed effettua i seguenti ulteriori controlli: • nel caso in cui la positività sierologica sia stata riscontrata su animali non vaccinati

conviventi con quelli rintracciati (vedi punto a.1.2.), il Servizio Veterinario abbatte gli animali che hanno dato esito positivo e contestualmente effettua sugli animali abbattuti un prelievo di sangue con EDTA per PCR ed un prelievo di sangue per esami sierologici su tutti gli altri animali presenti in allevamento; trascorsi 20 giorni dall’abbattimento dei capi positivi, effettua un secondo controllo sierologico su tutti gli animali ed effettua, secondo un piano di campionamento che verrà definito con la DGSAFV ed il CESME, il controllo delle aziende ovi-caprine e bovine presenti in un raggio di 4 km. In caso di esito favorevole di tutti i controlli (sugli animali dell’azienda e nel raggio di 4 km), liberalizza l’azienda; in caso di esito sfavorevole (aumento significativo dei titoli anticorpali negli animali dell’azienda rintracciata oppure esito sfavorevole dei controlli nel raggio di 4 km), dichiara il focolaio;

• nel caso in cui la positività sia stata riscontrata su animali rintracciati non vaccinati (vedi punto a.2.1.), il Servizio Veterinario abbatte gli animali che hanno dato esito positivo e contestualmente effettua sugli animali abbattuti un prelievo di sangue con EDTA per PCR ed un prelievo di sangue per esami sierologici su tutti gli altri animali presenti in allevamento; trascorsi 20 giorni dall’abbattimento dei capi positivi, effettua un secondo controllo sierologico su tutti gli animali. In caso di aumento significativo dei titoli anticorpali dichiara il focolaio; in caso di esito favorevole liberalizza l’azienda.

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In deroga all’abbattimento e distruzione degli animali positivi di cui ai trattini precedenti, il Ministero della Salute, su richiesta del Servizio Veterinario Regionale competente, e sentito il parere del CESME, può concedere il nulla osta alla loro macellazione, qualora le condizioni epidemiologiche lo consentano e ponendo in atto tutte le misure ritenute utili ad evitare che gli animali in oggetto diffondano l’infezione tramite il loro spostamento dall’azienda verso il mattatoio.

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Tabella 4.1 - Numero di capi da esaminare per ciascuna partita* di animali

Numero animali della partita

Numero capi da esaminare

fino a 10 tutti 11 10 12 11 13 12 14 12 15 13 16 13 17 14 18 14 19 15 20 15

da 21 a 23 16 da 24 a 29 17 da 30 a 34 18 da 35 a 39 19 da 40 a 44 20 da 45 a 49 21 da 50 a 59 22 da 60 a 79 23 da 80 a 99 24

da 100 a 129 25 da 130 a 199 26

>=200 27 *Partita: gruppo di animali che provengono dallo stesso allevamento e che sono certificati nello stesso modello 4

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Tabella 4.2 - Numero di capi sui quali effettuare i rilievi termometrici per ciascuna partita*

Numero animali della partita

Numero capi sui quali effettuare il rilievo

termometrico fino a 10 tutti

11 10 12 11 13 12 14 12 15 13 16 13 17 14 18 14 19 15 20 15

da 21 a 23 16 da 24 a 29 17 da 30 a 34 18 da 35 a 39 19 da 40 a 44 20 da 45 a 49 21 da 50 a 59 22 da 60 a 79 23 da 80 a 99 24

da 100 a 129 25 da 130 a 199 26

>=200 27 *Partita: gruppo di animali che provengono dallo stesso allevamento e che sono certificati nello stesso modello 4

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ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI

5.1 VALUTAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ABBATTIMENTO.............................................. 2 5.2 PROCEDURE DI ABBATTIMENTO....................................................................................... 3

5.2.1 METODI AMMESSI ........................................................................................................... 3 5.2.1.1 Stordimento ................................................................................................................................ 3

5.2.1.1.1 Pistola a proiettile captivo................................................................................................. 4 5.2.1.1.2 Commozione cerebrale (Percussione) ............................................................................. 4 5.2.1.1.3 Elettronarcosi ...................................................................................................................... 4

5.2.1.2 Abbattimento.............................................................................................................................. 4 5.2.1.2.1 Pistola o fucile a proiettile libero...................................................................................... 4 5.2.1.2.2 Elettrocuzione..................................................................................................................... 5 5.2.1.2.3 Altri metodi ammessi ........................................................................................................ 5

5.2.2 PREDISPOSIZIONE DEL CAMPO DI MORTE ............................................................. 5 5.3. DISTRUZIONE DELLE CARCASSE...................................................................................... 6

5.3.1 DISTRUZIONE PER INFOSSAMENTO.......................................................................... 6 5.3.1.1 Infossamento in terreni naturalmente impermeabili senza il recupero di percolati......... 6 5.3.1.2 Infossamento in terreno "sufficientemente" impermeabile con raccolta di percolato ...... 6 5.3.1.3 Infossamento mediante impermeabilizzazione artificiale del terreno con raccolta di

percolato....................................................................................................................................... 7 5.3.1.4 Infossamento mediante impermeabilizzazione artificiale del terreno senza raccolta di

percolati........................................................................................................................................ 7 5.3.2 DISTRUZIONE PER CREMAZIONE .............................................................................. 8

5.3.2.1 Incenerimento............................................................................................................................. 8 5.3.2.1.1 Metodo 1.............................................................................................................................. 8 5.3.2.1.2 Metodo 2.............................................................................................................................. 9 5.3.2.1.3 Metodo 3.............................................................................................................................. 9 5.3.2.1.4 Metodo 4.............................................................................................................................. 9 5.3.2.1.5 Metodo 5............................................................................................................................ 10

5.3.2.2 Incenerimento su pira.............................................................................................................. 10 5.3.2.2.1 Scelta dell’area di incenerimento ................................................................................... 10 5.3.2.2.2 Procedure di incenerimento............................................................................................ 11 5.3.2.2.3 Requisiti dei combustibili................................................................................................ 12

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5.1 VALUTAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ABBATTIMENTO La stima del valore degli animali distrutti, deve essere effettuata salvaguardando gli interessi del proprietario dell’azienda, della Regione e dello Stato che risarcisce il danno. Il valore attribuito agli animali distrutti, deve essere quello di mercato; per garantire gli interessi delle parti le stime devono essere fatte da personale esperto. Non appena confermata la presenza della malattia i periti devono essere convocati, per la valutazione dell’indennizzo e il rapido abbattimento degli animali. Gli animali non possono essere abbattuti fin quando non sono stati redatti i documenti di stima. Il Sindaco emette l’ordinanza di abbattimento e di distruzione degli animali informando il Ministero della Salute e la Regione. Sempre il Sindaco con separato provvedimento stabilisce l’ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario. Per quanto riguarda gli animali, l’indennità viene calcolata sulla base del valore medio degli animali della specie, utilizzati per le attività agricole, forestali, per il trasporto o per la produzione di carne o di latte. La classificazione per specie e per categoria degli animali, deve essere effettuata dal veterinario pubblico ufficiale, assistito da un rappresentante segnalato dall’associazione specifica che deve poi controfirmare il verbale. In assenza dei rilevamenti ISMEA, il valore di mercato degli animali abbattuti viene ricavato dal valore medio dei prezzi di mercato pubblicato dalla Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura competente per territorio, sul bollettino della settimana in cui vengono effettuati gli abbattimenti. Nel caso in cui le categorie degli animali non risultassero contemplate nei bollettini citati, il valore di mercato verrà stabilito da un’apposita commissione nominata dalla Regione che sarà costituita da:

- Assessore regionale alla Sanità o suo delegato, con funzione di Presidente; - Funzionario della carriera direttiva del Servizio Zootecnico dell’Assessorato

Regionale all’Agricoltura; - Funzionario veterinario designato dall’Assessorato Regionale alla Sanità; - Due rappresentanti dell’Associazione italiana allevatori; - Funzionario della carriera direttiva Amministrativa dell’Assessorato Regionale alla

Sanità, con funzione di segretario. La commissione si riunisce validamente a maggioranza dei componenti, deliberando a maggioranza dei presenti. I deliberati della commissione vengono inviati al Sindaco del Comune interessato per il calcolo dell’ammontare complessivo dell’indennità da corrispondere gli aventi diritto. Il Sindaco inoltra il provvedimento con la relativa documentazione alla Regione, che provvede direttamente a liquidare agli aventi diritto. L’indennità viene corrisposta sulla base della seguente documentazione:

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1. Ordinanza di abbattimento e distruzione degli animali infetti o sospetti d'infezione; 2. Attestato del Sindaco comprovante l’abbattimento e la distruzione degli animali; 3. Attestato del Sindaco dal quale risulti che gli allevatori o detentori degli animali

abbattuti abbiano rispettato le norme stabilite: dall’art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 Luglio 1934, n. 1265, dal regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell’8 Febbraio 1954, n. 320 e della legge 2 Giugno 1988, n. 218.

Qualora nei bollettini non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il loro valore di mercato viene determinato maggiorando dell’80% il valore medio degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nei libri genealogici, calcolato secondo i criteri sopraindicati. Ai fini poi dell’applicazione delle maggiorazioni dell’indennità base di cui all’art. 2 della Legge 2 Giugno 1988, n. 218, alla documentazione sopra elencata dovrà essere allegata anche: 4. Dichiarazione rilasciata dall’Ufficio IVA competente per territorio, oppure,

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che il proprietario degli animali abbattuti è un produttore agricolo, che non ha esercitato l’opzione di cui all’ultimo comma dell’art. 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633.

Tutti i documenti sono redatti in triplice copia. Ogni copia è autenticata da un funzionario comunale delegato a norma degli artt. 14 e 15 della legge 4 Gennaio 1968, n. 15. Gli originali rimangono agli atti del Comune. Per il pagamento di tali indennità, il Ministro del Tesoro assegna direttamente alle Regioni le somme destinate al pagamento dell’indennità di abbattimento. Le Regioni provvederanno direttamente, entro 60 giorni dall’abbattimento, a liquidare gli allevatori con le indennità ad essi spettanti. A decorrere dalla scadenza del predetto termine sono dovuti gli interessi legali.

5.2 PROCEDURE DI ABBATTIMENTO Le procedure da seguire nelle operazioni di abbattimento e distruzione degli animali, sono quelle che consentono rapidità di azione .

5.2.1 METODI AMMESSI I metodi attualmente approvati per lo stordimento e l’abbattimento degli animali (D.Lgs. 333/98) sono:

5.2.1.1 STORDIMENTO

Per lo stordimento bisogna impiegare uno dei metodi illustrati di seguito; lo stordimento non deve essere utilizzato se non è possibile l’immediato dissanguamento degli animali.

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5.2.1.1.1 Pistola a proiettile captivo a. gli strumenti devono essere posizionati in modo che il proiettile penetri nella

corteccia cerebrale. In particolare per i bovini e' proibito sparare il colpo dietro le corna nello spazio tra le orecchie.

b. Per gli ovini e i caprini il colpo può essere sparato nel punto suddetto qualora le corna impediscano di accedere alla parte alta della fronte. In tal caso il colpo deve essere sparato immediatamente al di sotto della base delle corna, in direzione della bocca; il dissanguamento deve iniziare entro i 15 secondi che seguono;

c. quando si usa uno strumento a proiettile captivo, l'operatore deve controllare che il proiettile ritorni effettivamente in posizione dopo ogni colpo. In caso contrario lo strumento non può essere riutilizzato fino a che sia stato riparato;

d. un animale non deve avere la testa immobilizzata finché l'operatore non è pronto a stordirlo.

5.2.1.1.2 Commozione cerebrale (Percussione) Questo metodo è ammesso soltanto se si utilizza uno strumento a funzionamento meccanico che procuri una scossa al cervello. L'operatore accerta che lo strumento sia posto in posizione corretta e che venga applicata la cartuccia avente la forza adeguata, secondo le istruzioni del fabbricante, per produrre un colpo efficace senza frattura del cranio. 5.2.1.1.3 Elettronarcosi 1. gli elettrodi devono essere posti intorno al cervello in modo da consentire alla

corrente di attraversarlo. Occorre inoltre prendere le misure appropriate per ottenere un corretto contatto elettrico e segnatamente rimuovere il vello in eccedenza o umidificare la pelle;

2. se gli animali sono storditi individualmente, l'apparecchio deve: a. essere munito di un dispositivo che misuri l'impedenza del carico ed

impedisca il funzionamento dell'apparecchio se la corrente elettrica minima prescritta non può essere trasmessa;

b. essere munito di un dispositivo acustico o luminoso che indichi la durata della sua applicazione ad un determinato animale;

c. essere collegato ad un dispositivo, collocato in modo perfettamente visibile all'operatore, che indichi il voltaggio e l'intensità di corrente utilizzata.

5.2.1.2 ABBATTIMENTO Per l’abbattimento degli animali nel quadro della lotta contro la BT si può utilizzare qualsiasi metodo di quelli sotto indicati a condizione che garantisca la morte certa. Se tra gli animali da abbattere sono presenti dei capi aggressivi è conveniente somministrare dei sedativi (Combelen ® 1cc\q.le\I.M., o similari).

5.2.1.2.1 Pistola o fucile a proiettile libero Questi metodi che possono essere impiegati per l'abbattimento di varie specie e segnatamente per la grossa selvaggina d'allevamento e i cervidi, sono subordinati all'autorizzazione dell'autorità competente che dovrà in particolare assicurarsi che vengano utilizzati da personale abilitato a farlo e che vengano condotti in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.

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5.2.1.2.2 Elettrocuzione L'autorità competente può autorizzare l'abbattimento di varie specie mediante tale metodo sempreché venga condotto in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili e che siano rispettate le disposizioni specifiche di cui al punto 8.2.1.1.3.

5.2.1.2.3 Altri metodi ammessi L'autorità competente può autorizzare l'utilizzazione di altri metodi di abbattimento degli animali sensibili assicurandosi segnatamente che: a. vengano condotti in modo tale da risparmiare agli animali inutili eccitazioni,

dolori e sofferenze evitabili; b. qualora si ricorra a metodi che non causano morte immediata (ad esempio l'uso

della pistola a proiettile captivo), siano prese le misure appropriate per abbattere gli animali il più presto possibile e ad ogni modo prima che riprendano conoscenza;

c. nessun'altra operazione venga iniziata sugli animali finché non ne venga constatata la morte.

5.2.2 PREDISPOSIZIONE DEL CAMPO DI MORTE Quando è possibile il campo di morte deve essere localizzato sia vicino al ricovero degli animali che in prossimità della fossa, in questo modo vengono rese più rapide le operazioni di abbattimento e si evita lo spargimento di sangue. Per rendere più facili le operazioni di pulizia e disinfezione, il campo di morte dovrebbe essere localizzato su un’area cementata. Devono essere predisposti dei camminamenti delimitati da rastrelliere di legno, che servono a far confluire i capi in modo autonomo fino al campo di morte. I camminamenti devono avere una larghezza di 80 cm e alla fine delle operazioni di abbattimento devono essere distrutti. Gli animali devono essere ammassati nel campo di morte e immobilizzati con mezzi di contenzione adeguati. Gli animali abbattuti vengono disposti nella fossa in monostrato, in questo modo si distribuisce uniformemente il carico organico da distruggere e se ne facilita la degradazione completa. Per spostare le carcasse devono essere utilizzati automezzi dotati di gru a braccio, (portata q.li 120/170 e sbraccio fino a 22 metri), si devono avere a disposizione delle catene sottili dotate di anello finale a diametro maggiore che consente di effettuare uno scorsoio. Ogni campo di morte dovrebbe essere dotato di autogru. Nel caso in cui gli animali, dopo l’abbattimento debbano essere spostati, le carcasse vengono caricate sui camion con l’autogru e durante il caricamento vengono cosparse con il disinfettante.

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Gli animali abbattuti vengono disposti nella fossa previa apertura dell’addome, effettuata per evitare problemi correlati con le fermentazioni intestinali che possono provocare lo scoppio della carcassa. Nel caso in cui le carcasse debbano essere trasportate ad impianti per l’incenerimento, devono essere utilizzati camion con cassoni completamente stagni e possibilmente scarrabili. Il veicolo deve essere scortato dalle Forze dell'Ordine su percorso precedentemente e appositamente studiato.

5.3. DISTRUZIONE DELLE CARCASSE

5.3.1 DISTRUZIONE PER INFOSSAMENTO L'infossamento è il metodo di distruzione da preferire; quando possibile dovrebbe essere quello di prima scelta. L'escavazione della fossa di distruzione deve essere eseguita subito dopo la conferma della diagnosi. L'area deve essere posizionata nell’ambito del territorio con infezione in atto o in una zona chiusa che topograficamente viene ritenuta idonea, possibilmente lontana dalla visione pubblica. La scelta della zona deve essere effettuata da un tecnico competente (geologo), che mediante un'analisi della litostratigrafia del terreno, consente di effettuare una scelta dell'area da utilizzare e del sistema più idoneo per la distruzione degli animali abbattuti. Nella scelta dell'area si deve valutare anche la presenza di cavi sotterranei, condutture di acqua e gas, fosse settiche e falde acquifere.

Dimensioni della fossa. La fossa deve essere profonda almeno 2,5-3 m. Per quanto riguarda l'area del fondo, sono necessari 4 m2per ogni carcassa bovina o 5 carcasse ovi-caprine. Quando le condizioni del terreno lo consentono e quando si hanno a disposizione attrezzature adeguate, possono essere scavate fosse o trincee più profonde e più ampie, da 3,5 metri a 6 metri, a seconda delle condizioni del terreno, del tipo di scavo e dell'attrezzatura disponibile. Per ogni metro in più di profondità, il numero di animali per ogni 4 m2 di superficie può essere raddoppiato.

5.3.1.1 INFOSSAMENTO IN TERRENI NATURALMENTE IMPERMEABILI SENZA IL RECUPERO DI PERCOLATI Le operazioni da eseguire sono le seguenti: - escavazione di una fossa profonda almeno 2 m, la cui superficie deve essere di

0.5-0.7 m2 per quintale di animale abbattuto, le carcasse devono essere disposte in monostrato;

- formazione di un cassonetto perimetrale della larghezza e profondità di almeno 1 metro, utilizzando argilla di fondo scavo compressa, per evitare che le acque di saturazione dei terreni circostanti entrino nella fossa;

- copertura delle carcasse con 2 m di terreno. Le pareti della fossa e del fondo devono essere cosparse di calce viva. Fra le carcasse degli animali si devono aggiungere disinfettanti denaturati, come creolina, al fine di limitare nel tempo i possibili attacchi da Gasteropodi, lombrichi e animali predatori.

5.3.1.2 INFOSSAMENTO IN TERRENO "SUFFICIENTEMENTE" IMPERMEABILE CON RACCOLTA DI PERCOLATO Le operazioni da eseguire sono le seguenti:

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- escavazione di una fossa profonda 2 m, la cui superficie deve essere di 0.5-0.7 m2 per quintale di animale abbattuto;

- la base della fossa deve avere un’inclinazione con pendenza dell'1-2%; - realizzazione del cassonetto nell’intero perimetro della fossa sostituendo i terreni

sabbiosi con le argille di fondo scavo, in modo tale da evitare che le acque di infiltrazione del terreno coltivato confluiscano nella fossa stessa;

- posa sul fondo della fossa di uno strato di 15 cm di terreno sabbioso, prima della deposizione delle carcasse, in modo da creare un drenaggio dei liquidi di putrefazione verso il pozzetto di raccolta dei percolati;

- realizzazione di un pozzetto in calcestruzzo ubicato almeno un metro più in basso del fondo della fossa, vengono alzati componenti anulari fino alla superficie. Il pozzetto deve essere realizzato con tubi di cemento forati nella parte inferiore che poggia in un «filtro inverso», costituito da ghiaia e sabbia, che consente di raccogliere i percolati che vi confluiscono;

- copertura delle carcasse con almeno 2 m di terreno in un unico strato; - protezione dell'intera fossa con un telo impermeabile che viene fissato al di fuori

del cassonetto di argilla, in modo da impedire l'ingresso nella fossa di acque piovane.

Questo sistema prevede il recupero periodico dei percolati. Anche in questo caso durante l’esecuzione dell’intervento, le pareti della fossa e il fondo vengono cosparsi con calce, mentre sulle carcasse degli animali viene distribuita creolina per limitare l’attacco di Gasteropodi, lombrichi e predatori.

5.3.1.3 INFOSSAMENTO MEDIANTE IMPERMEABILIZZAZIONE ARTIFICIALE DEL TERRENO CON RACCOLTA DI PERCOLATO

Sostanzialmente lo schema è lo stesso del punto precedente, deve essere riportato del terreno argilloso per conferire il necessario grado di impermeabilizzazione al fondo e alle pareti della fossa. Per effettuare la metodica in esame che richiede tempi di esecuzione piuttosto lunghi è necessario disporre di un adeguato numero di mezzi speciali, di personale qualificato e della collaborazione di ditte esterne. Questa metodica può essere utilizzata solo quando i capi abbattuti sono pochi.

5.3.1.4 INFOSSAMENTO MEDIANTE IMPERMEABILIZZAZIONE ARTIFICIALE DEL TERRENO SENZA RACCOLTA DI PERCOLATI

L’intervento si realizza secondo le seguenti modalità: - sbancamento di una fossa di 2 metri e posa all'interno di un unico telo sintetico ad

impermeabilità garantita, i lembi devono rimanere all'esterno della fossa; - all’interno del telo viene posato uno strato di 50 cm di terreno; - disposizione delle carcasse in unico strato e copertura con 1 m di terreno naturale; - chiusura dei lembi del telo impermeabile al di sopra del terreno e copertura dei

lembi con un ulteriore metro di terreno. In questo modo le carcasse risultano avere una copertura di 2 m.

Questa metodica serve ad evitare che i liquidi di putrefazione possano fuoriuscire dall'involucro e che le acque di infiltrazione vi possano entrare. Il telo deve essere impermeabile e resistente. L’area viene recintata, è vietata l'edificazione, il pascolo, la coltivazione e la raccolta di foraggi. Anche in questo caso quando viene preparata la

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fossa, le pareti e il fondo vengono cosparsi con abbondante calce e viene distribuita creolina.

5.3.2 DISTRUZIONE PER CREMAZIONE

5.3.2.1 INCENERIMENTO L’incenerimento può essere operato solo in apposite strutture autorizzate ai sensi del Regolamento 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio del 3 ottobre 2002, dove sono presenti forni inceneritori abilitati alla distruzione delle carcasse, muniti di post-combustori per l’incenerimento dei fumi di scarico ad una temperatura di 850°C per 2 secondi. Questi impianti devono possedere i seguenti requisiti: - le vie di accesso devono essere pavimentate in cemento; - il luogo dove viene effettuato lo scarico delle carcasse dai cassoni ermetici, come le

platee di accesso ai trituratori o alle bocche del forno inceneritore, devono essere in luoghi coperti e pavimentati con accesso che può essere chiuso;

- deve esserci un punto di lavaggio e disinfezione all’entrata delle platee; - deve essere presente un altro punto di disinfezione all’entrata dello stabilimento; - le norme da seguire per gli operatori sono analoghe a quelle previste per gli operatori

degli allevamenti infetti; - le normali attività dell’impianto vengono sospese per tutto il periodo necessario alla

distruzione delle carcasse.

Per trasportare le carcasse agli impianti di trasformazione, devono essere utilizzati camion con cassoni completamente stagni e possibilmente scarrabili. Non si devono mai trasportare animali vivi. In alternativa a questi impianti, possono essere utilizzati impianti di incenerimento a bassa capacità purché:

a. se installato in un’azienda, sia utilizzato unicamente per l’eliminazione di materiali provenienti da tale azienda;

b. rispetti gli altri requisiti indicati all’art. 12 del Reg. CE 1774/2002.

Per l’incenerimento delle carcasse si può usare uno dei seguenti metodi:

5.3.2.1.1 Metodo 1 Riduzione 1. Le particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare le cui dimensioni siano superiori a 50 millimetri devono essere ridotte utilizzando un'idonea attrezzatura, in modo che dopo la riduzione le particelle non siano superiori a 50 millimetri. L'efficienza dell'attrezzatura deve essere controllata quotidianamente e le sue condizioni devono essere annotate in un registro. Se i controlli rivelano l'esistenza di particelle più grandi di 50 millimetri il processo deve essere arrestato e riavviato soltanto dopo le riparazioni necessarie. Tempo, temperatura e pressione 2. Dopo la riduzione i sottoprodotti di origine animale devono essere scaldati portando la temperatura al centro della massa a più di 133 °C per almeno 20 minuti ininterrottamente sotto una pressione (assoluta) di almeno 3 bar prodotta mediante

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vapore saturo (1); il procedimento termico può essere applicato quale trattamento unico o quale fase di sterilizzazione preliminare o successiva alla trasformazione. 3. La trasformazione può essere eseguita con un sistema discontinuo o continuo.

5.3.2.1.2 Metodo 2 Riduzione 1. Le particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare le cui dimensioni siano superiori a 150 millimetri devono essere ridotte utilizzando un'idonea attrezzatura, in modo che dopo la riduzione le particelle non siano superiori a 150 millimetri. L'efficienza dell'attrezzatura deve essere controllata quotidianamente e le sue condizioni devono essere annotate in un registro. Se i controlli rivelano l'esistenza di particelle più grandi di 150 millimetri il processo deve essere arrestato e riavviato soltanto dopo le riparazioni necessarie. Tempo, temperatura e pressione 2. Dopo la riduzione i sottoprodotti di origine animale devono essere scaldati portando la temperatura al centro della massa a più di 100 °C per almeno 125 minuti, a più di 110 °C per almeno 120 minuti e infine a più di 120 °C per almeno 50 minuti. 3. La trasformazione deve essere eseguita con un sistema discontinuo. 4. I sottoprodotti di origine animale devono essere cotti in modo tale che le condizioni di tempo e di temperatura siano realizzate contemporaneamente.

5.3.2.1.3 Metodo 3 Riduzione 1. Le particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare le cui dimensioni siano superiori a 30 millimetri devono essere ridotte utilizzando un'idonea attrezzatura, in modo che dopo la riduzione le particelle non siano superiori a 30 millimetri. L'efficienza dell'attrezzatura deve essere controllata quotidianamente e le sue condizioni devono essere annotate in un registro. Se i controlli rivelano l'esistenza di particelle più grandi di 30 millimetri il processo deve essere arrestato e riavviato soltanto dopo le riparazioni necessarie. Tempo, temperatura e pressione 2. Dopo la riduzione i sottoprodotti di origine animale devono essere scaldati portando la temperatura al centro della massa a più di 100 °C per almeno 95 minuti, a più di 110 °C per almeno 55 minuti e infine a più di 120 °C per almeno 13 minuti. 3. La trasformazione può essere eseguita con un sistema discontinuo o continuo. 4. I sottoprodotti di origine animale possono essere cotti in modo tale che le condizioni di tempo e di temperatura siano realizzate contemporaneamente.

5.3.2.1.4 Metodo 4 Riduzione 1. Le particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare le cui dimensioni siano superiori a 30 millimetri devono essere ridotte utilizzando un'idonea attrezzatura, in modo che dopo la riduzione le particelle non siano superiori a 30 millimetri. L'efficienza dell'attrezzatura deve essere controllata quotidianamente e le sue condizioni devono essere annotate in un registro. Se i controlli rivelano l'esistenza

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di particelle più grandi di 30 millimetri il processo deve essere arrestato e riavviato soltanto dopo le riparazioni necessarie. Tempo, temperatura e pressione 2. Dopo la riduzione i sottoprodotti di origine animale devono essere posti in un recipiente in cui è stato aggiunto grasso e scaldati portando la temperatura al centro della massa a più di 100 °C per almeno 16 minuti, a più di 110 °C per almeno 13 minuti, a più di 120 °C per almeno 8 minuti e infine a più di 130 °C per almeno 3 minuti. 3. La trasformazione può essere eseguita con un sistema discontinuo o continuo. 4. I sottoprodotti di origine animale possono essere cotti in modo tale che le condizioni di tempo e di temperatura siano realizzate contemporaneamente.

5.3.2.1.5 Metodo 5 Riduzione 1. Le particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare le cui dimensioni siano superiori a 20 millimetri devono essere ridotte utilizzando un'idonea attrezzatura, in modo che dopo la riduzione le particelle non siano superiori a 20 millimetri. L'efficienza dell'attrezzatura deve essere controllata quotidianamente e le sue condizioni devono essere annotate in un registro. Se i controlli rivelano l'esistenza di particelle più grandi di 20 millimetri il processo deve essere arrestato e riavviato soltanto dopo le riparazioni necessarie. Tempo, temperatura e pressione 2. Dopo la riduzione i sottoprodotti di origine animale devono essere scaldati sino a coagulazione degli stessi e quindi pressati per eliminare grasso e acqua dal materiale proteinico. Quest'ultimo deve poi essere scaldato portando la temperatura al centro della massa a più di 80 °C per almeno 120 minuti e a più di 100 °C per almeno 60 minuti. 3. La trasformazione può essere eseguita con un sistema discontinuo o continuo. 4. I sottoprodotti di origine animale possono essere cotti in modo tale che le condizioni di tempo e di temperatura siano realizzate contemporaneamente.

5.3.2.2 INCENERIMENTO SU PIRA Nel caso in cui non sia possibile effettuare l’infossamento (la falda acquifera è superficiale, il terreno è roccioso, esistono vincoli territoriali), e risulti essere impossibile procedere alla distruzione utilizzando impianti autorizzati, l’ultima scelta deve rimanere quella dell’incenerimento su pira. L’area idonea e le modalità più sicure per realizzarlo vengono identificate mediante un’indagine geologica e con la determinazione della litostratigrafia del suolo. Nelle vicinanze dell’area scelta per la cremazione deve essere disponibile un recinto dove possono essere radunati gli animali.

5.3.2.2.1 Scelta dell’area di incenerimento L’area deve essere scelta con attenzione, deve essere un’area pianeggiante lontano dalla pubblica visuale, deve essere facilmente raggiungibile con i mezzi pesanti. Si deve essere lontani da edifici, pagliai, depositi di fieno e mangime, linee elettriche o telefoniche, vie di pubblica comunicazione.

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Si deve evitare di preparare il fuoco sopra condutture sotterranee, soprattutto quelle del gas. Devono essere valutate le principali direzioni del vento per evitare che i fumi e gli odori sgradevoli della combustione si dirigano verso edifici pubblici o strade. Nel contempo si deve anche considerare che il fuoco brucia meglio se è ben esposto al vento dominante.

5.3.2.2.2 Procedure di incenerimento Le carcasse vengono depositate sopra una piattaforma costituita di materiale infiammabile (legna, paglia, pneumatici, olio, carbone). Possono esserci delle difficoltà nel reperire un quantitativo sufficiente di tale materiale. Il fuoco dovrà essere controllato fino a quando le carcasse non sono completamente distrutte, in modo tale da evitare la dispersione di materiale infetto da parte di animali selvatici e di uccelli. Il fuoco deve essere custodito e risistemato periodicamente durante la sua progressione, per fare questo può essere utile un piccolo bulldozer o un trattore provvisto di pala. Per ottenere la cremazione delle carcasse fino a totale incenerimento, devono essere eseguite le seguenti fasi operative: a. sbancamento ed escavazione di una fossa della profondità massima di 1 metro. In

questo modo non si intaccano gli strati bassi del terreno permeabile e, una volta ripianato, è possibile coltivare e utilizzare anche le ceneri come nutrimento. Le dimensioni della fossa sono in relazione al numero di animali da bruciare, indicativamente sono necessari 0,5-0,7 m2 per ogni quintale di peso delle carcasse. Le carcasse devono essere poste in monostrato, la sovrapposizione non garantirebbe l’incenerimento completo, che è l’obiettivo primario dell’intervento stesso;

b. il terreno sbancato deve essere utilizzato per creare un bordo perimetrale, che serve sia per il contenimento del materiale che per creare una barriera tagliafuoco a protezione della fiamma. Dopo l’incenerimento completo, il terreno che costituisce gli argini viene utilizzato per la copertura delle ceneri ed il ripristino del terreno agrario;

c. stesura di uno strato di almeno 5 cm di calce idrata sul fondo, che deve essere umidificata e che serve per l’impermeabilizzazione del fondo. Ne viene considerato un quantitativo di 25 Kg per m2.

La pira deve essere realizzata come segue: - deve essere predisposta la base della fossa con la calce o la paglia. Viene posato

sul fondo della fossa uno strato di pneumatici, nel rapporto di 1 pneumatico da autocarro o 3 da vettura per ogni 100 Kg di carcassa. I copertoni grossi vengono disposti sul fondo della fossa, perché questi hanno il duplice scopo di sostenere i materiali e nel contempo di lasciare spazi vuoti ed interstizi che fanno circolare l'aria necessaria ad alimentare la combustione. La circolazione dell'aria viene facilitata dalla realizzazione di apposite vie ricavate "tagliando" gli argini secondo la direzione dei venti dominanti della zona. A tale scopo si interrompe la continuità degli argini praticandovi alcuni tagli della lunghezza di qualche metro. E’ opportuno disporre pneumatici anche all’interno delle sponde, in modo da impedire un possibile contatto fra gli animali abbattuti ed il terreno, si limiterebbe in questo modo il loro incenerimento;

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- sopra lo strato gli pneumatici viene disposto del legname di dimensioni medio-grande. Ne devono essere utilizzati 20-30 Kg ogni 100 Kg di carcasse;

- vengono abbattuti gli animali infetti e si depositano in monostrato sul letto predisposto;

- si ricopre con ulteriore strato di pneumatici per automobili, 2-3 per ogni 100 Kg di carcassa;

- si ricopre il tutto con paglia che, oltre ad impregnarsi del liquido combustibile, con l’aggiunta di pochissima benzina innesca facilmente la fiamma a tutta la pira;

- si irrora la pira con gasolio (8-12 l per 100 Kg di capi abbattuti). L'operazione di spargimento del gasolio va cominciata quando sono terminate tutte le altre operazioni e si accende il fuoco nelle massime condizioni di sicurezza quando attorno al "cantiere" è stata fatta "pulizia". Tutto il gasolio necessario deve essere sul posto e le operazioni di irrorazione debbono essere condotte velocemente, per evitare che questi liquidi possano penetrare negli strati permeabili del terreno;

- pochi litri di benzina (10-20 l) vanno distribuiti in una o più linee continue che, attraversando tutta la pira, vi trasportano istantaneamente la fiamma. Questa viene innescata in un punto della pira con un’asta di debita lunghezza ed uno straccio imbevuto di benzina, poi acceso. Tale operazione va fatta con attenzione avendo cura che non si formino sacche di vapore che possono provocare situazioni di potenziale pericolo esplodendo all'atto dell'innesco.

Queste operazioni vengono compiute direttamente o con l’assistenza dei Vigili del Fuoco, che in ogni caso è opportuno siano presenti con i loro mezzi antincendio. I calcoli per la determinazione dei materiali da utilizzare per l’incenerimento delle carcasse sono stati fatti per animali delle specie domestiche e sono stati rapportati al bovino, in questo contesto sono stati estesi anche ad animali delle specie selvatiche. Per il calcolo corretto del materiale combustibile da utilizzare si proceda come segue: Rapporto fra animali domestici : (bovini equivalenti)

1 bovino adulto = 1 B.E. 5 ovini adulti = 1 B.E.

ricondurre il numero degli animali al numero di B.E.

Rapporto fra animali selvatici: (bovini equivalenti) 2 cervi adulti = 1 B.E. 5 camosci adulti = 1 B.E. 5 caprioli = 1 B.E.

ricondurre il numero degli animali al numero di B.E.

5.3.2.2.3 Requisiti dei combustibili Paglia o fieno: utilizzare 3 balle per carcassa bovina, le balle di paglia o di fieno che sono contaminate possono essere utilizzate per la preparazione del fuoco. Legname grossolano: utilizzare 3 travi (lunghezza 2,5 m con spessore di 0,1 m2 ) per carcassa bovina. Le traversine dei binari o le travi dei ponteggi costituiscono materiale ideale. Se vengono usati materiali di dimensioni inferiori, come steccati o fascine, sono necessari quantitativi maggiori. Pneumatici usati: 1 da autocarro o 3 da vettura per ogni 100 Kg di carcassa

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Legna in piccole pezzature: 25 Kg per carcassa bovina. Questo materiale può essere recuperato fra quello da distruggere, cataste di legna, segatura ecc. Carbone: se di buona qualità, sono necessari 250 Kg di carbone per carcassa bovina. Qualora si tratti di animali giovani, ne basta meno. Nel caso in cui capre o pecore vengano bruciati con i bovini, questi vanno posizionati sopra le carcasse bovine, nel rapporto di 2 capi per ogni carcassa bovina senza aggiungere ulteriore combustibile. Quando il numero di ovi-caprini è eccedente questo rapporto, o nel caso in cui vengano bruciati da soli, si devono aggiungere 50 Kg di carbone per ogni carcassa.

Per effettuare un calcolo corretto del materiale da utilizzare si deve procedere come segue: Lunghezza della pira: circa 1 metro per B.E. Specifica del materiale per B.E.:

paglia = 3 balle per B.E. traversine grandi = 3 per B.E. legna minuta = 25 Kg per B.E. pneumatici usati = 4 o 5 per B.E. carbone = 250 Kg per B.E. olio combustibile = circa 4 litri per B.E.

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VACCINAZIONE

6.1 DISPOSIZIONI E CRITERI PER LA VACCINAZIONE....................................................... 2 6.2 PROGRAMMA DI VACCINAZIONE .................................................................................... 2

6.2.1 DISTRIBUZIONE DEL VACCINO ED INTERVENTI VACCINALI ......................... 3 6.2.2 MONITORAGGIO DI EVENTUALI EFFETTI INDESIDERATI................................. 3

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6.1 DISPOSIZIONI E CRITERI PER LA VACCINAZIONE

La vaccinazione contro la Febbre Catarrale degli ovini è resa obbligatoria dall’Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 « Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) ». Il Ministero della salute predispone annualmente il programma di vaccinazione che fissa i criteri e le disposizioni relativamente alla campagna annuale di vaccinazione (vedi punto 6.2). Il programma viene emanato con Ordinanza Ministeriale e trasmesso a tutti i soggetti interessati (Regioni, Associazioni di categoria, Ministero delle Politiche Agricole, NAS, II.ZZ.SS.). L'unità territoriale di vaccinazione è generalmente rappresentata dalla provincia, quando le condizioni epidemiologiche lo giustifichino può essere ridotta a parte di un territorio provinciale. Quando la presenza del virus della Febbre catarrale degli ovini è dimostrata in un territorio precedentemente indenne, il Ministero della Salute, sentito il parere del CESME, può disporre la vaccinazione di emergenza delle specie recettive domestiche presenti sul territorio anche al di fuori della campagna annuale. La vaccinazione può essere disposta tenendo conto dei dati epidemiologici disponibili o su specifica richiesta della Regione interessata o delle Regioni interessate. Il Ministero della Salute comunica i territori da sottoporre a vaccinazione all’Unione Europea che acquista direttamente il vaccino o ne autorizza l’acquisto.

6.2 PROGRAMMA DI VACCINAZIONE

Il programma di vaccinazione specifica i territori e le specie animali sottoposti ad obbligo di vaccinazione, il tipo di vaccino da utilizzare per ciascun territorio, il periodo di inizio e fine della campagna di vaccinazione. In esso inoltre sono riportate:

• le caratteristiche e le modalità di impiego del vaccino • le raccomandazioni per l’uso e gli schemi vaccinali • le modalità di identificazione degli animali suddivise per specie animale • le modalità di distribuzione del vaccino, comprensive della registrazione della sua

distribuzione e degli interventi vaccinali effettuati • le modalità di monitoraggio e di registrazione di eventuali effetti indesiderati • la sorveglianza entomologica e sierologica da effettuare nei territori sottoposti a

vaccinazione Vengono descritte in dettaglio le parti del programma di vaccinazione che non sono soggette a cambiamenti nelle diverse zone e campagne di vaccinazione, mentre per le altre si rimanda ai programmi annuali.

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6.2.1 DISTRIBUZIONE DEL VACCINO ED INTERVENTI VACCINALI Le Regioni interessate richiedono formalmente al Ministero della Salute il numero di dosi necessarie alla campagna di vaccinazione e la richiesta viene inviata per conoscenza al CESME. Il CESME, su incarico del Ministero della Salute, provvede ad ordinare, stoccare e distribuire sul territorio nazionale il vaccino vivo attenuato o inattivato necessario. Le Regioni indicano al CESME gli Enti del proprio territorio di competenza incaricati dello stoccaggio e della distribuzione a livello locale. Ciascun Ente che provveda ad immagazzinare, anche temporaneamente, e a distribuire il vaccino dovrà: • garantire la corretta conservazione del vaccino sino alla sua distribuzione

/utilizzazione • tenere un registro di carico e scarico conforme al modello riportato nella Scheda

SBT08 compilato secondo le istruzioni allegate alla stessa (Sezione 8). Nel registro di carico e scarico dovranno essere registrate anche le dosi di vaccino (vivo attenuato o inattivato) o di soluzione sterile andate distrutte per cause accidentali nel corso delle operazioni di vaccinazione.

I Servizi Veterinari locali assicurano che : • la somministrazione del vaccino avvenga nei tempi e nei modi indicati nel

programma di vaccinazione e nel rispetto della buona pratica veterinaria; • gli interventi vaccinali effettuati nelle aziende siano accuratamente registrati

utilizzando la Scheda SBT09 compilata secondo le istruzioni allegate alla stessa (Sezione 8).

L’aggiornamento del SI con le informazioni relative gli interventi vaccinali effettuati, sarà assicurato dai referenti incaricati dalla Regione di alimentare il Sistema informativo Nazionale tramite apposito software disponibile on-line sul sito www.izs.it.

6.2.2 MONITORAGGIO DI EVENTUALI EFFETTI INDESIDERATI Il detentore deve segnalare al Servizio Veterinario locale competente per territorio aborti, malformazioni fetali e nati-mortalità ed ogni altro effetto indesiderato attribuibile al vaccino. Il Servizio Veterinario locale, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico competente per territorio, provvede a: • visitare l’allevamento, verificare gli effetti indesiderati segnalati ed effettuare sempre

un’accurata indagine epidemiologica. La scheda dell’indagine epidemiologica dovrà essere inviata al CESME;

• prelevare i campioni necessari per confermare o smentire eventuali effetti indesiderati. I campioni sono inviati, accompagnati dalla scheda SBT10 (Sezione 8), all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio che esamina i campioni per escludere / confermare possibili eziologie batteriche o parassitarie. Quando il sospetto che l’effetto indesiderato sia associato alla vaccinazione è fondato, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, invia al CESME il materiale necessario alla diagnosi eziologica accompagnato dalla scheda SBT10 (Sezione 8).

MANUALE OPERATIVO FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI Sezione n. 7 Titolo della sezione : SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA Rev. n. 1, aprile 2007

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SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA

7.1. PREMESSA.................................................................................................................... 2 7.2. NORMATIVA ............................................................................................................... 2 7.3. DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA ........................................................... 2

7.3.1. Suddivisione del territorio nazionale ................................................................. 3 7.3.2. Criteri generali di scelta degli animali sentinella ............................................. 5 7.3.3. Criteri generali di scelta degli animali da prelevare per la sorveglian-za nell’area A dove si decida di non utilizzare animali sentinella................................ 6

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7.1. PREMESSA La presente sezione ha lo scopo di descrivere in modo generale il sistema di sorveglianza della Bluetongue ed i suoi obiettivi. La descrizione è utile per chiarire il significato di alcune attività previste nel presente manuale e che contribuiscono all’alimentazione del sistema di sorveglianza. Per gli aspetti operativi di tali attività, si rimanda alle sezioni del manuale. Per la descrizione dettagliata e gli aspetti operativi del sistema di sorveglianza nel suo complesso si rimanda alla normativa specifica. La lotta contro la Bluetongue si basa su un’intensa azione di sorveglianza e su misure di profilassi diretta ed indiretta. Le misure di profilassi tendono a ridurre per quanto possibile la circolazione del virus sul territorio, il sistema di sorveglianza tende ad acquisire i dati e le informazioni utili per (a) dimostrare la presenza/assenza del virus nel territorio, (b) valutare i fattori di rischio legati alla diffusione dei vettori e alla movimentazione degli animali, (c) costituire un sistema di allarme precoce. 7.2. NORMATIVA Il sistema di sorveglianza nazionale è disciplinato da specifici piani e da norme che il Ministero della Salute, sulla base dell’evoluzione della normativa comunitaria e delle conoscenze tecnico-scientifiche, emana, revisiona e trasmette a tutti i soggetti interessati (Regioni, Associazioni di categoria, Ministero delle Politiche Agricole, NAS, II.ZZ.SS.). I piani di sorveglianza e le principali disposizioni per la profilassi diretta ed indiretta sono emanati come parte dell’Ordinanza Ministeriale 11 maggio 2001 « Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) ». Il corpus normativo del sistema di sorveglianza nazionale è così costituito: − Piano di sorveglianza sierologica per il virus della Febbre catarrale degli ovini nelle zone

di protezione e sorveglianza ed in zone a maggior rischio d’introduzione dell’infezione (parte IV, allegato I dell’OM 11 maggio 2001);

− Piano di sorveglianza entomologica (parte II, allegato I dell’OM 11 maggio 2001).

Le misure di profilassi diretta ed indiretta sono regolamentate da: − Programma di vaccinazione per la Febbre catarrale degli ovini (bluetongue) (parte III,

allegato I dell’OM 11 maggio 2001) ed eventuali successive modifiche comunicate con nota dirigenziale o altra tipologia di norma;

− Disposizioni per lo spostamento degli animali (parte V, allegato I dell’OM 11 maggio 2001) ed eventuali successive modifiche comunicate con nota dirigenziale o altra tipologia di norma;

− Disposizioni per la transumanza (parte VI, allegato I dell’OM 11 maggio 2001); − Linee guida per il controllo della Febbre catarrale degli ovini nei centri genetici e di

fecondazione artificiale. 7.3. DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA Il sistema prevede l’individuazione e la registrazione del sospetto/conferma di sintomatologia clinica (Sezione 2), l’utilizzo di una rete di animali sentinella e il

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monitoraggio dei vettori e della loro diffusione e la registrazione di tutta l’attività diagnostica e dello stato di avanzamento delle attività di vaccinazione. Nell’ambito del sistema vengono effettuati anche monitoraggi ad hoc quali ad esempio il controllo della copertura immunitaria delle popolazioni vaccinate, specifici monitoraggi per consentire la transumanza o per definire con maggiore precisione l’estensione delle zone di circolazione virale.

7.3.1. Suddivisione del territorio nazionale Il territorio nazionale è stato suddiviso in tre aree geografiche (Figura 7.1) sulla base dello stato sanitario del territorio e dei livelli di rischio di introduzione dell'infezione e di circolazione del virus della BT: - AREA A (AREA A MINOR RISCHIO DI DIFFUSIONE DELL’INFEZIONE) - AREA B (AREA A MAGGIOR RISCHIO DI DIFFUSIONE DELL’INFEZIONE) - AREA C (AREA ENDEMICA). L’area A ha come unità geografica minima di riferimento il territorio provinciale, mentre le aree B e C sono suddivise in celle di 20 Km di lato. In queste zone le celle rappresentano l’unità geografica di riferimento per le attività di sorveglianza permettendo interventi capillari sia in funzione delle specificità geografiche ed ambientali che possono influenzare l’andamento dell’infezione sia in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica. Area A - AREA A MINOR RISCHIO DI DIFFUSIONE DELL’INFEZIONE (AREA INDENNE) È l’area attualmente indenne dall’infezione, nella quale il sistema di sorveglianza ha come scopo principale quello di rilevare precocemente qualsiasi ingresso del virus, al fine di porre in atto tutte le misure possibili per limitarne la diffusione. Unità geografica di riferimento alla quale si applicano le misure (attività di sorveglianza o eventuali restrizioni, ecc): il territorio provinciale. Le province di piccole dimensioni possono, su richiesta alle autorità competenti, costituire una unica unità geografica di riferimento. In tal caso le misure si applicheranno al territorio delle province che costitui-scono l’unità. L'Area A (figura 7.1) include tutte le province delle Regioni: - Piemonte; - Valle d'Aosta; - Lombardia; - Friuli Venezia Giulia; - Trentino Alto Adige (Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano); - Veneto; più alcune province della regione dell’Emilia Romagna (Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia).

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Il numero di animali sentinella presenti in ogni provincia permette di rilevare nel periodo di riferimento tra due controlli successivi un’incidenza di infezione di almeno il 2% con il 95% di probabilità. Area B - AREA A MAGGIOR RISCHIO DI DIFFUSIONE DELL’INFEZIONE È un'area “tampone” e rappresenta la zona strategicamente più importante per la sal-vaguardia delle aree più settentrionali attualmente indenni dall’infezione. È fondamentale che in quest’area il livello di controllo e di sorveglianza sia il più elevato possibile al fine di rilevare in tempi rapidi qualunque trasmissione del virus sul territorio. Unità geografica di riferimento: celle di 400Km2. In questa area, la superficie territoriale è suddivisa in celle di 20 Km di lato e comprende le Regioni italiane al confine fra area indenne e area endemica. L'Area B (figura 7.1) include tutte le province delle Regioni: - Liguria; - Toscana; - Marche; - Umbria; - Lazio; - Abruzzo; e le province di Rimini e Forlì-Cesena in Emilia Romagna; Area C - AREA ENDEMICA È l’area endemica di infezione, dove la circolazione del virus è stata già dimostrata in molte zone territoriali e dove, pertanto, ci si attende ulteriore circolazione del virus, an-corché limitata geograficamente e/o temporalmente. In quest’area la sorveglianza sierologica ha i seguenti obiettivi: - definire di volta in volta le aree con circolazione virale in atto, al fine di fornire utili indicazioni rispetto alle possibilità o meno di movimentare animali provenienti da ta-li zone; - monitorare la diffusione geografica dei diversi sierotipi virali, fornendo indicazioni uti-li per l’applicazione dei diversi schemi vaccinali; - valutare l’efficacia della vaccinazione dove operata. Unità geografica di riferimento: celle di 400Km2. L'Area C (figura 7.1) include tutte le province delle Regioni: - Molise; - Campania; - Puglia; - Basilicata; - Calabria; - Sicilia;

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- Sardegna. Il Ministero della Salute, di concerto con il CESME, il COVEPI ed i Servizi Veterinari Regio-nali, sulla base della valutazione del rischio di introduzione dell'infezione o per escludere la circolazione del virus, può decidere di modificare la demarcazione geografica delle aree o le attività di sorveglianza previste nelle tre aree. Il numero di animali sentinella presenti in ogni cella (area B e C) permette di rilevare nel periodo di riferimento tra due controlli successivi un’incidenza di infezione di almeno il 5% (celle di 20 km) con il 95% di probabilità.

7.3.2. Criteri generali di scelta degli animali sentinella Gli animali sentinella sono scelti nell’ambito della specie bovina. Qualora nel territorio sottoposto a sorveglianza non siano presenti bovini oppure il loro numero non sia tale da completare il campione stabilito per ciascuna unità geografica di riferimento, o la loro distribuzione non consenta di avere un campione rappresentativo del territorio, è possibile scegliere o integrare il campione con animali di altre specie recettive, previo accordo con il CESME. Gli animali sentinella: a. Oltre all’identificazione obbligatoria, prevista dal Decreto del Ministero della Salute del 31/01/2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’Anagrafe bovina” e successive modifiche e dal “Regolamento 21/2004/CE del 17 Dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE” , possono avere ulteriori identificativi individuali (visivi o elettronici), previa au-torizzazione da parte del Ministero della Salute; b. non devono essere vaccinati; c. sono esaminati periodicamente per rilevare la comparsa di anticorpi nei confronti del virus della BT. Al fine di limitare le perdite di animali sentinella legate al commercio, le sentinelle dovranno essere scelte, per quanto possibile, all'interno di allevamenti bovini da riproduzione, scegliendo quelli meno sottoposti a flussi commerciali e, possibilmente, con ri-monta interna. Per diminuire il numero di animali da scartare al primo controllo, si suggerisce:

a. di usare animali autoctoni in quelle zone dove non si è mai vaccinato e dove non si è mai avuta circolazione virale;

b. in tutti gli altri casi, di usare animali mai vaccinati nati dopo la circolazione virale e di età superiore a 6 mesi se nati da madri vaccinate.

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7.3.3. Criteri generali di scelta degli animali da prelevare per la sorveglian-za nell’area A dove si decida di non utilizzare animali sentinella

Nell’Area A la sorveglianza sierologica può essere effettuata tramite l’utilizzo di animali sentinella da testare periodicamente o mediante l’esame di campioni di siero prelevati per altri motivi (profilassi di Stato, altro) o raccolti presso i mattatoi. Nel caso in cui si decida di non utilizzare animali sentinella, gli animali da esaminare so-no scelti nell’ambito della specie bovina e devono essere: a. mai vaccinati contro la BT; b. di origine autoctona o che abbiano stazionato nel territorio provinciale al-meno negli ultimi 2-4 anni; c. non originari delle regioni ove è in vigore o è stata in vigore la vaccinazione. Qualora nel territorio compreso nelle singole province non siano presenti bovini oppure il loro numero non sia tale da completare il campione stabilito per ciascuna unità geografica di riferimento o la loro distribuzione non consenta di avere un campione rappresentativo del territorio, è possibile scegliere o integrare il campione con animali di altre specie recettive, previo accordo con il CESME. Il rilievo delle positività sierologiche nell’ambito degli animali sentinella presenti in ogni cella (o provincia per l’area A) in cui è suddiviso il territorio, permette di definire zone di circolazione virale non rilevate clinicamente e quindi di definire lo stato sanitario del territorio (Sezione 3). Il rilievo della presenza/assenza di esemplari di Culicoides sp. potenziali vettori dell’infezione favorisce l’interpretazione epidemiologica dei risultati dell’attività diagnostica. I dati e le informazioni generate a livello locale dal sistema di sorveglianza della Febbre catarrale degli ovini, unitamente a quelli derivanti dalle attività di controllo, alimentano un sistema informativo nazionale centralizzato (SI) che elabora le informazioni e le diffonde on-line su tutto il territorio nazionale (Sezione 8). Tali informazioni permettono il governo e la gestione delle azioni a livello nazionale, regionale e locale ed la verifica degli obiettivi del piano a livello nazionale.

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Figura 7.1 - Suddivisione del territorio italiano in Area A (su base provinciale), Area B e C (celle di 20 Km di lato).

Zona A: Area a minor rischio di introduzione

Zona B: Area a maggior rischio di introduzione

Zona C: Area endemica

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SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE

8.1.1 SCOPO .................................................................................................................................. 2 8.1.2 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA ................................................................................. 2

8.1.2.1 SCHEDE DI REGISTRAZIONE DEI DATI.......................................................................... 2 8.1.2.2 TRASMISSIONE E FLUSSO DEI DATI............................................................................... 2 8.1.2.4 DIVULGAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI............................................... 3 Tabella 8.1 Quadro sinottico delle modalità e della frequenza di trasmissione dei dati e delle informazioni al Sistema Informativo Nazionale ............................................................................. 4 Figura 8.1 Diagramma del flusso di dati e di campioni................................................................. 5

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8.1 SISTEMA INFORMATIVO

8.1.1 SCOPO Il Sistema Informativo Nazionale raccoglie e diffonde tutti i dati e le informazioni sullo stato sanitario delle popolazioni recettive alla Bluetongue e del territorio generate dal sistema di sorveglianza. Il sistema è strutturato per documentare le attività svolte a livello locale e per raccogliere e diffondere i dati e le informazioni rilevanti per il governo e la gestione delle attività di controllo e prevenzione sul territorio e per costituire un sistema di allarme precoce.

8.1.2 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA La raccolta e la registrazione di tutti i dati e le informazioni avviene a livello locale a cura dei Servizi Veterinari competenti per territorio attraverso schede già predisposte che sono parte integrante delle disposizioni che regolano il sistema di sorveglianza nazionale. I Servizi Veterinari registrano i dati e le informazioni relative alla sorveglianza clinica e agli allevamenti ove sono effettuati prelievi per esami di laboratorio e alle attività di vaccinazione. Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio registrano i dati e le informazioni degli allevamenti e i risultati degli esami di laboratorio.

8.1.2.1 SCHEDE DI REGISTRAZIONE DEI DATI

Tutte le attività condotte a livello locale ivi comprese le attività di controllo e di laboratorio sono registrate in schede. Le schede di registrazione dei dati, le relative istruzioni per la loro compilazione e la trasmissione dei dati a tutti i soggetti interessati e al Sistema Informativo Nazionale fanno parte integrante delle disposizioni del Ministero della sanità emesse con note dirigenziali come allegati all’Ordinanza Ministeriale 11 Maggio 2001 « Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) » e vengono aggiornate con nota dirigenziale. L’elenco delle schede aggiornate con tipo di informazione è riportato in Tabella 1. La versione aggiornata delle schede e delle relative istruzioni per la compilazione e trasmissione è disponibile al sito http://www.izs.it.

8.1.2.2 TRASMISSIONE E FLUSSO DEI DATI

Tutti i dati e le informazioni generate dalle attività diagnostiche (esiti degli esami di laboratorio e informazioni previste nelle schede di accompagnamento dei campioni) sono registrati a livello locale presso le singole banche dati degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio. L’alimentazione della Banca dati nazionale, avviene periodicamente (in generale settimanalmente) tramite apposita funzione di UPLOAD presente nel sito http://www.izs.it. In particolare vengono scaricati file con un tracciato specifico come da istruzioni presenti sul sito http://www.izs.it. I file vengono elaborati da una procedura batch (in genere notturna) e viene in automatico inviata una mail al mittente con l’indicazione dell’esito della fase di caricamento e la segnalazione di eventuali errori. I dati relativi alla sorveglianza clinica (sospetti focolai, focolai confermati, riepiloghi comunali delle visite cliniche) ed allo stato di avanzamento delle vaccinazioni vengono

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inviati, con le stesse modalità, al SI o direttamente dai Servizi veterinari locali o tramite i Servizi Regionali o gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio (Figura 8.1). Per favorire la raccolta e l’invio di queste tipologie di dati, è stato predisposto dal CESME uno specifico software scaricabile dal sito http://www.izs.it. Le modalità, la frequenza e le responsabilità della trasmissione sono riportate in Tabella 8.1. Il flusso dei dati e dei campioni è schematizzato in Figura 8.1. 8.1.2.3 CONTENUTI INFORMATIVI Il sistema genera dati e informazioni che possono essere utilizzate sia come sistema di allarme precoce sia come informazioni di governo per la verifica e riprogrammazione delle attività da parte degli organismi di governo intermedi (Regione) e centrali (Ministero della Salute) sia come informazioni di gestione per la gestione routinaria delle attività. Le principali informazioni generate sono riportate di seguito: • la lista dei comuni con infezione in atto • il numero e la localizzazione di tutti i focolai raggruppati per anno o per stagione

epidemica e per comune o Azienda USL • sieroconversioni di animali sentinella, con indicazione del sierotipo • evoluzione dell’epidemia nel corso degli ultimi 60 giorni • la localizzazione geografica delle sieroconversioni e dei sierotipi • i risultati delle attività di sorveglianza entomologica, svolte in tutta l’Italia • dinamica di popolazione di Culicoides imicola e di altre specie di Culicoides • le percentuali di copertura vaccinale totale, per specie e per sierotipo • i dati medi mensili delle temperature di tutta Italia • indicazioni di dettaglio sul numero di focolai, di allevamenti ovini, caprini presenti

nell’unità amministrativa di riferimento, di animali presenti, malati, morti, abbattuti, distrutti nei focolai

• i risultati dell’attività diagnostica sierologica, virologica ed entomologica effettuata su uno specifico allevamento e il motivo per il quale l’attività è stata effettuata

• per i focolai, i dati relativi alla data inizio sintomi, alle date delle visite cliniche, agli animali presenti, malati, morti, abbattuti, distrutti per specie

• informazioni di supporto al sistema che comprendono (i) la legislazione della Unione Europea (Direttive e decisioni) e tutte le Disposizioni Nazionali sulla Bluetongue, (ii) i software per la registrazione e l’invio dei dati necessari alla gestione dei focolai, visite cliniche, vaccinazione e per la registrazione e l’invio dei dati necessari alla gestione delle attività sierologiche, (iii) le schede di alimentazione e tutte procedure di alimentazione e i tracciati record per la trasmissione dei dati al SIN, (iv) una descrizione dettagliata della malattia, che comprende l’epidemiologia, la sintomatologia, l’anatomia patologica, la diagnosi di laboratorio, la profilassi, una galleria di foto ed infine la bibliografia utile

8.1.2.4 DIVULGAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

Tutti i dati e le informazioni generate dal sistema, ad eccezione di quelli che contengono dati sensibili, sono rese disponibili e vengono divulgate sul sito http://izs.it.

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Tabella 8.1 Quadro sinottico delle modalità e della frequenza di trasmissione dei dati e delle informazioni al Sistema Informativo Nazionale

Tipo informazione

N. Scheda

Denominazione scheda

Ente responsabile trasmissione dei

dati al SI

Modalità registrazione dati e trasmissione al SI disponibile sul

sito www.izs.it

Frequenza trasmissione dei dati al SIT

Sospetto di infezione /conferma SBT01 Prima segnalazione allevamento con

sintomatologia Unità di crisi regionale

Caricamento su SI tramite upload di un file ASCII secondo i tracciati disponibili on-line

1. Entro 24 ore dal sospetto se rilievo in territori indenni 2. Settimanale, se altri casi

Indagine epidemiologica ----- Scheda di indagine epidemiologica per febbre catarrale degli ovini

Serv. Vet. AUSL in collaborazione con IZS

Copia su carta al fax a 0861-332251 Entro 72 ore dal sospetto

Dati sui focolai SBT02 Aggiornamento dei casi riscontrati in allevamento con sintomatologia

Unità di crisi regionale

Caricamento su SI tramite upload di un file ASCII secondo i tracciati disponibili on-line

Settimanale

Visite cliniche SBT03 Visite cliniche nelle aziende ovi-caprine per rilievo di sintomi riferibili a febbre catarrale degli ovini

Unità di crisi regionale o Serv. Vet. AUSL

Caricamento tramite software del SINBT disponibile on-line ___

Visite cliniche SBT04 Riepilogo delle visite cliniche effettuate negli allevamenti ovi-caprini

Unità di crisi regionale oppure Serv. Vet. AUSL

Caricamento su SI tramite upload di un file ASCII secondo i tracciati disponibili on-line

Settimanale

Rintraccio animali SBT07 Elenco partite di animali uscite da azienda in zona di protezione o di sorveglianza Serv. Vet. AUSL Copia su carta al

fax a 0861-332251 Entro 1 settimana dalla dichiarazione di territorio con infezione in atto.

Sorveglianza sierologica: piano sentinelle SBT11 Scheda accompagnamento dei campioni per

il piano sentinelle IZS competente Caricamento su SI tramite upload di un file ASCII secondo i tracciati disponibili on-line

Settimanale

Sorveglianza sierologica: altro SBT05 Scheda accompagnamento campioni (≠ da piano sentinelle) IZS competente

Caricamento su SI tramite upload di un file ASCII secondo i tracciati disponibili on-line

Settimanale

Sorveglianza entomologica SBT06 Scheda per la sorveglianza entomologica Referenti degli II.ZZ.SS

Copia su carta secondo le istruzioni allegate alla scheda Entro 48 ore dalla cattura.

Elenco aziende sentinella All. 1 Elenco aziende bovine selezionate per la sorveglianza sierologica per la febbre catarrale degli ovini

Serv. Vet. AUSL Copia su carta al fax a 0861-332251

1 settimana prima del primo prelievo nelle aziende sentinella

Elenco coordinate aziende sentinella All. 2 Lista allevamenti bovini per la registrazione

delle coordinate geografiche Serv. Vet. AUSL Copia su carta al fax a 0861-332251

Entro 1 settimana dal primo prelievo in tutte le aziende sentinella

Protocollo operativo del Piano di sorveglianza sierologica

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Figura 8.1 Diagramma del flusso di dati e di campioni

Campione

di siero

IZS

ELISA

+ -

IZS

CESME

SN

CESME

Altri campioni

Esami virologici

A.USL

Dati sorveglianza clinica e vaccinazioni

Osservatorio epidemiologico (Regione, IZS)

Flusso di campioni Flusso di dati

LEGENDA

Campione

di sangue + EDTA

PCR

+

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MODULISTICA

ALLEGATO 1: COMPOSIZIONE DEL KIT N. 1 – VETERINARIO UFFICIALE (AUSL)............................................................................................................... 2

ALLEGATO 2: COMPOSIZIONE DEL KIT N. 2 - VETERINARIO IZS .............................. 3 ALLEGATO 3: DENUNCIA DI MALATTIA INFETTIVA E DIFFUSIVA DEGLI

ANIMALI.......................................................................................................... 4 ALLEGATO 4: SEQUESTRO IN CASO DI SOSPETTO .......................................................... 5 ALLEGATO 5: SEGNALAZIONE SOSPETTO/CONFERMA FOCOLAIO DI

BLUETONGUE AL MINISTERO DELLA SALUTE ................................. 7 ALLEGATO 6: SEGNALAZIONE DI FOCOLAIO DI BLUETONGUE AL SINDACO

E TRASMISSIONE DI ORDINANZA SINDACALE DI SEQUESTRO ... 9 ALLEGATO 7: FAC - SIMILE ORDINANZA DI SEQUESTRO ........................................... 10 ALLEGATO 8: FAC - SIMILE ORDINANZA SINDACALE DI ABBATTIMENTO .......... 12 ALLEGATO 9: FAC - SIMILE VERBALE DI ABBATTIMENTO ........................................ 13 ALLEGATO 10: FAC - SIMILE ORDINANZA PER IL RIMBORSO INDENNIZZO ........ 14 ALLEGATO 11: FAC - SIMILE PER LA VALUTAZIONE INDENNIZZO......................... 15 ALLEGATO 12: FAC - SIMILE ORDINANZA ZONA DI PROTEZIONE........................... 16 ALLEGATO 13: COMUNICAZIONE PER IL RINTRACCIO DELLE PARTITE DI

ANIMALI USCITE DA AZIENDE IN ZONA DI PROTEZIONE .......... 20 ALLEGATO 14: VERBALE DISINFEZIONE/DISINFESTAZIONE .................................... 22

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ALLEGATO 1: COMPOSIZIONE DEL KIT N. 1 – VETERINARIO UFFICIALE (AUSL) Documenti amministrativi - scheda anagrafica dell’allevamento - manuale operativo con modulistica allegata - check-list categoria animali (bollettino ISMEA) - schede di alimentazione Sistema Informativo Nazionale della Febbre catarrale degli ovini

disponibili on-line sul sito www.izs.it. Materiale N° 10 tute tivek con cappuccio (XL, XXL) N° 10 scarpe tivek con suola pvc N° 10 calzari in plastica N° 20 mascherine da chirurgo N° 5 cuffie copricapo N° 1 cf guanti monouso N° 1 cf salviette monouso N° 5 sacchi in plastica autoclavabili (da 5 Kg) N° 5 sacchi per materiale patologico N° 100 venojet 10 ml N° 100 venojet 10 ml con EDTA N° 100 aghi vacutainer N° 5 camicie per venojet N° 20 siringhe 10 ml (con ago) N° 20 siringhe 20 ml (con ago) N° 2 siringhe multidose N° 2 penne biro N° 1 blocco notes medio a quadretti N° 1 cf buste per alimenti N° 1 saponette disinfettanti N° 5 termometri clinici per grossi animali N° 1 torcia N° 5 aghi salasso N° 3 matite per identificare i capi (blu, rosse, verdi) - marche auricolari - pinze per marche auricolari - sedativi - tanax - pistola a proiettile captivo (1 ogni 100 capi) - telefono o radiotrasmittente Segnaletica - nastro plastificato bianco e rosso - tabelle in plastica a fondo bianco (50x40 cm) riportanti le diciture:

o Divieto di accesso allevamento infetto Bluetongue

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ALLEGATO 2: COMPOSIZIONE DEL KIT N. 2 - VETERINARIO IZS

N° 2 pinze a manina sterili N° 2 pinze dente di topo sterili N° 2 pinze anatomiche piatte N° 1 coltello N° 1 disinfettante per uso esterno N° 1 sc. cerotti N° 2 camicie per vacutainer N° 20 siringhe monouso ml 10 N° 1 conf. bustine alimenti N° 20 sacchetti di plastica autoclavabili grandi N° 3 tute monouso

N° 10 scarpe tyvek con suola pvc N° 10 calzari plastica

N° 5 mascherine N° 2 paia soprascarpe N° 2 paia guanti in gomma N° 1 conf. guanti monouso N° 10 sacchi di plastica nera

elastici spruzzatore cotone idrofilo forbici sacchetti di plastica autoclavabili piccoli frigorifero portatile borsa termica

spillatrice più puntine Provette sterili con tappo a vite e terreno di trasporto (PBS antibiotato) Tamponi sterili

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ALLEGATO 3: DENUNCIA DI MALATTIA INFETTIVA E DIFFUSIVA DEGLI ANI-

MALI

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI

Il sottoscritto in qualità di (1) informa che in data nella stalla (o pascolo) situata in località di proprietà di si sono verificati casi accertati (o sospetti) di (2)

ANIMALI ESISTENTI NEL RICOVERO O PASCOLO INFETTO

SPECIE Numero com-

plessivo Ammalati

o sospetti

Morti

Equina

Bovina

Ovina

Caprina

Suina

Pollame

Provenienza degli animali (3) _______________________________________________________ Osservazioni del veterinario curante e precauzioni adottate per impedire la diffusione della malattia: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Data IL DENUNCIANTE

(1) Proprietario o detentore degli animali, veterinario curante, ecc. (2) Indicazione della malattia (3) Indicare anche la data della eventuale recente provenienza.

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ALLEGATO 4: SEQUESTRO IN CASO DI SOSPETTO

REGIONE ________________ AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N° ___ DI _________________

SERVIZI VETERINARI - – SANITÀ ANIMALE

Indirizzo _________________________tel. _______________fax______________

_____________, li ___________ OGGETTO: sequestro allevamento ovino/caprino /bovino di

proprietà dal Sig.____________________, sito in c.da _______________________ del comune di _______________________cod. Az.__________________________

AL SIGNOR ______________________________________

Visto il sospetto avanzato da questo Servizio Veterinario di Febbre Catarrale degli ovini (Biue tongue) in diversi allevamenti presenti nel territorio del Comune di _________________________________________________

Vista la normativa vigente

Al fine di limitare la diffusione della malattia e tutelare gli allevamenti ovi-caprini e bovini presenti sul territorio in attesa di ulteriori provvedimenti della autorità competente si pone sotto vincolo sanitario l’allevamento del Sig.__________________________________________,

[nato a _______________ il____________residente a __________________ in via ____________________]

sito in località ____________________ in agro del Comune di ___________________ L’allevamento risulta costituito al _______________ da n° _________ ovini di cui n° ________ pecore, n° _____ arieti, n° ______ agnelle da rimonta, n° _______ agnelli, da n° _______ capri-ni di cui n° ______ capre, n° ________ becchi, n° _____ capretti, n° ____ bovini di cui n° ______ vacche, n° _____ tori, n° ______ vitelli. S'impartiscono al Sig. ________________________________ le seguenti disposizioni sanitarie: Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizza-zione del veterinario ufficiale; Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti; Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario; Divieto di trasportare fuori dall’azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia; Divieto di contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini;

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segue ALLEGATO 4: SEQUESTRO IN CASO DI SOSPETTO Impedire l'accesso in azienda alle persone estranee; . Tenere chiusi i ricoveri e spargere largamente sulla soglia e per un tratto dell'esterno so-stanze disinfestanti; Obbligo di segnalazione immediata al Veterinario Ufficiale di qualunque caso anche sospet-to di malattia e di eventuali decessi che dovessero verificarsi negli animali recettivi del pro-prio allevamento; Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli a-nimali morti in attesa degli ulteriori provvedimenti. Le inosservanze alle presenti disposizioni verranno perseguite a norma di legge. IL VETERINARIO UFFICIALE _______________________

NOTIFICA DELLE DISPOSIZIONI Il sottoscritto ____________________ dichiara di aver ricevuto dal Dr. ___________________ Le disposizioni di cui sopra e di essere stato informato sulle responsabilità penali nel caso della mancata osservanza delle stesse. _______________, li _______________

Firma____________________

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ALLEGATO 5: SEGNALAZIONE SOSPETTO/CONFERMA FOCOLAIO DI BLUETON-GUE AL MINISTERO DELLA SALUTE

Con l’OM 06.10.84 sono state definite le informazioni che il Servizio Veterinario deve tra-smettere agli organi superiori relativamente ad ogni focolaio. Tali disposizioni sono state in-tegrate dal Ministero anche con telegramma del 04.02.93 e con lettera n. 2177 del 14.06.94 alla quale è stato allegato un modello di trasmissione dati da spedire immediatamente via fax. Il Servizio Veterinario è tenuto alla comunicazione anche in caso di sospetto, a questa deve seguire la trasmissione delle informazioni richieste nel modello in allegato.

REGIONE ____________________ AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N°___ DI _______________

SERVIZI VETERINARI – SANITÀ ANIMALE

Indirizzo _________________________tel. _______________fax______________

Data _________________

Al Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ROMA Al Servizio Veterinario Regionale ______________________________

OGGETTO: segnalazione di malattia infettiva della ex-lista A dell’O.I.E. Ai sensi dell’art. 3 dell’O.M. 6 ottobre 1984 avente oggetto «Norme relative alla denun-

cia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità Economica Europea, si comuni-ca il sospetto/conferma di BLUETONGUE nell’allevamento della specie _______________ lo-calizzato in ___________________, provincia di (___), codice_____________________di pro-prietà del sig. _____________________________________

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segue ALLEGATO 5: SEGNALAZIONE MALATTIA INFETTIVA EX LISTA A DELL'OIE INFORMAZIONI 1 DATA DELL’INVIO 2 ORA DELL’INVIO 3a NOME DELLA MALATTIA 3b TIPO DI VIRUS 4 DATA DELLA CONFERMA 5 UBICAZIONE GEOGRAFICA

DELL’AZIENDA

6 NUMERO DEGLI ANIMALI SOSPETTI PRESENTI IN AZIENDA 6a BOVINI N° 6b SUINI N° 6c OVINI N° 6d CAPRINI N° 6e POLLAME N° 7 NUMERO DEGLI ANIMALI MACELLATI 7a BOVINI N° 7b SUINI N° 7c OVINI N° 7d CAPRINI N° 7e POLLAME N° 8 NUMERO DI CARCASSE DISTRUTTE 8a BOVINI N° 8b SUINI N° 8c OVINI N° 8d CAPRINI N° 8e POLLAME N°

IL VETERINARIO UFFICIALE (Dr. _______________________)

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ALLEGATO 6: SEGNALAZIONE DI FOCOLAIO DI BLUETONGUE AL SINDACO E TRASMISSIONE DI ORDINANZA SINDACALE DI SEQUESTRO

REGIONE ____________________ AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N°___ DI _______________

SERVIZI VETERINARI – SANITÀ ANIMALE

Indirizzo _________________________tel. _______________fax______________

Prot. n. _____________ ___________, li ___________

AL SIG. SINDACO

DEL COMUNE DI ____________

______________________________

Oggetto: Febbre catarrale degli ovini. Segnalazione di insorgenza focolaio e trasmissione schema Ordinanza sindacale di sequestro.

Dagli accertamenti effettuati da questo Servizio è stato rilevato un focolaio di Febbre catarra-le degli ovini (Bluetongue) presso l'allevamento di proprietà del Sig. ___________________

nato a __________________ residente in _________________ Via _________________________

Titolare dell’Azienda sita in agro dello stesso Comune in località ________________________

Codice aziendale n° ___________________________________.

Pertanto detto allevamento, in base alla normativa vigente, deve essere sottoposto a seque-stro e devono essere adottate le misure previste dall' art. 10 del R.P.V. del 8 febbraio 1954 n° 320, dal D.L.vo 9 luglio 2003 n. 225 e dal Decreto/ordinanza Regionale _______________.

Si trasmette a tal fine uno schema di Ordinanza Sindacale che Ella avrà cura di adottare e notificare all'allevatore.

Copia dell'Ordinanza dovrà essere trasmessa a questo Ufficio.

________________ lì _______________

IL VETERINARIO UFFICIALE

(Dr._______________________)

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ALLEGATO 7: FAC - SIMILE ORDINANZA DI SEQUESTRO

COMUNE DI ________________

ORDINANZA N. __________ DEL _________

IL SINDACO VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n._ di _________, in data _______ Prot. n._______ con la quale veniva segnalato che l’allevamento sito in località ____________________agro del Comune di ________________________ con codice aziendale ___________________ di proprietà del Sig. __________________________________ è stato formulato un sospetto /confermato un focolaio di Febbre Catarrale degli ovini ( Blue Ton-gue) in capi ovini/caprini /bovini. 1 VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265 VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8.02. 1954; VISTA la Legge 23 Gennaio 1968 n. 34,. VISTA la Legge 23 Dicembre 19'78 n. 833; VISTA la Legge 2 Giugno 1988:,n. 218; VISTO il D.M. 20 Luglio 1989 n.298 ; VISTA la Legge 8 Giugno 1990 n. 142; VISTO il Regolamento (CE) n.1774/2002 del 3 Ottobre 2002 Art. 1 comma 3; VISTA la Legge 9 Marzo 1989 n. 86; VISTA la Legge 22 Febbraio 1994 n. 146; VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni; VISTO il D.L.vo 31 Marzo 1998 n. 112; VISTO il D.L. vo 1 Settembre 1998 n. 333 VISTO il D.L.vo 22 Maggio 1999 n. 196; VISTA l'Ordinanza Ministeriale 1 Maggio 2001 e i relativi allegati; VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni; VISTO il Regolamento CE n. 1774/2002 del 3 ottobre 2002 e successive modificazioni; VISTA la Direttiva 2000/75/CE del 20 novembre 2000; VISTA la Decisione 2005/393/CE del 23 maggio 2005; VISTO il D.L.vo 9 Luglio 2003 n. 225;

CONSIDERATO che in seguito all’insorgenza della febbre catarrale degli ovini il territorio comunale viene inserito nella Zona di Protezione ai sensi dell’art. _ del Decreto Regionale del ___________ n. ____;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epide-mia;

1 INSERIRE LE SPECIFICHE LEGGI/DECRETI REGIONALI

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ORDINA Al Sig.________________________________ residente in Via ______________titolare dell’allevamento sopra identificato, con decorrenza immediata, a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato: 1. Il sequestro dell’allevamento; 2. Il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero di

animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo; 3. Il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano

contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione; 4. il divieto di movimento, di animali in provenienza dall'azienda ed a destinazione della

stessa, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all’interno della zona di protezione;

5. il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile;

6. il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all’interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;

7. l'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell’epidemia;

8. la distruzione, l’eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle di-sposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;

9. l'effettuazione dell’indagine epidemiologica 10. è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza; 11. Le infrazioni alla seguente Ordinanza, sono quelle previste dall'art.. _ del Decreto Regio-

nale del _______________ n. ____; I VV Urbani, gli Agenti di Forza Pubblica, il Servizio Veterinario ed il Servizio di Igiene Pub-blica ciascuno nell’ambito delle proprie competenze sono incaricati dell’esecuzione della pre-sente Ordinanza.

IL SINDACO _____________________________

Copia della presente ordinanza è notificata al detentore degli animali. Inoltre è inviata a:(1) Prefettura di________, (2) Comando Polizia Municipale di __________, (3) Comando Stazione Carabinieri del Comune di _____________, (4) Comando Carabinieri NAS ____________, (5) Co-mando Polizia stradale_____________, (6) Comando Guardie Forestali Regionali_____________, (7) Tutti i Sindaci dei comuni confinanti_____________, (8) Distretto Veterinario a cui appartiene il comune di_____________, (9) Servizio Veterinario della A.USL_____________, (10) Servizi Veterinari delle A.USL della Regione_____________, (11) Servizio Veterinario regionale_____________.

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ALLEGATO 8: FAC - SIMILE ORDINANZA SINDACALE DI ABBATTIMENTO

COMUNE DI ______________________

Provincia di _____________

ORDINANZA DI POLIZIA VETERINARIA N. ______ DEL ___________

IL SINDACO

VISTA la relazione del Servizio Veterinario di Sanità animale della AUSL di ______________ dalla quale risulta che presso l'allevamento della specie _____________________________ appartenente a _______________________________________, codice allevamento N°__________, sito in contrada ______________________________ di questo comune è stato riscontrato un focolaio di Bluetongue;

VISTA la relazione del Servizio Veterinario di Sanità animale della AUSL di ______________ dalla quale risulta che sussistono particolari condizioni epidemiologiche / motivi di benessere animale per abbattere gli animali malati o sospetti di infezione

CONSIDERATO che i detti capi sono stati identificati come segue: N. Specie Categoria Identificazione 1. _______________ _______________ _________________ 2. _______________ _______________ _________________ 3. _______________ _______________ _________________ 4. _______________ _______________ _________________ 5. _______________ _______________ _________________ 6. _______________ _______________ _________________ 7. _______________ _______________ _________________ 8. _______________ _______________ _________________

VISTA la Legge Regionale _______________, n. ___

VISTO il TULLSS approvato con RD 27.7.1934, n. 1265 VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 08.02.1954, n. 320

ORDINA

l'abbattimento immediato degli animali elencati in premessa L'abbattimento sarà effettuato sul posto/______________________. Incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza sono il Servizio Veterinario della AUSL di__________________ e il proprietario dell'allevamento. In caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge. Spetta a tutte le Forze di Polizia verificare l'esecuzione della presente Ordinanza.

______________ data _______________

IL SINDACO _____________________

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ALLEGATO 9: FAC - SIMILE VERBALE DI ABBATTIMENTO

PROCESSO VERBALE Il giorno ____ del mese di ________ dell'anno ______________ in ____________________,

in contrada ____________________, presso l'allevamento della specie _______________ appar-tenente a _______________________, codice ___________, nato a _______________ il ________, e residente in __________________________ in via/contrada _____________, n. ____, il sotto-scritto dr. ___________________________________, veterinario ufficiale, unitamente al dr. _____________________________________, veterinario dell'Associazione Provinciale Alleva-tori, debitamente convocato ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del DM 20.07.1989, n. 298, proce-dono all’individuazione per specie e categoria degli animali da abbattere in quanto risultati infetti da _________________________________________________.

Premesso che l'individuazione degli animali prevedrà anche l'attribuzione degli stessi ad una delle categorie di cui al bollettino ISMEA, relativo alla settimana dal ______________ al _______________ , che si allega in copia e che fa parte integrante del presente verbale, si da inizio alla rilevazione.

Gli animali destinati all'abbattimento sono i seguenti: 1.- Specie _________ identificazione __________ categoria __________ 2.- Specie _________ identificazione __________ categoria __________ 3.- Specie _________ identificazione __________ categoria __________ 4.- Specie _________ identificazione __________ categoria __________ 5.- Specie _________ identificazione __________ categoria __________ 6.- Specie _________ identificazione __________ categoria __________ 7.- Specie _________ identificazione __________ categoria __________ 8.- Specie _________ identificazione __________ categoria __________ Terminate le operazioni di individuazione per specie e categoria degli animali da abbat-

tere il presente verbale viene concluso e quindi sottoscritto dal veterinario pubblico ufficiale e dal rappresentante dell'Associazione di categoria.

IL RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE IL VETERINARIO UFFICIALE ___________________________ ___________________________

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ALLEGATO 10: FAC - SIMILE ORDINANZA PER IL RIMBORSO INDENNIZZO

COMUNE DI _________________________ PROVINCIA DI _____________________________________

ORDINANZA DI POLIZIA VETERINARIA N. ____ DEL __________

IL SINDACO RICHIAMATA la propria ordinanza n. _________del _______________ con la quale veniva disposto l'abbattimento di n. ____ capi della specie __________________________ appartenenti a _________________________ nato a ______________________ il ________________ e residente in c.da __________________________, cod. all. ________________, di questo comune, in quanto riscontrati in-fetti di _________________ dal Servizio Veterinario di Sanità Animale della AUSL di _______________;

VISTO il _________________________ che dispone l'abbattimento degli animali infetti di ___________;

VISTO il verbale sottoscritto dal veterinario ufficiale e dal rappresentante dell'APA con il quale sono individuati per specie e categoria gli animali da abbattere, ai sensi dell'articolo 3 del DM 20.07.1989, n. 298;

VISTO il bollettino delle rilevazioni dei prezzi effettuate dall'ISMEA per la settimana dal ______________ al ______________;

RILEVATO che gli animali di che trattasi sono stati abbattuti in data _________________ come risulta dal certificato n. __________ rilasciato dal servizio veterinario in data _________________, e che per-tanto il proprietario degli animali ha rispettato le norme stabilite nel RD 27.07.34, n. 1265, nel DPR 08.02.1954, n. 320 e nella legge 02.06.88, n. 218;

ATTESTA

1. che il signor _______________________________ ha dato piena esecuzione all'ordinanza di ab-

battimento n. ________ del _____________. 2. che l'allevatore ha rispettato le norme stabilite nel RD 27.07.34, n. 1265, nel DPR 08.02.1954, n.

320 e nella legge 02.06.88, n. 218.

DETERMINA in euro ______________________________________ l'indennità da corrispondere all'allevatore

_______________________________, nato a ________________________ il _____________ e residente a _______________ in c.da ________________, per l'abbattimento di n. _______ capi della specie ______________ infetti di ___________________ , calcolata come segue:

n. _____ categoria , a euro __________________ l'uno, fanno euro _______________ n. _____ categoria , a euro __________________ l'uno, fanno euro _______________ n. _____ categoria , a euro __________________ l'uno, fanno euro _______________ n. _____ categoria , a euro __________________ l'uno, fanno euro _______________ per un totale di euro _____________________________________

ORDINA

che il presente provvedimento venga trasmesso alla Regione ___________________, Settore Sanità,

Servizio veterinario affinché provveda a liquidare al signor ______________________________ le in-dennità riconosciute nel presente atto, ai sensi della citata legge 02.06.88, n. 218. Il Servizio Veterinario della AUSL di ________________________ è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

_______________ li ______________

IL SINDACO ______________________

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ALLEGATO 11: FAC - SIMILE PER LA VALUTAZIONE INDENNIZZO MACELLAZIONE /ABBATTIMENTO DI CAPI INFETTI DEL SIG. ___________________ PROPRIETARIO DEGLI ANIMALI AZIENDA _______________________________ CODICE_____________

ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ SANITARIA:

1. Ordinanza N. __________ del ________________ 2. Ordinanza N. __________ del _________________

INDENNIZZI PER L'ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI

Valore di mercato determinato ai sensi del DM 298/89 € _____________ Rimborso IVA € _____________ TOTALE Indennizzi abbattimento € _____________

Animali presenti N. ____ Animali abbattuti N. ____ DISTINZIONE PER SPECIE E PER CATEGORIA DEGLI ANIMALI MACELLATI:

Specie_________________ categoria ______________________ N. ______ Specie_________________ categoria ______________________ N. ______ Specie_________________ categoria ______________________ N. ______ Specie_________________ categoria ______________________ N. ______

DATA DI ABBATTIMENTO ___________________ I dati riportati nella presente tabella sono conformi alle disposizioni legislative, regolamenta-ri e amministrative vigenti e sono stati desunti da atti e documenti giustificativi giacenti in originale o in copia autenticata presso questa A.USL o inviati alla Regione, in data _________________________.

IL VETERINARIO RESPONSABILE ________________________________

______________, li ____________

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ALLEGATO 12: FAC - SIMILE ORDINANZA ZONA DI PROTEZIONE

REGIONE ____________________

Indirizzo _________________________tel. _______________fax______________ Protocollo n.___________

L’ASSESSORE / IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265 VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8.02. 1954 e suc-cessive modificazioni; VISTA la Legge 23 Gennaio 1968 n. 34,. VISTA la Legge 23 Dicembre 19'78 n. 833; VISTA la Legge 2 Giugno 1988:,n. 218; VISTO il D.M. 20 Luglio 1989 n.298 ; VISTA la Legge 8 Giugno 1990 n. 142; VISTO il Regolamento (CE) n.1774/2002 del 3 Ottobre 2002 Art. 1 comma 3; VISTA la Legge 9 Marzo 1989 n. 86; VISTA la Legge 22 Febbraio 1994 n. 146; VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni; VISTO il D.L.vo 31 Marzo 1998 n. 112; VISTO il D.L. vo 1 Settembre 1998 n. 333 VISTO il D.L.vo 22 Maggio 1999 n. 196; VISTA l'Ordinanza Ministeriale 1 Maggio 2001 e i relativi allegati; VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni; VISTO il Regolamento CE n. 1774/2002 del 3 ottobre 2002 e successive modificazioni; VISTA la Direttiva 2000/75/CE del 20 novembre 2000; VISTA la Decisione 2005/393/CE del 23 maggio 2005; VISTO il D.L.vo 9 Luglio 2003 n. 225 ACCERTATO che un focolaio /__ focolai di Blue tongue, causati dal virus sierotipo/i ______ è insorto / sono insorti nella/e aziende U.S.L di ______________________________________ CONSIDERATO CHE occorre adottare misure adeguate per impedire la diffusione della malattia e dell’infezione; Su parere conforme di __________________________________________________________

DECRETA/ORDINA

1. E’ dichiarato «zona di protezione» per Febbre catarrale degli ovini tutto il territorio dei

comuni elencati in allegato al presente Decreto/Ordinanza. L’elenco dei comuni è ag-

2 INSERIRE LE SPECIFICHE LEGGI/DECRETI REGIONALI

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giornato sulla base dell’andamento della Malattia/infezione o in seguito alla revoca del sospetto.

segue ALLEGATO 12: FAC - SIMILE ORDINANZA ZONA DI PROTEZIONE 2. All’interno della zona di protezione si applicano le seguenti misure sanitarie:

2.1. identificazione di tutte le aziende situate nella zona che detengono animali delle specie recettive;

2.2. censimento di tutti gli animali delle specie sensibili; 2.3. visite periodiche da parte del Veterinario Ufficiale nelle aziende che detengono a-

nimali delle specie sensibili azienda per esaminare clinicamente, con esame clinico degli stessi, autopsia degli animali morti e prelievi necessari per gli esami di labo-ratorio. Le visite periodiche, i risultati dell’esame clinico, la consistenza dell’allevamento, gli animali ammalati, morti,abbattuti e distrutti saranno annotati nelle schede previste dal Sistema Informativo Nazionale e i dati trasmessi allo stesso con la frequenza prevista dalle vigenti disposizioni;

2.4. divieto di qualsiasi movimento di animali delle specie sensibili sia in entrata che in uscita.

2.5. divieto di circolazione o di trasporto degli animali appartenenti alla specie sensibi-li sulle strade pubbliche o private ad eccezione delle strade di accesso alle aziende; l’Autorità competente può tuttavia concedere, sulla base della disposizioni vigenti, deroghe in caso di animali trasportati su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste;

2.6. qualora esistano i mezzi necessari per la sua realizzazione, isolamento degli ani-mali durante le ore di attività dei vettori;

2.7. trattamento periodico degli animali, dei locali di stabulazione (interno ed esterno) con insetticidi autorizzati;

2.8. abbattimento degli animali ritenuti necessari per il prevenire del propagarsi dell’infezione;

2.9. distruzione, eliminazione, incenerimento, o sotterramento delle carcasse degli a-nimali abbattuti o morti ai sensi delle disposizioni vigenti;

2.10. esecuzione dell’indagine epidemiologica 2.11. rintraccio di tutti gli animali usciti dalla zona di protezione nei 100 giorni prece-

denti l’insorgenza del focolaio /dei focolai e comunicazione del codice aziendale e del numero di animali alla azienda /alle aziende USL di destinazione.

3. In deroga a quanto previsto al precedente punto 2.4 è consentita la movimentazione de-

gli animali delle specie bovina, bufalina, ovina e caprina a scopo di immediata macella-zione verso impianti di macellazione situati all’interno della zona di protezione ed è con-sentita l’introduzione nella zona di protezione di animali delle specie sensibili per imme-diata macellazione ;

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4. È fatto obbligo a chiunque di rispettare o di fare rispettare il presente decreto/la presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore e sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione____________________;

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segue ALLEGATO 12: FAC - SIMILE ORDINANZA ZONA DI PROTEZIONE 5. Ai sensi dell’articolo 2 del DPR del 8 febbraio 1954, n.320 e successive modifiche,

chiunque non provveda a notificare qualunque caso anche sospetto di febbre catarrale de-gli ovini o chiunque violi le disposizioni del presente Decreto /della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.549,37 euro a 9.296, 22 euro.

________________, li __________________

L’ASSESSORE / IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

______________________________________ Copia del presente provvedimento, a ciascuno per quanto di competenza, viene trasmessa a: • Ministero della Sanità, • Commissario straordinario per la BT • CESME • Assessorato regionale Agricoltura • Assessorato Regionale Difesa Ambiente • Direttori Generali delle Aziende USL della Regione • Responsabili dei Dipartimenti di prevenzione della Regione • Dirigenti dei Servizi Veterinari dei Dipartimenti di prevenzione della Regione • Direttore Istituto Zooprofilattico Sperimentale • Associazione regionale Allevatori • Coldiretti regionale • Confagricoltura • Confederazione italiana Agricoltori • Ordini provinciali dei medici veterinari • Comandi Carabinieri NAS • Alle Prefetture della Regione • alla Regione, alla AUSL ______ , alla stazione dei Carabinieri di ______ , all'Ufficio di Polizia Mu-

nicipale, all'Area Tecnica Comunale.

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ALLEGATO 13: COMUNICAZIONE PER IL RINTRACCIO DELLE PARTITE DI ANI-MALI USCITE DA AZIENDE IN ZONA DI PROTEZIONE

REGIONE ____________________ AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N°___ DI _______________

SERVIZI VETERINARI – SANITÀ ANIMALE

Indirizzo _________________________tel. _______________fax______________

Al Responsabile del Servizio Veterinario della AUSL di ______________________

e.p.c Al Responsabile del Servizio Veterinario della Regione di______________________ Al Ministero Della Salute Dipartimento Alimentazione, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria _______________________

Al CESME

__________

In seguito alla circolazione virale evidenziata (focolaio/sieroconversione) nel territorio della scrivente A.USL, si trasmette l’elenco delle partite di animali, comprensivo del codice azien-dale e del numero di capi, inviate negli ultimi 100 gg nel territorio di competenza di codesta A.ULS. Quanto sopra per gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni. Distinti saluti:

Il Responsabile del Servizio _________________________________ Data:__________________________

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segue ALLEGATO 13: COMUNICAZIONE PER IL RINTRACCIO DELLE PARTITE DI ANIMALI

USCITE DA AZIENDE IN ZONA DI PROTEZIONE

ELENCO DELLE PARTITE DI ANIMALI USCITE DA AZIENDA IN ZONA DI PROTEZIONE

Azienda USL_______________________________________________________________

Specie animale Data uscita animali

Codice azienda di partenza

Numero animali

Destino (inserire provincia, comune e deno-minazione dell'azienda di destino

Data di compilazione ___/____/____ Firma del Responsabile del Servizio (leggibile)

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ALLEGATO 14: VERBALE DISINFEZIONE/DISINFESTAZIONE

REGIONE ____________________ AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N°___ DI _______________

SERVIZI VETERINARI – SANITÀ ANIMALE

Indirizzo _________________________tel. _______________fax______________ VERBALE DI DISINFEZIONE / DISINFESTAZIONE DELL’ALLEVAMENTO DEL SIG. _____________________, SEDE DI FOCOLAIO DI BLUE TONGUE A seguito dell’insorgenza di bluetongue nell’allevamento sito in via/c.da _______________ del comune di__________________, di proprietà del sig. ________________________________, dopo l’abbattimento degli animali infetti ed eseguite le operazioni di pulizia, il sottoscritto Dr. _____________________________, attesta di aver assistito alle operazioni di disinfezione e disinfestazione di:

RICOVERI AMBIENTE

DISINFETTANTI UTILIZZATI ___________________________________________________________________________ INSETTICIDI UTILIZZATI ___________________________________________________________________________ MODALITÀ D’IMPIEGO ___________________________________________________________________________ Inizio operazioni ore __________________ Fine operazioni _______________________ Data _________________________

IL VETERINARIO A.USL ______________________________