ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA art.30 D.Lgs 81/08 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA...

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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA art.30 D.Lgs 81/08 Ing. Alessandro Selbmann maggio 2010 CORSO DI FORMAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DELLA AUSL DI RIETI DELLA AUSL DI RIETI

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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA

art.30 D.Lgs 81/08

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA

art.30 D.Lgs 81/08

Ing. Alessandro Selbmann

maggio 2010

CORSO DI FORMAZIONECORSO DI FORMAZIONEPER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA

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Ipotesi di Documento:INDICE

1. FINALITA’ DEL DOCUMENTO

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

3. POLITICA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO

4. ORGANIGRAMMA AZIENDALE

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5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

5.1 GENERALITA’5.2 LINEA OPERATIVA

DATORE DI LAVORO DIRIGENTI DIRIGENTI DELEGATI DIRIGENTI DI UNITA’ OPERATIVA DIRIGENTI DI DIPARTIMENTO DIRIGENTI MEDICI DI PRESIDIO OSPEDALIERIO DIRIGENTI DI DISTRETTO PREPOSTI LAVORATORI

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5.3 LINEA DI SUPPORTO UOC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE UOS MEDICI COMPETENTI ESPERTO QUALIFICATO MEDICO AUTORIZZATO UOC RISK MANAGEMENT UOC DIREZIONE TECNICO PATRIMONIALE UOC DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI UOC AMMINISTRAZIONE PERSONALE DIPENDENTE A

CONVENZIONE E COLLABORAZIONI UOC SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA FARMACIA OSPEDALIERA UOC SISTEMA INFORMATICO UOS SERVIZIO AZIENDALE DELLE PROFESSIONI

SANITARIE

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5.4 LINEA CONSULTIVA RAPPRESENTANTI DEI

LAVORATORI PER LA SICUREZZA

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6 RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA

7 GRUPPI DI LAVORO SU RISCHI SPECIFICI

8 ALTRI GRUPPI, COMMISSIONI E COMITATI

DISPOSITIVI MEDICI GESTIONE RIFIUTI SANITARI LEGIONELLOSI INFEZIONI OSPEDALIERE AMIANTO

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9 PROCEDURE OPERATIVE (1) VALUTAZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI SORVEGLIANZA SANITARIA GESTIONE DELLE EMERGENZE GESTIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE

MALATTIE PROFESSIONALI PROCEDURE DI RADIOPROTEZIONE GESTIONE DEL PERSONALE

PERSONALE NEOASSUNTO LAVORATRICI MADRI SPOSTAMENTO DEL PERSONALE

GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE (AMBIENTI, IMPIANTI)

GESTIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

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9 PROCEDURE OPERATIVE (2) GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI NON INVENTARIABILI GESTIONE DEI COMPOSTI E PREPARATI CHIMICI GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

INDIVIDUALE GESTIONE DEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI GESTIONE DEI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O

DI SOMMINISTRAZIONE INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI

VIGILANZA

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10 PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SICUREZZA E SALUTE

11 MONITORAGGIO INTERNO DELLA SICUREZZA

MONITORAGGIO DI PRIMO LIVELLO MONITORAGGIO DI SECONDO LIVELLO

12 RIESAME E MIGLIORAMENTO

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Ipotesi di Documento 1. FINALITA’ DEL DOCUMENTO

Il presente documento definisce le modalità di gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda secondo quanto disposto dal D. Lgs 81/2008 e ss.mm.

Tale documento integrativo è volto ad individuare all’interno della struttura organizzativa aziendale le responsabilità, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione.

Secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008, l’art 30 dispone che il modello di gestione, una volta adottato, debba essere efficacemente attuato. In tale logica il documento rimane aperto ai necessari cambiamenti organizzativi e gestionali derivanti da possibili futuri assetti aziendali e costituisce nel contempo un agile strumento di pianificazione, organizzazione, monitoraggio e riesame del sistema sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro alla luce degli obiettivi indicati da questa Unità Sanitaria Locale.

Il modello di gestione viene elaborato con riferimento alla complessa realtà aziendale e le professionalità coinvolte e ridefinite nei loro compiti attuano quel processo vero di sinergia tra obiettivi, soggetti titolari di poteri e doveri e destinatari delle prescrizioni normative.

Tale documento si applica a ciascun luogo di lavoro in cui si svolge attività con eventuali distinzioni evidenziate nel doc. medesimo.

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Ipotesi di Documento 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

ART 41 DELLA COSTITUZIONE: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utlità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”

ART 2087 CODICE CIVILE. TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO:”L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

D.Lgs 81/2008 TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO COORDINATO CON IL D.Lgs 3 Agosto 2009, n. 106, integrato con:

DPR 303/56 ART 64 (ISPEZIONI) D.Lgs 231/2001 "DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE

PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2000, N. 300"

PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO RADIAZIONI IONIZZANTI RADIAZIONI NON IONIZZANTI

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Ipotesi di Documento 3. POLITICA PER LA SICUREZZA E

SALUTE SUL LAVORO

La Direzione considera la salute e la sicurezza nei propri luoghi di lavoro (SSL) come parte integrante della propria attività, nel rispetto di quei valori aziendali e secondo le direttrici tracciate dalla recente normativa in materia.

La responsabilità della gestione della SSL riguarda l’intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze.

A tal fine s’impegna: al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla SSL; al miglioramento continuo e alla prevenzione; alla dotazione di risorse umane e strumentali necessarie; alla sensibilizzazione e la formazione del personale per svolgere i propri

compiti in sicurezza e per assumere le proprie responsabilità in materia di SSL;

al coinvolgimento e alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza;

alla diffusione, all’interno dell’Azienda, degli obiettivi di SSL e dei programmi d’intervento;

al riesame periodico della politica di sicurezza e del relativo sistema di gestione.

Per l’attuazione della politica per la sicurezza e la salute sul lavoro, l’Azienda tiene in considerazione, ove applicabile, il documento: “LINEE GUIDA PER UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)” edito dall’UNI nel settembre 2001.

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Ipotesi di Documento

3. ORGANIGRAMMA AZIENDALE

La struttura organizzativa aziendale è riportata nell’Atto di Autonomia Aziendale, e successive modifiche apportate da questa Azienda Sanitaria Locale.

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Ipotesi di Documento 3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER

LA SICUREZZA SUL LAVORO

Il presente capitolo ha lo scopo di definire i compiti e le responsabilità nell’ambito del Modello di Organizzazione e Gestione della Sicurezza dei singoli soggetti e delle varie unità operative.

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Ipotesi di Documento LINEA OPERATIVA

DATORE DI LAVORO Secondo l’art.2, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/08 nelle

Pubbliche Amministrazioni per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano poteri di gestione. I poteri di gestione vanno intesi come autonomi poteri decisionali e di spesa.

In base a questa definizione nell’Azienda il datore di lavoro si identifica con il DIRETTORE GENERALE.

Per quanto riguarda in particolare la sicurezza, il Direttore Generale è responsabile della funzionalità dell’organizzazione aziendale ed in particolare della applicazione delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il Direttore Generale non può delegare le seguenti attività (art.17 D.Lgs. 81/08):

la valutazione dei rischi lavorativi con la elaborazione del relativo documento, per le quali si avvale della collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;

la designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

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Ipotesi di Documento LINEA OPERATIVA

DATORE DI LAVORO I doveri generali sulla sicurezza che fanno capo al

Direttore Generale sono: Fornire all’Azienda un’organizzazione razionale nel cui

ambito sono presenti le competenze necessarie per poter gestire, coordinare, controllare e verificare l’andamento delle operazioni e i risultati, in modo che:

Vengano forniti ambienti, impianti e attrezzature che abbiano i requisiti di salubrità, efficienza e sicurezza in relazione agli scopi da conseguire e agli specifici rischi emergenti dalle particolarità delle lavorazioni da eseguire;

Per gli immobili utilizzati a qualunque titolo dalla ASL dei quali la stessa non è proprietaria, venga richiesto ai soggetti che ne abbiano l’obbligo giuridico, la realizzazione degli interventi strutturali e di manutenzione necessari per la sicurezza dei locali e degli edifici in uso;

Vengano mantenuti i livelli di salubrità, efficienza e sicurezza di partenza e vengano migliorati nel corso dell’esercizio secondo il progresso tecnico e l’esperienza;

Venga assicurata la necessaria ed adeguata informazione, formazione e addestramento di cui agli art 36 e 37 T.U.;

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Ipotesi di Documento LINEA OPERATIVA

DATORE DI LAVORO Nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili e sulla base delle

priorità, definire: un programma di realizzazione progressiva delle misure generali

per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori; un programma per il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza

e salute; un programma per la informazione e la formazione continua di tutto

il personale in materia di sicurezza e salute finalizzato anche alla radioprotezione;

Nell’ambito dello schema organizzativo e funzionale dell’Azienda, definire i compiti, le responsabilità e la relativa autorità in materia di sicurezza e salute;

Vigilare e controllare affinché i programmi, le attività e le direttive date, riguardanti la sicurezza, vengano concretamente attuate in modo efficiente;

definire l’organizzazione del Servizio Prevenzione e Protezione; Nominare i Medici Competenti ed il relativo Coordinatore; designare l’Esperto Qualificato e il Medico Autorizzato e fornire

loro idoneo supporto di personale, locali e attrezzature per l’adempimento dei rispettivi compiti.

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DELEGA DEI COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE

La legislazione, nell’attribuire i poteri, configura anche gli ambiti dei diritti e dei doveri che ciascun soggetto ha nei confronti della sicurezza. I doveri sono legittimamente delegabili (art. 16 D.Lgs 81/2008 e succ. modifiche) a determinate condizioni.

Questa Azienda definisce i seguenti criteri cui intende ispirarsi nell’adozione dell’ISTITUTO DELLA DELEGA:

La delega deve corrispondere alle effettive necessità dell’organizzazione aziendale.

La delega deve essere conferita con atto scritto recante data certa. Il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed

esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; La delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione,

gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

La delega deve attribuire autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni

Il delegato deve essere consapevole della delega e deve avere accettato per iscritto di svolgere l’incarico;

La delega non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

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Si precisa come attualmente nessuna delega scritta, in materia di sicurezza e salute sul lavoro, sia stata conferita da questa ASL.

Tuttavia vengono attribuiti compiti e responsabilità a soggetti diversi, che pur sprovvisti di specifica delega, coerentemente con l’organizzazione aziendale, assolvono a determinati compiti come appresso richiamato nel presente documento.

Questa Azienda intende assolvere gli obblighi di verifica e di controllo di cui all’art 30, comma 4, tramite l’adozione del presente modello di gestione.

Con l’avvio al processo di “depubblicizzazione” è stata mutata la qualifica giuridica delle Aziende Sanitarie e ospedaliere che ora si costituiscono con personalità giuridica di diritto pubblico, ma sono dotate di autonomia imprenditoriale ed agiscono attraverso atti di diritto privato. La nuova configurazione connota dunque le ASL di tutte le funzioni e i caratteri operativi dell’impresa, caratterizzati e qualificati dai profili della professionalità ed efficienza.

DELEGA DEI COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE

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Ipotesi di Documento LINEA OPERATIVA

DIRIGENTI

Il dirigente è un soggetto caratterizzato da una particolare autonomia nell’esercizio del potere decisionale, con funzione di promozione e coordinamento nella realizzazione degli obiettivi dell’ente. Svolge un ruolo caratterizzato da elevata professionalità, organizza l’attività lavorativa e vigila su di essa.

In questa Azienda i dirigenti sono così divisi: Dirigenti Delegati Direttori di UNITÀ OPERATIVA Direttori di DIPARTIMENTO Direttori Sanitari di PRESIDIO OSPEDALIERO Direttori di DISTRETTO

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DIRIGENTI DELEGATI(Deliberazione n°898/DG del

15.09.06)

In relazione alla configurazione organizzativa aziendale, alle scelte organizzative effettuate in funzione del decentramento delle funzioni e della gestione budgetaria, nonché alla necessità di rendere incisive ed operative le procedure per l’attuazione del DLgs 81/08, i dirigenti delegati dal Direttore generale a svolgere gli adempimenti previsti dal decreto legislativo predetto non espressamente riservati allo stesso Direttore generale ai sensi del precedente articolo sono così di seguito elencati:

Direttore Medico dei tre presidi ospedalieri, Rieti, Magliano S. , Amatrice;

Direttori di Distretto; Dirigente della Direzione Tecnico Patrimoniale, Dirigente del Dipartimento di Salute Mentale; Dirigente del Dipartimento di Prevenzione; Dirigente del Dipartimento Assistenza Sanitaria (DISSTMI).

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DIRIGENTI DELEGATI

Il dirigente delegato svolge i compiti delegabili dal datore di lavoro in conformità a quanto previsto dal D.lgs 81/08 nonché dalle altre norme vigenti in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro e secondo le direttive impartite dal Direttore Generale.

Ai Dirigenti delegati viene assegnato annualmente un budget di spesa per l’adozione delle misure dirette alla salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro, come da Deliberazione n°898/DG del 15.09.2006. Per interventi eccedenti la somma assegnata il Dirigente delegato fa riferimento comunque al Direttore Generale.

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Il dirigente delegato svolge in particolare i seguenti compiti:

a) individuare all’interno della struttura da esso diretta e tenuto conto dell’ubicazione e dell’autonomia funzionale dei presidi e delle unità organizzative ove si svolge l’attività, uno o più dirigenti responsabili per l’attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e in materia di radioprotezione;

b) svolgere azione di promozione, indirizzo e vigilanza nei confronti dei dirigenti responsabili;

c) indicare tra il personale dipendente delle strutture che fanno capo allo stesso uno o più referenti con il compito di mantenere i rapporti e di collaborare con il servizio di prevenzione e protezione aziendale e i medici competenti per le attività concernenti la prevenzione e il miglioramento della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;

d) collaborare, avvalendosi dei dirigenti responsabili e dei preposti, per la valutazione dei rischi lavorativi e promuovere l’attuazione degli interventi tecnici, organizzativi e procedurali di miglioramento dei livelli di sicurezza e salute;

e) collabora, avvalendosi dei dirigenti responsabili e dei preposti, con l’Esperto Qualificato ai fini della sorveglianza fisica della radioprotezione come da procedure operative (vedi capitolo specifico);

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dirigente delegato

f) collaborare, avvalendosi dei dirigenti responsabili e dei preposti, con il Medico Autorizzato ai fini della sorveglianza medica come da procedure operative (vedi capitolo specifico);

g) segnalare ai soggetti competenti gli adempimenti non rientranti nelle proprie attribuzione o che non sia in grado di effettuare direttamente con le risorse assegnate, necessarie per mantenere le condizioni di sicurezza o per prevenire rischi, danni o infortuni ai lavoratori, con particolare riguardo all’acquisizione di beni o servizi e alla gestione e manutenzione delle strutture edilizie;

h) curare, per l’area di competenza e in collegamento con il Servizio di Prevenzione e Protezione e i medici competenti , gli adempimenti conseguenti agli atti delle autorità di vigilanza.

i) Impartire disposizioni in ordine all’attuazione di tutte le procedure e le misure di prevenzione e protezione, contenute nel documento di valutazione dei rischi e di tutte le altre procedure ed istruzioni di lavoro in sicurezza operanti in azienda;

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dirigente delegato

j) Collaborare all’organizzazione delle attività di informazione e formazione di tutto il personale;

k) Vigilare sull’adempimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria, nel rispetto delle prescrizioni del medico competente;

l) Informare il Servizio di Prevenzione e Protezione e il Coordinatore dei Medici Competenti in merito a tutte le modifiche eventualmente introdotte nell’organizzazione del lavoro, nel numero e mansioni dei dipendenti e su tutte le nuove macchine, attrezzature o sostanze introdotte in Azienda, per permettere gli aggiornamenti dei documenti di valutazione del rischio;

m) assumere idonee iniziative per l’attuazione della normativa di radioprotezione da parte dei lavoratori che operano presso l’Azienda, alle dipendenze di altri datori di lavoro e dei lavoratori autonomi.

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DIRETTORI DI UNITA’ OPERATIVA

Il dirigente responsabile attua, all’interno della struttura cui è preposto e nell’ambito delle proprie competenze, gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, in conformità alle direttive del datore di lavoro e del Dirigente Delegato.

Il dirigente responsabile organizza e dirige il lavoro e impartisce disposizioni in maniera autonoma nell’ambito dell’unità organizzativa di competenza. Collabora con il Dirigente Delegato e fornisce proposte organizzative per ridurre i rischi esistenti.

I dirigenti aziendali si conformano alle indicazioni contenute nei vari capitoli del presente documento.

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DIRETTORI DI UNITA’ OPERATIVA

Doveri generali :

Assicurare l’efficienza e la sicurezza della struttura organizzativa;

Assicurare l’efficienza e la sicurezza delle strutture, degli impianti, delle attrezzature sia nella fase di progettazione che di gestione, promovendo in continuo l’adeguamento alla evoluzione sia normativa che tecnologica;

Prefissare le direttive generali sulle modalità operative e le tecniche di lavorazione, in particolar modo per i lavori a maggior rischio, aggiornandole in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro;

Assicurare il controllo operativo su ambienti, impianti, macchine e attrezzature;

Vigilare su tutta l’attività di prevenzione riguardante il rispetto sia dei dettati normativi, sia delle procedure di sicurezza interne;

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DIRETTORI DI UNITA’ OPERATIVA Fornire la corretta informazione, formazione e addestramento

ai lavoratori; Nell’ambito delle attività formative promosse dal datore di

lavoro partecipare alla specifica formazione e aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

richiedere l’acquisto dei necessari dispositivi di protezione individuale e organizzare la fornitura ai lavoratori;

Predisporre le misure e l’organizzazione necessarie per la prevenzione degli incendi, evacuazione dei lavoratori, il pronto soccorso e la gestione delle situazioni di emergenza;

Segnalare al Dirigente Delegato eventuali situazioni di rischio ai fini della radioprotezione;

Assicurare che siano rispettati gli obblighi della sorveglianza fisica e della sorveglianza medica, nonché l’utilizzazione del personale nel rispetto delle prescrizioni impartite dall’Esperto Qualificato e dal Medico Autorizzato.

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DIRETTORE MEDICO di PRESIDIO OSPEDALIERO

(DPR 27/03/1969. n. 128)

Il direttore Medico dirige l’ospedale ai fini igienico-sanitari.Doveri generali : dirigere con autonomia tecnico-funzionale la struttura ospedaliera di cui è

preposto e ne è responsabile ai fini organizzativi e gestionali; esprimere parere di competenza sugli interventi di ristrutturazione e innovazioni

edilizie; collaborare alla progettazione; approvare e firmare le destinazioni d’uso dei locali del presidio ospedaliero; vigilare, nell’ambito delle competenze igienico-sanitarie, sulle osservanze

contrattuali dei servizi affidati in appalto (cucina, mensa, pulizie, rifiuti, biancheria, etc.);

in caso di apertura di cantieri all’interno del presidio ospedaliero, vigilare, insieme alla UOC Tecnico Patrimoniale, sulla non interferenza con le attività sanitarie;

definire, diffondere, verificare e revisionare le linee guida e i protocolli di pulizia ambientale, disinfezione, sterilizzazione, disinfestazione;

effettuare indagini epidemiologiche su problematiche specifiche; collaborare alla definizione, diffusione, verifica e revisione delle linee guida per il

governo clinico e per gli aspetti inerenti al rischio clinico; svolgere le funzioni di coordinatore dell’emergenza secondo il Piano di Emergenza

Incendio e altri rischi e adotta provvedimenti d’emergenza; coordinare il Piano di Emergenza Interno per Massiccio Afflusso di Feriti; attuare programmi di prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere nonché

l’accreditamento delle strutture sanitarie.

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DIRETTORE MEDICO di PRESIDIO OSPEDALIERO

Nell’ambito della gestione e supervisione dei servizi generali di supporto alle attività sanitarie collabora con altri uffici del Presidio/Azienda per:

igiene ambientale; igiene del personale; mensa ospedaliera; rifiuti ospedalieri; gestione biancheria; sterilizzazione del materiale ad uso sanitario.

Collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione e i Medici Competenti per la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro, vigilando sull’applicazione delle norme vigenti ed effettuando di persona sopralluoghi. In particolare:

Collabora alla elaborazione dei Piani di Emergenza ( incendio, altri rischi, massiccio afflusso, etc);

Collabora all’individuazione dei possibili rischi, dei soggetti esposti in ambito lavorativo e allo studio delle possibili misure di miglioramento dei livelli di sicurezza e salute.

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DIRETTORI DI DISTRETTO

Il Direttore di Distretto dirige il Distretto ai fini igienico-sanitari.Doveri generali : dirigere con autonomia tecnico-funzionale il Distretto di cui è preposto

e ne è responsabile ai fini organizzativi e gestionali; esprimere parere, ai fini sanitari, sugli interventi di ristrutturazione e

innovazioni edilizie; collabora alla progettazione; approvare e firmare le destinazioni d’uso dei locali della Sede

distrettuale; vigilare, nell’ambito delle competenze igienico-sanitarie, sulle

osservanze contrattuali dei servizi affidati in appalto (pulizie, rifiuti, biancheria, etc.);

in caso di apertura di cantieri all’interno del Distretto, vigilare, insieme alla UOC Tecnico Patrimoniale, sulla non interferenza con le attività sanitarie;

definire, diffondere, verificare e revisionare le linee guida e i protocolli di pulizia ambientale, disinfezione, sterilizzazione, disinfestazione;

effettuare indagini epidemiologiche su problematiche specifiche; collaborare alla definizione, diffusione, verifica e revisione delle linee

guida per il governo clinico e per gli aspetti inerenti al rischio clinico; svolgere le funzioni di coordinatore dell’emergenza secondo il Piano di

Emergenza Incendio e altri rischi e adotta provvedimenti d’emergenza. Attuare programmi di accreditamento delle strutture sanitarie.

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DIRETTORI DI DISTRETTO

Nell’ambito della gestione e supervisione dei servizi generali di supporto alle attività sanitarie collabora con altri uffici del Presidio/Azienda per:

igiene ambientale; rifiuti sanitari; gestione biancheria; sterilizzazione del materiale ad uso sanitario.Collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione e i Medici Competenti

per la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro, vigilando sull’applicazione delle norme vigenti ed effettuando di persona sopralluoghi. In particolare:

Collabora alla elaborazione dei Piani di Emergenza ( incendio, altri rischi, massiccio afflusso, etc);

Collabora all’individuazione dei possibili rischi, dei soggetti esposti in ambito lavorativo e allo studio delle possibili misure di miglioramento dei livelli di sicurezza e salute.

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PREPOSTI Per ciascuna struttura organizzativa il dirigente

responsabile individua l’operatore o gli operatori cui affidare l’incarico di preposto per la sicurezza. I preposti, adeguatamente formati dal datore di lavoro, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Nell’ambito delle attività formative promosse dal datore di lavoro, partecipano alla specifica formazione e aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

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PREPOSTINell’ambito ed in conformità alle direttive impartite dal dirigente, i preposti

svolgono le seguenti attività: collaborare con il dirigente coadiuvandolo nello svolgimento dei suoi

doveri inerenti la sicurezza e per la organizzazione del lavoro in sicurezza; sorvegliare e controllare lo svolgimento delle attività lavorative; verificare l’attuazione delle misure e delle procedure di prevenzione e

protezione; vigilare sul corretto uso dei dispositivi di protezione individuale; accertarsi che gli ambienti, gli impianti, le attrezzature di lavoro, i

composti o preparati chimici nonché le attrezzature di protezione vengano utilizzati correttamente;

intervenire direttamente in caso di problemi riguardanti la sicurezza, attivandosi in accordo con il dirigente, per promuoverne la risoluzione;

informare il dirigente su qualsiasi problema riguardante la sicurezza; consegnare ai lavoratori le convocazioni a visita, nonché le richieste di

accertamenti inoltrate dai medici competenti; eseguire le direttive impartite dal dirigente per l’attuazione della

sorveglianza fisica (mezzi di sorveglianza dosimetrica, mezzi protettivi, ecc..).

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LAVORATORI Persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono

un’attività lavorativa nell’ambito della AUSL di Viterbo, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Al lavoratore così definito è equiparato:

il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;

il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione

civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e

successive modificazioni e integrazioni.

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LAVORATORI

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dall’Azienda.

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LAVORATORIIn particolare i doveri dei lavoratori sono: contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli

obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai dirigenti e dai preposti, ai fini della

protezione collettiva ed individuale anche in materia di radioprotezione; utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati

pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; segnalare immediatamente al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di

cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli

obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;

comunicare senza ritardo al proprio dirigente o al preposto qualsiasi modifica del proprio stato di salute che possa influire sulla idoneità alla mansione specifica (in particolare l’inizio della gestazione) per dar modo agli stessi di adottare, d’intesa con il medico competente, le misure necessarie di prevenzione e protezione dai rischi.