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OGGETTO: CONVENZIONE CON MEDTRONIC ITALIA S.P.A. PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA DI CARATTERE DIDATTICO IL DIRETTORE GENERALE nella persona del Dott. Carlo Nicora ASSISTITO DA: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. VINCENZO PETRONELLA IL DIRETTORE SANITARIO F.F. DOTT.SSA ELEONORA MARINA CACCIABUE IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F. DOTT. CLAUDIO ARICI Visti il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs. 19.6.1999 n. 229; Vista la l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; Vista la l.r. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33”; Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della su richiamata l.r. 11.8.2015 n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall’1.1.2016 l’azienda socio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 – 24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall’allegato 1 al medesimo provvedimento; Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 con la quale è stato nominato direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall’1.1.2016 e fino al 31.12.2018; Vista la deliberazione n. 1 del 4.1.2016 “Presa d’atto della deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 di nomina del direttore generale dell’azienda socio - sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento”; Rilevato che il responsabile del procedimento riferisce quanto segue: Medtronic Italia S.p.A. ha richiesto a questa ASST la stipula di una convenzione per attività di carattere didattico in termini di partneship educazionale da svolgersi presso le sedi dell’ASST e con utilizzo di mezzi o attrezzature messi a disposizione della stessa, con

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OGGETTO: CONVENZIONE CON MEDTRONIC ITALIA S.P.A. PERCOLLABORAZIONE SCIENTIFICA DI CARATTERE DIDATTICO

IL DIRETTORE GENERALEnella persona del Dott. Carlo Nicora

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. VINCENZO PETRONELLA

IL DIRETTORE SANITARIO F.F. DOTT.SSA ELEONORA MARINA CACCIABUE

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F. DOTT. CLAUDIO ARICI

Visti il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs. 19.6.1999 n. 229;

Vista la l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativoe di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la l.r. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, comemodificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della surichiamata l.r. 11.8.2015 n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall’1.1.2016 l’aziendasocio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 –24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall’allegato 1 al medesimo provvedimento;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 con la quale è statonominato direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall’1.1.2016 efino al 31.12.2018;

Vista la deliberazione n. 1 del 4.1.2016 “Presa d’atto della deliberazione di Giunta regionalen. X/4644 del 19.12.2015 di nomina del direttore generale dell’azienda socio - sanitariaterritoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento”;

Rilevato che il responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

Medtronic Italia S.p.A. ha richiesto a questa ASST la stipula di una convenzione perattività di carattere didattico in termini di partneship educazionale da svolgersi presso lesedi dell’ASST e con utilizzo di mezzi o attrezzature messi a disposizione della stessa, con

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il supporto delle competenze professionali e organizzative di cui l’azienda dispone pressol’UOC Malattie endocrine 1 – Diabetologia, diretta dal dott. Roberto Trevisan;

le attività previste dall’accordo non sono attività sanitarie di carattere clinico, diagnosticoo assistenziale e consistono in attività scientifica, didattica e divulgativa in ambitodiabetologico (prevalentemente nell’ambito della tecnologia applicata alla gestione deldiabete insulino trattato) e sono compatibili con le reciproche attività di istituto;

il direttore dell’UOC Malattie endocrine 1 – Diabetologia ha espresso parere favorevole ela disponibilità ad impegnare la propria struttura;

la partecipazione diretta ad attività didattiche o di addestramento sarà garantita dal dott.Roberto Trevisan e da suoi collaboratori oltre il debito orario e gli introiti derivantisaranno assegnati ai professionisti secondo quanto previsto dal vigente regolamentoaziendale per le attività svolte in regime di solvenza aziendale;

l’attività di direzione scientifica, coordinamento e predisposizione di materiali sarà svoltadal dott. Roberto Trevisan al di fuori dell’orario di lavoro e gli introiti derivanti sarannoassegnati secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale per l’attività diconsulenza;

lo schema di convenzione e di dichiarazione di interessi sono stati preventivamentevalutati dal direttore dell’UOC Legale e controllo interno anche in contradditorio conanalogo ufficio di Medtronic Italia S.p.A.;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario f.f. e del direttoresociosanitario f.f..

DELIBERA

1. di approvare le premesse e di stipulare con Medtronic Italia S.p.A. specifico accordo conle modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presenteprovvedimento;

2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività oggetto dellaconvenzione siano assegnati al personale che ha garantito l’esecuzione delle prestazionisecondo i criteri previsti dal regolamento aziendale di cui alla deliberazione n. 121/2017successivamente all’accertamento delle relative entrate;

3. di disporre che il contributo per l'utilizzo degli spazi e attrezzature sia messosull’autorizzazione di spesa n. 61662 cc 90712, prevedendone l’utilizzo su basepluriennale;

4. di incaricare l’USC Formazione, marketing e libera professione del monitoraggiodell’esecuzione del contratto provvedendo (1) a verificare la rendicontazione delle attivitàsvolte con le quote orarie eventualmente da contabilizzare oltre il debito orario, (2) arichiedere all’ufficio competente l’emissione della fattura e la contabilizzazione comesopra specificato, (3) a validare la liquidazione dei compensi.

IL DIRETTORE GENERALEDott. Carlo Nicora

Il responsabile del procedimento: dr. Mario Fraticelli USC Formazione marketing e libera professione

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codicedell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

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CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA

ATTIVITÀ DI PARTNERSHIP EDUCAZIONALE

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con

recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]

pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, fax 0352674100 rappresentata per la firma

del presente atto dal Direttore Generale Dott. Carlo Nicora legale rappresentante con

poteri di firma (d'ora in poi detta anche “Azienda”)

e

Medtronic Italia SpA, con sede legale in Milano, Via Varesina n. 162, con recapito di

posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], C.F. e

Partita IVA n. P.IVA, fax 0204138210 rappresentata per la firma del presente atto

nella persona del dott. Luigi Morgese nato a Bari il 03/08/1965, con la

qualifica di Business Director Divisione Diabete e legale rappresentante con poteri

di firma (d'ora in poi detta anche “Titolare della convenzione”),

“Azienda” e “Titolare della convenzione” d’ora in poi saranno definiti

congiuntamente anche “Parti”

PREMESSO CHE

a) il Titolare della convenzione:

- ha richiesto alla Azienda una collaborazione scientifica di carattere didattico da

svolgersi in termini di partneship educazionale presso le sedi della Azienda e con

utilizzo di mezzi o attrezzature messi a disposizione della stessa avente per

oggetto corsi di formazione per medici ed infermieri che operano in ambito

diabetologico, con il supporto delle competenze professionali e organizzative di

cui l’Azienda dispone presso la UOC di Malattie Endocrine 1 - Diabetologia

010173
Casella di testo
ALLEGATO A
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(d'ora in poi detta anche “Struttura”) diretta dal dott. Roberto Trevisan

(“Responsabile aziendale”);

b) l’Azienda:

- ha provveduto con la deliberazione n. 121 del 26 gennaio 2017 a disciplinare

nell’ambito del “Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative

(ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale rev. 3.0” le

modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

- ha provveduto con la deliberazione n. 398 del 10 marzo 2016 a disciplinare le

modalità di utilizzo dei propri spazi didattici e delle attrezzature e servizi

eventualmente utilizzati;

- considera lo svolgimento delle attività richieste, non in contrasto e concorrenza

con le proprie attività istituzionali e saranno svolte compatibilmente con gli

impegni istituzionali a favore della stessa;

- richiede al responsabile aziendale della struttura e agli altri professionisti,

specificatamente individuati, la valutazione del conflitto di interessi con la

sottoscrizione dell’apposita dichiarazione;

- ha verificato la disponibilità del Direttore della Struttura coinvolta a farsi carico

della organizzazione e corretta conduzione delle attività richieste che verranno

svolte, a fronte di specifici compensi, al di fuori del debito orario, nelle forme

previste dal provvedimento di cui al punto precedente da personale assegnato

alla Strutture individuato tra quelli con caratteristiche professionali necessarie

c) le Parti:

- danno atto e attestano - ciascuno per i propri ambiti di competenza - che le

attività previste dalla presente convenzione non sono attività sanitarie di carattere

clinico, diagnostico o assistenziale e consistono in attività scientifica, didattica e

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divulgativa in ambito diabetologico (tecnologia applicata alla gestione del diabete

insulino trattato) e sono compatibili con le reciproche attività di istituto;

- si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i

propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e

appropriatezza delle prestazioni erogate, con particolare riguardo ad ogni forma

di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi anche potenziale.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

contratto.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI

2.1 – L’Azienda autorizza il Responsabile aziendale ad effettuare presso le sedi della

Azienda le attività di carattere didattico come descritte in premessa richiesta dal

Titolare della convenzione nell’arco di validità del contratto provvedendo ad

individuare ed incaricare i membri della propria équipe all’interno della Struttura

(“Professionista/i”) per l’espletamento delle stesse;

2.2 - L’attività di consulenza sarà svolta dal/dai Professionista/i incaricati al di fuori

del debito orario dovuto all’Azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di

servizio presso la stessa e previa sottoscrizione di assenza di conflitto di interessi.

Sarà programmata per un numero di 3 (tre) sessioni di corsi di formazione/training

nell’arco dell’anno e comprende le seguenti prestazioni:

- Una sessione di training della durata di 2 giorni sulla “Terapia insulinica mediante

utilizzo della SAP Therapy” (Corso I Livello per medici diabetologi con poca o

nessuna esperienza nella gestione del diabete insulino trattato mediante uso della

tecnologia).

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- Due sessioni di training della durata di 2 giorni sulla “Terapia insulinica mediante

utilizzo della SAP Therapy” (Corso II Livello per medici diabetologi con esperienza

nella gestione in autonomia della persone con diabete insulino trattato e la

tecnologia).

Le 3 sessioni di training dovranno essere di carattere teorico pratico e prevedranno la

discussione di esperienze cliniche.

Per ogni sessione di training dovrà essere preventivamente comunicato all’Azienda

il programma definitivo e con le date di effettivo svolgimento. I discenti coinvolti

saranno operatori sanitari (medici, infermieri e dietisti) coinvolti nella gestione di

persone con diabete. I discenti verranno selezionati da Medtronic. Ogni sessione di

training coinvolgerà un numero massimo di 30 professionisti sanitari in qualità di

discenti.

(le 3 sessioni all’anno di seguito congiuntamente “Corsi”)

2.3 - La continuità dei servizi oggetto della presente convenzione viene garantita

esclusivamente tramite la disponibilità e le prestazioni del/i Professionista/i

individuato/i, i cui nominativi verranno comunicati al Titolare del contratto almeno

60 gg. prima la data di ciascuna sessione di training ; l’eventuale sostituzione del

Professionista, in caso di impedimento, con altro Professionista dell’Azienda dovrà

essere comunicata in tempi ragionevoli dal Responsabile aziendale del contratto al

Titolare del contratto.

Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E

PAGAMENTO

3.1 - Per l’attività di consulenza il Titolare della convenzione corrisponderà

all’Azienda per ciascuna sessione di training, che prevede nell’arco di 2 giorni la

presenza di 5 medici per un numero di ore complessivo di 64 ore e di un infermiere

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per un numero di ore complessivo di 16 ore, (a) un contributo totale di EURO

(7.400/00 euro) quale corrispettivo omnicomprensivo a copertura dei costi per il

compenso professionale di competenza del/dei Professionista/i impegnati nella

attività didattica (comprensivo di IRAP e di ogni altra competenza riservata alla

Azienda dalla normativa vigente o prevista nei propri regolamenti per le

consulenza); (b) un contributo totale relativo a tutte e 3 le sessioni formative, pari a

EURO (1.200/00 euro) quale corrispettivo omnicomprensivo a copertura dei costi di

direzione scientifica, coordinamento e predisposizione di materiali da parte del

Direttore della struttura, responsabile aziendale dei corsi, oltre (c) alla quota

percentuale a copertura dei costi aziendali gestione contrattuale pari al 3%

dell’importo totale di cui sopra (somma voci (a) e (b)); (d) costi per utilizzo degli

spazi e attrezzature della Azienda che si impegna a mettere a disposizione come di

seguito specificato:

- disponibilità di spazio di didattico per 70 persone euro 550,00 per giornata;

- disponibilità di spazio didattico per 40 persone euro 450,00 per giornata;

- disponibilità spazio per catering e coffe break euro 250,00 per giornata;

per un totale complessivo stimato, per edizione di ciascuna sessione di training pari

a euro 2.500,00. I costi effettivi relativi agli spazi ed attrezzature, di cui al pundo d)

che precede, verranno quantificati e conseguentemente corrisposti in riferimento a

quanto effettivamente utilizzato per ciascuna sessione di training, in base alle

esigenze comunicate di volta in volta dal Titolare del contratto in data precedente

alle sessioni di training.

3.2 - Sono a carico diretto del “Titolare della convenzione” l’organizzazione ed i costi

per eventuale ospitalità e servizi di assistenza o catering a favore dei partecipanti

discenti.

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3.3 - Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell’IVA se dovuta.

3.4 - Il Responsabile aziendale delle attività previste dal contratto provvederà a

trasmettere il prospetto delle attività prestate completo dei nominativi dei

collaboratori incaricati e dei volumi di attività prestate a favore del Titolare della

convenzione in relazione alla presente convenzione, all’USC Formazione, marketing

e libera professione dell’Azienda che attiverà le procedure di fatturazione. Il

Responsabile aziendale trasmetterà detto prospetto altresì al Titolare del contratto

unitamente alla fattura.

3.5 - Il Titolare della convenzione dovrà procedere alla liquidazione delle fatture di

volta in volta emesse successivamente allo svolgimento di ciascuna sessione di

training e unitamente al prospetto Professionisti/attività prestate di cui all’articolo

che precede, entro 60 ( sessanta) giorni dalla emissione provvedendo mediante

bonifico sul conto corrente intestato alla “ASST PAPA GIOVANNI XXIII”, IBAN

IT75Z0569611100000008001X73.

3.6 – Sulla fatturazione saranno caricati, oltre ai corrispettivi maturati, gli oneri

relativi all’imposta di bollo del presente contratto di cui l’Azienda si fa carico al

momento della sottoscrizione.

3.7 – L’Azienda provvederà ad erogare i compensi di competenza del/dei

Professionista/i entro 40 (quaranta) giorni dalla effettiva disponibilità delle somme

liquidate dal Titolare della convenzione atteso che l’attività sia stata svolta oltre il

debito orario.

Art. 4 - DURATA

4.1 - Il presente contratto ha durata di un anno e la sua validità ed efficacia decorrerà

dalla data in cui verrà svolto il primo corso, senza facoltà di tacito o automatico

rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga del presente Contratto oltre

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il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle “Parti”.

4.2 - Le Parti si riservano la possibilità di recedere unilateralmente dal contratto

prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di

almeno 90 (novanta) giorni da comunicarsi per iscritto mediante raccomandata A/R.

Al verificarsi di tale recesso, il Titolare della convenzione corrisponderà all’Azienda

il solo compenso effettivamente maturato fino al momento dell’interruzione.

Art. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE PARTI

5.1 - Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive

strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle

norme vigenti ed, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche

solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.

5.2 - Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti ed il Professionista utilizzeranno in

adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei

all’uso per il quale sono destinati.

5.3 - Le Parti si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria

competenza ad osservare tutto quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

“Codice in materia di protezione di dati personali” e sue successive modifiche ed

integrazioni.

5.4 – L’Azienda ha adottato il proprio codice di comportamento conformemente ai

principi sanciti dalla L.190/2012 in materia di anticorruzione, di cui ne

dichiara il pieno rispetto.

5.5 il Titolare della convenzione assicura e garantisce il pieno ed assoluto rispetto

delle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., avente ad oggetto la

responsabilità amministrativa degli enti e dichiara inoltredi aver adottato ed

efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo e/o

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procedure comunque idonee ad assicurare la conformità al D.Lgs. 231/2001 ed a

prevenire i cd. reati presupposto previsti da tale normativa.

5.6 - Le Parti convengono che, qualora una delle stesse tenga comportamenti in

contrasto con la normativa dettata dal citato D.Lgs. 231/2001, o con il loro Codice di

Comportamento, incluso il Patto di Integrità in allegato al presente contratto, l’altra

parte potrà risolvere con effetto immediato il presente contratto tramite

comunicazione scritta all’altra parte.

5.7 – Il Titolare della Convenzione si impegna inoltre a non assumere o conferire

incarichi ai Professionisti dipendenti della Azienda che abbiano esercitato nei tre

anni precedenti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei suoi

confronti o di Società ad essa collegate (attività successiva alla cessazione del

rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors);

5.8 – Le Parti convengono che la Azienda si riserva di pubblicare periodicamente sul

proprio sito web nella sezione Privacy Amministrazione trasparente i compensi

erogati in forza del presente contratto.

5.9 - Resta sin d’ora inteso che ciascuna parte terrà, in ogni caso, integralmente

manlevata ed indenne l’altra parte da eventuali obblighi, conseguenze o implicazioni

pregiudizievoli che dovessero scaturire a carico di quest’ultima a seguito di

comportamenti in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 5.4 – 5.5 5.6

5.7.

5.10 - Le Parti dichiarano che dispongono di adeguata copertura assicurativa per

ogni forma di responsabilità civile per le attività di propria competenza svolte in

forza del presente contratto.

5.11 - Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di

documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai

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sensi del presente contratto deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli indirizzi

indicati nella prima pagina del presente contratto e saranno considerate valide solo

se inviate a mezzo raccomandata, tramite posta elettronica certificata o a mezzo fax,

agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle Parti può, attraverso una notifica scritta

trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo.

Art. 6 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto

del presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste di una delle Parti, per

quanto di propria competenza, legittimeranno l’altra parte a risolverlo

automaticamente e di diritto.

Violazioni a carico di una delle Parti o del Professionista, per quanto di propria

competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto

dal presente contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l’altra parte

a risolverlo automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell’Azienda a

richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente

e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Resta inteso fra le Parti che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo

esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche

alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il

presente atto non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà

automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l’evento sarà stato

comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti

concordano sin d’ora che la Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione

delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte,

previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o

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rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei

confronti dell’altra in conseguenza dell’anticipata cessazione del rapporto per la

causa sopraindicata.

Art. 7 – DIRITTI DI PROPRIETÀ E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

In nessun caso le Informazioni Confidenziali rese disponibili dal Titolare della

Convenzione potranno essere comunicate dall’Azienda o dal Professionista a terzi,

divulgate, fatte oggetto di pubblicazioni scientifiche o comunque utilizzate

dall’Azienda o dal Professionista senza il preventivo consenso scritto del Titolare

della convenzione.

Art. 8 – FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO

8.1 - La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso e con

onere a carico della parte che avrà richiesto tale adempimento.

8.2 - Per espresso accordo delle Parti esse si ripropongono la bonaria e consensuale

risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si

impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte

le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese

quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno

deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

8.3 - L’imposta di bollo prevista per il presente contratto delle normative vigenti

viene assolta virtualmente dall’Azienda in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe al

momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri

previsti al Titolare della convenzione per un importo complessivo di euro 96,00,

atteso che la presente convenzione si compone di n. 2 esemplari originali di 11

pagine ciascuno.

Art. 9 CLAUSOLE VESSATORIE

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Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del

presente atto - con particolare riferimento agli articoli 2, 5 e 6 - è stata debitamente

redatta, compresa ed accettata da ciascuna Parte, come risultato di giuste e

reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342

del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Data Data

Per la “Azienda”

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Carlo Nicora

Per il “Titolare della convenzione”

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

dott. Luigi Morgese

firma firma

Il “Responsabile aziendale”

Dott. Roberto Trevisan

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ALLEGATO A

L’integrità e l’etica nello svolgimento delle attività commerciali sono valori imprescindibili per il

Titolare della convenzione. La reputazione ed il successo della società Titolare della convenzione

sono strettamente legati alla correttezza, trasparenza e onestà con cui raggiunge i propri obiettivi

commerciali. Tali valori sono una caratteristica distintiva essenziale del Titolare della convenzione,

riconosciuta ed apprezzata da clienti, fornitori e dipendenti.

L’Azienda è consapevole dell’importanza dei valori di integrità e correttezza e si impegna ad

eseguire le prestazioni connesse al presente contratto secondo correttezza, buona fede e in

conformità alla legge italiana. L’Azienda in particolare, assume l’espresso impegno di:

i. non offrire, accettare o richiedere indebitamente somme di denaro o altri vantaggi o benefici,

né direttamente né indirettamente tramite terzi, nei rapporti con pubblici ufficiali, incaricati

di pubblico servizio o controparti contrattuali private;

ii. rispettare il Codice Etico, le Business Conduct Standards e la Global Anti-Corruption Policy

del Titolare della convenzione, qui allegate sub Allegato B, ed informare la propria condotta

commerciale alle regole ed ai valori ivi descritti;

iii. aderire e conformarsi al Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 del Titolare della

convenzione, di cui dichiara di aver preso visione;

iv. rispettare il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, emanato con DPR 62/2013 e

successive modifiche, nel relazionarsi con dipendenti della pubblica amministrazione;

v. conformarsi alle delibere pronunciate dall'Associazione Nazionale per le Tecnologie

Biomediche e Diagnostiche (ASSOBIOMEDICA) - alla quale il Titolare della convenzione

aderisce - in materia di comportamenti obbligatori, che siano vincolanti per il Titolare della

convenzione e che il Titolare della convenzione stesso abbia notificato all’Azienda;

vi. adottare e mantenere in vigore una propria policy anti-corruzione equivalente o più

stringente della Global Anti-Corruption Policy del Titolare della convenzione, nonché tenere,

almeno annualmente, corsi di formazione al proprio personale su tale policy;

vii. designare al proprio interno una persona che svolga la funzione di responsabile per l’attività

di compliance in relazione al presente Contratto e comunicarne il nominativo al Titolare

della convenzione;

viii. partecipare a programmi di formazione nelle aree della compliance ogni qual volta il Titolare

della convenzione lo richieda.

L’Azienda si impegna a consentire al Titolare della convenzione, o ad un suo rappresentante

designato, accesso illimitato a tutta la documentazione relativa, direttamente o indirettamente, al

presente contratto, compresi, senza alcuna limitazione, qualsiasi pagamento, sponsorizzazione,

rimborso spese, contratto o prestazione di qualsivoglia beneficio fornito a clienti, intermediari o altre

persone, e a cooperare affinché l’attività di audit si compia in maniera efficace e soddisfacente, e

mantenendo tale documentazione in modo accurato per un periodo di tempo di almeno 5 (cinque)

anni a decorrere dalla data di emissione dei documenti. Tale accesso è garantito al solo fine di

consentire allo Sponsor di verificare il rispetto del presente Patto di Integrità.

In caso di violazione da parte dell’Azienda di una qualsiasi delle previsioni di cui al presente

articolo, il Titolare della convenzione avrà diritto di risolvere con effetto immediato il presente

contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, fermo restando il risarcimento di ogni eventuale danno,

anche reputazionale.

Patto di integrità

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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 684/2017)

Oggetto: CONVENZIONE CON MEDTRONIC ITALIA SPA SRL PER COLLABORAZIONESCIENTIFICA DI CARATTERE DIDATTICO

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedurepreviste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

prevede

non prevede

COSTI diretti a carico dell’ASST

B. il provvedimento:

prevede

non prevede

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo, 29/08/2017 Il direttore

Dr. / Dr.ssa Fraticelli Mario

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GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

sono contabilizzati su: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti

fondi di struttura e/o contributi vincolati

poloospedaliero

reteterritoriale

importo imponibile importo IVA importo totale

x 11.358,00 2.498,76 13.856,76

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

cessione beni cdc aut /anno

cessione servizi cdc aut /anno

libera professione cdc aut /anno

solvenza aziendale cdc aut /anno

contributi pubblici cdc aut /anno

contributi privati cdc aut /anno

erogazioni liberali cdc aut /anno

altro cdc. aut /anno

vedi allegato

Bergamo, 29/08/2017 Il direttore

Dr. / Dr.ssa Fraticelli Mario

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UOC PROGRAMMAZIONE, FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i delbilancio:

n.conto

descrizionedel conto

n.autorizzazione/anno

n. sub-autorizzazione

importoimponibile

importoIVA

importototale

I conti diricavo

verrannodefiniti in sededi emissione

fattura

11.358,00 2.498,76 13.856,76

Bergamo, 30/08/2017 Il direttore

Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella

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PARERE DIRETTORI

all’adozione della proposta di deliberazione N.684/2017

ad oggetto:

CONVENZIONE CON MEDTRONIC ITALIA S.P.A. PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA DI

CARATTERE DIDATTICO

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-

contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :

Ha espresso il seguente parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

ASTENUTO

Petronella Vincenzo

Note:

DIRETTORE SANITARIO Facente funzione:

Ha espresso il seguente parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

ASTENUTO

Cacciabue Eleonora

Note:

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione:

Ha espresso il seguente parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

ASTENUTO

Arici Claudio

Note:

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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Pubblicata all’Albo Pretorio on-linedell’Azienda socio sanitaria territoriale

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

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