Obbligazione tributaria solidale e sentenza favorevole a uno dei condebitori

5
Obbligazione tributaria solidale e sentenza favorevole a uno dei condebitori di Francesco Autelitano Nota a sentenza del 26 febbraio 2014 Utente: FRANCESCO AUTELITANO giustiziacivile.com - 24.04.2014 © Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156 ISSN: 2284-3760

description

Rassegna Stampa Trifirò & Partners Avvocati - Giustizia Civile. com

Transcript of Obbligazione tributaria solidale e sentenza favorevole a uno dei condebitori

Page 1: Obbligazione tributaria solidale e sentenza favorevole a uno dei condebitori

Obbligazione tributaria solidale e sentenza favorevole a uno dei condebitori

di Francesco Autelitano

Nota a sentenza del 26 febbraio 2014

Utente: FRANCESCO AUTELITANOgiustiziacivile.com - 24.04.2014© Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

ISSN: 2284-3760

Page 2: Obbligazione tributaria solidale e sentenza favorevole a uno dei condebitori

Nota di Francesco Autelitano

CASS. CIV. – sez. trib. – 20 novembre 2013, n. 26008 - La Corte di Cassazione, mediante lasentenza qui annotata, ha chiarito che, nell’ambito della solidarietà tributaria, il debitoreha diritto di opporre all’Amministrazione la sentenza ottenuta dall’altro condebitore, exart. 1306 c.c., con l’unico limite costituito nel giudicato inteso in senso tecnicoeventualmente già intervenuto a suo carico. Pertanto il debitore, nell’ipotesi in cui abbiaproposto autonomo giudizio di impugnazione della pretesa tributaria, ottenendo un esitonegativo portato da una decisione definitiva, non può più valersi della sentenza ottenutadal suo condebitore, ancorché sia, in ipotesi, favorevole. In tutti gli altri casi, sia che ilsoggetto passivo dell’obbligazione tributaria abbia proposto un autonomo giudizio diimpugnazione, sia che non lo abbia fatto, vi è sempre il diritto di avvalersi della sentenzafavorevole ottenuta dal condebitore e passata in giudicato.

2

Utente: FRANCESCO AUTELITANO - giustiziacivile.com - 24.04.2014 © Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

Page 3: Obbligazione tributaria solidale e sentenza favorevole a uno dei condebitori

Nota di Francesco Autelitano

CASS. CIV. – sez. trib. – 20 novembre 2013, n. 26008In tema di solidarietà tributaria l’opponibilità al creditore del giudicato esterno, favorevole al condebitore rimastoestraneo a quel giudizio, può operare con l’unica limitazione dell’eventuale definitiva soccombenza delcondebitore che intende avvalersi del giudicato, nell’autonomo giudizio dallo stesso instaurato avverso l’attoimpositivo emesso dall’Amministrazione finanziaria. IL CASO – L’Agenzia delle Dogane ha contestato a due società, rispettivamente in qualità di spedizioniere e diimportatore, la violazione dell’art. 303, co. 3, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico della Legge doganale) pererrata indicazione dell’origine della merce oggetto di spedizione. Le due società hanno presentato autonomi ricorsiavverso la predetta sanzione, entrambi accolti sia dalla Commissione Provinciale che dalla Commissione TributariaRegionale competenti per territorio, rilevando che l’art. 303 citato, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, non contemplaalcun illecito in caso di errore sull’origine della merce, sanzionando unicamente le violazioni consistenti nelladichiarazione in dogana di merce differente per qualità, quantità e valore rispetto a quella importata. L’Agenziadelle Dogane, mentre ha proposto il ricorso in cassazione avverso la sentenza resa nei confronti dello spedizioniere,non ha invece impugnato la sentenza pronunciata verso l’importatore, che è conseguentemente passata ingiudicato. In pendenza del giudizio di cassazione instaurato a carico dello spedizioniere, il medesimo ha oppostoall’Agenzia delle Dogane l’intervenuto passaggio in giudicato frattanto maturato riguardo all’altra sentenzafavorevole, invocando il secondo comma dell’art. 1306 c.c. a tenore del quale il debitore può opporre al creditore lasentenza ottenuta dal condebitore, salvo che sia fondata su ragioni personali al condebitore stesso.

LE QUESTIONI GIURIDICHE E LA SOLUZIONE – L’applicazione dell’art. 1306, co. 2, c.c. nella materia tributaria hadato luogo a pronunce, anche della stessa Suprema Corte, non sempre chiare, dalle quali sembra emergere che ildiritto di opporre la sentenza favorevole ottenuta dall’altro condebitore spetterebbe soltanto a quei soggettipassivi i quali omettano di impugnare l’atto di contestazione dell’Amministrazione finanziaria (attendendo l’esitodel giudizio instaurato dal condebitore), mentre non potrebbero avvalersene coloro che abbiano propostoautonomo giudizio di impugnazione, rimanendo vincolati dalla sentenza resa in quest’ultimo. In tal modo dettiprecedenti, anziché riconoscere che la sentenza favorevole ottenuta dal condebitore può essere opposta anche dalcoobbligato che non abbia proposto un autonomo giudizio, affermano che l’opposizione spetti solo a coloro chesiano rimasti inerti.La sentenza della Suprema Corte qui annotata si segnala per aver chiarito, attraverso il richiamo, in particolare, delfondamentale precedente costituito dalla decisione assunta a Sezioni Unite n. 7053 del 1991, che l’unico limite aldiritto di opposizione, ex art. 1306 c.c., anche in materia tributaria, sta nel giudicato inteso in senso tecnico, ossialaddove vi sia una sentenza passata in giudicato a carico del condebitore: il quale, nell’ipotesi in cui abbia propostoautonomo giudizio di impugnazione ottenendo un esito negativo portato da una decisione definitiva, non può piùvalersi della sentenza ottenuta dall’altro condebitore, ancorché sia, in ipotesi, favorevole. In tutti gli altri casi, siache il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria abbia proposto un autonomo giudizio di impugnazione, sia chenon lo abbia fatto, vi è sempre il diritto di avvalersi della sentenza favorevole ottenuta dal condebitore e passata ingiudicato.Come si è accennato, alla base della decisione che si annota risiedono le argomentazioni svolte dalle Sezioni Unitedella Suprema Corte nella sentenza 22 giugno 1991, n. 7053. Detta sentenza è intervenuta a fronte di due diversiorientamenti giurisprudenziali: un primo indirizzo, favorevole a riconoscere il diritto di opposizione (ex art. 1306 c.c.) al debitore tutte le volte in cui questi avesse a sua volta impugnato l’atto tributario, facendo poi valere la sentenzafavorevole ottenuta dal coobbligato, negandolo invece per quei contribuenti che non avevano impugnato l’atto diaccertamento, incorrendo nella relativa preclusione (indirizzo motivato col rilievo secondo cui la mancataimpugnazione dell’atto di accertamento va equiparata alla mancata opposizione a decreto ingiuntivo chedetermina la formazione della cosa giudicata), l’altro orientamento interpretativo, che reputa viceversaesercitabile l’opposizione di cui all’art. 1306 cit.c.c. anche da parte dei contribuenti che non hanno propostoautonomo ricorso, ciò in quanto l’unico ostacolo a tale diritto di opposizione è costituito dall’esistenza di unasentenza dotata di autorità di giudicato, cui non è equiparabile la preclusione intervenuta rispetto ad un atto della

3

Utente: FRANCESCO AUTELITANO - giustiziacivile.com - 24.04.2014 © Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

Page 4: Obbligazione tributaria solidale e sentenza favorevole a uno dei condebitori

Nota di Francesco Autelitano

pubblica amministrazione. Le Sezioni Unite, nel dirimere il richiamato contrasto giurisprudenziale, hanno giudicatocorretto questo secondo indirizzo, sulla scorta di plurime ragioni illustrate nell’ambito di un’articolata motivazione,ove fra l’altro si è posto in rilievo che l’unico ostacolo al diritto di opposizione del condebitore è costituito dal fattoche il medesimo, nel momento in cui si forma il giudicato favorevole all’altro consorte, sia già stato destinatario diuna sentenza passata in giudicato. Il che può verificarsi essenzialmente in due ipotesi. In un caso, laddove i duedebitori abbiano proposto un unico ricorso, cui sia seguita una prima pronuncia negativa, appellata soltanto dauno dei due (in tale eventualità, il condebitore che abbia rinunziato a proporre appello, non può poi far valere lasuccessiva sentenza ottenuta dal condebitore, proprio perché nei suoi confronti si è formato un giudicato). Un altrocaso si verifica allorché i due condebitori propongono separati ricorsi, uno dei quali conclusosi con sentenzapassata in giudicato negativa e l’altro definito successivamente con una sentenza di accoglimento (anche in questaipotesi, il condebitore già destinatario di un giudicato a sé sfavorevole non può più valersi della sentenza di segnoopposto, che abbia in ipotesi ottenuto il coobbligato ad esito del giudizio dal medesimo instaurato).Argomenti conclusivamente e coerentemente sintetizzati dal principio, ribadito nella sentenza della Cassazioneche si annota, secondo cui l'estensione del giudicato al condebitore « opera sul piano processuale e nell'ambito delprocesso, non incontra altri limiti se non quelli derivanti dal giudicato diretto formatosi nei suoi confronti (perché nonsi potrebbe determinare un conflitto di giudicati e il condebitore inerte non potrebbe invocare un diverso giudicatocontro il "suo" giudicato) e, in generale, da preclusioni processuali: o verificatesi nello stesso processo (come nel casoin cui il condebitore, presente in giudizio, non impugni la sentenza a lui sfavorevole che altri invece impugnino) o inaltro processo, come nel caso in cui il condebitore abbia separatamente agito per contestare l'obbligazione e siarimasto definitivamente soccombente. In questa ottica, deve ritenersi che, quando è il condebitore inerte a volersiavvalere della sentenza, la legge, oltre a quelli sopra indicati non pone altri limiti a tale sua facoltà».Nel caso di specie, pertanto, la Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Agenza delleDogane, accogliendo l’eccezione di giudicato esterno svolta dallo spedizioniere, ai sensi dell’art. 1306, co. 2, c.c. (lasentenza favorevole al condebitore, con attestazione di passaggio in giudicato, risulta essere stata depositatatempestivamente ai sensi dell’art. 372 c.p.c. nel corso dello stesso giudizio di cassazione).

OSSERVAZIONI – L'art. 1306, co. 1, c.c. si fonda sull’autonomia dei rapporti obbligatori di cui, secondo la tesiprevalente nella giurisprudenza, si compone l'obbligazione solidale; a ciò corrisponde, sul piano processuale, lascindibilità delle cause ex art. 332 c.p.c. e l'esclusione del litisconsorzio necessario.L'art. 1306, co. 2, c.c. contiene una deroga a detta autonomia, espressione del principio per il quale si propaganoagli altri condebitori solo le conseguenze favorevoli dei fatti giuridici verificatisi fra uno dei condebitori ed ilcreditore; si spiega dunque la disposizione del citato secondo comma, la quale, pur escludendo un'efficaciaimmediata della sentenza pronunciata tra uno dei debitori in solido e l'unico creditore nei confronti degli altridebitori solidali, consente a questi ultimi di avvalersene, salvo che la sentenza stessa sia fondata sopra ragionipersonali al condebitore.Essendo rimesso alla volontà del coobbligato se avvalersi o meno di un giudicato che gli è estraneo, perchéformatosi in un giudizio al quale non ha partecipato nè avrebbe dovuto necessariamente partecipare, l'estensionedell'efficacia della sentenza, ai sensi dell'art. 1306 c.c., comma 2, non può mai essere rilevata d'ufficio dal giudice,ma deve essere invocata dalla parte convenuta in giudizio.La sentenza pronunciata nei confronti del coobbligato non fa stato per colui che sia rimasto estraneo al relativogiudizio, a meno che, ai sensi dell'art. 1306, comma 2,c.c. non intenda avvalersene e sempreché non si sia frattantoformato nei suoi confronti altro autonomo giudicato.L’unico limite all’applicazione dell’art. 1306, comma 2, c.c., è dunque costituito dal fatto che a carico del debitoreche voglia valersi di questa norma non sia già stata pronunciata una sentenza passata in giudicato.Le suesposte considerazioni sono sostanzialmente pacifiche nell’ambito delle obbligazioni di natura civilistica. Intale area, le stesse sono state richiamate anche in materia di responsabilità solidale per il risarcimento dei danni,con riferimento all’azione sociale di responsabilità promossa con due separate azioni a carico di dueamministratori; uno dei due giudizi si è concluso con sentenza passata in giudicato favorevole all’amministratore,ed i giudici hanno riconosciuto all’altro amministratore, in pendenza del grado d’appello del proprio giudizio, di

4

Utente: FRANCESCO AUTELITANO - giustiziacivile.com - 24.04.2014 © Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156

Page 5: Obbligazione tributaria solidale e sentenza favorevole a uno dei condebitori

Nota di Francesco Autelitano

opporre alla società, ai sensi dell’art. 1306, comma 2, c.c., la sentenza favorevole ottenuta dal coobbligato.In conclusione, la disciplina sopra esposta deve trovare coerente applicazione, come correttamente ritenuto dallasentenza qui annotata, anche nel diritto tributario, a mente del principio affermato dalla Corte Costituzionale per ilquale la regolamentazione delle obbligazioni solidali tributarie va tratta, in linea di principio, dalla disciplina delleobbligazioni solidali di diritto comune.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI E BIBLIOGRAFICI – Corte cost., 16 maggio 1968, n. 48, in Giur. it., 1968, I, 1478;Cass. civ., 21 luglio 1988, n. 4725, in Giust civ., 1989, I, 652; Cass. civ., 29 marzo 1990, n. 2575, in Rass. trib., 1990, II,495; Cass. civ., sez. un., 22 giugno 1991, n. 7053, in Riv. dir. trib., 1992, II, 78; Cass. civ., sez. trib., 27 settembre 2002,n. 13997, in Rass. trib., 2003, 740; Cass. civ., 9 dicembre 2008, n. 28881, in Giust civ. Mass., 2008, 12, 1752; Cass. civ.,21 dicembre 2011, n. 27906, in Foro it., 2012, I, 737; Cass. civ., 1 giugno 2012, n. 8816, in Giust. civ. Mass., 2012, 6, 720.In dottrina v. A. FANTOZZI, La solidarietà tributaria, in AMATUCCI (a cura di), Trattato di diritto tributario, Padova,1994, 453 ss.; G. FALSITTA, Presupposto unitario plurisoggettivo, giusto riparto e litisconsorzio necessario nellasolidarietà passiva tributaria, in Riv. dir. trib., 2007, II, 174.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

5

Utente: FRANCESCO AUTELITANO - giustiziacivile.com - 24.04.2014 © Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156