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Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato - OBBLIGAZIONI Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 1 Prof. Vincenzo Franceschelli VINCENZO FRANCESCHELLI SCHEMI del Corso di DIRITTO PRIVATO - ad uso degli studenti – vietata la riproduzione- (Avvertenza- Gli schemi costituiscono una traccia delle lezioni svolte. Possono servire per un ripasso della materia. Non sono sufficienti per la preparazione dell’esame). Prof. Vincenzo Franceschelli OBBLIGAZIONI 7 SETTIMA LEZIONE Prof. Vincenzo Franceschelli DIRITTO PRIVATO Prof. Vincenzo Franceschelli Obbligazioni Prof. Vincenzo Franceschelli Nelle lezioni precedenti si sono esaminati i soggetti e l'oggetto del rapporto giuridico, regolati dai primi tre libri del codice civile (persone, famiglia, successioni e diritti reali). Il quarto libro del codice è dedicato alle obbligazioni. Prof. Vincenzo Franceschelli Caratteristica del vincolo obbligatorio è che esso intercorre tra soggetti determinati (debitore e creditore). La natura “personale” del vincolo obbligatorio lo distingue dal diritto reale, che ha valore assoluto ed efficacia erga omnes. Si dice, così, che il diritto reale è un diritto assoluto, mentre il rapporto obbligatorio ha carattere “relativo”. Prof. Vincenzo Franceschelli Argomenti Il libro IV del Codice civile Le obbligazioni L’esatto adempimento Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento Inadempimento delle obbligazioni e mora del debitore Il danno risarcibile Mora del creditore Cessione del credito Successione nel debito: delegazione, espromissione, accollo Specie di obbligazioni

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Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione1

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VINCENZO FRANCESCHELLI

SCHEMI del Corso di DIRITTO PRIVATO- ad uso degli studenti – vietata la riproduzione-(Avvertenza- Gli schemi costituiscono una traccia delle lezioni svolte. Possono servire per un ripasso della materia. Non sono sufficienti per la preparazione dell’esame).

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OBBLIGAZIONI

7SETTIMALEZIONE

Prof. Vincenzo Franceschelli

DIRITTO PRIVATOProf. Vincenzo Franceschelli

Obbligazioni

Prof. Vincenzo Franceschelli

Nelle lezioni precedenti si sono esaminati i soggetti e l'oggetto del rapporto giuridico, regolati dai primi tre libri del codice civile (persone, famiglia, successioni e diritti reali).

Il quarto libro del codice è dedicato alle obbligazioni.

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Caratteristica del vincolo obbligatorio è che esso intercorre tra soggetti determinati (debitore e creditore).

La natura “personale” del vincolo obbligatorio lo distingue dal diritto reale, che ha valore assoluto ed efficacia erga omnes. Si dice, così, che il diritto reale è un diritto assoluto, mentre il rapporto obbligatorio ha carattere “relativo”.

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ArgomentiIl libro IV del Codice civileLe obbligazioniL’esatto adempimentoModi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimentoInadempimento delle obbligazioni e mora del debitoreIl danno risarcibileMora del creditoreCessione del creditoSuccessione nel debito: delegazione, espromissione, accolloSpecie di obbligazioni

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IOBBLIGAZIONI

IL LIBRO IV DEL CODICE CIVILE

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1.-IL LIBRO QUARTO DEL CODICE CIVILE

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Il libro IV:• si apre con la classificazione delle fonti delle obbligazioni; • detta le norme sulla disciplina generale delle obbligazioni (che valgono per i contratti e per l'illecito civile);• prosegue con la disciplina generale del contratto;• disciplina i singoli contratti nominati (vendita, permuta) e • termina con le altre fonti delle obbligazioni (tra le quali spicca, per importanza, la disciplina generale dell'illecito civile).

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Struttura del Libro IV del codice civile

Titolo

Titolo ITitolo IITitolo IIITitolo IVTitolo V Titolo VITitolo VIITitolo VIIITitolo IX

Denominazione

Delle obbligazioni in generaleDei contratti in generale Dei singoli contratti Delle promesse unilaterali Dei titoli di credito Della gestione di affari Del pagamento dell’indebito Dell’arricchimento senza causaDei fatti illeciti

Articoli

1173-13201321-14691470- 19861987- 19911992- 20272028- 20322033- 20402041- 20422043- 2059

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Libro quartoDelle obbligazioni

TITOLO ICapo I Disposizioni preliminari (art. da 1173 a 117 5)

Capo II Dell'adempimento delle obbligazioni (art. d a 1176 a 1217)– Sezione I - Dell'adempimento in generale (art. da 1176 a 1200)– Sezione II - Del pagamento con surrogazione (art. da 1201 a 1205)– Sezione III - Della mora del creditore (art. da 1206 a 1217)

Capo III Dell'inadempimento delle obbligazioni (art . da 1218 a 1229)

Capo IV Dei modi di estinzione delle obbligazioni d iversi dall'adempimento (art. da 1230 a 1259)– Sezione I - Della novazione (art. da 1230 a 1235)– Sezione II - Della remissione (art. da 1236 a 1240)– Sezione III - Della compensazione (art. da 1241 a 1252)– Sezione IV - Della confusione (art. da 1253 a 1255)– Sezione V - Dell'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (art. da 1256 a 1259)

Capo V Della cessione dei crediti (art. da 1260 a 1 267)

Capo VI Della delegazione, dell'espromissione e del l'accollo (art. da 1268 a 1276)

Capo VII Di alcune specie di obbligazioni (art. da 1277 a 1320)– Sezione I - Delle obbligazioni pecuniarie (art. da 1277 a 1284)– Sezione II - Delle obbligazioni alternative (art. da 1285 a 1291)– Sezione III - Delle obbligazioni in solido (art. da 1292 a 1313)– Sezione IV - Delle obbligazioni divisibili e indivisibili (art. da 1314 a 1320)

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IIOBBLIGAZIONI

LE OBBLIGAZIONI

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1.LANOZIONEDIOBBLIGAZIONE

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?Quale è la nozione di obbligazione?

Come si definisce l’obbligazione?

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Il codice civile non contiene una definizione di obbligazione.

Per definire l'obbligazione resta classica e ancora valida la definizione che ci deriva dal diritto romano (Giustiniano, Libro. 3o, Tít. XIII).

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OBLIGATIOEST JURIS VINCULUMQUO NECESSITATE

ADSTRINGIMURALICUIUS

SOLVENDAE REI SECUNDUMNOSTRAE CIVITATIS IURA

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OBLIGATIO EST JURIS VINCULUM QUO NECESSITATE ADSTRINGIMUR ALICUIUS SOLVENDAE REI SECUNDUM NOSTRAE CIVITATIS IURA

Obbligazione è un vincolo giuridico, in forza del quale si può costringere taluno all'adempimento di una prestazione, secondo le leggi del nostro Stato

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L’OBBLIGAZIONEÈ UN VINCOLO GIURIDICO

IN VIRTÙ DEL QUALE IL DEBITORE E’ TENUTO VERSO

IL CREDITORE AD UNA PRESTAZIONE

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?«Vincolo …»dal latino

Vinculum = catena

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Chiesa di San Pietro in Vinculis - Incisione di Giuseppe Vasi - Palazzo del Cardinale Giuliano Della Rovere, Papa Giulio II

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La basilica fu fatta costruire nel 442 da Licinia Eudossia, figlia di Teodosio II e moglie di Valentiniano III. L'imperatrice fece costruire la chiesa per custodire le catene (in lingua latina vincula) di san Pietro

Il Mosè di Michelangelo è ubicato in San Pietro in Vincoli.Statua scolpita da Michelangelo Buonarroti nel 1505 su commissione di Papa Giulio II.

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L’obbligazione come rapportoL’OBBLIGAZIONE È UN RAPPORTO FRA DUE PARTI IN VIRTÙ DEL QUALE UNA DETTA DEBITORE È TENUTA AD UN DETERMINATO COMPORTAMENTO A FAVORE DELL’ALTRA DETTA CREDITORE

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OBBLIGAZIONE E RAPPORTO OBBLIGATORIO

Relazione fra debitore e creditore (soggetti della obbligazione), in cui il debitore deve eseguire un comportamento a favore del creditore e a sua volta il creditore ha diritto di richiedere ed ottenere che il debitore esegua l’attività ‘dovuta’ di dare, di fare, di non fare a suo favore

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L'obbligazione è un rapporto tra due parti in virtù della quale una di esse (detta debitore )

è tenuta ad un determinato

comportamento

a favore dell'altra parte

(detta creditore )

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2.I SOGGETTI E L’OGGETTO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

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?Quali sono i soggetti del rapporto obbbligario?

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L'obbligazione è un rapporto che consta dei seguenti elementi:

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RAPPORTO OBBLIGATORIO

CREDITORE DEBITORE

Oggetto: la prestazione

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CREDITORE

CREDITORE È IL SOGGETTO CHE HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE DA PARTE DEL DEBITORE

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DEBITORE

DEBITORE È COLUI CHE È TENUTO ALLA PRESTAZIONE A FAVORE DEL CREDITORE

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PRESTAZIONE

LA PRESTAZIONE CONSISTE NEL COMPORTAMENTO CHE IL DEBITORE È TENUTO A COMPIERE A FAVORE DEL CREDITORE

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3.LEDISPOSIZIONIPRELIMINARI⇒ Art. 1173⇒ Art. 1174⇒ Art. 1175

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Torniamo al codice civile ed esaminiamo le disposizioni preliminari.

La disciplina generale delle obbligazioni si apre con tre articoli fondamentali (1173, 1174 e 1175) che è opportuno esaminare in apertura.

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Capo IDISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1173. Fonti delle obbligazioniArt. 1174 Carattere patrimoniale della prestazioneArt. 1175. Comportamento secondo correttezza

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A) FONTI DELLE OBBLIGAZIONI

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_____________________________________

Art. 1173. Fonti delle obbligazioni

Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.

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Sono fonti legittime di obbligazione:

� il contratto� il fatto illecito� ogni altro atto o fatto idoneo a

produrle in conformità dell'ordinamento giuridico

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Promessa di pagamento (1988)Promessa al pubblico (1989)Ricognizione di debito (1988)Titoli di credito (1992-2027)Gestione d’affari (2028)Pagamento dell’indebito (2033)Arricchimento senza causa (2041)

Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle:

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L'art. 1173 contiene una regola generale di estrema importanza: esso infatti non si limita a dare un semplice elenco delle fonti delle obbligazioni. Esso fissa un principio generale che costituisce uno dei capisaldi del diritto privato generale. Esso principio può essere così riassunto “un soggetto non può essere tenuto ad un comportamento se non in base ad una fonte legittima di obbligazione”.

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B) CARATTERISTICHEDELLA OBBLIGAZIONE

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_____________________________________

Art. 1174. Carattere patrimoniale della prestazione

La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

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OGGETTO DEL RAPPORTO

OBBLIGATORIO È LA PRESTAZIONE

LA PRESTAZIONE

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Oggetto del rapporto obbligatorio è la prestazione. Non ogni prestazione può essere oggetto di un rapporto obbligatorio. La prestazione deve avere certe specifiche caratteristiche

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Come si è visto (art. 1174) la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore

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• Possibile

• Lecita• Determinata

Caratteristiche della prestazione

La prestazione deve essere:

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LA PRESTAZIONE CHE FORMA OGGETTO NELLA OBBLIGAZIONE DEVE ESSERE POSSIBILE .

1.- Possibilità

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“AD IMPOSSIBILIA NEMO TENETUR ”

(nessuno può essere tenuto ad un comportamento impossibile)

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si distingue tra

IMPOSSIBILITÀIMPOSSIBILITÀ

ASSOLUTAASSOLUTA

RELATIVARELATIVA

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L’IMPOSSIBILITÀOGGETTIVA O

ASSOLUTA IMPEDISCE

IL SORGERE DELL’OBBLIGAZIONE

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NON RILEVAL’IMPOSSIBILITÀ

SOGGETTIVA O RELATIVA, CHE CONSISTE IN UNA SEMPLICE DIFFICOLTÀ

DEL DEBITORE AD ADEMPIERE

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LA PRESTAZIONE CHE FORMA OGGETTO NELLA OBBLIGAZIONE DEVE ESSERE LECITA .

2.- Liceità

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Alla legge

All’ordine pubblico

Alla morale

Al buon costume

Liceità

È illecita l’obbligazione contraria :

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LA PRESTAZIONE CHE FORMA OGGETTO NELLA OBBLIGAZIONE DEVE ESSERE DETERMINATA O DETERMINABILE .

3.- Determinatezza

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C) COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA

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_____________________________________

Art. 1175. Comportamento secondo correttezza

Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza .

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COERCIBILITÀdelleOBBLIGAZIONI eOBBLIGAZIONI NATURALI

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D) COERCIBILITÀdelleOBBLIGAZIONI eOBBLIGAZIONI NATURALI

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La coercibilità è carattere essenziale dell'obbligazione.

In tanto si ha obbligazione, in quanto il creditore può ottenere l'adempimento, e, per converso, il debitore ha un dovere giuridico all'adempimento

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Prestazioni di cortesia

Non costituiscono rapporti di natura obbligatoria le prestazioni animate da sentimenti di benevolenza o di condiscendenza.

Similmente, non hanno natura obbligatoria i rapporti amichevoli o di cortesia, nei quali l'impegno ad eseguire la prestazione è animato da intento di mera benevolenza o condiscendenza

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Le obbligazioni naturali

L'obbligazione naturale consiste nell'adempimento di un mero dovere morale o sociale.

Non si è obbligati ad adempierla. Ma se la si adempie spontaneamente, non si può ripetere ciò che si ha prestato

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5.TIPI DI OBBLIGAZIONI

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Obbligazioni

DI DARE– o consegnare– o restituire

DI FAREDI NON FARE (obbligazione negativa)

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si distingue tra

OBBLIGAZIONIOBBLIGAZIONI

DI MEZZIDI MEZZI

DI RISULTATODI RISULTATO

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Obbligazioni di fare

DI MEZZI– il debitore si

obbliga nei confronti del creditore a compiere una determinata attività senza garantirne il risultato

DI RISULTATO– il debitore si

obbliga nei confronti del creditore non solo a compiere una determinata attività, ma anche a raggiungere un particolare risultato

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TIPI DI OBBLIGAZIONI

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

-Sono obbligazioni di dare che hanno come oggetto la consegna di somme di denaro. Nelle obbligazioni pecuniarie si applica il principio nominalistico cioè la moneta viene valutata in se per se.

OBBLIGAZIONE FACOLTATIVA

- Il debitore ha la facoltà di liberarsi con un’altra obbligazione.

OBBLIGAZIONE COMULATIVA

- Quando contiene più prestazioni stabilite

OBBLIGAZIONE ALTERNATIVA

- In cui il debitore deve fare una determinata obbligazione ma può scegliere quale eseguire

OBBLIGAZIONI DIVISIBILI E INDIVISIBILI

-Divisibili per cose che si possono ripartire, indivisibili per cose che non si possono ripartire

OBBLIGAZIONI GENERICHE E DI SPECIE

- Generiche hanno per oggetto cose fungibili, di specie consiste nella consegna di una cosa individuata nella sua identità

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III OBBLIGAZIONI

ESATTO ADEMPIMENTO

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L’ESATTO ADEMPIMENTOil PAGAMENTOImputazione di pagamentoDatio in solutumPagamento con surrogazione

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ArgomentiL’esatto adempimentoElementi dell’esatto adempimento

– 1 modalità di esecuzione della prestazione – 2 persona che esegue la prestazione– 3 persona che riceve la prestazione– 4 luogo di esecuzione della prestazione – 5 tempo dell'esecuzione della prestazione

Il pagamento– Il pagamento: spese, quietanze e garanzie.– Datio in solutum (prestazione in luogo dell'adempimento)– Il pagamento con surrogazione (1201).

Mezzi di pagamento

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L’ADEMPIMENTO

Il rapporto obbligatorio è per sua natura temporaneo. È destinato ad estinguersi. Mentre i diritti reali sono costituiti per durare nel tempo, consistendo in un rapporto con la cosa, i diritti di obbligazione sono destinati ad estinguersi con il comportamento soddisfattorio del debitore, oggetto del rapporto stesso

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L’ADEMPIMENTO

L'adempimento consiste nella esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione.Gli elementi dell'esatto adempimento sono la modalità, i soggetti, il luogo e il tempo di esecuzione della prestazione

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1.

ESATTO ADEMPIMENTO

… non basta adempiere. Occorre adempiere bene …

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L’ESATTO ADEMPIMENTO

L’ADEMPIMENTO CONSISTE NELLA ESATTA ESECUZIONE,DA PARTE DEL DEBITORE DELLA PRESTAZIONECHE FORMA OGGETTO DELLA OBBLIGAZIONE

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Elementi dell’esatto adempimento

1 modalità di esecuzione della prestazione 2 persona che esegue la prestazione3 persona che riceve la prestazione4 luogo di esecuzione della prestazione 5 tempo dell'esecuzione della prestazione

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L’ESATTO ADEMPIMENTO

PERCHÉ SI ABBIA ESATTO ADEMPIMENTO, NON BASTA

ADEMPIERE, OCCORRE ADEMPIERE BENE, CIOÈ

ADEMPIERE SECONDO LE MODALITÀ PRESCRITTE

DALLA LEGGE

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2. OBBLIGAZIONIElementi dell’esatto adempimento

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

… non basta adempiere. Occorre adempiere bene …

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?Come bisogna adempiere la prestazione?

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L’ESATTO ADEMPIMENTOModalità di esecuzione della prestazione

PERCHÉ SI ABBIA ESATTO ADEMPIMENTO, NON BASTA

ADEMPIERE, OCCORRE ADEMPIERE BENE, CIOÈ

ADEMPIERE SECONDO LE MODALITÀ PRESCRITTE DALLA

LEGGE PER L’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

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La diligenza nell'adempimento (1176)

Perché si abbia esatto adempimento, non basta adempiere, occorre adempiere bene , cioè adempiere secondo le modalità prescritte dalla legge. Innanzitutto, la legge impone un dovere di diligenza media, quella del buon padre di famiglia. Dispone infatti l'art. 1176 che il debitore, nell'adempiere l'obbligazione, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia

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_____________________________________

Art. 1176. Diligenza nell'adempimento

Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata

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ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Nell'adempimento di obbligazioni inerenti l'esercizio di una attività professionale (avvocato, medico, ingegnere, consulente) non basta la diligenza dell'uomo medio (il buon padre di famiglia), occorre la diligenza (media) del professionista medio , avendo riguardo alla natura dell'attività esercitata

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Adempimento parziale (1181)

Perché si abbia esatto adempimento non basta adempiere, ma occorre adempiere per intero .

Ai sensi dell'art. 1181 infatti, il creditore può sempre rifiutare l'adempimento parziale(anche se l'obbligazione è divisibile)

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Obbligazione generica (1178)

Se l'obbligazione è di genere (e non di specie), perché si abbia esatto adempimento, non basta adempiere, occorre che le cose siano di qualità non inferiore alla media .

Dispone infatti l'art. 1178 che quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media

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Esempio:Il ristorante acquista del vino (senza specificare il tipo e l’annata).Il contadino dovrà consegnare vino di qualità non inferiore alla media

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Obbligazione di custodire (1177)

Attiene alla disciplina delle modalità di esecuzione della prestazione il disposto dell'articolo 1177, in tema di obbligazione di custodire. Esso dispone che l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna

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Magazzini generali

Non basta essere pronti a consegnare la merce depositata …

Occorre custodirla

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Obbligo di garanzia (1179)

Attiene ancora alla disciplina delle modalità di esecuzione della prestazione il disposto dell'articolo 1179, in tema di obbligo di garanzia .

Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, — dispone l'articolo 1179 — può prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela

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3.OBBLIGAZIONIElementi dell’esatto adempimento

PERSONA CHE ESEGUE LA PRESTAZIONE

… non basta adempiere. Occorre adempiere bene …

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?Chi deve adempiere la prestazione?

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L’ESATTO ADEMPIMENTOPersona che esegue la prestazione

PERCHÉ SI ABBIA ESATTO ADEMPIMENTO, NON BASTA

ADEMPIERE BENE, OCCORRE CHE ADEMPIA LA

PERSONA LEGITTIMATA A FARLO

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Persona che esegue la prestazione

Perché si abbia esatto adempimento, non basta adempiere bene, occorre che adempia la persona legittimata a farloLa persona che esegue la prestazione è il debitore, e cioè chi si è assunto l'obbligazione

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Adempimento del terzo (1180)

Di regola, come si è detto, la prestazione è eseguita dal debitore. Tuttavia può anche adempiere un terzo, anche contro la volontà del creditore . Ciò accade quando la prestazione è di tale natura (es. cose fungibili o somma di danaro) che è indifferente per il creditore riceverla dal debitore o dal terzo

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Art. 1180 Adempimento del terzo

L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interessi a che il debitore esegua personalmente la prestazione.Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione

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4.OBBLIGAZIONIElementi dell’esatto adempimento

PERSONA CHE RICEVE LA PRESTAZIONE

… non basta adempiere. Occorre adempiere bene …

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?A chi bisogna adempiere?

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L’ESATTO ADEMPIMENTOPersona che riceve la prestazione

PERCHÉ SI ABBIA ESATTO ADEMPIMENTO, NON BASTA

ADEMPIERE BENE, OCCORRE CHE IL

PAGAMENTO SIA FATTO AL CREDITORE O A PERSONA

DA LUI INDICATA

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Persona che riceve la prestazione

Perché si abbia esatto adempimento, non basta adempiere bene, occorre adempiere alla a persona legittimata a ricevere la prestazioneLa persona legittimata a ricevere la prestazione è il creditore o la persona da lui indicata

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Persona che riceve la prestazione

Il creditore può indicare un terzo al debitore.Il debitore dovrà, quindi, adempiere al terzo.

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Pagamento al creditore incapace (art. 1190) o a chi non è legittimato a riceverlo

Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace (art. 1190: pagamento al creditore incapace)

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Pagamento al creditore apparente (art. 1189)

La norma tutela la buona fede del debitore, che si affida ad una situazione di apparenza, poi rivelatasi falsa.Dispone l'art. 1189 che il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.Per converso, ai sensi del secondo comma dell'art. 1189, chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito

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5.OBBLIGAZIONIElementi dell’esatto adempimento

LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

… non basta adempiere. Occorre adempiere bene …

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?Dove bisogna adempiere?

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L’ESATTO ADEMPIMENTOLuogo di esecuzione della prestazione

PERCHÉ SI ABBIA ESATTO ADEMPIMENTO, NON BASTA

ADEMPIERE BENE, OCCORRE CHE IL

DEBITORE ADEMPIA NEL LUOGO ESATTO

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Luogo dell'adempimento (art. 1182)

Perché si abbia esatto adempimento, non basta adempiere bene, occorre che il debitore adempia nel luogo esatto

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Luogo dell'adempimento (art. 1182)

Il luogo dell'adempimento è quello che le parti hanno stabilito, se lo hanno stabilito. In mancanza, è il luogo che può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze (cfr. art. 1774 in materia di deposito).Se, per esempio, ho comprato un aereo, luogo dell'adempimento sarà l'aeroporto, e non la via dove abito.Se le parti nulla hanno disposto, e se il luogo dell'adempimento non è desumibile dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le seguenti regole:

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Luogo stabilito dalle parti o in mancanza:

Obbligo di consegna di cosa certa e determinata nel luogo dove si trovava

Somma di danaro al domicilio del creditore alla scadenza o se il domicilio è diverso al domicilio del debitore

In tutti gli altri casi al domicilio del debitore alla scadenza

Luogo dell’adempimento (Art. 1182)

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6.OBBLIGAZIONIElementi dell’esatto adempimento

TEMPO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

… non basta adempiere. Occorre adempiere bene …

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?Quando bisogna adempiere?

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L’ESATTO ADEMPIMENTOTempo di esecuzione della prestazione

PERCHÉ SI ABBIA ESATTO ADEMPIMENTO, NON BASTA

ADEMPIERE BENE, OCCORRE ADEMPIERE NEL

MOMENTO ESATTO

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Tempo dell'adempimento (art. 1183)

Perché si abbia esatto adempimento, non basta adempiere bene, occorre adempiere nel momento esatto

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Tempo dell'adempimento (art. 1183)

Individuato il luogo, occorre vedere quando il debitore deve adempiere, per aversi esatto adempimento. Di regola, le parti fissano un termine, e quello è il momento in cui occorre adempiere. Se le parti non hanno stabilito un termine per l'adempimento, la prestazione deve essere eseguita subito, a richiesta del creditore.Secondo il brocardo classico, quod sine die debetur statim debetur (« ciò che è dovuto senza indicazione di un termine, è dovuto subito »)

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Termine (art. 1184) e pendenza del termine (art. 1185)

Se per l'adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore , qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi

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?Cos’è un termine?Cosa significa che il termine è a favore del creditore o del debitore?

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TERMINE

A FAVORE DEL DEBITOREsignifica che il debitore può, se vuole, adempiere prima della scadenza del termine

A FAVORE DEL CREDITOREsignifica che il creditore può, se vuole, esigere la prestazione prima della scadenza

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?Come si calcola un termine?

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Computo del termine (art. 1187)

Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'articolo 2963 (Computo dei termini di prescrizione).La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi. È salva in ogni caso una diversa pattuizione.I termini si computano secondo il calendario comune (che è, com'è noto, il calendario Gregoriano).Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine (dies a quo non computatur in termino — il giorno iniziale « dies a quo » non si computa).Si computa invece il giorno di scadenza (dies ad quem computatur in termino — il giorno finale « dies ad quem » si computa).Il termine si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

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IL TERMINE

Il termine può essere fissato a data fissa (es. 1 gennaio) oppure a tempo (es. 15 giorni; tre mesi). Se il termine è a tempo, si segue il calendario comune, non si computa il giorno iniziale e il termine scade a mezzanotte del giorno finale.Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Se dunque l'adempimento scade di domenica, il termine è prorogato al lunedì successivo.Se il termine è a mesi, il termine scade nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese

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Identità della prestazione oggetto della

prestazione con la prestazione

promessa

Elementi dell’esatto adempimento

Regola finale

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IIIbis

OBBLIGAZIONI

ESATTO ADEMPIMENTOIL PAGAMENTO

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1.OBBLIGAZIONI

IL PAGAMENTO

… non basta adempiere. Occorre adempiere bene …

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ATTO DOVUTO

SE LA FONTE è IDONEAIL PAGAMENTO è UN ATTO DOVUTO

PAGA BENE ANCHE L’ INCAPACE ART. 1191 C.C.

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PAGAMENTO AL CREDITORE INCAPACEArt. 1190

IL PAGAMENTO FATTO AL CREDITORE INCAPACE A RICEVERLO NON LIBERA

IL DEBITORE, SE QUESTI NON PROVA CHE CIO’ CHE

FU PAGATO è STATO RIVOLTO A VANTAGGIO DELL’INCAPACE

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2.OBBLIGAZIONI

IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO

… non basta adempiere. Occorre adempiere bene …

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IMPUTAZIONE DEL PAGAMENTO ART. 1193

GENERALMENTE DEBITORE E CREDITORE

SONO LEGATI DA UN SOLORAPPORTO OBBLIGATORIO

Può accadere che debitore e creditore siano legati da una pluralità di rapporti obbligatori

cioè debitore ha più debiti della medesima specie , es. danaro,con lo stesso creditore; oppure quantità di cose dello stesso genere

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A QUALE DEBITO E’ IMPUTABILE IL PAGAMENTO ?

IL DEBITORE HA DIRITTODI DICHIARAREQUANDO PAGA QUALE DEBITO,

TRA PIÙ DEBITI, EGLI INTENDE SODDISFARE,ANCHE SENZA L’ACCORDO

DEL CREDITORE

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Imputazione di pagamento(Art. 1193)

Più debiti, di cui uno scaduto, il debito scaduto

Più debiti scaduti, quello meno garantitoPiù debiti scaduti ugualmente garantiti, quello

più oneroso per il debitorePiù debiti scaduti, ugualmente garantiti e

ugualmente onerosi per il debitore, quello più antico

In mancanza, proporzionalmente ai vari debiti

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Art. 1193. Imputazione del pagamentoChi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.

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Rischio del debitore che quando paga non dichiara quale debito intende soddisfare

IL CREDITORE NELLA QUIETANZA PUÒ IMPUTARLO

AL DEBITO CHE VUOLE

se il debitore accetta la quietanzail pagamento segue il criterio

voluto dal creditore e non quello stabilito dall’ art. 1193 c.c.

per cui

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3.OBBLIGAZIONI

IL PAGAMENTO

DATIO IN SOLUTUM(prestazione in luogo dell’adempimento)- Art. 1197 -

… Il creditore può, se vuole, accettare che il debitore esegua una prestazione diversa da quella dovuta …

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Datio in solutum (prestazione in luogo dell'adempimento)

Il creditore può, se vuole, accettare che il debitore esegua una prestazione diversa da quella dovuta

La dazione in pagamento è la prestazione che il debitore esegue, col consenso del creditore, in sostituzione dell'obbligazione originaria dovuta

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Art. 1197. Prestazione in luogo dell'adempimentoIl debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.

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4.OBBLIGAZIONI

IL PAGAMENTO

PAGAMENTO CON SURROGAZIONE-Art. 1201 -

… La surrogazione è il subingresso del terzo nei diritti del creditore in conseguenza del pagamento del debito altrui…

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NEL PAGAMENTO CON SURROGAZIONE

IL TERZO CHE HA ADEMPIUTOSUCCEDE NEL RAPPORTO

E HA AZIONE NEI CONFRONTI DEL

VECCHIO DEBITORECHE NON HA ADEMPIUTO

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La surrogazione è il subingresso del terzo nei diritti del creditore in conseguenza del pagamento del debito altrui. Comporta una successione a titolo particolare nel lato attivo del rapporto obbligatorio. Il pagamento con surrogazione può verificarsi per volontà del creditore, per volontà del debitore o di diritto (surrogazione legale).

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Per volontà del creditore

Per volontà del debitore

Legale

SURROGAZIONE

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Art. 1201. Surrogazione per volontà del creditore

Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

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Art. 1202. Surrogazione per volontà del debitoreIl debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo.La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:

– 1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa;

– 2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;

– 3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.

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Art. 1203. Surrogazione legaleLa surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

– 1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;

– 2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato;

– 3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;

– 4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari;

– 5) negli altri casi stabiliti dalla legge.

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5.OBBLIGAZIONI

IL PAGAMENTO

SPESE DI PAGAMENTO E QUITENZAArt. 1196 -

… Le spese del pagamento sono a carico del debitore …

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Spese del pagamento. Le spese del pagamento sono a carico del debitore (1196). Si vuole, in sostanza, che il creditore riceva l'intero, senza detrazioni per spese.Diritto del debitore alla quietanza (1199).Quando paga, il debitore ha diritto di ricevere dal creditore la quietanza dell'avvenuto pagamento.

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6. OBBLIGAZIONI

MEZZI DI PAGAMENTO

… non basta adempiere. Occorre adempiere bene …

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MEZZI DI PAGAMENTO

⇒Danaro contante⇒Trasferimento elettronico di fondi

⇒Sistema Bancomat⇒Carta di credito⇒Accredito bancario⇒Assegno

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Danaro

la moneta avente corso legale nello Stato

art. 1277

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NORME ANTIRICICLAGGIO

IL PAGAMENTO DI OBBLIGAZIONE PECUNIARIA SUPERIORE A € 10.000 VA ESEGUITA A MEZZO DI INTERMEDIARI AUTORIZZATI

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Trasferimento elettronico di fondi

Trasferimento elettronico di fondiè un sistema di pagamento attraverso impulsi elettronici

tra terminali o a mezzo di terminali ordinando,dando istruzioni, autorizzando un istituto finanziario

ad addebitare o accreditare una somma sul conto

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Trasferimento elettronico di fondi

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bancomat

Sistema bancomat è il servizio attraverso il quale il correntista,per mezzo di una tessera

magnetica dotata di un codice digitale individuale (codice personale segreto)permette di prelevare presso gli sportelli convenzionatisomme di danaro contante che

vengono addebitate sul proprio conto corrente acceso presso una delle banche associate al servizio

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carta di credito

L’impresa di credito assume l’ obbligazione di pagarei conti che il titolare della

carta di credito a sua volta assumenei confronti dei terzi

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ACCREDITAMENTO BANCARIO

E’ L’ORDINE CHE IL CORRENTISTADA ALLA PROPRIA BANCA

DI ACCREDITARE SUL CONTO CORRENTE DEL CREDITORE

UNA SOMMA DI DANARO ADDEBITANDOLA SUL PROPRIO CONTO

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Assegno

È UN TITOLO DI CREDITO CHE CONTIENE L’ORDINE INCONDIZIONATO, RIVOLTO DA UNA PERSONA, TRAENTE,AD UNA BANCA, TRATTARIO,DI PAGARE A VISTA UNA

DETERMINATA SOMMA DI DANARO ALL’ORDINE DI UN TERZO O DELLO STESSO TRAENTE

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IV OBBLIGAZIONI

MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSI DALL’ ADEMPIMENTO

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ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

INADEMPIMENTO

MORA

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I.ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI/Novazione / Remissione /Compensazione / Confusione / Impossibilità sopravvenuta

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ArgomentiEstinzione delle obbligazioniModi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento

– 1 novazione

– 2 remissione di debito

– 3 compensazione

– 4 confusione

– 5 impossibilità sopravvenuta

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L'adempimento — o, meglio, l'esatto adempimento — è il modo satisfatorio per eccellenza di estinzione del rapporto obbligatorio.Vi sono tuttavia altre cause, diverse dall'adempimento, che possono estinguere l'obbligazione.Il codice indica tali cause come “Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento ” (Capo IV del Titolo I del Libro IV).Tali modi sono la novazione; la remissione di debito; la compensazione; la confusione e l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.

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I modi di estinzione delle obbligazioni possono essere classificati come satisfatorio non satisfatori, a seconda che producano la soddisfazione dell'interesse del creditore. La classificazione ha un mero valore descrittivo. Per vero solo l'esatto adempimento può essere considerato pienamente satisfatorio

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MODI DI

OBBLIGAZIONI

MODI DIESTINZIONE

DELLEOBBLIGAZIONI

SATISFATTORI

NON SATISFATTORINON SATISFATTORI

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MODI DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE DIVERSI

DALL’ADEMPIMENTO(Art.li 1320 - 1259)

NOVAZIONE (1230 -1325)

REMISSIONE (1236 -1240)COMPENSAZIONE (1241 - 1252)

CONFUSIONE (1253 - 1259)

IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA (1256 -1259)

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I. SatisfattoriNei modi satisfattori (adempimento; compensazione; confusione) l'obbligazione si estingue con la soddisfazione dell'interesse del creditore. Adempimento L’esatto adempimento realizza

l’interesse del creditore e libera il debitore.Compensazione La compensazione consiste

nella estinzione corrispondente di due debiti,dal giorno della loro coesistenza.

Confusione L'obbligazione si estingue perconfusione, quando le qualità di debitore e dicreditore si riuniscono nella stessa persona.

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II. Non satisfattoriNei modi non satisfattori (novazione; remissione deldebito; impossibilità sopravvenuta) l'obbligazione siestingue, ma il creditore non vede soddisfatto ilproprio creditoNovazione La novazione, come causa di estinzione

dell'obbligazione, consiste nella assunzione di unanuova obbligazione, avente oggetto o titolo diverso,in sostituzione dell'obbligazione originaria.

Remissione La remissione consiste nellamanifestazione di volontà del creditore di rinunciareal credito, liberando il debitore.

Impossibilità sopravvenuta L'obbligazione siestingue se è divenuta definitivamente impossibile.

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1.Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento

NOVAZIONE(art. 1230 – 1235)

… la novazione consiste nella assunzione di una nuova obbligazione …

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Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento

NOVAZIONE

LA NOVAZIONE È UN CONTRATTO CON IL QUALE I SOGGETTI DI UN

RAPPORTO OBBLIGATORIO SOSTITUISCONO UN NUOVO

RAPPORTO A QUELLO ORIGINARIO

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Art. 1230. Novazione oggettivaL'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.

La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.

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ELEMENTI DELLA NOVAZIONE►animus novandi ► consiste nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova

► causa novandi ► consiste nell’interesse comune delle parti all'effetto novativo

► aliquid novi ► consiste nel mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto

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NOVAZIONE

OGGETTIVA(CAMBIA L’OGGETTO)

SOGGETTIVA(CAMBIANO I SOGGETTI)

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NOVAZIONE

SOGGETTIVA

(CAMBIANO I SOGGETTI)

Alla la novazione soggettiva (ove la sostituzione riguarda la persona del debitore) si applicano le norme del capo VI (delegazione, espromissione e accollo)

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2.Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento

REMISSIONEDEL DEBITO

(art. 1236 – 1240)

… La remissione consiste nella manifestazione di vol ontà del creditore di rinunciare al credito …

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Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento

REMISSIONE DI DEBITO

LA REMISSIONE CONSISTE NELLA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ DEL CREDITORE DI

RINUNCIARE AL CREDITO, LIBERANDO IL DEBITORE

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Art. 1236. Dichiarazione di remissione deldebito

La dichiarazione del creditore di rimettereil debito estingue l'obbligazione quandoè comunicata al debitore, salvo chequesti dichiari in un congruo termine dinon volerne profittare.

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3.Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento

COMPENSAZIONE

(art. 1241 - 1252)

… compensazione consiste nella estinzione corrispondente di due debiti, dal giorno della loro coesistenza, per le quantità corrispondenti…

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Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento

COMPENSAZIONE

LA COMPENSAZIONE CONSISTE NELLA ESTINZIONE

CORRISPONDENTE DI DUE DEBITI, DAL GIORNO DELLA LORO

COESISTENZA, PER LE QUANTITÀ CORRISPONDENTI

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Può succedere che due soggetti siano legati da più rapporti obbligatori.

Tizio deve € 100,00 a Caio eCaio deve € 50,00 a Tizio

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Art. 1241. Estinzione per compensazioneQuando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.

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?Quanti tipi di compensazione ci sono?

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La compensazione può essere di tre tipi

COMPENSAZIONE LEGALE

COMPENSAZIONE GIUDIZIALECOMPENSAZIONE VOLONTARIA

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COMPENSAZIONE LEGALE

La compensazione legale deriva dalla legge e si attua automaticamente alla presenza dei seguenti requisiti: omogeneità delle prestazioni, liquidità ed esigibilità

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Art. 1242. Effetti della compensazione

La compensazione estingue i duedebiti dal giorno della lorocoesistenza. Il giudice non puòrilevarla d'ufficio.

La prescrizione non impedisce la compensazione, senon era compiuta quando si è verificata lacoesistenza dei due debiti.

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COMPENSAZIONE GIUDIZIALE

La compensazione giudiziale è operata dal giudice quando il credito, omogeneo ed esigibile non sia liquido, ma di pronta e facile liquidazione (art. 1243, 2° comma)

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COMPENSAZIONE GIUDIZIALE

art. 1243, 2° comma La compensazione giudiziale è operata dal giudice quando il credito, omogeneo ed esigibile non sia liquido, ma di pronta e facile liquidazione

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COMPENSAZIONE VOLONTARIA

La compensazione volontaria è operata per volontà delle parti quando i debiti/crediti reciproci non presentano i requisiti per dar luogo alla compensazione legale o giudiziale.La compensazione volontaria, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1252, si concretizza in un negozio bilaterale diretto ad elidere le reciproche ragioni di credito, previo riconoscimento della loro esistenza

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4.Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento

CONFUSIONE(art. 1253 -1255)

… l'obbligazione si estingue per confusione, quando le qualità di debitore e di creditore si riuniscono ne lla stessa persona…

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Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento

CONFUSIONE

L'OBBLIGAZIONE SI ESTINGUE PER CONFUSIONE, QUANDO LE QUALITÀ DI

DEBITORE E DI CREDITORE SI RIUNISCONO NELLA STESSA PERSONA

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Art. 1253. Effetti della confusione Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati.

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5.Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento

IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTAper causa non imputabile al debitore

(art. 1256 - 1259)

… l'obbligazione si estingue quando, per una causa n on imputabile al debitore, la prestazione diventa impo ssibile …

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Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento

IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

L'OBBLIGAZIONE SI ESTINGUE QUANDO, PER UNA CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE, LA

PRESTAZIONE DIVENTA IMPOSSIBILE

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Art. 1256. Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea

L'obbligazione si estingue quando per una causa non imputabile al debitore la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

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IMPOSSIBILITÀ

DEFINITIVA(estingue l’obbligazione)

TEMPORANEA

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Art. 1258. Impossibilità parziale

Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile.La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa.

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Smarrimento di cosa determinata (1257). La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa essere provato il perimento. Ovviamente lo smarrimento non deve essere imputabile al debitore.In caso di successivo ritrovamento della cosa, il debitore è tenuto all'adempimento, salvo che il creditore non abbia più interesse a conseguire la cosa, o il debitore non possa più essere ritenuto obbligato ad eseguire. In tali casi l'obbligazione si estingue.

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VOBBLIGAZIONI

INADEMPIMENTO DELLAOBBLIGAZIONE E MORA DEL DEBITORE

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Libro IV delle obbligazioniCapo III

Dell’ inadempimento delle obbligazioni

- art. 1218 / 1229 -

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1.INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

(art. 1218 – 1229)

… qualsiasi discordanza tra promesso ed adempiuto costituisce inadempimento dell’obbligazione …

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L'adempimento consiste nell'esatta esecuzione della prestazione.L'inadempimento consiste in ogni discordanza tra il dovuto e ciò che è effettivamente prestato.QUALSIASI DISCORDANZA TRA PROMESSO ED ADEMPIUTO COSTITUISCE INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE. IL DEBITORE CHE NON ESEGUE ESATTAMENTE LA PRESTAZIONE DOVUTA È TENUTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

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Inadempimento delle obbligazioni: il ritardo

Anche il ritardo è inadempimento .

Di esso si occupa la disciplina della mora del debitore .

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2.INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

MORA DEL DEBITORE(art. 1218)

… la mora è il ritardo colpevole nell'adempimento dell'obbligazione…

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Mora del debitore

LA MORA È IL RITARDO COLPEVOLE

NELL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE

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Mora del debitore

Il debitore deve adempiere esattamente all'obbligazione alla scadenza, secondo quanto disposto dall'art. 1183.Se il debitore è in ritardo nell'adempimento, egli è in mora ( mora debendi ). La mora del debitore è il ritardo nell'adempimento della prestazione, per causa a lui imputabile

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Art. 1218. Responsabilità del debitoreIl debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

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Art. 1219. Costituzione in mora. —1. Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.2. Non è necessaria la costituzione in mora:1) quando il debito deriva da fatto illecito;2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta .

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MORA

• EX PERSONA– il debitore è

costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto

• EX RE– la costituzione in

mora non è necessaria

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1.- quando il debito deriva da fatto illecito

2.- quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non

volere eseguire la prestazione

3.- quando è scaduto il termine, se la prestazione

doveva essere eseguita al domicilio del creditore

Mora ex re

la costituzione in mora non è necessaria:

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3.INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE

(art. 1218)

… …

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RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE(Art. 1218)

IL DEBITORE CHE NON ESEGUE ESATTAMENTE LA PRESTAZIONE DOVUTA È TENUTO AL RISARCIMENTO DEL

DANNO

SE NON PROVA CHE L’INADEMPIMENTO O IL RITARDO E’

STATO DETERMINATO DA IMPOSSIBILITÀ DELLA

PRESTAZIONE DERIVANTE DA CAUSA A LUI NON IMPUTABILE

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4.INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

EFFETTI DELLA MORA DEL DEBITORE

(art. 1221)

… Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione …

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Effetti della mora sul debitore:Il debitore deve risarcire il dannoPerpetuatio obligationis: con la mora il rischio passa sul debitore

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art. 1221c.c.1221. Effetti della mora sul rischio. —

1. Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.2. In qualunque modo sia perita o smarrita

una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.

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VI OBBLIGAZIONI

IL DANNO RISARCIBILE

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La sanzione che l’ordinamento prevede in caso di inadempimento del debitore è l’obbligo di risarcire il danno subito dal creditore.

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Quantificazione e misura del danno risarcibile: danno emergente e lucro cessante (1223)

Il risarcimento dei danni per l'inadempimento o il ritardo comprende, ai sensi dell'art. 1223, tanto la perdita subita dal creditore, (il danno emergente), quanto il mancato guadagno, (il lucro cessante), allorché ne siano conseguenza diretta ed immediata.

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Art. 1223. Risarcimento del danno. —1. Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta

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DANNO EMERGENTE(la perdita subita)

LUCRO CESSANTE(il mancato guadagno)

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► Perdita subita (danno emergente ): per danno emergente si intende ogni perdita o diminuzione dei valori economici già esistenti nel patrimonio del danneggiato► Mancato guadagno (lucro cessante ): per lucro cessante si intende l'utilità sperata derivante dall'esatto adempimento.

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Criteri limitativi del danno risarcibile (limite della conseguenza immediata e diretta e della prevedibilità)

L'obbligo di risarcire il danno trova due limiti: 1 ► il danno va risarcito in quanto sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento

2 ► il danno va risarcito nei limiti in cui esso danno era prevedibile al momento in cui è sorta l'obbligazione

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1225. Prevedibilità del danno. —1. Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.

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Prova del danno e valutazione equitativa (1226)

L'onere di provare il danno grava sul creditore che l'ha subito.Se il creditore non riesce a provare il danno nel suo preciso ammontare, l'art. 1226 autorizza il giudice a liquidare il danno con valutazione equitativa.

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VII OBBLIGAZIONI

MORA DEL CREDITORE

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1.INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

MORA DEL CREDITORE

(art. 1206 / 1217)

…Il creditore è in mora quando, senza motivo legittim o, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicat i dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione. …

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?Quando il creditore è in mora?

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MORA DEL CREDITOREArt. 1206

IL CREDITORE È IN MORAquando, senza motivo legittimo,NON RICEVE IL PAGAMENTO

offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o

NON COMPIE QUANTO È NECESSARIO AFFINCHÉ IL DEBITORE POSSA ADEMPIERE L’OBBLIGAZIONE

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?Quali sono i requisiti dell’offerta che il debitore deve fare al creditore?

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1.- Che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui

2.- Che sia fatta da persona che può validamente adempiere

3.- Che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquidate, e una somma per le spese non liquidate, con riserva di un supplemento, se necessario

Requisiti per la validità dell’offerta

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4.- Che il termine sia scaduto, se stipulato a favore del creditore

5.- Che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l’obbligazione

6.- Che l’offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio

7.- Che l’offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato

Requisiti per la validità dell’offerta(segue)

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Tipi di offerta

OFFERTA REALE L'OFFERTA REALE RIGUARDA DANARO, TITOLI DI CREDITO, E COSE MOBILI DA CONSEGNARE AL DOMICILIO DEL CREDITORE

OFFERTA PER INTIMAZIONE

L'OFFERTA PER INTIMAZIONE RIGUARDA BENI IMMOBILI, COSE MOBILI DA CONSEGNARE IN LUOGO DIVERSO DAL DOMICILIO DEL CREDITORE

OFFERTA PER INTIMAZIONE DI RICEVERE LA CONSEGNA DI UN IMMOBILE

RIGUARDA I BENI IMMOBILI

OFFERTA PER INTIMAZIONE DI RICEVERE LA PRESTAZIONE

RIGUARDA LE OBBLIGAZIONI DI FARE

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OFFERTA

REALE– DANARO– TITOLI DI

CREDITO– COSE MOBILI

da consegnare al domicilio del creditore

PER INTIMAZIONE

– COSE MOBILI (da consegnare in luogo diverso dal domicilio del creditore

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OFFERTA REALE

L’OFFERTA REALE CONSISTE NELLA MATERIALE OFFERTA DELLA LA COSA MOBILE FATTA AL DOMICILIO DEL CREDITORE

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OFFERTA PER INTIMAZIONE

(Art. 1209)L’OFFERTA CONSISTE NELL’INTIMAZIONE A RICEVERE LA COSA MOBILE (da consegnare in luogo diverso

dal domicilio del creditore) FATTA MEDIANTE ATTO A LUI NOTIFICATO NELLE FORME PRESCRITTE PER GLI ATTI DI CITAZIONE

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INTIMAZIONE A RICEVERE UN IMMOBILE

(Art. 1216)L’OFFERTA CONSISTE NELL’INTIMAZIONE A PRENDERE POSSESSO dell’IMMOBILEL’INTIMAZIONE VA FATTA MEDIANTE ATTO A LUI NOTIFICATO NELLE FORME PRESCRITTE PER GLI ATTI DI CITAZIONE

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2.INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

EFFETTI DELLA MORA DEL CREDITORE

(art. 1207)

… Quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepit i dal debitore. …

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?Quali sono gli effetti della mora del creditore?

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EFFETTI DELLA MORA DEL CREDITORE

Art. 1207

Quando il CREDITORE È IN MORAè a suo carico l’impossibilità della prestazione

sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.

Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.

Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni

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EFFETTI DELLA MORA DEL CREDITOREArt. 1207

E’ A CARICO DEL CREDITORE L’IMPOSSIBILITA’ DELLA PRESTAZIONENON SONO PIÙ DOVUTI GLI INTERESSINON SONO PIÙ DOVUTI I FRUTTI DELLA COSA

INOLTRE IL CREDITORE:

E’ TENUTO A RISARCIRE I DANNI DOVUTI A CAUSA DELLA SUA MORAE’ TENUTO A SOSTENERE LE SPESE PER LA CUSTODIA E LA CONSERVAZIONE DELLA COSA

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Effetti della mora del creditore (1207).

Quando il creditore è in mora:

1 è a suo carico la impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore;2 non sono più dovuti gli interessi;3 non sono più dovuti i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.

Inoltre il creditore: 4 è tenuto a risarcire i danni derivanti dalla sua mora;5 è tenuto a sostenere le spese per la custodia e la

conservazione della cosa dovuta.

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VIII OBBLIGAZIONI

CESSIONE DEL CREDITO

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CESSIONE DEL CREDITO

– DELEGAZIONE– ESPROMISSIONE– ACCOLLO

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Argomenti

Cessione del creditoGaranzie nella cessioneCessione del credito d’impresa (factoring)La successione nel debito.

Delegazione –Espromissione -Accollo -

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1.LA CESSIONE DEL CREDITO

Capo V del Libro IVart. 1269 – 1267

- Factoring legge 21 febbraio 1991, N.52 -

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Al momento della sua origine il rapporto obbligatorio lega un determinato creditore ad un determinato debitore.

Tuttavia i “soggetti” possono mutare. Il credito, può, (come i beni) circolare.In altre parole, il creditore può trasferire a titolo oneroso o a titolo gratuito il credito.

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?Un credito può essere ceduto?

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La cessione è libera — e non è necessario il consenso del debitore

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CEDIBILITÀ DEI CREDITIArt. 1260

IL CREDITORE PUÒ TRASFERIRE A TITOLO ONEROSO O GRATUITO IL SUO CREDITO, ANCHE SENZA IL CONSENSO DEL DEBITORE, PURCHÉ IL CREDITO NON ABBIA CARATTERE STRETTAMENTE PERSONALE O IL TRASFERIMENTO NON SIA VIETATO DALLA LEGGE

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Cessione del credito

Mutano i soggetti del rapporto obbligatorio

credito

Nuovo creditore

Vecchio creditore

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Cedente ►creditore originarioCessionario ► nuovo creditore, che acquista il creditoCeduto ►debitore

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Cessione del creditoÈ un contratto con cui si realizza il trasferimento del credito dal creditore, cedente, al cessionario

Il credito è trasferito al cessionario con gli stessi caratteri, garanzie ed eccezioni che aveva in capo al cedente

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I soggetti

Cedentecreditore originario, che cede il credito

Ceduto debitore

Cessionario nuovo creditore, che acquista il credito

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Successione nel lato attivo Successione nel lato passivo

Successione nellato attivo

Successionenel latopassivo

SurrogazioneCessione del credito

DelegazioneEspromissione

Accollo

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EFFICACIA DELLA CESSIONEArt. 1264

LA CESSIONE HA EFFETTO NEI CONFRONTI DEL DEBITORE CEDUTOQUANDO QUESTI L’HA ACCETTATA O

QUANDO GLI E’ STATA NOTIFICATA

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2.GARANZIENELLA CESSIONE DEL CREDITO

art. 1266 – 1267

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?Qual è il regime delle garanzie nella cessione del credito?

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art. 1266 c.c.1266. Obbligo di garanzia del cedente. —

1. Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.2. Se la cessione è a titolo gratuito, la

garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione.

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art. 1267c.c.1267. Garanzia della solvenza del debitore. — 1. Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto.2. Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso

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Garanzie nella cessione. Nella cessione di credito sorgono due problemi, relativi al credito stesso:

⇒1 - Il problema dell'esistenza del credito (garanzia del credito o nomen verum)

⇒ 2 - Il problema dell'adempimento (garanzia della solvenza o nomenbonum)

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GARANZIE NELLA CESSIONE

NOMEN VERUM

esistenza del credito(problema dell’effettiva esistenza del credito)

garanzia del credito

NOMEM BONUM

adempimento(problema se il debitore sarà adempiente)

garanzia della solvenza

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► Garanzia del credito (nomen verum).Occorre distinguere tra ► cessione a titolo oneroso

– Se la cessione è a titolo oneroso il cedente è tenuto a garantire al cessionario l'esistenza del credito

► cessione a titolo gratuito– Nella cessione a titolo gratuito il cedente non

deve garantire al cessionario l'esistenza del credito a meno che la garanzia non sia espressamente pattuita (cfr. 797 in tema di donazioni).

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► Garanzia della solvenza (nomen bonum).Il codice dispone che, se nulla le parti hanno disposto, il cedente non risponde della solvenza del debitore (1267). Il rischio dell'insolvenza del debitore grava sul cessionario, a meno che il cedente non si sia assunto espressa garanzia.

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Si distingue, così, tra:⇒ cessio pro soluto il cedente non

risponde della solvenza del debitore ceduto

⇒ cessio pro solvendo il cedente, con apposito atto, garantisce la solvenza del debitore ceduto, cosicché, se il debitore ceduto non paga, dovrà lui pagare al cessionario

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Garanzia della solvenza

Cessiopro soluto

Cessiopro solvendo

Il cedente non rispondedella solvenza

del debitore ceduto

Il cedentecon apposito atto

garantiscela solvenza del debitore,

ma il suo obbligo viene menose il cessionario è negligente

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3.FACTORING(cessione del credito d’impresa)

- Factoring legge 21 febbraio1991, N.52 -

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?Cos’è il factoring?

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Con il contratto di “factoring” un'impresa, detta “factor”, acquista da imprese venditrici i crediti non ancora esigibili che queste vantino presso la propria clientela, preoccupandosi di riscuoterli, anticipandone all'impresa in tutto o in parte l'importo.Il factor acquista il credito “pro soluto”, assumendosi così il rischio dell'insolvenza del debitore. In questo senso, per l’impresa cedente assume una funzione di finanziamento

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FACTORING1) il cedente deve essere un imprenditore;2) i crediti ceduti devono sorgere da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa;3) il cessionario deve essere una società o un ente, pubblico o privato, avente personalità giuridica, sempre che, in ogni caso, l'oggetto sociale preveda anche l'acquisto di crediti d'impresa, e il cui capitale sociale o il fondo di dotazione sia non inferiore a dieci volte il capitale minimo previsto per le società per azioni.

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?Quali sono le differenze tra factoring e cessione del credito?

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FACTORING - LEGGE 21 FEBBRAIO 1991, N.52

�CESSIONE DEL CREDITO (DIRITTO PRIVATO)�CHIUNQUE PUÒ CEDERE IL CREDITO

CESSIONE DEL CREDITO D’IMPRESAIL CEDENTE DEVE ESSERE UN IMPRENDITORE E IL CESSIONARIO DEVE ESSERE UNA SOCIETA’ AUTORIZZATA

SOGGETTI

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FACTORING - LEGGE 21 FEBBRAIO 1991, N.52

�CESSIONE DEL CREDITO (DIRITTO PRIVATO)�IL CEDENTE NON GARANTISCE LA SOLVENZA DEL DEBITORE (SALVO PATTO CONTRARIO)

CESSIONE DEL CREDITO D’IMPRESAIL CEDENTE GARANTISCE, NEI LIMITI DEL CORRISPETTIVO PATTUITO, LA SOLVENZA DEL DEBITORE (SALVO PATTO CONTRARIO)

GARANZIE NELLA CESSIONE

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Sintesi delle distinzioni tra cessione del credito e factoring

cessione del credito factoring soggetti nella cessione del credito

chiunque può cedere il credito nel factoring sussistono requisiti soggettivi: cedente deve essere un imprenditore, e il cessionario deve essere una società autorizzata

garanzie nella cessione

nella cessione del credito il cedente non garantisce la solvenza del debitore (salvo patto contrario)

nel factoring il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore (salvo patto contrario)

natura dei crediti ceduti

nella cessione del credito non v'è alcuna particolare limitazione

nel factoring oggetto della cessione debbono essere crediti sorti da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa

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IX OBBLIGAZIONI

SUCCESSIONE DEL DEBITODelegazione Espromissione Accollo

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1.SUCCESSIONENEL DEBITO

DelegazioneEspromissioneAccollo

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La successione nel debito indica il subingresso di un nuovo debitore nella posizione debitoria dell'obbligato originario. Il creditore resta immutato. Cambia la persona del debitore.Delegazione, espromissione e accollo attengono alla successione nel lato passivo del rapporto obbligatorio. Il creditore resta immutato: cambia il debitore.

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5.DELEGAZIONE

… La delegazione è l'incarico conferito dal delegante al delegato di pagare (delegazione di pagamento) o di obbligarsi a pagare (delegazione a promettere) ad un terzo, detto delegatario …

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DELEGAZIONE

CON LA DELEGAZIONE IL DEBITORE ORIGINARIO (DELEGANTE) ASSEGNA UN NUOVO DEBITORE AL CREDITORE

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DELEGAZIONE

La delegazione è l'incarico conferito dal delegante al delegato di pagare (delegazione di pagamento) o di obbligarsi a pagare (delegazione a promettere) ad un terzo, detto delegatario

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DELEGAZIONE

DI PAGAMENTO(delegatio solvendi)

A PROMETTERE(delegatio promittendi)

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I) LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO (DELEGATIO SOLVENDI).

Con la delegazione di pagamento Caio (A) detto delegante invita Tizio (B) detto delegato a pagare la somma direttamente a Sempronio (C) detto delegatario.

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II) LA DELEGAZIONE A PROMETTERE (DELEGATIO PROMITTENDI).Se il delegante invita il delegato non a pagare subito e direttamente al delegatario, ma a promettere di pagare (cioè a obbligarsi nei confronti del delegatario) a una certa scadenza futura, questa delegazione è detta delegazione a promettere

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Art. 1269. Delegazione di pagamentoSe il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.

Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.

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6.ESPROMISSIONE

… L'espromissione è il contratto tra un terzo e il creditore mediante il quale il terzo (espromittente) assume, nei confronti del creditore (espromissario) l'obbligazione del debitore originario (espromesso) …

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ESPROMISSIONEL'ESPROMISSIONE È IL CONTRATTO

TRA UN TERZO E IL CREDITORE MEDIANTE IL QUALE IL TERZO

(ESPROMITTENTE) ASSUME, NEI CONFRONTI DEL CREDITORE

(ESPROMISSARIO) L'OBBLIGAZIONE DEL DEBITORE ORIGINARIO

(ESPROMESSO)

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Art. 1272. EspromissioneIl terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo.Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario.Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione. Non può opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.

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L'espromissione può essere liberatoria o cumulativa.

► espromissione liberatoria: il creditore espromissario libera espressamente il debitore espromesso — solo l'espromittente rimane obbligato.► espromissione cumulativa: il terzo espromittente è obbligato in solido con il debitore espromesso verso l'espromissario.

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7.ACCOLLO

… L'accollo è il contratto mediante il quale un terzo e il debitore convengono che il terzo (accollante) si assume il debito del debitore (accollato) …

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ACCOLLOL'ACCOLLO È IL CONTRATTO MEDIANTE

IL QUALE UN TERZO E IL DEBITORE CONVENGONO CHE IL TERZO

(ACCOLLANTE) SI ASSUME IL DEBITO DEL DEBITORE (ACCOLLATO)

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Art. 1273. AccolloSe il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta.

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L'accollo può essere liberatorio o novativo, cumulativo, o semplice o interno.

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accollo liberatorio o novativo

il creditore accollatario libera espressamente il debitore originario (accollato) che è sostituito dall'accollante

accollo cumulativo il debitore originario (accollato) resta obbligato in solido con il

terzo accollante cosicché il creditore accollatario può chiedere la prestazione ad entrambi (sia all'accollato che all'accollante) ed è

garantito da entrambiaccollo semplice o

internoè un accordo interno tra terzo accollante e il debitore originario

accollato. Esso contratto non produce effetti per il creditore. Il contratto produce effetti solo tra accollante e accollato, e resta sempre

modificabile o revocabile tra le due parti

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accollo liberatorio o novativoil creditore accollatario libera espressamente il debitore originario (accollato) che è sostituito dall'accollante

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accollo cumulativoil debitore originario (accollato) resta obbligato in solido con il terzo accollante cosicché il creditore accollatario può chiedere la prestazione ad entrambi (sia all'accollato che all'accollante) ed è garantito da entrambi

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accollo semplice o internoè un accordo interno tra terzo accollante e il debitore originario accollato. Esso contratto non produce effetti per il creditore. Il contratto produce effetti solo tra accollante e accollato, e resta sempre modificabile o revocabile tra le due parti

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X OBBLIGAZIONI

SPECIE DI OBBLIGAZIONI

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OBBLIGAZIONI� Fonti� Nozione� Esatto adempimento� Modi di estinzione� Inadempimento e mora� Responsabilità del debitore e risarcimento del

danno� Cessione del credito

� Specie di obbligazioni� Obbligazioni pecuniarie� Obbligazioni alternative� Obbligazioni in solido� Obbligazioni divisibili e indivisibili

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SPECIE DI OBBLIGAZIONI:

• OBBLIGAZIONI PECUNIARIE• OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE• OBBLIGAZIONI IN SOLIDO• OBBLIGAZIONI DIVISIBILI ED

INDIVISIBILI

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ArgomentiObbligazioni pecuniarie

– Principio nominalistico– Gli interessi– Danno da ritardo nelle obbligazioni

pecuniarie

Obbligazioni alternativeObbligazioni in solido

– Principio generale di solidarietà tra condebitori

Obbligazioni dividibili e indivisibili

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SPECIE DI OBBLIGAZIONI

• obbligazioni pecuniarie• obbligazioni alternative• obbligazioni in solido• obbligazioni divisibili e indivisibili

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La parte generale sulle obbligazioni si chiude con l'esame di alcune specie particolari di obbligazioni.

Trattasi delle obbligazioni pecuniarie (1277-1284), alternative (1285-1291), in solido (1292-1313), divisibili e indivisibili (1314-1321).

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Capo VIII Di alcune specie di obbligazioni

Sez. I Delle obbligazioni pecuniarie (art. 1277 – 1284)Sez II Delle obbligazioni alternative (art. 1285 – 1291)Sez. III Delle obbligazioni in solido (art. 1292 – 1313)Sez IV Delle obbligazioni divisibili e indivisibili (art. 1314 – 1320)

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1.OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

(art. 1277 – 1284)

…Si dicono pecuniarie le obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro …

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OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

SI DICONO PECUNIARIE LE OBBLIGAZIONI CHE HANNO PER OGGETTO UNA SOMMA DI DANARO

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Prof. Vincenzo Franceschelli

?Da dove deriva la il termine «pecuniario»?

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OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Obbligazioni pecuniarie:dal latino

pecunia = denaro

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OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

PRINCIPIO NOMINALISTICO

(art. 1277)

LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE SONO RETTE DAL PRINCIPIO

NOMINALISTICO

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?Cos’è il principio «nominalistico»?

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art. 1277 c.c.1277. Debito di somma di danaro . —

1. I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.2. Se la somma dovuta era determinata in una

moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima

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Danaro - monetaValore nominale

È il valore economico del danaro segnato sulla moneta

Valore reale

È il potere d’acquisto del danaro ed è indicato in riferimento ad altri beni

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?Che differenza c’è tra debiti di valuta e debiti di valore?

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Debiti di valuta e debiti di valore

Debiti di valuta

debito dove la moneta viene presa in considerazione in sé

Debiti di valore

debito dove la moneta viene presa in considerazione per il suo valore

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Debiti di valuta e debiti di valoreDebiti di valuta

hanno per oggetto il danaro in sé. Cioè hanno per oggetto la consegna di una data quantità di danaro (esempio: E 100)

Debiti di valore

hanno per oggetto una somma di danaro, ma non in sé, sì invece come misura del valore di un altro bene (esempio: un parafango, il cui valore è E 100)

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Il principio nominalistico avvantaggia il debitore

Il debitore è tenuto a versare alla scadenzauna somma di danaro il cui valore reale è inferiore

rispetto al momento della sua determinazione

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2.OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Gli INTERESSI

(art. 1277 – 1284)

…il danaro produce danaro …

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Il danaro produce danaro. I frutti che il danaro produce sono detti “interessi”. I crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto

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art. 1282 c.c.

1282. Interessi nelle obbligazioni pecuniarie. — 1. I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.2. Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono

interessi se non dalla costituzione in mora.3. Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da

restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.

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Vari tipi di interessi: compensativi e moratori

Si distinguono gli interessi compensativi (o corrispettivi) e gli interessi moratori.

interessi moratori gli interessi moratoripresuppongono la mora, cioè il ritardo colposo del debitore nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria

interessi corrispettivi

gli interessi corrispettivi o compensativi sono dovuti indipendentemente dalla mora, in base al principio generale secondo il quale la utilizzazione di un capitale (o di cosa fruttifera) obbliga l'utente al pagamento di una somma (o di una cosa dello stesso genere) quale corrispettivo dell'utilità ricevuta

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INTERESSI(misura

degli interessi)

LEGALI

CONVENZIONALICONVENZIONALI

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MISURA

DEGLI

INTERESSI

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Misura degli interessi: legali e convenzionali

Quanto alla misura, gli interessi si distinguono in legali e convenzionali.

INTERESSI LEGALI ►sono gli interessi il cui saggio è stabilito per legge. Ai sensi dell'art. 1284 il saggio degli interessi legali è oggi del 1,0 % annuoINTERESSI CONVENZIONALI ►sono gli interessi il cui saggio è stabilito dalle parti

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art. 1284, c.c.

1284. Saggio degli interessi. — 1. Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari all‘(0, 5) per cento in ragione d'anno . Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura , sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.2. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.3. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale (cfr. l. camb. 52 ; l. ass. 7).

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TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI

dal al tasso norma21 aprile 2042 15 dic 1990 5% Codice civile

16 dic 1990 31 dic 1996 10% Legge 26 novembre 1990, n. 353

1 gen 1997 31 dic 1998 5 % Legge 23 dicembre 1996, n. 662

1 genn 1999 31 dic 2000 2,5 % D.M. 10 dicembre 1998

1 genn 2001 31 dic 2001 3,5 % D.M. 11 dicembre 2000

1 genn 2002 31 dic 2003 3 % D.M. 11 dicembre 2001

1 genn 2004 2,5 % D.M. 1 dicembre 2003

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tasso legale Dal Al

5% 19/04/1942 15/12/1990

10% 16/12/1990 31/12/96

5% 1/1/1997 31/12/98

2,5% 1/1/1999 31/12/2000

3,5% 1/1/2001 31/12/2001

3,0% 1/1/2002 31/12/2003

2,5% 1/1/2004 31/12/2007

3,0% 1/1/2008 31/12/2009

1,0% 1/1/2010 31/12/2010

1,5% 1/1/2011 31/12/2011

2,5% 1/1/2012 31/12/2013

1% 1/1/2014

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Anatocismo art. 1283 c.c.

Gli interessi scadutinon producono a loro volta interessi

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art. 1283 c.c.1283. Anatocismo . — 1. In mancanza di

usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi

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3.OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

DANNO DA RITARDOnelle obbligazioni pecuniarie

(art. 1224)

…sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali…

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SVALUTAZIONE MONETARIA

perdita di valore della moneta

la riduzione del valore della moneta di un paese in relazione a una prefissata parità

INFLAZIONE

l’inflazione è un aumento del livello medio generale dei prezzi (diminuzione del valore interno della moneta)

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Inflazione e svalutazione monetaria

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Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento

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art. 1224, c.c.1224. Danni nelle obbligazioni pecuniarie. —1. Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.2. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento (p.c. 4293). Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori

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Schema del sistema. I.- Le parti non hanno stabilito alcun interesse.

I.a) ► Alla somma capitale si aggiungono gli interessi legali (nella misura del 1,5%) dalla data della scadenza all'effettivo pagamento.Gli interessi legali vanno computati e corrisposti automaticamente, senza che il creditore debba provare di aver subito alcun danno.I.b) ► Se il creditore ha subito un danno ulteriore, egli può ottenere il ristoro di tale danno.Tale danno non è ristorato automaticamente, ma va provato secondo gli ordinari mezzi di prova.

II.- Le parti hanno stabilito un interesse convenzio nale.

Alla somma capitale si aggiungono gli interessi convenzionali dalla data della scadenza all'effettivo pagamento.

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4.OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE

(art. 1285 – 1291)

…l’obbligazione può essere semplice, alternativa o facoltativa …

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•SEMPLICE

•ALTERNATIVA

•FACOLTATIVA

OBBLIGAZIONE

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OBBLIGAZIONE SEMPLICE

L’OBBLIGAZIONE E’ SEMPLICE QUANDO UNICA E SOLA E’ LA PRESTAZIONE ASSUNTA DAL

DEBITORE

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OBBLIGAZIONE ALTERNATIVA

L’OBBLIGAZIONE E’ ALTERNATIVA QUANDO DUE

SONO LE PRESTAZIONI DEDOTTE:

O L’UNA O L’ALTRA

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OBBLIGAZIONE FACOLTATIVA

L’OBBLIGAZIONE E’ FACOLTATIVA QUANDO

L’OBBLIGAZIONE E’ UNA SOLA, MA IL DEBITORE SI PUÒ LIBERARE PRESTANDO

UN’ALTRA COSA

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art. 1285, c.c.1285. Obbligazione alternativa. —1. Il debitore di un'obbligazione alternativa

si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra

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art. 1286 c.c.1286. Facoltà di scelta. —1. La scelta spetta al debitore , se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo.2. La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo.3. Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice

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Principio della Concentrazione

È la riduzione delle prestazioni ad una sola

attraverso l’esercizio della facoltà di scelta

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Impossibilità della prestazione prima della scelta per causa non imputabile ad alcuna

delle parti

la facoltà di scelta viene meno

l’altra prestazione è quella dovuta

che diviene quindi obbligazione semplice

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5.OBBLIGAZIONI SOLIDALI

(art. 1292 – 1313)

… la solidarietà passiva si presume …

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OBBLIGAZIONEOBBLIGAZIONE

PARZIARIAPARZIARIA

SOLIDALESOLIDALE

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OBBLIGAZIONE

� PARZIARIA� se il creditore deve

chiedere a

ciascheduno dei

debitori il

pagamento della

sua quota di

debito

� SOLIDALE� se il creditore può

chiedere a

ciascheduno dei

debitori il

pagamento

dell’intero debito

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SOLIDARIETÀSOLIDARIETÀ

ATTIVAATTIVA

PASSIVAPASSIVA

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SOLIDARIETÀ

� ATTIVA� più creditori verso un

solo debitore

� PASSIVA� più debitori verso un

solo creditore

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Solidarietà attiva : più creditori verso un solo debitore Si ha solidarietà attiva quando ci sono più creditori e ciascun creditore ha diritto a pretendere la prestazione per l'interoSolidarietà passiva : più debitori verso un solo creditore Si ha solidarietà passiva quando ci sono più debitori, e ciascun debitore ha l'obbligo di eseguire la prestazione per l'intero

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OBBLIGAZIONI IN SOLIDO

L’OBBLIGAZIONE SI DICE SOLIDALE SE IL CREDITORE

PUÒ CHIEDERE A CIASCHEDUNO DEI DEBITORI IL

PAGAMENTO DELL’INTERO DEBITO

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In caso di una pluralità di debitori, tenuti alla medesima prestazione, i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta altrimenti. Ciascun debitore è tenuto ad adempiere per l'intero.Il creditore ha titolo per richiedere l'adempimento di un obbligazione solidale per l'intero ad ogni singolo debitore

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art. 1292 c.c.1292. Nozione della solidarietà. —1. L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

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Nel rapporto obbligatorio con pluralità di debitori sussiste una presunzione di solidarietà passiva (1294) la cui ratio è quella di tutelare l'interesse del creditore ad avere a disposizione la possibilità di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto.Nel rapporto obbligatorio con pluralità di creditori non sussiste, per contro, alcuna presunzione di solidarietà

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art. 1294, c.c.1294. Solidarietà tra condebitori. —

1. I condebitori sono tenuti in solido , se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente

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6.OBBLIGAZIONI DIVISIBILI E INDIVISIBILI

(art. 1314 – 1329)

… sono indivisibili le cose che, se suddivise, perderebbero la loro funzione economica…

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L'obbligazione è indivisibile quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti

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OBBLIGAZIONEOBBLIGAZIONE

DIVISIBILEDIVISIBILE

INDIVISIBILEINDIVISIBILE

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OBBLIGAZIONI DIVISIBILI

SONO DIVISIBILI LE COSE SUSCETTIBILI DI ESSERE

SUDDIVISE IN PARTI SENZA CHE SE NE ALTERI LA

DESTINAZIONE ECONOMICA

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OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI

SONO INDIVISIBILI LE COSE CHE, SE SUDDIVISE,

PERDEREBBERO LA LORO FUNZIONE ECONOMICA

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c.d. indivisibilità oggettivaL’obbligazione è indivisibile in relazione alla natura della cosa oggetto della prestazione

(es: un cavallo da corsa)

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Ai sensi dell'art. 1317 le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali. La conseguenza principale è che ciascun debitore è tenuto all'intero. Diritto di esigere l'intero (1319). Delle norme specifiche dettate per le obbligazioni indivisibili è opportuno ricordare quella che dispone che ciascheduno dei creditori può esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile.