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Prof. Vincenzo Franceschelli – Corso di Istituzioni di diritto privato - DIRITTO DI FAMIGLIA Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione 1 Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli VINCENZO FRANCESCHELLI SCHEMI del Corso di DIRITTO PRIVATO - ad uso degli studenti – vietata la riproduzione- (Avvertenza- Gli schemi costituiscono una traccia delle lezioni svolte. Possono servire per un ripasso della materia. Non sono sufficienti per la preparazione dell’esame). Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli DIRITTO DI FAMIGLIA 4 QUARTA LEZIONE Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Gli istituti di diritto di famiglia regolati dal libro I del Codice Civile FAMIGLIA MATRIMONIO FILIAZIONE ADOZIONE Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Argomenti (temi attinenti allo studio del diritto di famiglia) Il diritto di famiglia Il matrimonio Il matrimonio come atto La famiglia di fatto Il matrimonio come rapporto La crisi del matrimonio La separazione personale Le cause di scioglimento del matrimonio La filiazione L’adozione Prof. Vincenzo Franceschelli I DIRITTO DI FAMIGLIA Vincenzo Franceschelli Prof. Vincenzo Franceschelli Il diritto di famiglia è disciplinato nel Libro I del codice civile. I Vincenzo Franceschelli

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Schemi ad uso degli studenti – Vietata la riproduzione1

Vincenzo Franceschelli

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VINCENZO FRANCESCHELLI

SCHEMI del Corso di DIRITTO PRIVATO- ad uso degli studenti – vietata la riproduzione-(Avvertenza- Gli schemi costituiscono una traccia delle lezioni svolte. Possono servire per un ripasso della materia. Non sono sufficienti per la preparazione dell’esame).

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DIRITTO DI FAMIGLIA

4QUARTALEZIONE

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Gli istituti di diritto di famiglia regolati dal libro I del Codice Civile

FAMIGLIAMATRIMONIOFILIAZIONEADOZIONE

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Argomenti(temi attinenti allo studio del diritto di famiglia)

Il diritto di famigliaIl matrimonioIl matrimonio come attoLa famiglia di fattoIl matrimonio come rapportoLa crisi del matrimonioLa separazione personaleLe cause di scioglimento del matrimonioLa filiazioneL’adozione

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IDIRITTO DI FAMIGLIA

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Il diritto di famiglia è disciplinato nel Libro I del codice civile.

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1.LA FAMIGLIA nella COSTITUZIONE

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La famiglia nella Costituzione →

• La famiglia viene definita “società naturale fondata sul matrimonio” (art.29) con affermazione principio di parità tra i coniugi che viene temperato dallo scopo dell’unità della famiglia;

• nell’art.30 si definisce status dei figli

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Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

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Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

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2.IL DIRITTO DI FAMIGLIAIntroduzione e sintesi storicaIl libro primo tratta delle persone e della famiglia

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Famiglia e matrimonio nel diritto romano

• La famiglia è la cellula base della società e il matrimonio ne è il fondamento.

• Cicerone affermava che il matrimonio, e la famiglia, sono “principium urbis et quasi seminarium rei publicae”.

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MATRIMONIO ROMANO

• Il matrimonio romano classico è basato sul consenso degli sposi (affectio maritalis).

• In tanto il matrimonio sussiste in quanto vi sia consumazione ed affectio.

• Se la affectio maritalis viene meno, il matrimonio si estingue

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La famiglia romana

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MATRIMONIO RELIGIOSO

La caduta dell'Impero romano coincide con l'affermarsi dell'autorità religiosa, che avoca a sé la regolazione della famiglia e la giurisdizione in campo matrimoniale

• Per quasi duemila anni, la regolazione del diritto di famiglia appartiene alla sfera religiosa e, per quel che ci riguarda, al diritto canonico.

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MATRIMONIO RELIGIOSO

Per la Chiesa il matrimonio, prima che istituto giuridico di diritto canonico, è innanzitutto Sacramento

• Con il concilio di Trento (1563) la disciplina del matrimonio fu completamente assorbita dal diritto della Chiesa

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Matrimonio canonico

Il Concilio di Trento è il XIX Concilio Ecumenico della Chiesa cattolica, celebrato a Trento, in tre fasi distinte, 1545-1547, 1551-1552 e 1562-1563.

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MATRIMONIO RELIGIOSO

Le nozze di Cana, affresco di Giotto nella Cappella degli Scrovegni di Padova.

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La rivoluzione francese e il matrimonio come contrat to civile

La rivoluzione francese “secolarizza” il diritto di famiglia. • La rivoluzione francese vide nel

matrimonio null'altro che un contratto civile: la Costituzione dell'anno III (tit. II, art. 7) proclamò che la “loi ne considère le mariage que comme un contrat civil” (la legge non considera il matrimonio che come un contratto civile).

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MATRIMONIO CANONICO

…si celebravano due matrimoni, uno in Chiesa …

MATRIMONIO CIVILE

… e uno avanti l’Ufficiale di Stato Civile

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Matrimonio canonico e matrimonio civile. Il matrimo nio concordatario

Il “distacco” tra matrimonio canonico e matrimonio civile fu ricucito con il Concordato del 1929. I patti lateranensi, stipulati fra la Santa Sede e lo Stato Italiano introdussero il matrimonio concordatario .

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Matrimonio canonico e matrimonio civile .

• Il Concordato del 1929.• I patti lateranensi,

stipulati fra la Santa Sede e lo Stato Italiano introdussero il cosiddetto matrimonio concordatario.

• Con esso il matrimonio religioso, celebrato secondo il diritto canonico, produceva effetti civili.

• Il Concordato è stato revisionato il 18 febbraio 1984

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Con il matrimonio concordatario si celebra un solo matrimonio in Chiesa, avanti il ministro di culto, che produce effetti civili.

Il matrimonio concordatario vale come matrimonio canonico e

come matrimonio civile

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3.LA NOZIONE DI FAMIGLIA

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La nozione di famiglia

Nel codice manca una definizione di famiglia. • La nozione di famiglia è mutata nel

tempo. E’ venuta meno l'unione organica propria della famiglia patriarcale del secolo scorso.

• Oggi l'ambito della famiglia tende a restringersi e a concentrarsi nel rapporto di convivenza tra genitori e figli minori

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La nozione di famiglia

La nozione più allargata la si ritrova in tema di successioni quando all’art. 572 si individua il confine della nozione di famiglia al sesto grado(“la successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado”). • Ciò sembra corrispondere, sotto un profilo

generale, alla norma che, disciplinando parentela ed affinità, fissa il limite della parentela al sesto grado.

• Dispone infatti l’art. 77 che “la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati”.

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La nozione di famiglia

D’altro canto là dove il legislatore delinea gli impedimenti al matrimonio in relazione alla parentela od affinità, si arresta al terzo grado per quanto riguarda il rapporto di parentela (“non possono contrarre matrimonio tra loro lo zio e la nipote e la zia e il nipote” – art. 87 n. 3) e al secondo grado per quanto riguarda il rapporto di affinità (non possono contrarre matrimonio tra di loro gli affini in linea collaterale in secondo grado” art. 87 n. 5).

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Nozione di famiglia

FAMIGLIA

PARENTALE

NUCLEARENUCLEARE

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Lo stato di famiglia

Il matrimonio è atto costitutivo di status. • Per “stato di famiglia ” si intende la pluralità di

rapporti familiari che si instaura con il matrimonio, tra coniugi, tra genitori e figli, tra i figli e i parenti dei genitori. In altre parole lo stato di famiglia individua la posizione che ad un individuo spetta quale membro della famiglia. Particolarmente rilevanti sono lo stato di coniuge e lo stato di figlio, anche se la nozione di stato di famiglia non si riduce ad essi.

• Nello Stato sociale, lo status familiae ha acquisito nuovi valori e rilevanza

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4.NEGOZI DI DIRITTOFAMILIARE

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Quali sono le caratteristiche

dei negozi familiari? ?

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I NEGOZI FAMILIARI HANNO CARATTERISTICHE PROPRIE

ESSI SONO:•PERSONALISSIMI•FORMALI•NOMINATI•LEGITTIMI

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PERSONALISSIMI

I negozi familiari possono essere perseguiti solo dalla persona alla quale è riconosciuto il potere. Si esclude quindi la rappresentanza volontaria.

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FORMALI

La validità dei negozi familiari è condizionata all’uso di una determinata forma.

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NOMINATI

I privati possono utilizzare esclusivamente le figure negoziali previste specificamente dalla legge.

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LEGITTIMI

L’autonomia privata non può modificare gli effetti del negozio.

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IIDIRITTO DI FAMIGLIA

IL MATRIMMONIO

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1.

IL MATRIMONIO

…Il matrimonio è un negozio di diritto familiare formale e solenne, costitutivo di status …

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FAMIGLIA E MATRIMONIO

IL MATRIMONIO– matrimonio come atto e matrimonio come rapporto– promessa di matrimonio– condizioni per contrarre matrimonio – celebrazione del matrimonio.

LA NULLITÀ DEL MATRIMONIO E LE INVALIDITÀ MATRIMONIALI.IL MATRIMONIO PUTATIVO.LA FAMIGLIA DI FATTOIL MATRIMONIO: I RAPPORTI PERSONALI.IL MATRIMONIO: I RAPPORTI PATRIMONIALI.L'IMPRESA FAMILIARE E LA COMUNIONE TACITA FAMILIARE

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IL MATRIMONIO E’ UN NEGOZIO SOLENNE COSTITUTIVO DI STATO

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Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae,

divini et humani iuris communicatio.

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MATRIMONIO

CIVILE

CANONICO

MATRIMONIO CONCORDATARIO(Concordato del 1929 tra Stato e Chiesa - Patti lateranensi)

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La disciplina del matrimonio

La disciplina del matrimonio distingue, seguendo la tradizione canonica, il matrimonio come atto dal matrimonio come rapporto. • Il matrimonio come atto è un negozio

solenne costitutivo di status. • Il matrimonio come rapporto si fonda

sulla comunione spirituale e materiale dei coniugi.

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si distingueil

MATRIMONIO

comeATTO

comeRAPPORTO

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matrimonio comeatto►

Il matrimonio come atto è un negozio solenne costitutivo di status

matrimonio comerapporto ►

Il matrimonio come rapporto si fonda sulla comunione spirituale e materiale dei coniugi.

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Il matrimonio civile è regolato dal Titolo VI del c odice civile, suddiviso in Capi.

Capo titolo articoli Capo I Della promessa di matrimonio 79 - 81 Capo II Del matrimonio celebrato davanti a ministri del

culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

82 - 83

Capo III Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile

84 - 142

Sez. 1 Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

84-90

Sez. 2 Delle formalità preliminari del matrimonio

93-101

Sez. 3 Delle opposizioni al matrimonio 102-104 Sez. 4 Della celebrazione del matrimonio 106-113 Sez. 5 Del matrimonio dei cittadini in paese

straniero e degli stranieri nello Stato 115-116

Sez. 6 Della nullità del matrimonio 117-129 bis Sez. 7 Delle prove della celebrazione del

matrimonio 130-133

Sez. 8 Disposizioni penali 134-142 Capo IV Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio 143-148 Capo V Dello scioglimento del matrimonio e della

separazione dei coniugi 149-158

Capo VI Del regime patrimoniale della famiglia 159-230 bis

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• Il matrimonio è altresì regolato: dalla Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche sul divorzio ;

• dall'Ordinamento dello Stato civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, pubblicato sulla G.U. del 30 dicembre 2000, n. 303, recante: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile”) con particolare riferimento al Titolo VIII (Della celebrazione del matrimonio);

• dalla L. 31 maggio 1995 n. 218 sulla riforma del diritto internazionale privato per quanto riguarda gli aspetti internazionalprivatistici.

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ART. 143. DIRITTI E DOVERI RECIPROCI DEI CONIUGI

CON IL MATRIMONIO IL MARITO E LA MOGLIE ACQUISTANO GLI STESSI DIRITTI E ASSUMONO I

MEDESIMI DOVERI.DAL MATRIMONIO DERIVA L’OBBLIGO RECIPROCO

ALLA FEDELTÀ, ALL’ASSISTENZA MORALE E MATERIALE, ALLA COLLABORAZIONE

NELL’INTERESSE DELLA FAMIGLIA E ALLA COABITAZIONE.

ENTRAMBI I CONIUGI SONO TENUTI, CIASCUNO IN RELAZIONE ALLE PROPRIE SOSTANZE E ALLA

PROPRIA CAPACITÀ DI LAVORO PROFESSIONALE O CASALINGO, A CONTRIBUIRE AI BISOGNI DELLA

FAMIGLIA.

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2.

LA PROMESSA DI MATRIMONIO

…La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo …

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Art. 79«La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento»

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Promessa di matrimonio

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Episodio significativo del romanzo «Il Circolo Pickwick» è la causa legale mossa ingiustamente a Pickwick per rottura della promessa di matrimonio dalla sua padrona di casa, Miss Bardle, a causa di un equivoco e che si conclude con la condanna ad un risarcimento.Pickwick però rifiuta di pagare, non per avarizia ma perché ritiene errata la pena, e viene rinchiuso nella prigione per debitori della Marshalsea.

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"A Breach of Promise"incisore W. Dendy Sandler, 1865

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3.

CONDIZIONI PER CONTRARRE MATRIMONIO

…matrimonio …

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CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARRE MATRIMONIO

CONDIZIONE ART. CONTENUTOEtà 84 I minori di età non possono contrarre

matrimonio

Interdizione per infermità di mente

85 Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente

Libertà di stato 86 Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente

Parentela, affinità e affiliazione

87 Non possono contrarre matrimonio fra loro:

1) Gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;

2) I fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

3) Lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4) Gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimoni dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;

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CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARRE MATRIMONIO

CONDIZIONE ART. CONTENUTO

Parentela, affinità e affiliazione

87 5) Gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) L’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;

7) I figli adottivi della stessa persona;

8) L’adottato e i figli dell’adottante;

9) L’adottato ed il coniuge dell’adottante, l’adottante ed il coniuge dell’adottato

Delitto 88 Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro

Divieto temporaneo di nuove nozze

89 Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.

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Il diritto civile distingue:•Impedimenti che comportano l’invalidità del matrimonio•Impedimenti che renderebbero nullo il matrimonio, ma che sono suscettibili di dispensa•Impedimenti che ostano alla celebrazione, ma che non rendono invalido il matrimonio egualmente celebrato nonostante il divieto

IMPEDIMENTI AL MATRIMONIO

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4.

LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

…il matrimonio come atto …

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• Il matrimonio come atto è un negozio di diritto familiare formale e solenne.

• È preceduto dalle pubblicazioni, ed è celebrato dall'ufficiale di stato civile

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Le opposizioni al matrimonio (102-104).

• I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa osti alla sua celebrazione

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L'atto di matrimonio

• L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione e iscritto nel registro dei matrimoni, con le modalità di cui all'art. 63 dell'Ordinamento dello stato civile

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4.

LA NULLITÀ DEL MATRIMONIOe le invaliditàmatrimoniali

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Il matrimonio come atto si fonda sulla volontà libera e consapevole degli sposi.

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Quando un matrimonio è

nullo? ?

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Ai sensi degli artt. 117 e seguenti è invalido il matrimonio contratto da chi è vincolato da precedente matrimonio. E’ invalido il matrimonio contratto tra ascendenti e discendenti, legittimi o naturali, in linea retta; tra fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini; tra zii e nipoti, tra affini, in linea retta o in linea collaterale fino al 2° grado. E’ invalido il matrimonio tra adottante ed adottato e i suoi discendenti; tra figli adottivi della stessa persona; tra l’adottato

NULLITÀ DEL MATRIMONIO

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CLASSIFICAZIONE DELLE IPOTESI DI INVALIDITÀ

• Invalidità che attengono alla situazione soggettiva degli sposi

• Invalidità consensuali (vizi del consenso)

• Invalidità c. d. “miste”

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Invalidità che attengono alla situazione soggettiva degli sposi

1. libertà di stato2. assenza3. morte presunta4. vincolo di parentela5. delitto

Invalidità consensuali (vizi del consenso)

1. incapacità di intendere e di volere2. errore3. violenza4. timore di eccezionale gravità5. simulazione

Invaliditàmiste

1. età2. interdizione

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Invalidità che attengono alla situazione soggettiva degli sposi

• libertà di stato• assenza• morte presunta• vincolo di parentela

• delitto

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Invalidità consensuali (vizi del consenso)

• incapacità di intendere e di volere• errore• violenza• timore di eccezionale gravità

• simulazione

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Invalidità miste

• età• interdizione

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5.

IL MATRIMONIOPUTATIVO

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Si intende per matrimonio putativo il matrimonio nullo contratto in buona fede

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Matrimonio putativo

IL MATRIMONIO PUTATIVO È IL MATRIMONIO CHE ,

DICHIARATO NULLO O ANNULLATO, ERA STATO CONTRATTO DAI CONIUGI

O DA ALMENO UNO DI ESSI, IN BUONA FEDE ,CIOÈ IGNORANDO I VIZI DELL’ATTO;

OPPURE QUELLO IN CUI IL CONSENSO FU ESTORTO CON VIOLENZA

O DETERMINATO DA TIMORE DI ECCEZIONALE GRAVITÀ

DERIVANTE DA CAUSE ESTERNE AGLI SPOSI

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La dottrina dominante individua la fattispecie delmatrimonio in due elementi essenziali: il matrimonio

putativo si presenta cioè come una fattispecie complessa

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BUONA FEDE

E' in buona fede il coniuge che contrae il matrimonio credendo di porre in essere un negozio valido, ignorando cioè la causa di invalidità.

• La buona fede si identifica cioè con uno stato psicologico di ignoranza, di errore: il coniuge non conosce la causa di invalidità, o erra sulla sua esistenza.

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BUONA FEDE

la buona fede deve sussistere al momento della celebrazione del matrimonio, essendo del tutto irrilevante la successiva coscienza della causa di invalidità.

• mala fides superveniens non nocet.

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III DIRITTO DI FAMIGLIA

LA FAMIGLIA DI FATTO

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Si intende per famiglia di fatto laconvivenza more uxorio di persone

non coniugate

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L'efficacia giuridica della famiglia di fatto è stata ricostruita su effetti prevalentemente settoriali.

La famiglia di fatto è oggi una istituzione sociale.

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I settori di rilevanza, nel loro insieme, possono così essere sommariamente elencati: • 1. le donazioni tra conviventi; • 2. il domicilio della famiglia di fatto e i diritti del familiare di

fatto sull'immobile dove si è svolta la vita della famiglia di fatto;

• 3. il risarcimento dei danni in seguito a morte di un familiare di fatto;

• 4. i diritti e i doveri che nascono tra i conviventi; • 5. il diritto alla pensione del convivente o del componente la

« famiglia naturale »; • 6. gli effetti del matrimonio di fatto sotto il profilo patrimoniale; • 7. la rottura del matrimonio di fatto nei suoi profili patrimoniali

e • 8. le c.d. prestazioni affectionis vel benevolentiae causa tra i

conviventi; • 9. la rilevanza della famiglia di fatto sotto il profilo della

legislazione sociale

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IV DIRITTO DI FAMIGLIA

IL MATRIMONIO COME RAPPORTO

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1.IL MATRIMONIO COME RAPPORTO

RAPPORTI PERSONALI E PATRIMONIALI

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si distingueil

MATRIMONIO

comeATTO

comeRAPPORTO

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IL MATRIMONIO: RAPPORTI PERSONALI E PATRIMONIALI

• - IL MATRIMONIO: I RAPPORTI PERSONALI.

• - IL MATRIMONIO: I RAPPORTI PATRIMONIALI.

• - L'IMPRESA FAMILIARE E LA COMUNIONE TACITA FAMILIARE– l’impresa familiare

– la comunione tacita familiare

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RAPPORTI PERSONALI E PATRIMONIALI

• Con il matrimonio si muta status . Si perde la libertà di stato e si acquista lo status di coniugio . I coniugi acquistano diritti e obblighi. Gli effetti si distinguono a seconda che incidano sui rapporti personali o patrimoniali

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MATRIMONIO

rapportiPERSONALI

rapportiPATRIMONIALI

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143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi.Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia

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144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato

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145. Intervento del giudice.In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia

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2.IL MATRIMONIO:

RAPPORTI PERSONALI

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RAPPORTI PERSONALI

COMPLESSO DI SITUAZIONI GIURIDICHE

ATTIVE E PASSIVE

(comprendenti diritti ed obblighi, facoltà, oneri)

CHE SI COSTITUISCONO RECIPROCAMENTE IN CAPO AI CONIUGI IN SEGUITO

AL MATRIMONIO

prive di contenuto patrimoniale

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Quali sono gli obblighi che nascono dal matrimonio? ?

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Doveri che nascono dal matrimonio

•FEDELTÀ•FEDELTÀ

•ASSISTENZA

•COABITAZIONE

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Obblighi che nascono dal matrimonio: ⇒ obbligo reciproco alla fedeltà⇒ obbligo reciproco all'assistenza morale

e materiale, ⇒obbligo reciproco alla collaborazione

nell'interesse della famiglia ⇒ obbligo alla coabitazione⇒obbligo di contribuire ai bisogni della

famiglia

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ART. 143. DIRITTI E DOVERI RECIPROCI DEI CONIUGI

CON IL MATRIMONIO IL MARITO E LA MOGLIE ACQUISTANO GLI STESSI DIRITTI E ASSUMONO I MEDESIMI DOVERI.

DAL MATRIMONIO DERIVA L’OBBLIGO RECIPROCO ALLA FEDELTÀ, ALL’ASSISTENZA MORALE E MATERIALE, ALLA

COLLABORAZIONE NELL’INTERESSE DELLA FAMIGLIA E ALLA COABITAZIONE.

ENTRAMBI I CONIUGI SONO TENUTI, CIASCUNO IN RELAZIONE ALLE PROPRIE SOSTANZE E ALLA PROPRIA

CAPACITÀ DI LAVORO PROFESSIONALE O CASALINGO, A CONTRIBUIRE AI BISOGNI DELLA FAMIGLIA.

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ART. 144. INDIRIZZO DELLA VITA FAMILIARE E RESIDENZA DELLA FAMIGLIA

I CONIUGI CONCORDANO TRA LORO L’INDIRIZZO DELLA VITA FAMILIARE E FISSANO LA RESIDENZA

DELLA FAMIGLIA SECONDO LE ESIGENZE DI ENTRAMBI E QUELLE PREMINENTI DELLA FAMIGLIA

STESSA.A CIASCUNO DEI CONIUGI SPETTA IL POTERE DI

ATTUARE L’INDIRIZZO CONCORDATO.

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I rapporti di famiglia sono improntati al principio di eguaglianza , espresso dall'art. 29, secondo comma, della Costituzione, che dispone che “il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare”.

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3.IL MATRIMONIO:

RAPPORTI PATRIMONIALI

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RAPPORTI PATRIMONIALI

COMPLESSO DI SITUAZIONI GIURIDICHE

ATTIVE E PASSIVE

(comprendenti diritti ed obblighi, facoltà, oneri)

CHE SI COSTITUISCONO RECIPROCAMENTE

IN CAPO AI CONIUGI IN SEGUITO AL

MATRIMONIO AVENTI CONTENUTO

PATRIMONIALE (i c.d. regimi patrimoniali)

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La scelta del regime patrimoniale è fatta al momento del matrimonio. Al momento della celebrazione del matrimonio gli sposi sono chiamati a scegliere il regime patrimoniale della loro futura famiglia . Possono tenere separati i loro patrimoni o possono voler costituire fra di loro una comunione.

Nella pratica la scelta si dirige di regola verso il regime di separazione dei beni. Infatti, se i coniugi non stipulano alcuna convenzione, la comunione legale costituisce il regime applicabile

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ART. 159. DEL REGIME PATRIMONIALE LEGALE TRA I CONIUGI

IL REGIME PATRIMONIALE LEGALE DELLA FAMIGLIA, IN MANCANZA DI DIVERSA CONVENZIONE STIPULATA A NORMA

DELL’ARTICOLO 162, È COSTITUITO DALLA

COMUNIONE DEI BENIREGOLATA DALLA SEZIONE III DEL

PRESENTE CAPO.

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Tabella dei regimi patrimoniali

Articoli di riferimento

Comunione legale 177 – 197 Fondo patrimoniale 167 - 171

Comunione convenzionale 210 – 211 Separazione dei beni 215 –219

Impresa familiare 230 bis

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4.IL MATRIMONIO:

RAPPORTI PATRIMONIALILA COMUNIONE LEGALE

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LA COMUNIONELEGALE

(art. 177 – 197)

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Il regime patrimoniale della famiglia: la comunione legale

La comunione legale è il regime patrimoniale della famiglia in mancanza di diversa convenzione.

• È composta da beni in comunione e da beni che restano personali dei coniugi.

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Il regime patrimoniale della famiglia: la comunione legale

Si intende per regime legale quello previsto dalla legge, in mancanza di volontà diversa. Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio, o successivamente stipulata per atto pubblico, è costituito dalla comunione dei beni, o “comunione legale”. • Non tutti i beni dei coniugi cadono in

comunione. Occorre, quindi, distinguere, instaurato il regime di comunione legale, quali beni andranno a costituire la comunione, e quali resteranno beni personali.

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Art. 177. Beni che costituiscono oggetto della comu nione

Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali: b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione: c) i proventi dell’attività separata di ciascun dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

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Art. 179. Beni personali

Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione: c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

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la c. d. COMUNIONE DE RESIDUO

Nella comunione legale vi sono due categorie di beni: i beni comuni ed i beni personali. Con lo scioglimento della comunione – e solo al momento dello scioglimento – una categoria di beni elencati nell’art. 177 cadono in comunione e diventano comuni.

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la c. d. COMUNIONE DE RESIDUO

Come si è visto nello schema che riproduce il contenuto dell’art. 177, alcuni beni (gli acquisticompiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio; le aziende gestite da entrambi i coniugi) sono in comunione durante il matrimonio. Altri beni, invece, restano nella personale disponibilità dei coniugi durante il matrimonio, e cadono in comunione solo al momento della comunione stessa.

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la c. d. COMUNIONE DE RESIDUO

Ai sensi dell'art. 178, i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituta dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente, si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa . Questa comunione, che ha la peculiarità di formarsi al momento del suo scioglimento, è detta, per questo, comunione differita o comunione de residuo .

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Quali sono le cause di

scioglimento della

comunione? ?

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Scioglimento della comunione legale (191)

• La comunione legale si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

• Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162

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per la dichiarazione di assenza di uno dei coniugi art. 49 per la dichiarazione di morte presunta di uno dei coniugi art. 58 per l'annullamento del matrimonio art. 117 per lo scioglimento del matrimonio (divorzio) per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario art. 149 per la separazione personale dei coniugi art. 150 per la separazione giudiziale dei beni art. 193 per mutamento convenzionale del regime patrimoniale art. 210 per il fallimento di uno dei coniugi

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5.IL MATRIMONIO:

RAPPORTI PATRIMONIALIIL FONDO PATRIMONIALE

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IL MATRIMONIO:

FONDO PATRIMONIALE(art. 167 – 171)

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Il fondo patrimoniale è un patrimonio vincolato e destinato a far fronte ai bisogni della famiglia

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Art. 167. Costituzione del fondo patrimoniale .Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo

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6.IL MATRIMONIO:

RAPPORTI PATRIMONIALILA COMUNIONE CONVENZIONALE

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La comunione convenzionale è un

contratto con il quale i coniugi indicano

concordemente quali beni sono in comunione e

quali restano personali

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Art. 210. Modifiche convenzionali alla comunione leg ale dei beni .I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell’art. 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell’art. 161. beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell’art. 179 non possono

essere compresi nella comunione convenzionale.Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale

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7.IL MATRIMONIO:

RAPPORTI PATRIMONIALILA SEPARAZIONE DEI BENI

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I coniugi possono convenire che ciascuno

di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante

il matrimonio

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Art. 215. Separazione dei beni.I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio

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217. Amministrazione e godimento dei beni.— Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i

beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandatoSe uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza

l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i

beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti

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219. Prova della proprietà dei beni . — Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.I beni di cui nessuno dei coniugi può

dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.

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8.RAPPORTI PATRIMONIALI

L’ IMPRESA FAMILIARE

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L'IMPRESA FAMILIARE

• Le norme sull'impresa familiare disciplinano il lavoro nella famiglia, in mancanza di diverso rapporto.

• Le norme sulla impresa familiare hanno natura residuale

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La riforma del diritto di famiglia del 1975 e la disciplina

dell’impresa familiare

La Riforma del diritto di famiglia, costruendo dell’impresa familiare, ha abrogato l’art. 2140 del

1942 (art. 205 della Legge 19 maggio 1975 n. 151) e ha così regolato in maniera espressa il lavoro

familiare.Un rinvio agli usi è stato, comunque, mantenuto nell’ultimo comma dell’art. 230-bis, là dove si è

stabilito che “Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolate dagli usi

che non contrastino con le precedenti norme”

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L'IMPRESA FAMILIARE• Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare

che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare, ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzo produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

• Il lavoro della donna è considerato equivalente a q uello dell'uomo.

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9.RAPPORTI PATRIMONIALI

LA COMUNIONE TACITA FAMILIARE

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• La comunione tacita familiare nell'esercizio dell'agricoltura è una struttura associativa elementare regolata da un insieme di norme, a prevalente formazione consuetudinaria, dirette a regolare i rapporti tra i membri della famiglia che insieme vivono e producono un patrimonio comune

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Si intende per comunione tacita familiare una struttura associativa familiare caratterizzata da una comunione di tetto e di mensa e da una organizzazione interna nonché da una attività di

lavoro di tutti i partecipanti

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V DIRITTO DI FAMIGLIA

LA CRISI DEL MATRIMONIO

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1.LA CRISIDELMATRIMONIO…L'ordinamento giuridico regola la crisi coniugale con gli istituti della separazione personale dei coniugi e con lo scioglimento del matrimonio…

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Argomenti(temi attinenti alla crisi del matrimonio)

La crisi del matrimonioLa separazione personale

- cause della separazione personale- effetti della separazione- separazione consensuale e separazione

giudizialeLe cause di scioglimento del matrimonio

– le cause di scioglimento del matrimonio– il divorzio– le cause del divorzio– gli effetti del divorzio

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L'ordinamento giuridico regola la crisi

coniugale con gli istituti della

separazione personale dei coniugi e

con lo scioglimento del matrimonio.

In passato, si utilizzavano ipotesi di

invalidità del vincolo come strumento

per porre fine a convivenze difficili.

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CRISI DEL MATRIMONIO

• NULLITÀ attiene al momento formativo del negozio, sanziona la violazione di un comando o l’esistenza di un vizio genetico, e, una volta dichiarata, pone nel nulla il rapporto, quasi che il matrimonio non fosse mai esistito

• SEPARAZIONE è lo strumento per ovviare l’intolleranza della prosecuzione della convivenza (art. 151). Rimedio transitorio, tende tradizionalmente ad una auspicata riconciliazione (art. 157) oppure allo scioglimento del matrimonio.

• DIVORZIO sancisce il fallimento del matrimonio là dove la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita (art. 1 L. 1° dic. 1970, n. 898). Intervenendo su un matrimonio valido, scioglie i legami di legge con effetto ex nunc, e fa riacquistare agli ex coniugi la libertà di stato.

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Enrico VIII re d'Inghilterra.

Secondo figlio (Greenwich 1491 - ivi 1547) di Enrico VII e di Elisabetta di York, salì al trono nel 1509. Nel 1534 uscì dalla Chiesa di Roma e diede vita alla Chiesa anglicana, di cui si fece proclamare capo.

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LE SEI MOGLI DI ENRICO VIII

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Cause della separazione dei coniugi e del divorzio cause della separazione personale (151)

la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

cause del divorzio (art. 1 L. 1 dicembre 1970 n. 898)

il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio quando accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3

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In sintesi: separazione personale intollerabilità della prosecuzione della

convivenza o grave pregiudizio alla educazione della prole

divorzio fallimento del matrimonio (la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita)

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VI DIRITTO DI FAMIGLIA

LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

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1.LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGILa separazione personale dei coniugi è regolata dal Capo V del Libro 1°, articoli 150-158

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� La separazione personale dei coniugi è un rimedio alla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

� La separazione personale dei coniugi è regolata dal Capo V del Libro 1°, articoli 150-158.

� L'art. 150 dispone che è ammessa la separazione personale dei coniugi, precisando che la separazione può essere giudiziale o consensuale

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SEPARAZIONESEPARAZIONE

CONSENSUALECONSENSUALE

GIUDIZIALESEPARAZIONE DI

FATTO

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SEPARAZIONE:

�SEPARAZIONE GIUDIZIALE consegue ad un procedimento contenzioso

�SEPARAZIONE CONSENSUALE è frutto dell’accordo dei coniugi, omologato dal Tribunale.

• (SEPARAZIONE DI FATTO consiste nell’interruzione della convivenza che, su base volontaristica, si forma e si realizza senza che vi sia stata pronuncia di separazione giudiziale o accordo omologato dal Tribunale).

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ART. 150. SEPARAZIONE PERSONALE.

E’ AMMESSA LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI.

LA SEPARAZIONE PUÒ ESSERE GIUDIZIALE O

CONSENSUALE.IL DIRITTO DI CHIEDERE LA SEPARAZIONE

GIUDIZIALE O L’OMOLOGAZIONE DI QUELLA CONSENSUALE SPETTA ESCLUSIVAMENTE AI

CONIUGI.

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SEPARAZIONE CONSENSUALE

• La separazione consensuale è frutto dell'accordo dei coniugi, omologato dal Tribunale

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SEPARAZIONE GIUDIZIALE

La separazione giudiziale consegue ad un procedimento contenzioso avanti il Tribunale . • La separazione può essere chiesta al

giudice quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole

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ART. 151. SEPARAZIONE GIUDIZIALE

LA SEPARAZIONE PUÒ ESSERE CHIESTA QUANDO SI VERIFICANO, ANCHE INDIPENDENTEMENTE DALLA

VOLONTÀ DI UNO O DI ENTRAMBI I CONIUGI,

FATTI TALI DA RENDERE INTOLLERABILE LA PROSECUZIONE DELLA CONVIVENZA

O DA RECARE GRAVE PREGIUDIZIO ALLA EDUCAZIONE DELLA PROLE.

IL GIUDICE, PRONUNZIANDO LA SEPARAZIONE, DICHIARA, OVE NE RICORRANO LE CIRCOSTANZE, E

NE SIA RICHIESTO, A QUALE DEI CONIUGI SIA ADDEBITABILE LA SEPARAZIONE, IN

CONSIDERAZIONE DEL SUO COMPORTAMENTO CONTRARIO AI DOVERI CHE DERIVANO DAL

MATRIMONIO.

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Separazione personale dei coniugi. La separazione è un

rimedio . Il giudice pronuncia la separazione personale dei coniugi dopo aver accertato che sussistono fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, anche indipendentemente dalla volontà dei coniugi. Tale accertamento prescinde dall'accertamento della colpa dell'uno o dell'altro coniuge.

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Separazione personale dei coniugi.L’addebito della separazione.

• Tuttavia può succedere che uno dei coniugi abbia posto in essere un comportamento contrario ai doveriche derivano dal matrimonio e l'altro coniuge che tale responsabilità sia accertata. In questo caso, il coniuge deve formulare al giudice specifica richiesta.

• Se ciò avviene, il giudice , pronunziando la separazione giudiziale, dichiara , ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione , in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio

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2.EFFETTI DELLA SEPARAZIONE PERSONALE

La separazione personale dei coniugi è regolata dal Capo V del Libro 1°, articoli 150-158

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EFFETTI DELLA SEPARAZIONE

EFFETTI DI NATURA PERSONALE:

•CESSA L’OBBLIGO DI COABITAZIONE

•SI ATTENUA L’OBBLIGO DI FEDELTÀ

•LA SEPARAZIONE E’ CAUSA DI DIVORZIO (ART.3)

•FA VENIR MENO LA PRESUNZIONE DI

CONCEPIMENTO IN COSTANZA DI MATRIMONIO(ART. 232, 2° Comma)

•HA EFFETTI SUL COGNOME DELLA MOGLIE (ART. 156 bis)

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EFFETTI DELLA SEPARAZIONE

EFFETTI DI NATURA PATRIMONIALE:

•OBBLIGO DI MANTENIMENTO (ART. 156)

•OBBLIGO ALIMENTARE

•E’ CAUSA DI SCIOGLIMENTO

•DELLA COMUNIONE LEGALE (ART. 191)

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MANTENIMENTO ED ALIMENTI

•MANTENIMENTO

È commisurato in relazione alle circostanze e al reddito

•ALIMENTI

Consistono nelle prestazioni di assistenza materiale e consistono nel necessario alla vita

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Provvedimenti riguardo ai figli (155)

• Se dal matrimonio non sono nati figli —o se i figli sono già maggiorenni al momento della separazione — il procedimento di separazione personale, sia esso consensuale o giudiziale, è facilitato. Più doloroso e delicato il caso in cui vi siano figli minori.

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Provvedimenti riguardo ai figli (155)

• Se dal matrimonio sono nati figli, il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli minori sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

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Provvedimenti riguardo ai figli:

I provvedimenti riguardano: ⇒ l'affidamento ⇒ il contributo al mantenimento,

all'istruzione e all'educazione ⇒ il c.d. diritto di visita ⇒ l'assegnazione della casa familiare ⇒ le disposizioni circa l'amministrazione

dei beni dei figli

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Tipi di affidamento

Affidamento congiunto o condiviso

La titolarità e l'esercizio della potestàpermangono in capo ad entrambi i genitori, i qualiesercitano in comune la potestà medesima, inattuazione delle scelte esistenziali concordate

Affidamento alternato

Il minore convive, per alcuni periodi dell'anno,con l'uno oppure con l'altro genitore.

Affidamento esclusivo

Il minore convive con uno soltanto dei genitori.

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VII DIRITTO DI FAMIGLIA

IL DIVORZIO

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1.IL DIVORZIOE LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO

Il divorzio è regolato dalla L. 1 dicembre 1970 n. 898

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LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO (Art. 49 c.c.)

E IL DIVORZIO(Legge 1 dicembre 1979 n. 898)

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ART. 149. SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.

IL MATRIMONIO SI SCIOGLIE CON LA MORTE DI UNO DEI CONIUGI E

NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

GLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CELEBRATO CON RITO RELIGIOSO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 82 O DELL’ARTICOLO 83, E REGOLARMENTE TRASCRITTO, CESSANO ALLA MORTE DI UNO DEI CONIUGI E NEGLI

ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

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CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO:

• MORTE DEL CONIUGE (ART. 149)

• SCIOGLIMENTO PER DIVORZIO (L. 1° dicembre 1970 n. 898)

• MORTE PRESUNTA (ART. 58)

• RETTIFICAZIONE DI SESSO (ART. 4 L. 14 aprile 1982, n. 164)

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il

DIVORZIO Il divorzio scioglie il matrimonio

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DIVORZIO VISTO DA LEI

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DIVORZIO VISTO DA LUI

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� Il divorzio scioglie il matrimonio. � Il giudice pronuncia lo scioglimento

del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, accerta che la comunione spirituale e materiale trai coniugi non può essere mantenuta o ricostruita

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SCHEMA DELLE CAUSE DI DIVORZIOART. 3 DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1970 N. 898

(LEGGE SUL DIVORZIO)

LO SCIOGLIMENTO O LA CESSIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO PUÒ ESSERE DOMANDATO DA UNO DEI CONIUGI:1) QUANDO, DOPO LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO, L’ALTRO CONIUGE È STATO CONDANNATO, CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, ANCHE PER FATTI COMMESSI IN PRECEDENZA;

–A) ALL’ERGASTOLO …–B) A QUALSIASI PENA DETENTIVA …–C) A QUALSIASI PENA PER OMICIDIO VOLONTARIO DI UN FIGLIO OVVERO PER TENTATO OMICIDIO A DANNO DEL CONIUGE O DI UN FIGLIO.

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SCHEMA DELLE CAUSE DI DIVORZIOART. 3 DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898

(LEGGE SUL DIVORZIO)

2) NEI CASI IN CUI: …B) È STATA PRONUNCIATA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE FRA I CONIUGI, OVVERO È STATA OMOLOGATA LA SEPARAZIONE CONSENSUALE, ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.IN TUTTI I PREDETTI CASI, PER LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, LE SEPARAZIONI DEVONO ESSERSI PROTRATTE ININTERROTTAMENTE DA ALMENO DODICI MESI DALL’AVVENUTA COMPARIZIONE DEI CONIUGI INNANZI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE NELLA PROCEDURA DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI SEI MESI NEL CASO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, ANCHE QUANDO IL GIUDIZIO CONTENZIOSO SI SIA TRASFORMATO IN CONSENSUALE.L’EVENTUALE INTERRUZIONE DELLA SEPARAZIONE DEVE ESSERE ECCEPITA DALLA PARTE CONVENUTA.

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SCHEMA DELLE CAUSE DI DIVORZIOART. 3 DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N. 898

(LEGGE SUL DIVORZIO)

…..segue …..

2) NEI CASI IN CUI:

.

•E) L’ALTRO CONIUGE, CITTADINO STRANIERO, HA OTTENUTO ALL’ESTERO L’ANNULLAMENTO O LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO O HA CONTRATTO ALL’ESTERO NUOVO MATRIMONIO;•F) IL MATRIMONIO NON È STATO CONSUMATO•G) È PASSATA IN GIUDICATO SENTENZA DI RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO A NORMA DELLA LEGGE 14 APRILE 1982 N. 164.

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LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI – DOPO TRE ANNI DI SEPARAZIONE –

E’ LA CAUSA PRINCIPALE DI DIVORZIO(Art. 3 Legge 1 dicembre 1979 n. 898)

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Durata della separazione. Il periodo di separazione necessario per giungere alla pronuncia di divorzio è di un anno o sei mesi.

Periodo di separazione necessario per la pronuncia di divorzio

dodici mesi dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personalesei mesi sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale

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Il procedimento di divorzio

• Di regola, uno dei coniugi prende l'iniziativa di chiedere il divorzio. La prova della separazione spetta all'attore, che deve provare il fatto costitutivo della domanda.

• Se però entrambi i coniugi sono d'accordo, possono presentare “domanda congiunta ”.

• La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza.

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2.EFFETTI DEL DIVORZIO…Il divorzio ha effetto estintivo, ma non retroattivo, su tutti i rapporti derivanti dal matrimonio…

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• I coniugi divorziati riacquistano la libertà di stato, ma il loro matrimonio resta tale per il periodo che va dalla celebrazione alla sentenza di divorzio

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EFFETTI DEL DIVORZIO:

EFFETTI DI NATURA PERSONALE:

• SCIOGLIE IL MATRIMONIO (ha effetto estintivo, ma non retroattivo)

• GLI EX CONIUGI RIACQUISTANO LO STATUS LIBERTATIS (possono nuovamente sposarsi)

• La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio

EFFETTI DI NATURA PATRIMONIALE:

• La sentenza di divorzio dispone l’obbligo di somministrare periodicamente l’assegno di divorzio

EFFETTI RIGUARDO AI FIGLI:

• IL DIVORZIO NON TOCCA IL RAPPORTO DI FILIAZIONE

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IL DIVORZIO E I RAPPORTI CON LA PROLE

• Il divorzio, di per sé, non tocca il rapporto di filiazione.

• Genitori divorziati restano genitori .

• L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.

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IL DIVORZIO E I RAPPORTI CON LA PROLE

• Per quanto riguarda l'affidamento , le norme sono simili a quelle che regolano l'affidamento dei figli nella separazione personale.

• Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiara a quale genitore i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

• Di regola, i figli di tenera età sono affidati alla madre.

• L'affidamento esclusivo al padre è raro

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AFFIDAMENTOAFFIDAMENTO

ESCLUSIVO

CONGIUNTO OALTERNATO

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AFFIDAMENTO

• Ove il tribunale lo ritenga utile all'interesse dei minori, anche in relazione all'età degli stessi, può essere disposto l'affidamento congiunto o alternato .

• Il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi..

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LA CASA FAMILIARE

• L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età.

• In ogni caso, ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole.

• L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'articolo 1599

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VIII •DIRITTO DI FAMIGLIA

LA FILIAZIONE

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1.LA FILIAZIONE

… la disciplina della filiazione è stata riformata dal d.l. 23 dicembre 2013 n.154, a norma dell’art.2 della l. 10 dicembre 2012 n.219 …

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LA FILAZIONE

LA FILIAZIONE È IL RAPPORTO GIURIDICO CHE LEGA I GENITORI AL FIGLIO

Mantegna

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LA FILIAZIONE

PRESUPPOSTO È LA NASCITA, ANCHE SE L’ORDINAMENTO RICONOSCE ALCUNI DIRITTI AL CONCEPITO

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LA FILIAZIONE

PATERNITÀ E MATERNITÀ SONO CONCETTI GIURIDICI, NON BIOLOGICI, CHE LEGANO IL FIGLIO AI GENITORI E I GENITORI AL FIGLIO (secondo il brocardo latino mater semper certa est, pater numquam, o, se si vuole, mater semper certa, pater autem incertus )

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Esempio di certificato di nascita

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FILIAZIONE

I FIGLI HANNO EGUALI DIRITTI E DOVERI.L’equiparazione della filiazione nata nel matrimonio o fuori dal matrimonio è espressione di un principio costituzionale: l’art. 30 della Costituzione dispone che “la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della legittima”.

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RIFORMA DEL TITOLO VII del Libro I del Codice Civile

la disciplina della filiazione è stata riformata dald.l. 23 dicembre 2013

n.154, a norma dell’art.2 della l. 10 dicembre 2012 n.219

Codice Civile

Libro PrimoDelle persone e della famiglia

Titolo VIIDello stato di figlio

Capo IDella presunzione di paternità

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unicità dello stato giuridico della filiazione« Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico » (art. 315 cod. civ.).

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Capo IIDelle prove della filiazione

Art. 236.Atto di nascita e possesso di stato.

La filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. (1)Basta in mancanza di questo titolo il possesso continuo dello stato di figlio . (1)

(1) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014

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UNICITÀ DELO STATO GIURIDICO DI FILIAZIONE

«Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico» (art. 315 c.c:)

In sintesi, la disciplina della filiazione dopo la riforma si sostanzia nella regolazione dell’istaurazione del rapporto di filiazione (nel matrimonio e fuori dal matrimonio)Gli effetti, una volta costituito il rapporto, sono identici.

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2.LA FILIAZIONE nel MATRIMONIO

… la disciplina della filiazione è stata riformata dal d.l. 23 dicembre 2013 n.154, a norma dell’art.2 della l. 10 dicembre 2012 n.219 …

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FILIAZIONE LEGITTIMA

Figlio nato in costanza di matrimonio• Lo status di figlio si basa su un sistema di

presunzioni , che si collegano al parto di donna coniugata

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art. 232 - Presunzione di concepimento durante il matrimonio

art. 231 - Presunzione di paternità del marito

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Capo IDella presunzione di paternità

Art. 231.Paternità del marito. (1)

IL MARITO È PADRE DELFIGLIO CONCEPITO O NATODURANTE IL MATRIMONIO .

(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014

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Art. 232.Presunzione di concepimento durante il matrimonio.

SI PRESUME CONCEPITO DURANTE ILMATRIMONIO IL FIGLIO NATO QUANDO NONSONO ANCORA TRASCORSI TRECENTO GIORNIDALLA DATA DELL'ANNULLAMENTO, DELLOSCIOGLIMENTO O DELLA CESSAZIONE DEGLIEFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO. (1)La presunzione non opera decorsi trecento giornidalla pronuncia di separazione giudiziale o dallaomologazione di separazione consensuale ovverodalla data della comparizione dei coniugi avanti algiudice quando gli stessi sono stati autorizzati avivere separatamente nelle more del giudizio diseparazione o dei giudizi previsti nel commaprecedente. .

(1) (1) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014

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Le presunzioni in tema di filiazione PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO DURANTE IL MATRIMONIO (art.232).

Si presume concepito durante il matrimonio il figlio natoquando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla datadell’annullamento, dello scioglimento o della cessazionedegli effetti civili del matrimonio.

PRESUNZIONE DI PATERNITÀ DEL MARITO (art.231).

Il marito è padre del figlio concepito o nato durante ilmatrimonio.

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Prova della FILIAZIONE nel matrimonio

• La filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello Stato civile (art. 236). Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio.

• La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori all’ufficiale di stato civile, da un procuratore speciale o, in mancanza dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto (art. 30 dell’Ordinamento dello stato civile – DPR 3 novembre 2000, n.396).

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3.LA FILIAZIONE fuori dal MATRIMONIO

… la disciplina della filiazione è stata riformata dal d.l. 23 dicembre 2013 n.154, a norma dell’art.2 della l. 10 dicembre 2012 n.219 …

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RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE

• Il figlio è di regola riconoscibile dalla madre e dal padre. Il riconoscimento mira a costituire tra figlio e genitore il rapporto giuridico di filiazione.

• Il riconoscimento non è un obbligo . Né il padre né la madre hanno l’obbligo di dichiarare il nato come proprio al momento del parto.

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Ruota degli esposti della Chiesa dell’Annunziataa Napoli

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La Ruota degli Esposti dell'Ospedale degli Innocenti di Firenze

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Capo IVDel riconoscimento dei figli nati fuori dal

matrimonioArt. 250.

Riconoscimento.

l figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

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RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE

• IL RICONOSCIMENTO CONSISTE IN UNA DICHIARAZIONE SOLENNE CON LA QUALE UNA PERSONA DICHIARA DI ESSERE GENITORE DI UN’ALTRA PERSONA.

• In relazione alla forma, (art. 254) il riconoscimento può essere fatto:– nell’atto di nascita– con una apposita dichiarazione, posteriore alla

nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile

– in un atto pubblico– in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

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Capo IVDel riconoscimento dei figli nati fuori dal

matrimonioArt. 254.

Forma del riconoscimento.

Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

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La capacità di effettuare il riconoscimento di un figlio naturale si acquista con il compimento del sedicesimo anno di età (art. 250, ult. comma, cod. civ.)

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Capo IVDel riconoscimento dei figli nati fuori dal

matrimonioArt. 262.

Cognome del figlio nato fuori del matrimonio.

Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.

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• Di regola il padre e la madre riconoscono il figlio naturale. Può però succedere che non lo facciano.

• LA MADRE , INFATTI, HA DIRITTO A NON ESSERE NOMINATA NELL’ATTO DI NASCITA, E LA SUA VOLONTÀ VA RISPETTATA (art. 30 Ordinamento dello stato civile).

• In questo caso l’ufficiale di stato civile annota nell’atto di nascita che i genitori non sono noti, e impone ad essi il nome e il cognome (art. 29 Ordinamento dello stato civile).

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La dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità.

Se i genitori non hanno provveduto al riconoscimento il figlio può promuovere un procedimento giudiziario per ottenere l’accertamento del rapporto di filiazione e la conseguente attribuzione dello status che spetta al figlio

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Capo VDella dichiarazione

giudiziale della paternità e della

maternitàArt. 269.

Dichiarazione giudiziale di paternità

e maternità

La paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. (1)La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità. (1)

(1) Comma così modificato dall'art. 30, comma 2, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014

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4.RAPPORTI GENITORI FIGLI…È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli

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Rapporti genitori-figli

• Con la filiazione si creano fra genitori e figli una pluralità di rapporti (status di figlio). E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.).

• Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia, finché convive con essa. Se minorenne, il figlio non può abbandonare la casa dei genitori.

• Il minore ha diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia (art. 1 L. 4 maggio 1983, n. 184)

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«Art. 315-bis»(Diritti e doveri del figlio).

- Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finche' convive con essa.

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315.- DOVERI DEL FIGLIO VERSO I GENITORI

IL FIGLIO DEVE RISPETTARE I GENITORI E DEVE

CONTRIBUIRE, IN RELAZIONE ALLE PROPRIE SOSTANZE

E AL PROPRIO REDDITO, AL MANTENIMENTO

DELLA FAMIGLIA FINCHÉ CONVIVE

CON ESSA.

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Art. 147 c.c.. Doveri verso i figli.Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’art. 315 bis

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5.RESPONSABILITÀGENITORIALE

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Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori (responsabilità genitoriale ) sino alla maggiore età o all’emancipazione.Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che é esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei (art. 316)

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Art. 316.Responsabilità genitoriale. (1)

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

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Art. 316.Responsabilità genitoriale. (1)

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

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Art. 320.Rappresentanza e amministrazione.

I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri , fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

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Art. 320.Rappresentanza e amministrazione.

I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri , fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. (1)Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316.I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore. (2)

(1) Comma così modificato dall'art. 44, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(2) Comma così modificato dall'art. 44, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

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6.USUFRUTTO LEGALEdei genitori

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I genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio, fino alla maggiore età o all'emancipazione. I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli. Alcuni beni – come ad esempio i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro – non cadono in usufrutto.

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Art. 324.Usufrutto legale

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio, fino alla maggiore età o all'emancipazione. (2)I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.

(2) Comma così modificato dall'art. 48, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

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Art. 324.Usufrutto legale

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio, fino alla maggiore età o all'emancipazione. (2)I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.

Non sono soggetti ad usufrutto legale:1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui. (1)

(1) Comma così modificato dall'art. 48, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(2) Comma così modificato dall'art. 48, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

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Art. 324.Usufrutto legale

Non sono soggetti ad usufrutto legale:1) I BENI ACQUISTATI DAL FIGLIO CON I PROVENTI DEL PROPRIO LAVORO;

2) I BENI LASCIATI O DONATI AL FIGLIO PER INTRAPRENDERE UNA CARRIERA, UN'ARTE O UNA PROFESSIONE;

3) I BENI LASCIATI O DONATI CON LA CONDIZIONE CHE I GENITORI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE O UNO DI ESSI NON NE ABBIANO L'USUFRUTTO: LA CONDIZIONE PERÒ NON HA EFFETTO PER I BENI SPETTANTI AL FIGLIO A TITOLO DI LEGITTIMA;

4) I BENI PERVENUTI AL FIGLIO PER EREDITÀ, LEGATO O DONAZIONE E ACCETTATI NELL'INTERESSE DEL FIGLIO CONTRO LA VOLONTÀ DEI GENITORI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE. SE UNO SOLO DI ESSI ERA FAVOREVOLE ALL'ACCETTAZIONE, L'USUFRUTTO LEGALE SPETTA ESCLUSIVAMENTE A LUI. (1)

(1) Comma così modificato dall'art. 48, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

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7.TUTELA e EMANCIPAZIONE

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343.- APERTURA DELLA TUTELA

SE ENTRAMBI I GENITORI SONO MORTI O PER ALTRE CAUSE NON POSSONO ESERCITARE LA PATRIA POTESTÀ, SI APRE LA TUTELA PRESSO

IL TRIBUNALE DEL CIRCONDARIO DOVE È LA SEDE PRINCIPALE DEGLI AFFARI E INTERESSI

DEL MINORE.SE IL TUTORE È DOMICILIATO O TRASFERISCE IL DOMICILIO IN ALTRI CIRCONDARIO, LA TUTELA PUÒ ESSERE IVI TRASFERITA

CON DECRETO DEL TRIBUNALE.

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IX DIRITTO DI FAMIGLIA

ADOZIONE

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1.Istituti di assistenza dei minori e ADOZIONE…È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli …

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Adozione ed affidamento dei minori

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L’adozione: le originiL’ADOZIONE ROMANA

• L’adozione è stata per secoli, e nella sua tradizione romanistica, un istituto “privato”, a prevalente contenuto patrimoniale. Il diritto romano classico conosceva l’adoptio e l’adrogatio che implicavano l’assunzione di una persona sotto la potestà di un pater familias con conseguente interruzione di ogni rapporto con la famiglia di origine. In epoca giustinianea fu introdotta la adoptio minus plaena che non interrompeva del tutto i rapporti con la famiglia di origine

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Adozione romana

• Nerva adotta Traiano come suo successore. Alla morte di Nerva, Traiano gli succedette sul trono (98 d.C.)

Nerva

TraianoVincenzo Franceschelli

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Evoluzione della disciplina della adozione

• Con i secoli bui l’adozione quasi scomparve, e vi fu chi, lavorando al progetto del Codice civile unitario del 1865, propose addirittura di abolirla del tutto.

• Sopravvisse nella sua funzione più tradizionale allo scopo di permettere a coloro che non hanno avuto figli o li hanno perduti di crearsi una filiazione civile (adoptio imitatur naturam) in quanto non sorge per vincolo di sangue, ma per volontà dell’adottante.

• Di regola si adottava chi era già maggiore di età (il Codice napoleonico richiedeva la maggiore età dell’adottato); i codici preunitari non fissavano limiti e quindi vi fu qualche caso di adozione di minori

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Evoluzione della disciplina della adozione

Dopo la Grande Guerra, l'elevatissimo numero di caduti indusse l'opinione pubblica e lo Stato ad intervenire per permettere l'ingresso in nuove famiglie degli orfani di guerra. Fu quindi nel Decreto legge 31 luglio 1919 n. 1357 “contenente norme sulla adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra” che si tolse ogni limite all'età dell'adottato. L'adozione cominciò ad essere considerata come un istituto diretto a favorire i minori, e non più chi non aveva figli

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Evoluzione della disciplina della adozione

Il Codice del 1942 disciplinò l’adozione modellandola sulla D. Legge del 1919, affiancandola all’affiliazione (oggi abrogata) ed ad altri istituti di assistenza. L’adottato conservava, però, tutti i diritti e i doveri verso la famiglia d’origine.

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Evoluzione della disciplina della adozione

Dopo il Codice del 1942 la disciplina dell’adozione è stata più volte modificata.

Si guarda all’interesse dell’adottato e non a quello della famiglia adottante.

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Evoluzione della disciplina della adozione

• nel 1967 viene introdotta la legge di adozione speciale

• Nel 1983 si ha la legge di riforma (la n. 184)→ il modello di adozione legittimante rimane quello della legge del’67 viene però esteso ai bambini con più di 8 anni e ai minori in situazioni di abbandono

• Nel 2001 tale legge di riforma viene modificata in alcune sue parti → si è elevata a 45 anni la differenza massima di età tra adottanti e adottato

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L’ADOZIONE

TIPO FONTI

ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETA’

REGOLATA DAL TITOLO VIII DEL CODICE (ARTT. 219-314)

E’ PERMESSA ALLE PERSONE CHE NON HANNO DISCENDENTI LEGITTIMI

ADOZIONE (ADOZIONE LEGITTIMANTE)

REGOLATA DALLA L. 4 MAGGIO 1983 N. 184, TITOLO II (ARTT. 4-28)

E’ CONSENTITA A FAVORE DI MINORI DICHIARATI IN STATO DI ADOTTABILITÀ

ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

REGOLATA DALLA L. 4 MAGGIO 1983 N. 184, TITOLO IV (ARTT. 44-56)

E’ CONSENTITA A FAVORE DI MINORI SENZA CHE CI SIA BISOGNO DI DICHIARARLI IN STATO DI ADOTTABILITÀ

ADOZIONE INTERNAZIONALE

REGOLATA DALLA L. 4 MAGGIO 1983 N. 184, TITOLO III, COME MODIFICATA DALLA L. 31 DICEMBRE 1998 N. 476

RIGUARDA L’ADOZIONE DI MINORI STRANIERI

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2.ADOZIONE(c.d. LEGITTIMANTE)

…È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli …

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Adozione

• L’adottato cessa ogni rapporto con la famiglia di origine e diviene figlio degli adottanti, stabilend o un legame di parentela con tutti gli ascendenti e discendenti

• L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni e tra i quali non sussiste separazione personale neppure di fatto e che sono idonei fisicamente e moralmente ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare

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Adozione

• L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

• I coniugi adottanti devono essere idonei a educare ed istruire i minori che intendono adottare, e devono essere in grado di mantenerli.

• L’adozione è consentita in favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità.

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• Sono dichiarati in stato di adottabilità i minori in situazione di abbandono. Sono in situazione di abbandono i minori privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedere. Sono altresì in stato di abbandono i minori ricoverati presso istituti di assistenza.

Adozione

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ADOTTANTI ADOTTANDO

coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non sussista separazione personale nemmeno di fatto

minori “abbandonati” dichiarati in stato di adottabilità

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Adozione

CONDIZIONE DEL MINORE Minore di anni 18 che si trovi in stato di abbandono

PRESUPPOSTO Dichiarazione dello stato di adottabilità del minore in stato di abbandono pronunciata dal Tribunale dei minorenni

REQUISITI DEGLI ADOTTANTI Coniugi ritenuti idonei . L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni tra i quali non sussista separazione personale nemmeno di fatto e che siano idonei ad educare, istruire e in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

PROVVEDIMENTO CHE DA LUOGO ALLA ADOZIONE

Il Tribunale dei minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall’affidamento preadottivo verifica che ricorrano tutte le condizioni di legge e, con decreto motivato, dispone di far luogo alla adozione.

EFFETTI PER LA FAMIGLIA ADOTTIVA Per effetto della adozione l’adottato acquista il titolo di figlio legittimo degli adottanti dei quali assume e trasmette il cognome.

EFFETTI PER LA FAMIGLIA DI ORIGINE Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali.

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3.ADOZIONEin casi particolari…(art. 44 / 57 L. 4 maggio 1983 n. 184)……

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• I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di abbandono:

• a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

• b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge ;

• c) quando il minore presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale ed è orfano di padre e di madre;

• d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

• L'adozione è consentita anche in presenza di figli

Adozione in casi particolari

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Adozione c. d. ordinaria

• L’adottato mantiene tutti i diritti ed i doveri nei confronti della propria famiglia di origine

• L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo aggiunge al proprio

• L’adozione non induce alcun rapporto tra l’adottato e i parenti dell’adottante

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4.ADOZIONEDI PERSONE MAGGIORI DI ETA’(art. 291 / 314 c.c.)…

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Adozione di persone maggiori di età

• L'adozione di persone maggiori di età è ciò che residua della “adozione ordinaria” del codice del 1942. È oggi un istituto di rara applicazione.

• L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare.

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Adozione di persone maggiori di età

• L'adottato mantiene diritti e doveri verso la famig lia di origine , escludendo, però, secondo l'art. 300, qualsiasi rapporto verso i parenti dell'adottante.

• Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati (art. 297).

• L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio (299).

• L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine (art. 300). L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante.

• L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione sul patrimonio dell'adottato (art. 304), mentre l'adottato è erede degli adottanti.

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5.ADOZIONEINTERNAZIONALE

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Adozione internazionale

Si intende per adozione internazionale l'adozione del minore cittadino italiano da parte di adottanti cittadini stranieri, e l'adozione, di solito all'estero, di un minore straniero da parte di cittadini italiani

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Convenzione sulla protezione dei minori e sulla coo perazione in materia di adozione internazionale (1993)

• Interesse del minore: deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, di amore e di comprensione

• Ogni stato deve adottare misure adeguate per consentire la permanenza del minore nella sua famiglia di origine (che il ricorso all’adozione sia l’ultima possibilità)• Istituzione delle Autorità

centrali e degli Enti Autorizzati (regolamentare le modalità di ricerca e abbinamento)

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Adozione internazionale

La legge 476/98 in materia di adozione internazionale applica i principi della convenzione dell’Aja e

• Sviluppa la cooperazione internazionale• Mira a ridurre le lunghe attese• Mira ad eliminare il “mercato” del bambino straniero• Promuove percorsi di preparazione per le coppie

aspiranti adottive• Promuove le competenze degli operatori

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Adozione internazionale

Le persone residenti in Italia idoneeall'adozione presentano una dichiarazionedi disponibilità al Tribunale per iminorenni il quale ne accerta l'idoneità.

Ciò fatto, gli aspiranti all'adozioneconferiscono incarico di curare laprocedura di adozione ad un enteautorizzato (29-bis L. adozione)

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6.Affidamento dei minori…Vi possono essere situazioni temporanee nelle quali il minore si trovi privo di un ambiente familiare idoneo…

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Affidamento dei minori

• Vi possono essere situazioni temporanee nelle quali il minore si trovi privo di un ambiente familiare idoneo. A risolvere queste situazioni temporanee e contingenti provvede l'istituto dell'affidamento dei minori.

• Ai sensi dell'art. 2 della Legge 4 maggio 1983 n. 184, il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

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7.GLI ALIMENTI…Gli alimenti sono le prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico…

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GLI ALIMENTI

• Gli alimenti sono le prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico.

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GLI ALIMENTI

• Il diritto agli alimenti è legato alla prova dello stato di bisogno .

• Occorre altresì dimostrare l'impossibilità, da parte dell'alimentando, di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa

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PERSONE OBBLIGATE AGLI ALIMENTI – ART. 433

ALL’OBBLIGO DI PRESTARE GLI ALIMENTI SONO TENUTI, NELL’ORDINE :

1) IL CONIUGE

2) FIGLI, ANCHE ADOTTIVI E, IN LORO MANCANZA, I DISCENDENTI PROSSIMI;

3) I GENITORI E, IN LORO MANCANZA, GLI ASCENDENTI PROSSIMI, GLI ADOTTANTI;

4) I GENERI E LE NUORE;

5) IL SUOCERO E LA SUOCERA;

6) I FRATELLI E LE SORELLE GERMANI O UNILATERALI, CON PRECEDENZA DEI GERMANI SUGLI UNILATERALI.

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GLI ALIMENTI

• E’ altresì tenuto agli alimenti l’adottante(art.436) e il donatario (437), nei limiti del valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

• Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto (art.443)