NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

36
NUOVE PROCEDURE NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE L’ESPORTAZIONE Vicenza 28 gennaio 2008 Vicenza 28 gennaio 2008 Dott. Vincenza Napolitano Dott. Vincenza Napolitano

description

Vicenza 28 gennaio 2008 Dott. Vincenza Napolitano. NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE. IL NUOVO VOLTO DEL REGIME DELL’ESPORTAZIONE. Regolamento(CE) 648/2005 che ha introdotto modifiche al Reg. (CEE) 2913/1992 che istituisce il Codice Doganale Comunitario - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

Page 1: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

NUOVE NUOVE PROCEDURE PROCEDURE

DOGANALI PER DOGANALI PER L’ESPORTAZIONEL’ESPORTAZIONE

Vicenza 28 gennaio 2008Vicenza 28 gennaio 2008

Dott. Vincenza NapolitanoDott. Vincenza Napolitano

Page 2: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

IL NUOVO VOLTO DEL REGIME DELL’ESPORTAZIONE

Regolamento(CE) 648/2005 che ha introdotto modifiche al Reg. (CEE) 2913/1992 che istituisce il

Codice Doganale Comunitario

Regolamento(CE) 1875/2006 che modifica il Regolamento (CEE) 2454/1993 recante le

Disposizioni di applicazione del Codice Doganale Comunitario

Page 3: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

LE PRINCIPALI FONTI NORMATIVE

Artt. 161 e 162 del Reg. CEE 2913/92 Artt.787 – 798 del Reg . CEE 2454/93 Artt. 221, 226, 231, dal 233 al 238, dal 279 al

289 del Reg. CEE 2454/93 Artt. 171 – 174 DPR n. 43/1973 Artt. 251 – 262 del RD n. 65/1896 Artt. 6 c. 4, 7 c. 4, 10, 14, 15 e 16 D. Lgs. n.

374/1990

Page 4: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

STRUMENTI DELLA RIFORMASTRUMENTI DELLA RIFORMA

ANALISI DEI RISCHI COMUNEANALISI DEI RISCHI COMUNE

SCAMBIO ELETTRONICO DEI DATISCAMBIO ELETTRONICO DEI DATI

OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATOOPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO

DICHIARAZIONE SOMMARIA ANTICIPATADICHIARAZIONE SOMMARIA ANTICIPATA

Page 5: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

PROGETTO AES (Automated Export System)

FASE 1 : pieno controllo delle operazioni di esportazione attraverso lo scambio dei dati tra ufficio doganale di esportazione ed ufficio doganale di uscita dal territorio comunitario: prima fase E.C.S. (Export Control Syistem)

FASE 2: presentazione con sistema telematico delle dichiarazioni di esportazione

dichiarazione anticipata e dichiarazione sommaria (seconda fase E.C.S.) -

Page 6: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

ECS – FASE 1: ECS – FASE 1: BASE GIURIDICA E OBIETTIVIBASE GIURIDICA E OBIETTIVI

BASE GIURIDICA: BASE GIURIDICA: Art.182 ter p. 2 CDC; Art.182 ter p. 2 CDC; Artt. 792 e da 796 bis a 796 sexies DACArtt. 792 e da 796 bis a 796 sexies DAC

OBIETTIVI:OBIETTIVI:Lo scambio elettronico di dati tra l’ufficio Lo scambio elettronico di dati tra l’ufficio doganale di esportazione e l’ufficio doganale di esportazione e l’ufficio doganale di uscita consente doganale di uscita consente il tracciamento il tracciamento elettronico delle operazioni di esportazione elettronico delle operazioni di esportazione in ambito comunitarioin ambito comunitario e dunque il e dunque il pieno pieno controllo delle operazioni di esportazionecontrollo delle operazioni di esportazione

Page 7: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

ECS – FASE 1ECS – FASE 1

Le operazioni interessate Le operazioni interessate all’E.C.S.-Fase 1 all’E.C.S.-Fase 1 sono le esportazioni per le quali la normativa sono le esportazioni per le quali la normativa prevede che l’esemplare 3 del DAU scorti la prevede che l’esemplare 3 del DAU scorti la merce dall’ufficio di esportazione all’ufficio di merce dall’ufficio di esportazione all’ufficio di uscita.uscita.

Le operazioni di esportazioni in procedura di Le operazioni di esportazioni in procedura di domiciliazione presentate mediante invio domiciliazione presentate mediante invio telematico secondo il disposto della Circolare telematico secondo il disposto della Circolare 18D18D

Page 8: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

ECS – FASE 1: ECS – FASE 1: esclusioneesclusione

Non sono incluse: Non sono incluse: Le esportazioni effettuate in procedura Le esportazioni effettuate in procedura

domiciliata mediante preavviso e successiva domiciliata mediante preavviso e successiva dichiarazione complementare dichiarazione complementare

Le esportazioni abbinate al transitoLe esportazioni abbinate al transito Le esportazioni di prodotti in sospensione di Le esportazioni di prodotti in sospensione di

accisa (la merce è scortata da DAA)accisa (la merce è scortata da DAA) Le esportazioni con contratto di trasporto Le esportazioni con contratto di trasporto

unico verso Paese terzo (art. 793 Reg. CEE unico verso Paese terzo (art. 793 Reg. CEE 2454/93)2454/93)

Page 9: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

ESPORTAZIONE ESPORTAZIONE ART. 161 CDCART. 161 CDC

L’esportazione è il regime che L’esportazione è il regime che ““permettepermette alle alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale merci comunitarie di uscire dal territorio doganale della Comunità della Comunità qualsiasiqualsiasi merce comunitaria” merce comunitaria” destinata ad uscire dal territorio doganale della destinata ad uscire dal territorio doganale della Comunità “… Comunità “… devedeve essere vincolata al regime essere vincolata al regime dell’esportazione” dell’esportazione”

L’esportazione comporta l’applicazione delle L’esportazione comporta l’applicazione delle formalità previsteformalità previste

Page 10: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

LA DICHIARAZIONE DI LA DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONEESPORTAZIONE

La La dichiarazione verbale dichiarazione verbale Merci prive di carattere commerciale Merci prive di carattere commerciale è ammessa è ammessa ancheanche per per merci di carattere commercialemerci di carattere commerciale

purchépurché il valore globale non superi un certo limite statisticoil valore globale non superi un certo limite statistico non si tratti di una serie regolare di operazioni similarinon si tratti di una serie regolare di operazioni similari non siano trasportate da trasportatori indipendenti come parte di non siano trasportate da trasportatori indipendenti come parte di

una più ampia operazione di trasportouna più ampia operazione di trasporto (artt. 226 DAC e 10 D.Lgs. (artt. 226 DAC e 10 D.Lgs.

374/90)374/90)

La La dichiarazione per fatti concludentidichiarazione per fatti concludenti è ammessa per le merci non soggette ai dazi è ammessa per le merci non soggette ai dazi

all’esportazione, prive di carattere commerciale e all’esportazione, prive di carattere commerciale e contenute nei bagagli personali dei viaggiatoricontenute nei bagagli personali dei viaggiatori

(artt. 231 e 233 DAC)(artt. 231 e 233 DAC)

Page 11: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

deve recare le indicazioni previste deve recare le indicazioni previste nell’Allegato 37 DAC (e 30 bis DAC) e deve nell’Allegato 37 DAC (e 30 bis DAC) e deve essere di regola presentata mediante un essere di regola presentata mediante un procedimento informaticoprocedimento informatico

può essere presentata solo in via eccezionale può essere presentata solo in via eccezionale su supporto cartaceo e cioè quando non su supporto cartaceo e cioè quando non funziona il sistema informatizzato delle funziona il sistema informatizzato delle autorità doganali e/o quello del dichiaranteautorità doganali e/o quello del dichiarante

La dichiarazione di esportazione La dichiarazione di esportazione art. 787 DACart. 787 DAC dal 1° luglio 2009dal 1° luglio 2009

Page 12: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

A.E.S. A.E.S. PROCEDURA PROCEDURA

ORDINARIAORDINARIA

Dichiarazione cartacea Dichiarazione cartacea acquisita a sistema da acquisita a sistema da Ufficio di EsportazioneUfficio di Esportazione

Dichiarazione Dichiarazione accompagnata da floppyaccompagnata da floppy

Dichiarazione trasmessa Dichiarazione trasmessa all’Ufficio con sistema all’Ufficio con sistema telematicotelematico

PROCEDURA PROCEDURA DOMICILIATADOMICILIATA

Dichiarazione inviata Dichiarazione inviata telematicamente ai sensi telematicamente ai sensi della Circolare 18 D del della Circolare 18 D del 24/03/2004 24/03/2004

Page 13: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

IL FUNZIONAMENTO DEL REGIMEIL FUNZIONAMENTO DEL REGIME

UFFICIO DI ESPORTAZIONE

UFFICIO DI USCITA

OPERATOREECONOMICO

DAUCOPIA 3

DAU

DAUCOPIA 3+ TIMBRO

DAE

Page 14: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

L’UFFICIO DI ESPORTAZIONEL’UFFICIO DI ESPORTAZIONE

art. 161 p. 5 CDC art. art. 201 DAC art. 161 p. 5 CDC art. art. 201 DAC Luogo in cui è stabilito l’esportatoreLuogo in cui è stabilito l’esportatore Luogo in cui le merci sono imballate o caricateLuogo in cui le merci sono imballate o caricate

Le deroghe Le deroghe eccezionalieccezionali (artt. 789 DAC: subappalto, 790 DAC: motivi di (artt. 789 DAC: subappalto, 790 DAC: motivi di

organizzazione amministrativa, 791 DAC: motivi organizzazione amministrativa, 791 DAC: motivi debitamente giustificati e 794 DAC: merci non debitamente giustificati e 794 DAC: merci non soggette a misure di divieto o restrizione e il cui soggette a misure di divieto o restrizione e il cui valore non sia superiore a 3000 euro)valore non sia superiore a 3000 euro)

Page 15: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

LA DICHIARAZIONE: LA DICHIARAZIONE: COMPILAZIONE E PRESENTAZIONECOMPILAZIONE E PRESENTAZIONE

Dichiarazione cartacea o dichiarazione Dichiarazione cartacea o dichiarazione cartacea + floppy: cartacea + floppy: presentazione presentazione dell’esemplare 1 e, ove occorra, degli dell’esemplare 1 e, ove occorra, degli esemplari 3a e 3besemplari 3a e 3b

Dichiarazione telematica firmata digitalmente Dichiarazione telematica firmata digitalmente

presentazione dei soli, ove occorra, presentazione dei soli, ove occorra, esemplari 3a e 3besemplari 3a e 3b

IN TUTTI QUESTI CASI L’ UFFICIO DI IN TUTTI QUESTI CASI L’ UFFICIO DI ESPORTAZIONE STAMPA IL ESPORTAZIONE STAMPA IL D.A.E. D.A.E.

Page 16: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

Il DAE Il DAE (All. 45 quater DAC)(All. 45 quater DAC)

Per le operazioni in Per le operazioni in procedura ordinariaprocedura ordinaria il il DAE viene emesso dalla dogana di DAE viene emesso dalla dogana di esportazione. esportazione. ((QUALUNQUE SIA IL MEZZO DI PRESENTAZIONE QUALUNQUE SIA IL MEZZO DI PRESENTAZIONE

DELLA DICHIARAZIONE)DELLA DICHIARAZIONE)

In In procedura domiciliata,procedura domiciliata, con invio con invio telematico, il DAE viene stampato telematico, il DAE viene stampato direttamente dall’operatore economico sulla direttamente dall’operatore economico sulla base dei messaggi scambiati con il servizio base dei messaggi scambiati con il servizio telematico doganale.telematico doganale.

Page 17: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

IL IL MOVEMENT REFERENCE NUMBMOVEMENT REFERENCE NUMBMRNMRN

Le novità dal 1 luglio 2007 valide per ECS e per NCTSLe novità dal 1 luglio 2007 valide per ECS e per NCTS i caratteri 1 e 2 = ultime due cifre dell’anno di i caratteri 1 e 2 = ultime due cifre dell’anno di

registrazione della dichiarazioneregistrazione della dichiarazione i caratteri 3 e 4 = codice iso alpha 2 del paese di i caratteri 3 e 4 = codice iso alpha 2 del paese di

registrazione della dichiarazione (es. “IT”)registrazione della dichiarazione (es. “IT”) i caratteri da 5 a 7 = ufficio di registrazionei caratteri da 5 a 7 = ufficio di registrazione i caratteri 8 e 9 = registro meccanografico di allibramento i caratteri 8 e 9 = registro meccanografico di allibramento

(01, 02, 03 e 08 per la procedura ordinaria; 1T, 2T, 3T e 8T (01, 02, 03 e 08 per la procedura ordinaria; 1T, 2T, 3T e 8T per la procedura di domiciliazione)per la procedura di domiciliazione)

i caratteri da 10 a 16 = progressivo numerico di i caratteri da 10 a 16 = progressivo numerico di registrazioneregistrazione

il carattere 17 = T (Transito ed ex abbinata Transito) o E il carattere 17 = T (Transito ed ex abbinata Transito) o E (esportazione)(esportazione)

il carattere 18 = check digit (determinato in automatico dal il carattere 18 = check digit (determinato in automatico dal sistema)sistema)

Page 18: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

LA DISTINTA DEGLI ARTICOLILA DISTINTA DEGLI ARTICOLI

Se la spedizione contiene più di un articolo, il DAE è Se la spedizione contiene più di un articolo, il DAE è integrato da una DISTINTA DEGLI ARTICOLI integrato da una DISTINTA DEGLI ARTICOLI conforme all’ Allegato 45 quinquies DAC che conforme all’ Allegato 45 quinquies DAC che diventa parte integrante del DAEdiventa parte integrante del DAE

Art. 796 bis p.2 Regolamento CEE 2454/93Art. 796 bis p.2 Regolamento CEE 2454/93

Page 19: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

LO SVINCOLOLO SVINCOLO796 bis DAC796 bis DAC

l’ufficio doganale di esportazionel’ufficio doganale di esportazione

1.1. esegue l’eventuale controllo selezionato dal sistema esegue l’eventuale controllo selezionato dal sistema 2.2. rilascia il movimentorilascia il movimento3.3. stampa il DAE (e l’eventuale elenco degli articoli) stampa il DAE (e l’eventuale elenco degli articoli) 4.4. convalida il DAE con la firma del funzionario e il convalida il DAE con la firma del funzionario e il

timbro dell’ufficiotimbro dell’ufficio

autorizza LO SVINCOLO delle merci autorizza LO SVINCOLO delle merci CONSEGNANDO IL DAE al dichiaranteCONSEGNANDO IL DAE al dichiarante

Page 20: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

LE FUNZIONI DEL DAELE FUNZIONI DEL DAE

scorta la mercescorta la merce

presso l’ufficio di uscita: è utilizzato dalla presso l’ufficio di uscita: è utilizzato dalla dogana e dagli altri enti e Autorità per dogana e dagli altri enti e Autorità per espletare le medesime formalità a cui era espletare le medesime formalità a cui era assoggettato l’esemplare 3 del DAU (esclusa assoggettato l’esemplare 3 del DAU (esclusa l’apposizione del timbro, sostituito con il visto l’apposizione del timbro, sostituito con il visto telematico) telematico)

Page 21: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

MESSAGGIO DI ESPORTAZIONEMESSAGGIO DI ESPORTAZIONE L’ufficio di esportazione, una volta svincolata L’ufficio di esportazione, una volta svincolata

la merce, trasmette elettronicamente la merce, trasmette elettronicamente all’ufficio di uscita gli elementi relativi all’ufficio di uscita gli elementi relativi all’esportazione attraverso il MESSAGGIO DI all’esportazione attraverso il MESSAGGIO DI ESPORTAZIONE ESPORTAZIONE (Art.796 ter DAC);(Art.796 ter DAC);

se le merci, se le merci, frazionate in più spedizionifrazionate in più spedizioni, , devono essere inviate a più uffici di uscita, devono essere inviate a più uffici di uscita, CIASCUNA SPEDIZIONE forma oggetto di CIASCUNA SPEDIZIONE forma oggetto di UN MESSAGGIO DI ESPORTAZIONE e di UN MESSAGGIO DI ESPORTAZIONE e di UN DAE. (art. 796 quinquies p. 3)UN DAE. (art. 796 quinquies p. 3)

Page 22: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

L’UFFICIO DI USCITAL’UFFICIO DI USCITA

La definizione dell’art. 4, punto 4 quinquiesLa definizione dell’art. 4, punto 4 quinquies

“ “ufficio doganale designato dall’autorità ufficio doganale designato dall’autorità doganale, conformemente alla legislazione doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere presentate le doganale, dove devono essere presentate le merci prima che lascino il territorio doganale merci prima che lascino il territorio doganale della Comunità e presso il quale saranno della Comunità e presso il quale saranno sottoposte a controlli doganali inerenti sottoposte a controlli doganali inerenti all’applicazione delle formalità di uscita e ad all’applicazione delle formalità di uscita e ad adeguati controlli dei rischi”adeguati controlli dei rischi”

Page 23: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

L’UFFICIO DI USCITAL’UFFICIO DI USCITACOMPITICOMPITI

1. si assicura che le merci presentate 1. si assicura che le merci presentate corrispondano a quanto dichiarato sulla base corrispondano a quanto dichiarato sulla base del messaggio di esportazione ricevuto del messaggio di esportazione ricevuto

2. sorveglia l’uscita fisica delle merci2. sorveglia l’uscita fisica delle merci

3. trasmette alla Dogana di esportazione il 3. trasmette alla Dogana di esportazione il messaggio “risultati di uscita” messaggio “risultati di uscita”

Page 24: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

POSSIBILI ESITI DEL CONTROLLOPOSSIBILI ESITI DEL CONTROLLOart. 793 bis DACart. 793 bis DAC

Se nel corso dell’esame (eventuale) l’ufficio rileva Se nel corso dell’esame (eventuale) l’ufficio rileva

una deficienza, ne informa l’ufficio di esportazione una deficienza, ne informa l’ufficio di esportazione (visto uscire parziale) ;(visto uscire parziale) ;

una eccedenza, ne rifiuta l’uscita finché non siano una eccedenza, ne rifiuta l’uscita finché non siano state espletate le formalità di esportazione;state espletate le formalità di esportazione;

una differenza nella natura delle merci, ne rifiuta una differenza nella natura delle merci, ne rifiuta l’uscita finché non siano state espletate le formalità di l’uscita finché non siano state espletate le formalità di esportazione e ne informa l’ufficio esportazione.esportazione e ne informa l’ufficio esportazione.

Page 25: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

MESSAGGIO “RISULTATI DI USCITA” MESSAGGIO “RISULTATI DI USCITA” ART. 796 QUINQUIESART. 796 QUINQUIES

L’ufficio di uscita invia il messaggio L’ufficio di uscita invia il messaggio RISULTATI DI USCITA all’ufficio di RISULTATI DI USCITA all’ufficio di esportazione al più tardi il giorno lavorativo esportazione al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci lasciano il successivo a quello in cui le merci lasciano il territorio doganale della Comunità territorio doganale della Comunità

tuttavia, IN CASI GIUSTIFICATI DA tuttavia, IN CASI GIUSTIFICATI DA CIRCOSTANZE PARTICOLARI, l’ufficio di CIRCOSTANZE PARTICOLARI, l’ufficio di uscita può trasmettere il messaggio in una data uscita può trasmettere il messaggio in una data successivasuccessiva

Page 26: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

MESSAGGIO “RISULTATI DI USCITA”MESSAGGIO “RISULTATI DI USCITA”POSSIBILI ESITI POSSIBILI ESITI

UFFICIO DI USCITA UFFICIO DI USCITA

11 considerato conforme o considerato conforme o conformeconforme

22 conforme con difformità conforme con difformità

3 3 non conformenon conforme

UFFICIO DI ESPORTAZIONEUFFICIO DI ESPORTAZIONE

11 nessun adempimento nessun adempimento

22 rettifica della dichiarazione di rettifica della dichiarazione di esportazione in A.I.D.A. sulla esportazione in A.I.D.A. sulla base delle difformità riscontrate base delle difformità riscontrate da Uff. di Uscitada Uff. di Uscita

3 3 annullamento della dichiarazione annullamento della dichiarazione causale “esportazione respinta” causale “esportazione respinta” merci che non hanno lasciato il merci che non hanno lasciato il territorio della Comunitàterritorio della Comunità..

Page 27: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

LA PROVA DELL’USCITA A FINI IVALA PROVA DELL’USCITA A FINI IVA

è costituita dal messaggioè costituita dal messaggio “risultati di uscita” “risultati di uscita” che che l’ufficio di uscita invia all’ufficio di esportazione e l’ufficio di uscita invia all’ufficio di esportazione e che viene registrato nella banca dati del sistema che viene registrato nella banca dati del sistema informativo doganale nazionale (AIDA)informativo doganale nazionale (AIDA); ;

tale messaggio contiene l’informazione relativa tale messaggio contiene l’informazione relativa all’uscita effettiva della merce – con o senza all’uscita effettiva della merce – con o senza eventuali difformità – o di uscita respinta per non eventuali difformità – o di uscita respinta per non conformità alla normativa doganale; conformità alla normativa doganale;

equivale a tutti gli effetti alla prova costituita dal equivale a tutti gli effetti alla prova costituita dal timbro apposto sul retro dell’esemplare 3 del DAU.timbro apposto sul retro dell’esemplare 3 del DAU.

Page 28: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

DAEDAEcasi residuali di apposizione del timbro casi residuali di apposizione del timbro

A) la dogana di uscita comunitaria per motivi tecnici non è A) la dogana di uscita comunitaria per motivi tecnici non è ancora operativa ai fini ECS (non è il caso degli uffici ancora operativa ai fini ECS (non è il caso degli uffici nazionali)nazionali)

B) eventi eccezionali ed imprevedibili che hanno coinvolto B) eventi eccezionali ed imprevedibili che hanno coinvolto il sistema informativo della dogana di uscita comunitaria il sistema informativo della dogana di uscita comunitaria (disastri, eventi naturali)(disastri, eventi naturali)

C) accensione di regime TIR o Transito presso dogana naz. C) accensione di regime TIR o Transito presso dogana naz. successivamente al vincolo della merce al regime successivamente al vincolo della merce al regime dell’esportazione in ambito ECS: dell’esportazione in ambito ECS: se dogana di esp. di se dogana di esp. di altro Stato altro Stato membro la dogana nazionale timbra il DAE membro la dogana nazionale timbra il DAE ed accende il regime TIR o Transitoed accende il regime TIR o Transitose la dogana di esp. è nazionalese la dogana di esp. è nazionale, l’esportazione è , l’esportazione è appurata in ambito ECS dalla appurata in ambito ECS dalla dogana nazionale che accende il dogana nazionale che accende il regime TIR o Tregime TIR o Transitoransito

Page 29: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

GROUPAGE E TRIANGOLAZIONIGROUPAGE E TRIANGOLAZIONI

Nulla è innovato - ai fini IVA - in ordine a Nulla è innovato - ai fini IVA - in ordine a formalità da espletare su altri documenti e, in formalità da espletare su altri documenti e, in particolare, su fatture (groupage, particolare, su fatture (groupage, triangolazioni, etc: circ.35/E del 13.2.1997)triangolazioni, etc: circ.35/E del 13.2.1997)

Il visto telematico, infatti, sostituisce Il visto telematico, infatti, sostituisce

esclusivamente il timbro prima apposto sul esclusivamente il timbro prima apposto sul retro della copia 3 del DAUretro della copia 3 del DAU

Page 30: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

AEOAEOAuthorized Economic OperatorAuthorized Economic Operator

L’art. 5 bis del CDC introduce la figura L’art. 5 bis del CDC introduce la figura dell’Operatore Economico Autorizzato dell’Operatore Economico Autorizzato definendo i criteri per la concessione dello definendo i criteri per la concessione dello status.status.

L’art. 14 bis (entrato in vigore il 01 gennaio L’art. 14 bis (entrato in vigore il 01 gennaio 2008) stabilisce che:…le autorità doganali su 2008) stabilisce che:…le autorità doganali su domanda di un operatore doganale possono domanda di un operatore doganale possono rilasciare un certificato AEO. rilasciare un certificato AEO.

Page 31: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

CERTIFICATI AEOCERTIFICATI AEO Certificato AEOC (Customs) Certificato AEOC (Customs) :: può essere richiesto dagli può essere richiesto dagli

operatori economici che intendono fruire delle operatori economici che intendono fruire delle semplificazioni in semplificazioni in materia doganalemateria doganale e rispettano i requisiti degli artt. Da 14 nonies e rispettano i requisiti degli artt. Da 14 nonies a 14 undecies DACa 14 undecies DAC

Certificato AEOS (Security) : Certificato AEOS (Security) : può essere richiesto dagli può essere richiesto dagli operatori che vogliono beneficiare delle agevolazioni sotto operatori che vogliono beneficiare delle agevolazioni sotto l’aspetto dei controlli doganali di sicurezza per operazioni imp. l’aspetto dei controlli doganali di sicurezza per operazioni imp. ed exp. Devono essere rispettati i requisiti di cui agli artt. Da 14 ed exp. Devono essere rispettati i requisiti di cui agli artt. Da 14 nonies a 14 duodeciesnonies a 14 duodecies

CCertificato AEOF (Full) ertificato AEOF (Full) può essere richiesto dagli operatori può essere richiesto dagli operatori che intendono usufruire delle semplificazioni doganali e delle che intendono usufruire delle semplificazioni doganali e delle agevolazioni su controlli in materia di sicurezza. Devono essere agevolazioni su controlli in materia di sicurezza. Devono essere rispettati i requisiti di cui agli artt. Da 14 nonies a 14 duodeciesrispettati i requisiti di cui agli artt. Da 14 nonies a 14 duodecies

Page 32: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

BENEFICIBENEFICI

Il certificato AEO è rilasciato al richiedente e non Il certificato AEO è rilasciato al richiedente e non ai suoi clienti , pertanto può usufruire dei connessi ai suoi clienti , pertanto può usufruire dei connessi vantaggi il solo operatore titolare di certificato.vantaggi il solo operatore titolare di certificato.

La richiesta di una tipologia di certificato vincola il La richiesta di una tipologia di certificato vincola il richiedente al rispetto dei prescritti requisiti e richiedente al rispetto dei prescritti requisiti e condizioni e pertanto tale richiesta non può essere condizioni e pertanto tale richiesta non può essere tramutata in altra tipologia. Richiesta per cert. tramutata in altra tipologia. Richiesta per cert. AEOF , la mancanza dei requisiti di sicurezza non AEOF , la mancanza dei requisiti di sicurezza non fa tramutare la domanda per il cert. AEOCfa tramutare la domanda per il cert. AEOC

Page 33: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

BENEFICI DIRETTIBENEFICI DIRETTI

Riduzione dei controlli (certificati AEOC – AEOS - AEOF)Riduzione dei controlli (certificati AEOC – AEOS - AEOF) Trattamento prioritario in caso di controlli (AEOC–AEOS–AEOFTrattamento prioritario in caso di controlli (AEOC–AEOS–AEOF Indicazione del luogo in cui effettuare i controlli (AEOC – AEOS – Indicazione del luogo in cui effettuare i controlli (AEOC – AEOS –

AEOF)AEOF) Agevolazioni nell’istruttoria per semplificazioni doganali (AEOC – Agevolazioni nell’istruttoria per semplificazioni doganali (AEOC –

AEOF)AEOF) Numero ridotto di dati per le dichiarazioni sommaria (AEOS – Numero ridotto di dati per le dichiarazioni sommaria (AEOS –

AEOF) dal 01 luglio 2009AEOF) dal 01 luglio 2009 Comunicazione preventiva dell’esito positivo del circuito doganale Comunicazione preventiva dell’esito positivo del circuito doganale

di controllo sulla dichiarazione sommaria (c.s.)di controllo sulla dichiarazione sommaria (c.s.) Mutuo riconoscimento dei programmi di sicurezza con Paesi terzi Mutuo riconoscimento dei programmi di sicurezza con Paesi terzi

(AEOS – AEOF) (AEOS – AEOF)

Page 34: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

1° LUGLIO 20091° LUGLIO 2009

Seconda fase (Seconda fase (ECS – FASE 2) :ECS – FASE 2) :

Per permettere un’efficace analisi dei rischi e, Per permettere un’efficace analisi dei rischi e, conseguentemente , adeguati controlli è conseguentemente , adeguati controlli è necessario imporre agli operatori economici di necessario imporre agli operatori economici di fornire alle autorità doganali informazioni fornire alle autorità doganali informazioni preliminari all’arrivo di tutte le merci sul preliminari all’arrivo di tutte le merci sul territorio doganale della comunità o all’uscita.territorio doganale della comunità o all’uscita.

Page 35: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

1° LUGLIO 20091° LUGLIO 2009

Il Regolamento CE 648/2005 :Il Regolamento CE 648/2005 :

Dichiarazione sommaria di entrata – art. 36 bis Dichiarazione sommaria di entrata – art. 36 bis

Dichiarazione sommaria di uscita – art. 182 bis Dichiarazione sommaria di uscita – art. 182 bis

Il regolamento 1875/2006 detta le disposizioni di Il regolamento 1875/2006 detta le disposizioni di attuazione attuazione

Dichiarazione sommaria di entrata – art. 183 Dichiarazione sommaria di entrata – art. 183

Dichiarazione sommaria di uscita – art. 842 bis Dichiarazione sommaria di uscita – art. 842 bis

Page 36: NUOVE PROCEDURE DOGANALI PER L’ESPORTAZIONE

1° LUGLIO 20091° LUGLIO 2009

Le dichiarazioni sommarie per rispondere alle Le dichiarazioni sommarie per rispondere alle esigenze di analisi dei rischi ai fini della esigenze di analisi dei rischi ai fini della prevenzione e del controllo devono contenere prevenzione e del controllo devono contenere informazioni aggiuntive relative alla sicurezza informazioni aggiuntive relative alla sicurezza

I dati richiesti per le dichiarazioni sommarie di I dati richiesti per le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e per le procedure entrata e di uscita e per le procedure semplificate sono contenuti nell’allegato 30 A semplificate sono contenuti nell’allegato 30 A del DACdel DAC