Alan Rhode: Ecommerce export: IVA, dazi doganali, accise e altri importanti temi fiscali

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Alan M. Rhode 2 marzo 2 I principali temi fiscali e doganali per le vendite e–commerce transfrontaliere

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Alan M. Rhode

2 marzo 2

I principali temi fiscali e doganali per le vendite e–commerce transfrontaliere

Ecommerce export

Imposte diretteIVA vs. GST

E-SHOP

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Dazi doganaliAccise sui

prodotti alcolici

Packaging

tariffs

IVA vs. GST

• La maggior parte dei paesi prevede l’applicazione d’imposte

sui consumi alle vendite ecommerce (B2C).

• In Europa, abbiamo l’IVA, disciplinata dai singoli stati UE in

base a una normativa quadro europea.

• In USA, Canada e altri stati extra-UE, hanno le Sales Tax.

• In generale, le Sales Tax si applicano solo alle operazioni

B2C e presentano aliquote inferiori rispetto alle aliquote IVA

europee.

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IVA

• I regimi IVA sulle vendite per corrispondenza a consumatori

(B2C):

1. Spedizione e consegna in Italia= sempre IVA italiana;

2. Spedizione dall’Italia verso diverso stato UE= disciplina

del distance selling (vedi slide nr. 6);

3. Spedizione dall’Italia verso stato extra-UE= vendita non

imponibile in Italia, a specifiche condizioni, con possibile

applicazione di dazi e IVA in dogana nello stato estero.

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IVA: Italia

• Le vendite per corrispondenza a consumatori situati in Italia

scontano l’IVA italiana con le aliquote previste per lo

specifico prodotto.

• Gli operatori e-commerce sono esentati dall’obbligo di

certificazione fiscale della vendita. Possono, cioè, non

emettere fattura, ricevuta o scontrino fiscale. Devono

mantenere, tuttavia, un registro dei corrispettivi.

• Se emette fattura, il merchant deve inserirvi il codice fiscale

del consumatore residente in Italia.

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IVA: Europa

• Le vendite ecommerce verso un altro stato UE scontano

l’IVA italiana fino al superamento di uno specifica soglia di

fatturato annuo ecommerce verso tale stato UE.

• Le soglie di fatturato variano a seconda dello stato UE di

destinazione dei prodotti (in genere, da €35k a 100k).

• Una volta superata la specifica soglia di vendite nell’altro

stato UE, il merchant deve cominciare ad applicare l’IVA

locale di quest’ultimo.

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IVA: Europa (2)

• Il merchant deve applicare l’IVA dello stato di destinazione

dei prodotti a partire dalla stessa vendita con cui raggiunge

la soglia che impone l’applicazione dell’IVA estera (art. 22

del Regolamento UE n. 1777/2005).

• Il merchant deve applicare l’IVA estera su tutte le vendite

ecommerce verso tale Stato UE per la rimanente parte

dell’anno solare e nell’intero anno solare successivo.

• Sara’ pertanto necessaria l’identificazione IVA nello stato UE

di destinazione dei prodotti.

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IVA: Europa (3)

• Se durante il secondo anno di applicazione dell’IVA estera

(o nei successivi) il merchant non raggiunge nuovamente la

soglia che impone l’applicazione dell’IVA estera dall’anno

solare seguente ritornerà ad applicare l’IVA italiana.

• E’ sempre fatta salva la possibilità di applicare l’IVA estera

su base opzionale (art. 41, c. 1, lett. b D.L. 331/1993).

• L’opzione per l’IVA estera permette al merchant di evitare un

costante monitoraggio dei fatturati intra-europei.

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IVA: Europa (4)

• Facciamo un esempio:

La Spagna - soglia IVA: Euro 35.000 annui.

✓ Se nel 2017 il merchant italiano non supera la soglia di €

35.000 di fatturato verso la Spagna, il merchant continuerà

normalmente ad applicare l’IVA in Italia (22%);

✓ Se invece supera tale soglia, il merchant dovra’ applicare

l’IVA spagnola per tutta la rimanente parte del 2017 e in

tutto l’anno 2018;

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IVA: Europa (5)

✓ Se nel 2018 (o in un anno successivo), il merchant non

raggiunge nuovamente la soglia dei 35k di fatturato in

Spagna, a partire dal 2019 ritornerà ad applicare l’IVA

italiana sulle vendite a consumatori spagnoli;

✓ In alternativa, il merchant potrà continuare ad applicare

l’IVA spagnola su base opzionale (dichiarazione IVA

italiana).

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IVA: extra-UE

• A debite condizioni, le vendite per corrispondenza a

consumatori situati fuori dal territorio UE non sono imponibili

IVA in Italia (art. 8, c. 1, D.P.R. 633/1972).

• Per beneficiare del regime, è richiesta prova dell’avvenuta

esportazione (a titolo d’esempio: fattura, tracking number,

prova dell’avvenuto pagamento dall’estero, etc.).

• La spedizione deve essere a cura o a nome dei cedenti,

anche per incarico dei propri cessionari.

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Dazi doganali

• Le spedizioni di prodotti dall’UE a territori extra-UE non

scontano dazi all’uscita in Europa.

• Tuttavia, i prodotti possono essere soggetti a dazi doganali

in ingresso nello stato extra-UE di destinazione dei prodotti.

• I dazi doganali si applicano sul valore commerciale dei

prodotti (in generale, il valore dichiarato in fattura). Le spese

di spedizione e assicurazione devono essere incluse nel

computo se il paese di destinazione adotta il metodo CIF.

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Dazi doganali: DDP vs. DDU

• La spedizione verso stati extra-UE puo’ avvenire in modalita’

Delivery Duty Paid (DDP) o Delivery Duty Unpaid (DDU).

• Nel caso del DDP, il collo arriva al consumatore finale gia’ in

libera circolazione, perche’ il merchant ha inglobato gli oneri

doganali nel prezzo e ha curato la procedura di

sdoganamento.

• Nel caso di DDU, il consumatore finale deve assolvere gli

oneri doganali autonomamente - di regola, versandoli in

sede di ritiro del collo alle poste oppure al corriere.

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Dazi doganali: libero scambio

• Nel caso in vi sia un Accordo di libero scambio (ALS) tra

l’UE e lo stato terzo, non si applicheranno dazi all’ingresso

sul prodotto di origine europea, ma soltanto l’IVA estera (se

presente).

• Il regime di esenzione vige se il prodotto è originario dell’UE

- nel caso in cui il luogo di produzione del bene e/o il luogo

dove lo stesso ha subito l’ultima sostanziale trasformazione

sono in Europa - o se il prodotto ha origine in altro stato con

cui il paese di destinazione ha un ALS (v. slide successiva).

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Dazi doganali: esempio ALS

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LavorazioneSufficiente (solo 10% del valore dellescarpe e’ costituitoda materiali cinesi)

NO DAZI

LavorazioneInsufficiente(e.g., sola etichettatura)

SI DAZI

Dazi doganali: resi

• La reimportazione di prodotti resi da consumatori extra-UE

non è soggetta a dazi doganali in entrata nell’UE se (1) resi

entro tre anni dall’esportazione e se (2) i prodotti sono resi

nel medesimo stato (=condizione) in cui furono esportati.

• E’ necessario presentare istanza alle dogane.

• Il recupero di dazi/IVA versati nello stato extra-UE è, spesso,

difficoltoso per varie ragioni (e.g., preclusioni oggettive,

incompatibilità con la spedizione espressa, etc.).

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Packaging tariffs

• Nella maggior parte degli stati UE, i merchant non residenti

devono registrarsi al competente consorzio locale per lo

smaltimento rifiuti e versare contributi ambientali sugli

imballaggi immessi nel territorio per le vendite ecommerce.

• In molti stati UE, i contributi ambientali sono dovuti a

prescindere dai volumi d’imballaggio immessi sul territorio.

• In alcuni stati, tuttavia, registrazione e versamento dei

contributi sono obbligatori solo ove si raggiunga una soglia

minima d’imballaggi immessi nel corso dell’anno.

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Packaging tariffs (2)

• Se il merchant è identificato IVA nello stato di destinazione

dei colli, le autorità locali sono al corrente che il merchant

sta immettendo imballaggi nel territorio nazionale.

• E’ possibile ottenere il contestuale rimborso dal CONAI dei

contributi ambientali versati in Italia sull’imballaggio utilizzato

per le spedizioni export.

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Accise/IVA sui prodotti alcolici

• Sulla base della normativa UE, la vendita ecommerce di

prodotti alcolici verso un altro stato UE implica:

1. L’applicazione dell’IVA nello stato UE di destinazione dei

prodotti a prescindere da volume d’affari/quantità di

prodotti importati (no distance selling della slide nr. 6);

2. La liquidazione delle accise sui prodotti alcolici nello stato

UE di destinazione dei prodotti mediante nomina di

rappresentante fiscale.

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Accise/IVA sui prodotti alcolici (2)

• Si tratta di oneri amministrativi molto impegnativi, che

spesso dissuadono gli imprenditori dall’intraprendere attività

di ecommerce transfrontaliero nel settore degli alcolici.

• Le normative in materia d’accise degli stati UE non sono

sempre omogenee.

• In Irlanda, per esempio, la merce deve transitare presso un

deposito locale per eventuale ispezione da parte di autorità

locali, precludendo, di fatto, la spedizione diretta dall’Italia.

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Imposte dirette

• In base alla maggior parte degli accordi internazionali

stipulati dall’Italia (DTC), in assenza di stabile

organizzazione nello Stato estero, i redditi generati dalle

vendite online di un soggetto italiano sono tassati solo in

Italia.

• La stabile organizzazione può essere rappresentata, a titolo

d’esempio, da un ufficio, da 1 o più agenti monomandatari o,

a specifiche condizioni, da un server.

• In tal caso, si assiste ad una doppia imposizione, anche solo

temporanea.

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Imposte dirette (2)

• Per valutare se i redditi derivanti da vendite ecommerce,

sono tassabili anche nello stato estero, bisogna far

riferimento sia alle normative locali che ai DTC in essere con

l’Italia, ove presenti.

• Nel caso in cui vi sia tassazione dei redditi sulle vendite

ecommerce anche nello stato estero, è prevista, a specifiche

condizioni, la possibilità di fruire di un credito d’imposta in

Italia (art. 165 del D.P.R. 917/1986).

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Per aumentare l’export, creatività e marketing sono necessari,

ma non sufficienti. Bisogna impostare una struttura

amministrativa e fiscale efficiente per ridurre la tassazione

globale ed evitare rischi di sanzioni.