ORIGINE DELLE MERCI: etichettatura dei prodotti e regole doganali Avv. Daniela Mainini

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1 ORIGINE DELLE MERCI: ORIGINE DELLE MERCI: etichettatura dei prodotti e regole doganali etichettatura dei prodotti e regole doganali Avv. Daniela Mainini Titolare Studio Legale Mainini e Associati Presidente Centro Studi Anticontraffazione Vicenza, 8 Novembre 2005 Associazione Industriali della Provincia di Vicenza

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ORIGINE DELLE MERCI: etichettatura dei prodotti e regole doganali Avv. Daniela Mainini Titolare Studio Legale Mainini e Associati Presidente Centro Studi Anticontraffazione Vicenza, 8 Novembre 2005 Associazione Industriali della Provincia di Vicenza. Definizioni. MARCHIO. Indicazione - PowerPoint PPT Presentation

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ORIGINE DELLE MERCI: ORIGINE DELLE MERCI: etichettatura dei prodotti e regole doganalietichettatura dei prodotti e regole doganali

Avv. Daniela Mainini

Titolare Studio Legale Mainini e AssociatiPresidente Centro Studi Anticontraffazione

Vicenza, 8 Novembre 2005 Associazione Industriali della Provincia di Vicenza

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2STUDIO LEGALE MAININI STUDIO LEGALE MAININI EE ASSOCIATI ASSOCIATI

DefinizioniDefinizioniMARCHIO

Indicazionedi provenienza

Da nucleo imprenditoriale

MADE IN

Indicazione di provenienza

Da luogo di fabbricazione

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3STUDIO LEGALE MAININI STUDIO LEGALE MAININI EE ASSOCIATI ASSOCIATI

Provenienza ed origine delle merci: Provenienza ed origine delle merci: esempi di delocalizzazioniesempi di delocalizzazioni

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4STUDIO LEGALE MAININI STUDIO LEGALE MAININI EE ASSOCIATI ASSOCIATI

““Made inMade in” e Norme a Tutela” e Norme a Tutela

Accordo di Madrid 1891 sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza

D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 656 Art. 517 codice penale Art. 4, comma 49, Legge 350/2003 Legge 80/2005 (Decreto Competitività)

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5STUDIO LEGALE MAININI STUDIO LEGALE MAININI EE ASSOCIATI ASSOCIATI

Accordo di Madrid sulla repressione delle false Accordo di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza (1891)o ingannevoli indicazioni di provenienza (1891)

Repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza

Articoli 1, 2 e 3

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6STUDIO LEGALE MAININI STUDIO LEGALE MAININI EE ASSOCIATI ASSOCIATI

(1) Qualsiasi prodotto recante una falsa o ingannevole indicazione di provenienza, nella quale uno dei paesi, cui si applica il presente Accordo, o un luogo situato in uno di essi, fosse direttamente o indirettamente indicato come paese o come luogo d’origine, sarà sequestrato alla importazione in ciascuno dei detti paesi.

(2) Il sequestro sarà eseguito anche nel paese in cui la falsa o ingannevole indicazione di provenienza sarà stata apposta, o in quello in cui sarà stato importato il prodotto recante tale falsa o ingannevole indicazione.

(3) Se la legislazione di un paese non ammette il sequestro all’importazione, questo sarà sostituito dal divieto d’importazione.

(4) Se la legislazione di un paese non ammette né il sequestro all’importazione, né il divieto d’importazione, né il sequestro nell’interno, dette misure, nell’attesa che detta legislazione sia adeguatamente modificata, saranno sostituite dalle azioni e dai mezzi che la legge di quel paese assicura in simili casi ai propri cittadini.

(5) In mancanza di sanzioni speciali che assicurino la repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza, saranno applicabili le sanzioni previste dalle corrispondenti disposizioni delle leggi sui marchi o sui nomi commerciali.

Art. 1 Art. 1 – Accordo di Madrid– Accordo di Madrid

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Art. 2 Art. 2 – Accordo di Madrid– Accordo di Madrid

(1) Il sequestro sarà eseguito a cura dell’Amministrazione delle dogane, che ne avvertirà immediatamente l’interessato, persona fisica o giuridica, allo scopo di permettergli di regolarizzare, se lo desidera, il sequestro conservativo; tuttavia il Ministero pubblico, o qualsiasi altra autorità competente, potrà chiedere il sequestro sia a domanda della parte lesa sia d’ufficio; la procedura seguirà allora il suo corso ordinario.

(2) Le autorità non saranno tenute ad eseguire il sequestro in caso di transito.

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Art. 3 Art. 3 – Accordo di Madrid– Accordo di Madrid

Le presenti disposizioni non escludono che il venditore indichi il suo nome o il suo indirizzo su prodotti provenienti da un paese diverso da quello della vendita, ma, in tal caso, l’indirizzo o il nome deve essere accompagnato dall’indicazione precisa, e a caratteri ben chiari, del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o da altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci.

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D.P.R. 26 Febbraio 1968 n. 656D.P.R. 26 Febbraio 1968 n. 656

Art. 1 Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza sono soggette a fermo all’atto della loro introduzione nel territorio della Repubblica, a cura dei competenti uffici doganali che ne danno immediatamente notizia all’Autorità Giudiziaria e agli interessati.

Art. 2 qualora gli interessati abbiano provveduto alla regolarizzazione prevista dall’Art. 2 dell’Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci, …, e siano trascorsi sessanta giorni dalla data della comunicazione all’Autorità Giudiziaria senza che questa abbia disposto il sequestro, gli uffici doganali potranno restituire la merce agli interessati

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Tutela Penale - Tutela Penale - Made in ItalyMade in Italy

Art. 517 c.p. - così come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350/03 - e dalla Legge n. 80/05 del 14 maggio 2005, c.d. “Decreto Competitività”

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““Made in Italy”Made in Italy” e codice penale e codice penale

Art. 517 codice penaleVendita di prodotti industriali con segni mendaci

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali od esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 20.000 euro.”

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False o Fallaci indicazioniFalse o Fallaci indicazioni

Art. 4 - comma 49 - Legge 24 dicembre 2003 n. 350

“L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell’art. 517 c.p.”

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Falsaindicazione

Stampigliatura Made in Italy su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della Normativa Europea sull’Origine

indicate l’origine e la provenienza estera dei prodotti e delle merci, ma con uso di segni, figure o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana

Fallaceindicazione

DefinizioniDefinizioni

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False o Fallaci indicazioniFalse o Fallaci indicazioni

Consumazione del reato

Dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio

Istanza di regolarizzazione ai sensi del DPR 26 Febbraio 1968, n. 656 a cura e spese del contravventore o asportando segni, figure o quant’altro possa indurre a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana (in caso di fallace indicazione) ovvero attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliaturta “Made in Italy”

Sanatoria Amministrativa

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Tipologie di indicazioniTipologie di indicazioni

Made in Italy Designed or styled in Italy Moda Italia Marchio + Italian Style by… Italy

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Tutela Doganale del Tutela Doganale del Made in ItalyMade in ItalyLo SVAD ferma merci ritenute recanti false o fallaci indicazioni

Il PM convalida il sequestro

Il PM NON convalida il sequestro o archivia il

procedimento ovvero lo ordina il

Tribunale del Riesame

La Dogana effettua la comunicazione di notizia di reato al PM, ex art. 517

Il Procedimento penale prosegue sino all’eventuale archiviazione o al dibattimento

Previa autorizzazione del PM

Il destinatario delle merci può comunque presentare istanza di regolarizzazione ai sensi del D.P.R. 26 febbraio 1968 n. 656.

La Dogana rilascia le merci

In ogni caso

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Evoluzione giurisprudenzialeEvoluzione giurisprudenziale

Cass. Pen. III Sezione, 7 luglio 1999, n. 2500 (caso Thun)

Cass. Pen. III Sezione, 2 febbraio 2005, n. 3352 (caso Fro Italy)

Cass. Pen. III Sezione, 14 aprile 2005, n. 13712 (caso Legea - Italy)

Cass. Pen. III Sezione, 23 Settembre 2005, n. 34103 ( caso IGAM -“made in Italy”)

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e il decreto competitività?e il decreto competitività?

Art. 1, n. 9: inserimento all’Art. 4, comma 49, della Legge 24 dic. 2003 n. 350, dopo le parole “fallaci indicazioni di provenienza” sono inserite le seguenti: “o di origine”

Nessun cambiamento sostanziale

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Codice del consumoCodice del consumo

Capo II - Indicazione dei prodottiEntrata in vigore dal 23 ottobre 2005 Art. 6 - (contenuto minimo)Art. 7 - (modalità di indicazione)Art. 8 - (ambito di applicazione)Art. 9 - (indicazioni in lingua italiana) Art. 10 - (attuazione)Art. 11 - (divieti di commercializzazione)Art. 12 - (sanzioni)

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Codice del consumoCodice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

Titolo II (informazione ai consumatori)

Capo II (indicazione dei prodotti)

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Codice del consumoCodice del consumoArt. 6 - (contenuto minimo)

I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del

produttore o di un importatore stabilito nell’Unione Europea; c) al Paese di origine se situato fuori dall’Unione europea;d) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono

arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano

determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;

f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

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Le indicazioni di cui all’articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera e), dell’articolo 6 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

Codice del consumoCodice del consumoArt. 7 - (modalità di indicazione)

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Codice del consumo Codice del consumo Art. 8 - (ambito di applicazione)

1. Sono esclusi dall’applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.

2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.

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Codice del consumo Codice del consumo Art. 9 - (indicazioni in lingua italiana)

1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.

2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.

3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

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Codice del consumo Codice del consumo Art. 10 - (attuazione)

1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con Il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione dell’articolo 6, al fine di assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi dell’Unione europea, una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 6. Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all’articolo 6.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 8 febbraio 1997, n. 101.

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Codice del consumoCodice del consumo Art. 11 - (divieti di commercializzazione)

1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.

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Codice del consumoCodice del consumo

Art. 12 - (sanzioni)

1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui all’articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo del listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689. (…).

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