Il Doganalista n. 6 - cnsd.it · Procedura domiciliata e rappresentanza diretta ... pologia di...
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1
sommario
Rivista giuridico-economica di commercio internazionaleAutorizzazione Tribunale Roma n. 199 del 05/04/1985 - ANNO XXVIII – n. 1 – Gennaio-Febbraio 2015
Direttore Responsabile: Walter OrlandoComitato di Redazione: Italo Antelli, Nevio Bole, Antonio D’Angelo, Giovanni De Mari, Luciano Gallo, Mauro Lopizzo, Marino Manlio, Franco Mestieri, Walter Orlando, Paolo Pasqui, Enrico Perticone, Eugenio Pizzichelli, Emanuele Tamà.
Coordinatore editoriale: Liana Zagarese
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Redazione: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali00187 ROMA – Via XX Settembre, 3 – Tel. 06.42.01.37.20 - 06.42.01.37.52 – Fax 06.42.00.46.28
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Il Doganalista
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Le sfide del futuro
Y=∑(VA)
speciale europa 16/18
Quick News
editoriale 2
Procedura domiciliata erappresentanza diretta
di Danilo Desiderio
primo piano 3/6
Circolare n. 1/D del 19/01/2015Applicazione dell’Istituto dellarappresentanza nella proceduradi domiciliazione
attualità 7/10
Il valore in dogana delle mercie i diritti di licenza
di Valentina Picco
Cristina Zunino
Internazionalizzazioneelemento dogana
di Paolo Massari
giurisprudenza 19/26
“e-commerce”Incauti acquisti
di Andrea Toscano
filo diretto 37-38
Genova 13 Dicembre 2014
“Il nuovo Codice Doganale dell’Unione”
di Vincenzo Rovigi
convegni 33/36
Riepilogo 2014 n: 1/6
Indice 39-40
Giurisprudenza comunitaria e nazionale
di Alessandro Fruscione
osservatorio 14-15
L’art. 20 del DL 21 No-vembre 2014 n. 175 re-cante disposizioni inmateria di semplifica-zione fiscale intervienesulla modalità di emis-sione e consegna delle dichiarazionid’intento relative ad operazioni nonimponibili, effettuate da soggetti quali-ficati come esportatori abituali, non-ché sull’invio dei dati in esse contenu-ti all’Agenzia delle Entrate.di Vincenzo Guastella
Francesco PagnozziStudio Gargano pagg. 11/13
Decreto Legge 21/11/2015semplificazione fiscale
Riscaldamento globalefiscalità internazionale
Sviluppo sostenibile,tutela e salvaguardiaambientale sono tragli obiettivi fondamen-tali della Organizzazio-ne Mondiale del Com-mercio (World Trade OrganizationWTO). Essi, insieme agli altri obiettivi tra-dizionali quali la riduzione delle barrie-re commerciali e doganali e la elimi-nazione dei trattamenti discriminatorinelle relazioni internazionali. sono san-citi nell’atto finale di Marrakech del 15aprile 1994, che ha istituito l’organizza-zione stessa e il suo sistema giuridico.di Serena Scarpone pagg. 27/32
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editoriale
Il Doganalista n. 1-2015
QuickNews
Il Consiglio Nazionale, allo scopo di migliorare lacomunicazione con i propri iscritti e per fornire
informazioni e riferimenti utili all’esercizio dell’attivitàprofessionale, ha deciso di dare una nuova veste graficaalla newsletter pubblicata sul sito del Consiglio Nazionaledegli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.) integrandola
con ulteriori contenuti ed informazioni.
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primo piano
Il Doganalista n. 1-2015
Dopo aver richiamato le cir-
colari n. 27/D/2005 e n.
9/D/2011, l’Agenzia evidenzia
come in base alla prassi vigente
in precedenza, le varie catego-
rie di rappresentanti in dogana
(es. spedizionieri doganali, impre-
se di spedizione internazionali,
CAD, corrieri aerei internazionali,
titolari di magazzini generali,
ecc.), erano ammesse ad utiliz-
zare la procedura di domicilia-
zione in rappresentanza dei pro-
pri clienti esclusivamente con la
modalità della rappresentanza
indiretta. L’Amministrazione do-
ganale italiana infatti, sulla base
di una interpretazione letterale
dell’articolo 76, par. 1, lett. c) del
Reg. 2913/1992 (il quale, in rela-
zione alla procedura domiciliata
richiama il concetto di “dichia-
rante”, figura che l’art. 5, punto
18 dello stesso Regolamento
identifica con il solo rappresen-
tante indiretto - oltre al soggetto
rappresentato - e non anche
con il rappresentante diretto),
non ammetteva tali soggetti ad
utilizzare la rappresentanza diret-
ta nell’ambito della procedura
di domiciliazione. Si ricorda che
con la rappresentanza diretta,
unico responsabile dell’obbliga-
zione doganale è il rappresenta-
to, cioè l’importatore o l’esporta-
tore, mentre il rappresentante
non risponde dell’obbligazione
doganale, salvo in casi limitati,
ossia qualora presenti una di-
chiarazione in dogana in base a
dati inesatti della cui erroneità
egli era o avrebbe dovuto esse-
re ragionevolmente a conoscen-
za (art. 201, par. 3, Reg.
2913/1992). Tale responsabilità
L’Agenzia delle Dogane, con la Circ.1/D del 19/01/2015 chiarisce le modalità ap-plicative dell’istituto della rappresentanza nell’ambito delle procedure domiciliate.
attiene, nello specifico, ad ipote-si inerenti la regolarità, veridicitàe completezza dei dati, nonchél’idoneità e validità dei docu-menti allegati alla dichiarazionedoganale.
La Commissione europea, in-vestita di una richiesta relativaalla legittimità di tale prassi, hacontestato l’atteggiamento del-le dogane italiane, ritenendolocontrario al diritto europeo. L’e-secutivo dell’Unione Europea nelrichiamare l’art 253, par. 4, delReg. n. 2454/1993 delle Disposi-zioni di Applicazione del codicedoganale (DAC), applicativodell’art. 76, paragrafo 1 lettera c)del Reg. 2913/1992, ha infattichiarito che: “Qualsiasi personapuò chiedere che le sia rilascia-ta un’autorizzazione per la pro-cedura di dichiarazione semplifi-cata o di domiciliazione da utiliz-zare per proprio conto o in qua-lità di rappresentante, purchéesistano scritture e procedureadeguate che consentano al-l’autorità doganale di rilascio diidentificare le persone rappre-sentate e di effettuare i controllidoganali appropriati”. La normain questione, secondo la Com-missione europea, consente per-tanto di prescindere dal tipo dirappresentanza utilizzata ed am-
metterebbe anche il rappresen-tante diretto ad agire in proce-dura domiciliata per conto (edin nome) altrui.
Ne consegue un cambia-mento di prassi, sancito dallacircolare n. 1/D/2015, in base alquale i sopra citati soggetti ven-gono ora ammessi ad avvalersidella rappresentanza direttanella procedura di domiciliazio-ne, a condizione che a monte visia un’espressa procura rilascia-ta dal rappresentato che speci-fichi esattamente sia le modali-tà con cui il rappresentante do-vrà assolvere la propria funzionerappresentativa, sia gli altri dirittied obblighi a suo carico ed acondizione che il rappresentan-te sia titolare di una regolareautorizzazione alla proceduradomiciliata.
L’Agenzia delle Dogane tutta-via tiene anche conto del fattoche nel caso della rappresen-tanza diretta non v’è alcun vin-colo di solidarietà tra rappresen-tante e soggetto rappresentatoquale misura rafforzativa dellagaranzia dei diritti doganali do-vuti (salvo nel caso di cui al so-pra citato art. 201, par. 3 del Reg.2913/1992). Di conseguenza, nonpotendosi l’amministrazione riva-lere sul patrimonio di due sog-
Procedura domiciliatae rappresentanza diretta
4
primo piano
Il Doganalista n. 1-2015
getti (il rappresentato ed rappre-
sentante diretto) per l’adempi-
mento dell’obbligazione doga-
nale - come nel caso della rap-
presentanza indiretta - stabilisce
per coloro che intendono agire
con tale modalità rappresentati-
va nella procedura domiciliata
una serie di accorgimenti tesi a
garantire l’attenta ed oculata
gestione dell’intero ciclo delle
pratiche doganali svolte in tale
regime di rappresentanza.
Gli accorgimenti in questione
sono volti in particolare a fare in
modo che l’autorità doganale
possa identificare in qualsiasi mo-
mento le persone rappresentate
e possa effettuare i controlli do-
ganali appropriati, a tutela sia
delle risorse proprie dell’Unione
che della fiscalità nazionale.
Tali formalità si sostanziano in
sintesi nell’adozione da parte
dell’intermediario doganale di
una particolare cura nella gestio-
ne dei propri clienti (con verifiche
periodiche sulla regolarità e cor-
rettezza delle operazioni doga-
nali svolte) e nell’attivazione di
procedure volte sia all’esatta in-
dividuazione e monitoraggio sia
delle operazioni doganali curate
per conto dei propri clienti, che
dei professionisti che si occupe-
ranno della trasmissione alle do-
gane delle dichiarazioni dogana-
li in rappresentanza diretta. Dalla
circolare inoltre traspare la possi-
bilità che ulteriori adempimenti o
prescrizioni a cura del rappresen-
tante potranno essere inseriti nel
disciplinare di servizio che regola
l’esercizio della procedura di do-
miciliazione. La mancata osser-
vanza di tali incombenze da par-
te del rappresentante verrà con-
siderata una irregolarità e rischie-
rà di compromettere il rapporto
fiduciario con l’Amministrazione
doganale.
È evidente come le suddette
formalità appesantiscono di
molto l’utilizzo della rappresen-
tanza diretta nell’ambito della
procedura domiciliata, renden-
dolo particolarmente ostico, in
quanto soggetto a requisiti di
maggior rigore ed a controlli più
incisivi rispetto all’utilizzo della
rappresentanza indiretta, i quali
saranno condotti già all’atto di
concessione dell’autorizzazione
all’uso della procedura domici-
liata, oltre che durante tutto il ci-
clo di gestione delle pratiche
doganali da parte del rappre-
sentante doganale.
La circolare n. 1/D/2015 preci-
5Il Doganalista n. 1-2015
primo piano
sa a tal proposito che l’interme-
diario doganale che intenda agi-
re in rappresentanza diretta nella
procedura domiciliata dovrà por-
re in essere due tipi di attività:
1. preparazione e messa a dis-
posizione dell’autorità doganale
di elenchi aggiornati dei propri
clienti (importatori/esportatori).
Per ciascun cliente andranno
specificati nome e cognome (o
ragione sociale) e codice EORI.
Qualora il cliente non sia un sog-
getto titolare dello status AEO,
occorrerà inoltre fornire alle do-
gane anche l’indicazione della
sede amministrativa, la presenza
di stabilimenti e ogni altra infor-
mazione utile ai fini della corret-
ta identificazione del rappresen-
tato. Al fine di rendere le infor-
mazioni in questione, si suggeri-
sce l’adozione, da parte del rap-
presentante, di procedure di ra-
ting interno volte a determinare
un “profilo di rischio doganale”
per ciascun rappresentato (il
profilo di rischio dovrà basarsi
sull’analisi di una serie di para-
metri quali la periodicità e di ti-
pologia di operazioni doganali, il
grado di conformità alle norme
doganali, l’affidabilità complessi-
va del cliente, le sue condizioni
economiche, finanziarie e reddi-
tuali, ecc.);
2. compilazione di elenchi ag-
giornati dei doganalisti designati
a presentare la dichiarazione do-
ganale per ciascun cliente (que-
st’ultimo elenco presuppone a
sua volta la tenuta di un archivio
ordinato delle procure doganali
conferite da ciascun cliente).
La documentazione in questio-
ne andrà fornita già in fase di
presentazione dell’istanza per la
concessione dell’autorizzazione
alla procedura di domiciliazione,
specificando già nell’ambito di
tale richiesta che il rappresentan-
te intende utilizzare la procedura
domiciliata in rappresentanza di-
retta dei propri clienti. Per quanto
riguarda invece l’Ufficio delle do-
gane competente per l’istruttoria
inerente al rilascio dell’autorizza-
zione, questo dovrà avere cura di
verificare l’esistenza di procedure
interne nell’organizzazione del ri-
chiedente idonee a garantire l’e-
liminazione dei rischi nella gestio-
ne dei clienti. In caso di rigetto
della richiesta di autorizzazione, il
provvedimento di diniego dovrà
essere motivato. La circolare ri-
chiama l’attenzione degli uffici
doganali sulla scrupolosa osser-
vanza del principio del “diritto ad
essere ascoltati”, in tutte le ipote-
si di diniego dell’autorizzazione.
Gli uffici delle dogane inoltre
dovranno anche verificare che il
titolare della procedura di domi-
ciliazione che agisce in rappre-
sentanza diretta osservi le se-
guenti ulteriori prescrizioni:
- tenuta di un fascicolo conte-
nente la documentazione com-
provante le operazioni doganali
effettuate per ciascun soggetto
rappresentato, ivi compresi gli at-
ti di conferimento (mandati e
procure), rilasciati dal cliente, con
l’esatta specificazione della rela-
tiva modalità di rappresentanza;
- l’effettuazione di un monito-
raggio periodico (con cadenza
almeno bimestrale) della regola-
rità e correttezza delle operazioni
doganali poste in essere per con-
to dei propri clienti.
La circolare 1/D/2015 prevede
un percorso agevolato per que-
gli intermediari doganali titolari
dello status di AEO. È evidente
infatti che le procedure domici-
liate, in virtù di questo nuovo at-
to di indirizzo amministrativo, di-
verranno in futuro sempre più
appannaggio di coloro che pos-
siedono la certificazione in og-
getto. Nel caso in cui l’interme-
diario doganale è un AEO, l’Uffi-
cio delle dogane competente
dovrà infatti limitarsi a verificare,
ai fini del rilascio dell’autorizza-
zione, le seguenti condizioni (in
aggiunta agli elenchi clienti e
doganalisti designati a presenta-
re le dichiarazioni doganali):
- la sussistenza degli altri requi-
siti oggettivi indicati nella citata
circ. n. 9/D/2011 (es.: idoneità dei
luoghi, utilizzo delle procedure te-
lematiche in esercizio e tenuta di
scritture e procedure adeguate
ai controlli, oltre agli adempimen-
ti di cui ai precedenti punti 1 e 2;
- la conservazione delle procu-
re conferite.
La circolare ammette infine la
possibilità per il rappresentante
già titolare di autorizzazione alla
procedura di domiciliazione - rila-
sciata però per la sola rappresen-
tanza indiretta - chieda l’esten-
sione della stessa anche all’uso
della rappresentanza diretta. A
tal fine dovrà chiedere un’inte-
grazione di tale autorizzazione,
presentando il modulo di cui al-
l’allegato 67 (allegato B della de-
terminazione direttoriale prot. n.
158326/RU del 14/12/2010), ed in-
dicando nella casella 1.d tale
modalità di rappresentanza. A
corredo dell’istanza dovranno es-
sere sempre prodotti i sopracitati
elenchi clienti ed elenchi doga-
nalisti designati a presentare le
6 Il Doganalista n. 1-2015
primo piano
dichiarazioni doganali, con i rela-
tivi atti di conferimento (procure).
L’Ufficio delle Dogane compe-
tente per l’istruttoria, senza riesa-
minare i requisiti soggettivi ed og-
gettivi già riscontrati in sede di
primo rilascio dell’autorizzazione
(i quali verranno ritenuti validi),
dovrà verificare, in fase di pre-au-
dit specifico, la sola idoneità de-
gli elenchi forniti.
A conclusione dell’istruttoria,
l’ufficio integrerà il provvedimen-
to autorizzatorio o, in assenza dei
requisiti richiesti, emetterà il prov-
vedimento di motivato diniego.
L’Ufficio di controllo dell’autoriz-
zazione provvederà poi ad inte-
grare il disciplinare di servizio
con le necessarie istruzioni relati-
ve agli adempimenti ai quali il ti-
tolare della procedura di domi-
ciliazione dovrà attenersi per
l’osservanza delle ulteriori pre-
scrizioni connesse alla gestione
della stessa in rappresentanza
diretta. In caso di motivato dinie-
go alla richiesta d’integrazione
dell’autorizzazione con la moda-
lità della rappresentanza diretta,
il titolare della procedura domi-
ciliata continuerà ad operare al-
le condizioni previste dall’auto-
rizzazione vigente.
La circolare prevede anche il
caso dell’operatore economico
che intende presentare una ri-
chiesta di modifica dell’autoriz-
zazione, in modo da avvalersi
della sola rappresentanza diretta
(in luogo di quella indiretta) nel-
l’ambito della procedura domici-
liata. Anche in tal caso occorrerà
osservare la sopradescritta pro-
cedura, presentando il modulo di
cui all’allegato 67 (allegato B del-
la determinazione direttoriale so-
pracitata) ed indicando nella
casella 1.d tale modalità di rap-
presentanza. A corredo dell’i-
stanza dovranno essere prodotti i
sopracitati elenchi clienti ed
elenchi doganalisti designati a
presentare le dichiarazioni doga-
nali, con le relative procure. A
conclusione dell’istruttoria verrà
emesso il provvedimento di modi-
fica della preesistente autorizza-
zione, con la specifica delle nuo-
ve modalità di esercizio od un
provvedimento motivato di dinie-
go dell’integrazione.
Per quanto riguarda i CAD, la
relazione finale contenente gli
esiti dell’istruttoria svolta dall’Uffi-
cio doganale secondo le moda-
lità sopraindicate dovrà essere in-
viata alla competente Direzione
regionale, interregionale o inter-
provinciale che provvederà al ri-
lascio o al motivato diniego del
provvedimento in questione.
Per quanto riguarda le moda-
lità di compilazione delle dichia-
razioni doganali, la circolare
1/D/2015 stabilisce inoltre che
nell’ipotesi in cui l’intermediario
titolare di procedura domiciliata
operi come rappresentante di-
retto (codice 2), nella casella 14
della dichiarazione doganale
dovrà indicare il codice identifi-
cativo della modalità di rappre-
sentanza diretta, il nome e/o la
denominazione ed il codice
identificativo del titolare della
procedura di domiciliazione che
opera in qualità di rappresen-
tante. Infine, tenuto conto che i
titolari di procedura di domicilia-
zione, che intendano agire in
rappresentanza diretta, devono
avvalersi per la presentazione
della dichiarazione doganale
dei soggetti legittimati in virtù
della riserva operata dall’art. 40
del TULD (doganalisti iscritti all’al-
bo), la dichiarazione deve essere
firmata digitalmente esclusiva-
mente da tali soggetti purchè
espressamente designati a tal fi-
ne dal titolare della procedura
domiciliata. Una serie di istruzioni
finali sono volte a garantire il
controllo dell’osservanza delle
condizioni stabilite dalla circola-
re 1/D/2015 ai fini dell’utilizzo del-
la procedura di domiciliazione in
rappresentanza diretta.
In particolare l’Agenzia delle
Dogane precisa che gli Uffici di-
pendenti dovranno eseguire
controlli periodici e saltuari sugli
intermediari doganali al fine di
verificare il rispetto delle condi-
zioni descritte dalla circolare.
Inoltre essi dovranno assicurarsi
che i soggetti ai quali viene ac-
cordata l’autorizzazione ad ope-
rare in rappresentanza diretta
nella procedura di domiciliazio-
ne, garantiscano un’attenta ed
oculata gestione dell’intero ciclo
delle pratiche doganali svolte
(nel rispetto dei canoni di corret-
tezza amministrativa e di leale
collaborazione con l’Agenzia),
conservando il sopracitato fasci-
colo contenente la documenta-
zione comprovante le operazioni
doganali effettuate per ciascun
soggetto rappresentato (con le
relative procure) ed effettuando
il monitoraggio periodico della
regolarità e correttezza delle
operazioni doganali poste in es-
sere per conto (ed in nome) dei
propri clienti.
Le istruzioni in oggetto si applicano
a decorrere dal 2 febbraio 2015.
Danilo Desiderio
7
attualità
Il Doganalista n. 1-2015
L’istituto della rappresentanza nell’ambito della proce-dura di domiciliazione è stato finora disciplinato, sotto il pro-filo delle disposizioni applicative della normativa unionale enazionale, essenzialmente dalla circ. n. 27/D del 2005 e ri-chiamato anche nella circolare n. 9/D, par. 2.1. del 2011.
Con la predetta prassi, in sintesi, era stato previstoquanto segue.
Le imprese industriali, commerciali ed agricole avrebbe-ro potuto avvalersi della procedura di domiciliazione,agendo in nome e per proprio conto, ovvero usufruire del-la rappresentanza diretta, per il tramite di uno spedizionieredoganale per la presentazione della dichiarazione.
Gli altri operatori economici, quali, le imprese di spedizio-ne internazionali, i titolari di magazzini generali, i CAD, glispedizionieri doganali, i corrieri aerei internazionali - invece,in qualità di titolari di autorizzazione alla procedura di do-miciliazione, avrebbero potuto agire solo con la modalitàdella rappresentanza indiretta.
Con riferimento alle prescrizioni ed ai limiti previsti in re-lazione alle modalità di esercizio della rappresentanzada parte dei soggetti intermediari, titolari di procedura didomiciliazione, la Commissione Europea è stata di recen-te investita di un reclamo formulato da un’Associazioneprofessionale di categoria che ha lamentato il rifiuto del-l’Amministrazione doganale italiana di autorizzare la pro-cedura di domiciliazione con la modalità della rappre-sentanza diretta.
Nell’ambito del conseguente Eu pilot il competenteservizio della Commissione ha fornito il proprio motivatoparere al quale questa Agenzia è tenuta a conformarsi,pena l’apertura di una procedura di infrazione nei con-fronti dell’Italia.
In sintesi, la Commissione europea ha indicato le moda-lità di esercizio dell’istituto della rappresentanza nell’ambi-to della procedura di domiciliazione. Alla luce dei chiari-menti forniti dal citato organo dell’Unione e del conformeparere acquisito sulla questione, nell’ambito dei periodiciincontri previsti dal Protocollo d’intesa tra l’Avvocatura Ge-nerale dello Stato e questa Agenzia, si procede al riesamedella prassi finora adottata e si forniscono le seguenti istru-zioni che superano integralmente quelle contenute nellacircolare n. 27/D/2005 e modificano la circolare 9/D/2011,par. 2.1., per la parte relativa alle modalità di rappresen-tanza nell’ambito della procedura di domiciliazione, rima-
nendo invariate le altre istruzioni in essa contenute.In via preliminare, si rammenta che l’art. 5 del Codice
doganale comunitario Reg. (CEE) 2913/93 (di seguito CDC)riconosce la possibilità a chiunque di farsi rappresentarepresso l’autorità doganale per l’espletamento di atti e for-malità previsti dalla normativa doganale. In base a tale nor-ma, la rappresentanza può essere diretta, quando il rap-presentante agisce in nome e per conto di terzi, oppure in-diretta, quando il rappresentante agisce in nome proprioma per conto di terzi.
Lo stesso articolo prevede, inoltre, che gli Stati membripossano riservare il diritto di fare le dichiarazioni in dogananel proprio territorio secondo le predette modalità di rap-presentanza, diretta e indiretta, in modo che il rappresen-tante debba essere uno spedizioniere doganale che iviesercita la propria professione.
La differenza tra le due modalità di rappresentanza inci-de sulla individuazione del soggetto responsabile dell’ob-bligazione doganale. Infatti, in caso di rappresentanza indi-retta, il rappresentante è responsabile in solido con il rap-presentato per il pagamento dei tributi.
La rappresentanza indiretta presuppone l’esistenza diun contratto di mandato, cd. “mandato senza rappre-sentanza” in virtù del quale il mandatario può agire in no-me proprio e per conto del mandante. In tal caso si ap-palesa un mandato senza procura, cioè un’attività che ilmandatario svolge per conto altrui, senza aver ricevuto inprecedenza una procura ad hoc da parte della personanel cui interesse egli agisce. Con la rappresentanza diret-ta, invece, unico responsabile dell’obbligazione dogana-le è il rappresentato, cioè l’importatore o l’esportatore, inconformità al combinato disposto degli artt. 4, p. 18 e 201,par. 3, del CDC, che individua il debitore dell’imposta nel-la persona del dichiarante.
Il rappresentante diretto non risponde dell’obbligazionedoganale a meno che non abbia presentato una dichia-razione in dogana in base a dati inesatti della cui erroneitàegli era o avrebbe dovuto essere ragionevolmente a co-noscenza (art. 201, par. 3). Tale responsabilità attiene, nellospecifico, ad ipotesi inerenti la regolarità, veridicità e com-pletezza dei dati, nonché l’idoneità e validità dei docu-menti allegati alla dichiarazione doganale.
La rappresentanza diretta postula l’esistenza di uncontratto di mandato e viene esercitata, attraverso la
Applicazione dell’Istituto della rappresentanzanella procedura di domiciliazione
Circolare n. !/D del 19 Gennaio 2015. Applicazione dell’Istituto della rappresentanza nella procedura di domicialiazione - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
8 Il Doganalista n. 1-2015
attualità
procura, atto giuridico unilaterale con il quale un sogget-to conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo, ma-nifestando a suo nome e per suo conto la propria volon-tà di fronte a terzi.
Dalla natura di atto giuridico unilaterale della procurane consegue che, ai fini della sua validità, la stessa non ri-chiede un’espressa accettazione da parte del soggetto alquale viene conferita, atteso che nella prassi la medesimaè normalmente inserita in un documento contrattuale piùampio che regola in maniera particolareggiata i rapportitra rappresentante e rappresentato (il c.d. mandato). Inogni caso, ciò che rileva nell’operatività è che il rappresen-tato, nel conferire una delega di poteri al rappresentante,specifichi esattamente oltre alle modalità con cui il rappre-sentante dovrà assolvere la propria funzione di rappresen-tanza, anche gli altri diritti ed obblighi a suo carico. Pertan-to, per agire in rappresentanza diretta dell’operatore, è ne-cessario che il rappresentante si munisca di un’espressaprocura rilasciata dal rappresentato, con cui il primo vieneesplicitamente autorizzato a spendere direttamente il no-me del secondo nell’esecuzione di attività doganali facen-ti capo a quest’ultimo, soprattutto nel caso della presenta-zione della dichiarazione in dogana.
Il predetto art. 5 del CDC, stabilisce, al par. 4, che il rap-presentante deve dichiarare di agire per la persona rap-presentata, precisando se si tratti di rappresentanza direttao indiretta e disporre del potere di rappresentanza.
La norma in esame precisa, altresì che nel caso in cui lapersona non dichiari di agire a nome o per conto di un ter-zo o dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senzadisporre del potere di rappresentanza, è considerata agirea suo nome e per proprio conto.
Il successivo par. 5 del citato articolo 5 dispone, poi, chel’Autorità doganale può chiedere alla persona che dichia-ri di agire in nome o per conto di un’altra persona di forni-re le prove del suo potere di rappresentanza con la conse-guenza che il rappresentante senza potere che faccia ladichiarazione in dogana risponderà in luogo del rappre-sentato e non potrà invocare l’articolo 1398 del codice ci-vile per la negligenza dell’Autorità doganale nel non averrichiesto i poteri giustificativi della rappresentanza.
La disciplina contenuta nel richiamato articolo 5 delCDC è stata interpretata dalla Commissione europea nelrichiamato Eu pilot nel senso che: “L’art. 5 del codice do-ganale prevede la possibilità che chiunque possa farsirappresentare presso l’autorità doganale per l’espleta-mento di atti e formalità previsti dalla normativa doga-nale. Tale rappresentanza può essere diretta o indiretta.Tuttavia gli Stati membri possono limitare il diritto di faredichiarazioni in dogana tramite rappresentanza diretta oindiretta in modo che il rappresentante debba essereuno spedizioniere doganale che esercita la propria atti-vità nel territorio di tale paese. Pertanto da questa normasi evince che si può limitare la rappresentanza di qualsia-si altro agente, ma non quella degli spedizionieri doga-
nali. La rappresentanza da parte di uno spedizioniere do-ganale deve sempre essere consentita, che sia diretta oindiretta”. In particolare, la tipica connotazione professio-nale propria dello spedizioniere doganale (rectius: doga-nalista) ha consentito di attuare la facoltà prevista dalpiù volte citato art. 5 CDC mediante la previsione della ri-serva di cui all’art. 40 del D.P.R. n. 43/73 (TULD).
Premesso quanto sopra, l’Esecutivo dell’Unione Europeanell’esprimersi con riguardo al citato Eu pilot ha richiamatol’art. 253, par. 4, del Reg. n.2454/1993 delle Disposizioni di ap-plicazione del codice doganale (di seguito DAC) (applica-tivo dell’art. 76, paragrafo 1 lettera c) del CDC), ove preve-de che: “Qualsiasi persona può chiedere che le sia rila-sciata un’autorizzazione per la procedura di dichiarazionesemplificata o di domiciliazione da utilizzare per proprioconto o in qualità di rappresentante, purché esistano scrit-ture e procedure adeguate che consentano all’autoritàdoganale di rilascio di identificare le persone rappresenta-te e di effettuare i controlli doganali appropriati”.
Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’art 5 del CDC edal richiamato articolo 253, par. 4, delle DAC, il titolare diprocedura di domiciliazione, potrà agire: in suo nome e per proprio conto; come rappresentante diretto; come rappresentante indiretto.Resta fermo che i soggetti titolari di procedura di domi-
ciliazione che svolgonoservizi di intermediazione nel settore doganale e/o con-
nessi alla logistica, qualora intendano agire in rappresen-tanza diretta, devono avvalersi, per la presentazione delladichiarazione doganale, dei soggetti legittimati in virtù del-la riserva operata dall’art. 40 del TULD.
Considerato quanto previsto dall’art. 253, par. 4, delleDAC in relazione alla necessità che l’autorità doganalesia sempre in grado di identificare le persone rappresen-tate e di effettuare i controlli doganali appropriati qua-lora il soggetto autorizzato alla procedura di domicilia-zione agisca in qualità di rappresentante, assume rilievola natura che caratterizza le diverse categorie di opera-tori economici che prestano servizi di intermediazionenel settore doganale (essenzialmente attività connotatedalla qualificazione di professionisti abilitati allo svolgi-mento di atti e formalità previsti dalla normativa doga-nale e attività connesse alla logistica aventi come sco-po principale la spedizione, il trasporto e la consegnadelle merci), ed in funzione della quale tali operatori in-tervengono nell’espletamento del processo di sdogana-mento. In relazione a quanto sopra e tenuto conto che ilvincolo di solidarietà tra rappresentante indiretto e sog-getto rappresentato consente – di per sé – di rafforzarela garanzia dei diritti doganali dovuti, qualora il richie-dente l’autorizzazione alla procedura di domiciliazionechieda di agire in rappresentanza diretta è tenuto ad ot-temperare, oltre ai criteri già previsti ed indicati nella cir-colare 9/D/2011, ad alcune condizioni specifiche finaliz-
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attualità
zate a porre in essere adeguate procedure interne checonsentano di assicurare i presidi previsti dal predettoart. 253, par. 4, DAC a tutela delle risorse proprie dell’U-nione e della fiscalità nazionale.
A tal fine, il richiedente l’autorizzazione alla procedura didomiciliazione dovrà adottare una particolare cura nellagestione dei propri clienti, in quanto eventuali inadempi-menti dell’obbligazione tributaria doganale da parte diquesti ultimi faranno venir meno le condizioni previste dalcitato articolo 253, par. 4, delle DAC, compromettendo ilrapporto fiduciario con l’Amministrazione doganale, e laconseguente adozione dei relativi provvedimenti. Si ripor-tano di seguito gli adempimenti da porre in essere nelle di-verse ipotesi delineate:
A) In caso di istanza per la concessione dell’autorizza-zione alla procedura di domiciliazione, il richiedente cheintende agire come rappresentante diretto, dovrà pre-sentare la richiesta (allegato 67 del Reg. CEE2454/1993/allegato B della Determinazione direttorialeprot. n. 158326/RU del 14/12/2010), con l’indicazione di ta-le modalità, fornendo, oltre alla prevista documentazionedi cui alla citata circolare 9/D dell’11/03/2014, par. 2.3, iseguenti ulteriori elementi informativi:
1. gli elenchi aggiornati dei clienti (importatori/esporta-tori) per i quali il titolare della procedura di domiciliazioneintende agire in rappresentanza diretta con i relativi atti diconferimento. Per ciascun cliente indicare nome, cogno-me o ragione sociale e codice Eori; qualora il cliente nonsia un soggetto titolare dello status AEO, indicare altresì lasede amministrativa, la presenza di stabilimenti e ogni altrainformazione utile al riguardo che risulti in possesso del ri-chiedente l'autorizzazione, ai fini della corretta identificazio-ne del cliente rappresentato.
Al fine di rendere le informazioni in parola potrebbe risul-tare di ausilio l’adozione, da parte del richiedente, all’inter-no del proprio sistema di governance aziendale, di proce-dure volte alla rilevazione, misurazione, gestione e controllodel rischio doganale dei soggetti rappresentati (es. datiidentificativi del soggetto, analisi della complessiva affida-bilità del cliente attraverso l’utilizzo di database che elabo-rano il profilo economico/finanziario e reddituale, nonché ilsuo eventuale posizionamento nel settore di appartenen-za, l’eventuale classe di rating se disponibile, la sua operati-vità doganale in termini di flusso, di periodicità e di tipolo-gia di operazioni doganali, nonché la conformità alle nor-me doganali ecc.);
2. l'elenco aggiornato dei doganalisti designati dal rap-presentante, titolare della domiciliata (che agisce in rap-presentanza diretta), per la presentazione della dichiara-zione doganale. Gli elenchi di cui ai punti 1 e 2 costituisco-no parte integrante dell'istanza in quanto informazioni econdizioni supplementari previste al punto 15 del modellodi istanza (allegato 67).
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, l’Ufficio delle doga-ne competente per l’istruttoria, ferme restando le istruzioni
fornite con la più volte richiamata circolare n. 9/D/2011, av-valendosi anche delle banche dati in uso a questa Agen-zia, avrà cura di: riscontrare, in fase di pre-audit presso il richiedente,
l’esistenza di procedure interne, così come previsto dalrichiamato articolo 253, par. 4 delle DAC, in modo che illoro funzionamento possa garantire l’eliminazione di ri-schi gestionali;adottare il provvedimento autorizzatorio ed il relativo
disciplinare di servizio o, in alternativa, disporre il motivatoprovvedimento di diniego.
Qualora il soggetto richiedente l’autorizzazione alla pro-cedura di domiciliazione risulti essere titolare dello status diAEO, si considerano soddisfatti i criteri inerenti la comprova-ta osservanza degli obblighi doganali, la solvibilità finanzia-ria e l’ efficace sistema delle scritture commerciali, previstianche per la concessione della procedura di domiciliazio-ne e l’Ufficio delle dogane competente dovrà, pertanto,verificare solo le seguenti condizioni:
- gli altri requisiti oggettivi indicati nella citata circ. n.9/D/2011, quali l’idoneità dei luoghi, l’utilizzo delle procedu-re telematiche in esercizio e le scritture e procedure ade-guate ai controlli, oltre agli adempimenti di cui ai prece-denti punti 1 e 2;
- la conservazione delle procure conferite.B) In caso di istanza per la concessione dell’autorizza-
zione alla procedura di domiciliazione con la modalitàdella rappresentanza indiretta si applicano le disposizionicontenute nella circolare n. 9/D dell’11.03.2011 più volterichiamata.
C) In caso di autorizzazione alla procedura di domicilia-zione già rilasciata possono verificarsi le seguenti ipotesi:
C.1 l’operatore economico che intende chiedere l’inte-grazione dell’autorizzazione esistente avvalendosi anchedella modalità della rappresentanza diretta dovrà presen-tare il modulo di cui all’allegato 67 (Allegato B della deter-minazione direttoriale sopracitata) indicando nella casella1.d tale modalità di rappresentanza. A corredo dell’istanzadovranno essere prodotti i documenti elencati alla prece-dente lett. A) punti 1e 2 con le relative procure;
C. 2 l’operatore economico che intende presentare unarichiesta di modifica dell’autorizzazione avvalendosi dellasola modalità della rappresentanza diretta dovrà presen-tare il modulo di cui all’allegato 67 (Allegato B della deter-minazione direttoriale sopracitata) indicando nella casella1.d tale modalità di rappresentanza. A corredo dell’istanzadovranno essere prodotti i documenti elencati alla prece-dente lett. A) punti 1 e 2 con le relative procure.
Nella prima fattispecie di cui al punto C.1, nell’ottica disemplificazione, l’Ufficio delle Dogane competente per l’i-struttoria (cfr. circolare 9/D/2011 dell’11/03/2011 par. 2.3) ri-terrà validi i requisiti soggettivi ed oggettivi riscontrati in se-de di rilascio dell’autorizzazione, ed avrà cura di verificare,in fase di pre-audit specifico, i predetti punti 1 e 2 secondoquanto già indicato nel precedente punto A) ed a con-
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attualità
clusione dell’istruttoria, dovrà integrare il provvedimentoautorizzatorio o, in assenza dei requisiti richiesti, emettere ilprovvedimento di motivato diniego.
L’Ufficio di controllo dell’autorizzazione provvederà ad in-tegrare il disciplinare di servizio con le necessarie istruzionirelative agli adempimenti ai quali il titolare della procedu-ra di domiciliazione dovrà attenersi per l’osservanza delleulteriori prescrizioni connesse alla gestione della stessa inrappresentanza diretta.
In caso di motivato diniego alla richiesta d’integrazionedell’autorizzazione con la modalità della rappresentanzadiretta, il titolare della procedura domiciliata continuerà adoperare alle condizioni previste dalla vigente autorizzazio-ne. Nella seconda fattispecie di cui al punto C.2, l’Ufficiodelle Dogane competente per l’istruttoria, al fine di non ag-gravare gli operatori di ulteriori oneri amministrativi, riterràvalidi i requisiti soggettivi ed oggettivi riscontrati in sede di ri-lascio dell’autorizzazione, ed avrà cura di verificare, in fasedi pre-audit specifico, i predetti punti 1e 2 secondo quantogià indicato nel precedente punto A).
A conclusione dell’istruttoria, dovrà essere emesso ilprovvedimento di modifica della preesistente autorizzazio-ne, con la specifica delle nuove modalità di esercizio, comeprevisto dall’articolo 9 della Determinazione direttorialeprot. n. 158326/RU del 14/12/2010, o, in assenza dei requisitirichiesti, emettere il provvedimento di motivato diniego.
Per quanto riguarda i CAD, la relazione finale contenen-te gli esiti dell’istruttoria svolta dall’Ufficio doganale secon-do le modalità sopraindicate dovrà essere inviata allacompetente Direzione regionale, interregionale o interpro-vinciale che provvederà al rilascio o al motivato diniegodel provvedimento in questione.
Infine, si richiama l’attenzione sulla scrupolosa osser-vanza del consolidato principio del “diritto ad essereascoltati”, per tutte le ipotesi di diniego dell’autorizzazio-ne in questione.
Compilazione della dichiarazione doganale (DAU)Nell’ipotesi in cui l’intermediario titolare di procedura do-
miciliata operi come rappresentante indiretto (utilizzo delcodice 3) si conferma la procedura in uso secondo la qua-le nella casella 14 del DAU, lo stesso è dichiarante.
In caso di ricorso alla modalità della rappresentanza di-retta (utilizzo codice 2) nella casella 14 della dichiarazionedoganale, deve essere inserito il predetto codice identifi-cativo della modalità di rappresentanza diretta, il nomee/o la denominazione, il codice identificativo del titolaredella procedura di domiciliazione, che opera in qualità dirappresentante.
Infine, tenuto conto che i titolari di procedura di domici-liazione, che intendano agire in rappresentanza diretta, de-vono avvalersi per la presentazione della dichiarazione do-ganale dei soggetti legittimati in virtù della riserva operatadall’art. 40 del TULD, la dichiarazione deve essere firmata di-gitalmente da un doganalista iscritto all'albo, espressa-
mente designato a tal fine dal titolare della procedura do-miciliata. Per quanto riguarda i CAD, restano confermate ledisposizioni di cui al D.M. n.549/1992, articolo 2, comma 4 edarticolo 3, comma 3.
Monitoraggio e controllo delle autorizzazioniAl fine di poter controllare l’osservanza delle condizio-
ni stabilite dalle presenti disposizioni per l’utilizzo della pro-cedura di domiciliazione, il competente Ufficio delle do-gane dovrà effettuare i controlli periodici e saltuari previ-sti dall’articolo 12 della citata Determinazione Direttoria-le prot. n. 158326/RU del 14/12/2010.
Considerato che i soggetti ai quali viene accordatal’autorizzazione ad operare con procedura di domicilia-zione sono tenuti al rispetto dei canoni di correttezza am-ministrativa e di leale collaborazione con l’Agenzia, glistessi dovranno garantire un’attenta ed oculata gestionedell’intero ciclo delle pratiche doganali svolte.
Premesso quanto sopra, il competente Ufficio delle do-gane dovrà verificare che qualora il titolare della proce-dura di domiciliazione operi in qualità di rappresentantediretto, il medesimo osservi le ulteriori prescrizioni di segui-to indicate:
- la tenuta di un fascicolo contenente la documenta-zione comprovante le operazioni doganali effettuate perciascun soggetto rappresentato, ivi compresi gli atti diconferimento, rilasciati dal cliente, con l’esatta specifica-zione della relativa modalità di rappresentanza;
- l’effettuazione di un monitoraggio periodico (con ca-denza almeno bimestrale) della regolarità e correttezzadelle operazioni doganali poste in essere per conto deipropri clienti.
Come già evidenziato in precedenza, quando il sog-getto autorizzato è in possesso dello status di AEO, i con-trolli periodici dovranno essere abbinati ai controlli di mo-nitoraggio e/o riesame (post audit) per la certificazionedoganale, laddove temporalmente coincidenti.
Si ribadisce che le presenti disposizioni superano inte-gralmente quelle contenute nella richiamata circolare n.27/D/2005 e modificano la circolare 9/D/2011, par. 2.1.,per la parte relativa alle modalità di rappresentanza, nel-l’ambito della procedura di domiciliazione, rimanendo in-variate le altre istruzioni in essa contenute.
Le disposizioni previste dalla presente circolare si appli-cano a decorrere dal 2 febbraio 2015; dalla medesimadata potranno essere presentate le istanze di cui alle let-tere A), B) e C).
Codeste Direzioni territoriali vorranno attenersi scrupo-losamente alla puntuale e corretta osservanza della pre-sente circolare, vigilando sul conforme ed uniforme ope-rato dei dipendenti Uffici, avendo cura, altresì di segnala-re alle competenti strutture centrali eventuali problemati-che applicative.
Il Direttore Centrale ad interim
Dott.ssa Maria Grazia Artibani
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Il Doganalista n. 1-2015
Decreto Legge21 Novembre 2014
semplificazione fiscaleL’art. 20 del Decreto Legislati-vo 21 novembre 2014 n. 175recante disposizioni in materiadi semplificazione fiscale in-terviene, tra l’altro, sulla mo-dalità di emissione e conse-gna delle dichiarazioni d’in-tento relative ad operazioninon imponibili, effettuate dasoggetti qualificati comeesportatori abituali, nonchésull’invio dei dati in esse con-tenuti all’Agenzia delle Entra-te, modificando l’art. 1, com-ma 1, lettera c) del D.L. 29 di-cembre 28 1983, n. 746, con-vertito, con modificazioni, dal-la legge 27 febbraio 1984, n.17. La previgente disciplinaimponeva al fornitore che ri-ceveva la dichiarazione di in-tento di inviare telematica-mente all’Agenzia delle Entra-te i dati in essa contenuti. Adecorrere dal 1° gennaio2015, la procedura per l’invioe la consegna delle lettered’intento è stata radicalmentemodificata. Infatti dal 1° gen-naio 2015 i dati contenuti nelladichiarazione d’intento do-vranno essere trasmessi tele-maticamente all’Agenzia del-le Entrate, con il nuovo model-lo approvato il 12 dicembre2014, direttamente dall’espor-tatore abituale e non più dalsuo fornitore. L’esportatore,pertanto, sarà tenuto a conse-gnare al suo fornitore, ovveroalla Dogana, sia la dichiara-zione d’intento, sia la ricevutadi trasmissione rilasciata dal-l’Agenzia delle Entrate.
S econdo le istruzioni impartitedall’Agenzia delle Entrate con
la circolare 31/E del 31/12/2014, laprocedura per l’invio e la conse-gna delle dichiarazioni d’intentosarà la seguente:
� l’esportatore abituale (cioècolui che emette la dichiarazionedi intento) è tenuto a trasmetteretelematicamente i dati contenutinella dichiarazione d’intento all’A-genzia delle Entrate, che rilasciaapposita ricevuta telematica;
� l’esportatore abituale conse-gna al fornitore (ovvero alla Dogana)la dichiarazione di intento unitamen-te alla ricevuta di presentazione tele-matica all’Agenzia delle Entrate;
� Il fornitore potrà emettere fat-tura senza Iva solo se in possesso,sia della dichiarazione d’intento,che della relativa ricevuta di pre-sentazione all’Agenzia delle Entra-te e sarà, inoltre, tenuto a verificarel’avvenuta trasmissione all’Agenziadelle Entrate prima di emettere lafattura senza applicazione dell’im-posta. A tal fine il riscontro potrà es-sere effettuato da subito, per tuttigli operatori, sul sito internetw w w. a g e n z i a e n t ra t e . g ov. i t(http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica) dove è resa dispo-nibile una funzione a libero acces-so attraverso la quale, inserendo ilcodice fiscale del cedente/presta-tore, del cessionario/committentenonché il numero di protocollo del-la ricevuta telematica, sarà possibi-le verificare l’avvenuta trasmissioneall’Agenzia delle Entrate. È oppor-
tuno stampare ed allegare alla di-chiarazione d’intento ricevuta l’esi-to dell’interrogazione.
� Il fornitore dovrà riepilogare idati delle dichiarazioni di intento rice-vute nella dichiarazione IVA annuale;
� l’esportatore ed il fornitorecontinueranno ad annotare gliestremi delle dichiarazioni di intentoemesse e/o ricevute nel registro te-nuto a norma dell’art. 39 DPR 633/72;
� Il fornitore dovrà continuaread indicare gli estremi delle di-chiarazioni di intento nelle fattureemesse, indicando il regime di nonimponibilità.
La trasmissione dei dati contenuti nel-le dichiarazioni d’intento emesse
La trasmissione all’Agenzia delleEntrate dei dati contenuti nelle di-chiarazioni d’intento emesse puòessere effettuata direttamente daisoggetti abilitati ai servizi telemati-ci dell’Agenzia delle Entrate – Fi-sco On Line, ovvero attraverso unintermediario telematico abilitatoai servizi Entratel. Al riguardo si pre-cisa che l’abilitazione quale inter-mediario telematico Entratel puòessere richiesta da:
� Iscritto nell’albo dei dottori com-mercialisti ed esperti contabili sez. A;
� Iscritto nell’albo dei dottori com-mercialisti ed esperti contabili sez. B;
� Iscritto nell’albo dei consulen-ti del lavoro;
� Iscritto negli albi degli avvocati;� Iscritto nel registro dei revisori
legali dei conti di cui al Decreto le-gislativo del 27 gennaio 2010, n. 39;
� Iscritto negli albi dei dottori
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agronomi e dei dottori forestali, de-gli agrotecnici e dei periti agrari;
� Iscritto nei ruoli alla data del30 settembre 1993 nei ruoli di peritied esperti tenuti dalle Camere diCommercio, Industria Artigianato eAgricoltura per la subcategoria tri-buti, in possesso di diploma di lau-rea in giurisprudenza o in econo-mia e commercio o equipollenti odi diploma di ragioneria;
� soggetto che esercita abitual-mente l’attività di consulenza fisca-le, NON iscritto negli elenchi di cuial D.M. 18 novembre 1996, n. 631;
� soggetto indicato nell’articolo63, terzo comma del D.P.R. 29 set-tembre 1973, n. 600 (impiegati dellecarriere dirigenziali, direttiva e diconcetto dell’Amministrazione fi-nanziaria, nonché Ufficiali dellaGuardia di Finanza, collocati a ri-poso dopo almeno 20 anni di effet-tivo servizio) dipendente di asso-ciazione delle categorie rappre-sentate nel CNEL, dipendente diimpresa o sua controllata;
� contribuente tenuto a presen-tare la dichiarazione di sostituto diimposta in relazione ad un numerodi soggetti superiore a 20;
� Notaio iscritto nel ruolo indica-to nell’articolo 24 della legge 16febbraio 1913, n. 89;
� contribuente obbligato allaregistrazione dei contratti di loca-zione e di affitto di beni immobili, aisensi dell’articolo 10 del testo unicodelle disposizioni concernenti l’im-posta di registro approvato condecreto del Presidente della Re-pubblica 26 aprile 1986, n.131, chedelega per la registrazione telema-tica di detti contratti un soggettoavente adeguata capacità tecni-ca, economica e organizzativa;
� soggetto delegato alla trasmis-sione dei dati dei contratti di loca-zione e di affitto di beni immobili perla registrazione telematica;
� agente di mediazione immobi-liare iscritto nei ruoli dei mediatori te-nuti dalle Camere di Commercio, In-dustria, Agricoltura ed Artigianato;
� agente che svolge, per contodei propri clienti, attività di disbrigopratiche amministrative presso am-ministrazioni ed enti pubblici, pur-ché titolare di apposita licenza rila-sciata ai sensi dell’articolo 115 deltesto unico delle leggi di pubblicasicurezza approvato con regio de-creto 18 giugno 1931, n. 773;
� iscritto all’albo professionaledei geometri Iscritto all’albo profes-sionale dei periti industriali e deiperiti industriali laureati, in possessodi specializzazione in edilizia;
� intermediario finanziario di cuiall’art. 1, comma 1 , del Decreto 20settembre 1997, tenuto all’obbligodelle comunicazioni di cui alla leg-ge 29 dicembre1962, n. 1745;
� soggetto avente adeguatacapacità tecnica, economica, fi-nanziaria e organizzativa, formal-mente delegati da contribuenti ita-liani a trasmettere le richieste dirimborso di questi ultimi per l’IVA as-solta in altro Stato membro UE (art.38-bis1 del DPR n. 633/1972).
Consulenze in :
• Commercio Estero • Intrastat• Iva Comunitaria • Accise • Materia doganale (Diritto Doganale Comunitario)• Contenzioso Doganale e ricorsi • Docenze e Formazione
Sede operativaCARPI (Modena)Via dei Trasporti, 2A Tel. 059 657 001Fax 059 657 044E-mail: [email protected]
Dott. Franco MestieriSpedizioniere Doganale
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Gli spedizionieri doganali nonpossono, pertanto, richiedere l’abi-litazione al servizio telematico “En-tratel” per l’invio delle dichiarazionid’intento. Per consentire agli spedi-zionieri doganali di offrire un servi-zio completo ai propri clienti sareb-be opportuno che essi siano inclusiesplicitamente fra i soggetti auto-rizzati a richiedere l’abilitazione“Entratel”, ovvero che sia consenti-to l’invio dei dati contenuti nelle di-chiarazioni d’intento anche attra-verso i servizi telematici dell’Agen-zia delle Dogane cui gli spedizio-nieri hanno già accesso.
Resta inteso che, a prescinderedal soggetto che trasmette mate-rialmente i dati contenuti nella di-chiarazione d’intento all’Agenziadelle Entrate, la dichiarazione vasottoscritta obbligatoriamente dalsoggetto che la emette (titolare,ovvero legale rappresentante) enon può, in nessun caso, essere sot-toscritta da un delegato.
Infatti l’invio telematico dei daticontenuti nelle dichiarazioni d’in-tento emesse, come tutte le dichia-razioni e/o modelli inviati telemati-camente all’Agenzia delle Entrate,comportano unicamente:
� l’eventuale compilazione del-la dichiarazione (nel caso in cui ilmodello è predisposto da chi effet-tua l’invio), ovvero la ricezione daparte del contribuente del model-lo già compilato;
� la predisposizione del file tele-matico da inviare all’Agenzia delleEntrate;
� l’autentica del file con la firmadigitale dell’intermediario;
� l’invio del file all’Agenzia delle En-trate attraverso il canale “Entratel”;
� lo scarico, l’elaborazione e lastampa della ricevuta (o delle ricevu-te) di avvenuta trasmissione che deveessere consegnata al contribuente;
� conservare nel proprio archi-vio copia delle dichiarazioni inviate.
In ogni caso, sia nell’ipotesi di di-chiarazione predisposta dal contri-buente, che di quella predispostadall’intermediario, prima dell’invio lestesse devono essere sottoscritte dalcontribuente, unico soggetto legitti-mato a farlo. L’invio telematico delladichiarazione anche nell’ipotesi incui l’intermediario sia stato incarica-to della predisposizione della stessa,si ripete, non può mai comprenderela firma della dichiarazione.Il nuovo modello di dichiarazioned’intento
Per le dichiarazioni d’intento rela-tive ad operazioni da effettuarsi apartire dal 1 gennaio 2015 dovrà es-sere adottato il nuovo modello ap-provato con Provvedimento del Di-rettore dell’Agenzia delle Entrate n.159674/2014 del 12.12.2014.
Il nuovo modello, rispetto a quel-lo precedente, prevede alcunepiccole modifiche:
� nel caso di dichiarazioni d’in-tento relative ad una singola ope-razione è stato previsto il campoove espressamente indicare l’im-porto dell’operazione, che primapoteva essere indicato solo nelladescrizione dell’operazione;
� è stato inserito il quadro “A” -Plafond (che può non essere invia-to al fornitore, ma va trasmesso te-lematicamente all’Agenzia delleEntrate) ove va indicato: i) il tipo diplafond utilizzato (Fisso o Mobile); ii)nel caso in cui non sia già stata pre-sentata la dichiarazione IVA, il tipodi operazioni che hanno concorsoalla formazione del Plafond.
Per quanto riguarda le dichiara-zioni d’intento emesse nei confron-ti della Dogana che vanno presen-tate singolarmente per ciascunaoperazione d’importazione, si pre-cisa che l’importo da indicare (ri-quadro 1 del quadro “Dichiarazio-ne”) è l’imponibile IVA in doganadella merce, determinato ai sensidell’art. 69 del Decreto IVA, proprio
perché è questo l’importo che nonviene assoggettato ad imposta invirtù dell’utilizzo del plafond.
Infatti se si indica un importo in-feriore la Dogana dovrebbe consi-derare non imponibile l’operazionefino a concorrenza del valore indi-cato nel modello ed imponibile ilresto, essendo la dichiarazioneemessa solo per quel valore.
Ovviamente lo scarico del pla-fond dovrà essere effettuato sullabase dei dati contenuti nelle bollet-te doganali effettivamente emesse.Disciplina transitoria
In considerazione dei tempi ri-stretti, e nel rispetto dello Statutodel Contribuente è stato previstoche fino all’11 febbraio 2015, glioperatori possono consegnare oinviare la dichiarazione d’intento alproprio cedente o prestatore se-condo le modalità previgenti sen-za obbligo per il fornitore di verifi-care l’avvenuta presentazione del-la dichiarazione d’intento all’A-genzia delle Entrate.
Tuttavia per le dichiarazioni d’in-tento già consegnate o inviate se-condo le precedenti regole cheesplicano effetti per operazioni po-ste in essere successivamenteall’11 febbraio 2015, sussiste l’obbli-go di applicare la nuova disciplina,a partire dal 12 febbraio 2015.
Pertanto, eventuali dichiarazionid’intento emesse e consegnate adicembre 2014 o dopo il 1° gen-naio 2015, laddove riferite ad ope-razioni effettuate successivamenteall’11 febbraio 2015, dovranno es-sere inviate secondo le modalitàindicate dalla nuova disciplina.
Fino all’11 febbraio 2015 non viè alcun obbligo per il fornitoreche riceve la dichiarazione di in-tento di effettuare alcun invio te-lematico.
Vincenzo Guastella
Francesco Pagnozzi
Studio Gargano
14
osservatorio
Il Doganalista n. 1-2015
osservatorio
Giurisprudenza com Corte di Giustizia, Sezione V, sen-tenza 11/12/2014, causa C-128/13– Pres. von Danwitz, Rel. Vajda –Cruz & Companhia Lda c/ Institutode Financiamento da Agriculturae Pescas IP (IFAP) e altro
Restituzioni all’esportazione –
Anticipo della restituzione –
Condizioni di svincolo della ga-
ranzia costituita per assicurare il
rimborso dell’anticipo
L’articolo 19, paragrafo 1, lettera
a), del regolamento (CEE) n.
2220/85 della Commissione, del
22 luglio 1985, recante fissazione
delle modalità comuni di appli-
cazione del regime delle cau-
zioni per i prodotti agricoli, come
modificato dal regolamento
(CE) n. 3403/93 della Commissio-
ne, del 10 dicembre 1993, deve
essere interpretato nel senso
che la garanzia fornita da un
esportatore per assicurare il rim-
borso dell’anticipo percepito
sulla restituzione all’esportazione
non deve essere considerata
estinta quand’anche si accerti
che l’esportatore ha presentato
i documenti relativi all’accetta-
zione della dichiarazione di
esportazione, la prova che i pro-
dotti hanno lasciato il territorio
doganale dell’Unione europea
entro un termine massimo di 60
giorni da tale accettazione non-
ché la prova dello sdogana-
mento di tali prodotti nel paese
terzo importatore, se non sono
soddisfatte le altre condizioni
per la concessione della restitu-
zione, in particolare la condizio-
ne relativa alla qualità sana, lea-
le e mercantile dei prodotti
esportati, prevista all’articolo 13
del regolamento (CEE) n.
3665/87 della Commissione, del
27 novembre 1987, recante mo-
dalità comuni di applicazione
del regime delle restituzioni all’e-
sportazione per i prodotti agri-
coli, come modificato dal rego-
lamento (CE) n. 1829/94 della
Commissione, del 26 luglio 1994.
Corte di Giustizia, Sezione VIII,sentenza 20/11/2014, causa C-40/14 – Pres. Caoimh, Rel. Fern-lund - Direction générale desdouanes et droits indirects e altric/ Utopia Sarl
Tariffa doganale comune – Fran-
chigia dai dazi all’importazione –
Animali appositamente prepara-
ti per essere utilizzati in laborato-
rio – Istituto pubblico o di pubbli-
ca utilità o privato autorizzato –
Importatore avente come clienti
tali istituti - Imballaggi – Gabbie
destinate al trasporto di animali
L’articolo 60 del regolamento
(CEE) n. 918/83 del Consiglio, del
28 marzo 1983, relativo alla fissa-
zione del regime comunitario
delle franchigie doganali, come
modificato dall’atto relativo alle
condizioni di adesione della Re-
pubblica ceca, della Repubbli-
ca di Estonia, della Repubblica
di Cipro, della Repubblica di Let-
tonia, della Repubblica di Litua-
nia, della Repubblica di Unghe-
ria, della Repubblica di Malta,
della Repubblica di Polonia, del-
la Repubblica di Slovenia e del-
la Repubblica slovacca e agli
adattamenti dei trattati sui quali
si fonda l’Unione europea, deve
essere interpretato nel senso
che, se gli animali appositamen-
te preparati per essere utilizzati
in laboratorio che un importato-
re fa entrare nel territorio dell’U-
nione europea sono destinati ad
un istituto pubblico o di pubbli-
ca utilità o privato autorizzato,
avente come attività principale
l’insegnamento o la ricerca
scientifica, tale importatore, pur
non essendo esso stesso un istitu-
to del genere, può godere della
franchigia dai dazi all’importa-
zione prevista da tale articolo
per questo tipo di merce.
La regola generale 5, lettera b),
della nomenclatura combinata
di cui all’allegato I del regola-
mento (CEE) n. 2658/87 del Con-
siglio, del 23 luglio 1987, relativo
alla nomenclatura tariffaria e
statistica ed alla tariffa dogana-
le comune, come modificata
dal regolamento (CE) n.
1789/2003 della Commissione,
dell’11 settembre 2003, deve es-
sere interpretata nel senso che
gabbie utilizzate per il trasporto
di animali vivi destinati alla ricer-
ca di laboratorio non rientrano
nella categoria degli imballaggi
che devono essere classificati
con le merci che contengono.
15Il Doganalista n. 1-2015
osservatorioosservatorio
unitaria e nazionaleCorte di Giustizia, Sezione VIII,sentenza 20/11/2014, causa C-666/13 – Pres. f.f. e Rel. Toader -Rohm Semiconductor GmbH c/Hauptzollamt Krefeld
Tariffa doganale comune – No-
menclatura combinata – Voci
8541 e 8543 – Moduli di trasmissio-
ne/ricevimento di dati a breve di-
stanza – Sottovoci 8543 89 95 e
8543 90 80 – Nozione di parti di
macchine e di apparecchi elettrici
La nomenclatura combinata,
contenuta nell’allegato I del re-
golamento (CEE) n. 2658/87 del
Consiglio, del 23 luglio 1987, rela-
tivo alla nomenclatura tariffaria
e statistica ed alla tariffa doga-
nale comune, come modificato
dal regolamento (CE) n.
1832/2002 della Commissione,
del 1° agosto 2002, deve essere
interpretata nel senso che mo-
duli costituiti, ciascuno, dall’inter-
connessione di un diodo emetti-
tore di luce, di un fotodiodo e di
vari altri dispositivi a semicondut-
tore e utilizzabili come emitten-
ti/riceventi a infrarossi qualora
beneficino dell’alimentazione
elettrica degli apparecchi che li
incorporano, rientrano nella vo-
ce 8543 di tale nomenclatura.
La nomenclatura combinata,
contenuta nell’allegato I del re-
golamento n. 2658/87, come
modificato dal regolamento n.
1832/2002, deve essere interpre-
tata nel senso che moduli incor-
porati in apparecchi per il cui
funzionamento meccanico o
elettrico essi non sono necessari,
non costituiscono parti ai sensi
della sottovoce 8543 90 80 di
detta nomenclatura, ma rientra-
no nella sottovoce 8543 89 95
della stessa nomenclatura relati-
va alle altre macchine o appa-
recchi elettrici con una funzione
specifica, non nominati né com-
presi altrove nel capitolo 85 di
detta nomenclatura.
Commissione Tributaria Regio-nale di Bari, Sezione VI, sentenza2/12/2014, n. 2492 – Pres. Puglie-se, Rel. Cazzolla – XY S.r.l. ed al-tro c/ Ufficio delle Entrate di Bar-letta-Andria-Trani
IVA all’importazione – Natura –
Tributo diverso dall’IVA interna –
Esclusione – Competenza all’ac-
certamento – È dell’Agenzia
delle Dogane
L’IVA all’importazione non costi-
tuisce un tributo distinto ed auto-
nomo rispetto all’IVA sulle opera-
zioni interne, essendo piuttosto
diverse le modalità di accerta-
mento, liquidazione e riscossio-
ne; proprio in ragione di tali di-
verse modalità, la competenza
in ordine al recupero dell’impo-
sta sulle importazioni spetta al-
l’Agenzia delle Dogane ove il
presupposto impositivo sia rap-
presentato da una errata dichia-
razione di immissione in libera
pratica con contestuale immis-
sione in consumo della merce.
Commissione Tributaria Pro-vinciale di Como, Sezione V,sentenza 24/6/2014, n. 324 –Pres. Chiaro, Rel. Vitali – XYS.p.a. c/ Ufficio delle Doganedi Como
Valore delle merci in dogana –
Royalty – Condizione di vendita
– Concetto di “controllo di fatto
sulla produzione” - Natura
Affinché possa integrare una
vera e propria "condizione di
vendita", il controllo di fatto sul-
la produzione, sulla logistica e/o
sulla consegna delle merci al-
l'acquirente non può limitarsi
ad un mero controllo di qualità
della merce prodotta con il
marchio soggetto a licenza
(controllo che è finalizzato alla
protezione dell'immagine del li-
cenziante nei confronti dei con-
sumatori finali), ma deve assu-
mere la forma di un controllo
stretto e pregnante, cioè di un
vero e proprio potere di interdi-
zione - con conseguente bloc-
co della produzione, della logi-
stica e/o della consegna delle
merci al licenziatario - a tutela
dello specifico interesse patri-
moniale del licenziante al pa-
gamento delle royalties, secon-
do il principio della eccezione
di inadempimento (inadimplen-
ti non est adimplendum), di cui
è espressione l'art. 1460 c.c.
Alessandro Fruscione
Studio Santacroce-Procida-Fruscione
18 Il Doganalista n. 1-2015
speciale europa
Y=∑(VA)
I l settore manifatturiero e le
Piccole e Medie Imprese
(PMI) svolgono un ruolo decisi-
vo per promuovere la competi-
tività e la dinamicità europea
dell’economia. Il manifatturiero
realizza il 75% delle esportazioni
dell’Ue, mentre le PMI rappre-
sentano il 99% delle imprese e
offrono due terzi dei posti di la-
voro. Sono state realizzate varie
iniziative politiche per poten-
ziare la crescita delle imprese
tramite il sostegno finanziario e
vari tipi di assistenza.
In virtù della loro importan-
za strategica, l’Europa dedica
diversi programmi di assisten-
za alle PMI. Presentando un
progetto, una PMI può usufrui-
re di vari aiuti: sussidi, finanzia-
menti, prestiti o garanzie. I sus-
sidi coprono solo una parte
dei costi del progetto, mentre
la parte restante è a carico
dell’impresa.
Le regioni meno sviluppate
possono attingere anche ai
fondi strutturali, il maggiore
strumento di finanziamento.
Questi fondi sono gestiti diret-
tamente dalle regioni e i bene-
ficiari ricevono un contributo
diretto per i loro progetti. Du-
rante il periodo di programma-
zione 2007-2013, le imprese ita-
liane hanno ricevuto quasi 29
miliardi di euro sotto forma di
aiuti europei. Inoltre, per il set-
tennato 2014-2020, il budget
destinato a tutti gli stati mem-
bri dell’Ue ammonterà a 376
miliardi di euro. Se un progetto
è particolarmente costoso e
ambizioso, la Banca Europea
per gli Investimenti (BEI) e la
Banca Europea per la Ricostru-
zione e lo Sviluppo (EBRD) pos-
sono intervenire con prestiti
agevolati e garantiti.
Della BEI fa parte il Fondo Eu-
ropeo per gli Investimenti (EIF),
che finanzia le PMI in progetti
all’avanguardia ad alto rischio
per la loro natura innovativa. La
Commissione mette a disposi-
zione dell’EIF circa 1 miliardo di
euro l’anno.
Inoltre, nuovi strumenti inno-
vativi creati dalla Bei e dalla
Commissione metteranno a
disposizione delle PMI mecca-
nismi di partecipazione ai rischi
fino a € 100 miliardi per il perio-
do 2014-2020.
Gli aiuti finanziari non sono
sufficienti per favorire la crea-
zione, lo sviluppo e l’attività
esportatrice delle imprese. Esi-
stono dunque dei servizi di assi-
stenza alle organizzazioni inter-
mediarie, alle autorità pubbli-
che nell’ambito dell’internazio-
nalizzazione o direttamente al-
le imprese.
Ad esempio, "Enterprise Euro-
pe Network (EEN)”, la più este-
sa rete europea per l’innova-
zione e l’assistenza alle PMI, fa-
vorisce l’accesso ai mercati ex-
traeuropei.
L’EEN offre servizi gratuiti d’in-
formazione sui prodotti, sui mer-
cati, sugli aspetti legali e tecni-
ci. Un altro campo d’azione è
dedicato alla formazione e al-
lo scambio di esperienze tra gli
imprenditori dei diversi Paesi
europei. In particolar modo, il
programma "Erasmus per Gio-
vani Imprenditori” dà la possibi-
lità a giovani in procinto di apri-
re una nuova impresa di svol-
gere un periodo di lavoro in
un’impresa europea, di acqui-
sire le competenze necessarie
per avviare un’impresa ed
eventualmente estenderla a li-
vello europeo.
Durante il periodo di programmazione 2007-2013, le imprese ita-
liane hanno ricevuto quasi 29 miliardi di euro come aiuti europei.
L’Ue favorisce anche la cooperazione tra imprese europee.
19Il Doganalista n. 1-2015
giurisprudenza
L’art. 32, par. 1, lett. c) c.d.c. dis-pone che devono essere ag-
giunti al valore in dogana “i cor-rispettivi e i diritti di licenza relati-vi alle merci da valutare, che ilcompratore è tenuto a pagare,direttamente o indirettamente,come condizione della venditadelle merci da valutare, nella mi-sura in cui detti corrispettivi e di-ritti di licenza, non sono stati in-clusi nel prezzo effettivamentepagato o da pagare”.
Ciò significa che il pagamentodei diritti di licenza non è di persé sufficiente a giustificarne l’as-soggettamento a imposizione.
Tali diritti devono essere aggiun-ti al prezzo effettivamente pagatoo da pagare per le merci impor-tate, nella misura in cui gli stessinon siano stati inclusi nel prezzo divendita, a condizione che:
a) siano relativi alle merci davalutare;
b) il compratore sia tenuto apagarli, direttamente o indiretta-mente, come condizione dellavendita delle merci da valutare.
Definizione di diritti di licenza oroyalties.
Nel contratto di licenza, il tito-lare di uno o più diritti immateria-li (licenziante) concede in licen-za il diritto di utilizzare e/o sfrutta-re il proprio diritto sul bene im-materiale a un soggetto terzo (li-cenziatario), che si impegna apagare dei corrispettivi o diritti dilicenza (royalties).
Una definizione di “corrispettivie diritti di licenza” è recata dal-l’art. 157, par. 1, d.a.c., il quale dis-pone che, ai fini dell’art. 32, par. 1lett. c) c.d.c., per corrispettivi e
diritti di licenza si intende, in par-
ticolare, il pagamento per l’uso
dei diritti inerenti:
- la fabbricazione delle merci
importate (in particolare brevet-
ti, progetti, modelli e “know-how”
per la fabbricazione);
- la vendita per l’esportazione
della merce importata (in parti-
colare marchi commerciali o di
fabbrica e modelli depositati);
- l’impiego e la rivendita delle
merci importate (in particolare di-
ritti d’autore e procedimento di
produzione incorporati in modo in-
scindibile nelle merci importate).
Quanto sopra trova ulteriore
conferma nell’Allegato 23(1) delle
d.a.c., in base al quale i corri-
spettivi e i diritti di licenza di cui
all’art. 32, par. 1, lett. c), possono
comprendere, tra l’altro, i paga-
menti effettuati per “brevetti,
marchi di fabbrica o di commer-
cio e diritti di autore”.
Royalties versate in relazionealla merce da valutare.
Affinché il pagamento delle
royalties sia da includere nella
base imponibile per il calcolo dei
diritti, occorre che esso si riferisca
alla merce importata.
Il diritto di licenza si considera
Il diritto di licenza è pagato quando la merce importata incorpora l’intangibi-
le e/o è prodotta utilizzando i diritti di proprietà intellettuale oggetto di licenza.
pagato in relazione alla merce
importata quando tale merce
incorpora l’intangibile e/o è pro-
dotta utilizzando i diritti di pro-
prietà intellettuale oggetto di li-
cenza. È necessario, pertanto,
verificare con attenzione se il pa-
gamento della royalty non sia ef-
fettuato in relazione a un prodot-
to o un servizio diversi.
A titolo esemplificativo, il paga-
mento delle royalties potrebbe
essere sostenuto non in relazione
alla merce importata, bensì in re-
lazione al prodotto finito realizza-
to nel territorio dell’Unione euro-
pea. In tali casi, generalmente le
royalties non devono essere in-
cluse nel valore doganale degli
elementi importati per la realizza-
zione del prodotto finito.
Condizione di venditaIl concetto di “condizione di
vendita”, pur essendo essenziale
al fine di determinare la neces-
saria inclusione o meno delle ro-
yalties nella base imponibile, tut-
tavia non è stato definito nel-
l’Accordo WTO sul valore in do-
gana. A livello comunitario(2), è
stato precisato che la questione
da risolvere prioritariamente -
Il valore in dogana dellemerci e i diritti di licenza
1) Note interpretative all’art. 32, par. 1, lett. c) del cdc.
2) Taxud 800/2002, nella versione aggionata del 2007.
20 Il Doganalista n. 1-2015
giurisprudenza
per comprendere se il paga-mento dei diritti possa esserequalificato come condizione divendita - è quella di verificare seil venditore è disposto a venderele merci senza che siano pagati idiritti di licenza.
Ne consegue che, i diritti di li-cenza assumono concreto rilie-vo ai fini della determinazionedel valore doganale della mer-ce, soltanto nel caso in cui essirappresentino un elemento ine-ludibile nei rapporti tra l’acqui-rente nazionale e il fornitore este-ro della merce(3).
In relazione alla condizione divendita, l’Agenzia delle doganeitaliana(4) ha ripreso quanto indi-cato dal Comitato tecnico delWTO(5), elencando alcuni fattoriche possono assumere rilevanzaal fine di determinare se il paga-mento dei diritti di licenza costi-tuisca o meno una condizione divendita:
- l’esistenza di un riferimentoalla royalty o a un diritto di licen-za nel contratto di vendita o neidocumenti correlati;
- l’esistenza di un riferimentoalla vendita di merci nell’accor-do di licenza;
- la previsione (nell’accordo dilicenza o nel contratto di vendi-ta) della risoluzione del contrattodi vendita quale conseguenza diun inadempimento delle clauso-le contrattuali dell’accordo di li-cenza a causa del mancato pa-gamento dei relativi diritti al li-cenziante da parte dell’acqui-rente;
3) S. Armella, Il valore delle merci rilevante ai fini dognaali e le royalties, in L’Iva, 2010, 11.
4) Agenzia dogane, circ. 30 novembre 2012, n. 21/D pagg. 12 e 13.
5) Comitato tecnico del WTO sul valore in dogana, commentario 25.1 del 2011.
6) Le royalties costituiscono una condizione esplicita della vendita nell’ipotesi in cui venga specificato nell’accordo di licenza chela vendita delle merci importate è subordinata al pagamento di un corrispettivo o di un diritto di licenza (scenario a due parti).
- l’inserimento nell’accordo dilicenza di una clausola che sta-bilisca che qualora il corrispetti-vo non venisse pagato, al pro-duttore sarebbe vietato di pro-durre e vendere all’importatore ibeni che incorporano la proprie-tà intellettuale del licenziante;
- l’inserimento nell’accordo dilicenza di clausole che consen-tano al licenziante di gestire laproduzione o la vendita tra il pro-duttore e l’importatore (venditaper l’esportazione verso il Paesedi importazione) al di là del con-trollo di qualità.
Scenario a due partiQualora l’acquirente versi le
royalties al venditore, il quale èanche licenziante e i pagamentisono effettuati in relazione allamerce importata, con molta pro-babilità e salvo rare eccezioni, il
venditore non venderà la mercese i diritti di licenza non vengonopagati e pertanto in tali casi, leroyalties dovranno essere inclusenel valore in dogana della mer-ce importata(6).
Scenario a tre partiNell’ipotesi in cui il corrispetti-
vo o diritto di licenza sia dovutodall’acquirente a un soggettoterzo (ossia diverso dal fornitore-esportatore), la normativa co-munitaria prevede un’ulteriorecondizione, aggiuntiva rispetto aquelle sopra individuate, affin-chè le royalties siano sommateal valore doganale delle merci.
Laddove la royalty sia dovutaa un soggetto diverso dal fornito-re estero, i presupposti di tassa-zione sono rappresentati dalleseguenti condizioni, che devonosussistere congiuntamente:
21Il Doganalista n. 1-2015
giurisprudenza
1) il pagamento deve esserespecificamente riferibile alle mer-ci oggetto della valutazione (art.157 d.a.c.);
2) il pagamento deve essereuna condizione del contratto divendita delle merci (art. 157d.a.c.);
3) il venditore o una persona aesso legata deve chiedere al-l’acquirente di effettuare il paga-mento delle royalties (art. 160d.a.c.).
Con riferimento al terzo pre-supposto, occorre ricordare chedue o più persone si consideranolegate se l’una controlla diretta-mente o indirettamente l’altra, aisensi dell’art. 143, par. 1, lett. e) co-
dice doganale comunitario. Al di là delle ipotesi previste
dall’art. 143 codice doganalecomunitario, a livello comunita-rio(7), si considerano legati duesoggetti quando uno sia in gra-do di esercitare, di diritto o difatto, un potere di costrizione odi orientamento sul secondo(8).
È opportuno considerare che –nella disciplina doganale – il con-trollo idoneo a rappresentarecondizione per l’assoggettamen-to ai dazi doganali delle royaltiesè rappresentato dal controlloesercitato sul produttore e nondal controllo sulla qualità dellaproduzione, che invece rientranella normale prassi commercia-
le, soprattutto nei rapporti con iPaesi ove è maggiore il rischio dicontraffazione(9).
È bene evidenziare, al riguar-do, che il controllo di qualità ov-vero quello sul rispetto degli im-pegni etici del gruppo non van-no assolutamente confusi con ilcontrollo di cui all’art. 143 d.a.c.,dato dall’esistenza di un poteredi costrizione e influenza sul pro-duttore(10).
Per verificare la sussistenza diun potere di costrizione o orienta-mento da parte del licenziantenei confronti del produttore, ossial’esistenza di un legame indirettotra i due soggetti, non legati aisensi dell’art. 143 d.a.c., l’Agenzia
7) All. 23 d.a.c., note interpretative in materia di valore in dogana
8) Il Commento 11 del Comitato del Codice doganale – Sezione del valore in dogana, detta alcuni criteri applicabili per deter-minare la presenza di un controllo diretto o indiretto sul produttore “- il licenziante sceglie il produttore e lo impone all'acquirente; - esiste un contratto diretto di produzione tra il licenziante e il venditore; - il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla produzione (per quanto attiene ai centri di pro-duzione e/o ai metodi di produzione); - il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla logistica e sulla consegna delle merci all'ac-quirente; - il licenziante decide a chi il produttore può vendere le merci o impone delle restrizioni per quanto concerne i potenziali acquirenti; - il licenziante fissa le condizioni del prezzo al quale il produttore/venditore vende le proprie merci o il prezzo al quale l'importa-tore/l'acquirente rivende le merci; - il licenziante ha il diritto di esaminare la contabilità del produttore o dell'acquirente; - il licenziante sceglie i metodi di produzione da utilizzare/fornisce dei modelli ecc. - il licenziante sceglie/limita i fornitori dei materiali/componenti; - il licenziante limita le quantità che il produttore può produrre; - il licenziante non autorizza l'acquirente a comprare direttamente dal produttore, ma attraverso il titolare del marchio (licen-ziante) che potrebbe agire anche come agente di acquisto dell'importatore; - il produttore non è autorizzato a produrre prodotti concorrenti (privi di licenza) in assenza del consenso del licenziante; - le merci fabbricate sono specifiche del licenziante (cioè nella loro concezione/nel loro design e con riguardo al marchio di fabbrica); - le caratteristiche delle merci e la tecnologia utilizzata sono definite dal licenziante. Una combinazione di questi indicatori, che va al di là dei semplici controlli di qualità del licenziante, dimostra che esiste una re-lazione nel senso di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera e), delle d.a.c. e che quindi il pagamento del corrispettivo sarebbeuna condizione di vendita ai sensi dell'articolo 160 delle d.a.c. Occorre anche notare che, in alcuni casi, possono esistere anche altri tipi di indicatori. È necessario anche sottolineare che de-terminati indicatori hanno un peso maggiore e dimostrano con più forza di altri che il licenziante esercita un potere di costrizioneo di orientamento sul produttore/venditore e potrebbero pertanto costituire essi stessi una condizione di vendita”.
9) La stessa Agenzia delle dogane precisa che “nella moderna prassi commerciale (ove la percezione commerciale di un prodottoavviene principalmente sulla base del marchio e non tanto sulla base del nome del soggetto importatore o distributore di un de-terminato prodotto), il controllo di qualità da parte del licenziante è infatti assai diffuso e l’approvazione dei campioni da partedello stesso, come pure il fatto che il produttore debba realizzare manufatti rispondenti ad elevati standard qualitativi imposti dalproprietario della licenza, appaiono spesso unicamente diretti al controllo della qualità e non implicano necessariamente l’e-sistenza di un controllo, sia pure indiretto, sui fornitori extracomunitari” (Agenzia dogane, circ. 30 novembre 2012, n. 21/D, inwww.agenziadogane.it).
10) Come affermato dalla stessa Agenzia delle dogane, direzione interregionale delle dogane per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia“si deve escludere che una società possa esercitare un potere di costrizione o di orientamento su un'altra società per aver im-posto un controllo sulla qualità dei prodotti da fabbricare o per aver previsto di poter esercitare controlli sui centri di produzionee sui libri contabili del fabbricante, tali elementi non incidono sulle royalties poiché il suddetto controllo può essere fatto al soloscopo di prevenire eventuali violazioni in materia di lavoro, ambiente, sicurezza e sfruttamento di lavoro minorile, per evitare dan-ni di immagine” (Agenzia delle dogane, direzione interregionale delle dogane per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, 7 novembre2011, prot. 49738). Ciò è stato espressamente confermato anche nel Commentario 25.1 del WTO del giugno 2011, laddove è chiaramente affer-mato che il controllo sul produttore deve “andare al di là dei semplici controlli di qualità”.
22 Il Doganalista n. 1-2015
giurisprudenza
delle dogane italiana(11) ha evi-denziato alcuni fattori che posso-no far presumere la sussistenza ditale potere di controllo:
- il potere di controllare nel cor-so della lavorazione l’adeguatez-za della programmazione dellaproduzione e degli ordini di ac-quisto dei materiali;
- il potere di inibire al licenzia-tario (o al suo incaricato) qualsia-si forma di commercializzazione,distribuzione o vendita senzaaver ricevuto la preventiva ap-provazione da parte del licen-ziante;
- il potere di subordinare l’ap-palto, il subappalto, la concessio-ne, la subconcessione, la delega,la subdelega a terzi della fabbri-cazione dei prodotti licenziati alla
previa autorizzazione scritta del li-cenziante;
- il potere di subordinare lavendita della merce alla appro-vazione scritta del licenziante ditutto l’Artwork, gli articoli, i comu-nicati stampa ed i materiali inciascuna fase del loro sviluppo edella loro produzione nonché icampioni di pre-produzione;
- il potere del licenziante di im-porre il “design” degli articoli daimportare.
MarchiIn relazione al diritto di utilizzare
marchi commerciali o di fabbrica(da tenere distinti dagli altri dirittidi proprietà intellettuale qualibrevetti, progetti, modelli e know-how per la fabbricazione, model-
li depositati, diritti d’autore e pro-cedimenti di produzione incorpo-rati nelle merci), l’art. 159 d.a.c.specifica ulteriormente che alprezzo effettivamente pagato oda pagare per le merci importa-te deve essere aggiunto un corri-spettivo di licenza relativo al dirit-to di utilizzare un marchio com-merciale o di fabbrica al conte-stuale ricorrere delle seguenti trecondizioni:
- il corrispettivo o il diritto di li-cenza si riferisce a merci rivendu-te tal quali o formanti oggettounicamente di lavorazioni secon-darie successivamente all’impor-tazione;
- le merci sono commercializ-zate con il marchio di fabbrica,apposto prima o dopo l’importa-
11) Agenzia dogane, circ. 30 novembre 2012, n. 21/D, pagg. 17 e 18.
NON HAI ANCORA PENSATO DI ESERCITARE LA PROFESSIONE DEL DOGANALISTA SOTTO FORMA D’IMPRESA
CON UN CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE SRL (C.A.D.) ?COMPITI OPERATIVI ATTRIBUITI AI CADDALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.
1. Sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.2. Sono abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti Locali, per effetto di
norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.3. Sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità Europea Reg. CEE 3284/1994.4. Sono muniti dall’Amministrazione Finanziaria dello speciale timbro conforme all’allegato 62 del DAC (Reg.
2454/93), da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.5. Possono ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto.6. Possono operare negli spazi doganali.7. Possono operare anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi
operano e presso i quali le merci si trovano giacenti.8. Sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali.9. Possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell’esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori.10. Sono ammessi alle procedure semplificate di cui all’art. 76 del Codice Doganale Comunitario.
INFORMATI……… TELEFONACI ……!!!!!CAD L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN CHIAVE MODERNA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRIDI ASSISTENZA DOGANALE
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giurisprudenza
zione, per il quale si paga il corri-spettivo o diritto di licenza;
- l’acquirente non è libero diottenere tali merci da altri fornito-ri non legati al venditore.
In particolare il terzo requisito, ilc.d. “freedom of source concept”(libertà di acquistare la merce an-che da soggetti non legati al ven-ditore), porta a ritenere di fattonon tassabili le royalties pagateper l’utilizzo dei marchi nei casi incui l’importatore sia libero di ac-quistare la merce anche da sog-getti non legati al venditore.
GiurisprudenzaLa questione relativa all’impo-
nibilità delle royalties non deveessere affrontata in astratto, ben-sì deve necessariamente esserevalutata caso per caso attraver-so l’analisi concreta dei contrattie di ogni altro elemento utile divalutazione.
Al riguardo, è di grande interessela giurisprudenza italiana sul tema,benché ancora solo di merito, poi-ché consente di esaminare l’appli-cazione delle norme in tema di va-lore in dogana ai casi concreti.
Tra le diverse sentenze di meri-to che hanno affrontato il temadell’inclusione nel valore in doga-na delle royalties pagate dall’im-portatore a un soggetto diversodal produttore e non compresenel prezzo d’acquisto, meritanodi essere segnalate alcune re-centi pronunce della Commissio-ne regionale di Milano.
In particolare, i giudici mene-ghini(12), accogliendo le ragioni delcontribuente, hanno chiarito chemancavano nella fattispecie ipresupposti necessari affinché ilcorrispettivo del diritto di licenzapagato a un terzo dovesse essereincluso nel valore in dogana dellamerce importata. Invero, nelle fat-tispecie esaminate, al venditoreera del tutto indifferente il fattoche venisse pagato un diritto di li-cenza ad un altro soggetto(13), inquanto questi (produttore/fornito-re della merce) aveva ricevutodal committente/importatore unordine di realizzare prodotti le cuicaratteristiche erano già nellasua disponibilità, in virtù di prece-denti accordi negoziali. Inoltre,giacché le società produttrici
erano molteplici, di rilevanti di-mensioni e operanti non in esclu-siva per il gruppo dell’importato-re, i venditori non potevano consi-derarsi “legati” al licenziante, ilquale esercitava esclusivamenteun controllo di qualità sui prodotti.
Sempre la Commissione tribu-taria regionale di Milano(14), ha af-fermato che nello specifico casoesaminato, il contratto di licenzaavesse a oggetto non soltanto leroyalties, ma anche i servizi dimarketing, promozione interna-zionale, ricerca e sviluppo(15) eche pertanto non dovessero es-sere incluse nel valore in dogana,anche in considerazione del fattoche il licenziante non aveva al-cun potere di controllo sui pro-duttori cinesi e sulla produzione.
In altra decisione(16), i giudicihanno affermato che la combi-nazione dei fattori in base ai qua-li riconoscere il pagamento delleroyalties come condizione di ven-dita, deve andare al di là deisemplici controlli di qualità daparte del licenziante.
Valentina Picco
Cristina Zunino
12) Comm. trib. reg. Milano, 5 marzo 2014, n. 1161; Comm. trib. reg. Milano, sez. VII, 18 gennaio 2013, n. 3; nello stesso senso, Comm.trib. reg. Milano, sez. VII, 19 novembre 2013, n. 174; Comm. trib. reg. Milano, sez. VII, 24 maggio 2013, n. 74; Comm. trib. reg. Milano,sez. VII, 16 maggio 2013, n. 147.
13) Nello stesso senso, Comm. trib. reg. Torino, 28 marzo 2014, n. 481; Comm. trib. prov. Novara, 9 maggio 2014, n. 136; Comm. trib. prov.Firenze, sez. IX, 6 marzo 2009, n. 31 e Comm. trib. prov. Firenze, sez. XIX, 17 marzo 2009, n. 40.
14) Comm. trib. reg. Milano, sez. XXXII, 26 ottobre 2011, n. 146.
15) Nello stesso senso, Comm. trib. prov. Varese, sez. XI, 19 febbraio 2013, n. 26; Comm. trib. prov. Varese, sez. I, 31 gennaio 2013, n. 11;Comm. trib. prov. Piacenza, 27 novembre 2012, n. 101; Comm. trib. prov. Piacenza, 30 ottobre 2012, n. 76.
16) La Commissione tributaria provinciale di Padova ha affermato che “lo stesso Comitato del codice doganale riconosce che lacombinazione degli indicatori elencati in base ai quali riconoscere il pagamento delle royalties come condizione di vendita,deve andare al di là dei semplici controlli di qualità da parte del licenziante. Orbene le clausole richiamate dall’ufficio delle Do-gane appaiono al Collegio dirette esclusivamente ad assicurare la rispondenza della qualità dei prodotti agli standard richiestidal marchio. Nessuna ingerenza, da parte delle società licenzianti, sui metodi di produzione dei terzi (extracomunitari) fabbri-canti le merci si riscontra nelle clausole contrattuali, come interpretando forzatamente le stesse, afferma l’Ufficio resistente. In-fatti, l’accesso nei locali di produzione da parte delle società licenzianti, con il consenso del licenziatario, è chiaramente pre-visto nei contratti al fine di accertare la rispondenza dei prodotti ai requisiti dello standard (…). Pure al controllo della qualitàappare diretta l’approvazione dei campioni da parte delle licenzianti, mentre del tutto inconferente appare il richiamo al-l’indicatore che prevede il diritto del licenziante di esaminare la contabilità del produttore o dell’acquirente, risultando chiara-mente dalle clausole contrattuali che tale esame è consentito, solo sulle registrazioni dell’acquirente al fine dell’esatta deter-minazione dei diritti di licenza che la detta società deve corrispondente alle società titolari dei marchi” (Comm. trib. prov. Pado-va, sez. VI, 1° dicembre 2010, n. 133, confermata dalla Comm. trib. reg. Venezia, sez. I, 17 aprile 2012, n. 28; nello stesso senso,Comm. trib. prov. Como, 21 dicembre 2010, n. 346).
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giurisprudenza
L’internazionalizzazione puòessere intesa come il proces-
so attraverso il quale le impreseinvestono all’estero, con l’obietti-vo di conquistare progressiva-mente quote di mercato.
La volontà di sfruttare nuoveopportunità, condizione impre-scindibile per la crescita di ogniazienda, si accompagna spesso,in particolare in una congiunturaeconomica quale quella attua-le, alla necessità di sfuggire allasaturazione o alla minore recetti-vità del mercato nazionale di ri-ferimento.
Sovente, il concetto di interna-zionalizzazione viene confusocon quello di delocalizzazione,dimenticando le differenze, intermini di obiettivi e di risorse,che i due processi presentano.
La delocalizzazione presuppo-ne il trasferimento di unità pro-duttive verso mercati emergenticaratterizzati da bassi costi diproduzione, con l’obiettivo di ri-durre proprio tali costi (sensibil-mente maggiori nel mercato dellavoro nazionale) per offrire pro-dotti a prezzi più concorrenzialisul mercato nazionale, che con-tinua ad essere il proprio puntodi riferimento.
Come abbiamo visto, invece,l’internazionalizzazione prefigurala conquista di mercati esteri,ampliando il proprio orizzontedalla sede nazionale a quella in-ternazionale, non con il fine di ri-durre i costi di produzione, ma dioffrire i propri prodotti ad unaplatea maggiore di potenzialiacquirenti.
La strategia di internazionaliz-zazione più semplice e immedia-ta è certamente l’esportazione,che non comporta la necessità
di alcuna unità produttiva neinuovi mercati, ma il solo trasferi-mento del prodotto da commer-cializzare.
Tale strategia può essere facili-tata dalla presenza, nel Paese didestinazione, di agenti o tradingcompanies, che si preoccupanodi presidiare la presenza del pro-dotto sul mercato, mantenendo,di fatto, il contatto con il consu-matore finale.
Tali soggetti possono ancheessere assenti, preoccupandosidirettamente l’esportatore delladistribuzione del prodotto; talemodalità, ovviamente e logica-mente, presuppone un impegnoimprenditoriale e finanziario benmaggiore della precedente.
Certo, l’esportazione non èl’unico mezzo che le impresepossono utilizzare per proporsiall’estero: il licensing (ovverol’accordo mediante il quale unsoggetto cede ad un altro il di-ritto di produrre i propri beni, ver-so il pagamento di un corrispet-tivo, fisso o variabile), la conclu-sine di accordi commerciali conimprese già presenti sul mercatodi destinazione, la conclusionedi accordi di joint venture contali soggetti, la creazione di filia-li all’estero, costituiscono mezzialternativi o complementari al-l’esportazione largamente utiliz-
L’internazionalizzazione è inteso come processo attraverso il quale le imprese inve-
stono all’estero con l’obiettivo di conquistare progressivamente quote di mercato.
zati dalle imprese che intendo-no allargare la propria rete di -stri bu ti va.
In ogni caso, qualunque sia ilsistema adottato, l’internaziona-lizzazione presuppone concet-tualmente il rapporto con l’este-ro quale sbocco dei propri pro-dotti; e presuppone, quindi, ilrapporto, a volte fino a quel mo-mento sconosciuto, con l’ele-mento dogana.
Il quale diviene un fattore im-prescindibile nella catena logisti-ca di approvvigionamento e di -str ibu zio ne, un fattore che com-porta problemi, tempistiche ecosti da tenere ben presenti insede di pianificazione di sviluppoin mercati esteri.
Ma un fattore che può com-portare anche vantaggi e possi-bilità commerciali.
Certamente, anche da unpunto di vista intuitivo, la doganacomporta un costo; la cui inci-denza, a differenza dell’aspettologistico e di trasporto, non risultadi semplice determinazione nel-l’ambito delle strategie di svilup-po commerciale.
Anche perché appartenente,di fatto, ad un mondo sconosciu-to ai più non solo nei suoi aspettisostanziali e normativi, bensì an-che in quelli meramente operati-vi, tesoro troppo spesso gelosa-
Internazionalizzazioneelemento dogana
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giurisprudenza
mente protetto da una consi-stente casta di addetti ai lavori,purtroppo, non sempre sufficien-temente preparata.
E il mondo doganale, anche sesommerso, cambia e cambiamolto velocemente.
Almeno quanto velocementesi modificano le abitudini e icomportamenti che regolano letransazioni commerciali interna-zionali.
E il motore di tale cambiamen-to, ovvero il legislatore comunita-rio, non si ferma, in quanto espres-sione di sintesi di una congerie diinteressi economici, spesso con-trapposti, sicuramente mal coor-dinati, che vedono l’elementodoganale quale imparziale (oparziale, secondo le convenien-ze) regolatore della correttezzadei traffici.
Certo, poi, la velocità di ade-guamento di ciascuno Statomembro alle disposizioni comuni-tarie (per quanto, nella quasi to-talità dei casi, di natura regola-mentare e, quindi, immediata-mente applicabili e vincolanti)non è sempre la stessa; il che de-termina una sorta di classificazio-ne e suddivisione tra dogane diserie A e dogane di serie B, quasimai giustificata, nella considera-zione che, così come l’assolutodisinteresse, anche la cieca ob-bedienza, scevra da ogni spiritocritico, non apporta alcun van-taggio al bene comune.
È un dato difficilmente contro-vertibile quello che vede, nel cor-so degli ultimi anni, l’Autorità do-ganale quale una delle ammini-strazioni maggiormente interessa-te da istanze di cambiamento ta-li, da modificarne la stessa struttu-ra: si pensi all’ormai quasi conse-
guita totale informatizzazionedelle attività; al sempre crescen-te interesse ad attività di naturaextratributaria, interesse dettatoproprio dall’idea di una doganavigile attento e inflessibile della si-curezza dei cittadini e della cor-rettezza degli scambi; alla recen-te introduzione delle disposizionicostituenti il cosiddetto emenda-mento sicurezza, che ha certifica-to il deciso spostamento di inte-resse sulle questioni attinenti la si-curezza internazionale; alla conti-nua modifica della struttura orga-nizzativa interna, in particolare alivello locale.
Certo, si tratta di questioni sco-nosciute ai più e, comunque, rite-nute di scarsa rilevanza per ilmondo delle imprese.
Ma non è così.La globalizzazione dei mercati,
l’internazionalizzazione, la piùsemplice delocalizzazione delleattività produttive, la necessità diriduzione dei costi che la crisieconomica ha imposto, certo indiversa misura, a tutti gli operato-ri commerciali, hanno portato al-l’attenzione dei principali sogget-ti economici l’elemento doganaquale inevitabile e ineliminabilemomento, spesso fondamentale,nella catena di approvvigiona-mento/distribuzione di beni.
I più continuano a vedere nelfunzionario di dogana la reincar-nazione del gabelliere di anticamemoria, il cui unico scopo è rim-pinguare le esangui casse dellefinanze statali (oggi comunitarie).
La dogana si propone, al con-trario, quale partner istituzionaledegli operatori economici, in gra-do di controllare la regolarità e lasicurezza degli scambi, garanten-do, in tal modo, una effettiva lea-
le concorrenza, sia nell’interesseeconomico pubblico, sia nell’in-teresse economico privato.
Probabilmente, come la storiainsegna, in medio stat virtus.
La dogana non è più solo l’ar-cigno custode dell’Erario comu-nitario, ma spesso, non sempreper sua colpa, così è vista; d’altrocanto, essendo la principale au-torità pubblica coinvolta nelleoperazioni di import/export, vie-ne additata quale summa di tut-te le possibili colpe della pubbli-ca amministrazione, senza rico-noscerne gli effettivi meriti e sforziche, quotidianamente, nel rispet-to dei propri compiti istituzionali,pone in essere per non venire in-dividuata quale causa di intralcioalla celerità dei traffici.
La dogana è un costo, diceva-mo; ma un costo “variabile”.
Ovvero: considerato come ladogana sia un costo, come èpossibile minimizzarlo, utilizzandogli strumenti autorizzativi o age-volativi che la stessa consente;considerato come la dogana siaun costo, come è possibile dise-gnare l’architettura dell’iter logi-stico della propria catena di ap-provvigionamento/distribuzione,così da sfruttare tutti i possibili be-nefici che la normativa doganaleconsente, con l’obiettivo di esse-re sempre compliant con que-st’ultima, al fine di ridurre al mini-mo i rischi connessi alla transazio-ni internazionali.
Così come, ogni impresa, haormai ben chiara la necessità diuna pianificazione fiscale delleattività, altrettanto chiara deveessere, per chi opera corrente-mente con l’estero, l’utilità, senon la necessità, di una pianifica-zione doganale.
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giurisprudenza
Che potremmo definire così:
considerando ormai general-
mente accettata l’evidenza di
come “l’elemento dogana” rap-
presenti un costo per le imprese,
sia in termini economici, sia in
termini di tempo, l’attività di pia-
nificazione doganale consiste
nell’esame dell’asset esistente
della catena di approvvigiona-
mento dell’impresa, comprese le
esigenze di natura logistica e
nella ricerca di possibili soluzioni,
di natura sia logistica, sia doga-
nale (ad es., scelta del regime
doganale più conveniente, veri-
fica della possibilità di ottenere
autorizzazioni doganali ad hoc,
verifica delle condizioni logisti-
che e di trasporto, etc.), le quali,
nel rispetto della normativa e
delle regole internazionali che
disciplinano tali attività, possano
garantire un saving sia in termini
economici, sia in relazione alle
tempistiche e alle modalità di
approvvigionamento. Non sono
solo i costi economici a determi-
nare le scelte degli operatori; le
tempistiche di approvvigiona-
mento e di sdoganamento costi-
tuiscono elementi altrettanto
decisivi nell’iter decisionale.
Mappare l’as is per determina-
re un to be più corretto e conso-
no alle necessità dell’impresa;
delineare un assetto della combi-
nazione logistica/dogana (bino-
mio ormai inscindibile, testimonia-
to dalla necessità, recentemente
introdotta, di inserire nelle dichia-
razioni doganali, a fini di sicurez-
za, informazioni di natura pretta-
mente logistica in passato super-
flue) che garantisca tempi più ra-
pidi di sdoganamento, modalità
di trasporto più efficienti, l’elimi-
nazione, la riduzione, la sospen-
sione o il differimento del paga-
mento dei diritti doganali.
Le possibili soluzioni sono mol-
teplici e diverse come diverse so-
no le peculiarità e le necessità di
ciascuna impresa; è compito di
ogni soggetto economico assen-
nato definire l’assetto attuale, in-
dividuare la soluzione migliore e
monitorare, nel futuro, i risultati
conseguiti, familiarizzando con
termini e istituti che, nel breve pe-
riodo, potrebbero garantire risul-
tati migliori e un rapporto più col-
laborativo e costruttivo, sicura-
mente meno conflittuale, con
l’autorità doganale.
Paolo Massari
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S viluppo sostenibile,tutela e salvaguar-
dia ambientale sonotra gli obiettivi fonda-mentali della Organiz-zazione Mondiale delCommercio (World Tra-de Organization WTO).Essi, insieme agli altriobiettivi tradizionaliquali la riduzione dellebarriere commerciali edoganali e la elimina-zione dei trattamentidiscriminatori nelle re-lazioni internazionali.sono sanciti nell’atto fi-nale di Marrakech del15 aprile 1994, che haistituito l’organizzazio-ne stessa e il suo siste-ma giuridico. La piùgrande sfida che lacomunità internazionale si trovaad affrontare nel perseguimentodi uno sviluppo sostenibile è sicu-ramente il cambiamento climati-co. I dati riportati dall’Internatio-nal Panel on Climate Change(IPCC) dimostrano che la minac-cia di un aumento di 0,2°C dellatemperatura globale nei prossimidecenni potrebbe generare del-le ripercussioni estremamente ne-gative, tali da mettere in discus-sione il benessere e un’esistenzaprospera per le generazioni futu-re. È largamente accertato (Re-port IPCC 2013) che tale altera-zione sia principalmente imputa-bile all’emissioni di gas ad effettoserra (Green House Gases – GHGe principalmente CO2, anidridecarbonica) derivanti da attivitàdi origine antropogenica.
Il totale di GHG presenti in at-mosfera è costantemente au-mentato durante tutto il periodotra il 1970 e il 2010, con un incre-mento importante nella decadetra il 2000 e il 2010. A dispetto del-l’aumento del numero di politi-
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economia
più ampie ambizioni della comu-nità internazionale quali: crescitaeconomica e progresso umano.
* * *La prima testimonianza di una
presa di coscienza ambientalemondiale è riconducibile allo stu-dio commissionato dal Club diRoma al System Dynamics Groupdel Massachusetts Institute ofTechnology (MIT) negli anni ’70. Illavoro elaborato dal MIT, pubbli-cato nel 1972, ha indicato un ter-mine di 100 anni per la messa inopera di azioni di sviluppo chetengano conto della limitatezzadelle risorse del pianeta, nonchédell’impossibilità di assorbimentodi output negativi per un tempoillimitato, termine entro il quale “ilimiti fisici si saranno manifestati intutta la loro gravità”(MIT 1972). Ladivulgazione del documento MITha posto le basi per l’avvio diconferenze ed accordi interna-zionali su clima, ambiente e svi-luppo umano (Conferenza Mon-diale sul Clima 1979, Convenzionedi Vienna 1985, Protocollo di Mon-
riscaldamento fiscalità internazionale
globale
che di mitigazione climatica at-tuate in tutto il mondo, i quantita-tivi annuali nel periodo 2000-2010sono cresciuti in media di 1.0 gi-gatonnellate di diossido di carbo-nio equivalenti annuali (CO2 eq),con un tasso medio del 2,2% inpiù rispetto ai dati rilevati tra1970-2000; si tratta dei valori piùelevati mai registrati fino ad ora,fatta salva una lieve flessionecausata dalla crisi economicamondiale post 2008. Le emissionidi CO2 provenienti dall’utilizzo dicombustibili fossili e da processiindustriali contribuiscono per il78% della crescita totale di GHGnel periodo tra il 1970-2010, conuna percentuale simile anche trail 2000-2010 (IPCC Report, Sum-mary for policymaker, 2014).
L’analisi pubblicata dall’IPCCmostra la necessità e l’urgenza diinterventi coordinati sul piano in-ternazionale in grado di poter ar-ginare gli effetti del trend negati-vo fino ad ora mostrato, interventiche, al tempo stesso, si dimostrinopienamente compatibili con le
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economia
treal 1987, conferenza di Rio deJaneiro 1992. etc.). Il Protocollo diKyoto, Trattato Internazionaledell’11 dicembre 1997, in vigoresoltanto dal 2005, rappresenta ilpasso decisivo per la lotta al cam-biamento climatico. Il documen-to, sottoscritto da 180 Paesi, pre-scrive agli aderenti un abbatti-mento delle emissioni di CO2 del5,2% rispetto ai valori rilevati nel1990 (parametro di riferimento).
L’efficacia dell’accordo fu ag-ganciata alla ratifica dello stessoda parte di 55 Nazioni, le qualiavrebbero dovuto rappresentare il55% del totale delle emissioni mon-diali di CO2. Per questo soltanto aseguito dell’accettazione dellaRussia nel 2005, il Trattato ha presoforza ed è divenuto vincolante fis-sando l’obiettivo di per il 2012.
Le aspettative generate dal do-cumento sono state tuttavia disat-tese, sia dal punto di vista della ri-levanza politica, che sotto il profilo
numerico. La mancata ratifica daparte degli Stati Uniti, nonché lapossibilità per India e Cina di esse-re esonerate dall’abbattimentodei valori di CO2 poiché non re-sponsabili durante il periodo di in-dustrializzazione, ha depotenziatola portata istituzionale ed ambien-tale del Trattato stesso, rendendol’Unione Europea l’unico soggettofattivamente impegnato nella lot-ta al cambiamento climatico. Agiustificazione della mancataadozione dell’accordo, gli StatiUniti hanno rilevato una carenzadi rilevanti studi scientifici della di-retta correlazione fra le emissionidi GHG (di origine antropogeni-ca) e il fenomeno del Global War-ming (riscaldamento globale), ealla differenziazione di trattamen-to per i Paesi in via di sviluppo. Pe-raltro il “no” statunitense è statocondizionato dalla crisi energeti-ca in California, che ha portatomolti a ritenere gravosi i limiti del
Trattato, nonché troppo costosal’energia pulita prodotta da fontirinnovabili. L’installazione di 1300centrali elettriche (tra carbone enucleare), lo sfruttamento di gia-cimenti secondari di gas, carbonee greggio e il rilancio, appunto,dell’energia nucleare costituironoi provvedimenti risolutivi alla crisienergetica da parte del governoG. W. Bush; evidente la netta in-compatibilità con gli obiettivi diKyoto. Deludenti i dati prodottidall’accordo. Tra il 1990 e il 2000 leemissioni nocive aumentaronoprogressivamente dell’1% annuo,con un ritmo poi più sostenuto(3,4% annuo) nel periodo 2000-2008, anno in cui i valori diventaro-no stazionari a causa della crisiche ha travolse le economiemondiali. Un percorso parzial-mente arenato quello di Kyoto,che ha sottolineato la necessità diun’azione armonizzata a livello in-ternazionale in grado di costruire
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economia
un percorso comune di sviluppoda parte dei governi, attraversoprogrammi d’azione e la predi-sposizione di mezzi finanziari percentrare lo scopo della riduzionedelle emissioni.
* * *L’Unione Europea persegue
parallelamente la lotta al cam-biamento climatico con una nuo-va strategia negoziale, attraversola Direttiva 2003/87CE la quale isti-tuisce l’Emission Trading System(ETS), sistema per lo scambio diquote di emissioni di GHG nellaComunità. Il meccanismo vienepensato come elemento strategi-co per ridurre i costi delle emissio-ni di gas a effetto serra industriale,presentandosi come strumentoamministrativo di negoziazionedei “diritti di emissione”. Essendoadoperato nei i Paesi dell’Unionee in pochi altri Stati, non presentameccanismi condivisi ed armoniz-zati, pertanto è destinato, per ora,a non produrre progressi evidenti.Secondo quanto riportato anchedall’ENEA (Agenzia nazionale perle nuove tecnologie, l’energia e losviluppo sostenibile) il sistema risul-ta, ad oggi, inadeguato ed ineffi-ciente, soprattutto nella gestionedegli effetti generati dall’espan-sione del commercio mondiale dibeni e servizi. Anche in questo ca-so, la riduzione nei quantitativiemessi è da ricondurre (come ac-cennato) al crollo dei consumi edelle produzione indotti dalla crisieconomica, la quale ha generatoun drastico abbattimento deiconsumi energetici (e delle emis-sioni) decurtando così i prezzi de-gli stessi ETS. Difatti l’ENEA ritieneche buona parte dell’imponentecrescita di consumi energetici e diemissioni dei Paesi emergentiquali Brasile, Cina, Corea ed Indianon sia direttamente attribuibileall’espansione demografica o al-
l’aumento dei consumi interni,bensì alle esportazioni di beni eservizi verso i Paesi occidentali(ENEA, 2013), evento difficilmenteprevedibile.
La volontà di voler perseveraresulla strada tracciata a Kyoto èsancita dall’ Accordo di Dohadell’8 dicembre 2012 (DohaAmendment to Kyoto Protocol).Prevedendo nuovi impegni nel pe-riodo che va dal 1 gennaio 2013 al31 dicembre 2020, il patto propo-ne di rilanciare la sfida intrapresanel ’97 con obiettivi ben più ambi-ziosi: l’abbattimento del 18% delleemissioni di GHG assieme a un au-mento dell’utilizzo di energia pro-veniente da fonti rinnovabili. Il pro-tocollo dispone, oltretutto, la revi-sione periodica della lista dei gasserra e la modifica di alcuni artico-li presenti nel Protocollo del ’97.Dati i risultati sino ad ora ottenutinella lotta al cambiamento clima-tico e quelli che ci si auspica di ot-tenere con il progetto siglato aDoha (sbloccato nel suo master-plan soltanto di recente nell’ulti-ma conferenza di Bali il 7 dicem-bre 2013), è facile comprenderel’importanza di programmi opera-tivi che coinvolgano l’interscam-bio mondiale delle merci. L’espan-sione del commercio internazio-nale, soprattutto per i paesi in viadi sviluppo, rischia di portare a unaumento esponenziale dell’utilizzodei servizi di trasporto, alimentati, aloro volta, per il 95% da combusti-bili fossili (Petrolio). Ad ingenti volu-mi di merci prodotte tuttavia corri-spondono grandi quantitativi diGHG prodotti in tutte le fasi dellavita del prodotto stesso (produzio-ne, commercio, trasporto, utilizzo,smaltimento).
* * *Sul piano internazionale, un ul-
teriore passo in avanti è statocompiuto a gennaio 2014, in oc-
casione del World Economics Fo-rum (WEF) di Davos (Svizzera),convegno dedicato alla “riorga-nizzazione del mondo: conse-guenze per la società, per la poli-tica e l’economia”; circostanzanella quale è stata sottoscritta laDichiarazione congiunta sul com-mercio dei beni ambientali. Conessa si annuncia l’avvio di nego-ziati in seno al WTO volti alla libe-ralizzazione del commercio di pro-dotti che costituiscono compo-nente importante per l’attuazionepragmatica di uno sviluppo soste-nibile e per la lotta al cambia-mento climatico. Rappresentantidi Australia, Canada, Cina, CostaRica, Unione Europea, Hong Kong,Gippone, Corea del Sud, NuovaZelanda, Norvegia, Singapore,Svizzera, Taiwan e USA hanno de-ciso di replicare l’iniziativa del2011 dei Paesi APEC (Asia-PacificEconomic Cooperation) di proce-dere con un abbattimento dazia-rio (tra i paesi aderenti) del 5% suuna lista di 54 “beni ambientali”entro il 2015. La lista dei 54 beniambientali include prodotti chia-ve come: Tecnologie per energiepulite e rinnovabili, come pannellisolari, turbine a gas e a vento, tec-nologie per il trattamento delleacque reflue, tecnologie di con-trollo dell’inquinamento dell’aria,attrezzature per il monitoraggio evalutazione ambientale.
La Dichiarazione di Davos miraanch’essa a conseguire e alimen-tare un libero commercio globaledi beni ambientali. I firmatari deldocumento prevedono una strut-tura di accordo sui beni ambien-tali che delinei e rafforzi le regole,basato su un sistema commercia-le multilaterale a vantaggio di tut-ti i membri del WTO, coinvolgendoaltresì i grandi commercianti eprevedendo l’applicazione delprincipio della Nazione più Favori-
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economia
ta. Oltre al ventaglio di prodottiprevisti dall’APEC ci si vuole impe-gnare a esplorare una gamma dibeni aggiuntivi, in modo da poterrispondere all’evoluzione tecnolo-gica degli anni a venire. L’effica-cia dell’accordo è prevista al rag-giungimento di una massa criticadei membri WTO.
Agevolare il commercio e l’ac-cesso a prodotti e servizi a bassoimpatto ambientale può fattiva-mente contribuire al raggiungi-mento di obiettivi tra loro correlaticome: migliorare l’efficienza ener-getica, ridurre le emissioni di gasserra e avere un impatto positivosulla qualità di aria, acqua e suo-lo, permettendo la conservazionedelle risorse naturali. Il WTO stimache il mercato dei beni, servizi etecnologie “verdi”, abbia un valo-re di 1.400 miliardi di dollari Statu-nitensi. La misurazione, il controllo
e la limitazione del carbon flow(flusso di carbonio) derivante dacommercio internazionale po-trebbe quindi rappresentare unpunto di svolta epocale di un per-corso di transizione verso una lowcarbon economy.
È ipotizzabile infatti che una re-visione del sistema impositivo in-ternazionale che preveda l’ab-battimento o l’eliminazione deidazi sulle importazioni per il setto-re delle energie pulite e dei pro-dotti a basso tasso di carboniopossa consentire esternalità positi-ve ed una migliore accessibilitàdei prodotti “green”.
Molteplici sono le possibilità perpoter contrastare il problema am-bientale senza ledere la competi-tività dei Paesi, ad esempio met-tendo in relazione la fiscalità inter-nazionale ai parametri di virtuosi-tà ambientale, come l’LCA (Life
Cycle Assessment). Il progetto pre-sentato dall’ENEA nel 2013, adesempio, prevede l’istituzione diun’imposta indiretta basata sulloschema di funzionamento dell’Im-posta sul valore aggiunto (IVA):l’imposta ipotizzata è una “Impo-sta sul carbonio aggiunto” (ICA).“La tassazione prevista dall’ICApotrebbe essere proporzionale al-le emissioni associate al bene odifferenziata a seconda di quantosi scosti da un valore medio obenchmark. Attraverso un abbas-samento delle aliquote IVA corri-spondente al gettito atteso dall’I-CA, diverrebbe sostanzialmenteun’imposta neutra” (ENEA 2013); ilmodello ICA è inoltre studiato nelrispetto dei principi di non discri-minazione (MFN) sanciti dal WTO.Tuttavia l’IVA non si presenta conaliquote allineate a livello euro-peo, perciò questo lascerebbe
• ESPERTO NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTOE NELLA GESTIONE DEL TPP VERSO QUALSIASI PAESE
CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTATASSEVERAZIONISDOGANAMENTI IMPORT EXPORTCONSULENZA IN MATERIA DOGANALE, IVA COMUNITARIA, ACCISE E COMMERCIO ESTERO
Società uninominaleCapitale sociale interamente versato X 52.000,00
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economia
margini per manovre anti-compe-titive tra gli stessi Paesi membri. Ol-tretutto la rimodulazione di un’im-posta nonché l’istituzione di unanuova misura fiscale, seppur neu-trali, andrebbero con molta pro-babilità in un primo momento aledere la propensione al consu-mo, con l’esito determinare un mi-nor gettito.
Considerare l’incidenza dellemerci oggetto di scambi interna-zionali, implementando metodiscientifici per il calcolo delle diver-se categorie di impatto ambien-tale, potrebbe indicare un’altrastrada percorribile.
Ad un problema globale devo-no corrispondere soluzioni globali;una di queste potrebbe essere lapossibilità di mettere in relazione ilsistema impositivo degli scambicommerciali con l’estero ed i va-lori di CO2, creando una sorta diponte di collegamento tra cate-gorie merceologiche e fattori in-quinanti. In altre parole, un meto-do per agganciare i dazi dogana-li (nel rispetto degli impegni siglatiin ambito WTO) agli impatti am-bientali generati dal ciclo di vitadi ciascuna merce. Oltre a unagenerale funzione regolatrice de-gli scambi internazionali in terminifiscale o economico/protettivi, sivuole pensare in questa sede adun dazio doganale a prevalentefunzione socio-ambientale; una fi-scalità doganale che riduca (perciascuna categoria merceologi-ca) il livello di tassazione in funzio-ne di più bassi contenuti di biossi-do di carbonio sarebbe volta a in-centivare il commercio di prodottia minore impatto ambientale.
Partendo dai livelli daziari con-venzionali, quei dazi istituiti per de-finizione tra paesi che hanno sti-pulato accordi commerciali (inquesto caso i dazi negoziati inambito WTO), le merci meno in-
quinanti potrebbero ad esempioessere “premiate” per livelli (mino-ri) di emissione CO2eq con un ab-battimento dell’aliquota altrimen-ti prevista. Le metodiche del Car-bon Footprint (impronta di carbo-nio) e del Life Cycle Assessment(LCA-valutazione del ciclo di vita)sarebbero in grado di fornire l’evi-denza scientifica per il calcolodella “virtuosità ecologica” di undeterminato prodotto, così da po-ter certificare il progresso nell’ab-bassamento delle emissioni di CO2
della merce e concedere la ridu-zione delle misure impositive. L’ap-plicazione del Carbon Footprint aiprocessi produttivi si sta diffonden-do in vari settori, riscuotendo con-sensi tra gli operatori economici,attivando altresì l’attenzione deglistandard internazionali ISO, i qualicondizionano a loro volta il mer-cato internazionale. Oltre a per-mettere il calcolo del contributodi un prodotto sul cambiamentoclimatico, il Carbon Footprint con-sente un controllo più puntualedell’intera gestione della produ-zione, nonché un’analisi del mer-cato nel quale si opera, monito-rando ed osservando il prodottodalla “culla alla tomba”. Sebbeneil meccanismo di calcolo delleemissioni di CO2 sia complesso, ilmetodo si basa su una logica difacile comprensione che ne hadecretato il successo: rendere visi-bile il livello di impatto delle azionidell’uomo sul pianeta.
È prevista la contabilizzazionedi esternalità positive, derivantidall’ambiente nel quale si opera,ed esternalità negative restituiteall’ambiente a causa dello svolgi-mento dell’attività economica.L’impronta carbonica di un pro-dotto è data dalla somma e dallerimozioni di gas serra espresse co-me CO2 equivalenti (l’anidridecarbonica costituisce il parametro
di riferimento per gli altri gas ser-ra), durante tutto il suo ciclo di vi-ta, prendendo in considerazioneuna singola categoria di impattoambientale. La recente pubblica-zione della ISO/TS 14067 costitui-sce un riferimento unico a livellomondiale per la Carbon Footprintdi Prodotto (CFP); un passo impor-tante per le aziende e i consuma-tori interessati ad alimentare ilmercato di prodotti caratterizzatida un basso indice di emissioni diCO2 lungo il loro ciclo di vita.
La questione fondamentale èquella di collegare i valori am-bientali rilevati alle misure daziare;per questo è anche necessarioavere a disposizione una strutturaformale (sistema di classificazione)in grado di tener conto di questaesigenza. Il Sistema Armonizzato didesignazione e codificazione del-le merci (HS), in vigore dal primogennaio 1988, ha reso disponibileun linguaggio comune di classifi-cazione merceologica utilizzato difatto da 207 territori doganali.
L’art. 3 della Convenzione inter-nazionale sul Sistema Armonizzatoconcede la possibilità alle Particontraenti di creare, all’internodella nomenclatura tariffaria estatistica, ulteriori sotto-partizioniper la classificazione delle merciad un livello successivo.
Ne consegue che ciascun Par-te contraente adotta dei sistemidi classificazione basati su una ra-dice comune. Le risultanze dellemetodiche CFP e LCA (vedi so-pra) in merito alla capacità inqui-nante di ciascun prodotto, di fattopotrebbero essere rilevate in un si-stema di classificazione dogana-le. Si potrebbe agire sia sulla radi-ce del linguaggio doganale (il Si-stema Armonizzato), sia sulle suesingole declinazioni nazionali. Inteoria, sempre per tenere contodelle emissioni di CO2eq, si potreb-
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economia
bero generare nuovi codici a livel-lo multilaterale (Sistema Armoniz-zato), oppure, a livelli inferiori (ipo-tesi molto più praticabile) in ambi-ti nazionali; ad esempio nella UE,agendo sulla NomenclaturaCombinata o ancor più sulla Taric,anche mediante l’utilizzo di appo-sito codici addizionali.
Implementare la “virtuosità am-bientale” tra i criteri di classifica-zione merceologici consentirebbedi istituzionalizzare l’obiettivo dellasostenibilità, considerando la qua-lità ambientale non più una merascelta di governance (talvolta dimarketing) da parte delle corpo-ration e degli Stati, ma una carat-teristica necessaria dei beni og-getto di scambio internazionale.
Data la parcellizzazione e delo-calizzazione mondiale della pro-duzione, un abbattimento dazia-rio come supposto comportereb-be una riduzione in termini di costiper i produttori, ottenendo cosìmaggiori risorse economiche dainvestire in innovazione, e si auspi-ca, una riduzione del prezzo delprodotto finito.
Il problema ambientale, tutta-via, non è riconducibile esclusiva-mente al riscaldamento globale,ma è dato da una pluralità di fat-tori e nel caso di alcuni gruppi diprodotti , le emissioni di gas serranon sono l'aspetto ambientale più
significativo. Il CFP è stato presocome parametro per la sua im-mediatezza applicativa e facilitàdi comprensione nei confronti diun pubblico vario, dal produttoreal consumatore, che potrà trarrele informazioni utili dalla letturadell’etichetta esposta.
* * *Affinché possano aversi effetti
importanti, per arginare il proble-ma ambientale pare necessarioun approccio improntato al LCA,in modo tale da prendere in con-siderazione tutte le tipologie dicarichi ambientali, offrendo unavisuale più ampia (olistica) diquella proposta dalla CFP la qua-le valuta esclusivamente il riscal-damento globale.
Ancora una volta, l’Unione Euro-pea, riconfermando l’impegno inprima linea nella lotta al cambia-mento climatico, propone una se-rie di azioni per superare quest’or-dine di problemi.
Con l’iniziativa Green Productspartita nel 2013 si è dato il via adue progetti normativi: “Organiza-tion Enviromental Footprint” (OEF)e “Product Enviromental Foot-print”(PEF), volti a definire metodo-logie condivise per la misurazionedelle performance di prodotti(materiali e non) e organizzazionidegli Stati membri, con l’obiettivodi costruire un mercato unico dei
prodotti verdi. Per mezzo di OEF ePEF si mira a superare quell’ordinedi problemi dovuti ad una massadi iniziative, scelte normative deisingoli Paesi, nonché dalla molte-plicità di informazioni ambientaliincomparabili e diversificate tra lo-ro che comportano disorienta-mento dal lato dell’offerta (impre-se) e della domanda (consumato-ri), fornendo altresì principi per co-municare le prestazioni ambienta-li, come la trasparenza, l'affidabili-tà, la completezza, la comparabili-tà e chiarezza.
Si è già conclusa la fase di rac-colta adesioni da parte di impre-se e organizzazioni, in cui questeparteciperanno (volontariamen-te) all’elaborazione attiva delleregole. Successivamente l’esamedei risultati ottenuti permetterà digiungere alla definizione di dellestrategie relative alla misurazionedell’impronta ambientale a livelloeuropeo. “Fornire ai consumatoriinformazioni affidabili e confron-tabili sugli impatti ambientali e sul-le credenziali di prodotti e orga-nizzazioni vuol dire creare le con-dizioni per una scelta consapevo-le, mentre aiutare le imprese adallineare le metodologie applica-te equivale a tagliare i loro costi eoneri amministrativi.” Janez Potoč-nik commissario per l’ambiente.
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convegni
Genova - Dalla relazione delconsigliere compartimentaleVincenzo Rovigi.
L’occasione della ricorrenzadel 150° anniversario dell’em-anazione del regio decreto cheindicava in Spedizionieri coloroche potevano esercitare le fun-zioni nelle Dogane del Regno diSavoia è stata l’occasionepropizia per i doganalisti liguriraccolti sotto l’egida dellasezione territoriale di organizzareun convegno di caraturanazionale, il primo di tale livellodopo tanti anni tenutosi sotto laLanterna, che ha catturato i fa-vori di un’ampia platea, fattanon solo di colleghi.
Sono stati infatti oltre 200 ipartecipanti accorsi al GalataMuseo del Mare da varie partid’Italia per un momento di con-fronto rilevante, a solo un anno emezzo dalla rimarchevole sca-denza del 1° maggio 2016, al-lorquando entrerà in vigore ilCodice Doganale Comunitarioistituito con regolamento (UE)952/2013 del 9 ottobre 2013, congrande impatto atteso sull’oper-atività quotidiana di una cate-goria di professionisti che - sep-pure spesso lontani dai coni diluce dei grandi attori della sup-ply chain per un intrinseca-mente connaturato understate-ment - costituiscono da un paiodi secoli un anello fondamen-tale per la fluidità della circo-lazione delle merci.
Il sottotitolo ‘La figura deldichiarante doganale e la ne-cessità di garantire la securitynella circolazione internazionaledelle merci’ esprimeva il temadominante del convegno - orga-nizzato da A.LI.SPE.DO Associ-azione Ligure Spedizionieri Do-
ganali e dal Consiglio TerritorialeSpedizionieri Doganali col pa-trocinio di ANASPED FederazioneNazionale Spedizionieri Do-ganali, CONFIAD ConfederationInternationale Des Agents enDouane e CNSD ConsiglioNazionale Spedizionieri Doganali- che ha offerto spunti di rifles-sioni sui probabili scenari opera-tivi e professionali che si apriran-no agli spedizionieri doganali al-la luce degli importanti cambia-menti che interverranno con tra18 mesi. Le nuove politiche eu-ropee hanno l’obiettivo di realiz-zare sistemi integrati per con-tenere costi e migliorare l’effica-cia degli scambi; il Codice Do-ganale dell’Unione si muove inquesta direzione promuovendoun quadro di grande semplifi-cazione e di razionalizzazionedei processi doganali.
Ma in questo contesto è nec-essario la rivisitazione del ruolodegli spedizionieri doganali,
chiamati a un salto di qualità an-che culturale per stare al passocoi tempi.
Un’evoluzione doverosa mache sembra non atterrire i nu-merosi professionisti che com-pongono la categoria, pronti afare massa critica comportan-dosi come gruppo compatto difronte alle novità di prossima in-troduzione, come d’altronde èsempre stata una caratteristicasaliente di operatori che, già colcrollo delle barriere domesticheal mercato interno comunitarionel 1992, si sono ritrovati a dovererivedere drasticamente le pro-prie posizioni nonché le attitudinial business da sempre esercitato.
Nel nuovo codice doganaledell’UE, che intende promuovereun quadro di grande semplifi-cazione e di razionalizzazionedei processi doganali, è stata in-trodotta la figura del ‘rappresen-tante doganale’: si tratta di unadefinizione volutamente generi-
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34 Il Doganalista n. 1-2015
convegni
ca, rientrando in tale figuraun’ampia gamma di soggetti, siapersone fisiche che giuridiche,che in senso lato forniscono inambito UE servizi doganali, a pre-scindere dalla modalità rappre-sentativa da essi utilizzata (direttao indiretta) e dalla loro naturaprofessionale.
“In questo modo si è di fattoeliminato la possibilità di riservareagli spedizionieri doganali unodei due tipi di rappresentanza(diretta e indiretta), lasciandociascuno Stato membro libero diregolamentare l’accesso a taleattività, purché venga fatto inconformità al diritto dell’Unione. Ilfuturo degli spedizionieri do-ganali dipenderà principalmentedalla capacità di riorganiz-zazione della propria attività es-tendendo la propria operativitàa livello Europeo” ha detto Massi-mo De Gregorio, Presidente delConsiglio Direttivo di ANASPED edell’associazione continentaleCONFIAD.
“Ho una grande speranza per il2016. Siamo forti e preparati; sicu-ramente la categoria avrà ungrande futuro perché riuscirà amettere in campo, come sem-pre, la grande professionalità chela contraddistingue” ha dichiara-to l’On. Cosimo Ventucci, Presi-dente Federale ANASPED.
“Ai fini del buon funzionamento
delle dogane è importante losviluppo dello sportello unico do-ganale insieme alla standardiz-zazione dei controlli ed all’armo-nizzazione dell’analisi dei rischi alivello comunitario. Lo spedizion-ieri doganale professionista iscrit-to all’albo è e deve continuaread essere una garanzia, un filtro fi-nalizzato ad assistere il cliente sul-l’applicazione corretta delle pro-cedure da applicare all’impor-tazione e all’esportazione dellemerci, tutelando al contempo gliinteressi erariali dell’Unione epermettendo in tal modo con-trolli mirati ed efficaci senza in-cidere sulla fluidità dei traffici” harimarcato Giovanni De Mari, Pres-idente del Consiglio Nazionaledegli Spedizionieri Doganali.
I tre, insieme al saggio Rag.Giuseppe Benedetti, PresidenteASSOCAD, doganalista livornesedecano della categoria, si sonoconfrontati nell’ambito dellatavola rotonda a conclusionedell’intensa giornata di lavori, co-ordinata dal direttore respons-abile di Ship2Shore AngeloScorza.
Prima di loro sulla scottantetematica, esaminata da diversipunti di vista, si erano espressi al-cuni primari relatori, facendo se-guito ai saluti di prammatica aiconvegnisti, latori: il Presidentedell’Autorità Portuale di Genova,
Luigi Merlo; il Presidente di Confe-tra, Nereo Marcucci, con un inter-vento sulla portualità nazionaleed europea molto apprezzato;Giuseppe Rebolino, Presidente diA.LI.SPE.DO e del Consiglio Terri-toriale degli Spedizionieri Do-ganali della Liguria; Franco Le-trari, Direttore Interregionale Lig-uria-Piemonte-Valle d’Aosta,
“I principi di applicazione deicontrolli riguardano la protezionedegli interessi finanziari dell'U-nione e dei Paesi membri, ma an-che la sicurezza dei cittadini im-plementando un sistema di con-trolli che minimizzi qualsiasi inter-ferenza sul flusso delle merci e rid-uca il carico amministrativo sulcommercio. Le autorità doganalidell'Unione sono chiamate ad ef-fettuare dei controlli sulle merci inentrata sulla base di due principifondamentali: security e safety,termini ben distinti che nella nos-tra lingua sotto uniformati sottol’ambigua definizione di sicurez-za” ha spiegato Michela Orlan-do, Doganalista e Cultrice di Dirit-to Doganale e Trasporti all’Univer-sità Cà Foscari di Venezia e l’Uni-versità degli Studi di Macerata, inun intervento che ha fatto scros-ciare applausi a scena aperta.“Sia che riguardino la sicurezzaintesa come prevenzione di attiterroristici, di pirateria o di guerra,nonchè lotta alla contraffazione,
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convegni
al traffico illecito di dro-ga, e al crimine organiz-zato in genere (securi-ty), ovvero la sicurezzaintesa come difesa deicittadini in materia disalute pubblica, ambi-ente e salvaguardia delpatrimonio artistico(safety), oppure chevengano effettuati pertutelare le aziende del-l'UE da azioni di concor-renza commercialesleale, i controlli all'importazionesono indispensabili, proteggononoi e il mondo in cui viviamo, ciconsentono di verificare la con-formità delle merci alle norma-tive comunitarie e agli Accordiinternazionali e di mantenerequindi alti i nostri standard quali-tativi. Le azioni che l'UE svolge aquesto scopo sono molteplici, siconfigurano come misure diconfine e misure preventive,analisi dei rischi, tavoli di confron-to con gli operatori e coi part-ners e un sistema di Regolamen-ti e Direttive che prende in con-siderazione con molta specificitàogni singola tipologia merceo-logica, rapportandola col Paesedi origine. Il tutto, cercando direndere i controlli tali da non in-terferire con un regolare flussodelle merci e da non ostacolareil commercio legittimo”.
“Manca però una armoniz-zazione tra i Paesi Membri delleregole e delle modalità di ese-cuzione delle verifiche – pros-egue Orlando – e la discrezional-ità conseguente penalizza glioperatori nazionali, che vedonodistorti molti traffici a favore diPaesi nei quali dette verificheavvengono con maggior agev-olezza e minori costi operativirispetto all’Italia, tuttora ancora-
ta ad un sistema di controlli inef-ficiente, privo di prospettiva elimitato ai confini, senza ulterioreriscontro. Auspicabile sarebbe lacreazione di un disciplinare at-tuativo in materia di certifi-cazione e controllo comune atutti i 28 Paesi; più ancora, uncambio di mentalità da partedella Pubblica Amministrazionee una maggiore azione di indiriz-zo da parte della Politica sugliobiettivi da perseguire”.
Piero Bellante, avvocato es-perto in diritto doganale comu-nitario dello Studio Legale Bel-lante & La Lumia di Verona, èfiglio di un funzionario doganaleche ha avuto il battesimo lavora-tivo in una grande casa di spedi-zioni 35 anni fa, innamorandosidella porto in tutti i suoi aspetti.“L’intermediazione professionalegioca un ruolo determinantenella partita dei controlli do-ganali: spedizionieri e doganalistidevono avere un’elevataconoscenza delle regole chepresiedono al commercio inter-nazionale. Solo in questo modosarà possibile rivalutare il ruolodell’intermediario come inter-faccia affidabile e necessariaper le istituzioni. Negli Stati Unitiquesta strada è già stata in-trapresa; l’accesso alla profes-
sione è molto selettivo. Nell’U-nione Europea, invece, non sonostati ancora messi a fuoco i req-uisiti di professionalità per l’ac-cesso alla rappresentanza do-ganale comunitaria, col rischio diandare verso una deregulationche avrebbe solo effetti negativisul sistema dei controlli. Anche laproposta di direttiva europea sul-l’armonizzazione delle sanzionidoganali, in discussione dal no-vembre 2013, presenta notevolicriticità e rischia di penalizzareingiustamente gli intermediari.Spedizionieri e doganalisti sonoinvece una risorsa per il buonfunzionamento del sistema econcorrono a garantire la si-curezza nella catena logistica”ha detto il legale di stanzaveronese, il quale ha elaboratoun manuale di prossima pubbli-cazione che si propone didefinire il quadro di insieme delsistema doganale comunitario(fonti, istituti, ecc,.) dal do-poguerra ai nostri giorni, destina-to sia all’ambiente scientifico, siaa quello degli operatori e deiprofessionisti (in particolare deidoganalisti).
“In un futuro di medio periodolo scenario commerciale inter-nazionale sarà condizionato daimportanti evoluzioni normative;
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convegni
l’implementazione dei sistemi in-formatici necessari a darne unapiena operatività si realizzerà inmaniera compiuta solo entro il2020. Nelle intenzioni del Legisla-tore unionale il CDU dovrebbedisegnare un contesto decisa-mente semplificato rispetto aquello odierno, snellendo le pro-cedure, e generando un quadrodi gestione del rischio e dei con-trolli altamente armonizzato al-l’interno dei 28 Paesi; in talequadro risulta peraltro amplifica-to il ruolo delle Autorità doganalialle quali è demandato un com-pito di primaria importanza indifesa degli interessi commercialie finanziari dell’Unione, della sal-vaguardia del commercio lealee della tutela del consumatoreunionale sotto tutti i punti i vista,compreso quello ambientale” ha
chiarito Enrico Perticone, VicePresidente del ConsiglioNazionale degli Spedizionieri Do-ganali
“Dovrebbe inoltre vedere laluce nei prossimi anni un regimeIva definitivo degli scambi intra-comunitari, atteso oramai daquasi 20 anni. Sono infine in corsoi negoziati del Partenariato trans-atlantico per il commercio e gliinvestimenti (TTIP) tra Unione Euro-pea e Stati Uniti che si proponecome un accordo commercialedi portata storica ed in grado didare un impulso notevole alla cir-colazione transatlantica di merci.È plausibile ritenere che leaziende che intendano operarecon efficienza e sicurezza in talecontesto commerciale inter-nazionale, avvertano come sem-pre più necessario il supporto di
una figura professionalmentemolto qualificata in grado di as-sisterle nei complessi adempi-menti fiscali ed extratributari chegovernano la circolazione inter-nazionale delle merci. In sostanzaè molto verosimile pensare che adispetto di quanto possa ap-parire ad una lettura superficialedei cambiamenti normativi in at-to (vedi ad esempio una mag-giore liberalizzazione dei servizi dirappresentanza doganale nellaUE), la figura di un esperto dicommercio internazionale a tuttotondo si possa imporre come lafigura professionale del futuro. GliSpedizionieri doganali si candi-dano in Italia a ricoprire questoruolo con sempre maggiore au-torevolezza”.
Vincenzo Rovigi
Venerdì 12 dicem-bre gli Organizzatorihanno accolto, pressol’Acquario - apposita-mente riservato perl’occasione – alcunirappresentanti delleistituzioni, i componentidel Consiglio Nazionaledegli Spedizionieri Do-ganali ed i Presidentidei Consigli Territoriali degliSpedizionieri Doganali, i com-ponenti il Consiglio Direttivodella Federazione NazionaleSpedizionieri Doganali ed i Pre-sidenti delle Associazioni Terri-toriali aderenti all’ANASPED, irelatori – con le gentili consorti,e numerosi Colleghi per un’a-
michevole aperitivo durante ilquale il Collega Walter Orlan-do ha consegnato all’ex Presi-dente Ferruccio Benzi una tar-ga ricorda da parte della As-sociazione del Veneto.
E’ seguita la cena presso la“Sala dei Delfini” durante laquale è stato consegnato il Pre-mio Anasped 2014 ai Colleghi
Walter Orlando e Vin-cenzo Rovigi con le se-guenti motivazioni:
“A Walter Orlando atestimonianza dell’impe-gno svolto a favore dellacategoria degli Spedi-zionieri Doganali – Do-ganalisti, rendendonepiù alto il prestigio attra-verso la sua attività infor-
mativa e di rappresentanza del-la categoria.”
“A Vincenzo Rovigi a testimo-nianza dell’impegno svolto inANASPED a favore della cate-goria degli Spedizionieri Doga-nali nella riorganizzazione am-ministrativa e statutaria dellaFederazione.”
Riconoscimento alla carriera
37Il Doganalista n. 1-2015
filo diretto
Come è noto la “e-commer-
ce“ si è notevolmente svi-
luppato al punto tale da dimen-
ticare i negozi tradizionali che so-
no stati sostituiti dal commercio
elettronico con l’obiettivo princi-
pale legato al risparmio.
Navigando su internet si può
trovare di tutto, anche armi e
materiale proibito, nonché pro-
dotti di “marca” a prezzi decisa-
mente vantaggiosi. Non va però
dimenticato che la maggior par-
te delle merci vengono inoltrate
da paesi terzi e quindi devono
subire i controlli doganali.
Frequentemente la merce vie-
ne inviata con una “delivery no-
te” per uso doganale, che gene-
ralmente non riporta i valori rea-
li e inoltre non si può essere certi
che le merci acquistate risultino
essere originali e sovente vengo-
no offerti prodotti di marca che
poi risultano essere "taroccati".
Però , in questo caso, i rischi ri-
sultano elevatissimi e comun-
que tali da vanificare il risparmio
auspicato dallo sprovveduto
compratore.
A tale proposito si ricorda che
se la merce subisce un visita do-
ganale e i competenti Uffici ri-
tengono che i prodotti siano
contraffatti, la Dogana procede
al fermo amministrativo per
quanto disposto da legge
689/81, art.13, al fine di poter ef-
fettuare le perizie del caso relati-
ve alla eventuale contraffazione.
Articolo 13
Gli organi addetti al controllo
sull'osservanza delle disposizioni
per la cui violazione è prevista la
sanzione amministrativa del pa-
gamento di una somma di de-
naro possono, per l'accertamen-
to delle violazioni di rispettiva
competenza assumere informa-
zioni e procedere a ispezioni di
cose e di luoghi diversi dalla pri-
vata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni
altra operazione tecnica. Posso-
no altresì procedere al sequestro
cautelare delle cose che posso-
no formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i
limiti con cui il codice di proce-
dura penale consente il seque-
stro alla polizia giudiziaria.
È sempre disposto il sequestro
del veicolo a motore o del na-
tante posto in circolazione senza
essere coperto dalla assicurazio-
ne obbligatoria e del veicolo po-
sto in circolazione senza che per
lo stesso sia stato rilasciato il do-
cumento di circolazione.
All'accertamento delle viola-
zioni punite con la sanzione am-
ministrativa del pagamento di
una somma di denaro possono
procedere anche gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria, i
quali, oltre che esercitare i pote-
ri indicati nei precedenti commi,
possono procedere, quando
non sia possibile acquisire altri-
menti gli elementi di prova, a
perquisizioni in luoghi diversi dal-
la privata dimora, previa autoriz-
zazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse
dovranno essere effettuate. Si
applicano le disposizioni del pri-
mo comma dell'art. 333 e del pri-
mo e secondo comma dell'art.
334 del codice di procedura pe-
nale. È fatto salvo l'esercizio degli
specifici poteri di accertamento
previsti dalle leggi vigenti.
Effettuati gli accertamenti del
caso e constatata la certezza
relativa alla contraffazione, la
Dogana ne dispone il sequestro
indicando nel verbale di conte-
stazione di violazione ammini-
strativa che l’importatore ha ten-
tato di introdurre nel territorio
dello Stato merce contraffatta e
che, di conseguenza, si provve-
de al sequestro Amministrativo
della merce in quanto soggetta
a confisca obbligatoria.
Viene altresì comminata una
sanzione per violazione dell’art.
1 , comma 7 del DL 14/3/2005 n.
35, convertito nella legge
80/2005 punibile con una san-
zione amministrativa da Euro
100 ad Euro 7.000 (solo se tratta-
si di operazione priva di caratte-
re commerciale).
Comma 7
È punito con la sanzione am-
ministrativa pecuniaria da 100
euro fino a 7.000 euro l'acquiren-
te finale che acquista a qualsia-
si titolo cose che, per la loro
"e-commerce”Incauti acquisti
38 Il Doganalista n. 1-2015
filo diretto
qualità o per la condizione di chi
le offre o per l'entità del prezzo,
inducano a ritenere che siano
state violate le norme in mate-
ria di origine e provenienza dei
prodotti ed in materia di pro-
prieta' industriale . PERIODO SOP-
PRESSO DALLA L. 23 LUGLIO 2009,
N. 99. In ogni caso si procede
alla confisca amministrativa del-
le cose di cui al presente com-
ma. Restano ferme le norme di
cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70. Salvo che il fatto co-
stituisca reato,
(OMISSIS)
Se la violazione viene definita
entro 60 giorni (Art. 16 legge
689/81) viene accordata una mi-
sura ridotta pari ad un terzo del-
la massima o, se più conveniente,
al doppio del minimo ovvero ad
un terzo della massima.
Articolo 16
È ammesso il pagamento di
una somma in misura ridotta pari
alla terza parte del massimo del-
la sanzione prevista per la viola-
zione commessa, o, se più favo-
revole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale,
pari al doppio del relativo im-
porto, oltre alle spese del proce-
dimento, entro il termine di ses-
santa giorni dalla contestazione
immediata o, se questa non vi è
stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione.
Per le violazioni ai regola-
menti ed alle ordinanze comuna-
li e provinciali, la Giunta comu-
nale o provinciale, all'interno
del limite edittale minimo e mas-
simo della sanzione prevista,
può stabilire un diverso importo
del pagamento in misura ridotta,
in deroga alle disposizioni del pri-
mo comma.
Il pagamento in misura ridot-
ta è ammesso anche nei casi
in cui le norme antecedenti al-
l'entrata in vigore della pre-
sente legge non consentivano
l'oblazione.
Quindi chi ha effettuato l’in-
cauto acquisto dovrà sostenere il
pagamento di una sanzione di
Euro 200 e, naturalmente, perde-
re la merce sequestrata che sarà
destinata alla distruzione.
Ma il rischio non termina qui
perché è prevista anche una
conseguenza penale di cui al-
l’art. 517 ter, della legge 99 del
2099, sempre che non si applichi-
no altri più gravosi articoli. Il citato
517 prevede che chiunque, po-
tendo conoscere dell'esistenza
del titolo di proprietà industriale,
fabbrica o adopera industrial-
mente oggetti o altri beni realiz-
zati usurpando un titolo di pro-
prietà industriale o in violazione
dello stesso è punito, a querela
della persona offesa, con la re-
clusione fino a due anni e con la
multa fino a euro 20.000.
Articolo 517-ter.
Fabbricazione e commercio di
beni realizzati usurpando titoli di
proprietà industriale (1).
Salva l’applicazione degli arti-
coli 473 e 474 chiunque, potendo
conoscere dell’esistenza del tito-
lo di proprietà industriale, fabbri-
ca o adopera industrialmente
oggetti o altri beni realizzati usur-
pando un titolo di proprietà indu-
striale o in violazione dello stesso
è punito, a querela della persona
offesa, con la reclusione fino a
due anni e con la multa fino a
euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi,
al fine di trarne profitto, introdu-
ce nel territorio dello Stato, de-
tiene per la vendita, pone in
vendita con offerta diretta ai
consumatori o mette comunque
in circolazione i beni di cui al pri-
mo comma.
Si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 474 bis, 474 ter, se-
condo comma, e 517 bis, secon-
do comma.
I delitti previsti dai commi pri-
mo e secondo sono punibili sem-
pre che siano state osservate le
norme delle leggi interne, dei re-
golamenti comunitari e delle
convenzioni internazionali sulla
tutela della proprietà intellettuale
o industriale.
Per quanto sopra l’Ufficio do-
ganale procederà ad inviare
copia del processo verbale al-
l’azienda colpita dalla contraf-
fazione.
Quindi l’incauto importatore,
abbagliato da prezzi vantaggio-
si, deve solo sperare che l’azien-
da titolare del marchio non de-
cida di iniziare una causa per i
danni conseguenti alla contraf-
fazione.
Quanto sopra riportato do-
vrebbe essere di monito per gli
incauti acquisti di merce di note
“marche“ a prezzi decisamente
convenienti poiché con l’illusio-
ne di compiere “un affare“ si ri-
trovano a dover pagare gravi
conseguenze.Andrea Toscano
Studio Toscano Srl
1) Articolo aggiunto dall’art. 15, coma 1, lett. e), della L. 23 luglio 2009, n. 99
39Il Doganalista n. 1-2015
indice
Riepilogo2014 n. 1/6
EDITORIALE• Insediamento Consiglio Nazionale n. 1 pag. 2• Premio Nobel all’Unione Europea n. 2 pag. 2• Unione Europea, Europa e Mediterraneo n. 4 pag. 2• Istituzioni Europee n. 5 pag. 2
PRIMO PIANO• Articolo 303 TULD nuove modifiche n. 1 pag. 3• Evoluzione continua per i doganalisti n. 2 pag. 3• Competitività del sistema doganale n. 3 pag. 2• “Italian Quality” disegno di legge n. 1061 n. 4 pag. 4• Made in il parlamento UE approva n. 4 pag. 11• Legge europee 2013-bis
si fermerà la riscossione? n. 5 pag. 4• Deposito Iva sigillo definitivo n. 6 pag. 3
CONVEGNI• Il ruolo degli Spedizionieri Doganali
negli scambi internazionali n. 2 pag. 31• Una sfida per gli spedizionieri europei n. 5 pag. 31
ATTUALITÀ • Accordo multilaterale per il commercio n. 1 pag. 5• Fattura elettronica nei rapporti fra i privati n. 3 pag. 5• Regime 42 ora è senza garanzia n. 4 pag. 13• Vincere non sospende
l’azione esecutiva n. 6 pag. 6
FISCO• Contenzioso tributario n. 1 pag. 7• Pagamento dei diritti doganali n. 2 pag. 11• Iva all’importazione n. 3 pag. 7• Dazio antidumping n. 4 pag. 15• Regime fiscale per prodotti petroliferi n. 5 pag. 7• Articolo 303 TULD origine delle merci n. 6 pag. 8
SPECIALE EUROPA• Montenegro scheda doganale n. 1 pag. 15• Paesi e territori d’oltremare n. 1 pag. 16
• È possibile non pagare dazi all’importazione n. 2 pag. 15
• Norvegia scheda doganale n. 2 pag. 17• UE-Cina cooperazione doganale n. 3 pag. 13• Messico scheda doganale n. 3 pag. 14• Sdoganamento centralizzato n. 3 pag. 15• Accordi preferenziali n. 4 pag. 19• Effetti economici degli scambi
preferenziali n. 4 pag. 23• Come migliorare la gestione dei
rischi doganali n. 5 pag. 11• Tre nuovi accordi preferenziali n. 5 pag. 13• Eurozona e spazio Schengen n. 6 pag. 14• Schengen n. 6 pag. 16• UE dogana elettronica n. 6 pag. 17
DOGANE• Sportello unico doganale n. 1 pag. 36• Velocizzazione controlli
sdoganamento veloce n. 2 pag. 26• Agenzia delle Dogane e valore
di transazione n. 2 pag. 29• Prodotti agroalimentari n. 3 pag. 31• Fiscalità ambientale in materia
di accise n. 3 pag. 35• Fiscalità ambientale doganale
in materia di accise n. 4 pag. 29• Valore in dogana e transfer pricing n. 4 pag. 32• Procedura di importazione delle merci
negli USA n. 4 pag. 33• Dogana: regole comuni e tendenze
a livello globale n. 6 pag. 32
PROFESSIONE• Regolamento di utilizzazione
del logo del Consiglio Nazionale n. 1 pag. 28• Codice Doganale Unionale
Rappresentanza doganale n. 1 pag. 31• Il futuro della professione dei Doganalisti n. 2 pag. 35
Riteniamo di fare cosa gradita ai nostri lettori riportando unmemorandum riepilogativo inerente al lavoro svolto durantel’anno 2014, con l’elenco degli articoli, la loro area di pertinenzanonché il numero e la pagina in cui sono stati pubblicati.
Per coloro che ne avessero la necessità il riepilogo degli anniprecedenti è disponibile sia sul nostro sito che presso lasegreteria del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali.
40 Il Doganalista n. 1-2015
indice
FILO DIRETTO• Riduzione del lavoro per i doganalisti n. 1 pag. 37• Delocalizzazione e interscambio
delle merci n. 2 pag. 39• EXW il termine commerciale di vendita
più amato dalle aziende italiane n. 3 pag. 39• Operazioni triangolari n. 4 pag. 39• Resa: EXW n. 5 pag. 40• Royalties: pericolo doganale? n. 6 pag. 39
OSSERVATORIO• Giurisprudenza comunitaria e nazionale n. 1 pag. 12• Giurisprudenza comunitaria e nazionale n. 2 pag. 8• Giurisprudenza comunitaria e nazionale n. 3 pag. 10• Giurisprudenza comunitaria e nazionale n. 4 pag. 36• Giurisprudenza comunitaria e nazionale n. 5 pag. 38• Giurisprudenza comunitaria e nazionale n. 6 pag. 12
GIURISPRUDENZA• Legislazione italiana
il punto sul Made in Italy n. 1 pag. 19• Regime doganale esportazione
ai fini IVA n. 1 pag. 25• Quando la merce è classificabile
"Made in Italy” n. 2 pag. 19• Made in Italy settore agroalimentare n. 2 pag. 21• Made in Italy eterogenesi dei fini n. 3 pag. 17• Solidarietà passiva
in materia doganale n. 3 pag. 25• Consignement stock nel commercio
internazionale n. 3 pag. 27
• IVA all’importazione responsabilitàsolidale n. 4 pag. 25
• Reintrodotto il “solve et repete”? n. 5 pag. 19• Corte di giustizia sui depositi IVA n. 5 pag. 21• L’evoluzione della legge 241/1990
nel corso degli anni n. 5 pag. 26• Le risorse proprie dell’Unione Europea n. 6 pag. 18• Rappresentanza in dogana n. 6 pag. 21• Agenzia Dogane sentenza Equoland n. 6 pag. 23• Legge 241/1990 evoluzione negli anni n. 6 pag. 25
PREVIDENZA• Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16/01/2014 n. 2 pag. 34• Finalmente totalizzazione n. 5 pag. 15
SCENARI• Milano 2015 esposizione universale n. 1 pag. 35
SEMINARI• Evoluzione normativa doganale
comunitaria n. 1 pag. 37
CENTRO STUDI• Sportello internazionalizzazione n. 2 pag. 11• Sportello internazionalizzazione n. 3 pag. 38• Sportello internazionalizzazione n. 4 pag. 28
LIBRI• Manuale di diritto e pratica doganale n. 2 pag. 18• Manuale di diritto e pratica doganale n. 3 pag. 30• Diritto e pratica doganale n. 4 pag. 18
Consulenza ed assistenza legale ad imprese, liberi professionisti, associazionidi categoria, agenzie governative ed entipubblici sulle tematiche del:- diritto doganale- diritto del commercio internazionale- diritto tributario internazionale- diritto comunitario- contrattualistica internazionale
Studio legaleAvv. Danilo Desiderio
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Tel. /Fax [email protected]
Per ulteriori informazioni visitate:www.ddcustomslaw.com