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Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale Div.III MANUALE (a cura della Divisione III - Politiche Settoriali) GUIDA ALL’IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI SIDERURGICI Con il presente manuale viene fornita agli operatori del settore siderurgico una guida per l’espletamento delle pratiche necessarie all’ottenimento dei titoli di importazione di taluni prodotti siderurgici originari di paesi terzi. Il suo contenuto ha carattere puramente informativo quindi, in caso di dubbi o contestazioni, occorre fare riferimento alle fonti normative. Si consiglia, pertanto, di contattare gli Uffici competenti di questa Amministrazione, telefonicamente, via telefax o via e- mail (vedi contatti) o l’Agenzia delle Dogane. Contatti: tel. 06 5993 2289 tel. 06 5993 2279 tel. 06 5993 2404 tel. 06 5993 2268 tel. 06 5993 2267 tel. 06 5993 2333 Fax 06 5993 2636 E-mail: [email protected] INDICE:

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Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale

per la Politica Commerciale Internazionale Div.III

MANUALE (a cura della Divisione III - Politiche Settoriali)

GUIDA ALL’IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI SIDERURGICI

Con il presente manuale viene fornita agli operatori del settore siderurgico una guida per l’espletamento delle pratiche necessarie all’ottenimento dei titoli di importazione di taluni prodotti siderurgici originari di paesi terzi.

Il suo contenuto ha carattere puramente informativo quindi, in caso di dubbi o contestazioni, occorre fare riferimento alle fonti normative.

Si consiglia, pertanto, di contattare gli Uffici competenti di questa Amministrazione, telefonicamente, via telefax o via e-mail (vedi contatti) o l’Agenzia delle Dogane. Contatti:

tel. 06 5993 2289 tel. 06 5993 2279 tel. 06 5993 2404 tel. 06 5993 2268 tel. 06 5993 2267 tel. 06 5993 2333 Fax 06 5993 2636 E-mail: [email protected]

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per la Politica Commerciale Internazionale Div.III

• Introduzione

• Tipologia dei prodotti siderurgici

• Elenco Voci doganali dei prodotti siderurgici soggetti a procedure amministrative per l'importazione

• Normativa vigente e Comunicati

• Glossario

• Modalità per l'ottenimento dei titoli all'importazione

• Cambio di dogana per i documenti di vigilanza

• Scelta della merce

• Modulistica

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INTRODUZIONE:

L’’intera disciplina delle varie forme di controllo sull' import di prodotti siderurgici è di natura comunitaria e, nel corso degli anni, ha subito una serie di modifiche.

Per l’importazione di taluni prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi è stato istituito dalla CEE alla fine degli anni 70 un sistema di sorveglianza preventiva, che insieme ad altri strumenti di difesa, ha rappresentato una indispensabile misura di controllo dei flussi di importazione da paesi extracomunitari. Questa forma di controllo è rimasta in vigore fino al 31/12/2000.

Nell'anno 2001 i suddetti prodotti, invece, potevano essere liberamente importati.

La situazione del mercato dell’acciaio però si è fortemente deteriorata nel 2001 a causa dell’azione cumulata di diversi fattori, e in modo particolare del forte rallentamento dell’economia mondiale.

Dal 1° gennaio 2002 è stata ripristinata una sorveglianza comunitaria a priori per taluni prodotti siderurgici originari di alcuni Paesi terzi al fine di poter disporre di dati statistici che consentano un'analisi tempestiva dell'andamento delle importazioni.

Nonostante la situazione economica e commerciale sia cambiata, successivamente all’introduzione della vigilanza nel 2002, l’evoluzione del mercato mondiale della siderurgia ha reso necessario un sistema informativo attendibile e rapido sulle future importazioni della Unione europea.

Dal 2003 il mercato cinese ha determinato un sensibile incremento della domanda di prodotti siderurgici, aumentando, nel contempo, la sua capacità di produzione tanto che è passato da importatore di 15 milioni di tonnellate nel 2004 ad essere un esportatore netto.

Di conseguenza è interesse della Comunità mantenere la vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici per raccogliere informazioni statistiche dettagliate che consentano di analizzare rapidamente l’andamento delle importazioni.

TABELLA DELLE IMPORTAZIONI DALLA CINA VERSO I PAESI DELL’UNIONE EUROPEA DAL 01/01/2001 AL 31/07/2010

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 a

luglio di cui

luglio 2009

2010 a luglio di

cui luglio 2010

% 2010/2009

T O T A L I UE 325.597 448.405 437.114 791.843 1.422.928 5.456.539 10.272.743 7.071.775 1.388.348 983.768 53.558 1.712.735 337.577 74%

NON LEGATO 310.245 421.141 414.416 750.611 1.373.708 5.196.938 9.645.040 6.378.825 1.235.997 872.731 45.874 1.606.835 310.402 84%

di cui ITALIA 249.842 339.346 318.445 623.225 780.463 2.418.655 2.885.136 2.167.934 361.082 242.708 17.251 591.587 127.508 144% ALTRI

LEGATI 14.522 25.233 18.633 21.430 29.945 75.028 279.225 579.096 124.898 98.489 6.220 47.720 9.157 -52%

di cui ITALIA 5.282 19.780 14.469 15.319 14.356 45.356 94.357 284.045 50.209 42.872 2.648 9.232 2.194 -78%

INOSSIDABILI 830 2.031 4.065 19.802 19.275 184.573 348.478 113.854 27.453 12.548 1.464 58.180 18.018 364%

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di cui ITALIA 172 501 708 10.336 7.681 58.962 137.393 68.126 9.429 3.483 287 34.224 13.590 883%

TABELLA DELLE ESPORTAZIONI DAI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA VERSO LA CINA DAL 01/01/2001 AL 31/07/2010

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 a

luglio di cui

luglio 2009

2010 a luglio di

cui luglio 2010

% 2010/2009

T O T A L I UE

606.514 1.593.735 3.469.308 833.840 2.401.501 1.078.399 952.338 801.925 987.006 485.523 146.506 590.940 80.329 22%

di cui ITALIA 22.159 206.426 359.957 217.275 203.916 120.147 114.472 81.657 63.751 19.609 6.215 62.034 6.317 216%

Fino al 21 agosto 2012 le importazioni di taluni prodotti originari della Federazione russa, sono state soggette a limiti quantitativi annuali in base all’accordo firmato il 26 ottobre 2007. Dal 22 agosto 2012 la Federazione russa è membro dell’Organizzazione mondiale del Commercio, quindi, da tale data è prevista unicamente una vigilanza preventiva per le importazioni di alcuni prodotti siderurgici.

Per l’importazione di taluni prodotti siderurgici originari della Repubblica del Kazakstan sono previste alcune restrizioni:

Dal 1° gennaio 2007 il commercio di determinati prodotti di acciaio tra l’Unione europea e il Kazakstan è regolato da misure autonome con le quali vengono stabiliti limiti quantitativi

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TIPOLOGIA DEI PRODOTTI SIDERURGICI:

I prodotti siderurgici sottoposti a vigilanza o licenza sono compresi nelle voci doganali da 7207 a 7307 e nel dettaglio sono:

7207 - SEMIPRODOTTI: prodotti grezzi ottenuti da un processo di trasformazione dei lingotti o direttamente dalla colata continua (colata di acciaio liquido in una lingottiera con sezione pari a quella del semiprodotto da fabbricare). Bramme - dalla loro laminazione a caldo si ottengono coils e lamiere. Blumi e billette - dalla loro laminazione a caldo si ottengono barre, travi, altri profilati e tubi senza saldatura.

7208 - COILS E LAMIERE A CALDO: prodotti piatti di acciaio non legato, di larghezza = > a 600 mm, ottenuti da un processo di lavorazione a caldo (temperatura > a 700° C).

7209 - COILS E LAMIERE A FREDDO: prodotti piatti di acciaio non legato, di larghezza => a 600 mm, ottenuti da un processo di lavorazione a freddo (temperatura < a 700° C) di un prodotto a caldo.

7210 - PRODOTTI RIVESTITI: prodotti piatti di acciaio non legato, di larghezza => a 600 mm, protetti dall’ossidazione ambientale con rivestimenti metallici (zinco, stagno, alluminio, ecc.) o plastici.

7211 - NASTRI STRETTI A CALDO/FREDDO: prodotti piatti di acciaio non legato di larghezza < a 600 mm.

7212 - NASTRI STRETTI RIVESTITI: prodotti piatti di acciaio non legato di larghezza < a 600 mm, rivestiti (vedi 7210).

7213 - VERGELLA: prodotti lunghi di acciaio non legato ottenuti dalla laminazione a caldo o dalla trafilatura di semilavorati (blumi), avvolti a caldo in matasse a spire non ordinate.

7214 - 7215 - BARRE A CALDO: prodotti lunghi di acciaio non legato forniti in barre diritte aventi sezione trasversale piena e costante a forma di cerchio, segmento circolare, ovale, quadrato, rettangolo, triangolo o di altro poligono. Possono avere dentellature, collarini, cavità, rilievi ottenuti durante la laminazione a caldo (tondo cemento armato).

7216 - PROFILATI: prodotti laminati a caldo in barre diritte, la cui sezione retta ricorda quella delle lettere I, H, U, L, T ed altri profili.

7218 7219-7220-7221- 7222 - ACCIAI INOSSIDABILI: prodotti piatti e lunghi di acciaio inossidabile (elevata resistenza alla corrosione, specie in ambienti ossidanti; il loro elemento di lega fondamentale è il cromo).

7223 – FILI DI ACCIAI INOSSIDABILI

7224 - 7225 - 7226- 7227- 7228 - ALTRI ACCIAI SPECIALI: prodotti piatti e lunghi di altri acciai speciali.

7301 1000 - PALANCOLE

7304 - TUBI SENZA SALDATURA

7305 – 7306 - ALTRI TUBI DI FERRO E DI ACCIAIO

7307 - ACCESSORI PER TUBI

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ELENCO VOCI DOGANALI DEI PRODOTTI SIDERURGICI SOGGETTI A PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L'IMPORTAZIONE:

LEGENDA:

1 - SORVEGLIANZA 2 – LICENZA

VOCI DOGANALI SORVEGLIANZA

PAESI TERZI

LIMITI QUANTITATIVI KAZAKISTAN

7207 11 14 00 1 1

7208 10 00 00 1 2

7208 25 00 00 1 2

7208 26 00 00 1 2

7208 27 00 00 1 2

7208 36 00 00 1 2

7208 37 00 10 1 2

7208 37 00 90 1 2

7208 38 00 10 1 2

7208 38 00 90 1 2

7208 39 00 10 1 2

7208 39 00 90 1 2

7208 40 00 10 1 2

7208 40 00 90 1 2

7208 51 20 00 1 2

7208 51 91 00 1 2

7208 51 98 00 1 2

7208 52 10 00 1 2

7208 52 91 00 1 2

7208 52 99 00 1 2

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7208 53 10 00 1 2

7208 53 90 00 1 2

7208 54 00 00 1 2

7208 90 20 00 1 1

7208 90 80 10 1 2

7208 90 80 90 1 1

7209 15 00 00 1 2

7209 16 10 00 1 2

7209 16 90 00 1 2

7209 17 10 00 1 2

7209 17 90 00 1 2

7209 18 10 00 1 2

7209 18 91 00 1 2

7209 18 99 00 1 2

7209 25 00 00 1 2

7209 26 10 00 1 2

7209 26 90 00 1 2

7209 27 10 00 1 2

7209 27 90 00 1 2

7209 28 10 00 1 2

7209 28 90 00 1 2

7209 90 20 00 1 1

7209 90 80 10 1 2

7209 90 80 90 1 1

7210 11 00 10 1 2

7210 11 00 90 1 1

7210 12 20 10 1 2

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7210 12 20 90 1 1

7210 12 80 10 1 2

7210 12 80 90 1 1

7210 20 00 10 1 2

7210 20 00 90 1 1

7210 30 00 10 1 2

7210 30 00 90 1 1

7210 41 00 10 1 2

7210 41 00 90 1 1

7210 49 00 10 1 2

7210 49 00 90 1 1

7210 50 00 10 1 2

7210 50 00 90 1 1

7210 61 00 10 1 2

7210 61 00 90 1 1

7210 69 00 10 1 2

7210 69 00 90 1 1

7210 70 10 10 1 2

7210 70 10 90 1 1

7210 70 80 11 1 2

7210 70 80 19 1 2

7210 70 80 91 1 1

7210 70 80 99 1 1

7210 90 30 10 1 2

7210 90 30 90 1 1

7210 90 40 10 1 2

7210 90 40 90 1 1

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7210 90 80 91 1 2

7210 90 80 99 1 1

7211 13 00 00 1 2

7211 14 00 10 1 2

7211 14 00 90 1 2

7211 19 00 10 1 2

7211 19 00 90 1 2

7211 23 20 10 1 2

7211 23 20 90 1 1

7211 23 30 10 1 2

7211 23 30 91 1 2

7211 23 30 99 1 1

7211 23 80 10 1 2

7211 23 80 91 1 2

7211 23 80 99 1 1

7211 29 00 10 1 2

7211 29 00 90 1 1

7211 90 20 00 1 1

7211 90 80 10 1 2

7211 90 80 20 1 1

7211 90 80 90 1 1

7212 10 10 00 1 2

7212 10 90 11 1 2

7212 10 90 19 1 1

7212 10 90 90 1 1

7212 20 00 11 1 2

7212 20 00 19 1 1

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7212 20 00 90 1 1

7212 30 00 11 1 2

7212 30 00 19 1 1

7212 30 00 90 1 1

7212 40 20 10 1 2

7212 40 20 91 1 2

7212 40 20 93 1 1

7212 40 20 99 1 1

7212 40 80 01 1 2

7212 40 80 09 1 2

7212 40 80 21 1 1

7212 40 80 29 1 1

7212 40 80 91 1 1

7212 40 80 99 1 1

7212 50 20 11 1 2

7212 50 20 19 1 1

7212 50 20 90 1 1

7212 50 30 11 1 2

7212 50 30 19 1 1

7212 50 30 90 1 1

7212 50 40 11 1 2

7212 50 40 19 1 1

7212 50 40 90 1 1

7212 50 61 11 1 2

7212 50 61 19 1 1

7212 50 61 90 1 1

7212 50 69 11 1 2

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7212 50 69 19 1 1

7212 50 69 90 1 1

7212 50 90 13 1 2

7212 50 90 19 1 1

7212 50 90 90 1 1

7212 60 00 11 1 2

7212 60 00 19 1 1

7212 60 00 91 1 2

7212 60 00 93 1 1

7212 60 00 99 1 1

7213 10 00 00 1 1

7213 20 00 00 1 1

7213 91 10 00 1 1

7213 91 20 00 1 1

7213 91 41 00 1 1

7213 91 49 00 1 1

7213 91 70 00 1 1

7213 91 90 00 1 1

7213 99 10 00 1 1

7213 99 90 00 1 1

7214 20 00 00 1 1

7214 30 00 00 1 1

7214 91 10 00 1 1

7214 91 90 00 1 1

7214 99 10 00 1 1

7214 99 31 00 1 1

7214 99 39 00 1 1

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7214 99 50 00 1 1

7214 99 71 00 1 1

7214 99 79 00 1 1

7214 99 95 00 1 1

7215 90 00 10 1 1

7216 10 00 00 1 1

7216 21 00 00 1 1

7216 22 00 00 1 1

7216 31 10 00 1 1

7216 31 90 00 1 1

7216 32 11 00 1 1

7216 32 19 00 1 1

7216 32 91 00 1 1

7216 32 99 00 1 1

7216 33 10 00 1 1

7216 33 90 00 1 1

7216 40 10 00 1 1

7216 40 90 00 1 1

7216 50 10 00 1 1

7216 50 91 00 1 1

7216 50 99 00 1 1

7216 99 00 10 1 1

7219 11 00 00 1 2

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Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale

per la Politica Commerciale Internazionale Div.III

7219 14 10 00 1 2

7219 14 90 00 1 2

7219 21 10 00 1 2

7219 21 90 00 1 2

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7219 23 00 00 1 2

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7219 34 10 00 1 2

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7219 35 10 00 1 2

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7219 90 20 00 1 1

7219 90 80 00 1 1

7220 11 00 00 1 1

7220 12 00 00 1 1

7220 20 21 00 1 1

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7220 20 81 00 1 1

7220 20 89 00 1 1

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per la Politica Commerciale Internazionale Div.III

7220 90 20 00 1 1

7220 90 80 00 1 1

7221 00 10 00 1 1

7221 00 90 00 1 1

7222 11 11 00 1 1

7222 11 19 00 1 1

7222 11 81 00 1 1

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7222 19 10 00 1 1

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7222 20 19 00 1 1

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7222 20 29 00 1 1

7222 20 31 00 1 1

7222 20 39 00 1 1

7222 20 81 00 1 1

7222 20 89 00 1 1

7222 30 51 00 1 1

7222 30 91 00 1 1

7222 30 97 10 1 1

7222 30 97 90 1 1

7222 40 10 00 1 1

7222 40 50 00 1 1

7222 40 90 10 1 1

7222 40 90 90 1 1

7223 00 11 00 1 1

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per la Politica Commerciale Internazionale Div.III

7223 00 19 00 1 1

7223 00 91 00 1 1

7223 00 99 00 1 1

7225 11 00 00 1 1

7225 19 10 00 1 1

7225 19 90 00 1 1

7225 30 10 00 1 2

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7225 40 12 30 1 1

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7225 40 15 10 1 2

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7225 40 40 00 1 1

7225 40 60 00 1 1

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7225 50 20 10 1 2

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7225 50 80 00 1 1

7225 91 00 10 1 1

7225 91 00 90 1 1

7225 92 00 10 1 1

7225 92 00 90 1 1

7225 99 00 11 1 1

7225 99 00 19 1 1

7225 99 00 91 1 1

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per la Politica Commerciale Internazionale Div.III

7225 99 00 99 1 1

7226 11 00 11 1 1

7226 11 00 19 1 1

7226 11 00 91 1 1

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7226 91 20 00 1 1

7226 91 91 00 1 1

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7227 90 10 00 1 1

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7228 20 10 10 1 1

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7228 30 20 00 1 1

7228 30 41 00 1 1

7228 30 49 00 1 1

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per la Politica Commerciale Internazionale Div.III

7228 30 61 00 1 1

7228 30 69 00 1 1

7228 30 70 00 1 1

7228 30 89 00 1 1

7228 50 20 00 1 1

7228 60 20 10 1 1

7228 60 80 10 1 1

7228 70 10 00 1 1

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7228 80 00 00 1 1

7301 10 00 00 1 1

7304 11 00 10 1 1

7304 11 00 90 1 1

7304 19 10 20 1 1

7304 19 10 80 1 1

7304 19 30 20 1 1

7304 19 30 80 1 1

7304 19 90 00 1 1

7304 22 00 20 1 1

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7304 23 00 20 1 1

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7304 24 00 20 1 1

7304 24 00 80 1 1

7304 29 10 20 1 1

7304 29 10 80 1 1

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per la Politica Commerciale Internazionale Div.III

7304 29 30 80 1 1

7304 29 90 00 1 1

7304 31 20 10 1 1

7304 31 20 20 1 1

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7304 31 80 10 1 1

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7304 39 92 10 1 1

7304 39 92 30 1 1

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7304 39 93 10 1 1

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7304 49 10 00 1 1

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per la Politica Commerciale Internazionale Div.III

7304 49 93 10 1 1

7304 49 93 90 1 1

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7304 49 95 90 1 1

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7304 59 32 10 1 1

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per la Politica Commerciale Internazionale Div.III

7304 59 93 80 1 1

7304 59 99 10 1 1

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7304 90 00 10 1 1

7304 90 00 91 1 1

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7305 11 00 00 1 1

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per la Politica Commerciale Internazionale Div.III

7306 30 49 20 1 1

7306 30 49 90 1 1

7306 30 72 10 1 1

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per la Politica Commerciale Internazionale Div.III

7306 69 10 90 1 1

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NORMATIVA VIGENTE - COMUNICATI:

La normativa comunitaria prevede due tipologie di controllo delle importazioni di prodotti siderurgici; esse sono: la vigilanza comunitaria ed il regime autonomo.

Vigilanza Comunitaria

E' stata da tempo istituita una sorveglianza preventiva per le importazioni di una serie di prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi.

Nel 2001 tali prodotti siderurgici sono stati di libera importazione, mentre dal 2002 la Comunità Europea ha voluto ripristinare la sorveglianza preventiva per alcuni prodotti siderurgici elencati nell'allegato al Regolamento (CE) n.76/2002 della Commissione del 17 gennaio 2002, pubblicato sulla G.U.C.E. L 16 del 18.01.2002,successivamente modificato con Regolamento (CE) n. 1337/2002 della Commissione del 24 luglio 2002, pubblicato sulla G.U.C.E. L 195 del 24.07.2002.

Con Regolamento (CE) n. 2385/2002 della Commissione del 30 dicembre 2002 pubblicato sulla G.U.C.E. L 358 del 31.12.2002 è stata modificata e prorogata la vigilanza comunitaria.

Con Regolamento (CE) n. 469/2005 della Commissione del 23 marzo 2005 pubblicato sulla G.U.U.E. L 78 del 24.03.2005 e con Regolamento (CE) n. 1915/2006 della Commissione del 18 dicembre 2006 pubblicato sulla G.U.U.E. L 365 del 21.12.2006 è stata prorogata la suddetta sorveglianza comunitaria fino al 31 dicembre 2009.

Il Regolamento (UE) n. 1241/2009 della Commissione del 16 dicembre 2009 pubblicato sulla G.U.U.E. L 332 del 17.12.2009 aggiorna il campo di applicazione della vigilanza preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi ed estende la sua validità fino al 31/12/2012.

L’immissione in libera pratica dei suddetti prodotti è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità degli Stati membri.

Regime autonomo

In attesa dell’entrata in vigore di un nuovo accordo o dell’adesione del Kazakstan all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) l’importazione nella Comunità di alcuni prodotti di acciaio originari della Repubblica del Kazakstan è soggetta a limiti quantitativi come da Regolamento (CE) n.1340/2008 del Consiglio dell’8 dicembre 2008 pubblicato sulla G.U.U.E. L 348 del 24.12.2008.

Una licenza di esportazione, emessa dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakstan, è necessaria per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi. L’originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall’importatore per il rilascio della licenza d’importazione. L’immissione in libera pratica nella Comunità di tali prodotti è subordinata alla presentazione di un certificato di origine e di una licenza d’importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri.

Regolamenti:

Vigilanza Comunitaria

Regolamento (CE) n.76/2002 della Commissione del 17 gennaio 2002 pubblicato sulla GUCE L 16 del 18/01/2002. Regolamento (CE) n.1337/2002 della Commissione del 24 luglio 2002 pubblicato sulla GUCE L 195 del 24/07/2002. Regolamento (CE) n.2385/2002 della Commissione del 30 dicembre 2002 pubblicato sulla GUCE L 358 del 31/12/2002. Regolamento (CE) n.469/2005 della Commissione del 23 marzo 2005 pubblicato sulla GUUE L 78 del 24/03/2005.

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Regolamento (CE) n.1915/2006 della Commissione del 18 dicembre 2006 pubblicato sulla GUUE L 365 del 21/12/2006. Regolamento (UE) n.1241/2009 della Commissione del 16 dicembre 2009 pubblicato sulla GUUE L 332 del 17/12/2009.

Comunicati e Avvisi:

21.08.2012 – Avviso relativo alla risoluzione dell’accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio.

04.07.2012 – Importazioni di determinati prodotti siderurgici originari della Federazione russa.

18.12.2009 - Comunicato – Vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni Paesi terzi.

29.05.2008 - Comunicato - Importazioni di determinati prodotti siderurgici originari dell’Ucraina

21.12.2006 - Comunicato - Vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di Paesi terzi

05.12.2003 - Comunicato - Settore siderurgico - conseguenze della modifica della Nomenclatura combinata

30.07.2002 - Comunicato – Modifica al Reg. (CE) n. 76/2002 relativo all’introduzione di una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni Paesi terzi

19.12.2001 - Comunicato – Reintroduzione per l’anno 2002 di un sistema di sorveglianza comunitaria preventiva per taluni prodotti siderurgici.

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per la Politica Commerciale Internazionale Div.III

GLOSSARIO

Per facilitarne la comprensione si riportano qui di seguito descrizioni e definizioni di alcuni termini tecnici usati frequentemente nella presente guida.

CIF – COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO (… porto di destinazione convenuto)

Il venditore ha gli stessi obblighi come per il termine CFR con in più quello di stipulare, a proprie spese, un contratto di assicurazione per il trasporto marittimo.

CFR – COSTO E NOLO (… porto di destinazione convenuto)

Il venditore deve curare che la merce – sdoganata all’esportazione – sia messa a bordo della nave e sopportare le spese per il trasporto fino al porto di destinazione convenuto, mentre i rischi si trasferiscono al compratore al momento del superamento della murata della nave.

DOCUMENTO DI VIGILANZA

E’ richiesto nel caso di importazioni di prodotti sottoposti a vigilanza preventiva. L’autorità italiana competente per il rilascio del documento di vigilanza è il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale – Divisione III - Viale Boston, 25 - 00144 Roma – Eur

GEONOMENCLATURA

L'identificazione di un Paese terzo avviene attraverso una sigla alfabetica e un numero di codice, relativi alla nomenclatura dei Paesi per le statistiche del commercio estero (Reg. CE 750/2005 della Commissione del 18.05.2005 pubblicato nella GUUE L. 126 del 19.05.2005).

LICENZA DI IMPORTAZIONE COMUNITARIA:

autorizzazione d’importazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato Membro cui l’operatore presenta la richiesta. Per l’Italia: Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale – Divisione III - Viale Boston, 25 - 00144 Roma – Eur.

NOMENCLATURA COMBINATA (N.C.)

L'identificazione doganale delle merci avviene attraverso un sistema numerico denominato nomenclatura combinata . I codici aggiornati sono riportati nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione del 27 settembre 2011 pubblicato sulla GUUE L 282 del 28/10/2011

REGIME AUTONOMO

Prodotti sottoposti a contingenti comunitari annuali. I dati delle richieste vengono trasmessi a Bruxelles, via SIGL, al fine di verificare la disponibilità delle quote .

SIGL; SISTEMA INTEGRATO GESTIONE LICENZE

Questo sistema è entrato in vigore nel 1994 per gestire in maniera centralizzata le quote comunitarie indivise; ora funziona come base centrale di dati, collegata con tutti gli Stati membri, contenente tutte le informazioni relative alle licenze d’importazione e ai documenti di vigilanza rilasciati da ciascun Paese membro.

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MODALITA' PER L'OTTENIMENTO DEI TITOLI ALL'IMPORTAZIONE:

Dal 1996 operano due distinti titoli all’importazione, il documento di vigilanza e la licenza d’importazione:

Documento di Vigilanza

E' richiesto nel caso di importazioni dei prodotti sottoposti a vigilanza preventiva. Esso ha una validità di quattro mesi. Il documento di vigilanza inutilizzato o parzialmente utilizzato può essere rinnovato per un periodo equivalente. Il suddetto documento è rilasciato da una delle Autorità competenti degli Stati membri gratuitamente, per tutti i quantitativi richiesti (le importazioni il cui peso non supera i 2500 kg sono escluse), entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda completa da parte di un qualsiasi importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Il documento di vigilanza è redatto su un modulo conforme al modello che figura in allegato.

Modulo n. 8

- casella n. 1 destinatario (nome e indirizzo completo del richiedente, compresi numeri di telefono e di telefax ed eventuale numero d’identificazione utilizzato dall’autorità nazionale competente) e numero di registrazione IVA;

- casella n. 2 numero di protocollo assegnato dall’Ufficio competente;

- casella n. 3 luogo e data previsti per l’importazione;

- casella n. 4 Autorità competente per il rilascio: per l’Italia: Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione - D.G. Politica commerciale Internazionale- Div. III –Viale Boston 25 – 00144 ROMA;

- casella n. 5 se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante del richiedente (compresi numeri di telefono e di telefax;

- casella n. 6 paese di origine e numero di geonomenclatura;

- casella n. 7 paese di provenienza e numero di geonomenclatura;

- casella n. 8 validità :quattro mesi dalla data di rilascio

- casella n. 9 designazione precisa delle merci ed indicazione della scelta (1a o 2a , se di seconda scelta indicare anche i motivi);

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- casella n. 10 codici delle merci (NC) a 10 cifre;

- casella n. 11 quantità delle merci, espresse in kg per le singole voci doganali;

- casella n. 12 valore CIF delle merci in EURO alla frontiera comunitaria per singola voce della nomenclatura combinata;

- casella n. 13 nome ed indirizzo completo del venditore; nome ed indirizzo completo del produttore; il numero e la data del contratto allegato;in caso di rinnovo o modifica di un documento precedentemente rilasciato citare il relativo numero di protocollo.

- casella n.14 timbro e firma dell’Autorità competente.

L’importatore deve presentare una copia del contratto di vendita o di acquisto e della fattura proforma; nei casi in cui le merci non siano acquistate direttamente nel Paese di produzione, il richiedente deve presentare un certificato di produzione rilasciato dall’acciaieria produttrice.

I moduli relativi al documento di vigilanza sono in triplice copia, la prima denominata "Originale per il destinatario" e recante il n. 1, rilasciata al richiedente; la seconda denominata "Esemplare per la l'Autorità competente" e recante il n. 2, e la n. 3 denominata "domanda"nella quale l’importatore deve dichiarare:

• che le informazioni contenute sono esatte e fornite in buona fede;

• che risiede nella Comunità;

• se la richiesta riguarda un contratto e/o certificato di produzione già allegati a precedenti istanze.

ISTRUTTORIA

Le richieste inerenti ai documenti di vigilanza sono esaminate dall’Ufficio preposto (Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione - D.G. Politica commerciale Internazionale- Div. III - ROMA ) secondo le norme previste dai regolamenti vigenti.

L’istruttoria consiste nel verificare se le domande riportano tutti gli elementi previsti dalla normativa comunitaria; essa prevede inoltre l’esame della documentazione prodotta. Da tale esame deve risultare che i dati riportati sul contratto siano corrispondenti a quelli delle richieste e precisamente:

• quantità e valore della merce da importare;

• descrizione della merce con le relative caratteristiche tecniche (spessori, scelta ed ogni altra indicazione atta ad identificare il tipo di prodotto definito sul contratto) dalle quali deve essere possibile individuare la corrispondenza con le voci doganali indicate dal richiedente;

• origine della merce da importare;

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• nel caso in cui sia stato allegato il certificato di produzione esso deve far riferimento alla merce oggetto della richiesta;

Espletata l’istruttoria, i dati relativi alle richieste di importazione vengono comunicati alla Commissione Europea per via elettronica nell’ambito di una rete integrata (SIGL).

LICENZA DI IMPORTAZIONE

E' richiesta nel caso di determinati prodotti originari della Repubblica del Kazakstan. La licenza di importazione è rilasciata dalle competenti Autorità di un qualsiasi Stato membro a prescindere dallo Stato membro di destinazione indicato sulla licenza di esportazione; essa è redatta su un modulo conforme al modello che figura in allegato ed ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell’importatore, le competenti Autorità di uno Stato membro possono prolungare la durata di validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi. La richiesta di proroga deve essere presentata entro i termini di scadenza della licenza di importazione originaria.

MODULO N. 9

- casella n. 1 destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. partita IVA);

- casella n. 2 numero di protocollo assegnato dall’Ufficio competente

- casella n. 3 periodo contingentale;

- casella n. 4 Autorità competente per il rilascio, per l’Italia: Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione - D.G. Politica commerciale Internazionale- Div. III – Viale Boston 25 – 00144 ROMA

- casella n. 5 dichiarante/rappresentante (se del caso) nome, indirizzo completo;

- casella n. 6 paese di origine della merce (e numero di geonomenclatura);

- casella n. 7 paese di provenienza della merce (e numero di geonomenclatura);

- casella n. 8 validità:quattro mesi dalla data di rilascio

- casella n. 9 descrizione precisa delle merci ed indicazione della scelta (1a o 2a ed eventuali motivi del declassamento);

- casella n. 10 codici delle merci (NC) a 10 cifre;

- casella n.11 quantità delle merci espresse in kg per le singole voci doganali;

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- casella n. 12 cauzione/garanzia (se del caso);

- casella n. 13 nome ed indirizzo completo del venditore; nome ed indirizzo completo del produttore; numero e data del contratto allegato, valore CIF per le singole voci doganali (espresso in EURO), n. della licenza di esportazione, luogo di sdoganamento.

- casella n.14 timbro e firma dell’Autorità competente.

L’importatore deve presentare:

• la licenza di esportazione emessa dalle competenti Autorità (Kazakstan)

• il contratto di aquisto

• la fattura proforma.

I moduli relativi alle licenze di importazione sono in triplice copia, la prima denominata "Originale per il destinatario" e recante il n. 1, rilasciata al richiedente; la seconda denominata "Esemplare per l'Autorità competente" e recante il n. 2, la n. 3 denominata "domanda dell’importatore", nella quale l’importatore deve specificare se la richiesta riguarda un contratto e/o licenza di esportazione già allegati a precedenti istanze.

ISTRUTTORIA

Le richieste inerenti alle licenze di importazione sono esaminate dall’Ufficio preposto (Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione - D.G. Politica commerciale Internazionale- Div. III - ROMA ) secondo le norme previste dai Regolamenti vigenti.

L’istruttoria prevede l’esame della documentazione prodotta. Da tale esame deve risultare che i dati riportati sul contratto siano corrispondenti a quelli delle richieste e a quelli indicati sulla licenza di esportazione, e precisamente:

• quantità e valore della merce da importare;

• descrizione della merce con le relative caratteristiche tecniche (spessori, scelta, ecc.) dalle quali deve essere possibile individuare la corrispondenza delle voci doganali indicate dal richiedente;

• origine della merce da importare;

• corrispondenza dei quantitativi e delle voci doganali previste nella licenza di esportazione con quelle espresse nel contratto e citate nella richiesta;

• autenticità della licenza di esportazione (verifica della firma apposta dal funzionario, del timbro riportato sulla licenza e la corretta numerazione della licenza stessa).

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Espletata l’istruttoria, i dati relativi alle richieste di importazione vengono comunicati alla Commissione Europea per via elettronica nell’ambito di una rete integrata (SIGL)

Una volta ottenuta conferma da parte della suddetta Commissione delle quantità richieste, si provvede al rilascio della licenza di importazione entro 5 giorni lavorativi, a partire dalla data di presentazione della domanda completa, corredata della prevista licenza di esportazione.

CAMBIO DI DOGANA PER I DOCUMENTI DI VIGILANZA:

L’operatore può variare il luogo di sdoganamento citato sul documento di vigilanza, rivolgendosi direttamente all'Ufficio doganale dove intende effettuare le operazioni doganali.

SCELTA DELLA MERCE:

I prodotti siderurgici possono essere classificati come merce di prima o seconda scelta; al riguardo la Commissione UE ha stabilito i criteri per l’identificazione dei prodotti siderurgici di seconda scelta originari da paesi terzi (G.U.C.E. C180 dell’11/07/1991) Tali criteri sono definiti come segue:

1. Fuori formato.

2. Declassati:

• con difetti di superficie; • con difetti interni (fisico - chimici); • con caratteristiche non conformi alle

Euronorme.

1. FUORI FORMATO

Rientrano nella categoria fuori formato i prodotti di seguito elencati a condizione che non presentino i difetti e le caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti declassati e siano venduti e forniti in formati diversi ed eterogenei senza alcuna garanzia o indicazione di qualità. Le dimensioni devono essere indicate in un elenco di spedizione presentato dall’operatore per poter verificare l’effettiva eterogeneità della partita (packing list).

DIMENSIONI FUORI FORMATO

1. Coils a caldo: sbozzati in rotoli per lamiere di peso unitario inferiore a 4 t.

2. Lamiere derivate dai coils: lamiere derivate dai coils e presentate in pacchi misti non omogenei.

3. Lamiere laminate a freddo (rivestite e no, magnetiche): lamiere sottili, comprese quelle magnetiche e tutte le qualità di lamiere rivestite (lamiere galvanizzate, zincate elettroliticamente, rivestite di alluminio, stagnate, cromate, prelaccate e piombate) presentate in pacchi misti e non omogenei, di peso unitario inferiore a 3 t. o presentate in rotoli di peso inferiore a 3 t.

4. Lamiere grosse: presentate in pile o in pacchi misti e non omogenei.

5. Putrelle: di lunghezza non selezionata o di lunghezza inferiore a 6 m.

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6. Laminati mercantili, compresi i tondi: di lunghezza corta, non selezionata

- di meno di 3 m per tutti i profilati pieni (tondi, quadri, esagoni, piatti); - di meno di 6 m per tutti i profilati inferiori a 80 mm (profilati a U, a T o altri profili).

7. Vergella: le bobine di peso superiore a 250 kg.

2. DECLASSATI

Una fornitura è considerata declassata quando l’80% dell’intera partita oggetto del contratto presenta uno o diversi difetti specificati qui di seguito:

DIFETTI DI SUPERFICIE

1. Soffiature: piccoli grappoli di soffiature in superficie o soffiature sui bordi.

2. Sdoppiature:

- fessura che può talvolta provocare la rottura totale. Si presenta sotto forma di una cavità al centro della sezione;

- fessura alle estremità o lungo il corpo di un laminato con rottura effettiva o possibile del materiale.

3. Paglia: linguetta metallica parzialmente attaccata alla superficie dei laminati e spesso rivestita di un sottile strato di ossido. La paglia ha una forma allungata nel senso della laminazione.

4. Cricca: soluzione di continuità generalmente capillare. Può trovarsi in varie posizioni:

- longitudinale-parallela al senso di laminazione;

- trasversale-perpendicolare al senso di laminazione;

- pagliosa o biforcata a Y.

5. Ondulazione: difetto di planarità consistente in incurvature ripetute del piano di una lamiera. Incavature e sporgenze sui laminati che possono manifestarsi con una ondulazione dei bordi.

6. Slabbrature sui bordi: slabbrature più o meno profonde sui bordi.

7. Bordi danneggiati: danni di natura meccanica sopravvenuti durante la manipolazione del materiale. Il difetto si presenta sotto forma di incisioni e di ammaccature di varie dimensioni dipendenti dalla causa iniziale.

8. Ripiegature: parti di materia che si sovrappongono durante la laminazione senza che le superfici si saldino completamente. Il difetto si presenta sotto forma di una linguetta metallica appiattita sul bordo della lamiera oppure di una fessura disposta ad angolo acuto rispetto alla superficie. Le ripiegature assomigliano alle cricche longitudinali, ma mentre le cricche in sezione trasversale sono perpendicolari alla superficie, le ripiegature presentano un angolo relativamente piccolo e riguardano talvolta tutta la lunghezza.

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9. Ovalizzazione (difetto di regolarità della sezione): difetto che presentano normalmente i prodotti a sezione tonda. La sezione ha una forma ovale.

10. Scagliatura: questo difetto si presenta sotto forma di una protuberanza lungo la generatrice della barra oppure diametralmente opposta.

11. Raddrizzatura e profilo: difetti consistenti in distorsioni del profilato o della sezione diritta di quest’ultimo rispetto all’asse longitudinale e alle dimensioni, al di là dei limiti autorizzati dalle tolleranze codificate nelle norme tecniche internazionali.

12. Alone di ricottura: colorazione per ossidazione dei bordi dei laminati a freddo dopo le operazioni di ricottura. La colorazione va dal giallo paglierino all’azzurro scuro.

13. Ruggine: deposito di ruggine sulla superficie dei prodotti laminati, decapati o rivestiti in seguito ad un lungo periodo di immagazzinamento o ad oliatura difettosa. Un materiale leggermente arrugginito non giustifica alcun deprezzamento e va considerato conforme agli usi commerciali. La ruggine non è un motivo di declassamento tranne il caso di corrosione molto pronunciata del materiale.

14. Graffi: rigature (semplici o multiple) di origine meccanica sulla superficie dei prodotti.

15. Impronta: difetto superficiale dei prodotti sotto forma di cavità, cricche o graffi. Il difetto si presenta sotto forma di impronte ripetute periodicamente sulla lunghezza del laminato.

16. Rivestimento del materiale non conforme alle norme: ciò concerne i laminati galvanizzati, zincati elettroliticamente, rivestiti di alluminio, stagnati, cromati, prelaccati, piombati e altrimenti rivestiti.

DIFETTI INTERNI (ANOMALIE FISICO - CHIMICHE)

Le anomalie fisico-chimiche si riferiscono alla composizione analitica e strutturale dell’acciaio. Queste anomalie sono caratterizzate da difetti interni e rendono inutilizzabile il prodotto nella qualità commerciale corrispondente. In generale questi difetti - come per esempio le inclusioni, le sdoppiature, ecc. - non sono visibili ad occhio nudo. Essi vengono individuati attraverso controlli ultrasonoscopici oppure con prove meccaniche e/o chimiche. Come per i prodotti che presentano difetti di superficie, l’importatore deve dichiarare i prodotti con anomalie fisico-chimiche fornendo tutti i documenti giustificativi. I controlli doganali di queste anomalie saranno eventualmente effettuati con l’aiuto di laboratori chimici competenti.

CARATTERISTICHE NON CONFORMI ALLE EURONORME

Caratteristiche non conformi a quelle specificate nelle Euronorme per quanto concerne:

1. L’analisi chimica

2. Le caratteristiche meccaniche

3. Le tolleranze di dimensione. Queste riguardano uno o diversi dei seguenti elementi:

- larghezza; - spessore; - planarità; - raddrizzatura; - profilo.

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MODULISTICA:

Moduli:

Licenza d'importazione (MOD. 9)

Documento di vigilanza (MOD. 8)